Assicurazione Auto - Diritti del consumatore Campagna di informazione in tema di RC Auto

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Assicurazione Auto

        Diritti del consumatore
Campagna di informazione in tema di RC Auto e
               Conciliazione
GLOSSARIETTO

  ANIA: è l'associazione che rappresenta le imprese di assicurazione
  operanti in Italia. Dal sito dell’Ania (www.ania.it) è possibile accedere
  ad una sezione che consente di avere preventivi immediati dalle varie
  compagnie di assicurazione.

  Attestato di rischio: è      il documento che l’assicuratore deve
  consegnare al consumatore ad ogni scadenza annuale del contratto,
  anche in caso di tacito rinnovo. L’attestato di rischio riassume la storia
  assicurativa del cliente e specifica il numero dei sinistri verificatesi
  negli ultimi cinque anni nonché la classe di merito (polizza
  bonus/malus).

  Certificato di assicurazione: è il tagliando che attesta il pagamento
  dell’assicurazione obbligatoria ed indica il periodo per il quale è stato
  pagato il premio. Il certificato deve essere esposto per non incorrere
  nelle sanzioni previste dalla legge.

  Franchigia e scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano
  quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una
  parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
  La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si
  applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi
  definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto,
  in quanto questo ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno,
  ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

  ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private, è un ente cui
  spetta il compito di controllo e vigilanza sulle imprese di assicurazione
  e sugli intermediari quali broker ed agenti monomandatari.

  Massimale: è la somma massima per cui la Compagnia di
  assicurazione si impegna a risarcire, a titolo di responsabilità civile,
  per i danni derivanti dal sinistro. Il minimo è previsto dalla legge.

  Nota informativa: è il documento che l’assicuratore deve consegnare
  al consumatore e che contiene tutte le informazioni sul contratto.
  Attenzione! Valgono solamente le garanzie per cui è stato pagato il
  premio e che sono specificate nel contratto.

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In caso di incidente:
Constatazione amichevole =
                                  procedura CID
                           (Convenzione Indennizzo Diretto)

E’ una procedura che consente al conducente ed ai trasportati
di un veicolo assicurato, coinvolto in un incidente stradale, di
essere indennizzati direttamente dalla compagnia di
assicurazione del veicolo anziché da quella del responsabile
come prevede la legge.

La procedura è partita il 15 maggio 1978

        Dal 1 giugno 2004 Æ nuovo CID Lesioni

Opera per danni alla persona non superiori a 15.000 euro,
sulla base di parametri fissati dalla Legge n. 57 del 2001 che
ha fissato una serie di criteri uniformi a livello nazionale,
limitatamente alle microlesioni che comprendono le invalidità
tra 1% e 9%

La procedura CID si applica in caso di collisione tra due
veicoli, esclusi i ciclomotori e le macchine agricole. Se
sono coinvolti più di due veicoli, non è possibile utilizzare la
procedura CID.

Informazioni indispensabili per utilizzare la procedura:
Dati degli assicurati, targhe dei veicoli, dati della Compagnia di
assicurazione, modalità del sinistro, firma di entrambi i
conducenti sul modulo blu.
Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie: una per sé ed
una da consegnare al proprio assicuratore.

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Tempi e termini per la liquidazione del danno

La valutazione del danno è fatta su base della
perizia disposta dall’impresa di assicurazione.
Capita      purtroppo    che      tra  la   stima
dell’assicurazione ed il conto del carrozziere vi
sia una notevole differenza. Ciò avviene in
quanto le compagnie, in forza della legge (art. 1908 codice
civile) risarciscono solo il valore commerciale al momento del
sinistro.

Come fare:
dopo aver consegnato il modulo blu (constatazione
amichevole) al proprio assicuratore, il danneggiato deve
mettere a disposizione l’auto per la perizia.
La perizia deve avvenire entro 10 giorni ed entro i 15 giorni
successivi deve essere versato il risarcimento.

E se non funziona tutto come dovrebbe?

L’esperienza quotidiana insegna che spesso non ci sia
accordo tra il consumatore e la compagnia sull’entità del
risarcimento. In questo caso le Associazioni di consumatori e
l’ANIA hanno sottoscritto il testo finale della Procedura di
conciliazione con l’obbiettivo della riduzione del contenzioso
ed il miglioramento dei rapporti tra compagnie ed automobilisti.

