TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI Giudice Esecutore: Dott.ssa Alessandra Dominici Esecuzione n. R.G. 325/2018 Promossa da: FEDAIA S.P.V. Contro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Udienza del 28.01.2020 ore 9:30 Intervenuto: Condominio denominato “I Giardini del Lago” RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA La S.V. Illustrissima in data 28-04-2019 nominava quale esperto estimatore per l’Esecuzione Immobiliare in oggetto, il sottoscritto Geom. Fè Gianfranco con studio in Cerveteri Via Ceretana, n.12. Che l’ordinanza di nomina veniva notificata al sottoscritto, telematicamente in data 07-05-2019. In data 08-05-2019 il sottoscritto porgeva giuramento in qualità di esperto estimatore, regolarmente notificata ed accettata dalla cancelleria delle esecuzioni in data 09-05-2019 I quesiti posti sono: Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd 1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567, 2° comma c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli mancanti o inidonei; 2) effettui, di concerto con il custode, l’esame preliminare della documentazione di cui all’art 567, co.2°, c.p.c., avendo cura di precisare: -In primo luogo se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato. In questo caso deve indicare, con riferimento a ciascuno degli immobili pignorati se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato; se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato. oppure: se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva. 1
In questo caso l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati se questa risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento. -In secondo luogo, se il creditore procedente abbia depositato l’estratto catastale attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l’estratto catastale storico (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell’atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento). Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve precisare se i dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione. - In terzo luogo, l’esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato civile dell’esecutato. In difetto, l’esperto deve procedere all’immediata acquisizione dello stesso. Nel caso di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare l’esperto deve acquisire il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine. Laddove risulti che alla data dell’acquisto l’esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l’esperto indicherà tale circostanza al creditore procedente ed al G.E. 3) predisponga, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); 4) acquisisca l’atto di provenienza ultraventennale (ove non risultante dalla documentazione in Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd atti).; 5) descriva, previo necessario accesso insieme al custode, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie (calpestabile) in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.), avendo cura di precisare le caratteristiche oggettive dell’immobile in relazione all’art. 10 D.P.R. 633/1972 e se la vendita immobiliare sia soggetta ad I.V.A., ovvero nel caso di immobili abitativi, dica il CTU se possa sussistere la possibilità di esercizio dell’opzione IVA per l’imponibilità IVA essendo già trascorsi i 5 anni dall’ultimazione della costruzione o del ripristino; 6) accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato; comunale; acquisisca, ove non depositate le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la corretta identificazione del bene 7) proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 2
correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; 8) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico ed acquisisca, ove non depositati, i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente, della relativa richiesta; 9) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico – edilizia, descriva dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile ai sensi dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; verifichi l’eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; verifichi in ogni altro caso, ai fini della istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 10) verifichi lo stato di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 11) accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in L. 18 maggio 1978, n.191. Qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva indichi la data di scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio; valuti la rispondenza del canone al valore di mercato al momento della conclusione del contratto e, in caso negativo, la differenza rispetto a tale valore. 12) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale; 13) indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; indichi l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, le eventuali spese straordinarie già deliberate, anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, le eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia; rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche), censi, livelli o usi civici evidenziando se vi sia stata affrancazione, ovvero quantificando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; 14) appuri, sulla scorta della documentazione dell’Agenzia del Territorio, se all’atto della notifica del pignoramento la parte esecutata era intestataria degli immobili pignorati in forza di un atto regolarmente trascritto, indicando gli eventuali proprietari indivisi. Indichi, in questo caso, se l’immobile è pignorato solo pro quota. Valuti se lo stesso sia suscettibile di separazione in natura e, proceda, in questo caso, alla formazione del progetto di divisione, 3
individuando i singoli lotti e il valore di ciascuno di essi (procedendo ove necessario all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale) e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli eventuali conguagli in denaro. In caso contrario, proceda alla stima dell’intero compendio pignorato esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 c.p.c.. dall’art.846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n.1078; 15) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in quest’ultimo caso, alla loro formazione procedendo (solo previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione) all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento; alleghi, in questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale; 16) determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima e analitica descrizione della letteratura cui si è fatto riferimento, calcolando la superficie dell’immobile, specificando quella commerciale, calcolando il valore per metro quadro e il valore complessivo, operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione dell’immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento (l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato come se Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd fosse una nuda proprietà); l’esperto esporrà analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la correzione del valore di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato di uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute; Dispone, inoltre, che l’esperto: a) invii, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, copia del proprio elaborato ai creditori procedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode eventualmente nominato, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita ai sensi dell’articolo 569 c.p.c. assegnando alle parti un termine non superiore a quindici giorni prima della predetta udienza per far pervenire, presso si lui note di osservazione al proprio elaborato; b) depositi in forma telematica, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata ex art.569 c.p.c. per l’emissione dell’ordinanza di vendita, il proprio elaborato peritale, completo di tutti gli allegati di seguito indicati. A tale fine, all’interno della cd “busta telematica” che sarà depositata dall’esperto, l’atto principale sarà costituito dalla perizia di stima in versione integrale firmata digitalmente e come allegati dovranno essere inseriti: 4
c) le planimetrie degli immobili ed una congrua documentazione fotografica che idoneamente li raffiguri; d) una versione della perizia di stima redatta in conformità alla direttiva del Garante per la protezione dei dati personali del 7.2.2008 (G.U. n. 47 del 25.2.2008), ossia una copia dell’elaborato senza l’indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l’identità di quest’ultimo e di eventuali soggetti terzi (quali i proprietari di porzioni immobiliari confinanti con il bene dell’esecutato ovvero i comproprietari) non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alla procedura di vendita e) un foglio riassuntivo di tutti gli identificativi catastali dei beni periziati, in formato .rtf o word.zip f) una separata e succinta descrizione del lotto, ovvero dei lotti formati (con indicazione dello stato di occupazione da parte dell’esecutato o di terzi, nella quale sarà indicata tra l’altro anche il contesto in cui gli stessi sono ubicati, secondo lo schema consueto per la pubblicazione dei bandi di vendita immobiliare) in formato .rtf o word.zip g) ecc… altri atti eventualmente acquisiti, indicando nel nome del file di che tipo di atto di tratta ( es: atto di provenienza; certificato agibilità) h) intervenga all’udienza fissata ex art.569 c.p.c. per l’emissione dell’ordinanza di vendita al fine di rendere eventuali chiarimenti in ordine al proprio incarico e depositi in quell’occasione copia cartacea della perizia e dei relativi allegati. Premesso: Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd - Che in data (11-06-2019), presso l’ufficio Catasto “Agenzia delle Entrate di Civitavecchia” si reperivano