Shock tra gli umaréll del diritto concorsuale: il cantiere delle riforme è ancora aperto! - Shock tra gli umaréll del diritto concorsuale
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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Shock tra gli umaréll del diritto concorsuale: il cantiere delle riforme è ancora aperto! 04 Ottobre 2019 Tommaso Bagnulo [Nota di Redazione: un cortese lettore ci comunica che la dicitura corretta al plurale di “umaréll” è “umarj” e si pronuncia “umari” con un leggero strascico sulla i finale] In relazione all’epopea della riforma della legge fallimentare, sarebbe particolarmente difficoltoso calcolare il numero di volte, quanto meno a partire dagli anni ’70, in cui è stato intitolato un articolo, un libro, un convegno, riferendosi ad essa quale “un cantiere ancora aperto”, espressione invero che deve ritenersi ancora una volta in auge nonostante l’emanazione del CCII. Esperienza comune insegna che per chissà quale legge della natura i confini di qualsiasi cantiere vedono la presenza costante di un capannello di curiosi intenti ad osservare. Invero, di tutta evidenza un cantiere aperto deve essere dotato di una singolarità gravitazionale pari a quella di un buco nero di Schwarzschild [[1]] verso il cui orizzonte degli eventi, incapaci di resistere, vengono attratti in massa miriadi di corpi vaganti che nei più recenti studi effettuati dal MIT vengono definiti “ umaréll”: soggetti di qualsiasi estrazione sociale e censo, accomunati tutti da una sorta di tossica dipendenza dalla vita del cantiere e di tutto ciò che vi gravita attorno, che inesorabilmente vengono attratti dalla singolarità e si ammassano ai bordi di essa per ingannare il tempo e allontanare la noia del disimpiego o del disimpegno. Vi trascorrono ore, se non giornate, a sbirciare e studiare le maestranze e l’andamento dei lavori attraverso le reti di polietilene color arancio, speranzosi di poterle trapassare, di eliminare definitivamente gli ostacoli fisici che si frappongono tra loro e l’immensità del wormhole che hanno dinanzi, e finalmente intervenire con piglio risolutivo. Stanno lì, fermi, con le braccia dietro alla schiena, la coppola a tre quarti a parar il sole e si scatenano in analisi e tecnicismi sull’andamento dei lavori, in giudizi sull’attività del cantiere; impietosi confabulano tra di loro su come sarebbe meglio fare quel dato muretto o quella data traccia, per concludere la giornata, liberati momentaneamente dalla forza di attrazione, rientrando a casa nel proprio mormorio “no, macché, ma non è mica così che si lavora!”.
Nonostante i granitici impietosi giudizi espressi, non desiste l’umaréll e il giorno dopo è vittima ancora della forza di attrazione, autoconvincendosi che sia ormai una missione, la sua, quella di dover comprendere esattamente dal brusio dei suoi colleghi più mattinieri se è cambiato qualcosa, se e come proseguono i lavori e, soprattutto, se finalmente qualcuno ha ascoltato e capito veramente come si lavora davvero. Così, ogni mattina si inizia daccapo. E il cantiere sempre aperto della riforma della legge fallimentare e delle procedure concorsuali, è il punto di attrazione per gli umaréll del diritto concorsuale. Masse ormai incontrollabili di operatori del diritto che ogni mattina appena seduti alla scrivania, prima di iniziare l’attività e gettarsi tra le scartoffie, si fanno largo nel brusio della rete, dei social e media network specializzati o generalisti, a verificare l’andamento dei lavori, a valutare lo stato di avanzamento della riforma fino allo sfinimento dato dall’ennesima notizia funesta. E così rientrano a casa ogni sera, a capo chino, accompagnati da un rassegnato “ma no, dai, ma non è mica così che si lavora, non è mica così che possiamo lavorare”. Il cantiere della riforma delle procedure concorsuali, infatti, risulta essere ancora aperto e il recente Codice della Crisi e dell’Insolvenza non appare assolutamente quale il tanto agognato punto di arrivo. Da quanto tempo l’umaréll del diritto concorsuale assiste e attende la chiusura del cantiere. Dal Regio Decreto del ’42, all’affiancamento della normativa della legge 95/1979 (cosiddetta “Legge Prodi”) con cui venne introdotta la procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, poi regolata con l’emanazione del Decreto legislativo 270/1999 relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Dal dibattito degli anni ’70 