Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali - Tribuna ...
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gli speciali di Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali tribuna finanziaria Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali Inserto allegato al numero 2-3/2020 di Tribuna finanziaria www.tribunafinanziaria.it www.tribunafinanziaria.it
Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali - SOMMARIO - ● Coronavirus e forza maggiore 3 ● Le indennità in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza Covid-19 10 ● D.L. Cura Italia – Notifiche atti tributari e compiuta giacenza 25 ● Decreto rilancio e contributo a fondo perduto 27 ● Termini sospesi anche per gli accertamenti con adesione Calcolo per la proposizione del ricorso 33 ● Art.20 d.l. N.23/2020: acconto imposte con il metodo previsionale senza sanzioni se si paga almeno l’80% 35 ● Attenzione ai termini di decadenza per gli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015 38 Come ormai mia consolidata abitudine, per dovuta te, mentre dalle statistiche, non risulta che la mor- chiarezza premetto che, questa dotta raccolta di ar- talità nel 2020 sia maggiore a quella del 2019. Ne ticoli tecnici che compongono questo inserto, avreb- consegue che il danno subito e subendo dai cittadini bero maggior rilevanza e completezza, espressa in in dipendenza della misura degli ‘’arresti domiciliari’’ una logica di apprezzata moralità ed etica, se alcuni è di tipo irreparabile per la violazione dei diritti di cui quesiti che formulerò di seguito, vista anche l’auto- ai succitati articoli della Costituzione e della Dichia- revolezza e la competenza giuridica di coloro che razione Universale dei Diritti dell’Uomo, e andrebbe ricevono la rivista, ricevessero debita, compiuta ri- risarcito, come andrebbero annullati tutti i verbali re- sposta. Tali naturali, legittime domande, le ho poste datti per violazione delle norme stabilite dai dpcm pubblicamente, durante tutto il periodo della così con relativi espressi rimborsi per chi ha pagato. detta quarantena, durata tre mesi, anche su una pa- Con riferimento a quanto su descritto credo sarebbe gina Facebook che si chiama “Movimento per la Si- stato anche opportuno proporre denunzia-querela / curezza e Legalità” alla voce “Voglia di verità “e, per P.C.M. e/o Mini. Sanità e/o altri, che il Pm interessa- non farci mancare proprio nulla, anche nelle dovute to avrebbe ravvisato dai fatti indicati nella querela sedi istituzionali. Purtroppo però, ad oggi, nessuno stessa, ovvero per i reati di epidemia colposa, poi- si è degnato di dare la ben che minima risposta di ché il PCM e i Ministri, erano a conoscenza dell’epi- assenso o di diniego e, ancor peggio, la ben che mi- demia, sin dalla delibera del 31.1.2020. pubblicata nima spiegazione. poi il 1° febbraio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò Per questo, quale extrema ratio, propongo a voi nonostante nulla hanno fatto per eliminarla o ridurla, lettori quelle che sono le naturali riflessioni giuridi- limitando il numero dei malati proteggendo i cittadi- che che io e i “miei esperti” ci siamo posti. Secondo ni consegnando loro mascherine, guanti ecc. che il una approfondita analisi del periodo di quarantena presidente Conte e il ministro della Salute avevano imposto all’Italia, che ha relegato ai “domiciliari” ben dichiarato essere disponibili già in grandi quantità. sessanta milioni di persone”, i dpcm, emanati “motu Tali disattese dichiarazioni riguardavano anche la di- proprio”, dal presidente Conte, nominato da questo chiarazione del premier e del ministro della salute in governo, e non eletto, violerebbero i seguenti artico- relazione al personale e alle strutture sanitarie per- li articoli della Costituzione 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 17, fettamente pronte e idonee ad affrontare, grazie an- 19, 221, 224, 32, 34, 35, 36, 41, ed altri della Dichia- che al contributo di 5 miliardi di euro dichiarato, una razione Universale dei Diritti dell’Uomo, poiché gli pandemia per cui avevano già previsto, con la su stessi, annullano quasi tutte le libertà fondamentali menzionata delibera una chiusura restrittiva del Pa- dei cittadini e impediscono materialmente e soprat- ese e delle attività sino a luglio 2020. Mi fermo qui. tutto il lavoro. Inoltre si consideri, l’eccesso di potere Le domande sarebbero ancora molte: protezione ci- individuato nelle figure sintomatiche vile, soldi impiegati per tutti consulenti del difetto e/o contraddittoria motiva- che si sono alternati durante questo zione e di istruttoria e/o falsa rappre- tragico periodo, i vaccini, il plasma e sentazione della realtà e/o abuso di gli interessi della politica e della sani- potere e/o abuso di diritto; con decreti tà sulle dotazioni e forniture. Spero, a che si riferiscono alla diffusione e pe- fronte della risposta di qualche autore- ricolosità dell’infezione, mentre i dati vole giudice, giurista, o esperto che mi dell’istituto Superiore di Sanità, dimo- legge, di poterle formulare compiuta- strano che i defunti erano affetti , nella mente in futuro prossimo. quasi totalità degli stessi, d’altre pato- logie che ne hanno provocato la mor- Cav. Franco Antonio Pinardi 2 Una pandemia chiamata Covid 19
Coronavirus e forza maggiore A cura dell’ Avv. Maurizio Villani e dell’Avv. Lucia Morciano Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali 1.Premessa in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 2. La forza maggiore in ambito tributario 27, con decorrenza dal 30.04.2020), che: 3. Crisi di liquidità come causa di forza mag- “…sono sospesi i termini dei versamenti, scaden- giore ti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, 3.1. La definizione di forza maggiore derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli 3.2. La giurisprudenza sulla crisi di liquidità e agenti della riscossione, nonché dagli avvisi pre- forza maggiore visti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 4. Osservazioni conclusive maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti 1.Premessa oggetto di sospensione devono essere effettuati A seguito della dichiarazione di emergenza inter- in unica soluzione entro il mese successivo al ter- nazionale di salute pubblica legata al Covid-19, mine del periodo di sospensione. Non si procede dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della al rimborso di quanto già versato. Si applicano le sanità il 30 gennaio 2020, il Governo italiano disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legi- con delibera del Consiglio dei Ministri dello scor- slativo 24 settembre 2015, n. 159” so 31 gennaio ha dichiarato lo stato di emergen- Inoltre, il comma 2 del citato art.68 dispone: za per un periodo di sei mesi. A causa di tale “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano situazione epidemiologica, il Governo nel D.L. anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis n. 6/2020, rubricato “Misure urgenti in materia a 3- sexies, del regio decreto 14 aprile 1910, n. di contenimento e gestione dell’emergenza epi- 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti demiologica da COVID-19”( convertito in legge, di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 con modifiche, dalla L. 05.03.2020, n. 13, con dicembre 2019, n. 160”. decorrenza dal 10.03.2020 e successivamente Esemplificando, il Legislatore ha disposto la so- abrogato dall’art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19 con spensione dei termini di versamento di tutte le decorrenza dal 26.03.2020, ad eccezione degli entrate tributarie e non tributarie derivanti da car- articoli 3, comma 6-bis, e 4),all’art. 3, comma telle di pagamento, da avvisi di accertamento e 6-bis ha così statuito: “Il rispetto delle misure di di addebito Inps, nonché dagli atti di accertamen- contenimento di cui al presente decreto è sem- to esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e pre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del co- enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra dice civile, della responsabilità del debitore, l’8 marzo e il 31 maggio 2020. anche relativamente all’applicazione di even- Dopo aver delineato i confini e i contorni di que- tuali decadenze o penali connesse a ritardati sta particolare circostanza che involge concetti o omessi adempimenti”. di spessore tecnico giuridico quali l’imputabilità Più nel dettaglio, il comma 6-bis del D.L.n.6/2020 dell’inadempimento, la forza maggiore e l’impos- è stato inserito dall’art. 91, D.L. n.18 del sibilità sopravvenuta totale o parziale della presta- 17.03.2020, così come modificato dall’allegato zione, è bene effettuare alcune puntualizzazioni. alla legge di conversione, L.n.27 del 24.04.2020, Ciò posto, occorre rilevare che l’art.3, comma con decorrenza dal 30.04.2020.La norma impo- 6-bis del D.L. n.6/2020, che prevede l’esclu- ne al giudice che sia chiamato a decidere su un sione di responsabilità del debitore in caso di inadempimento di poter escludere la responsa- inadempimento per causa a lui non imputabi- bilità del debitore nel caso in cui l’inadempimento le, non trova applicazione nel rapporto obbli- sia stato provocato dal rispetto delle misure di gatorio tra contribuente e Fisco. contenimento per causa COVID-19. Difatti, i contribuenti italiani che non hanno adem- Tanto chiarito, occorre rilevare che, in riferimen- piuto ai versamenti dovuti subito dopo il periodo to alle entrate tributarie e non tributarie, il Go- di sospensione previsto dal Legislatore, rischia- verno ha previsto all’art. 68, comma 1 del D.L. no di ricevere delle richieste di pagamento dei n.18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”(convertito tributi, aggravate dalle sanzioni previste dall’or- Una pandemia chiamata Covid 19 3
dinamento nel caso di omesso versamento. cosa accadrà con gli adempimenti tributari(una Per di più vi è un grosso numero di contribuenti volta cessata la sospensione disciplinata dalla che ad oggi non ha avuto alcuna proroga di versa- legislazione d’emergenza), atteso che la crisi menti ( trattasi delle imprese che hanno avuto al economica contingente non cesserà con il venir Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali 31.12.2019 ricavi superiori a due milioni di euro). meno dell’emergenza sanitaria e delle misure di In questa situazione emergenziale, il pericolo pri- contenimento. mario che si sta paventando è quello della crisi di Più nel dettaglio, è opportuno domandarsi cosa liquidità dei contribuenti che in questo periodo non accadrà per i contribuenti che, fino ad oggi in re- riescono a incassare quello che dovrebbero e, di gola con gli adempimenti fiscali, abbiano cercato conseguenza, ciò potrebbe comportare, in alcuni di affrontare l’emergenza economica, nell’alter- casi, l’oggettiva difficoltà da parte dei contribuenti, nativa secca tra adempimento delle obbligazioni di effettuare il regolare versamento delle imposte. tributarie e continuità aziendale, in quest’ultimo A parere di chi scrive, per le ipotesi di manca- caso con l’intento di tutelare i ruoli occupazionali to versamento delle imposte dovuto alla crisi di e le correlate esigenze retributive dei lavoratori. liquidità derivante dall’attuale emergenza epi- A tal proposito, prima di affrontare la questione demiologica si configura la causa di forza mag- attuale di emergenza e i risvolti che la crisi di giore, che consente di essere esonerato dal pa- liquidità determinerà sui contribuenti, appare gamento delle sanzioni. opportuno dare definizione alla nozione di forza Sul punto, l’ordinamento tributario prevede due maggiore in ambito tributario e fiscale. disposizioni normative in tema di forza maggiore: - l’art. 9 comma 2 L. n.212/2000(Statuto del 2. La forza maggiore in ambito tributario contribuente) secondo cui: “Con proprio decre- La nozione di forza maggiore in materia tri- to il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del butaria è mutuata dal diritto penale, nella quale tesoro, del bilancio e della programmazione eco- assumono una preminente rilevanza gli aspetti nomica, può sospendere o differire il termine per naturalistici, che pongono l’attenzione sulle ca- l’adempimento degli obblighi tributari a favore ratteristiche principali dell’evento, ossia l’esoge- dei contribuenti interessati da eventi eccezionali nità, l’imprevedibilità e l’irresistibilità, nonché sul ed imprevedibili”; nesso di causalità tra l’accadimento imprevisto e - l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 se- la condotta scaturita, verosimilmente difforme da condo cui: “Non è punibile chi ha commesso il quella voluta dall’agente in situazioni di assoluta fatto per forza maggiore”. normalità. In riferimento all’art. 6 comma 5 appena citato, Più nel dettaglio, la Corte di Giustizia dell’U- è stata emanata la circolare n. 180/E del 10 lu- nione Europea (sentenza del 17 ottobre 2002, glio 1998, Dip. acc. e progr., recante chiarimenti C-208/01, Parras Medina) ha chiarito che la no- in tema di “Sanzioni - Disposizioni generali in ma- zione di forza maggiore non si limita all’impos- teria di sanzioni amministrative per le violazioni sibilità assoluta ad adempiere all’obbligazione di norme tributarie” - D. Lgs. 18 dicembre 1997, prevista dalla legge, ma deve essere intesa nel n. 472 e successive modificazioni, che chiarisce senso che si applica anche a circostanze, anor- cosa debba intendersi per forza maggiore. mali ed imprevedibili, le cui conseguenze non In particolare, secondo la citata circolare: “Per sarebbero potuto essere evitate malgrado la do- forza