Fondazione forense bolognese - Avv. Domenico Lavermicocca - "L'autorizzazione paesaggistica alla luce del nuovo

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Fondazione forense bolognese
   “L’autorizzazione paesaggistica alla luce del nuovo
     Regolamento (D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31).
Interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata”
                   (Bologna 8.5.2017)

                        relatore
            Avv. Domenico Lavermicocca
Autorizzazione paesaggistica
   D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
           art. 146. Autorizzazione (articolo così sostituito dall'art. 2 del
                            d.lgs. n. 63 del 2008)
         comma 9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il
regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro
d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite
procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad
interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e
concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di
cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
        D.p.r. 9 luglio 2010, n. 139. Regolamento recante procedimento
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (abrogato dall'articolo
19 del d.P.R. n. 31 del 2017)
        Art. 1. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione
semplificata
        1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146,
comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni …… gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o
immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice,
sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto
esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che
forma parte integrante del presente regolamento.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
       Il D.p.r. 9 luglio 2010, n. 139. Regolamento recante
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
per gli interventi di lieve entità, prevedeva procedure
semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad
interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e
concentrazione dei procedimenti con riferimento a 39
tipologie di interventi di lieve entità, con misure consistenti
in:
• - Dimezzamento dei termini del procedimento ordinario
• - Semplificazione procedurale, con presentazione di una
   sola relazione paesaggistica semplificata in luogo dei
   numerosi documenti previsti in via ordinaria dal DPCM
   12.12.2005
• - Misure di semplificazione organizzativa
Autorizzazione paesaggistica semplificata
           Legge 29 luglio 2014, n. 106 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
                culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
          Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il
buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici
          1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione
paesaggistica, all’articolo Autorizzazione paesaggistica: interventi esclusi e procedura
semplificata146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
          ……. Omissis ….
          2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento
di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine
di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di
operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui
agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
Autorizzazione paesaggistica semplificata
                           Legge 29 luglio 2014, n. 106
         Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza,
l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni
culturali e paesaggistici
         comma 2. …. Segue ……
         Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:
         a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica
non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni
culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già
compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146,
comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia
mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza
paesaggistica;
         b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere
regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e
gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono
competenze proprie delle autonomie territoriali.
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
         Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione
         1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b)
e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione
prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
         a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato      dei     luoghi     e     l’aspetto    esteriore     degli  edifici;
         b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-
pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei
luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
         c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi
e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché
previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
             Legge 29 luglio 2014, n. 106
       La norma del 2014 ha riprodotto il limite già
contemplato nel testo dell’art. 146, comma 9 del
Codice (modificato dal secondo correttivo del 2008) -
contenente la disposizione originaria sulla
semplificazione procedurale per gli interventi di lieve
entità sulla cui base era stato poi emanato il
Regolamento di cui al DPR 139/2010 -
dell’inammissiblità dell’autocertificazione e del
silenzio-assenso, come precisato dall’inciso «ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma
1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
Autorizzazione paesaggistica semplificata
                                            Giurisprudenza
            E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma,
lett. s), Cost., l'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21,
limitatamente alle parole «e paesaggistici», che, nel sostituire il comma 4-bis dell'art. 6 della
legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, prevede l'irrilevanza non solo a fini urbanistici ed edilizi
ma anche paesaggistici degli allestimenti mobili di pernottamento (quali tende, roulotte,
caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali
all'esercizio dell'attività). La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla
normativa statale, non derogabile da parte delle Regione, è volta a stabilire proprio se un
determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo. La disposizione
impugnata, invece, nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle
aziende ricettive all'area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere
dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna
deve rispettare in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia
«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma,
lett. s), Cost. La norma censurata si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre
che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio - che individua
tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di
autorizzazione paesaggistica - e con l'Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010 che reca un elenco
tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica (Corte Cost. 207/2012).
