Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali - Tribuna ...

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Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali - Tribuna ...
gli speciali di

                                                                         Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali
      tribuna finanziaria

Voglia di verità!
Una pandemia chiamata Covid 19:
aspetti fiscali e giurisprudenziali

            Inserto allegato al numero 2-3/2020 di Tribuna finanziaria

                   www.tribunafinanziaria.it
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Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19:
                                                                                     aspetti fiscali e giurisprudenziali
Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali

                                                                                                                      - SOMMARIO -
                                                                     ● Coronavirus e forza maggiore                                                                                           3
                                                                     ● Le indennità in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza Covid-19                                                 10
                                                                     ● D.L. Cura Italia – Notifiche atti tributari e compiuta giacenza                                                       25
                                                                     ● Decreto rilancio e contributo a fondo perduto                                                                         27
                                                                     ● Termini sospesi anche per gli accertamenti con adesione
                                                                       Calcolo per la proposizione del ricorso                                                                               33
                                                                     ● Art.20 d.l. N.23/2020:
                                                                       acconto imposte con il metodo previsionale senza sanzioni se si paga almeno l’80%                                     35
                                                                     ● Attenzione ai termini di decadenza per gli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015                            38

                                                                      Come ormai mia consolidata abitudine, per dovuta             te, mentre dalle statistiche, non risulta che la mor-
                                                                      chiarezza premetto che, questa dotta raccolta di ar-         talità nel 2020 sia maggiore a quella del 2019. Ne
                                                                      ticoli tecnici che compongono questo inserto, avreb-         consegue che il danno subito e subendo dai cittadini
                                                                      bero maggior rilevanza e completezza, espressa in            in dipendenza della misura degli ‘’arresti domiciliari’’
                                                                      una logica di apprezzata moralità ed etica, se alcuni        è di tipo irreparabile per la violazione dei diritti di cui
                                                                      quesiti che formulerò di seguito, vista anche l’auto-        ai succitati articoli della Costituzione e della Dichia-
                                                                      revolezza e la competenza giuridica di coloro che            razione Universale dei Diritti dell’Uomo, e andrebbe
                                                                      ricevono la rivista, ricevessero debita, compiuta ri-        risarcito, come andrebbero annullati tutti i verbali re-
                                                                      sposta. Tali naturali, legittime domande, le ho poste        datti per violazione delle norme stabilite dai dpcm
                                                                      pubblicamente, durante tutto il periodo della così           con relativi espressi rimborsi per chi ha pagato.
                                                                      detta quarantena, durata tre mesi, anche su una pa-          Con riferimento a quanto su descritto credo sarebbe
                                                                      gina Facebook che si chiama “Movimento per la Si-            stato anche opportuno proporre denunzia-querela /
                                                                      curezza e Legalità” alla voce “Voglia di verità “e, per      P.C.M. e/o Mini. Sanità e/o altri, che il Pm interessa-
                                                                      non farci mancare proprio nulla, anche nelle dovute          to avrebbe ravvisato dai fatti indicati nella querela
                                                                      sedi istituzionali. Purtroppo però, ad oggi, nessuno         stessa, ovvero per i reati di epidemia colposa, poi-
                                                                      si è degnato di dare la ben che minima risposta di           ché il PCM e i Ministri, erano a conoscenza dell’epi-
                                                                      assenso o di diniego e, ancor peggio, la ben che mi-         demia, sin dalla delibera del 31.1.2020. pubblicata
                                                                      nima spiegazione.                                            poi il 1° febbraio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò
                                                                      Per questo, quale extrema ratio, propongo a voi              nonostante nulla hanno fatto per eliminarla o ridurla,
                                                                      lettori quelle che sono le naturali riflessioni giuridi-     limitando il numero dei malati proteggendo i cittadi-
                                                                      che che io e i “miei esperti” ci siamo posti. Secondo        ni consegnando loro mascherine, guanti ecc. che il
                                                                      una approfondita analisi del periodo di quarantena           presidente Conte e il ministro della Salute avevano
                                                                      imposto all’Italia, che ha relegato ai “domiciliari” ben     dichiarato essere disponibili già in grandi quantità.
                                                                      sessanta milioni di persone”, i dpcm, emanati “motu          Tali disattese dichiarazioni riguardavano anche la di-
                                                                      proprio”, dal presidente Conte, nominato da questo           chiarazione del premier e del ministro della salute in
                                                                      governo, e non eletto, violerebbero i seguenti artico-       relazione al personale e alle strutture sanitarie per-
                                                                      li articoli della Costituzione 1, 2, 3, 4, 10, 13, 16, 17,   fettamente pronte e idonee ad affrontare, grazie an-
                                                                      19, 221, 224, 32, 34, 35, 36, 41, ed altri della Dichia-     che al contributo di 5 miliardi di euro dichiarato, una
                                                                      razione Universale dei Diritti dell’Uomo, poiché gli         pandemia per cui avevano già previsto, con la su
                                                                      stessi, annullano quasi tutte le libertà fondamentali        menzionata delibera una chiusura restrittiva del Pa-
                                                                      dei cittadini e impediscono materialmente e soprat-          ese e delle attività sino a luglio 2020. Mi fermo qui.
                                                                      tutto il lavoro. Inoltre si consideri, l’eccesso di potere   Le domande sarebbero ancora molte: protezione ci-
                                                                      individuato nelle figure sintomatiche                                        vile, soldi impiegati per tutti consulenti
                                                                      del difetto e/o contraddittoria motiva-                                      che si sono alternati durante questo
                                                                      zione e di istruttoria e/o falsa rappre-                                     tragico periodo, i vaccini, il plasma e
                                                                      sentazione della realtà e/o abuso di                                         gli interessi della politica e della sani-
                                                                      potere e/o abuso di diritto; con decreti                                     tà sulle dotazioni e forniture. Spero, a
                                                                      che si riferiscono alla diffusione e pe-                                     fronte della risposta di qualche autore-
                                                                      ricolosità dell’infezione, mentre i dati                                     vole giudice, giurista, o esperto che mi
                                                                      dell’istituto Superiore di Sanità, dimo-                                     legge, di poterle formulare compiuta-
                                                                      strano che i defunti erano affetti , nella                                   mente in futuro prossimo.
                                                                      quasi totalità degli stessi, d’altre pato-
                                                                      logie che ne hanno provocato la mor-                                                  Cav. Franco Antonio Pinardi

                       2                                                                                        Una pandemia chiamata Covid 19
Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali - Tribuna ...
Coronavirus e forza maggiore
                         A cura dell’ Avv. Maurizio Villani e dell’Avv. Lucia Morciano

