100 Quesiti Testo Unico di Pubblica Sicurezza Raccolta ragionata di quesiti 2016 - Associazione professionale polizia locale
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Pagina |1 2016 100 Quesiti Testo Unico di Pubblica Sicurezza Raccolta ragionata di quesiti
INDICE A 1. agenzia - prenotazioni 2. agenzia di affari - comunicazione - attività congiunta 3. agenzia di affari - eventi - tariffa 4. agenzia di affari - organizzazione eventi 5. agenzia di affari - registro - fogli mobili 6. agenzia di affari - requisiti - ricettazione 7. agenzia di affari - sede - abitazione 8. apparecchi da trattenimento - disposizioni nazionali - regionali 9. apparecchi da trattenimento - installazione - norme regionali 10. apparecchi da trattenimento - Questura - rispetto norma regionale 11. apparecchi da trattenimento - sanzioni accessorie 12. area privata - concessione al comune - uso pubblico 13. arte fotografica - scenografia 14. associazione - organizzazione mercato - somministrazione 15. associazione - spettacolo viaggiante - parco divertimenti 16. autorizzazioni attività sanitarie - autorizzazioni - requisiti C 17. carte - torneo - licenza 18. centro giovanile - cessione temporanea 19. commercio auto - veicoli usati - deposito 20. commercio elettronico - auto usate - deposito 21. commercio elettronico - auto usate - deposito 22. commercio elettronico - auto usate - deposito 23. commercio on line - auto usate - chiarimenti 24. commercio su area privata - vendita giochi - partecipazione 25. commercio su area pubblica - artigianato - posteggi liberi 26. commercio su area pubblica - usato - deposito 27. commercio su area pubblica - usato - limite valore 28. complesso turistico ricettivo - spettacolo viaggiante 2
D 29. direttore di tiro - licenza – rinnovo E 30. escape room - autorizzazioni G 31. giochi - locale dedicato - autorizzazioni 32. guida turistica - attività I 33. impianto sportivo - realizzazione L 34. licenza di polizia - violazioni - sanzioni accessorie 35. licenze di polizia - durata - stagionalità 36. locale di trattenimento - spettacolo viaggiante - licenza 3
M 37. manifestazione - mongolfiera 38. money transfert - attività congiunta N 39. noleggio con conducente - conferimento - procedura 40. noleggio con conducente - contingente - liberalizzazione 41. noleggio con conducente - trazione animale - iscrizione al ruolo 42. noleggio con conducente - unità locale - rimessa - titolo valido 43. noleggio senza conducente - requisiti morali O 44. onoranze funebri - personale - contratti P 45. palestra - attività motoria - autorizzazioni 46. presepe - tensostruttura 47. produttore agricolo - filiera corta - pane R 4
48. raccolta scommesse - competenza - disposizioni regionali - applicabilità 49. raccolta scommesse - normativa regionale - accertamenti 50. raccolta scommesse - VLT - esercizi pubblici S 51. sala giochi - procedimento - mancata conclusione 52. sala giochi - rumorosità - competenza 53. sala giochi - SCIA - subingresso 54. sala giochi - somministrazione - sorvegliabilità 55. sala giochi - VLT e Slot - limitazioni regionali 56. sanzioni amministrative - memorie - termine perentorio 57. scommesse - licenza - destinazione d'uso 58. servizi igienici - attività imprenditoriale 59. sfilata carnevalesca - licenza - carri allegorici 60. somministrazione - apparecchi da trattenimento - normativa regionale 61. somministrazione - apparecchi da trattenimento - verifiche 62. somministrazione - catering - ville private - trattenimenti 63. somministrazione - circolo privato - ballo 64. somministrazione - divieto - ordinanza 65. somministrazione – giochi - installazione 66. somministrazione - slot - cessione 67. somministrazione - sorvegliabilità - locali comunicanti 68. somministrazione - struttura ricettiva - collegamento interno 69. somministrazione - subingresso - apparecchi da trattenimento 70. somministrazione – trattenimento - circoli privati 71. somministrazione - trattenimento - gestione 72. somministrazione – trattenimento - giochi 73. somministrazione – trattenimento – licenza – agibilita’ 74. somministrazione – trattenimento – prevenzione incendi 75. somministrazione – trattenimento – servizi 76. spettacolo - agibilità - verifiche periodiche 77. spettacolo viaggiante - centro commerciale - installazione 78. spettacolo viaggiante - installazione - rilascio licenza 79. spettacolo viaggiante - iscrizione registro imprese - inserimento nuova attrazione 80. spettacolo viaggiante - licenza - esercizio 81. spettacolo viaggiante - licenza - locali al chiuso 82. spettacolo viaggiante - pista sul ghiaccio 83. stabilimento balneare - apparecchi da trattenimento - verifiche 84. struttura ricettiva - affitto posto letto - attività B & B 85. struttura ricettiva - B & B 86. struttura ricettive Sospensione attività - Riattivazione 5
T 87. tiro al piattello - autorizzazioni 88. trattenimento - agibilità - cinema 89. trattenimento - agibilità - prescrizioni - rispetto 90. trattenimento - agibilità - rilascio parere 91. trattenimento - banda musicale - palazzetto - campo sportivo 92. trattenimento - impianto - gestore - licenza 93. trattenimento - palchi – americana 94. trattenimento - sanzione - chiusura 95. trattenimento - SCIA - agibilità - licenza 96. trattenimento - somministrazione - attività congiunta 97. trattenimento - struttura temporanea – agibili 98. trattenimento / commissione vigilanza / parere V 99. veicoli usati - deposito - destinazione d'uso 100. vendita cose usate usati 6
A 1. AGENZIA - PRENOTAZIONI » Quesito Una società s.r.l. vorrebbe avviare un'attività di questo tipo: prendere contatti con studenti stranieri e alloggiarli nelle varie strutture ricettive della città, B&B, affittacamere, case locate, ecc... Si occuperebbe anche di stipulare il contratto di affitto, laddove richiesto, e delle comunicazioni delle schede alloggiati in Questura. Che tipo di autorizzazione è necessaria? Potrebbe trattarsi di agenzia d'affari? » Risposta Le attività che vengono indicate nel quesito appartengono a più tipologie, si avrà quella di agenzia di viaggi se l'intermediazione consente di poter prenotare e organizzare il viaggio verso le strutture ricettive autorizzate, si avrà quella di agenzia immobiliare se l'intermediazione consente di poter prenotare un appartamento in affitto e si avrà agenzia di affari prevista dall'articolo 115 del TULPS per il disbrigo delle pratiche relative alla presentazione delle comunicazioni alla Questura degli alloggiati. Torna all’indice 2. AGENZIA – COMUNICAZIONE ATTIVITA’ CONGIUNTA » Quesito E' stata presentata a questo Comune una SCIA per " Agenzia di AFFARI" per disbrigo pratiche. Come luogo di svolgimento dell'attività è stato indicato un locale dove viene già esercitata attività di Agenzia di Affari per disbrigo pratiche da altra società. Si precisa che il legale rappresentate della agenzia di affari già operante all'interno del locale ed il legale rappresentate della seconda agenzia sono la stessa persona. e' compatibile che all''interno dello stesso locale, siano esercitate attività similiari? » Risposta L'attività di agenzia di affari prevista dall'articolo 115 del TULPS è soggetta alla presentazione al comune di competenza territoriale di una comunicazione e non di una SCIA; non ci risultano disposizioni tali da vietare l'esercizio congiunto di due diverse attività produttive, anche se della medesima tipologia, sempre che ognuna possegga anche il proprio registro previsto dall'articolo 120 del TULPS vidimato da codesto ufficio. Da quanto indicato nel quesito sembrerebbe che anche se il legale rappresentante è il medesimo soggetto si tratti di due diverse società, in caso contrario 7
