Servizi di media audiovisivi (radio e televisione) - Camera dei ...
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Servizi di media audiovisivi (radio e televisione) 25 marzo 2020 E' stato avviato nel 2018 un complesso processo per la liberazione e la successiva riassegnazione delle frequenze radiotelevisive oggi occupate dal digitale terrestre, conseguente all'assegnazione della banda radioelettrica dei 700 Mhz allo sviluppo delle nuove tecnologie 5G. Con la legge di bilancio per il 2019 sono state introdotte modifiche al calendario ed alle procedure per la riassegnazione di tali frequenze televisive, nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, solo successivamente al quale i nuovi standard trasmissivi diventeranno operativi. In relazione a tale trasformazione sono stati previsti contributi per l'acquisto di TV e decoder per la ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard ( il c.d. bonus TV). Nel settore delle radio e delle tv locali, con il nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, disciplinato dalla legge n. 198 del 2016 e dalle relative norme di attuazione, sono in vigore nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi. La legge di bilancio 2019 ha soppresso, dal 2020, le riduzioni tariffarie relative alle spese telefoniche attualmente riconosciute al sistema dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, rispetto alle quali la legge n. 198 del 2016 aveva invece prospettato una riforma. La riorganizzazione delle frequenze televisive La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto la riorganizzazione delle frequenze destinate alla diffusione radiotelevisiva, per consentire la destinazione delle frequenze della banda 700 MHz (694-790 MHz) allo sviluppo delle connessioni radiotelefoniche di quinta generazione 5G (per il quale si veda il Tema " Spettro radio, 5G e innovazione tecnologica"). A differenza del precedente cambio di tecnologia (lo switch off dalle frequenze analogiche e il passaggio a quelle del digitale terrestre completato a luglio 2012), con la nuova riorganizzazione delle frequenze, che riguarderà la banda UHF 470-694 Mhz che rimarrà l'unica assegnata alle trasmissioni televisive (assieme alla VHF da 174-230 Mhz), si verificherà una riduzione delle frequenze disponibili, sulle quali andrà pertanto ripartita la capacità trasmissiva. Tale riduzione tuttavia non dovrebbe comportare una compressione proporzionale della capacità trasmissiva disponibile, in quanto la nuova tecnologia DVB-T2, che sostituirà l'attuale sistema DVB-T, assicura una maggiore possibilità di trasmissione. Sono oggetto della pianificazione (in base al comma 1030 della legge di bilancio 2018), esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi internazionali. Tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz dovranno essere rilasciate (comma 1031), secondo il calendario previsto dal comma 1032 della legge di bilancio 2018. Tale processo consegue alla Decisione UE 2017/899 che prevede il termine del 2020 per la liberazione della banda dei 700 Mhz, con la flessibilità di due anni per gli Stati membri in cui vi è una complessità tecnica per assicurare la migrazione verso standard di trasmissione avanzati. L'Italia ha utilizzato tale facoltà prevedendo nella legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) il termine finale del 30 giugno 2022, e definendo, come richiesto, una specifica road map per guidare tale processo. Vi è inoltre la necessità di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, nell'osservanza degli accordi internazionali sottoscritti in attuazione della decisione 899/2017. Per tale nuova organizzazione delle bande di frequenza televisive è stato quindi definito un complesso calendario nazionale di adempimenti, che individua le scadenze della tabella di marcia, in linea con gli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, prevedendo una fase transitoria di attuazione, per aree
geografiche, nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022. Solo al termine di tale periodo avverrà il passaggio definitivo ai nuovi standard trasmissivi (la c.d. TV 4.0). Il processo, ampiamente modificato dalle disposizioni della legge di bilancio 2019 (nei commi da 1103 a 1109), coinvolge sia le emittenti nazionali che quelle locali, nonchè prevede la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo. Per la gestione di tale processo di liberazione delle frequenze della banda 700Mhz, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale in data 4 settembre 2018, ha istituito il Tavolo di coordinamento "TV 4.0", finalizzato ad armonizzare e coordinare le attività di rilascio della banda 700MHz, delineate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ad elaborare strumenti per favorire la trasformazione digitale del settore televisivo (Qui la documentazione disponibile). Anche in conseguenza degli elementi acquisiti nel Tavolo 4.0, tale complesso di interventi è stato oggetto di significative modifiche da parte della legge di bilancio per il 2019. La fase preliminare di questo processo ha visto l'adeguamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), cioè del piano che definisce la ripartizione delle frequenze dello spettro radio comprese tra 0 e 3000 GHz tra i diversi utilizzi, secondo gli accordi internazionali ed europei. Il nuovo PNRF è stato adottato dal Ministero dello sviluppo economico, con il decreto ministeriale 5 ottobre 2018. E' stato quindi emanato, da parte dell'AGCOM nel 