                                                                                                                Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali
1.Premessa                                              in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n.
2. La forza maggiore in ambito tributario               27, con decorrenza dal 30.04.2020), che:
3. Crisi di liquidità come causa di forza mag-          “…sono sospesi i termini dei versamenti, scaden-
giore                                                   ti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020,
3.1. La definizione di forza maggiore                   derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
3.2. La giurisprudenza sulla crisi di liquidità e       agenti della riscossione, nonché dagli avvisi pre-
forza maggiore                                          visti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31
4. Osservazioni conclusive                              maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
                                                        dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti
1.Premessa                                              oggetto di sospensione devono essere effettuati
A seguito della dichiarazione di emergenza inter-       in unica soluzione entro il mese successivo al ter-
nazionale di salute pubblica legata al Covid-19,        mine del periodo di sospensione. Non si procede
dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della           al rimborso di quanto già versato. Si applicano le
sanità il 30 gennaio 2020, il Governo italiano          disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legi-
con delibera del Consiglio dei Ministri dello scor-     slativo 24 settembre 2015, n. 159”
so 31 gennaio ha dichiarato lo stato di emergen-        Inoltre, il comma 2 del citato art.68 dispone:
za per un periodo di sei mesi. A causa di tale          “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
situazione epidemiologica, il Governo nel D.L.          anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis
n. 6/2020, rubricato “Misure urgenti in materia         a 3- sexies, del regio decreto 14 aprile 1910, n.
di contenimento e gestione dell’emergenza epi-          639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti
demiologica da COVID-19”( convertito in legge,          di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27
con modifiche, dalla L. 05.03.2020, n. 13, con          dicembre 2019, n. 160”.
decorrenza dal 10.03.2020 e successivamente             Esemplificando, il Legislatore ha disposto la so-
abrogato dall’art. 5, D.L. 25.03.2020, n. 19 con        spensione dei termini di versamento di tutte le
decorrenza dal 26.03.2020, ad eccezione degli           entrate tributarie e non tributarie derivanti da car-
articoli 3, comma 6-bis, e 4),all’art. 3, comma         telle di pagamento, da avvisi di accertamento e
6-bis ha così statuito: “Il rispetto delle misure di    di addebito Inps, nonché dagli atti di accertamen-
contenimento di cui al presente decreto è sem-          to esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e
pre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per    dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli
gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del co-          enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra
dice civile, della responsabilità del debitore,         l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
anche relativamente all’applicazione di even-           Dopo aver delineato i confini e i contorni di que-
tuali decadenze o penali connesse a ritardati           sta particolare circostanza che involge concetti
o omessi adempimenti”.                                  di spessore tecnico giuridico quali l’imputabilità
Più nel dettaglio, il comma 6-bis del D.L.n.6/2020      dell’inadempimento, la forza maggiore e l’impos-
è stato inserito dall’art. 91, D.L. n.18 del            sibilità sopravvenuta totale o parziale della presta-
17.03.2020, così come modificato dall’allegato          zione, è bene effettuare alcune puntualizzazioni.
alla legge di conversione, L.n.27 del 24.04.2020,       Ciò posto, occorre rilevare che l’art.3, comma
con decorrenza dal 30.04.2020.La norma impo-            6-bis del D.L. n.6/2020, che prevede l’esclu-
ne al giudice che sia chiamato a decidere su un         sione di responsabilità del debitore in caso di
inadempimento di poter escludere la responsa-           inadempimento per causa a lui non imputabi-
bilità del debitore nel caso in cui l’inadempimento     le, non trova applicazione nel rapporto obbli-
sia stato provocato dal rispetto delle misure di        gatorio tra contribuente e Fisco.
contenimento per causa COVID-19.                        Difatti, i contribuenti italiani che non hanno adem-
Tanto chiarito, occorre rilevare che, in riferimen-     piuto ai versamenti dovuti subito dopo il periodo
to alle entrate tributarie e non tributarie, il Go-     di sospensione previsto dal Legislatore, rischia-
verno ha previsto all’art. 68, comma 1 del D.L.         no di ricevere delle richieste di pagamento dei
n.18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”(convertito        tributi, aggravate dalle sanzioni previste dall’or-

                                         Una pandemia chiamata Covid 19                                                                      3
Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali - Tribuna ...
dinamento nel caso di omesso versamento.                  cosa accadrà con gli adempimenti tributari(una
                                                                     Per di più vi è un grosso numero di contribuenti          volta cessata la sospensione disciplinata dalla
                                                                     che ad oggi non ha avuto alcuna proroga di versa-         legislazione d’emergenza), atteso che la crisi
                                                                     menti ( trattasi delle imprese che hanno avuto al         economica contingente non cesserà con il venir
Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali

                                                                     31.12.2019 ricavi superiori a due milioni di euro).       meno dell’emergenza sanitaria e delle misure di
                                                                     In questa situazione emergenziale, il pericolo pri-       contenimento.
                                                                     mario che si sta paventando è quello della crisi di       Più nel dettaglio, è opportuno domandarsi cosa
                                                                     liquidità dei contribuenti che in questo periodo non      accadrà per i contribuenti che, fino ad oggi in re-
                                                                     riescono a incassare quello che dovrebbero e, di          gola con gli adempimenti fiscali, abbiano cercato
                                                                     conseguenza, ciò potrebbe comportare, in alcuni           di affrontare l’emergenza economica, nell’alter-
                                                                     casi, l’oggettiva difficoltà da parte dei contribuenti,   nativa secca tra adempimento delle obbligazioni
                                                                     di effettuare il regolare versamento delle imposte.       tributarie e continuità aziendale, in quest’ultimo
                                                                     A parere di chi scrive, per le ipotesi di manca-          caso con l’intento di tutelare i ruoli occupazionali
                                                                     to versamento delle imposte dovuto alla crisi di          e le correlate esigenze retributive dei lavoratori.
                                                                     liquidità derivante dall’attuale emergenza epi-           A tal proposito, prima di affrontare la questione
                                                                     demiologica si configura la causa di forza mag-           attuale di emergenza e i risvolti che la crisi di
                                                                     giore, che consente di essere esonerato dal pa-           liquidità determinerà sui contribuenti, appare
                                                                     gamento delle sanzioni.                                   opportuno dare definizione alla nozione di forza
                                                                     Sul punto, l’ordinamento tributario prevede due           maggiore in ambito tributario e fiscale.
                                                                     disposizioni normative in tema di forza maggiore:
                                                                     - l’art. 9 comma 2 L. n.212/2000(Statuto del              2. La forza maggiore in ambito tributario
                                                                     contribuente) secondo cui: “Con proprio decre-            La nozione di forza maggiore in materia tri-
                                                                     to il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del     butaria è mutuata dal diritto penale, nella quale
                                                                     tesoro, del bilancio e della programmazione eco-          assumono una preminente rilevanza gli aspetti
                                                                     nomica, può sospendere o differire il termine per         naturalistici, che pongono l’attenzione sulle ca-
                                                                     l’adempimento degli obblighi tributari a favore           ratteristiche principali dell’evento, ossia l’esoge-
                                                                     dei contribuenti interessati da eventi eccezionali        nità, l’imprevedibilità e l’irresistibilità, nonché sul
                                                                     ed imprevedibili”;                                        nesso di causalità tra l’accadimento imprevisto e
                                                                     - l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472/1997 se-           la condotta scaturita, verosimilmente difforme da
                                                                     condo cui: “Non è punibile chi ha commesso il             quella voluta dall’agente in situazioni di assoluta
                                                                     fatto per forza maggiore”.                                normalità.
                                                                     In riferimento all’art. 6 comma 5 appena citato,          Più nel dettaglio, la Corte di Giustizia dell’U-
                                                                     è stata emanata la circolare n. 180/E del 10 lu-          nione Europea (sentenza del 17 ottobre 2002,
                                                                     glio 1998, Dip. acc. e progr., recante chiarimenti        C-208/01, Parras Medina) ha chiarito che la no-
                                                                     in tema di “Sanzioni - Disposizioni generali in ma-       zione di forza maggiore non si limita all’impos-
                                                                     teria di sanzioni amministrative per le violazioni        sibilità assoluta ad adempiere all’obbligazione
                                                                     di norme tributarie” - D. Lgs. 18 dicembre 1997,          prevista dalla legge, ma deve essere intesa nel
                                                                     n. 472 e successive modificazioni, che chiarisce          senso che si applica anche a circostanze, anor-
                                                                     cosa debba intendersi per forza maggiore.                 mali ed imprevedibili, le cui conseguenze non
                                                                     In particolare, secondo la citata circolare: “Per         sarebbero potuto essere evitate malgrado la do-
                                                                     forza maggiore si deve intendere ogni forza del           vuta cura del contribuente.
                                                                     mondo esterno che determina in modo ne-                   La Corte di Cassazione si è espressa più volte
                                                                     cessario e inevitabile il comportamento del               sul perimetro applicativo dell’art. 6, comma 5 D.l-
                                                                     soggetto. Si può ipotizzare un’interruzione delle         gs n.472/1997, definendo con una prima pronun-
                                                                     comunicazioni, in conseguenza di eventi natura-           cia, la n. 22153/2017, la portata applicativa della
                                                                     li, tale da impedire di raggiungere il luogo ove          forza maggiore, quale causa di non punibilità che
                                                                     il pagamento può essere eseguito anche se, in             esclude l’assoggettabilità del contribuente moroso
                                                                     casi del genere, come nel caso di sciopero che            alle sanzioni amministrative in materia tributaria.
                                                                     impedisca l’esecuzione dell’adempimento dovu-             I giudici di legittimità nel determinare i presuppo-
                                                                     to, la causa di forza maggiore viene di solito ac-        sti applicativi della forza maggiore,si sono ba-
                                                                     certata con apposito decreto”.                            sati su quanto affermato dalla Corte di Giustizia
                                                                     Peraltro, si evidenzia che in seguito all’odierna         CE C/314/06 che, al punto 24, ha specificato che
                                                                     situazione di emergenza , si porrà il problema di         “[…]la nozione di forza maggiore, in materia

