APPUNTI DI GESTIONE VENATORIA - Aulaweb

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APPUNTI DI GESTIONE VENATORIA
           Tappe fondamentali della legislazione venatoria

La gestione venatoria della fauna ha avuto ed ha impostazioni e norme
molto differenti nelle varie epoche storiche e nei vari paesi:
• proprietà del proprietario dei terreni (che può gestirla in proprio o
  associarsi con altri per costituire enti di gestione o riserve) (centro-
  nord Europa)

• proprietà di chiunque sia in grado di catturarla (res nullius) (Italia e
  paesi latini)

• proprietà dello Stato (del signore, del Re, ecc.), che a sua volta può
  affidarne la gestione ad enti territoriali (comuni, consorzi, ecc.) o
  concederne l’uso a privati
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Il concetto di res nullius risale al diritto romano:

“In base alla naturalis ratio (legge naturale) acquistiamo le cose che
occupiamo, in quanto prima non erano di nessuno: quali quelle che
vengono catturate in terra mare e cielo. Parimenti, se abbiamo catturato
un animale selvatico o un uccello o un pesce, esso appena catturato
diventa nostro” (Istituzioni di Gaio)

“E così gli animali selvatici e gli uccelli e i pesci, cioè tutti gli animali che
nascono in terra mare e cielo, appena siano catturati da qualcuno
diventano suoi per un principio di naturalis ratio” (Istituzioni di
Giustiniano)
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D’altra parte in tutte le civiltà si sono sviluppate norme o consuetudini che
limitavano lo sfruttamento della selvaggina, mitigando il concetto di res
nullius e riservandone una parte ad istituti particolari, ad es.:

• Boschi sacri (civiltà greca, etrusca, romana, islamica; popolazioni sherpa
  himalayane, ecc.)

• Medioevo: foreste di pertinenza di monasteri ed eremi (es. Abetone,
  Foreste Casentinesi)

• Secoli successivi: riserve di caccia appannaggio della nobiltà.
  Sfruttamento venatorio da parte di pochi, protezione delle specie quali
  esclusiva proprietà di re o nobili.
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Non sempre le norme di protezione hanno avuto buoni risultati: es.

Uro Bos primigenius (estinto nel 1627: foresta polacca di Jaktorowka),

Bisonte europeo Bison bonasus (eliminato dopo la I guerra mondiale dalla
foresta polacca di Bialowieza, poi reintrodotto in seguito a progetto di
riproduzione in cattività a partire da animali mantenuti in zoo),

Cervo di Padre David Elaphurus davidianus (fuggito per la rottura di un
muro dai giardini di caccia cinesi nel 1800, cacciato e distrutto dalla
popolazione affamata, salvo gli esemplari donati al missionario francese
Armand David e portati negli zoo europei; attualmente reintrodotto in
una riserva naturale cinese)
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Una vera legislazione venatoria ed istituti moderni di protezione
della fauna iniziano a svilupparsi nel XIX-XX secolo:

• Primi parchi nazionali (U.S.A. 1872): Yosemite (California), Yellowstone
  (Wyoming). Varie finalità: tutela di formazioni geologiche e
  geomorfologiche, di specie animali e vegetali (sequoie giganti), di
  paesaggi eccezionali
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Yosemite National Park(California),
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Yellowstone National Park (Wyoming),
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In Italia:

• Riserve Reali di Caccia dei Savoia. Alcune riserve furono poi cedute
  allo Stato per l’istituzione dei primi Parchi Nazionali: Gran Paradiso
  1922; Abruzzo 1923; Circeo 1934; Stelvio 1935

• Anni ’60-70 istituzione di riserve integrali gestite dal Corpo
  Forestale dello Stato (es. Val Grande, Isola di Montecristo, Riserva
  delle Agoraie in Val d’Aveto)

• 1968 Parco Nazionale della Calabria

• Anni ’70 e seguenti: istituzione di numerosi Parchi regionali, con
  motivazioni e criteri diversi (tutela di aree a maggior naturalità, di
  aree sensibili, di biotopi localizzati

• 6 dicembre 1991 Legge quadro sulle aree protette (legge 394/1991)
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Legislazione italiana

1977: Legge 968/1977 “Legge quadro sulla caccia”
La fauna selvatica, non è più res nullius ma viene definita “patrimonio
indisponibile dello Stato”

Tutte le specie sono protette, tranne quelle per cui è prevista una caccia
regolamentata: la protezione è la regola, la caccia è l’eccezione; scompare il
concetto di nocivo (predatori che entrano in competizione con l’uomo)

La gestione venatoria è affidata alle regioni, che devono adottare precise
forme di programmazione e pianificazione

