Fondazione forense bolognese - Avv. Domenico Lavermicocca - "L'autorizzazione paesaggistica alla luce del nuovo
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Fondazione forense bolognese “L’autorizzazione paesaggistica alla luce del nuovo Regolamento (D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31). Interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata” (Bologna 8.5.2017) relatore Avv. Domenico Lavermicocca
Autorizzazione paesaggistica D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 146. Autorizzazione (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) comma 9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Autorizzazione paesaggistica semplificata D.p.r. 9 luglio 2010, n. 139. Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (abrogato dall'articolo 19 del d.P.R. n. 31 del 2017) Art. 1. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata 1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni …… gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.
Autorizzazione paesaggistica semplificata Il D.p.r. 9 luglio 2010, n. 139. Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, prevedeva procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti con riferimento a 39 tipologie di interventi di lieve entità, con misure consistenti in: • - Dimezzamento dei termini del procedimento ordinario • - Semplificazione procedurale, con presentazione di una sola relazione paesaggistica semplificata in luogo dei numerosi documenti previsti in via ordinaria dal DPCM 12.12.2005 • - Misure di semplificazione organizzativa
Autorizzazione paesaggistica semplificata Legge 29 luglio 2014, n. 106 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici 1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all’articolo Autorizzazione paesaggistica: interventi esclusi e procedura semplificata146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: ……. Omissis …. 2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
Autorizzazione paesaggistica semplificata Legge 29 luglio 2014, n. 106 Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici comma 2. …. Segue …… Con il medesimo regolamento sono altresì individuate: a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica; b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
Interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo- pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Autorizzazione paesaggistica semplificata Legge 29 luglio 2014, n. 106 La norma del 2014 ha riprodotto il limite già contemplato nel testo dell’art. 146, comma 9 del Codice (modificato dal secondo correttivo del 2008) - contenente la disposizione originaria sulla semplificazione procedurale per gli interventi di lieve entità sulla cui base era stato poi emanato il Regolamento di cui al DPR 139/2010 - dell’inammissiblità dell’autocertificazione e del silenzio-assenso, come precisato dall’inciso «ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
Autorizzazione paesaggistica semplificata Giurisprudenza E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 20 della legge della Regione Sardegna 21 novembre 2011, n. 21, limitatamente alle parole «e paesaggistici», che, nel sostituire il comma 4-bis dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, prevede l'irrilevanza non solo a fini urbanistici ed edilizi ma anche paesaggistici degli allestimenti mobili di pernottamento (quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività). La procedura di autorizzazione paesaggistica disciplinata dalla normativa statale, non derogabile da parte delle Regione, è volta a stabilire proprio se un determinato intervento abbia o meno un impatto paesaggistico significativo. La disposizione impugnata, invece, nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all'area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare in quanto adottata nell'ambito della competenza esclusiva statale nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. La norma censurata si pone, dunque, in contrasto con il richiamato art. 146, oltre che con l'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione paesaggistica - e con l'Allegato 1 del d.P.R n. 139 del 2010 che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità», assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica (Corte Cost. 207/2012).
Autorizzazione paesaggistica semplificata Giurisprudenza Integra il reato previsto dall'art. 181, comma primo bis, D.Lgs. n. 42 del 2004, la realizzazione su aree vincolate di interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica, anche in caso di occupazione temporanea del suolo per un periodo inferiore a 120 giorni, trattandosi di attività da svolgere previo necessario assenso dell'Autorità amministrativa competente, sebbene all'esito di procedura semplificata. (In motivazione, la Corte ha escluso che l'allegato I al d.P.R. n. 139 del 2010, il quale individua gli interventi di lieve entità al fine di semplificare il procedimento per conseguire l'autorizzazione paesaggistica, possa estendere l'ambito degli interventi paesaggisticamente "liberi" ai casi non previsti dall'art. 149 del D.Lgs. n. 42 del 2004, includendovi anche le nuove costruzioni di durata temporanea). (Cass. pen. Sez. III, 19/03/2015, n. 29080)
