Separazione Guida pratica - Avv. Claudia Lantieri

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Separazione
   Guida pratica

     Avv. Claudia Lantieri
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                                                                Sommario

Voglio separarmi cosa devo fare: .................................................................................................... 1
I figli .................................................................................................................................................... 2
   visite: ............................................................................................................................................... 2
   mantenimento: ............................................................................................................................... 3
E la casa? A chi rimane? ................................................................................................................... 4
I soldi ................................................................................................................................................... 4
Procedura della separazione consensuale ..................................................................................... 5
Procedura della separazione giudiziale ......................................................................................... 6
Tradimento ......................................................................................................................................... 6
Mantenimento.................................................................................................................................... 6
Stranieri............................................................................................................................................... 7

                                                                    **************

Voglio separarmi cosa devo fare:

Molto, forse troppo, viene scritto in materia, ma alla fine le idee sono molto confuse.

I clienti che si rivolgono allo studio hanno due domande ben precise da fare:

     -     “mi voglio separare ma mio marito / mia moglie non vuole. Cosa faccio? Sono
           costretto ad accettare questo rifiuto”
     -     “mia moglie / mio marito vuole separarsi ma io non voglio, posso oppormi?”

La risposta ad entrambe è la stessa: no.
Se ti vuoi separare e ritieni che il matrimonio sia finito, hai il diritto di chiedere la
separazione.
Se, invece, sei la parte che non si vuole separare sappi che non ti puoi opporre.

Cosa devi fare nel primo e nel secondo caso? Rivolgiti ad un avvocato per avere un parere
esperto.
Al primo colloquio dovrai spiegare le ragioni della fine del matrimonio per consentire al
legale di comprendere tutta la situazione e per arrivare ad un accordo che sia il migliore
possibile.

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Le questioni sentimentali, sebbene fondamentali nella situazione, non avranno molto peso
purtroppo. Le ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio sono importanti per
valutare eventuali richieste di addebito, ma non certo per impedire la separazione.
La legge parla molto chiaro: il legame sentimentale non può provenire solo da una parte per
far sì che il matrimonio continui. Il progetto matrimoniale deve essere portato avanti in due.

Partendo da questo primo punto, occorre allora vedere cosa si deve fare quando si riceve la
lettera di un legale per conto del coniuge, ovvero quando si vuole iniziare la separazione.

Il primo passo importante è sapere che la lettera che si riceve solitamente è un primo invito
a parlare della separazione.
I legali indicano un termine solitamente breve sulla base delle richieste del proprio cliente
che vuole iniziare le pratiche.
È buona norma rispondere senza farsi prendere dal panico.
Così come è buona norma rivolgersi ad un proprio legale di fiducia per evitare di avere
dubbi sulla correttezza.
Un avvocato che si occupa di separazioni deve garantire entrambi i clienti e non favorisce il
coniuge che si è rivolto per primo.
Per evitare ogni fraintendimento, però, è meglio avere due avvocati diversi, uno per ogni
parte, salvo che entrambi i clienti non vadano insieme dall’avvocato la prima volta.

Se invece si vuole iniziare la separazione, l’avvocato scriverà una lettera al coniuge nel quale
lo invita a prendere contatti con lo studio per parlare della separazione.
L’Avv. Claudia Lantieri nel redigere la prima lettera utilizza toni semplici e cordiali per
impostare una pratica consensuale. Non ha senso muovere accuse all’altra parte che ha
sicuramente le proprie ragioni.

Dopo la lettera cosa succede?

In seguito alla lettera si devono porre le basi per un accordo, se si ritiene di procedere con
una separazione consensuale.
Occorre prendere decisioni in merito ai figli, alla casa, ai soldi.

I figli

Per quanto riguarda i figli:

visite:

è bene chiarire che i figli rimangono tali nonostante la separazione. I figli non sono dell’uno
o dell’altro coniuge, sono figli di entrambi e da entrambi devono essere mantenuti, istruiti
ed educati.