Autorizzazione paesaggistica semplificata
                            Giurisprudenza
         Integra il reato previsto dall'art. 181, comma primo bis,
D.Lgs. n. 42 del 2004, la realizzazione su aree vincolate di interventi
precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione
paesaggistica, anche in caso di occupazione temporanea del suolo
per un periodo inferiore a 120 giorni, trattandosi di attività da
svolgere previo necessario assenso dell'Autorità amministrativa
competente, sebbene all'esito di procedura semplificata. (In
motivazione, la Corte ha escluso che l'allegato I al d.P.R. n. 139 del
2010, il quale individua gli interventi di lieve entità al fine di
semplificare il procedimento per conseguire l'autorizzazione
paesaggistica, possa estendere l'ambito degli interventi
paesaggisticamente "liberi" ai casi non previsti dall'art. 149 del
D.Lgs. n. 42 del 2004, includendovi anche le nuove costruzioni di
durata temporanea). (Cass. pen. Sez. III, 19/03/2015, n. 29080)
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
                             D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
         Il Regolamento è finalizzato - in ottemperanza alla succitata disposizione
primaria di riferimento - a “liberalizzare”, seppur parzialmente, la materia delle
autorizzazioni paesaggistiche, attraverso l’individuazione puntuale degli interventi
“paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica”, ai sensi dell’art. 149 del d. lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio), e di quelli “di lieve entità” sottoposti alla procedura
autorizzatoria semplificata individuata dal medesimo decreto, già elencati - in
ossequio a quanto previsto dall’art. 146, comma 9 del citato Codice - dal d. P.R. n.
139 del 2010, che viene abrogato e sostituito dal presente regolamento.
         Il succitato decreto costituisce, dunque, un “regolamento di delegificazione
e … di semplificazione” che - sulla base del principio secondo cui deve ritenersi
“libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale
dell’organismo (edilizio o naturale) che costituisce l’oggetto della tutela
paesaggistica” - si pone l’obiettivo di “snellire il peso burocratico sulle iniziative dei
privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione
amministrativa” in un ambito, quello della tutela paesaggistica, particolarmente
delicato in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi pubblici sottesi a
tale materia.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
                           D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
         Il Regolamento si muove su tre linee direttrici, già enucleate dalla
disposizione primaria precedentemente richiamata, concernenti:
• l’individuazione degli interventi di lieve entità che essendo, come meglio si
   preciserà in seguito, privi di rilevanza paesaggistica non devono essere
   previamente assentiti tramite una autorizzazione paesaggistica ai sensi
   dell’art. 149 del Codice;
• l’individuazione degli interventi - già in parte indicati dal regolamento di cui
   al d. P.R. n. n. 139 del 2010, adottato ai sensi dell'articolo 146, comma 9 del
   Codice - che, in ragione della loro lieve entità, sono sottoposti al regime
   dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il cui iter procedurale è
   individuato nel dettaglio dal decreto stesso;
• nonché l'introduzione di un “innovativo strumento giuridico di regolazione
   pattizia interistituzionale” costituito dagli accordi di collaborazione tra il
   Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241
   del 1990, a cui è attribuito il rilevante potere di allargare l’elenco degli
   interventi liberalizzati e di quelli semplificati.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
                                D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
          Art. 13. Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni
semplificate
          1. Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente
decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
          2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela
del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande
riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione
procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti.
          3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di
interventi di cui all’Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio
nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
                         D. Lgs. 22.1.2004 n. 42.
               Codice dei beni culturali e del paesaggio
        Art. 131. Paesaggio (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n.
63 del 2008)
           1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
           2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che
costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione
di valori culturali.
       3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del
paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni
[e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio,
le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina
di tutela dei beni paesaggistici. (l'estensione alle provincie
autonome di Trento e Bolzano è stata dichiarata illegittima da
Corte costituzionale, n. 226 del 2009)
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
                               Giurisprudenza
         E' stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di
disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato
dall'articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9
luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e successive modificazioni), perché asseritamente rientrante nella
materia della tutela del paesaggio affidata alla sua potestà legislativa
primaria, in quanto la disciplina di semplificazione dei procedimenti
amministrativi è riconducibile alla finalità di definire i livelli essenziali
delle prestazioni, che trascende l'ambito delle materie per assurgere a
competenza idonea a investire ogni settore assicurando sull'intero
territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto
essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o
condizionarle (Corte Costituzionale, con la sentenza n. 207 del 2012)
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
                 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
                    Capo III - NORME FINALI
       Art. 14. Prevalenza del regolamento di
delegificazione e rapporti con gli strumenti di
pianificazione
       1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per
gli interventi di cui all’Allegato «A» prevale su eventuali
disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli
interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli
strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte
salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici
dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1,
lettere b), c) e d), del Codice.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
                                    D. Lgs. 22.1.2004 n. 42.
          Art. 140. comma 1. La regione … omissis … emana il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati,
rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
          Art. 141. comma 2. Il Ministero … omissis … adotta la dichiarazione di notevole
interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
          Art. 143. comma 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
          b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea
alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini
dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-
bis;
          c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione
e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di
prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette
aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
          d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse
pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e
rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle
specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
              D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
                 Capo III - NORME FINALI
            Art. 15. Rinvio a normative di settore
      1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione
paesaggistica degli interventi di cui all’Allegato «A»
non produce alcun effetto sulla disciplina
amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in
base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative
di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli
abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di
suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali in
area pubblica.
