CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI - settembre ...
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 28 (settembre 2019)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Spagna CATALOGNA – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità del procedimento con cui si è modificata la legge sulla presidenza della Generalitat catalana .... 7 Spagna PROCESSO PENALE – UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità dell’utilizzo processuale della c.d. «lista Falciani» ................................................................................... 9 Spagna MONARCHIA – CONTESTAZIONE Il Tribunale costituzionale dichiara illegittima la riprovazione nei confronti del Re espressa dal Parlamento catalano ................................... 13 Spagna TRANSESSUALISMO – MINORI Il Tribunale costituzionale riconosce ai minori transessuali con maturità sufficiente l’accesso alla rettificazione anagrafica del sesso .......................... 17 Francia FUNZIONE PUBBLICA – RIFORMA Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-790 DC del 1° agosto 2019, sulla legge di trasformazione della funzione pubblica .................................... 21 Regno Unito PARLAMENTO – SOSPENSIONE DELLA SESSIONE Brexit: il Primo ministro Johnson ottiene la prorogation del Parlamento ....... 25
Germania INTEGRAZIONE EUROPEA – UNIONE BANCARIA Tribunale costituzionale federale, sentenza del 30 luglio 2019 (2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14), in merito alla Unione bancaria comprensiva del regolamento Ue del 2013 istitutivo del Meccanismo di Vigilanza unico e di quello del 2014 riguardante il Meccanismo di Risoluzione unico ............................................ 29 Francia STRANIERO – LIBERAZIONE CONDIZIONALE (REATI DI TERRORISMO) Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-799/800 QPC del 6 settembre 2019, M. Alaitz A. et autre, sulle condizioni di attuazione della liberazione condizionale per gli stranieri condannati per terrorismo ................................. 33 Regno Unito GOVERNO – PARLAMENTO Gli sviluppi costituzionali del 9 settembre 2019 ............................................. 35 Stati Uniti IMMIGRAZIONE – ASILO Corte suprema, ordinanza William P. Barr, Attorney General, et al. v. East Bay Sanctuary Covenant, et al., No. 19A230, 588 U.S. __, dell’11 settembre 2019, sull’entrata in vigore della nuova normativa in tema di richiesta d’asilo ........ 39 Stati Uniti LAVORO – DEFINIZIONE DEL LAVORATORE SUBORDINATO California: approvata la legge statale AB5, in tema di lavoro autonomo e gig economy .................................................................................................. 41 Canada FINE VITA – SUICIDIO ASSISTITO Cour supérieure du Québec, decisione n. 500-17-099119-177 dell’11 settembre 2019, J. Truchon et N. Gladu c. Procureur général du Canada et procureure générale du Québec, sull’accesso all’aiuto medico a morire per le persone affette da malattie gravi e incurabili ................................................................ 43 Francia CUSTODIA CAUTELARE – UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-802 QPC del 20 settembre 2019, M. Abdelnour B., sull’utilizzo della videoconferenza per le udienze concernenti la custodia cautelare ........................................................................................ 47