non si capirebbe la necessità di utilizzare due diverse autorizzazione per svolgere la medesima attività. Torna all’indice 3. AGENZIA DI AFFARI – EVENTI - TARIFFE » Quesito E' stata presentata a questo Comune una comunicazione relativa all'apertura di una agenzia d'affari per organizzazione eventi quali feste, matrimoni e congressi, dove si dichiara, tra l'altro che l'attività non ha un tariffario dei compensi fisso perché ogni evento è calcolato a forfait. Non esiste pertanto una tabella delle operazioni, perché ovviamente tutto dipende dalla scelta dei clienti, ne quindi un tariffario relativo a queste operazioni. Come mi devo comportare? » Risposta L'articolo 120 del TULPS nel prevedere l'obbligo dell'esposizione della tariffa che si intende applicare non fa alcun riferimento a disposizioni particolari, salvo l'ipotesi di avvalersi della facoltà di esibire la licenza, ora comunicazione, al cliente e sulla quale siano indicate le tariffe applicate. Riteniamo che l'interessato potrebbe indicare gli elementi certi relative all'attività svolta rinviando alcuni di questi ad una valutazione di volta in volta in relazione alla complessità dell'attività che viene richiesta, e comunque indicando i limiti minimi massimi per quelle attività da valutarsi sulla complessità dell'intervento. Torna all’indice 4. AGENZIA DI AFFARI – ORGANIZZAZIONE EVENTI » Quesito Si chiede se l'attività di organizzazione di congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e professionali, presso varie strutture, sia per conto proprio che per conto terzi, destinati ad ogni tipologia di utenza, sia da inquadrare come agenzia d'affari ex art. 115 TULPS, con obbligo di presentazione di Scia al Comune. La medesima società srl semplificata intenderebbe esercitare anche l'attività di editoria, pubblicando opuscoli, ecc.... Si chiede se anche tale attività rientra nell' Agenzia d'affari. » Risposta L'agenzia di affari è l'attività svolta da chiunque intenda interporsi fra un soggetto che offre un prodotto o un servizio e un altro soggetto che ricerca tale prodotto o servizio e per questa sua partecipazione l'agenzia riceve un predeterminato compenso. SE quindi la società organizza convegni o corsi di aggiornamento incassando direttamente le quote dei partecipanti ed avendo 8 poi un rapporto economico direttamente con il docente non si tratterà di agenzia di affari ma di
organizzazione di eventi, corsi ecc. Viceversa nell'ipotesi che la società organizzi per conto di altri l'evento e quindi si ponga come soggetto terzo tra colui che organizza l'evento e i soggetti che vi partecipano, provvedendo allo svolgimento dell'attività di segreteria, ricevimento, tutoraggio,e ricevendo un compenso direttamente dall'organizzatore, si tratterà di agenzia di affari. Si rammenta che l'articolo 115 del TULPS non prevede la presentazione della SCIA ma l'invio di una comunicazione. Torna all’indice 5. AGENZIA DI AFFARI – REGISTRO – FOGLI MOBILI » Quesito Un'agenzia d'affari art. 115 TULPS, che opera nel ramo dei mobili e abbigliamento usati, (i cosiddetti mercatini dell'usato) richiede di poter utilizzare un registro meccanografico, impiegando per la tenuta della merce il proprio programma informatico, in luogo del registro cartaceo (solitamente acquistato in cartoleria) e vidimato dal comune. e' possibile vidimare i fogli in bianco su cui poi faranno la stampa delle schede con la merce in deposito e c/to vendita? Non siamo a conoscenza di norme o circolari che regolamentano tale procedura. L'unica circolare che abbiamo trovato è quella rivolta alle Prefetture per quelli di loro competenza. Il cittadino mi dice che gli altri Comuni non hanno mai sollevato il problema e che lo fanno tranquillamente in tutta Italia. » Risposta Il TULPS o anche il suo regolamento non indicano una specifica tipologia di registro da utilizzare per l'attività prevista dall'articolo 120 del TULPS, il registro potrà anche essere costituito da fogli mobili ma che dovranno essere tutti numerati e vidimati ad uno ad uno dall'ufficio comunale e sui quali si dovranno annotare tutte le indicazioni previsti dai normali registri cartacei. L'utilizzo del registro informatizzato é previsto dall'articolo 16 del regolamento di applicazione del TULPS le cui modalità devono essere dettate da apposito Decreto che non ci risulta ancora emanato. Torna all’indice 6. AGENZIA DI AFFARI – REAQUISITI - RICETTAZIONE » Quesito Comunicazione avvio agenzia di affari art. 115 TULPS - penale: 2003: omesso versamento ritenute previdenziali - multa - indulto 2005: idem come sopra- multa - indulto. 2006: sentenza corte appello: ricettazione- attenuanti generiche – multa - reclusione gg.15 – confisca - sospensione condizionale della pena - non menzione. vero che non sono reati ostativi per art. 11 TULPS? » Risposta 9
