Trasparenza, correttezza e Privacy - Trasparenza e Correttezza nella relazione con la clientela - BPER Banca

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Trasparenza, correttezza e Privacy - Trasparenza e Correttezza nella relazione con la clientela - BPER Banca
Trasparenza, correttezza e
Privacy
Trasparenza e Correttezza nella relazione con
la clientela
Ufficio Condizioni e Trasparenza:
Claudia Dondi
Luana Lontani

Modena, 27 febbraio 2017
Trasparenza, correttezza e Privacy - Trasparenza e Correttezza nella relazione con la clientela - BPER Banca
Obiettivi dell’incontro di formazione

  Panoramica sul quadro normativo in materia di trasparenza delle operazioni e dei
   servizi bancari e finanziari, di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
  I principali adempimenti di trasparenza previsti nelle varie fasi del rapporto tra
   intermediari e clienti
           Pubblicità e informazioni precontrattuali
           Fase contrattuale: la stipula del contratto
           Le Comunicazioni periodiche alla clientela e le variazioni contrattuali
  Requisiti organizzativi: focus sulle attività a cura delle Dipendenze (Circolare in
   itinere)
  Adempimenti specifici per i servizi e le operazioni di pagamento
  Adempimenti specifici per le operazioni di credito ai consumatori
  Calcolo del TAEG
  Attività di Vigilanza svolta da Banca d’Italia

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Perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza
Prodotti e servizi bancari inclusi

 Depositi
 Mutui (esclusi contratti di credito a consumatori non ipotecari/Direttiva CCD o
  con finalità residenziale/Direttiva MCD)
 Aperture di credito (esclusi         contratti   di   credito   a   consumatori   non
  ipotecari/Direttiva CCD)
 Certificati di deposito “consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
  monetario”
 Finanziamenti (anticipazioni bancarie, sconti di portafoglio, altri finanziamenti);
 Garanzie ricevute
 Leasing
 Factoring
 Crediti di firma
 Incassi e pagamenti non configurabili come servizi di pagamento
 Emissione e gestione di mezzi di pagamento non configurabili come servizi di
  pagamento
 Custodia e amministrazione di strumenti finanziari
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Perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza
Servizi di Pagamento

   Conto corrente
   Depositi a risparmio
   Portafoglio (sconto/sbf/dopo incasso)
   Carte di debito
   Carte di credito
   Carte prepagate
   POS
   Home banking
   CBI
   Incassi estero
   Singole operazioni di pagamento non rientranti in un contratto quadro

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Perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza
Contratti di credito a consumatori non ipotecari (Direttiva CCD), importo compreso tra euro 200
ed euro 75.000

 Aperture di credito
 Prestiti personali
 Finanziamenti chirografari a consumatori, finalizzati a ristrutturazione di
  immobili, senza limiti di importo
 Dilazioni di pagamento di un debito preesistente a titolo oneroso
 Prestiti con cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione
 Carte di credito revolving

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Perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza
Contratti di credito immobiliare a consumatori finalità residenziale (Direttiva MCD)

 Mutui con ipoteca su terreni edificabili e/o beni immobili con finalità
  residenziale
 Mutui ipotecari finalizzati all’acquisto di terreno edificabile e/o bene
  immobile con finalità residenziale
 Mutui chirografari finalizzati all’acquisto di terreno edificabile e/o bene
  immobile con finalità residenziale
 Leasing abitativo
 Apertura di credito garantita da ipoteca su terreni edificabili e/o beni
  immobili con finalità residenziale (collocamento sospeso)
 Mutui in valuta MCD (attualmente non collocati)
 Aperture di credito in c/c per prefinanziamento di operazioni di credito
  immobiliare residenziale di durata superiore a 12 mesi (collocamento
  sospeso)

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Prodotti composti / Prodotti e servizi esclusi
In caso di prodotti composti (vale a dire schemi negoziali composti da due o più contratti tra
loro collegati che realizzano una unica operazione economica) la cui finalità esclusiva o
preponderante non sia di investimento, le disposizioni in materia di Trasparenza, si
applicano:
 all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di
    servizi o operazioni rientranti nel perimetro di applicazione della normativa di
    Trasparenza;
 alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni rientranti nel perimetro di
    applicazione della normativa di Trasparenza negli altri casi.

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si
applicano le disposizioni del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. n. 58/1998) sia al prodotto
nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano
un’operazione di credito al consumo.

I servizi di investimento e relativi servizi accessori, nonché i prodotti assicurativi, sono esclusi
dall’applicazione della normativa di trasparenza.

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Quadro Normativo
    Titolo VI del TUB - “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”
    Deliberazione CICR del 04/03/03 in tema di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle
     operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (pubblicata nella G.U. n. 72 del 27/03/2003) e Decreto del Ministro
     dell’Economia e delle Finanze del 3/2/2011, n. 117, in tema di determinazioni in materia di credito a
     consumatori e modifica della Delibera CICR del 4/3/2003
    Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 - “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
     finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e successive modifiche e integrazioni (ultime
     modifiche con decorrenza 1 ottobre 2015)

Il recepimento nell’ordinamento italiano di Direttive europee ha comportato deroghe ai principi previsti dalla sopra
indicata normativa. In particolare:
    Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD)
    Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD);
    Direttiva 2014/17/UE, relativa ai contratti di credito a consumatori relativi a immobili residenziali (MCD).

Materie connesse alla normativa di trasparenza:
    Usura (art. 644 Codice Penale, Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge
     sull’usura di Banca d’Italia dell’agosto 2009);
    Tutela del consumatore (D.Lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del Consumo).

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Trasparenza e Correttezza – Relazione Banca / Cliente
Il rispetto di regole di trasparenza e di correttezza nei rapporti con la clientela:
    tutela il cliente;
    riduce i rischi legali (ad esempio, violazione norme, comportamenti illeciti, utilizzo di schemi negoziali non
     conformi all’ordinamento) e di reputazione della Banca;
    concorre alla sana e prudente gestione della Banca, accresce la fiducia del pubblico negli operatori bancari e
     finanziari e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.

