Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018

Pagina creata da Paolo Piccolo
 
CONTINUA A LEGGERE
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
Mensile della FIALS                              ANNO XXVIII, numero 5 – Anno 2018
Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
2
                                                                                                                                Anno 2018
                                                  Nel corso del Consiglio Nazionale della FIALS del 13-14-15 settembre in quel di Riccio-
                                                  ne, sono emerse novità importanti per Infermieri, OSS e Professionisti del Comparto
                                                  Sanità che riguardano essenzialmente la richiesta del riconoscimento delle competen-
                                                  ze, gli avanzamenti di carriera e le nuove prospettive di lavoro con il superamento del
                                                  vincolo che costringe oggi i dipendenti pubblici del SSN (fatta eccezione per i Medici)
                                                  a non poter effettuare lavori extra. Ecco le proposte del segretario generale Giuseppe
                                                  Carbone.

      Federazione Italiana Autonomie              I delegati FIALS giunti da tutta Italia per partecipare al Consiglio Nazionale hanno potu-
              Locali e Sanità                     to così confrontarsi sui principali temi di attività sindacale e del lavoro rispetto al quale
                                                  gli incontri già avviati con il Ministro della Funzione Pubblica e quello della Sanità non
                                                  solo sono state occasioni di reciproca conoscenza ma anche e soprattutto un primo
      ANNO XXVIII, numero 5 – Anno 2018
    Aut. Trib. di Brindisi n. 11/91 del 24/6/91   confronto in cui la nostra Organizzazione Sindacale e la CONFSAL, la nostra Confede-
                                                  razione di riferimento, hanno avanzato proprie proposte e richieste al fine di mettere
                                                  al centro dell’agenda politica, il servizio pubblico ed il lavoro pubblico a partire dalla
                                                  Sanità.
                DIRETTORE                         A distanza di pochi mesi dalla scadenza del nostro CCNL (il CCNL Sanità Pubblica sotto-
             Giuseppe Carbone                     scritto il 21.05.2018 per il triennio 2016-2018 scadrà infatti il 31.12.2018) occorre che
                                                  l’attuale governo stanzi le risorse necessarie all’avvio del rinnovo contrattuale 2019-
                                                  2021.
       DIRETTORE RESPONSABILE
           Antonio Grimaldi                       Appare del tutto evidente che i lavoridella Commissione Paritetica ex art. 12 del CCNL
                                                  del personale del comparto non potranno produrre i risultati auspicati da tutte le pro-
                                                  fessioni che operano all’interno del comparto e dalla FIALS in particolare se non ver-
                REDAZIONE                         ranno stanziate le risorse necessarie tali da permettere vera valorizzazioni delle com-
              Daniele Bedetti                     petenze, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista economico.
            Francesco D’Angelo
               Bruno Ferraro
                                                  Ovviamente restano queste delle ipotesi di confronto ideate dalla FIALS, sulle quali però
             Massimo Ferrucci                     avvierà una dura battaglia sindacale per quelli che oramai sono dei diritti acquisiti e che
              Sandro Idonea                       il Governo deve iniziare a riconoscere concretamente ai Professionisti della Salute, in
            Roberto Maraniello                    modo da eliminare le disparità tra Professionisti Medici e Professionisti Non Medici.
            Massimo Mincuzzi
             Fabio Pototshnig                     I lavori del Consiglio Nazionale hanno visto anche la presenza molto gradita del Segreta-
              Gianni Recchia                      rio Generale della nostra Confederazione di riferimento CONFAL Dott. Angelo Raffaele
              Salvatore Santo                     Margiotta.
             Salvatore Stabile
                                                  Di seguito riportiamo la relazione del segretario generale FIALS Giuseppe Carbone.

          EDITO DALLA FIALS
                                                                                                     La Redazione dei Trentasette e Mezzo
       Largo Angioli, 10 – Brindisi

             Fax: 0831-564.124

            Telefono: 0831-523.429
            Oppure: 0831-568.356

        REDAZIONE SINDACALE
      Viale dell’Arte, 85 Sc. A int. 2
                  ROMA
         Telefono 06-35341726

               INTERNET
          E.mail: fials@fials.it
       fialsformazione@fials.it
    Web: www.fials.it e www.fials.eu

           PROGETTO GRAFICO
              Giada Monti

    Chiuso in redazione il 20.09.2018
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
3
Anno 2018

                                                      RELAZIONE
CCNL 2019-2021, LA VERA SFIDA IN UN PROGETTO                                CONFSAL: RICHIESTA AL GOVERNO DI APERTURA TAVOLO
             DI CAMBIAMENTO:                                                                 PUBBLICO IMPIEGO

 “Sviluppo delle competenze, avanzamenti di carriera e
             nuove prospettive di lavoro”

A nessuno sfugge come, ancora, non si riescono a chiudere le
trattative per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per
il personale della dirigenza del SSN, compresa la nuova Area del-
la dirigenza ex P.T.A. confluita in quella delle Funzioni Territoriali
unitamente ai dirigenti delle Regioni ed Autonomie Locali, come
anche per il personale della sanità privata.

Numerose le difficoltà, specie quelle di carattere economico.
Nell’ambito della dirigenza sanitaria vi è il nodo politico sul rico-
noscimento dell’aumento contrattuale del 3,48% non solo sulla
parte stipendiale, come avvenuto nel contratto per il personale
del comparto sanità, ma anche sull’indennità di esclusività.
Un nodo sul quale le Regioni attendono segnali da parte del Go-
verno ed intanto proseguono le trattative in sede tecnica per la
                                                                                                                           Al Presidente del
sola parte normativa.
                                                                                                                       Consiglio dei Ministri
                                                                                                                       Prof. Giuseppe Conte
Per quanto attiene, invece, il contratto per l’Area della dirigenza
delle funzioni territoriali che, come detto sopra, riguarderà an-
che la dirigenza ex PTA del SSN, si attende ancora l’atto di indiriz-
                                                                          E, p.c. Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
zo del Comitato di Settore Regioni Sanità. Siamo convinti, però,
                                                                          On. Giulia Bongiorno
che la firma di tali contratti avverrà in questo anno visto che gli
stessi scadono tutti il 31 dicembre 2018.
                                                                          Gentile Presidente,
Come siamo convinti di una nostra rappresentatività effettiva
                                                                          la CONFSAL Le chiede l’apertura di un tavolo politico sul lavoro
nell’ambito del CCNL AIOP/ARIS riferito al medesimo triennio
                                                                          pubblico.
2016-2018.
                                                                          La CONFSAL è la quarta Confederazione sindacale del pubblico
Intanto, il Ministro della Funzione Pubblica ha incontrato la
                                                                          impiego, come certificato dall’ARAN, e ritiene fondamentale af-
FIALS insieme alla delegazione Confsal giovedì 6 settembre
                                                                          frontare con il Governo da Lei rappresentato le tematiche di cui
u.s., proprio per definire strategie connesse ad una rivisitazio-
                                                                          chiediamo la soluzione con la prossima Legge di Bilancio: rinnovi
ne dell’organizzazione della dirigenza nell’ambito della Pubblica
                                                                          contrattuali, assunzioni, risorse per il miglioramento del servizio
Amministrazione.
                                                                          pubblico.
Tante le novità e gli aspetti formulati dal Ministro che saranno
                                                                          La CONFSAL ritiene fondamentale rimettere la Funzione Pubbli-
oggetto, a breve, di discussione ed analisi di tutte le federazioni
                                                                          ca al centro del dibattito politico e sociale del nostro Paese e
nazionali di categoria del pubblico impiego della Confsal come
                                                                          ricostruire, passo dopo passo, quel tradizionale rispetto e quella
la stessa FIALS. Intanto prosegue all’Aran la trattativa per il Con-
                                                                          dignità che sempre hanno contraddistinto il lavoro nelle pubbli-
tratto Nazionale per il personale della ricerca che presta servizio
                                                                          che amministrazioni.
all’interno degli IRCCS gli Istituti Zooprofilattici. La definizione di
questo contratto, che avverrà a breve, è integrativa al Contratto
                                                                          Auspichiamo che il Suo Governo avverta con urgenza la necessi-
Nazionale del comparto Sanità firmato il 21 maggio u.s..
                                                                          tà di approcciare la partita del pubblico impiego con grande di-
                                                                          scontinuità rispetto ai governi passati e siamo certi che Lei con-
Nel frattempo si appresta l’apertura del rinnovo contrattuale per
                                                                          dividerà che scuola, sanità, giustizia e sicurezza -se messe nelle
il personale del comparto sanità per il triennio 2019-2021, come
                                                                          condizioni di funzionare bene- rappresentano i veri perni di uno
per il restante personale del pubblico impiego.
                                                                          Stato efficiente ed effettivamente democratico, ove i diritti sono
                                                                          garantiti a tutti i cittadini e non solo ai più facoltosi che possono
Due sono le condizioni per l’apertura del confronto:
                                                                          accedere ai servizi privati.
1) finanziamento delle risorse economiche da parte del Governo
                                                                          Fiduciosi, si resta in attesa di Suo cortese cenno di riscontro.
con la legge di bilancio 2019 in via di predisposizione;
                                                                          Cordiali saluti.
2) piattaforma contrattuale della FIALS.

