PERSONALE DOCENTE E A.T.A - a.s. 2016/2017 - CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO - 'A. Lanfranchi' | Sorisole
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A.LANFRANCHI” SORISOLE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI LAVORO
PERSONALE
DOCENTE E A.T.A.
a.s. 2016/2017
I.C.S. “LANFRANCHI” SORISOLELe delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 7 del CCNL
del 29.11.07, composte da:
PARTE PUBBLICA
La Dirigente scolastica: Prof.ssa Rita Fumagalli
PARTE SINDACALE
I rappresentanti della R.S.U. : Prof. DE CHIARA Giuseppe
Ins. SIGISMONDI Miriam
Sig.ra REGAZZONI Maria Luisa
I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto firmatarie del CCNL:
- Sig. FLC CGIL
- Sig. CISL SCUOLA
- Sig. SNALS
- Sig. UIL
riunitesi in data 26/01/2017 , nella sede dell'Istituzione scolastica,
STIPULANO IL PRESENTE
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
2AREA DEL PERSONALE DOCENTE
Art. 1
Le materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative all'area dei personale docente
sono le seguenti:
1. modalità di utilizzazione dei personale in rapporto al POF;
2. criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate all'attività didattica; ritorni
pomeridiani;
3. criteri generali per l'impiego delle risorse del fondo in relazione alle diverse professionalità;
4. misura dei compensi da corrispondere al personale docente per le attività di flessibilità
didattica e per le attività previste dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007
Art. 2
Utilizzazione del personale in rapporto al POF - Materie comprese
L'utilizzazione del personale docente in base al POF comprende:
1. l'assegnazione alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio;
2. l'assegnazione ad altre attività;
3. l'assegnazione a plessi e succursali;
4. orario di lavoro e suo utilizzo;
5. orario flessibile plurisettimanale.
Art. 3
Assegnazione alle classi e alle attività del curricolo obbligatorio
1. L'assegnazione dei docenti alle classi è una forma di utilizzazione del personale effettuata dal
Dirigente scolastico nel rispetto della procedura prevista dall'art. 396 DLgs. 297/94, cioè sulla base
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte dei Collegio dei docenti inerenti gli
aspetti didattici coinvolti nell'assegnazione.
II presente CCDIL ha lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli docenti alla luce dell'interesse più
generale dell'utenza; pertanto, nel rispetto delle procedure sopra richiamate e degli aspetti didattici, i
criteri di assegnazione dei docenti alle classi devono tener conto di quanto segue:
a. garanzia della continuità didattica che, a seconda dei vari gradi di scuola, assume aspetti
diversi e precisamente:
- nella scuola Primaria, continuità su team ed ambiti (aggregazioni materie-educazioni, ecc. -
Gli orari degli ambiti sono decisi dal Collegio),
- nella scuola Secondaria di primo grado, continuità sulle classi;
b. mobilità volontaria a domanda, secondo i seguenti criteri:
- copertura di cattedra resasi vacante o di nuova istituzione; in caso di più domande, si dà
precedenza a chi è già in servizio, in base all'anzianità di servizio ed alla specifica
esperienza già acquisita nella tipologia di cattedra richiesta.
Le domande per la mobilità interna dovranno essere presentate entro il 15 giugno.
Il Dirigente scolastico comunicherà le risposte immediatamente dopo la pubblicazione dei
trasferimenti.
c. la rotazione, tesa a facilitare mobilità professionale che, a seconda dei vari gradi di scuola,
assume aspetti diversi e precisamente:
- nella scuola Primaria, rotazione su team ed ambiti; considerata la necessità di garantire la
continuità didattica, essa sarà possibile con la seguente cadenza: preferibilmente primo e
secondo ciclo;
- nella scuola Secondaria dí primo grado, rotazione sulle classi; considerata la necessità di
garantire la continuità didattica, essa sarà possibile con la seguente cadenza: preferibilmente
alla fine del triennio.
d. rientro a cattedra piena di docente già con rapporto di lavoro a tempo parziale;
3e. rientro di docente già collocato temporaneamente soprannumerario per motivi di salute.
f. Per l’assegnazione dell’eventuale organico perequativo ai plessi e alle classi della Scuola
Primaria, il Dirigente scolastico, farà riferimento ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti.
g. Ove si determinano particolari e accertate situazioni di attenzione (incompatibilità con i colleghi
del team - classe e/o con i genitori), il Dirigente scolastico, sentite le parti interessate e le RSU,
valuta la possibilità di procedere ad assegnazione diversa di classe o di plesso.
2. Tra le altre attività del curricolo obbligatorio, nell'istituzione scolastica oggetto del presente
CCDIL, si individuano le seguenti:
- interscuola.
L'assegnazione dei docenti ad essa avviene, nell'ordine, secondo le seguenti modalità:
- secondo la disponibilità di moduli orario non utilizzati nelle attività di base
- secondo il principio della rotazione
Art. 4
Assegnazione alle altre attività
1. Nell'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL , in attuazione della riforma scolastica,
L.53/2000, del Decreto attuativo L. 59/2003 e dell'art. 8 dei Regolamento dell'Autonomia delle
Istituzioni scolastiche ( D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275), si prevede il mantenimento di modalità
didattico-organizzative quali:
- progetti e attività integrative
- l'area dell'individualizzazione (gruppi di livello per semiclassi).
2. L'assegnazione dei docenti a queste attività avviene tenendo conto dei seguenti parametri.
a. coerenza rispetto a compiti, funzioni e percorsi precedenti,
b. regolamenti e/o accordi nazionali sugli utilizzi,
c. domanda individuale supportata da specifico progetto/programma di lavoro,
d. anzianità di servizio, in caso di parità.
Art. 5
Assegnazione a plessi e succursali
L'assegnazione dei docenti ai plessi avviene tenendo conto, nell'ordine, dei criteri generali fissati
dall'art. 21 dei C.C.N.L. di Mobilità
1. continuità didattica;
2. attuazione di progetti di scuola;
3. anzianità di servizio.
Art. 6
Orario di lavoro e suo utilizzo
1. L'orario di lavoro di ogni docente viene definito prima dell'inizio delle lezioni, sia nella parte delle
attività di insegnamento che in quella funzionale all'insegnamento.
2. L'orario settimanale di insegnamento si svolge su 5 giorni settimanali; 6 per il plesso Don Milani.
Nella formulazione dell’orario settimanale del docente sono ammissibili due ore buche, elevabili
per esigenze di servizio in accordo con il docente.
