Tutte le agevolazioni sulla casa

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    Curatore:
    Noemi Secci
    lunedì 28 marzo 2016
Tutte le agevolazioni sulla casa

SOMMARIO

INTRODUZIONE.............................................................................................................................. 3
Agevolazioni per l’acquisto della prima casa.................................................................................... 4
  Riduzione imposte per l’acquisto della prima casa ....................................................................... 4
  Detrazione interessi mutuo ........................................................................................................... 5
  Detrazione Iva .............................................................................................................................. 5
  Acquisto immobile ristrutturato ..................................................................................................... 5
  Esenzione Imu abitazione principale ............................................................................................ 5
  Requisiti agevolazione prima casa ............................................................................................... 6
  Agevolazione prima casa: riforma 2016........................................................................................ 7
  Agevolazione prima casa: più atti di trasferimento ....................................................................... 7
Detrazione Irpef degli interessi del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale .......................... 8
Bonus mobili, ristrutturazioni, Ecobonus: tutte le detrazioni 2016 per gli interventi sulla casa ......... 9
  Novità bonus casa 2016 ............................................................................................................... 9
  Bonus ristrutturazioni 2016 ......................................................................................................... 10
  Bonus ristrutturazioni 2016: adempimenti ................................................................................... 15
  Eco Bonus 2016 ......................................................................................................................... 16
  Bonus mobili 2016 ...................................................................................................................... 18
Tutte le agevolazioni sul leasing e sull’affitto ................................................................................. 23
  Leasing abitativo ......................................................................................................................... 23
  Leasing abitativo: requisiti .......................................................................................................... 23
  Leasing abitativo: agevolazioni fiscali ......................................................................................... 24
  Leasing abitativo: agevolazioni economiche ............................................................................... 25
  Locazione dell’abitazione ............................................................................................................ 25
  Detrazione del canone di affitto .................................................................................................. 25
  Abolizione Tasi per gli inquilini .................................................................................................... 26
Imu, Tasi e Tari: come funzionano le imposte sulla casa ............................................................... 28
  Imu.............................................................................................................................................. 28
  Tasi ............................................................................................................................................. 29
  Tari: come funziona, riduzioni e sconti........................................................................................ 34

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                                       INTRODUZIONE

La casa: un bene fondamentale, che dovrebbe essere un diritto di tutti, e che invece, a causa non
solo della crisi, ma anche degli ultimi interventi normativi, si sta trasformando sempre più in un be-
ne di lusso.

Fortunatamente, gli incentivi e le agevolazioni sulla casa non sono completamente scomparsi, ma
sono ancora operativi diversi benefici: in questa guida vedremo, oltre alle principali imposte
sull’abitazione, una carrellata delle più importanti agevolazioni, da quelle sull’acquisto, al bonus ri-
strutturazione, all’ecobonus; inoltre, vedremo quando è possibile avere degli “sconti” sull’importo
dell’Imu, della Tasi e della Tari.

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                 AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

La legge italiana prevede una serie di benefici noti con il nome di “agevolazioni prima casa”, che
valgono nei confronti di chi acquista l’abitazione principale, a determinate condizioni. In partico-
lare, sono previste delle riduzioni sulle imposte inerenti la compravendita, la detrazione degli inte-
ressi relativi al mutuo, l’esenzione dall’Imu ed altre agevolazioni accessorie. Vediamole insieme.

                   Riduzione imposte per l’acquisto della prima casa
Quando si acquista l’abitazione principale con le agevolazioni prima casa, le imposte da pagare
sulla compravendita sono ridotte nella seguente maniera, se il venditore non è un soggetto Iva:

- imposta di registro: pari al 2% del valore (costo) dell’immobile;

- imposta ipotecaria: deve essere pagata in misura fissa, per un ammontare pari a 50 Euro;

- imposta catastale: deve essere pagata in misura fissa, per un ammontare pari a 50 Euro;

- imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie: è prevista l’esenzione.

Quando la casa, invece, è acquistata da un’impresa, le imposte sono ridotte in questo modo:

− Iva: aliquota pari al 4% (dal 2016, l’Iva pagata può essere scontata per il 50% dall'Irpef dell'ac-
quirente, in 10 rate);

− imposta ipotecaria: deve essere pagata in misura fissa, per un ammontare pari a 200 Euro;

− imposta catastale: deve essere pagata in misura fissa, per un ammontare pari a 200 Euro;

− imposta di registro: deve essere pagata in misura fissa, per un ammontare pari a 200 Euro;

- imposta di bollo: deve essere pagata in misura fissa, per un ammontare pari a 230 Euro;

- tassa ipotecaria: deve essere pagata in misura fissa, per un ammontare pari a 90 Euro (di cui
55 per la voltura catastale).

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                                  Detrazione interessi mutuo
Un’ulteriore agevolazione legata all’abitazione principale è la possibilità di detrarre gli interessi
del mutuo (anche qualora il finanziamento comprenda, oltre al costo dell’abitazione, spese ac-
cessorie come il rogito notarile e l’ intermediazione); la detrazione dall’Irpef, che deve essere
esposta nella dichiarazione dei redditi, nel quadro Oneri e Spese, è pari al 19% degli interessi pa-
gati annualmente (vedasi approfondimento).

                                          Detrazione Iva
Se si acquista un’ abitazione in classe energetica A o B, ceduta (entro il 31 dicembre 2016)
dall’impresa costruttrice, è possibile detrarre il 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto: il
bonus è diviso in quote uguali nell’anno in cui si sostiene la spesa, e nei nove periodi di imposta
successivi.

                               Acquisto immobile ristrutturato
Se si acquista un immobile ristrutturato (o sul quale sono avvenute opere di restauro, o di risana-
mento conservativo) da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, spetta una cospicua de-
trazione. L’immobile deve essere assegnato o alienato entro 18 mesi dal termine dei lavori.