Non sfuggirà a nessuno come sia propedeutico al rinnovo del                                              Il Segretario Generale della Confsal
contratto la prima condizione, quella del finanziamento del nuo-                                                   Angelo Raffaele Margiotta
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
4
                                                                                                                                   Anno 2018

    vo contratto, anche perché è parte integrante dei lavori e propo-       sari per sostenere lo sviluppo delle competenze e riconoscere su
    sizioni che formulerà la Commissione Paritetica – ex art. 12 del        base selettiva il loro effettivo accrescimento (…) all’interno delle
    CCNL del personale del comparto sanità.                                 specificità professionali con la valorizzazione delle competenze
                                                                            avanzate”.
    Certo è che la FIALS porrà in essere tutte le proprie capacità ed
    iniziative per un contratto differente all’attuale dove la vera sfida   Questa potenzialità potrà divenire effettiva se Regioni e Governo
    sarà in un progetto di cambiamento nel quale deve essere rico-          mantengono gli impegni assunti nelle direttive all’ARAN formu-
    nosciuto lo sviluppo delle competenze, gli avanzamenti di carrie-       late dal Comitato di Settore le quali partivano dal presupposto
    ra e nuove prospettive di assunzioni e quindi di lavoro.                che il rinnovo contrattuale in sanità, che giunge dopo un blocco
                                                                            quasi decennale della contrattazione, potesse divenire il più si-
    Questo anche il tema di questo Consiglio Nazionale nel quale sa-        gnificativo e condiviso strumento funzionale all’ attuazione del
    ranno sviluppati tutti i temi del rinnovo contrattuale dopo un’a-       Patto per la salute e della conseguente valorizzazione del lavoro
    nalisi dettagliata dell’attuale contratto nazionale 2016 - 2018         nel Servizio Sanitario Nazionale.
    firmato il 21 maggio 2018.
                                                                            Il lavoro della Commissione Paritetica potrà risultare efficace e
    Il non avere voluto definire all’interno del nuovo CCNL 2016-           propedeutico al rinnovo del CCNL per il personale del Comparto
    2018 del personale del comparto sanità (complicità ARAN e               Sanità, solo se il Governo pone nella legge di bilancio 2019 le re-
    CGIL-CISL e UIL), la complessa e complicata questione della             lative risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali pubblico impie-
    classificazione professionale, certamente non per volontà della         go 2019 – 2021 con conseguente aumento del Fondo Sanitario
    FIALS, ha fatto sì che nel medesimo CCNL all’articolo 12 è stata        Nazionale per gli anni 2019 – 2021.
    prevista l’istituzione di una specifica Commissione Paritetica con
    la finalità di elaborare una proposta di revisione del sistema di       Proprio per gli aspetti esposti, la FIALS sta svolgendo la propria
    classificazione professionale con il compito di “di avviare il pro-     azione di politica sindacale su due specifiche direttrici:
    cesso di innovazione del sistema di classifica- zione professiona-
    le del personale del Servizio Sanitario Nazionale individuando le       1. relazioni e trattative con il Governo, unitamente alla Confsal,
    soluzioni più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle         per le relative risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali pubbli-
    esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari      co impiego 2019 - 2021 e per delle modifiche legislative a favore
    con quelle di riconoscimento e valorizzazione della professiona-        del personale della sanità;
    lità dei dipendenti”.
                                                                            2. lavori Commissione Paritetica all’ARAN.
    La nuova classificazione del personale costituiva una delle cen-
    tralità rilevanti delle direttive del Comitato di Settore Regioni-      Sul primo punto - relazioni e trattative con il Governo - abbiamo
    Sanità all’ARAN per il rinnovo contrattuale, unitamente al ripri-       definito delle proposizioni - sotto riportate -, già consegnate, che
    stino, se pur parziale, dello sviluppo della partecipazione del         sottoponiamo alla condivisione e alla convinta e sicura integra-
    personale delle sue rappresentanze alla progettazione e realiz-         zione da parte di questo Consiglio Nazionale:
    zazione del nuovo assetto delle Aziende Sanitarie attraverso la
    nuova formulazione delle relazioni sindacali ed in nuovo sistema             1) RISORSE FINANZIARIE PER I RINNOVI
    degli incarichi che riformulando gli incarichi gestionali e forma-        CONTRATTUALI PUBBLICO IMPIEGO 2019 - 2021
    tivi ha istituito, dopo troppi anni di colpevole ritardo, anche la
    carriera professionale istituendo gli incarichi di “esperto” e di         CON CONSEGUENTE AUMENTO DEL FSN PER GLI
    “specialista”.                                                                         ANNI 2019 - 2021.
    Certo non pone a favore dell’ARAN l’aver disatteso quanto pre-          In quest’ambito è necessario, innanzitutto, determinare la quan-
    visto, in termini cronologici, dal CCNL firmato il 21 maggio 2018       tità (percentuale sul monte salari), a questa % che corrisponde
    circa la convocazione della Commissione Paritetica entro il 21          (parzialmente) all’aumento del costo della vita.
    giugno 2018.                                                            Le risorse vanno quantificate secondo le regole consolidate ma
    Al momento, nonostante i vari solleciti, non vi è da conoscere la       per il Servizio Sanitario Nazionale deve essere aumentato in
    data di prima convocazione.                                             modo corrispondente il Fondo sanitario nazionale per evitare le
                                                                            controversie sorte nel 2017 tra Governo e Regioni e per confe-
    I lavori della Commissione hanno un enorme valore potenziale            rire certezza di esigibilità alle risorse stesse. Vanno inoltre recu-
    di innovazione per il previsto adeguamento dell’ordinamento             perati i circa 19 milioni “avanzati” e non assegnati per il rinnovo
    professionale all’evoluzione dinamica in atto nel SSN sia dell’or-      2016-2018. Per il personale del comparto sanità, appare neces-
    ganizzazione del lavoro che istituzionale. Lo scenario da ricerca-      sario considerare una quota (indistinta) aggiuntiva da destinare
    re è quindi quello di una “trasformazione strutturale” nell’orga-       ad alcuni risultati che si intendono raggiungere nell’assetto com-
    nizzazione del lavoro che deve riuscire a produrre un sistema a         plessivo del personale. In quest’ambito va valorizzato il lavoro
    maggiore focalizzazione e specializzazione per lasciare spazio ad       della Commissione Paritetica Contrattuale ex art. 12.
    altre figure, in linea con quanto indicato dagli organismi inter-
    nazionali.                                                              Vanno ricordati almeno sei temi che sono:

    I lavori della Commissione assumono una rilevanza strategica            1. la revisione del sistema degli incarichi siano essi gestionali
    poiché necessita transitare da un sistema odierno basato su             che professionali. Il sistema, a favore delle professioni sanitarie,
    categorie ad un sistema di riconoscimento economico e profes-           deve essere allineato a quello della dirigenza sanitaria. Il singolo
    sionale in “correlazione con la valutazione delle competenze            incarico, sin dall’assunzione in servizio a tempo indeterminato,
    professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata        deve essere affidato a ciascuna figura professionale delineando
    all’interno dei processiindotti dall’evoluzione scientifica e tecno-    le competenze e gli obiettivi;
    logica (…) anche in relazione ai nuovi modelli organizzativi (…) e
    agli strumenti neces                                                    2. definizione dell’indennità di esclusività, alla pari della dirigen
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
5
Anno 2018
za sanitaria, per tutte le professioni sanitarie del comparto con il      tenere l’art.24 (clausola di invarianza) del medesimo decreto. Il
rinnovo del CCNL 2019 – 2021;                                             mantenimento dell’art.23, viceversa, comporta una riduzione
                                                                          del monte salari, derivata dal mancato turn over.
3. la definizione degli OSS all’interno della istituendo area socio
– sanitaria;
                                                                             Art. 12 CCNL Comparto Sanità sottoscritto il
4. il riassetto dell’area amministrativa e tecnica alla luce delle                            21.05.2018
modifiche del lavoro (informatizzazione, sistema dei controlli e          “Commissione paritetica per la revisione del siste-
riorganizzazione profonda della struttura amministrativa e tec-
nica);                                                                           ma di classificazione professionale”

5. la revisione del sistema delle progressioni orizzontali (attuale       1. Le parti concordano sull’opportunità di avviare il processo di
passaggio di fascia) che “retribuiscono” la specializzazione e l’e-       innovazione del sistema di classificazione professionale del per-
sperienza. Questa revisione, sempre contenuta nell’ex art.12, va          sonale del Servizio Sanitario Nazionale individuando le soluzioni
finalizzata ad un ridisegno complessivo della carriera del dipen-         più idonee a garantire l’ottimale bilanciamento delle esigenze
dente che deve introdurre elementi di dinamicità e di flessibilità;       organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti sanitari con
                                                                          quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità
6. la revisione del sistema delle indennità che attualmente mor-          dei dipendenti.
tificano il lavoro e invece devono essere finalizzate a “retribuire
e ricompensare” delle condizioni di lavoro sempre più stressan-           2. Le parti ritengono che la finalità del SSN, in coerenza con la
ti. Nell’ambito di individuare le risorse necessarie per il triennio      Costituzione e con gli orientamenti dell’Organizzazione Mon-
2019 – 2021, va ricordato che con il mese di gennaio 2019 tut-            diale della Sanità, cioè la tutela della salute intesa come stato
ti i dipendenti afferenti al comparto sanità vedranno la “busta           di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice
paga” diminuita dell’“elemento perequativo” disposto dal CCNL             assenza di malattia, debba essere attuata non solo in un sistema
solo fino al mese di dicembre in coerenza con le risorse allora           sanitario inteso in senso stretto, bensì dando corso ad un’arti-
disponibili.                                                              colata e complessa attività, coinvolgente una più ampia platea
                                                                          di professionisti ed operatori, nel contesto di congruenti, nuovi
È del tutto evidente che il venir meno (riduzione) dello stipendio        modelli organizzativi.
apre tensioni e scenari conflittuali facilmente intuibili.
                                                                          3. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase
La conseguenza di un’eventuale mancata stabilizzazione                    istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli ele-
dall’1/1/2019 di tale “elemento retributivo integrativo” determi-         menti di conoscenza sull’attuale sistema di classificazione pro-
nerebbe, per chi ne ha beneficiato, il paradossale risultato di un        fessionale, nonché di verificare le possibilità di una sua evolu-
abbassamento della retribuzione con la correlativa possibile per-         zione e convergenza in linea con le finalità indicate al comma
dita del bonus Renzi, perché quel minino beneficio contrattuale           1, nella prospettiva di pervenire ad un modello maggiormente
che residuerebbe potrebbe comunque portare più di qualcuno                idoneo a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare
sopra la soglia di concessione di tale bonus.                             una migliore gestione dei processi lavorativi.

 2) FONDI CONTRATTUALI DEI CCNL DEL PUBBLICO                              4. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 3, in coerenza
                                                                          con le finalità indicate, è istituita presso l’Aran, entro trenta gior-
        IMPIEGO E SALARIO ACCESSORIO                                      ni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione
                                                                          di rappresentanti designati dal comitato di settore, una specifi-
Va prevista l’abrogazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto
                                                                          ca Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie, alla quale
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “ Salario accessorio e speri-
                                                                          sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:
mentazione “ che a decorrere dal 1° gennaio 2017, definisce che
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
                                                                          a) individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classifi-
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenzia-
                                                                          cazione del personale, per la generalità delle aree professionali,
le, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
                                                                          verificando in particolare le possibilità di una diversa articola-
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
può superare il corrispondente importo determinato per l’anno             zione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e
2016”.                                                                    delle fasce; a tal fine, sarà operata una verifica delle declaratorie
                                                                          di categoria in relazione alle innovazioni legislative, ai contenuti
Della norma citata possono darsi diverse interpretazioni ma le            del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai cambiamenti dei
prime deliberazioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti         processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e tecnolo-
sono rigorosissime e non possono essere accettate. La proble-             gica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti
matica interpretativa legata all’incremento dei fondi costituisce         professionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;
la vera chiave di volta dei contratti collettivi firmati nei mesi scor-
si.                                                                       b) effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità pro-
                                                                          fessionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valo-
Qualora dovesse davvero passare la tesi che l’importo del 2016            rizzazione;
è un vincolo perenne e insormontabile, non si potrebbe che con-
cludere, drasticamente, che un terzo del contratto della Sanità           c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo svilup-
è inapplicabile e, dunque, in pratica inutile; conclusione che sa-        po delle competenze professionali e per riconoscere su base
rebbe grave e irreale.                                                    selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo
                                                                          sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento
L’abrogazione consentirebbe, invece, di liberare risorse che già          sanitario e sociosanitario;
spendiamo come Sistema (ad esempio la RIA), per tale motivo
ovvero per il governo della spesa a costo zero è sufficiente man          d) rivedere i criteri di progressione economica del personale
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
6
                                                                                                                                     Anno 2018

