CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - settembre ...

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CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                            a cura di
                      Carmen Guerrero Picó
                      Sarah Pasetto
                      Maria Theresia Rörig
                      Céline Torrisi
                            con il coordinamento di
                      Paolo Passaglia

       n. 28 (settembre 2019)
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SOMMARIO

Spagna
  CATALOGNA – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
  Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità del procedimento
  con cui si è modificata la legge sulla presidenza della Generalitat catalana .... 7

Spagna
  PROCESSO PENALE – UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE
  Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità dell’utilizzo processuale
  della c.d. «lista Falciani» ................................................................................... 9

Spagna
  MONARCHIA – CONTESTAZIONE
  Il Tribunale costituzionale dichiara illegittima la riprovazione
  nei confronti del Re espressa dal Parlamento catalano ................................... 13

Spagna
  TRANSESSUALISMO – MINORI
  Il Tribunale costituzionale riconosce ai minori transessuali con maturità
  sufficiente l’accesso alla rettificazione anagrafica del sesso .......................... 17

Francia
  FUNZIONE PUBBLICA – RIFORMA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-790 DC del 1° agosto 2019,
  sulla legge di trasformazione della funzione pubblica .................................... 21

Regno Unito
  PARLAMENTO – SOSPENSIONE DELLA SESSIONE
  Brexit: il Primo ministro Johnson ottiene la prorogation del Parlamento ....... 25
Germania
  INTEGRAZIONE EUROPEA – UNIONE BANCARIA
  Tribunale costituzionale federale, sentenza del 30 luglio 2019 (2 BvR 1685/14,
  2 BvR 2631/14), in merito alla Unione bancaria comprensiva del regolamento
  Ue del 2013 istitutivo del Meccanismo di Vigilanza unico e di quello del 2014
  riguardante il Meccanismo di Risoluzione unico ............................................ 29

Francia
  STRANIERO – LIBERAZIONE CONDIZIONALE (REATI DI TERRORISMO)
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-799/800 QPC del 6 settembre 2019,
  M. Alaitz A. et autre, sulle condizioni di attuazione della liberazione
  condizionale per gli stranieri condannati per terrorismo ................................. 33

Regno Unito
  GOVERNO – PARLAMENTO
  Gli sviluppi costituzionali del 9 settembre 2019 ............................................. 35

Stati Uniti
  IMMIGRAZIONE – ASILO
  Corte suprema, ordinanza William P. Barr, Attorney General, et al. v. East Bay
  Sanctuary Covenant, et al., No. 19A230, 588 U.S. __, dell’11 settembre 2019,
  sull’entrata in vigore della nuova normativa in tema di richiesta d’asilo ........ 39

Stati Uniti
  LAVORO – DEFINIZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO
  California: approvata la legge statale AB5, in tema di lavoro autonomo
  e gig economy .................................................................................................. 41

Canada
  FINE VITA – SUICIDIO ASSISTITO
  Cour supérieure du Québec, decisione n. 500-17-099119-177 dell’11 settembre
  2019, J. Truchon et N. Gladu c. Procureur général du Canada et procureure
  générale du Québec, sull’accesso all’aiuto medico a morire per le persone
  affette da malattie gravi e incurabili ................................................................ 43

Francia
  CUSTODIA CAUTELARE – UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-802 QPC del 20 settembre 2019,
  M. Abdelnour B., sull’utilizzo della videoconferenza per le udienze concernenti
  la custodia cautelare ........................................................................................ 47
Portogallo
  GESTAZIONE PER ALTRI – DIRITTO AL RIPENSAMENTO
  Il Tribunale costituzionale conferma la sua giurisprudenza sul diritto
  al ripensamento della gestante nella “gestazione per altri” ............................. 51

Germania
  ABITAZIONE – LOCAZIONE (CANONE)
  Tribunale costituzionale federale, sentenza del 18 luglio 2019 (1 BvL 1/18,
  1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18), in merito al “freno ai canoni di locazione” ..... 55

Regno Unito
  PARLAMENTO – SOSPENSIONE
  Brexit – Corte suprema, sentenza R (on the application of Miller) (Appellant)
  v The Prime Minister (Respondent); Cherry and others (Respondents) v
  Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), [2019] UKSC 41,
  del 24 settembre 2019, sulla legittimità della prorogation del Parlamento .... 57

Stati Uniti
  PRESIDENTE – IMPEACHMENT
  La House of Representatives avvia un’inchiesta per l’impeachment
  del Presidente Trump ...................................................................................... 63

Australia
  ABORTO – LEGALIZZAZIONE
  Approvazione dell’Abortion Law Reform Act 2019 del Nuovo Galles
  del Sud ............................................................................................................. 65

Francia
  AZIONE PENALE – REATI COMMESSI DA MILITARI ALL’ESTERO
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-803 QPC del 27 settembre 2019,
  Mme Fabienne V., sull’attivazione dell’esercizio dell’azione penale in caso
  di reato commesso da un militare durante una operazione all’estero ............. 67

Francia
  REATI TRIBUTARI – DENUNCIA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
  Conseil onstitutionnel, decisione n. 2019-804 QPC del 27 settembre 2019,
  Association française des entreprises privées, sull’obbligo di denuncia
  al procuratore della Repubblica di alcuni fatti di frode fiscale ....................... 69
Francia
  NOMADI – POLITICHE DI ACCOGLIENZA
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-805 QPC del 27 settembre 2019,
  Union de défense active des forains et autres, sull’obbligo di accoglienza
  dei nomadi e sul divieto di stazionamento delle case mobili .......................... 73
SPAGNA
                  CATALOGNA – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

           Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità
            del procedimento con cui si è modificata la legge
               sulla presidenza della Generalitat catalana

                                                                             02/09/2019

   Il Tribunale costituzionale non ha riscontrato alcuna violazione dello ius in
officium dei deputati di minoranza nel procedimento legislativo conclusosi con
l’autorizzazione alle investiture a distanza dei candidati alla presidenza del
governo catalano, disciplina che è stata dichiarata incostituzionale nell’anno in
corso 1.
    L’Ufficio di presidenza del Parlamento catalano, con decisioni del 19 e 23
marzo 2018, aveva permesso che la proposta di legge recante modifiche alla legge
n. 13/2008, sulla presidenza della Generalitat e sul governo catalano, seguisse il
procedimento di urgenza ed in lettura unica.
    I deputati del gruppo parlamentare socialista del Parlamento catalano
ritenevano che queste decisioni avessero leso il loro diritto all’esercizio delle
funzioni di rappresentanza (art. 23, comma 2, Cost.). A loro avviso, l’iniziativa
riguardava una materia riservata al regolamento parlamentare e avrebbe quindi
dovuto seguire un diverso iter. Inoltre, l’Ufficio di presidenza avrebbe dovuto
dichiarare inammissibile la proposta, perché strumentale ad una investitura a
distanza del candidato in esilio Carles Puigdemont e, quindi, palesemente
illegittima. L’ATC 5/2018, del 27 gennaio, aveva stabilito che non avrebbero
potuto celebrarsi un dibattito ed una votazione di investitura del candidato
Puigdemont attraverso strumenti telematici né mediante la designazione di un
rappresentante.