                       4                                                                                     Una pandemia chiamata Covid 19
Voglia di verità! Una pandemia chiamata Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali - Tribuna ...
tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di                                        zione adottate da un contribuente avveduto devo-
un elemento oggettivo, relativo alle circostanze                                        no contemperarsi ai sacrifici economici che esse
anormali ed estranee all’operatore, e di un ele-                                        comportano, dall’altra parte tali misure dovranno
mento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’in-                                      ragionevolmente calibrarsi alla maggiore o mino-

                                                                                                                                                                               Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali
teressato di premunirsi contro le conseguenze                                           re prevedibilità del fatto storico che costringe alla
dell’evento anormale, adottando misure appro-                                           condotta inadempiente del contribuente.
priate senza incorrere in sacrifici eccessivi (cfr.                                     In sintesi, l’onere del contribuente di predisporre
anche Ord. 18.1.2005 Causa C-325/03 P, Zuaza-                                           la dovuta cura e le cautele necessarie per ga-
ga Meabe/UAMI punto 25); che è stato, altresì,                                          rantire la corresponsione dei tributi, così come
evidenziato che la nozione di forza maggiore non                                        statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di
si limita all’impossibilità assoluta, ma deve esse-                                     Cassazione nelle citate sentenze, si traduce in
re intesa nel senso di circostanze anormali e                                           una sorta di “giudizio sulla ragionevole lungimi-
imprevedibili, le cui conseguenze non avreb-                                            ranza” del contribuente, non privo di sensibilità al
bero potuto essere evitate malgrado l’adozio-                                           margine di prevedibilità dei fatti storici.2
ne di tutte le precauzioni del caso (CGCE sent.                                         Inoltre, nell’art. 6, comma 5 D.lgs n. 472/1997
15.12.1994 causa C-195/91 P, Bayer/Commis-                                              che prevede l’esimente della sanzione ammi-
sione, punto 31, nonche’ sent. 17.10.2002 causa                                         nistrativa tributaria, il costringimento coartato
C-208/01, Parras Medina punto 19);che, pertan-                                          dell’evento anomalo e irresistibile, a differenza
to, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore                                   che nel diritto penale, è più oggettivo che psi-
si atteggia come una causa esterna che obbli-                                           cologico, atteso che l’arco temporale per l’as-
ga la persona a comportarsi in modo difforme                                            solvimento tempestivo e sine poena del tributo,
da quanto voluto, di talchè essa va configura-                                          di regola, garantisce una maggiore riflessione
ta, relativamente alla sua natura giuridica, come                                       delle azioni del contribuente, ben superiore a
una esimente poichè il soggetto passivo è co-                                           quella che può avere chi è obbligato a nell’im-
stretto a commettere la violazione a causa di un                                        mediatezza per ovviare un male notevole.3
evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile,                                      Per quanto riguarda un altro aspetto della forza
non imputabile ad esso contribuente, nonostante                                         maggiore,sempre la Corte di Giustizia ha sottoli-
tutte le cautele adottate…”.1                                                           neato che, in mancanza di armonizzazione della
E ancora, con sentenza della Suprema Corte di                                           normativa sulle sanzioni per l’inosservanza delle
Cassazione n.3049/2018, è stato evidenziato, in                                         norme impositive, gli Stati membri restano com-
primo luogo, che non si deve valutare ex ante                                           petenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro
l’onere di prevenzione generico, poiché non for-                                        appropriate, tuttavia, esercitando tale competen-
nisce al contribuente alcun elemento nella prassi                                       za nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi
per definire propriamente le misure più idonee                                          principi generali e, di conseguenza, nel rispetto
ed eque volte a sventare il realizzarsi dell’evento                                     del principio di proporzionalità.4
anormale, o comunque, se del caso, escludere                                            Difatti, sulla base di tale assunto, la causa di non
la rimproverabilità della successiva condotta an-                                       punibilità prevista dall’art. 6, co. 5, del D.lgs. n.
tigiuridica; difatti, la valutazione del giudice na-                                    472/1997, benché riferita alle imposte sui redditi e
zionale dovrebbe avvenire sulla base di un giu-                                         l’IVA, si estende a tutti i tributi armonizzati, come
dizio controfattuale che ponga il confronto tra il                                      nel caso dell’ordinanza della Suprema Corte, la n.
caso di specie e la condotta che avrebbe tenuto                                         3049/2018, in virtù del fatto che tale estensione
il “buon contribuente”, inteso come soggetto ac-                                        trova fondamento sovranazionale proprio nell’e-
corto e diligente che ha adottato tutti quegli atti                                     sercizio di predetta competenza volta a garantire
idonei a premunirsi da accadimenti anormali e                                           che la punizione non vada oltre quanto necessa-
straordinari.                                                                           rio per il raggiungimento degli interessi pubblici
In secondo luogo, sulla base del principio di pro-                                      sottesi alla norma impositiva tributaria.
porzionalità, se da una parte le misure di precau-                                      Inizialmente la giurisprudenza di legittimità più

1. Cass. Pen.Sez.III, del 15 maggio 2014, n. 20266.
2. Cass.Pen.Sez.III, del 13 marzo 2018, n. 11035
3. VALLEFUOCO V., Norme&Tributi Plus Fisco, 15 febbraio 2017.
4. Cass.Pen.Sez.IV n. 1492 del 23 novembre 1982; Cass.Pen.Sez. IV, n. 1966 del 06 dicembre 1966.
5. Cass., Pen., del 3 aprile 2014, n. 15176. In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Firenze con la sentenza n.4/2018, affermando che, in caso di omesso versamen-
to Iva, non è punibile l’imprenditore che dimostra di aver fronteggiato la crisi economica che ha investito la sua azienda, a lui non imputabile, ponendo in essere tutte le
azioni possibili, anche sfavorevoli per il suo patrimonio