L’esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con le esigenze di
conservazione della selvaggina (prelievo conservativo) e non danneggi le
produzioni agricole
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1992: Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna
     selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
(legge-quadro: prevede che ogni regione regoli nel dettaglio la materia
con proprie leggi – in Liguria L.R. 29/1994)
Ribadisce che la selvaggina proprietà indisponibile dello Stato (art. 1) che
la tutela nell’interesse dei cittadini e della comunità internazionale
Riordina l’istituto centrale di studio e controllo (Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, INFS – dal 2008 confluito nell'ISPRA, Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale), “organo scientifico e tecnico di
ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province”
Introduce concetti di gestione programmata della caccia, di legame
cacciatore-territorio (Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini), di
bilanciamento tra interessi agricoli, venatori e di protezione ambientale
Attua formalmente diverse convenzioni e direttive soprannazionali non
ancora completamente inserite nella normativa nazionale: Parigi 1950
(protezione uccelli); Berna 1979 (cons. vita selvatica e ambiente naturale
in Europa), direttiva comunitaria “Uccelli” 1979 (con i successivi
adeguamenti del 1985 e 1991)
L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
         e per il prelievo venatorio” Legge quadro sulla caccia

 E’ una legge frutto di compromesso tra interessi contrastanti:

 Prevede sanzioni più dure (anche penali) per i trasgressori
 Prevede le modalità per l’adeguamento continuo degli elenchi delle specie
 cacciabili o particolarmente protette alle nuove norme comunitarie o
 internazionali
 Prevede limiti minimi e massimi per le zone di divieto di caccia (Art. 10
 comma 3: “Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato
 per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica,
 fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che
 costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella
 percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i
 territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto
 di altre leggi o disposizioni.”)

 Conflitti con la legge-quadro sulle aree protette (394/1991), che prevede
 il divieto di caccia per tutte le aree protette nazionali e regionali
Legge 157/1992 ““Norme per la protezione della fauna
      selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Art. 2: Definizione di fauna selvatica omeoterma
“Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge
le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi
stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio
nazionale”

Tutte le specie sono protette, tranne quelle per cui è prevista una caccia
regolamentata: la protezione è la regola, la caccia è l’eccezione; scompare il
concetto di nocivo (predatori che entrano in competizione con l’uomo)

La gestione venatoria è affidata alle regioni, che adottano precise forme di
pianificazione, purchè non contrasti con le esigenze di conservazione della
selvaggina (prelievo conservativo) e non danneggi le produzioni agricole.
Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
                omeoterma e per il prelievo venatorio”
Art. 2: elenco delle specie particolarmente protette (con pene più severe)
Lupo (Canis lupus),
Sciacallo dorato (Canis aureus),
Orso (Ursus arctos),
Martora (Martes martes),
Puzzola (Mustela putorius),
Lontra (Lutra lutra),
Gatto selvatico (Felis sylvestris),
Lince (Lynx lynx),
Foca monaca (Monachus monachus),
tutte le specie di cetacei (Cetacea),
Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus),
Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
.
Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna
       selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Art. 2: elenca anche le specie particolarmente protette (con pene più severe)
Tutte le specie di cicogne
Tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e Falconiformes)
Tutte le specie di rapaci notturni (strigiformi)
Tutte le specie di pellicani
Tutte le specie di picchi
e molte altre specie di uccelli …
Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
              omeoterma e per il prelievo venatorio”

Art. 2: Elenco delle specie non oggetto della tutela, recentemente (2014-
2015) modificato per consentire interventi efficaci di contenimento delle
specie alloctone:

Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai
topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole.
In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo
precedente, con esclusione delle specie (definite come parautoctone)
individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata
all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.
Specie parautoctone (non autoctone ma introdotte prima del 1500 DC e perciò
                   escluse da interventi di eradicazione)
Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
             omeoterma e per il prelievo venatorio”

Art. 13: Elenca gli strumenti con cui è consentita l’attività venatoria
(caccia);

• Con l’arco (e porto d’armi)
• Col falco
• Con fucile (di determinato calibro e con al massimo due cartucce nel
  caricatore)

Art. 12: elenca le principali tipologie di attività venatoria;
• Caccia vagante (di solito col cane)
• Da appostamento fisso
• Da appostamento temporaneo (smontabile e rimontabile ogni giorno)
• Caccia di selezione con carabina (dopo specifico corso di formazione
  e esame)
1991: Legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”

Art. 2: Elenca le tipologie di aree protette riconosciute dallo Stato;

• Parchi nazionali (istituite con legge statale)

• Parchi naturali regionali (istituite con legge regionale)

• Riserve naturali (statali o regionali)
1991: Legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”

Art. 11: Elenca i divieti vigenti nelle aree protette;

• Cattura e uccisione di fauna selvatica e quindi anche l’ attività
  venatoria, ad eccezione di prelievi faunistici selettivi per accertati
  motivi ecologici = controllo faunistico. Tali prelievi selettivi avvengono
  per iniziativa e sotto il controllo dell’Ente di gestione e sono attuati da
  personale espressamente autorizzato

• Introduzione di specie alloctone

• Apertura di cave, miniere e discariche

• Modificazione del regime delle acque etc.