maggiore si deve intendere ogni forza del vuta cura del contribuente. mondo esterno che determina in modo ne- La Corte di Cassazione si è espressa più volte cessario e inevitabile il comportamento del sul perimetro applicativo dell’art. 6, comma 5 D.l- soggetto. Si può ipotizzare un’interruzione delle gs n.472/1997, definendo con una prima pronun- comunicazioni, in conseguenza di eventi natura- cia, la n. 22153/2017, la portata applicativa della li, tale da impedire di raggiungere il luogo ove forza maggiore, quale causa di non punibilità che il pagamento può essere eseguito anche se, in esclude l’assoggettabilità del contribuente moroso casi del genere, come nel caso di sciopero che alle sanzioni amministrative in materia tributaria. impedisca l’esecuzione dell’adempimento dovu- I giudici di legittimità nel determinare i presuppo- to, la causa di forza maggiore viene di solito ac- sti applicativi della forza maggiore,si sono ba- certata con apposito decreto”. sati su quanto affermato dalla Corte di Giustizia Peraltro, si evidenzia che in seguito all’odierna CE C/314/06 che, al punto 24, ha specificato che situazione di emergenza , si porrà il problema di “[…]la nozione di forza maggiore, in materia 4 Una pandemia chiamata Covid 19
tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di zione adottate da un contribuente avveduto devo- un elemento oggettivo, relativo alle circostanze no contemperarsi ai sacrifici economici che esse anormali ed estranee all’operatore, e di un ele- comportano, dall’altra parte tali misure dovranno mento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’in- ragionevolmente calibrarsi alla maggiore o mino- Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali teressato di premunirsi contro le conseguenze re prevedibilità del fatto storico che costringe alla dell’evento anormale, adottando misure appro- condotta inadempiente del contribuente. priate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr. In sintesi, l’onere del contribuente di predisporre anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuaza- la dovuta cura e le cautele necessarie per ga- ga Meabe/UAMI punto 25); che è stato, altresì, rantire la corresponsione dei tributi, così come evidenziato che la nozione di forza maggiore non statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di si limita all’impossibilità assoluta, ma deve esse- Cassazione nelle citate sentenze, si traduce in re intesa nel senso di circostanze anormali e una sorta di “giudizio sulla ragionevole lungimi- imprevedibili, le cui conseguenze non avreb- ranza” del contribuente, non privo di sensibilità al bero potuto essere evitate malgrado l’adozio- margine di prevedibilità dei fatti storici.2 ne di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent. Inoltre, nell’art. 6, comma 5 D.lgs n. 472/1997 15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commis- che prevede l’esimente della sanzione ammi- sione, punto 31, nonche’ sent. 17.10.2002 causa nistrativa tributaria, il costringimento coartato C-208/01, Parras Medina punto 19);che, pertan- dell’evento anomalo e irresistibile, a differenza to, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore che nel diritto penale, è più oggettivo che psi- si atteggia come una causa esterna che obbli- cologico, atteso che l’arco temporale per l’as- ga la persona a comportarsi in modo difforme solvimento tempestivo e sine poena del tributo, da quanto voluto, di talchè essa va configura- di regola, garantisce una maggiore riflessione ta, relativamente alla sua natura giuridica, come delle azioni del contribuente, ben superiore a una esimente poichè il soggetto passivo è co- quella che può avere chi è obbligato a nell’im- stretto a commettere la violazione a causa di un mediatezza per ovviare un male notevole.3 evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, Per quanto riguarda un altro aspetto della forza non imputabile ad esso contribuente, nonostante maggiore,sempre la Corte di Giustizia ha sottoli- tutte le cautele adottate…”.1 neato che, in mancanza di armonizzazione della E ancora, con sentenza della Suprema Corte di normativa sulle sanzioni per l’inosservanza delle Cassazione n.3049/2018, è stato evidenziato, in norme impositive, gli Stati membri restano com- primo luogo, che non si deve valutare ex ante petenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro l’onere di prevenzione generico, poiché non for- appropriate, tuttavia, esercitando tale competen- nisce al contribuente alcun elemento nella prassi za nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi per definire propriamente le misure più idonee principi generali e, di conseguenza, nel rispetto ed eque volte a sventare il realizzarsi dell’evento del principio di proporzionalità.4 anormale, o comunque, se del caso, escludere Difatti, sulla base di tale assunto, la causa di non la rimproverabilità della successiva condotta an- punibilità prevista dall’art. 6, co. 5, del D.lgs. n. tigiuridica; difatti, la valutazione del giudice na- 472/1997, benché riferita alle imposte sui redditi e zionale dovrebbe avvenire sulla base di un giu- l’IVA, si estende a tutti i tributi armonizzati, come dizio controfattuale che ponga il confronto tra il nel caso dell’ordinanza della Suprema Corte, la n. caso di specie e la condotta che avrebbe tenuto 3049/2018, in virtù del fatto che tale estensione il “buon contribuente”, inteso come soggetto ac- trova fondamento sovranazionale proprio nell’e- corto e diligente che ha adottato tutti quegli atti sercizio di predetta competenza volta a garantire idonei a premunirsi da accadimenti anormali e che la punizione non vada oltre quanto necessa- straordinari. rio per il raggiungimento degli interessi pubblici In secondo luogo, sulla base del principio di pro- sottesi alla norma impositiva tributaria. porzionalità, se da una parte le misure di precau- Inizialmente la giurisprudenza di legittimità più 1. Cass. Pen.Sez.III, del 15 maggio 2014, n. 20266. 2. Cass.Pen.Sez.III, del 13 marzo 2018, n. 11035 3. VALLEFUOCO V., Norme&Tributi Plus Fisco, 15 febbraio 2017. 4. Cass.Pen.Sez.IV n. 1492 del 23 novembre 1982; Cass.Pen.Sez. IV, n. 1966 del 06 dicembre 1966. 5. Cass., Pen., del 3 aprile 2014, n. 15176. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n.4/2018, affermando che, in caso di omesso versamen- to Iva, non è punibile l’imprenditore che dimostra di aver fronteggiato la crisi economica che ha investito la sua azienda, a lui non imputabile, ponendo in essere tutte le azioni possibili, anche sfavorevoli per il suo patrimonio Una pandemia chiamata Covid 19 5
