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APPROFONDIMENTO

   L’Ivie sugli immobili in Francia:
le disparità di trattamento emergenti
    rispetto agli immobili in Italia
                                                         di Alberto Crosti (*)

                                                                        biliare in un Paese estero dovrebbe valutare una
È innegabile che la Francia, in particolare la Costa                   serie di variabili di natura fiscale al fine di inqua-
Azzurra e Parigi, siano state, e tuttora lo siano,                      drare in modo preciso le implicazioni originate
destinazioni privilegiate e prioritarie del flusso ri-                  dalla localizzazione dell’investimento.
levante di investimenti immobiliari verso l’estero
                                                                        In modo sintetico il ‘‘mattone’’ può essere inciso
effettuati da soggetti residenti in Italia. L’introdu-
                                                                        dalle imposte locali, dalle imposte sul reddito e
zione dell’Ivie ha mutato lo scenario fiscale, po-
                                                                        sulle plusvalenze, da vere e proprie imposte sul
nendo a carico degli investitori un onere aggiunti-
vo, la cui modalità di applicazione presta il fianco                   patrimonio, ed infine dall’imposta sulle successio-
a rilievi, sia in relazione alla libera circolazione                    ni e donazioni: il fatto di localizzarsi all’estero po-
dei capitali, sia alla libertà di stabilimento, e che                  trebbe originare una contestuale pretesa tribu-
determina una palese discriminazione a seconda                          taria da parte di due Stati:
del momento e del luogo di effettuazione dell’in-                        da una parte lo Stato sul cui territorio il bene
vestimento in immobili.                                                    immobile è localizzato;
                                                                         dall’altro l’Italia.
                                                                        Nel contesto degli attivi immobiliari all’estero
                                                                        posseduti da soggetti residenti in Italia la Francia
1. Premessa                                                             occupa un ruolo molto importante, essendo il
                                                                        Paese che più di ogni altro ha intercettato il flusso
Il soggetto residente in Italia che detenga immo-                       d’investimenti immobiliari di residenti italiani
bili o che voglia effettuare un investimento immo-                      verso l’estero 1.

(*)
      Commercialista e Revisore legale in Milano.                         di di euro il valore degli immobili posseduti all’estero da re-
      L’Autore ringrazia l’Avv. A. Campilungo, Studio legale Ca-          sidenti in Italia. Per la sola Francia l’importo ammontava a
      staldi Mourre &Partners, per l’informativa sul prelievo so-         12 miliardi, pari quindi ad un 63% circa del totale, valore re-
      ciale in Francia. Lo spunto per la redazione di questo artico-      lativo a circa 45.000 unità immobiliari. Sempre ‘‘Il Sole - 24
      lo è stato offerto dal Seminario tenutosi a Mentone in data 5      Ore’’ del 17 dicembre 2011 stima però il valore del mercato
      luglio 2014: ‘‘Residenti italiani detentori di immobili in          immobiliare posseduto da residenti in Italia in circa 50 mi-
      Francia’’, organizzato dall’Agenzia immobiliare Foncia Fer-         liardi di euro: il che vorrebbe significare che la Francia, in
      ri, Mentone, grazie alla collaborazione dei funzionari Sigg.        proporzione, deterrebbe un valore di circa 31,5 miliardi di
      R. Marangoni e C. Voiret.                                           euro. Recentemente ‘‘Il Sole - 24 Ore’’ del 3 aprile 2015 indi-
1                                                                         ca, per l’anno 2013, immobili detenuti all’estero per un valo-
      Al fine di dare una dimensione al mercato in questione, è
                                                                          re di circa 23,8 miliardi.
      possibile fare riferimento ai dati pubblicati su ‘‘Il Sole - 24
      Ore’’: in data 28 dicembre 2011 si indicava in circa 19 miliar-

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Imposta sul valore degli immobilil situati all’estero (IVIE) – APPROFONDIMENTO                                                      2863

La Francia si caratterizza, dal punto di vista della                      limitatamente all’assoggettamento all’Ivie, a circa
gestione fiscale degli immobili, come segue:                              4 anni dalla sua nascita 5. Alcune considerazioni
 la tassazione locale è molto alta: ha però il                         svolte per la Francia possono valere anche per al-
  grande pregio di essere non solo certa, ma an-                          tri Paesi, mentre altre sono strettamente pertinen-
  che di facilissima gestione per il contribuente;                        ti all’‘‘Esagono’’.
 quella successoria è definibile ‘‘espropriati-                         Trattare la problematica nei confronti della Fran-
  va’’ 2;                                                                 cia potrebbe aiutare a dare una risposta ad un’alta
 i redditi di natura immobiliare e le plusvalen-                         percentuale di possibili problematiche in questa
  ze sono oggetto di tassazione sia ai fini delle                         materia, alla luce di quanto affermato in prece-
  imposte sul reddito, sia ai fini della CSG (Con-                        denza. In particolare, oltre agli aspetti tecnici,
  tribution Sociale Généralisée) e degli altri pre-                    verranno esaminate le criticità insite nella struttu-
  lievi sociali (prélèvements sociaux) francesi 3,                      ra giuridica di questa imposta, al fine di valutare
  prelievi che incidono pesantemente sui redditi                          quali possano essere le argomentazioni a suppor-
  immobiliari di origine francese percepiti da re-                        to di una sua contestazione in sede di contenzioso
  sidenti in Italia;                                                      fiscale.
 la Francia assoggetta all’imposta patrimonia-                           Diversi sono stati i chiarimenti dell’Agenzia delle
  le gli attivi netti dei contribuenti 4.
                                                                          Entrate 6 che si sono succeduti a far data dalla na-
Il presente contributo intende sottoporre ad esa-                         scita dell’imposta e finalizzati a permettere una
me la problematica legata alla tassazione degli                           corretta applicazione dell’Ivie, che verrà esamina-
immobili in Francia detenuti da soggetti italiani                         ta da vari punti di vista 7:

2
    Cfr. A. Crosti, Successioni transfrontaliere di proprietà immo-        di immobili localizzati in Francia, in ‘‘Fiscalità & Commercio
    biliari: Italia e Francia a confronto, in ‘‘Fiscalità & Commer-        Internazionale’’ n. 5/2012, pagg. 19 e segg.; A. Crosti, Le nuo-
    cio Internazionale’’, n. 12/2013.                                       ve imposte patrimoniali sugli attivi posseduti nel principato di
3
    I prelievi sociali, per un totale del 15,50%, sono i seguenti :         monaco, ‘‘fiscalità e commercio internazionale’’, n. 7/2012, A.
    - la CSG (Contribution Sociale Généralisée - contribuzione           Crosti, Il principato di monaco tra passato ed avvenire: fino a
        sociale generalizzata), istituita nel 1991, con un’aliquota         che punto è un paradiso fiscale?, in ‘‘Fiscalità internazionale’’
        attuale dell’8,2%;                                                  n. 6/2009, G. Rolle, Tassazione degli immobili non locati all’e-
    - la CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette               stero, in ‘‘Fiscalità e commercio internazionale’’ n. 7/2013, V.
        Sociale - contribuzione per il rimborso del debito socia-           Giglio Moro e M. Paverelli, Ivie e Ivafe: compilazione di uni-
        le), istituita nel 1996, con un’aliquota attuale dello 0,5%;        co sp per le attività detenute all’estero, in ‘‘Fiscalità e commer-
    - il Prelievo Sociale (Prélèvement Social), istituito nel 199,        cio internazionale’’ n. 5/2013, M. Piazza, Immobili e attività
        con un’aliquota attuale del 4,5%;                                   finanziarie all’estero: ultimi chiarimenti su Ivie e Ivafe in Uni-
    - la Contribuzione Addizionale al Prelievo Sociale (Contri-             co 2013, in ‘‘Fiscalità e commercio internazionale’’ n. 6/2013,
        bution Additionnelle au Prélèvement Social), istituita nel        E. Santi e P. Bergamin, Immobili nel regno unito: implicazio-
        2004, con un’aliquota attuale dello 0,3%;                           ni fiscali per l’investitore in italia, ‘‘Fiscalità & commercio in-
    - il Prelievo di Solidarietà (Prélèvement de Solidarité), isti-     ternazionale’’ n. 6/2014, E. Ginter e A. Bavila, Wealth mana-
        tuito nel 2013, con un’aliquota attuale del 2%.                     gement: special tax consideration on residential real estate
4
    L’assoggettamento ha luogo tramite la impôt de solidarité             holding structures, ‘‘bilateral meeting ifa italy and france,
    sur la fortune: trattasi di une vera e propria imposta patri-           7 giugno 2014 Venezia, M. Piazza, Case in Francia, Ivie a
    moniale, che non trova riscontro nella struttura impositiva             due opzioni, in ‘‘il Sole 24 Ore’’, 10 luglio 2013, E. Vial, La
    italiana.                                                               nuda proprietà di immobili nel Quadro Rw, ‘‘news euroconfe-
5
                                                                            rence’’ marzo 2013, S. Sanna, Nudo proprietario con esclu-
    L’Ivie vede la sua nascita con l’art. 19, commi da 13 a 17, del         sione Ivie da confermare, ‘‘Eutekne’’ 2 luglio 2012, M. Capri-
    ‘‘Decreto Monti’’, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. La norma ha
                                                                            no, Immobili all’estero, imposta al test UE, in ‘‘il Sole 24 Ore’’,
    poi subito varie modifiche: L. 22 dicembre 2011, n. 214, art.
                                                                            22 febbraio 2012, S. Capolupo, La tassazione degli immobili
    8, comma 16, lettere e), f), g) del Decreto semplificazioni fi-
                                                                            esteri, in ‘‘il fisco’’ n. 7/2012, P. Rossi-Maccanico, Ivie e Ivafe:
    scali, Decreto Legge ‘‘semplificazioni’’ 2 marzo 2012, n. 16
                                                                            profili di incompatibilità con le norme UE, in ‘‘fiscalità &
    (L. 26 aprile 2012, n. 44) - quindi con l’art. 1, commi 518 e
    519, della ‘‘Legge di stabilità’’, L. 24 dicembre 2012, n. 228.        commercio internazionale’’ n. 12/2012, C. Quartana, L’impo-
                                                                            sta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero: profili nor-
6
    Il riferimento è ai seguenti documenti: circolare n. 28/E del          mativi e criticità applicative, ‘‘Aidc’’ 31 gennaio 2013, P. Stiz-
    2 luglio 2012, documento fondamentale - quindi risoluzione              za, Le novità in materia di monitoraggio fiscale (nuovo Qua-
    n. 75/E del 6 novembre 2013 e circolare n. 38/E del 23 di-              dro rw) e le interrelazioni con Ivie e Ivafe 2014, ‘‘aidc’’ 29 mag-
    cembre 2013.                                                            gio 2014, S. Marchese, Novità fiscali 2012 con particolare ri-
7
    L’Ivie ha generato un flusso non indifferente di articoli e di          ferimento all’introduzione dell’Imu, associazione magistrati
    commenti una parte dei quali è qui di seguito riportata: A.            tributari – sezione liguria, 20-21 aprile 2012; M. Piazza, Ri-
    Crosti, Le nuove imposte patrimoniali sugli attivi posseduti            solte le incompatibilità comunitarie per Ivafe e Ivie, ma su
    in Francia, in ‘‘Fiscalità e Commercio internazionale’’ n. 6/          unico restano numerosi dubbi applicativi, in ‘‘Corriere Tribu-
    2012, pag. 5 e segg., A. Crosti, Cessioni di partecipazioni e           tario’’ n. 3/2013, pag. 173.

