SUCCESSFUL TOGETHER CONFERENZA ANNUALE FIRE 15.06.2021 - CERTIFICATI BIANCHI Titoli di efficienza energetica a portata di mano
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SUCCESSFUL TOGETHER CONFERENZA ANNUALE FIRE 15.06.2021 avv. Anna Maria Desiderà CERTIFICATI BIANCHI Titoli di efficienza energetica a portata di mano
© Rödl & Partner I SERVIZI DELLA DIVISIONE ENERGY & REAL ESTATE Energy Litigation and Arbitration Assistenza avanti alle giurisdizioni amministrative e ordinarie, per questioni di diritto dell’energia, urbanistico ed edilizio, dell’ambiente, nonché in sede arbitrale Investigations and Regulatory Compliance Consulenza su questioni regolatorie e relative all’ottenimento di incentivi statali e europei, assistenza nei procedimenti con enti pubblici e in tema di compliance, 231, privacy Energy Finance Consulenza per l’ottenimento di finanziamenti statali ed europei, strutturazione di PPP e finanziamenti agevolati tramite strutture europee e banche private Energy Efficiency Consulenza ad enti pubblici e privati in progetti di efficienza energetica, redazione di contratti EPC, consulenza nelle procedure ad evidenza pubblica e per lex specialis
© Rödl & Partner I SERVIZI DELLA DIVISIONE ENERGY & REAL ESTATE Power Generation and Transmission Sviluppo di progetti infrastrutture energetiche, contrattualistica di progetto, attività di Due Diligence, accesso alle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas Mergers and Acquisitions Compravendita di progetti, di impianti e infrastrutture e di partecipazioni societarie Infrastructure and Project Finance Project financing, leasing o mezzi alternativi di finanziamento, redazione di contratti di facilitazione finanziaria, assistenza a fondi di investimento, banche ed investitori Trading and Capital Markets Trading energetico sulle borse dell’energia, negoziazioni OTC, contrattualistica per trading fisico e virtuale
© Rödl & Partner I SERVIZI NEL SETTORE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA Attività di assistenza e consulenza per il settore privato e pubblico Contrattualistica connessa a progetti di efficientamento energetico Strutturazione di progetti dal punto di legale e fiscale, M&A Ottenimento di fondi pubblici per progetti di efficientamento energetico Internazionalizzazione delle imprese Gestione dei rapporti con il GSE, in fase precontenziosa e contenziosa Attività di docenza
© Rödl & Partner centralità dell’Efficienza Energetica nella Transizione Ecologica 5
© Rödl & Partner PROGETTI PRESENTATI: 2016, 2017 E 2018 A CONFRONTO Nel 2018, relativamente al D.M. 28.12.2012, sono state presentate 2.211 richieste, di cui 1.503 RVC- C e 708 RVC-A NB -> - 61 % rispetto al 2017 Nel 2017 sono state presentate 5.695 richieste, di cui 5.332 Richieste di Verifica e Certificazioni (RVC), relative sia a nuovi progetti sia a rendicontazioni successive, e 363 Proposte di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) NB -> - 54% rispetto al 2016, in cui le richieste (RVC e PPPM) sono state 12.524.
© Rödl & Partner PROGETTI PRESENTATI: IL BIENNIO 2019 - 2020 Nel 2019 sono state presentate complessivamente Nel 2020, sempre secondo i dati del GSE, sono state 1.744 richieste ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012: presentate 1.054 richieste di verifica e certificazioni a 1.180 richieste di verifica e certificazione a consuntivo consuntivo (RVC-C) e 332 richieste di verifica e (RVC-C) – di cui 89 rendicontazioni di PPPM certificazioni analitiche (RVC-A). approvate negli anni precedenti e per cui non erano stati riconosciuti titoli – e 564 richieste di verifica e certificazione analitica (RVC-A). - 21% rispetto al 2018. - 21% rispetto al 2019. Fonte rapporto annuale certificati bianchi 2019 e 2020
© Rödl & Partner DECRETO MITE 21.05.2021 - G.U. 31.05.2021 / IN VIGORE DAL 1.06.2021 NUOVI OBIETTIVI E MODIFICHE DEL D.M. 11.01.2017 Il DM 21.05.2021 nasce con l’auspicio di ‘sbloccare’ il meccanismo pubblico di incentivazione dei progetti di efficienza energetica e a tale fine: Aggiorna il contributo Introduce il sistema di aste al tariffario per favorire il Introduce procedure più Riduce gli obblighi per il ribasso per il rilascio di titoli finanziamento di nuovi semplici sia per il calcolo dei 2020: 1,27 milioni di Tee per a valore costante per tutto il progetti e mantenere il risparmi e dei consumi ex l’elettrico e 1,57 milioni per il periodo di incentivazione che rispetto di criteri di ante sia con riferimento alla gas, rispetto ai 3,17 milioni e i servirà a raggiungere i target efficienza nella definizione documentazione da 3,92 milioni previsti dal al 2024, integrativo rispetto degli oneri e dei costi del trasmettere al GSE, così da decreto del 2017, e abbassa allo schema del Tee. sistema. facilitare sia la presentazione ulteriormente gli obiettivi nel dei progetti da parte degli 2021, per poi aumentarli operatori che la loro progressivamente negli anni valutazione. successivi. AGGIORNA nuovamente le disposizioni in materia di verifica e controllo dei progetti ammessi Rivede, ampliandolo, l’elenco dei al meccanismo dei CB/TEE progetti per il riconoscimento dei Certificati bianchi.