risalente, ha riconosciuto una forma di tutela al seguente a quella epidemiologica. contribuente che versa in situazioni di disagio per aver subito una diminuzione patrimoniale ingiusta. 3.Crisi di liquidità come causa di forza maggiore In via esemplificativa , la Suprema Corte (Cass. Lo scenario palese che si prospetta dopo il pe- Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali Sez. V, ord., 15/01/2009, n. 884) ha ricondotto riodo forzato di lockdown è che la sospensione all’alveo dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. 18 di- prolungata di numerose attività produttive cagio- cembre 1997, n. 472, il caso del contribuente nerà un’importante crisi di liquidità per le impre- che, per tempo, avesse informato l’autorità giu- se, tanto da non riuscire a far fronte alle proprie diziaria del fatto che in buona fede ha affidato obbligazioni tributarie, oltre che a quelle nei con- il denaro necessario ad assolvere al suo debito fronti di dipendenti e fornitori. tributario ad un consulente il quale, violando i Difatti, i riflessi economici destabilizzanti sull’e- doveri del proprio incarico, abbia poi omesso di conomia, a seguito della crisi epidemiologica in effettuare il versamento. atto, si verificheranno nonostante misure adot- In tale ipotesi, seppur la condotta inadempiente tate dal Governo per prorogare le scadenze dei è dipesa dal fatto del terzo (inadempimento dei versamenti e agevolare prestiti e finanziamenti doveri da parte del consulente), il contribuente alle imprese; tali misure sono state disposte non si trovava nell’ipotesi dell’irresistibilità della dai D.L.n.18/2020(Decreto Cura Italia)e D.L.n. forza maggiore, atteso che egli non ha sofferto 23/2020 (Decreto Liquidità) e dai successivi un impedimento oggettivo- quale una mancanza provvedimenti. di liquidità per assolvere all’obbligazione tributa- In tema di crisi di liquidità si è espressa princi- ria - poiché l’imprenditore, anche a seguito della palmente la giurisprudenza di legittimità penale; truffa subita, avrebbe ben potuto assolvere al de- pertanto al fine di comprendere appieno i principi bito fiscale, senza incorrere nella sanzione. espressi dalla suddetta giurisprudenza, si proce- Invece, la giurisprudenza di legittimità recente derà ad un breve inquadramento normativo dei ha dato un’interpretazione più stringente dei casi reati oggetto di esame delle sentenze. in cui si configura l’esimente della forza maggio- Com’è noto, le fattispecie incriminatrici di re, ritenendo che non sia sufficiente fare ri- “Omesso versamento di ritenute”( art. 10-bis D.l- ferimento a una generica “crisi aziendale”, con gs n. 74/2000)e di “Omesso versamento di IVA” conseguente scarsa liquidità; difatti, oltre a tale (art.10-ter D.lgs n.74/2000) puniscono rispettiva- condizione, devono essere “[…] espressamente mente chi omette di versare rispettivamente: 1) considerate le condizioni di imprevedibilità ed le ritenute dovute per un ammontare superiore a inevitabilità, non fronteggiabili con le normali mi- 150.000 euro per periodo d’imposta: 2) l’Iva do- sure quali accantonamenti etc. per fare fronte ad vuta in base alla dichiarazione annuale per un eventuali inadempimenti”.1 ammontare superiore a 250.00 euro. In senso conforme, altresì, si è orientata la giuri- L’omissione diventa penalmente rilevante al veri- sprudenza penale di legittimità recente che ha as- ficarsi della scadenza di un determinato termine; sunto una posizione rigida in merito al riconosci- per le ritenute tale termine coincide con quello di mento della crisi di liquidità come forza maggiore, presentazione del modello 770 e, invece, per l’I- esimente della responsabilità penale, in caso di VA con quello per il versamento dell’acconto per omessi versamenti IVA e ritenute oltre soglia. il periodo d’imposta successivo (27 dicembre). Tanto chiarito, si auspica un intervento ermeneu- Le fattispecie incriminatrici in questione sono re- tico da parte della Suprema Corte, anche alla ati propri (difatti l’agente può essere solo il sog- luce della contingente crisi di liquidità che do- getto obbligato) di natura omissiva, istantanei vranno affrontare le imprese, volto ad allargare e puniti a titolo di dolo generico, non essendo le maglie dei casi di tale crisi, così da ampliare rilevante il fine perseguito dall’agente nel porre in il concetto di forza maggiore e giustificare even- essere il comportamento illecito. tuali omissioni di versamenti tributari dovuti all’e- Precisamente, ne discende che, per la consu- mergenza covid-19. mazione del reato, è sufficiente che il soggetto Ciò posto, di seguito si esamineranno i recen- obbligato ometta volontariamente il versamento ti arresti della giurisprudenza di legittimità e di dell’imposta dovuta nella consapevolezza della merito in riferimento alla crisi di liquidità come sussistenza dell’obbligo e della inutile scadenza causa di forza maggiore e si confronteranno tali del termine previsto per il pagamento. assunti con l’attuale emergenza economica con- Per quanto attiene all’elemento psicologico, 6 Una pandemia chiamata Covid 19
la giurisprudenza di legittimità appare uniforme della stesa condotta, quali cause di esclusione nel ritenere sufficiente il dolo generico, inteso della colpevolezza o della suitas.6 come mera consapevolezza di omettere il ver- Nello specifico, la forza maggiore si realizza in un samento di quanto ricevuto dal sostituito o dal evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali cliente, superando anche la soglia di punibilità. che, pur se preveduto, non può essere impedito, L’onere probatorio del dolo secondo il Supremo sottraendo all’agente la coscienza e la volontarietà Consesso è in re ipsa nella presentazione della della condotta (vis maior cui resisti non potest a dichiarazione annuale, dalla quale emerge quan- causa della quale l’uomo non agit sed agitur). to dovuto a titolo d’imposta(Cass. sez. un., 12 settembre 2013, n. 37424) o si evince dal rilascio 3.2. La giurisprudenza sulla crisi di liquidità e della certificazione e dalla presentazione della forza maggiore in ambito penale dichiarazione annuale del sostituto (Cass.Sez. Ad oggi la giurisprudenza di legittimità ha avuto III, sent. 15 maggio 2014, n. 20266). un’interpretazione rigorosa, oramai pacifica, nel In riferimento al bene giuridico da tutelare, la valutare le esimenti e, più in generale, nell’e- Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza scludere la colpevolezza nelle ipotesi di omesso n. 37424/2013 ha rilevato che l’obbligo di ver- versamento IVA e ritenute, partendo dall’assunto sare le ritenute e l’IVA è collegato sia ad attività che tali condotte omissive sono punite a titolo di svolte dal contribuente nel corso dell’anno, che dolo generico. all’erogazione degli emolumenti ai collaboratori; In linea di principio, nella prevalenza dei casi mentre l’obbligo di versare l’IVA è collegato al esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, la compimento delle operazioni imponibili.5 crisi di