                                 ATTENZIONE

               Il controllo faunistico NON È attività venatoria
In altri paesi europei (situazione attuale):

Francia
Comprensori comunali (ACCA Associations Communales de Chasse Agréées), cui
aderiscono i proprietari dei terreni ricevendo un compenso economico (ma
possono anche non aderire o riservare a sé il diritto di caccia). Ogni cacciatore
si può iscrivere (pagando) ad uno o più ACCA e può avere una o più licenze
dipartimentali o una licenza nazionale

Spagna
Terrenos cinegeticos (Cotos de caza: terreni privati gestiti dai proprietari o da
consorzi, cui si accede a pagamento – i più diffusi; Reservas regionales: terreni
demaniali gestiti dagli Enti). I cacciatori acquisiscono una licenza di caccia
regionale
In altri paesi europei (situazione attuale):

Gran Bretagna e Irlanda
Il diritto di caccia appartiene al proprietario del fondo così come la selvaggina.
Il proprietario può far cacciare, gratis o a pagamento, chiunque sulla loro
proprietà (concetto privatistico della caccia). Caccia consentita solo nelle
estates, le riserve di caccia organizzate, che interessano circa il 60% del
territorio; nella restante parte non si caccia.

Tuttavia molte specie di animali selvatici sono catturabili e abbattibili in ogni
periodo dell’anno (anche con distruzione delle uova) in tutto il Regno Unito,
per la salvaguardia della zootecnia e delle produzioni agricole.
In altri paesi europei (situazione attuale):

Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo
Diritto di caccia di proprietà esclusiva del proprietario del terreno (o
eventualmente di un consorzio), che può cederlo in affitto (a singoli o ad
associazioni) per periodi variabili secondo contratti specifici.

Paesi scandinavi
Il diritto di caccia appartiene al proprietario del terreno (diritto sassone).
Fa eccezione la Lapponia finlandese, dove la caccia riveste ancora
importanti funzioni economiche e di sopravvivenza, per cui sui terreni,
nella maggior parte demaniali, i Lapponi possono liberamente cacciare.
Nel resto del territorio scandinavo associazioni di cacciatori prendono in
affitto terreni di caccia.
Direttiva 2009/147/CE “Uccelli selvatici”
         (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE)

Gli uccelli selvatici, che sono prevalentemente migratori, costituiscono
un patrimonio comune degli Stati membri, la cui effettiva protezione
implica responsabilità comuni.

La direttiva riporta due elenchi di specie:

• il primo (All. I) comprende le specie che richiedono specifici interventi
  per conservarne l’habitat idoneo (Zone di Protezione Speciale - ZPS);

• il secondo (All. II) comprende le specie cacciabili in tutti i Paesi o solo
  in alcuni. Per tutte le specie non inserite nell’All. II è proibita la
  caccia.
La Direttiva 2009/147/CE “Uccelli selvatici”

Riconosce la legittimità della caccia agli uccelli selvatici come forma di
sfruttamento sostenibile, con importanti ricadute di ordine sociale,
culturale, economico e ambientale in varie zone dell’Unione europea.

Limita la caccia ad alcune specie espressamente menzionate (All. II) e
stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili
all’attività venatoria, ai quali gli Stati membri devono adeguare la
legislazione nazionale. Tali principi e obblighi costituiscono la disciplina di
riferimento per la gestione della caccia.
Accordo BLI e FACE sulla Direttiva Uccelli 79/409/EEC

1. BLI e FACE riconoscono che la Direttiva Uccelli è uno strumento utile per la
conservazione delle specie selvatiche e dei loro habitat
2-3. BLI e FACE si impegnano a favorire l’applicazione della 79/409 e ne
riconoscono l’utilità per la tutela della Biodiversità
4-5. BLI e FACE sono favorevoli alla Rete ecologica NATURA 2000 e riconoscono che
l’attività venatoria non è incompatibile con gli obiettivi di conservazione a livello
nazionale o locale
6-7. BLI e FACE concordano che la gestione delle specie di uccelli cacciabili debba
basarsi su dati scientifici ottenuti anche tramite attività venatoria (recupero
anelli)
8-9 BLI e FACE concordano che sia necessario migliorare lo status delle specie a
rischio, anche tramite l’educazione; che sia necessario sostituire i pallini dl
piombo e che l’introduzione di specie alloctone sia da evitare
10. BLI e FACE si impegnano a collaborare in futuro su questi argomenti
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