La detrazione è pari al 50% e va ripartita in dieci anni: si calcola sul 25% del prezzo
dell’abitazione, entro l’importo massimo di 96mila euro.

Dal 2017, la detrazione sarà pari al 36%, entro un massimo di 48.000 euro.

                            Esenzione Imu abitazione principale
Recentemente è stata prevista l’esenzione dall’Imu per la prima casa; fanno eccezione gli immo-
bili di lusso, seppure ad uso abitativo, per i quali, qualora costituiscano l’ abitazione principale, so-
no comunque previste delle detrazioni, differenti a seconda del Comune di ubicazione (si veda il
relativo approfondimento).

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                              Requisiti agevolazione prima casa
Per beneficiare delle agevolazioni prima casa è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:

- l’abitazione non deve appartenere alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8
(abitazioni in ville) o A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

- l’immobile deve essere situato nel territorio comunale in cui chi acquista abbia già o si impegni a
stabilire, entro 18 mesi, la residenza (in questa ipotesi dovrà esser allegata un’apposita dichiara-
zione all’atto di acquisto);

-in alternativa, l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui chi acquista svolge la propria at-
tività principale, anche se non retribuita (ad esempio, e attività di studio, di volontariato o sporti-
va);

-se chi acquista è stato trasferito all’estero per motivi di lavoro, l’immobile deve essere ubicato nel
Comune in cui il datore di lavoro ha sede o esercita l’attività;

- se chi acquista è un cittadino italiano emigrato all’estero, basterà che l’immobile si trovi in Italia;

- non bisogna possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su un altro immobile che si
trova nello stesso territorio comunale dell’immobile agevolato;

- non bisogna possedere diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su un altro immobile già
oggetto di benefici prima casa.

I benefici prima casa valgono anche per le pertinenze (cantine, grarage, etc.), purchè rientranti
nelle categorie C2, C6 e C7.

Per ottenere l’agevolazione prima casa dovrà essere redatta un’apposita dichiarazione da allega-
re all’atto notarile di acquisto dell’abitazione.

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                         Agevolazione prima casa: riforma 2016
Dal 2016, il proprietario di un immobile che ha già usufruito dell’agevolazione quando ha effettuato
l’acquisto, nel momento in cui decide di cambiare immobile comprandone uno nuovo può
chiedere ancora il bonus fiscale, a condizione che il vecchio immobile sia venduto entro un anno
dal rogito. Devono comunque sussistere sempre le condizioni già esposte (immobile non di lusso,
residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato).

Il bonus da quest’anno si potrà applicare anche nel caso in cui si cambia abitazione, acquistando-
ne una nuova dopo aver già fruito di sgravi tributari in precedenza.

                  Agevolazione prima casa: più atti di trasferimento
La Cassazione (con la sentenza n. 2072/2016) ha affermato che, in caso di più atti di trasferimen-
to e acquisto nell’arco dello stesso anno, con effettivo trasferimento della residenza negli im-
mobili acquisiti, il contribuente può conservare l’agevolazione, provando che l’acquisto sia seguito
dalla effettiva destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti.

Pertanto il contribuente può usufruire dell’agevolazione prima casa più volte, ovviamente fino
a concorrenza dell’intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto di quanto pre-
vede la normativa (immobile non di lusso ed acquisto infrannuale).

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        DETRAZIONE IRPEF DEGLI INTERESSI DEL MUTUO PER L’ACQUISTO
                       DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Gli interessi del mutuo, contratto per acquistare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale,
fruiscono di una detrazione Irpef del 19%, sino a un tetto massimo di 4.000 euro.

La detrazione può riferirsi anche all’acquisto di una pertinenza della prima casa (non acquistata
separatamente) alle spese notarili e agli oneri accessori all’acquisto ed alla stipula del mutuo.

Per calcolare la detrazione spettante, si deve:

- moltiplicare il costo di acquisto dell’immobile per gli interessi pagati;

- dividere il prodotto per il capitale erogato a titolo di mutuo;

- applicare il 19% al risultato, ossia la percentuale di detraibilità.

In ogni caso, detrazione spetta solo per la parte di mutuo corrispondente al valore dichiarato
nell'atto: se il finanziamento è più alto rispetto alla somma effettivamente sostenuta per acquistare
la casa, possono essere portati in detrazione soltanto gli interessi relativi alla parte di mutuo che
copre il costo più gli eventuali oneri accessori.

La detrazione spettante è riportata nel 730/2016 precompilato; chi presenta il modello Unico dovrà
invece indicarla nel quadro RP- Oneri e spese.

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 BONUS MOBILI, RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS: TUTTE LE DETRAZIONI 2016
                              PER GLI INTERVENTI SULLA CASA

La Legge di Stabilità 2016 ha prolungato, ancora una volta, le maxi detrazioni fiscali per le ri-
strutturazioni, l’acquisto di arredi e l’efficientamento energetico, previste per la prima volta nel
2013 [1], e valide, grazie alla proroga, sino al 31 dicembre 2016.

In precedenza, il bonus fiscale sulla casa riguardava le sole ristrutturazioni, con una detrazione
del 36% dei costi dall’Irpef; dal 2013, invece, i bonus sono 3: bonus ristrutturazione, che preve-
de una detrazione del 50% sulle spese per gli interventi, bonus mobili, che prevede una detra-
zione del 50% del costo di arredi e grandi elettrodomestici (in caso di ristrutturazione
dell’immobile), ed ecobonus, che prevede una detrazione del 65% dei costi per interventi di mi-
glioramento dell’efficienza energetica.