liquidità , non è considerata una circo- Precisamente, i giudici di legittimità, in riferi- stanza atta a escludere il reato o la punibilità del mento all’illecito penale di cui all’art. 10- ter D.lgs soggetto che ha posto in essere la condotta. n.74/2000, hanno sottolineato che “[…]il presup- E invero, affinchè si consumi l’illecito, è sufficien- posto è costituito sia dal compimento di opera- te la mera coscienza e volontà da parte del sog- zioni imponibili comportanti l’obbligo di effettua- getto obbligato di omettere il versamento entro il re il versamento periodico dell’I.v.a., sia dalla termine previsto, superando la soglia di punibilità presentazione della dichiarazione annuale I.v.a. prevista dal legislatore. relativa all’anno precedente: che tale presenta- La Corte di Cassazione, nel reato di omesso ver- zione sia un necessario presupposto del reato samento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. è stato puntualizzato, sulla base dell’inequivoco n. 74/ 2000), ha affermato che l’imputato può in- tenore testuale delle norma incriminatrice, dalla vocare l’assoluta impossibilità di adempiere il de- giurisprudenza (Sez. 3, n. 6293 del 14/10/2010, bito di imposta- quale causa di esclusione della Ioele); la condotta omissiva si concretizza nel responsabilità penale- qualora assolva all’onere mancato versamento, per un ammontare su- probatorio di allegazione, concernente sia il pro- periore a cinquantamila euro [ora, € 250.000], filo della non imputabilità a lui medesimo della dell’I.v.a. dovuta in base alla dichiarazione an- crisi economica che ha investito l’azienda, sia nuale; il termine per l’adempimento è individuato l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la cri- in quello previsto per il versamento dell’acconto si di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da I.v.a. relativo al periodo d’imposta successivo”. valutarsi in concreto. Pertanto, a parere del Supremo Consesso, è irri- 3.1. La definizione di forza maggiore in ambi- levante addurre come causa di forza maggiore la to penale mancata riscossione dei crediti osservando che L’art. 45 c.p. così definisce l’istituto della forza l’inadempimento dei clienti rientra nel normale ri- maggiore: “Non è punibile chi ha commesso il schio di impresa. caso fortuito o per forza maggiore”. Inoltre, la Suprema Corte, in una recente pro- La forza maggiore(allo stesso modo del caso for- nuncia, in tema di omesso versamento IVA, ha tuito) è considerata un istituto “senza patria”per ribadito che la crisi di liquidità nella quale versa- la sua controversa collocazione sistematica. Se- va l’impresa inadempiente- che vantava crediti condo la dottrina e la giurisprudenza tradiziona- non riscossi per importi di gran lunga superio- le, la forza maggiore presuppone il nesso causa- ri al debito fiscale- non vale come scriminante le tra la condotta e l’evento e viene, pertanto, ove manchi la prova che non sia stato altrimenti studiata nell’ambito della colpevolezza o, anche possibile per lo stesso contribuente reperire le Una pandemia chiamata Covid 19 7
risorse economiche e finanziarie necessarie a tesi in cui si applica il principio di “forza mag- consentirgli il corretto e puntuale adempimento giore” disciplinato dall’art. 45 c.p.; tra queste delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto rileva la crisi economica quale scriminante in essere tutte le possibili azioni, anche sfavo- quando sia cagionata in via esclusiva da cir- Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali revoli per il suo patrimonio personale, dirette a costanze contingenti, imprevedibili e non im- consentirgli di recuperare, in presenza appunto putabili all’imprenditore, che si sia trovato di un’improvvisa crisi di liquidita’, quelle somme nell’impossibilità di porre tempestivamente necessarie ad assolvere il debito erariale, senza rimedio alla situazione per cause indipenden- esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua ti dalla propria volontà. volontà e ad egli non imputabili. In una recente decisione, la Corte di Cassazione, Ciò posto, ne discende che è irrilevante la co- Sez. Pen, con sentenza n. 9960 del 13 marzo siddetta “crisi di liquidità” del debitore alla 2020 ha evidenziato che “la “forza maggiore” si scadenza del termine per operare il versa- configura come un evento, naturalistico o umano, mento dell’Iva, poiché il debitore ha l’obbligo che fuoriesca dalla sfera di dominio dell’agente e non solo di accantonare le risorse necessarie che sia tale da determinarlo incoercibilmente (vis per l’adempimento dell’obbligazione tributa- maior cui resisti non potest) verso la realizzazione ria, ma anche di adottare tutte le iniziative per di una determinata condotta, attiva od omissiva, la provvedere alla corresponsione del tributo. quale, conseguentemente, non puo’ essergli giu- Tanto rilevato, si osserva, tuttavia, che la giuri- ridicamente attribuita (in questa direzione Sez. 5, sprudenza di merito ha puntualmente disatteso n. 23026 del 3/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145). l’obiter dictum della Suprema Corte, ma al con- Secondo questa ricostruzione, dunque, la for- tempo il Supremo Consesso ha disatteso il più za maggiore si colloca su un piano distinto delle volte quanto statuito dai giudici di merito. e logicamente antecedente rispetto alla con- In particolare, nelle decisioni dei giudici di merito figurabilita’ dell’elemento soggettivo, ovvero era consolidato l’orientamento giurisprudenzia- nell’ambito delle situazioni in grado di esclu- le secondo cui per configurare il reato tributario dere finanche la cd. suitas della condotta”. deve sussistere non solo l’elemento oggettivo Infatti, secondo l’orientamento pacifico della giu- del ritardato o omesso versamento dei tributi e risprudenza di legittimità, la forza maggiore rile- delle imposte, ma anche l’elemento psicologico va come causa esclusiva dell’evento, mai qua- della volontà di evadere. le causa concorrente di esso; pertanto, la forza A riguardo, si rammenta una sentenza del Tribu- maggiore sussiste solo e in tutti quei casi in cui nale penale di Brindisi del 12 gennaio 2017, la realizzazione dell’evento stesso o la consuma- nella quale è stato sancito che in caso di omes- zione della condotta antigiuridica è dovuta all’as- so pagamento di IVA sopra le soglie di punibili- soluta e incolpevole impossibilità dell’agente di tà previste, deve sussistere non solo l’omesso uniformarsi al comando, e non può quindi ricol- o il ritardato versamento ma anche l’elemento legarsi in alcun modo ad un’azione od omissione soggettivo del reato ( c.d. dolo di evasione) che cosciente e volontaria dell’agente. non può considerarsi sussistente quando il con- In sostanza, ai fini della configurazione della tribuente si trovi nell’impossibilità oggettiva