   1
      La nuova disciplina, contenuta nella legge n. 2/2018, dell’8 maggio, del Parlamento
catalano è stata dichiarata illegittima con la STC 45/2019, del 27 marzo. V. la precedente
segnalazione Spagna – Il Tribunale costituzionale si pronuncia ancora sulla legittimità
di atti e leggi collegati al processo indipendentista catalano, del 06/05/2019,
in Segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera (maggio 2019), pp. 8 ss.,
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20195.pdf .
La STC 96/2019 2, del 15 luglio, ha respinto il ricorso di amparo dei
parlamentari socialisti.
   La sala seconda del Tribunale costituzionale ha dichiarato che l’investitura dei
candidati alla presidenza della Catalogna non è una materia riservata in toto al
regolamento parlamentare; vi è una compenetrazione legittima tra legge e
regolamento 3. Inoltre, non si può escludere l’utilizzo degli strumenti di
accelerazione del procedimento legislativo, allorché le iniziative riguardino aspetti
basilari di attuazione dello Statuto di autonomia della Catalogna 4.
   D’altra parte, l’art. 23, comma 2, Cost. non comprende un ipotetico diritto
costituzionale alla legittimità delle iniziative parlamentari, nonostante la
giurisprudenza costituzionale abbia ammesso che, in via eccezionale, gli uffici di
presidenza delle assemblee legislative possano dichiarare inammissibili iniziative
che siano palesemente ed evidentemente incostituzionali 5. Infine, è stato
evidenziato che ciò che era stato vietato dall’ATC 5/2018 era la celebrazione di
una seduta di investitura di un certo candidato qualora non rispettasse le misure
cautelari imposte dal Tribunale costituzionale, mentre, nel caso di specie, gli atti
dell’Ufficio di presidenza si riferivamo ad una iniziativa legislativa di natura
astratta, volta a novellare la legge n. 13/2008, sulla presidenza della Generalitat. È
stato, quindi, escluso che l’Ufficio di presidenza sia venuto meno al dovere di
rispettare quanto deciso dal massimo interprete costituzionale.

                                                                   Carmen Guerrero Picó

    2
         Il   testo     della     decisione  è   reperibile   on      line   alla   pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11908.
    3
        V. il FJ 4 della decisione.
    4
        V. il FJ 5.
    5
        V. il FJ 6.
8
SPAGNA
                PROCESSO PENALE – UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE

            Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità
            dell’utilizzo processuale della c.d. «lista Falciani»

                                                                                       02/09/2019

   Con la STC 97/2019, del 16 luglio, il plenum del Tribunale costituzionale ha
respinto il ricorso di amparo presentato dal primo cittadino condannato in Spagna
per reati tributari grazie all’utilizzo della c.d. «lista Falciani» 1.
   Nel processo si era dichiarato che fosse provato che, negli esercizi fiscali degli
anni 2005 e 2006, il ricorrente non aveva dichiarato la titolarità di diversi conti
correnti ed altri attivi finanziari in Svizzera. Per la condanna era risultato
determinante l’utilizzo dei dati dei correntisti contrassegnati nella lista elaborata
dal noto ex dipendente della banca HSBC Private Bank Suisse, condannato
successivamente per aver divulgato notizie bancarie riservate. L’informazione,
trovata dalla procura di Nizza durante una perquisizione nel domicilio di Falciani,
era stata trasmessa all’autorità finanziaria spagnola, su richiesta della Agencia
estatal de administración tributaria.
   Il ricorrente riteneva che il riconoscimento da parte dei tribunali spagnoli di
valore processuale alla lista contenente dati finanziari trafugati da un privato, ed
ottenuta in violazione del suo diritto all’intimità, fosse in contrasto con i suoi
diritti alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), al processo ed
alla presunzione di innocenza (art. 24, comma 2, Cost.).
   Fin dagli anni ottanta, il Tribunale costituzionale 2 ha dichiarato la nullità
assoluta delle prove ottenute in violazione dei diritti fondamentali. Questa dottrina
è stata successivamente incorporata nell’art. 11, comma 1, della legge organica n.
6/1985, del 1º luglio, sul Potere giudiziario, secondo cui “non produrranno effetti
le prove ottenute, direttamente o indirettamente, in violazione dei diritti
fondamentali”.

   1
         Il     testo     della    decisione      è     reperibile     on     line    alla     pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11909. Per una prima valutazione della
decisione, v. El aval del Constitucional a la lista Falciani pone fin a un periplo judicial de más de
una década, in Eldiario.es, del 21/07/2019, https://www.eldiario.es/politica/Constitucional-
Falciani-periplo-judicial-decada_0_922508031.html.
   2
     Per una sintesi della giurisprudenza costituzionale in materia e sulla sua evoluzione, v. i FFJJ
2 e 3 della pronuncia.
Nella giurisprudenza costituzionale, per dichiarare illegittimo l’utilizzo di
mezzi di prova illecitamente ottenuti si richiede di constatare (i) se l’illiceità
originaria si è tradotta nella violazione di un diritto fondamentale sostantivo o di
libertà e, in tal caso, (ii) se tra la violazione originaria e l’integrità delle garanzie
costituzionali del processo vi sia un nesso che evidenzi una necessità specifica di
tutela attraverso l’esclusione radicale della prova illecitamente ottenuta.
    In cassazione, il Tribunale supremo aveva interpretato che l’art. 11, comma 1,
della legge organica n. 6/1985 nel senso che esso non si riferiva a qualsivoglia
violazione di diritti fondamentali, ma che la norma vietava l’utilizzazione
strumentale di mezzi di indagine ottenuti da agenti dello Stato in violazione di
diritti fondamentali. La regola dell’esclusione delle prove illecitamente ottenute si
basava così, secondo il Tribunale supremo, sulla necessità di proteggere i cittadini
dall’attività investigativa e di prova dello Stato. Nel caso di specie, l’esclusione
sarebbe risultata operativa se la condotta lesiva del diritto all’intimità del
ricorrente fosse stata opera di un agente dello Stato (agente di polizia, pubblico
ministero o giudice): quando la violazione del diritto fondamentale interessato è
attribuita ad un terzo estraneo all’amministrazione dello Stato, la conseguenza
della nullità della prova non è inevitabile, ma deve essere valutata caso per caso
mediante un giudizio di ponderazione delle singole circostanze.
    Il plenum del Tribunale costituzionale ha ritenuto che l’interpretazione del
Tribunale supremo rientrasse nelle sue competenze quale massimo interprete della
legalità e fosse rispettosa delle garanzie costituzionali del processo 3.
    Per quanto riguarda la legittimità della ponderazione realizzata nella specie e la
successiva ammissione dell’utilizzo come mezzo di prova della lista Falciani, il
plenum l’ha ritenuta conforme al diritto al processo, rigettando l’asserita
violazione della presunzione di innocenza, per i motivi che di seguito si
ricapitolano 4.
    L’intromissione nel diritto all’intimità dell’interessato era priva di qualsiasi
connessione strumentale con azioni investigative condotte dalle autorità spagnole
e, inoltre, la protezione della privacy dei clienti degli istituti bancari contro
violazioni commesse da loro dipendenti si tutela pienamente con gli strumenti
civili e penali a disposizione nel paese in cui l’intromissione è avvenuta.
    Inoltre, i dati utilizzati dalle autorità tributarie spagnole si riferivano ad aspetti
innocui rientranti nella sfera della c.d. intimità economica (in concreto, l’esistenza