Coordinamento con la tutela dei beni culturali
                 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
       Art. 16. Coordinamento con la tutela dei beni
culturali
       1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata, ai sensi del presente
regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti
assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della
Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica istanza
relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza
competente si pronuncia con un atto a contenuto ed
efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla
tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla
tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e
22 del Codice medesimo.
Coordinamento con la tutela dei beni culturali
                           D. Lgs. 22.1.2004 n. 42
         Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione
         1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
         a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva
ricostituzione, dei beni culturali; (lettera così sostituita dall'art. 2 del
d.lgs. n. 156 del 2006)
         b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili,
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; lettera così modificata dall'art. 2
del d.lgs. n. 156 del 2006)
         ….. Omissis…….
         Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di
edilizia
         1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione
prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di
edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso

       Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni
                        culturali
      1. Per gli interventi esonerati dall’obbligo di
autorizzazione paesaggistica (Allegato A), a meno
che non si tratti di interventi già autorizzati, le
relative istanze saranno archiviate dall’autorità
procedente previa comunicazione al privato e alla
Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo
regime autorizzatorio che individua le tipologie di
interventi liberalizzati.
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso
                Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni culturali
         B) Procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare
valutazione operata ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 139 del 2010, nell'ambito
della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime
semplificato.
                   b 1) se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato
consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime
previgente, nel termine più lungo previsto dall'art. 146;
                   b2) nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già
formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di
economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e
di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso
ai sensi dell'articolo 146 del codice;
                   b3) nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non
abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla
Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime
semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini
previsti dal nuovo regolamento.
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso
 Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni culturali
      C) Procedimenti relativi ad interventi che
restano sottoposti al regime autorizzatorio
semplificato, il nuovo regime semplificato non
presenta differenze sostanziali rispetto a quello
configurato dal dPR 139 del 2010, salvo che per una
diversa scansione interna dei termini (non perentori)
stabiliti per ciascuna fase nell'ambito dei 60 giorni
complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio
deve essere concluso. …. (segue) ….
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso
          Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni culturali
         Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al
regime autorizzatorio semplificato
        …..      (segue)     Restano, tuttavia, da approfondire le
conseguenze derivanti dal parziale decorso dei termini, entrambi
qualificati come tassativi dall'articolo 11, dati all'amministrazione
procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della
proposta al Soprintendente, e a quest'ultimo per l'espressione del
parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il
conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine
stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso.
        Al riguardo, per gli stessi motivi sottesi alle ipotesi sub 1) e sub
3), appare ragionevole applicare il nuovo regolamento nei casi in cui,
tanto per l'amministrazione procedente che per il Soprintendente,
siano comunque garantiti interamente i nuovi termini
rispettivamente previsti.
Profili sanzionatori
                  D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
        Art. 17. Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42
        1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal
presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 181 del Codice, si applica l’articolo 167 del
Codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo
e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui
all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la
rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo
possibile dettare prescrizioni che consentano la
compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere.
        … omissis ….. (segue)
Profili sanzionatori
                             D. Lgs. 22.1.2004 n. 42
        Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di
indennità pecuniaria (articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del
2006)
       ….. Omissis…….
       comma 4. L'autorità amministrativa competente accerta la
compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei
seguenti casi:
       a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
       b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione
paesaggistica;
       c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380.
Profili sanzionatori
                               ART. 19 Legge n. 241/1990
          comma 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza
dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto
motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste
ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il
suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in
presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse
pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività
intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle
suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine,
cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. (comma sostituito
dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi così modificato dall'art. 3, comma
1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)
Profili sanzionatori
             D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
       Art. 17. Rinvio all’articolo 167 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
      … OMISSIS … (SEGUE)
      comma 2. Non può disporsi la rimessione in
pristino nel caso di interventi e opere ricompresi
nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del
presente decreto e realizzati anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente regolamento non
soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori
dell’autorizzazione paesaggistica.
A) Interventi ed opere ESCLUSE dall’obbligo di autorizzazione
                                paesaggistica
                                D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
•   art. 2: individua gli interventi ed opere “liberi” che non richiedono l’autorizzazione
    paesaggistica, il relativo elenco, suddiviso in 31 punti, è contenuto nell’allegato A.