di causa di forza maggiore, ciò che rileva nei reati adempire il proprio debito tributario. omissivi è l’assoluta impossibilità e non la sem- Più nel dettaglio, nel caso esaminato, le condi- plice difficoltà di porre in essere il comportamen- zioni economico- finanziarie in cui versava la to omesso. società nonché i concreti tentativi dell’ammini- Per completezza si segnala che già nel 2014 tale stratore tesi a proseguire l’attività sociale, al con- assunto era stato rilevato dalla Corte di Cassa- creto fine di procedere al pagamento dei debiti zione che ha riconosciuto la sussistenza dei pre- maturati, hanno fatto ritenere insussistente il ne- supposti dell’esimente avendo il soggetto agente cessario dolo di evasione richiesto per procedere posto in essere tutte le possibili azioni dirette a alla condanna prevista per il reato tributario. consentirgli di recuperare, in presenza di una im- Ad ogni modo, in linea con la giurisprudenza di provvisa crisi di liquidità, quelle somme necessa- merito, la Suprema Corte ha previsto alcune ipo- rie ad assolvere il debito erariale, senza esservi 6. LAURENZI C. Omesso versamento iva: l’esimente della causa di forza maggiore da covid – 19, in Diritto.it. 7. MAGRONE N., “La crisi di liquidità da COVID-19 può essere causa di “forza maggiore” esimente della responsabilità penale in caso di omesso versamento di IVA e ritenute?”, in Tax Review. 8 Una pandemia chiamata Covid 19
riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà. reperire la liquidità necessaria per il pagamento Precisamente, nel caso esaminato dal Supremo delle imposte, tra le quali anche quelle specifica- Consesso, vi era una circostanza che lo aveva mente approntate dal Governo con la legislazio- portato ad escludere la responsabilità penale del ne emergenziale (finanziamenti garantiti, cassa Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali soggetto agente, ossia il fatto che quest’ultimo integrazione ecc.); non aveva ricevuto dal cliente i corrispettivi e l’IVA - la seconda, riguarda i contribuenti in regola da accantonare e versare e non aveva, dunque, con i versamenti fino all’arrivo della pande- posto in essere alcuna condotta “distrattiva”. mia da COVID-19, che a causa di quest’ultima Alla luce della consolidata giurisprudenza di le- non riusciranno più ad accantonare le risorse gittimità, si può invocare l’esimente in questione per poter effettuare i versamenti IVA e le solo laddove derivi da fatti contingenti e impre- ritenute entro le scadenze penalmente rile- vedibili non imputabili all’imprenditore che non vanti. (Ebbene, anche in questo caso, per poter abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per invocare l’esimente nel momento (successivo) in cause indipendenti dalla sua volontà e che sfug- cui l’omesso versamento di IVA o ritenute doves- gono al suo dominio finalistico. se divenire penalmente rilevante, si dovrà prova- Ebbene, alla luce del quadro giurisprudenziale re di essersi avvalsi di tutte le misure di sostegno sopra delineato, è di tutta evidenza che la crisi per rinvenire la liquidità necessaria per adempie- economica derivante da “emergenza sanitaria re al pagamento delle imposte).7 conseguente a coronavirus” possa rientrare nel Alla luce di tanto, potrà in definitiva ritenersi che, novero dei casi di “forza maggiore”, trattandosi nelle predette ipotesi potrà operare l’esimente di un evento straordinario che determina la non della forza maggiore, atteso che l’impossibilità punibilità dell’agente. di adempiere ai versamenti delle imposte deriva dal fatto di non poter affrontare in un modo diver- 4.Osservazioni conclusive so le conseguenze dell’imprevedibile pandemia; Dall’esame della giurisprudenza di legittimità difatti, in questi casi, l’emergenza sanitaria rileva sulla nozione di forza maggiore e sulle perples- quale causa esclusiva del mancato versamento, sità connesse alla possibilità di ritenere la crisi non essendovi cause concorrenti o preesistenti di liquidità un’esimente configurabile nei casi in che abbiano portato il soggetto obbligato all’ina- esame, è auspicabile che la Corte di Cassazione dempimento tributario. riveda la sua interpretazione rigoristica, non la- A tale novero di ipotesi, potrebbe aggiungersi sciandola avulsa dal particolare momento storico quella in cui l’impresa abbia adottato iniziative causato della pandemia in atto e adattando il suo idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanzia- orientamento a quanto già affermato da buona ria( facendo ricorso, qualora possibile, anche al parte della giurisprudenza di merito. patrimonio personale), dando rilievo alla crisi di Certamente, l’applicazione della scriminante del- liquidità come causa di esclusione del dolo, con il la forza maggiore non potrà essere applicata in conseguente esonero della responsabilità penale. maniera indiscriminata, ma dovrà essere valutata In conclusione, a parere degli scriventi, stante la in relazione alle fattispecie concrete, dopo aver gravità del momento storico e degli effetti che verificato l’effettivo impatto della epidemia sulla potrebbero protrarsi nel breve e lungo periodo, si possibilità di assolvere al versamento di imposta. ritiene che i contribuenti, laddove risulti del tutto A causa dell’emergenza epidemiologica potreb- necessario, potranno posticipare il versamento bero configurarsi due situazioni: di eventuali imposte, rispetto all’adempimento di - la prima, attiene ai contribuenti non in re- esigenze più urgenti per la ripresa aziendale(pa- gola con i versamenti dovuti prima della pan- gamenti di dipendenti, fornitori, banche), provan- demia ma che avevano predisposto le risorse do - poiché lo stesso Governo ha sospeso alcuni per adempiere ai propri debiti entro i termini versamenti tributari in ragione dell’emergenza previsti dal legislatore penal-tributario.(In tale epidemiologica- di aver messo in campo tutti i ipotesi l’imprenditore, per poter invocare la scri- mezzi a disposizione per arginare la crisi di liqui- minante della forza maggiore, dovrà provare, da dità, utilizzando anche tutte le misure di soste- una parte, che al momento dell’emergenza sani- gno messe a disposizione dal Governo. taria, aveva tutte le risorse per pagare l’ IVA e le ritenute entro la scadenza penale; dall’altra, di Avv. Maurizio Villani aver messo in atto tutte le misure disponibili per Avv. Lucia Morciano Una pandemia chiamata Covid 19 9
