SUCCESSFUL TOGETHER CONFERENZA ANNUALE FIRE 15.06.2021 - CERTIFICATI BIANCHI Titoli di efficienza energetica a portata di mano

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SUCCESSFUL TOGETHER CONFERENZA ANNUALE FIRE 15.06.2021 - CERTIFICATI BIANCHI Titoli di efficienza energetica a portata di mano
SUCCESSFUL TOGETHER
                           CONFERENZA ANNUALE FIRE 15.06.2021
avv. Anna Maria Desiderà   CERTIFICATI BIANCHI
                           Titoli di efficienza energetica a portata di mano
SUCCESSFUL TOGETHER CONFERENZA ANNUALE FIRE 15.06.2021 - CERTIFICATI BIANCHI Titoli di efficienza energetica a portata di mano
© Rödl & Partner
I SERVIZI DELLA DIVISIONE ENERGY & REAL ESTATE

           Energy Litigation and Arbitration
     Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per questioni di diritto dell’energia, urbanistico ed edilizio,
     dell’ambiente, nonché in sede arbitrale

            Investigations and Regulatory Compliance
       Consulenza su questioni regolatorie e relative all’ottenimento di incentivi statali e europei, assistenza nei procedimenti con enti
       pubblici e in tema di compliance, 231, privacy

                Energy Finance

          Consulenza per l’ottenimento di finanziamenti statali ed europei, strutturazione di PPP e finanziamenti agevolati tramite
          strutture europee e banche private

                   Energy Efficiency

            Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC, consulenza nelle procedure
            ad evidenza pubblica e per lex specialis
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I SERVIZI DELLA DIVISIONE ENERGY & REAL ESTATE

           Power Generation and Transmission
     Sviluppo di progetti infrastrutture energetiche, contrattualistica di progetto, attività di Due Diligence, accesso alle reti di
     trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas

             Mergers and Acquisitions

       Compravendita di progetti, di impianti e infrastrutture e di partecipazioni societarie

                Infrastructure and Project Finance

          Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, redazione di contratti di facilitazione finanziaria, assistenza a fondi di
          investimento, banche ed investitori

                   Trading and Capital Markets

            Trading energetico sulle borse dell’energia, negoziazioni OTC, contrattualistica per trading fisico e virtuale
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I SERVIZI NEL SETTORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

        Attività di assistenza e consulenza per il settore privato e pubblico

        Contrattualistica connessa a progetti di efficientamento energetico

         Strutturazione di progetti dal punto di legale e fiscale, M&A

          Ottenimento di fondi pubblici per progetti di efficientamento energetico

            Internazionalizzazione delle imprese

            Gestione dei rapporti con il GSE, in fase precontenziosa e contenziosa

             Attività di docenza
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centralità dell’Efficienza Energetica nella Transizione Ecologica

                                                                    5
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PROGETTI PRESENTATI: 2016, 2017 E 2018 A CONFRONTO

                                                             Nel 2018, relativamente al D.M. 28.12.2012, sono
                                                             state presentate 2.211 richieste, di cui 1.503 RVC-
                                                             C e 708 RVC-A

                                                             NB -> - 61 % rispetto al 2017
       Nel 2017 sono state presentate 5.695 richieste,
       di cui 5.332 Richieste di Verifica e Certificazioni
       (RVC), relative sia a nuovi progetti sia a
       rendicontazioni successive, e 363 Proposte di
       Progetto e di Programma di Misura (PPPM)

       NB -> - 54% rispetto al 2016, in cui le richieste
       (RVC e PPPM) sono state 12.524.
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PROGETTI PRESENTATI: IL BIENNIO 2019 - 2020

                       Nel 2019 sono state presentate complessivamente             Nel 2020, sempre secondo i dati del GSE, sono state
                       1.744 richieste ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012:         presentate 1.054 richieste di verifica e certificazioni a
                       1.180 richieste di verifica e certificazione a consuntivo   consuntivo (RVC-C) e 332 richieste di verifica e
                       (RVC-C) – di cui 89 rendicontazioni di PPPM                 certificazioni analitiche (RVC-A).
                       approvate negli anni precedenti e per cui non erano
                       stati riconosciuti titoli – e 564 richieste di verifica e
                       certificazione analitica (RVC-A).