2018, il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF), successivamente modificato con Delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, per assegnare concretamente le frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre in DVB- T2, come previsto dalla legge di bilancio 2019. (Per approfondimenti sullo spettro radio si veda il Tema " Spettro radio, 5G e innovazione tecnologica"). Il nuovo Piano di aasegnazione delle frequenze (PNAF) prevede le seguenti reti in banda UHF (banda 470-694 mhz): 12 reti nazionali, di cui una decomponibile per macroaree e una integrata da frequenze della banda III- VHF; 1 rete locale di 1° livello, con copertura non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica (ad eccezione dell'area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello e delle sub-aree tecniche 4a e 4b in cui sono pianificate ulteriori 3 reti locali di 1° livello); 1 o più reti locali di 2° livello senza vincolo di copertura nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica. All'AGCOM è stato affidato il compito di definire i criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze, di cui gli operatori di rete sono attualmente titolari, in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione. Tali criteri sono stati definiti (la legge di bilancio per il 2019 ha differito il termine per tale adempimento che era originariamente fissato al 30 settembre 2018), con la delibera 129/19/CONS del 18 aprile 2019, cui è seguita l'emanazione del nuovo calendario per il periodo transitorio, dal 2020 al 30 giugno 2022, definito dal MISE con il DM 19 giugno 2019. La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha inoltre previsto (introducendo il nuovo comma 1031- bis alla legge di bilancio 2018), che la capacità trasmissiva eccedente la conversione di tali diritti d'uso sarà attribuita con una procedura onerosa senza rilanci competitivi, da indire entro il 30 novembre 2019 da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sulla base delle conclusioni della delibera 129/19/CONS, tale procedura riguarderà la capacità trasmissiva relativa a 2 reti, mentre la conversione dei "diritti d'uso di frequenze DVB-T" in "diritti d'uso di frequenze DVB-T2" concernerà le 10 reti nazionali. Con la delibera n. 128/19/CONS l'AGCOM ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione delle procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, prevista dal comma 1031-bis. Qui si può consultare la tabella con gli esiti delle assegnazioni dei diritti d'uso delle frequenze, pianificate dal PNAF, agli operatori di rete nazionali nella I fase del periodo transitorio – dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2022. Per quanto riguarda la destinazione delle frequenze in banda III VHF (174-230 mhz), la legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'assegnazione prioritaria alla radiofonia digitale e soltanto "ove necessario" al servizio televisivo digitale terrestre.
Nella formulazione della legge di bilancio per il 2018 tali frequenze avrebbero dovuto essere pianificate per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale. La durata dei diritti d'uso è fissata secondo quanto stabilito dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), il cui l'articolo 27 stabilisce che i diritti individuali di uso delle frequenze radio (…) vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale (che non può superare i 20 anni ed è rinnovabile), tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. La disposizione prevede anche i limiti previsti con riferimento alla cessione di tali diritti. La delibera 129/19/CONS fissa la durata dei diritti d'uso in 10 anni, rinnovabile secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e decorrente dalla data di completa attuazione del PNAF. Il dettaglio normativo e l'evoluzione della procedura di liberazione e riassegnazione delle frequenze sono descritte nel successivo paragrafo. La procedura ed il calendario di liberazione e riassegnazione delle frequenze La legge di bilancio 2018 ha defiinito una complessa procedura per il rilascio delle frequenze attualmente utilizzate per il servizio radiotelevisivo e la loro successiva riassegnazione secondo nuovi criteri, che si svolge in un arco temporale ampio, fino al 30 giugno 2022, data a partire dalla quale è previsto il definitivo passaggio delle tramissioni radiotelevisive sulla nuova banda. Come detto, la fase preliminare prevedeva, entro il 30 settembre 2018, l'adeguamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) da parte del Ministero dello sviluppo economico, avvenuto con il decreto ministeriale 5 ottobre 2018. L'AGCOM ha adottato nel 2018 (delibera 290/18/CONS), il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) da destinare al servizio televisivo digitale terrestre. Tale piano concerne le bande III- VHF (174-230 mhz) e UHF (470-694 mhz), che come sono le uniche bande di frequenza che resteranno assegnate alle trasmissioni televisive, nell'ambito delle frequenze destinate all'Italia dagli accordi internazionali. Successivamente, a seguito delle modifiche effettuate dalla legge di bilancio per il 2019 (prima fra tutte la scomparsa del vincolo che prevedeva l'assegnazione obbligatoria all'emittenza locale di un terzo della capacità trasmissiva disponibile), l'AGCOM ha emanato un nuovo PNAF, con la Delibera del 7 febbraio 2019, n. 39/19/CONS, per le frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre in DVB-T2. La ripartizione della capacità trasmissiva disponibile tra le reti nazionali e quelle