Agriturismo e controlli in Emilia-Romagna - Incontro di approfondimento martedì 25 settembre 2012
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Agriturismo e controlli in Emilia-Romagna Incontro di approfondimento martedì 25 settembre 2012 Laura Vicinelli Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti Regione Emilia-Romagna
IL SISTEMA REGIONALE DEI CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
La Determinazione della DG Sanità e politiche sociali n.2024/2006 ha attribuito al Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti le competenze in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ai fini della tutela della salute umana e animale sul territorio della Regione Ai sensi del D.Lgs 193/2007, il Servizio veterinario e Igiene degli alimenti agisce in qualità di Autorità competente per la sicurezza alimentare (Reg. CE 882/2004)
COMPETENZE - Anagrafe e sorveglianza sanitaria allevamenti - Biosicurezza - Benessere animale - Residui e Farmaco veterinario - Igiene delle produzioni animali, alimentazione animale, riproduzione animale - Sottoprodotti di origine animale - Igiene urbana, animali d’affezione - Sperimentazione animale - Alimenti di origine animale - Alimenti vegetali - Acque potabili - Laboratori analisi - Micologia - Additivi - Integratori - Materiali a contatto con alimenti - Alimenti destinati ad una alimentazione particolare ( Baby food, dietetici) - Ristorazione - Nutrizione - Sistema Allerta e Emergenze - Zoonosi e Malattie trasmesse da alimenti
FUNZIONI Pianificazione Piano di campionamento alimenti Residui nelle produzioni animali, Fitosanitari, Aflatossine, Alimentazione animale, Monitoraggio fauna selvatica, Benessere animale, Sorveglianza sanitaria allevamenti Indirizzo linee guida, procedure , manuali, strumenti di controllo ufficiale Verifica Programma annuale audit regionale sui Servizi delle aziende ASL ai sensi art.4(6) Reg CE 882/2004 Miglioramento formazione , comunicazione , progetti, studi e ricerche
COORDINAMENTO • Coordinamento interregionale • Conferenza con i Servizi Veterinari e Igiene degli alimenti delle Aziende sanitarie locali della Regione • Collaborazioni con Agenzie regionali (ASSR, AGREA, ARPA, PROTEZIONE CIVILE) • Collaborazioni con altre DG della Regione (Agricoltura , Ambiente, Attività produttive, Formazione)
Garantire l’applicazione dei controlli ufficiali in conformità alla normativa europea in materia di sicurezza alimentare attraverso : 1)Definizione di un modello di funzionamento dei Servizi conforme al Reg CE 882/2004 2)Qualificazione e formazione di tutto il personale 3)Definizione strumenti per il controllo ufficiale 4) Predisposizione di un modello per la categorizzazione del rischio 5 ) Programmazione e conduzione audit regionali 6)Revisione del sistema informativo
Con Delibera della Giunta Regionale 2035 del 2005 è stato approvato il progetto per lo sviluppo di competenze valutative nel settore della sicurezza alimentare che coinvolge tutte le Aziende USL della Regione Emilia Romagna
FORMAZIONE REGIONALE PER AUDITOR Qualificazione come auditor su OSA/OSM : •Corso di base teorico (10 edizioni 2006/ 2011 + 2 edizioni in corso 2012) •Elaborazione delle procedure di controllo •Addestramento sul campo •Organizzazione di corsi regionali (tutor,supervisione..) Qualificazione come auditor sui Servizi delle ASL : • Corso teorico di base • Produzione Manuale della Qualità e requisiti di funzionamento per i Servizi locali • Addestramento e qualifica sul campo in corso di audit regionali
Personale coinvolto nelle dieci edizioni 2006 / 2011 TdP TdP AUSL Medici vet A Vet B Vet C Totale SIAN Vet PC 3 9 16 13 11 6 58 PR 11 14 27 37 10 13 112 RE 6 14 37 26 15 8 106 MO 8 18 20 50 21 9 126 BO 16 30 28 20 1 11 106 IMOLA 2 3 2 4 1 3 15 FE 4 14 8 11 10 7 54 RA 3 11 9 19 6 8 56 FO 3 9 6 11 1 2 32 CESENA 3 7 7 13 3 5 38 RN 2 16 9 9 0 9 45 REGIONE 3 0 4 3 4 0 14 Extra Reg 0 0 1 4 0 0 5 TOT 64 145 174 220 83 81 767
A livello locale il controlli ufficiali sono programmati e effettuati dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL
AZIENDA USL DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA Legge regionale 29/2004 Delibera Giunta regionale 20.12.2007 individua le strutture organizzative (Servizi)
DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA Igiene e sanità pubblica IGIENE PUBBLICA Igiene alimenti e nutrizione Prevenzione sicurezza ambienti PREVENZIONE E SICUREZZA IN di lavoro AMBIENTI DI LAVORO Unità impiantistica e anti infortunistica Sanità animale SANITÀ PUBBLICA Igiene alimenti di origine VETERINARIA animale Igiene allevamenti e produzioni animali
DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA Strutture competenti a livello locale per i controlli in materia di sicurezza alimentare sugli OSA/OSM (Reg CE 882/2004 ) ai sensi Decreto legislativo 193/2007 Igiene alimenti e nutrizione Sanità animale Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Igiene degli alimenti di origine animale
Disciplina dell’agriturismo Delibera 11 Luglio 2011 n.987 Sono di competenza del DSP gli Aspetti igienico- sanitari: 16.1 aspetti strutturali generali 16.2 sale pluriuso 16.3 piscine 16.4 sicurezza alimentare 16.5 piazzole per agricampeggio
Determinazione n.°16842 del 27 dicembre 2011 della Giunta della regione Emilia Romagna : “Procedura per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e riproduzione animale”.
