Le novità in materia di lavoro contenute nel - D.L. 104/2020
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Le novità in materia di lavoro contenute nel D.L. 104/2020 8 ottobre 2020 Integrazioni salariali Covid-19: durata, contributo addizionale, termini e decadenze per la richiesta delle prime nove settimane e dell’ulteriore periodo di nove settimane per CIGO, CIGD e Assegno ordinario. Aziende plurilocalizzate. Dott.ssa Giuliana Ballarini Dirigente Area Ammortizzatori sociali Direzione Regionale INPS Veneto 1
Le nuove settimane di trattamento di integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario con causale COVID-19 L’art. 1 del D.L. n. 104/2020 introduce i nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga richiedibili nel periodo dal 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020. La durata massima è di 9 settimane incrementate di ulteriori 9, nello stesso arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purchè sia integralmente decorso tale periodo. L’accesso prescinde dall’utilizzo di ammortizzatori sociali per il periodo precedente il 13 luglio 2020. Potranno richiedere le 9 settimane anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale COVID-19 2
Precedenti periodi già richiesti e autorizzati in base ai DL n.18/2020 e n. 34/2020 che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal DL n. 104/2020. Esempio: azienda chiede 4 settimane continuative di CIGO dal 6/7 all’1/8; può beneficiare di 6 settimane complessive dei nuovi trattamenti in quanto le 3 settimane dal 13/7 all’1/8 rientrano nel computo delle prime 9 settimane e incidono, riducendolo, sul limite totale delle settimane richiedibili. Le domande presentate a cavallo del 13 luglio e non ancora autorizzate saranno valutate, per i periodi fino al 12 luglio 2020, verificando i requisiti stabiliti dalla precedente normativa, mentre i periodi successivi a tale data saranno imputati alle prime 9 settimane del DL n. 104/2020. 3
Si azzera il contatore delle settimane che veniva richiesto dalla precedente disciplina L’utilizzo delle 9 settimane è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito Una volta richieste ed autorizzate le prime 9 settimane, quindi, e decorso il relativo periodo, non si potrà richiedere l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche se le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero Le richieste delle 9 settimane previste dal DL n.104/2020 possono riguardare esclusivamente i lavoratori che risultino alle dipendenze dai datori di lavoro alla data del 13 luglio 2020 (data di decorrenza per l’applicazione delle nuove misure) 4
Presentazione domande per le prime 9 settimane Si continua ad utilizzare la causale «COVID-19 nazionale» Se vengono richieste più di 9 settimane riferite alla medesima Unità Produttiva le Sedi INPS procederanno a rideterminare il limite mediante un accoglimento parziale delle domande. Le aziende che, avendo esaurito i trattamenti spettanti in base alla precedente normativa e prima dell’entrata in vigore del DL n. 104/2020, hanno richiesto trattamenti di CIGO (ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015) per periodi successivi al 12 luglio 2020 possono convertire tali domande con causale «COVID-19 nazionale» su espressa richiesta dei datori di lavoro tramite cassetto previdenzial, in comunicazione bidirezionale (indicare estremi domanda originaria e le settimane per cui si chiede la conversione). Ciò vale per le settimane non ancora autorizzate, per quelle autorizzate ma per le quali non sono stati emessi i relativi pagamenti e per le quali l’azienda non abbia esposto in Uniemens il codice evento Anche in caso di domande di assegno ordinario FIS e Fondi di solidarietà l’azienda dovrà inviare apposita richiesta di annullamento della precedente domanda e inviare una nuova domanda con causale «COVID-19 nazionale» 5
Presentazione domande per ulteriore periodo di 9 settimane Deve essere interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e lo stesso deve essere interamente decorso Le prime 9 settimane previste dal DL n.104/2020 non hanno un «costo» per le aziende Le ulteriori 9 settimane non sono soggette al contributo addizionale INPS soltanto se: - il datore di lavoro ha una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% - se si tratta di azienda che ha avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019. La causale da utilizzare è denominata «COVID-19 con fatturato» 6
Per consentire l’individuazione dell’aliquota del contributo addizionale o per rilevare le aziende che non sono tenute all’obbligo contributivo occorre allegare dichiarazione di responsabilità in cui l’azienda autocertifica di: - non aver avuto un calo di fatturato - aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20% - aver avuto un calo di fatturato pari o superiore al 20% - aver avviato l’attività di impresa in data successiva al 1°gennaio 2019 Con l’autocertificazione il datore di lavoro attesterà l’eventuale riduzione secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate Le dichiarazioni verranno verificate da INPS e Agenzia delle Entrate. Le ulteriori 9 settimane non possono decorrere prima del 14 settembre 2020 e si debbono concludere entro il 31 dicembre 2020 7
Aspetti contributivi Il contributo addizionale è determinato nelle seguenti misure: - 9% per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% - 18% per le aziende che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato Lo scostamento del fatturato deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. N.B. Per l’esonero del versamento per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019 si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio facendo riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale. Il contributo addizionale viene determinato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore se avesse lavorato anziché avere usufruito della cassa integrazione 8
Termini di trasmissione delle domande Il DL n. 104/2020 conferma – a regime – che la presentazione delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA debba avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. È previsto un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande: Art. 1, comma 9: i termini decadenziali, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020 → sono differiti al 31 agosto 2020 Art. 1, comma 10: differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini che, in via ordinaria, scadrebbero tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020 Con il DL n. 125 del 7 ottobre 2020, art. 3, è stata prevista la proroga di tutti i termini di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 del DL n. 104/2020 al 31 ottobre 9