                                                                Una pandemia chiamata Covid 19                                                                                                              5
risalente, ha riconosciuto una forma di tutela al        seguente a quella epidemiologica.
                                                                     contribuente che versa in situazioni di disagio per
                                                                     aver subito una diminuzione patrimoniale ingiusta.       3.Crisi di liquidità come causa di forza maggiore
                                                                     In via esemplificativa , la Suprema Corte (Cass.         Lo scenario palese che si prospetta dopo il pe-
Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali

                                                                     Sez. V, ord., 15/01/2009, n. 884) ha ricondotto          riodo forzato di lockdown è che la sospensione
                                                                     all’alveo dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. 18 di-        prolungata di numerose attività produttive cagio-
                                                                     cembre 1997, n. 472, il caso del contribuente            nerà un’importante crisi di liquidità per le impre-
                                                                     che, per tempo, avesse informato l’autorità giu-         se, tanto da non riuscire a far fronte alle proprie
                                                                     diziaria del fatto che in buona fede ha affidato         obbligazioni tributarie, oltre che a quelle nei con-
                                                                     il denaro necessario ad assolvere al suo debito          fronti di dipendenti e fornitori.
                                                                     tributario ad un consulente il quale, violando i         Difatti, i riflessi economici destabilizzanti sull’e-
                                                                     doveri del proprio incarico, abbia poi omesso di         conomia, a seguito della crisi epidemiologica in
                                                                     effettuare il versamento.                                atto, si verificheranno nonostante misure adot-
                                                                     In tale ipotesi, seppur la condotta inadempiente         tate dal Governo per prorogare le scadenze dei
                                                                     è dipesa dal fatto del terzo (inadempimento dei          versamenti e agevolare prestiti e finanziamenti
                                                                     doveri da parte del consulente), il contribuente         alle imprese; tali misure sono state disposte
                                                                     non si trovava nell’ipotesi dell’irresistibilità della   dai D.L.n.18/2020(Decreto Cura Italia)e D.L.n.
                                                                     forza maggiore, atteso che egli non ha sofferto          23/2020 (Decreto Liquidità) e dai successivi
                                                                     un impedimento oggettivo- quale una mancanza             provvedimenti.
                                                                     di liquidità per assolvere all’obbligazione tributa-     In tema di crisi di liquidità si è espressa princi-
                                                                     ria - poiché l’imprenditore, anche a seguito della       palmente la giurisprudenza di legittimità penale;
                                                                     truffa subita, avrebbe ben potuto assolvere al de-       pertanto al fine di comprendere appieno i principi
                                                                     bito fiscale, senza incorrere nella sanzione.            espressi dalla suddetta giurisprudenza, si proce-
                                                                     Invece, la giurisprudenza di legittimità recente         derà ad un breve inquadramento normativo dei
                                                                     ha dato un’interpretazione più stringente dei casi       reati oggetto di esame delle sentenze.
                                                                     in cui si configura l’esimente della forza maggio-       Com’è noto, le fattispecie incriminatrici di
                                                                     re, ritenendo che non sia sufficiente fare ri-           “Omesso versamento di ritenute”( art. 10-bis D.l-
                                                                     ferimento a una generica “crisi aziendale”, con          gs n. 74/2000)e di “Omesso versamento di IVA”
                                                                     conseguente scarsa liquidità; difatti, oltre a tale      (art.10-ter D.lgs n.74/2000) puniscono rispettiva-
                                                                     condizione, devono essere “[…] espressamente             mente chi omette di versare rispettivamente: 1)
                                                                     considerate le condizioni di imprevedibilità ed          le ritenute dovute per un ammontare superiore a
                                                                     inevitabilità, non fronteggiabili con le normali mi-     150.000 euro per periodo d’imposta: 2) l’Iva do-
                                                                     sure quali accantonamenti etc. per fare fronte ad        vuta in base alla dichiarazione annuale per un
                                                                     eventuali inadempimenti”.1                               ammontare superiore a 250.00 euro.
                                                                     In senso conforme, altresì, si è orientata la giuri-     L’omissione diventa penalmente rilevante al veri-
                                                                     sprudenza penale di legittimità recente che ha as-       ficarsi della scadenza di un determinato termine;
                                                                     sunto una posizione rigida in merito al riconosci-       per le ritenute tale termine coincide con quello di
                                                                     mento della crisi di liquidità come forza maggiore,      presentazione del modello 770 e, invece, per l’I-
                                                                     esimente della responsabilità penale, in caso di         VA con quello per il versamento dell’acconto per
                                                                     omessi versamenti IVA e ritenute oltre soglia.           il periodo d’imposta successivo (27 dicembre).
                                                                     Tanto chiarito, si auspica un intervento ermeneu-        Le fattispecie incriminatrici in questione sono re-
                                                                     tico da parte della Suprema Corte, anche alla            ati propri (difatti l’agente può essere solo il sog-
                                                                     luce della contingente crisi di liquidità che do-        getto obbligato) di natura omissiva, istantanei
                                                                     vranno affrontare le imprese, volto ad allargare         e puniti a titolo di dolo generico, non essendo
                                                                     le maglie dei casi di tale crisi, così da ampliare       rilevante il fine perseguito dall’agente nel porre in
                                                                     il concetto di forza maggiore e giustificare even-       essere il comportamento illecito.
                                                                     tuali omissioni di versamenti tributari dovuti all’e-    Precisamente, ne discende che, per la consu-
                                                                     mergenza covid-19.                                       mazione del reato, è sufficiente che il soggetto
                                                                     Ciò posto, di seguito si esamineranno i recen-           obbligato ometta volontariamente il versamento
                                                                     ti arresti della giurisprudenza di legittimità e di      dell’imposta dovuta nella consapevolezza della
                                                                     merito in riferimento alla crisi di liquidità come       sussistenza dell’obbligo e della inutile scadenza
                                                                     causa di forza maggiore e si confronteranno tali         del termine previsto per il pagamento.
                                                                     assunti con l’attuale emergenza economica con-           Per quanto attiene all’elemento psicologico,

                       6                                                                                    Una pandemia chiamata Covid 19
la giurisprudenza di legittimità appare uniforme          della stesa condotta, quali cause di esclusione
nel ritenere sufficiente il dolo generico, inteso         della colpevolezza o della suitas.6
come mera consapevolezza di omettere il ver-              Nello specifico, la forza maggiore si realizza in un
samento di quanto ricevuto dal sostituito o dal           evento derivante dalla natura o dal fatto dell’uomo