le planimetrie catastali e relative visure degli immobili de equo, necessari al sopralluogo. Allegato “A” - Che in data (11-06-2018) come da allegato verbale (Allegato “B”), si procedeva unitamente al custode nominato al sopralluogo degli immobili oggetto di pignoramento, ma per assenza dell’esecutato non si poteva procedere con lo stesso. Successivamente in data 15-07-2019 si procedeva congiuntamente con il custode ad accedere agli immobili esecutati rilevando metricamente tutti gli ambienti e scattando alcune fotografie (interne ed esterne) appartamento + posto auto; Allegato “B” - Successivamente in data 11-11-2019 a mezzo email si acquisiva presso lo studio notarile (Notaio Giuliani / Occorsio) copia atto di compravendita dell’esecutato. Allegato “C”, - Si acquisiva, copia atto di compravendita del 11-01-2006 Notaio Dott Giovanni Giuliani rep. 45588 – Racc. 14490 registrato a Roma 1 il 12-01-2006 n. 609 serie 1T tra: Soc. Fin Immobiliare e Soc. Braccianense Costruzioni S.r.l.. Allegato “C 1” - Che in data 13.11.2019 il sottoscritto inoltrava istanza di richiesta accesso agli atti presso l’ufficio Urbanistica del Comune di Bracciano. Allegato “D” - Che in data 09-12-2019 il comune di Bracciano autorizzava l’accesso agli atti. Allegato “E” - Che in data 10.12.2019 presso l’ufficio Urbanistica del Comune di Bracciano, si è potuto visionare ed estrarre copia del progetto approvato, ovvero: 1. D.I.A del 13-05-2009 Prot. n. 16639; Allegato “F” 2. Certificato di Agibilità n. 06/10 del 15-03-2010. Allegato “G” - Che in data 20-12-2019 si acquisiva “Estratto per Riassunto dell’Atto di Matrimonio, in quanto il creditore procedente non ha ottemperato al deposito dello stesso. Allegato “H”. 5
Dal quale si evince: Con provvedimento del Tribunale di Civitavecchia in data 01-02-2016 (udienza n. 2827/2015 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi di cui all’atto di matrimonio controscritto. Data annotazione 08-03-2016 - L’immobile è normato dal regolamento di condominio denominato “I GIARDINI del LAGO”, il quale è intervenuto nella procedura in data 02-10-2019. - In data 30-12-2019, a mezzo email si chiedeva al Notaio certificatore della documentazione Ipocatastale, di specificare l’esatta data riportata erroneamente sulla comunicazione sotto riportata: Comunicazione n. 6078 del 05.20.2015 “è stata richiesta specifica del mese (indicato come 20) al notaio in data 30-12-2019, ad oggi 02-01-2020 nulla è pervenuto dal Notaio, allegato C/2” di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 30.07.2015. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Geom. Fè Gianfranco eseguiti i rilievi del caso, preso atto di tutti i documenti, le circostanze, le notizie e quant’altro utile allo scopo di adempiere nel miglior modo possibile all’incarico conferitogli, nella sua qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio, è in grado di fornire le risposte ai suddetti quesiti posti Con l’ordinanza di nomina. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO OPERAZIONI PERITALI Gli immobili sono siti in Bracciano Via dei Tigli n. 2/A; piano 3° - interno 26 - scala “A” “appartamento” Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd piano terra – posto auto distinto con il n. 27. Risposta al Quesito n° 1 E’ stata verificata in via prioritaria la presenza della documentazione Ipocatastale in atti, Certificata dal Notaio Dott. Elio Bergamo “in atti dal 16.01.2019” attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari relativamente al soggetto a carico del quale verte la procedura ed è risultata idonea alla procedura del pignoramento. Dati: Gli immobili sono siti in Bracciano Via dei Tigli n. 2/A; piano 3° - interno 26 - scala “A” - “appartamento” piano terra – posto auto distinto con il n. 27. (catastalmente) Dette unità immobiliari risultano censite nel N.C.E.U. del Comune di Bracciano come segue: - Foglio 23 - particella 314 - sub 39 - via dei Tigli n. 2/A - piano 3 - interno 26 – scala A - Cat A/2 - classe 2 - consistenza 2,5 vani - superficie catastale mq. 53,00 - Rendita € 245,32. – APPARTAMENTO cosi intestato: xxxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano (Roma) il 28-04-1964 C.F. CVLFNC64D28B114L 6
Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. - Foglio 23 - particella 314 - sub 142 - via dei Tigli n. 2/A - piano terra – interno 27 - Cat C/6 - classe 1- superficie catastale mq. 13,00 - Rendita € 38,94. – Posto auto esterno cosi intestato: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano (Roma) il 28-04-1964 C.F. CVLFNC64D28B114L Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. Allegato “A” Tale documentazione relativamente all’immobile pignorato risulta completa. Risposta al Quesito n° 2 Il creditore procedente ha optato per il deposito della Certificazione Notarile, certificata dal Notaio Dott. Elio Bergamo “in atti dal 16.01.2019”. Si precisa che il su detto certificato si estende per un periodo pari ad almeno vent’anni a ritroso della trascrizione del pignoramento, Nella certificazione sono indicati i dati catastali attuali dell’immobile pignorato. Risposta al Quesito n° 3 Stato delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli relative all’immobile pignorato: Formalità contro: xxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano (Roma) il 28-04-1964 C.F. CVLFNC64D28B114L. Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd Allegato “C” Il suddetto immobile risulta libero da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi risultanti da detti documenti e registri ad eccezione di quanto sotto indicato: Verbale di pignoramento immobili . - Verbale di pignoramento immobili trascritto presso la Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale Territorio di Roma 2, il 19-11-2018 R.P.n. 37970 R.G. n. 54742 emesso dal Tribunale di Civitavecchia e notificato il 10/11/2018 contro xxxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano il 28.04.1964 a favore Fedaia SPV Srl - Roma Titoli di Provenienza nel Ventennio - Al sig. xxxxxxxxxxxxxx proviene: mediante atto di compravendita del 13/03/2009, a rogito del Dott. Giuliani Giovanni, Notaio in Roma, Rep. 53124/18004 trascritto il 18.03.2009 ai nn. 8440 rp e 16081 rg da potere di: Braccianense Costruzioni srl – Roma PI: 08643631008 Con accollo mutuo della frazione 32 gravante sugli immobili acquistati di € 121.000,00 capitale e € 242.000,00 di montante ipotecario - alla Società Braccianense Costruzioni srl proviene per aver acquistato il suolo mediante atto di compravendita dell’11/01/2006, a rogito del Dott. Giuliani Giovanni, Notaio in Roma, Rep. 45588/14490, trascritto il 13.01.2006 ai nn. 1029 rp e 1670 rg da potere di: 7
Fin Immobiliare 2004 srl – Roma PI: 04455700965 - alla Società Fin Immobiliare proviene mediante decreto di trasferimento del 19.04.2005, Tribunale di Roma, Rep. 14730, trascritto il 19.05.2005 ai n. 18049 rp e 31830 rg da potere di: Il Querceto srl – Milano PI:01524500285 - alla Società Il Querceto srl proviene mediante atto di 16/01/1985, a rogito del Dott. Marco Lanciotti, Notaio in Bracciano, Rep. 50190, trascritto il 07.02.1985 ai nn. 2602 rp e 3320 rg da potere di: Vagnarelli Anna Maria nata a Roma il 23.10.1929 Odescalchi Maria della Pace nata a Ginevra il 07.11.1970 Note: Si rileva convenzione del 16.01.1985, a rogito del Dott. Marco Lanciotti, Notaio in Bracciano, Rep. 50191, trascritto il 14.02.1985 ai nn. 3186 rp e 4039 rg a favore del Comune di Bracciano, per urbanizzazione del comprensorio lottizzato e cessione gratuita di tutte le aree destinate a verde pubblico ed a parcheggi; Trasferimento di sede mediante verbale di assemblea del 06.07.1987, a rogito del Dott. Maurizio Ermini, Notaio in Roma, Rep. 22143, trascritto l’01.12.1989 ai nn. 30464 rp e 44252 rg da “Il Querceto srl – Ladispoli PI:01524500285 a Il Querceto srl – Roma PI:01524500285”; Convenzione del 18.01.1995, a rogito del Dott. Roberto Di Giovine, Notaio in Roma, Rep. 7254/3257, trascritta il 13.02.1995 ai nn. 3238 rp. e 5189 rg. a favore del Comune di Bracciano, a parziale modifica della originaria convenzione, le società lottizzanti si sono impegnate in attuazione del progetto di lottizzazione in variante, alla realizzazione delle opere di Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd urbanizzazione a propria cura e spese; Atto d’obbligo edilizio del 02.04.1996, a rogito del Dott. Roberto Di Giovine, Notaio in Roma, Rep. 7936, trascritto il 02.05.1996 ai nn. 9324 rp. e 16121 rg. Iscrizioni e trascrizioni contro pregiudizievoli nel ventennio n. 00347/01671 del 13.01.2006 – Ipoteca Volontaria – a garanzia di mutuo condizionato dell’11.01.2006 Notar Giuliani Giovanni (Roma) 45589/14491 per la complessiva somma di € 36.000.000,00 di cui € 18.000.000,00 capitale a favore Banca delle Marche Srl – Ancona – con domicilio ipotecario eletto in Via Menicucci 4- 6 Ancona contro Braccianense Costruzioni srl – Roma Grava su terreno in Bracciano località Archi Mezzasette in catasto al Fg. 23 part.lle 214- 227-128 su parte del quale sorgono gli immobili sopra relazionati. Annotamento n. 754/3217 del 17.01.2008 Riduzione somma Annotamento n. 2727/14347 del 10.03.2009 Quietanza e conferma Annotamento n. 2728/14348 del 10.03.2009 Riduzione somma per capitale a € 9.074.000,00 e montante ipotecario a € 18.148.000,00 Annotamento n. 2729/14349 del 10.03.2009 Restrizione beni ( non pertinente) Annotamento n. 2730/14350 del 10.03.2009 Frazionamento in quota Annotamento n. 6170/35102 del 09.06.2009 Restrizione beni ( non pertinente) Annotamento n. 6186/35118 del 09.06.2009 Riduzione somma di quota frazionata 8