Termini di trasmissione dei dati di pagamento L’art. 1, comma 6, del DL n. 104/2020 conferma che, a regime, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS il datore di lavoro è tenuto ad inviare i dati utili per il pagamento o il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Il termine da considerare è quello più favorevole al datore di lavoro. Se tali termini trascorrono, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Valgono gli stessi differimenti previsti per la trasmissione delle domande: Art. 1, comma 9: i termini decadenziali, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020 → sono differiti al 31 agosto 2020 Art. 1, comma 10: differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini che, in via ordinaria, scadrebbero tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020 Con il DL n. 125 del 7 ottobre 2020, art. 3, è stata prevista la proroga di tutti i termini di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1 del DL n. 104/2020 al 31 ottobre 10
Modalità di pagamento della prestazione Rimane inalterata la possibilità di anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente o di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS (senza dover comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa) Con riferimento al pagamento diretto è confermata la possibilità di accedere all’anticipo del 40%. Le domande CIGO, CIGD e AsO (a pagamento diretto con anticipo del 40%) devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio dello stop delle attività. Entro 15 giorni dalla domanda, l’INPS autorizza e paga l'anticipo. Successivamente, entro i nuovi termini di decadenza, il datore di lavoro deve inviare all'Inps il mod. SR41 per il saldo CIG. Trascorsi inutilmente i termini, CIG e oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente e le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono ritenute indebite dall'Inps e come tali recuperate in capo al datore di lavoro. 11
Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse (per imprese operanti in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) Art. 19 del DL n.104/2020 → tutela per i lavoratori (domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio) che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in conseguenza dell’emanazione di ordinanze amministrative emesse dalle autorità pubbliche competenti con obbligo di permanenza domiciliare e divieto di allontanamento dal territorio comunale per emergenza COVID-19 prima del 14 agosto 2020 (dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020) Non possono beneficiarne i soggetti che sono stati già ricompresi in precedenti richieste di CIGO, CIGD e ASO o destinatari della misura prevista dall’art. 26 DL n. 18/2020 (quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva→ equiparato a malattia) Causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare» Max 4 settimane complessive da richiedere entro il 15 ottobre 2020 (se richiesto pagamento diretto occorre inviare i dati utili per il pagamento entro il 15 novembre 2020) Procedura e istruzioni saranno disponibili con messaggio di prossima pubblicazione. 12
Cassa integrazione in deroga dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con causale COVID-19 Art. 2 DL n. 104/2020: sostituisce art. 98, comma 7, DL n. 34/2020 Beneficiari: lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro nella stagione sportiva 2019-2020 (si supera il concetto di retribuzione annua riferito al 2019)→ sportivi professionisti ( la qualifica di professionista è prevista nell’ordinamento delle federazioni relativa a calcio, ciclismo, golf e pallacanestro) Il datore di lavoro deve fornire una dichiarazione di responsabilità relativa alla retribuzione contrattuale utile per l’accesso alla misura. Periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020 Max 9 settimane (sino a 13 per Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) Solo per aziende con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.18.08 Elenco dei beneficiari da allegare in formato «csv» Messaggio n. 3137/2020: modalità invio domande 13
Aziende plurilocalizzate CIGD nazionale Decreto interministeriale del 24 marzo 2020 CIGD ha riconosciuto il trattamento di CIGD con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o delle Province autonome interessate Circolare n. 8 del 4 aprile 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali→ rientrano nel concetto di Unità Produttiva anche i punti vendita di una stessa azienda Circolare INPS n. 58/2020: fornisce indicazioni per la presentazione della domanda di CIGD Nazionale → 9 settimane+4**= 13 settimane per il Veneto **ulteriori 4 settimane di CIGD regionale 14
CIGD Plurilocalizzate DM 9 del 20 giugno 2020: a partire dal 2 luglio 2020 la competenza della CIGD per le aziende plurilocalizzate passa all’INPS e dal 24 luglio è disponibile la procedura per l’invio delle domande Messaggio n.3144/2020: per l’accesso alla CIGD sono sufficienti solo le 9 settimane autorizzate da MLPS Messaggio n. 2328/2020→ per le aziende con elevato numero di UP è previsto un flusso di gestione semplificato ed è consentita la possibilità di unificare in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale. In tal caso occorre comunicare con PEC a dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it che si intende presentare una domanda semplificata per presenza di pluralità di UP. La scelta dell’UP su cui si fanno confluire le domande accorpate è irreversibile e dovrà essere utilizzata anche per le successive domande. 15
Messaggio n. 2856/2020: è prevista anche la possibilità di pagamento a conguaglio oltreché quella di pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori interessati N.B. per la presentazione delle domande di CIGD per le aziende plurilocalizzate occorre indicare la tipologia di domanda «deroga plurilocalizzata». Per tutte le altre aziende, invece, «deroga INPS»(messaggio n.3525/2020). 16
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