Portogallo GESTAZIONE PER ALTRI – DIRITTO AL RIPENSAMENTO Il Tribunale costituzionale conferma la sua giurisprudenza sul diritto al ripensamento della gestante nella “gestazione per altri” ............................. 51 Germania ABITAZIONE – LOCAZIONE (CANONE) Tribunale costituzionale federale, sentenza del 18 luglio 2019 (1 BvL 1/18, 1 BvR 1595/18, 1 BvL 4/18), in merito al “freno ai canoni di locazione” ..... 55 Regno Unito PARLAMENTO – SOSPENSIONE Brexit – Corte suprema, sentenza R (on the application of Miller) (Appellant) v The Prime Minister (Respondent); Cherry and others (Respondents) v Advocate General for Scotland (Appellant) (Scotland), [2019] UKSC 41, del 24 settembre 2019, sulla legittimità della prorogation del Parlamento .... 57 Stati Uniti PRESIDENTE – IMPEACHMENT La House of Representatives avvia un’inchiesta per l’impeachment del Presidente Trump ...................................................................................... 63 Australia ABORTO – LEGALIZZAZIONE Approvazione dell’Abortion Law Reform Act 2019 del Nuovo Galles del Sud ............................................................................................................. 65 Francia AZIONE PENALE – REATI COMMESSI DA MILITARI ALL’ESTERO Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-803 QPC del 27 settembre 2019, Mme Fabienne V., sull’attivazione dell’esercizio dell’azione penale in caso di reato commesso da un militare durante una operazione all’estero ............. 67 Francia REATI TRIBUTARI – DENUNCIA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE Conseil onstitutionnel, decisione n. 2019-804 QPC del 27 settembre 2019, Association française des entreprises privées, sull’obbligo di denuncia al procuratore della Repubblica di alcuni fatti di frode fiscale ....................... 69
Francia NOMADI – POLITICHE DI ACCOGLIENZA Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-805 QPC del 27 settembre 2019, Union de défense active des forains et autres, sull’obbligo di accoglienza dei nomadi e sul divieto di stazionamento delle case mobili .......................... 73
SPAGNA CATALOGNA – PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità del procedimento con cui si è modificata la legge sulla presidenza della Generalitat catalana 02/09/2019 Il Tribunale costituzionale non ha riscontrato alcuna violazione dello ius in officium dei deputati di minoranza nel procedimento legislativo conclusosi con l’autorizzazione alle investiture a distanza dei candidati alla presidenza del governo catalano, disciplina che è stata dichiarata incostituzionale nell’anno in corso 1. L’Ufficio di presidenza del Parlamento catalano, con decisioni del 19 e 23 marzo 2018, aveva permesso che la proposta di legge recante modifiche alla legge n. 13/2008, sulla presidenza della Generalitat e sul governo catalano, seguisse il procedimento di urgenza ed in lettura unica. I deputati del gruppo parlamentare socialista del Parlamento catalano ritenevano che queste decisioni avessero leso il loro diritto all’esercizio delle funzioni di rappresentanza (art. 23, comma 2, Cost.). A loro avviso, l’iniziativa riguardava una materia riservata al regolamento parlamentare e avrebbe quindi dovuto seguire un diverso iter. Inoltre, l’Ufficio di presidenza avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la proposta, perché strumentale ad una investitura a distanza del candidato in esilio Carles Puigdemont e, quindi, palesemente illegittima. L’ATC 5/2018, del 27 gennaio, aveva stabilito che non avrebbero potuto celebrarsi un dibattito ed una votazione di investitura del candidato Puigdemont attraverso strumenti telematici né mediante la designazione di un rappresentante. 1 La nuova disciplina, contenuta nella legge n. 2/2018, dell’8 maggio, del Parlamento catalano è stata dichiarata illegittima con la STC 45/2019, del 27 marzo. V. la precedente segnalazione Spagna – Il Tribunale costituzionale si pronuncia ancora sulla legittimità di atti e leggi collegati al processo indipendentista catalano, del 06/05/2019, in Segnalazioni sull’attualità costituzionale straniera (maggio 2019), pp. 8 ss., https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_20195.pdf .