                                    Novità bonus casa 2016
A questi benefici, si aggiungono, nel 2016:

-il bonus mobili giovani coppie, che è collegato non alla ristrutturazione, ma all’acquisto della
prima casa per coppie, che costituiscano nucleo familiare da 3 anni, in cui almeno un soggetto sia
under 35; è prevista una detrazione del 50% dall’Irpef, anche in questo caso, ma con un tetto
massimo di spesa raddoppiato, sino a 16.000 Euro;

- il bonus, al 65%, per adeguamenti e messa in sicurezza degli edifici, nelle zone a rischio sismi-
co 1 e 2;

- gli interventi di efficientamento idrico.

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                                   Bonus ristrutturazioni 2016
La normativa stabilisce che i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione sono detraibili al
50% dall’Irpef, in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad un limite massimo di 96.000 Euro.
La detrazione, qualora non sia prorogata l’anno prossimo, o resa definitiva, scadrà il 31 dicembre
2016; in seguito, tornerà al vecchio ammontare del 36%.

Beneficiari Bonus Ristrutturazioni 2016

Possono fruire del bonus ristrutturazione:

- proprietari dell’immobile;

- conduttori dell’immobile (inquilini);

- nudi proprietari;

- usufruttuari;

- comodatari;

- familiari conviventi (purchè siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fattu-
re).

Bonus ristrutturazioni 2016: interventi incentivati

Le opere agevolabili contemplano i lavori interni a immobili esistenti; nel dettaglio, deve trattarsi
di interventi di:

- manutenzione ordinaria (solo perle parti comuni dell’edificio);

- manutenzione straordinaria;

- ristrutturazione edilizia;

- recupero e risanamento conservativo.

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Sono detraibili non solo le spese necessarie all’esecuzione dei lavori, ma anche i costi di proget-
tazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie ed i sopralluoghi.

In particolare, le opere agevolate devono riferirsi alle seguenti componenti:

- impianto idraulico ed elettrico;

- inferriate fisse;

- soppalco;

- pareti interne ed esterne;

- scale ed ascensore;

- cablatura;

- porta blindata;

- impianto di allarme;

- allargamento porte e finestre;

- pavimentazione esterna;

- facciata ed intonaci esterni;

- canna fumaria;

- citofoni, videocitofoni e telecamere;

- caldaia, caloriferi e condizionatori;

- abbattimento delle barriere architettoniche;

- balconi e verande;

- box auto;

- contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).

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Interventi di ristrutturazione: specifiche

L'Agenzia delle entrate, da tempo, ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
presupposto del Bonus Ristrutturazione e dell’ordinario Bonus Mobili, non sono limitati alla “ristrut-
turazione edilizia” in senso stretto, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, il re-
stauro ed il risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali (come esposto
nella Circolare 35/E/2009).

È stata poi ampliata la gamma degli interventi edilizi, che possono essere effettuati sia su singo-
le unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali: nel caso di ristruttura-
zione condominiale, però, l’eventuale Bonus Mobili collegato riguarderà soltanto gli acquisti ef-
fettuati per arredare le parti comuni dell’immobile (ad esempio, guardiole, appartamento del portie-
re, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e simili), mentre non sarà fruibile per l’acquisto di
arredi da parte dei singoli condòmini, da destinare alla propria unità immobiliare.

Sono inclusi nella ristrutturazione anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, nonché i casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperati-
ve edilizie.

Riassumendo, rientrano nella fattispecie di ristrutturazione, dando diritto alla relativa detrazione,
e configurano anche il presupposto per il bonus arredi, i seguenti interventi :

- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di un edificio residenziale: sotto questa dicitura si in-
tendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;;

- manutenzione straordinaria sulle parti comuni di un edificio residenziale e su singole unità im-
mobiliari residenziali: sotto questa dicitura si intendono le opere e le modifiche necessarie per rin-
novare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

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- restauro e risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale e
su singole unità immobiliari residenziali: sotto questa dicitura si intendono gli interventi edilizi rivol-
ti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità con un insieme sistematico di
opere. Gli interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costi-
tutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- ristrutturazione edilizia effettuata sulle parti comuni di un edificio residenziale e su singole unità
immobiliari residenziali: sotto questa dicitura si intendono gli interventi rivolti a trasformare un
immobile con più opere sistematiche che possono portare ad un immobile anche diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se
non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile.

Ristrutturazione e piccoli interventi

La Guida alle ristrutturazioni, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nell’aprile 2015, chiarisce in
quali casi può configurarsi la ristrutturazione, per piccoli interventi: in particolare, sono agevolati i
lavori finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come im-
pianti antifurto e tapparelle metalliche con bloccaggi; inoltre sono citati, quali interventi realizzabi-
li anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, quelli finalizzati alla cablatura , nonché
gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici direttamente al servizio
dell’abitazione.

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Altri lavori che non comportano modifiche strutturali, suscettibili di rientrare nel Bonus Ristruttu-
razioni, e nell’alveo della ristrutturazione in generale, oltre a quelli già elencati, sono:

- la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;

- il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

- l’apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;

- porte blindate o rinforzate;

- l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini ;

- l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

- l’apposizione di saracinesche;

- vetri antisfondamento:

- casseforti a muro;

- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;

- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;

- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

Ristrutturazione e sicurezza domestica

Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, an-
che a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in
quanto non si tratta di un intervento sull’immobile (per esempio, non spetta alcuna detrazione per
l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).
L’agevolazione spetta, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su
immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzio-
nante).

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Tra le opere agevolabili in quest’ambito rientrano :

- l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;

- il montaggio di vetri anti-infortunio;

- l’installazione del corrimano.

Gli elenchi di interventi forniti sono a titolo indicativo e non esaustivo, quindi possono essere ri-
comprese nell’agevolazione anche lavori riconducibili alle stesse finalità o assimilabili in altro
modo.