3. Il calendario delle attività collegiali funzionali all'insegnamento comprende:
a. Collegio Docenti e sue articolazioni, incontri di programmazione di inizio anno scolastico,
incontri di verifica di fine anno scolastico, incontri di informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini, formazione e aggiornamento ... deve tener conto del limite individuale di 40 ore annue,
superate le quali spetta la retribuzione prevista per le attività aggiuntive, ai sensi dei successivo
Art. 13 del presente CCDIL;
b. Consigli di classe/interclasse, entro il limite individuale di 40 ore annue.
4Modalità di utilizzo del personale Docente in rapporto al POF
- Per le diverse attività previste dal POF, in particolare per la realizzazione dei progetti, la
risorsa primaria è costituita dal Personale docente dell’istruzione scolastica in possesso dei
requisiti e delle competenze richieste, fatta salva la disponibilità del docente interessato
- In assenza di specifiche professionalità, il Dirigente Scolastico, per la realizzazione dei
progetti, può far ricorso a risorse esterne sia attraverso collaborazioni plurime con docenti di
altre scuole sia attraverso altre figure professionali in possesso delle competenze richieste,
sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del/i docente/i
interessato/i al progetto.
4. In aggiunta all'orario obbligatorio di insegnamento, il docente può svolgere delle attività
aggiuntive; esse sono programmate nel P.O.F. e consistono nello svolgimento di interventi
didattici volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa. Per la retribuzione
di queste ore si fa riferimento alla quota contrattuale oppure ad una quota forfetaria stabilita dal
Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto .
Esse possono essere:
a. Attività di insegnamento ( ore di supplenza, interventi di potenziamento e recupero didattico,
ecc.), da svolgere anche in sedi/plessi/succursali diverse da quelle di normale assegnazione;
b. Attività funzionali all'insegnamento; esse sono svolte oltre le 40 ore annue, sia a livello
individuale che di commissione, e consistono in:
- progettazione di interventi formativi,
- produzione di materiali, con particolare riferimento a prodotti informatizzati utili per la
didattica,
- partecipazione a progetti comunitari, nazionali, locali mirati al miglioramento dei servizio
fornito
- dall'istituzione scolastica ed al sostegno dei processi di innovazione didattica,
- partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti locali e/o terzi, per
progetti
- aperti al territorio,
- ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo – istituto nell'ambito dei P.O.F.
- formazione e aggiornamento.
5. L'orario di lavoro giornaliero massimo (somma delle ore di insegnamento e di attività funzionali
all'insegnamento obbligatorie ed aggiuntive) di ciascun docente è, di norma, di n. 8 ore.
La durata massima di effettiva docenza giornaliera della propria disciplina dell’insegnante con
orario di cattedra non può essere superiore a n.6 unità tempo e inferiore a due
6. Per quanto riguarda le supplenze si precisa quanto segue:
- le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate (escluse le attività
complementari di educazione fisica ), non possono essere superiori alle 6 ore settimanali;
- le ore di supplenza aggiuntive all'orario di cattedra vengono prioritariamente collocate in ore
buche o in ore immediatamente prima o immediatamente dopo l'orario di servizio del
docente;
- le ore di supplenza aggiuntive all'orario di cattedra vengono assegnate al singolo docente
utilizzando l'elenco dei disponibili, da redigere in base alle domande individuali, da far
pervenire al Dirigente scolastico in coincidenza con l'entrata in vigore dell'orario definitivo
delle lezioni,
- se non vi sono domande individuali, oppure le domande presentate sono insufficienti a
garantire la copertura delle esigenze di servizio, è compito dei Dirigente Scolastico redigere
l'elenco, trasmettendolo, per informazione alla RSU unicamente ai criteri adottati (rotazione).
-
7. Per i docenti di scuola primaria, in via sperimentale si prevede la possibilità di effettuare on line
le ore di modulo per un massimo di 6/h annue in riferimento ad attività che prevedono la
produzione partecipata di materiali in drive (es: piano uscite, piano diritto allo studio), previa
richiesta scritta autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Per le supplenze su assenze brevi, se nella stessa ora vi sono più docenti a disposizione, i
criteri di chiamata, nell'ordine, sono i seguenti:
- docente della stessa classe,
- docente della stessa disciplina.
5Per supplenze su assenze di durata lunga del dipendente è preferibile privilegiare la chiamata di
un docente della stessa disciplina.
In orari diversi rispetto all'orario di funzionamento delle lezioni (interscuola), per le supplenze, i criteri
di chiamata sono i seguenti:
a. docente in servizio all'ultima ora dei mattino e con rientro pomeridiano;
b. docente in servizio all'ultima ora
c. docente in servizio al pomeriggio
Per le supplenze il docente ha diritto, di norma, di essere preavvertito con almeno 1 giorno
lavorativo di anticipo.
Sia nella collocazione delle ore di completamento dell'orario, che nell'utilizzo dei docenti durante tali
ore, il Dirigente scolastico deve garantire uniformità di trattamento tra tutti i docenti.
8. Le ore derivanti dalla concessione di permessi brevi, da ritardi, ecc., vengono recuperare dal
docente, entro i 2 mesi successivi nell'anno scolastico di riferimento, secondo le seguenti
priorità:
a. supplenze nella stessa classe/modulo
b. supplenze nella stessa disciplina/area anche in classi/moduli diversi.
I suddetti permessi si sommano a quelli da recuperare ai fini del tetto massimo di ore di permesso
fruibili in un anno scolastico.
Sono declinati i criteri ed è quantificato il tetto massimo del compenso forfettario previsto dall'art.31
del CCNL, che il docente ha diritto di percepire in rapporto alla flessibilità organizzativa e didattica (v.
allegato)
Art. 7
Utilizzo dei tempi residui annuali (derivanti da riduzioni orarie mensa e organizzazione tempo
modulare)
1. Le ore residue annuali, quantificate all’inizio dell’anno scolastico, dovranno essere
obbligatoriamente restituite come servizio scolastico entro la fine dell’anno in corso, parte in ore
di supplenza e le restanti in ore di progetto sulla classe (fino a un massimo del 50%). In caso di
saldo negativo per cause da attribuire al docente verrà decurtata la somma corrispondente
(prioritariamente dai compensi del Fondo di Istituto altrimenti dallo stipendio).
Le ore di progetto verranno programmate dal CdC o CdI, opportunamente registrate e
comunicate al DS e al Responsabile di plesso.