    L’elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dall’art. 149 del
    Codice, ove sono individuati, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti
    ad autorizzazione. La nuova disposizione quindi rende espliciti e dettaglia gli
    interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio;
•   art. 5: i piani paesaggistici possono dettare direttive o disposizioni per la
    specificazione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi stessi.
    In particolare tale funzione specificativa è riferita agli strumenti urbanistici locali,
    in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi (si veda l’art. 146 comma 7
    del Codice); è chiarito che resta comunque ferma l’applicazione del decreto in
    esame in ogni sua parte dalla data di entrata in vigore;
•   art. 15: l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica non produce
    effetti sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati gli interventi stessi, in
    base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore (titoli abilitativi
    edilizi, dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e relativi ad esercizio
    di attività commerciali in area pubblica);
•   art. 2: esonera dall’autorizzazione paesaggistica anche le opere e gli interventi di
Autorizzazione paesaggistica
       Art. 146. Autorizzazione (articolo così sostituito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) (per la deroga alle
autorizzazioni si veda l'art. 6, comma 4, della legge n.
164 del 2014)
       comma 7. L'amministrazione competente al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta
l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i
presupposti per l'applicazione dell'articolo 149,
comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli
articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143,
comma 1 lettere b), c) e d). …..
A) Interventi ed opere ESCLUSE dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                              D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ALLEGATO A
•   opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini
    urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
•   interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli
    eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-
    tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
•   interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il
    miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle
    caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e
    all’altezza dell’edificio
•   interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la
    realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm,
    l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi
    pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti
    simili
•   installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun
    titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
•   installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
•   installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
    diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
•   installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                   D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
       art. 4: interventi ed opere esonerati dall’obbligo di
autorizzazione paesaggistica semplificata
       L’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
semplificata vale qualora nel provvedimento di vincolo,
ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche
prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la
tutela del bene paesaggistico.
       3. Si tratta degli interventi ed opere riferiti ad alcune
voci dell’allegato A al Regolamento sottoposti a
procedimento autorizzatorio semplificato nel caso in cui
riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c.
1, lettere a), b) e c), del Codice.
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                          PARERE CONS. STATO
       - art. 4 (“Esonero dall’obbligo di autorizzazione
paesaggistica per particolari categorie di interventi”) che
individua gli interventi, generalmente inseriti fra quelli che
necessitano di un’esplicita autorizzazione paesaggistica, che
possono essere realizzati senza l’acquisizione di tale
provvedimento, nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano
paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d’uso.
       Il medesimo articolo indica, inoltre, gli interventi che
non necessitano di autorizzazione paesaggistica qualora
siano ricompresi nell’ambito applicativo di specifici “accordi
di collaborazione” fra Ministero, Regione ed enti locali ai
sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                  Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
        comma 1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel
piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso
intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene
paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere SONO
ESONERATE dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
semplificata:
        a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo
periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al
procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato
disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» NEL
CASO IN CUI RIGUARDINO AREE O IMMOBILI VINCOLATI ai sensi
dell’articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c),
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-
architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                          Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
         A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché
eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti, quali….      Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad
autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a
tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice ….
         A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici
non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio ……….,
         A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non
superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00 ……… ;
         A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di
cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno …… ;
         A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in
gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa
specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei
luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove
prevista
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                              Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
         b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.
• B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove
   comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm,
   ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma
   dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
• B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini
  paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni
   e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi
   dell’art. 143 del codice;
• B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare
  spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di
   alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
   installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere
   non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e
   cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile
   rimozione aventi carattere stagionale;
• B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art.
   153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi
   pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli
   spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
C) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                          Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
          Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione
tra il Ministero, la Regione e gli enti locali - previsti dall’art. 12, c. 2, del D.L. 31
maggio 2014, n. 83 - nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi,
sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata anche
altri interventi riferiti ad alcune voci dell’allegato B al Regolamento che
sarebbero, normalmente, invece soggetti a procedimento autorizzatorio
semplificato, ai sensi del Regolamento stesso.
                                  ART. 4 DPR 31.2017
• Comma 2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi
   siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall’obbligo di cui al
   comma 1. L’esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso
   sui siti istituzionali.
• Comma 3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di
   collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali …. …. , nell’ambito
   territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo
   di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6,
   B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato «B».
C) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica
                         D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
        Art. 6. Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli
accordi di collaborazione
        1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede
di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di indirizzo di
carattere generale relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli
accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole regioni e gli enti
locali di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive
modificazioni.