In vigore dal 1 luglio 2004, la procedura di conciliazione
sulle controversie relative ai sinistri rca, CID compresi, ha lo
scopo di risolvere le controversie tra assicurato ed
assicuratore, accorciando i tempi e riducendo, se non
eliminando, i costi legali.

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E’possibile accedere alla procedura di conciliazione per i
sinistri il cui valore non supera i 15.000 euro e purché non si
sia già intrapresa una vertenza legale.

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Se il consumatore non è soddisfatto della proposta di
liquidazione della Compagnia, o in altro caso di disservizio,
deve inviare un reclamo scritto all’assicurazione, presso
l’ufficio reclami.
In questo caso, entro 30 giorni, la Compagnia di assicurazione
risponde al reclamo.

Se il reclamo viene inviato tramite un’Associazione di
consumatori, il tempo di risposta si riduce a soli 15 giorni !

A questo punto, se anche la risposta al reclamo non è ritenuta
soddisfacente, prima di pensare ad una causa, il consumatore
si può rivolgere ad un’Associazione di consumatori ed
utilizzando un apposito modulo, attivare la procedura di
conciliazione che entro 30 giorni potrà definire un accordo
transattivo.

                      Informazioni utili:
La scadenza del contratto ed il tacito rinnovo.
Nei contratti a tacito rinnovo, che si rinnovano cioè di anno in anno
senza specifica ulteriore richiesta del consumatore o della Compagnia,
il contraente ha la possibilità di inviare una disdetta, mediante
raccomandata, fino a 30 giorni prima della scadenza, altrimenti il
contratto si rinnoverà automaticamente.

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In caso di disdetta non opera il “periodo di tolleranza” di quindici giorni
successivi alla scadenza del contratto, così pure per i contratti stipulati
on line ed al telefono che, di norma, non prevedono il tacito rinnovo.
Nel caso in cui l’aumento tariffario, purché non sia avvenuto per
l’applicazione del malus (sia cioè avvenuto un sinistro), sia superiore
al tasso programmato di inflazione, la disdetta potrà essere inoltrata
sino al giorno di scadenza.
Attestazione sullo stato del rischio
L’assicurato che ne faccia richiesta ha il diritto al rilascio dell’attestato
che la Compagnia ha l’obbligo di mettere a disposizione presso
l’Agenzia ove è stato stipulato il contratto, almeno 3 giorni prima della
scadenza annuale. Nel caso di polizze stipulate “a distanza”,
telefoniche o tramite internet, l’attestato deve pervenire, nello stesso
tempo, presso il domicilio del consumatore.
L’accesso agli atti delle imprese di assicurazione sui sinistri
Con i D.M. 74/2004 sono state fissate le modalità di richiesta, e gli
ambiti di applicazione, per consentire ai soggetti coinvolti nel sinistro
(assicurato, contraente, danneggiato) la visione dei documenti legati
alle valutazioni e al risarcimento dei danni subiti o provocati.
I termini per poter inoltrare la richiesta variano, a seconda dei casi, da
30 a 120 giorni.
La richiesta deve essere inviata a mezzo raccomandata o fax e deve
contenere tutti gli elementi necessari che consentano l’individuazione
del fascicolo e specifichino l’esistenza del concreto interesse
personale del richiedente.
Garanzie e coperture accessorie
Sono garanzie non obbligatorie ma frutto di trattativa tra le parti.
Tra le garanzie accessorie più comuni: incendio e furto, la copertura
Kasko, i cristalli, l’assistenza, l’infortunio del conducente.
Tali garanzie possono essere molto importanti per una migliore
copertura in caso di sinistro ma incidono, talvolta in misura
considerevole, sul costo finale della polizza.
Occorre pertanto valutarle con attenzione e farsi spiegare con
precisione l’entità di eventuali franchigie.
Cosa fare in caso di furto
Quando si assicura il veicolo anche per il rischio furto, la polizza,
normalmente, copre il valore commerciale del veicolo. Alcune
compagnie, nel primo anno di contratto, e con il pagamento del
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relativo premio aggiuntivo, possono inserire la clausola del
risarcimento a nuovo. E’ inoltre importante aggiornare ogni anno il
valore reale del veicolo riportato nella polizza.
Anche in caso di tentato furto l’assicurazione, spesso, copre i danni
causati al veicolo.
Occorre denunciare immediatamente l’accaduto alle Forze dell’Ordine
e trasmettere tempestivamente la denuncia alla propria assicurazione
per l’apertura del sinistro.
La sospensione temporanea della polizza
Nel caso in cui si dovesse verificare un’esigenza specifica, la polizza
può essere sospesa dalla compagnia per un periodo non inferiore a 90
giorni e non superiore all’anno.
Attenzione! Se si supera l’anno si perde la classe di merito.
Nel caso in cui la sospensione sia consentita, bisogna ricordare che il
veicolo fermo deve essere custodito in luogo privato per non incorrere
nella chiamata in causa per il risarcimento di eventuali danni cagionati
a terzi.
La classe di merito
Di norma le classi di merito variano da 1 a 18. Tuttavia, alcune
compagnie adottano un sistema di ulteriore “ribasso” della classe di
merito al di sotto della 1°
Con la Circolare ISVAP n. 502/D del 2003 è stata introdotta una novità
molto importante.
In caso di furto del veicolo […] il proprietario può assicurare per la rc
auto l’eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente,
usufruendo della stessa classe di merito già maturata, purché ne
faccia tempestiva richiesta alla propria compagnia […]
La “scatola nera”
Alcune compagnie di assicurazione stanno mettendo sul mercato
contratti particolari che prevedono l’installazione di un dispositivo
sull’auto. Tale dispositivo, che richiama le funzioni della scatola nera
sugli aerei, è in grado di memorizzare le condizioni del veicolo al
momento del sinistro e consente, in alcuni casi, l’attivazione di
procedure di sicurezza per il conducente e per il recupero del mezzo.
In caso di adesione del consumatore a tale tipologia di contratto, sono
previsti sconti anche significativi sulla tariffa della polizza. Attenzione
agli eventuali costi aggiuntivi per l’apparecchiatura e per l’installazione
e la manutenzione della stessa.