Bonus ristrutturazioni 2016: adempimenti

Per accedere al bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- fattura relativa alle spese sostenute;

- bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati
del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del be-
neficiario.

Per ottenere la detrazione è anche necessaria una dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti
una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile,
o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui l’intervento non ne contemplasse l’obbligatorietà,
sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.

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                                          Eco Bonus 2016
L’Eco Bonus è un’agevolazione che consiste nella detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti
per migliorare le prestazioni energetiche di un immobile; la detrazione, anche in questo caso, deve
essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di :

- 30.000 Euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

- 60.000 Euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);

- 100.000 Euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Di seguito, un elenco delle componenti a cui possono riferirsi le opere di risparmio energetico
qualificato:

Pannelli solari

Per l’acquisto di pannelli solari per la produzione di acqua calda e schermature solari è riconosciu-
ta una detrazione Irpef e Ires del 65% con limite di spesa pari a 92.307,69 euro e di detrazione di
60mila euro.

Climatizzatori

Per la sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di
calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, e la sostituzione di scaldacqua
tradizionali con scaldacqua a pompa di calore è riconosciuta una detrazione Irpef e Ires del 65%,
con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30mila euro. È necessario considerare, ai
fini del superamento del limite di spesa, cumulativamente gli investimenti per impianti di climatiz-
zazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scal-
dacqua a pompa di calore.

Cappotti e infissi

Per l’acquisto di strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), nonché strutture opache oriz-
zontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi è consentita la detrazione Irpef e
Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro.

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Riqualificazione energetica

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica generale dell’edificio è ammessa la detrazione
Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro.

Caldaie a biomasse

Per l’acquisto di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili è consentita
la detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30mila
euro.

Gestione da dispositivi multimediali dei climatizzatori

Per l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizza-
zione è ammessa la detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.

Eco Bonus 2016: adempimenti

Per accedere all’Eco bonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- fattura relativa alle spese sostenute;

- bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati
del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del be-
neficiario.

Per gli interventi più notevoli, come la riqualificazione globale, la coibentazione dell’ involucro e l’,
isolamento dell’edificio, deve essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione all’Enea
(Agenzia Nazionale per L’Efficienza Energetica):

- APE (attestato di prestazione energetica): deve essere redatto da un professionista abilitato e
indipendente dalla ditta che esegue i lavori;

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- Asseverazione : è la certificazione dei produttori necessaria per caldaie, finestre e infissi;

- Scheda informativa: è un documento che contiene i dati identificativi del soggetto,
dell’immobile e la quantificazione del risparmio energetico conseguente all’intervento .

                                           Bonus mobili 2016
I costi sostenuti per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici sono detraibili al 50% dall’Irpef, entro
un limite massimo di spesa di 10.000 Euro, da ripartire in 10 rate di pari importo; il bonus è cumu-
labile col bonus ristrutturazione.

Per ottenere la detrazione è tuttavia necessaria una dichiarazione di ristrutturazione, cioè una
comunicazione al Comune in cui è ubicato l’immobile, o un titolo abilitativo comunale, da cui ri-
sulti una data di inizio lavori. Nel caso in cui l’intervento non ne contemplasse l’obbligatorietà, sarà
sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà.

Per il Bonus Mobili giovani coppie, la detrazione, come accennato, è slegata dalla ristruttura-
zione, ma spetta per il solo acquisto della prima casa: in questo caso, il tetto massimo di spesa
è aumentato, con un importo pari a 16.000 Euro, sempre da ripartire in 10 rate.

Bonus arredi 2016: adempimenti

Per accedere al Bonus mobili 2016 è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- fattura relative alle spese sostenute;

- bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del
richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del benefi-
ciario.

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Bonus arredi 2016: i mobili compresi nell’agevolazione

Sono inclusi nel bonus i seguenti mobili:

- grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, lavatrice, asciugatrice, tutti di
classe non inferiore alla A+, tranne il forno, per il quale è sufficiente la classe A);

- arredi di uso quotidiano(armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere…);

- componenti della cucina (basi, credenze, etc.) e mobili contenitori per il bagno.

Non è ancora chiaro se saranno compresi nel bonus 2016 i complementi d’arredo, tv, stereo e
componenti high-tech, pertanto è necessario attendere una circolare esplicativa in merito.

Note

[1] D.lgs 63/2013.

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Come non perdere il bonus sulla casa

I tre incentivi sulla casa, come abbiamo poc’anzi esposto, non sono erogati direttamente
dall’Agenzia delle Entrate, ma sono riconosciuti sotto forma di detrazione, e non di rimborso o di
credito d’imposta: la differenza tra i benefici è molto rilevante, in quanto la detrazione spetta si-
no alla capienza dell’imposta (cioè sino all’ammontare dell’Irpef da pagare). In parole povere, il
bonus, qualora il suo importo sia superiore alle tasse da pagare, non dà luogo a credito d’imposta,
ma azzera l’imposta e basta, e l’importo avanzato, nella generalità dei casi, è perso.

Ma esiste un modo per recuperare la detrazione per gli interventi sulla casa?

Trasferimento del bonus all’impresa

Una prima modalità per non perdere la detrazione è stata prevista, dalla Legge di Stabilità 2016,
relativamente agli interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici: in pratica, si tratta
del cosiddetto Ecobonus, che dà diritto ad una detrazione del 65%, per le attività finalizzate a mi-
gliorare il risparmio energetico degli immobili; si tratta di lavori che, il più delle volte, sono effettuati
a livello condominiale, la cui spesa, cioè, deve essere ripartita tra condomini.