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Il Regolamento è finalizzato - in ottemperanza alla succitata disposizione primaria di riferimento - a “liberalizzare”, seppur parzialmente, la materia delle autorizzazioni paesaggistiche, attraverso l’individuazione puntuale degli interventi “paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, ai sensi dell’art. 149 del d. lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e di quelli “di lieve entità” sottoposti alla procedura autorizzatoria semplificata individuata dal medesimo decreto, già elencati - in ossequio a quanto previsto dall’art. 146, comma 9 del citato Codice - dal d. P.R. n. 139 del 2010, che viene abrogato e sostituito dal presente regolamento. Il succitato decreto costituisce, dunque, un “regolamento di delegificazione e … di semplificazione” che - sulla base del principio secondo cui deve ritenersi “libero tutto ciò che attiene alla fisiologia ordinaria della dinamica vitale dell’organismo (edilizio o naturale) che costituisce l’oggetto della tutela paesaggistica” - si pone l’obiettivo di “snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati, cittadini e imprese, e di restituire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa” in un ambito, quello della tutela paesaggistica, particolarmente delicato in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi pubblici sottesi a tale materia.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Il Regolamento si muove su tre linee direttrici, già enucleate dalla disposizione primaria precedentemente richiamata, concernenti: • l’individuazione degli interventi di lieve entità che essendo, come meglio si preciserà in seguito, privi di rilevanza paesaggistica non devono essere previamente assentiti tramite una autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 del Codice; • l’individuazione degli interventi - già in parte indicati dal regolamento di cui al d. P.R. n. n. 139 del 2010, adottato ai sensi dell'articolo 146, comma 9 del Codice - che, in ragione della loro lieve entità, sono sottoposti al regime dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, il cui iter procedurale è individuato nel dettaglio dal decreto stesso; • nonché l'introduzione di un “innovativo strumento giuridico di regolazione pattizia interistituzionale” costituito dagli accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, a cui è attribuito il rilevante potere di allargare l’elenco degli interventi liberalizzati e di quelli semplificati.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 13. Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate 1. Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario. 2. In ragione dell’attinenza delle disposizioni del presente decreto alla tutela del paesaggio, ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale previste in esso e nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Sino al predetto adeguamento trovano applicazione le disposizioni regionali vigenti. 3. L’esonero dall’obbligo di autorizzazione delle categorie di opere e di interventi di cui all’Allegato «A» si applica immediatamente in tutto il territorio nazionale, fermo restando il rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate D. Lgs. 22.1.2004 n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio Art. 131. Paesaggio (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni [e delle province autonome di Trento e di Bolzano] sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. (l'estensione alle provincie autonome di Trento e Bolzano è stata dichiarata illegittima da Corte costituzionale, n. 226 del 2009)
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate Giurisprudenza E' stata dichiarata la spettanza allo Stato della potestà di disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), perché asseritamente rientrante nella materia della tutela del paesaggio affidata alla sua potestà legislativa primaria, in quanto la disciplina di semplificazione dei procedimenti amministrativi è riconducibile alla finalità di definire i livelli essenziali delle prestazioni, che trascende l'ambito delle materie per assurgere a competenza idonea a investire ogni settore assicurando sull'intero territorio nazionale il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (Corte Costituzionale, con la sentenza n. 207 del 2012)
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Capo III - NORME FINALI Art. 14. Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione 1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’Allegato «A» prevale su eventuali disposizioni contrastanti, quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice.
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate D. Lgs. 22.1.2004 n. 42. Art. 140. comma 1. La regione … omissis … emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136. Art. 141. comma 2. Il Ministero … omissis … adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. Art. 143. comma 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141- bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
Efficacia delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Capo III - NORME FINALI Art. 15. Rinvio a normative di settore 1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all’Allegato «A» non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali in area pubblica.
Coordinamento con la tutela dei beni culturali D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 16. Coordinamento con la tutela dei beni culturali 1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.
Coordinamento con la tutela dei beni culturali D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (lettera così sostituita dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006) b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; lettera così modificata dall'art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006) ….. Omissis……. Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni culturali 1. Per gli interventi esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica (Allegato A), a meno che non si tratti di interventi già autorizzati, le relative istanze saranno archiviate dall’autorità procedente previa comunicazione al privato e alla Soprintendenza dell'entrata in vigore del nuovo regime autorizzatorio che individua le tipologie di interventi liberalizzati.