In effetti, se pur grave, il delitto di ricettazione non rientra fra quelli dichiarati come ostativi al possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del TULPS, salvo che il soggetto non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione, come indicato nel comma 1 del citato art. 11. Torna all’indice 7. AGENZIA DI AFFARI - SEDE - ABITAZIONE » Quesito Si chiede se un'impresa individuale già inscritta alla camera di commercio come procacciatore d'affari di veicoli, può inviare una SCIA per intraprendere attività di agenzia d'affari indicando come domicilio dell'attività, la sua residenza, dove catastalmente l'uso sarà abitativo e non commerciale. » Risposta Per la risposta al quesito si consiglia la lettura della Circolare Ministero dell'interno 9/5/2000 “Licenze di P.S. - Possibilità di autorizzare l'attività di agenzia di affari ai sensi dell'art. 115 TULPS nonchè di altre autorizzazioni di polizia all'interno della propria abitazione – Quesiti”. Per il Ministero è possibile che l’attività di agenzia d’affari sia esercitata in un’abitazione privata, a condizione che i locali dell’agenti siano separati dalla civile abitazione, così da consentire in qualunque orario l’accesso dell’organo di polizia per le verifiche di competenza (art. 16 del TULPS). Torna all’indice 8. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO – DISPOSIZIONI NAZIONALI - REGIONALI » Quesito Si chiede di sapere se in Puglia sussista l'obbligo di diversificare l'offerta complessiva di gioco degli apparecchi o congegni, ed in caso di risposta affermativa, si chiede se sussista un preciso riferimento normativo in tal senso. Tanto si chiede poiché la Legge Regionale n. 43/13 non prevede tale obbligo. Tuttavia il 3° comma art. 3 del Decreto 27.10.03 (del Ministero Economia e Finanze) prevede che "negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art.2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 e 7, lett. b del TULPS. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, lett. b, non può comunque essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso". Quindi si vuole sapere se effettivamente tale previsione di diversificazione costituisca oggi un requisito imprescindibile per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.7 della L.R. n. 43/13, e con quali modalità /criteri (anche numerici) dovrebbe essere effettuata tale diversificazione non meglio definita dal decreto 27.10.03. 10
» Risposta La materia dei giochi rientra tra le attività inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica affidata alla competenza esclusiva dello Stato, le regioni invece emanano disposizioni in materia di ludopatia, limitatamente agli aspetti socio sanitari che attengono alle materia di propria competenza come previsto dall'articolo 1 della legge regionale della Puglia 43/20123; con l'articolo 7 della norma regionale si stabilisce che l'utilizzo degli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 è consentita a condizione che si rispettino le disposizioni della norma regionale che prevede il rispetto di distanze minime rispetto a luoghi particolarmente sensibili, fermo restando il regime autorizzatorio per l'utilizzo di tutti gli apparecchi da gioco dettato dall'articolo 86 del TULPS la cui competenza esclusiva è affidata allo Stato anche se poi delegata ai comuni. Gli apparecchi da trattenimento previsti dall'articolo 110 comma 7 lettera b) del TULPS sono stati aboliti dalla legge 311/2004. Il Decreto 27 Ottobre 2003 prevede che non possono essere installati esclusivamente apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 perché in caso contrario il minore non avrebbe alcuna possibilità di partecipare al gioco e quindi la disposizione Ministeriale, prevede l'obbligo di installare almeno un apparecchio del comma 7. Le altre disposizioni del Decreto del 2003 sono state superate da altre disposizioni come ad esempio quelle contenute nel Decreto 27 Luglio 2011, reperibile sul sito, che indica il numero massimo di apparecchi installabili nelle varie tipologie di esercizi. Torna all’indice 9. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO – INSTALLAZIONE - NORME REGIONALI » Quesito L'art. 86 comma 3 del TULPS come modificato dalla finanziaria 2001 stabilisce che per installare apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS non occorre la licenza quando il locale è già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell'art. 86 o 88. Con l'entrata in vigore della L.R. 43 del 13/12/2013, tale previsione rimane valida oppure occorre munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della LR? In caso negativo, non deve essere nemmeno verificata la distanza dei 500 m e il possesso del corso di formazione sul GAP? » Risposta Le due norme, l'articolo 86 comma 3 del TULPS e la legge regionale della Puglia 43/2013, attendono a due diversi aspetti attinenti a materia di diversa competenza esclusiva assegnate allo stato e alla regione; allo Stato sono assegnate competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica e quindi gli apparecchi con vincita in danaro, slot, potranno essere installati solo in presenza di licenza, mentre la regione persegue finalità di salute pubblica allo scopo di contrastare il fenomeno della ludopatia stabilendo dei divieti di installazione degli apparecchi con vincita in danaro al di sotto di una determinata distanza rispetto a luoghi particolarmente sensibili. Le due norme quindi non sono in contrasto fra loro, infatti si potranno installare gli apparecchi con vincita in danaro solo se rispettano le previsioni della legge regionale 47/2013. L'articolo 7 comma 1 della legge regionale della Puglia 43/2013 stabilisce che “. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta 11
di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti” e la norma vigente è l’art. 86, comma 3, del TULPS. Riteniamo quindi che non necessiti una specifica autorizzazione per l’installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art.110 comma 6 negli esercizi pubblici in quanto non necessaria ( come stabilisce il citato comma 3 dell’art. 86), ma che questi apparecchi non possano essere installati se non rispettano le distanze dai luoghi sensibili. In caso di istallazione senza rispettare detti limiti si applicano le sanzioni del comma 8 dell’art. 7 della L.R. 43/2013 Torna all’indice 10. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO - QUESTURA – RISPETTO NORMA REGIONALE » Quesito La Questura concede licenza per l'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art.38, comma 2, del D.L.223/06,in locali siti in questo Comune, inserendo la seguente nota a margine:"la presente licenza deve intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza, fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale e, in particolare, da quelle inerenti alla nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili, ai sensi della L. R. n. 43 del 13/12/2013"; si chiede se già con questa licenza l'esercente può esercitare senza l'obbligo di presentare s.c.i.a. al Comune o richiedere apposita licenza;se la verifica del rispetto della Legge regionale spetta al Comune e se, nel caso, spetta al Comune anche l'emissione di Ordinanza di sospensione o di cessazione, nonostante l'atto per l'esercizio (la suddetta licenza) non sia stato emesso dal Comune stesso. Si ringrazia anticipatamente, chiedendo un sollecito riscontro. » Risposta Il Ministero degli Interni con la circolare 557/PAS/U/004248/12001 del 6 Marzo 2014 precisava, relativamente alla legge