locali, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2018, prevedeva la riserva di un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del Piano di assegnazione delle frequenze (PNAF) per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in ambito locale (articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 177 del 2005). La legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 1101 che ha modificato il Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi), ha superato questo vincolo prevedendo una riserva di capacità trasmissiva per le televisioni locali, ma senza imporre il limite di un terzo e stabilendo che l'entità di capacità trasmissiva da attribuire alla diffusione televisiva per l'emittenza locale sia definita dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF). Il Piano peraltro, in ciascuna area tecnica (ossia le aree in cui, ai fini della diffusione del segnale televisivo è diviso il territorio nazionale), deve assegnare più frequenze in banda UHF (banda 470-694 mhz) per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (nuovo comma 2- bis dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005). L'AGCOM ha quindi aperto, con la Delibera n. 474/18/CONS, una consultazione pubblica per la definizione dei criteri per la conversione dei diritti d'uso delle frequenze in diritti d'uso di capacità trasmissiva e per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze pianificate, poi sottoposta alla valutazione degli operatori del settore ed a seguito della quale è stata poi adottata la delibera n. 129/19/CONS che ha definito i criteri di conversione delle frequenze (vedi sub). I titolari di diritti d'uso per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre in ambito nazionale precedenti alla conversione dei diritti d'uso sono indicati dall'allegato alla Delibera n. 474/18/CONS. I diritti d'uso delle 20 reti nazionali esistenti (multiplex) in tecnologia DVB-T sono così attribuiti ad 8
operatori : 5 reti a Rai S.p.A.; 5 reti a Elettronica Industriale S.p.A.; 5 reti a Persidera S.p.A.; 1 rete a Cairo Network S.p.A.; 1 rete a 3lettronica Industriale S.p.A.; 1 rete a Prima Tv S.r.l.; 1 rete a Europa Way S.r.l., 1 rete a Premiata Ditta Borghini&Stocchetti di Torino S.r.l.). Il calendario nazionale per l'attuazione del piano frequenze Tutte le frequenze attualmente assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF (174- 230 Mhz) e 470-694 MHz dovranno essere rilasciate (comma 1031 della legge di bilancio 2018), secondo il calendario previsto dal comma 1032, per assicurare la ristrutturazione dei multiplex nazionali nonchè del multiplex contenente le trasmissioni su base regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. E' stato pertanto previsto che i diritti d'uso delle frequenze di cui sono attualmente titolari gli operatori di rete nazionali siano convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2. Con il decreto del MISE 8 agosto 2018 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2018, in attuazione del comma 1032 della legge di bilancio 2018, era stato fissato un primo calendario con le scadenze per gli adempimenti necessari alla riorganizzazione delle bande di frequenza. La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15 aprile 2019, aggiornasse tale decreto, a seguito delle modifiche effettuate ai principi di emanazione del decreto stesso, principalmente relativi alla diversa modalità di riorganizzazione delle frequenze 702-734 Mhz. L'Italia si è infatti impegnata in sede internazionale a non utilizzare tali frequenze per la radiodiffusione televisiva anticipatamente, rispetto al termine ultimo del 30 giugno 2022. E' stato conseguentemente emanato il nuovo calendario, con DM 19 giugno 2019, che ha abrogato il precedente decreto del MISE 8 agosto 2018. Il nuovo calendario disciplina la fase transitoria, che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, come previsto dall'articolo 1, comma 1032 della legge di bilancio per il 2018, individuando una sequenza di rilasci e accensioni delle frequenze tale da garantire la compatibilità degli impianti e assicurare la continuità tra aree limitrofe. Il calendario nazionale ha definito: l'individuazione delle quattro aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze (riportate nella Tabella 1 allegata al decreto), al cui interno sono individuate alcune aree geografiche più ristrette, individuate nella tabella 2; la sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze, che sarà effettuata per aree geografiche e riguarderà, come previsto dal comma 1032: - i diritti d'uso degli operatori di rete locali (lett. b); - il multiplex del servizio pubblico radiotelevisivo contenente l'informazione regionale e le frequenze destinate alle trasmissioni regionali (lett. c); - il rilascio, da parte degli operatori nazionali e locali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 (lettere d ed f); - le frequenze che risultino diversamente pianificate dal PNAF 2018 e delle restanti frequenze (lett. e). I criteri per l'associazione tra aree geografiche e fasi temporali sono i seguenti: esclusione di problemi interferenziali verso i Paesi confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; minimizzazione delle interferenze tra aree geografiche; riduzione dei disagi per i cittadini; semplificazione delle operazioni tecniche e riduzione dei costi per gli operatori di rete. Il calendario del periodo transitorio nelle quattro aree geografiche è definito nelle Tabelle 3, 4 e 5 del decreto ministeriale.