Le indennità in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza Covid-19 Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali A cura dell’ Avv. Maurizio Villani e dell’Avv. Antonella Villani Sommario: (AGO); indennità lavoratori stagionali dei settori del 1. Premessa turismo e degli stabilimenti termali; indennità lavora- 2. Le indennità previste dal decreto Cura Italia tori agricoli; indennità lavoratori dello spettacolo; in- (D.L 18/2020) dennità per lavoratori sportivi; indennità a professio- 2.1. Indennità per gli iscritti al fondo gestione nisti iscritti alle casse private - per questi ultimi solo INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 decreto Cura Italia) se a basso reddito o se abbiano subito riduzione o 2.2. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 cessazione della propria attività a causa dell’emer- decreto Cura Italia) genza Coronavirus). 2.3. Indennità ai lavoratori sportivi (art. 96 decre- Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non to Cura Italia) sono soggette a imposizione fiscale, non sono tra 3. Le indennità previste dal Decreto Rilancio esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori (D.L. 34/2020) di Reddito di Cittadinanza. 3.1. Indennità per gli iscritti al fondo gestione Ulteriori misure di sostegno al reddito connesse all’e- INPS (art. 84 decreto rilancio) mergenza epidemiologica da COVID-19 sono state 3.2. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. introdotte dal decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 44 decreto Cura Italia - convertito con modifica- 34 (c.d. decreto Rilancio) che ha stabilito la prose- zioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - e art. 78 cuzione automatica del bonus 600 euro per il mese decreto Rilancio) di aprile per chi ne è già stato beneficiario nel mese 3.3. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85 di marzo, ha esteso il bonus a nuove categorie di decreto Rilancio) lavoratori per i mesi di aprile e maggio (purché siano 3.4. Indennità per i lavoratori sportivi (art. 98 de- stati colpiti economicamente) ed ha previsto ulteriori creto Rilancio) bonus e indennità. 3.5. Contributo a fondo perduto (art. 25 decreto Al fine di comprendere appieno le misure previste Rilancio) dal D.L. Rilancio, occorre preliminarmente analizza- 4. Tabelle di riepilogo delle indennità in favore re le misure previste dal precedente Decreto Cura dei lavoratori Italia e, per quanto di interesse, dal successivo De- 4.1. Tabella delle indennità previste dal decreto creto liquidità. Cura Italia per il mese di marzo 2020 4.2. Tabella delle indennità previste dal decreto 2. LE INDENNITà PREVISTE DAL DECRETO Rilancio per il mese di aprile 2020 CURA ITALIA (D.L. 18/2020) 4.3. Tabella delle indennità previste dal decreto Una prima indennità per il solo mese di marzo Rilancio per il mese di maggio 2020 2020 è stata disposta dal decreto-legge 17 mar- zo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) - recan- 1. PREMESSA te “Misure di potenziamento del Servizio sanitario Tra le misure di sostegno al lavoro e all’economia il nazionale e di sostegno economico per famiglie, Governo ha previsto un’indennità di 600 euro per lavoratori e imprese connesse all’emergenza epi- il sostegno del reddito di alcune categorie di lavo- demiologica da COVID-19”, convertito con modi- ratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - che da COVID-19. Detto bonus è stato introdotto dal ha previsto una indennità di sostegno per alcune decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) parasubordinati e dipendenti le cui attività sono sta- per il mese di marzo 2020, che ha previsto diver- te colpite dall’emergenza Covid-19. In particolare, se categorie di indennità Covid-19 (indennità liberi dette indennità sono state previste: professionisti e collaboratori coordinati e continuati- ● dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per lavoratori vi; indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni iscritti ad INPS (il decreto Cura Italia, con i citati speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria articoli, ha introdotto, per il mese di marzo 2020, cin- 10 Una pandemia chiamata Covid 19
que indennità, c.d. “Indennità COVID-19”, in favore ● Indennità lavoratori autonomi iscritti alle ge- di categorie di lavoratori meglio specificate nel suc- stioni speciali dell’Assicurazione generale ob- cessivo paragrafo 2.1); bligatoria (AGO) (Art. 28 del D.L. 18/2020, con- ● dall’art. 44 per i professionisti e lavoratori au- vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali tonomi iscritti alle Casse private di previdenza 2020, n. 27) obbligatoria; In tali categorie vi rientrano gli artigiani, i commer- ● dall’art. 96 per i lavoratori sportivi. cianti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali), 2.1 INDENNITÀ PER GLI ISCRITTI AL FONDO dotate di autonomia finanziaria e di separata con- GESTIONE INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 decreto tabilità. Cura Italia) Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le fi- Il bonus per gli iscritti al fondo gestione INPS (artt. gure degli imprenditori agricoli professionali iscritti 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. Cura Italia), consiste in un’in- alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiu- dennità di sostegno al reddito, previa domanda, vanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori erogata dall’INPS, dell’importo di 600 euro per il agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La mese di marzo 2020 che non concorre a formare il prestazione è riconosciuta a condizione che i lavo- reddito imponibile. ratori non siano titolari di trattamento pensionistico I termini e le condizioni per la presentazione della diretto e che non siano iscritti, al momento della domanda sono chiariti nella circolare INPS del 30 presentazione della domanda, ad altre forme pre- marzo 2020, n. 49 ove sono state fornite altresì pre- videnziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione cisazioni sui destinatari e i presupposti per accedere separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge a detto indennizzo. n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione au- In particolare, detta circolare ha chiarito che le in- tonomi commercianti oltre che alla previdenza inte- dennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020 grativa obbligatoria presso l’Enasarco (Ente nazio- sono le seguenti: nale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di ● Indennità liberi professionisti e collaboratori commercio) e i soci di società di persone o di capita- coordinati e continuativi iscritti alla gestione se- li obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago parata INPS (Art.27 del D.L. 18/2020, convertito (tanto è stato chiarito dalle Faq pubblicate in data 26 con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. marzo sul sito del ministero dell’Economia e delle 27). Finanze). L’indennità prevista dall’articolo 27 del D.L. 18/2020 è rivolta: ● Indennità lavoratori stagionali dei settori del - ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29 del alla data del 23 