regionale della Lombardia 8/2013 che limita in tale regione l’installazione degli apparecchi da trattenimento con vincita in danaro, che spetta ai comuni la vigilanza sulle disposizioni regionali non rientrando queste nell’ambito delle materie di ordine e sicurezza pubblica affidate allo stato dalla Costituzione Italiana. Tuttavia la circolare conclude asserendo che l’eventuale rilascio del titolo di Polizia non consente di superare detti divieti e limitazioni, cui gli interessati debbono in ogni caso attenersi, così come sono tenuti ad assolvere gli altri obblighi di legge inerenti all’esercizio dell’attività autorizzata. Riteniamo quindi che la licenza di cui all’art. 88 rilasciata dal Questore consenta di avviare l’attività, senza necessità di una ulteriore licenza, ma che tale licenza sia subordinata al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Il procedimento amministrativo poteva essere abbreviato e velocizzato se l’autorità di Pubblica Sicurezza avesse inserito nel proprio procedimento semplicemente l’autocertificazione dell’interessato relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa regionale. L’art. 4 della L.R. n. 40/2013 prevede solo una sanzione amministrativa pecuniaria e non la sospensione o la cessazione dell’attività; e questa violazione deve contestarla la Polizia Municipale che effettua l’accertamento. Per risolvere il caso, si consiglia di sanzionare con la sanzione pecuniaria prevista il titolare, diffidandolo ad ottemperare alla legge regionale entro un congruo termine, trascorso il quale richiedere alla Questura la sospensione/revoca della licenza ai sensi del citato art. 10 tulps. 12 Torna all’indice
11. APPARECCHI DA TRATTENIMENTO – SANZUIONI ACCESSORIE » Quesito In data 17.03.2009 il Comune riceve un Verbale della Guardia di Finanza a carico di un titolare di un esercizio della somministrazione di alimenti e bevande per la violazione degli artt. 110, comma 7, del Tulps R.D. 18.06.1931, n. 773. La violazione contestata riguardava la detenzione di n. 5 apparecchi da gioco. E?'stata applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 110 comma 9, lettere c) e d) del Tulps R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i.. In data 19.04.2016 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino ha comunicato l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria come disposto con l'Ordinanza Ingiunzione del 09.09.2013; L'art. 110, comma 10 del Tulps, R.D. 18.06.1931, n. 773 e s.m. e i. prevede: se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86 (autorizzazione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni omissis... La sospensione di cui sopra rappresenta una sanzione accessoria obbligatoria da applicarsi a conclusione della procedura sanzionatoria principale. Si richiede se sia legittimo, essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione del fatto (sono trascorsi più di 5 anni), comminare la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione o se invece debba essere archiviata la pratica. » Risposta Si tratta di sanzione accessoria che deve essere emessa in relazione ad una precedente violazione amministrativa e quindi come tale può essere comminata solamente dopo che si è concluso l'intero procedimento sanzionatorio, ecco la ragione del tempo trascorso fra l'accertamento e la richiesta di applicazione della sospensione. La prescrizioni delle sanzioni amministrative è regolata dall’art.28 della legge 689/81, il cui secondo comma rinvia alle norme del codice civile per ciò che concerne l'interruzione della prescrizione. L’ordinanza ingiunzione del 09.09.2013 è idonea ad interrompere il decorso del relativo termine in quanto atto idoneo a costituire in mora il debitore a norma dell'art. 2943 cod. civ., oltre che dichiarativo della volontà dell'Amministrazione di infliggere la sanzione. Si consiglia quindi di procedere alla sospensione dell'attività di somministrazione. Torna all’indice 12. AREA PRIVATA – CONCESSIONE AL COMUNE – USO PUBBLICO » Quesito Nel nostro comune vi è una villa del '500 con un enorme parco. La proprietà ha concesso all'Amministrazione Comunale l'uso dello scoperto per le varie manifestazione del paese. Nel mese di luglio la Biblioteca Comunale intende organizzare un evento con tre appuntamenti a cadenza mensile. Nel programma sono previsti vari spettacoli di cui uno in particolare di una fondazione. A seguito di ciò sono a chiedervi: essendo la Biblioteca Comunale l'unica promotrice per questa 13
manifestazione l'ente in questione, che è solo di supporto economico e burocratico, che tipo di autorizzazioni deve rilasciare? Siamo alquanto confusi di come avanzare, visto e considerato che siamo in una proprietà privata. » Risposta Si tratta di manifestazioni ( e con termine intendiamo attività di spettacolo e o intrattenimento) che si svolgono su aree private che, poiché in uso al comune, hanno a ns parere natura di manifestazioni in luogo aperto al pubblico. Occorre quindi precisare quanto segue. La Corte costituzionale, con sentenza del 9 aprile 1970, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 68 del T.U.L.P.S. nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali occorra la licenza del Questore e quindi per il caso proposto nel quesito, se l’attività di intrattenimento è svolta in luogo aperto al pubblico e non ha alcun carattere di imprenditorialità non è richiesta la licenza di cui all’art.68 del TULPS. Per quanto attiene la verifica della commissione di vigilanza ai sensi di cui all’art. 80 del TULPS, chi scrive è del parere che occorra attualmente valutarne la necessità, indipendentemente dal rilascio della licenza di cui all’art.68 del TULPS per tre ordini di fattori. In primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale è del 1970 e nulla dispone per l’art. 80 del TULPS che dal legislatore del 1931 era condizione imprescindibile per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo che andava comunque sempre rilasciata. In secondo luogo, con l’emanazione del DPR n. 616/1977 che ha trasferito funzioni amministrative ai Comuni l’art. 19, comma 1, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilasciare “9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80”, dando a questa procedimento verosimilmente uno status di licenza di polizia autonoma. Da ultimo, ma non per importanza, la sicurezza delle persone che assistono ad uno spettacolo deve essere prioritaria rispetto al carattere della imprenditorialità dello spettacolo. Per il caso in esame quindi occorre effettuare le opportune valutazioni, tenendo presente quanto suggerito dal Ministero dell’Interno nella nota Prot. n. 