Il periodo transitorio è diviso in due fasi: - il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, che riguarda le quattro aree geografiche ristrette ed è a sua volta suddiviso in quattro fasi temporali (attività di cui all'art. 1, comma 1032, lettera d); - il periodo dal 1° settembre 2021 al 20 giugno 2022, che riguarda le quattro aree geografiche nazionali ed è suddiviso in tre fasi temporali (attività di cui all'art. 1, comma 1032, lettere b), c) ed e)). La consultazione con gli operatori ha quindi portato a stabilire il seguente calendario di avvio delle operazioni nella fase 2: -periodo 1 settembre- 31 dicembre 2021: Area 2 (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano) e Area 3 (Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza); -periodo 1° gennaio-31 marzo 2022: Area 1 (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna); -periodo 1° aprile- 20 giugno 2022: Area 4 (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche). Sono indicati, come casi particolari, il rilascio nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021 di tutta la rete a livello nazionale sul CH 30, e nella regione Marche del CH 37 e delle frequenze del multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico, anticipando in detta regione per i due multiplex citati la messa a regime. Per quanto riguarda il rilascio anticipato, entro il 31 dicembre 2021, dei canali da 50 a 53, esso è obbligatorio nel caso di problemi di interferenza con Paesi confinanti, ma può anche essere effettuato su base volontaria. Si tratta di canali occupati sia da operatori nazionali (CH 50 e 52) che locali (CH 51 e 53), ai quali ultimi viene riconosciuto un indennizzo, mentre per quelli nazionali è prevista l'assegnazione in via transitoria di altre frequenze, come previsto dalla Delibera AGCOM 39/19/Cons. Con avviso pubblico del MISE del 5 febbraio 2020 è stato richiesto agli operatori locali di manifestare l'eventuale volontà ad effettuare il rilascio anticipato della frequenza, rispetto al calendario previsto dal DM 19 giugno 2019, come consentito dall'art. 4, co. 9 dello stesso DM. Il rilascio dovrà avvenire nella finestra temporale tra il 4 ed il 20 maggio 2020, come previsto dalla determina direttoriale del 28 novembre 2019 . La determina ha individuato le specifiche date per le operazioni di rilascio dei CH 50 – 53 in quanto alcuni programmi nazionali e locali del digitale terrestre (attualmente diffusi su tali canali) saranno associati a diverse frequenze di trasmissione nell'Area ristretta A (art. 4, comma 1 lett. a) e lett. b)), nonché per le operazioni di spegnimento facoltativo dei CH 51 e 53 nelle restanti province delle regioni dell'area ristretta A (art. 4, comma 8) e le date delle operazioni di spegnimento facoltativo delle frequenze degli operatori di rete in ambito locale (art. 4, comma 9). Durante la prima fase, compresa tra il 13 gennaio e il 30 maggio 2020, la sostituzione di frequenze interesserà le province di Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio. Vi è inoltre l'obbligo per il concessionario del servizio pubblico di cedere nel multiplex contenente l'informazione regionale, una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio a favore di ognuno dei soggetti operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 a seguito del rilascio dei rispettivi diritti d'uso, nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 1 comma 1032 e la destinazione della banda III-VHF alla radiofonia digitale (DAB+) e solo, ove necessario, alla televisione digitale terrestre. E' previsto che l'AGCOM individui (il termine era fissato al 30 giugno 2019), le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere la quota della capacità trasmissiva assegnata. L'AGCOM ha quindi adottato la Delibera n. 398/19/Cons, del 17 ottobre 2019, con la quale è stata avviata un consultazione pubblica per definire tali modalità e condizioni per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 UHF. I criteri di conversione previsti dalla delibera 129/19 dell'AGCOM All'AGCOM è stato affidato i compito di stabilire i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze agli operatori di rete nazionali nel termine del 31 marzo 2019 (termine così differito dalla legge di bilancio 2019, che ha anche eliminato il riferimento alle frequenze in banda 470-694 MHz UHF.) Con la delibera 129/19/CONS , emanata a seguito alla consultazione pubblica prevista dalla delibera n. 474/18/Cons, l'AGCOM ha individuato i seguenti criteri di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze: coincidenza tra almeno una delle frequenze assegnate alle reti in esercizio, come risultanti dai relativi diritti d'uso presentati in conversione, e quelle pianificate per ciascuna delle reti del PNAF; coincidenza tra la banda (VHF-III o UHF-IV/V) in cui ricadono le frequenze assegnate alle reti in esercizio, come risultanti dai relativi diritti d'uso presentati in conversione, e la banda in cui ricadono le frequenze
