Aggiornamento Linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive

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ALLEGATO 1

Aggiornamento Linee guida per la ripresa delle attività economiche e produttive

  Premessa

  1. Le presenti “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche” tengono conto delle
     disposizioni del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 e sono adottate ai sensi dell’articolo
     1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e delle Linee guida per la ripresa
     delle attività economiche e sociali del 28 aprile 2021 – 21/51/COV19 approvate dalla
     Conferenza delle regioni e province autonome;
  2. Le presenti linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base
     dell’evoluzione delle disposizioni del governo, dell’evoluzione dello scenario
     epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di
     livello nazionale o internazionale.
  3. Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
     ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a tutte le disposizioni di carattere
     sanitario, amministrativo, legislativo emanati o che verranno ad essere emanati. Dette
     disposizioni rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e
     professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della
     diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
  4. Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono a quelle già adottate o che verranno
     adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e smi) e a
     quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare)
  5. l’adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio
     integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus
     (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari
     (consumatori

 A. Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere – Posteggi isolati – commercio
 itinerante – mostre mercato – mercati hobbisti – mercati antiquariato e collezionisti )

1. Definizione
   •   Per commercio su aree pubbliche, si intende le attività di vendita di merci al dettaglio e
       di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese
       quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la
       disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L’attività può essere svolta o su
       posteggi nei mercati e nelle fiere o in forma itinerante.
   •   L’attività di commercio su aree pubbliche si svolge usualmente, mediante concessione
       di suolo pubblico:

           a) in mercati in sede propria: si tratta dei mercati che hanno un loro luogo esclusivo,
              destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il
              commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
b) in mercati su strada: si tratta di quei mercati che occupano, per un certo tempo
               nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali le attività commerciali si alternano
               con altre attività cittadine;
            c) in posteggi isolati o “fuori mercato”, su strada.
Le predette attività sono esercitate mediante:

        •   costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa
            destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato,
            realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
        •   banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di
            sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal
            posteggio al termine dell'attività commerciale;
        •   negozio mobile: veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo
            speciale uso negozio. L’attività può essere svolta altresì in forma itinerante,
            mediante mezzi ed attrezzature.

Inoltre in riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:

        •   mercati scoperti mobili, composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature
            mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree idonee, rese pedonali
            esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività;
        •   mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi, composti da posteggi destinati ad
            attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti o a box, ubicati in aree
            pedonali;
        •   mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate o in strutture ubicate
            in aree idonee, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggi per banchi o
            box;
        •   mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee,
            composti da box, di locali per il deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della
            merce;

2. Indicazioni generali

 •   Le amministrazioni comunali e le imprese del commercio su aree pubbliche adottano le
     presenti linee guida di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la
     duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il
     profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e
     tra lavoratori e clienti.
 •   Le presenti linee guida si applicano anche per i mercatini degli hobbisti, mercatini dell’usato,
     straordinari, artigianali e dei produttori agricoli. Inoltre tutti gli operatori anche non
     commercianti su aree pubbliche che partecipano a qualsiasi titolo su un mercato o una fiera
     (ad esempio espositori, volontari, associazioni, enti pubblici e o privati) sono tenuti al
     rispetto di quanto ivi contenuto.
3. Formazione e informazione del personale
   •  L’impresa di commercio su aree pubbliche è tenuta a formare ed informare il proprio
      personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari
      coadiuvanti) che includano le presenti linee guida e le eventuali procedure aziendali
      organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del
      COVID-19. In particolare l’impresa provvederà alla adeguata formazione sul corretto uso
      della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute…) e di altri dispositivi di
      protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning).
   • Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale
      occasionale giornaliero dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate
      nelle linee guida
   • Il commerciante su aree pubbliche attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa
      tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità,
      consegnando e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili
      appositi dépliant informativi.
     In particolare:
              o Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di
                  sintomatologia febbrile e/o simi influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli
                  ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia
                  rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
              o Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli …)
                  da porre sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili
                  per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio.
                  Sulla la consapevolezza e l’accettazione di non poter rimanere sul luogo del
                  lavoro - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente,
                  al responsabile della prevenzione laddove sia presente se sussistano sintomi
                  influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i
                  provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
                  l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
              o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore
                  di lavoro nell’accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di
                  sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
                  igienicamente corretti).
    ● L’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate
       tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo
       all’importanza di:
           o       mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
           o       rispettare il divieto di assembramento
           o       osservare le regole di igiene
           o       utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
4. Disposizioni di carattere organizzativo e igienico-sanitario