                           - 21% rispetto al 2018.                                   - 21% rispetto al 2019.

      Fonte rapporto annuale certificati bianchi 2019 e 2020
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DECRETO MITE 21.05.2021 - G.U. 31.05.2021 / IN VIGORE DAL 1.06.2021
NUOVI OBIETTIVI E MODIFICHE DEL D.M. 11.01.2017

             Il DM 21.05.2021 nasce con l’auspicio di ‘sbloccare’ il meccanismo pubblico di
             incentivazione dei progetti di efficienza energetica e a tale fine:

                                                                                                                  Aggiorna    il    contributo
                                                                              Introduce il sistema di aste al     tariffario per favorire il
          Introduce procedure più           Riduce gli obblighi per il
                                                                              ribasso per il rilascio di titoli   finanziamento di nuovi
          semplici sia per il calcolo dei   2020: 1,27 milioni di Tee per
                                                                              a valore costante per tutto il      progetti e mantenere il
          risparmi e dei consumi ex         l’elettrico e 1,57 milioni per il
                                                                              periodo di incentivazione che       rispetto   di    criteri  di
          ante sia con riferimento alla     gas, rispetto ai 3,17 milioni e i
                                                                              servirà a raggiungere i target      efficienza nella definizione
          documentazione da                 3,92 milioni previsti dal
                                                                              al 2024, integrativo rispetto       degli oneri e dei costi del
          trasmettere al GSE, così da       decreto del 2017, e abbassa
                                                                              allo schema del Tee.                sistema.
          facilitare sia la presentazione   ulteriormente gli obiettivi nel
          dei progetti da parte degli       2021, per poi aumentarli
          operatori che la loro             progressivamente negli anni
          valutazione.                      successivi.
                                                                                         AGGIORNA nuovamente le
                                                                                         disposizioni in materia di verifica
                                                                                         e controllo dei progetti ammessi
                  Rivede, ampliandolo, l’elenco dei                                      al meccanismo dei CB/TEE
                  progetti per il riconoscimento dei
                  Certificati bianchi.
ART. 42 D. LGS. 28/2011 – CONTROLLI

                                                                                                                      © Rödl & Partner
(MOD. DA ART. 56, CO. 7 DL 72/2020)

    1. «L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla
       verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere
       affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione
       trasmessa, nonchè con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i
       soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza
       preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
       impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.
    2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali,
       regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai
       fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
       controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.»
    3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai
       fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della
       legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il
       recupero delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti effettuati per
       l'applicazione delle sanzioni […].».

                                                        omissis
ART. 14 LINEE GUIDA EEN 9/11 E ART. 14 D.M 28.12.2012 – L’ATTIVITÀ

                                                                                                                                   © Rödl & Partner
DI VERIFICA

           Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della CORRETTA
          ESECUZIONE tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi.

                     VERIFICA A CAMPIONE
                                                                                                           Programma annuale
                       - regolare esecuzione
                                                                       Possono essere eseguiti             verifiche con costi e
           - conformità al progetto approvato, alle linee                                                   riepilogo annuale
               guida e alle disposizioni in vigore alla                   SOPRALLUOGHI                             attività.
                    presentazione del progetto;
                                                            durante la realizzazione del progetto stesso     Controlli in situ
                  - completezza e regolarità della             o comunque durante la sua vita utile
             documentazione da conservare così come                                                          progetti > 3.000
                 prescritto nelle schede tecniche.                                                               tep/annui.

