Annunciare il lavoro ridotto dovuto al coronavirus

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Foglio informativo

Annunciare il lavoro ridotto dovuto al coronavirus
In seguito alle numerose richieste ricevute in relazione al coronavirus, il Servizio giuridico
della SSO ha elaborato un foglio informativo con le prime risposte e una serie di fonti da
consultare. Si tratta di informazioni di carattere generale, che vanno verificate dal punto di
vista legale in ogni singolo caso. Le informazioni riportate in questo foglio informativo si
fondano sulla procedura di richiesta in vigore finora. La SECO ha preannunciato una serie di
semplificazioni per inoltrare le domande di lavoro ridotto, analogamente a quanto già fatto da
alcuni cantoni. Vi preghiamo di rispettare le direttive emanate al riguardo dall’Ufficio del
lavoro del vostro cantone.
Gli studi medico dentistici che a causa della situazione attuale non hanno pazienti da
seguire, che sono rimasti sprovvisti del materiale necessario per l’esercizio della professione
o che sono (parzialmente) chiusi per decisione delle autorità, dovrebbero valutare se
richiedere il lavoro ridotto.

Informazioni generali sul lavoro ridotto
Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea o una sospensione completa
dell’attività di un’azienda in seguito a provvedimenti ordinati dalle autorità (per es. la chiusura
delle attività commerciali) o a motivi economici inevitabili. Con l’indennità per lavoro ridotto,
l’assicurazione contro la disoccupazione offre ai datori di lavoro un’alternativa all’imminente
rischio di licenziamenti. II datore di lavoro risparmia così i costi legati alla fluttuazione del
personale (costi d’introduzione, perdita di know-how aziendale) e può disporre rapidamente
del proprio personale.
Al momento, il datore di lavoro deve annunciare e motivare per iscritto il lavoro ridotto al
cantone almeno tre (risp. dieci) giorni prima del suo inizio. Se la perdita di lavoro è
probabilmente temporanea, se è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno
essere conservati i posti di lavoro e se tale perdita è computabile (ed è almeno pari al 10%),
il cantone autorizza il lavoro ridotto. Non è computabile come lavoro ridotto la perdita di
lavoro dovuta a circostanze che rientrano nei normali rischi aziendali, causata da misure di
organizzazione aziendale e da oscillazioni usuali dell’attività aziendale. La situazione
venutasi a creare con la comparsa del coronavirus non rientra nella sfera normale del rischio
aziendale. Ciononostante, il riferimento generico al nuovo coronavirus non basta per far
valere il lavoro ridotto. I datori di lavoro devono continuare ad attestare in maniera attendibile
il motivo per il quale le probabili perdite di lavoro nella loro azienda sono riconducibili alla
comparsa del coronavirus.
Il datore di lavoro deve versare ai rispettivi lavoratori, il giorno usuale di paga, l’80% della
perdita di guadagno (esempio: occupazione ordinaria 80%, occupazione residua a causa del
coronavirus 20%, per il 60% del salario versato fino a quel momento va pagato solo l’80%,
oltre al 20% da pagare interamente). Oltre al salario convenuto contrattualmente, sono
compresi anche gli assegni contrattuali periodici. Il datore di lavoro è tenuto a pagare
interamente, per la durata del lavoro ridotto, i contributi alle assicurazioni sociali previsti dalle
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disposizioni legali e contrattuali come se il tempo di lavoro fosse normale (nell’esempio
summenzionato si tratterebbe dei contributi per il salario corrispondente all’80% di
occupazione). Il datore di lavoro ha il diritto di dedurre dal salario dei lavoratori le quote
intere dei contributi a loro carico, purché non sia stato convenuto diversamente.
A causa di tali perdite di salario, i lavoratori devono accettare per iscritto il lavoro ridotto.
Accettare il lavoro ridotto permette loro di evitare la disoccupazione, di mantenere un’ampia
protezione sociale nell’ambito del contratto di lavoro e quindi di non avere lacune contributive
per quanto riguarda la previdenza professionale.
Se i lavoratori rifiutano l’indennità per lavoro ridotto, continuano ad avere diritto al salario
intero, indipendentemente dal fatto che sia possibile o meno lavorare a tempo pieno, ma così
facendo, corrono un rischio maggiore di essere licenziati.
Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto: gli apprendisti, i lavoratori con un
rapporto di lavoro di durata determinata, quelli al servizio di un’organizzazione per
lavoro temporaneo, i lavoratori su chiamata, i lavoratori il cui rapporto di lavoro è
stato disdetto, quelli che non accettano il lavoro ridotto e quelli il cui tempo di lavoro
non è sufficientemente controllabile, nonché le persone che hanno una funzione
paragonabile a quella del datore di lavoro, come il titolare dell’azienda e i loro coniugi
o partner registrati occupati nell’azienda.