  •       È consentita l’apertura dei mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non
          alimentari e misti nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente linee guida
          nonché delle le misure di prevenzione igienico sanitaria e di sicurezza;

  •       Per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del
          banco, l’operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri
          commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di
          protezione (mascherina, guanti);

  •       Il mercato, anche nel rispetto del Testo unico sul commercio (LR 27/09) deve essere
          organizzato in due aree ben distinte: settore alimentare e non alimentare; qualora non
          fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra
          banchi alimentari e non alimentari;

  •       Prevedere la presenza nelle aree mercatali e sui banchi degli operatori di cartellonistica
          che indichi il comportamento da tenere all’ interno della suddetta area per garantire la
          distanza sociale e l’uso obbligatorio di dpi (mascherina);

  •       Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto
          alcun decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove
          è localizzato storicamente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure
          anticovid, è fattibile un ampliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del
          territorio comunale contiguo; in alternativa, il comune d’intesa con le associazioni
          maggiormente rappresentative, può prevedere altre soluzioni quali ad esempio un
          ampliamento delle fasce orarie del mercato al pomeriggio o una suddivisione del
          mercato in più giornate; Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da
          destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui sopra , i
          Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della
          distanza interpersonale di un metro.

      •   le Amministrazioni comunali si assicurano che i partecipanti alle operazioni di spunta
          siano dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza durante il mercato
          o la fiera e predisporre l’operazione di spunta evitando assembramenti interpersonali.
          L’amministrazione comunale in cui si svolge il mercato o fiera ha la facoltà di sospendere
          l’operazione della spunta giornaliera, in base alla situazione epidemiologica.

      •   le amministrazioni comunali dopo aver monitorato il mercato e verificato i posteggi
          liberi alla data di apertura dello stesso, ed al fine di evitare assembramenti, possono
          procedere prioritariamente alla assegnazione provvisoria dei posteggi liberi e non
          occupati in base alla graduatoria degli spuntisti;
  •       il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori
          dipendenti. Possono svolgere l’attività lavorativa presso ogni banco titolare,
dipendente, familiare coadiuvante nel rispetto delle sul distanziamento sociale ovvero
    devono essere previste misure che permettano tale criterio;

•   è vietato qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la
    distanza di almeno 1 metro, (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni
    vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) e l’utilizzo di mascherine
    o altri strumenti idonei,

•   durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1
    tra cliente e cliente e tra operatore e cliente (ad eccezione delle persone che in base
    alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.). A tal
    proposito come sopra indicato, dovranno essere indicata entrata e uscita al banco di
    mercato e andranno effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare
    la distanza di un metro per l’utenza e tra l’utenza. Ogni commerciante ambulante potrà
    trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della
    distanza di sicurezza;

•   nell’area di mercato o fuori dell’area stessa possono essere previsti anche delle zone
    dove il cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento sia per
    entrare nell’area di mercato sia per attendere il turno per essere servito;

•   qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole
    sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente
    protocollo l’amministrazione comunale competente per territorio può:
        o se è causata da uno o più operatori questi possono essere immediatamente
             allontanati dal mercato e l’autorizzazione sospesa;
        o nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori l’amministrazione
             comunale potrà sospendere il mercato per un periodo concordato con i
             competenti uffici sanitari.

•   I clienti devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per
    l’acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e
    guanti ed evitare assembramenti;

•   Fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l’igiene delle mani
    (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato
    secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni
    richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente;

•   Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del
    cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della
    manipolazione della merce.
•   L’operatore su aree pubbliche prima dell’accesso al luogo di lavoro si sottoporrà anche
    autonomamente al controllo della temperatura corporea e si auto munirà di
    autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di
    controllo. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus e, nel caso in cui
    venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona
    infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura
    risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione
    saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina
    protettiva e si seguirà la procedura prevista dalle disposizioni di legge;

•   L’amministrazione comunale e gli organi di polizia in generale hanno l’obbligo di
    controllare coloro che sono privi dei dispositivi di prevenzione, controllare
    l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d’emergenza, applicare le
    procedure di primo intervento.