Annotamento n. 6187/35119 del 09.06.2009 Quietanza e conferma Annotamento n. 117/712 del 07.01.2010 Restrizione beni (terreno al Fg. 23 part.lle 215 di Are 00.16 e 228 di Are 00.64) Annotamento n. 3219/15994 del 15.03.2010 Atto di modificazione del contratto unico di finanziamento Annotamento n. 10363/55767 del 23.09.2010 Restrizione beni ( non pertinente) Annotamento n. 10970/58955 del 08.10.2010 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.L.7/2007 ( non pertinente) Annotamento n. 5021/26882 del 19.05.2011 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 120-quater comma 3, del D.Lgs. n. 385/93 ( non pertinente) Annotamento n. 2144/17195 del 07.05.2015 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 120-quater, del D.Lgs. n. 385/93 ( non pertinente) Annotamento n. 4346/35782 del 10.09.2015 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 120-quater, del D.Lgs. n. 385/93 ( non pertinente) Annotamento n. 1219/6916 del 17.02.2016 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 120-quater, del D.Lgs. n. 385/93 ( non pertinente) Annotamento n. 3900/24131 del 24.05.2016 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 120-quater, del D.Lgs. n. 385/93 ( non pertinente) Annotamento n. 6065/41481 del 09.09.2016 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 120-quater, del D.Lgs. n. 385/93 ( non pertinente) Annotamento n. 1967/13980 del 26.03.2018 Surrogazione in quota di mutuo frazionato ai sensi dell’art. 120-quater, del D.Lgs. n. 385/93 ( non pertinente) Comunicazione n. 3610 del 31.03.2009 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd 23.03.2009. Cancellazione parziale eseguita in data 23.04.2009 (non pertinente) Comunicazione n. 9398 del 05.10.2009 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 10.09.2009. Cancellazione parziale non eseguibile - non pertinente Comunicazione n. 905 del 29.01.2010 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 29.12.2009. Cancellazione parziale eseguita in data 03.02.2010 (non pertinente) Comunicazione n. 1176 del 07.02.2011 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 10.09.2009. (non pertinente) Cancellazione parziale eseguita in data 08.02.2011 (non pertinente) Comunicazione n. 1178 del 07.02.2011 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 19.04.2010. Cancellazione parziale eseguita in data 08.02.2011 (non pertinente) Comunicazione n. 1191 del 07.02.2011 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 16.09.2010. Cancellazione parziale eseguita in data 09.02.2011 (non pertinente) Comunicazione n. 1192 del 07.02.2011 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 16.09.2010. Cancellazione parziale eseguita in data 09.02.2011 (non pertinente) Comunicazione n. 1566 del 21.02.2011 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 9
22.07.2010. Cancellazione parziale eseguita in data 22.02.2011 (non pertinente) Comunicazione n. 2644 del 28.03.2011 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 12.12.2010. Cancellazione parziale eseguita in data 29.03.2011 (non pertinente) Comunicazione n. 2645 del 28.03.2011 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 17.02.2011. Cancellazione parziale eseguita in data 29.03.2011 (non pertinente) Comunicazione n. 183 del 09.01.2012 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 16.11.2011. Cancellazione parziale eseguita in data 10.01.2012 (non pertinente) Comunicazione n. 1498 del 20.02.2012 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 30.09.2011. Cancellazione parziale eseguita in data 21.02.2012 (non pertinente) Comunicazione n. 1499 del 20.02.2012 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 18.11.2011. Cancellazione parziale eseguita in data 21.02.2012 (non pertinente) Comunicazione n. 1500 del 20.02.2012 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 05.12.2011. Cancellazione parziale eseguita in data 21.02.2012 (non pertinente) Comunicazione n. 3265 del 26.05.2014 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 07.05.2014. Cancellazione parziale eseguita in data 09.06.2014 (non pertinente) Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd Comunicazione n. 6078 del 05.20.2015 “è stata richiesta specifica del mese (indicato come 20) al notaio in data 30-12-2019, ad oggi 02-01-2020 nulla è pervenuto dal Notaio allegato C/2” di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 30.07.2015. Cancellazione parziale non eseguibile - (non pertinente) Comunicazione n. 6902 del 09.11.2015 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 30.07.2015. Cancellazione parziale eseguita in data 11.11.2015 (non pertinente) Comunicazione n. 7610 del 09.12.2015 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 22.01.2015. Cancellazione parziale eseguita in data 11.12.2015 (non pertinente) Comunicazione n. 723 del 25.01.2016 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 30.07.2015. Cancellazione parziale eseguita in data 27.01.2016 (non pertinente) Comunicazione n. 2540 del 04.04.2016 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 27.01.2016. Cancellazione parziale eseguita in data 06.04.2016 (non pertinente) Comunicazione n. 8220 del 14.12.2017 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 15.11.2017. Cancellazione parziale eseguita in data 19.12.2017 (non pertinente) Comunicazione n. 5704 del 10.08.2018 di estinzione parziale della obbligazione avvenuta in data 30.04.2018. 10
