100 Quesiti Testo Unico di Pubblica Sicurezza Raccolta ragionata di quesiti 2016 - Associazione professionale polizia locale

Pagina creata da Vittoria Pini
 
CONTINUA A LEGGERE
Pagina |1

2016

   100 Quesiti
   Testo Unico di Pubblica
   Sicurezza

   Raccolta ragionata di quesiti
INDICE

A
1. agenzia - prenotazioni
2. agenzia di affari - comunicazione - attività congiunta
3. agenzia di affari - eventi - tariffa
4. agenzia di affari - organizzazione eventi
5. agenzia di affari - registro - fogli mobili
6. agenzia di affari - requisiti - ricettazione
7. agenzia di affari - sede - abitazione
8. apparecchi da trattenimento - disposizioni nazionali - regionali
9. apparecchi da trattenimento - installazione - norme regionali
10. apparecchi da trattenimento - Questura - rispetto norma regionale
11. apparecchi da trattenimento - sanzioni accessorie
12. area privata - concessione al comune - uso pubblico
13. arte fotografica - scenografia
14. associazione - organizzazione mercato - somministrazione
15. associazione - spettacolo viaggiante - parco divertimenti
16. autorizzazioni attività sanitarie - autorizzazioni - requisiti

C
17. carte - torneo - licenza
18. centro giovanile - cessione temporanea
19. commercio auto - veicoli usati - deposito
20. commercio elettronico - auto usate - deposito
21. commercio elettronico - auto usate - deposito
22. commercio elettronico - auto usate - deposito
23. commercio on line - auto usate - chiarimenti
24. commercio su area privata - vendita giochi - partecipazione
25. commercio su area pubblica - artigianato - posteggi liberi
26. commercio su area pubblica - usato - deposito
27. commercio su area pubblica - usato - limite valore
28. complesso turistico ricettivo - spettacolo viaggiante

                                                                        2
D
29. direttore di tiro - licenza – rinnovo

E
30. escape room - autorizzazioni

G
31. giochi - locale dedicato - autorizzazioni
32. guida turistica - attività

I
33. impianto sportivo - realizzazione

L
34. licenza di polizia - violazioni - sanzioni accessorie
35. licenze di polizia - durata - stagionalità
36. locale di trattenimento - spettacolo viaggiante - licenza

                                                                3
M
37. manifestazione - mongolfiera
38. money transfert - attività congiunta

N
39. noleggio con conducente - conferimento - procedura
40. noleggio con conducente - contingente - liberalizzazione
41. noleggio con conducente - trazione animale - iscrizione al ruolo
42. noleggio con conducente - unità locale - rimessa - titolo valido
43. noleggio senza conducente - requisiti morali

O
44. onoranze funebri - personale - contratti

P
45. palestra - attività motoria - autorizzazioni
46. presepe - tensostruttura
47. produttore agricolo - filiera corta - pane

R                                                                      4
48. raccolta scommesse - competenza - disposizioni regionali - applicabilità
49. raccolta scommesse - normativa regionale - accertamenti
50. raccolta scommesse - VLT - esercizi pubblici

S
51. sala giochi - procedimento - mancata conclusione
52. sala giochi - rumorosità - competenza
53. sala giochi - SCIA - subingresso
54. sala giochi - somministrazione - sorvegliabilità
55. sala giochi - VLT e Slot - limitazioni regionali
56. sanzioni amministrative - memorie - termine perentorio
57. scommesse - licenza - destinazione d'uso
58. servizi igienici - attività imprenditoriale
59. sfilata carnevalesca - licenza - carri allegorici
60. somministrazione - apparecchi da trattenimento - normativa regionale
61. somministrazione - apparecchi da trattenimento - verifiche
62. somministrazione - catering - ville private - trattenimenti
63. somministrazione - circolo privato - ballo
64. somministrazione - divieto - ordinanza
65. somministrazione – giochi - installazione
66. somministrazione - slot - cessione
67. somministrazione - sorvegliabilità - locali comunicanti
68. somministrazione - struttura ricettiva - collegamento interno
69. somministrazione - subingresso - apparecchi da trattenimento
70. somministrazione – trattenimento - circoli privati
71. somministrazione - trattenimento - gestione
72. somministrazione – trattenimento - giochi
73. somministrazione – trattenimento – licenza – agibilita’
74. somministrazione – trattenimento – prevenzione incendi
75. somministrazione – trattenimento – servizi
76. spettacolo - agibilità - verifiche periodiche
77. spettacolo viaggiante - centro commerciale - installazione
78. spettacolo viaggiante - installazione - rilascio licenza
79. spettacolo viaggiante - iscrizione registro imprese - inserimento nuova attrazione
80. spettacolo viaggiante - licenza - esercizio
81. spettacolo viaggiante - licenza - locali al chiuso
82. spettacolo viaggiante - pista sul ghiaccio
83. stabilimento balneare - apparecchi da trattenimento - verifiche
84. struttura ricettiva - affitto posto letto - attività B & B
85. struttura ricettiva - B & B
86. struttura ricettive Sospensione attività - Riattivazione

                                                                                         5
T
87. tiro al piattello - autorizzazioni
88. trattenimento - agibilità - cinema
89. trattenimento - agibilità - prescrizioni - rispetto
90. trattenimento - agibilità - rilascio parere
91. trattenimento - banda musicale - palazzetto - campo sportivo
92. trattenimento - impianto - gestore - licenza
93. trattenimento - palchi – americana
94. trattenimento - sanzione - chiusura
95. trattenimento - SCIA - agibilità - licenza
96. trattenimento - somministrazione - attività congiunta
97. trattenimento - struttura temporanea – agibili
98. trattenimento / commissione vigilanza / parere

V
99. veicoli usati - deposito - destinazione d'uso
100. vendita cose usate usati

                                                                   6
A
1. AGENZIA - PRENOTAZIONI

» Quesito

Una società s.r.l. vorrebbe avviare un'attività di questo tipo: prendere contatti con studenti
stranieri e alloggiarli nelle varie strutture ricettive della città, B&B, affittacamere, case locate, ecc...
Si occuperebbe anche di stipulare il contratto di affitto, laddove richiesto, e delle comunicazioni
delle schede alloggiati in Questura. Che tipo di autorizzazione è necessaria? Potrebbe trattarsi di
agenzia d'affari?

» Risposta

Le attività che vengono indicate nel quesito appartengono a più tipologie, si avrà quella di agenzia
di viaggi se l'intermediazione consente di poter prenotare e organizzare il viaggio verso le strutture
ricettive autorizzate, si avrà quella di agenzia immobiliare se l'intermediazione consente di poter
prenotare un appartamento in affitto e si avrà agenzia di affari prevista dall'articolo 115 del TULPS
per il disbrigo delle pratiche relative alla presentazione delle comunicazioni alla Questura degli
alloggiati.