La STC 96/2019 2, del 15 luglio, ha respinto il ricorso di amparo dei parlamentari socialisti. La sala seconda del Tribunale costituzionale ha dichiarato che l’investitura dei candidati alla presidenza della Catalogna non è una materia riservata in toto al regolamento parlamentare; vi è una compenetrazione legittima tra legge e regolamento 3. Inoltre, non si può escludere l’utilizzo degli strumenti di accelerazione del procedimento legislativo, allorché le iniziative riguardino aspetti basilari di attuazione dello Statuto di autonomia della Catalogna 4. D’altra parte, l’art. 23, comma 2, Cost. non comprende un ipotetico diritto costituzionale alla legittimità delle iniziative parlamentari, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia ammesso che, in via eccezionale, gli uffici di presidenza delle assemblee legislative possano dichiarare inammissibili iniziative che siano palesemente ed evidentemente incostituzionali 5. Infine, è stato evidenziato che ciò che era stato vietato dall’ATC 5/2018 era la celebrazione di una seduta di investitura di un certo candidato qualora non rispettasse le misure cautelari imposte dal Tribunale costituzionale, mentre, nel caso di specie, gli atti dell’Ufficio di presidenza si riferivamo ad una iniziativa legislativa di natura astratta, volta a novellare la legge n. 13/2008, sulla presidenza della Generalitat. È stato, quindi, escluso che l’Ufficio di presidenza sia venuto meno al dovere di rispettare quanto deciso dal massimo interprete costituzionale. Carmen Guerrero Picó 2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11908. 3 V. il FJ 4 della decisione. 4 V. il FJ 5. 5 V. il FJ 6. 8
SPAGNA PROCESSO PENALE – UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità dell’utilizzo processuale della c.d. «lista Falciani» 02/09/2019 Con la STC 97/2019, del 16 luglio, il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso di amparo presentato dal primo cittadino condannato in Spagna per reati tributari grazie all’utilizzo della c.d. «lista Falciani» 1. Nel processo si era dichiarato che fosse provato che, negli esercizi fiscali degli anni 2005 e 2006, il ricorrente non aveva dichiarato la titolarità di diversi conti correnti ed altri attivi finanziari in Svizzera. Per la condanna era risultato determinante l’utilizzo dei dati dei correntisti contrassegnati nella lista elaborata dal noto ex dipendente della banca HSBC Private Bank Suisse, condannato successivamente per aver divulgato notizie bancarie riservate. L’informazione, trovata dalla procura di Nizza durante una perquisizione nel domicilio di Falciani, era stata trasmessa all’autorità finanziaria spagnola, su richiesta della Agencia estatal de administración tributaria. Il ricorrente riteneva che il riconoscimento da parte dei tribunali spagnoli di valore processuale alla lista contenente dati finanziari trafugati da un privato, ed ottenuta in violazione del suo diritto all’intimità, fosse in contrasto con i suoi diritti alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), al processo ed alla presunzione di innocenza (art. 24, comma 2, Cost.). Fin dagli anni ottanta, il Tribunale costituzionale 2 ha dichiarato la nullità assoluta delle prove ottenute in violazione dei diritti fondamentali. Questa dottrina è stata successivamente incorporata nell’art. 11, comma 1, della legge organica n. 6/1985, del 1º luglio, sul Potere giudiziario, secondo cui “non produrranno effetti le prove ottenute, direttamente o indirettamente, in violazione dei diritti fondamentali”. 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11909. Per una prima valutazione della decisione, v. El aval del Constitucional a la lista Falciani pone fin a un periplo judicial de más de una década, in Eldiario.es, del 21/07/2019, https://www.eldiario.es/politica/Constitucional- Falciani-periplo-judicial-decada_0_922508031.html. 2 Per una sintesi della giurisprudenza costituzionale in materia e sulla sua evoluzione, v. i FFJJ 2 e 3 della pronuncia.