     3
         V. il FJ 5.
     4
         V. il FJ 6.
10
del conto bancario e gli importi delle operazioni) e l’intrusione nel diritto
fondamentale del ricorrente era avvenuta fuori dal territorio spagnolo.
   Infine, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che, con l’ammissione delle
prove controverse, non vi è alcun rischio di promuovere pratiche che
compromettono l’efficacia del diritto fondamentale interessato nell’ordinamento
spagnolo, perché non esistono pratiche di opacità bancaria protette dal potere
pubblico che possano portare alla proliferazione di comportamenti illeciti tra
privati come quello che ha reso protagonista il Falciani. L’ottenimento da parte
delle pubbliche autorità di dati collegati ad indagini fiscali o penali è previsto
dalla legge e sul contribuente incombe il dovere di fornire le informazioni
bancarie richieste dall’agenzia delle entrate.

                                                          Carmen Guerrero Picó

                                                                               11
SPAGNA
                            MONARCHIA – CONTESTAZIONE

   Il Tribunale costituzionale dichiara illegittima la riprovazione
       nei confronti del Re espressa dal Parlamento catalano

                                                                                    02/09/2019

   La STC 98/2019 1, del 17 luglio, ha accolto il ricorso del Governo nei confronti
di alcuni passaggi della risoluzione n. 92/XII, dell’11 ottobre 2018, del
Parlamento catalano, sul conferimento di priorità all’agenda sociale e sul recupero
della convivenza, che contenevano una riprovazione nei confronti del Re Felipe
VI e dove si propugnava l’abolizione della monarchia.
    Nel discorso del Re alla nazione dopo il referendum secessionista del 2017,
egli aveva criticato con fermezza l’inaccettabile intento di appropriazione delle
istituzioni storiche della Catalogna al di fuori dell’ambito disegnato dalla
Costituzione. Come reazione, nell’epigrafe 15, lettere c) e d), della parte II
(“Istituzioni ed amministrazioni”) della risoluzione n. 92/XII, si poteva leggere
che: “Il Parlamento catalano, in difesa delle istituzioni catalane e delle libertà
fondamentali: […] c) Respinge e condanna la presa di posizione del Re Felipe VI,
il suo intervento nel conflitto catalano e la sua giustificazione della violenza dei
corpi di polizia del 1º ottobre 2017. d) Riafferma l’impegno nei confronti dei
valori repubblicani e mira all’abolizione di un’istituzione caduca ed
antidemocratica come la monarchia”.
    Il Parlamento catalano aveva sostenuto l’inammissibilità del ricorso perché le
sue dichiarazioni difettavano di effetti giuridici, essendo un mero veicolo di
espressione ai cittadini di una sua aspirazione. Il plenum del Tribunale
costituzionale 2 ha invece ritenuto che le dichiarazioni contenute alla lettera c), “in
difesa delle istituzioni catalane”, perseguivano una finalità che trascendeva quella
della risoluzione, e quelle contenute alla lettera d), che in un contesto diverso
avrebbero potuto non essere illegittime, in combinato disposto con le precedenti
non potevano in alcun modo dirsi prive di effetti giuridici.

   1
     La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2019-11910. Per un primo commento v., M.A. PRESNO LINERA, ¿La inviolabilidad del
Rey      le    preserva     de      cualquier     tipo     de    censura?,     del     18/07/2019,
https://presnolinera.wordpress.com/2019/07/18/la-inviolabilidad-del-rey-le-preserva-de-
cualquier-tipo-de-censura/.
   2
       V. il FJ 2.
Prima di entrare nel merito del ricorso, il plenum ha svolto alcune
considerazioni preliminari sul ruolo del Re 3, dichiarando che: i) il Re, quale
titolare della Corona in una monarchia parlamentare (art. 1, comma 3, Cost.), è un
simbolo dell’unità e permanenza dello Stato, gode di una speciale dignità, ovvero
ostenta una posizione di auctoritas ma non di potestas (tranne che nei casi
eccezionali previsti dalla Costituzione); ii) in quanto Capo di Stato, è
un’istituzione genuinamente statale, per cui non interviene nell’attività delle
Comunità autonome, tranne che in atti concreti in cui si rende visibile
l’inserimento di queste istituzioni nello Stato, come è il caso della nomina dei
presidenti autonomici; iii) l’inviolabilità e l’assenza di responsabilità che l’art. 56
Cost. riconosce al Re gli garantiscono una difesa efficace contro l’ingerenza di
altri poteri dello Stato.
    Per il Tribunale costituzionale 4, le censure impugnate non potevano rientrare,
come sostenuto dall’assemblea catalana, nell’ambito della libertà di espressione.
Di regola, i pubblici poteri non possono invocare a loro favore i diritti
fondamentali. Inoltre, la risoluzione, essendo espressione dell’esercizio di una
pretesa funzione di censura di un atto concreto del capo dello Stato, costituiva una
manifestazione di volontà di una istituzione dello Stato. Non presupponeva
l’esercizio di una libertà o diritto fondamentale, ma l’esercizio di una competenza,
attribuzione o funzione.
    Per quanto riguarda la condanna al Re contenuta del paragrafo c), il plenum ha
dichiarato che la scelta dei termini utilizzati implicava un doppio giudizio di
biasimo al Re e che questa presa di posizione istituzionale, contenuta in una
dichiarazione formale, era in contrasto con la configurazione costituzionale della
Corona (artt. 1, comma 3, e 56 Cost.).
    La Costituzione affida al Re il ruolo di arbitro e moderatore del funzionamento
regolare delle istituzioni, assicurandogli una posizione di neutralità riguardo alla
contesa politica; posizione che lo rende destinatario di un rispetto istituzionale
qualitativamente diverso rispetto a quello delle altre istituzioni dello Stato. Inoltre,
all’assemblea autonomica non spetta alcun potere di censura o di riprovazione
degli atti regi. Infine, l’imputazione di una responsabilità politica e l’attribuzione
di una sanzione politica sotto forma di rigetto e condanna a una persona a cui la
Costituzione riconosce l’inviolabilità e l’esenzione di responsabilità ignora lo
status costituzionale del Re, attribuendole una responsabilità che è incompatibile
con la sua funzione costituzionale.