In questi casi, se il contribuente che paga l’intervento è incapiente, ossia se quanto paga an-
nualmente di Irpef è inferiore all’ammontare della detrazione riconosciuta in base al bonus,
l’eccedenza del bonus può essere ceduta all’impresa che ha effettuato i lavori: in termini pratici,
significa che, a fronte di 1.000 euro di spese complessive (Iva inclusa) per gli interventi di rispar-
mio energetico, il cittadino pagherà 350 euro all’impresa e le cederà i suoi 650 euro di detrazione
(che dovrebbero figurare, però, per l’impresa, quale credito d’imposta, e non come detrazione).

La normativa precisa i requisiti secondo i quali un soggetto può essere considerato incapiente:

- pensionato che possiede soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro annui, con
l’eventuale aggiunta del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze , e di redditi di
terreni non superiori a 185,92 euro annui;

- lavoratore che percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilati entro 8.000 euro annui;

- lavoratore che percepisce reddito di lavoro autonomo, anche occasionale, di importo non supe-
riore a 4.800,00 euro annui.
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Ad ogni modo, la nuova disposizione che consente di trasferire la detrazione degli incapienti
all’impresa non è ancora operativa, ma necessita di un decreto direttoriale, a tutt’oggi non ema-
nato; in futuro, comunque, il beneficio potrebbe essere esteso anche alle ristrutturazioni.

Bonus al familiare

Per non perdere la detrazione, una buona soluzione può essere anche quella di cointestare le
fatture ed i bonifici relativi agli interventi ed alle spese effettuate: ad esempio, se marito e moglie
risultano cointestatari, ciascuno gode del bonus al 50%, ed è più difficile che si verifichi
l’incapienza.

È possibile anche intestare i documenti a nome di uno o più familiari con maggiore capienza:
l’Agenzia delle Entrate ha difatti chiarito che la detrazione spetta anche ai familiari (coniuge, pa-
renti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), se conviventi del possessore o del deten-
tore dell’immobile, al momento dell’inizio dei lavori, purché sostengano i costi degli interventi, e
le fatture e i bonifici risultino a loro intestati.

L’agevolazione, inoltre, è riconosciuta anche se le abilitazioni comunali (eventualmente neces-
sarie per gli interventi)sono intestate al proprietario dell’immobile, e non al familiare che beneficia
della detrazione.

Nel caso in cui, però, i pagamenti siano stati già effettuati, e le fatture emesse, non è possibile
cambiare l’intestazione.

Bonus all’acquirente

Un’ultima soluzione per non perdere la detrazione consiste nella vendita dell’immobile: secondo
quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in effetti, per coloro che acquistano un immobile sul
quale sono stati effettuati interventi che beneficiano del bonus, le quote residue della detrazione si
trasferiscono automaticamente, salvo diverso accordo tra le parti.

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Tale soluzione, ad ogni modo, può essere utile soltanto a coloro che sono comunque intenzionati
alla vendita dell’abitazione per altri motivi, in quanto costituirebbe un assurdo vendere l’immobile
solo ai fini del recupero della detrazione (visto e considerato che oggi, nella stragrande maggio-
ranza dei casi, per vendere è necessario “svendere”).

Note

[1] L. 208/2015.

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                TUTTE LE AGEVOLAZIONI SUL LEASING E SULL’AFFITTO

Acquisto della prima casa in leasing ed affitto dell’abitazione: detrazioni fiscali, sconti,
agevolazioni sulle imposte ed altri benefici.

La normativa fiscale prevede dei benefici non solo per l’acquisto dell’abitazione, ma anche per il
leasing abitativo e per l’affitto: le misure agevolative sono diverse, dalla detrazione fiscale del
canone di leasing all’abbattimento della Tasi per l’inquilino.

Vediamo, in questo breve vademecum, tutti gli incentivi previsti per chi stipula tali contratti.

                                         Leasing abitativo
Il leasing abitativo è un contratto, a metà tra l’affitto e la compravendita, mediante il quale un
soggetto, detto concedente, concede in locazione ad un altro soggetto, detto utilizzatore,
un’abitazione acquistata o fatta costruire su indicazione dell’utilizzatore.

L’utilizzatore ha la possibilità di riscattare l’immobile e di acquistare la proprietà, versando un
prezzo già stabilito nel contratto.

Il leasing abitativo è stato introdotto in Italia dalla Legge di stabilità 2016 [1]: non si tratta, comun-
que, di una novità assoluta, poiché è molto simile, come forma contrattuale, al “Rent to buy”.

Anche il Rent to buy, difatti, prevede la concessione di un immobile in affitto, con la successiva
possibilità di acquisto: tuttavia il leasing abitativo, rispetto al Rent to buy, offre all’utilizzatore dei
vantaggi fiscali ed economici molto interessanti.

                                   Leasing abitativo: requisiti
Le agevolazioni fiscali sono concesse, secondo le previsioni della Legge di stabilità 2016, solo ai
contratti di locazione finanziaria che rispettano i seguenti requisiti:

                                                                                               Pagina 23 di 39
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- il concedente deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito albo;

- il concedente deve obbligarsi, verso il cliente (utilizzatore) ad acquistare o a far costruire un
edificio ad uso abitativo;

- l’abitazione può essere nuova o usata, ceduta da un’impresa costruttrice, da un’impresa non
costruttrice o da un soggetto non esercente attività d’impresa;

- il concedente deve impegnarsi a mettere l’edificio acquistato o fatto costruire a disposizione
dell’utilizzatore;

- l’utilizzatore deve versare un canone di locazione proporzionato al prezzo di acquisto o di co-
struzione;

- l’utilizzatore deve destinare l’immobile ad abitazione principale;

- al termine della locazione, l’utilizzatore può acquistare la proprietà dell’abitazione pagando il
prezzo di riscatto stabilito nel contratto.