    all’interno delle categorie, in correlazione con la valutazione          Anche in relazione all’art. 117 potrebbero sussistere profili di
    delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza pro-          incostituzionalità in quanto la tutela della salute è materia di
    fessionale maturata;                                                     legislazione concorrente ai sensi del comma 3 e la norma in que-
                                                                             stione di fatto esclude le regioni dalla definizione legislativa e
    e) verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza dell’e-        impedisce la realizzazione della tutela. Inoltre, il principio della
    voluzione normativa e del riordino delle professioni nell’ambi-          ragionevolezza che notoriamente è un corollario del principio di
    to del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento          uguaglianza, elaborato dalla Corte Costituzionale, impone che
    all’istituzione della nuova area delle professioni sociosanitarie di     le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge
    cui all’art. 5 della legge n. 3/2018, la suddivisione del personale      siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legi-
    nelle seguenti aree prestazionali:                                       slatore: il taglio delle risorse perdura da quasi dieci anni e non è
                                                                             più congiunturale ma è diventato strutturale.
    - Area delle professioni sanitarie;
    - Area delle professioni socio-sanitarie;                                Proprio su questi specifici aspetti va ricordato quanto specifica-
    - Area di amministrazione dei fattori produttivi;                        to nell’intesa della Conferenza Stato Regioni del 10 luglio 2014
    - Area tecnico-ambientale;                                               relativo al Patto della Salute 2014-2016, in particolare quanto
                                                                             previsto dall’art. 22 “ Gestione e sviluppo delle risorse umane”,
    f) delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente       ad oggi non attuato e di cui si sollecita la definizio¬ne anche con
    nel modello di classificazione, configurandole come aggregazio-          un richiamo nell’ambito della legge di bilancio 2019.
    ni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato all’orien-
    tamento del risultato aziendale in termini di migliore efficienza        In materia di contenimento delle spese di personale, l’art. 22
    ed efficacia degli interventi;                                           prevede esplicitamente: “si conviene di modificare il comma
                                                                             3-bis dell’articolo 17 del decreto- legge n.98/2011, - che impo-
    g) individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad            ne, a partire dal 2015, il rispetto del vincolo previsto dall’articolo
    esempio: autisti soccorritori);                                          2, commi 71 e 72 della legge n.191 /2009 ( spesa 2004 dimi-
                                                                             nuita dell’1,4%) indipendentemente dall’effettivo conseguimen-
    h) valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in rela-      to dell’equilibrio economico - prevedendo che le Regioni siano
    zione all’evoluzione dei modelli di classificazione professionale.       considerate adempienti ove venga accertato, con le modalità
                                                                             previste dall’articolo 2, comma 73 della citata legge n.191 /2009,
    5. La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo             il conseguimento di tale vincolo attraverso un percorso gradua-
    mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti nego-           le fino all’applicazione totale dello stesso nel 2020. Si conviene
    ziali sui punti indicati al comma 4. 6. E’ disapplicato l’art. 9 del     altresì di effettua- re un approfondimento tecnico ai fini dell’ag-
    CCNL del 19/4/2004 (Commissione paritetica per il sistema di             giornamento del parametro spesa 2004- 1,4%”.
    classificazione).
                                                                             Nel merito, l’articolato sancisce, tra l’altro, che il Governo e le
                                                                             Regioni istituisco- no apposito Tavolo politico per individuare,
                                                                             anche alla luce di esperienze di altri paesi UE, specifiche soluzio-
         3) IL CONTENIMENTO DELLA SPESA DEL                                  ni normative al fine di:
    PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
                                                                             • garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari regiona-
      STANDARDS DEL PERSONALE ED ASSUNZIONI.                                 li, con particola- re riferimento alla riorganizzazione delle rete
                                                                             ospedaliera, ai servizi territoriali e le relative forme di integrazio-
    Va attuato il superamento di quanto disposto dall’art. 2, commi          ne, alla promozione della salute e alla presa in carico della cro-
    71, 72 e 73 della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), e suc-        nicità e delle non autosufficienze e valorizzare le risorse umane
    cessive modificazioni ed integrazioni, relativo al contenimento          del Servizio Sanitario Nazionale e di favorire l’integrazione mul-
    della spesa del personale del SSN pari al corrispondente am-             tidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di riorganiz-
    montare dell’anno 2004, diminuito dell’1,4 per cento.                    zazione dei servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
                                                                             finanza pubblica;
    In quest’ambito va ricordato che nel corso del decennio alcu-
    ne Regioni lo hanno ampiamente superato attraverso apposite              • procedere ad innovare l’accesso delle professioni sanitarie al
    Leggi Regionali che pur contenendo la spesa complessiva otte-            Servizio Sanitario Nazionale, nonché a ridisciplinare la formazio-
    nevano questo risultato attraverso altri tipologie di risparmio          ne di base e specialistica, lo sviluppo professionale di carriera
    e di riorganizzazione della spesa (Veneto, Friuli-Venezia Giulia,        con l’introduzione di misure volte ad assicurare una maggiore
    Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana ad esempio).                         flessibilità nei processi di gestione delle attività professionali e
                                                                             nell’utilizzo del personale nell’ambito dell’organizzazione azien-
    Allo stato attuale proprio queste Regioni “virtuose” vengono             dale.
    maggiormente penalizzate perché il rientro nel tetto comporta
    sacrifici e tagli dell’organico fortemente caratterizzati (si vanno      Il Tavolo Tecnico doveva concludere i propri lavori entro il 31
    a perdere centinaia di persone di fatto si blocca per almeno un          ottobre 2014 con la definizione di un disegno di legge delega
    triennio il turn over).                                                  che doveva specificamente dettare principi e criteri direttivi in
                                                                             ordine a:
    Tra l’altro, sono stati sollevati anche aspetti di illegittimità co-
    stituzionale di tali norme (ipotizzati ad esempio dal Presidente         a. valorizzazione delle risorse umane del Servizio Sanitario Na-
    della Regione Toscana) in relazione agli artt. 32 e l’art. 97 della      zionale, per favorire l’integrazione multidisciplinare delle profes-
    Costituzione nel presupposto che un continuo ed esasperante              sioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi, senza
    taglio ai costi del personale possa mettere a repentaglio lo stes-       nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    so diritto alla tutela della salute nonché il buon andamento della
    pubblica amministrazione.                                                b. accesso delle professioni sanitarie al Servizio Sanitario
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
7
Anno 2018