     3
         V. il FJ 3.
     4
         V. il FJ 4.
14
Per quanto riguarda, invece, l’auspicio dell’abolizione della monarchia,
conseguente a quanto dichiarato in precedenza, il Tribunale costituzionale ha
ritenuto che questo non fosse espressione di un mero desideratum o di una
dichiarazione di volontà politica; il contesto in cui si inquadrava escludeva siffatta
prospettazione. Il paragrafo d) non faceva altro che estendere il giudizio di
riprovazione rivolto precedentemente al Re anche alla Corona e al sistema
costituzionale monarchico che egli rappresenta.
    Per questi motivi, entrambi i paragrafi sono stati dichiarati incostituzionali e
nulli.
    La decisione del Tribunale costituzionale non ha peraltro evitato ulteriori
dichiarazioni di contestazione nei confronti del Re in sede parlamentare 5.

                                                              Carmen Guerrero Picó

   5
      Cfr. El Parlament se reafirma en su reprobación al Rey y en la autodeterminación,
in                 El                Mundo,                 del             25/07/2019,
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/07/25/5d39f54dfc6c8374678b45db.html.
                                                                                    15
SPAGNA
                           TRANSESSUALISMO – MINORI

       Il Tribunale costituzionale riconosce ai minori transessuali
           con maturità sufficiente l’accesso alla rettificazione
                           anagrafica del sesso

                                                                           02/09/2019

    La STC 99/2019, del 18 luglio, ha accolto una questione di legittimità in via
incidentale sollevata dalla sala civile del Tribunale supremo riguardante l’art. 1
della legge n. 3/2007, del 15 marzo, che disciplina la rettificazione anagrafica del
riferimento concernente il sesso delle persone 1.
   Nel 2007, il legislatore ha introdotto un procedimento amministrativo per la
rettificazione anagrafica del sesso dei cittadini spagnoli transessuali. È richiesta la
previa diagnosi medica di una disforia di genere, stabile e persistente, nonché
l’assenza di disturbi della personalità che possano influire in modo significativo
sull’anzidetta disforia. L’interessato deve aver ricevuto, durante almeno due anni,
un trattamento medico volto ad avvicinarlo ai caratteri fisici del sesso da lui
percepito, ma non è indispensabile che si sottoponga ad un intervento chirurgico
di cambiamento di sesso.
   L’art. 1 della legge n. 3/2007 esigeva che il richiedente avesse raggiunto la
maggiore età ed il Tribunale supremo riteneva che questa limitazione potesse
risultare contraria ai diritti fondamentali all’integrità fisica e morale (art. 15
Cost.), all’intimità (art, 18, comma 1, Cost.) e alla tutela della salute (art. 43,
comma 1, Cost.) dei minorenni, nonché al rispetto della dignità umana e del libero
sviluppo della personalità (art. 10, comma 1, Cost.).
   Il giudizio del Tribunale costituzionale si è incentrato sulla proporzionalità
della restrizione del diritto all’intimità e del libero sviluppo della personalità.
   L’esclusione dei minori dalla titolarità del diritto che riconosce ai soggetti la
possibilità che l’anagrafe contenga una menzione del sesso e del nome coerenti
con la loro identità di genere comportava che i minori transessuali non potessero
avere documenti che consentissero loro di identificarsi nelle loro attività come
avrebbero voluto, senza che potessero tenere riservata la dissociazione tra il sesso
morfologico inizialmente trascritto e l’identità di genere percepita come propria.

   1
         Il   testo     della     decisione  è   reperibile   on   line   alla   pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11911.
Questa pubblicità forzata poteva impedire la libera conformazione della
personalità ed ostacolare loro i rapporti personali.
    Il plenum del Tribunale costituzionale ha ammesso che la protezione
dell’interesse superiore del minore (art. 39, comma 4, Cost.) può essere in astratto
un bene costituzionale sufficientemente rilevante per motivare l’ostacolo
legislativamente frapposto 2, ed ha dichiarato che non può negarsi che una
restrizione generale come quella denunciata potrebbe contribuire positivamente
alla difesa dell’interesse del minore, in particolare nei casi in cui le manifestazioni
a dimostrazione della transessualità non siano consolidate 3.
    Il giudice a quo aveva denunciato il carattere necessario della restrizione
denunciata perché esisteva un’altra misura che sarebbe risultata meno gravosa per
i diritti dei minorenni, ovvero permettere l’accesso alla rettificazione da parte dei
minorenni con maturità sufficiente e la cui condizione di transessuale fosse
stabile 4.
    In questo senso, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l’esigenza della
maggiore età per la rettificazione non superava il test di proporzionalità stricto
sensu 5.
    I benefici arrecati da un’opzione come quella del legislatore, in particolare dal
punto di vista della tutela dell’interesse superiore del minore, si relativizzano con
il passare degli anni, via via che il minore acquisisce un maggior grado di
intendimento e che, quindi, diminuiscono le esigenze di una protezione specifica.
Inoltre, il rischio di regresso delle manifestazioni della transessualità si riduce con
l’avvicinarsi all’età adulta.
    Il legislatore non aveva previsto alcun regime giuridico intermedio che
permettesse, ad esempio, il cambio di nome, ma non di sesso, per cui la restrizione
si proiettava automaticamente perfino su minori con maturità sufficiente e con una
disforia stabile, circostanze che non potevano essere valutate in alcun modo. In
questi casi si constatava una minore soddisfazione dell’interesse superiore del
minore e, al contempo, erano più intensi i pregiudizi per il diritto all’intimità e per
il principio che garantisce ai minori uno spazio di libertà per la conformazione
della loro identità.
    Sulla base di queste considerazioni, il plenum ha dichiarato che l’art. 1 della
legge n. 3/2007 era incostituzionale, nella misura in cui escludeva i minori con

     2
         V. il FJ 7.
     3
         V. il FJ 8.
     4
         Ibidem.
     5
         V. il FJ 9.
18
maturità sufficiente e la cui disforia fosse stabile; il Tribunale non ha, tuttavia,
dichiarato nulla la disposizione.
   Questa particolarità del dispositivo è stata criticata nell’opinione dissenziente
della vicepresidente Encarnación Roca Trias, cui ha aderito il giudice
costituzionale Alfredo Montoya Melgar. A loro avviso, non è semplice capire se si
tratta di una sentenza additiva, di incostituzionalità parziale o di monito. Inoltre, si
sono espressi a favore della legittimità della disposizione.

