L'INTERVENTO DELL'INPS SUL DURC ON LINE POSITIVO IN CASO DI SCOSTAMENTO NON GRAVE - MYSOLUTION

Pagina creata da Luca Rizzi
 
CONTINUA A LEGGERE
CIRCOLARE MONOGRAFICA

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DURC

L’intervento dell’INPS sul DURC on line
positivo in caso di scostamento non grave
Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione
nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad € 150,00
a cura di studiomarini.net | 3 FEBBRAIO 2021

 L’INPS, con Messaggio del 19 gennaio 2021, n. 213 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) ha for-
 nito alcuni chiarimenti riguardo le corrette modalità di applicazione del criterio dello scostamento non
 grave, ex art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015, in materia di verifica della regolarità contributiva, con
 riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.
 Al riguardo, l’Istituto ha precisato che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e
 quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad € 150,00, compren-
 sivi di eventuali accessori di legge. La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo
 al momento in cui viene generato in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto
 dell’interrogazione.
 Il criterio dello scostamento non grave viene, dunque, valutato tenendo conto del valore “fotografato” al
 momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva
 definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.

Premessa
A decorrere dal 1° luglio 2015, in seguito all’entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 2015, la verifica del-
la regolarità contributiva, in un’unica operazione, nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili,
avviene con modalità esclusivamente telematiche, in cooperazione applicativa ed in tempo reale, in-
dicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. Tale servizio, presenta uguali fun-
zionalità nei portali degli Istituti Inps ed Inail.
L’esito positivo della verifica di regolarità, genera un Documento, in formato.pdf, non modificabile,
denominato “Durc On Line”, il quale, peraltro, avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizza-
to ad ogni fine richiesto dalla legge.

        Attenzione
        Il Documento presenta i seguenti contenuti minimi:
        a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui
        confronti è effettuata la verifica;
        b) l’iscrizione all’INPS, all’INAIL e, ove previsto, alle Casse Edili;
        c) la dichiarazione di regolarità;

                                                                                                       1
     MySolution | Circolare Monografica | 3 febbraio 2021
L’intervento dell’INPS sul DURC on line positivo in caso di scostamento non grave

        d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità
        del Documento.

Il Documento riporta l’indicazione che la regolarità si riferisce alla risultanza, in tempo reale, alla data
della richiesta effettuata dal soggetto – dal portale di INPS o INAIL –, dell’interrogazione degli archivi
dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
Qualora la verifica effettuata automaticamente negli archivi di uno degli Enti interessati fornisca
immediatamente un esito positivo, lo stesso resta cristallizzato anche qualora la verifica effettuata
dagli altri Enti abbia evidenziato una situazione di irregolarità. L’INPS – con il Messaggio in commento
– ha provveduto a chiarire cosa si intende per “scostamento non grave”, in caso di rilascio del DURC
positivo.

        Ricorda
        Il DURC positivo dà la possibilità all’azienda di fruire dei benefici occupazionali, ovvero di par-
        tecipare alle gare di appalto, oppure di essere liquidati dalla PA, a seguito di lavori/servizi e
        forniture precedentemente affidate.

Nell’analisi che segue, prima di entrare nel merito dell’ultimo intervento INPS, alcune considerazioni
di carattere più generale sul DURC ON LINE.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva
La verifica sulla regolarità consente alle aziende di ottenere riscontro in tempo reale riguardo lo stato
dei loro adempimenti contributivi e riguarda esclusivamente i pagamenti scaduti sino all’ultimo gior-
no del secondo mese antecedente quello in cui viene richiesto il DURC.
La procedura telematica unificata interroga contemporaneamente gli archivi INPS, INAIL e Cassa
Edile (quest’ultima per quanto concerne le imprese inquadrate a fini previdenziali nei settori edilizia –
industria ed edilizia – artigianato e, ai soli fini del DURC, le aziende che applicano i CCNL dell’edilizia).

        Approfondimenti
        I soggetti di seguito elencati sono quelli abilitati ad effettuare la verifica di regolarità con-
        tributiva (per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o
        artigianato per le attività dell’edilizia e delle casse edili) in ragione delle finalità per le quali, ai
        sensi della vigente normativa, è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Con-
        tributiva:
        a) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010;
        b) gli Organismi di attestazione SOA;
        c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n.
        81/2008;
        d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che
        agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
        e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa
        delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

                                                                                                                      2
     MySolution | Circolare Monografica | 3 febbraio 2021
L’intervento dell’INPS sul DURC on line positivo in caso di scostamento non grave

        f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credi-
        to, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 185/2008, converti-
        to, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, e dell’art. 37, comma 7-bis, del D.L. n. 66/2014,
        convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89/2014.

