Dott. Francesco Maraglino* - MINISTERO DELLA SALUTE
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SESSIONE MEDICINA DEL VIAGGIATORE
DALL’ OMS - EWRS
AGLI INTERVENTI DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
Dott. Francesco Maraglino*
*Dirigente Medico II fascia
Direttore USMAF di Roma Fiumicino
Dott. Alessandro Lattanzi**
** Dirigente Medico U.T. Roma Fiumicino
Ministero della Salute
XX CONVEGNO NAZIONALE A.I.M.A.S.
4, 5, 6, 7 Settembre 2007
Firenze
Istituto di Scienze Militari AeronauticheGeneve, 23 August 2007
The world health report 2007
A safer future: global public health security
in the 21st century
… Since 1967, at least 39 new pathogens have been
identified, including HIV,
Ebola haemorrhagic fever, Marburg fever, SARS …
… Airlines now carry more than 2 billion of
passengers a year …
… 6 key reccomendation:
… full implementation of the IHR 2005 by all
countries …REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
BASI LEGALI
Articolo 21 Costituzione OMS
L’Assemblea Mondiale della Sanità ha
l’autorità di adottare regolamenti
concernenti:
richieste sanitarie o quarantenarie ed
altre procedure studiate allo scopo di
prevenire la diffusione internazionale
delle malattie
Articolo 22 Costituzione OMS
I regolamenti adottati sulla base
dell’articolo 21 entrano in vigore per
tutti gli Stati membri dopo debita
comunicazione della loro adozione da
parte dell’Assemblea Mondiale della
Sanità, con l’eccezione di coloro che
presentano, nei tempi dovuti, riserve
o respingimentiREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Dal vecchio al nuovo Regolamento Sanitario Internazionale
Approvazione ed esecuzione del
regolamento adottato Boston
il 25 luglio 1969
Regolamento addizionale adottato a
Ginevra il 23 maggio 1973
Legge 9 Febbraio 1982, n. 106REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Dal vecchio al nuovo Regolamento Sanitario Internazionale
48° Assemblea Mondiale della Sanità
Risoluzione WHA 48.7
Mandato per revisione del RSI
58° Assemblea Mondiale della Sanità
Ginevra 27 Maggio 2005
Approvazione della Revisione del
Regolamento Sanitario
Internazionale 2005REGOLAMENTO SANITARIO
INTERNAZIONALE
Dal vecchio al nuovo Regolamento Sanitario Internazionale
z Scopo e ambito e’ prevenire,
proteggere, tenere sotto controllo e
fornire una risposta sanitaria alla
diffusione internazionale di malattie
tramite modalita’ commisurate e
limitate ai rischi per la sanita’
pubblica e che evitino interferenze
con il traffico e il commercio
internazionale
z Aumento del commercio e del
traffico a livello mondiale
z Rischi di natura non solo biologica
z Emerging desease
z Re-emerging deseaseREGOLAMENTO SANITARIO
INTERNAZIONALE
Dal vecchio al nuovo Regolamento Sanitario Internazionale
Dalle malattie quarantenarie al
concetto di emergenza di sanita’
pubblica internazionale
z Sicurezza sanitaria globale
(agenti biologici, chimici,
materiale radionucleare)
z Necessita’ di rafforzare le
capacita’ della sanita’ pubblica
mondiale
z Allerta epidemiologico globaleREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Dal vecchio al nuovo Regolamento Sanitario Internazionale
• Rivisto sulla base di istruzioni fornite
dagli stati membri dell’OMS
• Versione finale definita per mezzo di
negoziati tra gli stati
• Adottato dall’assemblea mondiale della
sanità del 2005 e vincolante per gli Stati
membri dell’OMS
• Entrato in vigore nel 2007, con un
periodo concesso agli Stati membri per lo
sviluppo e/o il potenziamento delle
capacità richieste per la sua applicazioneREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Globalizzazione:
… il problema di un altro Paese è un
problema per tutti …
• Proteggere contro la diffusione di
rischi per la salute pubblica
• Prevenire, proteggere, controllare e
fornire risposte alla diffusione
internazionale di malattie infettive in
maniera commisurata e limitata ai
rischi di sanità pubblica
• Evitare l’uso di restrizioni non
necessarie o eccessive ai movimenti
ed al commercio internazionale per
finalità di sanità pubblica
(Articolo 2 del RSI 2005)REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Misure raccomandate
1) Emergenze di sanità pubblica di
rilievo internazionale
2) Rischi permanenti
Consulenza esterna ed indipendente
1) Comitato di Emergenza:
raccomandazioni temporanee in
situazioni di emergenza
2) Comitato di Revisione:
dispute
raccomandazioni permanenti
funzionamentoREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 15
raccomandazioni temporanee
• Emanate dal Direttore Generale
dell’OMS
• In caso di emergenza di sanità pubblica
di rilevanza internazionale determinata
ai sensi dell’articolo 12
• Possibilità di modificazione ed
estensione
• Inclusione di misure sanitarie relative a
persone, bagagli, carico, container,
mezzi di trasporto, merci e/o pacchi
postali per evitare o ridurre la diffusione
internazionale di malattie ed evitare
inutili interferenze con il traffico
internazionale
• Decadenza automatica dopo 3 mesi,
con estensione a periodi supplementari
di 3 mesi in 3 mesi; termine in qualsiasi
momento (art. 49)REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 16
raccomandazioni permanenti
• Emanazione da parte dell’ OMS (art.