                                                               Carmen Guerrero Picó

                                                                                     19
FRANCIA
                              FUNZIONE PUBBLICA – RIFORMA

             Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-790 DC
             del 1° agosto 2019, sulla legge di trasformazione
                          della funzione pubblica

                                                                                      02/09/2019

   Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati, in
applicazione del secondo comma dell’art. 61 della Costituzione, in merito alla
legge di trasformazione della funzione pubblica. Frutto di un anno di
concertazione con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti degli enti
locali e del personale ospedaliero 1, la legge è strutturata attorno a cinque obiettivi:
promuovere un dialogo sociale più strategico e più efficace nel rispetto delle
garanzie degli agenti pubblici, sviluppare strumenti manageriali per un’azione
pubblica più reattiva e più efficace, semplificare e garantire la trasparenza e
l’equità nella gestione degli agenti pubblici, favorire la mobilità e accompagnare i
ricollocamenti professionali degli agenti pubblici all’interno del settore pubblico e
verso quello privato e, infine, rafforzare l’uguaglianza professionale nella
funzione pubblica 2. Con la decisione passata in rassegna, il Conseil
constitutionnel ha dichiarato legittime, senza alcuna riserva e riaffermando i
principi costituzionali applicabili alla funzione pubblica, tutte le disposizioni della
legge che erano state impugnate 3.

   1
     In Francia la c.d. fonction publique, disciplinata dalla legge n. 83-634 del 13 luglio 1983, è
composta dalla fonction publique d’État, dalla fonction publique territoriale e dalla fonction
publique hospitalière. Nel 2015, si contavano 5,65 milioni di funzionari, pari ad un lavoratore su
cinque.
   2
     Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina web del Ministero dell’economia dedicata alla
legge: https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique.
   3
         La    decisione      è     reperibile    on  line    alla   pagina    https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019790dc/2019790dc.pdf. Il testo
della legge, pubblicata nel Journal officiel in data 7 agosto 2019, è reperibile on line alla pagina
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=104F14A2D6054DFF5FDEC6DA60C10
24C.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categori
eLien=id&idJO=JORFCONT000038889179.
– Sulla violazione del c.d. “principio di partecipazione”
    I parlamentari ricorrenti contestavano, in primis, le disposizioni che
riformavano le istituzioni di dialogo sociale nella funzione pubblica, in quanto
contrarie al principio di partecipazione dei lavoratori alla determinazione delle
condizioni di lavoro ed alla gestione delle imprese (d’ora in avanti, “principio di
partecipazione”), sancito dall’ottavo comma del Preambolo della Costituzione del
1946.
    Nello specifico, gli artt. 1, 10, 25 e 30 della legge hanno riformato le
commissioni amministrative paritetiche, stabilendo che esse non vengano più
adite in merito a tutte le decisioni individuali riguardanti i funzionari, ma solo per
quelle stabilite da leggi e regolamenti. Il Conseil constitutionnel ha respinto le
doglianze dei ricorrenti ricordando che, mentre il principio di partecipazione
riguarda la determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, le disposizioni
contestate riguardano solo alcune decisioni individuali. Non si può, quindi,
concludere nel senso di una violazione di tale principio.
    L’art. 4 ha sostituito i comitati tecnici ed i comitati di igiene, di sicurezza e
delle condizioni di lavoro con una istituzione paritetica unica denominata comité
social d’administration nella funzione pubblica statale, comité social territorial
nella funzione pubblica territoriale e comité social d’établissement presso la
funzione pubblica ospedaliera. Si prevede che tali comitati abbiano anche una
formazione specializzata in materia di salute, di sicurezza e di condizioni di
lavoro, qualora l’organico dell’amministrazione di riferimento sia superiore a una
certa soglia. A parere dei parlamentari ricorrenti, tale situazione violerebbe il
principio di partecipazione, in quanto la formazione specializzata non esisterebbe
in tutti i comitati. Tuttavia, il Conseil constitutionnel ha sottolineato che,
qualunque sia l’organico dell’amministrazione di riferimento, i comitati in oggetto
si occupano, comunque, delle questioni relative alla protezione della salute fisica e
mentale, all’igiene, alla sicurezza sul lavoro, all’organizzazione del lavoro, al
telelavoro, alla c.d. disconnessione ed ai dispositivi di regolazione dell’utilizzo
degli strumenti numerici, al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alle
prescrizioni legali ad esse relative. Di conseguenza, le disposizioni contestate non
violano il diritto di partecipazione dei lavoratori alla determinazione collettiva
delle condizioni di lavoro.

   – Sulla violazione del principio di uguaglianza e di continuità del servizio
pubblico e di uguale accesso all’impiego pubblico
   Gli artt. 16, 18, 19 e 21 hanno esteso, in via di eccezione, il reclutamento di
agenti contrattuali presso l’amministrazione pubblica e, in particolare, per i posti

