DISPOSIZIONI DI MAGGIORE RILIEVO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Pagina creata da Jacopo Silvestri
 
CONTINUA A LEGGERE
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
                                        di Bari e Barletta-Andria-Trani
                                   --------------------------------------------------
            DISPOSIZIONI DI MAGGIORE RILIEVO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
- Esercizio abusivo della professione
  La dispensazione dei medicinali al pubblico deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dal
  farmacista.
  In proposito si rammenta che l’esercizio abusivo della professione di farmacista è punito con la
  reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,00 a euro 516,00 (art. 348 del codice penale) e che
  la medesima sanzione è applicabile anche nei confronti del farmacista che consenta o agevoli lo
  svolgimento di attività professionale da parte di personale non abilitato e non iscritto all’Albo, il quale
  risponde, a titolo di concorso nel reato, dello stesso delitto di esercizio abusivo della professione (art.
  110 codice penale).
  Si ricorda, altresì, che il farmacista che consenta o agevoli a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della
  professione è assoggettato, tra l’altro, alla sanzione di cui all’art. 8 della Legge 175/1992 che prevede
  l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno, da irrogarsi in sede di
  procedimento disciplinare.
  Si evidenzia, inoltre, che dispensare personalmente il farmaco e spedire personalmente la ricetta sono
  gli aspetti più qualificanti della professione del farmacista, oltre che un preciso obbligo deontologico
  sancito dall’art. 3 del vigente Codice Deontologico, che vieta al farmacista di porre in essere, consentire
  o agevolare a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione.
  Il farmacista che delega ad altri questi compiti, senza che ne abbiano titolo per assolverli, oltre a
  commettere un reato, contribuisce a creare nell’utenza la convinzione che la professione del farmacista
  possa essere esercitata anche senza adeguato studio, preparazione e aggiornamento costante.
  Dietro il semplice gesto della dispensazione non può esserci soltanto un corrispettivo economico ma una
  “conoscenza” che deve essere trasmessa all’utente.
- Distintivo professionale e camice bianco
  In proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Codice Deontologico, nell’attività professionale al
  pubblico il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale rilasciato
  dall’Ordine.
  Si evidenzia, altresì, che il titolare o il direttore di farmacia deve curare che il distintivo professionale e il
  camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. La ratio di tale disposizione risiede nella
  necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci
  il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.
- Mancata riscossione del ticket sulle prescrizioni dispensate in regime di SSN
  Nell’ambito dell’accordo, di cui alla Convenzione Farmaceutica Nazionale (“Regolamento recante norme
  concernenti l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e
  private”) il farmacista ha l’obbligo della esazione delle quote di partecipazione, così come previsto al
  comma 2. dell’art. 3:
  2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell’assistito debbono essere percepite dalla farmacia
     all’atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa.
Si ricorda che l’osservanza delle disposizioni della Convenzione Farmaceutica Nazionale è affidata alla
  vigilanza della A.S.L. che può sottoporre il farmacista alle valutazioni delle Commissioni Farmaceutiche
  provinciali e regionali per l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative o misure cautelari.
  Si evidenzia, altresì, che il farmacista che omette di porre a carico dell’assistito le quote di
  compartecipazione alla spesa farmaceutica, di fatto, applica uno sconto sul prezzo dei medicinali,
  contravvenendo a quanto disposto dall’Articolo 125 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto
  27 luglio 1934, n. 1265).
  Inoltre, l’indebita applicazione dello sconto sui medicinali e la mancata riscossione delle quote di
  compartecipazione, costituiscono anche violazione dei principi sanciti dal Codice Deontologico.
- Consegna dei Medicinali Senza Ricetta
  La consegna di medicinali senza ricetta medica può avvenire solo in caso di estrema necessità ed
  urgenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste dal D.M. 31.03.2008 (patologia cronica,
  necessità di non interrompere il trattamento terapeutico e prosecuzione di terapia a seguito di
  dimissioni ospedaliere), con le modalità da esso stabilite e comunque mai in regime SSN.
  Al di fuori di tali ipotesi, i farmacisti hanno l’obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione
  medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta medica.
  Al riguardo, la normativa italiana prevede specifiche sanzioni per le condotte difformi al dettato
  legislativo, nel momento in cui le stesse siano segnalate alle autorità competenti nei modi previsti dalla
  legge.
  Si rammenta, inoltre, la competenza disciplinare dell’Ordine professionale, atteso che l’art. 24 del Codice
  Deontologico del Farmacista vieta espressamente tali comportamenti, il citato articolo, infatti, stabilisce
  che il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria
  o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
  Appare quindi superfluo aggiungere quanto sia invece importante garantire ai cittadini il rigoroso filtro
  professionale di un farmacista nell’accesso al farmaco.