53) di raccomandazioni permanenti
relative a misure sanitarie appropriate
con applicazione ordinaria o periodica
• Misure applicabili dagli Stati membri
relativamente a persone, bagagli,
carico, container, mezzi di trasporto,
merci e/o pacchi postali per rischi di
sanità pubblica presenti e specifici, al
fine di evitare o ridurre la diffusione
internazionale di malattie ed evitare
inutili interferenze con il traffico
internazionaleREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 17
criteri per le raccomandazioni
• Indicazioni degli Stati membri
direttamente interessati
• Parere del Comitato di Emergenza
o del Comitato di Revisione, a
seconda del caso
• Principi scientifici nonché le prove
e le informazioni scientifiche
disponibili
• Misure sanitarie che, sulla base di
una valutazione del rischio
adeguata alle circostanze, non
siano più restrittive del traffico e
del commercio internazionale e più
intrusive per le persone rispetto ad
alternative ragionevolmente
disponibili che permetterebbero di
raggiungere il livello adeguato di
protezione sanitariaREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 17
criteri per le raccomandazioni
• Normative e strumenti
internazionali attinenti
• Attività intraprese da altre
organizzazioni intergovernative
ed enti internazionali
competenti
• Altre informazioni adeguate e
specifiche relative all'eventoREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 18
Raccomandazioni relative a persone
• Non si consigliano misure
sanitarie specifiche
• Verifica della storia di viaggi
nelle aree affette
• Verifica dell’esame medico e
delle analisi di laboratorio
• Richiesta di esami medici
• Verifica di prova di vaccinazioni
o altra profilassi
• Osservazione di sanità pubblica
di persone sospetteREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 18
Raccomandazioni relative a persone
• Quarantena o altre misure di
sanità pubblica per persone
sospette
• Isolamento e terapia, quando
necessari, per le persone affette
• Individuazione dei contatti delle
persone affette o sospette
• Rifiuto dell’ingresso di persone
affette o sospette
• Rifiuto dell’ingresso di persone
non affette in aree affette
• Screening in uscita e/o
restrizioni su persone
provenienti da aree affetteREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 18
Raccomandazioni relative a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e
pacchi postali
• Non si consigliano misure
sanitarie specifiche
• Verifica della nota di carico e del
percorso
• Ispezioni
• Verifica delle misure prese alla
partenza o durante il viaggio per
eliminare l'infezione o la
contaminazione
• Trattamento di bagagli, carico,
container, mezzi di trasporto,
merci, pacchi postali o resti
umani per eliminare l'infezione o
la contaminazione, inclusi i
vettori e i serbatoiREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PARTE III – RACCOMANDAZIONI
articolo 18
Raccomandazioni relative a bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e
pacchi postali
• Uso di misure sanitarie specifiche
per assicurare manipolazione e
trasporto in sicurezza dei resti
umani
• Isolamento o quarantena
• Confisca e distruzione, in
condizioni controllate, di bagagli,
carico, container, mezzi di
trasporto, merci o pacchi postali
infetti, contaminati o sospetti, nel
caso che gli altri trattamenti o
processi disponibili non diano
risultati positivi
• Rifiuto di partenza o ingressoREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PROFILASSI INTERNAZIONALE