        2. Sugli schemi di accordi, predisposti d’intesa dal Ministero,
dalla regione interessata e dall’ANCI regionale, è acquisito il parere
obbligatorio dell’Osservatorio nazionale del paesaggio che ne verifica la
conformità al Codice, al presente decreto e alle regole tecniche e di
indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il Ministro può altresì
richiedere il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e
paesaggistici.
Autorizzazione paesaggistica semplificata. In generale
                D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
       Il procedimento, così come modificato dalla
Conferenza unificata, prevede - innovando sul punto
rispetto al testo sottoposto all’esame del Consiglio dei
Ministri - la possibilità per l’Amministrazione competente
di respingere l’istanza, a seguito di una necessaria
interlocuzione procedimentale con il soggetto richiedente,
senza necessità di acquisire il preventivo parere da parte
della Soprintendenza, assegnando alle Regioni ed agli enti
eventualmente sub-delegati una funzione di “filtro”
rispetto alle Soprintendenze per quanto concerne le
istanze di autorizzazione paesaggistica semplificate
proposte dagli interessati.
Autorizzazione paesaggistica semplificata. In generale

                        Giurisprudenza.
       In materia di tutela dei beni paesaggistici, con
l’entrata in vigore, a regime (dal primo gennaio 2010),
dell’art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), la
Soprintendenza si è ritrovata ad esercitare, non più un
sindacato di mera legittimità sull’atto autorizzatorio di
base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il
correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del
vincolo, ma una valutazione di merito amministrativo,
espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo
paesaggistico (Cons. Stato Sez. VI, 04/06/2015, n. 2751)
1. Autorizzazione paesaggistica semplificata, Compilazione dell’istanza
                  D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
1. Semplificazione documentale. Compilazione dell’istanza di
           autorizzazione paesaggistica semplificata
       L’art. 8 del Regolamento disciplina le modalità di
compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi
di lieve entità, nonché la documentazione da allegare.
       In particolare si prevede che la predetta istanza sia
compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione
Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al
Regolamento (allegato C), e corredata da una relazione
paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato
sulla base dell’allegato D al Regolamento medesimo.
1. Compilazione dell’istanza
              Art. 8 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
       La norma (comma 1) prevede anche i contenuti della
relazione paesaggistica:
• - sono indicati i contenuti precettivi della disciplina
  paesaggistica vigente nell’area;
• - è descritto lo stato attuale dell’area interessata
  dall’intervento;
• - è attestata la conformità del progetto alle specifiche
  prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti;
• - è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori
  paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento;
• - sono indicate le eventuali misure di inserimento
  paesaggistico previste.
1. Compilazione dell’istanza
                            D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
                       Art. 8. Semplificazione documentale
         comma 2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante
l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
         comma 3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili
vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a),
b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di interesse storico-
architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui
al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico-
culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata
dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
         comma 4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione
paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di
amministrazione digitale.
2. Presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
                    Art. 9 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
        1. Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa
documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del Testo Unico
in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001), sono presentate allo
sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo Testo
Unico, secondo le modalità ivi indicate, ovvero all’ufficio comunale
competente per le attività edilizie nelle more della costituzione del SUE
(comma 1).
        2. Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa
documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di
applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (recante il regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive), prevede la presentazione dell’istanza allo sportello
unico per le attività produttive (SUAP) (comma 2)
        3. in tutti gli altri casi, la presentazione dell’istanza di autorizzazione
paesaggistica sia effettuata all’autorità procedente cioè la Regione, ovvero
l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (comma 3).
3. Semplificazioni procedimentali
                              D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
         art. 11. Il Procedimento prevede:
         - la presentazione dell’istanza all’autorità procedente, che verifica
preliminarmente la tipologia di interventi in cui si colloca, ossia se si tratta di
intervento escluso o esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero soggetto
ad autorizzazione semplificata o ordinaria (comma 1);
         - la necessità dello svolgimento di una conferenza di servizi qualora
l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso ulteriori
all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, con
dimezzamento dei termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela dei
beni paesaggistici e culturali (comma 2);
         - l’esperimento di un procedimento da parte della sola amministrazione
procedente, con la valutazione (negativa o positiva) della conformità e della
compatibilità dell’intervento o dell’opera da parte della medesima
amministrazione, ove non sia necessaria l’indizione di una conferenza di servizi
(commi 3 e 6);
         - disposizioni procedimentali, a seconda della valutazione positiva o
negativa del Soprintendente sulla proposta motivata di accoglimento formulata
dall’amministrazione procedente (commi 5 e 7).