•   È obbligo per ogni operatore commerciale posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti
    presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al temine
    delle operazioni i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite da ciascuna
    Amministrazione Comunale

•   Gli spostamenti dei commercianti all’interno dell’area mercatale devono essere limitati
    al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente
    protocollo;

•   sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
    contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al
    termine dell’operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si
    utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti;

•   Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di
    mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano
    attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato
    aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-
    sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;

•   Il mercato è attrezzato con dispenser per detergere le mani e con guanti monouso ed
    ogni operatori mette a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani;

•   In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita è ammessa solo
    se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne
    certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l' avvenuta igienizzazione
    secondo le normative sanitarie vigenti”
5. Disposizioni specifiche

   Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate e Mercati scoperti o coperti
     realizzati in apposite aree recintate, denominati plateatici attrezzati
   È necessario garantire nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i
   clienti/consumatori:

       ▪   la misura del distanziamento, attraverso, se fattibile, ampliamenti delle fasce orarie
           ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove
           possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
       ▪ la fornitura di adeguata informazione delle misure delle misure di sicurezza e, in
           particolare, della misura inerente il distanziamento;
       ▪ la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in
           funzione dell'orario di apertura;
       ▪ la disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
       ▪ l’avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
           e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente
           il mantenimento della distanza di sicurezza.
    Inoltre :

       ▪    quanto alla misura del distanziamento, consentire, per locali fino a quaranta metri
            quadrati, l’accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
       ▪    quanto all’uso di dispositivi di protezione pretendere l’uso della mascherina da parte
            dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai
            consumatori sia consentito servirsi da soli;

   Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e Mercati scoperti
     mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento
     dell'attività
   È necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:
       ● sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso
           ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi
           disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
       ● quanto alla regolamentazione degli accessi all’area di mercato in funzione degli spazi
           disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando l’area di
           mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all’interno di
           aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, ed escluso che si
           possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:

                  o   un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi,
                      prevedendo, ove possibile, un intervento sull’area mercatale, ampliandola
                      adeguatamente, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad
                      una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi, a cura degli
                      operatori, mediante apposite “fettucce” o linee di contenimento;
o    la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di
                       acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati
                       del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei
                       consumatori sia costantemente fluido.
    ●       sia garantita la pulizia e l’igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
    ●       sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
    ●       sia dato avviso dell’obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico.
Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti , mostre mercato, mercati antiquariato e
  collezionismo, mercati artigianali nonché Fiere ed posteggi isolati o fuori mercato

   •       Le disposizioni di cui alla presente protocollo si applicano in quanto compatibili ed
           assimilabili per tipologia di attività Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti ,
           mostre mercato, mercati antiquariato e collezionismo, mercati artigianali nonché
           Fiere ed posteggi isolati o fuori mercato
Commercio itinerante

       •È consentito l’attività di commercio su are pubbliche in forma itinerante per tutti i
        settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni
        previste dal presente protocollo solo se compatibili con lo svolgimento della predetta
        attività. In ogni caso i commercianti itineranti devono rispettare le disposizioni di cui
        al testo unico sul commercio (LR 27/2009)
     • I commercianti ambulanti in forma itineranti rispettano le condizioni, per quanto
        compatibili, previsti dalle presenti linee guida ed in ogni caso devono attenersi e
        garantire:
          o la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi
              materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare
              l’adeguata distanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro;
          o quanto all’uso di dispositivi di protezione pretendere l’uso della mascherina da
              parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui
              ai consumatori sia consentito servirsi da soli;
    Inoltre:
      • è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano mascherine. L’organo
          di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell’infrazione o reato;
      • il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e
          presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le
          mani ad uso del commerciante e del cliente;
      • durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono
          stare ad una distanza di almeno 1 metro;
      • ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la
          propria postazione di lavoro;
      • sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in
          contante o POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del
          POS al termine dell’operazione.
6. Definizioni e specifiche tecniche
        DISTANZA SOCIALE: un banco di commercio su aree pubbliche è composto da “reti”
        che hanno la misura minima di mt (1,2 x 1,50). In questo senso la distanza sociale non
        può quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L’operatore
        commerciale avrà dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le
        misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di
        sicurezza.