Meccanismo per la
condivisione di informazioni
epidemiologiche sulla
diffusione transfrontaliera
delle malattie infettive e
indicazione di misure di sanità
pubblica atte a prevenirla e
controllarlaREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PROFILASSI INTERNAZIONALE
Assicurare la massima sicurezza
contro la diffusione
internazionale delle malattie
infettive con la minima
interferenza con il commercio
ed i movimenti internazionali,
attraverso la capacità di
rilevare e comunicare possibili
eventi rilevanti per la sanità
pubblica ed appropriati
controlli nei punti di ingressoREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PROFILASSI INTERNAZIONALE
SANITÀ TRANSFRONTALIERA
Interventi messi in atto su
persone, beni e mezzi che
attraversano il confine
nazionaleREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PROFILASSI INTERNAZIONALE
SANITÀ TRANSFRONTALIERA
OBIETTIVI
Assicurare:
1) la tutela della salute pubblica e
del singolo dall'esposizione a
fattori di rischio biologici o
chimici o fisici
2) la salvaguardia della salute
individuale e pubblica, anche
legata ai problemi emergenti
con i fenomeni migratori
3) ogni altro adempimento di
rilevanza sanitaria anche in
attuazione di impegni
internazionaliREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PROFILASSI INTERNAZIONALE
SANITÀ TRANSFRONTALIERA
Notifica
•Ambito allargato alla notifica di “eventi di
sanità pubblica di rilevanza internazionale”,
e non solo a definite malattie infettive
Focal Points nazionali
• Centri Nazionali per il RSI
• Legami operativi con gli Stati membri
per notifica ed informazione
• Input ufficiali nel processo di revisione
Core capacities
• Sorveglianza e risposta sul territorio e
nei punti di ingresso
• Modernizzazione delle misure routinarie
negli aeroporti di arrivo e partenzaREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
PROFILASSI INTERNAZIONALE
SANITÀ TRANSFRONTALIERA
Punto di ingresso
definizione:
indica “un passaggio per l’ingresso o
l’uscita internazionale di viaggiatori,
bagagli, carico, container, mezzi di
trasporto, merci e pacchi postali
nonché le agenzie e le aree che
forniscono loro servizi al momento
dell’ingresso o dell’uscita”REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Core Capacities
Requisiti routinari
Allegato 1 - Parte B: Aeroporti, …
(Art.13, 19, 20)
• Servizi medici
• Ispezioni
• Ambiente sicuroREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Core Capacities
Requisiti routinari
Allegato 1 - Parte B: Aeroporti, …
(Art.13, 19, 20)
• Accesso a servizi medici adeguati
(personale e attrezzature)
• Equipaggiamento e personale per
trasporto verso strutture sanitarie
• Personale formato per ispezione a
mezzi di trasportoREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Core Capacities
Requisiti routinari
Allegato 1 - Parte B: Aeroporti, …
(Art.13, 19, 20)
• Personale formato e programmi per il
controllo di vettori e serbatoi di
infezione/contaminazione
• Ambiente, acqua, servizi di ristorazione,
servizi igienici, smaltimento in sicurezza
di rifiuti con programmi di verificaREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Core Capacities
Requisiti in caso di emergenza
Allegato 1 - Parte B: Aeroporti, …
(Art. 13, 19, 20)
• Piani d’emergenza
• Servizi medici
• Quarantena
• Applicazione di misure raccomandate
dall’ OMSREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Core Capacities
Requisiti in caso di emergenza
Allegato 1 - Parte B: Aeroporti, …
(Art.13, 19, 20)
• Piano di Emergenza