Il DURC positivo e gli incentivi occupazionali
Com’è noto, l’avere il DURC positivo è uno dei requisiti principali per la corretta fruizione degli in-
centivi occupazionali previsti dalla normativa vigente. Infatti, per la fruizione di qualsivoglia incenti-
vo economico/contributivo, non basta il rispetto dei principi espressi dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. n.
150/2015.
A mente dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, il Legislatore prevede il rispetto (a decorrere dal
1° luglio 2007) di ogni adempimento in ordine:
1.   agli obblighi contributivi;
2.   all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
3.   al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali
     nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazio-
     ni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
     nazionale.
Il punto 1) è legato al c.d. DURC positivo: pertanto l’azienda dovrà essere in possesso di un DURC in
regola (DURC on line), pena l’impossibilità di fruire dei benefici in commento.
A mente della Circolare MLPS n. 5/2008, i benefici normativi si identificano in tutte quelle agevolazioni
che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura
patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (quindi, agevolazioni di
carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da
atti a valenza comunque normativa connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).
Invece, i benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del
rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però
non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento”
di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la “regola” per un
determinato settore o categoria di lavoratori. Non rientrano nella nozione in esame quei regimi di
“sotto contribuzione” che caratterizzano, con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge:
   interi settori (agricoltura, navigazione marittima ecc.),
   territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.),
   specifiche tipologie contrattuali (apprendistato).

        Approfondimenti
        La Cassazione – con sentenza n. 6428/18 – ha ribadito che il possesso del DURC per il ricono-
        scimento di benefici normativi e contributivi previsti per le imprese artigiane, commerciali e
        del turismo, si riferisce ai benefici derivanti da sgravi e da fiscalizzazione degli oneri sociali e
        non all’ipotesi di aliquota contributiva ridotta per gli apprendisti. Al riguardo, la Suprema Cor-
        te – contestando l’operato dell’INPS che aveva incluso la minore contribuzione prevista per
        l’apprendistato nel novero delle “agevolazioni contributive” con la conseguente errata ride-
        terminazione dei contributi versati per gli apprendisti nella misura prevista per i lavoratori
        comuni – ha ricordato che:

                                                                                                                      3
     MySolution | Circolare Monografica | 3 febbraio 2021
L’intervento dell’INPS sul DURC on line positivo in caso di scostamento non grave

        - il DURC è finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi;
        - la Circolare MLPS n. 5/2008 individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di
        mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di la-
        voro.

L’ultimo intervento INPS: Messaggio n. 213/2021
Il richiamato D.M. 30 gennaio 2015 ha previsto alcuni casi particolari non ostativi al rilascio del
DURC:
   scostamento “non grave” tra somme versate e dovute, nei confronti di ciascun ente, intenden-
     dosi per “non grave” un’inadempienza pari o inferiore ad € 150, compresivi di eventuali somme
     accessorie (ad esempio interessi e sanzioni);
   esistenza di crediti in fase amministrativa, oggetto di compensazione, per i quali sia stato ve-
     rificato il credito;
   crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo;
   crediti affidati all’azione di recupero da parte degli Agenti della riscossione, con sospensione
     della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
   sospensione dei pagamenti in virtù di provvedimenti normativi;
   rateazioni concesse da INPS, INAIL, Cassa edile o Agenti della riscossione.
Con riferimento al primo punto, l’INPS ha precisato che non si considera grave lo scostamento tra le
somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad
€ 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento in cui viene generato
in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto dell’interrogazione.

        Attenzione
        Il criterio dello scostamento non grave viene dunque ad essere valutato tenendo conto del
        valore “fotografato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo
        all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fi-
        no alla predetta misura è stata rilevata.
        Qualora, a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare, sia notificato al contri-
        buente l’invito a regolarizzare, le esposizioni debitorie, fatta salva l’ipotesi di annullamento
        parziale o totale delle stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato, dovranno essere
        interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare.

Anche l’eventuale regolarizzazione parziale che determini un debito residuo di importo pari o infe-
riore a € 150,00 per tutte o solo alcune delle Gestioni previdenziali evidenziate nell’invito a regolariz-
zare comporterà la formazione di un DOL irregolare denominato “Verifica regolarità contributi-
va”, indipendentemente dall’importo residuo non versato. Resta infatti esclusa in questa fase del
procedimento l’applicabilità del criterio dello scostamento non grave.

                                                                                                                      4
     MySolution | Circolare Monografica | 3 febbraio 2021
L’intervento dell’INPS sul DURC on line positivo in caso di scostamento non grave

        Attenzione
        Pertanto, nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello
        scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà per l’importo residuo non pagato
        anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in € 150,00 per ogni
        Gestione.

Infine l’INPS – con Messaggio n. 213/2021 – segnala la novità inerente il procedimento di annulla-
mento, attivabile d’ufficio ovvero su richiesta dell’interessato, di un documento di regolarità contribu-
tiva già generato dal sistema.
Tale procedimento di annullamento prevede che, a conclusione dello stesso, il sistema Durc On Line
notifichi con PEC, tramite il canale INPSCOMUNICA, l’avvenuto annullamento del Documento a tutti i
soggetti che hanno effettuato l’interrogazione sul portale istituzionale INPS.

        Attenzione
        La procedura prevede la possibilità di effettuare la ricerca puntuale con l’indicazione del codi-
        ce fiscale, della matricola dell’operatore, dell’identificativo INPS della pratica, del periodo e
        della sede.

        Riferimenti normativi
   D.M. 30 gennaio 2015
   INPS, Messaggio 19 gennaio 2021, n. 213
   MLPS, Circolare 30 gennaio 2008, n. 5

                                                                                                                      5
     MySolution | Circolare Monografica | 3 febbraio 2021
Puoi anche leggere