Dalla sentenza Platè fino alla Legge Brunetta il ruolo dello psicologo nella valutazione delle prestazioni
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Dalla sentenza Platè fino alla Legge Brunetta il ruolo dello psicologo nella valutazione delle prestazioni Dr.Fabio Donati Consigliere regionale e referente del gruppo di lavoro degli psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni Ordine degli Psicologi della Toscana FIRENZE 27/11/2010
Ordinamento della professione degli psicologi (art.1 l. 56/89). • Per la prima volta in Italia viene emessa una sentenza di condanna per il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo. Tale sentenza afferma un principio fondamentale: la diagnosi psicologica, in qualunque campo esercitata, è di competenza esclusiva dello psicologo abilitato.
Un precedente importante • Dalla sentenza Platé si evince che, nella selezione, e nella valutazione del personale ( pratiche ormai molto diffuse nelle aziende), quando si chiede il profilo psicologico del candidato, è implicito che sia obbligatoria la competenza e la presenza del professionista psicologo.
CRONISTORIA • La sentenza Platé ha origine dal ricorso presentato da un gruppo di lavoratori dipendenti della Regione Lombardia alla Procura della Repubblica di Milano in data 8 febbraio 2000 contro il Consulente Alessandro Giorgio Platé, incaricato il 21 aprile ‘99 dalla stessa Regione, a svolgere i compiti: sia di Presidente del Nucleo di Valutazione dei dipendenti del Consiglio Regionale, sia l’elaborazione di una metodologia per la valutazione del potenziale dei dipendenti del Consiglio Regionale. L’obiettivo dell’Ufficio di Presidenza della Regione Lombardia, era quello di individuare dei criteri per il conferimento di 25 incarichi di responsabilità, nelle posizioni organizzative dei quadri del Consiglio Regionale.
CRONISTORIA • La procedura di selezione proposta ed attuata, ha coinvolto 73 dipendenti ed ha determinato una selezione dei candidati che il 28 dicembre ‘99 ha portato alla nomina dei 25 responsabili delle posizioni organizzative. • Successivamente, fra i lavoratori considerati non idonei nella selezione, un gruppo di dieci dipendenti ha presentato l’esposto sopra citato alla Procura della Repubblica, per accertare l’effettivo possesso dei titoli professionali dichiarati da Alessandro G. Platé.
CRONISTORIA • Contestualmente lo stesso esposto è stato inoltrato all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL). Conseguentemente l’OPL, tramite il suo rappresentante legale, ha dato mandato allo Studio dell’Avvocato Paola Minerva, per accertare e perseguire eventuali abusi della professione di psicologo da parte del consulente della Regione. • Dopo l’incarico ricevuto, il legale dell’OPL ha predisposto una memoria difensiva costruita anche sulla base di una perizia tecnica, preparata da William Levati e Silvio Morganti, due illustri colleghi che si occupano di Psicologia del lavoro. La memoria è stata depositata il 14 dicembre 2000, ed ha portato l’OPL a costituirsi Parte civile alla prima Udienza tenutasi il 13 maggio 2003.
CRONISTORIA • Mentre proseguiva il procedimento giudiziario nei confronti del Platé, il Tribunale di Milano, in data 29 gennaio 2002, emetteva una sentenza con la quale dichiarava l’illegittimità del provvedimento regionale, con cui i ricorrenti erano stati dichiarati inidonei, condannando la stessa Regione al risarcimento del danno provocato ai ricorrenti, in ragione di una somma pari al 33 per cento della differenza tra la retribuzione ricevuta e quella che sarebbe spettata nell’ipotesi di conferimento dell’incarico.
CRONISTORIA • Dopo circa un anno, dalla sentenza che annulla il provvedimento della Regione relativo alla non idoneità dei ricorrenti, si arriva alla sentenza di primo grado N. 5688/03, emessa il 28 maggio 2003, con la quale si condanna Alessandro G. Platé alla pena di reclusione di quattro mesi, nonché al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno morale e materiale in favore della parte civile dell’Ordine degli psicologi della Lombardia e dei ricorrenti.
CRONISTORIA • Dopo circa un anno, dalla sentenza che annulla il provvedimento della Regione relativo alla non idoneità dei ricorrenti, si arriva alla sentenza1 di primo grado N. 5688/03, emessa il 28 maggio 2003, con la quale si condanna Alessandro G. Platé alla pena di reclusione di quattro mesi, nonché al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno morale e materiale in favore della parte civile dell’Ordine degli psicologi della Lombardia e dei ricorrenti.
CRONISTORIA • Nonostante che entrambi i primi gradi di giudizio fossero stati molto chiari e lineari, si è comunque passati alla Corte Suprema di Cassazione, sezione sesta penale. • Anche in questa fase, per cercare di evitare imprevisti, l’OPL ha dato mandato sia di predisporre una memoria difensiva, sia di incaricare un avvocato di Cassazione per presidiare il dibattimento nell’ultimo grado in giudizio.
CRONISTORIA • Il giorno 5 giugno 2006, viene emessa la sentenza definitiva N. 767, con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Alessandro G. Platé, avverso la condanna per il reato di esercizio abusivo della professione di psicologo, pronunciato dalla Corte di Appello nel dicembre 2004. La sentenza Platé è stata seguita dagli psicologi con molta attenzione e coinvolgimento, attribuendo al suo esito conclusivo molte aspettative.