                          Leasing abitativo: agevolazioni fiscali
Le agevolazioni fiscali, per chi acquista la casa in leasing, sono:

- una detrazione del 19% del canone e degli oneri accessori, entro 8.000 euro annui;

- una detrazione del 19% del costo di riscatto dell’abitazione, sino a 20.000 euro.

Le condizioni per ottenere l’agevolazione sono:

- l’abitazione deve essere adibita a principale entro 1 anno dalla consegna;

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- l’operazione deve essere conclusa tra il 2016 e il 2020;

- l’utilizzatore- compratore deve essere under 35, non possedere altre abitazioni, e non avere un
reddito complessivo superiore a 55.000 euro (se l’utilizzatore ha superato la soglia dei 35 anni, la
detrazione è ridotta della metà).

                       Leasing abitativo: agevolazioni economiche
Un altro incentivo al leasing abitativo, di carattere economico, è previsto nel caso in cui
l’utilizzatore si trovi in difficoltà nel pagamento del canone: la normativa, a tal proposito, prevede la
sospensione dei pagamenti periodici, senza che si perda l’abitazione.

Perché possa domandare la sospensione, l’utilizzatore deve aver perso involontariamente
l’occupazione: deve trattarsi di lavoro dipendente, parasubordinato (co.co.co.), o di contratti di
agenzia o di rappresentanza.

                                   Locazione dell’abitazione
Sono previste delle agevolazioni anche per chi ha la casa in affitto, con contratto di locazione
abitativa: i benefici sono riconosciuti sia all’inquilino che, in determinate ipotesi, al proprietario, e
sono di tipo fiscale ed economico.

Perché le varie agevolazioni possano essere godute, è indispensabile la registrazione del con-
tratto di locazione: inoltre, determinati incentivi valgono solo se l’affitto è a canone concordato.

                               Detrazione del canone di affitto
Il canone di locazione dell’immobile destinato ad abitazione principale può essere detratto
dall’Irpef, per il conduttore(l’inquilino), nella misura di:

- 300 euro, se il reddito dell’inquilino fino a 15.493,71 euro;

- 150 euro, se l’inquilino ha un reddito compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro;

- 495,80 euro, se il reddito dell’inquilino fino a 15.493,71 euro, l’affitto è a canone concordato, e
l’immobile si trova in zone ad alta densità abitativa;

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- 247,90 euro, se l’inquilino ha un reddito compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, l’affitto è a
canone concordato, e l’immobile si trova in zone ad alta densità abitativa;

- 991,60, se l’inquilino ha tra i 20 ed i 30 anni, ed il suo reddito è fino a 15.493,71 euro;

- 991,60 euro, se il reddito dell’inquilino fino a 15.493,71 euro, e questi è un lavoratore dipendente
trasferito all’estero o in altra sede di lavoro in Italia, distante più di 100 km dalla residenza prece-
dente;

- 495,80 euro, se il reddito dell’inquilino è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, e questi è un
lavoratore dipendente trasferito all’estero o in altra sede di lavoro in Italia, distante più di 100 km
dalla residenza precedente;

Se l’inquilino è uno studente universitario, la cui sede dista almeno 100 km dalla residenza, ha
diritto a una detrazione del 19% sull’importo del canone, entro i 2.633 euro.

Se l’inquilino è incapiente (cioè la somma delle detrazioni supera l’imposta), spetta comunque un
credito pari alla quota di detrazione non fruita.

Il credito può essere rimborsato tramite 730 (o modello Unico), oppure può essere compensato
nel modello F24, o scalato dall’Irpef dovuta per il periodo d’imposta successivo.

                                Abolizione Tasi per gli inquilini
La Tasi (tassa sui servizi indivisibili: per approfondimenti si vedano i sottostanti paragrafi) dovuta
dall’inquilino è stata abolita, ad opera della legge di Stabilità 2016:per la validità dell’esenzione, è
necessario che la casa affittata sia adibita ad abitazione principale.

Incentivi per chi affitta a canone concordato

Tra le agevolazioni spettanti al proprietario che affitta un immobile a canone concordato, vi sono:

- lo sconto dell’Imu (imposta municipale unica, che ha sostituito la vecchia Ici) e della Tasi (Tasa
sui servizi indivisibili) pari al 25%;

- per chi ha optato per la cedolare secca (cioè l’imposta che sostituisce l’Irpef sui canoni di loca-
zione), l’imposta è ridotta al 10%;

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- la detrazione del 20% del costo di acquisto o costruzione dell’immobile dato in affitto, entro un
massimo di 300.000 euro.

L’immobile, nell’ultima ipotesi, deve essere acquistato entro il 31 dicembre 2017, non appartenere
alle classi A/1, A/8 o A/9, ed avere una classe energetica non inferiore alla B.

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            IMU, TASI E TARI: COME FUNZIONANO LE IMPOSTE SULLA CASA

Prima di parlare delle agevolazioni in materia di Imu, Tasi e Tari, bisogna comprendere come si
applicano queste imposte. I tre balzelli fanno parte della Iuc, la nuova Imposta Unica Comunale.

                                                 Imu
L'Imu deve essere pagata da chiunque detenga un diritto reale su un immobile: proprietà, usufrut-
to, uso abitazione o enfiteusi.

Riguarda terreni, fabbricati, aree edificabili e pertinenze, a qualsiasi uso destinati: non si applica,
tuttavia, all'abitazione principale, a meno che non appartenga alle categorie "lusso" (A/1, A/8 ed
A/9).

La base imponibile è determinata dalla rendita catastale, rivalutata dal 5%, e moltiplicata da un
coefficiente, che varia a seconda della categoria dell'immobile: vediamo, nel dettaglio, come effet-
tuare il calcolo.