Autorizzazione paesaggistica semplificata
                   D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
             Art. 11. Semplificazioni procedimentali
        comma 1. L’amministrazione procedente, ricevuta
l’istanza,
         - verifica preliminarmente se l’intervento non rientri
nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di
cui all’Allegato «A», ovvero all’articolo 149 del Codice,
        - oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio
ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice.
        In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi
applicazione il comma 2, che l’intervento non è soggetto ad
autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
Semplificazioni procedimentali
                    Art. 11, D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
             Svolgimento della conferenza di servizi (comma 2)
         qualora l’intervento o le opere contenute nell’istanza richiedano
più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica ed al titolo
edilizio, il SUE o il SUAP oppure l’amministrazione procedente a
seconda dei casi, indicono la conferenza di servizi prevista dagli artt. 14
e seguenti della legge n. 241/1990 (comma 2).
         La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 127/2016 prevede
che la conferenza di servizi decisoria si svolga di norma in forma
semplificata, in modalità “asincrona”, ossia senza riunione, bensì
mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le
amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le
relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il
procedimento delineato dall’art. 14-bis, della legge n. 241/1990. Fuori
dall’ipotesi considerata, è prevista direttamente la conferenza in forma
simultanea ed in modalità sincrona (con riunione) ai sensi dell’art. 14-
bis, c. 7, della legge n. 241/1990.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
               D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
         Art. 11. Semplificazioni procedimentali
      comma 3. L’amministrazione procedente valuta la
conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni
d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di
vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai
sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua
compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il
contesto di riferimento.
      comma 4. Ove non trovi applicazione il comma 2
(conferenza di servizi), si applicano le disposizioni di cui ai
commi 5, 6 e 7.
ESITO DELLA PROCEDURA
                      Art. 11, D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
         L’amministrazione procedente:
         - richiede all’interessato ove occorra, entro 10 gg. dall’istanza,
ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che devono
essere inviati dall’interessato, in via telematica, entro 10 gg dal ricevimento
della richiesta. In questo caso il procedimento resta sospeso fino alla
scadenza del termine assegnato od alla ricezione della documentazione
integrativa richiesta (comma 5). Se il termine assegnato all’interessato
decorre inutilmente, l’istanza è dichiarata improcedibile (comma 5).
         - trasmette alla Soprintendenza, per via telematica, una motivata
proposta di accoglimento, entro 20 gg. dalla presentazione dell’istanza da
parte dell’interessato ovvero dalla ricezione dell’ulteriore documentazione
richiesta.
         - Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro
il termine tassativo di 20 gg. dal ricevimento della proposta, esprime il proprio
parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale
adotta il provvedimento nei 10 gg. successivi.
TERMINE TASSATIVO DELLA PROCEDURA
           D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
      Art. 10. Termine per la conclusione del
procedimento
      1.    Il    procedimento      autorizzatorio
semplificato si conclude con un provvedimento,
adottato entro il termine tassativo di sessanta
giorni dal ricevimento della domanda da parte
dell’amministrazione procedente, che è
immediatamente comunicato al richiedente.
PROCEDURA AUTORIZZATOIA SEMPLIFICATA
                           D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ALLEGATO B
•   incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria
    e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
    architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
•   realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati
    purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei
    materiali e delle finiture esistenti
•   modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne
    o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti
•   interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti
    esterni, modificativi di quelli preesistenti
•   realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze
•   realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne
•   interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi
    energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei
    materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti
•   interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la
    realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione
    di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili
    dallo spazio pubblico
ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA
                      ART. 11, D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
             ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA SU VALUTAZIONE
              DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE (COMMA 6).
         L’amministrazione procedente:
         - dichiara improcedibile l’istanza in caso di mancata trasmissione di
documenti indispensabili entro 10 gg dal ricevimento della richiesta (comma
5),
         - in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3,
comunica il diniego direttamente all’interessato entro 10 gg. dal ricevimento
della richiesta, rendendolo edotto, sia dei motivi che ostacolano
l’accoglimento dell’istanza, sia delle modifiche indispensabili per formulare
una proposta di accoglimento, con sospensione del procedimento e
assegnazione di 15 gg. per presentare le osservazioni e un progetto adeguato.
         - persistendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei
successivi 20 gg rigetta l’istanza stessa dettagliando in particolare i motivi
della non accoglibilità delle osservazioni e la persistente incompatibilità
paesaggistica del progetto adeguato, comunicando il tutto al soggetto
richiedente.
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