Annunciare il lavoro ridotto dovuto al coronavirus
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Rechtsdienst SSO Service juridique de la SSO Münzgraben 2, 3000 Bern 7 Telefon 031 313 31 31 E-Mail sekretariat@sso.ch www.sso.ch Foglio informativo Annunciare il lavoro ridotto dovuto al coronavirus In seguito alle numerose richieste ricevute in relazione al coronavirus, il Servizio giuridico della SSO ha elaborato un foglio informativo con le prime risposte e una serie di fonti da consultare. Si tratta di informazioni di carattere generale, che vanno verificate dal punto di vista legale in ogni singolo caso. Le informazioni riportate in questo foglio informativo si fondano sulla procedura di richiesta in vigore finora. La SECO ha preannunciato una serie di semplificazioni per inoltrare le domande di lavoro ridotto, analogamente a quanto già fatto da alcuni cantoni. Vi preghiamo di rispettare le direttive emanate al riguardo dall’Ufficio del lavoro del vostro cantone. Gli studi medico dentistici che a causa della situazione attuale non hanno pazienti da seguire, che sono rimasti sprovvisti del materiale necessario per l’esercizio della professione o che sono (parzialmente) chiusi per decisione delle autorità, dovrebbero valutare se richiedere il lavoro ridotto. Informazioni generali sul lavoro ridotto Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa dell’attività di un’azienda in seguito a provvedimenti ordinati dalle autorità (per es. la chiusura delle attività commerciali) o a motivi economici inevitabili. Con l’indennità per lavoro ridotto, l’assicurazione contro la disoccupazione offre ai datori di lavoro un’alternativa all’imminente rischio di licenziamenti. II datore di lavoro risparmia così i costi legati alla fluttuazione del personale (costi d’introduzione, perdita di know-how aziendale) e può disporre rapidamente del proprio personale. Al momento, il datore di lavoro deve annunciare e motivare per iscritto il lavoro ridotto al cantone almeno tre (risp. dieci) giorni prima del suo inizio. Se la perdita di lavoro è probabilmente temporanea, se è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro e se tale perdita è computabile (ed è almeno pari al 10%), il cantone autorizza il lavoro ridotto. Non è computabile come lavoro ridotto la perdita di lavoro dovuta a circostanze che rientrano nei normali rischi aziendali, causata da misure di organizzazione aziendale e da oscillazioni usuali dell’attività aziendale. La situazione venutasi a creare con la comparsa del coronavirus non rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Ciononostante, il riferimento generico al nuovo coronavirus non basta per far valere il lavoro ridotto. I datori di lavoro devono continuare ad attestare in maniera attendibile il motivo per il quale le probabili perdite di lavoro nella loro azienda sono riconducibili alla comparsa del coronavirus. Il datore di lavoro deve versare ai rispettivi lavoratori, il giorno usuale di paga, l’80% della perdita di guadagno (esempio: occupazione ordinaria 80%, occupazione residua a causa del coronavirus 20%, per il 60% del salario versato fino a quel momento va pagato solo l’80%, oltre al 20% da pagare interamente). Oltre al salario convenuto contrattualmente, sono compresi anche gli assegni contrattuali periodici. Il datore di lavoro è tenuto a pagare interamente, per la durata del lavoro ridotto, i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle
Rechtsdienst SSO Service juridique de la SSO Münzgraben 2, 3000 Bern 7 Telefon 031 313 31 31 E-Mail sekretariat@sso.ch www.sso.ch disposizioni legali e contrattuali come se il tempo di lavoro fosse normale (nell’esempio summenzionato si tratterebbe dei contributi per il salario corrispondente all’80% di occupazione). Il datore di lavoro ha il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote intere dei contributi a loro carico, purché non sia stato convenuto diversamente. A causa di tali perdite di salario, i lavoratori devono accettare per iscritto il lavoro ridotto. Accettare il lavoro ridotto permette loro di evitare la disoccupazione, di mantenere un’ampia protezione sociale nell’ambito del contratto di lavoro e quindi di non avere lacune contributive per quanto riguarda la previdenza professionale. Se i lavoratori rifiutano l’indennità per lavoro ridotto, continuano ad avere diritto al salario intero, indipendentemente dal fatto che sia possibile o meno lavorare a tempo pieno, ma così facendo, corrono un rischio maggiore di essere licenziati. Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto: gli apprendisti, i lavoratori con un rapporto di lavoro di durata determinata, quelli al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo, i lavoratori su chiamata, i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato disdetto, quelli che non accettano il lavoro ridotto e quelli il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile, nonché le persone che hanno una funzione paragonabile a quella del datore di lavoro, come il titolare dell’azienda e i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda. Particolarità legate al coronavirus Le perdite di lavoro da ricondurre alla situazione venutasi a creare con la comparsa del coronavirus non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale e danno quindi diritto alle indennità per lavoro ridotto (IRL) nella misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni. Vista la situazione attuale, il Consiglio federale ha deciso di introdurre alcune semplificazioni per inoltrare il preannuncio che dà diritto alle IRL: • le richieste devono pervenire all’autorità competente del cantone nel quale l’azienda ha la sua sede almeno tre (finora dieci) giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto; • fino al 30 settembre 2020, il termine di attesa, ovvero il periodo durante il quale l’assicurazione di disoccupazione non versa alcuna indennità per lavoro ridotto, è di un giorno (finora era di tre giorni). In questo modo le aziende devono farsi carico di un solo giorno di perdita di lavoro prima di avere diritto al sostegno dell’assicurazione contro la disoccupazione; • le autorità prevedono una serie di semplificazioni circa le domande alle quali rispondere nel modulo «Preannuncio di lavoro ridotto» e i documenti da allegare. In questa situazione particolare non occorre rispondere alle domande riguardanti la data di fondazione dell’azienda, i motivi alla base del mutato volume di ordinazioni e le misure adottate per evitare il lavoro ridotto. Inoltre, i moduli con cui i lavoratori accettano il lavoro ridotto e gli estratti del registro di commercio possono essere inoltrati in un secondo momento (in questo caso rivolgetevi alle autorità cantonali competenti).