Particolarità legate al coronavirus
Le perdite di lavoro da ricondurre alla situazione venutasi a creare con la comparsa del
coronavirus non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale e danno quindi diritto alle
indennità per lavoro ridotto (IRL) nella misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni.
Vista la situazione attuale, il Consiglio federale ha deciso di introdurre alcune semplificazioni
per inoltrare il preannuncio che dà diritto alle IRL:

    •    le richieste devono pervenire all’autorità competente del cantone nel quale l’azienda
         ha la sua sede almeno tre (finora dieci) giorni prima dell’inizio del lavoro ridotto;

    •    fino al 30 settembre 2020, il termine di attesa, ovvero il periodo durante il quale
         l’assicurazione di disoccupazione non versa alcuna indennità per lavoro ridotto, è di
         un giorno (finora era di tre giorni). In questo modo le aziende devono farsi carico di un
         solo giorno di perdita di lavoro prima di avere diritto al sostegno dell’assicurazione
         contro la disoccupazione;

    •    le autorità prevedono una serie di semplificazioni circa le domande alle quali
         rispondere nel modulo «Preannuncio di lavoro ridotto» e i documenti da allegare. In
         questa situazione particolare non occorre rispondere alle domande riguardanti la data
         di fondazione dell’azienda, i motivi alla base del mutato volume di ordinazioni e le
         misure adottate per evitare il lavoro ridotto. Inoltre, i moduli con cui i lavoratori
         accettano il lavoro ridotto e gli estratti del registro di commercio possono essere
         inoltrati in un secondo momento (in questo caso rivolgetevi alle autorità cantonali
         competenti).
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    Il Consiglio federale ha inoltre incaricato la Segreteria di Stato dell’economia SECO di
    valutare, entro il 20 marzo 2020, la possibilità di estendere il diritto all’indennità per il
    lavoro ridotto ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato (non
    rescindibile) e ai lavoratori impiegati temporaneamente. Una simile estensione
    presuppone una modifica di legge.
    Si sta inoltre valutando di estendere l’indennità per lavoro ridotto alle persone che
    esercitano un’attività lucrativa indipendente.

Condizioni per annunciare il lavoro ridotto
Nel preannunciare il lavoro ridotto occorre fare una distinzione tra due fattispecie.
    1. La perdita di lavoro dovuta a provvedimenti ordinati dalle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI
       in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
       Rientra in questa fattispecie la perdita di lavoro dovuta a provvedimenti delle autorità
       (per es. l’isolamento delle città o l’assistenza odontoiatrica ridotta), che danno diritto
       alle IRL nella misura in cui il datore di lavoro interessato non può evitare tali perdite
       mediante provvedimenti adeguati o rendere un terzo (assicurazione) responsabile del
       danno.
    2. La perdita di lavoro dovuta a motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).
       Rientrano in questa fattispecie le perdite di lavoro inevitabili da ricondurre a motivi
       economici (per es. problemi di forniture, pazienti che annullano l’appuntamento per
       paura di contagiarsi) e che provocano un calo della domanda o del fatturato.
Occorre inoltre soddisfare le seguenti condizioni:

    •    la perdita di lavoro è almeno pari al 10% delle ore di lavoro;
    •    il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
    •    la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
         diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro;
    •    il tempo di lavoro è controllabile (sistema di controllo delle ore di lavoro).