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Assicurazione Auto
Questo manuale, realizzato dalle Associazioni di consumatori Federconsumatori,
Adiconsum, Adoc, Codici, UNC, è rivolto a tutti gli automobilisti e contiene
alcune semplici informazioni utili a comprendere meglio il proprio contratto di
assicurazione ed a gestire in maniera corretta le situazioni di incidente, in un
mercato, quello della R.C. Auto, che sta attraversando importanti cambiamenti
sia sul piano dell’offerta commerciale, sia su quello normativo. Mentre andiamo
in stampa è in corso di approvazione una nuova normativa il c.d. “Codice delle
Assicurazioni” i cui effetti potranno essere misurati solo nel tempo.

Per maggiori informazioni rivolgetevi alle Associazioni di consumatori della
vostra città.
                              FEDERCONSUMATORI - Sede Regionale: Milano - Via Zecca Vecchia, 3
                              Tel + 39 02 8692695 – Fax + 39 02 86911958
                              E-mail: federconsumatori@infinito.it
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                               ADICONSUM – Sede regionale: Sesto S. Giovanni (MI) - Via Fulvio Testi, 42
                               Tel. +39 02 24426292 - Fax +39 02 24426293
                               E-Mail: adiconsum_lombardia@cisl.it

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                              ADOC - Sede Regionale: Sesto San Giovanni (MI) - Viale Marelli, 497
                              Tel + 39 02 26249221 – Fax + 39 02 2485766
                              E-mail: adoc.lombardia@tiscalinet.it

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                              UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - MILANO, Via Ugo Foscolo, 3
                              Tel +39 02 86463134 - Fax +39 02 72003439
                              E-mail consumatorimilano@libero.it

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                              CODICI - Centro per i diritti del Cittadino
                              Sede Regionale: Cesano Boscone, Via Filippo Turati, 6
                              Tel/Fax + 39 02 4500819 - E-mail: codici.lombardia@codici.org

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                      Progetto realizzato con il contributo della Regione Lombardia

                                       Stampato nel mese di Ottobre 2005

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