Le ore residue, da restituire con supplenze, verranno richieste dal Responsabile di plesso con
un preavviso di almeno un giorno, in orario che potrebbe NON CORRISPONDERE con le ore di
DISPONIBILITÀ.
Art. 8
Scambio ore/giornate di servizio d’insegnamento
a. Oltre ai permessi e alle ferie stabiliti dal vigente CCNL, è consentito durante l’anno scolastico
il ricorso allo scambio di ore/giornate di servizio tra i docenti fino ad un massimo di unità
tempo corrispondenti all’orario settimanale o in raggruppamenti di unità orarie o per giornate
di servizio
b. Lo scambio d’ore deve essere richiesto al Dirigente Scolastico. Nella domanda dovranno
essere indicati, con firma di accettazione, i docenti interessati allo scambio, la motivazione e
le modalità di restituzione delle ore scambiate che, in ogni caso, dovranno essere restituite
nelle stesse classi coinvolte entro quindici giorni in cui è avvenuto lo scambio.
c. La domanda dovrà essere vistata dal docente responsabile di Plesso, che esprime parere
favorevole se lo scambio garantisce una funzionale copertura oraria.
d. La richiesta dello scambio deve essere avanzata al Dirigente Scolastico almeno tre giorni
prima della sua effettuazione.
e. La concessione dello scambio è demandata alla discrezionalità del Dirigente Scolastico che
in caso di diniego comunicherà per iscritto le motivazioni.
6NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE
Art. 9
Le materie oggetto di contrattazione
1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio
scolastico sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti e dei doveri
contrattuali.
2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie, comuni a tutto il
personale, di cui all’art. 6 del CCNL 29.11.2007 come modificate a seguito dell'entrata in vigore dei
D. Lgs. n. 150/2009 e n. 141/2011 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno.
3. Il contingente per espletare i servizi essenziali (esami e scrutini finali), in caso di sciopero o
assemblea del personale è costituito da n. 1 Assistente Amm.vo per le attività di carattere
amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico per ogni turno di servizio di ogni plesso sede d’esame
o scrutinio finale.
Art. 10
Sicurezza sul lavoro
1. RIFERIMENTI
a. Contratto Collettivo nazionale di lavoro dei 6 luglio 1995, integrazioni contrattuali dei 13.5.96,
Contratto Collettivo Nazionale per il rinnovo economico dei biennio 1996/97 dei 6 luglio 1996;
b. Accordo quadro dei 7 maggio 1996 tra l'ARAN e OO.SS., pubblicato nella G.U. serie generale
n.167 dei 30.6.1996 (CCQN) riguardante l'individuazione della figura dei responsabile dei
lavoratori per la sicurezza nei comparti della Pubblica Amministrazione;
c. D. Lgs. 626194, cosi come modificato, in particolare per quanto riguarda la Pubblica
Amministrazione, dal D. Lgs. 242 dei 1996;
d. Regolamento concernente l'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle
istituzioni scolastiche ed educative, adottato con D.M. 29 settembre 1998 n. 382;
e. D.M. 21 giugno 1996 n. 292 con cui sono stati identificati come "datori di lavoro", ai sensi e per
gli effetti dei decreto legislativo 6261 94 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti
Scolastici;
f. D.M. 27 agosto 1992 relativo alle misure di prevenzione incendi, da cui deriva la normale,
tradizionale, competenza ed obblighi previsti da norme previgenti, gravanti sul Dirigente
scolastico nella veste di "titolare dell'attività",
g. atti di gestione successivi assunti dal datore di lavoro/ Dirigente scolastico di designazione dei
Responsabile dei servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al servizio medesimo (se
organizzato), di nomina dei Medico competente dell'istituzione scolastica e di individuazione
dei preposti alla prevenzione antincendio ed alle attività di pronto soccorso;
h. Circolare n.1 19 dei 29 aprile 1999 dei Ministero della Pubblica istruzione, avente per oggetto
"il decreto legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M 382198: sicurezza nei
luoghi di lavoro - indicazioni attuative";
i. Circolare n. 122 dei 19/04/2000;
j. Circolare Ministero del Lavoro n. 40 dei 16 giugno 2000;
k. Circolare Ministero del Lavoro n. 68 del 3 ottobre 2000;
l. Invito a tutti i lavoratori ad individuare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) ai sensi dell'art..73 dei CCNL 29/11/07;
m. Norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti,
ecc., non ricomprese o superate dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
2. PRINCIPI GENERALI
Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali
e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali o burocratici.
Infine, e al di là delle prescrizioni normativa, è indispensabile realizzare un generale coinvolgimento
ed una comune presa di coscienza di operatori scolastici ed alunni sulla sostanziale valenza
educativa delle tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati.
73. COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO / DATORE DI LAVORO
Il Dirigente scolastico/Datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs..81/08 deve:
a. valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica;
b. elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l'altro i criteri
adottati ai fini della valutazione nonché le opportune misure di prevenzione e protezione,
custodendolo agli atti,
c. designare il responsabile dei servizio di prevenzione e protezione;
d. designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
e. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto
soccorso (figure sensibili);
f. adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni forma di protezione necessaria,
prevista dalla normativa di riferimento;
g. assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed
alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
h. consultare il R.L.S ( e in sua assenza le RSU d'istituto)
4. ANALISI DEI RISCHI
La stesura del documento sui fattori di rischio rappresenta un preciso obbligo del Dirigente
scolastico, che, comunque, ne assume la piena responsabilità anche nel caso in cui si avvalga
dell'opera del Responsabile dei servizio di prevenzione e protezione.
A tal fine, il Dirigente scolastico può ricorrere anche alla collaborazione dei personale tecnico
dell'Ente locale (Comune o Provincia) tenuto alla fornitura dell'immobile/i in cui è ubicata l'istituzione
scolastica, nonché degli Enti o Associazioni preposti istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei
lavoratori; collaborazione, questa, ovviamente subordinata alla disponibilità dei citati Enti ed
Associazioni, non costituendo per loro un obbligo di legge.
Nell'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL, l'analisi dei rischi deve essere effettuata
entro e non oltre la data dei 31 agosto di ogni anno.
5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO Di PREVENZIONE E PROTEZIONE ( R.S.P.P.)
Il responsabile dei servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è stato individuato nella figura
dell’Ing. Stefano Varisco – Frareg -tramite apposito bando.
6. FIGURE SENSIBILI
Per "figure sensibili" si intendono i/le lavoratori/lavoratrici incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei personale in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il Dirigente
scolastico/Datore di lavoro individua tali figure tra il personale interno, comunque in possesso di
attitudini e capacità adeguate e previa consultazione dei R.L.S.
7. RIMOZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
Il Dirigente scolastico, per la realizzazione dei programma di interventi derivante dalla analisi di cui
al precedente comma 4 e per la successiva rimozione dei fattori di rischio, attiva, per quanto di
competenza, l'ente locale proprietario degli immobili in cui è ubicata l'istituzione scolastica, il quale
Ente è tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare dell'articolo 3 della legge
11 gennaio 1996 n. 23, alla fornitura e manutenzione degli edifici.
8. FORMAZIONE
La Scuola cura la partecipazione di tutto il personale, in particolare quello di nuova assunzione e
con riferimento al posto di lavoro ed alla mansione svolta da ciascuno, a corsi di formazione sulla
prevenzione e tutela della salute durante l'espletamento della propria attività lavorativa, per un
modulo formativo non inferiore alle 4 ore annue pro capite; la formazione costituisce un obbligo per
il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare.
Detti corsi dovranno svolgersi, di norma, entro il mese di dicembre di ciascun anno.
8Sulle principali norme di sicurezza, per il personale e gli alunni, l'istituto predispone un opuscolo
informativo, oggetto di apposita lezione in classe entro il primo mese di scuola.
Gli interventi di formazione previsti nei commi precedenti vengono organizzati, prioritariamente,
all'interno dell'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile per problemi organizzativi dei moduli
formativi stessi, oppure per esigenze di servizio, i partecipanti sono considerati in servizio ed il
relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.
9. AGIBILITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE
L'attività di formazione, interna ed esterna, organizzata dall'istituzione scolastica o da altri soggetti,
di cui al comma precedente, e l'attività di consultazione prevista dall'Art. 19, comma 1 dei D. Lgs
626/94, non rientrano in alcun modo nei permessi orari a disposizione di ciascun Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (40 ore annue pro capite) e sono considerati orario di lavoro a tutti gli
effetti.
Qualora nell'istituzione scolastica siano previsti più RLS, il monte ore annuo è unico, cumulativo e la
ripartizione delle ore di permesso fra i RLS all'interno dei monte ore viene attribuita agli stessi RLS
per lo svolgimento delle funzioni previste nel sopra citato Art. 19, comma 1 del D. Lgs 626/94.
10. ACCESSO Al LUOGHI DI LAVORO
Il R.L.S. ha diritto di accesso a tutti i luoghi di lavoro (uffici, laboratori, palestre, ecc.) in tutti i plessi
dipendenti dall'istituzione scolastica oggetto dei presente CCDIL.
Il R.L.S. deve comunicare per iscritto al Dirigente scolastico le visite ai luoghi di lavoro con almeno
24 ore di preavviso, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza; copia della comunicazione dei
R.L.S. deve essere trasmessa al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi.
Il Dirigente scolastico può dilazionare la visita fino a 2 giorni dalla richiesta, in presenza di obiettive
esigenze organizzativi; della visita dovrà essere redatto apposito verbale. A cura del R.S.P.P. verrà
redatta nota attestante il giorno, la durata dei sopralluogo e l'elenco dei partecipanti; detta nota varrà
come documento giustificativo dell'assenza dal posto di lavoro per il R.L.S..
In relazione all'utilizzo dei permessi per l'accesso ai luoghi di lavoro, se le visite sono effettuate fuori
dalla propria abituale sede di servizio, al R.L.S. non spetta il trattamento economico previsto per i
dipendenti in missione, ma è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e
debitamente certificate.
11. MODALITA' DI CONSULTAZIONE
La consultazione del R.L.S. si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il
R.L.S. può essere convocato dal Dirigente scolastico su ordine del giorno scritto, con preavviso di
almeno 3 giorni lavorativi, ove non ricorrano eccezionali motivi di urgenza.
Il R.L.S., con comunicazione scritta, può dilazionare l'invito fino a 5 giorni lavorativi per esigenze di
servizio o per motivi personali dichiarati.
Il R.L.S. , in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche
oggetto di consultazione.
Della consultazione viene redatto apposito verbale, da cui devono risultare anche le eventuali
osservazioni e proposte del R.L.S.; detto verbale dovrà essere firmato da chi ha indetto la riunione,
controfirmato dal R.L.S. e da eventuali altri partecipanti.
A cura dei Dirigente scolastico o di suo incaricato, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di
convocazione della riunione al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, qualora l'R.L.S. faccia
parte del personale ATA.
12. RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art. 11, comma 1, dei D. Lgs. 626/94, le riunioni periodiche sono indette almeno
una volta all'anno, entro il mese di giugno di ciascun anno, e sono convocate con almeno 5 giorni
lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il RLS può dilazionare l'invito dei Dirigente scolastico per esigenze di servizio o per motivi personali
dichiarati; in tale caso dovrà comunicarlo tempestivamente con propria nota scritta. Il R.L.S. può
richiedere un'integrazione dell'ordine dei giorno, che verrà quindi integrato. Il R.L.S. può inoltre
richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di
significative variazioni delle condizioni di prevenzione all'interno di un luogo (plesso, ufficio,
laboratorio, palestra, ecc. ) di lavoro.
9Qualora il R.L.S. faccia parte dei personale ATA, l'atto di convocazione deve essere trasmesso al
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi, a cura del Responsabile dei Servizi di Protezione e
Prevenzione o in sua assenza da parte di un suo incaricato.
Della riunione viene redatto verbale a cura dei Responsabile dei Servizio di Protezione e
Prevenzione Dirigente scolastico o dal suo incaricato, dal Medico Competente, qualora sia presente,
e dal R.L.S. .
13.ASSEMBLEE DEI/DELLE LAVORATORI/LAVORATRICI
Il R.L.S. può convocare assemblee dei lavoratori/lavoratrici, in orario di lavoro, per illustrare l'attività
svolta e/o per la trattazione di argomenti specifici riguardanti la prevenzione della salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro.
14. STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI Di R.L.S.
Qualora si rendesse necessario per lo svolgimento dei compiti attribuiti al R.L.S. dal D. Lgs 626/94,
il R.L.S. è autorizzato all'utilizzo dei locali ove è ubicata l'istituzione scolastica oggetto dei presente
CCDIL, ivi compresi quelli delle succursali, nonché all'utilizzo degli strumenti in disponibilità della
struttura lavorativa di appartenenza (es. macchine da scrivere, fotocopiatrici, computer, stampanti,
fax, telefoni, ecc.), con analoghe modalità a quanto previsto per i componenti la RSU, dal CCDIL
sulle Relazioni ed i Diritti Sindacali sottoscritto in data 23.11. 2001 .