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni culturali B) Procedimenti già avviati e collocati, a seguito della preliminare valutazione operata ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 139 del 2010, nell'ambito della procedura ordinaria, sottoposti, secondo il nuovo regolamento, a regime semplificato. b 1) se la procedura in itinere ha superato i 60 giorni o è stato consumato quasi interamente il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il procedimento dovrà essere concluso in base al regime previgente, nel termine più lungo previsto dall'art. 146; b2) nei casi in cui l'amministrazione procedente ha già formulato al Soprintendente la sua proposta di provvedimento, per ragioni di economia dei mezzi giuridici, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di continuità amministrativa, si ritiene che il procedimento debba essere concluso ai sensi dell'articolo 146 del codice; b3) nei casi in cui l'istruttoria non si sia ancora conclusa o non abbia comunque ancora portato alla trasmissione della proposta alla Soprintendenza da parte dell'amministrazione procedente, si applica il regime semplificato previsto dal nuovo regolamento, purché siano garantiti i termini previsti dal nuovo regolamento.
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni culturali C) Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato, il nuovo regime semplificato non presenta differenze sostanziali rispetto a quello configurato dal dPR 139 del 2010, salvo che per una diversa scansione interna dei termini (non perentori) stabiliti per ciascuna fase nell'ambito dei 60 giorni complessivi entro cui il procedimento autorizzatorio deve essere concluso. …. (segue) ….
Autorizzazione paesaggistica: i procedimenti in corso Circolare n. 15/2017 del Ministero dei Beni culturali Procedimenti relativi ad interventi che restano sottoposti al regime autorizzatorio semplificato ….. (segue) Restano, tuttavia, da approfondire le conseguenze derivanti dal parziale decorso dei termini, entrambi qualificati come tassativi dall'articolo 11, dati all'amministrazione procedente (ridotti da trenta a venti giorni) per la trasmissione della proposta al Soprintendente, e a quest'ultimo per l'espressione del parere vincolante (ridotti da venticinque a venti) atteso il conseguente formarsi, in caso di inerzia, nel solo caso del termine stabilito per il Soprintendente, del silenzio-assenso. Al riguardo, per gli stessi motivi sottesi alle ipotesi sub 1) e sub 3), appare ragionevole applicare il nuovo regolamento nei casi in cui, tanto per l'amministrazione procedente che per il Soprintendente, siano comunque garantiti interamente i nuovi termini rispettivamente previsti.
Profili sanzionatori D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 17. Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 181 del Codice, si applica l’articolo 167 del Codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del Codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento e delle opere. … omissis ….. (segue)
Profili sanzionatori D. Lgs. 22.1.2004 n. 42 Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006) ….. Omissis……. comma 4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Profili sanzionatori ART. 19 Legge n. 241/1990 comma 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. (comma sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)
Profili sanzionatori D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 17. Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 … OMISSIS … (SEGUE) comma 2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di interventi e opere ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 del presente decreto e realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica.
A) Interventi ed opere ESCLUSE dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 • art. 2: individua gli interventi ed opere “liberi” che non richiedono l’autorizzazione paesaggistica, il relativo elenco, suddiviso in 31 punti, è contenuto nell’allegato A. L’elenco che va a dettagliare e a sviluppare quanto già previsto dall’art. 149 del Codice, ove sono individuati, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti ad autorizzazione. La nuova disposizione quindi rende espliciti e dettaglia gli interventi che possono essere considerati irrilevanti per il paesaggio; • art. 5: i piani paesaggistici possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi stessi. In particolare tale funzione specificativa è riferita agli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi (si veda l’art. 146 comma 7 del Codice); è chiarito che resta comunque ferma l’applicazione del decreto in esame in ogni sua parte dalla data di entrata in vigore; • art. 15: l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica non produce effetti sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati gli interventi stessi, in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di settore (titoli abilitativi edilizi, dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e relativi ad esercizio di attività commerciali in area pubblica); • art. 2: esonera dall’autorizzazione paesaggistica anche le opere e gli interventi di
Autorizzazione paesaggistica Art. 146. Autorizzazione (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) (per la deroga alle autorizzazioni si veda l'art. 6, comma 4, della legge n. 164 del 2014) comma 7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). …..
A) Interventi ed opere ESCLUSE dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ALLEGATO A • opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso • interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti • interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio • interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili • installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.) • installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici) • installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati • installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 art. 4: interventi ed opere esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata L’esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata vale qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico. 3. Si tratta degli interventi ed opere riferiti ad alcune voci dell’allegato A al Regolamento sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’art. 136, c. 1, lettere a), b) e c), del Codice.