                                                                                                                   Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali
cliente, superando anche la soglia di punibilità.         che, pur se preveduto, non può essere impedito,
L’onere probatorio del dolo secondo il Supremo            sottraendo all’agente la coscienza e la volontarietà
Consesso è in re ipsa nella presentazione della           della condotta (vis maior cui resisti non potest a
dichiarazione annuale, dalla quale emerge quan-           causa della quale l’uomo non agit sed agitur).
to dovuto a titolo d’imposta(Cass. sez. un., 12
settembre 2013, n. 37424) o si evince dal rilascio        3.2. La giurisprudenza sulla crisi di liquidità e
della certificazione e dalla presentazione della          forza maggiore in ambito penale
dichiarazione annuale del sostituto (Cass.Sez.            Ad oggi la giurisprudenza di legittimità ha avuto
III, sent. 15 maggio 2014, n. 20266).                     un’interpretazione rigorosa, oramai pacifica, nel
In riferimento al bene giuridico da tutelare, la          valutare le esimenti e, più in generale, nell’e-
Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza           scludere la colpevolezza nelle ipotesi di omesso
n. 37424/2013 ha rilevato che l’obbligo di ver-           versamento IVA e ritenute, partendo dall’assunto
sare le ritenute e l’IVA è collegato sia ad attività      che tali condotte omissive sono punite a titolo di
svolte dal contribuente nel corso dell’anno, che          dolo generico.
all’erogazione degli emolumenti ai collaboratori;         In linea di principio, nella prevalenza dei casi
mentre l’obbligo di versare l’IVA è collegato al          esaminati dalla giurisprudenza di legittimità, la
compimento delle operazioni imponibili.5                  crisi di liquidità , non è considerata una circo-
Precisamente, i giudici di legittimità, in riferi-        stanza atta a escludere il reato o la punibilità del
mento all’illecito penale di cui all’art. 10- ter D.lgs   soggetto che ha posto in essere la condotta.
n.74/2000, hanno sottolineato che “[…]il presup-          E invero, affinchè si consumi l’illecito, è sufficien-
posto è costituito sia dal compimento di opera-           te la mera coscienza e volontà da parte del sog-
zioni imponibili comportanti l’obbligo di effettua-       getto obbligato di omettere il versamento entro il
re il versamento periodico dell’I.v.a., sia dalla         termine previsto, superando la soglia di punibilità
presentazione della dichiarazione annuale I.v.a.          prevista dal legislatore.
relativa all’anno precedente: che tale presenta-          La Corte di Cassazione, nel reato di omesso ver-
zione sia un necessario presupposto del reato             samento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs.
è stato puntualizzato, sulla base dell’inequivoco         n. 74/ 2000), ha affermato che l’imputato può in-
tenore testuale delle norma incriminatrice, dalla         vocare l’assoluta impossibilità di adempiere il de-
giurisprudenza (Sez. 3, n. 6293 del 14/10/2010,           bito di imposta- quale causa di esclusione della
Ioele); la condotta omissiva si concretizza nel           responsabilità penale- qualora assolva all’onere
mancato versamento, per un ammontare su-                  probatorio di allegazione, concernente sia il pro-
periore a cinquantamila euro [ora, € 250.000],            filo della non imputabilità a lui medesimo della
dell’I.v.a. dovuta in base alla dichiarazione an-         crisi economica che ha investito l’azienda, sia
nuale; il termine per l’adempimento è individuato         l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la cri-
in quello previsto per il versamento dell’acconto         si di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da
I.v.a. relativo al periodo d’imposta successivo”.         valutarsi in concreto.
                                                          Pertanto, a parere del Supremo Consesso, è irri-
3.1. La definizione di forza maggiore in ambi-            levante addurre come causa di forza maggiore la
to penale                                                 mancata riscossione dei crediti osservando che
L’art. 45 c.p. così definisce l’istituto della forza      l’inadempimento dei clienti rientra nel normale ri-
maggiore: “Non è punibile chi ha commesso il              schio di impresa.
caso fortuito o per forza maggiore”.                      Inoltre, la Suprema Corte, in una recente pro-
La forza maggiore(allo stesso modo del caso for-          nuncia, in tema di omesso versamento IVA, ha
tuito) è considerata un istituto “senza patria”per        ribadito che la crisi di liquidità nella quale versa-
la sua controversa collocazione sistematica. Se-          va l’impresa inadempiente- che vantava crediti
condo la dottrina e la giurisprudenza tradiziona-         non riscossi per importi di gran lunga superio-
le, la forza maggiore presuppone il nesso causa-          ri al debito fiscale- non vale come scriminante
le tra la condotta e l’evento e viene, pertanto,          ove manchi la prova che non sia stato altrimenti
studiata nell’ambito della colpevolezza o, anche          possibile per lo stesso contribuente reperire le

                                          Una pandemia chiamata Covid 19                                                                        7
risorse economiche e finanziarie necessarie a                                       tesi in cui si applica il principio di “forza mag-
                                                                     consentirgli il corretto e puntuale adempimento                                     giore” disciplinato dall’art. 45 c.p.; tra queste
                                                                     delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto                                     rileva la crisi economica quale scriminante
                                                                     in essere tutte le possibili azioni, anche sfavo-                                   quando sia cagionata in via esclusiva da cir-
Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali

                                                                     revoli per il suo patrimonio personale, dirette a                                   costanze contingenti, imprevedibili e non im-
                                                                     consentirgli di recuperare, in presenza appunto                                     putabili all’imprenditore, che si sia trovato
                                                                     di un’improvvisa crisi di liquidita’, quelle somme                                  nell’impossibilità di porre tempestivamente
                                                                     necessarie ad assolvere il debito erariale, senza                                   rimedio alla situazione per cause indipenden-
                                                                     esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua                                   ti dalla propria volontà.
                                                                     volontà e ad egli non imputabili.                                                   In una recente decisione, la Corte di Cassazione,
                                                                     Ciò posto, ne discende che è irrilevante la co-                                     Sez. Pen, con sentenza n. 9960 del 13 marzo
                                                                     siddetta “crisi di liquidità” del debitore alla                                     2020 ha evidenziato che “la “forza maggiore” si
                                                                     scadenza del termine per operare il versa-                                          configura come un evento, naturalistico o umano,
                                                                     mento dell’Iva, poiché il debitore ha l’obbligo                                     che fuoriesca dalla sfera di dominio dell’agente e
                                                                     non solo di accantonare le risorse necessarie                                       che sia tale da determinarlo incoercibilmente (vis
                                                                     per l’adempimento dell’obbligazione tributa-                                        maior cui resisti non potest) verso la realizzazione
                                                                     ria, ma anche di adottare tutte le iniziative per                                   di una determinata condotta, attiva od omissiva, la
                                                                     provvedere alla corresponsione del tributo.                                         quale, conseguentemente, non puo’ essergli giu-
                                                                     Tanto rilevato, si osserva, tuttavia, che la giuri-                                 ridicamente attribuita (in questa direzione Sez. 5,
                                                                     sprudenza di merito ha puntualmente disatteso                                       n. 23026 del 3/04/2017, Mastrolia, Rv. 270145).
                                                                     l’obiter dictum della Suprema Corte, ma al con-                                     Secondo questa ricostruzione, dunque, la for-
                                                                     tempo il Supremo Consesso ha disatteso il più                                       za maggiore si colloca su un piano distinto
                                                                     delle volte quanto statuito dai giudici di merito.                                  e logicamente antecedente rispetto alla con-
                                                                     In particolare, nelle decisioni dei giudici di merito                               figurabilita’ dell’elemento soggettivo, ovvero
                                                                     era consolidato l’orientamento giurisprudenzia-                                     nell’ambito delle situazioni in grado di esclu-
                                                                     le secondo cui per configurare il reato tributario                                  dere finanche la cd. suitas della condotta”.
                                                                     deve sussistere non solo l’elemento oggettivo                                       Infatti, secondo l’orientamento pacifico della giu-
                                                                     del ritardato o omesso versamento dei tributi e                                     risprudenza di legittimità, la forza maggiore rile-
                                                                     delle imposte, ma anche l’elemento psicologico                                      va come causa esclusiva dell’evento, mai qua-
                                                                     della volontà di evadere.                                                           le causa concorrente di esso; pertanto, la forza
                                                                     A riguardo, si rammenta una sentenza del Tribu-                                     maggiore sussiste solo e in tutti quei casi in cui
                                                                     nale penale di Brindisi del 12 gennaio 2017,                                        la realizzazione dell’evento stesso o la consuma-
                                                                     nella quale è stato sancito che in caso di omes-                                    zione della condotta antigiuridica è dovuta all’as-
                                                                     so pagamento di IVA sopra le soglie di punibili-                                    soluta e incolpevole impossibilità dell’agente di
                                                                     tà previste, deve sussistere non solo l’omesso                                      uniformarsi al comando, e non può quindi ricol-
                                                                     o il ritardato versamento ma anche l’elemento                                       legarsi in alcun modo ad un’azione od omissione
                                                                     soggettivo del reato ( c.d. dolo di evasione) che                                   cosciente e volontaria dell’agente.
                                                                     non può considerarsi sussistente quando il con-                                     In sostanza, ai fini della configurazione della
                                                                     tribuente si trovi nell’impossibilità oggettiva di                                  causa di forza maggiore, ciò che rileva nei reati
                                                                     adempire il proprio debito tributario.                                              omissivi è l’assoluta impossibilità e non la sem-
                                                                     Più nel dettaglio, nel caso esaminato, le condi-                                    plice difficoltà di porre in essere il comportamen-
                                                                     zioni economico- finanziarie in cui versava la                                      to omesso.
                                                                     società nonché i concreti tentativi dell’ammini-                                    Per completezza si segnala che già nel 2014 tale
                                                                     stratore tesi a proseguire l’attività sociale, al con-                              assunto era stato rilevato dalla Corte di Cassa-
                                                                     creto fine di procedere al pagamento dei debiti                                     zione che ha riconosciuto la sussistenza dei pre-
                                                                     maturati, hanno fatto ritenere insussistente il ne-                                 supposti dell’esimente avendo il soggetto agente
                                                                     cessario dolo di evasione richiesto per procedere                                   posto in essere tutte le possibili azioni dirette a
                                                                     alla condanna prevista per il reato tributario.                                     consentirgli di recuperare, in presenza di una im-
                                                                     Ad ogni modo, in linea con la giurisprudenza di                                     provvisa crisi di liquidità, quelle somme necessa-
                                                                     merito, la Suprema Corte ha previsto alcune ipo-                                    rie ad assolvere il debito erariale, senza esservi

