L'Avvocato e i social media - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA COMMISSIONE INFORMATICA

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L'Avvocato e i social media - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA COMMISSIONE INFORMATICA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
              COMMISSIONE INFORMATICA

         L’Avvocato e i social media

                     Verona, 2 dicembre 2011

Avv. Francesco Tregnaghi
L'Avvocato e i social media - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA COMMISSIONE INFORMATICA
Cosa sono i social media?
Definizione di Wikipedia (a sua volta un social media):

“ Social media è un termine generico che indica
tecnologie e pratiche online che le persone
adottano per condividere contenuti testuali,
immagini, video e audio.
I professori Andreas Kaplan e Michael Haenlein
definiscono social media come un gruppo di applicazioni
Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del
Web 2.0 che consentono la creazione e lo scambio di
contenuti generati dagli utenti.”

Avv. Francesco Tregnaghi
Codice deontologico e social media
Il Codice deontologico forense NON CITA MAI i social
media, nemmeno nell'emendamento del 2006 che parla
di informazione pubblicitaria via web.
Ciononostante, oltre a tutte le regole di contenuto,
decoro, divieto di rivelare il nome dei propri clienti anche
con loro consenso e quant'altro, non si può dubitare che
laddove Art. 17 bis – “Modalità dell’informazione” parla di
“siti web” ponga delle regole formali che debbano
necessariamente applicarsi a tutte le modalità di
evidenza sulla rete, anche quelle a carattere sociale,
poco diffuse nel 2006.

Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche per siti web art. 17 bis
• si possono utilizzare i siti web con domini propri e
  direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
  associato o alla società di avvocati alla quale partecipa
• è necessaria previa tempestiva comunicazione al
  Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
  contenuto in cui è espresso
• Il professionista è responsabile del contenuto del sito
• il sito DEVE indicare, oltre ai dati previsti dal primo
  comma dell'art. 17 bis, anche altri dati
• Il sito non può contenere riferimenti commerciali e
  pubblicitari di terzi mediante l’indicazione diretta o
  tramite banner o pop-up di alcun tipo

Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche /1
     Proprietà e diretta riconducibilità del dominio
 “si possono utilizzare solo i          Whois output for domain:
                                        it-it.facebook.com/pages/Avvocato-
 siti web con domini propri             xx-yy/ :dominio non trovato
 e direttamente
 riconducibili a sé, allo
 studio legale associato o              Whois output for domain: tregnaghi.it
 alla società di avvocati alla          Registrant Name: Studio legale
                                        Tregnaghi Ass. prof
 quale si partecipa”                    Admin Name: Francesco Tregnaghi

La “proprietà” e la “diretta riconducibilità” implicano un dominio di secondo
livello, ovverosia del tipo tregnaghi.it e non di terzo livello, del tipo
tregnaghi.altervista.org (altervista.org è un dominio di secondo livello di
proprietà che offre hosting gratuito senza pubblicità), e men che meno
una sottopagina, del tipo it-it.facebook.com/pages/avv.tizio;

Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche /2

           Previa comunicazione all'ordine
• Il testo: “è necessaria previa tempestiva comunicazione
  al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e
  del contenuto in cui è espresso”

• Non è quindi richiesta previa AUTORIZZAZIONE o
  previa APPROVAZIONE (come vietato esplicitamente
  dall'art. 6 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della
  direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico")

• Si può ritenere ragionevolmente sufficiente, dopo la
  materiale creazione del sito e prima della sua
  pubblicizzazione, la indicazione al Consiglio
  dell'indirizzo internet che ne consenta la visione.
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche /3

          Responsabilità del professionista

     “Il professionista è responsabile del
     contenuto del sito” (art 17 bis)
    • L'avvocato, che di norma delega la gestione del
      sito ad un Collega o ad un tecnico, non può
      esimersi dalla responsabilità in ordine ad
      eventuali contenuti deontologicamente scorretti
      per questo solo fatto.
    • Ciò vale per ognuno dei professionisti che
      si “pubblicizzano” tramite il sito dello studio.
    • necessaria correlazione con la proprietà del
      dominio
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme deontologiche specifiche per siti web / 4