ha assistito ai vari progetti di modifica predisposti da commissioni di esimi giuristi, vedendo il progetto predisposto da Chiaraviglio, poi dalla cosiddetta “Commissione Pajardi ”. E anche allora, l’acceso dibattito sulle prospettive di riforma date dall’avvertita necessità di adeguare l’impianto normativo del ’42 all’assetto economico evoluto nei decenni attirava la più che legittima attenzione degli operatori della materia concorsuale. Una offerta di Convegni, articoli, studi, interventi tutti a spiegare le istanze di riforma, le valutazioni formulate, gli strumenti in fase di elaborazione, il futuro del diritto concorsuale. Rimasto comunque insensibile alle istanze di riforma, il legislatore ha visto nel Regolamento del Consiglio d’Europa n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza transfrontaliera l’elemento che ha incentivato la necessità quanto meno di un adeguamento della normativa interna, laddove vincolante per gli Stati la necessità di adeguamento delle rispettive legislazioni.
E così gli umaréll assistettero impazienti ai lavori della Commissione Trevisanato che però vide nel 2003 il naufragio delle prospettive di riforma organica della legge fallimentare, laddove il legislatore propese per la tecnica della novellazione mediante prima il Decreto legislativo 35/2005 che riformulò la revocatoria fallimentare e il concordato preventivo e poi il Decreto legislativo 5/2006 recante la riforma organica delle procedure concorsuali che andava appunto a intervenire sulle norme della legge del ’42 riformandole e adeguandole ai tempi, se così si può dire. E via così di altri Convegni, articoli e studi, con gli umaréll dediti a sezionare le ipotesi, studiare le prospettive di riforma, analizzare i nuovi strumenti a disposizione e quelli di cui si segnalava l’imminente presentazione. È seguito il Decreto legislativo 169/2007 cosiddetta “Decreto Correttivo” che ha modificato il precedente del 2006, poi la legge 122/2010 relativa agli articoli 182bis e ter disciplina del fallimento, poi la legge 111/2001 con l’estensione all’imprenditore agricolo delle procedure di accordi di ristrutturazione ex articolo 182 bis disciplina del fallimento e a seguire il decreto legge 212/2011 e la legge 3/2012 con la nuova procedura di composizione della crisi per il debitore sovraindebitato. Ancora Convegni, ancora articoli, ancora studi e conciliaboli cui gli umaréll non si son mai tirati indietro, anzi. Sempre nel 2012 la Commissione del Parlamento Europeo invitava i Paesi membri ad un approccio uniforme maggiore del fallimento delle imprese e dell’insolvenza, finalizzato poi nel 2014 con la Raccomandazione 2014/135/UE della Commissione su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza incoraggiando tutti gli Stati membri ad istituire un quadro giuridico che consentisse la ristrutturazione efficace delle imprese in difficoltà e offrisse una “seconda opportunità agli imprenditori onesti” a richiamo del noto adagio relativo all’”imprenditore onesto sì, ma sfortunato” travolto dalle procedure concorsuali di crisi e di insolvenza. Pronti subito i Convegni, pubblicate subito le analisi e le prospettive di riforma ulteriori: ancora, tutti gli umaréll a rapporto a studiare, visionare, prepararsi per il prossimo stato di avanzamento lavori. Nel gennaio 2015 il Ministro della Giustizia nominò così la Commissione Rordorf alla quale concesse termine sino al 31.12.2015 con il compito di elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino delle procedure concorsuali. Nel novembre 2015 la Commissione licenziò una prima bozza di schema di disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Nel febbraio 2016 il Consiglio dei Ministri approvò lo schema di disegno di legge delega che venne così sottoposto alle Camere, le quali lo approvarono rispettivamente quella dei Deputati nel febbraio 2017 e il Senato nel successivo mese di ottobre del medesimo anno, conferendo formalmente con la Legge 155/2017 la delega al Governo per la riforma organica in oggetto. Fu così conferito ulteriore incarico alla Commissione Rordorf per la elaborazione di tre schemi di decreti legislativi in attuazione della delega, pervenendo alla approvazione di uno schema di decreto legislativo recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” sottoposto poi alle Commissioni parlamentari competenti che restituirono parere favorevole, pur con numerose osservazioni.