A titolo esemplificativo:

        o una prima rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19

TELO LATERALE ANTIPIOGGIA                                                            TELO LATERALE
                              CORDA /CATENA BIANCA E ROSSA (non obbligatoria)

         ENTRATA                            USCITA          ENTRATA                     USCITA

                   TENDA SOPRA BANCO                                TENDA SOPRA BANCO

                   BANCO DI MERCATO                                  BANCO DI MERCATO

ANTIPIOGGIA
       APPOSIZIONE CARTELLI: all’utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-
       contagio generali. Sarà quindi obbligo e cura dell’ambulante esporre in maniera del
       tutto visibile tutte le regole di contenimento del contagio
       SEPARAZIONE BANCHI : non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a
       disposizione aree tali da permettere il distanziamento; questo implica l’esigenza di
       isolare i banchi sul posto, trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all’aria aperta; utile
       l’obbligo di estendere (attraverso l’apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti
       laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica –
       in questo caso anche impermeabile o in alternativa : composizione del banco al
       contrario, in modo tale che la “conca” della disposizione, trovi le braccia rivolte verso
       fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa maniera la distanza tra operatore ed
       operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano corridoi tra un banco e l’altro
       di 60 cm):

        o una seconda rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19

       CORDA / CATENA BIANCA E ROSSA (non obbligatoria)
ENTRATA                  USCITA         ENTRATA          USCITA

     120/                      120/
     150                       150
                               CM
     CM

                                    50 / 60 CM
  CONTROLLO: la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra
 cui quella dei carabinieri in pensione) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il
 mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da tali
 figure che perlustrano l’area in continuazione.

   7. Attività di pulizie e disinfezione
   Alla fine del giorno di mercato e o fiera l’operatore commerciale dovrà provvedere a pulire ed
   igienizzare e provvedere alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
RIAPERTURA                    Effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia,
DELL’ATTIVITA’                una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della
                              struttura, dell’attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di
                              trasporto e/o del veicolo mobile nelle aree geografiche a maggiore
                              endemia; tale sanificazione straordinaria può essere opportuna
                              comunque in ogni parte del territorio

PULIZIA GIORNALIERA           Procedere due volte al giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi
DELL’AMBIENTE DI              con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una
LAVORO                        percentuale minima del 70% v/v
E DELL’ATTREZZATURA
SANIFICAZIONE                 Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente,
GIORNALIERA                   oltre che alla pulizia effettuata come sopra, alla disinfezione con una
DELLE SUPERFICI               soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo (come ad
TOCCATE                       esempio la candeggina, che in
PIU’ DI FREQUENTE             commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in
                              considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti
                              professionali equivalenti come campo d’azione, facendo attenzione al
                              corretto utilizzo per ogni superficie da pulire
SANIFICAZIONE                 Effettuare una sanificazione periodica dell’intera struttura, e non solo
PERIODICA                     delle superfici toccate più di frequente, a seconda delle diverse attività
DELL’AMBIENTE DI              (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o
LAVORO                        servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e
E DELL’ATTREZZATURA           frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità

SANIFICAZIONE IN CASO DI      Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con
PRESENZA     DI     CASI      COVID-19 in relazione all’attività e relativa struttura, è necessario
SOSPETTI DI                   procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della
CONTAGIO                      circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone
                              e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo
                              0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere
                              danneggiate dall’ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno
                              rivolgersi ad una ditta specializzata.

 Inoltre si ritiene importante quanto segue:

 •  Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i
    dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
 • Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca
    con altri prodotti;
 • Pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando
    prodotti disinfettanti;
  • Pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse
     sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75%
     e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina).

 8. Precauzioni comportamentali e igieniche personali

 Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo
 luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia
 delle mani e igiene respiratoria: l’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le
 persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti,
 siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se è del tutto probabile che
 personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:

 ●     il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri
       commercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di
       evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
 ●     l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
 ●     per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o
       starnutisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il
       gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi
       immediatamente gettato).
Vanno dunque seguite le seguenti procedure:
 ● è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20
    secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno
    il 60% di alcol);
 ● il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
 ● si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser
    per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi
    a disposizione dei clienti;

9. Gestione di una persona sintomatica in azienda
  •   Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di
      infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo
      immediatamente al titolare o affinché si proceda al suo temporaneo isolamento,
      venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l’immediato
      avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza
      per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

  •   L’impresa di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare le misure di
      quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
      “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata
      positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli
      eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni
      dell’Autorità sanitaria.

10. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
Le associazioni, i comitati, a seconda delle dimensioni del mercato si riservano la possibilità di
costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione.
B. Settore Commercio in sede fissa
1. Definizione
    • l’attività di “commercio al dettaglio”, è l’attività svolta da chi professionalmente acquista
       merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre
       forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
    • Gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie e tipologie:

        o Esercizio di vicinato: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al
          consumatore finale, con una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni
          con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con oltre
          10.000 abitanti; Media struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si
          effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita
          compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a
          10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore
          ai 10.000 abitanti;
        o Grande struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la
          vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita superiore ai
          1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000
          abitanti.
        o Centro commerciale: medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi
          commerciali inserite in una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni
          e spazi di servizio gestiti unitariamente. Possono comprendere anche pubblici esercizi e
          attività para commerciali (quali servizi bancari, servizi alla persona, ecc.).

   ●   Per “commercio all’ingrosso”, l’attività svolta da chi professionalmente acquista merci in
       nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o
       ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la
       forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree
       pubbliche o private;

2. Indicazioni generali
   • Vista la peculiarità dell’attività di commercio le presenti linee guida contengono misure che
      seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore e le indicazioni
      dell’Autorità sanitaria.
   • Le imprese del commercio al dettaglio in sede fissa adottano le disposizioni di cui alle
      presenti linee guida all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di
      protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è
      principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e
      clienti.

3. Formazione e informazione del personale
   •   L’impresa è tenuta a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi
       interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvanti) che includano le presenti
       linee guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della
diffusione del virus responsabile del COVID-19. . In particolare l’impresa provvederà alla
          adeguata formazione sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero
          salute…) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza
          (es. e-learning).
  •       Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale
          occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure
          di sicurezza indicate nelle linee guida
  •       Tutti i dipendenti dell'azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere punti di
          riferimento immediatamente visibili e riconoscibili dalla clientela. In questo modo ogni
          attività può decidere di adottare la modalità più congrua, anche per il tipo di mansione (es.
          divisa, camice, maglietta con logo, tesserino, ecc..).

4. Disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario

   Informazioni di carattere generale
    •  L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
       chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e affiggendo
       all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant
       informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti informativi sul tema
       COVID-19.

   Informazione ai dipendenti

      ●    l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
           influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
      ●    di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare
           tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia
           presente, anche successivamente all’ingresso, sintomi influenzali/aumento di temperatura
           e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di
           informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
      ●    rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell’accedere
           in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene
           delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti;
      ●    informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
           qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo
           cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
      ●    Inoltre l’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate
           tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo
           all’importanza di:
      ●    mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
      ●    rispettare il divieto di assembramento
      ●    osservare le regole di igiene
      ●    utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione
Informazioni Cliente/Consumatore

●   Avvisare il cliente mediante materiale informativo che non può presentarsi in caso di
    comparsa di sintomatologia febbrile e/o simi influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli
    ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da
    zone a rischio (indicazioni OMS);
●   Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli …) da porre in
    ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle
    modalità organizzative adottate per prevenire il contagio.

Modalità di ingresso in azienda
•   L’impresa deve regolare l’accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in
    modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l’ingresso è consentito solo
    indossando la mascherina.
•   I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento
    delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione
    delle vie respiratorie e guanti;
•   Si favoriscono orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile
    contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) . Dove è possibile occorre
    dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza
    di detergenti segnalati da apposite indicazioni
•   Posizionare all’ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
•   Consentire la permanenza dei clienti all’interno dei locali limitatamente al tempo
    indispensabile all’erogazione del servizio;
•   Assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra
    lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
•   Fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente
    e frequentemente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel
    disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei
    compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono
    il rispetto della distanza minima di sicurezza. Il personale, prima dell'accesso al luogo di
    lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea (termometro a infrarossi)
    nel rispetto della privacy,
•   Dopo il controllo, ad ogni ingresso il personale procede al lavaggio delle mani con acqua e
    sapone o alla disinfezione con gel disinfettante tramite dispenser posizionato all’ingresso;
•   L’impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito
    di distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di
    prevenzione e, in caso d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
•   L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà
    essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione
    medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità
    previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
•   Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite
    dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad
    esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima
    collaborazione.
•      In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo
       (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al
       tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed
       entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili
       all’individuazione di eventuali contatti stretti.
•      L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei
       contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle
       aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
       integralmente le disposizioni.
•      La sicurezza del lavoratore deve essere sempre garantite anche durante gli spostamenti
       dovuti al servizio di trasporto organizzato dalla azienda stessa