557lPASru/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013; l'obbligo della verifica da parte della commissione di vigilanza è determinato dalla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico spettacolo; sarà infatti necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste e se tale pubblico ha elementi di contenimento ( panche, sedie,transenne ecc), in base al numero delle persone che assistono e comunque sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza” . Queste verifiche e l’istanza deve essere presentata a chi organizza la manifestazione. Torna all’indice 13. ARTE FOTOGRAFICA - SCENOGRAFIA » Quesito Ci è pervenuta una richiesta di occupazione suolo pubblico con una struttura mobile con la quale si possono creare diverse scenografie coadiuvate dalla presenza di un pony sul quale i bambini possono farsi filmare o scattare delle foto dai propri genitori. Chiediamo come possa essere inquadrata tale attività e se necessiti di altre autorizzazioni oltre a quella per l'occupazione del suolo pubblico. 14
» Risposta Complessivamente riteniamo che si tratti di una attività libera, pur dovendo l’interessato osservare e rispettare alcune disposizioni; in primo luogo sarà necessario il rilascio, se del caso, della concessione di suolo pubblico ed anche del parere del medico veterinario per l’utilizzo del pony. Per quanto attiene alle fotografie si rammenta che l’arte fotografica non é più sottoposta al possesso della licenza in origine prevista dalle disposizioni del TULPS; per svolgere tale attività l'interessato però, come dispone l'art.164 del d.lgs. n. 112/1998, deve dare "informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza". Riteniamo quindi che l'attività, ormai libera, necessiti solamente dell'onere di dare "l'informazione" ora prevista. Ovviamente occorre iscrizione registro imprese o albo artigiani. Torna all’indice 14. ASSOCIAZIONE – ORGANIZZAZIONE MERCATO - SOMMINISTRAZIONE » Quesito Un'associazione di promozione culturale che svolge somministrazione solo per i soci, intende organizzare, nel periodo estivo, alcuni eventi su aree pubbliche (mostre, concertini, laboratori per bambini, ecc) con annessa somministrazione (con utilizzo della cucina sita nei locali dell'associazione) non riservata ai soli soci ma al pubblico indistinto (tale attività è prevista nello Statuto). Trattandosi di iniziative occasionali e della durata di una giornata, si ritiene che l’associazione possa presentare la Scia ( o richiesta della licenza di cui all'art. 69 TULPS qualora si protraesse oltre le ore 24:00) con relativa relazione tecnica se non sono previste oltre 200 persone (non sono previsti allestimenti complessi e destinati allo stazionamento del pubblico). Si tratta ovviamente di attività di natura commerciale. Si chiede se un'associazione culturale possa svolgere tale tipo di iniziativa e un Vs. parere sulla correttezza della procedura » Risposta IL D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504 dispone all’art. 2 che sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo/associazione. Qualora la sede stessa non sia idonea per capienza o per agibilità o per ragioni di sicurezza allo svolgimento dello spettacolo, è ammesso che lo stesso avvenga in altri locali, purché non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico e purché siano rispettate le vigenti norme di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare sia stata ottenuta, nelle forme prescritte, l'autorizzazione di cui all'art. 118 del reg. d’es. del TULPS. Nel caso in esame quindi l’attività che l’associazione intende effettuare su suolo pubblico è , a tutti gli effetti, attività di tipo imprenditoriale e quindi va autorizzata come tale con licenza di cui art. 68 TULPS e se necessita verifica agibilità art. 80; Scia per somministrazione alimenti e bevande, occupazione di suolo pubblico, rispetto o deroga per limiti inquinamento acustico ecc.. Torna all’indice 15
15. ASSOCIAZIONE – SPETTACOLO VIAGGIANTE – PARCO DIVERTIMENTI » Quesito Si chiede se la gestione da parte di un'associazione di un parco giochi accessibile ai soli soci, nel quale sono installate attrazioni dello spettacolo viaggiante, inserite nell'elenco ministeriale, comporti necessariamente il rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. con preventivo sopralluogo da parte della commissione comunale di vigilanza. La richiedente deve essere in possesso di licenza pregressa alla gestione dello spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale? » Risposta Il Ministero dell’interno , con circolare del 15 ottobre 2010, parte II, punto 4 precisa per le attrazioni installate in aree private che: “la registrazione delle attrazioni in questione e la licenza non sono previste solo nel caso di utilizzo delle attrazioni in forma privata o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale (per esempio all'interno di circoli privati accessibili ai soli soci) ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi.” Torna all’indice 16. AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ SANITARIA - REQUISITI » Quesito Le autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie di competenza del Comune (rif. L. R. n. 8/2004 e ss.mm.ii.) devono essere a firma esclusiva del Sindaco o possono essere firmate solo dal Dirigente di settore? In quest'ultimo caso si chiede quale dovrebbe essere il Dirigente di riferimento, in ogni caso si chiede il settore che dovrebbe istruire la pratica? » Risposta Riteniamo che le autorizzazioni sanitarie vengano rilasciate sulla base di specifiche caratteristiche strutturali che gli interessati devono possedere e che non ci siano valutazioni discrezionali al riguardo, su tale base quindi le autorizzazioni sanitarie sono sostituite da una SCIA da presentarsi al SUAP il quale la trasmette poi alla locale AUSL che effettuerà le verifiche sulla completezza della Segnalazione e sulla rispondenza delle dichiarazioni rese. Torna all’indice 16