                                                                                                                 29/2015
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a) le modalità tramite le quali il costo dell’impo-                      2.1. Separazione tra usufrutto
   sta può essere ridotto od annullato;                                  e nuda proprietà
b) le variabili francesi che influiscono sulla quan-
                                                                          Dato che l’Ivie è dovuta dall’usufruttuario, com-
   tificazione dell’Ivie;                                                 misurandosi al valore dichiarato nell’atto 8, la
c) le possibilità di riduzione del debito d’imposta;                     separazione permette di abbattere sensibilmente
d) le sue criticità.                                                     la base imponibile Ivie, in particolare se l’usufrut-
                                                                          tuario ha un’età avanzata 9. Una riflessione: que-
                                                                          sto ‘‘beneficio’’ fiscale non è invece concesso nel
2. Modalità tramite le quali                                             caso di immobile sito in Italia, stante il fatto che
il costo dell’imposta può essere ridotto                                 l’Imu e le similari tasse locali hanno come base
                                                                          di riferimento il valore catastale, non influenzato
                                                                          dalla separazione della proprietà tra usufrutto e
Al fine di ridurre il costo fiscale, ovviamente nel                       nuda proprietà: trattasi di una delle molteplici di-
rispetto della legge, il contribuente ha davanti a                        varicazioni tra Ivie ed Imu/Tasi.
sé alcune strategie fiscali:
 separazione tra il diritto all’usufrutto ed il di-                      2.2. Intestazione ad una società semplice
    ritto alla nuda proprietà;                                           di diritto italiano
 intestazione ad una società semplice di diritto
    italiano;                                                             Non è soggetta né all’Ivie né all’Ivafe, ma solo alle
                                                                          formalità richieste dal monitoraggio fiscale
 intestazione ad una société civile immobilière,
                                                                          (Quadro RW) 10. Il non-assoggettamento è la
    di seguito ‘‘S.C.I.’’, società a preponderanza im-
                                                                          conseguenza del fatto che i contribuenti destina-
    mobiliare, di diritto francese, caratterizzata da                     tari della normativa Ivie e Ivafe sono solo le per-
    una totale trasparenza fiscale secondo i con-                         sone fisiche. Il ricorso a questa impostazione ha
    cetti italiani, e ‘‘translucida’’ secondo i criteri                   indiscutibilmente aspetti vantaggiosi 11.
    francesi;
 spostamento della residenza fiscale in Francia;                         2.3. Intestazione a società a preponderanza
 utilizzo dell’immobile come abitazione princi-                          immobiliare di diritto francese
    pale.
                                                                          La L. 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea
Ogni possibilità viene qui di seguito esaminata e                        2013-bis) 12 ha modificato l’ambito oggettivo del-
commentata.                                                               l’Ivafe, limitandolo allo stesso ambito di applica-

8
    Cfr. la circolare n. 28/E del 2012, alla pagina 7, ove si affer-           za di disamina si fa presente che il nudo proprietario deve
    ma che la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla pro-              dichiarare nel suo RW il valore della sua nuda proprietà,
    prietà (ad esempio l’usufrutto) dovrebbe essere rilevabile                non dovendo però corrispondere alcuna imposta.
    dal contratto: quindi dal rogito. Implicitamente questo sta           10
                                                                               Cfr. ‘‘Il Sole - 24 Ore’’ del 19 marzo 2103, Società semplici,
    a significare che il valore da adottare quale base imponibile
                                                                               niente imposta, di G.P.T.
    è quello emergente dal rogito. Ciò trova conferma anche nel-
                                                                          11
    la circ. n. 38/E citata alla pagina 27. Inoltre confrontare S.             Gli aspetti in questione sono stati posti in luce durante il Se-
    Sanna, Nudo proprietario con esclusione ivie da confermare,                minario IFA tenutosi a Venezia il 6 ed il 7 Giugno 2014 che
    op. cit., E. Vial, La nuda proprietà di immobili nel quadro               ha trattato problematiche fiscali di confronto tra Francia ed
    rw, op. cit., M. Piazza, Immobili e attività finanziarie all’este-        Italia. Cosı̀ pure come il possibile disconoscimento della
    ro: ultimi chiarimenti su Ivie e Ivafe in Unico 2013, op. cit.             ‘‘S.C.I.’’ con la conseguente tassazione ai fini Ivie è stato con-
    alla pagina 1 e M. Piazza, Case in Francia, Ivie a due opzioni,            fermato nel contesto del Seminario. Il ricorso a questa im-
    in ‘‘Il Sole - 24 Ore’’ del 10 luglio 2013.                                postazione ha indiscutibilmente aspetti vantaggiosi ma pre-
9                                                                              senta una pesante criticità: la difficoltà di cedere le quote nel
    Dato che il valore è quello reperibile nel contratto con il qua-
                                                                               caso in cui il proprietario decidesse di vendere l’immobile
    le si cede scinde la proprietà piena, il medesimo è calcolato
                                                                               dovuta al fatto che il cedente potrebbe doversi rivolgere ad
    sulla base delle tabelle in vigore in Francia, reperibili sul sito
                                                                               un acquirente estero, estremamente restio a ritirare le quote
    www.impôts.gouv.fr/. Esempio: nel caso di coniugi aventi 60
                                                                               di una società di diritto italiano. Questo di fatto riduce sen-
    anni e del figlio avente 30 anni, la ripartizione si fonda sul
                                                                               sibilmente l’appetibilità della vendita se non alienando l’im-
    parametro 50/50: se il valore dell’immobile è per ipotesi E
                                                                               mobile scorporandolo dalla società.
    1.000.000, la base imponibile si riduce ad E 500.000: l’impo-
                                                                          12
    sta lorda scende da E 7.600 euro ad E 3.800. Si precisa che la             La legge è stata pubblicata sul S.O. della G.U. n. 261 del 10
    nuda proprietà deve essere acquistata con fondi dell’acqui-               Novembre 2014. Cfr. M. Balzanelli, G. Gavelli, Ivafe e bonus
    rente depositati in Francia, altrimenti l’atto si configura                immobili, in ‘‘Il Sole - 24 Ore’’ del 20 novembre 2014.
    quale donazione (donation aux vivants) con possibili conse-
    guenze fiscali pesanti anche in linea diretta. Per completez-

                      29/2015
Imposta sul valore degli immobilil situati all’estero (IVIE) – APPROFONDIMENTO                                                    2865