Cancellazione parziale eseguita in data 21.08.2018 (non pertinente) n. 06973/41769 del 13.09.2016 . Ipoteca Giudiziale – nascente da decreto ingiuntivo, notificato il 05.09.2016 Tribunale di Torino, Rep. 7445 per la complessiva somma di Euro 8.000,00 di cui Euro 7.642,63 capitale a favore BMW BANK GMBH – San Donato Milanese (domicilio ipotecario eletto non dichiarato) contro xxxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano il 28.04.1964 xxxxxxxxxxxxxx nata a Roma il 31.08.1969 Grava sugli immobili oggetto di pignoramento per la piena proprietà (in regime di separazione legale dei beni) Note. Beni di xxxxxxxxxxxxx omissis n. 37970/54742 del 19.11.2018 . Verbale di Pignoramento immobiliare – notificato il 10.11.2018 Tribunale di Civitavecchia a favore Fedaia SPV Srl - Roma contro xxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano il 28.04.1964 Grava sugli immobili oggetto di pignoramento per la piena proprietà N.B. SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE NUOVA ISPEZIONE ipotecaria PRIMA DELLA VENDITA, e verificare se sono intervenuti altri creditori. Risposta al Quesito n° 4 Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd Documento già acquisito e risultante dal fascicolo in atti (Certificazione Notarile del Notaio Dott.ElioBergamo in atti dal 16-01-2019). Risposta al Quesito n° 5 Gli immobili (appartamento e box auto) sono siti in Bracciano in via dei Tigli n. 2/A scala “A” Appartamento: piano 3° - interno 26 - confina pianerottolo condominiale, interno 25-27. Posto Auto: piano terra - contraddistinto con il n. 27 - confina con i numeri 26-28 e area di manovra. Gli immobili pignorati hanno una superficie calpestabile, ovvero: Appartamento mq 42,96 utili + mq. 19,78 di balconi; Posto auto mq 13,00 utili. Superficie lorda totale: (appartamento mq 53,00 + balcone mq 2,97 + posto auto mq 7,80) = mq 63,76 Al momento del sopralluogo (15-07-2019) le unità immobiliari erano cosi composte: Appartamento, si accede direttamente dal pianerottolo condominiale, lo stesso raggiungibile tramite ampia scala condominiale o a mezzo di un ascensore perfettamente funzionante. Dal pianerottolo condominiale, condiviso con altri appartamenti, tramite il portone (blindato) si accede direttamente al soggiorno con angolo cottura, con ampio balcone. A mezzo di un disimpegno si accede alla camera da letto con balcone condiviso con il soggiorno ed al bagno (privo di finestra, ma dotato di aspiratore). La pavimentazione è in monocottura color (salmone) e delle dimensioni 33x33. Le pareti interne risultano intonacate e tinteggiate, il soffitto tinteggiato di bianco 11
L’immobile è dotato di ampie aperture, con portefinestre in legno “doppio vetro” e persiane in ferro esterne color verde. L’impianto elettrico e citofonico risultano essere a norma: L’acqua sanitaria e il riscaldamento sono prodotti da caldaia a gas posta sul balcone i termosifoni in alluminio di color bianco. Il bagno risulta completo di sanitari, ovvero, water, lavabo, bidet e vasca, rifinito con piastrelle 20x20 di color beige/marrone, il rivestimento è posto ad un altezza di mt 2,00 circa, completo di rubinetteria. Posto auto, è sito nell’area condominiale ove si accede a mezzo di un cancello. Durante il sopralluogo sono state scattate alcune foto che rappresentano lo stato dei luoghi. Allegato “I” Il tutto per una superficie commerciale di mq. netti, 53,73 così calcolati: abitazione mq. 42,96 pari a 1 = mq. 42,96 (piano terzo) balcone mq. 19,78 pari a 0,15 = mq. 2,97 (piano terzo) Posto auto mq. 13,00 pari a 0,60 = mq. 7,80 (piano terra) Superficie lorda totale: (appartamento mq 53,00 + balcone mq 2,97 + posto auto mq 7,80) = mq 63,76 Esternamente; Il fabbricato si presenta in buono stato di conservazione (la costruzione risale agli anni 2006/2009 risulta intonaco e in parte a faccia vista. Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd Il fabbricato è composto di n. 1 piano interrato, piano terra, primo, secondo, terzo, quarto + sottotetto facilmente raggiungibili a mezzo di ampia scala condominiale e da ascensore perfettamente funzionante. La zona dove è ubicato il complesso edilizio è sita in Bracciano, dista circa 4 Km dal omonimo Lago, a circa 2 chilometri troviamo la stazione ferroviaria denominata “BRACCIANO” della tratta Roma – Viterbo. Nelle immediate vicinanze si trovano negozi per beni di prima necessità, scuole elementari e medie e superiori, l’Ospedale denominato “Padre Pio”, il cinema, nonché, le caserme militari (Esercito, Carabinieri e Vigili del Fuoco). E’ senz’altro, nel mercato immobiliare di Bracciano, la zona attualmente più richiesta come residenza di prima casa, nonché a carattere stagionale (periodo estivo visto le presenza e l’immediata vicinanza del lago). A 40 chilometri è ubicato il porto crocieristico di Civitavecchia “Molo Vespucci”, ove attraccano le grandi navi da Crociera. A circa 40 chilometri è ubicato l’aeroporto intercontinentale “Leonardo Da Vinci” e gli ormai noti centri commerciali denominati “Parco Leonardo e Da Vinci” La vendita dell’immobile fù soggetta ad IVA, nella misura ridotta del 4%. Vedi atto di vendita. Allegato “C” Risposta al Quesito n° 6 La descrizione dei beni contenuta nell’atto di pignoramento è conforme alla descrizione attuale dei beni. 12