Al R.L.S. é riconosciuta peraltro la facoltà di proporre al Responsabile dei Servizio di Protezione e
Prevenzione, l'acquisto di pubblicazioni/materiale, qualora ciò si rendesse necessario per lo
svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 81/08.
15. RAPPORTO TRA ATTIVITA’ NEGOZIALE E ATTIVITA' DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
L'attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza é da considerarsi autonoma rispetto a
quella negoziale della R.S.U./RSA, ferma restando la titolarità della contrattazione di quest'ultima
unicamente a quella delle OO.SS. aventi titolo a stipulare il CCDIL.
DISCIPLINA DEI FONDI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL FONDO PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 11
Riferimenti e finalità del fondo
1. RIFERIMENTI
a. Art.88 CCNL. 29.11.2007,
b. Art. 42 CCNL 1994 - 1997,
c. Art. 19 CCNL 1998 - 2001,
d. Artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 CCNI,
e. Artt. 14, 15 contratto dei 15/03/2001
f. Delibera Collegio Docenti del 09/01/2013 delibera n. 17 - approvazione delle attività da
riconoscere con il fondo dell'istituzione scolastica.
2. FINALIZZAZIONE
Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le seguenti attività
- le attività aggiuntive di insegnamento,
- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento,
- le attività dei docenti con funzioni di collaborazione con il Dirigente scolastico,
- la flessibilità organizzativa e didattica,
10Art. 12
Costituzione del fondo
Per l'applicazione delle norme contrattuali riportate nel precedente Art. 6 dei presente CCDIL, il
fondo dell'istituzione scolastica risulta finanziato come indicato nell’allegato 1.
Art. 13
Ripartizione del fondo tra personale docente e personale ATA
Il fondo istituto 2016/17 ammonta a € 65.341,14 lordo Stato comprensivo dell’economia anno
2015/2016 comprensivo della Ind. Amm.ne DSGA e della quota destinata al sostituto DSGA che
ammonta a €. 8.130,97 e della quota destinata al I° collaboratore del DS che ammonta ad €
2.322,25.
Le suddette somme vengono ripartite per la quota del Fondo 2016/2017 in modo proporzionale
secondo le unità di personale docente (113 unità) e ATA (25 unità) presenti nell’organico di diritto
(percentuale docenti 70,00% - ATA 30,00%) il residuo Fondo 2015/16 (€ 2.904,48) attribuito in
percentuale a tutto il personale.
Lordo dipendente € 41.362,41
Lordo dipendente Docenti: € 28.953,69 - A.T.A.: € 12.408,72
Art. 14
Disciplina del fondo a disposizione del personale docente
Prospetto delle Commissioni ed utilizzo Fondo Incentivante anno scolastico 2015/2016 (vedi
Allegato 2 e relative note)
All'utilizzo delle varie voci del fondo possono accedere tutti i docenti con contratto a tempo
indeterminato, con supplenza annuale e/o con supplenza a tempo determinato.
Il fondo complessivo, così come determinato nelle sue varie voci, viene interamente distribuito nel
corso dell'anno di riferimento.
AREA DEL PERSONALE ATA
Art. 1
Le materie oggetto di contrattazione
Le materie di contrattazione collettiva decentrata integrativa relative all'area del personale ATA sono le
seguenti:
1. modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA , nel rispetto
di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del
personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto;
2. criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate all’organizzazione didattica; ritorni pomeridiani.
Art. 2
Modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario
Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di Istituto
1. RIFERIMENTI
a. il CCNL 29.11.07
b. il CCNL 24.7.03;
c. il CCNL 4.8.95;
d. il CCNL 26.5.99 - artt. 6, 9, 33;
e. il CCNL 26.5.99 - artt. 6, 9, 33;
f. il CCNI 31.8.99 - art. 52;
g. il CCNI sulle utilizzazioni dell'13.6.2005;
h. il piano annuale delle attività approvato dagli Organi Collegiali
i. La delibera del Consiglio d’Istituto in merito all’orario di apertura dell’ufficio di segreteria.
j. La proposta del Direttore dei S.G.A. sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di servizio del
personale ATA a seguito delle Assemblea programmatiche di servizio con il personale ATA tenutesi in
data 05/09/2014 - 18/10/2014 e dell’Assemblea Sindacale tenutasi in data 17/12/2014.
112. PIANO DELLE ATTIVITA'
a. Il piano delle attività del personale ATA è predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
a norma dell'art. 53 comma 1 del CCNL 29.11.07.
b. Per predisporre il piano delle attività il DSGA svolge apposite riunioni di servizio con il personale
interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l'articolazione degli orari, della
ripartizione dei carichi di lavoro e il numero e le disponibilità del personale da assegnare alle sedi della
scuola. Detti incontri sono considerati a tutti gli effetti servizio, anche quando si protraggono oltre il
normale orario di lavoro.
c. Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel Piano
dell'Offerta Formativa e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico,
l'organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti.
d. Nell'organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso di
locali scolastici ad enti o privati, in quanto dette necessità sono a carico del soggetto concessionario.
e. Il DSGA individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri
indicati nel presente CCDIL e dispone l'organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali
protocollate, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico.
f. Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA vengono effettuate dal DSGA; tale funzione non
può essere delegata ad altri se non, in caso di assenza del DSGA, a chi viene ufficialmente incaricato di
sostituirlo.
g. In luoghi accessibili al solo personale dell’Istituto viene esposto un prospetto generale analitico con
l'indicazione di mansioni, turni ed orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto
viene consegnata alle rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto.
3. RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI
a. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra tutto il personale; congiuntamente
viene individuato il personale preposto allo svolgimento di prestazione aggiuntive.
b. Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le proprie mansioni non vengono assegnati i
lavori risultanti nel verbale del Collegio Medico; la ridistribuzione dei carichi di lavoro spetta al DSGA.
Qualora gli stessi lavori vengano in toto assegnati a personale disponibile, quest’ultimo sarà retribuito
con il fondo d’istituto; ove non vi sia personale disponibile i lavori verranno ripartiti in modo equo fra
tutto il personale, con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalle leggi
1204/71, 903/77, 104/92 e successive modificazioni/integrazioni; agli stessi sarà ripartito il compenso
stabilito a carico del fondo di istituto.
c. Nell'assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della
professionalità, della disponibilità e delle attitudini del personale; la continuità nell'espletamento dei
compiti dei settori interessati sarà garantita con lo scambio di informazioni e di conoscenza
professionale del personale coinvolto nella rotazione.
