Tipologia del risarcimento del danno - mini guida - Movimento ...
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TIPOLOGIA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO: IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE Sono frequenti i casi in cui, nell’ipotesi di sinistro stradale, il valore delle riparazioni da effettuare ecceda il valore commerciale del veicolo incidentato. Questo, in genere, è do- vuto al costo complessivo dei ricambi oggetto di sostituzione, con la conseguenza che il danneggiato sia costretto ad optare per la rottamazione del proprio veicolo piuttosto che per la riparazione. In base all’art. 2058 c.c., “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto od in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarci- mento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti ecces- sivamente onerosa per il debitore”. Questo significa che il danneggiato può chiedere, alla compagnia di assicurazione, il ri- sarcimento della spesa totale effettuata per far riparare il veicolo (risarcimento in forma specifica). Tuttavia, prosegue l’art. 2058, il giudice può disporre il pagamento di una somma di danaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno (risarcimento per equivalente), se il debitore non può permettersi il risarcimento in forma specifica. In tema di risarcimento del danno, il principio fondamentale in materia è che il risarci- mento deve assumere il valore di una totale riparazione delle conseguenze dell’evento dannoso. Il risarcimento può quindi essere corrisposto: - Per equivalente: con il versamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita ed al mancato guadagno; - In forma specifica: ripristinando, qualora sia in tutto o in parte possibile, la situazione di fatto preesistente, a cura e spese del danneggiante.
Il 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge 145/2013, detto anche “Destinazione Italia”, che ha modificato le norme del settore Rc Auto in maniera pro- fonda. In particolare, l’art. 8 del D.L. 145/13, ha introdotto una serie articolata e controversa di modifiche, anche profonde, alla disciplina della Rc Auto e l’art. 147bis, che ha apportato delle modifiche sostanziali al d.lgs 209 del 7.9.2005 (Codice delle Assicurazioni Private), rubricato come “Risarcimento in forma specifica”. Secondo questo criterio, l'impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l'assicurato può comun- que chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall'assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di questa facoltà deve comunicarlo all'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree, dove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal ministro dello sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, numero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento”. La norma prevede che se ricorrono due circostanze: • assenza di responsabilità concorsuale; • adesione della compagnia solvente all’opzione, mediante garanzia di sconti sui premi; allora l’impresa può risarcire in forma specifica - tramite carrozzerie convenzionate - il danno a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni e i pezzi di ricambio utilizzati. Alla proposta dell’impresa, il danneggiato può rifiutarsi e riparare per conto proprio il veicolo, ma il risarcimento per equivalente (ossia in denaro), non potrà superare la somma che l’impresa avrebbe speso presso le proprie carrozzerie convenzionate. Inoltre, in tale ipotesi la somma a titolo di risarcimento verrà versata direttamente nelle mani dell’autoriparatore, solo dietro presentazione di fattura: non è più prevista la pos- sibilità di non riparare l’auto e ottenere una somma.
Infine, l’art. 147Bis precisa che “resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risar- cimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato”. E’ opportuno chiarire la posizione del danneggiato, per capire meglio la ratio della legge. Egli ha le seguenti opzioni: • far riparare l’auto al carrozziere indicato dalla compagnia; • far riparare l’auto dal proprio carrozziere, al prezzo deciso dalla compagnia o integrando di tasca propria; • nel caso di costo riparazioni pari o superiore al valore commerciale, accontentarsi del mero valore commerciale. Tutto ciò a patto che l’impresa che deve pagare abbia comunicato all’IVASS di voler eser- citare questa facoltà (dell’offerta di riparazione in forma specifica) applicando uno sconto pari al 5% della raccolta premi dell’anno precedente. La norma, se come è probabile, verrà sfruttata dalle principali compagnie, comporterà una diffusione capillare del risarcimento in forma specifica, perché all’assicurato converrà non avventurarsi a riparare per conto proprio. Ma è importante anche sottolineare un altro effetto pesante per i danneggiati che deb- bano far riparare una vettura “datata”. Mentre fino al 24 dicembre 2013, si applicava il “principio di ragionevolezza” e si consentiva di riparare auto vecchie anche sforando il tetto del valore commerciale, perché se l’auto è efficiente non è razionale buttarla ed è ingiusto che la riparazione sia a carico del danneggiato se i valore commerciale del vei- colo è molto basso, ora invece la norma sembra autorizzare le compagnie a versare il mero valore commerciale. In pratica, se ho un’auto che vale cinquecento euro e mi tam- ponano, così che ci vogliano 1.000 euro per sistemarla, la compagnia solvente mi farà avere 500 euro, non un euro di più, nemmeno presentando una regolare fattura di ripa- razione. Sono discutibili gli intenti “benefici” dell’introduzione di questa disciplina: infatti, il risar- cimento in forma specifica così come configurato, equivale a far riparare il veicolo inci- dentato esclusivamente dalle officine convenzionate con le assicurazioni e pagate direttamente da queste ultime. Un chiaro attacco alla libera concorrenza che vedremo che sviluppi e che ripercussioni avrà in futuro. Il 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge 145/2013, detto anche “Desti- nazione Italia”, che ha modificato le norme del settore Rc Auto in maniera profonda. In particolare, l’art. 8 del D.L. 145/13, ha introdotto una serie articolata e controversa di modifiche, anche profonde, alla disciplina della Rc Auto e l’art. 147bis, che ha apportato delle modifiche sostanziali al d.lgs 209 del 7.9.2005 (Codice delle Assicurazioni Private), rubricato come “Risarcimento in forma specifica”.
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