                                                                                           Torna all’indice

2. AGENZIA – COMUNICAZIONE ATTIVITA’ CONGIUNTA

» Quesito

E' stata presentata a questo Comune una SCIA per " Agenzia di AFFARI" per disbrigo pratiche.
Come luogo di svolgimento dell'attività è stato indicato un locale dove viene già esercitata attività
di Agenzia di Affari per disbrigo pratiche da altra società. Si precisa che il legale rappresentate
della agenzia di affari già operante all'interno del locale ed il legale rappresentate della seconda
agenzia sono la stessa persona. e' compatibile che all''interno dello stesso locale, siano esercitate
attività similiari?

» Risposta

L'attività di agenzia di affari prevista dall'articolo 115 del TULPS è soggetta alla presentazione al
comune di competenza territoriale di una comunicazione e non di una SCIA; non ci risultano
disposizioni tali da vietare l'esercizio congiunto di due diverse attività produttive, anche se della
medesima tipologia, sempre che ognuna possegga anche il proprio registro previsto dall'articolo
120 del TULPS vidimato da codesto ufficio. Da quanto indicato nel quesito sembrerebbe che anche
se il legale rappresentante è il medesimo soggetto si tratti di due diverse società, in caso contrario
                                                                                                               7
non si capirebbe la necessità di utilizzare due diverse autorizzazione per svolgere la medesima
attività.

                                                                                        Torna all’indice

3. AGENZIA DI AFFARI – EVENTI - TARIFFE

» Quesito

E' stata presentata a questo Comune una comunicazione relativa all'apertura di una agenzia
d'affari per organizzazione eventi quali feste, matrimoni e congressi, dove si dichiara, tra l'altro
che l'attività non ha un tariffario dei compensi fisso perché ogni evento è calcolato a forfait. Non
esiste pertanto una tabella delle operazioni, perché ovviamente tutto dipende dalla scelta dei
clienti, ne quindi un tariffario relativo a queste operazioni. Come mi devo comportare?

» Risposta

L'articolo 120 del TULPS nel prevedere l'obbligo dell'esposizione della tariffa che si intende
applicare non fa alcun riferimento a disposizioni particolari, salvo l'ipotesi di avvalersi della facoltà
di esibire la licenza, ora comunicazione, al cliente e sulla quale siano indicate le tariffe applicate.
Riteniamo che l'interessato potrebbe indicare gli elementi certi relative all'attività svolta rinviando
alcuni di questi ad una valutazione di volta in volta in relazione alla complessità dell'attività che
viene richiesta, e comunque indicando i limiti minimi massimi per quelle attività da valutarsi sulla
complessità dell'intervento.

                                                                                        Torna all’indice

4. AGENZIA DI AFFARI – ORGANIZZAZIONE EVENTI

» Quesito

Si chiede se l'attività di organizzazione di congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e
professionali, presso varie strutture, sia per conto proprio che per conto terzi, destinati ad ogni
tipologia di utenza, sia da inquadrare come agenzia d'affari ex art. 115 TULPS, con obbligo di
presentazione di Scia al Comune. La medesima società srl semplificata intenderebbe esercitare
anche l'attività di editoria, pubblicando opuscoli, ecc.... Si chiede se anche tale attività rientra
nell' Agenzia d'affari.

» Risposta

L'agenzia di affari è l'attività svolta da chiunque intenda interporsi fra un soggetto che offre un
prodotto o un servizio e un altro soggetto che ricerca tale prodotto o servizio e per questa sua
partecipazione l'agenzia riceve un predeterminato compenso. SE quindi la società organizza
convegni o corsi di aggiornamento incassando direttamente le quote dei partecipanti ed avendo

                                                                                                            8
poi un rapporto economico direttamente con il docente non si tratterà di agenzia di affari ma di
organizzazione di eventi, corsi ecc. Viceversa nell'ipotesi che la società organizzi per conto di altri
l'evento e quindi si ponga come soggetto terzo tra colui che organizza l'evento e i soggetti che vi
partecipano, provvedendo allo svolgimento dell'attività di segreteria, ricevimento, tutoraggio,e
ricevendo un compenso direttamente dall'organizzatore, si tratterà di agenzia di affari. Si
rammenta che l'articolo 115 del TULPS non prevede la presentazione della SCIA ma l'invio di una
comunicazione.

                                                                                         Torna all’indice

5. AGENZIA DI AFFARI – REGISTRO – FOGLI MOBILI

» Quesito

Un'agenzia d'affari art. 115 TULPS, che opera nel ramo dei mobili e abbigliamento usati, (i
cosiddetti mercatini dell'usato) richiede di poter utilizzare un registro meccanografico, impiegando
per la tenuta della merce il proprio programma informatico, in luogo del registro cartaceo
(solitamente acquistato in cartoleria) e vidimato dal comune. e' possibile vidimare i fogli in bianco
su cui poi faranno la stampa delle schede con la merce in deposito e c/to vendita? Non siamo a
conoscenza di norme o circolari che regolamentano tale procedura. L'unica circolare che abbiamo
trovato è quella rivolta alle Prefetture per quelli di loro competenza. Il cittadino mi dice che gli altri
Comuni non hanno mai sollevato il problema e che lo fanno tranquillamente in tutta Italia.

» Risposta

Il TULPS o anche il suo regolamento non indicano una specifica tipologia di registro da utilizzare
per l'attività prevista dall'articolo 120 del TULPS, il registro potrà anche essere costituito da fogli
mobili ma che dovranno essere tutti numerati e vidimati ad uno ad uno dall'ufficio comunale e sui
quali si dovranno annotare tutte le indicazioni previsti dai normali registri cartacei. L'utilizzo del
registro informatizzato é previsto dall'articolo 16 del regolamento di applicazione del TULPS le cui
modalità devono essere dettate da apposito Decreto che non ci risulta ancora emanato.

                                                                                         Torna all’indice

6. AGENZIA DI AFFARI – REAQUISITI - RICETTAZIONE

» Quesito

Comunicazione avvio agenzia di affari art. 115 TULPS - penale: 2003: omesso versamento ritenute
previdenziali - multa - indulto 2005: idem come sopra- multa - indulto. 2006: sentenza corte
appello: ricettazione- attenuanti generiche – multa - reclusione gg.15 – confisca - sospensione
condizionale della pena - non menzione. vero che non sono reati ostativi per art. 11 TULPS?