22
direttivi. I ricorrenti lamentavano che tali disposizioni violassero, per un verso, il
principio secondo il quale i posti di lavoro permanenti presso la funzione pubblica
debbano essere occupati da funzionari disciplinati da uno statuto e, per l’altro
verso, i principi di uguaglianza e di continuità del servizio pubblico, nella misura
in cui gli agenti contrattuali non avrebbero le stesse garanzie dei funzionari né
sarebbero sottoposti agli stessi doveri. Al riguardo, il Conseil constitutionnel ha
ricordato, fondandosi sull’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789, che il principio di uguale accesso agli impieghi pubblici non
impedisce al legislatore di prevedere che persone che non abbiano la qualità di
funzionari possano essere nominati per posti di lavoro che, in linea di principio,
erano riservati ai funzionari.
    Si asseriva, inoltre, una violazione del principio di uguale accesso all’impiego
pubblico, giacché solo il reclutamento mediante concorso consentirebbe di
garantire una selezione fondata sulle capacità dei candidati. Su questo punto, il
Conseil ha rilevato che, nella stessa legge impugnata, il reclutamento di agenti
contrattuali per occupare posti permanenti rispetta una procedura che garantisce
l’uguale accesso all’impiego pubblico, eccezion fatta per i c.d. emplois supérieurs
à la décision du gouvernement, quelli di direttore generale dei servizi di una
collettività territoriale e quelli di direzione della funzione pubblica ospedaliera.
Spetta all’autorità competente garantire la pubblicità della disponibilità e della
creazione dei posti di lavoro e, al momento del reclutamento, fondare le decisioni
di nomina sull’idoneità dei candidati a svolgere le missioni richieste, anche
quando si tratta di posti di lavoro per i quali tale procedura non trova
applicazione.
    Infine, il Conseil ha evidenziato che, in caso di reclutamento di un agente
contrattuale per un posto di lavoro il cui livello gerarchico o la natura delle
funzioni lo giustifichino, la legge prevede un controllo deontologico, fondato sul
parere dell’Autorità superiore per la trasparenza della vita pubblica.
    Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil ha stabilito che le disposizioni
contestate non violano il principio di uguale accesso all’impiego pubblico.

   – Sulla violazione del diritto di sciopero
   L’art. 56 della legge disciplina il diritto di sciopero in alcuni servizi pubblici
locali. Prevede, in particolare, che gli enti locali possano concludere accordi
specifici con le organizzazioni sindacali sulle modalità con le quali si possa
garantire la continuità del servizio pubblico in caso di sciopero. Ad avviso dei
ricorrenti tali disposizioni violerebbero il settimo comma del Preambolo della
Costituzione del 1946, nella misura in cui condurrebbero ad una variabilità delle

                                                                                   23
condizioni di esercizio del diritto di sciopero a seconda degli enti locali ed in
funzione degli accordi conclusi con i sindacati. Inoltre, obbligando gli agenti
pubblici a dichiarare in anticipo la loro intenzione di partecipare a uno sciopero, e
permettendo all’autorità territoriale di imporre ai lavoratori di esercitare tale
diritto durante tutte le ore di servizio, tali disposizioni limiterebbero in maniera
eccessiva il diritto di sciopero. Il Conseil constitutionnel ha rilevato che il
legislatore ha sufficientemente delimitato il campo dei servizi pubblici sottoposto
al nuovo regime 4, in quanto applicabile solo nel caso in cui la loro interruzione
violi il rispetto dell’ordine pubblico – in particolare la salubrità pubblica – o i
bisogni essenziali degli utenti di tali servizi. Il Conseil ha poi sottolineato che
l’obbligo di dichiarazione preventiva di partecipazione allo sciopero, che non può
essere esteso a tutti gli agenti, è opponibile solo a coloro che partecipino
direttamente all’esecuzione dei servizi pubblici c.d. “indispensabili” alla
continuità del servizio pubblico, come definiti nell’accordo previsto dall’art. 56
della legge o nella delibera della collettività territoriale o dell’établissement public
local. Tale obbligo non impedisce ad un agente di raggiungere un movimento di
sciopero già iniziato e al quale non avesse inizialmente intenzione di partecipare,
dal momento che ne informi l’autorità territoriale al massimo quarantotto ore
prima.
   Infine, il Conseil ha specificato che le sanzioni disciplinari previste in caso di
mancata dichiarazione dell’intenzione di partecipare allo sciopero sono destinate
unicamente a reprimere l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione preventiva
e di esercizio del diritto di sciopero sin dall’inizio del servizio. La violazione di
tale obbligo non conferisce, in alcun caso, all’esercizio del diritto di sciopero una
natura illecita.
   In base a queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha concluso che le
modifiche operate alle condizioni di esercizio del diritto di sciopero non sono
sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore e non violano il
settimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946.

                                                                                    Céline Torrisi

     4
     Tale regime è applicabile ai servizi pubblici di raccolta e di trattamento dei rifiuti urbani, di
trasporto pubblico di persone, di aiuto alle persone anziane e disabili, di accoglienza di bambini di
meno di tre anni, di dopo-scuola e di ristorazione collettiva.
24
REGNO UNITO
                   PARLAMENTO – SOSPENSIONE DELLA SESSIONE

                   Brexit: il Primo ministro Johnson ottiene
                        la prorogation del Parlamento

                                                                                       02/09/2019

   Il 29 agosto 2019, il nuovo Primo ministro del Regno Unito Boris Johnson 1 ha
disposto la formale conclusione dell’attuale sessione del Parlamento mediante la
prorogation. Sebbene la prorogation avvenga abitualmente, e solitamente in
questo periodo dell’anno, in questo caso la decisione assunta è stata molto
divisiva: se, da una parte, alcuni hanno lodato la fermezza del premier di fronte
all’incapacità parlamentare di giungere ad una posizione unitaria 2, dall’altra essa
ha sollevato pesanti critiche, essendo definita addirittura un “oltraggio alla
Costituzione” dal Presidente della Camera dei Comuni, John Bercow 3, in quanto
di fatto riduce notevolmente il tempo a disposizione dei parlamentari britannici
per intervenire sulla Brexit.
    La prorogation dura in genere circa una settimana; nella storia recente, non ha
mai superato la durata di un mese. Stavolta, la prorogation è di due settimane,
periodo che va a sommarsi alle tre settimane usualmente concesse per il