Altri anni di Convegni e scritti, tutti eccellentissimi, tutti a disposizione degli umaréll avidi di apprendere, di tenersi al passo, di mantenersi pronti all’imminente annunziata chiusura del cantiere, sicuri che da lì a breve i Clienti avrebbero chiesto e da lì a breve avrebbero ottenuto finalmente la soddisfazione di poter rispondere con l’aggiornamento più recente della materia. E così, a ridosso dello spirare del termine per l’esercizio della delega, il 12.01.2019 il Consiglio dei Ministri, recependo parte delle osservazioni, ha emanato il Decreto legislativo 14/2019 di attuazione della delega mediante la quale è stata varata la riforma organica delle procedure concorsuali con l’emanazione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, con la previsione della sua entrata in vigore (salvo sedici articoli vigenti dal 16 marzo 2019) dal 15 agosto 2020. E dunque tutti gli umaréll si sono sentiti giustamente rasserenati: c’è la riforma, il cantiere è chiuso! Cum magno gaudio habemus legem! Non solo, a tutti gli umaréll è stato anche concesso un anno e mezzo di tempo per approfondirne tutti gli aspetti, impadronirsi della piena conoscenza degli strumenti predisposti, studiarla, rivoltarla come un guanto, acquisirne la padronanza completa. Un anno e mezzo per i veri umaréll di scatenarsi, esaminare, studiare e farsi largo nel brusio dei Convegni, degli interventi, degli articoli specializzati e poter esprimere tutti i giudizi possibili. Un cantiere chiuso, sì, ma capace ancora di offrire tante soddisfazioni! E poi, come una doccia gelida, lo schock: non c’è stato tempo di formulare una siffatta ipotesi che subito il cantiere è stato riaperto. E l’umaréll ha pianto, ma più per disperazione che altro. A ridosso della pubblicazione della riforma, all’umaréll è arrivata la notizia che il legislatore, stante la presa d’atto che la riforma non avrebbe espresso completamente la delega conferita, o quantomeno per escluderne la possibile lacunosità, già dall’ottobre 2018 aveva presentato un Disegno di legge, approvato in data 16 gennaio 2019 (quattro giorni dopo l’emanazione della riforma stessa), con il quale si intendeva conferire Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di riforma di cui alla legge 155/2017, assegnando il termine di due anni dalla pubblicazione della legge delegata per la eventuale emanazione di cosiddetta correttivi alla riforma. E con Legge n. 20 dell’8 marzo 2019 è stata conferita dunque delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevedendo che entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi di cui alla Legge 155/2017 il Governo possa adottare decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Pertanto, alla luce del fatto che il Codice entrerà in vigore il 15 agosto 2020, i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere emanati entro il 15 agosto 2022.