zione dell’imposta di bollo dovuta sui prodotti fi-                         ‘‘S.C.I.’’ costituirebbe quindi un’evidente discrimi-
nanziari in Italia: questa modifica normativa                               nazione, stante la notevole similitudine esistente
escluderebbe dall’assoggettamento all’Ivafe sia le                          tra i due soggetti societari.
partecipazioni all’estero sia, a maggiore ragione,                          Ci si chiede quindi quali potrebbero essere le mo-
i finanziamenti soci.                                                       tivazioni che giustificano un diverso e penalizzan-
L’avere escluso dall’assoggettamento ad Ivafe sia                           te trattamento riservato alla ‘‘S.C.I.’’, tramite l’eli-
il valore nominale della partecipazione sia l’ap-                           minazione dello schermo, rispetto ad una sostan-
porto finanziario da parte dei soci accentua ul-                            ziale identica situazione (intestazione alla società
teriormente la discriminazione evidente tra il                              semplice) che gode di una protezione normativa
trattamento riservato all’immobile all’estero inte-                         che la ‘‘scuda’’ dal pagamento dell’Ivie.
stato direttamente alla persona rispetto all’immo-                          Recentemente l’Amministrazione (DRE della
bile veicolato tramite la ‘‘S.C.I.’’ 13.                                    Lombardia) si è pronunciata , in tema di ‘‘volunta-
Se ci si limita alla semplice lettura della normati-                        ry disclosure’’, a favore dell’ uguaglianza della
va, il veicolare l’immobile tramite la ‘‘S.C.I.’’ per-                      ‘‘S.C.I.’’ alla società semplice italiana, cosı̀ come
metterebbe di non corrispondere né l’Ivafe né l’I-                        riportato da ‘‘Il Sole 24 Ore’’ del 26 giugno 2015.
vie. Occorre però verificare se l’esistenza dello                          Se la stessa ‘‘S.C.I.’’ non è interposta, come sen-
‘‘schermo’’ possa essere posta in discussione dalla                         z’altro lo è la S.C.I. di diritto francese, la regolariz-
nostra Amministrazione, proprio nell’ottica di eli-                         zazione concerne le sole quote, e non il bene sot-
minare il trattamento discriminatorio, facendo le-                          tostante. Se invece la ‘‘S.C.I.’’ è interposta, ed il ri-
va in questo senso su alcune circolari nelle quali                          ferimento sarebbe alla ‘‘S.C.I.’’ di diritto monega-
si afferma il principio che la sostanza (proprietà                         sco, è il bene sottostante che andrebbe regolariz-
dell’immobile della persona fisica socio della                              zato: occorre però dire che intestare il bene posse-
‘‘S.C.I.’’) prevale sulla forma: lo schermo societa-                        duto a Monaco ad una ‘‘S.C.I.’’ di diritto monega-
rio sarebbe interposto 14. A maggiore ragione do-                           sco non ‘‘maschera’’ il bene sottostante, stante il
po la citata legge, conseguentemente alla quale                             fatto che in ogni caso, per lo meno fino a quando
l’immobile all’estero veicolato tramite una                                 non verrà data attuazione allo scambio di infor-
‘‘S.C.I.’’ non sarebbe soggetto ad alcuna tassazio-                         mazioni, la proprietà diretta del bene è comunque
ne, discriminando quindi l’acquisto diretto da                              ‘‘protetta’’.
parte di persona fisica.
Ad onor del vero, il nostro ordinamento non co-                             2.4. Spostamento della residenza fiscale
nosce norma alcuna che, in presenza di un sog-                              in Francia
getto societario a preponderanza immobiliare,
elimini lo schermo interposto da un punto di vista                          Lo spostamento eliminerebbe l’obbligo di corri-
fiscale, pervenendo in sintesi ad avere come con-                           spondere l’Ivie in quanto dovuta dai soli contri-
troparte la persona fisica: norma invece che non                            buenti residenti in Italia. Un caso interessante po-
solo esiste nell’ordinamento francese, ma che la                            trebbe essere il seguente: due coniugi vivono co-
Francia impone nelle Convenzioni contro la dop-                             stantemente in Francia, ove si situa l’abitazione
pia imposizione da essa stipulate 15.                                       principale. Solo uno dei due potrebbe iscriversi
Come si è visto lo schermo della società semplice                         all’AIRE, soddisfacendo ai requisiti, e cosı̀ facen-
detentrice di un bene immobiliare all’estero non                            do azzererebbe la sua quota di base imponibile.
viene disconosciuto e ciò per specifica previsione                         Si nutrono dei dubbi sull’accettazione di questa
normativa. Il negare invece lo schermo della                                impostazione da parte dell’Amministrazione, la

13
     Per una panoramica sulla ‘‘S.C.I.’’ cfr. A. Crosti, Société civile     in Francia (anche l’Italia però può tassare). La norma è con-
     immobilière di diritto francese: trattamento fiscale in Italia, in      tenuta nell’art. 8 a del Protocollo: ‘‘Per quanto concerne l’ar-
     ‘‘Fiscalità & Commercio Internazionale’’, n. 11/2014.                   ticolo 13, gli utili derivanti dall’alienazione di azioni, quote
14                                                                            o partecipazioni in una società o in una persona giuridica
     Circolare n. 28/E del 2002 e circolare 23 dicembre 2013, n.
                                                                              che possiede beni immobili situati in uno Stato, i quali, se-
     38/E.
                                                                              condo la legislazione di tale Stato, sono sottoposti allo stes-
15
     Il riferimento è al Protocollo della Convenzione contro la              so regime fiscale degli utili derivanti dall’alienazione di beni
     doppia imposizione tra Francia ed Italia, con Protocollo e               immobili, sono imponibili in detto Stato. Ai fini dell’applica-
     scambio di note, firmata a Venezia Il 5 ottobre 1989 – L. 7              zione della presente disposizione, non sono presi in conside-
     gennaio 1992, n. 20 (G.U. 23 gennaio 1992, S.O.): la qualifi-            razione i beni immobili che sono utilizzati da detta società o
     ca di un soggetto societario come soggetto a preponderanza               persona giuridica nell’esercizio della propria attività, indu-
     immobiliare trasferisce la tassazione delle plusvalenze sul-             striale, commerciale, agricola ovvero nell’esercizio di una
     l’immobile, come se lo schermo non esistesse: quindi tassate             attività non commerciale’’.

                                                                                                                29/2015
2866                            APPROFONDIMENTO – Imposta sul valore degli immobilil situati all’estero (IVIE)