           Contenuto minimo obbligatorio
     “il sito DEVE indicare i dati previsti dal primo comma
     dell'art 17 bis” (norma generale sulla informazione)
 Ma altri contenuti OBBLIGATORI sono indicati dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70
 Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico"
                      ART 7 Informazioni generali obbligatorie (estratto)
  • f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
  • 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e
     il numero d'iscrizione;
  • 2) il titolo professionale e lo stato membro in cui è stato rilasciato;
  • 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta
     vigenti nello stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei
     medesimi;
  • g) il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato
     equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta a
     imposta;
  • h) l'indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei
     diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono
     le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;

Avv. Francesco Tregnaghi
Il contenuto facoltativo
 Pur in assenza di esplicito richiamo (che c'è per il contenuto obbligatorio) si
 deve ritenere che i contenuti facoltativi "generali" del 2° comma siano
 ammissibili;
 Tutto il resto è ammissibile? Spesso si trovano:
  • Raccolte di leggi e/o giurisprudenza, articoli,
    interventi;
  • Servizi di calcolo on-line (Istat, Interessi, etc...)
  • News giuridiche (e non), blog, fotografie, mappe..
 Il raffronto tra il testo che prevede la parte facoltativa oggi
 (“può indicare”), ed ante riforma (“possono essere indicati
 soltanto”) lascia intendere una maggior libertà, nel rispetto
 delle altre norme sostanziali del C.D.

Avv. Francesco Tregnaghi
Norme deontologiche specifiche per siti web / 5
         Divieto di fare pubblicità a terzi
 “Il sito non può contenere riferimenti commerciali e
 pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner
 o pop-up di alcun tipo”
  • Indicazione diretta vietata: anche la sola menzione della
    società commerciale che ha realizzato il sito?
  • Il “banner” è una "striscia" interattiva, con contenuto
    pubblicitario, che appare insieme e dentro alla pagina
    richiesta dal visitatore. Compare ciclicamente sulle pagine dei
    siti Web a ciò predisposti e consente di attivare l'esecuzione
    di programmi, comunicazioni commerciali o rimandi ad altri
    siti.
  • Il “pop-up” è una nuova finestra del browser, che
    improvvisamente si apre sullo schermo senza che sia
    richiesta dall'utente, per pubblicizzare prodotti o servizi

Avv. Francesco Tregnaghi
Esempio di sito con inserti pubblicitari vietati (banner)

Avv. Francesco Tregnaghi
Quali social media?
 Infiniti sono gli esempi di social media: quelli più rilevanti per gli
 avvocati si possono classificare, anche se spesso con molta
 difficoltà:
 Siti di condivisione della conoscenza, discussioni giuridiche e
 scambio di pareri tra colleghi e giuristi (newsgroups , blogs )
 Siti di comunicazione coi clienti e coi potenziali clienti (c.d.
 "social advertising").
 Questi possono essere usati tanto per messaggi a carattere
 strettamente personale (quindi insindacabili anche ove
 contengano riferimenti alla professione,) quanto per informative
 volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del
 “nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e
 vigilanza deontologiche) (Parere CNF, commissione consultiva,
 27.4.2011 Quesito n. 36, COA di Verona , rel. cons. Piacci). Tra
 questi principalmente Facebook
Avv. Francesco Tregnaghi
Facebook ed il parere CNF
 Il citato parere 27.4.11 si occupa del rispetto su Facebook delle regole
 sostanziali sulla informazione professionale
   • non contenuti ambigui o fuorvianti, che nascondano l'appartenenza
       della pagina ad un legale ad es., sub specie di sito informativo
       scientifico, culturale o informativo
   • pieno rispetto del principio di correttezza dell’informazione, nonché dei
       criteri di trasparenza e veridicità.
   • rispetto della la dignità e del decoro della professione, il che comporta
       non assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o
       comparativa
   • necessità di non sottrarsi al controllo contenutistico del C.O.A., e
       quindi necessità di non restringere l'accesso a delle aree delle nostre
       pagine agli "amici", precludendole agli altri;
   • Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione
       professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al
       Consiglio di appartenenza