             Se rilevate modalità di esecuzione non regolari o non
                            conformi al progetto,                                    Obbligo di conservare
            che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli                       DOCUMENTAZIONE IDONEA
                                  incentivi,                                         a consentire il riscontro di quanto
            il GSE dispone l’annullamento dei certificati imputabili                 dichiarato e il rispetto disposizioni
                     all’irregolarità riscontrata + sanzioni.                        regolatorie.
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ART. 12 DM 11 GENNAIO 2017 - L’ATTIVITÀ DI VERIFICA

                  Attività di controllo sugli interventi di efficienza energetica da parte del GSE
      Finalizzata all’accertamento della corretta esecuzione CONFORMITA’ tecnica e amministrativa dei
                     progetti per i quali è stato richiesto o concesso l’accesso agli incentivi.

            I controlli possono essere svolti durante l’intero periodo della vita utile dell’intervento

                      VERIFICHE DOCUMENTALI                   ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI IN SITU

                     N.B.: Nel 2019 l’attività di controllo si è concentrata in particolare
                     sulla chiusura delle istruttorie avviate negli anni precedenti : nei
                     5.425 procedimenti conclusi nel 2019, ben 5.257 hanno dato esito
                     negativo, ovvero il 97% dei casi.
                     Le decadenze su schede standard RVC-S sono state 5.249.
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ART. 12 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA

         Soggetti preposti:                                                                                                 N.B.: Rispetto della Legge 7 agosto 1990,
         GSE con supporto tecnico di ENEA, RSE e dei soggetti terzi dotati di idonee competenze                             n. 241 e ss.mm.ii. e dei seguenti principi:
         specialistiche.
         Il gruppo di verifica è dotato di adeguata preparazione tecnica ed esperienza, opera con
         indipendenza e autonomia di giudizio e nell’esercizio della propria attività riveste la
         qualifica di pubblico ufficiale; è tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite.

                                                                                                                            •   Principio di trasparenza;
                                                                                                                            •   Equità nei confronti degli operatori;
             Preventivamente, sottoposizione annuale al MiSE [MITE] per approvazione:                                       •   Contraddittorio con soggetto titolare
                                                                                                                                del progetto e con soggetto proponente
             •    del piano delle verifiche e dei relativi costi;                                                               (se diverso).
             •    del riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e al loro esito.

         Comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo
                                                                                                                            Comunicazione di avvio del procedimento
         •       Fatti salvi i controlli senza preavviso;
                                                                                                                            (art. 7)
         •       Necessità di un preavviso minimo di due settimane.

         Nell’ambito delle operazioni di sopralluogo richiesta e acquisizione documenti                                     Presentazione memorie (art. 10)
         strettamente connessi alle esigenze di controllo

                     N.B.: Le verifiche del GSE e degli altri soggetti preposti non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di
                    riferimento, sono attribuibili alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio
                    pubblico, i quali continuano ad esserne responsabili. Tuttavia, se tali soggetti rilevano violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli
                                                        incentivi, trasmettono al GSE l’esito degli accertamenti effettuati.
ART. 14 DM 21.05.2021:

                                                                                                                                                                        © Rödl & Partner
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    MODIFICHE DELL’ART.12 DM 11.01.2017 – 1/3

                                 ART. 12 D.M. 11 GENNAIO 2017                                                    ART. 14 D.M. 21 MAGGIO 2021

            Co. 1 Il GSE svolge il controllo … al fine di accertare la corretta
            esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato        … al fine di accertare la conformità tecnica ed amministrativa dei progetti
            richiesto o concesso l'accesso agli incentivi

            Co. 2 […] il GSE verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei
            presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il             (sost.) a) a sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento
            mantenimento degli incentivi                                                 e il mantenimento degli incentivi

                                                                                         AGGIUNTO COMMA 4 BIS: Eventuali modifiche successive su progetti di
                                                                                         efficienza energetica che ai sensi della deliberazione dell’Autorità EEN
                                                                                         9/11, del 27.10.2011, se connesse alla realizzazione di nuovi investimenti
                                                                                         che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero
                                                                                         dei certificati già emessi, né la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi
                                                                                         già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al
                                                                                         netto dei risparmio già incentivato.