• Coordinatore
• Punti di contatto per relativi punti di
ingresso
• Servizi di sanità pubblica
• Valutazione e cura di viaggiatori o
animali affetti con accordi con locali
strutture mediche e veterinarie per
isolamento, cura e altri servizi di
supportoREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Parte sanitaria della dichiarazione generale di
aeromobile
Art.38
Documento completato e consegnato
all’Autorità sanitaria competente dal
pilota o da un suo rappresentante in
volo o in procinto dell’atterraggio nel
primo aeroporto nel territorio dello
Stato membro; comunicazione di tutte
le informazioni relative allo stato di
salute a bordo e alle misure sanitarie
applicate all’aeromobileREGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
Parte sanitaria della dichiarazione generale di aeromobile
Art.38
Proposta di modifica della Parte sanitaria della dichiarazione
generale di aeromobile (IATA)
Inclusione di segni e sintomi di malattia,
in passeggero o equipaggio, diversi
da quelli derivanti da mal d’aria o
infortunio, in quanto valida ragione per
sospettare la presenza di una malattia
infettiva a bordoEARLY WARNING AND RESPONSE SYSTEM
EWRS
Decisione del Consiglio e del Parlamento
europeo N. 2119/98/EC, del 24
settembre 1998
Network per la sorveglianza e il controllo
delle malattie infettive in ambito della
Comunità EuropeaEARLY WARNING AND RESPONSE SYSTEM
EWRS
• Approccio globale tra gli Stati membri
per la prevenzione delle malattie infettive
• Collaborazione comunitaria per
tematiche di sanità pubblica, sancito dal
trattato di Maastricht
• Sorveglianza epidemiologica
• Creazione di un network trans-frontaliero
che consenta di definire la definizione di
caso, ricevere, analizzare i dati e
condividerne i risultati con agenzie di
sanità pubblica degli Stati membri
• Creazione di un sistema di risposta e
d’allerta rapidoCentro Europeo per la
Prevenzione e il Controllo delle Malattie
ECDC
Istituzione:
Direttiva 851/2004 del Parlamento
Europeo
Funzioni:
Identificare
Organizzare
Comunicare le attuali ed emergenti
minacce alla salute pubblica, causate da
malattie infettiveATTIVAZIONE FLUSSO INFORMATIVO
ECDC - EWRS
EWRS
ECDC
se l’indagine epidemiologica per
un’epidemia, svolta a livello nazionale,
mostra che:
• i casi sono correlati ad una sorgente
di esposizione, che può interessare
altri Stati membri
• l’epidemia può diffondersi attraverso
i paesi della Comunità EuropeaSTRUTTURE NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E
CONTROLLO DI EVENTI RILEVANTI PER LA
SANITÀ PUBBLICA NAZIONALE
Ministero della Salute
CCM
USMAF
PIF
UVAC
II.RR.CC.CC.SS
II.ZZ.SS
ISS
Regioni e Province e Autonome
Aziende Unità Sanitarie LocaliMISURE DI SORVEGLIANZA
NAZIONALI
• Contenere i rischi noti
• Rispondere all’inatteso
• Migliorare la preparazioneMISURE DI SORVEGLIANZA
NAZIONALI
• Disposizioni legali
• Disposizioni amministrative
• Strumenti decisionali
• Early detection
• Sistema di collaborazione
Internazionale
• Allerta e risposta alle epidemie
• Network USMAF
• Hearly warning network
• Capacita’ di risposta ad eventi di
Sanita’ pubblica
• Modernizzazione delle misure
routinarie negli aeroportiMISURE DI SORVEGLIANZA
NAZIONALI
Collaborazione Ministero della
Salute – Croce Rossa Italiana
Comitati Regionali del Lazio e
Lombardia
Rafforzamento del sistema di
sorveglianza sanitaria negli
Aeroporti sanitari:
Fiumicino
Ciampino
Malpensa
LinateFLOW CHART
COMUNICAZIONI
MINISTERO DELLA SALUTE - CCM
CAPO DIPARTIMENTO
MINISTRO DELLA SALUTE