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Cosa cambia quindi con la separazione? Il tempo in cui si possono frequentare i figli,
nient’altro.
Negli ultimi anni ci si sforza di sottoporre ai Giudici accordi che prevedano tempi paritari
tra i genitori, si è cercato di trovare le soluzioni più disparate per cercare di continuare la
quotidianità con i figli.
Ciò non è possibile in tutto. Se quando la famiglia era unita i genitori potevano vedere i figli
tutti i giorni, con la separazione non sempre è possibile, salvo trovare soluzioni che a volte
vanno a discapito dei figli stessi soprattutto se piccoli.
I figli non sono dei pacchi postali o dei vagabondi che girano da una casa all’altra con i
bagagli. Né si può pensare di avere una vita normale riducendosi ad alternarsi nella
medesima casa con il solo fine di vedere i figli che rimangono lì e che assistono al girovagare
dei genitori a turno.
È meglio per tutti stabilire dei tempi sulla base degli impegni scolastici e sportivi o ludici
dei figli e di quelli lavorativi dei genitori. Solo in questo modo si può avere un rapporto
equilibrato per tutti i componenti della famiglia che già si trovano a vivere un momento
difficile.
In mancanza di accordo ovviamente sarà il Giudice a decidere sulla base di ciò che viene
riferito davanti a lui e sulla base della propria esperienza.

mantenimento:

molti clienti si chiedono quanto devono dare o quanto devono chiedere per il mantenimento
dei figli, se ci sono delle tabelle prestabilite.
No, non esistono tabelle matematiche indistinte. I fattori che entrano in gioco sono tanti e
diversi.
Se il padre guadagna mille euro non deve dare un terzo al figlio o la metà a due figli o tutto
a tre figli. Così come se il padre guadagna diecimila euro non deve fare un terzo, il 50% o i
due terzi o tutto. Non ha senso e non è così, nonostante in rete girino tanti siti con queste
informazioni.
I figli devono essere mantenuti da entrambi i genitori. Quindi tutto varierà sulla base delle
entrate di entrambi i genitori, sulla base del tenore di vita della famiglia prima della
separazione, sulla base dell’assegnazione della casa coniugale (che entra a far parte del
mantenimento) e anche sulla base dei nuovi oneri economici dei genitori.
Se è il padre a dover uscire di casa dovrà necessariamente prevedere un’uscita per un
appartamento dove andare ad abitare sia esso in affitto o in seguito all’acquisto.
Se entrambi i genitori lavorano ed hanno uno stipendio simile dovranno contribuire in
uguale misura al mantenimento. Se uno dei due non lavora si dovranno prevedere carichi
diversi.
In ogni caso occorre avere presente quali sono le esigenze dei figli. Nonostante uno
stipendio alto del genitore uscente, in caso di bambino in tenera età non avrebbe senso
prevedere un assegno di mantenimento di cinquemila euro al mese se quello non era il
tenore di vita prima della separazione.
Per avere un’idea di quello che si andrà a versare è possibile porre questa domanda in sede
di primo colloquio all’avvocato.
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E la casa? A chi rimane?

Un’altra domanda che solitamente rivolgono i clienti riguarda la casa.
Nella casa sono confluiti i risparmi di tutti e due i coniugi in caso di acquisto e, ovviamente,
è importante capire cosa succede ai propri soldi.

La casa in presenza di figli viene assegnata al coniuge che continuerà ad abitare con i figli.
Sarebbe falso riferire che indifferentemente viene assegnata al padre o alla madre.
Tutti sanno che solitamente la madre viene preferita dai Giudici per l’assegnazione della
casa coniugale.
L’Avv. Lantieri in vent’anni di esperienza, però, è riuscita a far assegnare, in presenza di
fatti gravi, la casa al padre.
In ogni caso è bene distinguere tra il diritto di proprietà e il diritto di assegnazione.
La proprietà rimane in capo ai proprietari. Se proprietari sono tutti e due i coniugi
rimarranno tali. Se proprietario è il coniuge uscente continuerà ad essere così.
L’assegnazione, invece, è in capo al coniuge che rimane ad abitarvi con tutti gli arredi
presenti.
Cosa significa? In linea generale, semplicemente che il coniuge che rimane nella casa
coniugale continua a fare la propria vita, a pagare le bollette, gli oneri condominiali, tutto
ciò che pagherebbe l’inquilino di una qualunque casa in affitto.
Se la proprietà è di entrambi i coniugi spese straordinarie dovranno essere pagate al 50% da
ciascuno, anche da chi non la abita.
Ogni caso poi è a sé in base a tanti fattori. Per questo è importante avere una consulenza da
un avvocato esperto nel settore.

