Sito: ristrutturazioni2018.enea.it - (trasmissione dei dati ad ENEA) Roma, Confartigianato - 10 dicembre 2018 - Chorus Call
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Sito: ristrutturazioni2018.enea.it (trasmissione dei dati ad ENEA) Roma, Confartigianato - 10 dicembre 2018 Ing. Domenico Prisinzano ENEA- DUEE Responsabile del laboratorio DUE-SPS-SAP
Riferimento: art. 16, c. 2.bis – D.L. 63/2013 e s.m.i. « 2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali ». 2
Quali interventi?- DPR 917/86 art. 16 bis lettera h) Interventi: h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 3
Registrazione Si può accedere con le credenziali dell’ecobonus e viceversa 6
Principale riferimento per l’ammissibilità Opuscolo dell’Agenzia delle Entrate 7
Guida ENEA Guida rapida ENEA 8
Interventi ammessi 9
Interventi: strutture opache 10
Numero minimo di informazioni Campi evidenziati in giallo: obbligatori a cura dell’utente Campi evidenziati in verde chiaro: obbligatori a compilazione guidata 11
Infissi 12
Compilazione con scelte facilitate Titolo della presentazione - luogo - data (piè pagina - vedi istruzioni per visualizzazione in tutta 13 la presentazione)
Menu a tendina 14
Scheda riepilogativa 15
Ricevuta di avvenuta trasmissione 16
http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/ 17
GRAZIE PER L’ATTENZIONE domenico.prisinzano@enea.it Ing. Domenico Prisinzano ENEA-Agenzia Nazionale Efficienza Energetica Dipartimento Unità Efficienza Energetica Responsabile del laboratorio: DUEE-SPS-SAP 18
Palermo, 03 dicembre 2018 Spett.le Agenzia delle Entrate c.a Dott.ssa Anna Luigia Cazzato Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico c.a. Ing. Mauro Mallone Oggetto: Nota sulla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 – pag. 245 – “Lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. La circolare indicata in oggetto, per gli interventi di risparmio energetico ammessi alle detrazioni fiscali, fa riferimento al decreto 15 febbraio 1992 1 emanato in attuazione dell’art. 29 della legge 9 gennaio 1991 n. 9. I requisiti tecnici di alcuni interventi elencati nel suddetto decreto risultano obsoleti, non in linea con il progresso della tecnica e in contrasto con altre disposizioni nazionali e comunitarie di più recente emanazione. Le criticità si riscontano, in particolare, per gli interventi indicati alle lettere a), f), h), i), m), n) o). Per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere a), f) h), i) si ritiene che possano continuare ad essere considerati interventi di risparmio energetico in accordo, però, con le prescrizioni tecniche previste dalle legge vigenti e non più facendo riferimento ai requisiti del DM 15/02/1992. Il sito ristrutturazioni2018.enea.it contempla questi interventi e non pone vincoli di nessun genere. 1 1 Articolo 1. Tipi di opere ammesse ad agevolazioni fiscali. 1. Sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste dall’art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, gli interventi, intrapresi da persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e destinati ad edifici o unità immobiliari esistenti adibiti ad uso di civile abitazione, e comunque diversi da quelli di cui all’art. 40 dello stesso testo unico, rientranti nel seguente elenco: a) opere di coibentazione dell’involucro edilizio che consentano un contenimento del fabbisogno energetico necessario per la climatizzazione di almeno il 10% purché realizzate con le regole tecniche previste nella tabella A allegata alla legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) opere di coibentazione di reti di distribuzione di fluidi termovettori; c) impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria utilizzanti pannelli solari piani; d) impianti che utilizzano pompe di calore per climatizzazione ambiente e/o produzione di acqua calda sanitaria; e) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; f) generatori di calore che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; g) generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%; h) apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e calore a condizione che il fattore di utilizzo globale del combustibile non sia inferiore al 70%; i) apparecchiature di regolazione automatica della temperatura dell’aria all’interno delle singole unità immobiliari o dei singoli ambienti, purché, in quest’ultimo caso, applicati almeno al 70% degli ambienti costituenti l’unità immobiliare; l) apparecchiature di contabilizzazione individuale dell’energia termica fornita alle singole unità immobiliari; m) trasformazione, legittimamente deliberata, di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria, purché da detta trasformazione derivi un risparmio di energia non inferiore al 20% e purché gli impianti unifamilari siano dotati di un sistema automatico di regolazione della temperatura e di un generatore di calore con rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90%; sono escluse le abitazioni situate nelle aree individuate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come siti per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento; n) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua alimentati a combustibile; o) sorgenti luminose aventi un’efficienza maggiore o uguale a 50 Lumen/Watt, nel limite massimo annuo di una sorgente luminosa per vano dell’unità immobiliare.