- Cessione di medicinali in assenza di ricetta “Anticipazione” e detenzione in farmacia di fustelle
  Si sottolinea, innanzitutto, che nei casi in cui ricorrano, lo stato di necessità per salvare chiunque ne
  faccia richiesta dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, o le condizioni previste dal DM 31
  marzo 2008 per la “dispensazione di emergenza”, è espressamente stabilito per legge il pagamento del
  farmaco da parte del paziente con l’emissione del relativo scontrino fiscale e l’attivazione dell’apposito
  registro d’urgenza, senza alcun recupero dell’importo da parte dell’assistito.
  Infatti “Le norme della convenzione (D.P.R. n. 371/1998) che prevedono all’art. 3 che «Le farmacie
  erogano l’assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il SSN
  nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci» e all’art. 7, 2° e 3° comma che
  «La farmacia […] applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata [… e
  che…] tali adempimenti debbono essere eseguiti all’atto della spedizione delle ricette e comunque entro
  il giorno successivo a quello di spedizione» impongono alle farmacie di erogare i farmaci in convenzione
  dietro presentazione di ricetta medica, per cui se ne desume il divieto di anticipare i farmaci dal
  momento che l’infrazione riguarda l’«anticipazione» senza ricetta medica di medicinali per i quali la
  ricetta era necessaria. Tale violazione sussiste anche a prescindere dal fatto che per quelle confezioni non
  sia stata fatta nessuna richiesta di rimborso alla competente ASL” (Consiglio Stato – Sez. V, sent. n. 5092
  del 27.08 2009).
  Inoltre, il farmacista che dispensa farmaci in assenza della prescritta ricetta medica con l’impegno di
  regolare successivamente la cessione del medicinale ponendolo a carico del SSN (la cosiddetta
  “anticipazione”), sostituendosi al medico nella diagnosi e nella prescrizione terapeutica, assume un
comportamento espressamente vietato che configura il reato di esercizio abusivo della professione
  medica (art. 348 Codice Penale) punito con la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a € 516,46.
  In merito alla “anticipazione” del farmaco, con relativa asportazione della fustella, si fa rilevare altresì
  che, qualora in farmacia siano rinvenuti bollini staccati dalla confezione, viene a realizzarsi un illecito
  amministrativo (art. 113 TULS) che comporta la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia
  allorquando, esclusa l’eccezionalità della circostanza, ricorra la constatata, reiterata o abituale
  negligenza e l’irregolarità nell’esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato,
  dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica.
  Si puntualizza, inoltre, che l’”anticipazione” e la detenzione in farmacia di fustelle o medicinali
  defustellati costituiscono, oltre che illeciti penali e amministrativi anche un comportamento vietato dalla
  Convenzione Farmaceutica e sanzionato dal Codice Deontologico.
- Detenzione in Farmacia di medicinali defustellati
  Preliminarmente si ritiene necessario chiarire che la spedizione di una ricetta medica comporta “ipso
  iure” la contestuale consegna dei medicinali in mani dell’assistito o di altra persona delegata.
  Si evidenzia, altresì che, nel rispetto dell’art. 7 del vigente Accordo Nazionale per la disciplina dei
  rapporti con le farmacie per l’assistenza farmaceutica nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, reso
  esecutivo con DPR 371/1998 (Convenzione Farmaceutica):
  1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili
     l’ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.
  2. La farmacia inoltre, ai sensi dell’art. 3, secondo comma , della legge 11 luglio 1977 n. 395 e successive
     norme di legge, applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata,
     […].
  3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all’atto della spedizione della ricetta […].
  Ne consegue, quindi, che al farmacista è consentito asportare il bollino dalla confezione del medicinale
  solo al momento della spedizione della ricetta con la contestuale consegna del farmaco all’assistito.
  Si evidenzia pertanto, che nella ipotesi in cui il farmacista, risultando sprovvisto in farmacia dei farmaci
  prescritti - o di parte di essi -, trattenga la prescrizione medica, potrà effettuare la dispensazione in
  tempi differiti, nel limite temporale dei trenta giorni di validità della ricetta, e applicare solo in quel
  momento il fustello con la contestuale consegna del farmaco all’assistito.
  Ove invece, decorsi i trenta giorni di validità della ricetta, il paziente non ha provveduto al ritiro di
  quanto prescritto, il farmacista dovrà porre all’incasso del SSN la prescrizione, per il numero di
  confezioni realmente consegnate all’assistito.
  La detenzione in farmacia di medicinali defustellati, di conseguenza, lascia presupporre che il farmacista
  abbia applicato il relativo bollino sulla ricetta in assenza del paziente - che quindi non ha ricevuto il
  farmaco prescritto -, e abbia inviato la prescrizione alla ASL per l’incasso del corrispettivo.
  Elementi che concorrono a determinare la convinzione che sia stato perpetrato dal farmacista il reato di
  truffa in danno del SSN, punito “con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a
  due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre
  milioni se il fatto è commesso a danno dello Stato […] (Art. 640 Codice Penale).