E se c’è un mutuo? Dipende.
In linea generale il mutuo deve essere pagato dai cointestatari. Al 50% da ogni coniuge
ovvero al 100% dal proprietario.
Il mutuo è un debito con la banca. La Banca ha quindi il diritto di chiedere il pagamento
della rata a uno o all’altro coniuge. La rata deve essere pagata per intero onde evitare di
vedersi pignorare la casa.
Nei rapporti interni tra i coniugi, poi, se la rata viene pagata da uno soltanto questi potrà
chiedere il 50% all’altro, anche sulla base degli accordi raggiunti in separazione.

I soldi

A chi rimangono i soldi che ci sono sui conti correnti, quelli investiti o le polizze.
Anche in questo caso la risposta non è semplice. Dipende dal regime in costanza di
matrimonio.
In caso di comunione dei beni in teoria il tutto si ferma al momento della separazione e ciò
che è rimasto si divide al 50% tra i coniugi. Si parla di comunione de residuo.
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Quindi tutto ciò che è stato speso durante il matrimonio non c’è più.
Questo comprende i risparmi e i frutti del lavoro.
In sede di separazione dei beni, invece, quello che è rimasto rimane al proprietario del conto.

Se il conto è cointestato invece?
In questo caso si presume che quanto rimane sul conto sia di proprietà degli intestatari salvo
che non si riesca a dimostrare che è di proprietà solo di uno dei due coniugi.

Proprio nel primo colloquio, caso per caso, vengono esaminati tutti questi elementi e viene
data risposta a tutte le domande che vengono in mente per capire come affrontare al meglio
la separazione.
Come si comprende bene, il primo colloquio non può ridursi ad un discorso di pochi minuti
anche perché si pongono le basi per affrontare serenamente le prime fasi della separazione.
Occorre avere a disposizione il tempo necessario per capire nel migliore dei modi come si
svolgerà il futuro.
Il cliente, quindi, deve avere a disposizione il tempo necessario per raccontare, chiedere ed
ottenere risposte.
Per questo motivo una separazione, per quanto consensuale, non può costare pochi euro
come promesso da molti.
Se le condizioni di separazione sono già state stabilite dai coniugi e non vi sono dubbi o
domande è inutile spendere anche solo 200 euro dall’avvocato. Basta andare in Tribunale o
dall’Ufficiale di Stato civile e firmare.
Se invece la separazione, anche consensuale, deve essere comunque impostata, l’avvocato
che lavora per la migliore tutela del cliente, deve essere retribuito nel modo giusto per tutto
il lavoro che svolge.

Procedura della separazione consensuale

Quando e se si è pronti per concludere la separazione consensuale si può o andare davanti
al Tribunale depositando un ricorso. Verrà fissata l’udienza presidenziale e in quel giorno
si firmeranno le condizioni. Poi il Tribunale trasmette l’accordo al Comune in cui i coniugi
si sono sposati affinché venga scritto anche sull’atto di matrimonio che è intervenuta la
separazione.
Oppure, con due avvocati distinti, si può siglare la negoziazione assistita. Questa verrà
trasmessa dagli avvocati al Procuratore della Repubblica che supervisiona e concede il visto.
Entro i dieci giorni successivi sempre gli avvocati devono trasmettere il tutto all’Ufficiale di
Stato Civile del Comune di matrimonio.
Quale procedura è migliore? Dipende. La prima è sottoposta al vaglio di un Giudice la
seconda al quello del Procuratore.
Entrambe giungono alla medesima conclusione: la convalida degli accordi dei coniugi.
La prima soggiace ai tempi del Tribunale, la seconda no.
La scelta viene comunque fatta in base al caso concreto e valutato insieme al cliente.

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Procedura della separazione giudiziale
Altro discorso vale per la separazione giudiziale.

Si intraprende questa strada per vari motivi. Vuoi perché uno dei due coniugi non vuole
giungere ad una separazione consensuale, vuoi perché ritiene di non dover pagare un
mantenimento, vuoi perché non vuole andare via di casa, o perché ha tradito o vuole farla
pagare all’altro che ha tradito.

Vediamo di chiarire.