Rechtsdienst SSO Service juridique de la SSO Münzgraben 2, 3000 Bern 7 Telefon 031 313 31 31 E-Mail sekretariat@sso.ch www.sso.ch Il Consiglio federale ha inoltre incaricato la Segreteria di Stato dell’economia SECO di valutare, entro il 20 marzo 2020, la possibilità di estendere il diritto all’indennità per il lavoro ridotto ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato (non rescindibile) e ai lavoratori impiegati temporaneamente. Una simile estensione presuppone una modifica di legge. Si sta inoltre valutando di estendere l’indennità per lavoro ridotto alle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente. Condizioni per annunciare il lavoro ridotto Nel preannunciare il lavoro ridotto occorre fare una distinzione tra due fattispecie. 1. La perdita di lavoro dovuta a provvedimenti ordinati dalle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI) Rientra in questa fattispecie la perdita di lavoro dovuta a provvedimenti delle autorità (per es. l’isolamento delle città o l’assistenza odontoiatrica ridotta), che danno diritto alle IRL nella misura in cui il datore di lavoro interessato non può evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati o rendere un terzo (assicurazione) responsabile del danno. 2. La perdita di lavoro dovuta a motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Rientrano in questa fattispecie le perdite di lavoro inevitabili da ricondurre a motivi economici (per es. problemi di forniture, pazienti che annullano l’appuntamento per paura di contagiarsi) e che provocano un calo della domanda o del fatturato. Occorre inoltre soddisfare le seguenti condizioni: • la perdita di lavoro è almeno pari al 10% delle ore di lavoro; • il rapporto di lavoro non è stato disdetto; • la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro; • il tempo di lavoro è controllabile (sistema di controllo delle ore di lavoro). Preannunciare il lavoro ridotto all’Ufficio cantonale del lavoro o dell’economia Il lavoro ridotto va annunciato all’autorità cantonale competente (l’Ufficio cantonale del lavoro) tramite l’apposito modulo «Preannuncio di lavoro ridotto» almeno tre giorni prima del suo inizio. La SSO raccomanda, per poter se del caso produrre una prova, di inviare il modulo per posta A o per raccomandata). Se la documentazione è completa, generalmente l’autorità emana la propria decisione entro il termine di preannuncio (attualmente entro tre giorni). La SSO suggerisce ai propri membri di motivare nel seguente modo, con gli adeguamenti e i complementi d’informazione del caso a seconda della situazione, il mutato volume di ordinazioni sotto il punto 10, lett. a del modulo di preannuncio:
Rechtsdienst SSO Service juridique de la SSO Münzgraben 2, 3000 Bern 7 Telefon 031 313 31 31 E-Mail sekretariat@sso.ch www.sso.ch «In virtù • della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp, RS 818.101), • dell’Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp, RS 818.101.1), • dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19, RS 818.101.24), nonché delle seguenti raccomandazioni: • COVID-19: raccomandazioni per la gestione delle persone malate e dei loro contatti dal 9 marzo 2020, • COVID-19: informazioni e raccomandazioni per gli istituti di cura, stato 6 marzo 2020, • Epidemia di COVID-19: raccomandazioni per l’utilizzo del materiale di protezione, stato 6 marzo 2020, • Management of COVID-19 positive or suspect employees involved in care of patients in acute care hospitals (Raccomandazione Swissnoso, 13 marzo 2020), i cantoni, rappresentati dai medici dentisti cantonali, hanno ordinato di non eseguire più, fino a nuovo avviso, nessun trattamento non necessario o elettivo. Questa decisione si ripercuote in maniera importante sull’attività degli studi medico dentistici presenti in Svizzera. Inoltre, a causa della situazione attuale, i pazienti evitano di sottoporsi a cure dentarie tanto che molti appuntamenti sono stati annullati o rinviati a data da stabilirsi. Da ultimo, al momento non è più garantita la fornitura di mascherine di protezione, indispensabili durante i trattamenti. Senza queste mascherine è sconsigliabile, nell’ambito dell’obbligo di assistenza, eseguire trattamenti, sia per proteggere il personale dello studio dentistico che i pazienti.» Domanda d’indennità per lavoro ridotto alla cassa di disoccupazione Il diritto all’indennità deve assolutamente essere fatto valere entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio (di regola un mese) presso la cassa di disoccupazione prescelta tramite il modulo «Domanda d’indennità per lavoro ridotto», anche nel caso in cui l’autorità non abbia ancora emanato la propria decisione in merito. Se non viene fatto valere entro tre mesi, il diritto all’indennità si estingue. Versamento dell’indennità La cassa di disoccupazione versa l’indennità per lavoro ridotto al datore di lavoro, che al momento deve farsi carico dell’indennità di un giorno di attesa.
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