AGEVOLAZIONE FISCALI PER LE AZIENDE: CREDITO D'IMPOSTA 2015-2019 PER ATTIVITÀ DI RICERCA ( CONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) - Iuav

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AGEVOLAZIONE FISCALI PER LE AZIENDE: CREDITO D'IMPOSTA 2015-2019 PER ATTIVITÀ DI RICERCA ( CONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) - Iuav
AGEVOLAZIONE FISCALI PER LE AZIENDE:
CREDITO D’IMPOSTA 2015-2019 PER ATTIVITÀ DI
RICERCA (CONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI
CORRISPETTIVE)
Articolo 3 del DL 23/12/2013 nr. 145; comma 35 della legge
190/2014 Decreto 27 maggio 2015 (GU n. 174 del
29/07/2015) del Ministero dell'Economia e delle Finanze con
aggiornamenti Legge di Bilancio 2019
AGEVOLAZIONE FISCALI PER LE AZIENDE: CREDITO D'IMPOSTA 2015-2019 PER ATTIVITÀ DI RICERCA ( CONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) - Iuav
1. Agevolazione Fiscali per le aziende: storia
Anni 2015-2016: il regime agevolava con aliquota del 50% il personale altamente
qualificato e la ricerca commissionata ad enti qualificati (università, enti di ricerca,
start-up innovative), e con aliquota del 25% le quote di ammortamento degli
strumenti e attrezzature di laboratorio e le competenze tecniche e privative
industriali;
Anno 2017: viene unificata l’agevolazione al 50%;
Anno 2018: il Decreto Legislativo 87/2018 esclude i costi sostenuti per l’acquisto,
anche in licenza d’uso, dei beni immateriali costituiti da competenze tecniche e
privative industriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al
medesimo gruppo;
Anni 2019 e 2020: la Legge 145/2018 ha reintrodotto la doppia aliquota di
agevolazione (25% e 50%), ma con modalità diverse da quelle previste per il
2015 e 2016 (rimangono al 50% quelle con contratti di ricerca con Università e
EPR).
(Studio Tributario Paolo Parodi)
2. Attività ammissibili
Comma 4 dell’art. 3 del DL145/13
Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e
sviluppo:
• a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità
  l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti
  osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
  dirette;
• b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove
  conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o
  servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi
  esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
  necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla
  lettera c);
2. Attività ammissibili
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo
scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi
nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate
alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo
è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che
non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per
finalità commerciali.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta
  2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con
  prestazioni corrispettive): la normativa
Il credito di imposta spetta a tutte le imprese che investono in
attività di ricerca e sviluppo, a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2020
In generale il credito d’imposta viene abbassato dal 50% al
25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta
2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con
prestazioni corrispettive): la normativa
ECCEZIONI
il credito d’imposta si applica nella misura del 50%
con riferimento alle spese relative ai contratti stipulati
con università, enti di ricerca e organismi equiparati
per il diretto svolgimento delle attività R&S e ai
contratti stipulati con start-up innovative e Pmi
innovative per il diretto svolgimento delle attività
R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti
di imprese appartenenti allo stesso gruppo
dell’impresa committente. L’importo massimo annuo
concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito
d’imposta R&S passa da 20 a 10 milioni di euro.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta
2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con
prestazioni corrispettive): modalità di determinazione del
beneficio
Le modifiche riguardano inoltre la determinazione del
credito, in conseguenza della differenziazione delle
aliquote previste.
Il credito d’imposta si applica nella misura del 50% sulla
parte dell’eccedenza agevolabile, data dalla differenza tra
l’ammontare complessivo delle spese ammissibili
sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio
2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il
personale e per i contratti di ricerca rispetto alle spese
ammissibili complessivamente sostenute nello stesso
periodo d’imposta agevolabile e nella misura del 25%
sulla parte residua.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta
    2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con
    prestazioni corrispettive): fruibilità del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato solamente previo
soddisfacimento delle seguenti fattispecie:
-effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
-congruità delle spese alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa mediante apposita certificazione
rilasciata dal revisore legale dei conti.
Per le imprese per le quali la certificazione è rilasciata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei
conti iscritti nella sezione A del registro previsto dall’articolo 8,
Dlgs 39/2010, le spese effettuate per adempiere alla
certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta
per un importo non superiore a 5mila euro, fermo restando,
comunque, l’importo massimo annuo concedibile.
a) Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta
2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con
prestazioni corrispettive): certificazione

Le imprese beneficiarie devono predisporre e
conservare una relazione tecnica che illustri le
finalità, i contenuti e i risultati delle attività di
ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo
d’imposta in relazione ai progetti o ai
sottoprogetti in corso di realizzazione. Nel caso
in cui le attività di ricerca siano
commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all’impresa
dal soggetto commissionario che esegue le
attività di R&S.
4. Presentazione delle domande

Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando
le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel
quadro RU del modello Unico
La documentazione contabile deve essere certificata.
Per maggiori informazioni:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credit
o-d-imposta-r-s
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