Modalità di accesso dei fornitori esterni e clienti

    Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e
    uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
    di contatto con il personale in forza nei reparti, uffici e altri locali di uso comune.

    • Gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi,
      privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
    • Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri possibilmente in orari di non apertura
      al pubblico, ed evitare gli accessi non strettamente correlati all’attività;
    • Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia
      preferibilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di
      materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un
      metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
      •      Favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l’addetto di disinfettante per le
      mani e prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo
    ● Controllare il rispetto del numero massimo ammesso con riguardo alle misure di
      distanziamento;
    ● Prevedere solo se compatibile con il locale e la sua localizzazione, di installare e o
      individuare servizi igienici dedicati; è vietato l’utilizzo di quelli del personale dipendente.
      In ogni caso è da garantire una pulizia costante

Attività di pulizia e sanificazione

•    L’attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri,
     materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di
     pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L’attività di
     “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica.
     Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti,
     anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente
     dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull’involucro lipidico del virus
     SARS-CoV-2. Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o
     presidi medico-chirurgici).
•   Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un
    massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l’etanolo
    al 62% e 71% riducono significativamente l’infettività dei coronavirus su superfici entro 1
    minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2.

                               Riepilogo delle principali procedure:
●    L'azienda:
     o    assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
         postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche
         nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di
         settore;
     o Garantisce la pulizia e la sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni,
       delle attrezzature/strumentazioni di lavoro e delle tastiere, schermi touch, mouse
       (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento) sia negli uffici, sia nei reparti
       produttivi, sia nei locali di vendita;
     o Fornisce i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un numero adeguato
         di cesti per i rifiuti;
     o Assicura il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020
         “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione
         alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto
         durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
●    È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre
     situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il
     ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di
     permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di
     garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni
     caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli
     impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere
     totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le
     misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad
     impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
     adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,
     sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle
     portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
●    è necessario prevedere, alla riapertura, una Sanificazione straordinaria degli ambienti,
     delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio
     2020 che diventa obbligatoria nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende
     in cui si sono registrati casi sospetti di Covid 19

5. Precauzioni igieniche personali
● Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre,
    in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento
    sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l’OMS ritiene che il mantenimento di
distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti
            in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
    ●       Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste
            misure, si ricorda che:
                    o il distanziamento interpersonale include evitare abbracci, baci, strette di mano
                        con gli ospiti, così come tra membri dello staff. La distanza minima
                        raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a
                        distanza, chiunque tossica o starnutisca;
                    o l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
                    o per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si
                        tossisce o starnutisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di
                        coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso
                        (che deve essere poi immediatamente gettato).

                      Vanno dunque seguite obbligatoriamente le seguenti procedure:

        •    i lavoratori adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (lavaggio
             regolare e frequente, uso di disinfettanti cutanei, taglio unghie, rimozione accessori e
             gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli…). Tali norme di igiene vanno
             ad integrare quelle già in essere per gli operatori addetti alla lavorazione
             /somministrazione di alimenti
        •    È sempre raccomandata (per lavoratori, fornitori, clienti...) la frequente pulizia delle mani
             con acqua e sapone. A tal fine, il titolare deve controllare che i dispenser di sapone nei
             servizi igienici siano ricaricati regolarmente e mettere a disposizione salviette usa e getta
             per asciugare le mani, oltre a un numero sufficiente di contenitori per rifiuti in prossimità
             dei lavelli. Esporre locandine per le indicazioni sulla corretta igiene delle mani in
             prossimità dei servizi igienici

        •    Posizionare dispenser di gel igienizzante per le mani in ingresso e in altre postazioni
             facilmente visibili e raggiungibili (secondo le dimensioni del locale) ad utilizzo di chiunque
             fa ingresso nel locale. È consentita la preparazione da parte dell'azienda del liquido
             detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to
             Local Production.pdf.

6. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

●       L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale.
        All’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla
        mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.
●       Nell’attività di commercio (settore alimentare e della somministrazione) è previsto ai fini
        della sicurezza alimentare l’utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate e guanti ad uso
        alimentare durante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti.
●       I dispositivi di protezione vanno indossati sempre nei compiti che non consentono il rispetto
        della distanza interpersonale superiore a un metro: l’uso delle mascherine e di eventuali
        ulteriori dispositivi di protezione deve essere conforme alle disposizioni delle autorità
        scientifiche e sanitarie.
●       Gli addetti al servizio ai clienti, devono essere dotati di idonei Dispositivi di protezione delle
        vie respiratorie;
●       nel corso delle pulizie e soprattutto durante operazioni di sanificazioni dei locali e delle varie
        superfici delle strutture del ristorante o del bar, si consiglia l’uso di mascherine “chirurgiche”
        e “FFp2” Le mascherine, che saranno fornite dall’azienda, andranno indossate secondo
        modalità che impediscano l’involontaria contaminazione, compromettendone l’efficacia.
●       Per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri
        DPI ovvero sia i guanti in gomma, gli occhiali e i grembiuli monouso.

                       In sintesi l’azienda è tenuta obbligatoriamente a fornire:
    ▪    detergenti e soluzioni disinfettanti per mani (liquido o in gel) o salviette monouso
         imbevute di disinfettante;
    ▪    mascherine protettive del tipo “chirurgico” o “FFP2 (da notare che le monouso vanno
         utilizzate una sola volta) ovvero altre tipologie conformi alle prescrizioni dell’Autorità
         sanitaria
    ▪    guanti monouso;
    ▪    termometro digitale a distanza infrarossi per misurazione temperatura.

    7. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni

    ▪ Gli spostamenti all’interno devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
    delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l’urgenza e la
    necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo
    stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
    interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della
    stessa.

8. Gestione di una persona sintomatica in azienda

    •    Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
         respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al
         titolare o, ove presente, al responsabile del personale affinché si proceda al suo
         temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si
         proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando
         i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
    •    L’azienda, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie
         per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona
         presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine,
         l’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente
         l’attività, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

    9. Informazione e sensibilizzazione dei lavoratori nei riguardi della pandemia di Covid 19

    ●    Con le presenti linee guida, si ritiene opportuno sostenere, anche attraverso gli strumenti
         della bilateralità, momenti di informazione in modalità FAD rivolti a tutti i lavoratori del
         comparto riguardanti la prevenzione della pandemia di COVID-19 con l’obiettivo di:
o educare il personale all’importanza delle misure di controllo allo scopo di prevenire la
           trasmissione dei patogeni collegati a questo virus;
         o individuare le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
         o istruire adeguatamente il personale sulle corrette modalità d’uso dei DPI.

10. Procedure specifiche

    Gestione spazi comuni

•   Il primo criterio di protezione da virus SARS-CoV-2 è il distanziamento interpersonale (tra
    lavoratori, tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore del commercio in
    particolare negli esercizi di vicinato.         Pertanto il rispetto del distanziamento può
    raggiungersi solo attraverso una rimodulazione della capienza, degli spazi,
    dell’organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.

    Spazi comuni frequentati da soli lavoratori

•   L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
    contingentato:
          a. Organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito degli spazi:
          b. Regolamentare l’accesso dei lavoratori agli spazi comuni

•   prevedere una ventilazione continua dei locali,
•   concordare un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi
•   mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
•   Inoltre Il datore di lavoro provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli
    spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti
    da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
•   garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali
    mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

    Organizzazione aziendale (turnazione, rimodulazione dei livelli produttivi)

Al fine di favorire la presenza contemporanea del personale:

     ▪     Favorire l’alternanza dei lavoratori su più turni nell’arco della giornata;
     ▪     Verificare la possibilità di prolungare gli orari di apertura e di servizio;
     ▪     Articolare il lavoro con orari differenziati;
     ▪     l’area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione

    Gestione entrata e uscita dei dipendenti

•    Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
     nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
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