Presupposto: definitivo superamento dell’autorizzazione sanitaria di cui alla Legge 283/62, esplicitamente sancito dal Dlgs 193/07 La NOTIFICA è definita quale modalità ATTESTANTE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’OSA (operatore del settore alimentare) nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria Tale notifica viene presenta dall’OSA tramite il SUAP del Comune di riferimento.
OBBLIGO DI “REGISTRAZIONE” Sono soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004: tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004.
Sono inoltre soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004: le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Regolamento (CE) n. 853/2004: la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda agricola fino a un massimo di 3500 capi di volatili da cortile e piccola selvaggina da penna allevata e di 500 capi di lagomorfi all’anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cui insiste l’azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni; • la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione posto nell’ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l’attività in questione non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 40% del prodotto lavorato/anno; • ………….
Procedura di registrazione Richiamato il DPR 160/2010 che identifica nello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. La Registrazione avviene a seguito di notifica attestante il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione alla attività svolta, corredata dai documenti richiesti nei moduli allegati al presente atto che costituiscono parte integrante del procedimento che fa capo in modalità telematica al SUAP, che provvede all’inoltro telematico della documentazione al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL competente, il quale adotta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.
PROCEDURA DI “REGISTRAZIONE” Con la presentazione della notifica al SUAP si attiva la procedura relativa alla registrazione delle informazioni atte a costituire l’anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture/veicoli interessati. La registrazione non è soggetta a rinnovo.
Adempimenti dell’operatore del settore alimentare. Ogni operatore del settore alimentare notifica, tramite presentazione del modello A1, tramite posta elettronica certificata, al SUAP del Comune dove ha sede operativa l’attività (per le attività svolte in sede fissa) . . . . ciascun stabilimento/struttura/veicolo posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione e trasporto di alimenti
Adempimenti dell’operatore del settore alimentare. L’operatore del settore alimentare che intende apportare aggiornamenti di lay-out impiantistici o effettuare nuove produzioni, similari alla tipologia già registrata, o sostanziali modifiche strutturali e/o di tipologia produttiva, deve presentare una comunicazione corredata da una relazione tecnica e da nuova pianta planimetrica con evidenziate le modifiche apportate e la disposizione delle attrezzature (lay-out).
Adempimenti dell’operatore del settore alimentare. L’operatore del settore alimentare deve comunicare cessazione temporanea e/o la chiusura di attività soggette a registrazione. La cessione di azienda deve essere comunicata dal nuovo titolare. In caso di cambio di gestione (a seguito di cessione d’azienda o di quote societarie della stessa), se non vengono apportate modifiche strutturali o produttive o di attrezzatura, trattandosi di attività già registrata, non è richiesta la presentazione della documentazione tecnica già in possesso dell’autorità di controllo.
Il controllo ufficiale • Il DSP dell’AUSL, una volta inserita la registrazione in anagrafe, programma l’attività di controllo ufficiale (ISPEZIONI, VERIFICHE, AUDIT, CAMPIONAMENTI). • I criteri per la definizione delle priorità per l’esecuzione dei CONTROLLI l tengono conto del livello di rischio connesso a tipologia, dimensionamento e tipo di utenza dell’attività svolta dall’OSA.