pianificate per ciascuna delle reti del PNAF. L'AGCOM con la delibera 129/19/CONS, dopo aver valutato i rilievi degli operatori del settore, ha innanzi tutto chiarito che le previsioni della legge di bilancio per il 2018 (e in particolare dell'articolo 1, comma 1031 che disciplina tale conversione) "trovano coerenza con l'impianto generale della normativa di settore nel senso che la citata conversione dei "diritti d'uso delle frequenze" in "diritti d'uso della capacità trasmissiva" deve essere intesa quale mero passaggio intermedio del più ampio processo di conversione dei "diritti d'uso di frequenze DVB-T" in "diritti d'uso di frequenze DVB-T2" (ossia il nuovo standard trasmissivo che consente di accrescere la capacità trasmissiva) indicato nell'ambito della legge di bilancio 2018. Pertanto l'AGCOM si è concentrata sull'individuazione di un parametro di conversione dei diritti d'uso delle frequenze attualmente esistenti in nuovi diritti d'uso di frequenze DVB-T2, essendo il riferimento alla capacità trasmissiva da intendersi "come "unità di misura" che l'Autorità è chiamata ad utilizzare per tracciare una sorta di "equivalenza" tra nuove reti DVB-T2 ed attuali reti DVB- T". Tuttavia l'Autorità, a seguito degli approfondimenti istruttori effettuati, ha rilevato l'impossibilità di determinare un fattore di conversione, di applicazione generale, che garantisca la conservazione della capacità trasmissiva esercita da ogni singolo operatore a valle del passaggio tecnologico da DVB-T a DVB-T2. Ciò in quanto "la capacità trasmissiva veicolata da un multiplex, sia esso DVB-T che DVB-T2, non è un valore standardizzato (a livello internazionale) né predefinito (cioè valevole per tutti gli operatori di rete), bensì un valore variabile (entro un certo intervallo), che dipende dalle scelte imprenditoriali effettuate dal singolo operatore nella configurazione della propria rete", che peraltro sono in concreto assai differenziate tra i diversi operatori. In considerazione di ciò, l'AGCOM ha rilevato che "non possa essere utilizzato, ai fini della conversione dei diritti d'uso delle frequenze attualmente assegnate agli operatori nazionali, un criterio che prenda a riferimento la capacità trasmissiva effettivamente esercita dagli stessi", ma che occorra far riferimento a "una serie di reti teoriche (c.d. reti di riferimento) che impiegano una configurazione di parametri tecnici di tipo convenzionale (Reference Planning Configuration)". L'AGCOM ricorda che "nel PNAF 2010, per la pianificazione delle frequenze delle reti in DVB-T erano stati utilizzati parametri tecnici cui corrispondeva una capacità trasmissiva netta convenzionale pari a circa 20 Mbit/s (19,91 Mbit/s) per multiplex. Nel nuovo PNAF 2018, le frequenze sono state pianificate per la realizzazione di reti che utilizzano il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 e una system variant cui corrisponde una capacità trasmissiva netta convenzionale pari a circa 37 Mbit/s per multiplex". In ragione di tale parametro l'Autorità ha calcolato che gli attuali 20 multiplex nazionali presentino una capacità complessiva di 400 Mb/s, mentre i futuri 10 multiplex nazionali riconosciuti dal PNAF (sono stati pianificati 10 multiplex nazionali, in quanto i restanti 2, suddivisi in quattro mezzi multiplex, sono destinati ad essere assegnati a mezzo della procedura onerosa sopra ricordata), assicurerebbero una capacità trasmissiva pari a 370 Mb/s (anche qui calcolata in termini convenzionali), con un fattore matematico di conversione pari a 0,54 (derivante dal rapporto tra 20 Mbits e 37 Mbits) che non consente una conversione equivalente delle frequenze. Al fine di assicurare la coerenza con il disegno legislativo, viene quindi dall'AGCOM definito un fattore di conversione pari a 0,5, a seguito del quale per ogni multiplex precedentemente detenuto viene assegnata la metà di un nuovo multiplex. Posto che tutti gli 8 operatori sul mercato sono titolari di diritti d'uso di frequenze dispari (5 o 1), ciò comporterà che gli operatori maggiori saranno i soli ad essere titolari esclusivi di singoli multiplex, mentre gli operatori minori dovranno condividere con un altro operatore il diritto d'uso assegnato (cosa che peraltro dovranno fare anche gli operatori maggiori con riguardo al mezzo multiplex derivante dalla conversione dei precedenti diritti). Resta ferma la possibilità per gli operatori di acquisire un altro mezzo multiplex partecipando alla gara per l'assegnazione di ulteriori quattro mezzi multiplex prevista dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1031- bis). L'assegnazione dei multiplex curata dal MISE potrà avvenire immediatamente per gli operatori che da soli o congiuntamente in forza di un accordo già concluso siano titolari di un intero multiplex, come sabilito dall'AGCOM. Per quelli invece titolari di mezzo multiplex il Ministero dello sviluppo economico procederà comunque a rilasciare a tale soggetto un diritto d'uso senza specificazione delle frequenze per l'esercizio di una rete pianificata dal PNAF e corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2. Tale diritto d'uso dovrà essere completato o mediante l'aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa (lotti pari alla metà di un multiplex) o mediante la stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore, titolare di un analogo diritto d'uso (sempre corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVBT2). Soltanto all'esito di tale completamento, il Ministero procederà ad assegnare a tale soggetto il diritto d'uso delle frequenze per l'esercizio di una specifica rete nazionale delle 12 pianificate dal PNAF, sempre in applicazione dei criteri di assegnazione individuati dall'AGCOM. Per i diritti d'uso per i quali la procedura non è applicabile, l'assegnazione avverrà sulla base delle preferenze degli operatori di rete, privilegiando quelli con una migliore infrastrutturazione nel caso di concorso di più soggetti sui medesimi diritti d'uso. La delibera precisa che uno dei diritti d'uso di frequenze, che il concessionario del servizio pubblico deve presentare ai fini della conversione, è il diritto d'uso relativo all'attuale rete nazionale ad articolazione regionale, precisando altresì che tale assegnazione potrà essere riconsiderata a seguito degli esiti della procedura onerosa di assegnazione degli ulteriori 2 multiplex (che dovrebbero, stando a quanto stabilito dalla legge essere collocati sul mercato per lotti da mezzo multiplex).
