Le novità in materia di lavoro contenute nel - D.L. 104/2020

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Le novità in materia di
lavoro contenute nel
D.L. 104/2020
8 ottobre 2020
Integrazioni salariali Covid-19: durata, contributo addizionale, termini e
decadenze per la richiesta delle prime nove settimane e dell’ulteriore periodo di
nove settimane per CIGO, CIGD e Assegno ordinario. Aziende plurilocalizzate.

Dott.ssa Giuliana Ballarini
Dirigente Area Ammortizzatori sociali
Direzione Regionale INPS Veneto

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Le nuove settimane di trattamento di integrazione salariale (ordinaria
e in deroga) e assegno ordinario con causale COVID-19
   L’art. 1 del D.L. n. 104/2020 introduce i nuovi trattamenti di cassa
    integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
    richiedibili nel periodo dal 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.

   La durata massima è di 9 settimane incrementate di ulteriori 9, nello stesso
    arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente
    autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purchè sia integralmente
    decorso tale periodo.

   L’accesso prescinde dall’utilizzo di ammortizzatori sociali per il periodo
    precedente il 13 luglio 2020. Potranno richiedere le 9 settimane anche i
    datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione
    salariale per causale COVID-19

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   Precedenti periodi già richiesti e autorizzati in base ai DL n.18/2020 e n.
    34/2020 che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12
    luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di
    trattamenti previsto dal DL n. 104/2020.

   Esempio: azienda chiede 4 settimane continuative di CIGO dal 6/7 all’1/8;
    può beneficiare di 6 settimane complessive dei nuovi trattamenti in quanto le
    3 settimane dal 13/7 all’1/8 rientrano nel computo delle prime 9 settimane e
    incidono, riducendolo, sul limite totale delle settimane richiedibili.

   Le domande presentate a cavallo del 13 luglio e non ancora autorizzate
    saranno valutate, per i periodi fino al 12 luglio 2020, verificando i requisiti
    stabiliti dalla precedente normativa, mentre i periodi successivi a tale data
    saranno imputati alle prime 9 settimane del DL n. 104/2020.

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   Si azzera il contatore delle settimane che veniva richiesto dalla precedente
    disciplina

   L’utilizzo delle 9 settimane è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi
    autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito

   Una volta richieste ed autorizzate le prime 9 settimane, quindi, e decorso il
    relativo periodo, non si potrà richiedere l’eventuale completamento delle
    prime 9 settimane, anche se le stesse non fossero state effettivamente fruite
    per intero

   Le richieste delle 9 settimane previste dal DL n.104/2020 possono riguardare
    esclusivamente i lavoratori che risultino alle dipendenze dai datori di lavoro
    alla data del 13 luglio 2020 (data di decorrenza per l’applicazione delle
    nuove misure)

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Presentazione domande per le prime 9 settimane

   Si continua ad utilizzare la causale «COVID-19 nazionale»
   Se vengono richieste più di 9 settimane riferite alla medesima Unità Produttiva le
    Sedi INPS procederanno a rideterminare il limite mediante un accoglimento
    parziale delle domande.
   Le aziende che, avendo esaurito i trattamenti spettanti in base alla precedente
    normativa e prima dell’entrata in vigore del DL n. 104/2020, hanno richiesto
    trattamenti di CIGO (ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015) per periodi successivi al 12
    luglio 2020 possono convertire tali domande con causale «COVID-19 nazionale» su
    espressa richiesta dei datori di lavoro tramite cassetto previdenzial, in
    comunicazione bidirezionale (indicare estremi domanda originaria e le settimane
    per cui si chiede la conversione). Ciò vale per le settimane non ancora
    autorizzate, per quelle autorizzate ma per le quali non sono stati emessi i relativi
    pagamenti e per le quali l’azienda non abbia esposto in Uniemens il codice evento
   Anche in caso di domande di assegno ordinario FIS e Fondi di solidarietà l’azienda
    dovrà inviare apposita richiesta di annullamento della precedente domanda e
    inviare una nuova domanda con causale «COVID-19 nazionale»
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Presentazione domande per ulteriore periodo di 9 settimane