Gli intermediari infatti devono:
    Far conoscere le caratteristiche e i costi dei prodotti e dei servizi offerti;
    Assicurare la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e quelle applicate ai clienti;
    Inviare alla clientela comunicazioni periodiche comprensive di tutte le condizioni economiche applicate, le
     movimentazioni del rapporto e le modifiche intervenute nel corso dell’anno;
    Osservare le prescrizioni previste dall’art. 118 TUB in caso di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali;
    Fornire adeguata informativa alla clientela al dettaglio, vale a dire: consumatori (persone fisiche che agiscono
     per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta),
     professionisti, artigiani, enti senza scopo di lucro, micro-imprese (imprese con un numero di addetti inferiore a
     10 e un fatturato annuo e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo inferiore a euro 2.000.000);
    Adottare presidi organizzativi interni («accorgimenti di carattere organizzativo») per garantire il rispetto della
     disciplina di trasparenza e correttezza.

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Relazione Banca / Cliente – Sez. XI delle Disposizioni
I presidi organizzativi riguardano in particolare la formalizzazione di procedure interne che assicurino:

 Una valutazione dei prodotti offerti per consentirne la comprensibilità di struttura, caratteristiche e rischi
 Trasparenza e correttezza nella commercializzazione dei prodotti; in particolare la rete di vendita deve
  utilizzare la documentazione di trasparenza, indirizzare il cliente verso prodotti adatti alle sue esigenze
  finanziarie, avere una adeguata formazione
 La corretta quantificazione degli oneri per i quali la legge preveda che siano commisurati ai costi
  sostenuti (art. 119, comma 4, TUB)
 Rispetto delle iniziative di autoregolamentazione
 Che sia fornita al cliente, previa sua richiesta, di copia aggiornata del contratto
 La tempestiva restituzione al cliente di somme indebitamente addebitate
 Adeguati standard di trasparenza e correttezza quando nella commercializzazione intervengono
  soggetti terzi (ad esempio, Agenti in attività finanziaria)
 In caso di cessione di rapporti giuridici, che i clienti possano usufruire dei c/c e dei servizi connessi
  senza alcuna interruzione
 Nell’ambito di politiche commerciali che prevedano l’offerta contestuale di altri contratti unitamente a
  finanziamenti, l’adozione di presidi per la valutazione dei rischi, la comprensibilità, l’indicazione del
  TAEG, corrette procedure di commercializzazione, la valutazione degli effetti complessivi
  dell’operazione, il rispetto della normativa di settore
 La corretta trattazione dei reclami.

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Sanzioni e Procedimento sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio applicabile per l’inosservanza della normativa sulla trasparenza (artt. da 144 a 145 del
TUB) prevede sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle Banche, comminabili da Banca d’Italia, per importi
da euro 30.000 fino al 10% del fatturato.
Tali sanzioni sono previste anche per il caso di ostacolo all’esercizio delle funzioni di controllo di Banca d’Italia (art.
128 TUB), di mancata adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 128-bis), di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate da Banca d’Italia (art. 128-ter).
Le sanzioni si applicano qualora le infrazioni rivestano carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca
d’Italia, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
Se il vantaggio ottenuto come conseguenza della violazione è determinabile e superiore al massimo della sanzione
applicabile, la sanzione è elevata fino al doppio del vantaggio stesso.
Qualora emergano gravi irregolarità, Banca d'Italia ha il potere di inibire, o sospendere temporaneamente, l’attività
della banca e di ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite (art. 128-ter TUB). L’Autorità riporta i
relativi provvedimenti nel Bollettino di Vigilanza e può disporre altre forme di pubblicazione.
Banca d’Italia definisce i criteri per la determinazione delle sanzioni (art. 144-quater TUB) considerando ogni
circostanza rilevante, tenendo conto se il destinatario sia una persona fisica o giuridica, quali ad esempio la durata
e la gravità della violazione, entità del vantaggio ottenuto, precedenti violazioni.
«La Banca d’Italia e l’IVASS fanno ispezioni sia sulla trasparenza della documentazione sia sugli obblighi di
comportamento stabiliti dall’organizzazione interna. A fronte di violazioni e di comportamenti scorretti possono
essere inflitte sanzioni amministrative o chiesti adeguamenti organizzativi; nel caso di addebiti non dovuti la Banca
d’Italia ordina la restituzione di somme alla clientela. Nel 2015 gli intermediari hanno restituito circa 65 milioni.» (BI,
20 dicembre 2016)
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ANATOCISMO: art. 120, co. 2, TUB / DM n. 343 del 3/8/2016
 Aprile 2016: Modifica dell’art. 120, co. 2, del TUB - Nuove modalità e criteri per la produzione di
  interessi a decorrere dall’1/10/2016
 Per c/c e c/pagamento deve essere assicurata la stessa periodicità di pagamento degli interessi
  (debitori e creditori), comunque non inferiore a un anno
 Gli interessi sono conteggiati al 31/12 di ogni anno e all’estinzione del rapporto
 Gli interessi debitori maturano esclusivamente sulla sorte capitale
 Gli interessi debitori di aperture di credito e sconfinamenti sono conteggiati al 31/12 e sono esigibili dal
  1° marzo successivo a quello di maturazione
 Il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi esigibili in conto, anche preventivamente
 L’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento
 Gli interessi addebitati in c/c diventano sorte capitale

 Inviata comunicazione unilaterale con autorizzazione preventiva all’addebito in c/c e aggiornamento
  contratti
 Predisposte due nuove entrate da 3270 per la gestione dell’autorizzazione (2.22 c/c Italia e 6.30.09 c/c
  divisa)
 Raccolta da parte delle Dipendenze delle autorizzazioni sottoscritte dai clienti
 Predisposizione moduli di autorizzazione per pagamento spot degli interessi
 In corso, campagna CRM per la raccolta delle autorizzazioni (iniziata 28/12/16)
 Pagamento degli interessi debitori da parte del cliente in assenza di autorizzazione (Es. per cassa)
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Trasparenza

              Comunicazioni
                                     Pubblicità e
              alla clientela e
                                    informazione
               gestione dei
                                   precontrattuale
                  rapporti

                            Contratti

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Trasparenza - Novità introdotte dall’1/10/2015
 Uscita dal perimetro di applicazione della normativa di Trasparenza di alcuni prodotti/servizi:
  • acquisto e vendita di valuta estera allo sportello (eliminato il “Cartello dei Cambi”)
  • intermediazione in cambi (eliminato il “Cartello dei Cambi”)
  • locazione di cassette di sicurezza

 Eliminazione il documento generale denominato “Principali diritti del cliente”

 Aggiornamento e semplificazione del “Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a
  consumatori”. Le condizioni relative ai servizi accessori al conto corrente sono riportate in un fascicolo,
  che dovrà essere consegnato ai clienti consumatori unitamente al Foglio Informativo del Conto
  Corrente