quale potrebbe contestare la legittimità dell’iscri-                      un’imposta italiana che però fa ricorso, per la
zione all’AIRE di uno dei coniugi e quindi il di-                          sua quantificazione, a una molteplicità di para-
mezzamento della base imponibile ai fini Ivie,                             metri esteri sui quali la nostra Amministrazione
motivando il rifiuto con la permanenza in Italia                           non ha alcun controllo né li conosce in modo tec-
della residenza dell’altro coniuge 16.                                     nicamente approfondito.
                                                                           Limitatamente alla Francia, il contribuente deve
2.5. Utilizzo dell’immobile come abitazione                                fare riferimento alla circolare n. 28/E del 2 luglio
principale                                                                 2012, in particolare le pagine dalla n. 8 alla n. 11:
Pur mantenendo la residenza fiscale in Italia la                            per gli immobili situati in Europa o in Paesi
circostanza di dimorare abitualmente nell’im-                                 aderenti allo SEE 19, garanti di uno scambio
mobile all’estero permetterebbe di ridurre l’ali-                             di informazioni, prioritariamente occorre fare
quota dallo 0,76% allo 0,40% 17. In primo luogo                               riferimento al valore catastale;
la definizione di abitazione ‘‘principale’’ non è rin-                     in mancanza del succitato valore occorre rife-
venibile nella legge istitutiva dell’Ivie, né nel Prov-                      rirsi al costo di acquisto e, nel caso di sua
vedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno                             mancanza, si assume il valore di mercato.
2012. Il riferimento potrebbe essere il D.L. n. 201/                       È interessante il rilievo formulato al paragrafo
2011, art. 13, comma 2 18, in cui si afferma che                           1.2.1 della citata circolare: l’Amministrazione è
‘‘per abitazione principale si intende l’immobile,                         conscia che il ricorso al costo storico, di fatto, ge-
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano co-                     neri una discriminazione temporale (disparità di
me unica unità immobiliare, nel quale il possesso-                        trattamento) a fronte di immobili acquisiti in epo-
re e il suo nucleo familiare dimorano abitualmen-                          che diverse. Proprio per ovviare a questa situazio-
te e risiedono anagraficamente’’: nel caso di im-                          ne viene ipotizzato un quarto valore che è dato
mobili siti all’estero non rilevano né la residenza                       dalla rivalutazione per 160 del reddito medio
anagrafica né l’iscrizione al catasto ma solo la di-                      ordinario (R.M.O.), criterio che la stessa circola-
mora abituale. L’agevolazione quindi sembrereb-
                                                                           re suggerisce di applicare agli immobili (abitazio-
be riferirsi a coloro che mantengono in Italia il
                                                                           ni) situati in Francia, nel rispetto del seguente cal-
centro degli interessi vitali, e quindi la residen-
                                                                           colo:
za fiscale, ma dimorano all’estero abitualmente.
                                                                           - reddito medio ordinario = base imponibile ai
Come specificato dalla circolare n. 28/E del
                                                                              fini della taxe d’habitation ridotta del 50% circa
2012, il descritto regime agevolativo si applica a
                                                                              al fine di ottenere la base imponibile per la taxe
condizione che i soggetti passivi Ivie non possie-
                                                                              foncière;
dano in Italia un immobile per il quale usufrui-
scano delle agevolazioni riconosciute all’abitazio-                        - questo valore (base imponibile per la taxe fon-
ne principale ai fini Imu.                                                    cière) è moltiplicato per 160 20;
                                                                           - il valore ottenuto (definibile come ‘‘valore Imu
                                                                              francese’’) può essere assunto come base impo-
                                                                              nibile ai fini Ivie.
3. Variabili francesi che influiscono
sulla quantificazione dell’Ivie                                            Quindi per la Francia il contribuente ha, di fatto,
                                                                           in via residuale, la possibilità di optare per uno
Il meccanismo operativo dell’Ivie è anomalo: è                           dei seguenti valori:

16                                                                         19
     Il coniuge ha la residenza fiscale in Italia in quanto ivi ha              I Paesi in questione sono Norvegia e Islanda.
     forti interessi economici (criterio della origine del reddito).       20
                                                                                Il proprietario e utilizzatore dell’immobile è a conoscenza di
     Cfr. P. Valente, Il ‘‘centro dell’interesse economico prevalente’’
                                                                                entrambi i valori (quello della taxe d’habitation e quello della
     come criterio di determinazione ‘‘privilegiato’’ della residenza
                                                                                taxe foncière) essendo destinatario di entrambi gli avis de
     fiscale, in ‘‘il fisco’’ n. 4/2013, pag. 537. L’articolo fa riferi-
                                                                                paiement. Al contrario il solo proprietario non occupante
     mento alla sentenza della CTR della Liguria n. 87 del 23 gen-
                                                                                l’immobile è destinatario del solo avis de paiement della taxe
     naio 2012.
                                                                                foncière. L’utilizzo del moltiplicatore è sintomatico del ten-
17
     Cfr. M. Piazza, Immobili e attività finanziarie all’estero: ulti-         tativo del Legislatore di volere trattare gli immobili all’estero
     mi chiarimenti su Ivie e Ivafe in Unico 2013, op. cit. in ‘‘Fisca-         come gli stessi vengono trattati in Italia, scordandosi però
     lità e commercio internazionale’’ n. 6/2013.                              che l’Imu, per lo meno nella fase iniziale, si connotava come
18                                                                              un ‘‘compromesso’’ tra una vera e propria imposta patrimo-
     D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 [c.d. ‘‘Decreto Monti’’] (Gazz.
                                                                                niale ed una tassa per i servizi dei Comuni: l’Ivie è invece so-
     Uff. n. 284 del 6 dicembre 2011 S.O. n. 251/L) - Titolo III -
                                                                                lo ed esclusivamente una imposta patrimoniale.
     Capo II - Art. 13 - Anticipazione sperimentale dell’imposta
     municipale propria.

                       29/2015
Imposta sul valore degli immobilil situati all’estero (IVIE) – APPROFONDIMENTO                                               2867

- costo storico;                                                     - la terza è inerente alla considerazione di una
- oppure ‘‘valore Imu francese’’,                                      base imponibile (costo) superiore al valore
                                                                       di mercato: acquisti effettuati negli ultimi 5/
dato che, da un lato, la Francia non contempla il
valore catastale e, dall’altro, il costo desumibile                    6 anni hanno perso valore, alla luce della crisi
dagli atti è sempre reperibile, eliminando in tale                    finanziaria ed immobiliare che ha toccato an-
modo la possibilità di fare ricorso al valore di                      che la Francia. Questa situazione genera un
mercato. Fatta questa breve premessa vengono                           pagamento di un’imposta su di un valore supe-
formulate le seguenti osservazioni:                                    riore al valore di realizzo del bene, nettamente
- la prima concerne l’anomalia di una legislazio-                      quindi superiore al valore catastale di un pari
   ne che permette al contribuente di optare per                       bene in Italia;
   un criterio a lui più favorevole piuttosto che                   - la quarta è quella più rilevante: come si è detto
   per un altro nella scelta della base imponibile:                    l’Amministrazione tenta di ovviare all’effetto
   il principio di tassatività della legge è sostituito              discriminatorio temporale offrendo al contri-
   dalla modalità volontaria di determinazione                        buente la tassazione sulla base del valore
   della base imponibile, rimessa alla scelta del                      ‘‘Imu francese’’ (R.M.O. x 160). I risultati di
   contribuente;                                                       una pur limitata indagine empirica e qui di se-
 - la seconda riguarda la compensazione con la                         guito commentati dimostrerebbero che il ten-
   taxe foncière netta: dato che quest’ultima vie-                    tativo non è riuscito.
   ne periodicamente rivalutata, sia con riferi-
   mento alla base di calcolo, sia con riferimento                   3.1. Un’indagine empirica
   alle aliquote, è possibile che, a fronte di acqui-               sul ‘‘valore Imu francese’’
   sti molto lontani nel tempo, l’importo della tas-
   sa francese sia superiore all’Ivie stessa, essendo                Pur nella sua limitatezza numerica 21 acquista si-
   questa calcolata su un valore (costo storico)                     gnificatività il prospetto comparativo Taxe fon-
   basso e quindi nulla è dovuto dal contribuente;                  ciere-Ivie riportato nella Tavola n. 1.