FREQUENZA DEI CONTROLLI Protocollo Tecnico per la categorizzazione del rischio degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in Emilia - Romagna ai fini dell’organizzazione del controllo ufficiale
PROTOCOLLO TECNICO PER LA CATEGORIZZAZIONE DEL RISCHIO DEGLI OSA IN EMILIA - ROMAGNA 1.Riferimenti Legislativi 2.Controlli Ufficiali in Emilia–Romagna 3.Definizione principi della categorizzazione del rischio 4. Categorizzazione regionale stabilimenti riconosciuti Reg.CE 853/04 5. Categorizzazione regionale Attività registrate Reg. CE 852/04 6. Criteri per la pianificazione degli Audit
4. Categorizzazione regionale stabilimenti riconosciuti Reg.CE 853/04 4.1. Categoria di rischio (prodotto/processo) tipologia/attività produttiva: Alta-Media-Bassa 4.2. Definizione entità produttiva: Alta - Bassa 4.3. Livello regionale di controllo ufficiale 4.4 Ricategorizzazione
5. Categorizzazione regionale Attività registrate Reg. CE 852/04
STRUMENTI DEL CONTROLLO UFFICIALE • MANUALI di controllo : procedure validate a livello regionale, raccolte in manuali di controllo ufficiale per le diverse tipologie di OSA • LISTE di RISCONTRO : strumento operativo di campo • Scheda registrazione del controllo ufficiale • Scheda di registrazione delle non conformità
GRADI DI GIUDIZIO Livello di conformità Scala di conformità del requisito SI C requisito completamente rispettato conformità si area di miglioramento requisito sostanzialmente rispettato ma necessita di miglioramento no n c requisito non conforme ma solo non conformità minore parzialmente soddisfatto NO NC requisito completamente non rispettato non conformità maggiore
• L’art. 54 del Reg. 882/2004 prevede che l’autorità competente, qualora riscontri una non conformità, intervenga per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione e nel farlo deve tenere conto della natura della non conformità e dei dati precedenti dell’operatore relativi alla non conformità. • L’autorità competente ai fini dell’applicazione di tali misure è, ai sensi della normativa vigente (D.lgs 507/99 e D.lgs 193/2007), l’Azienda USL, in quanto organo cui spettano funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sicurezza alimentare, tramite il Dipartimento di Sanità Pubblica. •
Le misure previste possono essere: •Prescrizioni, cioè imposizione di tutte le procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare e in materia di salute e benessere degli animali •Sospensione delle operazioni •Chiusura in toto o in parte dello stabilimento (anche solo per una tipologia produttiva) per un appropriato periodo di tempo e conseguente sospensione (o revoca del riconoscimento). .
In tutti e tre i casi tali provvedimenti vanno adottati previa comunicazione all’interessato di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della 241/90 e successive modificazioni. Tale comunicazione non è necessaria nell’ipotesi di sospensione o chiusura contestuale al sopralluogo per carenze tali da pregiudicare la sicurezza degli alimenti prodotti. Il DSP dell’AUSL notifica all’operatore alimentare interessato il provvedimento di sospensione motivato, comprensivo delle informazioni sui diritti di ricorso, con la prescrizione delle misure e degli interventi da porre in atto al fine di rimuovere le cause che ne hanno determinato l’adozione e fissa i termini entro cui realizzarli. Copia del provvedimento va trasmessa al Comune e al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione. Per tutto il periodo di durata della sospensione è interdetta l’attività produttiva.
Alla scadenza del termine fissato o quando l’operatore del settore alimentare comunica l’avvenuto adeguamento, il DSP dell’AUSL esegue un sopralluogo al fine di verificare la rimozione delle carenze all'origine del provvedimento e, in caso favorevole, revoca il provvedimento di sospensione notificandolo all’interessato e per conoscenza al Comune e al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione.