» Risposta

                                                                                                             9
In effetti, se pur grave, il delitto di ricettazione non rientra fra quelli dichiarati come ostativi al
possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del TULPS, salvo che il soggetto non abbia
riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione, come indicato nel comma 1 del citato art. 11.

                                                                                         Torna all’indice

7. AGENZIA DI AFFARI - SEDE - ABITAZIONE

» Quesito

Si chiede se un'impresa individuale già inscritta alla camera di commercio come procacciatore
d'affari di veicoli, può inviare una SCIA per intraprendere attività di agenzia d'affari indicando
come domicilio dell'attività, la sua residenza, dove catastalmente l'uso sarà abitativo e non
commerciale.

» Risposta

Per la risposta al quesito si consiglia la lettura della Circolare Ministero dell'interno 9/5/2000
“Licenze di P.S. - Possibilità di autorizzare l'attività di agenzia di affari ai sensi dell'art. 115 TULPS
nonchè di altre autorizzazioni di polizia all'interno della propria abitazione – Quesiti”. Per il
Ministero è possibile che l’attività di agenzia d’affari sia esercitata in un’abitazione privata, a
condizione che i locali dell’agenti siano separati dalla civile abitazione, così da consentire in
qualunque orario l’accesso dell’organo di polizia per le verifiche di competenza (art. 16 del TULPS).

                                                                                         Torna all’indice

8. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO – DISPOSIZIONI NAZIONALI - REGIONALI

» Quesito

Si chiede di sapere se in Puglia sussista l'obbligo di diversificare l'offerta complessiva di gioco degli
apparecchi o congegni, ed in caso di risposta affermativa, si chiede se sussista un preciso
riferimento normativo in tal senso. Tanto si chiede poiché la Legge Regionale n. 43/13 non
prevede tale obbligo. Tuttavia il 3° comma art. 3 del Decreto 27.10.03 (del Ministero Economia e
Finanze) prevede che "negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art.2, l'offerta complessiva
di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei
limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6
e 7, lett. b del TULPS. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui
all'art. 110, comma 6 e 7, lett. b, non può comunque essere superiore al numero complessivo delle
altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso". Quindi si vuole sapere se
effettivamente tale previsione di diversificazione costituisca oggi un requisito imprescindibile per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. n. 43/13, e con quali modalità /criteri (anche
numerici) dovrebbe essere effettuata tale diversificazione non meglio definita dal decreto
27.10.03.
                                                                                                        10
» Risposta

La materia dei giochi rientra tra le attività inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica affidata alla
competenza esclusiva dello Stato, le regioni invece emanano disposizioni in materia di ludopatia,
limitatamente agli aspetti socio sanitari che attengono alle materia di propria competenza come
previsto dall'articolo 1 della legge regionale della Puglia 43/20123; con l'articolo 7 della norma
regionale si stabilisce che l'utilizzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 è consentita a
condizione che si rispettino le disposizioni della norma regionale che prevede il rispetto di distanze
minime rispetto a luoghi particolarmente sensibili, fermo restando il regime autorizzatorio per
l'utilizzo di tutti gli apparecchi da gioco dettato dall'articolo 86 del TULPS la cui competenza
esclusiva è affidata allo Stato anche se poi delegata ai comuni. Gli apparecchi da trattenimento
previsti dall'articolo 110 comma 7 lettera b) del TULPS sono stati aboliti dalla legge 311/2004. Il
Decreto 27 Ottobre 2003 prevede che non possono essere installati esclusivamente apparecchi e
congegni di cui all'articolo 110 comma 6 perché in caso contrario il minore non avrebbe alcuna
possibilità di partecipare al gioco e quindi la disposizione Ministeriale, prevede l'obbligo di
installare almeno un apparecchio del comma 7. Le altre disposizioni del Decreto del 2003 sono
state superate da altre disposizioni come ad esempio quelle contenute nel Decreto 27 Luglio 2011,
reperibile sul sito, che indica il numero massimo di apparecchi installabili nelle varie tipologie di
esercizi.

                                                                                       Torna all’indice

9. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO – INSTALLAZIONE - NORME REGIONALI

» Quesito

L'art. 86 comma 3 del TULPS come modificato dalla finanziaria 2001 stabilisce che per installare
apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS non occorre la licenza quando il locale è già in possesso di
una licenza rilasciata ai sensi dell'art. 86 o 88. Con l'entrata in vigore della L.R. 43 del 13/12/2013,
tale previsione rimane valida oppure occorre munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della LR? In
caso negativo, non deve essere nemmeno verificata la distanza dei 500 m e il possesso del corso di
formazione sul GAP?

» Risposta

Le due norme, l'articolo 86 comma 3 del TULPS e la legge regionale della Puglia 43/2013,
attendono a due diversi aspetti attinenti a materia di diversa competenza esclusiva assegnate allo
stato e alla regione; allo Stato sono assegnate competenze in materia di ordine e sicurezza
pubblica e quindi gli apparecchi con vincita in danaro, slot, potranno essere installati solo in
presenza di licenza, mentre la regione persegue finalità di salute pubblica allo scopo di contrastare
il fenomeno della ludopatia stabilendo dei divieti di installazione degli apparecchi con vincita in
danaro al di sotto di una determinata distanza rispetto a luoghi particolarmente sensibili. Le due
norme quindi non sono in contrasto fra loro, infatti si potranno installare gli apparecchi con vincita
in danaro solo se rispettano le previsioni della legge regionale 47/2013. L'articolo 7 comma 1 della
legge regionale della Puglia 43/2013 stabilisce che “. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione
di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta
                                                                                                      11
di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti”
e la norma vigente è l’art. 86, comma 3, del TULPS. Riteniamo quindi che non necessiti una
specifica autorizzazione per l’installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art.110 comma 6
negli esercizi pubblici in quanto non necessaria ( come stabilisce il citato comma 3 dell’art. 86), ma
che questi apparecchi non possano essere installati se non rispettano le distanze dai luoghi
sensibili. In caso di istallazione senza rispettare detti limiti si applicano le sanzioni del comma 8
dell’art. 7 della L.R. 43/2013

                                                                                         Torna all’indice

10. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO - QUESTURA – RISPETTO NORMA REGIONALE

» Quesito

La Questura concede licenza per l'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art.38, comma 2, del
D.L.223/06,in locali siti in questo Comune, inserendo la seguente nota a margine:"la presente
licenza deve intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte
da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale e, in particolare, da quelle
inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili, ai sensi della L. R. n.
43 del 13/12/2013"; si chiede se già con questa licenza l'esercente può esercitare senza l'obbligo
di presentare s.c.i.a. al Comune o richiedere apposita licenza;se la verifica del rispetto della Legge
regionale spetta al Comune e se, nel caso, spetta al Comune anche l'emissione di Ordinanza di
sospensione o di cessazione, nonostante l'atto per l'esercizio (la suddetta licenza) non sia stato
emesso dal Comune stesso. Si ringrazia anticipatamente, chiedendo un sollecito riscontro.