   Deve essere interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e
    lo stesso deve essere interamente decorso
   Le prime 9 settimane previste dal DL n.104/2020 non hanno un «costo» per le
    aziende
   Le ulteriori 9 settimane non sono soggette al contributo addizionale INPS
    soltanto se:
-    il datore di lavoro ha una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
-    se si tratta di azienda che ha avviato l’attività di impresa successivamente al
     primo gennaio 2019.
   La causale da utilizzare è denominata «COVID-19 con fatturato»

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   Per consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale o per
    rilevare le aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo occorre
    allegare dichiarazione di responsabilità in cui l’azienda autocertifica di:
-   non aver avuto un calo di fatturato
-   aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%
-   aver avuto un calo di fatturato pari o superiore al 20%
-   aver avviato l’attività di impresa in data successiva al 1°gennaio 2019
   Con l’autocertificazione il datore di lavoro attesterà l’eventuale riduzione
    secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari
    dell’Agenzia delle Entrate
   Le dichiarazioni verranno verificate da INPS e Agenzia delle Entrate.

   Le ulteriori 9 settimane non possono decorrere prima del 14 settembre 2020 e
    si debbono concludere entro il 31 dicembre 2020

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Aspetti contributivi

   Il contributo addizionale è determinato nelle seguenti misure:
-   9% per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
-   18% per le aziende che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato
Lo scostamento del fatturato deve essere determinato sulla base del raffronto
tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre
2019.

N.B.   Per l’esonero del versamento per le aziende che hanno iniziato l’attività
successivamente al 1° gennaio 2019 si tiene conto della data di inizio
dell’attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio facendo
riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale
dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.
   Il contributo addizionale viene determinato sulla retribuzione globale che
    sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato anziché avere usufruito
    della cassa integrazione

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Termini di trasmissione delle domande

   Il DL n. 104/2020 conferma – a regime – che la presentazione delle domande
    di CIGO, CIGD, ASO e CISOA debba avvenire entro la fine del mese successivo
    a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione
    dell’attività lavorativa.

   È previsto un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle
    domande:
   Art. 1, comma 9: i termini decadenziali, compresi quelli differiti in via
    amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020 → sono differiti al 31
    agosto 2020
   Art. 1, comma 10: differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini
    che, in via ordinaria, scadrebbero tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020

   Con il DL n. 125 del 7 ottobre 2020, art. 3, è stata prevista la proroga di tutti
    i termini di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 del DL n. 104/2020 al 31 ottobre

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Termini di trasmissione dei dati di pagamento

   L’art. 1, comma 6, del DL n. 104/2020 conferma che, a regime, in caso di pagamento
    diretto da parte dell’INPS il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati utili per il
    pagamento o il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
    quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il
    termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Il termine da
    considerare è quello più favorevole al datore di lavoro.
   Se tali termini trascorrono, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi
    rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
   Valgono gli stessi differimenti previsti per la trasmissione delle domande:
   Art. 1, comma 9: i termini decadenziali, compresi quelli differiti in via amministrativa,
    in scadenza entro il 31 luglio 2020 → sono differiti al 31 agosto 2020
   Art. 1, comma 10: differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini che, in via
    ordinaria, scadrebbero tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020

   Con il DL n. 125 del 7 ottobre 2020, art. 3, è stata prevista la proroga di tutti
    i termini di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 del DL n. 104/2020 al 31 ottobre

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Modalità di pagamento della prestazione
   Rimane inalterata la possibilità di anticipare le prestazioni e
    conguagliare gli importi successivamente o di richiedere il pagamento
    diretto da parte dell’INPS (senza dover comprovare le difficoltà
    finanziarie dell’impresa)
   Con riferimento al pagamento diretto è confermata la possibilità di
    accedere all’anticipo del 40%. Le domande CIGO, CIGD e AsO (a
    pagamento diretto con anticipo del 40%) devono essere presentate
    entro 15 giorni dall'inizio dello stop delle attività.
   Entro 15 giorni dalla domanda, l’INPS autorizza e paga l'anticipo.
    Successivamente, entro i nuovi termini di decadenza, il datore di
    lavoro deve inviare all'Inps il mod. SR41 per il saldo CIG. Trascorsi
    inutilmente i termini, CIG e oneri connessi restano a carico del datore
    di lavoro inadempiente e le somme eventualmente erogate ai
    lavoratori a titolo di anticipo sono ritenute indebite dall'Inps e come
    tali recuperate in capo al datore di lavoro.
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Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse (per imprese
operanti in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna)