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica PARERE CONS. STATO - art. 4 (“Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi”) che individua gli interventi, generalmente inseriti fra quelli che necessitano di un’esplicita autorizzazione paesaggistica, che possono essere realizzati senza l’acquisizione di tale provvedimento, nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d’uso. Il medesimo articolo indica, inoltre, gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica qualora siano ricompresi nell’ambito applicativo di specifici “accordi di collaborazione” fra Ministero, Regione ed enti locali ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 comma 1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere SONO ESONERATE dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata: a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» NEL CASO IN CUI RIGUARDINO AREE O IMMOBILI VINCOLATI ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali…. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice …. A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio ………., A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00 ……… ; A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno …… ; A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l’autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista
B) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36. • B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; • B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell’art. 143 del codice; • B.26. verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale; • B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
C) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica Art. 4 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Nelle Regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la Regione e gli enti locali - previsti dall’art. 12, c. 2, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 - nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata anche altri interventi riferiti ad alcune voci dell’allegato B al Regolamento che sarebbero, normalmente, invece soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del Regolamento stesso. ART. 4 DPR 31.2017 • Comma 2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall’obbligo di cui al comma 1. L’esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali. • Comma 3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali …. …. , nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato «B».
C) ESONERO dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 6. Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro, con proprio decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata, approva le regole tecniche e di indirizzo di carattere generale relative alla struttura e ai contenuti precettivi degli accordi di collaborazione tra il Ministero, le singole regioni e gli enti locali di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 83 del 2014, e successive modificazioni. 2. Sugli schemi di accordi, predisposti d’intesa dal Ministero, dalla regione interessata e dall’ANCI regionale, è acquisito il parere obbligatorio dell’Osservatorio nazionale del paesaggio che ne verifica la conformità al Codice, al presente decreto e alle regole tecniche e di indirizzo di carattere generale di cui al comma 1. Il Ministro può altresì richiedere il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici.
Autorizzazione paesaggistica semplificata. In generale D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Il procedimento, così come modificato dalla Conferenza unificata, prevede - innovando sul punto rispetto al testo sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri - la possibilità per l’Amministrazione competente di respingere l’istanza, a seguito di una necessaria interlocuzione procedimentale con il soggetto richiedente, senza necessità di acquisire il preventivo parere da parte della Soprintendenza, assegnando alle Regioni ed agli enti eventualmente sub-delegati una funzione di “filtro” rispetto alle Soprintendenze per quanto concerne le istanze di autorizzazione paesaggistica semplificate proposte dagli interessati.
Autorizzazione paesaggistica semplificata. In generale Giurisprudenza. In materia di tutela dei beni paesaggistici, con l’entrata in vigore, a regime (dal primo gennaio 2010), dell’art. 146 sulla disciplina autorizzatoria prevista dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), la Soprintendenza si è ritrovata ad esercitare, non più un sindacato di mera legittimità sull’atto autorizzatorio di base adottato dalla Regione o dall’ente subdelegato, con il correlativo potere di annullamento ad estrema difesa del vincolo, ma una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (Cons. Stato Sez. VI, 04/06/2015, n. 2751)
1. Autorizzazione paesaggistica semplificata, Compilazione dell’istanza D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 1. Semplificazione documentale. Compilazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata L’art. 8 del Regolamento disciplina le modalità di compilazione dell’istanza per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi di lieve entità, nonché la documentazione da allegare. In particolare si prevede che la predetta istanza sia compilata, ai sensi dell’art. 45 del Codice dell’Amministrazione Digitale, utilizzando il modello semplificato in allegato al Regolamento (allegato C), e corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato sulla base dell’allegato D al Regolamento medesimo.
1. Compilazione dell’istanza Art. 8 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 La norma (comma 1) prevede anche i contenuti della relazione paesaggistica: • - sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area; • - è descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento; • - è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti; • - è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento; • - sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
1. Compilazione dell’istanza D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 8. Semplificazione documentale comma 2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. comma 3. Per gli interventi di lieve entità che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di interesse storico- architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresì specifici riferimenti ai valori storico- culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento. comma 4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.
2. Presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata Art. 9 D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 1. Qualora le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione siano riferite a interventi edilizi (ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001), sono presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE), ai sensi dell’art. 5 del medesimo Testo Unico, secondo le modalità ivi indicate, ovvero all’ufficio comunale competente per le attività edilizie nelle more della costituzione del SUE (comma 1). 2. Laddove le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione riguardino invece interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive), prevede la presentazione dell’istanza allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) (comma 2) 3. in tutti gli altri casi, la presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica sia effettuata all’autorità procedente cioè la Regione, ovvero l’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (comma 3).