» Risposta

Il Ministero degli Interni con la circolare 557/PAS/U/004248/12001 del 6 Marzo 2014 precisava,
relativamente alla legge regionale della Lombardia 8/2013 che limita in tale regione l’installazione
degli apparecchi da trattenimento con vincita in danaro, che spetta ai comuni la vigilanza sulle
disposizioni regionali non rientrando queste nell’ambito delle materie di ordine e sicurezza
pubblica affidate allo stato dalla Costituzione Italiana. Tuttavia la circolare conclude asserendo che
l’eventuale rilascio del titolo di Polizia non consente di superare detti divieti e limitazioni, cui gli
interessati debbono in ogni caso attenersi, così come sono tenuti ad assolvere gli altri obblighi di
legge inerenti all’esercizio dell’attività autorizzata. Riteniamo quindi che la licenza di cui all’art. 88
rilasciata dal Questore consenta di avviare l’attività, senza necessità di una ulteriore licenza, ma
che tale licenza sia subordinata al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Il procedimento
amministrativo poteva essere abbreviato e velocizzato se l’autorità di Pubblica Sicurezza avesse
inserito nel proprio procedimento semplicemente l’autocertificazione dell’interessato relativa
all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa regionale. L’art. 4 della L.R. n. 40/2013
prevede solo una sanzione amministrativa pecuniaria e non la sospensione o la cessazione
dell’attività; e questa violazione deve contestarla la Polizia Municipale che effettua
l’accertamento. Per risolvere il caso, si consiglia di sanzionare con la sanzione pecuniaria prevista il
titolare, diffidandolo ad ottemperare alla legge regionale entro un congruo termine, trascorso il
quale richiedere alla Questura la sospensione/revoca della licenza ai sensi del citato art. 10 tulps.

                                                                                                        12
                                                                                         Torna all’indice
11. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO – SANZUIONI ACCESSORIE

» Quesito

In data 17.03.2009 il Comune riceve un Verbale della Guardia di Finanza a carico di un titolare di
un esercizio della somministrazione di alimenti e bevande per la violazione degli artt. 110, comma
7, del Tulps R.D. 18.06.1931, n. 773. La violazione contestata riguardava la detenzione di n. 5
apparecchi da gioco. E?'stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110
comma 9, lettere c) e d) del Tulps R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i.. In data 19.04.2016 l'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli di Torino ha comunicato l'avvenuto pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria come disposto con l'Ordinanza Ingiunzione del 09.09.2013; L'art. 110,
comma 10 del Tulps, R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i. prevede: se l'autore degli illeciti di cui al
comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86 (autorizzazione di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande), ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni
omissis... La sospensione di cui sopra rappresenta una sanzione accessoria obbligatoria da
applicarsi a conclusione della procedura sanzionatoria principale. Si richiede se sia legittimo,
essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione del fatto (sono trascorsi più di 5
anni), comminare la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione o se invece debba
essere archiviata la pratica.

» Risposta

Si tratta di sanzione accessoria che deve essere emessa in relazione ad una precedente violazione
amministrativa e quindi come tale può essere comminata solamente dopo che si è concluso
l'intero procedimento sanzionatorio, ecco la ragione del tempo trascorso fra l'accertamento e la
richiesta di applicazione della sospensione. La prescrizioni delle sanzioni amministrative è regolata
dall’art.28 della legge 689/81, il cui secondo comma rinvia alle norme del codice civile per ciò che
concerne l'interruzione della prescrizione. L’ordinanza ingiunzione del 09.09.2013 è idonea ad
interrompere il decorso del relativo termine in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore
a norma dell'art. 2943 cod. civ., oltre che dichiarativo della volontà dell'Amministrazione di
infliggere la sanzione. Si consiglia quindi di procedere alla sospensione dell'attività di
somministrazione.

                                                                                     Torna all’indice

12. AREA PRIVATA – CONCESSIONE AL COMUNE – USO PUBBLICO

» Quesito

Nel nostro comune vi è una villa del '500 con un enorme parco. La proprietà ha concesso
all'Amministrazione Comunale l'uso dello scoperto per le varie manifestazione del paese. Nel mese
di luglio la Biblioteca Comunale intende organizzare un evento con tre appuntamenti a cadenza
mensile. Nel programma sono previsti vari spettacoli di cui uno in particolare di una fondazione. A
seguito di ciò sono a chiedervi: essendo la Biblioteca Comunale l'unica promotrice per questa
                                                                                                   13
manifestazione l'ente in questione, che è solo di supporto economico e burocratico, che tipo di
autorizzazioni deve rilasciare? Siamo alquanto confusi di come avanzare, visto e considerato che
siamo in una proprietà privata.

» Risposta

Si tratta di manifestazioni ( e con termine intendiamo attività di spettacolo e o intrattenimento)
che si svolgono su aree private che, poiché in uso al comune, hanno a ns parere natura di
manifestazioni in luogo aperto al pubblico. Occorre quindi precisare quanto segue. La Corte
costituzionale, con sentenza del 9 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi
aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali occorra la licenza del
Questore e quindi per il caso proposto nel quesito, se l’attività di intrattenimento è svolta in luogo
aperto al pubblico e non ha alcun carattere di imprenditorialità non è richiesta la licenza di cui
all’art.68 del TULPS. Per quanto attiene la verifica della commissione di vigilanza ai sensi di cui
all’art. 80 del TULPS, chi scrive è del parere che occorra attualmente valutarne la necessità,
indipendentemente dal rilascio della licenza di cui all’art.68 del TULPS per tre ordini di fattori. In
primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale è del 1970 e nulla dispone per l’art. 80 del
TULPS che dal legislatore del 1931 era condizione imprescindibile per il rilascio della licenza di
pubblico spettacolo che andava comunque sempre rilasciata. In secondo luogo, con l’emanazione
del DPR n. 616/1977 che ha trasferito funzioni amministrative ai Comuni l’art. 19, comma 1,
attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilasciare “9) la licenza di agibilità per teatri o
luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80”, dando a questa procedimento verosimilmente uno
status di licenza di polizia autonoma. Da ultimo, ma non per importanza, la sicurezza delle persone
che assistono ad uno spettacolo deve essere prioritaria rispetto al carattere della imprenditorialità
dello spettacolo. Per il caso in esame quindi occorre effettuare le opportune valutazioni, tenendo
presente quanto suggerito dal Ministero dell’Interno nella nota Prot. n.
557lPASru/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013; l'obbligo della verifica da parte della
commissione di vigilanza è determinato dalla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico
spettacolo; sarà infatti necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste
e se tale pubblico ha elementi di contenimento ( panche, sedie,transenne ecc), in base al numero
delle persone che assistono e comunque sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la
pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza” . Queste verifiche e
l’istanza deve essere presentata a chi organizza la manifestazione.