Il cantiere permane aperto quindi per espressa previsione del legislatore. E non solo, a infliggere un altro duro colpo alla già fragile psiche dell’umaréll frustrato è giunto l’ulteriore araldo. Lo scorso 26 giugno è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 172 la Direttiva (UE)2019/1023, approvata il 20 giugno e in vigore dal 16 luglio 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la Direttiva (UE)2017/1132 anch’essa a propria volta già avente ad oggetto la ristrutturazione e l’insolvenza. Ai sensi dell’articolo 34 della Direttiva gli Stati membri devono adottare entro il 17 luglio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi ad essa, con la previsione che gli Stati che dovessero incontrare particolari difficoltà nell’attuazione hanno la possibilità di beneficiare di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione, previa notifica entro il 17 gennaio 2021 della necessità di avvalersi della predetta opzione. Ulteriormente è previsto uno slittamento del termine per il recepimento per quanto attiene alle disposizioni di cui all’articolo 28, lettere a), b) e c) della medesima: ossia delle disposizioni da attuarsi in relazione all’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica anche nelle situazioni transfrontaliere le azioni relative all’insinuazione al passivo (lett. a), alla presentazione dei piani di ristrutturazione o rimborso (lett. b) e alle notifiche ai creditori (lett. c). Per tali incombenti attuativi il termine viene fissato entro il 17 luglio 2024 . Infine, per la uniformazione legislativa alla Direttiva da parte delle legislazioni nazionali delle modalità di comunicazione elettronica per la presentazione di contestazioni e impugnazioni, il termine viene ulteriormente rinviato al 17 luglio 2026. La Direttiva dispone che tutti gli Stati membri predispongano l’armonizzazione degli ordinamenti interni sia in materia di ristrutturazione sia in materia di prevenzione della crisi sia in materia di e sdebitazione, assicurando una maggiore efficienza e un costante monitoraggio per tutte le procedure concorsuali. Ne deriva, presumibilmente, che sarà da valutare ogni ulteriore intervento per predisporre l’allineamento del CCII con le previsioni espressamente indicate dalla Direttiva. E così prendano subito luogo altri Convegni, altri studi, altri articoli, accorrano avidamente tutti gli umaréll nella mischia del rinnovato cantiere, tutti a valutare se il recentissimo CCII presenti già degli elementi di criticità stante il discostarsi dalle previsioni specificate dalla Direttiva 1023/2019, con ciò apparendo ancor più provvidenziale la Delega al Governo di cui alla legge 20/2019 per la predisposizione di decreti legislativi correttivi e integrativi.
Rimettiamoci al lavoro, noi umaréll: gioiamo, perché vi è tanto altro e tanto ancora da analizzare, da discutere ai Convegni, da ricercare sulle riviste specializzate. Sì, perché di tutta evidenza il cantiere della riforma delle procedure concorsuali non è mai stato chiuso: è e rimane ancora aperto. Non foss’altro per il fatto che ulteriormente sono già state formalizzate numerose richieste di posticipazione dell’entrata in vigore del CCII rispetto alla data prevista del 15 agosto 2020. Ecco dunque che il baillamme di annunciati correttivi, di richieste di integrazioni, di indicazioni di armonizzazioni, di recepimenti di Direttive, di adeguamenti, di richieste di proroga già tutte generosamente avanzate sin da prima di un anno dalla entrata in vigore del CCII portano la gioia nel cuore di tutti gli umaréll che non si sentiranno abbandonati, che ogni mattina cercheranno di capire l’avvicendamento dei lavori e delle maestranze, che correranno a destra e a manca alla ricerca dell’ennesimo Convegno per comprendere se in una qualche maniera si perverrà alla fatidica finale riforma e chiusura del cantiere o invece si dovrà assistere all’ennesima variante in corso d’opera. Quante giornate ancora ci vedranno cercare informazioni dal cantiere e quante serate ancora torneremo a casa sospirando “Dum spiro spero”. [[1]] Karl Schwarzschild, matematico, astronomo e astrofisico tedesco (1873-1916) a cui si devono le soluzioni alle equazioni di campo della relatività generale formulate da Einstein. TAG: Riforma, legge fallimentare, fallimento, impresa Avvertenza La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171- ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione. Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l
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