TUTTO QUESITI - DOMANDE AL RELATORE: LE NOVITÀ DEI DECRETI "RISTORI" PER IL CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI E LA PROROGA DEI VERSAMENTI - MYSOLUTION

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DECRETO “RISTORI” E “RISTORI-BIS”

Tutto quesiti – Domande al Relatore: le
novità dei decreti “Ristori” per il credito
d’imposta locazioni e la proroga dei
versamenti
Le risposte alle domande dei professionisti
di Gianluca Dan | 27 NOVEMBRE 2020

 Nel corso del convegno on line del 19 novembre 2020 – “DL Ristori e Ristori-bis. Le novità su contributi a
 fondo perduto, bonus locazioni e proroga dei versamenti” – è stata fornita una panoramica delle princi-
 pali novità per aziende e professionisti, recate dai decreti legge “Ristori” e “Ristori-bis” (D.L. 28 ottobre
 2020, n. 137, e D.L. 9 novembre 2020, n. 149), finalizzati a indennizzare gli operatori economici più du-
 ramente colpiti dalle chiusure della propria attività a causa dell’epidemia da Covid-19, con focus parti-
 colare su contributi a fondo perduto, tax credit locazioni e proroga del secondo acconto delle imposte di
 novembre. Il consueto servizio di risposta ai quesiti giunti in Redazione dedica i primi chiarimenti al cre-
 dito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e
 all’estensione della proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano
 gli ISA.

Quesito 1 – Credito d’imposta locazioni per l’attività di ristorazione

Domanda
Il bonus locazione spetta al ristorante in zona gialla per i mesi di ottobre/novembre/dicembre?

Risposta
La risposta è affermativa: l’art. 8 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, cd. decreto “Ristori”, stabilisce per le
attività di ristorazione ricomprese nell’Allegato 1 allo stesso decreto, quali, ad esempio, le attività
indicate dal codice Ateco 56.10.11 – ristorazione con somministrazione, la spettanza del credito
d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui
all’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(cd. decreto “Rilancio”), con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 28 del D.L. 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quali, ad esempio:

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   il riscontro del calo del fatturato di almeno il 50 per cento nei mesi indicati;
   le percentuali del credito d’imposta previste dal citato art. 28 (60 per cento per i canoni di lo-
     cazione).

Quesito 2 – Cessione al locatore del credito di dicembre pagato a gennaio

Domanda
In caso di cessione al locatore del credito d’imposta locazioni ottobre, novembre e dicembre (sconto
fattura), quali sono le attuali criticità di utilizzo, nel caso di pagamento e fattura fatta in dicembre,
senza potere utilizzare il credito? È perso oppure è possibile pagare e fatturare a gennaio 2021 e il lo-
catore potrà compensare il credito fino al 31 dicembre 2021?

Risposta
L’art. 28 del D.L. n. 34/2020, richiamato dall’art. 8 del D.L. n. 137/2020, cd. decreto “Ristori”, e dall’art. 4
del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto “Ristori-bis”, richiede il pagamento del canone di loca-
zione, per potere usufruire del relativo credito d’imposta. Con un’interpretazione estensiva, la re-
lazione al D.L. n. 149/2020 afferma che il pagamento del canone di locazione del mese di dicembre
2020 può avvenire anche nel 2021.
Pertanto, potrà essere ceduto al locatore, previa sua accettazione, che potrà utilizzarlo fino alla
data del 31 dicembre 2021, in applicazione delle disposizioni dell’art. 122 del D.L. n. 34/2020, che
dovrebbero essere applicabili anche ai crediti d’imposta dei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2020.

Quesito 3 – Modalità di calcolo del secondo acconto IRAP

Domanda
L’IRAP dovuta per il 2019 da una società di capitali avente esercizio coincidente con l’anno solare è
pari a euro 12.000. Si chiede se, nell’ipotesi in cui l’IRAP dovuta per il 2020 ammonti a euro 10.000,
per tale soggetto sia sufficiente versare a titolo di seconda rata di acconto IRAP 2020 l’importo di euro
3.000, al fine di ritenere l’acconto complessivo congruo alla luce della normativa vigente.

Risposta
La risposta è negativa e dovrà essere versato l’importo pari a euro 5.000 o a euro 6.000, a seconda
che il contribuente sia un soggetto ISA o meno. Come indicato dalla circolare 19 ottobre 2020, n.
27/E, il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto, pari al 60
per cento (ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del
primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) e del secon-
do acconto corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il se-
condo acconto, pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) dell’imposta com-
plessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi

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al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) e
del secondo acconto corrisposto.
In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero
il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020,
calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempre che quest’ultimo non sia superiore a
quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evi-
tare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsio-
nale). In tal senso va inteso il rinvio contenuto nella relazione illustrativa.