                                                                                          Torna all’indice

13. ARTE FOTOGRAFICA - SCENOGRAFIA

» Quesito

Ci è pervenuta una richiesta di occupazione suolo pubblico con una struttura mobile con la quale si
possono creare diverse scenografie coadiuvate dalla presenza di un pony sul quale i bambini
possono farsi filmare o scattare delle foto dai propri genitori. Chiediamo come possa essere
inquadrata tale attività e se necessiti di altre autorizzazioni oltre a quella per l'occupazione del
suolo pubblico.

                                                                                                         14
» Risposta

 Complessivamente riteniamo che si tratti di una attività libera, pur dovendo l’interessato
osservare e rispettare alcune disposizioni; in primo luogo sarà necessario il rilascio, se del caso,
della concessione di suolo pubblico ed anche del parere del medico veterinario per l’utilizzo del
pony. Per quanto attiene alle fotografie si rammenta che l’arte fotografica non é più sottoposta al
possesso della licenza in origine prevista dalle disposizioni del TULPS; per svolgere tale attività
l'interessato però, come dispone l'art.164 del d.lgs. n. 112/1998, deve dare "informazione
tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza". Riteniamo quindi che l'attività, ormai libera,
necessiti solamente dell'onere di dare "l'informazione" ora prevista. Ovviamente occorre iscrizione
registro imprese o albo artigiani.

                                                                                       Torna all’indice

14. ASSOCIAZIONE – ORGANIZZAZIONE MERCATO - SOMMINISTRAZIONE

» Quesito

Un'associazione di promozione culturale che svolge somministrazione solo per i soci, intende
organizzare, nel periodo estivo, alcuni eventi su aree pubbliche (mostre, concertini, laboratori per
bambini, ecc) con annessa somministrazione (con utilizzo della cucina sita nei locali
dell'associazione) non riservata ai soli soci ma al pubblico indistinto (tale attività è prevista nello
Statuto). Trattandosi di iniziative occasionali e della durata di una giornata, si ritiene che
l’associazione possa presentare la Scia ( o richiesta della licenza di cui all'art. 69 TULPS qualora si
protraesse oltre le ore 24:00) con relativa relazione tecnica se non sono previste oltre 200 persone
(non sono previsti allestimenti complessi e destinati allo stazionamento del pubblico). Si tratta
ovviamente di attività di natura commerciale. Si chiede se un'associazione culturale possa svolgere
tale tipo di iniziativa e un Vs. parere sulla correttezza della procedura

» Risposta

IL D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504 dispone all’art. 2 che sede della manifestazione può essere
solo la sede legale del circolo/associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per capienza o
per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento dello spettacolo, è ammesso che lo stesso
avvenga in altri locali, purché non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano
rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in
particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'art. 118 del reg.
d’es. del TULPS. Nel caso in esame quindi l’attività che l’associazione intende effettuare su suolo
pubblico è , a tutti gli effetti, attività di tipo imprenditoriale e quindi va autorizzata come tale con
licenza di cui art. 68 TULPS e se necessita verifica agibilità art. 80; Scia per somministrazione
alimenti e bevande, occupazione di suolo pubblico, rispetto o deroga per limiti inquinamento
acustico ecc..

                                                                                       Torna all’indice

                                                                                                      15
15. ASSOCIAZIONE – SPETTACOLO VIAGGIANTE – PARCO DIVERTIMENTI

» Quesito

Si chiede se la gestione da parte di un'associazione di un parco giochi accessibile ai soli soci, nel
quale sono installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, inserite nell'elenco ministeriale,
comporti necessariamente il rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. con preventivo
sopralluogo da parte della commissione comunale di vigilanza. La richiedente deve essere in
possesso di licenza pregressa alla gestione dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio
nazionale?

» Risposta

Il Ministero dell’interno , con circolare del 15 ottobre 2010, parte II, punto 4 precisa per le
attrazioni installate in aree private che: “la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza
non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività
non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli
soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza
delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.”

                                                                                       Torna all’indice

16. AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ SANITARIA - REQUISITI

» Quesito

Le autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie di competenza del Comune (rif. L. R. n. 8/2004 e
ss.mm.ii.) devono essere a firma esclusiva del Sindaco o possono essere firmate solo dal Dirigente
di settore? In quest'ultimo caso si chiede quale dovrebbe essere il Dirigente di riferimento, in ogni
caso si chiede il settore che dovrebbe istruire la pratica?

» Risposta

Riteniamo che le autorizzazioni sanitarie vengano rilasciate sulla base di specifiche caratteristiche
strutturali che gli interessati devono possedere e che non ci siano valutazioni discrezionali al
riguardo, su tale base quindi le autorizzazioni sanitarie sono sostituite da una SCIA da presentarsi
al SUAP il quale la trasmette poi alla locale AUSL che effettuerà le verifiche sulla completezza della
Segnalazione e sulla rispondenza delle dichiarazioni rese.

                                                                                       Torna all’indice

                                                                                                     16
C
17. CARTE – TORNEO - LICENZA

» Quesito

La locale Pro Loco ha organizzato presso un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande (bar) un torneo di belotta con previsione di premi consistenti in prodotti alimentari,
buoni di differente valore economico per acquisti presso esercizi commerciali o per prestazioni di
servizio presso esercizi artigianali (es. taglio capelli, massaggi,ecc.). Per partecipare al torneo è
richiesta l'iscrizione e il pagamento di una quota (€15). Occorrono specifiche autorizzazioni in capo
al titolare del bar o al Presidente della Pro Loco (gioco lecito delle carte e/o manifestazione di
sorte locale)?

» Risposta

Il gioco della belotta ci risulta sia un gioco a coppie che con l’uso delle carte e di un regolamento
prestabilito attribuisce ai partecipanti determinati punteggi e su tale base che poi si determina il
vincitore.
Trattandosi comunque di gioco sarà necessario il possesso della licenza prevista dall’articolo 86 del
TULPS.