PREVENZIONE E
COMUNICAZIONE
DIRETTORE GENERALE
PREVENZIONE E
COMUNICAZIONE
DIRETTORE UFFICIO V DIRETTORE UFFICIO III
DIRETTORE USMAFFLOW CHART
DECISIONALE
MINISTERO DELLA SALUTE - CCM
CAPO DIPARTIMENTO
MINISTRO DELLA SALUTE
PREVENZIONE E
COMUNICAZIONE
DIRETTORE GENERALE
PREVENZIONE E
COMUNICAZIONE
DIRETTORE UFFICIO V DIRETTORE UFFICIO III
DIRETTORE USMAFUSMAF
1895 - 2007
…dagli Uffici
Sanitari Speciali
ad oggi…
112 anni
di PrevenzioneNORMATIVE
• Regolamento Sanitario Internazionale
(Boston 1969 - Ginevra 1973)
• Legge 106/82 (recepimento normativa
dall’Italia)
• Revision of the International Health
Regulation igwg/ihr/working paper
(approvato il 23/05/2005)
• Legge n. 833 del 23/12/78, art. 32
• T.U. Leggi sanitarie R.D. 27/07/34,
n. 1265 e succ. modifiche
• R.D. 02/05/40, n. 1045 Regolamento
Polizia Sanitaria Aeronavigazione
• D.L. N.112 del 31/03/98, art. 117
• Ordinanza Ministro della Salute del
27/12/2004
• D.L. n.202 del 1/10/2005 misure urgenti
per la prevenzione dell’influenza
aviaria
• Convenzione di SchengenAEROPORTI SANITARI
MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA
COMUNICAZIONE E
PREVENZIONE
CCM
DIREZIONE GENERALE
PREVENZIONE
1 UFFICIO CENTRALE DI
CORDINAMENTO
(UFFICIO III – ROMA)
4 AEROPORTI SANITARIAEROPORTI SANITARI
• ROMA FIUMICINO
• ROMA CIAMPINO
• VARESE MALPENSA
• MILANO LINATE
D.M. 30/05/1967
G.U. N.223 DEL 05/09/1967AEROPORTI SANITARI
AUTORIZZATI
• ANCONA
• BARI
• BOLOGNA
• BRINDISI
• CAGLIARI
• FIRENZE
• GENOVA
• LAMEZIA TERME
• PALERMO
• PISA
• RIMINI
• TORINO CASELLE
• VERONA
D.M. 30/05/1967
G.U. N.223 DEL 05/09/1967EFFETTO DELLE RACCOMANDAZIONI OMS SULLE MISURE
PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE
INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE:
L’ESEMPIO DELLA SARS
Misure di controllo nazionali
• Definizioni di caso
• Linee guida per la gestione dei casi
• Personale addestrato alle tecniche di
isolamento
• Contact tracing
• Linee guida per il controllo delle
infezioni
• Squadre per indagini di campo
• Diagnostica
• Sorveglianza sanitaria
• Quarantena
Misure di controllo internazionali
• Allerta
• Screening in uscita
• Gestione dei casi sospetti in-flight
• Differimento di viaggiFLOW CHART CANALE SANITARIO
Attesa
Controllo Sanitario
Uscita
Isolamento temporaneo personale sanitario
Trasporto protetto in ospedaleFLOW CHART ISOLAMENTO
Spogliatoio
personale
pulito
Controllo Sanitario
servizio igienico
Spogliatoio
personale
sporco
corridoio protetto
Filtro Locale Visita Filtro isolamento per ambulanza
Ambiente
separato per
isolamento
•Volumi minimi orari ricambio aria
•Filtri HEPA
•No ricircoloattesa
controllo arrivo
sanitario
al controllo
uscita
passaporti
filtro visita
spogl. sporco isolamento
spogl.
pulito filtro
corridoio protettoospedale
per ambulanza
deposito isolamento
operatori pulito
0
scala 1:100
metriHA SIGNIFICATO ISTITUIRE UN CANALE
SANITARIO PANEUROPEO?
SI, SE…
z VERRANNO ISTITUITI CANALI
SANITARI PANEUROPEI CON
EGUALE TEMPISTICA ED
EGUALI MODALITÀ OPERATIVE
z SE VERRANNO ADOTTATE
MISURE PREVENTIVE COMUNI
z CENTRO CONTROLLO
MALATTIE EUROPEO CON
POTERE DI INDIRIZZO E
DECISIONALE
z APPLICAZIONE NUOVO IHRSITI WEB www.ministerosalute.it/ccm/ccm.jsp http://www.epicentro.iss.it/ www.who.int http://europa.eu.int/comm/health/ecdc
Per contattarci
Dott. Francesco Maraglino
Dott. Alessandro Lattanzi
Tel. + 39 06 65954560
Fax + 39 06 65010909
e-mail: usma.fiumicino@sanita.itGrazie per la Vostra attenzione
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