                             Ma .........
Avv. Francesco Tregnaghi
....come si concilia?
Facebook e le norme FORMALI

 Anche quando l'informazione su pagina Facebook rispetti tutti i
 crismi di una informazione corretta dal punto di vista
 SOSTANZIALE, dal punto di vista FORMALE:
  • NON E' UN DOMINIO DELL'AVVOCATO: si spezza la
     necessaria riferibilità all'avvocato (chiunque può spacciarsi
     per chiunque su facebook) e ciò impedisce la corretta
     applicazione del principio di responsabilità.
  • E' PIENA DI PUBBLICITA' DI TERZI, il cui contenuto
     oltretutto è del tutto fuori dal controllo del creatore della
     pagina, e influenzato dalle precedenti ricerche e
     frequentazioni del singolo utente

Avv. Francesco Tregnaghi
Facebook: e allora cosa si può?
 Stante la violazione di ben due requisiti formali (proprietà
 del dominio e divieto di pubblicità) Facebook non è a mio
 avviso un mezzo deontologicamente corretto per fare
 informazione sulla nostra attività professionale.
 Ciononostante:
 •è certamente possibile spendervi il titolo anche in attività
 private;
 •è certamente possibile, nei limiti di cui al parere CNF,
 partecipare a comunità di giuristi, ed esprimere le proprie
 opinioni spendendo il proprio titolo, ma senza sconfinare
 nella vera e propria informazione o accaparramento
 clientela;
 •è possibile un link al proprio dominio registrato, che rispetti
 i requisiti formali, oltre che sostanziali
Avv. Francesco Tregnaghi
LinkedIn
Si tratta di un social network diretto al mondo del lavoro, che
mutua il nome dalla caratteristica di evidenziare le connessioni
degli iscritti, mettendo in risalto la posizione professionale e il
curriculum scolastico e lavorativo.
Può prestarsi ad uso improprio pubblicitario, e va pertanto usato
con parsimonia di informazioni sulla attività lavorativa, valendo
quando detto sopra per i limiti di dominio e pubblicitari (anche se
questi sono meno invasivi, sono presenti) e per il rischio di
rivelare, direttamente o indirettamente tramite le "connessioni"
l'identità dei clienti, mentre può essere un valido strumento di
 lavoro, ad esempio per cercare collaboratori o domiciliatari tra
quelli con cui si abbiano connessioni in comune.
Sono ancora prevalenti i profili redatti in lingua inglese.

Avv. Francesco Tregnaghi
Twitter
Le peculiarità di Twitter (brevi messaggi testo di max 140
caratteri, spesso usato per linkare pagine già presenti in rete e
profili dell'utente brevissimi) lo rendono poco idoneo alla
informazione pubblicitaria in senso tradizionale. Non ce ne è lo
spazio, anche se è praticamente privo di pubblicità.
Certamente chi spende il titolo di avvocato è tenuto ad evitare
ogni forma occulta di accaparramento di clientela mascherata
sotto forma di interventi accattivanti per il potenziale cliente alla
ricerca di informazioni sul suo caso, ed ad un minimo di decoro
nei suoi interventi.
Non è una risorsa da sottovalutare come aggiornamento
professionale. "Seguire" delle persone attive nelle nostre materie
può essere una miniera di informazioni utili veicolate sotto forma
non tradizionale ma veloce ed efficace.