                                                                     6. LAURENZI C. Omesso versamento iva: l’esimente della causa di forza maggiore da covid – 19, in Diritto.it.
                                                                     7. MAGRONE N., “La crisi di liquidità da COVID-19 può essere causa di “forza maggiore” esimente della responsabilità penale in caso di omesso versamento di IVA e
                                                                     ritenute?”, in Tax Review.

                       8                                                                                                        Una pandemia chiamata Covid 19
riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà.       reperire la liquidità necessaria per il pagamento
Precisamente, nel caso esaminato dal Supremo             delle imposte, tra le quali anche quelle specifica-
Consesso, vi era una circostanza che lo aveva            mente approntate dal Governo con la legislazio-
portato ad escludere la responsabilità penale del        ne emergenziale (finanziamenti garantiti, cassa

                                                                                                                  Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali
soggetto agente, ossia il fatto che quest’ultimo         integrazione ecc.);
non aveva ricevuto dal cliente i corrispettivi e l’IVA   - la seconda, riguarda i contribuenti in regola
da accantonare e versare e non aveva, dunque,            con i versamenti fino all’arrivo della pande-
posto in essere alcuna condotta “distrattiva”.           mia da COVID-19, che a causa di quest’ultima
Alla luce della consolidata giurisprudenza di le-        non riusciranno più ad accantonare le risorse
gittimità, si può invocare l’esimente in questione       per poter effettuare i versamenti IVA e le
solo laddove derivi da fatti contingenti e impre-        ritenute entro le scadenze penalmente rile-
vedibili non imputabili all’imprenditore che non         vanti. (Ebbene, anche in questo caso, per poter
abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per           invocare l’esimente nel momento (successivo) in
cause indipendenti dalla sua volontà e che sfug-         cui l’omesso versamento di IVA o ritenute doves-
gono al suo dominio finalistico.                         se divenire penalmente rilevante, si dovrà prova-
Ebbene, alla luce del quadro giurisprudenziale           re di essersi avvalsi di tutte le misure di sostegno
sopra delineato, è di tutta evidenza che la crisi        per rinvenire la liquidità necessaria per adempie-
economica derivante da “emergenza sanitaria              re al pagamento delle imposte).7
conseguente a coronavirus” possa rientrare nel           Alla luce di tanto, potrà in definitiva ritenersi che,
novero dei casi di “forza maggiore”, trattandosi         nelle predette ipotesi potrà operare l’esimente
di un evento straordinario che determina la non          della forza maggiore, atteso che l’impossibilità
punibilità dell’agente.                                  di adempiere ai versamenti delle imposte deriva
                                                         dal fatto di non poter affrontare in un modo diver-
4.Osservazioni conclusive                                so le conseguenze dell’imprevedibile pandemia;
Dall’esame della giurisprudenza di legittimità           difatti, in questi casi, l’emergenza sanitaria rileva
sulla nozione di forza maggiore e sulle perples-         quale causa esclusiva del mancato versamento,
sità connesse alla possibilità di ritenere la crisi      non essendovi cause concorrenti o preesistenti
di liquidità un’esimente configurabile nei casi in       che abbiano portato il soggetto obbligato all’ina-
esame, è auspicabile che la Corte di Cassazione          dempimento tributario.
riveda la sua interpretazione rigoristica, non la-       A tale novero di ipotesi, potrebbe aggiungersi
sciandola avulsa dal particolare momento storico         quella in cui l’impresa abbia adottato iniziative
causato della pandemia in atto e adattando il suo        idonee a tentare di fronteggiare la crisi finanzia-
orientamento a quanto già affermato da buona             ria( facendo ricorso, qualora possibile, anche al
parte della giurisprudenza di merito.                    patrimonio personale), dando rilievo alla crisi di
Certamente, l’applicazione della scriminante del-        liquidità come causa di esclusione del dolo, con il
la forza maggiore non potrà essere applicata in          conseguente esonero della responsabilità penale.
maniera indiscriminata, ma dovrà essere valutata         In conclusione, a parere degli scriventi, stante la
in relazione alle fattispecie concrete, dopo aver        gravità del momento storico e degli effetti che
verificato l’effettivo impatto della epidemia sulla      potrebbero protrarsi nel breve e lungo periodo, si
possibilità di assolvere al versamento di imposta.       ritiene che i contribuenti, laddove risulti del tutto
A causa dell’emergenza epidemiologica potreb-            necessario, potranno posticipare il versamento
bero configurarsi due situazioni:                        di eventuali imposte, rispetto all’adempimento di
- la prima, attiene ai contribuenti non in re-           esigenze più urgenti per la ripresa aziendale(pa-
gola con i versamenti dovuti prima della pan-            gamenti di dipendenti, fornitori, banche), provan-
demia ma che avevano predisposto le risorse              do - poiché lo stesso Governo ha sospeso alcuni
per adempiere ai propri debiti entro i termini           versamenti tributari in ragione dell’emergenza
previsti dal legislatore penal-tributario.(In tale       epidemiologica- di aver messo in campo tutti i
ipotesi l’imprenditore, per poter invocare la scri-      mezzi a disposizione per arginare la crisi di liqui-
minante della forza maggiore, dovrà provare, da          dità, utilizzando anche tutte le misure di soste-
una parte, che al momento dell’emergenza sani-           gno messe a disposizione dal Governo.
taria, aveva tutte le risorse per pagare l’ IVA e le
ritenute entro la scadenza penale; dall’altra, di                                     Avv. Maurizio Villani
aver messo in atto tutte le misure disponibili per                                    Avv. Lucia Morciano