Nazionale;                                                                eccezione per questi ultimi). Attualmente se per 9 professioni
                                                                          sanitarie è sancito il diritto allo svolgimento della libera pro-
c. disciplina della formazione di base e specialistica per il perso-      fessione non si capisce perché non dovrebbe essere esteso a
nale dipendente e convenzionato della formazione di base spe-             tutte le professioni sanitarie. Successivamente, il decreto legi-
cialistica;                                                               slativo 19 giugno 1999, n. 229, ha aggiunto gli artt. 15-quater
                                                                          e 15-quinquies al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
d. disciplina dello sviluppo professionale di carriera con l’introdu-     In particolare, l’art. 15-quater, comma 1, ha stabilito che i di-
zione di misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità nei         rigenti sanitari, il cui contratto di lavoro sia stato stipulato in
processi di gestione delle attività professionali e nell’utilizzo del     data successiva al 31 dicem bre 1998 o che, alla data di entrata
personale nell’ambito dell’organizza- zione aziendale;                    in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, abbiano optato
                                                                          per l’esercizio di attività libero professionale intramuraria, sono
e. introduzione di standards di personale per livello di assisten-        sottoposti al rapporto di lavoro esclusivo con il S.S.N. Tale rap-
za, anche attraverso la valorizzazione delle iniziative promosse a        porto é qualificato dal successivo art. 15-quinquies, comma 1,
livello comunitario, ai fini di determinare il fabbisogno dei profes-     come implicante “la totale disponibilità nello svolgimento delle
sionisti sanitari a livello nazionale.                                    funzioni dirigenziali attribuite dall’azienda, nell’ambito della po-
                                                                          sizione ricoperta e della competenza professionale posseduta
4) UNA LEGGE CHE PREVEDA PER IL PERSONALE CHE                             e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrat-
                                                                          tualmente definito”.
ESERCITA LE PROFESSIONI SANITARIE DI CUI ALLA
LEGGE N. 251 DEL 2000 (DISCIPLINA DELLE PRO-                              Il comma 4, dell’art. 15-quater, così come modificato dal decre-
FESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE                             to legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito coli modificazioni dal-
DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NON-                              la legge 26 maggio 2004, 138, ha, inoltre, previsto la possibilità,
                                                                          per i dirigenti medici, di optare per il rapporto di lavoro non
CHÉ DELLA PROFESSIONE OSTETRICA) DI ESERCITA-                             esclusivo con il S.S.N., mediante richiesta da presentarsi entro il
RE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE, AL DI FUORI                             30 novembre di ciascun anno.
DELL’ORARIO DI SERVIZIO, ANCHE SINGOLARMENTE
                                                                          L’art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 120, come modificato dal
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA E IN FORMA INTRAMU-                              decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modi-
RARIA ALLARGATA PRESSO LE AZIENDE SANITARIE                               ficazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha, poi, deman-
LOCALI, GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARAT-                          dato alle Regioni il compito di assumere le iniziative più idonee
                                                                          allo scopo di individuare gli spazi per l’esercizio della libera pro-
TERE SCIENTIFICO (IRCCS) E GLI ALTRI ENTI EQUIPA-                         fessione intramuraria e di realizzare gli interventi di ristruttura-
RATI –                                                                    zione edilizia necessari per renderli disponibili.

Attualmente, l’accesso del personale di cui alla legge n. 251/2000        L’excursus normativo evidenzia come il legislatore statale ab-
é consentito dalla legislazione statale in relazione alla sola intra-     bia disciplinato l’esercizio della libera professione intramuraria
moenia d’equipe.                                                          quale specificità prevista esclusivamente per i dirigenti medici
                                                                          e gli altri profili sanitari presenti nell’ex area III della contrat-
L’obiettivo di una legge specifica anche per il personale che eser-       tazione e solo a particolari condizioni e requisiti, al fine di sal-
cita le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251 del 2000 rima-     va- guardare un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e
ne quello di conseguire una più efficace e funzionale orga nizza-         libero professionale. Necessita ricordare come l’art. 4, comma
zione dei servizi sanitari regionali.                                     7, della legge n. 412/1991 abbia improntato il rapporto di lavo-
                                                                          ro del personale medico con il S.S.N. ai principi dell’esclusività
Ai fini di un corretto inquadramento della questione é neces-             e dell’incompatibilità con altro rapporto di lavoro dipendente,
saria una breve ricognizione del quadro normativo in tema di              con altro rapporto di natura convenzionale con il S.S.N. nonché
professione sanitaria intramuraria. La materia é stata oggetto di         con l’esercizio di altra attività o con la titolarità o partecipazione
stratificati interventi del legislatore statale, a partire dalla legge    di quote di imprese che possano de- terminare un conflitto di
30 dicembre 1991, n. 412, la quale, al comma 7, ha introdotto il          interessi con il S.S.N.
principio di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale. La stessa legge ha ritenuto compatibile tale rapporto          Medesima esigenza di contemperamento dei principi in esame
di lavoro con l’esercizio, da parte dei medici, veterinari, biologi,      si rinviene nell’art. 22-bis, comma 4, del decreto legge4 luglio
fisici, chimici, farmacisti e psicologi dipendenti del Ssn, di attività
libero professionale intra-moenia consentendo, inoltre l’opzione
di attività libero professionale extra-moenia, purché fuori dall’o-
rario di lavoro e non in strutture convenzionate con il S.S.N.

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha, poi, stabilito l’incompatibi-
lità tra attività libero professionale intramuraria ed extramuraria
nonché il divieto di attività professionale extra-moenia all’interno
di strutture sanitarie pubbliche diverse da quelle di appartenenza
o presso strutture sanitarie private, anche parzialmente.

Va detto anche che per molti ci fu una sicura perdita ma per mol-
tissimi l’indennità fu un assoluto regalo: tutti i medici che non
avevano mai fatto una visita libero-professionale in vita loro non-
ché per biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi (con qualche
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
8
    Anno 2018
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
9
Anno 2018
Mensile della FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ANNO XXVIII, numero 5 - Anno 2018
10
                                                                                                                                       Anno 2018

     2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto            Act è completamente esorbitante per le pubbliche amministra-
     2006, n. 248, che ha affidato alle Regioni i controlli sullo svolgi        zioni
     mento dell’attività libero professionale intramuraria deidirigenti
     medici, con la possibilità di esercizio, da parte delle stesse, di,           9) ASSUNZIONE PROFILO DI INFERMIERE: DA
     interventi sostitutivi, “al fine di garantire il corretto equilibrio tra
                                                                                 CONCORSO PUBBLICO A CONTRATTO DI FORMA-
     attività istituzionale e attività libero-professionale intramuraria,
     anche in riferimento all’obiettivo di ridurre le liste di attesa”.         ZIONE E LAVORO CHE CONSENTA DOPO DUE ANNI
     Dallo stesso excursus legislativo ne deriva che l’individuazione            LA TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO DI LAVORO
     dei profili soggettivi e, dunque, dei soggetti abilitati all’esercizio         SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO.
     dell’attività intramuraria certamente costituisce esercizio della
     competenza statale in tema di enunciazione dei principi fonda-             Sono anni che nei concorsi pubblici per infermiere si contano
     mentali in materia di tutela della salute, è necessaria, quindi,           decine di migliaia di candidati e gli atti finiscono molto spesso
     una norma di rango primario per ridisegnare la materia.                    davanti alla magistratura amministrativa.