C 17. CARTE – TORNEO - LICENZA » Quesito La locale Pro Loco ha organizzato presso un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar) un torneo di belotta con previsione di premi consistenti in prodotti alimentari, buoni di differente valore economico per acquisti presso esercizi commerciali o per prestazioni di servizio presso esercizi artigianali (es. taglio capelli, massaggi,ecc.). Per partecipare al torneo è richiesta l'iscrizione e il pagamento di una quota (€15). Occorrono specifiche autorizzazioni in capo al titolare del bar o al Presidente della Pro Loco (gioco lecito delle carte e/o manifestazione di sorte locale)? » Risposta Il gioco della belotta ci risulta sia un gioco a coppie che con l’uso delle carte e di un regolamento prestabilito attribuisce ai partecipanti determinati punteggi e su tale base che poi si determina il vincitore. Trattandosi comunque di gioco sarà necessario il possesso della licenza prevista dall’articolo 86 del TULPS. Torna all’indice 18. CENTRO GIOVANILE – CESSIONE TEMPORANEA » Quesito La gestione un centro giovanile di proprietà comunale è stata affidata ad una società cooperativa. I locali sono dotati di licenza permanente per pubblico spettacolo articolo 69/80 del TULPS ed è stata presentata apposita SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad altra struttura principale (art.4 comma 5 lettera a Legge Regione Emilia Romagna n. 14/2003) intestata alla società cooperativa sociale. Ora una associazione terza vorrebbe organizzare nei locali del centro giovanile temporaneamente uno spettacolo musicale di due serate con annessa somministrazione a suo nome. Chiedo se è fattibile rilasciare una autorizzazione temporanea per pubblico spettacolo con somministrazione temporanea negli stessi locali in cui già sussiste una autorizzazione permanente intestata ad altra società e se sì con quali modalità e presupposti. 17
» Risposta Riteniamo che sia possibile rilasciare la licenza art.68 del TULPS ed accettare la SCIA di somministrazione a favore del nuovo soggetto per due sole serate; in tali serate dovrà essere presente il titolare della licenza temporanea; riteniamo che sarebbe opportuno verificare se nell'atto di affido dell'impianto sottoscritto dal comune vi fosse inserita la facoltà di subaffittare l'intero complesso Torna all’indice 19. COMMERCIO AUTO – VEICOLI USATI - DEPOSITO » Quesito L'attività può essere svolta in assenza di deposito e/o piazzale? Quali sono gli adempimenti del Comune oltre alla verifica del possesso dei requisiti morali? I registri vidimati dal Comune sono obbligatori anche nel caso di commercio online? » Risposta L'attività di commercio di cose usate può essere svolta in qualsiasi tipologia di attività commerciale; l'interessato deve prima essere abilitato a svolgere attività commerciale nella forma che riterrà più opportuna e poi presentare la comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS e provvedere a farsi vidimare dall'ufficio comunale il registro previsto dall'articolo 128 del medesimo Testo Unico. Commerciante al dettaglio è colui che acquista merci in nome e conto proprio e professionalmente le rivende all'utilizzatore finale e quindi il commerciante di cose usate comprerà, in nome e conto proprio cose usate e professionalmente le rivenderà al consumatore finale. Il commerciante di auto usate potrà porre in vendita veicoli a lui direttamente intestati solo dopo averli acquistati; tali veicoli, i cui dati sono indicati nel registro di polizia suddetto, dovranno, a ns parere, essere custoditi in un determinato luogo assieme al registro. La necessità di un deposito deriva, sempre a ns parere, dal fatto che trattandosi di vendita di cose usate, gli organi di polizia devono poter, in qualunque ora, accedere nei locali ove sono custoditi per verificare la regolarità della attività ( ad es. per sorvegliare che non vi sia attività di ricettazione ecc..). La verifica, oltre i requisiti morali previsti da art. 11 del TULPS, deve essere effettuata sulla idoneità d’uso dei locali utilizzati e sulla registrazione al Registro Imprese. I registri i cui all’art. 128 sono obbligatori anche per il commercio on line, salvo che le cose usate non siano di scarso valore (art. 247 reg. d’es, tulps). La norma non determina quando un valore è da ritenersi esiguo e alcuni comuni hanno stabilito il quantum in un regolamento comunale; comunque riteniamo che le auto usate non rientrano negli oggetti di esiguo valore. Torna all’indice 20. COMMERCIO ELETTRONICO – AUTO USATE - DEPOSITO » Quesito 18
Un soggetto titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non rilasciata dal nostro Comune, fa pervenire al SUAP del nostro Ente una dichiarazione di commercio di cose antiche ed usate, nelle seguenti forme: 1. su area pubblica; 2. all'ingrosso; Le merci che andrà a porre in vendita, così come testualmente si evince dalla dichiarazione prodotta sono:" autoveicoli e merci varie del settore non alimentare" (Quest'ultima voce non è troppo generica e non andrebbe meglio precisata?). Si chiede, il suddetto, per quanto attiene il commercio al dettaglio su area pubblica, non deve inoltrare la predetta dichiarazione al Comune di rilascio della relativa autorizzazione itinerante? ( Tra l'altro viene indicato il numero e la data di rilascio, ma non il Comune che l'ha formalmente operato talché credo che precluda a noi di verificare la veridicità di quanto affermato). Per quanto attiene al commercio all'ingrosso, il nostro Comune ritengo sarebbe competente in merito, ma è lecito indicare come luogo di svolgimento dell'attività il proprio appartamento con destinazione d'uso abitativa? Da altri quesiti che ho visionato sul sito, mi pare di capire che è necessario un magazzino ove stivare la merce, sempre che in esso non vengano ammessi compratori poiché, diversamente, detti locali dovrebbero avere destinazione d'uso commerciale. Ho capito bene e, comunque, quale condizione minima, un magazzino con conforme destinazione d'uso è sempre obbligatorio? Quali sono le norme di riferimento Inoltre, non ha richiesto e presentato il registro di cui all'art. 128 TULPS per la vidimazione da parte dell'Ufficio competente. E' possibile rigettare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma quali sono le motivazioni da addurre a sostegno del provvedimento e quali le norme da applicare nel caso di specie? - E' possibile trovare qualche esempio sul sito che citi magari anche gli eventuali ricorsi esperibili? Il quesito riveste carattere d' urgenza per necessità del rispetto dei gg. 60. Grazie e sinceri e cordiali saluti Il sottoscritto XXX, residente in XXX in via XXXXX, n. XXX, dichiara: di non utilizzare alcun locale nello svolgere la sua attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, così come non l’utilizza per la propria attività principale di commerciante. Il magazzinaggio ed il ricovero degli autoveicoli rimane presso i propri fornitori e solo nel momento della vendita viene consegnato/i direttamente all’acquirente. » Risposta L’art. 242 del reg d’es. del TULPS precisa che la dichiarazione deve contenere l’indicazione della specie del commercio precisando solo e gli oggetti hanno valore storico o artistico o oggetti di nessun pregio. La comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS per il commercio di cose usate può essere presentata da colui che è già abilitato ad effettuare