Tavola n. 1 - Prospetto comparativo Taxe fonciere - Ivie

A fronte di 8 immobili situati in Francia il mede-                     di mercato (Colonna G): questo conferma che
simo permette di formulare le seguenti considera-                      il valore ‘‘Imu francese’’ non è assolutamente
zioni:                                                                 assimilabile al nostro valore catastale;
 il valore ‘‘Imu francese’’ (Colonna F), dato dal                    l’ipotetico valore di mercato (Colonna G) supe-
   RMO x 160, supera di gran lunga i valori stori-                     ra il valore storico 22;
   ci, anche a fronte di acquisizioni recenti: E 5,8                  di fatto il contribuente è ‘‘obbligato’’ a calcolare
   milioni contro E 1,1 milione;                                       l’Ivie usando quale base imponibile il costo sto-
 il valore ‘‘Imu francese’’ supera anche il valore                    rico. Se il medesimo è recente, il costo fiscale è

21                                                                   22
     Si potrebbe obbiettare che la ricerca è statisticamente non         Gli acquisti effettuati dopo il 2009-2010, anni nei quali il
     valida, stante la scarsa rappresentatività del campione, se         mercato immobiliare era pervenuto ai livelli più alti, soffro-
     non altro dal punto di vista numerico: in ogni caso è preva-        no di una contrazione dei valori di mercato, conseguente-
     lentemente basata sui dati relativi alla Costa Azzurra, verso        mente alla crisi finanziaria.
     la quale un grande flusso di investimenti è stato incanalato
     proveniente dall’Italia.

                                                                                                            29/2015
2868                           APPROFONDIMENTO – Imposta sul valore degli immobilil situati all’estero (IVIE)

  molto elevato, colpendo di fatto sostanzial-                             no, abbiano investito tendenzialmente in im-
  mente il valore di mercato 23; senz’altro emerge                         mobili di medio-alto livello (ad esempio le
  una discriminazione ‘‘temporale’’ rispetto al                            grandi ville di Cap Martin o di Cap Ferrat)
  contribuente che ha acquistato un immobile                               mentre la grande massa di acquirenti italiani
  simile in tempi più lontani;                                            entrata dopo nel mercato si sia rivolta ad im-
 in particolare, è fortemente discriminato il sog-                       mobili di basso- medio livello (ad esempio: stu-
  getto che ha ereditato beni in tempi recenti,                            dio o deux pièces). Questo quindi rende ancora
  stante il fatto che entrano nell’asse ereditario                         più palese la discriminazione, stante il fatto
  al valore di mercato 24;                                                 che i valori storici dei primi, in proporzione,
 più la data di acquisizione è lontana nel tempo,                       potrebbero essere ben più modesti dei secondi,
  meno gravosa è l’Ivie, confermando la caratte-                          sottoponendo quindi ad una maggiore tassa-
  ristica discriminatoria della medesima nel                               zione contribuenti teoricamente meno abbien-
  tempo (di fatto, è probabile che il gettito Ivie                        ti da un punto di vista patrimoniale 26, conno-
  sia sostanzialmente coperto dagli acquisti più                          tandosi come una imposta regressiva;
  recenti).                                                               si appalesa in modo evidente l’incapacità della
                                                                           nostra Amministrazione di pervenire all’indivi-
In sintesi il metodo di calcolo basato sul coeffi-                         duazione sia in ambito territoriale domestico
ciente ‘‘160’’ non offrirebbe al contribuente un’al-                       sia a maggiore ragione in un contesto interna-
ternativa al metodo storico tale da annullare, o                           zionale del valore di mercato di un bene im-
per lo meno ridurre, la discriminazione tempora-                           mobile, unica base imponibile corretta per
le, in un senso o nell’altro. La scelta appare in de-                      l’applicazione della imposta patrimoniale, qual
finitiva obbligata: nello scartare il metodo ‘‘valore                      è per l’appunto la Ivie 27.
Imu francese’’ si ricade inevitabilmente nell’adot-
tare come base imponibile ai fini Ivie il costo sto-
                                                                         3.2. Discriminazioni fondate
rico. Il che fa emergere i seguenti aspetti:
                                                                         su luogo e momento dell’investimento
 la disparità di trattamento non è assoluta-
    mente evitata: a parità di valore di mercato di                     Emerge in modo evidente anche un diverso e di-
    una unità immobiliare, la base imponibile ai fi-                    scriminante trattamento tra il soggetto che ha in-
    ni Ivie può differire di molto, dipendendo la                       vestito in Francia ed il soggetto che ha investito in
    medesima dal momento in cui l’investimento                           Italia: mentre il secondo corrisponde l’Imu/Tasi
    è stato effettuato: investimenti effettuati ad                      sulla base di valori catastali mediamente di gran
    esempio prima del 1997/1998 hanno goduto                             lunga inferiori al valore di mercato (ed ai valori
    di una rilevante rivalutazione, al contrario in-                     indicati nei rogiti e sottoposti alla tassazione indi-
    vestimenti effettuati 4 o 5 anni orsono hanno                        retta) il primo è notevolmente penalizzato. Un
    subito un deprezzamento per via della forte                          esempio: si comparano due immobili, un monolo-
    crisi dell’immobiliare 25;                                           cale sito a Mentone ed un monolocale sito a Bor-
 se quanto affermato è corretto, i criteri di tas-                     dighera, situati in località comparabili cosı̀ come
    sazione adottati determinerebbero un’ulteriore                       sono comparabili i due immobili sia in termini di
    discriminazione: è verosimile affermare che i                       valore sia di qualità e dimensioni: l’Imu sul secon-
    soggetti (early investors) che hanno investito                       do ammonta ad E 470, l’Ivie lorda sul primo am-
    in Francia, in particolare in Costa Azzurra (e                       monta ad E 1.596, calcolata sul valore indicato
    nel Principato di Monaco) parecchi anni orso-                        nel rogito: il delta è pari al 339% in più.