                                                                                Le stesse preselezioni sono semplicemente dei massacri irrazio
     5) STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA SANITÀ IN                             nali che non conferiscono certo credibilità e trasparenza alla for-
                  SERVIZIO AL 31.12.2018.                                       ma concorso così come oggi viene espletata.

     Integrazione all’art. 20 “Superamento del precariato nelle pub-            Se si tiene conto che gli infermieri si laureano presso le facoltà
     bliche amministrazioni” del D.lgs n.75/2017. L’estensione della            di medicina e i corsi di laurea sono “appoggiati” alle aziende
     data del 31.12.2017 ( al 31.12.2018) per il personale che ab-              sanitarie per gli aspetti del tirocinio, si dovrebbe poter ritenere
     bia maturato a tale ultima data (31.12.2018) alle dipendenze               che un neo laureato sia stato ampliamente valutato nei tre anni
     dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni            del corso e, in particolare, proprio dai docenti con i quali presu-
     di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Inoltre       mibilmente andrà ad operare una volta assunto. Allora perché
     va previsto che il periodo di servizio può essere stato prestato           non pensare a stipulare nell’ultimo anno del corso di laurea un
     in più aziende sanitarie in ambito regionale e in profili diversi.         contratto di formazione e lavoro che consenta dopo due anni la
                                                                                trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
       6) ABROGAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 8 DELLA                                terminato? La selezione avverrebbe al momento dell’iscrizione
                                                                                al corso e poi ulteriormente all’atto della firma del contratto di
        LEGGE 135/2012 CONCERNENTE IL DIVIETO DI                                Formazione Lavoro e dovrebbe essere sufficiente per il rispetto
         MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON FRUITE                                  del principio sancito nell’art. 97, comma 3 della Costituzione. Ba-
                                                                                sti pensare che più di quaranta anni fa il Pio Istituto di S. Spirito
     La norma della spending review ha subito molte interpretazio-              – all’epoca il più grande ente ospedaliero di Europa – prevedeva
     ni e sentenze contraddittorie. L’applicazione del divieto è molto          nel proprio Statuto che gli infermieri diplomati presso le proprie
     difforme nelle aziende sanitarie. In ogni caso costituisce un irra-        scuole fossero immediatamente assunti dopo l’esame finale: e
     gionevole disuguaglianza rispetto ai lavoratori privati.                   negli anni ’70 l’art. 97 era vigente.

      7) INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PREVISTE DAL                               Tra l’altro, in termini di compatibilità costituzionale della pro-
                                                                                posta, si dovrebbe bilanciare la norma citata anche con quella
                    D.LGS. 66/2003                                              contenuta nella stesso art. 97 che impone il principio del buon
                                                                                andamento delle pubbliche amministrazioni. È di tutta evidenza
     In caso di violazione dell’art. 4 (durata massima della settimana
                                                                                che è necessaria una disposizione legislativa soprattutto perché
     lavorativa) e dell’art. 7 (riposo giornaliero) può essere più favore-
                                                                                il citato art. 97 prescrive che ai pubblici uffici “si accede median-
     vole rischiare la sanzione che mettere in atto i dovuti interventi
                                                                                te con- corso, salvo i casi previsti dalla legge”.
     organizzativi. Si deve anche specificare che la sanzione è di natu-
     ra personale per il datore di lavoro
                                                                                La legge in questione non dovrebbe fare altro che adattare alla
                                                                                specificità degli infermieri i contenuti dell’art. 16 della legge 19
     8) LIMITAZIONE REALE DEL RICORSO AI CONTRATTI                              luglio 1994, n. 451. Inoltre, a livello concreto, appare più affida-
            DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO                                       bile e veritiera una prova scritta, pratica od orale svolta in modo
                                                                                compulsivo insieme a migliaia di persone o la conoscenza sul-
     Negli ultimi 5 anni molte volte la legge è intervenuta per con             campo (intesa in aula e in reparto) verificata costantemente per
     trastare il ricorso al lavoro flessibile nel pubblico impiego, ma          tre anni ?
     sempre con scarsi risultati concreti. Il legislatore ha formulato-
     nell’art. 36 del decreto 165 una norma che dietro la facciata di           Si pensi alla inutilità della prova pratica fatta in quelle condizioni
     rigore (“esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o ec-             che mai e poi mai è in grado di rilevare la reale capacità manuale
     cezionale”), lascia in realtà il lavoro a termine a completa discre-       e la tecnica infermieristica del soggetto.
     zione delle amministrazioni e in sanità, con l’obiettivo di evitare
     l’interruzione nell’erogazione dei LEA, tali situazioni temporanee          10) LAVORI USURANTI E GRAVOSI: RIVISITAZIONE
     ed eccezionali sono evidentemente quotidiane.                                           ATTUALE LEGISLAZIONE
     Se ci fosse la reale volontà di ricondurre il precariato ad una            La definizione nell’attuale legislazione di “lavoro usurante” va
     quota ragionevole, l’unica formulazione da normare sarebbe                 rivista specie nel contesto ospedaliero, mentre quella di “lavoro
     la seguente: “le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a             gravoso” è ingiustamente limitata al “personale delle professioni
     contratti di lavoro a tempo determinato esclusiva- mente per la            sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
     sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione           organizzati in turni” e non tiene conto di altre figure che subisco-
     del posto”. In ogni caso, la percentuale del 20% prevista dal Jobs         no lo stesso stress lavorativo.
11
Anno 2018

           COMMISSIONE PARITETICA EX ART. 12
Sul secondo punto, quello relativo ai lavori della Commissione          tarie che deve essere trasparente e fare parte della libera scelta
Paritetica - ex art. 12 del CCNL personale del comparto sanità,         del cittadino; - obiettivo da raggiungere con la prossima legge di
gli obiettivi specifici che come FIALS ci poniamo nell’ambito dei       stabilità 2019;
lavori della medesima Commissione sono diversi e così schema-
tizzati:                                                                b) indennità di esclusività per tutte le professioni sanitarie del
                                                                        comparto con il rinnovo del CCNL 2019 – 2021;
• in prima linea, un serio ed equilibrato rapporto tra tutti i pro-
fessionisti della sanità (dirigenza sanitaria e professioni sanitarie   c) sistema degli incarichi per tutte le professioni sanitarie del
del comparto) che si realizzi attraverso lo sviluppo delle compe-       comparto, con il rinnovo del CCNL 2019 – 2021, tramite un si-
tenze;                                                                  stema simile/uguale a quello della dirigenza sanitaria, di seguito
                                                                        riportato:
• Il sistema deve andare verso percorsi di costruzione e certifica-
zione di tali competenze e mettere i professionisti in condizioni
di saturarle ed esprimere tutte le loro potenzialità. Professionisti
specializzati del comparto con competenze avanzate che lavo-
rano insieme a medici specializzati dediti al loro specifico disci-
plinare. A nostro parere, potrebbero non servire nuove figure
o nuove funzioni, ma investire sui professionisti che già sono in
grado di ricoprirle se messi in condizioni di farlo;

