Transfer pricing Il quadro normativo di riferimento e gli oneri documentali. Il nuovo articolo 31-quater del - DPR 600/1973 Convegno di formazione ...

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Transfer pricing
Il quadro normativo di riferimento e gli oneri
documentali. Il nuovo articolo 31-quater del
              DPR 600/1973

     Convegno di formazione professionale
                   continua

             Roma, 8 giugno 2018
Novità legislative: linee guida per
l’applicazione dell’art. 110, comma 7, del
                   TUIR

DM 14 maggio 2018, pubblicato in GU n. 218 del 23 maggio 2018

     Maria Eugenia Palombo e Andrea Costante
  Componenti della Commissione Fiscalità Internazionale
Le tappe salienti del nuovo provvedimento

24 aprile 2017: Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017), modifica del testo
dell'art. 110, comma 7, del TUIR

21 febbraio 2018: pubblicazione della bozza di decreto ministeriale sulle Linee
Guida italiane, decreto direttoriale sull'art. 31-quater e traduzione in italiano
delle Linee Guida OCSE. Inizio della consultazione pubblica

8 maggio 2018: incontro tra gli operatori, i rappresentanti del MEF, dell'ADE e
della GdF

14 maggio 2018: pubblicazione del decreto sul sito del MEF

23 maggio 2018: pubblicazione del decreto in GU

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Art. 1 – Ambito applicativo

Linee guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 110, comma
7, del TUIR, ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza ivi
contenuto

Nuovo approccio: definizione delle linee guida tramite disposizioni
legislative

Riferimento esplicito alle best practices internazionali

Applicazione retroattiva?

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Art. 2 - Definizioni

• Imprese associate ed imprese indipendenti
• Partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale: controllo di
  diritto ed influenza dominante
• Operazione controllata e non controllata: rilevanza dei termini contrattuali
• Indicatore finanziario: rilevanza ai fini dell'analisi di comparabilità

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Art. 3 – Nozione di comparabilità
• Comparabilità: concetto
• Fattori di comparabilità
     • Termini contrattuali
     • Funzioni, rischi e beni strumentali
     • Caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati
     • Circostanze economiche
     • Strategie aziendali

Temi aperti:
• Criteri di identificazione dei soggetti comparabili
• Utilizzo di comparables in perdita

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Art. 4 – Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

• Nuovi spunti:
      •      Selezione del «most appropriate method»
               • Il metodo deve essere selezionato sulla base di:
                     •    I punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso
                     •    L’adeguatezza del metodo in considerazione alle caratteristiche economicamente rilevanti
                          dell’operazione controllata;
                     •    La disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate
                          comparabili
                     •    Il grado di comparabilità tra l’operazione controllata e l’operazione non controllata,
                          considerando anche l’affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare
                          gli effetti delle differenze tra le predette operazioni

      •      Riconoscimento della c.d. gerarchia «soft»
               •   CUP – sempre preferibile
               •   Cost plus e resale price minus – preferibili rispetto a Profit split e TNMM

      •      Parallelismo con la Circolare 32E/1980
               •   Abolizione della gerarchia dei metodi anche grazie al mancato richiamo all’art.9 comma 3 TUIR (DL
                   50/2017)
      •      Possibilità di applicare metodi differenti da quelli esplicitamente previsti
      •      Non modificabilità, per l’amministrazione fiscale, del metodo scelto dal contribuente

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Art. 4 – Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento

• Ulteriori chiarimenti da fornire:
      •      Indicazioni operative circa il processo di individuazione del «metodo più appropriato» in
             particolare su:
               • Disponibilità e affidabilità delle informazioni
               • Condizioni che giustificano il ricorso a ciascuno dei metodi di cui all’art.4 comma 2

      •      Utilizzo di metodi alternativi
      •      Scelta dell’indicatore finanziario più appropriato
      •      Chiarimenti in merito all’applicabilità del «profit split contributivo»
      •      Riconoscimento degli aggiustamenti di fine anno (outcome testing approach)

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Art. 5 – Aggregazione delle operazioni

«Se un impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano
tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non
poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni
devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell’analisi di comparabilità
di cui all’art.3 e dell’applicazione dei metodi di cui all’ art.4»

•   Portfolio approach vs Whole entity approach
•   Eliminazione del riferimento al collegamento economico
•   Non viene prevista l’ipotesi opposta (Cfr. 3.11 OECD guidelines)

• Ulteriori chiarimenti da fornire:
      •      Chiarimenti relativi ai concetti di operazioni «strettamente legate» o che «formano un
             complesso unitario» in funzione della loro possibile aggregazione e valorizzazione

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Art. 6 – Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza
• Full range vs Interquartile range
      •      «Si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo dei valori risultante
             dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato ai sensi
             dell’art.4 […]»

• Omogeneità di comparabilità
      •      «[…] qualora gli stessi siano riferibili a un numero di operazioni non controllate, ognuna delle
             quali risulti parimenti comparabile all’operazione controllata, in esito all’analisi di cui
             all’art.3»

• Rettifiche da parte dell’amministrazione vs aggiustamenti volontari
      •      «[…] se l’indicatore finanziario di un’operazione controllata, o di un insieme di operazioni
             aggregate in base all’art. 5, non rientra nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione
             finanziaria effettua una rettifica al fine di riportare il predetto indicatore all’interno
             dell’intervallo di cui al comma 1[…]»

• Possibilità di presentare elementi volti a chiarire il posizionamento fuori dal
  range
      •      «[…] fatta salvo il diritto per l’impresa associata di presentare elementi che attestino che
             l’operazione controllata soddisfa il principio di libera concorrenza, e per
             l’amministrazione finanziaria di non tenere conto di tali elementi adducendo idonea
             motivazione»
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Art. 6 – Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza

  • Ulteriori chiarimenti da fornire:
         •   Numerosità del campione
         •   Individuazione dell’intervallo di valori di libera concorrenza
         •   Scelta del posizionamento più appropriato mediante l’utilizzo di strumenti statistici
         •   Rettifiche all’interno dell’intervallo di valori
         •   Articolazione del contraddittorio con il contribuente

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