Tipologia immobile        Categoria catastale     Calcolo

Abitazioni:            A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 Rendita Catastale x 1,05 x 160
                       A/6 A/7 A/8 A/9 C/2
garage, box, depositi, C/6 C/7             ________________________________________
tettoie

Uffici                    A/10                    Rendita Catastale x 1,05 x 80

Negozi                    C/1                     Rendita Catastale x 1,05 x 55

Laboratori artigianali, C/3 C/4 C/5               Rendita Catastale x 1,05 x 140
stabilimenti balneari,
palestre

Scuole, collegi, ospe- B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 Rendita Catastale x 1,05 x 140
dali, caserme          B/6 B/7 B/8

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Capannoni industriali, D/1 D/2 D/3 D/4 D/6 Rendita Catastale x 1,05 x 60
fabbriche,  alberghi, D/7              D/8
centri commerciali     D/9 D/10

Terreni agricoli                                  Rendita Dominicale x 1,25 x 135

Terreni edificabili                               Valore venale

Le aliquote sono stabilite dai comuni in misura differente, a seconda della categoria dell’immobile.

In tutti i casi, l'Imu deve essere versata, in acconto (pari al 50%), entro il 16 giugno, ed a saldo en-
tro il 16 dicembre, tramite modello F24.

                                                 Tasi
La Tasi è un tributo che grava su chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, aree
scoperte ed aree edificabili: sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali im-
ponibili, quelle non operative, e le aree comuni condominiali. Se l'immobile è occupato da un sog-
getto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi sono tenuti al pagamento, in maniera autono-
ma: la Tasi per gli inquilini è stata però abolita dalla Legge di Stabilità 2016.

Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’eliminazione della Tasi sulla prima casa, escluse le
categorie A/1, A/8 ed A/9.

La base imponibile è la medesima prevista per l'Imu: l'aliquota da applicare è decisa dal comune,
ma non può oltrepassare determinati limiti (si veda approfondimento, di seguito).

Anche la Tasi deve essere versata, come l’Imu, in acconto (pari al 50%), entro il 16 giugno, ed a
saldo entro il 16 dicembre, tramite modello F24.

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Limiti massimi a Imu e Tasi

Esistono dei vincoli, imposti da una circolare del Dipartimento delle Finanze[1], che vietano che la
Tasi, sommata all’Imu, crei un carico tributario più pesante di quello della vecchia Imu ,così come
quantificato al dicembre 2013(pari al 10,6 per mille); inoltre, stabiliscono, per il 2014 e il 2015,
che l’aliquota massima Tasi non possa superare il 2,5 per mille, e che la maggiorazione comuna-
le non possa andare oltre lo 0,8 per mille.

Per verificare se vi sia il superamento dei limiti, si devono, innanzitutto, dividere gli immobili in due
gruppi:

- immobili soggetti sia ad Imu che a Tasi:

in questo caso, l’aliquota massima complessiva è:

-- il 10,6 per mille, nella generalità delle ipotesi;

-- il 6 per mille, per le abitazioni principali ( l’Imu non è stata abolita per le categorie A71, A78 ed
A79);

--l’1 per mille, per i fabbricati rurali strumentali.

- immobili soggetti solo a Tasi: in questo caso, l’aliquota massima non può superare il 2,5 per
mille.

Se il comune decide di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille, può utilizzarla per aumenta-
re uno dei due limiti, oppure la può distribuire tra di essi.

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Nel dettaglio, se si è deciso di aumentare solo il primo limite, la somma di Imu e Tasi, per la pri-
ma casa, non può superare il 6,8 per mille, e, per gli altri immobili, l’11,4 per mille; l’aliquota Tasi
dovrà allora essere inferiore o uguale al 2,5 per mille, per le abitazioni principali al di fuori delle ca-
tegorie lusso, come illustra la seguente tabella:

                 Imu             Tasi          Maggiorazione Somma Imu e Tasi
                                                             Tasi con mag-
                                                             giorazione

Aliquota         10,6                          0,8                 11,4 (10,6+0,8)
Ordinaria

Abitazione 6                                   0,8                 6,8 ( 6+ 0,8)
principale
non esente
Imu

Abitazione                       2,5                                                  2,5
principale

Se, invece, il Comune decide di aumentare la sola aliquota Tasi, portandola sino al 3,3 per mille,
il cumulo di Imu e Tasi non potrà superare il 6 per mille per le abitazioni principali, ed il 10,6 per
gli altri immobili, come illustra la tabella:

                 Imu             Tasi          Maggiorazione Somma Imu e Tasi con mag-
                                                             Tasi        giorazione

Aliquota         10,6                                              10,6
Ordinaria

Abitazione 6                                                       6
principale
non esente
Imu

Abitazione                       2,5           0,8                                   3,3 (2,5 + 0,8)
principale

                                                                                               Pagina 31 di 39
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Poniamo che, invece, il Comune voglia distribuire l’aumento in entrambe le imposte: in questo ca-
so possiamo avere lo 0,4 per mille che andrà ad innalzare la somma Imu Tasi dal 10,6 per mille
all’11 per mille, e l’aliquota Tasi al 2,9 per mille, poiché addizioneremo il restante 0,4 al 2,5. Ve-
diamo la Tabella:

                Imu            Tasi          Maggiorazione Somma Imu e Tasi con mag-
                                                           Tasi con mag- giorazione
                                                           giorazione

Aliquota        10,6                         0,4               11 (10,6+0,4)
Ordinaria

Abitazione 6                                 0,4               6,4 ( 6+ 0,4)
principale
non esente
Imu

Abitazione                     2,5           0,4                                  2,9 (2,5 + 0,4)
principale

Possiamo anche avere una maggiorazione ripartita in misura differente tra i due limiti, ma non si
deve mai sforare il tetto massimo previsto dal dettato legislativo. Vediamo un esempio di delibera
comunale illegittima:

                Imu            Tasi          Maggiorazione Somma Imu e Tasi con mag-
                                                           Tasi con mag- giorazione
                                                           giorazione

Aliquota        10,6                         0,8                11,4 (10,6+0,8)
Ordinaria

Abitazione 6                                 0,8                6,8 ( 6+ 0,8)
principale
non esente
Imu

Abitazione                     2,5           0,8                                  3,3 (2,5+0,8)
principale

In questo caso l’Ente ha maggiorato entrambi i limiti dello 0,8 per mille. Che cosa può fare il con-
tribuente per difendersi, oltre ad impugnare la delibera contraria alla normativa?