La conversione delle frequenze e l'assegnazione della capacità trasmissiva in ambito nazionale Il Ministro dello sviluppo economico ha quindi assegnato i diritti d'uso delle frequenze pianificate agli operatori di rete nazionale sulla base dei criteri definiti dall'AGCOM, come previsto dalla legge di bilancio 2018 (il termine era stato diferito al 30 giugno 2019 mentre la legge di bilancio per il 2018 lo aveva inizalmente fissato al 28 febbraio 2019). In attuazione di tale disposizione l'11 giugno 2019 il MISE ha indetto una procedura volta all'attribuzione agli operatori di rete nazionali di 10 diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre. L'esito di tale procedimento (avvenuto in coerenza con quanto disposto dalla delibera AGCOM) ha visto l'assegnazione di 7 reti nazionali (multiplex): 6 multiplex in conseguenza dell'abbinamento dei multiplex di cui i maggiori operatori di rete erano titolari e un multiplex a fronte di un'intesa tra due operatori di rete minori. Le 3 metà di rete nazionale appartenenti agli operatori maggiori e le 3 metà di rete nazionali appartenenti agli operatori titolari di un solo multiplex sono state assegnate senza specificazione delle frequenze. L'assegnazione è definita nella relativa tabella. L'assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntiva rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, è prevista mediante procedura onerosa con aggiudicazione all'offerta economica più elevata senza rilanci competitivi (il termine era fissato al 30 novembre 2019) dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite, entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sempre sulla base di principi e criteri direttivi definiti dalla legge di bilancio per il 2019. Con la delibera n. 128/19/CONS l'AGCOM ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione delle procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, prevista dal comma 1031-bis. L'assegnazione della capacità trasmissiva in ambito locale Sulla base dei criteri precedentemente vigenti con riferimento alla ripartizione delle frequenze era assegnata, come detto, alla reti locali una riserva di capacità trasmissiva (pari ad un terzo delle risorse frequenziali) proporzionalmente superiore a quella attuale. A fronte della nuova organizzazione delle frequenze (e della riduzione di quelle destinate alla televisione locale sulla base del nuovo PNAF) la legge di bilancio 2018 ha messo a disposizione delle risorse per compensare il rilascio volontario di frequenze su cui gli operatori locali erano titolari di diritti d'uso (cosiddetta "rottamazione delle frequenze). Oltre alla rottamazione delle frequenze e in termini complementari rispetto ad essa, le disposizioni della legge di bilancio 2018 (comma 1033, come modificato dalla legge di bilancio 2019) hanno previsto altresì che il Ministero dello sviluppo economico avviasse (entro il 30 marzo 2019), le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Per tali procedure era prevista la conclusione entro il 30 ottobre 2019 (mentre originariamente il termine era fissato al 30 giugno 2019). Il comma 1033 ha disposto che la selezione avvenga secondo i seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Il 22 luglio 2019 il MISE ha pubblicato le linee guida per le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete. Le linee prevedono che le procedure siano disciplinate da specifici bandi, emanati dal MISE per ogni rete, in ciascuna delle aree tecniche individuate dalla delibera AGCom n. 39/19/CONS (il PNAF). Si è prevista pertanto la pubblicazione di 73 bandi cui corrisponderanno altrettante graduatorie. Le procedure di selezione dei fornitori di servizi media audiovisivi formeranno un'unica graduatoria in ciascuna delle diciotto aree tecniche previste nel PNAF ed i diritti d'uso saranno rilasciati in base al calendario definito dal decreto MISE 9 giugno 2019. Il 14 febbraio 2020 è stata pubblicata sul sito del MISE la lista degli operatori di rete titolari dei canali 51- 53, nonchè l'elenco degli operatori di rete locali titolari dei diritti d'uso delle frequeenze in ciascuna regione italiana. La cessione di capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete in ambito locale ai fornitori di servizi
media audiovisivi avviene a seguito di negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda (comma 1034). Nel caso in cui non si trovi un'intesa il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei fornitori di servizi media audiovisivi agli operatori di rete in ambito locale in base alla residua disponibilità di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori dei servizi media audiovisivi. Le procedure per l'assegnazione della capacità trasmissiva si concludono nel periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021 in coerenza con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze. Altri interventi connessi alla riorganizzazione delle frequenze UlteriorI interventi collegati al processo di riassegnazione delle frequenze sono stati previsti nei commi 1035, 1036 e 1037 della legge di bilancio 2018. Il comma 1035 ha previsto che l'AGCOM aggiorni il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri ai diversi fornitori di servizi media audiovisivi (il termine era fissato al 31 dicembre 2019), nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei princìpi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese tra emittenti. L'AGCOM con delibera n. 456/19/Cons del 3 dicembre 2019 ha avviato il relativo procedimento, della durata di sei mesi. Il comma 1036, in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale, ha previsto che gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedano senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, potendo richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica (secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 32-quater, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018). In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione. Il comma 1037 prevede chei giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure (di cui ai commi da 1026 a 1036), con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e siano devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale. Il comma 1038 prevede infine che all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizzi, in linea con la normativa europea, il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 1031, 1033 e 1034, in conformità a quanto previsto all'articolo 14-ter del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259). I contributi e le risorse per l'attuazione della nuova normativa La legge di bilancio per il 2018 (comma 1039, come modificato dalla legge di bilancio 2019), ha previsto lo stanziamento di risorse significative per l'attuazione degli interventi di riorganizzazione e assegnazine delle frequenze, pari a 798 milioni di euro per gli anni 2018-2022 (5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019,344,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022). Tali contributi saranno così attribuiti:
276,8 milioni di euro agli operatori di rete per fare fronte ai costi di adeguamento degli impianti di trasmissione; 304,2 milioni di euro verranno assegnati, a titolo di indennizzo, agli operatori di rete locali che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso (contributi per la "rottamazione delle frequenze"); 126 milioni di euro a compensazione dei costi che i cittadini dovranno sopportare per l'adeguamento degli impianti di ricezione televisiva. A tale finalità saranno inoltre destinati anche parte degli introiti derivanti dalla procedura onerosa di assegnazione degli ulteriori 2 multiplex nazionali secondo le previsioni della legge n. 205 del 2017 (come modificata dalla legge 145 del 2018); 66 milioni di euro per gli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle attività tecniche e di monitoraggio e informazione, nonchè per le procedure di selezione collegate. Il cambio di tecnologia degli apparecchi radiotelevisivi l cambio di tecnologia degli apparecchi radiotelevisivi In relazione alla fase di transizione, a partire dal 2020 e fino al 2022, per lo spegnimento delle frequenze della banda 700Mhz in uso alle emittenti locali e la costruzione del Mux1 della Rai per aree geografiche, il MISE ha chiarito (comunicato del 2 novembre 2017) che in questa fase non si prevede in alcun modo l'introduzione della nuova tecnologia T2-HEVC per i televisori, ma l'uso della tecnologia MPEG-4, già diffusa da qualche anno nei televisori e che nel 2020 sarà disponibile per tutta la popolazione. La commercializzazione esclusivamente di televisori con la tecnologia T2-HEVC è già obbligatoria dal primo gennaio del 2017, in modo da avviare in anticipo il ricambio degli apparecchi, ma lo switch off con la liberazione della banda 700Mhz avverrà con una transizione di due anni, dal 2020 al 2022: la tecnologia T2-HEVC sarà quindi introdotta solo nel 2022 quando nello switch off saranno coinvolte tutte le emittenti nazionali. Il MISE evidenzia anche che per quella data si prevede che il naturale ricambio dei televisori con le nuove tecnologie avviato con 5 anni e mezzo di anticipo sarà sufficiente a garantire la transizione senza particolari problemi. Con il decreto del MISE 8 agosto 2018 è stato previsto, all'articolo 5, che il formato MPEG4 sarà lo standard da utilizzare per il segnale televisivo: il decreto dispone in tal senso che in coincidenza con l'avvio delle attività del periodo transitorio nell'Area 1 di cui alla Tabella 1, sia disposta sull'intero territorio nazionale la dismissione della codifica MPEG2 in favore della codifica MPEG4 su standard DVB-T. Il passaggio alle nuove frequenze comporterà anche che gli attuali impianti di ricezione televisiva dovranno in larga parte essere adeguati con costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva. A compensazione di tali costi è stato previsto (art. 1, comma 1039, lett c) della legge di bilancio 2018, come modificato dalla legge di bilancio 2019) uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 76 milioni di euro per il 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Nella legge di bilancio 2018 é stato previsto un costante monitoraggio della diffusione dei televisori di nuova generazione tra le famiglie. Con decreto del MISE 18 ottobre 2019 sono state definite le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2. Per quanto riguarda la radio, a decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale, devono integrare almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale e, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sinora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale (comma 1044 della legge di Bilancio 2018). Con riguardo all'obbligo di commercializzazione al consumatore di radio digitali contenute in apparati di telefonia mobile è intervenuto l'art. 28, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019 che ha poi disposto la decorrenza dal 31 dicembre 2020 di tale obbligo, termine poi fissato al 21 dicembre 2020 dall'articolo 12, comma 2-quinquies, del DL n. 162 del 2019, con riferimento agli obblighi del citato comma 1044, nelle more
del recepimento - fissato al 21 dicembre 2020 del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva (UE) 2018/1972). La disciplina generale dei media audiovisivi e gli operatori La nozione di servizi media audiovisivi e radiofonici La normativa generale in tema di servizi radiotelevisivi è tutt'ora contenuta nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177 del 2005), come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010, che ha dato attuazone alla direttiva 2007/65/CE, poi sostituita dalla direttiva 2010/13/UE. La direttiva 2010/13/UE ha codificato le norme in materia sui servizi di media audiovisivi e costituisce la normativa europea di riferimento. Essa intende facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione ed applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai c.d. servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari - video on demand). Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità occulta. La nuova nozione di "servizi di media audiovisivi", è stata quindi introdotta nel nostro ordinamento al posto della precedente dicitura di "radiotelevisione", intervenendo su diversi aspetti della disciplina. I servizi di media audiovisivi sono i prodotti editoriali che sono sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. La disciplina riguarda pertanto la radiodiffusione televisiva, definita come servizio di media audiovisivo da parte di un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, che comprende la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet (quale il webcasting) e il video quasi su domanda, quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo a richiesta per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media. Sono invece esclusi dalla nozione di servizi di media audiovisivi: i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi e i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva. La distinzione tra operatori di rete e fornitori di servizi e il regime di autorizzazione. Il Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005) suddivide i soggetti della comunicazione in: "operatori di rete", cioè titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda;