 Introduzione della facoltà della Banca di omettere l’invio del documento di sintesi nel caso in cui le
  condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso il cliente
  potrà ottenere gratuitamente dalla Banca il documento di sintesi con le condizioni economiche in
  vigore, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al documento di
  sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
  Fino alla completa realizzazione delle implementazioni necessarie per consentire la produzione
  aggiornata in tempo reale del DDS, i documenti di sintesi sono prodotti ed inviati annualmente

 Indicazione dell’ISC nell’estratto conto del 31 dicembre inviato per i conti correnti a consumatori
  anziché nel documento di sintesi

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I principali adempimenti di trasparenza

          Pubblicità e Informazione Precontrattuale

          Contratti

          Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

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Applicativo Trasparenza

Accessibile dal Portale Aziendale (entrata 82 Comunicazioni Interne – 01 Normativa – 03 Trasparenza)
e da BLink (Clienti e Mercato > Condizioni e Trasparenza > Trasparenza e Fogli Informativi).

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Pubblicità e informazione precontrattuale

Prima di concludere il contratto (fase “precontrattuale”) al cliente devono obbligatoriamente essere messi
a disposizione alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell’operazione alla
quale è interessato o che comunque gli viene proposta.

“Mettere a disposizione del cliente” significa che il cliente può portarne con se una copia dopo averla
richiesta o prelevata direttamente, non significa che può solo visionarla nei locali della banca.

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Pubblicità e informazione precontrattuale

Annunci pubblicitari
Già quando decide di promuovere la vendita di propri prodotti e servizi bancari o finanziari la banca si deve
attenere a regole di trasparenza: gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come
tali e fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi
ultimi sono messi a disposizione dei clienti.
Quando sono relativi a operazioni di finanziamento ove sono riportati il tasso di interesse o altri costi,
devono riportare un esempio rappresentativo con relativo TAEG, quando previsto, e specificare il periodo
minimo di validità dell’offerta.

Le Dipendenze, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative, devono utilizzare
esclusivamente la documentazione predisposta dalle competenti strutture di Direzione Generale.
La documentazione pubblicitaria esposta e messa a disposizione della clientela presso le Dipendenze, deve
essere coerente all’offerta commerciale in corso di validità, in conformità alle indicazioni fornite dalla
funzione responsabile della comunicazione esterna.

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Pubblicità e informazione precontrattuale

Guide predisposte dalla Banca d’Italia

Le Guide mirano ad accrescere il livello di familiarità e confidenza dei consumatori fornendo in
maniera semplice informazioni sulle caratteristiche, funzionamento e costi di determinati prodotti o le
modalità per l’esercizio dei connessi diritti.

 devono essere esposte nell’espositore in plexiglas sul bancone ovvero, ove non disponibile, nel
  raccoglitore a fogli mobili .
 devono essere consegnate gratuitamente ai clienti o ai potenziali clienti che ne facciano richiesta; sono
  scaricabili in formato .PDF dall’ applicativo Trasparenza.
 devono essere consegnate obbligatoriamente in caso di offerta fuori sede.

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Pubblicità e informazione precontrattuale

Fogli informativi BPER e relativi a prodotti EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

Il foglio Informativo contiene informazioni sull’intermediario, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici
dell’operazione o del servizio offerto e, soprattutto, tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche
dell’offerta (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie) e al costo complessivo del prodotto o
servizio.

La Dipendenza è tenuta ad assicurare, incentivare e agevolare l’accesso ai Fogli Informativi da parte
della clientela, anche attraverso il loro utilizzo attivo a supporto dell’offerta commerciale al Cliente.
A tal fine, qualora un cliente richieda la consegna di uno o più Fogli Informativi (disponibili anche sul sito
internet della Banca), l’addetto di Filiale è tenuto a:
 reperire sull’applicativo Trasparenza e stampare i Fogli Informativi richiesti;
 informare l’interessato che è disponibile il documento contenente l’Indice dei Fogli Informativi pubblicati,
    nonché se del caso, stamparlo e consegnarlo al cliente;
 consegnare i documenti al richiedente e fornire ogni chiarimento sul materiale consegnato.

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Pubblicità e informazione precontrattuale

Consegna di copia del contratto (informativa precontrattuale)
Qualora un cliente o un potenziale cliente richieda informazioni sui prodotti e servizi bancari offerti dalla
Banca, l’addetto di Filiale, oltre a illustrare i prodotti consegna anche il foglio informativo.

Prima della conclusione del contratto nel caso in cui il cliente intenda avvalersi del diritto all’informativa pre-
contrattuale (sia che lo richieda espressamente, sia che richieda, ad esempio, quali condizioni economiche
e contrattuali la Banca gli applicherà in caso di conclusione del contratto), deve essere consegnato al
cliente copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula.
Tale previsione è obbligatoria per i servizi di pagamento e per il credito ai consumatori.

Documento di sintesi
Il documento di sintesi riporta tutte le condizioni economiche applicate al prodotto o servizio.

I Documenti di Sintesi sono prodotti direttamente dalle procedure informatiche e stampati unitamente al
contratto di riferimento di cui costituiscono parte integrante.

Riportano in maniera personalizzata tutte le condizioni economiche applicate al tipo di operazione o
servizio, in coerenza a quelle pubblicizzate nel relativo foglio informativo.

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Pubblicità e informazione precontrattuale
Indicatore sintetico di costo
L’ISC è un indicatore finalizzato a indicare il costo complessivo dei conti correnti a consumatori ed è
riportato nei relativi fogli informativi.
Il suo valore, ottenuto sommando i costi annuali, fissi e variabili, del conto corrente modellati su sei profili di
utilizzo individuati da Banca d’Italia, consente di confrontare in modo immediato i costi dei diversi conti
correnti offerti dalle banche.
L’ISC rappresenta un costo indicativo, in quanto calcolato su profili tipo di utilizzo, che può differire dal costo
effettivamente sostenuto a fine anno, in funzione dell’utilizzo effettivo del servizio.

TAEG
Per i finanziamenti l’indicatore Sintetico di costo è denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale”(TAEG) ed è
calcolato secondo le formule previste dalla normativa di Trasparenza.