il commercio al comune nel quale intende utilizzare il proprio deposito dato che l'attività nel caso di specie viene svolta in forma itinerante ed inoltre in tale locale dovrà essere depositato il registro previsto dall'articolo 128 del TULPS vidimato dall'ufficio comunale. Tale locale di deposito dovrà avere idonea destinazione d'uso quale deposito di merci secondo le indicazioni specifiche rinvenibili nelle disposizioni attuative del locale piano strutturale. Se quindi l'interessato dichiara di voler effettuare anche la vendita all'ingrosso di prodotti non alimentari usati dovrà prima provvedere ad iscrivere al registro delle imprese la propria azienda a tale attività indicando sia la sede legale della stessa, che potrà anche essere la propria abitazione, sia il luogo dove i prodotti usati oggetto dell'attività verranno depositati assieme al citato registro. Appare quindi evidente che l'interessato, che dichiara di vendere prodotti nuovi ed usati di sua proprietà dovrà utilizzare un luogo dove depositare i prodotti usati che devono essere già in suo possesso prima di porli in vendita, questa a nostro giudizio potrebbe essere la motivazione, assieme all'iscrizione al registro per l'ingrosso, da utilizzare nel diniego della comunicazione di cui all'articolo 126 del TULPS. Non ussite l’obbligo della dichiarazione dell’art.126 e del registro di cui all’art. 128 se le cose sono di esiguo valore ( art. 247 reg. d’es. tulps) 19
Torna all’indice 21. COMMERCIO ELETTRONICO – AUTO USATE - DEPOSITO » Quesito L'attività può essere svolta in assenza di deposito e/o piazzale? Quali sono gli adempimenti del Comune oltre alla verifica del possesso dei requisiti morali? I registri vidimati dal Comune sono obbligatori anche nel caso di commercio online? » Risposta L'attività di commercio di cose usate può essere svolta in qualsiasi tipologia di attività commerciale; l'interessato deve prima essere abilitato a svolgere attività commerciale nella forma che riterrà più opportuna e poi presentare la comunicazione prevista dall'articolo 126 del TULPS e provvedere a farsi vidimare dall'ufficio comunale il registro previsto dall'articolo 128 del medesimo Testo Unico. Commerciante al dettaglio è colui che acquista merci in nome e conto proprio e professionalmente le rivende all'utilizzatore finale e quindi il commerciante di cose usate comprerà, in nome e conto proprio cose usate e professionalmente le rivenderà al consumatore finale. Il commerciante di auto usate potrà porre in vendita veicoli a lui direttamente intestati solo dopo averli acquistati; tali veicoli, i cui dati sono indicati nel registro di polizia suddetto, dovranno, a ns parere, essere custoditi in un determinato luogo assieme al registro. La necessità di un deposito deriva, sempre a ns parere, dal fatto che trattandosi di vendita di cose usate, gli organi di polizia devono poter, in qualunque ora, accedere nei locali ove sono custoditi per verificare la regolarità della attività ( ad es. per sorvegliare che non vi sia attività di ricettazione ecc..). La verifica, oltre i requisiti morali previsti da art. 11 del TULPS, deve essere effettuata sulla idoneità d’uso dei locali utilizzati e sulla registrazione al Registro Imprese. I registri i cui all’art. 128 sono obbligatori anche per il commercio on line, salvo che le cose usate non siano di scarso valore (art. 247 reg. d’es, tulps). La norma non determina quando un valore è da ritenersi esiguo e alcuni comuni hanno stabilito il quantum in un regolamento comunale; comunque riteniamo che le auto usate non rientrano negli oggetti di esiguo valore. Torna all’indice 22. COMMERCIO ELETTRONICO – AUTO USATE - DEPOSITO » Quesito E’ intenzione di un privato avviare un' attività di commercio elettronico di auto usate. Stante l' obbligo di presentazione al competente SUAP di SCIA con allegata " dichiarazione di vendita di oggetti usati " ai sensi dell' art. 126 del TULPS, accompagnata da registro di carico e scarico da vidimare ai sensi del sopra citato TULPS, è ipotizzabile richiedere la destinazione d' uso commerciale per il deposito / locale delle autovetture da porre in vendita (nonostante questo non 20
sia espressamente richiesto dalla normativa vigente) ? Può essere immaginabile, in alternativa un deposito di proprietà di terzi, oppure che le autovetture si trovino presso altro rivenditore in attesa di essere cedute ? Il quesito riveste carattere d' urgenza. » Risposta La vendita di cose usate svolta come commercio elettronico comporta l'obbligo di avere a disposizione un luogo all'interno del quale le cose oggetto del commercio, nel caso di specie le auto, sono depositate in attesa di essere vendute, nel medesimo luogo dovrà essere tenuto a disposizione degli organi accertatori il registro previsto dall'articolo 128 del TULPS. Il commercio on line si differenzia dalla normale forma di commercio dal fatto che la valutazione del bene e quindi le notizie su di esso devono essere acquisite dal cliente solamente on line e quindi il locale di deposito dei veicoli non è e non deve essere superficie di vendita essendo vietato l'accesso a soggetti che non siano legati con l'azienda venditrice; ne consegue che tale locale dovrà avere la caratteristica del deposito/rimessa e non obbligatoriamente la destinazione d'uso commerciale, anche se la corretta destinazione d'uso utilizzabile per il deposito dei veicoli, e ripetiamo non l'esposizione, dovrà essere verificata nelle disposizioni attuative del locale piano strutturale. Si consiglia la lettura sul sito alla voce prassi Nota Ministero dell'interno 19/4/2013 “Quesiti in materia di commercio elettronico di veicoli usati, commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e piccoli trattenimenti all'interno di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande” Torna all’indice 23. COMMERCIO ON LINE - AUTO USATE - CHIARIMENTI » Quesito Facendo seguito alla risposta al quesito inviata in data 29. 02. 2016 ( vendita di cose usate.... ), parzialmente inevasa, si torna a chiedere se, nel caso di vendita on line di auto usate, è necessario ed obbligatorio disporre di un deposito dove tenere i veicoli compravenduti tramite internet, anche se una prescrizione del genere non è sancita assolutamente a livello normativo . In alternativa si può disporre di un deposito di proprietà di terzi, oppure che le autovetture si trovino presso altro rivenditore in attesa di essere cedute ? » Risposta La vendita on line di auto usate presuppone che il venditore sia già in possesso del veicolo che intende vendere e che questo sia già intestato formalmente a lui ovvero alla sua azienda, tali veicoli possono essere sottoposti a verifica da parte degli organi accertatori che hanno il compito di verificare, in un luogo dall’interessato stesso indicato, la presenza dei veicoli iscritti nel registro di cui all’articolo 128 del TULPS e che tutti i veicoli presenti siano trascritti nel registro stesso, al fine di prevenire il reato di ricettazione e quindi la vendita di veicoli o parti di essi rubate. Appare quindi evidente che ciò non potrà avvenire altro che attraverso l’utilizzo di un locale al chiuso che abbia destinazione di rimessa o magazzino o altra destinazione d’uso prevista dalle norme 21