3. Semplificazioni procedimentali D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 art. 11. Il Procedimento prevede: - la presentazione dell’istanza all’autorità procedente, che verifica preliminarmente la tipologia di interventi in cui si colloca, ossia se si tratta di intervento escluso o esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero soggetto ad autorizzazione semplificata o ordinaria (comma 1); - la necessità dello svolgimento di una conferenza di servizi qualora l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, con dimezzamento dei termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela dei beni paesaggistici e culturali (comma 2); - l’esperimento di un procedimento da parte della sola amministrazione procedente, con la valutazione (negativa o positiva) della conformità e della compatibilità dell’intervento o dell’opera da parte della medesima amministrazione, ove non sia necessaria l’indizione di una conferenza di servizi (commi 3 e 6); - disposizioni procedimentali, a seconda della valutazione positiva o negativa del Soprintendente sulla proposta motivata di accoglimento formulata dall’amministrazione procedente (commi 5 e 7).
Autorizzazione paesaggistica semplificata D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 11. Semplificazioni procedimentali comma 1. L’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, - verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A», ovvero all’articolo 149 del Codice, - oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del Codice. In tali casi comunica ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 9, ovvero al richiedente, ove non trovi applicazione il comma 2, che l’intervento non è soggetto ad autorizzazione o necessita di autorizzazione ordinaria.
Semplificazioni procedimentali Art. 11, D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Svolgimento della conferenza di servizi (comma 2) qualora l’intervento o le opere contenute nell’istanza richiedano più atti di assenso ulteriori all’autorizzazione paesaggistica ed al titolo edilizio, il SUE o il SUAP oppure l’amministrazione procedente a seconda dei casi, indicono la conferenza di servizi prevista dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 (comma 2). La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 127/2016 prevede che la conferenza di servizi decisoria si svolga di norma in forma semplificata, in modalità “asincrona”, ossia senza riunione, bensì mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il procedimento delineato dall’art. 14-bis, della legge n. 241/1990. Fuori dall’ipotesi considerata, è prevista direttamente la conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona (con riunione) ai sensi dell’art. 14- bis, c. 7, della legge n. 241/1990.
Autorizzazione paesaggistica semplificata D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 11. Semplificazioni procedimentali comma 3. L’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico, anche solo adottato, ai sensi del Codice, nonché, eventualmente, la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento. comma 4. Ove non trovi applicazione il comma 2 (conferenza di servizi), si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
ESITO DELLA PROCEDURA Art. 11, D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 L’amministrazione procedente: - richiede all’interessato ove occorra, entro 10 gg. dall’istanza, ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, che devono essere inviati dall’interessato, in via telematica, entro 10 gg dal ricevimento della richiesta. In questo caso il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato od alla ricezione della documentazione integrativa richiesta (comma 5). Se il termine assegnato all’interessato decorre inutilmente, l’istanza è dichiarata improcedibile (comma 5). - trasmette alla Soprintendenza, per via telematica, una motivata proposta di accoglimento, entro 20 gg. dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato ovvero dalla ricezione dell’ulteriore documentazione richiesta. - Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 gg. dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei 10 gg. successivi.
TERMINE TASSATIVO DELLA PROCEDURA D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 Art. 10. Termine per la conclusione del procedimento 1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.
PROCEDURA AUTORIZZATOIA SEMPLIFICATA D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ALLEGATO B • incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti • realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti • modifiche delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti • interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti • realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze • realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne • interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti • interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico
ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA ART. 11, D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA SU VALUTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE (COMMA 6). L’amministrazione procedente: - dichiara improcedibile l’istanza in caso di mancata trasmissione di documenti indispensabili entro 10 gg dal ricevimento della richiesta (comma 5), - in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, comunica il diniego direttamente all’interessato entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta, rendendolo edotto, sia dei motivi che ostacolano l’accoglimento dell’istanza, sia delle modifiche indispensabili per formulare una proposta di accoglimento, con sospensione del procedimento e assegnazione di 15 gg. per presentare le osservazioni e un progetto adeguato. - persistendo i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei successivi 20 gg rigetta l’istanza stessa dettagliando in particolare i motivi della non accoglibilità delle osservazioni e la persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato, comunicando il tutto al soggetto richiedente.
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