                                                                                     Torna all’indice

18. CENTRO GIOVANILE – CESSIONE TEMPORANEA

» Quesito

La gestione un centro giovanile di proprietà comunale è stata affidata ad una società cooperativa. I
locali sono dotati di licenza permanente per pubblico spettacolo articolo 69/80 del TULPS ed è
stata presentata apposita SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad
altra struttura principale (art.4 comma 5 lettera a Legge Regione Emilia Romagna n. 14/2003)
intestata alla società cooperativa sociale. Ora una associazione terza vorrebbe organizzare nei
locali del centro giovanile temporaneamente uno spettacolo musicale di due serate con annessa
somministrazione a suo nome. Chiedo se è fattibile rilasciare una autorizzazione temporanea per
pubblico spettacolo con somministrazione temporanea negli stessi locali in cui già sussiste una
autorizzazione permanente intestata ad altra società e se sì con quali modalità e presupposti.

                                                                                                   17
» Risposta

Riteniamo che sia possibile rilasciare la licenza art.68 del TULPS ed accettare la SCIA di
somministrazione a favore del nuovo soggetto per due sole serate; in tali serate dovrà essere
presente il titolare della licenza temporanea; riteniamo che sarebbe opportuno verificare se
nell'atto di affido dell'impianto sottoscritto dal comune vi fosse inserita la facoltà di subaffittare
l'intero complesso

                                                                                         Torna all’indice

19. COMMERCIO AUTO – VEICOLI USATI - DEPOSITO

» Quesito

L'attività può essere svolta in assenza di deposito e/o piazzale? Quali sono gli adempimenti del
Comune oltre alla verifica del possesso dei requisiti morali? I registri vidimati dal Comune sono
obbligatori anche nel caso di commercio online?

» Risposta

L'attività di commercio di cose usate può essere svolta in qualsiasi tipologia di attività
commerciale; l'interessato deve prima essere abilitato a svolgere attività commerciale nella forma
che riterrà più opportuna e poi presentare la comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS e
provvedere a farsi vidimare dall'ufficio comunale il registro previsto dall'articolo 128 del medesimo
Testo Unico. Commerciante al dettaglio è colui che acquista merci in nome e conto proprio e
professionalmente le rivende all'utilizzatore finale e quindi il commerciante di cose usate
comprerà, in nome e conto proprio cose usate e professionalmente le rivenderà al consumatore
finale. Il commerciante di auto usate potrà porre in vendita veicoli a lui direttamente intestati solo
dopo averli acquistati; tali veicoli, i cui dati sono indicati nel registro di polizia suddetto, dovranno,
a ns parere, essere custoditi in un determinato luogo assieme al registro. La necessità di un
deposito deriva, sempre a ns parere, dal fatto che trattandosi di vendita di cose usate, gli organi di
polizia devono poter, in qualunque ora, accedere nei locali ove sono custoditi per verificare la
regolarità della attività ( ad es. per sorvegliare che non vi sia attività di ricettazione ecc..). La
verifica, oltre i requisiti morali previsti da art. 11 del TULPS, deve essere effettuata sulla idoneità
d’uso dei locali utilizzati e sulla registrazione al Registro Imprese. I registri i cui all’art. 128 sono
obbligatori anche per il commercio on line, salvo che le cose usate non siano di scarso valore (art.
247 reg. d’es, tulps). La norma non determina quando un valore è da ritenersi esiguo e alcuni
comuni hanno stabilito il quantum in un regolamento comunale; comunque riteniamo che le auto
usate non rientrano negli oggetti di esiguo valore.

                                                                                         Torna all’indice

20. COMMERCIO ELETTRONICO – AUTO USATE - DEPOSITO

» Quesito
                                                                                                        18
Un soggetto titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non
rilasciata dal nostro Comune, fa pervenire al SUAP del nostro Ente una dichiarazione di commercio
di cose antiche ed usate, nelle seguenti forme: 1. su area pubblica; 2. all'ingrosso; Le merci che
andrà a porre in vendita, così come testualmente si evince dalla dichiarazione prodotta sono:"
autoveicoli e merci varie del settore non alimentare" (Quest'ultima voce non è troppo generica e
non andrebbe meglio precisata?). Si chiede, il suddetto, per quanto attiene il commercio al
dettaglio su area pubblica, non deve inoltrare la predetta dichiarazione al Comune di rilascio della
relativa autorizzazione itinerante? ( Tra l'altro viene indicato il numero e la data di rilascio, ma non
il Comune che l'ha formalmente operato talché credo che precluda a noi di verificare la veridicità
di quanto affermato). Per quanto attiene al commercio all'ingrosso, il nostro Comune ritengo
sarebbe competente in merito, ma è lecito indicare come luogo di svolgimento dell'attività il
proprio appartamento con destinazione d'uso abitativa? Da altri quesiti che ho visionato sul sito,
mi pare di capire che è necessario un magazzino ove stivare la merce, sempre che in esso non
vengano ammessi compratori poiché, diversamente, detti locali dovrebbero avere destinazione
d'uso commerciale. Ho capito bene e, comunque, quale condizione minima, un magazzino con
conforme destinazione d'uso è sempre obbligatorio? Quali sono le norme di riferimento Inoltre,
non ha richiesto e presentato il registro di cui all'art. 128 TULPS per la vidimazione da parte
dell'Ufficio competente. E' possibile rigettare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma quali sono le
motivazioni da addurre a sostegno del provvedimento e quali le norme da applicare nel caso di
specie? - E' possibile trovare qualche esempio sul sito che citi magari anche gli eventuali ricorsi
esperibili? Il quesito riveste carattere d' urgenza per necessità del rispetto dei gg. 60. Grazie e
sinceri e cordiali saluti Il sottoscritto XXX, residente in XXX in via XXXXX, n. XXX, dichiara: di non
utilizzare alcun locale nello svolgere la sua attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, così
come non l’utilizza per la propria attività principale di commerciante. Il magazzinaggio ed il
ricovero degli autoveicoli rimane presso i propri fornitori e solo nel momento della vendita viene
consegnato/i direttamente all’acquirente.