   1
      Johnson, eletto leader del Partito conservatore il 23 luglio 2019 e nominato Primo ministro
del Regno Unito il giorno dopo, ha sostituito Theresa May, la quale si era dimessa a seguito delle
forti critiche relative alla sua gestione della Brexit. Figura assai divisiva, anche nel suo stesso
Partito, e fortemente euroscettico, l’ascesa al potere di Johnson è in linea con le tendenze
anti-establishment registratesi di recente a livello politico nel mondo. V. H. STEWART,
Boris Johnson elected new Tory leader, in The Guardian, 23 luglio 2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/23/boris-johnson-elected-new-tory-leader-prime-
minister.
   2
     D. LAWSON, Johnson the proroguer is serving democracy, in The Times, 1° settembre 2019,
https://www.thetimes.co.uk/article/johnson-the-proroguer-is-serving-democracy-5x9s5rg6m.; I.
MARTIN, The EU now knows Johnson means business, in The Times, 29 agosto 2019,
https://www.thetimes.co.uk/article/the-eu-now-knows-johnson-means-business-9kn88g5vc.
   3
       K. PROCTOR, Boris Johnson’s move to prorogue parliament ‘a constitutional
outrage’,      says      Speaker,       in      The      Guardian,          28      agosto       2019,
https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/28/boris-johnsons-move-to-prorogue-parliament-
a-constitutional-outrage-says-speaker. Per una critica della posizione di Bercow, v. I. DUNCAN
SMITH, Impartiality of the Speaker is crucial to our constitution in this time of faux outrage, in The
Telegraph, 29 agosto 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/08/29/impartiality-speaker-
crucial-constitution-time-faux-outrage/.
parliamentary recess, il periodo di non attività delle camere durante il quale si
svolgono le conferenze dei partiti politici, di talché la sospensione del Parlamento
è di ben cinque settimane. In totale, dunque, la pausa durerebbe dal 9 settembre al
14 ottobre. Essa comprimerebbe le possibilità per i parlamentari di esprimersi
prima del vertice UE del 17 ottobre prossimo. Inoltre, la notizia della prorogation
giunge poco dopo l’annuncio, da parte di alcuni esponenti politici, di voler
introdurre leggi atte ad impedire il recesso del Regno Unito dall’Unione europea
senza un accordo 4. La c.d. no-deal Brexit è, invece, un’opzione da non escludere,
secondo Johnson, il quale ha disposto l’accelerazione dei piani di emergenza per
fare fronte all’eventuale uscita senza accordo 5.
   Il Parlamento non può opporsi alla prorogation, in quanto non è prevista
alcuna modalità di voto parlamentare sull’iniziativa. Formalmente, il premier
deve chiedere alla Regina di operare la prorogation; se, per un verso, la Regina
poteva teoricamente rifiutare la richiesta ai sensi della prerogativa regia, per
l’altro, la Corona dovrebbe essere considerata politicamente imparziale, donde la
sua decisione di accettare l’invito di Johnson. Corbyn ha chiesto di poter
incontrare la Regina, in quanto a suo avviso sarebbe stata da Johnson obbligata ad
agire in senso contrario alla volontà della maggior parte dei deputati della House
of Commons.
   Alle critiche secondo cui il motivo della decisione era di impedire ai
parlamentari di ostacolare i piani del Primo ministro per l’uscita dall’UE, Johnson
ha risposto che essi avranno “molto tempo” per discutere della Brexit sia prima sia
dopo il vertice UE del 17 ottobre; il premier ha ribadito che la pausa è necessaria
per permettergli di lavorare su un nuovo programma legislativo ambizioso da
sottoporre al legislatore. In ogni caso, esisterebbero prove secondo cui il vero
motivo della prorogation è proprio quello di non permettere ai parlamentari
contrari alla Brexit (ed alla no-deal Brexit) di potersi pronunciare 6.

   4
      L’Esecutivo non esclude, però, di poter eludere i provvedimenti eventualmente approvati dal
legislatore: v. J. ELGOT, Brexit: Gove refuses to rule out ignoring any law passed to stop no deal,
in The Guardian, 1° settembre 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/01/brexit-
gove-refuses-rule-out-ignoring-law-passed-stop-no-deal-, ma anche H. ZEFFMAN, Can government
ignore law on blocking no-deal Brexit?, in The Times, 2 settembre 2019,
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/can-government-ignore-law-on-blocking-no-deal-brexit-
sl7r2khpt.
   5
     G. DAVIES – E. MALNICK, Get Ready for Brexit campaign launches as Government rolls out
billboards,    posters   and      website,   in    The    Telegraph,    2    settembre 2019,
https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/09/02/get-ready-brexit-campaign-launches-
government-rolls-billboards/.
   6
    V. S. SWINFORD – H. ZEFFMAN – M. CHORLEY, Boris Johnson suspends parliament to thwart
no-deal Brexit rebels, in The Times, 29 agosto 2019, https://www.thetimes.co.uk/article/boris-
26
A questo punto, aumentano le possibilità che i parlamentari dell’opposizione
propongano un voto di sfiducia nei confronti di Johnson. Il leader del Partito
laburista, Jeremy Corbyn, si è detto pronto a guidare un governo tecnico per
negoziare una posticipazione della data della Brexit e per convocare le elezioni
legislative.
    Contro la prorogation si erano pronunciati anche diversi esponenti del Partito
conservatore, segnatamente quelli opposti alla Brexit senza accordo. Alcuni di essi
sarebbero impegnati nella redazione di un c.d. humble address (appello umile)
alla Regina, una richiesta diretta dalla Camera dei Comuni al sovrano al fine di
esprimere i propri sentimenti o chiedere la divulgazione di determinati documenti.
Corbyn ha anche dichiarato che, una volta che il Parlamento rientrerà dalla pausa
estiva il 3 settembre prossimo, agirà celermente per cercare di far approvare una
misura legislativa che possa bloccare la prorogation 7.
    Sono state avviate tre azioni giudiziarie nelle tre giurisdizioni del Regno Unito
(Inghilterra e Galles, Scozia ed Irlanda del Nord) volte ad impedire la
prorogation.
    Il primo caso, quello scozzese, verte sui poteri costituzionali del Primo
ministro di chiedere alla Regina di operare la prorogation del Parlamento per il
solo motivo di ottenere un indebito vantaggio politico. In risposta, l’avvocatura
dello stato britannico ha argomentato che la prorogation era chiaramente una
decisione di policy che rientrava nelle competenze del premier e che la Regina
aveva il potere di sospendere il Parlamento su richiesta dell’Esecutivo, ai sensi
della prerogativa regia, un atto sul quale le corti non potevano intervenire. La
corte scozzese ha negato la richiesta di emettere una ingiunzione di emergenza
avanzata dai ricorrenti, nelle more del giudizio nel merito, ed ha stabilito che
avrebbe svolto l’udienza di merito martedì 3 settembre. La decisione dovrebbe
essere pronunciata venerdì 6 settembre.
    Il caso intentato nell’Irlanda del Nord è stato promosso da Raymond McCord,
un sostenitore dei diritti delle vittime degli scontri tra unionisti e repubblicani
irlandesi, il quale argomenta che la no-deal Brexit costituirebbe una violazione
dell’Accordo del Venerdì Santo. L’udienza, in questo caso, si svolgerà venerdì 6
settembre.