RIFORMA BRUNETTA: PERFORMANCE d.lgs. 150 del 27 ott. 2009 • I principi di base: • Miglioramento della qualità di servizi attraverso la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale • Crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito • Pari opportunità • Trasparenza dei risultati e delle risorse • N.B.: Il rispetto delle disposizioni in tema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance è condizione necessaria per l’erogazione dei premi legati al merito.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 8) • Attuazione politiche per soddisfazione bisogni collettività, • attuazione piani/programmi nei tempi previsti, rispetto degli standard • Customer satisfaction • Sviluppo quali-quantitativo delle relazioni con gli stakeholder (partecipazione e collaborazione) • Modernizzazione/miglioramento dell’organizzazione e delle competenze professionali • Efficienza, riduzione costi, ottimizzazione dei tempi del procedimento • Pari opportunità
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 9) • Dirigenti e responsabili: – Indicatori di performance delle rispettive unità organizzative – Obiettivi individuali – Contributo alla performance generale e competenze professionali dimostrate – Capacità di valutazione dei collaboratori (differenziazione dei giudizi) • Altri dipendenti: – Obiettivi di gruppo o individuali – Contributo alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, competenze, comportamenti
RIFORMA BRUNETTA: IL CICLO DELLA PERFORMANCE • PIANO TRIENNALE DELLA PERFORMANCE art. 10 • documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. • Entro 31 gennaio 2011
RIFORMA BRUNETTA: IL CICLO DELLA PERFORMANCE • RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (E BILANCIO DI GENERE) Entro 30 giugno 2012 • Definizione e assegnazione di obiettivi e indicatori di risultato, collegamento obiettivi/risorse • Monitoraggio in corso di esercizio ed eventuali interventi correttivi • Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, utilizzo sistemi premianti • N.d.R.: rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi (art. 4)
RIFORMA BRUNETTA: IL CICLO DELLA PERFORMANCE • OBIETTIVI • Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell’Amministrazione • Specifici e misurabili in termini concreti e chiari • Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi • Riferibili ad un arco temporale determinato, di norma un anno • Commisurati a valori derivanti da standard nazionali e internazionali nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe • Confrontabili con trend storici possibilmente triennali • Correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili
RIFORMA BRUNETTA: • I n.s. coinvolti nel processo di misurazione e valutazione: • Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle P.A. • OIV-Organismo indipendente di valutazione della performance L’OIV è nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo del singolo ente entro il 30/4/2010; sostituisce il nucleo di valutazione, ma con competenze più ampie (art. 14). • Presso l’OIV è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.
RIFORMA BRUNETTA: L’O.I.V. • Entro il 30/9/2010 definisce, sulla base degli indirizzi della Commissione, i sistemi di valutazione delle perfomance • Valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità tramite pubblicazione sul sito Internet dell’ente • Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione • nonché dell’utilizzo dei premi • Formula la proposta della valutazione annuale dei dirigenti e la relativa attribuzione dei premi • Promuove e verifica il rispetto degli obblighi relativi alla • trasparenza e all’integrità • Realizza indagini annuali sul benessere organizzativo nell’ente • Verifica i risultati in tema di pari opportunità
RIFORMA BRUNETTA: SISTEMA DELLA PREMIALITA’ • Differenziazione delle valutazioni devono essere previste almeno 3 fasce di merito. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale deve essere distribuito al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia più alta. • Bonus annuale eccellenze concorre il personale (dirigenziale e non) collocatosi nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie; non più del 5% del personale (dirigenziale e non); la contrattazione collettiva nazionale determina l’ammontare del bonus annuale; non è cumulabile con il “premio annuale per l’innovazione” e con l’accesso a percorsi di “alta
RIFORMA BRUNETTA: SISTEMA DELLA PREMIALITA • Progressioni economiche: attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti; la collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi (o per cinque annualità anche non consecutive) costituisce titolo prioritario per l’attribuzione delle progressioni economiche. • Progressioni di carriera eliminati concorsi interni riservati ai dipendenti; copertura dei posti disponibili nella dotazione organica mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno; la collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi (o per cinque annualità anche non consecutive) costituisce titolo rilevante per ai fini delle progressioni di carriera
RIFORMA BRUNETTA: SISTEMA DELLA PREMIALITA’ • Premio annuale per l’innovazione assegnato al miglior progetto realizzato nell’anno; l’ammontare è pari al bonus annuale delle eccellenze; l’assegnazione compete all’Organismo indipendente. • Attribuzione di incarichi e responsabilità la professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità.
RIFORMA BRUNETTA: SISTEMA DELLA PREMIALITA’ • Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative naz./internaz.; periodi di lavoro presso istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali. • Premio di efficienza i 2/3 del 30% dei risparmi sui costi di funzionamento possono essere destinati a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto. La parte residua (1/3) può incrementare le somme disponibili per la contrattazione; i risparmi devono essere documentati dal Rapporto di performance, validati dall’Organismo di valutazione e verificati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
RIFORMA BRUNETTA: SALARIO ACCESSORIO • Una parte riferita alla performance organizzativa (sia di ente che di unità organizzativa in cui si lavora). • Una parte riferita alla performance individuale (alla performance individuale dovrebbe essere attribuita, dalla contrattazione integrativa, la parte prevalente del trattamento accessorio collegato). • Una parte riferita ad ulteriori indennità collegate all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
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