Risposta al Quesito n° 7 Gli immobili sono regolarmente accatastati e le planimetrie corrispondono con la sagoma di ingombro. Risposta al Quesito n° 8 Nel P.R.G. del Comune di Bracciano l’area ricade in zona C – Espansione ( sottozona “C1” semintensiva) - Piano di Lottizzazione “Bracciano Due” approvata in data 19-05-1994 ottemperando a tutte cle norme previste dalla convenzione l’unita immobiliare è compresa in zona Urbanistica; Zona “B” aree di completamento. L’area dove ricade l’intero fabbricato di cui è parte integrante l’immobile esecutato, attualmente non è soggetta a vincolo di PTPR. Allegato “L” Risposta al Quesito n° 9 L’immobile è stato realizzato con i seguenti titoli: 1. Concessione edilizia n. 42 del 15-04-1996; 2. Permesso di Costruire n. 180 del 19-12-2005 (voltura); 3. Permesso di Costruire n. 104 del 19-06-2006; 4. D.I.A. del 27-06-2008 prot. n. 23328; 5. D.I.A. del 13-05-2009 prot. n. 16639; Allegato “F” 6. I lavori furono iniziati il 10-01-2006 e ultimati in data 09-01-2009. Alla data del sopralluogo del 15-07-2019, gli immobili risultano conformi al titolo urbanistico Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd “D.I.A del 13-03-2009 prot. 16639”. RISULTA RILASCIATO IL CERTIFICATO DI AGITABILITA’ n. 06/10 del 15-03-2010. Allegato “G” Risposta al Quesito n° 10 Non risultano ulteriori procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. Risposta al Quesito n° 11 Gli immobili de equo al momento del sopralluogo, non erano nella disponibilità dell’esecutato, in quanto locati alla signora xxxxxxxxxxxxxxx con regolare contratto di locazione del 28-07-2016 – registrato presso L’Agenzia delle Entrate prot. telematico n. 16072812265916330, con scadenza al 30-06-2021. Allegato “M” Il contratto di locazione è anteriore alla trascrizione del pignoramento, ovvero; la locazione e registrata in data 28-07-2016 il pignoramento risulta trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 2 in data 19-11-2018. Risposta al Quesito n° 12 Non necessario. Risposta al Quesito n° 13 13
L’area dove ricade l’immobile attualmente non è soggetta a vincoli. Allegato “L” - L’immobile è normato dal regolamento di condominio denominato “I GIARDINI del LAGO”, intervenuto nella procedura in data 02-10-2019. Risposta al Quesito n° 14 All’atto della notifica del pignoramento la parte esecutata “xxxxxxxxxxxxxxx” era intestatario per la quota di 1/1 (in regime di separazione dei beni) dell’immobile pignorato in forza dell’atto di compravendita del 13-03-2009 redatto dal Notaio Dott. Giovanni Giuliani Rep. n. 53124 Racc. n. 18004, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 17-03-2009 al n. 8836 serie 1T, trascritto il 18-03-2009 il 04-12-2008 n. 6490 serie1T. Allegato “C” Risposta al Quesito n° 15 Il bene pignorato è vendibile in unico lotto, ovvero “appartamento interno 26 piano terzo + posto auto n. 27 piano terra”, come risulta dalla trascrizione del pignoramento. Risposta al Quesito n° 16 Premesso che un bene può presentare vari valori ( di mercato, di costo, di capitalizzazione dei redditi, costo di trasformazione, ecc). Premesso che ciascuno dei possibili valori, da considerarsi sempre e comunque una previsione, la quale può ottenersi tramite metodi di stima analitici, oppure sintetico comparativi, oppure sommari, fino al semplice giudizio di stima. Premesso che il valore da ricercare, indipendentemente dal metodo adottato, è strettamente legato allo scopo cui è finalizzata la valutazione. Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd Tenuto conto della ubicazione. Effettuati accertamenti diretti presso le agenzie immobiliari operanti in zona, tenuto conto che attualmente, i prezzi delle case sono in leggera ricrescita, dopo il periodo di stasi degli anni scorsi, i valori di mercato per immobili similari, posti sul mercato immobiliare si attestano tra 1.400,00 €/mq e 2.000,00 €/mq, discostandosi di qualche centinaia di euro dalle quotazioni OMI, ovvero, 1.150,00 €/mq e 1.700,00 €/mq. Allegato “N” Pertanto si avrà: valore medio, ovvero, (€ 1.400,00 + € 2.000,00 “valori di mercato”) + € 1.150,00 + € 1.700,00 “valori OMI”) : 4 = 1.562,50 €/mq (valore di mercato). Ai fini del calcolo del valore finale di mercato dell’immobile verrà tenuto conto delle seguenti caratteristiche: I beni sono siti: al piano terzo palazzina “A”, interno 26 (l’appartamento) e al piano terra n. 27 (posto auto), sono parte integrante di un immobile di maggior consistenza composto di n. 5 piani fuori terra + sottotetto e interrato; è ubicato in via dei Tigli con accesso dal civico n. 2/A; attualmente ha destinazione d’uso residenziale (l’appartamento) e non residenziale il (posto auto); lo stato complessivo dell’immobile è in ottimo stato di conservazione (riferito all’intero stabile), immobile realizzato da circa nove anni; 14