» Risposta

L’art. 242 del reg d’es. del TULPS precisa che la dichiarazione deve contenere l’indicazione della
specie del commercio precisando solo e gli oggetti hanno valore storico o artistico o oggetti di
nessun pregio. La comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS per il commercio di cose
usate può essere presentata da colui che è già abilitato ad effettuare il commercio al comune nel
quale intende utilizzare il proprio deposito dato che l'attività nel caso di specie viene svolta in
forma itinerante ed inoltre in tale locale dovrà essere depositato il registro previsto dall'articolo
128 del TULPS vidimato dall'ufficio comunale. Tale locale di deposito dovrà avere idonea
destinazione d'uso quale deposito di merci secondo le indicazioni specifiche rinvenibili nelle
disposizioni attuative del locale piano strutturale. Se quindi l'interessato dichiara di voler
effettuare anche la vendita all'ingrosso di prodotti non alimentari usati dovrà prima provvedere ad
iscrivere al registro delle imprese la propria azienda a tale attività indicando sia la sede legale della
stessa, che potrà anche essere la propria abitazione, sia il luogo dove i prodotti usati oggetto
dell'attività verranno depositati assieme al citato registro. Appare quindi evidente che
l'interessato, che dichiara di vendere prodotti nuovi ed usati di sua proprietà dovrà utilizzare un
luogo dove depositare i prodotti usati che devono essere già in suo possesso prima di porli in
vendita, questa a nostro giudizio potrebbe essere la motivazione, assieme all'iscrizione al registro
per l'ingrosso, da utilizzare nel diniego della comunicazione di cui all'articolo 126 del TULPS. Non
ussite l’obbligo della dichiarazione dell’art.126 e del registro di cui all’art. 128 se le cose sono di
esiguo valore ( art. 247 reg. d’es. tulps)

                                                                                                        19
Torna all’indice

21. COMMERCIO ELETTRONICO – AUTO USATE - DEPOSITO

» Quesito

L'attività può essere svolta in assenza di deposito e/o piazzale? Quali sono gli adempimenti del
Comune oltre alla verifica del possesso dei requisiti morali? I registri vidimati dal Comune sono
obbligatori anche nel caso di commercio online?

» Risposta

L'attività di commercio di cose usate può essere svolta in qualsiasi tipologia di attività
commerciale; l'interessato deve prima essere abilitato a svolgere attività commerciale nella forma
che riterrà più opportuna e poi presentare la comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS e
provvedere a farsi vidimare dall'ufficio comunale il registro previsto dall'articolo 128 del medesimo
Testo Unico. Commerciante al dettaglio è colui che acquista merci in nome e conto proprio e
professionalmente le rivende all'utilizzatore finale e quindi il commerciante di cose usate
comprerà, in nome e conto proprio cose usate e professionalmente le rivenderà al consumatore
finale. Il commerciante di auto usate potrà porre in vendita veicoli a lui direttamente intestati solo
dopo averli acquistati; tali veicoli, i cui dati sono indicati nel registro di polizia suddetto, dovranno,
a ns parere, essere custoditi in un determinato luogo assieme al registro. La necessità di un
deposito deriva, sempre a ns parere, dal fatto che trattandosi di vendita di cose usate, gli organi di
polizia devono poter, in qualunque ora, accedere nei locali ove sono custoditi per verificare la
regolarità della attività ( ad es. per sorvegliare che non vi sia attività di ricettazione ecc..). La
verifica, oltre i requisiti morali previsti da art. 11 del TULPS, deve essere effettuata sulla idoneità
d’uso dei locali utilizzati e sulla registrazione al Registro Imprese. I registri i cui all’art. 128 sono
obbligatori anche per il commercio on line, salvo che le cose usate non siano di scarso valore (art.
247 reg. d’es, tulps). La norma non determina quando un valore è da ritenersi esiguo e alcuni
comuni hanno stabilito il quantum in un regolamento comunale; comunque riteniamo che le auto
usate non rientrano negli oggetti di esiguo valore.

                                                                                         Torna all’indice

22. COMMERCIO ELETTRONICO – AUTO USATE - DEPOSITO

» Quesito

E’ intenzione di un privato avviare un' attività di commercio elettronico di auto usate. Stante l'
obbligo di presentazione al competente SUAP di SCIA con allegata " dichiarazione di vendita di
oggetti usati " ai sensi dell' art. 126 del TULPS, accompagnata da registro di carico e scarico da
vidimare ai sensi del sopra citato TULPS, è ipotizzabile richiedere la destinazione d' uso
commerciale per il deposito / locale delle autovetture da porre in vendita (nonostante questo non
                                                                                                        20
sia espressamente richiesto dalla normativa vigente) ? Può essere immaginabile, in alternativa un
deposito di proprietà di terzi, oppure che le autovetture si trovino presso altro rivenditore in
attesa di essere cedute ? Il quesito riveste carattere d' urgenza.

» Risposta

La vendita di cose usate svolta come commercio elettronico comporta l'obbligo di avere a
disposizione un luogo all'interno del quale le cose oggetto del commercio, nel caso di specie le
auto, sono depositate in attesa di essere vendute, nel medesimo luogo dovrà essere tenuto a
disposizione degli organi accertatori il registro previsto dall'articolo 128 del TULPS. Il commercio
on line si differenzia dalla normale forma di commercio dal fatto che la valutazione del bene e
quindi le notizie su di esso devono essere acquisite dal cliente solamente on line e quindi il locale
di deposito dei veicoli non è e non deve essere superficie di vendita essendo vietato l'accesso a
soggetti che non siano legati con l'azienda venditrice; ne consegue che tale locale dovrà avere la
caratteristica del deposito/rimessa e non obbligatoriamente la destinazione d'uso commerciale,
anche se la corretta destinazione d'uso utilizzabile per il deposito dei veicoli, e ripetiamo non
l'esposizione, dovrà essere verificata nelle disposizioni attuative del locale piano strutturale. Si
consiglia la lettura sul sito alla voce prassi Nota Ministero dell'interno 19/4/2013 “Quesiti in
materia di commercio elettronico di veicoli usati, commissioni di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo e piccoli trattenimenti all'interno di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e
bevande”

                                                                                         Torna all’indice

23. COMMERCIO ON LINE - AUTO USATE - CHIARIMENTI

» Quesito

Facendo seguito alla risposta al quesito inviata in data 29. 02. 2016 ( vendita di cose usate.... ),
parzialmente inevasa, si torna a chiedere se, nel caso di vendita on line di auto usate, è necessario
ed obbligatorio disporre di un deposito dove tenere i veicoli compravenduti tramite internet,
anche se una prescrizione del genere non è sancita assolutamente a livello normativo . In
alternativa si può disporre di un deposito di proprietà di terzi, oppure che le autovetture si trovino
presso altro rivenditore in attesa di essere cedute ?