attuative del locale piano strutturale. L’utilizzo di un locale in uso a terzi soggetti vincola il terzo a mettersi a disposizione degli agenti accertatori e a consentire l’accesso di tali agenti a qualsiasi ora del giorno (art.16 tulps) in tale ipotesi si tratterà della sede di deposito dell’impresa e li dovranno anche essere conservati i registri suddetti. Torna all’indice 24. COMMERCIO SU AREA PRIVATA – VENDITA GIOCHI - PARTECIPAZIONE » Quesito Si chiede se nell'ambito dell'apertura della vendita al dettaglio di giocattoli, giochi da tavolo, carte collezionabili, sia possibile, oltre all'area di vendita, l'ubicazione di un'area dimostrativa con tavoli e sedie allo scopo di far provare i giochi alla clientela prima dell'acquisto (almeno 6 punti dimostrativi). Questa ulteriore attività può configurarsi come intrattenimento e quindi soggetta a licenza art. 68 e 80 del TULPS? » Risposta Riteniamo che l'attività "dimostrativa", se svolta in modo sistematico e attraverso la quale si consente ai probabili clienti di giocare utilizzando varie tipologie di giochi , preveda l'apertura di una sala giochi a mente dell'articolo 86 comma 1 del TULPS. Non si tratterà invece di attività di trattenimento. Torna all’indice 25. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – ARTIGIANATO - POSTEGGI LIBERI » Quesito Una persona intende avviare l'attività di vendita, in forma itinerante mediante richiesta di un posteggio in feste e sagre paesane, di strumenti da punta e da taglio (coltelli in stile sardo)creati come hobbista. Quindi vorrebbe inquadrare l'attività come vendita di opere del proprio ingegno. Si chiede se la licenza prevista dall'art.37 del TULPS è applicabile anche in questi casi o se debba essere abbinata esclusivamente all'attività di commercio (e quindi a chi esercita un'attività produttiva). » Risposta La realizzazione di coltelli in stile Sardo è sicuramente una particolare attività artigianale che consente la vendita direttamente nel luogo di produzione o nei locali ad essi adiacenti e la vendita in tali luoghi può essere svolta previa iscrizione al registro delle imprese. Se poi tali prodotti si vogliono vendere fuori da tali locali sarà necessario il possesso di un titolo abilitativo all'esercizio del commercio che, per il caso di specie, può anche essere quello di tipo itinerante previsto dalla 22 legge regionale della Sardegna 5/2006 che necessita della presentazione di una SCIA. In ogni
mercato o fiera il comune deve mettere a disposizione degli operatori almeno un "posteggio libero" ovvero un posteggio che non dovrà mai essere assegnato e che è riservato agli operatori che vendono prodotti facenti parte dell'artigianato e i prodotti tipici Sardi; inoltre l'interessato, in forza del titolo abilitante il commercio su area pubblica potrà partecipare anche alla spunta dei rimanenti posteggi non occupati sia nei mercati che nelle fiere. Potrà anche partecipare all'assegnazione definitiva dei posteggi nei mercati e nelle fiere partecipando ai bandi pubblici che obbligatoriamente dovranno essere banditi nell'anno 2017. La vendita di coltelli necessita però del possesso della licenza di cui all'articolo 37 del TULPS, che ha validità triennale e necessita della vidimazione da parte dei comuni nei quali si svolge l'attività. Torna all’indice 26. COMMERCIO SU AREA PUIBBLICA – USATO - DEPOSITO » Quesito Un soggetto titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non rilasciata dal nostro Comune, fa pervenire al SUAP del nostro Ente una dichiarazione di commercio di cose antiche ed usate, nelle seguenti forme: 1. su area pubblica; 2. all'ingrosso; Le merci che andrà a porre in vendita, così come testualmente si evince dalla dichiarazione prodotta sono:" autoveicoli e merci varie del settore non alimentare" (Quest'ultima voce non è troppo generica e non andrebbe meglio precisata?). Si chiede, il suddetto, per quanto attiene il commercio al dettaglio su area pubblica, non deve inoltrare la predetta dichiarazione al Comune di rilascio della relativa aut.ne itinerante? ( Tra l'altro viene indicato il numero e la data di rilascio, ma non il Comune che l'ha formalmente operato talché credo che precluda a noi di verificare la veridicità di quanto affermato). Per quanto attiene al commercio all'ingrosso, il nostro Comune ritengo sarebbe competente in merito, ma è lecito indicare come luogo di svolgimento dell'attività il proprio appartamento con destinazione d'uso abitativa? Da altri quesiti che ho visionato sul sito, mi pare di capire che è necessario un magazzino ove stivare la merce, sempre che in esso non vengano ammessi compratori poiché, diversamente, detti locali dovrebbero avere destinazione d'uso commerciale. Ho capito bene e, comunque, quale condizione minima, un magazzino con conforme destinazione d'uso è sempre obbligatorio? Quali sono le norme di riferimento Inoltre, non ha richiesto e presentato il registro di cui all'art. 128 TULPS per la vidimazione da parte dell'Ufficio competente. E' possibile rigettare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma quali sono le motivazioni da addurre a sostegno del provvedimento e quali le norme da applicare nel caso di specie? - E' possibile trovare qualche esempio sul sito che citi magari anche gli eventuali ricorsi esperibili? Il quesito riveste carattere d' urgenza per necessità del rispetto dei gg. 60. Grazie e sinceri e cordiali saluti Il sottoscritto XXX, residente in XXX in via XXXXX, n. XXX, dichiara: di non utilizzare alcun locale nello svolgere la sua attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, così come non l’utilizza per la propria attività principale di commerciante. Il magazzinaggio ed il ricovero degli autoveicoli rimane presso i propri fornitori e solo nel momento della vendita viene consegnato/i direttamente all’acquirente. » Risposta L’art. 242 del reg d’es. del TULPS precisa che la dichiarazione deve contenere l’indicazione della specie del commercio precisando solo e gli oggetti hanno valore storico o artistico o oggetti di 23
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