Quesito 4 – Cessione del credito d’imposta locazioni ai soci di s.n.c.

Domanda
Il credito imposta sulle locazioni maturato (bonus locazioni) da una s.n.c. può essere ceduto ai soci
della società?

Risposta
La risposta è affermativa. Stante il generale principio di trasparenza, previsto dall’art. 5 del TUIR, i
crediti d’imposta potranno essere fruiti dai soci della società in nome collettivo come attribu-
zione al termine del periodo d’imposta o dalla società (si vedano i soggetti beneficiari elencati dalla
circolare 6 giugno 2020, n. 14/E).

Quesito 5 – Diritto al credito d’imposta locazioni in caso di domicilio o sede in
Comuni colpiti da eventi calamitosi

Domanda
I soggetti che non hanno lo scostamento, ma hanno sede nei Comuni con stato di emergenza per ca-
lamità (ad esempio, Vicenza), hanno diritto al credito d’imposta locazioni per il mese di giugno?

Risposta
La risposta è affermativa, pur in mancanza di espliciti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. L’art. 28
del D.L. n. 34/2020 prevede, infatti, che il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel
periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e,
per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi
di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta, a condizione che abbiano
subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50
per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito d’imposta spetta an-
che in assenza dei citati requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio
2019, nonché ai soggetti che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emer-
genza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

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Quesito 6 – L’associazione sportiva che affitta la palestra può cedere il credito
d’imposta al locatore

Domanda
Un’associazione sportiva dilettantistica che paga un canone di locazione per la palestra può ef-
fettuare la cessione del bonus locazione al proprietario per ottobre, novembre e dicembre?

Risposta
La risposta è affermativa. L’art. 8 del D.L. n. 137/2020 stabilisce che, per le attività ricomprese
nell’Allegato 1 allo stesso decreto, spetta il credito d’imposta per i mesi di ottobre, novembre e di-
cembre.

         Ricorda
         Deve comunque essere verificato il calo del fatturato nei mesi indicati di almeno il 50 per
         cento.

Quesito 7 – Concessa l’autorizzazione UE al credito d’imposta locazioni e alla
sospensione dei versamenti

Domanda
La condizione di efficacia posta dal comma 3 dell’art. 77 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cd. decreto
“Agosto”, include l’intero articolo o solo il comma 2 dello stesso articolo. Nel frattempo, è intervenuta
l’autorizzazione della Commissione europea?
Quando è prevista l’autorizzazione UE per potere utilizzare il credito d’imposta locazione giugno
2020? È già possibile utilizzare il credito d’imposta locazione ottobre e novembre o anche per questi
mesi serve l’autorizzazione UE?

Risposta
Il comma 3 dell’art. 77 del D.L. n. 104/2020 vincola entrambi i commi precedenti. L’autorizzazione è
stata comunque concessa dalla Commissione UE con la decisione n. C (2020) 7595 final del 28 otto-
bre 2020.
Sono state pertanto autorizzate le seguenti modifiche al D.L. n. 34/2020:
   “0a) all’articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le strutture turistico-
     ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50 per cento.
     Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti,
     uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta
     per entrambi i contratti»;
   all’articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» è inserita la seguente: «, termali»;

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   all’articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le
     parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;
   b-bis) all’articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le imprese turistico ricetti-
     ve, il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020»“.

Quesito 8 – Credito d’imposta locazioni: calo del fatturato e modalità di
utilizzazione

Domanda
Per il credito affitto la regola della diminuzione del fatturato del 50 per cento vale sempre per tutti i
periodi? È possibile usare il credito in compensazione fino al 31 dicembre 2020 o fino alla dichiarazio-
ne dei redditi 2021 (praticamente 30 giugno 2021)?.

Risposta
Per il credito d’imposta locazioni vale sempre la regola della diminuzione di almeno il 50 per cen-
to del fatturato nelle singole mensilità di raffronto, ad esclusione dei soggetti che:
   hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
   a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
     nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al-
     la data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
   nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ov-
     vero
   in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
     all’avvenuto pagamento dei canoni.
In alternativa, può essere ceduto a terzi, ai sensi dell’art. 122 del D.L. n. 34/2020.