Preannunciare il lavoro ridotto all’Ufficio cantonale del lavoro o
dell’economia
Il lavoro ridotto va annunciato all’autorità cantonale competente (l’Ufficio cantonale del
lavoro) tramite l’apposito modulo «Preannuncio di lavoro ridotto» almeno tre giorni prima del
suo inizio. La SSO raccomanda, per poter se del caso produrre una prova, di inviare il
modulo per posta A o per raccomandata). Se la documentazione è completa, generalmente
l’autorità emana la propria decisione entro il termine di preannuncio (attualmente entro tre
giorni).
La SSO suggerisce ai propri membri di motivare nel seguente modo, con gli adeguamenti e i
complementi d’informazione del caso a seconda della situazione, il mutato volume di
ordinazioni sotto il punto 10, lett. a del modulo di preannuncio:
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«In virtù

    •    della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
         (Legge sulle epidemie, LEp, RS 818.101),
    •    dell’Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
         (Ordinanza sulle epidemie, OEp, RS 818.101.1),
    •    dell’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)
         (Ordinanza 2 COVID-19, RS 818.101.24),
         nonché delle seguenti raccomandazioni:
    •    COVID-19: raccomandazioni per la gestione delle persone malate e dei loro contatti
         dal 9 marzo 2020,
    •    COVID-19: informazioni e raccomandazioni per gli istituti di cura, stato 6 marzo 2020,
    •    Epidemia di COVID-19: raccomandazioni per l’utilizzo del materiale di protezione,
         stato 6 marzo 2020,
    •    Management of COVID-19 positive or suspect employees involved in care of patients
         in acute care hospitals (Raccomandazione Swissnoso, 13 marzo 2020),
i cantoni, rappresentati dai medici dentisti cantonali, hanno ordinato di non eseguire più, fino
a nuovo avviso, nessun trattamento non necessario o elettivo.
Questa decisione si ripercuote in maniera importante sull’attività degli studi medico dentistici
presenti in Svizzera.
Inoltre, a causa della situazione attuale, i pazienti evitano di sottoporsi a cure dentarie tanto
che molti appuntamenti sono stati annullati o rinviati a data da stabilirsi.
Da ultimo, al momento non è più garantita la fornitura di mascherine di protezione,
indispensabili durante i trattamenti. Senza queste mascherine è sconsigliabile, nell’ambito
dell’obbligo di assistenza, eseguire trattamenti, sia per proteggere il personale dello studio
dentistico che i pazienti.»

Domanda d’indennità per lavoro ridotto alla cassa di disoccupazione
Il diritto all’indennità deve assolutamente essere fatto valere entro tre mesi dalla scadenza di
ogni periodo di conteggio (di regola un mese) presso la cassa di disoccupazione prescelta
tramite il modulo «Domanda d’indennità per lavoro ridotto», anche nel caso in cui l’autorità
non abbia ancora emanato la propria decisione in merito. Se non viene fatto valere entro tre
mesi, il diritto all’indennità si estingue.

Versamento dell’indennità
La cassa di disoccupazione versa l’indennità per lavoro ridotto al datore di lavoro, che al
momento deve farsi carico dell’indennità di un giorno di attesa.
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Documenti e ulteriori informazioni
Moduli

    •    Modulo «Preannuncio di lavoro ridotto»  da inoltrare all’autorità cantonale
         competente (Ufficio del lavoro o dell’economia).

    •    Modulo «Approvazione del lavoro ridotto»  da inoltrare (subito o in un secondo
         momento) all’autorità cantonale competente (Ufficio del lavoro o dell’economia).

    •    Modulo «Domanda d’indennità per lavoro ridotto»  da inoltrare alla cassa di
         disoccupazione scelta dal datore di lavoro.

Ulteriori informazioni

    •    Altri moduli sul lavoro ridotto

    •    Opuscolo della SECO sull’indennità per lavoro ridotto – Informazioni per i datori di
         lavoro

    •    Indirizzi e contatti delle autorità

    •    Pagina web della SECO «Nuovo coronavirus»
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