4. ORARI DI SERVIZIO E DI APERTURA AL PUBBLICO
a. Orario di servizio
Per orario di servizio si intende il tempo in cui nell'Istituzione Scolastica si svolgono le attività lavorative
funzionali al servizio di istruzione. Durante il periodo dell’attività didattica l’orario dei plessi per l’a.s.
2015/16 è il seguente:
SEDE CENTRALE LUNEDI’/GIOVEDI’’ 07.30 / 18.30
VENERDI’ 07.30 / 18.00
SABATO 07,30 / 13,30
SCUOLA D.MILANI LUNEDI’/VEN/SAB 07.30 / 13.30
MART/GIOV 07.30 / 18.30
MERCOLEDI’ 07.30 / 14.30
PLESSI: PETOSINO LUNEDI’/VENERDI’ 07.30 / 18.30
L.LOTTO SABATO chiuso
RODARI
Il sabato e nei giorni di sospensione dell’attività didattica (vacanze di Natale/Carnevale/ vacanze di Pasqua)
tutte le sedi effettueranno servizio antimeridiano di 7 ore; il residuo a completamento dell’orario giornaliero di
servizio andrà a compensazione delle ore straordinarie maturate. La sede A. LANFRANCHI rimarrà aperta
dalle ore 7.30 alle 14.00
Per i periodi estivi, al termine delle attività didattiche della sede di servizio, i collaboratori
scolastici, a decorrere dal giorno 15 luglio 2017, terminati i lavori di pulizia straordinaria dei plessi, saranno
12disponibili a prestare servizio presso la sede centrale, con una turnazione tale da assicurare un servizio
minimo compatibile con la fruizione delle ferie da parte di tutti i collaboratori scolastici.
b. Orario di apertura al pubblico
L’apertura al pubblico degli Uffici,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30
dalle ore 14.30 alle ore 15,30
il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12,30
nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nei mesi di luglio e agosto gli orari sono i seguenti: dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Il personale di segreteria provvederà alla copertura dell’orario pomeridiano con turnazione fissa.
5. RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO
a. La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata con registro-firma in cui compaiono l’orario di inizio
e termine della prestazione lavorativa. Gli atti dell'orario di presenza sono tenuti dal DSGA.
6. TURNI E ORARI DI LAVORO
Orario di lavoro
a - L'orario di lavoro giornaliero del personale A.T.A. è articolato su 5 giorni settimanali per quattro
plessi , per il plesso D.MILANI 6 giorni, per la Sede su 5 o 6 giorni in base alle diverse esigenze del
servizio.
b - In caso di assenza per recupero ore straordinarie verrà recuperato l’intero orario previsto per quel
giorno. Nelle settimane miste (con e senza attività didattica) l’orario si articola su 5 giorni ed i rientri
pomeridiani saranno anticipati o posticipati in giorni di attività didattica nelle settimane: precedente,
medesima o successiva, previa valutazione delle esigenze di servizio.
c - Il piano di articolazione dell’orario dei collaboratori scolastici comprende le attività di
sorveglianza/pulizia locali conseguenti al piano delle attività di insegnamento e funzionali
all’insegnamento.
d - Il piano di articolazione dell’orario degli assistenti amministrativi tiene conto delle attività didattiche,
delle attività funzionali all’insegnamento e dell’orario di ricevimento del pubblico.
Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
In riferimento all’art. 55 del CCNL, viene stabilito che nella Scuola, aperta per più di 10 ore al giorno
per cinque giorni settimanali, esistono le condizioni previste per la riduzione a 35 ore dell’orario
settimanale di lavoro del Personale ATA. Destinatario di tale riduzione è il personale a tempo pieno
adibito a regimi di orario articolati su più turni o sistemi di orario comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza.
Quando la prestazione di lavoro ordinaria giornaliera eccede le 7 ore e 12 minuti continuativi, il
personale ha diritto ad usufruire di una pausa di almeno 30’, per il recupero delle energie psicofisiche
e dell'eventuale consumazione del pasto.
7. MODALITA' ORGANIZZATIVE
a. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei/delle
lavoratori/lavoratrici motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se
non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri/e lavoratori/lavoratrici.
b. In base al funzionamento dell'intero servizio scolastico vengono previsti i turni di lavoro e le unità di
personale per ognuno di essi come da allegato.
Nei pomeriggi di mercoledì, sulla base del piano delle attività funzionali all’insegnamento, e in periodo di
scrutinio, d’esame e consegna schede, si prevedono, a rotazione, slittamenti di orario (massimo fino
alle ore 19.00).c. I turni vengono concordati dai componenti il personale di ciascun plesso e proposti al
DSGA e al DS
d. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio
consensuale giornaliero del turno di lavoro, previa richiesta di autorizzazione al DSGA.
d. Nei periodi di sospensione delle lezioni:
In presenza di attività didattica pomeridiana, il personale eccedente al pomeriggio potrà
svolgere attività antimeridiana.
In assenza di attività didattica e durante il periodo estivo dal 01.07.2017 al 31/08/2017
l’orario di servizio del personale ATA sarà antimeridiano dalle ore 07.30 alle ore 14,00 dal
lunedì al venerdì.
13 Una volta stabiliti i turni lavorativi, questi non potranno essere modificati se non per esigenze
inderogabili e dopo nuovo accordo con le rappresentanze sindacali.
e. Per i plessi con un solo Colllaboratore scolastico in servizio d’apertura (Lotto/Rodari/Don Milani), in caso
di assenza dello stesso comunicata la mattina di servizio, il dipendente stesso oggetto dell’assenza
telefona al collega in servizio sul secondo turno per chiedere l’anticipazione al primo turno cui
seguiranno le ore di straordinario necessarie alla copertura totale del servizio; in caso di risposta
negativa del collaboratore sin servizio sul secondo turno il dipendente oggetto dell’assenza comunica
alla segreteria che provvede a redigere un’ordine di servizio per motivi di emergenza.
8. RITARDI E FLESSIBILITA'
a. Ritardi
L'entrata oltre 5 minuti rispetto al normale orario di lavoro viene considerata ritardo.
b. Flessibilità
Per orario flessibile si intende la possibilità per ciascun lavoratore (previo accordo con il DSGA) di
anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita rispetto al normale orario di lavoro, fino ad massimo
giornaliero di 60 minuti.
