AGEVOLAZIONE FISCALI PER LE AZIENDE: CREDITO D'IMPOSTA 2015-2019 PER ATTIVITÀ DI RICERCA ( CONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) - Iuav
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AGEVOLAZIONE FISCALI PER LE AZIENDE: CREDITO D’IMPOSTA 2015-2019 PER ATTIVITÀ DI RICERCA (CONTRATTI CONTO TERZI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) Articolo 3 del DL 23/12/2013 nr. 145; comma 35 della legge 190/2014 Decreto 27 maggio 2015 (GU n. 174 del 29/07/2015) del Ministero dell'Economia e delle Finanze con aggiornamenti Legge di Bilancio 2019
1. Agevolazione Fiscali per le aziende: storia Anni 2015-2016: il regime agevolava con aliquota del 50% il personale altamente qualificato e la ricerca commissionata ad enti qualificati (università, enti di ricerca, start-up innovative), e con aliquota del 25% le quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature di laboratorio e le competenze tecniche e privative industriali; Anno 2017: viene unificata l’agevolazione al 50%; Anno 2018: il Decreto Legislativo 87/2018 esclude i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali costituiti da competenze tecniche e privative industriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo; Anni 2019 e 2020: la Legge 145/2018 ha reintrodotto la doppia aliquota di agevolazione (25% e 50%), ma con modalità diverse da quelle previste per il 2015 e 2016 (rimangono al 50% quelle con contratti di ricerca con Università e EPR). (Studio Tributario Paolo Parodi)
2. Attività ammissibili Comma 4 dell’art. 3 del DL145/13 Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: • a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; • b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
2. Attività ammissibili c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta 2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con prestazioni corrispettive): la normativa Il credito di imposta spetta a tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 In generale il credito d’imposta viene abbassato dal 50% al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta 2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con prestazioni corrispettive): la normativa ECCEZIONI il credito d’imposta si applica nella misura del 50% con riferimento alle spese relative ai contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività R&S e ai contratti stipulati con start-up innovative e Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività R&S, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente. L’importo massimo annuo concedibile a ciascuna impresa a titolo di credito d’imposta R&S passa da 20 a 10 milioni di euro.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta 2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con prestazioni corrispettive): modalità di determinazione del beneficio Le modifiche riguardano inoltre la determinazione del credito, in conseguenza della differenziazione delle aliquote previste. Il credito d’imposta si applica nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza agevolabile, data dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile e nella misura del 25% sulla parte residua.
3. Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta 2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con prestazioni corrispettive): fruibilità del credito d’imposta Il credito d’imposta può essere utilizzato solamente previo soddisfacimento delle seguenti fattispecie: -effettivo sostenimento delle spese ammissibili; -congruità delle spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa mediante apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti. Per le imprese per le quali la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro previsto dall’articolo 8, Dlgs 39/2010, le spese effettuate per adempiere alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5mila euro, fermo restando, comunque, l’importo massimo annuo concedibile.
a) Agevolazione Fiscali per le aziende: credito d’imposta 2015-2019 per attività di ricerca (Contratti conto terzi con prestazioni corrispettive): certificazione Le imprese beneficiarie devono predisporre e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.
4. Presentazione delle domande Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico La documentazione contabile deve essere certificata. Per maggiori informazioni: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credit o-d-imposta-r-s
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