johnson-suspends-parliament-to-thwart-no-deal-brexit-rebels-9sscnc2dl e M. WEAVER – A.
WALKER – K. LYONS – K. RAWLINSON, Jeremy Corbyn says he will try to ‘politically stop’
prorogation with legislation – as it happened, in The Guardian, 29 agosto 2019,
https://www.theguardian.com/politics/live/2019/aug/29/backlash-after-boris-johnson-prorogues-
parliament-ahead-of-brexit-live-news.
   7
       M. WEAVER – A. WALKER – K. LYONS – K. RAWLINSON, op. cit.
                                                                                          27
Nel caso inglese, invece, è stato chiesto il controllo giurisdizionale della
decisione di Johnson: il Primo ministro avrebbe cercato di operare una
prorogation del Parlamento per aggirare la sovranità parlamentare su una
questione di rilevanza costituzionale; egli avrebbe impedito al Parlamento di
riunirsi in prossimità della data prevista per la Brexit; ed avrebbe cercato di
aggirare il volere del legislatore perché quest’ultimo aveva già espresso la propria
contrarietà all’uscita dall’UE senza un accordo. L’azione è stata promossa da Gina
Miller, che aveva promosso (e vinto) l’azione del 2016 volta a contrastare
l’utilizzo della prerogativa regia da parte dell’ex-premier Theresa May per avviare
la procedura di recesso prevista dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, e
non di un’iniziativa del legislatore.
   È probabile che i tre casi giungeranno dinanzi alla Corte suprema del Regno
Unito. Si tratta della prima volta nella storia britannica che la decisione del
Sovrano di operare la prorogation del Parlamento viene contestata davanti alle
corti.

                                                                     Sarah Pasetto

28
GERMANIA
                    INTEGRAZIONE EUROPEA – UNIONE BANCARIA

    Tribunale costituzionale federale, sentenza del 30 luglio 2019
  (2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14), in merito alla Unione bancaria
        comprensiva del regolamento Ue del 2013 istitutivo
       del Meccanismo di Vigilanza unico e di quello del 2014
           riguardante il Meccanismo di Risoluzione unico

                                                                                        06/09/2019

   Il secondo senato del Tribunale costituzionale federale ha respinto 1 due ricorsi
diretti in materia di diritto euro-unitario, aventi ad oggetto, da un lato, l’Unione
bancaria (Ub) 2, comprensiva del regolamento Ue del 2013 istitutivo del
Meccanismo di Vigilanza unico (MVU o SSM) e di quello del 2014 riguardante il
Meccanismo di Risoluzione unico (MRU o SRM), e, dall’altro, la relativa legge
federale tedesca di ratifica.
   Detta normativa è stata scrutinata alla luce delle tradizionali condizioni
suscettibili di inibire la loro applicabilità in Germania, ossia: il controllo ultra-
vires e la contrarietà a principi costituzionali inderogabili (controllo dell’identità
costituzionale). I giudici di Karlsruhe hanno concluso nel senso di avallare
l’Unione bancaria, ma con riserva, richiedendo in particolare che le sue norme
siano interpretate in modo restrittivo. La sentenza ripropone infatti lo schema del
“Ja-aber” (“sì-però”) già noto dalle precedenti decisioni in materia di diritto
comunitario ed euro-unitario (Solange II - 1986, Maastricht - 1993, Lisbona -
2009, MES - 2014 e Omt - 2016).
   Secondo il Tribunale costituzionale federale, l’Unione europea non ha
oltrepassato le competenze conferitele dai trattati tramite le norme che

   1
      Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-
052.html.
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      Il termine “Unione bancaria europea” comprende il trasferimento di competenze nazionali
alle istituzioni europee e la creazione di norme uniformi per la vigilanza sui mercati finanziari e la
risoluzione degli enti creditizi. Il loro nucleo centrale è costituito dal meccanismo unico di
vigilanza bancaria, in base al quale i poteri di vigilanza sulle banche di rilevanza negli Stati
membri dell’area dell’euro sono stati trasferiti alla Banca centrale europea, e dal meccanismo di
risoluzione unico, con il quale sono stati istituiti il Comitato e il Fondo di risoluzione unico per le
grandi banche in crisi. Il fondo è ancora in costruzione.
disciplinano l’Unione bancaria europea, vale a dire i meccanismi SSM e SRM, se
le disposizioni vengono interpretate in modo restrittivo. Il regolamento SSM non
supera in maniera palese la base autorizzativa del diritto primario di cui
all’articolo 127, comma 6, del TFUE, in quanto non delega integralmente alla
Banca centrale europea (BCE) la vigilanza sugli enti creditizi dell’area dell’euro.
Sebbene l’istituzione e i poteri del Comitato di risoluzione unico (SRB) tramite il
regolamento SRM generino alcune preoccupazioni relativamente al principio di
attribuzione limitata delle competenze, non è tuttavia riscontrabile un evidente
superamento dei poteri, sempre a condizione che i limiti dei compiti e dei poteri
assegnati al Comitato siano rigorosamente rispettati.
    Il Tribunale non nasconde quindi di nutrire alcuni dubbi sulle ampie
prerogative attribuite alla Bce in tema di vigilanza bancaria, ma ritiene di poterli
superare tramite una lettura restrittiva dell’art. 127, comma 6, TFUE, che parla del
conferimento di “compiti specifici” alla Bce. Ciò escludere che alla Bce possa
essere riconosciuta una supervisione piena ed esclusiva del settore bancario, a
detrimento delle autorità nazionali ovvero su tutte le banche, siano esse da
qualificarsi come significative o non significative. Una tale competenza esclusiva
in capo alla Bce non viene, a suo avviso, sostenuta nemmeno dalla Corte di
giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019, con cui l’interpretazione del giudice
tedesco non si porrebbe quindi in contrasto. I compiti assegnati alle autorità
nazionali rispetto alle banche non significative non dovrebbe considerarsi come
frutto di un decentramento operato dalla Bce. Ad avviso dei giudici di Karlsruhe
le autorità nazionali sono titolari di una competenza propria, e non delegata dalla
Bce. In altri termini, la competenza in materia di supervisione bancaria dovrebbe
intendersi come suddivisa tra la Bce (per le banche significative) e le autorità
nazionali (per le banche non significative). Diversamente, la normativa europea
sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà. Il ruolo della Bce si giustifica
solo nei confronti delle banche significative, in ragione delle loro attività
solitamente transfrontaliere, e non invece nei confronti delle banche non
significative, che possono essere adeguatamente vigilate a livello nazionale.
    Un analogo ragionamento è prospettato circa le competenze attribuite al
Comitato per la risoluzione delle crisi bancarie, istituito in base all’art. 114,
comma 1, TFUE. Anche le competenze di questo Comitato devono essere
interpretate restrittivamente, per non ledere il principio di attribuzione.
    In merito al controllo “ultra vires”, il Tribunale costituzionale ribadisce, in
conformità con la sentenza Honeywell (2010), che un atto dell’Unione può essere
censurato solo nel caso di una lesione palese e sufficientemente qualificata del
principio di attribuzione, tale da incidere in modo strutturalmente significativo

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