                                         Una pandemia chiamata Covid 19                                                                        9
Le indennità in favore dei lavoratori a causa
                                                                                   dell’emergenza Covid-19
Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali

                                                                                                A cura dell’ Avv. Maurizio Villani e dell’Avv. Antonella Villani

                                                                     Sommario:                                                   (AGO); indennità lavoratori stagionali dei settori del
                                                                     1. Premessa                                                 turismo e degli stabilimenti termali; indennità lavora-
                                                                     2. Le indennità previste dal decreto Cura Italia            tori agricoli; indennità lavoratori dello spettacolo; in-
                                                                     (D.L 18/2020)                                               dennità per lavoratori sportivi; indennità a professio-
                                                                     2.1. Indennità per gli iscritti al fondo gestione           nisti iscritti alle casse private - per questi ultimi solo
                                                                     INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 decreto Cura Italia)        se a basso reddito o se abbiano subito riduzione o
                                                                     2.2. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44        cessazione della propria attività a causa dell’emer-
                                                                     decreto Cura Italia)                                        genza Coronavirus).
                                                                     2.3. Indennità ai lavoratori sportivi (art. 96 decre-       Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non
                                                                     to Cura Italia)                                             sono soggette a imposizione fiscale, non sono tra
                                                                     3. Le indennità previste dal Decreto Rilancio               esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori
                                                                     (D.L. 34/2020)                                              di Reddito di Cittadinanza.
                                                                     3.1. Indennità per gli iscritti al fondo gestione           Ulteriori misure di sostegno al reddito connesse all’e-
                                                                     INPS (art. 84 decreto rilancio)                             mergenza epidemiologica da COVID-19 sono state
                                                                     3.2. Fondo per il reddito di ultima istanza (art.           introdotte dal decreto-Legge 19 maggio 2020, n.
                                                                     44 decreto Cura Italia - convertito con modifica-           34 (c.d. decreto Rilancio) che ha stabilito la prose-
                                                                     zioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - e art. 78         cuzione automatica del bonus 600 euro per il mese
                                                                     decreto Rilancio)                                           di aprile per chi ne è già stato beneficiario nel mese
                                                                     3.3. Indennità per i lavoratori domestici (art. 85          di marzo, ha esteso il bonus a nuove categorie di
                                                                     decreto Rilancio)                                           lavoratori per i mesi di aprile e maggio (purché siano
                                                                     3.4. Indennità per i lavoratori sportivi (art. 98 de-       stati colpiti economicamente) ed ha previsto ulteriori
                                                                     creto Rilancio)                                             bonus e indennità.
                                                                     3.5. Contributo a fondo perduto (art. 25 decreto            Al fine di comprendere appieno le misure previste
                                                                     Rilancio)                                                   dal D.L. Rilancio, occorre preliminarmente analizza-
                                                                     4. Tabelle di riepilogo delle indennità in favore           re le misure previste dal precedente Decreto Cura
                                                                     dei lavoratori                                              Italia e, per quanto di interesse, dal successivo De-
                                                                     4.1. Tabella delle indennità previste dal decreto           creto liquidità.
                                                                     Cura Italia per il mese di marzo 2020
                                                                     4.2. Tabella delle indennità previste dal decreto           2. LE INDENNITà PREVISTE DAL DECRETO
                                                                     Rilancio per il mese di aprile 2020                         CURA ITALIA (D.L. 18/2020)
                                                                     4.3. Tabella delle indennità previste dal decreto           Una prima indennità per il solo mese di marzo
                                                                     Rilancio per il mese di maggio 2020                         2020 è stata disposta dal decreto-legge 17 mar-
                                                                                                                                 zo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) - recan-
                                                                     1. PREMESSA                                                 te “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
                                                                     Tra le misure di sostegno al lavoro e all’economia il       nazionale e di sostegno economico per famiglie,
                                                                     Governo ha previsto un’indennità di 600 euro per            lavoratori e imprese connesse all’emergenza epi-
                                                                     il sostegno del reddito di alcune categorie di lavo-        demiologica da COVID-19”, convertito con modi-
                                                                     ratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica            ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - che
                                                                     da COVID-19. Detto bonus è stato introdotto dal             ha previsto una indennità di sostegno per alcune
                                                                     decreto Cura Italia (D.L 18/2020, convertito con            categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti,
                                                                     modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)            parasubordinati e dipendenti le cui attività sono sta-
                                                                     per il mese di marzo 2020, che ha previsto diver-           te colpite dall’emergenza Covid-19. In particolare,
                                                                     se categorie di indennità Covid-19 (indennità liberi        dette indennità sono state previste:
                                                                     professionisti e collaboratori coordinati e continuati-     ● dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, per lavoratori
                                                                     vi; indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni    iscritti ad INPS (il decreto Cura Italia, con i citati
                                                                     speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria           articoli, ha introdotto, per il mese di marzo 2020, cin-

                  10                                                                                          Una pandemia chiamata Covid 19
que indennità, c.d. “Indennità COVID-19”, in favore          ● Indennità lavoratori autonomi iscritti alle ge-
di categorie di lavoratori meglio specificate nel suc-       stioni speciali dell’Assicurazione generale ob-
cessivo paragrafo 2.1);                                      bligatoria (AGO) (Art. 28 del D.L. 18/2020, con-
● dall’art. 44 per i professionisti e lavoratori au-         vertito con modificazioni dalla legge 24 aprile