Quesito 9 – Cessione del credito compatibile anche per i mesi da ottobre a
dicembre

Domanda
È vero che, al momento, non è possibile cedere il credito locazione per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre? La norma non fa riferimento all’art. 122.

Risposta
Il decreto “Ristori” e il decreto “Ristori-bis” non fanno riferimento all’art. 122 del D.L. n. 34/2020, ma si
ritiene che, stante il rinvio all’art. 28 dello stesso decreto, sia implicitamente consentita anche la
cessione del credito. I decreti “Ristori” richiamano le disposizioni del credito d’imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del D.L. 19 maggio

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2020, n. 34, in quanto compatibili. Non si ravvisa, salvo diverse indicazioni ad oggi non note
dell’Agenzia delle entrate, incompatibilità nella cessione del credito.

Quesito 10 – Proroga dei versamenti: zone rosse e gestione di ristoranti nelle
zone arancioni

Domanda
La proroga del versamento del secondo acconto per i soggetti ISA è prevista sia per tutti coloro che
hanno la riduzione di almeno il 33 per cento e, indipendentemente dalla riduzione del fatturato, solo
per il settore “ristorazione”, per coloro che ricadono nella zona arancione, escludendo, quindi, tutte le
attività che ricadono negli Allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/2020, riguardante le zone rosse?

Risposta
L’art. 98 del D.L. n. 104/2020, cd. decreto “Agosto”, ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del ter-
mine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP
per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, che hanno
subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo se-
mestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Successivamente, l’art. 6 del D.L. n. 149/2020, cd. decreto “Ristori-bis”, ha previsto – per i soggetti ISA,
operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. n. 137/2020, aventi domicilio
fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai
sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e del successivo art. 30 (zone rosse), ovvero esercenti
l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di
elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’art. 30 cit. (zone arancioni) – la pro-
roga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto
delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2019, prevista dall’art. 98, comma 1, del D.L. n. 104/2020, indipendentemente dalla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo art. 98.

        Attenzione
        La norma ricorda che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Quesito 11 – In caso di passaggi di zona vale la situazione al 30 novembre

Domanda
Un soggetto oggi in zona rossa, con codice Ateco corrispondente all’Allegato 1, può non pagare
l’acconto, ma se dopo passa in zona arancione, per la possibilità di usufruire della proroga vale il
giorno di versamento?

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Risposta
La normativa non chiarisce la decorrenza del passaggio di zona (da rossa ad arancione e viceversa).
Si ritiene, comunque, che vada individuata la situazione in essere alla data di scadenza
dell’acconto ovvero al 30 novembre 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Quesito 12 – Ambito applicativo della proroga dei versamenti

Domanda
Si chiede di sapere se il rinvio del secondo acconto per i soggetti che sono stabiliti in una zona rossa
oppure per il calo del fatturato (decreto “Agosto”) vale anche per l’acconto dei contributi INPS che de-
vono versare artigiani e commercianti (sia soci di società di persone, sia autonomi), per l’IVIE/IVAFE e
per la cedolare secca.
Il secondo acconto 2020 INPS IVS artigiani-commercianti va versato il 30 novembre in zona arancione,
se si hanno i requisiti del decreto “Agosto”?
Esiste qualche documento ufficiale che proroga al 30 aprile 2021 i contributi INPS – Gestione separata
professionisti, quale secondo acconto 2020, che scade il 30 novembre 2020?
Riguardo al rinvio del secondo acconto – presupposti i requisiti – si conferma che non fanno parte
della proroga i contributi previdenziali INPS autonomi (anche soci con redditi per trasparenza) o Cas-
se previdenza dottori, ragionieri, ecc.?

Risposta
La risposta è negativa per quanto riguarda i contributi INPS, stante il tenore letterale delle norme
(art. 98 del D.L. n. 104/2020, cd. decreto “Agosto” e art. 6 del D.L. n. 149/2020, cd. decreto “Ristori-
bis”), che si riferiscono esplicitamente alla seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi
e dell’IRAP.
Si ritiene, invece, applicabile il rinvio:
   all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta dai contribuenti che si avvalgono di
     forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
   alla cedolare secca sul canone di locazione;
   all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
   all’imposta dovuta o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Tale chiarimento discende dalla circostanza che per le imposte richiamate si applicano i medesimi
termini di versamento dell’acconto dettati per le imposte espressamente individuate dalla norma in
oggetto.