                                                                                           Pagina 32 di 39
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Non vi sono dubbi sul fatto che possa effettuare da sé una liquidazione corretta: molti comuni,
proprio per evitare di incorrere in contestazioni e contenzioso, hanno segnalato, nei propri siti, che
qualora la maggiorazione vada oltre i limiti di legge, il cittadino è tenuto comunque a pagare solo
le imposte entro i limiti.

Tuttavia, pur in presenza di delibera illegittima, molti continuano a pagare gli importi indebiti per
paura di accertamenti futuri, dai quali difendersi, anche avendo tutte le ragioni, non è semplice; al-
tri,invece, pagano perché non è agevole capire quando si è in presenza di Imu più Tasi, o sola
Tasi, illegittima.

Note

[1] Circ. n. 2 DF del 29/07/2014.

                                                                                           Pagina 33 di 39
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Tasi e Imu: nuove esenzioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto nuove agevolazioni in merito all’Imu ed alla Tasi: per quanto
riguarda l’Imu, in particolare, queste riguardano:

- le case affittate a canone concordato, ovvero a un prezzo inferiore a quello di mercato;

- gli imbullonati (che, essendo eliminati dalla rendita catastale, non sono più tassati ai fini Imu);

- i terreni agricoli posseduti da Iap e coltivatori diretti;

- le case date in comodato a parenti entro il 1° grado: in questo caso, la base imponibile ai fini Imu
e Tasi è ridotta del 50%, ma alle seguenti condizioni:

-il contratto deve essere registrato;

- il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia, escluso quello dato in
comodato (ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
può comunque possedere fabbricati non abitativi e terreni;

- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l’immobile concesso in comodato;

Per quanto riguarda la Tasi, questa è stata, come già esposto, abolita per le abitazioni principali,
dalla Legge di Stabilità 2016, escluse le categorie A/1, A/8, A/9, che continuano regolarmente a
pagarla.

Inoltre, come appena visto, la sua base imponibile è scontata del 50% per le case date in comoda-
to a parenti entro il 1° grado, alle stesse condizioni per le quali è previsto lo sconto Imu.

                            Tari: come funziona, riduzioni e sconti
La Tari, cioè la Tassa sui rifiuti, è la componente della Ius che sostituisce le vecchie Tares, Tarsu
e Tia: il tributo serve a coprire i costi del servizio di igiene urbana. Purtroppo, oltre a risultare piut-
tosto salato nella generalità dei casi, non è uguale per tutti i Comuni, ed accade non di rado che,
per determinate categorie, le tariffe pagate risultino sproporzionate rispetto al servizio fruito.

                                                                                               Pagina 34 di 39
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Tari: dove si paga di meno, e dove di più

Poiché è il singolo Comune a deliberare in merito alle tariffe del servizio, possono sussistere dif-
ferenze molto consistenti, non solo in base ai componenti del nucleo familiare o della tipologia di
utenza, domestica e non domestica, ma anche da città a città. Così, Cagliari detiene il triste pri-
mato della Tari più cara d’Italia, con ben 450 euro in media a famiglia, seguita da Napoli, con 436
euro in media, Reggio Calabria, con 431 euro, Venezia, 334 euro, Milano, 331 euro, Genova, 330
euro, Roma, 318 euro e Bari, 308 euro. Va molto meglio, invece, per i Comuni meno cari d’Italia,
Ascoli Piceno in testa, con 160 euro in media a famiglia, a Isernia e Belluno, con 161 euro, a No-
vara e a Vibo Valentia, con 167 euro.

Preoccupa il fatto, poi, che il blocco dei tributi locali, fortemente voluto nella Legge di Stabilità
2016, non interessi la Tari: pertanto, nel 2016 saranno possibili ulteriori aumenti.

Tari: come funziona

Il tributo si compone di una parte fissa, corrispondente al costo del servizio, determinata secon-
do la superficie dell'abitazione, o dell’immobile, e da una parte variabile, che deve essere propor-
zionale alla quantità di rifiuti prodotti. Qui viene il primo “punto dolente”: poiché risulta molto
complicato, se non impossibile, conteggiare la totalità della spazzatura prodotta in una famiglia,
la quantità di rifiuti è determinata in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Ci so-
no, però, molti altri parametri che possono determinare delle variazioni più che rilevanti nella pro-
duzione di rifiuti, oltre al numero degli abitanti di un’unità immobiliare: ad esempio, l’occupazione
dell’immobile per una sola parte dell’anno, il riciclo in proprio di materiali, il compostaggio degli
scarti organici, l’indisponibilità dei locali a causa di una ristrutturazione…

Fortunatamente, la normativa generale sulla Tari prevede alcuni casi di esenzione e di riduzione,
mentre altre ipotesi sono previste dai regolamenti dei singoli comuni. Vediamo assieme le princi-
pali ipotesi nelle quali è possibile ottenere esenzioni, riduzioni o sconti, e gli adempimenti neces-
sari per accedervi.

Tari: quando non si paga

La normativa sulla Tari esclude totalmente dalla tassa i locali e le aree inutilizzabili, poiché, dato
che non possono essere fruiti in alcun modo, non possono nemmeno produrre rifiuti.

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