   Art. 19 del DL n.104/2020 → tutela per i lavoratori (domiciliati o residenti in
    Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di
    contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio) che siano stati
    impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di
    ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche competenti con obbligo
    di permanenza domiciliare e divieto di allontanamento dal territorio comunale per
    emergenza COVID-19 prima del 14 agosto 2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile
    2020)
   Non possono beneficiarne i soggetti che sono stati già ricompresi in precedenti
    richieste di CIGO, CIGD e ASO o destinatari della misura prevista dall’art. 26 DL n.
    18/2020 (quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare
    fiduciaria con sorveglianza attiva→ equiparato a malattia)
   Causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare»
   Max 4 settimane complessive da richiedere entro il 15 ottobre 2020 (se richiesto
    pagamento diretto occorre inviare i dati utili per il pagamento entro il 15
    novembre 2020)
   Procedura e istruzioni saranno disponibili con messaggio di prossima pubblicazione.

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Cassa integrazione in deroga dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti con causale COVID-19
   Art. 2 DL n. 104/2020: sostituisce art. 98, comma 7, DL n. 34/2020
   Beneficiari: lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
    Professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non
    superiori a 50.000 euro nella stagione sportiva 2019-2020 (si supera il
    concetto di retribuzione annua riferito al 2019)→ sportivi professionisti ( la
    qualifica di professionista è prevista nell’ordinamento delle federazioni
    relativa a calcio, ciclismo, golf e pallacanestro)
   Il datore di lavoro deve fornire una dichiarazione di responsabilità relativa
    alla retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura.
   Periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020
   Max 9 settimane (sino a 13 per Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna)
   Solo per aziende con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.18.08
   Elenco dei beneficiari da allegare in formato «csv»
   Messaggio n. 3137/2020: modalità invio domande

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Aziende plurilocalizzate

   CIGD nazionale
   Decreto interministeriale del 24 marzo 2020 CIGD ha riconosciuto il
    trattamento di CIGD con decreto del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali per conto delle Regioni o delle Province autonome
    interessate
   Circolare n. 8 del 4 aprile 2020 del Ministero del lavoro e delle
    politiche sociali→ rientrano nel concetto di Unità Produttiva anche i
    punti vendita di una stessa azienda
   Circolare INPS n. 58/2020: fornisce indicazioni per la presentazione
    della domanda di CIGD Nazionale → 9 settimane+4**= 13 settimane
    per il Veneto
    **ulteriori 4 settimane di CIGD regionale

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   CIGD Plurilocalizzate

   DM 9 del 20 giugno 2020: a partire dal 2 luglio 2020 la competenza
    della CIGD per le aziende plurilocalizzate passa all’INPS e dal 24 luglio
    è disponibile la procedura per l’invio delle domande
   Messaggio n.3144/2020: per l’accesso alla CIGD sono sufficienti solo le
    9 settimane autorizzate da MLPS
   Messaggio n. 2328/2020→ per le aziende con elevato numero di UP è
    previsto un flusso di gestione semplificato ed è consentita la
    possibilità di unificare in unità produttive omogenee per attività
    svolta e per collocazione territoriale.
   In tal caso occorre comunicare con PEC a
    dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it che si intende
    presentare una domanda semplificata per presenza di pluralità di UP.
    La scelta dell’UP su cui si fanno confluire le domande accorpate è
    irreversibile e dovrà essere utilizzata anche per le successive
    domande.

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   Messaggio n. 2856/2020: è prevista anche la possibilità di
    pagamento a conguaglio oltreché quella di pagamento
    diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati

   N.B. per la presentazione delle domande di CIGD per le
    aziende plurilocalizzate occorre indicare la tipologia di
    domanda «deroga plurilocalizzata». Per tutte le altre
    aziende, invece, «deroga INPS»(messaggio n.3525/2020).

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