• investire sull’autonomia delle professioni sanitarie, come sanci-
to dagli artt. da 1 a 4 della legge 251/2000, puntando ad agire su
nuove competenze oggi contendibili per dare da subito risposte
concrete, di qualità e di sicurezza ai cittadini. Competenze, se ri-
ferite agli infermieri, che consentirebbero un miglior sviluppo di
strutture a bassa intensità di cura (ospedali di comunità, reparti
a gestione infermieristica, percorsi autonomi di trattamento dei
casi minori nei Pronto Soccorso ecc.), permettendo un maggiore
raccordo tra ospedale e territorio, abbattendo le liste di attesa e
consentendo di venire incontro a un maggior numero di bisogni
dei cittadini. Competenze per le quali si dovrebbe disegnare un
preciso percorso universitario che abbia poi la sua collocazione
a livello gestionale nelle strutture del SSN;

• la crescita professionale delle professioni sanitarie permette
di allargare il loro perimetro di azione alleggerendo il lavoro me-
dico e consentendo ai me- dici stessi di focalizzarsi sulle aree di
cura in cui fanno realmente la differenza (i medici sono una risor-
sa più scarsa e costosa e vanno impiegati dopo avere “saturato”
le potenzialità delle professioni sanitarie);

• necessita, strutturalmente, pervenire ad un modello di gestio-
ne orizzontale, dove i professionisti si assumano le loro respon-
sabilità, secondo ruoli e competenze, per perseguire gli obiettivi
di salute che essi stessi definiscono;

• comprendere e definire bene quali competenze avanzate ser-
vono e quindi comporre in modo sistematico le specializzazioni
e le loro implicazioni organizzative e contrattuali.
Contemporaneamente ai lavori della Commissione Paritetica,
la FIALS sta intraprendendo ulteriori azioni per consentire una
maggiore autonomia professionale delle professioni sanitarie
del comparto tali che possano incidere strutturalmente con il
rinnovo del CCNL 2019 – 2021, quali:

• pervenire ad un allineamento normativo e professionale tra le
diverse figure professionali dell’area sanitaria (dirigenza medica,
dirigenza sanitaria non medica, dirigenza delle professioni sani-
tarie e tutte le professioni sanitarie del comparto.

Un allineamento che debba prevedere:

a) la libera professione intramoenia per tutte le professioni sani
12
                                                                                                                                      Anno 2018

     L’attuale sistema degli incarichi – CCNL 2016 – 2018 - specie per         • analisi per la valorizzazione delle specificità professionali.
     le professioni sanitarie garantisce, a partire dal 1.1.2019 appena
     il 5 - 6% di quello in servi- zio. La necessità, quindi, dell’incarico    Passare, subito dopo, alla fase di proposizione per il nuovo CCNL
     per tutte le professioni sanitarie dall’inizi della loro attività.        2019 – 2021, suddividendo le materie nei seguenti raggruppa-
                                                                               menti:
     Tenendo conto delle scelte già contenute nel CCNL, la metodo-
     logia di lavoro della Commissione Paritetica, data la complessità         a) le materie che caratterizzano l’asse centrale del sistema clas-
     dell’innovazione nell’ordinamento professionale sviluppatasi nel          sificatorio ovvero le linee di sviluppo del sistema (lett. a), una
     lungo periodo di sospensione della contrattazione collettiva na-          diversa articolazione e semplificazione delle Categorie e Livelli
     zionale, prevede una attenta fase istruttoria, che consentirà di          economici interni alle stesse, l’istituzione di aree prestazionali
     acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza per l’ela-        (un termine, quello prestazionale, dalla FIALS sempre rigettato
     borazione delle proposte finali, quali:                                   e continueremo in questa direttiva), in particolare quella socio –
                                                                               sanitaria (lett. e), delineare le funzioni di tali aree (lett. f) come
     • verifica sugli attuali sistemi di classificazione professionale;        aggregazioni di profili e orientate al risultato aziendale, indivi-
                                                                               duazione di eventuali nuovi profili non sanitari come gli autisti
     • verificare le possibilità di una loro evoluzione e convergenza          soccorritori (lett. g).
     in linea con le finalità indicate dalle direttive del Comitato di
     Settore nella prospettiva di pervenire a modelli maggiormente             In sintesi, la Commissione deve ridefinire la nuova classificazio-
     idonei a valorizzare le competenze professionali e ad assicurare          ne del per- sonale (carriera dei dipendenti) superando la rigidità
     una migliore gestione dei processi di innovazione dell’organizza-         delle norme riferite all’ex DPR n.761/79 che allo stato prevede la
     zione del lavoro in sanità.                                               classificazione in ruoli del personale quali: sanitario, professio-
                                                                               nale, amministrativo e tecnico, con una diversa denominazione
     Per realizzare questa fase istruttoria, in coerenza con le finalità       in Aree o anche diversamente.
     indicate, la Commissione Paritetica, dovrebbe preliminarmente
     dar vita alle seguenti fasi:                                              Necessita passare dalle attuali quattro categorie di inquadra-
                                                                               mento del personale (A, B, C e D) più i livelli economici (Bs e Ds)
     • analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazio-   alle tre aree previste dal co- dice civile (base, direttiva e quadri,
     ne professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti         quest’ultima la così detta vice dirigenza);
     in altri sistemi sanitari pubblici e privati dei Paesi europei;
                                                                               b) le materie con carattere complementare, ma necessarie ad
                                                                               un nuovo assetto per aree e aggregazioni di profili, riguardanti
                                                                               le declaratorie, le competenze e le competenze avanzate (lett.
                                                                               b), individuazione degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle
                                                                               competenze professionali (lett. c). In sintesi la possibilità di in-
                                                                               novare i contenuti professionali o di individuare eventuali nuovi
                                                                               profili professionali al fine di favorire con maggiori efficacia ed
                                                                               efficienza i processi di cambiamento organizzativo e di incentiva-
                                                                               re comportamenti innovativi;

                                                                               c) le materie che rappresentano la caratteristica di revisione, co-
                                                                               erente al nuovo assetto e riguardanti:

                                                                               • l’ammodernamento del meccanismo di progressione economi-
                                                                               ca, all’in- terno delle categorie o Aree, in luogo delle cosiddette
                                                                               “fasce”, che meglio risponda alla valorizzazione della evoluzione
                                                                               professionale e dell’esperienza dimostrata (lett. d), in correlazio-
                                                                               ne con la valutazione delle competenze professionali acquisite e
     • valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con          dell’esperienza professionale maturata;
     riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla
     struttura delle Aziende ed Enti sanitari, nell’ottica di bilanciare       • il percorso concernente l’evoluzione degli Operatori Socio Sa-
     l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità        nitari e personale amministrativo (lett. g);
     di ciascuna di esse;
                                                                               • modifica del sistema indennitario che deve essere coerente
     • verifica delle declaratorie/competenze di area o categoria, in          e efficace con la nuova organizzazione del lavoro e dei servizi
     relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalla           (lett. h);
     evoluzione scientifica, tecnologica, formativa ed ordinamentale
     e dal processo di aziendalizzazione nonché dalle scelte strategi-         • ridefinire ulteriori declaratorie di profili professionali come ad
     che del Patto per la Salute tra Stato e Regioni e conseguente ve-         esempio gli autisti soccorritori e collaboratore professionale Tec-
     rifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi      nologo Alimentare.
     modelli organizzativi, ed implementando le competenze in via
     prioritaria e preferenziale attraverso il sistema degli incarichi         Su questi temi ci attendiamo notevoli contributi e proposizioni
     professionali, organizzativi, didattici e di ricerca;                     da parte di questo Consiglio Nazionale, in considerazione che
                                                                               sono temi fondamentali per il rinnovo del CCNL per il triennio
     • analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle compe-          2019-2021.
     tenze professionali e per riconoscere il loro effettivo accresci-
     mento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e       Dall’ultimo rinnovo contrattuale ad oggi sono state introdotte,
     dell’efficacia dell’intervento sanitario e sociosanitario;                infatti, rilevanti modifiche nell’assetto dell’organizzazione del
13
Anno 2018

SSN tali da innovare radical- mente la vita lavorativa e professio-     • Area sanitaria, comprendente le professioni sanitarie infermie-
nale delle Aziende ad iniziare dal diverso e più avanzato ruolo         ristiche – ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della preven-
delle professioni operanti nelle Aziende ed Enti Sanitari e, per-       zione e le arti sanitarie ausiliarie;
tanto, è compito vincolante del Contratto Collettivo Nazionale
la capacità di interpretare la nuova realtà e realizzare di conse-      • Area dell’integrazione sociosanitaria comprendente i profili di
guenza soluzioni contrattuali in merito positive e conseguenti.         assistente sociale, di educatore professionale, di sociologo e di
                                                                        operatore socio-sanitario;
Ricordiamo come le direttive affermavano che di “questa evolu-
zione l’aspetto più rilevante è dato dal nuovo assetto organizza-       • Area di amministrazione dei fattori produttivi comprendente il
torio basato sull’ equilibrio innovativo e discontinuo tra struttu-     personale amministrativo, tecnico e professionale;
re e funzioni, laddove in parallelo alla rivisitazione della funzione
ospedaliera per acuzie, articolata funzionalmente e struttural-         • Area tecnico-ambientale comprendente i profili operanti in
mente per dipartimenti e nel modello organizzativo per intensità        tale ambito nelle Agenzie regionali per l’Ambiente;
di cure e dove il rapporto tra ospedale e territorio si sta poten-
ziando la funzione territoriale realizzando ospedali di comunità        • Area della Ricerca comprendente i nuovi profili di ricercatori
o reparti a bassa intensità di cura a gestione infermieristica, at-     negli IRCSS. Delineata l’innovazione discontinua dell’area socio-
tuando, anche con il rinnovo degli specifici ACN della medicina         sanitaria, senza nulla toglie- re alla rilevanza strategica di ognuna
generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale e     delle suddette aree, è evidente che nel CCNL della Sanità assume
farmaceutica, il nuovo modello di cure primarie operante 24 ore         una particolare centralità la modalità con la quale viene espres-
al giorno e per 7 giorni alla settimana avendo come obiettivo           sa la corretta declaratoria delle competenze delle professioni
qualificante la realizzazione, finalmente, dell’integrazione socio      sanitarie che sia comprensiva dell’articolata normativa che co-
– sanitaria”.                                                           stituisce l’insieme del- la loro riforma ordinamentale e formativa
                                                                        ed in particolare di quanto contenuto nella legge 251/00 e cioè
Perciò è prioritaria l’elaborazione di innovazioni nella classifica-    che questi professionisti esercitano con autonomia professiona-
zione del personale in grado di incentivare la motivazione nel          le attività finalizzate:
lavoro del professionista e dell’operatore della salute tale da
essere funzionale alla valorizzazione strategica della maggiore         • alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute indivi-
risorsa del SSN costituita dal patrimonio umano e professionale         duale e collettiva;
delle aziende sanitarie, la vera garanzia per la funzionalità dello
stesso, in grado di incentivare la partecipazione, la condivisione,     • alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale;
la compartecipazione e quindi il protagonismo soggettivo e pro-
                                                                        • alle procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodi-
positivo dei professionisti della salute e l’insieme degli operatori.   che diagnosti- che su materiali biologici o sulla persona, ovvero
                                                                        attività tecnico-assistenziale;
Di questa nuova classificazione del personale è certamente l’in-
novazione discontinua è data dall’istituzione delle aree funzio-        • alle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di
nali derivante dall’affermazione e che “la finalità del SSN, come       igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di
definita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè la tute-      igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica
la della salute come “stato di completo benessere fisico, psichico      e veterinaria”.
e sociale e non semplice assenza di malattia” fa sì che debba
essere attuata non solo in un sistema sanitario in senso stretto,
bensì dando corso ad un’articolata e complessa attività con più
professionisti ed operatori per individuare e conseguentemen-
te modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla
salute individuale e collettiva promuovendo al contempo quelli
favorevoli”.

Il “Patto per la Salute” ha reso finalmente spendibile la rilevan-
za dell’integrazione socio-sanitaria, di conseguenza le direttive
del Comitato di Settore in- vitavano di istituire anche contrat-
tualmente la specifica area delle professioni socio-sanitarie, già
normata dall’articolo 5 della legge 3/18 che ha contestualizzato
quanto già previsto dall’art.3 octies del D.lgs n.502/92, stabilen-
do che già quattro attuali profili ne facciano parte.

Si avvierebbe al superamento dell’eredità del sistema mutuali-
stico-ospedaliero cioè la desueta articolazione del personale nei
quattro ruoli (sanitario, professionale, tecnico ed amministrati-       Ormai è realtà contrattuale che ad essi possano essere attribui-
vo) prevista dall’art.1del DPR n.761 del 1979, rendendo confa-          ti incarichi professionali in virtù di implementazione di ulteriori
cente all’evoluzione scientifica, tecnologica, normativa e forma-       competenze avanzate e specialistiche, l’Atto di indirizzo del Co-
tiva intervenuta nel quarant’anni di vita del SSN.                      mitato di Settore indica che “Il Contratto Collettivo Nazionale
                                                                        descriverà analogamente a quanto già fatto per l’insieme dei
L’art. 12 del vigente CCNL mette al centro dell’ipotesi di lavoro       profili, le declaratorie delle competenze proprie degli incarichi
della Commissione Paritetica al fine di adeguare l’articolazione        di “professionista specialista” e di “professionista esperto” delle
dei professionisti e degli operatori del comparto sanità alla ri-       professioni sanitarie infermieri- stica - ostetrica, tecnica, della ri-
cordata evoluzione la previsione di un’aggrega- zione dei profili       abilitazione e della prevenzione - nel rispetto di quanto previsto
esistenti nelle seguenti aree:                                          dal profilo professionale, dal percorso formativo e dal codice
Puoi anche leggere