Tradimento

Molte volte chi si rivolge all’avvocato ritiene di volerla far pagare al coniuge perché ha
una storia con un’altra persona.
Il tradimento effettivamente è uno dei motivi per i quali richiedere l’addebito nei confronti
dell’altro coniuge, ma non è così semplice come potrebbe sembrare.
Il solo tradimento non basta. Occorre che questo sia stato l’unico motivo determinante il
fallimento del matrimonio.
Ecco quindi che le aule dei Tribunali sono piene di fascicoli in cui si discute se è avvenuto
prima il tradimento o il disinteresse del coniuge tradito, se il matrimonio già fosse in una
situazione precaria e quindi vi fosse solo una condivisione di luoghi più che di progetti, o
se invece il coniuge ignaro sia stato tradito tanto per.
Molto viene scritto sul punto, ma in questa sede occorre capire il fine dell’addebito.
In sostanza l’addebito serve per diminuire un eventuale assegno di mantenimento da
versare all’altro coniuge e per porre fine ad eventuali diritti ereditari.
Non serve per chiedere davanti al Giudice della separazione di togliere figli, casa e soldi al
coniuge che ha tradito. Non è un’arma di vendetta.
Quando il cliente arriva in studio chiedendo di agire per ottenere l’addebito nei confronti
dell’altro, si cerca di capire se conviene intavolare una separazione giudiziale che costa
molto solo per ottenere vendetta, ma nulla di pratico.
Al primo appuntamento, in seguito all’esposizione del caso, viene data una prima risposta
concreta.

Mantenimento
Già si è parlato del mantenimento dei figli. Ma il coniuge? Ha diritto ad essere mantenuto
dall’altro?

Dipende. Se entrambi i coniugi lavorano no.

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La giurisprudenza della Cassazione ha lavorato molto in questo senso per stabilire che il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non è più un parametro di riferimento per
prevedere l’assegno di mantenimento.

Quindi anche se c’è uno squilibrio patrimoniale tra i due coniugi, ma entrambi lavorano ed
hanno uno stipendio, alcun assegno sarà previsto.

È inutile chiedere un mantenimento solo perché l’altro guadagna tre volte di più se il
coniuge ha un reddito. Nulla verrà dato.

Se però il coniuge più debole nonostante lo stipendio non riesce ad avere una propria
indipendenza? Secondo il Tribunale di Milano questa indipendenza vale mille euro al mese.
Sopra non si prevede alcun assegno, sotto sì.

Ma se questo stipendio inferiore ai mille euro dipende da una volontà del coniuge che ha
deciso di ridurre il proprio orario di lavoro, oppure si è licenziato, allora si può discutere
del diritto a percepire un assegno di mantenimento.

I casi sono talmente diversi gli uni dagli altri che sarebbe impossibile fare tutte le previsioni
possibili in poche pagine.

Conviene quindi consultarsi con un avvocato esperto.

Stranieri
L’ultimo argomento che deve essere necessariamente affrontato è quello relativo ai
matrimoni misti.

Molti clienti si rivolgono allo studio e riferiscono di aver sposato uno straniero ovvero sono
stranieri anche loro. Possono separarsi?

Ovviamente sì. L’importante è che il matrimonio sia stato trascritto in Italia.

La procedura che verrà seguita è la medesima descritta sopra, non vi è alcuna differenza.

Il problema nasce se il coniuge dal quale ci si vuole separare non è più reperibile in Italia.

Cosa fare?

Se si conosce la nuova residenza, sebbene all’estero, occorrerà mettersi in contatto con il
coniuge in modo formale e recapitare al nuovo indirizzo tutta la corrispondenza, anche
quella giudiziaria.

Se invece risulta ancora residente o domiciliato in Italia, ma è irreperibile, tutte le notifiche
verranno fatte all’ultima residenza nota.

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La separazione in ogni caso si otterrà.

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Questa guida vuole essere solo uno spunto di riflessione per iniziare a comprendere al
meglio come muoversi e cosa succede in fase di separazione.
Non si hanno pretese di completezza, ma l’Avv. Claudia Lantieri rimane a disposizione per
ulteriori approfondimenti caso per caso.
Puoi trovarci ai seguenti recapiti:

                                     Avv. Claudia Lantieri
                                       Corso XXII Marzo n. 39
                                           20129 Milano
                                          Tel. 02.71040459
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