nonché dei seguenti coefficienti di merito: Stato locativo: occupato, contratto d’affitto regolarmente registrato; Allegato “N” Proprietà: Cavalieri Francesco in forza dell’atto di compravendita del 13-03-2009 redatto dal Notaio Dott. Giovanni Giuliani Rep. n. 53124 Racc. n. 18004, registrato all’Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 17-03-2009 al n. 8836 serie 1T, trascritto il 18-03-2009 il 04-12-2008 n. 6490 serie1T. Allegato “C” Piano: terzo interno 26 palazzina “A” (appartamento), piano terra interno n. 27 (posto auto). Stato di conservazione: ottimo; Luminosità: ottima; Esposizione e vista: ottima. L’altezza interna: è pari a ml. 2,80. Ascensore: si CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE Il tutto per una superficie commerciale di mq. netti, 53,73 così calcolati: abitazione mq. 42,96 pari a 1 = mq. 42,96 (piano terzo) balcone mq. 19,78 pari a 0,15 = mq. 2,97 (piano terzo) Posto auto mq. 13,00 pari a 0,60 = mq. 7,80 (piano terra) Superficie lorda totale: (appartamento mq 53,00 + balcone mq 2,97 + posto auto mq 7,80) = mq 63,76 Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate si può stabilire il prezzo di mercato al mq in € 1.800,00. Mq 63,76 (lordi) x €/mq 1.800,00 = € 114.768,00 (valore di mercato) Diconsieurocentoquattordicimilasettecentosessantotto/00. FORMAZIONE DEL LOTTO, DATI CATASTALI E CONFINI: 1. VENDITA UNICO LOTTO: Appartamento + Posto auto € 114.768,00 (valore di mercato) Diconsieurocentoquattordicimilasettecentosessantotto/00. 2. DATI CATASTALI: Dette unità immobiliari risultano censite nel N.C.E.U. del Comune di Bracciano come segue: - Foglio 23 - particella 314 - sub 39 - via dei Tigli n. 2/A - piano 3 - interno 26 – scala A - Cat A/2 - classe 2 - consistenza 2,5 vani - superficie catastale mq. 53,00 - Rendita € 245,32. – APPARTAMENTO cosi intestato: xxxxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano (Roma) il 28-04-1964 C.F. 15
CVLFNC64D28B114L Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. - Foglio 23 - particella 314 - sub 142 - via dei Tigli n. 2/A - piano terra – interno 27 - Cat C/6 - classe 1- superficie catastale mq. 13,00 - Rendita € 38,94. – Posto auto esterno cosi intestato: xxxxxxxxxxxxx nato a Bracciano (Roma) il 28-04-1964 C.F. CVLFNC64D28B114L Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. Allegato “A” 3. CONFINI: Appartamento confina con: pianerottolo condominiale, interni 25-27. Posto auto confina con: posti auto 26-28 e area di manovra PREZZO BASE D’ASTA: € 114.768,00 (valore di mercato) Diconsieurocentoquattordicimilasettecentosessantotto/00. Gli immobili (appartamento e box auto) sono siti in Bracciano in via dei Tigli n. 2/A, palazzina “A” Appartamento: piano 3° - interno 26 - confina pianerottolo condominiale, Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd interni 25-27. Posto Auto: piano terra – contraddistinto con il n. 27 - confina con i numeri 26- 28 e area di manovra. Formano parte integrante della presente relazione i seguenti allegati: A) Visure e planimetrie (appartamento + posto auto); B) Verbale di sopralluogo del 11.06.2019 e 15-07-2019; C) Atto compravendita; C 1) Atto tra Fin Immobiliare e Sac Braccianense Costruzioni S.r.l. C 2) Specifica del mese ERRATO SULLA CANCELLAZIONE PARZIALE. D) Accesso agli atti; E) Comunicazione accesso agli atti; F) D.I.A. + progetto G) Agibilità; H) Certificato contestuale Anagrafico di Matrimonio; I) Foto interne ed esterne; L) Planimetria Vincoli; M) Contratto di locazione; N) Valori OMI; O) Perizia di Stima redatta in conformità alla direttiva del Garante per la protezione dei dati 16
personali; P) Foglio riassuntivo di tutti gli identificativi catastali dei beni periziati; Q) Descrizione dettagliata del bene. TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA L’anno duemilaventi addì 03 del mese di Gennaio, a mezzo sistema posta certificata si deposita l’allegata perizia che si compone di pagine 17 e n. 17 allegati contraddistinti dalla Lettera “A” + C1+C/2 alla Lettera “Q”. L’Esperto estimatore Geom. Fè Gianfranco N.B copia della presente è stata trasmessa a mezzo Email (posta certificata) ai seguenti destinatari: Avv. Marco Battaglia: marco battaglia@pecordineavvocatiroma.org (creditore procedente); Avv. Fabrizio Casano: fabrizio.casano@avvocato.it (intervenuto); Avv. Enza Intoccia: intocciaenza@tiscali.it (quale custode nella procedura); Sig.r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (esecutato). Firmato Da: FE GIANFRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bdd195decd08c3a1b3b48a6c92745cd 17
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