"fornitori dei servizi di media", cioè i soggetti (persone fisiche o giuridiche) cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione. L'attività tanto di operatore di rete quanto di fornitore di servizi, compresi quelli a richiesta, è soggetta a un regime autorizzatorio generale e non più concessorio, come avveniva precedentemente al Testo unico (l'articolo 1-bis precisa a quali condizioni un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia può considerarsi stabilito in Italia ed è soggetto alla giurisdizione italiana). Le autorizzazioni sono rilasciate a livello nazionale dal Ministero per lo sviluppo economico e a livello regionale e locale dai competenti organi delle regioni e delle provincie. Si tratta, ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico, di autorizzazioni generali, che si esplicitano in procedure di silenzio assenso, analoghe a quelle previste per gli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003). Le autorizzazioni generali, sempre in base al citato articolo 15, hanno durata non superiore a venti anni e non inferiore a dodici. Non è consentito ad uno stesso soggetto o a soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per emittente in ambito nazionale e in ambito locale o, analogamente, emittente radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) adotta i criteri per la determinazione dei contributi che sono dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale. Vi sono poi le specifiche autorizzazioni per le diverse modalità di trasmissione: l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite, è rilasciata dall'AGCOM sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento; l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo è rilasciata dal MISE sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità; l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'AGCOM sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento, così come la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta. E' invece sufficiente la mera notifica al Ministero, per la trasmissione simultanea di contenuti per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica alle emittenti, anche radiofoniche digitali, che diffondono in chiaro su frequenze terrestri. Per i detentori delle autorizzazioni generali, i diritti d'uso delle frequenze elettromagnetiche vengono assegnati dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri che il Testo unico (art. 42) definisce pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Ciò avviene sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), predisposto dal MISE e aggiornato ogni cinque anni (sulla riorganizzazione delle frequenze si veda l'apposito paragrafo) e del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) radiofoniche e televisive in tecnica digitale, predisposto dall'AGCOM sentito il parere delle regioni. Il finanziamento delle radio e delle televisioni locali Per fornire un quadro normativo più stabile al sostegno finanziario all'emittenza locale, la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208 del 2015- articolo 1, comma 160), ha istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Il Fondo inizialmente istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato poi trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze con l'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell'informazione. Il Fondo contiene pertanto sia le risorse destinate al finanziamento dell'editoria, che le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, queste ultime facenti capo al Ministero dello sviluppo economico. Gli stanziamenti del Fondo sono allocati sul capitolo 2196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per poi essere
trasferiti sul cap. 3125 del MISE. Il Fondo viene ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti annualmente con DPCM, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. ll DPCM può prevedere che una percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti sono definiti con DPCM, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (art. 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016). I DPCM finora intervenuti non hanno esercitato tale possibilità. Il decreto-legge n. 34 del 2020 ha poi istituito un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro ed è subordinato alla trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Si prevede che il contributo sia erogato conformemente ai criteri previsti con decreti del Ministero dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Per approfondimenti sugli interventi e sui contributi all'editoria si veda il relativo Tema. Per quanto riguarda l'emittenza radiotelevisiva, i contributi vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto, come previsto dal Regolamento sui criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 (come previsto dall'articolo 1, comma 163 della legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015). I soggetti cui sono destinati i contributi sono i seguenti: TV commerciali titolari di autorizzazioni; radio commerciali operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario, sia radiofoniche che televisive, cioè emittenti non commerciali (le emittenti televisive usufruiscono dei contributi se si sono impegnate a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore ai 90 minuti). Per l'annualità 2019 hanno presentato la richiesta di contributo al MISE 999 soggetti: 151 TV commerciali, 217 radio commerciali, 306 TV comunitarie e 325 radio comunitarie. Di seguito i decreti direttoriali che hanno approvato i contributi per l'anno 2019. Con il decreto direttoriale 9 aprile 2020 n. 331 sono sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle Radio a carattere commerciale. Con decreto direttoriale del 9 aprile 2020, numero 332 sono stati approvati le graduatorie definitive e gli importi dei contributi da assegnare alle TV commerciali. Con decreto direttoriale del 3 aprile 2020, numero 309, sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle Radio a carattere comunitario. Con decreto direttoriale del 3 aprile 2020, al numero 308, sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle Tv a carattere comunitario. Il Regolamento prevede: l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale unico destinatario delle domande di contribuzione (che non vengono quindi più inviate ai Co.re.Com come in precedenza); la fissazione di parametri più selettivi con riferimento all'individuazione dei beneficiari; il superamento del coinvolgimento di altre amministrazioni nella procedura per l'assegnazione dei contributi del Ministero dello Sviluppo economico; la fissazione di una data entro la quale vanno inoltrate le domande di contributo, da presentare in via telematica su apposita piattaforma (precedentemente tale data era invece fissata nei bandi annuali).
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