I debiti orari saranno recuperati con modalità da concordare con il DSGA.
9. PERMESSI ORARI E RECUPERI (2)
a. I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato.
b. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA.
c. Le modalità di recupero permesso si concordano con il DSGA
d. La domanda deve essere motivata e, se del caso, documentata.
e. La concessione del permesso o l’eventuale rifiuto o riduzione del medesimo sono comunicati per
iscritto.
f.
2 -RECUPERO PERMESSI
Il recupero permessi avviene:
a) Nel caso il dipendente abbia ore di straordinario accantonate sufficienti a coprire il permesso si
utilizzano le suddette ore.
b) Nel caso il dipendente non abbia ore di straordinario accantonate sufficienti a coprire il
permesso si autorizza il permesso con ore di recupero per la parte di permesso non coperta.
Tale recupero ha la precedenza assoluta sulle ore straordinarie da effettuarsi da altro dipendente
e verranno concordate con l’addetto titolare dell’incarico specifico.
10. ASSEGNAZIONE AI PLESSI
a. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sentito il Direttore dei SGA, determina il numero di posti da
assegnare ai plessi per il profilo di collaboratore scolastico, secondo i seguenti criteri:
b.
applicazione delle tabelle previste per la formazione degli organici,
valutazione dell'incidenza del tempo scuola erogato,
presenza di particolari caratteristiche dell'edificio scolastico o di particolari
esigenze di supporto tecnico-operativo allo svolgimento delle attività
didattiche,
presenza di supporto tecnico-operativo allo svolgimento delle attività
didattiche.
c. Ai posti e ai plessi sopra determinati viene assegnato il personale che è già in servizio presso
l’istituzione scolastica e che non produce domanda di nuova assegnazione.
Fatta salva la conferma da parte del D.S. sui plessi del personale di precedente assegnazione, in
presenza di un numero di aspiranti maggiore rispetto alle disponibilità, l'assegnazione della sede viene
disposta nei confronti del personale, fatto salvo il criterio di buon funzionamento, sulla base di:
avente maggior punteggio nella graduatoria d'istituto formulata secondo
la tabella di valutazione dei titoli allegata al CCDN sui trasferimenti
d’ufficio;
continuità di servizio nel plesso.
d. Per situazioni particolari legate a specifici bisogni ed esigenze dell'attività della scuola o in presenza di
personale con esonero o dispensa parziale o totale da alcune attività, l'assegnazione può essere
disposta in deroga ai criteri sopra esposti
14e. Sono fatti salvi i diritti previsti dalle leggi vigenti (legge 104/92 e legge 53/00) per il lavoratori
appartenenti a categorie protette.
f. Qualora si verificasse una contrazione dell’organico per determinare l’assegnazione dei posti di
collaboratore scolastico su ogni plesso si farà riferimento ai criteri spora esposti.
11. LAVORO STRAORDINARIO
a. Si considera lavoro straordinario il lavoro prestato in eccedenza al normale orario di lavoro giornaliero per
periodi pari o superiori a 15 minuti; è escluso dal conteggio l'eventuale recupero di flessibilità o di
permessi.
b. Lo straordinario non può essere utilizzato per la normale programmazione del lavoro, ma per fronteggiare
situazioni impreviste e/o eccezionali.
c. Il DSGA autorizza l'effettuazione dello straordinario per tutto il personale ATA; per il DSGA
l'autorizzazione è sottoscritta dal Dirigente Scolastico.
d. La preventiva autorizzazione, in funzione delle esigenze del servizio prestato, può essere rilasciata per un
determinato periodo di tempo e/o per un numero di ore definito: ciò al fine di rendere possibile
un'immediata risposta ad eventuali emergenze e la responsabilizzazione del singolo lavoratore/
lavoratrice.
e. Il lavoro straordinario può essere recuperato con le chiusure prefestive o con altre ore/giornate di recupero
(entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico).
12. INFORMAZIONE
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni lavoratore/lavoratrice, risultante dagli orari ordinari dalla
flessibilità, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore di straordinario, viene fornito a ciascun
interessato mensili.
13. CHIUSURE PREFESTIVE
a. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi
Collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive; della chiusura dell'unità
scolastica deve essere dato pubblico avviso.
b. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all’ Ufficio
Scolastico Provinciale di Bergamo e all’Amministrazione Comunale.
c. Le chiusure prefestive sono recuperate con le ore prestate in eccedenza l’orario di servizio durante il
periodo di attività didattica nel corso dell’anno scolastico 2016/17 tenuto conto delle attività organizzate
dalla scuola, anche al personale con part-time è concesso il recupero delle chiusure prefestive con ore di
straordinario non retribuite.
e. Nella riunione del personale ATA di inizio anno si sono concordate le seguenti chiusure prefestive, votate
all’unanimità da tutto il personale ATA 31/10/2016 – 24/12/2016 – 31/12/2016 -- 05/01/2017 –
07/01/2017 - 15/04/2017 – 24/04/2017 – 14/08/2017 e tutti i sabati di Luglio ed Agosto
14. FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE (3-4)
a. Le ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il parere del DSGA.
b. Ciascun lavoratore/lavoratrice ha diritto a fruire di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo estivo
(luglio/agosto).
c. Le richieste di ferie e festività soppresse potranno essere presentate come segue:
periodo di attività didattica:
con anticipo di mesi 1 per richiesta di periodo superiore a gg.6
con anticipo di gg.10 per richiesta di periodo pari o inferiore a gg.6
periodi di vacanze natalizie e pasquali:
con anticipo di gg. 10 lavorativi
vacanze estive:
entro il 30 aprile di ciascun anno.
( In questo caso l’accettazione o meno della domanda sarà comunicata entro il 20
del mese successivo.)
d. Il piano delle ferie e festività soppresse viene predisposto dal DSGA.
Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta
del dipendente o dei dipendenti disponibili; in mancanza di personale disponibile, sarà adottato
il criterio della rotazione annuale, allo scopo di garantire la copertura del servizio con personale di
segreteria e due unità di collaboratori scolastici nel periodo di sospensione delle lezioni.
L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per
gravissime e motivate ( per scritto ) esigenze di servizio.
e. Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, come per
le ferie, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo.
15f. La festività del Santo Patrono cade il 29 Giugno per le scuole site sul comune di Sorisole e il 26 agosto
per le scuole site nel comune di Ponteranica.