Qualora tali carenze persistano (per mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite) o qualora siano evidenziati a carico dello stabilimento carenze di gravità tale da non consentire la prosecuzione dell’attività, o parti specifiche di essa, il DSP dell’AUSL può disporre, con provvedimento motivato, la chiusura dello stabilimento o di parti di esso, informando sui diritti di ricorso (avverso il provvedimento l’interessato può proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione). Sanzioni Si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del Dlgs 193/ 2007
Dati SIAN 2011 accessi effettuati ( per tipo ) n. n. di n. n. stru strutt su n. cui parer totale n. strutt ttur ure seg campi n. indu i su progr campi AU ure e con nala oni certifi stri rilasc doma am- totale oni DIT esiste cont non - follow up irreg cazioni ali iati nda mata accessi prelev ti nti rolla confo zion olari (a) (d) (e) ati te rmità e (f) PRODUZIONE 15 PRIMARIA 4.403 6 331 47 71 39 562 25 636 726 3 5 - TRASF. LAVORAZ. 10.774 194 3.33 1.257 782 512 3.143 272 568 4.449 1.699 10 2.990 63 CONF. 9 RISTORAZIO 10.6 1.462 15 NE 40.242 133 3.647 2.501 1.745 9.166 611 12.812 1.054 8 41 23 COMMERCIO 15.712 102 2.97 826 732 533 3.604 636 422 5.158 1.868 16 164 23 3 TRASPORTI 1.790 4 70 7 246 12 59 6 3 79 5 TOTALE 17.3 1.55 2.470 3.174 72.921 439 5.784 4.332 2.841 16.534 23.134 5.352 37 127 36 0
Dati SIAN 2011 denunc proposte di sequestri prescrizio e sospensione sanzioni ni autorit attività / PROVVEDIMENTI amministra impartite à revoca tive (escusi giudizia autorizzazi n° Kg "si") ria one PRODUZIONE PRIMARIA 91 5 1 3 2 TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE, CONFEZIONAMENTO 2181 85 7 16 9 2732 BAR - RISTORAZIONE VELOCE 1981 91 3 9 4 90 RISTORAZIONE TRADIZIONALE 3134 216 15 27 20 479 RISTORAZIONE COLLETTIVA 1381 22 2 3 COMMERCIO AL DETTAGLIO 1171 79 8 6 9 541 COMMERCIO ALL'INGROSSO 270 26 5 1 TRASPORTI 5 TOTALE 10214 524 41 61 48 3842,2
La formazione degli alimentaristi La Legge Regionale n. 11/2003 pone le basi per: • eliminare una pratica sicuramente inutile ed inefficace, oltre che ripetitiva • impostare un sistema • dotato di maggiore efficacia preventiva • ad accesso semplificato: • obbligo formativo per un numero inferiore di utenti (esclusione di alcune categorie, identificazione di fasce a diverso rischio) • cadenza differenziata (non più annuale) • compreso nei LEA • che tiene conto anche di bisogni informativi della popolazione
La Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2004 n. 342 • Classifica le mansioni a rischio • Definisce le tipologie di corso e la periodicità • Riconosce altre iniziative formative idonee e titoli di studio “validi” • stabilisce la validità dell’attestato • individua i contenuti formativi dei corsi
Classificazione delle mansioni a rischio ai fini dell’individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi di formazione: A) Livello 2 - Cuochi (ristorazione collettiva, scolastica, aziendale, centri di produzione pasti, rosticcerie, ecc) - Pasticceri - Gelatai (produzione) - Addetti alle gastronomie (produzione e vendita) - Addetti alla produzione di pasta fresca -Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi, esclusi addetti alla stagionatura e mungitori - Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita (con laboratorio cibi pronti) delle carni e dei pesci - Salumieri - Addetti alla produzione di ovoprodotti (escluso imballaggio)
B) Livello 1 - Baristi (ad esclusione della sola somministrazione di bevande) - Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e analoghi - Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi ortofrutticoli - Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali
C) Livello 0 - Camerieri - Lavapiatti - Addetti all'industria conserviera - Addetti alla produzione delle paste alimentari secche - Trasportatori/magazzinieri - Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici - Promoter - Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande - Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande - Tabaccai e farmacisti - Addetti alle pulizie in strutture alberghiere e collettive - Personale sanitario o di assistenza in strutture sanitarie - Personale docente nelle strutture scolastiche - Addetti alle produzioni alimentari a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale (torrefazione caffè, tostatura frutta secca, oleifici, produzione miele, produzione caramelle e affini, lavorazione e confezionamento funghi freschi e secchi, …) - Addetti alla vendita del pesce - Addetti all’imballaggio delle uova Addetti ad altre lavorazioni non comprese nei gruppi precedenti 1 e 2
Gli addetti alle mansioni comprese nelle categorie di rischio definito 1 e 2 sono tenuti al possesso dell’attestato di formazione al termine di specifico corso Gli addetti alle mansioni elencate nel livello 0 sono esclusi dall’obbligo dell’attestato
Contenuti dei corsi di formazione/aggiornamento • Le MTA •Valutazione del rischio connesso alle diverse fasi del ciclo di produzione degli alimenti, con particolare riferimento all’attività svolta dai soggetti interessati; •Modalità di contaminazione degli alimenti e ruolo dell’alimentarista : simulazioni e soluzioni di problemi “sul campo” • Igiene personale: procedure di controllo comportamentale • Igiene e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
Corsi di formazione/aggiornamento Il rilascio/rinnovo degli attestati di formazione per gli alimentaristi è in capo ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL che • erogano direttamente i corsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dei LEA • riconoscono come compatibili con le finalità del nuovo regime normativo: • corsi organizzati dalle Aziende alimentari nell’ambito degli obblighi formativi previsti dall’autocontrollo • altre iniziative di aggiornamento organizzate dalle Associazioni di categoria
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