» Risposta

La vendita on line di auto usate presuppone che il venditore sia già in possesso del veicolo che
intende vendere e che questo sia già intestato formalmente a lui ovvero alla sua azienda, tali
veicoli possono essere sottoposti a verifica da parte degli organi accertatori che hanno il compito
di verificare, in un luogo dall’interessato stesso indicato, la presenza dei veicoli iscritti nel registro
di cui all’articolo 128 del TULPS e che tutti i veicoli presenti siano trascritti nel registro stesso, al
fine di prevenire il reato di ricettazione e quindi la vendita di veicoli o parti di essi rubate. Appare
quindi evidente che ciò non potrà avvenire altro che attraverso l’utilizzo di un locale al chiuso che
abbia destinazione di rimessa o magazzino o altra destinazione d’uso prevista dalle norme
                                                                                                        21
attuative del locale piano strutturale. L’utilizzo di un locale in uso a terzi soggetti vincola il terzo a
mettersi a disposizione degli agenti accertatori e a consentire l’accesso di tali agenti a qualsiasi ora
del giorno (art.16 tulps) in tale ipotesi si tratterà della sede di deposito dell’impresa e li dovranno
anche essere conservati i registri suddetti.

                                                                                         Torna all’indice

24. COMMERCIO SU AREA PRIVATA – VENDITA GIOCHI - PARTECIPAZIONE

» Quesito

Si chiede se nell'ambito dell'apertura della vendita al dettaglio di giocattoli, giochi da tavolo, carte
collezionabili, sia possibile, oltre all'area di vendita, l'ubicazione di un'area dimostrativa con tavoli
e sedie allo scopo di far provare i giochi alla clientela prima dell'acquisto (almeno 6 punti
dimostrativi). Questa ulteriore attività può configurarsi come intrattenimento e quindi soggetta a
licenza art. 68 e 80 del TULPS?

» Risposta

Riteniamo che l'attività "dimostrativa", se svolta in modo sistematico e attraverso la quale si
consente ai probabili clienti di giocare utilizzando varie tipologie di giochi , preveda l'apertura di
una sala giochi a mente dell'articolo 86 comma 1 del TULPS. Non si tratterà invece di attività di
trattenimento.

                                                                                         Torna all’indice

25. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – ARTIGIANATO - POSTEGGI LIBERI

» Quesito

Una persona intende avviare l'attività di vendita, in forma itinerante mediante richiesta di un
posteggio in feste e sagre paesane, di strumenti da punta e da taglio (coltelli in stile sardo)creati
come hobbista. Quindi vorrebbe inquadrare l'attività come vendita di opere del proprio ingegno. Si
chiede se la licenza prevista dall'art.37 del TULPS è applicabile anche in questi casi o se debba
essere abbinata esclusivamente all'attività di commercio (e quindi a chi esercita un'attività
produttiva).

» Risposta

La realizzazione di coltelli in stile Sardo è sicuramente una particolare attività artigianale che
consente la vendita direttamente nel luogo di produzione o nei locali ad essi adiacenti e la vendita
in tali luoghi può essere svolta previa iscrizione al registro delle imprese. Se poi tali prodotti si
vogliono vendere fuori da tali locali sarà necessario il possesso di un titolo abilitativo all'esercizio
del commercio che, per il caso di specie, può anche essere quello di tipo itinerante previsto dalla

                                                                                                        22
legge regionale della Sardegna 5/2006 che necessita della presentazione di una SCIA. In ogni
mercato o fiera il comune deve mettere a disposizione degli operatori almeno un "posteggio
libero" ovvero un posteggio che non dovrà mai essere assegnato e che è riservato agli operatori
che vendono prodotti facenti parte dell'artigianato e i prodotti tipici Sardi; inoltre l'interessato, in
forza del titolo abilitante il commercio su area pubblica potrà partecipare anche alla spunta dei
rimanenti posteggi non occupati sia nei mercati che nelle fiere. Potrà anche partecipare
all'assegnazione definitiva dei posteggi nei mercati e nelle fiere partecipando ai bandi pubblici che
obbligatoriamente dovranno essere banditi nell'anno 2017. La vendita di coltelli necessita però del
possesso della licenza di cui all'articolo 37 del TULPS, che ha validità triennale e necessita della
vidimazione da parte dei comuni nei quali si svolge l'attività.

                                                                                         Torna all’indice

26. COMMERCIO SU AREA PUIBBLICA – USATO - DEPOSITO

» Quesito

Un soggetto titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non
rilasciata dal nostro Comune, fa pervenire al SUAP del nostro Ente una dichiarazione di commercio
di cose antiche ed usate, nelle seguenti forme: 1. su area pubblica; 2. all'ingrosso; Le merci che
andrà a porre in vendita, così come testualmente si evince dalla dichiarazione prodotta sono:"
autoveicoli e merci varie del settore non alimentare" (Quest'ultima voce non è troppo generica e
non andrebbe meglio precisata?). Si chiede, il suddetto, per quanto attiene il commercio al
dettaglio su area pubblica, non deve inoltrare la predetta dichiarazione al Comune di rilascio della
relativa aut.ne itinerante? ( Tra l'altro viene indicato il numero e la data di rilascio, ma non il
Comune che l'ha formalmente operato talché credo che precluda a noi di verificare la veridicità di
quanto affermato). Per quanto attiene al commercio all'ingrosso, il nostro Comune ritengo
sarebbe competente in merito, ma è lecito indicare come luogo di svolgimento dell'attività il
proprio appartamento con destinazione d'uso abitativa? Da altri quesiti che ho visionato sul sito,
mi pare di capire che è necessario un magazzino ove stivare la merce, sempre che in esso non
vengano ammessi compratori poiché, diversamente, detti locali dovrebbero avere destinazione
d'uso commerciale. Ho capito bene e, comunque, quale condizione minima, un magazzino con
conforme destinazione d'uso è sempre obbligatorio? Quali sono le norme di riferimento Inoltre,
non ha richiesto e presentato il registro di cui all'art. 128 TULPS per la vidimazione da parte
dell'Ufficio competente. E' possibile rigettare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma quali sono le
motivazioni da addurre a sostegno del provvedimento e quali le norme da applicare nel caso di
specie? - E' possibile trovare qualche esempio sul sito che citi magari anche gli eventuali ricorsi
esperibili? Il quesito riveste carattere d' urgenza per necessità del rispetto dei gg. 60. Grazie e
sinceri e cordiali saluti Il sottoscritto XXX, residente in XXX in via XXXXX, n. XXX, dichiara: di non
utilizzare alcun locale nello svolgere la sua attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, così
come non l’utilizza per la propria attività principale di commerciante. Il magazzinaggio ed il
ricovero degli autoveicoli rimane presso i propri fornitori e solo nel momento della vendita viene
consegnato/i direttamente all’acquirente.

» Risposta

L’art. 242 del reg d’es. del TULPS precisa che la dichiarazione deve contenere l’indicazione della
specie del commercio precisando solo e gli oggetti hanno valore storico o artistico o oggetti di
                                                                                                        23
Puoi anche leggere