Offerta fuori sede (fuori dai locali della banca)
Nel corso del contatto con il cliente, prima che il contratto sia concluso si deve:
 consegnare al cliente la seguente documentazione: Foglio Informativo compilato con le informazioni sul
   soggetto che effettua l’offerta, tabella TEGM in caso di affidamento/finanziamento, la Guida specifica se
   presente, la Guida relativa all’accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
   (Guida ABF) oltre ad eventuali brochure/depliant;
 far sottoscrivere al Cliente, su una copia del Foglio Informativo, il riquadro “Dichiarazione del cliente in
   caso di offerta fuori sede”, contenente l’attestazione di aver ricevuto copia dei documenti citati.
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Pubblicità e informazione precontrattuale

SERVIZI DI PAGAMENTO
Informativa relativa a singole operazioni di pagamento rientranti in un contratto
quadro
I tempi massimi di esecuzione e le spese di singole operazioni di pagamento rientranti in un
contratto quadro, possono essere comunicate verbalmente al cliente, che ne faccia richiesta, prima
dell’esecuzione dell’operazione.
La definizione dei termini massimi di pagamento e l’indicazione delle spese massime applicabili sono
riportate nel foglio informativo “Incassi e pagamenti – Bonifici transfrontalieri, esteri e s.e.p.a. credit
transfer”. I fogli informativi dei prodotti di conto corrente riportano, inoltre, le condizioni di bonifico specifiche
del prodotto stesso.

Cartello contenente le informazioni relative a singole operazioni di pagamento
non rientranti in un contratto quadro
La Dipendenza deve:
 esporre al pubblico il cartello "Informativa precontrattuale per singole operazioni di pagamento non
   disciplinate da un contratto quadro” aggiornato (formato A4);
 consegnare gratuitamente alla clientela o potenziale clientela, che ne faccia richiesta, copia del
   documento, pubblicato nell’applicativo Trasparenza nella sezione “Parte Generale”.

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Pubblicità e informazione precontrattuale
Contratti di credito a consumatori per acquisto beni o servizi
Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori (o Standard European Consumer Credit
Information - SECCI)

Le informazioni da fornire prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito sono contenute
nel SECCI, che contiene tutte le spese derivanti dal contratto di credito.
In fase precontrattuale il cliente oltre al SECCI ha diritto di ottenere gratuitamente la copia del contratto
idonea per la stipula.
Il SECCI può essere prodotto direttamente dalle procedure informatiche e stampato unitamente al contratto
di riferimento di cui costituisce parte integrante.

Contratti di credito a consumatori relativi a immobili residenziali
Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori (IG)
Si tratta di informativa precontrattuale generale, non personalizzata, la cui funzione è assimilabile a quella
dei fogli informativi.

Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) o European Standardised Information Sheet
(ESIS)
Il Pies fornisce informazioni personalizzate sulle esigenze e caratteristiche del singolo consumatore. Può
essere emesso prima o dopo la valutazione di merito creditizio (PEF).

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Pubblicità e informazione precontrattuale

Assistenza al consumatore
Devono essere fornite al Cliente tutte le spiegazioni e i chiarimenti idonei per la comprensione dei contenuti
della documentazione precontrattuale fornita.

Al fine di valutare l’adeguatezza del prodotto rispetto alle caratteristiche del cliente, dovranno essere fornite
informazioni corrette, chiare ed esaurienti.

Valutazione del merito creditizio del consumatore
La valutazione del merito creditizio del cliente è obbligatoria e deve essere svolta, sulla base delle
informazioni fornite dal consumatore e/o assunte consultando banche dati; la banca deve assicurare
pratiche responsabili della concessione del credito ed evitare al consumatore un indebitamento inadeguato
rispetto alle proprie capacità economiche.

Consultazione di Banche Dati
In caso di rifiuto di una richiesta di finanziamento dopo la consultazione di una banca dati, occorre dare
immediatamente e gratuitamente informativa al cliente utilizzando il modulo “Comunicazione di non
accoglimento di richiesta di credito a seguito consultazione Banche Dati” prodotto automaticamente dalla
procedura Pratica Elettronica di Fido.

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Pubblicità e informazione precontrattuale
Tabella contenente i valori dei tassi di riferimento
Riassume i parametri utilizzati per l’indicizzazione dei tassi applicati alle aperture di credito in conto
corrente.
 deve essere esposta al pubblico la tabella aggiornata (formato A4);
 deve essere consegnata alla clientela, previa richiesta.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ESPORRE AL PUBBLICO

Documento contenente i “Tassi Effettivi Globali Medi” ai sensi della legge
antiusura
 deve essere esposta al pubblico la versione aggiornata (formato A4);
 deve essere consegnata alla clientela o potenziale clientela, su richiesta, copia del cartello TEGM,
  pubblicato nell’applicativo Trasparenza.
 la consegna è obbligatoria in caso di offerta fuori sede di prodotti di finanziamento.

Avviso riguardante il collocamento di Titoli di Stato
 deve essere esposto al pubblico nella versione aggiornata (formato A4)

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I principali adempimenti di trasparenza

           Pubblicità e Informazione Precontrattuale

           Contratti

           Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

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Contratti
I contratti dei prodotti e servizi bancari e dei servizi di pagamento sono composti dal documento di
sintesi, frontespizio e parte integrante del contratto, che riporta le condizioni economiche puntuali
applicate e dalle clausole contrattuali.

Nei contratti di credito a consumatori per acquisto di beni o servizi, il modulo “Informazioni europee
di base sul credito a consumatori” (SECCI) costituisce frontespizio e parte integrante del contratto in
luogo del documento di sintesi e contiene le condizioni economiche puntuali applicate. Il Secci, completo
di alcune specifiche avvertenze, deve essere anche obbligatoriamente consegnato al consumatore,
raccogliendone la sottoscrizione per avvenuta consegna, prima della sottoscrizione del contratto (fase
precontrattuale)

I contratti di credito a consumatori relativi a immobili residenziali prevedono che le condizioni
economiche siano riportate come elenco nell’ambito del contratto e non in un documento di sintesi.
Il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno 7 giorni che decorrono dal giorno in cui ha
ricevuto l’offerta vincolante dalla Banca. L’offerta vincolante prevede, in allegato, il Pies personalizzato con
le condizioni offerte al cliente e la bozza del contratto idonea per la stipula.

Per i contratti sono previsti specifici requisiti di contenuto, il cui rispetto è assicurato dalle strutture centrali
competenti alla redazione dei relativi testi.

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Operazioni prestate in via occasionale

Per operazioni prestate in via occasionale si intendono quelle che non sono effettuate in esecuzione di
contratti redatti per iscritto. Si tratta, ad esempio, esecuzione per cassa di bonifici Italia o Estero, emissione
di assegni circolari.