febbraio 2020, compresi i parteci- D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla panti agli studi associati o società semplici con atti- legge 24 aprile 2020, n. 27) vità di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti con qua- 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata Inps. Tali lifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e lavoratori non devono essere titolari di pensione e degli stabilimenti termali che hanno cessato il loro non devono essere iscritti, alla data di presentazio- ultimo rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il ne della domanda, ad altre forme previdenziali ob- 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata bligatorie; in vigore del D.L. 18/2020), che non siano titolari di - ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione co- trattamento pensionistico diretto e che alla data del ordinata e continuativa con rapporto attivo alla data 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rappor- del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla to di lavoro dipendente. Gestione separata Inps con il versamento dell’ali- Fermi restando i requisiti legislativamente individuati quota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, (si deve trattare esclusivamente di lavoratori con al 34,23%, non titolari di trattamento pensionistico qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro diretto. La Circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ha chiarito che per detti lavoratori, l’indennità è 2019 e il 17 marzo 2020), la Circolare dell’INPS n. compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccu- 49 del 30 marzo 2020 ha chiarito che la cessazione pazione DIS-COLL. deve essere avvenuta con un datore di lavoro rien- trante nei settori produttivi del turismo e degli stabili- Una pandemia chiamata Covid 19 11
menti termali, in base ai codici statistico-contributivi sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di e ai codici Ateco riportati nella circolare medesima. lavoro occasionale - di cui all’art. 54 bis del decre- La suddetta circolare INPS ha, altresì, chiarito che to-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni per detti lavoratori, l’indennità è compatibile e cumu- dalla Legge n. 96 del 2017 - nei limiti di compensi Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali labile con l’indennità di disoccupazione NASpI. d’importo non superiore a 5.000 euro per anno ci- vile. Si evidenzia, inoltre, che il decreto Rilancio, ● Indennità lavoratori agricoli (Art. 30 del D.L. con l’art. 75 ha aggiunto all’art. 31 del Decreto cura 18/2020, convertito con modificazioni dalla leg- Italia, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, ge 24 aprile 2020, n. 27) il comma 1-bis, disponendo che >. Il nuovo 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e comparteci- comma, con decorrenza dal 19.05.2020, dunque, panti familiari). ha chiarito che l’indennità Covid-19 è cumulabile L’indennità può essere riconosciuta purché i lavora- con l’assegno ordinario di invalidità, mentre rimane tori abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 gior- confermata l’incumulabilità con la pensione di inva- nate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano lidità. titolari di trattamento pensionistico diretto. Ciò posto, si osserva che è competenza dell’INPS il monitoraggio del rispetto del limite di spesa i cui ● Indennità lavoratori dello spettacolo (Art. 38 risultati devono essere comunicati al Ministero del del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’E- dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) conomia e delle Finanze. L’indennità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pen- sioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS), non titolari Un ampliamento delle categorie dei soggetti benefi- di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 ciari per il mese di marzo 2020 è stato disposto dal contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020, da cui deriva nell’anno 2019 un reddito non supe- del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali riore a 50.000 euro. I lavoratori non devono essere di concerto con il Ministro dell’Economia e delle titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del Finanze (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020). Il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. citato decreto interministeriale prevede il riconosci- 18/2020). La Circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo mento di una indennità, non soggetta a imposizione 2020 ha chiarito che per detti lavoratori, l’indennità è fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccu- favore di ulteriori quattro categorie di lavoratori dan- pazione NASpI. neggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri Tanto chiarito, la Circolare INPS n. 49/2020 dedi- interventi. ca un paragrafo specifico alle incumulabilità e L’indennità, erogata dall’INPS, previa domanda, incompatibilità tra le indennità disposte dal D.L. spetta: 18/2020 e le altre prestazioni professionali, pre- ● ai lavoratori stagionali dipendenti non impie- cisando che dette indennità non sono cumulabili gati nel settore turistico o termale, che hanno e non possono essere riconosciute ai percettori di cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il Reddito di cittadinanza e che sono incompatibili con 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno le pensioni dirette a carico dell’Ago e delle forme lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo; esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, ● ai lavoratori intermittenti che hanno lavorato al- nonchè con l’Ape sociale e l’assegno ordinario di in- meno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio validità. Di converso, l’indennità è compatibile con 2020 (sono compresi sia i contratti a tempo deter- l’indennità Dis-Coll per i liberi professionisti e co.co. minato che indeterminato, con o senza indennità di co. e con la Naspi per gli stagionali del turismo e disponibilità); degli stabilimenti balneari. Tutte le indennità sono ● ai venditori a domicilio con partita Iva, (articolo compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni 19 del Dlgs 114/1998) il cui reddito 2019 derivante monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini da questa attività sia stato superiore a 5mila euro e professionali, nonché i premi o sussidi per fini di stu- iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al dio o di addestramento professionale, con i premi ed 23 febbraio 2020; i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività ● ai lavoratori autonomi senza partita Iva e iscrit- 12 Una pandemia chiamata Covid 19
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