Nel nuovo sito non vengono invece monitorati gli interventi di cui alle lettere m), n) e o). L’intervento di cui alla lettera m) non è in linea con le indicazioni contenute nel DPR 59/09 e nel decreto 26/06/2015 “requisiti minimi e pertanto riteniamo che non sia più proponibile, gli interventi di cui alle lettere n) ed o) possono essere oggetto di ulteriore approfondimento ed eventualmente essere inseriti nella portale nel 2019. Una nota particolare merita l’intervento di cui alla lettera f). Rientra sicuramente in questa tipologia di intervento la sostituzione di una caldaia esistente di tipo standard con una caldaia a condensazione, intervento previsto e monitorato nel sito ristrutturazioni2018.ena.it. Non è da considerare più intervento di risparmio energetico, invece, l’installazione di una semplice caldaia di tipo B1 che, pur avendo un rendimento superiore al 90% non soddisfa più le condizioni poste dalla più recente normativa per i motivi sotto indicati: a) il DPR 59/09 (GURI n.132 del 10-06-2009, entrato in vigore il 25-06-2009), salvo alcune eccezioni legate alla sicurezza (scarico in canna fumaria collettiva), prevede: “i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.” b) lo stesso requisito è stato confermato dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” con l’eccezione delle caldaie di tipo B1 per le quali l’evacuazione dei fumi avviene tramite canne collettive ramificate. Il punto 1.3 dell’appendice A del suddetto decreto prevede: “Il rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso è pari a 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.” c) per effetto del Regolamento (UE) N. 813/2013 della Commissione, dal 26 settembre 2015 le caldaie, progettate e messe in commercio, destinate al riscaldamento d’ambiente o miste (cioè destinate anche alla produzione di acqua calda sanitaria) devono avere il valore dell’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente non inferiore all’86 %. Questo valore (non deve trarre in inganno) si riferisce al potere calorifico superiore del combustibile e in termini di rendimento (utile) corrisponde a circa 95,5 percento. d) il suddetto regolamento n. 813/2013, nel paragrafo 5 dell’allegato II in merito alle caldaie di tipo B1 prevede che deve essere riportato sulla confezione: “per le caldaie di tipo B1 e le caldaie miste di tipo B1, le relative caratteristiche e la seguente dicitura standard: «Negli edifici esistenti questa caldaia ad aspirazione naturale deve essere collegata solo a una fumisteria condivisa da diverse abitazioni per evacuare i residui della combustione verso l’esterno del locale in cui si trova la caldaia. La caldaia trae l’aria necessaria alla combustione direttamente dal locale ed è munita di camino antivento. A causa di un’inferiore efficienza, qualsiasi altro uso di questa caldaia deve essere evitato in quanto darebbe luogo a un maggiore consumo energetico e a costi di funzionamento più elevati”. Per quanto sopra riportato la definizione di caldaia ad alto rendimento data dal DM 15/02/1992 appare obsoleta, non in linea con il progresso della tecnica e superata dalla più recente normativa che prevede vincoli più stringenti. Ne è prova, infatti, che una moderna caldaia di tipo B1 soddisfa il requisito di caldaia ad alto rendimento del DM 15/02/92 ma è considerata ad alto consumo energetico dal regolamento UE 813/2013.
La sostituzione di una caldaia di tipo B1, pertanto, non può considerarsi un intervento di risparmio energetico e quindi non ammissibile ai sensi della lettera h) dell’art. 16 bis del DPR 917/86. Per questo motivo non abbiamo previsto il monitoraggio dei dati di questo tipo di apparecchio. Riteniamo che possa, invece, considerarsi intervento di manutenzione straordinaria e quindi ammissibile alle detrazioni fiscali alla luce della definizione di manutenzione straordinaria dell’impianto termico contenuta dell’allegato A del D.lgs 192/05 e successive modificazioni 2. Per quanto sopra esposto riteniamo che nei nuovi provvedimenti debba essere tolto il rifermento al DM 15/02/1992. Per tutti gli interventi ammissibili ci riserviamo di produrre un documento tecnico che precisi i nuovi requisiti compatibili con le leggi vigenti. Disponibili ad un confronto sull’argomento, si porgono cordiali saluti. Ing. Domenico Prisinzano 2 ”28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico”.
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