In particolare:
• Le operazioni occasionali soggette alla normativa sui servizi di pagamento, elencate nel
    «Documento per informativa precontrattuale per singole operazioni di pagamento non disciplinate da un
    contratto quadro» pubblicato in Trasparenza, non necessitano di un contratto ad hoc.
• Le operazioni occasionali non soggette alla normativa sui servizi di pagamento, di importo pari o
    superiore a 5.000 Euro, prevedono la sottoscrizione di appositi contratti (disponibili sul
    Portale/Modulistica).

(Per istruzioni operative: Circolare BPER Serie Disposizioni Interne n. 147 del 29 luglio 2015)

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I principali adempimenti di trasparenza

           Pubblicità e Informazione Precontrattuale

           Contratti

           Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

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Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali pattuite al momento della
sottoscrizione del contratto (art. 118 TUB)
La normativa prevede la possibilità di variare unilateralmente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo, quando
sussiste un giustificato motivo. Per i contratti a tempo determinato non è prevista la variazione dei tassi di
interesse.
Tale possibilità deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente
dal cliente.
La «Proposta di modifica unilaterale del contratto» deve essere comunicata al cliente secondo
particolari modalità e con un preavviso minimo di due mesi.
In caso di variazione unilaterale il cliente ha il diritto di recedere dal contratto, senza spese, entro la data di
decorrenza prevista per la variazione. In questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Variazioni contrattuali unilaterali
Le Dipendenze non possono effettuare variazioni unilaterali di condizioni.
In coerenza con quanto previsto nella normativa interna della Banca, ogni esigenza di repricing deve essere
segnalata alla Direzione Territoriale competente che provvederà alla valutazione dell’iniziativa e
all’eventuale avvio del processo di autorizzazione.

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Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

Variazioni contrattuali bilaterali
Ogni “variazione bilaterale” di condizioni, ovvero ogni variazione concordata con il cliente, deve essere
oggetto di opportuna formalizzazione.

A tal fine l’addetto della Dipendenza dovrà utilizzare:
 la funzione “Stampa variazioni bilaterali” per la formalizzazione delle variazioni bilaterali delle condizioni
    di conto corrente (portale entrata 7.80), di deposito a risparmio (emulatore entrata 2.35 scelta 4), del
    portafoglio commerciale (emulatore entrata 4.5.3), dell’estero (emulatore entrata 6.42.2);
 in seguito a cambio di caratterizzazione di un rapporto di conto corrente e di deposito a risparmio viene
    prodotto in automatico il modulo di contrattazione bilaterale per il rapporto variato e per tutti i servizi ad
    esso collegati gestiti all’interno del Condizioniere Web (es. portafoglio, utenza internet);
 il modulo 02.56.0100 in tutti gli altri casi.

Le rinegoziazioni delle operazioni di finanziamento erogate tramite la procedura Fi.C.S. sono gestite dal
Servizio Finanziamenti e Documentazione Crediti di Bper Services.

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Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

Comunicazioni periodiche alla clientela
Nei contratti di durata deve essere prodotta alla scadenza del contratto o comunque almeno una volta
all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del
rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica
consiste nell’invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni
economiche.
Le comunicazioni periodiche relative ai prodotti e servizi sottoposti alla normativa sulla trasparenza sono
prodotte e inviate alla clientela a cura di BPER Services.
Le copie delle comunicazioni inviate sono archiviate e accessibili da portale
 funzione 28 – Archivio Stampe – 01 Documenti – Cartella “Trasparenza”.

Comunicazioni periodiche delle operazioni di pagamento
Il riepilogo mensile delle operazioni di pagamento è messo a disposizione dei clienti dal terzo giorno
lavorativo del mese, mediante consegna gratuita alla clientela che ne faccia specifica richiesta presso la
filiale. Il documento può essere stampato da Portale (scelta 28.01). Con riferimento alla clientela che ha
sottoscritto un contratto relativo al servizio di Home Banking, il riepilogo è inoltre disponibile all’interno di
tale servizio, utilizzando la funzione “Doc - on line”.

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Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

Comunicazioni in caso di sconfinamento da parte di consumatori (direttiva CCD)
La normativa prevede una comunicazione obbligatoria in caso di sconfinamento che si protragga per oltre
un mese e di importo:
 pari o superiore a euro 300, in assenza di apertura di credito;
 pari o superiore al 5 per cento dell’importo totale del credito previsto dall’apertura di credito.

Per i rapporti affidati, la comunicazione è dovuta solo in presenza di aperture di credito con scadenza pari o
superiore a tre mesi; sono pertanto escluse le aperture di credito “a revoca”.
Le comunicazioni sono prodotte e inviate alla clientela a cura di BPER Services, le copie sono archiviate e
accessibili da portale funzione 28 – Archivio Stampe – 01 Documenti – Cartella “Trasparenza”.

Adempimenti in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
Informativa precontrattuale e comunicazioni non richieste
L’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la promozione di prodotti e servizi, ed i relativi
adempimenti connessi con l’utilizzo di tali tecniche, è in capo agli Uffici centrali competenti.

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Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti
Stampa di copia aggiornata del contratto
Per i servizi di pagamento, in qualsiasi momento il cliente ha diritto di ottenere la copia del contratto e del
documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
La stampa aggiornata del testo del contratto quadro di conto corrente, di deposito al risparmio, di portafoglio
commerciale, per le carte di debito e per il servizio POS sono disponibili tramite specifiche funzioni.

Rilascio duplicati di operazioni e documenti diversi (art. 119, co. 4 TUB)
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni ha
diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla
richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Possono essere addebitati al Cliente i soli costi per la produzione della documentazione.

I costi delle copie sono riportati nel foglio informativo «Servizi Vari/Rilascio duplicati di operazioni e
documenti diversi»

Le istruzioni per le Dipendenze e gli Uffici interni sono riportati nella Circolare Serie Normativa Esterna di
Gruppo n. 240 del 12 luglio 2016.

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Comunicazioni alla clientela e gestione dei rapporti

Recesso
L’esercizio del diritto di recesso si sostanzia nella richiesta da parte del cliente di estinguere il
rapporto attraverso una comunicazione scritta da parte del cliente stesso ovvero la sottoscrizione di moduli
di richiesta reperibili in Modulistica.
Nel caso in cui sia la Banca a volere esercitare il diritto di recesso, la Dipendenza è tenuta a contattare le
competenti funzioni centrali.
Per i certificati di deposito e i certificati “Risparmio più”, non è prevista la facoltà di recesso né da parte della
Banca, né da parte del cliente.