                                                                                                                             Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali
tonomi iscritti alle Casse private di previdenza             2020, n. 27)
obbligatoria;                                                In tali categorie vi rientrano gli artigiani, i commer-
● dall’art. 96 per i lavoratori sportivi.                    cianti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che
                                                             sono iscritti in apposite sezioni (gestioni speciali),
2.1 INDENNITÀ PER GLI ISCRITTI AL FONDO                      dotate di autonomia finanziaria e di separata con-
GESTIONE INPS (artt. 27, 28, 29, 30 e 38 decreto             tabilità.
Cura Italia)                                                 Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le fi-
Il bonus per gli iscritti al fondo gestione INPS (artt.      gure degli imprenditori agricoli professionali iscritti
27, 28, 29, 30 e 38 D.L. Cura Italia), consiste in un’in-    alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiu-
dennità di sostegno al reddito, previa domanda,              vanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori
erogata dall’INPS, dell’importo di 600 euro per il           agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La
mese di marzo 2020 che non concorre a formare il             prestazione è riconosciuta a condizione che i lavo-
reddito imponibile.                                          ratori non siano titolari di trattamento pensionistico
I termini e le condizioni per la presentazione della         diretto e che non siano iscritti, al momento della
domanda sono chiariti nella circolare INPS del 30            presentazione della domanda, ad altre forme pre-
marzo 2020, n. 49 ove sono state fornite altresì pre-        videnziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione
cisazioni sui destinatari e i presupposti per accedere       separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
a detto indennizzo.                                          n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche
                                                             i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione au-
In particolare, detta circolare ha chiarito che le in-       tonomi commercianti oltre che alla previdenza inte-
dennità Covid-19 previste per il mese di marzo 2020          grativa obbligatoria presso l’Enasarco (Ente nazio-
sono le seguenti:                                            nale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di
● Indennità liberi professionisti e collaboratori            commercio) e i soci di società di persone o di capita-
coordinati e continuativi iscritti alla gestione se-         li obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago
parata INPS (Art.27 del D.L. 18/2020, convertito             (tanto è stato chiarito dalle Faq pubblicate in data 26
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.             marzo sul sito del ministero dell’Economia e delle
27).                                                         Finanze).
L’indennità prevista dall’articolo 27 del D.L. 18/2020
è rivolta:                                                   ● Indennità lavoratori stagionali dei settori del
- ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva   turismo e degli stabilimenti termali (Art. 29 del
alla data del 23 febbraio 2020, compresi i parteci-          D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla
panti agli studi associati o società semplici con atti-      legge 24 aprile 2020, n. 27)
vità di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma        L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti con qua-
1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata Inps. Tali      lifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e
lavoratori non devono essere titolari di pensione e          degli stabilimenti termali che hanno cessato il loro
non devono essere iscritti, alla data di presentazio-        ultimo rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
ne della domanda, ad altre forme previdenziali ob-           1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata
bligatorie;                                                  in vigore del D.L. 18/2020), che non siano titolari di
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione co-   trattamento pensionistico diretto e che alla data del
ordinata e continuativa con rapporto attivo alla data        17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rappor-
del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla         to di lavoro dipendente.
Gestione separata Inps con il versamento dell’ali-           Fermi restando i requisiti legislativamente individuati
quota contributiva in misura pari, per l’anno 2020,          (si deve trattare esclusivamente di lavoratori con
al 34,23%, non titolari di trattamento pensionistico         qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro
diretto. La Circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo           sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2020 ha chiarito che per detti lavoratori, l’indennità è     2019 e il 17 marzo 2020), la Circolare dell’INPS n.
compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccu-         49 del 30 marzo 2020 ha chiarito che la cessazione
pazione DIS-COLL.                                            deve essere avvenuta con un datore di lavoro rien-
                                                             trante nei settori produttivi del turismo e degli stabili-

                                            Una pandemia chiamata Covid 19                                                                           11
menti termali, in base ai codici statistico-contributivi     sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di
                                                                     e ai codici Ateco riportati nella circolare medesima.        lavoro occasionale - di cui all’art. 54 bis del decre-
                                                                     La suddetta circolare INPS ha, altresì, chiarito che         to-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni
                                                                     per detti lavoratori, l’indennità è compatibile e cumu-      dalla Legge n. 96 del 2017 - nei limiti di compensi
Gli speciali di TF - Covid 19: aspetti fiscali e giurisprudenziali

                                                                     labile con l’indennità di disoccupazione NASpI.              d’importo non superiore a 5.000 euro per anno ci-
                                                                                                                                  vile. Si evidenzia, inoltre, che il decreto Rilancio,
                                                                     ● Indennità lavoratori agricoli (Art. 30 del D.L.            con l’art. 75 ha aggiunto all’art. 31 del Decreto cura
                                                                     18/2020, convertito con modificazioni dalla leg-             Italia, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020,
                                                                     ge 24 aprile 2020, n. 27)                                    il comma 1-bis, disponendo che >. Il nuovo
                                                                     12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e comparteci-          comma, con decorrenza dal 19.05.2020, dunque,
                                                                     panti familiari).                                            ha chiarito che l’indennità Covid-19 è cumulabile
                                                                     L’indennità può essere riconosciuta purché i lavora-         con l’assegno ordinario di invalidità, mentre rimane
                                                                     tori abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 gior-           confermata l’incumulabilità con la pensione di inva-
                                                                     nate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano         lidità.
                                                                     titolari di trattamento pensionistico diretto.               Ciò posto, si osserva che è competenza dell’INPS
                                                                                                                                  il monitoraggio del rispetto del limite di spesa i cui
                                                                     ● Indennità lavoratori dello spettacolo (Art. 38             risultati devono essere comunicati al Ministero del
                                                                     del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni               Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’E-
                                                                     dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)                           conomia e delle Finanze.
                                                                     L’indennità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pen-
                                                                     sioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS), non titolari       Un ampliamento delle categorie dei soggetti benefi-
                                                                     di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30          ciari per il mese di marzo 2020 è stato disposto dal
                                                                     contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo,      Decreto interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020,
                                                                     da cui deriva nell’anno 2019 un reddito non supe-            del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
                                                                     riore a 50.000 euro. I lavoratori non devono essere          di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
                                                                     titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del      Finanze (repertorio n. 10 del 4 maggio 2020). Il
                                                                     17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L.            citato decreto interministeriale prevede il riconosci-
                                                                     18/2020). La Circolare dell’INPS n. 49 del 30 marzo          mento di una indennità, non soggetta a imposizione
                                                                     2020 ha chiarito che per detti lavoratori, l’indennità è     fiscale, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a
                                                                     compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccu-         favore di ulteriori quattro categorie di lavoratori dan-
                                                                     pazione NASpI.                                               neggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri
                                                                     Tanto chiarito, la Circolare INPS n. 49/2020 dedi-           interventi.
                                                                     ca un paragrafo specifico alle incumulabilità e              L’indennità, erogata dall’INPS, previa domanda,
                                                                     incompatibilità tra le indennità disposte dal D.L.           spetta:
                                                                     18/2020 e le altre prestazioni professionali, pre-           ● ai lavoratori stagionali dipendenti non impie-
                                                                     cisando che dette indennità non sono cumulabili              gati nel settore turistico o termale, che hanno
                                                                     e non possono essere riconosciute ai percettori di           cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il
                                                                     Reddito di cittadinanza e che sono incompatibili con         1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno
                                                                     le pensioni dirette a carico dell’Ago e delle forme          lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
                                                                     esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa,          ● ai lavoratori intermittenti che hanno lavorato al-
                                                                     nonchè con l’Ape sociale e l’assegno ordinario di in-        meno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio
                                                                     validità. Di converso, l’indennità è compatibile con         2020 (sono compresi sia i contratti a tempo deter-
                                                                     l’indennità Dis-Coll per i liberi professionisti e co.co.    minato che indeterminato, con o senza indennità di
                                                                     co. e con la Naspi per gli stagionali del turismo e          disponibilità);
                                                                     degli stabilimenti balneari. Tutte le indennità sono         ● ai venditori a domicilio con partita Iva, (articolo
                                                                     compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni          19 del Dlgs 114/1998) il cui reddito 2019 derivante
                                                                     monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini        da questa attività sia stato superiore a 5mila euro e
                                                                     professionali, nonché i premi o sussidi per fini di stu-     iscritti alla gestione separata Inps in via esclusiva al
                                                                     dio o di addestramento professionale, con i premi ed         23 febbraio 2020;
                                                                     i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività         ● ai lavoratori autonomi senza partita Iva e iscrit-

                  12                                                                                           Una pandemia chiamata Covid 19
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