- Pubblicità relative alla Farmacia
  Si ritiene opportuno evidenziare che il Codice Deontologico del Farmacista all’art. 20 disciplina la
  pubblicità e l’informazione sanitaria.
  I commi 3, 4 e 5, sono quelli di maggiore rilievo che qui si riportano in commento.
  3. Il farmacista non può accettare né proporre l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla
  propria farmacia ovvero all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici
  e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.
4. La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non
  ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.
  5. È conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti
  relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
  In base ai commi 4 e 5 risulterebbe, quindi, possibile stampare e distribuire volantini relativi ad offerte,
  anche indicando i servizi erogati dalla farmacia purché tale forma pubblicitaria sia corretta, vera e non
  ingannevole, ovvero sia consona all’immagine della farmacia.
  Il comma 5, in ogni caso, vieta tassativamente sia “l’esposizione nella farmacia di qualsiasi
  comunicazione relativa a studi ambulatoriali medici e veterinari, chimiche e strutture sanitarie in genere”
  sia “l’esposizione di qualunque comunicazione relativa alla singole Farmacie negli studi ambulatoriali,
  medici e veterinari, chimiche e strutture sanitarie in genere”.
  Risulta superfluo rilevare che le condotte adottate promuovendo messaggi pubblicitari e
  comportamenti non conformi ai principi deontologici come lealtà, dignità e correttezza, incidono anche
  sull’attività imprenditoriale degli altri colleghi.
- Insegne luminose Farmacie
  Si ricorda che la L.R. n. 5/2014 recante “Disciplina dei turni e degli orari del servizio pubblico
  farmaceutico territoriale” all’art. 1 comma 5 dispone che “le insegne luminose delle farmacie non in
  servizio devono rimanere spente” e all’art. 13 lett. a) prevede, in caso di violazione, la sanzione
  pecuniaria di € 500,00, salvo che il caso non costituisca più grave reato.
  Si evidenzia, altresì, l’art. 5 del D.L.vo 3 ottobre 2009 n. 153, stabilisce che “Al fine di consentire ai
  cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito del Servizio sanitario
  nazionale, l’uso della denominazione «farmacia» e della «croce di colore verde», su qualsiasi supporto
  cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie
  ospedaliere.”
  Risulta, pertanto, evidente che la ratio della norma è quella di consentire all’utenza l’immediata
  individuazione degli esercizi di farmacia che svolgono il turno di servizio diurno, pomeridiano e notturno
  e di escludere ogni possibile segnalazione che potrebbe risultare fuorviante e ingannevole nel caso in cui
  le insegne delle farmacie non di turno risultassero accese.
- Detenzione medicinali soggetti a prescrizione medica in parafarmacia
  Si ritiene opportuno segnalare che a seguito del rinvenimento presso una parafarmacia di medicinali
  soggetti a prescrizione medica e di una ricetta ripetibile con la quale era stato prescritto un farmaco
  dispensabile esclusivamente in farmacia, il Sindaco ha ritenuto, a norma dell’art. 3 della L. n. 362/1991,
  di dover procedere all’immediata chiusura della farmacia, esercitata presso la parafarmacia e ritenuta,
  dunque, abusivamente attivata.
  Com’è noto, il citato art. 3 dispone, infatti, al comma 1, che “chiunque apre una farmacia o ne assume
  l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da
  lire cinque milioni a lire dieci milioni” ed al comma 2 che “nei casi indicati dal comma 1, l’autorità
  sanitaria competente ordina l’immediata chiusura della farmacia”.
  Ebbene, TAR Abruzzo, con la sentenza n. 384 dell’8 ottobre 2015, ha confermato la legittimità
  dell’ordinanza sindacale di chiusura della farmacia abusiva, riconoscendone l’immediata efficacia, in
  ragione del chiaro e serio pericolo per la salute pubblica derivante dall’illegittima vendita di farmaci da
  parte di soggetti non debitamente autorizzati.
Il Collegio ha, inoltre, individuato nel Sindaco l’autorità sanitaria competente ad assumere
   provvedimenti di tale contenuto, sulla base, tra le altre, della previsione dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. n.
   267/2000, che dispone che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
   carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
   rappresentante della comunità locale”, nonché della costante giurisprudenza amministrativa che ha
   riconosciuto la competenza del sindaco in materia (TAR Emilia-Romagna, 25 Luglio 2013 n. 238, TAR
   Puglia 14 Marzo 2012 n. 507).
- Rapporti professionali con i colleghi
  Si evidenzia, inoltre, che il Codice Deontologico del Farmacista agli articoli 16 e 31 disciplina i rapporti
  professionali che il farmacista deve mantenere con i colleghi prevedendo, in particolare, che:
  “Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla
  collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze” e che “Il farmacista che esercita
  la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e
  autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva
  collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli”.

All. alla nota Prot. n. 201600684 del 2 marzo 2016
Puoi anche leggere