Avv. Francesco Tregnaghi
Blogs
Un blog (contrazione di web-log, ovvero "diario in rete") è un sito
web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui
l'autore (blogger) pubblica più o meno periodicamente, come in una
sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni,
considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie
di materiale elettronico come immagini o video.
Di "BLOG" gratuiti e purtuttavia privi di pubblicità se ne trovano (un
esempio: wordpress.com).
Si prestano moltissimo all'uso pubblicitario dell'avvocato, non solo
indiretto, perché non hanno limiti di spazio.
Vanno perciò usati con cautela se non ospitati su proprio dominio,
visto che come tutte le risorse non controllabili su domini altrui se
tendono a sostituire un sito proprio violano la regola della proprietà
del dominio impedendo la corretta applicazione del principio di
responsabilità del professionista.

Avv. Francesco Tregnaghi
Youtube
Anche il noto sito di condivisione di filmati rappresenta
problematicità: oltre al contenuto di eventuali video pubblicati
dall'avvocato nella sua veste, che quanto a contenuto deve
rispettare i ben noti crismi (informazione conforme a verità
e correttezza, dignità, il decoro della professione, non ingannevole,
elogiativa o comparativa) se si informa sulla propria attività
occorrerebbe anche:
 • mettere tutto il contenuto minimo obbligatorio;
 • informare previamente l'Ordine del canale Youtube utilizzato
 • evitare elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a
    non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico
    professionista legale (e possono essere gli altri video suggeriti)
Manca la pubblicità, ma il dominio non è proprio, anche se - qualora
ci metta la faccia - la riferibilità al legale non è dubbia.

Avv. Francesco Tregnaghi
Strumenti di condivisione documenti
Di raro uso tra di noi, ma esistono siti (google docs e decine
d'altri) che permettono al legale di condividere files con altre
persone, a fini collaborativi nella redazione di documenti o di
backup. Anche con clienti per condividere le narrazioni in fatto.
E' una delle applicazioni del concetto di "cloud computing".
L'avvocato ha obbligo della totale riservatezza, che non sembra
violato dalla condivisione col cliente.
Resta il grave dubbio dell'uso contrattuale od abuso che di questi
dati possono fare le società host o i governi stranieri.
E' noto il dibattito in sede U.E. sulla possibilità che lo U.S. Patriot
Act concede al governo USA di accedere "liberamente" ai dati e
informazioni degli utenti, senza che ne siano informati,
relativamente ai dati archiviati sulle piattaforme cloud anche
all'estero delle sue aziende. Collide con al nostra normativa sulla
privacy. Attenzione a dove si archiviano i dati sensibili, se non
protetti da sistema di crittazione molto forte.

Avv. Francesco Tregnaghi
Gli Ordini ed i social media
Da noi gli Ordini degli Avvocati non usano ancora
i social media per i loro scopi istituzionali.
In Europa è diverso. Ad esempio la Spagna si è già mossa.
L'Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona è già
attivamente presente su Facebook, Twitter e LinkedIn,
soprattutto a scopi informativi.

In prospettiva, con particolare riguardo alla possibilità di
"canalizzare" le informazioni che l'Ordine ci fornisce, a volte
sommergendoci, in modo da permettere al singolo iscritto di
scegliere che tipo di news ricevere, l'approccio potrebbe
essere interessante, anche se richiede un impegno di
risorse umane che pochi, a parte ICAB, possono forse
permettersi.
A parte il decoro, credo, i limiti deontologici che valgono per
gli iscritti non opererebbero per l'informazione dell'Ordine
Avv. Francesco Tregnaghi
Allo stato degli atti...... ed a riforme
                    annunciate....
...ma vigente l'attuale sistema di regole
giuridiche (tra cui, come abbiamo visto, si
devono annoverare anche le norme
deontologiche) il mio consiglio è di evitare i
social media quale mezzo pubblicitario.

Costruiamoci piuttosto un sito tradizionale
su dominio proprio (costo annuo
Grazie della Vostra attenzione

   francesco@tregnaghi.it
     Twitter @EffetiVerona
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