            Co. 5: Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa
            determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo,
            la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e
            caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli      (sost.) Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa
            interventi. Nel caso in cui, ai fini del periodo precedente, siano rese      determinazione il GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, può
            disponibili certificazioni di parte terza indipendente che attestino le      effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei
            caratteristiche dei combustibili e dei materiali, le ulteriori operazioni    combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.
            sono a carico del GSE.
.
    ART. 14 DM 21.05.2021:

                                                                                                                                                    © Rödl & Partner
    .

    MODIFICHE DELL’ART.12 DM 11.01.2017 – 2/3

                                Co. 13: Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua
                                in modo diretto e sostanziale l’indebito accesso agli incentivi
                                costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42 co. 3 DLgs 28/2011.

                            ART. 12 D.M. 11 GENNAIO 2017                                          ART. 14 D.M. 21 MAGGIO 2021

                                                                                Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli
             Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli   incentivi, nonché il recupero dei certificati bianchi già emessi,
             incentivi, nonché' il recupero delle somme già erogate             valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell’anno
                                                                                antecedente a quello dell’accertamento
.
    ART. 14 DM 21.05.2021:

                                                                                                                                                                         © Rödl & Partner
    .

    MODIFICHE DELL’ART.12 DM 11.01.2017 – 3/3
                                                               Costituiscono altresì violazioni rilevanti

                            ART. 12 D.M. 11 GENNAIO 2017                                                            ART. 14 D.M. 21 MAGGIO 2021

             a) La presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti
             falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso              Invariata
             agli incentivi;

             b) l’indisponibilità della documentazione da conservare
                                                                                           (sost) b) L’indisponibilità della documentazione da conservare a
             obbligatoriamente nel caso in cui ne sia già stata                            supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di
             accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di                 accesso agli incentivi.
             controllo;
             c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti
             del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso
                                                                                           invariata
             alle strutture […] e alla documentazione, purché strettamente
             connessa all’attività di controllo;

             d) l’alterazione della configurazione dell’intervento non
             comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli                invariata
             incentivi;

             e) L’utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;                       invariata

             f) l’inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti
             provvedimenti in esito all'attività di controllo                              invariata

                                                                                           (int) g) La manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della
                                                                                           contabilizzazione del risparmio;

                                                                                           (int) h) L’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il
                                                                                           mantenimento degli incentivi.
© Rödl & Partner
ART. 12, CO. 15 E 16 - ALTRE VIOLAZIONI – NON MODIFICATO

                  Violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta
                                        quantificazione degli incentivi

                   •    Rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in re-lazione alle
                        effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate;
                   •    Recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o
                        dell’equivalente valore monetario.

                  Non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la
                       quantificazione dei Certificati bianchi richiesti ed emessi

                   •    Ricalcolo dei Certificati Bianchi sulla base di stime cautelative
                        (motivazione);
                   •    Imposizione di specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed
                        attendibilità dei dati da fornire per le successive rendicontazioni
                        dei risparmi.
ART. 42 D.LGS 28/2011- II PARTE – SANZIONI

                                                                                                                                               © Rödl & Partner
(MOD. DA ART. 56, CO. 7 DL 72/2020)
 omissis
 «3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione
 degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto
 dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito
 degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni […]. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la
 produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di
 efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la
 decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entita' della violazione. Nel caso in
 cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e
 controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà».
 3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi
 ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la
 non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali
 difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da
 documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di
 rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
 3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria,
 decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti
 dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
 dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti
 standard, analitici o a consuntivo medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle
 istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.»
© Rödl & Partner
ART. 56, CO. 8 DL 72/2020 – SOLUZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI

 omissis

 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di
 procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli
 definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali
 pendenti nonchè di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del
 presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'
 intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale
 documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di
 annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del
 soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
 dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento
 penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
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