ART. 42 D. LGS. 28/2011 – CONTROLLI © Rödl & Partner (MOD. DA ART. 56, CO. 7 DL 72/2020) 1. «L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonchè con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. 2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.» 3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni […].». omissis
ART. 14 LINEE GUIDA EEN 9/11 E ART. 14 D.M 28.12.2012 – L’ATTIVITÀ © Rödl & Partner DI VERIFICA Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della CORRETTA ESECUZIONE tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. VERIFICA A CAMPIONE Programma annuale - regolare esecuzione Possono essere eseguiti verifiche con costi e - conformità al progetto approvato, alle linee riepilogo annuale guida e alle disposizioni in vigore alla SOPRALLUOGHI attività. presentazione del progetto; durante la realizzazione del progetto stesso Controlli in situ - completezza e regolarità della o comunque durante la sua vita utile documentazione da conservare così come progetti > 3.000 prescritto nelle schede tecniche. tep/annui. Se rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, Obbligo di conservare che incidono sulla quantificazione o l’erogazione degli DOCUMENTAZIONE IDONEA incentivi, a consentire il riscontro di quanto il GSE dispone l’annullamento dei certificati imputabili dichiarato e il rispetto disposizioni all’irregolarità riscontrata + sanzioni. regolatorie.
© Rödl & Partner ART. 12 DM 11 GENNAIO 2017 - L’ATTIVITÀ DI VERIFICA Attività di controllo sugli interventi di efficienza energetica da parte del GSE Finalizzata all’accertamento della corretta esecuzione CONFORMITA’ tecnica e amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l’accesso agli incentivi. I controlli possono essere svolti durante l’intero periodo della vita utile dell’intervento VERIFICHE DOCUMENTALI ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI IN SITU N.B.: Nel 2019 l’attività di controllo si è concentrata in particolare sulla chiusura delle istruttorie avviate negli anni precedenti : nei 5.425 procedimenti conclusi nel 2019, ben 5.257 hanno dato esito negativo, ovvero il 97% dei casi. Le decadenze su schede standard RVC-S sono state 5.249.
© Rödl & Partner ART. 12 - PROCEDIMENTO DI VERIFICA Soggetti preposti: N.B.: Rispetto della Legge 7 agosto 1990, GSE con supporto tecnico di ENEA, RSE e dei soggetti terzi dotati di idonee competenze n. 241 e ss.mm.ii. e dei seguenti principi: specialistiche. Il gruppo di verifica è dotato di adeguata preparazione tecnica ed esperienza, opera con indipendenza e autonomia di giudizio e nell’esercizio della propria attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale; è tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite. • Principio di trasparenza; • Equità nei confronti degli operatori; Preventivamente, sottoposizione annuale al MiSE [MITE] per approvazione: • Contraddittorio con soggetto titolare del progetto e con soggetto proponente • del piano delle verifiche e dei relativi costi; (se diverso). • del riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e al loro esito. Comunicazione dell’avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo Comunicazione di avvio del procedimento • Fatti salvi i controlli senza preavviso; (art. 7) • Necessità di un preavviso minimo di due settimane. Nell’ambito delle operazioni di sopralluogo richiesta e acquisizione documenti Presentazione memorie (art. 10) strettamente connessi alle esigenze di controllo N.B.: Le verifiche del GSE e degli altri soggetti preposti non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuibili alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne responsabili. Tuttavia, se tali soggetti rilevano violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l’esito degli accertamenti effettuati.