3 - FESTIVITA’ SOPPRESSE
Le festività soppresse per il dipendente part-time verticale art. 58 CCNL 29/11/2007 vengono attribuite in
proporzione alle giornate lavorative.
15. FORMAZIONE
Corsi di aggiornamento: Poiché l'aggiornamento è un diritto dovere (art.29 CCNL 29.11.2007), ma è
subordinato alle esigenze di servizio e di funzionamento dell'Istituzione Scolastica, si individuano i seguenti
criteri:
Frequenza: Ha diritto all'accesso ai corsi prioritariamente chi ha effettuato meno ore di
aggiornamento
Ente organizzatore: Viene prioritariamente concessa la partecipazione ai corsi organizzati:
o dal Ministero
o dall’ U.S.P.
o dalla Scuola
o dal Distretto
Durata: Come formazione in servizio effettivo s’intende fino a max 36 ore annue anche con diritto ad
ore straordinarie (oltre le 36 fuori dal servizio senza diritto a straordinario)
Contenuto:
o specificatamente del proprio profilo
o in previsione di passaggio di qualifica
o in caso di dubbio su attinenza profilo decide Dirigente previo parere DSGA e RSU
Valutazione ore eccedenti
o per il riconoscimento delle ore di corsi effettuati on-line il personale deve dichiarare se le
suddette ore sono state svolte in in orario di servizio o al di fuori dell’orario di servizio.
1 - CORSI DI AGGIORNAMENTO
a) Il tempo necessario al raggiungimento della sede di svolgimento del corso di aggiornamento viene
riconosciuto come servizio;
b) nella giornata in cui si svolge il corso non possono comunque essere superate le 9 ore di servizio, in tal
caso la riduzione d’orario sarà recuperata nella stessa giornata prioritariamente con entrata posticipata
d’’inizio turno;
c) le ore di straordinario effettuate per corsi di aggiornamento si cumulano con quanto indicato nell’art. 2
comma 6 lett. d;
d) le ore di viaggio non vengono conteggiate ai fini della valutazione del raggiungimento delle 36 ore di
utilizzo per corsi annuali.
le ore di aggiornamento eccedenti l'orario di servizio si cumulano con quelle da recuperare
ATTIVITA’ DI PRE/POST SCUOLA
I collaboratori scolastici, su disponibilità scritta da parte degli stessi, possono essere incaricati di assistere gli
alunni per 10-15 minuti antecedenti l’inizio dell’orario delle lezioni.
Art. 3
Prestazioni aggiuntive da retribuire con il fondo d'istituto
1. RIFERIMENTI
b. il CCNL 29.11.07, art. 85
c. il CCNL 24/07/03, art.82
d. il CCNL 4.8.95, art. 54,
e. il CCNL 26.5.99, art. 25,
f. il CCNI 31.8.99, artt. 26, 27, 28, 30, 31,
g. il contratto biennio 2000/2001 del 15/03/2001;
h. il piano annuale delle attività approvato dagli Organi Collegiali (delibera del Collegio Docenti),
i. la delibera del Consiglio di Istituto, in merito all’ orario di apertura e chiusura dell’ufficio di segreteria,
j. la proposta del DSGA sull'organizzazione del lavoro e sull'orario di servizio del personale ATA a
seguito delle Assemblee programmatiche con il personale ATA tenutasi in data 18 ottobre 2014.
2. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE – INCARICHI SPECIFICI
3.
16a. L'individuazione del personale e l'incarico affidato vengono formalizzati per iscritto ad ogni operatore da
parte del Direttore dei S.G.A. mediante lettera individuale protocollata.
b. Il monte ore richiesto per le attività aggiuntivi sopra menzionate é il seguente:
Assistenti Amministrativi n 342 ore + n. 140 ore incarichi specifici
Collaboratori Scolastici n 595 ore + n. 71 ore incarichi specifici
3 . PIANO DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE
a. Il piano delle attività aggiuntive del personale ATA è preparato dal Dirigente scolastico sulla base delle
proposte del Direttore dei S.G.A..
b. Il Dirigente scolastico assegna le attività con una lettera di incarico protocollata, dove vengono indicate
le attività da svolgere, il periodo di effettuazione e la retribuzione.
c. Copia del piano (contenente nominativi, attività, periodo e retribuzioni) viene consegnata alle
rappresentanze sindacali.
d. Ogni modifica del piano viene preventivamente concordata in appositi incontri con le rappresentanze
sindacali.
e. le assenze continuative da 15 e fino a 45 giorni comportano la riduzione in proporzione alla presenza in
servizio, le somme rimaste a disposizione saranno ripartite per i collaboratori scolastici tra il personale
del Plesso mentre per gli assistenti amministrativi l personale che ha effettuato la sostituzione..
4. ORARIO DI SVOLGIMENTO
Tutte le attività aggiuntive del personale ATA possono essere svolte nell'ambito del proprio orario di lavoro,
come lavoro intensivo, fermo restando il lavoro ordinario assegnato con l'organizzazione di inizio anno; in
questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da recuperare.
a. fuori dal proprio orario di lavoro.
b. 5. INCARICHI SPECIFICI
a. Gli incarichi specifici sono discussi con le rappresentanze sindacali, con le quali vengono definite le
modalità, i criteri ed i compensi.
b. Il Dirigente Scolastico assegna le attività con una lettera di incarico protocollata, dove vengono
indicate le attività da svolgere, il periodo di effettuazione e la retribuzione.
c. le assenze continuative: dai 15 e fino a 45 giorni comportano la riduzione di 1/10 dei compensi per i
collaboratori scolastici e di 1/12 per gli assistenti amministrativi; dai 46 a 75 giorni di 2/10 o 2/12 e così
via.
6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'AGGIUNTIVE E RELATIVO MONTE ORE
Nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art.17, all’interno dell’istituzione scolastica oggetto del
presente CCDIL, le attività aggiuntive e gli incarichi specifici previsti a carico del personale ATA e la
relativa quantificazione oraria e di compenso sono indicate nell’allegato, che costituisce parte integrante
del presente contratto.
DISCIPLINA DEI FONDI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
IL FONDO PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 4
Riferimenti e finalità del fondo
1. RIFERIMENTI
a. Art. 42 CCNL 1994 - 1997;
b. Art. 19 CCNL 1998 - 2001;
c. Artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 CCNI;
d. Artt. 14, 15 contratto del 15/03/2001;
e. Art. 82 e 86 contratto del 24/07/03;
f. Art. 85 e 88 contratto 29/11/07.
2. FINALIZZAZIONE
Il fondo dell’Istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le seguenti attività :
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