Per quanto riguarda i contratti di credito a consumatori (ad esempio, prestiti personali), è previsto il
diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (c.d. “Diritto di ripensamento”)
comunicando la propria volontà alla Banca.
Se il contratto ha avuto esecuzione, entro 30 giorni dall’invio della comunicazione il consumatore deve
restituire il capitale, pagare gli interessi maturati al tasso contrattuale sino al momento della restituzione e
rimborsare le somme non ripetibili che la Banca abbia corrisposto alla Pubblica Amministrazione. La Banca
pertanto non può richiedere ulteriori somme.
Nell’ambito dei contratti di credito a consumatori, il diritto di ripensamento non è esercitabile per le aperture
di credito in conto corrente di durata inferiore a 3 mesi oppure a revoca.

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Reclami – Arbitro Bancario Finanziario
La Banca che è tenuta ad avere un Ufficio Reclami al quale il cliente ha facoltà di presentare un reclamo.
Le modalità per presentare un reclamo e i recapiti degli Uffici sono disponibili sul sito internet e su Blink.

Gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale per la
soluzione di controversie con i clienti relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito nel 2009:
• si occupa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e
     servizi bancari per comportamenti posti in essere dopo ial 1° gennaio 2009;
• si articola in sette Collegi territorialmente competenti in base a domicilio/residenza/sede del cliente:
     Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. È inoltre previsto il Collegio di Coordinamento
     che si attiva nel caso di contrasto tra le Decisioni dei Collegi.
• la composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti
     coinvolti;
• è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo
     funzionamento dalla Banca d'Italia.
Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver inviato un reclamo scritto all'intermediario; qualora non sia
soddisfatto della risposta ricevuta dall’intermediario, o questa non sia fornita nel termine di 30 giorni, il
cliente può ricorrere all’ABF. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente,
l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Il cliente può anche inviare un esposto direttamente a Banca d'Italia, la quale chiede chiarimenti alla
Banca e sollecita la dovuta risposta al cliente.
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Attività di Vigilanza svolta da Banca d’Italia

    Attività normativa e attività ispettiva svolta da Banca d’Italia
    Inizio Ispezione in Filiale
    Indicazioni operative – archiviazione della documentazione
    Relazione di fine ispezione
    Riferimenti

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Attività di Vigilanza svolta da Banca d’Italia

Banca d’Italia, in qualità di Autorità di Vigilanza:
 verifica il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza sia attraverso ispezioni
   presso sportelli e direzioni generali, che a distanza in riferimento ai siti internet;
 verifica inoltre il rispetto delle soglie previste ai fini anti-usura;
 esamina gli esposti con cui i clienti segnalano comportamenti degli intermediari ritenuti anomali o
   scorretti, tenendoli in considerazione ai fini delle ispezioni;
 indirizza al rispetto della normativa attraverso interventi di sensibilizzazione e richiami;
 contribuisce al funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che consente la risoluzione in via
   stragiudiziale delle controversie con la clientela.

In casi accertamento di irregolarità, anomalie, comportamenti scorretti Banca d'Italia può:
 chiedere agli intermediari di adottare misure correttive sul piano organizzativo o di adeguare gli
  schemi contrattuali alla normativa;
 ordinare la restituzione ai clienti di somme indebitamente percepite o, nei casi più gravi, sospendere
  l'attività degli intermediari;
 irrogare sanzioni pecuniarie.

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Attività di Vigilanza svolta da Banca d’Italia

Gruppo BPER Banca (2013-2015)

N.24 Filiali Bper e altre banche del Gruppo ispezionate in marzo/aprile 2015 in concomitanza di Ispezione generale
in materia di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela, usura e contrasto al riciclaggio.

N.25 Filiali BPER ispezionate dal 17 aprile al 29 maggio 2013 + Ispezione a distanza del sito Internet di BPER
banca (Fogli Informativi e documentazione pubblicata)

N. 7 Filiali BPLS ispezionate dall’ 8 aprile al 16 maggio 2013

BdS - Richiesta di chiarimenti in tema di Trasparenza 28 maggio 2013

N. 10 Filiali BPM ispezionate dal 27 settembre al 7 novembre 2013

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Ispezione in Filiale di Banca d’Italia (Circolare Serie Info n.6/13)

•   Lettera incarico - diffusione informazione alla Banca
    Occorre inviarla immediatamente a verifiche.trasparenza@bper.it e ufficiosegreteriabancaria@bper.it ,
    p.c. a Direzione Territoriale competente

•   Richieste abilitazioni dei team ispettivi
    Inviare richiesta di attivazione delle matricola degli ispettori, con indirizzo IP e Net Name dei terminali e
    indicazione dei nominativi da abilitare a abilitazioni.org@bper.it

•   Regole comportamentali
    Fornire la massima collaborazione agli ispettori, cercando di rispondere in modo preciso e tempestivo; in
    caso di dubbi, confrontarsi con il Direttore di Filiale, quindi con le competenti funzioni centrali e con il
    Team Trasparenza

•   Inoltro documentazione
    Inoltrare a verifiche.trasparenza@bper.it le richieste degli ispettori, provvedendo direttamente per quelle
    in autonomia

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Indicazioni Operative

Esempi di richieste da parte degli ispettori

Richieste di fascicoli contrattuali (contratti di mutuo ipotecario, aperture di credito in c/c), con maggiore
attenzione ai rapporti intestati a clienti consumatori (accensione conto di base, carte prepagate, prestiti
personali, etc)

Contratti per i quali sono intervenute modifiche unilaterali delle condizioni in essere

Modalità di applicazione della CIV

Documentazione archiviata

Normativa

Circolari (Portale - 82.01.01)

Policy di Gruppo per il Governo del Rischio di non conformità alla normativa in materia di correttezza
delle relazioni con i clienti (Portale - 82.01.09 Normativa di Gruppo)

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Indicazioni Operative
Comunicazioni di trasparenza
Portale – 28 Archiviazione Stampe – 01 Documenti
Conti Correnti e Depositi a Risparmio. La sezione contiene la documentazione riguardante la liquidazione, i calcoli di
interessi e competenze, il riepilogo dei costi sostenuti nell’anno, il riepilogo mensile delle operazioni di pagamento effettuate
e copia di contabili.