23
     Il valore indicato negli atti di acquisto di immobili è sostan-         immobili ad uso residenziale nelle Alpi marittime, fatto pari
     zialmente il valore di mercato al quale si conclude l’acqui-             a 100 nel 2000, aveva raggiunto nel 2010 il valore di 240.
     sto.                                                                26
                                                                              Nel contesto di una regolarizzazione spontanea di attivi al-
24
     Cfr. A. Crosti, Successioni transfrontaliere di proprietà immo-         l’estero (voluntary disclosure), un immobile sito a Monaco,
     biliari: Italia e Francia a confronto, in ‘‘Fiscalità & Commer-         acquistato più di 40 anni fa, viene regolarizzato nel pieno ri-
     cio Internazionale’’ n. 12/2013, il valore da dichiarare ai fini         spetto della normativa al costo storico di circa 25.000 euro.
     della successione in Francia è il valore di mercato.               27
                                                                              Anche nel contesto della voluntary disclosure la regolarizza-
25
     Per avere una idea dell’andamento dei prezzi, consultare i si-           zione dei beni immobili soffre di questa incapacità di valu-
     ti www.immoprix.com e www.impots.gouv.fr : il primo è ge-               tare un bene estero ai prezzi di mercato, permettendo rego-
     stito dai Notai francesi i quali fanno confluire in una banca            larizzazioni di immobili a costi fiscali estremamente più
     dati i vari rogiti immobiliari, il secondo è gestito direttamen-        contenuti rispetto ai costi per la regolarizzazione degli attivi
     te dal Ministero delle Finanze. L’indice di rivalutazione degli          finanziari concretizzando una pesante discriminazione.

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Imposta sul valore degli immobilil situati all’estero (IVIE) – APPROFONDIMENTO                                                2869

Si è pervenuti quindi ad evidenziare due aspetti                          sazione può essere destinata a ridurre il debito
problematici:                                                              Ivie.
 da un lato la disparità di trattamento a seconda
                                                                     La Francia ha di recente sottoposto alla CSG
   del momento di effettuazione dell’investimen-
                                                                     (Contribution Sociale Généralisée) e agli altri prélè-
   to;
                                                                     vements sociaux i redditi fondiari, sia locativi sia
 dall’altro la disparità di trattamento tra chi in-
                                                                     da plusvalenze immobiliari, percepiti da non resi-
   veste in Italia e chi investe in Francia.
                                                                     denti, facendo quindi lievitare il livello di tassa-
                                                                     zione dei redditi locativi dal 20% al 35,50% 29:
                                                                     questo aumento di imposizione diretta, stante la
4. Riduzione del debito d’imposta                                    totale mancanza di una prestazione a favore del
                                                                     contribuente, ‘‘dovrebbe’’ tradursi nella possibilità
Il contribuente ha la possibilità di ridurre il debi-               di una maggiore riduzione delle imposte da corri-
to d’imposta utilizzando in compensazione le se-                     spondere in Italia grazie all’aumento del credito
guenti imposte.                                                      di imposta utilizzabile in Italia, una volta però
 in primo luogo, le imposte patrimoniali: il ri-                    stabilito che il prelievo in questione gode dei re-
    ferimento è alla taxe foncière e alla impôt de so-            quisiti della ‘‘convenzionalità’’. Recentemente la
    lidarité sur la fortune, che sono indicate nella
                                                                     Corte di Giustizia UE 30 ha sentenziato che i pre-
    circolare n. 28/E del 2 luglio 2012. La prima,
                                                                     levamenti sociali in questione sono veri e propri
    che deve essere ridotta per la quota di tassa ri-
                                                                     contributi previdenziali, e come tali non dovuti
    fiuti (ordures ménagères) che è inclusa nell’avis
                                                                     da soggetti che siano iscritti a sistemi previden-
    de paiement, non è una vera e propria imposta
                                                                     ziali di altri Paesi. Come tali quindi non godreb-
    patrimoniale, ma è destinata alla copertura dei
                                                                     bero del requisito della ‘‘convenzionalità’’, non es-
    servizi locali resi al soggetto proprietario del-
                                                                     sendo ‘‘imposte sul reddito’’, ai fini del loro accre-
    l’immobile. La seconda è invece una vera e pro-
                                                                     ditamento verso le imposte italiane.
    pria imposta patrimoniale che colpisce l’intero
    patrimonio del contribuente a prescindere dal-
    la forma con la quale il medesimo si manifesti.
    Ci si chiede se l’imposta sulle successioni possa                5. Alcune criticità: ovvero
    essere utilizzabile in compensazione, imposta                    il caso Mentone vs. Bordighera
    per altro estremamente onerosa in Francia:
    trattasi di una imposta straordinaria e sul pa-                  5.1. Un primo contrasto con il principio
    trimonio e quindi, per lo meno per la parte re-                  della libera circolazione dei capitali
    lativa a beni immobili, dovrebbe soddisfare ai
    requisiti richiesti. La circolare citata però non               L’Ivie colpisce esclusivamente gli immobili siti al-
    la indica;                                                       l’estero e intestati a soggetti fiscalmente residenti
 in secondo luogo, il contribuente ha diritto ad                    in Italia: in linea di principio, in questo senso è re-
    utilizzare in compensazione l’eventuale impo-                    strittiva della libera circolazione dei capitali, stan-
    sta sul reddito non compensata con il debito                     te che non colpisce gli immobili siti in Italia, e
    fiscale in Italia: occorre dire che il diritto in                quindi altera il flusso di investimenti verso l’e-
    questione spetta solamente ai contribuenti de-                   stero, rendendolo fiscalmente meno conveniente.
    bitori dell’Ivie per immobili detenuti nei Paesi                 Contrasta quindi con l’art. 63 del TFUE e con l’art.
    dell’Unione europea e della SEE 28. La situazio-                 40 dell’Accordo SEE, che fa divieto di ogni restri-
    ne si verifica quando l’immobile è messo a red-                 zione ai movimenti di capitale, sia tra Stati mem-
    dito, reddito che deve essere sottoposto a tassa-                bri dell’UE sia con Paesi terzi 31. Tuttavia, all’atto
    zione anche in Italia: in questo caso l’imposta                  pratico, questa restrizione è parzialmente bilan-
    pagata in Francia e non utilizzata in compen-                    ciata dall’Imu, che invece grava sugli immobili