ART. 14 DM 21.05.2021: © Rödl & Partner . MODIFICHE DELL’ART.12 DM 11.01.2017 – 1/3 ART. 12 D.M. 11 GENNAIO 2017 ART. 14 D.M. 21 MAGGIO 2021 Co. 1 Il GSE svolge il controllo … al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato … al fine di accertare la conformità tecnica ed amministrativa dei progetti richiesto o concesso l'accesso agli incentivi Co. 2 […] il GSE verifica: a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento e il (sost.) a) a sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento mantenimento degli incentivi e il mantenimento degli incentivi AGGIUNTO COMMA 4 BIS: Eventuali modifiche successive su progetti di efficienza energetica che ai sensi della deliberazione dell’Autorità EEN 9/11, del 27.10.2011, se connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati già emessi, né la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto dei risparmio già incentivato. Co. 5: Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione, il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli (sost.) Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa interventi. Nel caso in cui, ai fini del periodo precedente, siano rese determinazione il GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, può disponibili certificazioni di parte terza indipendente che attestino le effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei caratteristiche dei combustibili e dei materiali, le ulteriori operazioni combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi. sono a carico del GSE.
. ART. 14 DM 21.05.2021: © Rödl & Partner . MODIFICHE DELL’ART.12 DM 11.01.2017 – 2/3 Co. 13: Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l’indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all’art. 42 co. 3 DLgs 28/2011. ART. 12 D.M. 11 GENNAIO 2017 ART. 14 D.M. 21 MAGGIO 2021 Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero dei certificati bianchi già emessi, incentivi, nonché' il recupero delle somme già erogate valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell’anno antecedente a quello dell’accertamento
. ART. 14 DM 21.05.2021: © Rödl & Partner . MODIFICHE DELL’ART.12 DM 11.01.2017 – 3/3 Costituiscono altresì violazioni rilevanti ART. 12 D.M. 11 GENNAIO 2017 ART. 14 D.M. 21 MAGGIO 2021 a) La presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso Invariata agli incentivi; b) l’indisponibilità della documentazione da conservare (sost) b) L’indisponibilità della documentazione da conservare a obbligatoriamente nel caso in cui ne sia già stata supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di accesso agli incentivi. controllo; c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso invariata alle strutture […] e alla documentazione, purché strettamente connessa all’attività di controllo; d) l’alterazione della configurazione dell’intervento non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli invariata incentivi; e) L’utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati; invariata f) l’inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo invariata (int) g) La manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio; (int) h) L’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.
© Rödl & Partner ART. 12, CO. 15 E 16 - ALTRE VIOLAZIONI – NON MODIFICATO Violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi • Rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in re-lazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate; • Recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell’equivalente valore monetario. Non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati bianchi richiesti ed emessi • Ricalcolo dei Certificati Bianchi sulla base di stime cautelative (motivazione); • Imposizione di specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire per le successive rendicontazioni dei risparmi.
ART. 42 D.LGS 28/2011- II PARTE – SANZIONI © Rödl & Partner (MOD. DA ART. 56, CO. 7 DL 72/2020) omissis «3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni […]. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entita' della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà». 3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter. 3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.»
© Rödl & Partner ART. 56, CO. 8 DL 72/2020 – SOLUZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI omissis 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonchè di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e' intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
© Rödl & Partner CONTATTI ANNA MARIA DESIDERÀ Associate Partner Avvocato Cassazionista T +39 049 80 46 911 anna-maria.desidera@roedl.com 19
© Rödl & Partner MILAN Rödl & Partner T +39-02-6328841 Largo Donegani 2 Fax +39-02-63288420 I-20121 Milano info@roedl.com Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti del Lavoro PADUA Rödl & Partner T +39-049-804 6911 Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified Via F. Rismondo, 2/E Fax +39-049-8046920 35131 Padova padova@roedl.com Public Accountants and Labour Consultancy Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater ROME Rödl & Partner T +39-06-96701270 P.zza S.Anastasia, 7 Fax +39-06-3223394 00186 Roma roma@roedl.com BOZEN Rödl & Partner T +39-0471-1943200 P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8 Fax +39-0471-1943220 39100 Bolzano bolzano@roedl.com 20
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