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Quesito 13 – Quando spetta il credito d’imposta locazioni in caso di ricavi o
compensi superiori a 5 milioni di euro

Domanda
In merito al credito d’imposta locazioni, con specifico riferimento alle aziende con fatturato superiore
a 5 milioni di euro, è chiaro che il credito spetta anche a loro, ma in che percentuale? È corretto rite-
nere che l’art. 28, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sia la norma di riferimento della misu-
ra percentuale del credito per i soggetti con fatturato oltre 5 milioni di euro, per cui spetterebbe a
questi ultimi il 30 per cento per le locazioni e il 10 per cento per l’affitto d’azienda e servizi a presta-
zioni complesse?

Risposta
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta regolato dal comma 2 dell’art. 28 del D.L. n.
34/2020 in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, com-
merciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività
di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turisti-
co-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50 per
cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito
d’imposta spetta per entrambi i contratti.
Qualora i soggetti indicati abbiano superato il limite di 5 milioni di euro di ricavi o compensi nel
periodo d’imposta precedente, non potranno usufruire del credito d’imposta.
Invece, alle strutture alberghiere e termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator ta-
le credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel pe-
riodo d’imposta precedente, sempre in misura pari al 30 per cento.
Una particolare disposizione si applica alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con
ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, per le quali il
credito d’imposta per gli affitti d’azienda spetta nella misura del 10 per cento.

        Attenzione
        In caso di applicabilità delle disposizioni previste dai decreti “Ristori” per i mesi di ottobre,
        novembre e dicembre, il credito d’imposta spetta nelle misure indicate (30, 50 e 10 per
        cento) anche alle imprese che hanno superato 5 milioni di euro nel precedente esercizio.

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Quesito 14 – Credito d’imposta locazioni: calo di fatturato sempre necessario
per le imprese alberghiere

Domanda
Assodato che il credito d’imposta per locazione d’azienda di un’impresa alberghiera spetta per i mesi
di marzo aprile e maggio (per effetto del decreto “Rilancio”), per i mesi di ottobre novembre e dicem-
bre (per effetto del decreto “Ristori”) e per i residui mesi a seguito della conversione in legge del de-
creto “Agosto”, è necessario il calo di fatturato anche per questi mesi di luglio/settembre? E per i
mesi di ottobre/dicembre?

Risposta
La risposta è affermativa. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta spetta fino al 31
dicembre 2020 alle condizioni indicate nell’art. 28 del D.L. n. 34/2020 ovvero del calo di almeno il 50
per cento del fatturato. Tale condizione non è richiesta solo per i soggetti locatari che:
   hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
   a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
     nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al-
     la data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Quesito 15 – Per il credito d’imposta locazioni da ottobre a dicembre non serve
l’autorizzazione UE

Domanda
Con riferimento al credito d’imposta locazioni per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, prima di
potere compensare in F24 l’importo spettante, occorre attendere l’autorizzazione UE e l’eventuale
nuovo codice tributo da parte dell’Agenzia delle entrate?

Risposta
La risposta è negativa. La riapertura del credito d’imposta operata per i mesi di ottobre, novembre
e dicembre dai decreti “Ristori” non è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea.

         Ricorda
         Tali crediti d’imposta si applicano comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti
         dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final
         “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergen-
         za del COVID-19”, e successive modifiche.

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Quesito 16 – Cessione del credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento
del canone

Domanda
Cosa vuol dire che il credito d’imposta sulle locazioni è stato acquisito in conto canone di locazione al
posto del canone? Che ci si è accordati di saldare la fattura mediante cessione del canone?

Risposta
Per potere fruire del credito d’imposta sulle locazioni, è necessario che il canone sia stato corri-
sposto. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito
d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Nelle ipotesi in cui il pagamento non sia ancora avvenuto, non sarà possibile fruire in via anticipata
del credito; resta ferma, tuttavia, la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di
pagamento del canone. In tale ipotesi, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto conte-
stualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma
di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito attraverso la cessione
dello stesso al locatore.

        Attenzione
        Resta fermo che, in tale caso, deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone
        dovuto e il credito d’imposta.

        Esempio
        Si supponga che il canone di locazione sia pari a 1.000 euro e che venga ceduto al locatore per
        il suo valore nominale, pari al 60 per cento; per potere usufruire del credito d’imposta, dovrà,
        comunque, essere versato il residuo del canone, pari a 400 euro.