28                                                                   31
     Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, paragrafo 1.3.2.                Cfr P. Rossi–Meccanico, op. cit. e M. Piazza, op. cit. P. Rossi-
29                                                                        Maccanico, Ivie e Ivafe: profili di incompatibilità con le nor-
     Come detto questa contribuzione concerne anche le plusvalen-
                                                                          me UE, in ‘‘Fiscalità & Commercio Internazionale’’ n. 12 del
     ze di natura immobiliare: la loro tassazione passa dal 19% al
                                                                          2012, M. Piazza, Risolte le incompatibilità comunitarie per
     34,50%. Inoltre le plusvalenza escono dall’imposizione dopo
                                                                          Ivafe e Ivie, ma su unico restano numerosi dubbi applicativi,
     22 anni, mentre escono dalla contribuzione dopo 30 anni.
                                                                          in ‘‘Corriere Tributario’’ n. 3/2013, pag. 173.
30
     Sentenza del 26 febbraio 2015, Causa C-623/13 Ministero
     delle Finanze francese contro Gérard de Ruyter.

                                                                                                            29/2015
2870                        APPROFONDIMENTO – Imposta sul valore degli immobilil situati all’estero (IVIE)

in Italia, anche se le due imposte hanno una natu-               L’Amministrazione fiscale dovrebbe conformarsi
ra completamente differente, stante il fatto che:                ai diritto dell’Unione Europea disapplicando il di-
 l’Imu è un’imposta locale a territorialità limita-           ritto nazionale qualora in contrasto con il diritto
   ta il cui gettito, per lo meno nella fase iniziale,           comunitario: in effetti la circolare n. 28/E del
   era parzialmente devoluto ai Comuni: tenden-                  2012, di fatto concretizza una sistematica discri-
   zialmente quindi soddisfa alle esigenze di getti-             minazione in palese contrasto con la libera circo-
   to dei Comuni, accentuando quindi la diversità               lazione dei capitali.
   rispetto alla Ivie. Trattasi quindi di un’imposta             La situazione esposta confermerebbe che il diritto
   straordinaria ‘‘territoriale’’ destinata alla coper-          alla libera circolazione dei capitali è leso, discri-
   tura dei servizi che l’ente territoriale presta ai            minando la fiscalità di due identici investimenti.
   cittadini;                                                    In sede di contenzioso, fondato sul mancato o
 l’Ivie invece è basata sul possesso dell’immobi-              parziale pagamento dell’Ivie, il contribuente po-
   le su scala globale, non trovando alcuna giusti-              trebbe dimostrare che la localizzazione del suo
   ficazione a livello di servizi prestati, non go-              investimento, se fosse avvenuta in Italia anziché
   dendo per altro delle eventuali agevolazioni                  in Francia, avrebbe originato una tassazione loca-
   concesse dalla normativa Imu: l’Ivie di fatto è              le molto inferiore, a sostanziale parità di bene, di-
   una vera e propria imposta straordinaria patri-               mostrando quindi che l’aver optato per la Francia
   moniale.                                                      genera un livello impositivo superiore e non giu-
                                                                 stificato: verrebbe quindi utilizzato il modello
Proprio per ovviare a questa criticità il legislatore           ‘‘Mentone/Bordighera’’ al fine di invocare il princi-
ha introdotto alcune modifiche all’Ivie tentando                 pio della libera circolazione dei capitali, disatten-
di attuare un ipotetico parallelismo con la nor-                 dendo la circolare citata le cui direttive sono in
mativa Imu, finalizzato alla eliminazione degli                  contrasto con i principi fondamentali del mercato
effetti restrittivi della libera circolazione dei capi-          unico.
tali. Il giudizio sul tentativo è negativo stante che,
per lo meno limitatamente alla Francia, esiste tut-              5.2. Un secondo contrasto con il principio
tora una forte discriminazione nei confronti dei                 della libertà di stabilimento
soggetti che investono in Francia, in quanto:
 come già esposto in precedenza, il ricorso ad                 L’Ivie inoltre sarebbe in contrasto con il principio
   un ‘‘valore Imu francese’’ non risolve il proble-             della libertà di stabilimento sancito dell’art. 49 del
   ma, originando valori molto più alti dei valori              TFUE e dall’art. n. 31 dell’accordo SEE, principio
   catastali rivalutati in Italia: di fatto tende a fare         applicabile ai soli Paesi UE e SEE (e non ai Paesi
   emergere un valore in molti casi più alto di                 terzi).
   quello del mercato;                                           Come accennato in precedenza, l’abitazione
 il ricorso al metodo storico subisce notevol-                  principale all’estero, con il contestuale manteni-
   mente l’influenza del momento in cui l’acqui-                 mento della residenza fiscale in Italia, è assogget-
   sto è avvenuto: solo andando indietro di un nu-              tata ad una aliquota impositiva pari allo 0,40%,
   mero molto alto di anni si potrebbe pervenire a               con un abbattimento pari ad E 200.
   valori di acquisto prossimi ai valori catastali               Se si considera l’Imu, l’abitazione principale è
   italiani. Quanto riportato in precedenza è sin-              trattata nel seguente modo 32:
   tomatico di una forte discriminazione: un inve-                anno 2012: 0,40% con detrazione pari ad E 200
   stitore nel settore immobiliare è fortemente di-                 gettito destinato al Comune;
   sincentivato ad investire a Mentone, stante il                 anno 2013: 0,40% sulla differenza tra le 0,6%
   notevole differenziale tra la Ivie da corrispon-                 ed le 0,4%, quindi lo 0,40% del 2% ¼ 0,08%
   dere su un appartamento a Mentone e l’Imu                         il gettito resta al Comune.
   per un appartamento molto simile sito a Bordi-                Se nel 2012 il trattamento della prima abitazione
   ghera;                                                        in Italia era lo stesso riservato all’Ivie, nel 2013 la
 di fatto il meccanismo di tassazione rende l’I-                situazione si è radicalmente modificata, penaliz-
   vie a fronte di nuovi investimenti sistematica-               zando sensibilmente la prima abitazione all’este-
   mente più gravosa dell’Imu, situazione questa                ro e quindi discriminando tra il soggetto che spo-
   non giustificabile con il fatto che gli immobili              sta all’estero la prima abitazione e il soggetto che
   in Francia non sono accatastati.                              la detiene in Italia.

32
     Il riferimento concerne un immobile localizzato a Milano.

                    29/2015
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