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Indicazioni Operative
       Fidi e Finanziamenti speciali

          FX01-FX/FICS Altre Comunicazioni ai Clienti
In questa sezione sono archiviate le lettere inviate alla clientela in relazione alle cartolarizzazioni di mutui
effettuate da BpER (Circolare Serie Tecnica “O” n. 73/09 del 5/06/2009 “Cartolarizzazione mutui residenziali”
e Circolare Serie Tecnica “O” n. 206/12 del 31/12/12 “Cartolarizzazione finanziamenti a piccole e medie
imprese”).
La schermata deve essere compilata come segue:
Filiale: codice CED della Dipendenza;
Rap: n. rapporto finanziamento;
Let: inserire asterisco (*);

          FX02-FX/FICS Contabile Erogazione Clienti Ordinari

          FX03-FX/FICS Quietanza Pagamento Rata

          FX04-FX/FICS Contabile Erogazione Enti

          FX05-FX/FICS Avviso di Scadenza Rata

          FX06-FX/FICS Quietanze Accredito COOP

          FX08-FX/FICS Avviso Articolo 40

          FX09-FX/FICS Rendiconto
In questa sezione è archiviato il rendiconto annuale relativo alla movimentazione di mutui/prestiti;
La schermata deve essere compilata come segue:
Filiale: codice CED della Dipendenza;
RAP: numero del finanziamento (non deve essere riportata la categoria, ma solo il numero del
finanziamento)

                                                                                                                   44
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Indicazioni Operative

           FX11-FX/FICS Solleciti di Pagamento
 In questa sezione sono archiviate le lettere inviate ai clienti che hanno almeno una rata insoluta;
 La schermata deve essere compilata come segue:
 Filiale: codice CED della Dipendenza;
 RAP: numero del finanziamento (non deve essere riportata la categoria, ma solo il numero del
 finanziamento)
 NDG: ndg del cliente al quale si riferisce il rapporto;

           FX13-FX/FICS Cessazione Prime Rate

           FX14-FX/FICS Portabilità Mutui

           FX19-FX/FICS Rinegoziazione Massiva

           OB04-OB/PROFI Quietanza di Pagamento

           OF01-OF/PROFI Avviso Preutilizzo

           OF02-OF/PROFI Avviso di Scadenza

           OF03-OF/PROFI Sollecito di Pagamento

           OF04-OF/PROFI Quietanza di Pagamento

           PE01-PE/PRATICHE ELETTR. DI FIDO

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Indicazioni Operative
Trasparenza. La sezione contiene i documenti di sintesi periodici inviati annualmente per le specifiche tipologie
di rapporto. Le condizioni delle carte bancomat, del servizio CBI e delle aperture di credito in conto corrente
sono riportate nel documento di sintesi periodico del conto corrente. In questa sezione sono inoltre archiviate le
lettere di proposta di modifica unilaterale, ai sensi dell’art.118 T.U.B., inviate alla clientela.

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Indicazioni Operative

         NT21-NT/Lettere Sconfinamenti
In questa sezione sono archiviate le lettere di comunicazione di sconfinamento inviate a consumatori (ai
sensi dell’art. 125-octies T.U.B.) in caso di sconfinamento consistente (vale a dire di importo pari o superiore
a euro 300 in assenza di apertura di credito ovvero al 5 per cento dell’importo totale del credito nel caso di
apertura di credito) che si protragga per oltre un mese.

  Si riportano nel seguito alcune indicazioni utili per il reperimento di altra documentazione:

             I reclami ricevuti dalla Dipendenza sono richiedibili all’Ufficio Reclami e Disguidi scrivendo
              all’indirizzo reclami@bper.it , e per conoscenza a verifiche.trasparenza@bper.it
             I disguidi operativi ricevuti dalla Dipendenza sono richiedibili all’Ufficio Reclami e Disguidi,
              all’indirizzo disguidioperativi@bper.ite per conoscenza, a verifiche.trasparenza@bper.it
             Le copie dei contratti di finanziamento sono reperibili da Portale / 73 Finanziamenti / 09 Fin - Monitor
             Le copie dei contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione sono reperibili da Portale / 11
              Archiv. Documentale / 51 Archiv. Elettronica / 01 Gestione Documentale. Nel caso i documenti non
              fossero visualizzabili, la dipendenza dovrà contattare l’Help Desk per aggiornamento del PC
  L’elenco dei partecipanti e le date di fruizione del corso in tema di trasparenza deve essere richiesto all’Ufficio
  Ricerca, Selezione e Formazione

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Riferimenti – Team Trasparenza

  TEAM TRASPARENZA BPER (mail: verifiche.trasparenza@bper.it)

  Luana Lontani - Ufficio Condizioni e Trasparenza – Tel. 0544 540549
  Federico Gasparin – Ufficio Processi Business – Tel. 059 202 1155
  Claudia Dondi – Ufficio Condizioni e Trasparenza – Tel. 059 202 1738

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Indicatori TAEG e TEG – aspetti normativi e casi pratici

    Indicatori TAEG – TEG - definizioni
    TAEG – TEG: inclusione premi polizze
    Indicazioni operative – esempi pratici

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Indicatori TAEG e TEG – definizioni

T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del credito vale a dire la somma di interessi,
commissioni, spese, imposte e tutti gli altri costi connessi al contratto di credito, di cui la Banca sia a
conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi nel calcolo i costi eventualmente sostenuti dal cliente
per la valutazione di un bene immobile da costituire in garanzia al fine di ottenere il credito ovvero i
compensi da riconoscere a intermediari del credito.
Il TAEG è un indice di trasparenza ed è utilizzato al fine della comparabilità dell’offerta.

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale)
Ai fini del calcolo del TEG, devono essere incluse le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di
cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.
Il TEG consente anche di verificare l’eventuale usurarietà delle condizioni applicate alle
operazioni di impiego.

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TAEG: cos’è, a cosa serve e dove va indicato
ll TAEG svolge la duplice funzione di consentire al consumatore di percepire e comprendere il
costo effettivo del finanziamento attraverso un dato numerico e comparare le diverse offerte
sul mercato.