Quesito 17 – Credito d’imposta locazioni: il calo di fatturato degli alberghi
deve verificarsi tutti i mesi

Domanda
Un albergo condotto in locazione di azienda applica la percentuale del 50 per cento di credito
d’imposta sul canone pagato (ferma restando la diminuzione del 50 per cento dei ricavi) solo per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre o anche per i mesi precedenti?

Risposta
Si ritiene che la modifica operata dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020, che ha inserito nel comma 2 dell’art.
28 del D.L. n. 34/2020 l’inciso “Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto

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d’azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turi-
stico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo
all’affitto d’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti”, si applichi, ferma restando la
riduzione di almeno il 50 per cento del fatturato, per tutti i mesi indicati nello stesso art. 28 (da
marzo a dicembre 2020).

Quesito 18 – Passaggi di zona e credito d’imposta locazioni

Domanda
A un soggetto che rientra fra quelli ex Allegato 1 al decreto “Ristori”, o Allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-
bis”, in un caso come la Toscana, il credito per canoni di locazione/affitto spetta anche per i mesi di
ottobre e novembre, pur essendo la regione passata da giallo ad arancione e poi a rosso nel corso
delle settimane?

Risposta
L’Agenzia delle entrate non ha ancora fornito la sua interpretazione sul cambio di zone. A parere di
chi scrive, il credito spetta per tutti i mesi indicati nella norma (ottobre, novembre e dicembre),
ferma restando la riduzione di almeno il 50 per cento del fatturato, alla semplice ricomprensione
della propria sede operativa nella “zona rossa” o nella “zona arancione”, per le attività di gestione
dei ristoranti.

Quesito 19 – Per le imprese del settore turismo il credito d’imposta spetta fino
al 31 dicembre 2020

Domanda
Il credito d’imposta sugli affitti non abitativi per il settore turismo nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104, mo-
dificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, all’art. 77, comma 1, lett. b-bis), è esteso
fino a dicembre 2020 (in precedenza fino a giugno o luglio). Tuttavia, nel D.L. 28 ottobre 2020, n. 137,
all’art. 8, per le stesse attività turistiche il beneficio è esteso alle sole mensilità di ottobre-novembre-
dicembre, contraddicendo la precedente previsione del D.L. n. 104/2020.

Risposta
Il comma 3 dell’art. 77 del D.L. n. 104/2020 ha modificato l’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, ag-
giungendo, in fine, il seguente periodo: “Per le imprese turistico ricettive, il credito d’imposta spetta
fino al 31 dicembre 2020”. Pertanto, l’applicazione della suddetta agevolazione sarà possibile, sempre
previa verifica delle condizioni richieste dall’art. 28 citato, quali:
   la riduzione del 50 per cento del fatturato;
   il pagamento del canone, fino a fine 2020.

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Quesito 20 – Le condizioni di compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di
Stato

Domanda
Si chiede conferma che dalla UE sia arrivato il via libera per il 50 per cento bonus locazioni per affitto
d’azienda, compresi giugno, ottobre, novembre e dicembre? Il bonus affitti rientra nei limiti del de mi-
nimis? L’importo massimo di 800.000 euro per gli aiuti de minimis, vale anche per il bonus ristorazione
oppure per quest’ultimo si deve fare riferimento a 200.000 euro in tre anni?

Risposta
L’autorizzazione è stata concessa dalla Commissione UE con la decisione n. C (2020) 7595 final del
28 ottobre 2020.
Il credito d’imposta spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione del-
la Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
In particolare, sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107,
par. 3, lett. b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
   l’aiuto non superi 800.000 euro per impresa, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimbor-
     sabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti;
   l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà ai sensi del Regolamento ge-
     nerale di esenzione per categoria al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non
     erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in
     una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di Covid-19.
Il 2 luglio 2020, con la Comunicazione 2020/C 2018/03, è stato modificato il Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19, stabilendo
che alle micro e piccole imprese (fino ad un massimo di 50 dipendenti e fatturato/attivo fino a 10
milioni di euro) non si applicano i parametri della perdita del capitale o patrimonio per oltre il
50 per cento, mentre resta confermato che l’impresa non deve avere in corso una procedura con-
corsuale per insolvenza o essere oggetto di salvataggi.

         Riferimenti normativi
   D.L. 9 novembre 2020, n. 149, artt. 4, 6 e 30 e Allegati 1 e 2;
   D.P.C.M. 3 novembre 2020, art. 3;
   D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 8 e Allegato 1;
   D.L. 14 agosto 2020, n. 104, artt. 77 e 98;
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34, artt. 28 e 122;
   Circolare 19 ottobre 2020, n. 27/E;
   Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E.

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