Deve essere indicato:
 negli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo
  del credito, non personalizzato e con evidenza pari o maggiore rispetto a qualsiasi altra
  informazione che deve essere obbligatoriamente inclusa nell’annuncio. Il TAEG deve essere
  accompagnato da un esempio rappresentativo
 Nei contratti di credito a consumatori (prestiti personali e aperture di credito fino a euro
  75,000), nel documento contenente le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
  («SECCI»), da consegnare al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o
  da una proposta irrevocabile
 Nei contratti di credito immobiliare a consumatori con finalità residenziale, nel Prospetto Informativo
   Europeo Standardizzato («PIES»)
 Nei fogli informativi dei finanziamenti a rimborso rateale e delle aperture di credito e nelle
  Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori;
 Nei contratti di mutuo e altri finanziamenti, nelle anticipazioni bancarie e nelle aperture di
  credito offerte a clienti al dettaglio

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TAEG e TEG – inclusione premi polizze
In base alla normativa in materia di Trasparenza, il calcolo del TAEG deve comprendere in particolare:
 i costi delle polizze assicurative abbinabili alle operazioni di finanziamento;
 i costi dei conti correnti, in relazione al calcolo del TAEG delle aperture di credito in conto corrente
  (modalità già prevista e automatizzata), ovvero nel caso che il conto si configuri come servizio
  accessorio all’operazione di mutuo a rimborso rateale (modalità attualmente non presente nel Gruppo
  Bper).
Inclusione dei costi dei premi assicurativi nel calcolo del TAEG di prestiti e mutui
Il costo di polizze abbinabili, sottoscritte contestualmente al contratto di prestito o mutuo, il cui ammontare
sia conosciuto dalla Banca, deve essere incluso nel calcolo del TAEG e del TEG.
Sono considerate come contestuali le polizze sottoscritte dal momento della formalizzazione della richiesta
di finanziamento (istruttoria P.E.F.) fino al momento della stipula dello stesso.
Le polizze, proposte e/o sottoscritte dal cliente, da includere nel calcolo del TAEG sono quelle indicate
nella tabella Polizze Abbinabili presente su Blink (Clienti e Mercato > Supporti Commerciali >
Finanziamenti).
 In generale, ai fini del calcolo, occorre tenere presente che:
 se il premio è unico anticipato, c.d. una tantum, deve essere integralmente considerato come una
  componente di erogazione;
 se il premio è ricorrente annuo, occorre determinare il costo totale da includere nel calcolo del TAEG
  moltiplicando l’ammontare del premio annuo (premio rata successiva) per il numero di anni del
  finanziamento.

                                                                                                                  52
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Esempio: mutuo
Calcolo del premio su preventivo ARCA relativo alla polizza Incendio e Scoppio
RIPARACASA NEW

Il preventivo deve essere effettuato direttamente su ARCA FRIEND (entrata 70.01 da
Portale)

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Esempio: mutuo

Ai fini del corretto calcolo TAEG/TEG occorre considerare sempre il “premio rata successiva” della
sola voce FABBRICATO (il “premio alla firma” equivale sempre ad una frazione di anno) cui deve
essere sommata l’imposta (l’attuale aliquota è pari al 22,25%). L’importo così ottenuto deve essere a
sua volta moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento.
Nell’ipotesi di durata del finanziamento pari a 20 anni il costo totale di polizza ammonta a:
               Premio rata      Imposta     Importo       Durata    Importo da
               successiva       (22,25%)    premio     finanzia     inserire nel
                                            lordo      mento       campo Extra I.
                                                         (anni)

                  33,74           7,51        41,25       20          825,00

Oltre alle condizioni personalizzate proposte sul finanziamento (tasso, istruttoria, incasso rata,…)
deve essere inserito nella seconda schermata della transazione di prestipula in Fi.C.S. ( Menu  09
Concessioni altri finanziamenti  30 Sottomenu Prestipula  01 Inserimento Prestipula) l’importo
delle assicurazioni accessorie al finanziamento valorizzando il nuovo campo “Extra i.”

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Esempio: mutuo
*** BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA  ***MBQUAR***             00.10
Fi.C.S. - Gestione Prestipula del Finanziamento              DIV. EUR    26/09/2014

N.Fin. 017 09999999 xxxxx xxxxx                       TEG   3,156   ISC/TAEG   3,18

Varie     : Ass. Inf. N                    Massimale Assic.
             Erog. parziali N              Acc. in stipula       120.000,00
             Penale E/A 1 EST.ANT.: PENALE % SUL % 0,000 Scagl.
             C/C App.
             C/C Add.
             C/C Riv.
Addebiti (E = componenti erogazione / R = componenti su rata):
 Preamm.                        Prov.                    Coop.
 Amm.Sconto                     Istr. E           700,00 Comm.Coop
 Imp.Sost. E            300,00 Imp.Bollo                   Pro.Coop
 S.G.F.A.                       Sp.Rata R            2,75 F.Rischi
 Bolli                          F.C.G.                     Quota Ass
 Perizia                        Rec.vari                   Ass. Vita
 Ass.Inf.                       Oneri                      Inf. Per.             1,33
 Extra i.             825,00                         Netto Ricavo           119.000,00
 Importo rata            659,53
 Ultimo aggiornamento : 00000000       data 26/09/2014
F03=MENUP F05=CONFE F07=INDIET F11=TEGTAG

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Esempio: mutuo - Precisazioni
La Dipendenza deve inviare al Servizio Finanziamenti, insieme a tutti gli altri documenti richiesti per la
predisposizione del contratto, i preventivi/contratti delle polizze che il cliente intende sottoscrivere.

Nel caso che la polizza obbligatoria scoppio/incendio sia sottoscritta presso un altro intermediario, la
Dipendenza dovrà richiedere al cliente il costo o il preventivo dal quale evincere il costo da includere
nel calcolo di TAEG/TEG (Circolare Serie Disposizioni Interne di Gruppo n. 412/2016).

Se in sede di stipula il cliente optasse per scelte diverse da quanto preventivato sarà necessario
ricalcolare il TAEG da riportare sul contratto. In tale fattispecie, per eventuali dubbi e richieste di
chiarimenti occorre contattare il Servizio Finanziamenti.

INVIO DOCUMENTAZIONE PER L’EROGAZIONE
Dopo la stipula, la filiale invia al Servizio Finanziamenti tutta la documentazione inerente l’operazione,
compresa una copia delle polizze effettivamente sottoscritte.

EROGAZIONE
Il Servizio Finanziamenti e Documentazione Crediti provvederà a verificare la rispondenza dei dati tra
l’erogato e quanto indicato nel contratto\minuta.

ESCLUSIVAMENTE PER I C/C IPOTECARI
In aggiunta ai preventivi delle polizze occorre trasmettere la stampa delle condizioni applicate al c/c
(Portale 07 Condizioni).

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