Nella giurisprudenza costituzionale, per dichiarare illegittimo l’utilizzo di mezzi di prova illecitamente ottenuti si richiede di constatare (i) se l’illiceità originaria si è tradotta nella violazione di un diritto fondamentale sostantivo o di libertà e, in tal caso, (ii) se tra la violazione originaria e l’integrità delle garanzie costituzionali del processo vi sia un nesso che evidenzi una necessità specifica di tutela attraverso l’esclusione radicale della prova illecitamente ottenuta. In cassazione, il Tribunale supremo aveva interpretato che l’art. 11, comma 1, della legge organica n. 6/1985 nel senso che esso non si riferiva a qualsivoglia violazione di diritti fondamentali, ma che la norma vietava l’utilizzazione strumentale di mezzi di indagine ottenuti da agenti dello Stato in violazione di diritti fondamentali. La regola dell’esclusione delle prove illecitamente ottenute si basava così, secondo il Tribunale supremo, sulla necessità di proteggere i cittadini dall’attività investigativa e di prova dello Stato. Nel caso di specie, l’esclusione sarebbe risultata operativa se la condotta lesiva del diritto all’intimità del ricorrente fosse stata opera di un agente dello Stato (agente di polizia, pubblico ministero o giudice): quando la violazione del diritto fondamentale interessato è attribuita ad un terzo estraneo all’amministrazione dello Stato, la conseguenza della nullità della prova non è inevitabile, ma deve essere valutata caso per caso mediante un giudizio di ponderazione delle singole circostanze. Il plenum del Tribunale costituzionale ha ritenuto che l’interpretazione del Tribunale supremo rientrasse nelle sue competenze quale massimo interprete della legalità e fosse rispettosa delle garanzie costituzionali del processo 3. Per quanto riguarda la legittimità della ponderazione realizzata nella specie e la successiva ammissione dell’utilizzo come mezzo di prova della lista Falciani, il plenum l’ha ritenuta conforme al diritto al processo, rigettando l’asserita violazione della presunzione di innocenza, per i motivi che di seguito si ricapitolano 4. L’intromissione nel diritto all’intimità dell’interessato era priva di qualsiasi connessione strumentale con azioni investigative condotte dalle autorità spagnole e, inoltre, la protezione della privacy dei clienti degli istituti bancari contro violazioni commesse da loro dipendenti si tutela pienamente con gli strumenti civili e penali a disposizione nel paese in cui l’intromissione è avvenuta. Inoltre, i dati utilizzati dalle autorità tributarie spagnole si riferivano ad aspetti innocui rientranti nella sfera della c.d. intimità economica (in concreto, l’esistenza 3 V. il FJ 5. 4 V. il FJ 6. 10
del conto bancario e gli importi delle operazioni) e l’intrusione nel diritto fondamentale del ricorrente era avvenuta fuori dal territorio spagnolo. Infine, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che, con l’ammissione delle prove controverse, non vi è alcun rischio di promuovere pratiche che compromettono l’efficacia del diritto fondamentale interessato nell’ordinamento spagnolo, perché non esistono pratiche di opacità bancaria protette dal potere pubblico che possano portare alla proliferazione di comportamenti illeciti tra privati come quello che ha reso protagonista il Falciani. L’ottenimento da parte delle pubbliche autorità di dati collegati ad indagini fiscali o penali è previsto dalla legge e sul contribuente incombe il dovere di fornire le informazioni bancarie richieste dall’agenzia delle entrate. Carmen Guerrero Picó 11
SPAGNA MONARCHIA – CONTESTAZIONE Il Tribunale costituzionale dichiara illegittima la riprovazione nei confronti del Re espressa dal Parlamento catalano 02/09/2019 La STC 98/2019 1, del 17 luglio, ha accolto il ricorso del Governo nei confronti di alcuni passaggi della risoluzione n. 92/XII, dell’11 ottobre 2018, del Parlamento catalano, sul conferimento di priorità all’agenda sociale e sul recupero della convivenza, che contenevano una riprovazione nei confronti del Re Felipe VI e dove si propugnava l’abolizione della monarchia. Nel discorso del Re alla nazione dopo il referendum secessionista del 2017, egli aveva criticato con fermezza l’inaccettabile intento di appropriazione delle istituzioni storiche della Catalogna al di fuori dell’ambito disegnato dalla Costituzione. Come reazione, nell’epigrafe 15, lettere c) e d), della parte II (“Istituzioni ed amministrazioni”) della risoluzione n. 92/XII, si poteva leggere che: “Il Parlamento catalano, in difesa delle istituzioni catalane e delle libertà fondamentali: […] c) Respinge e condanna la presa di posizione del Re Felipe VI, il suo intervento nel conflitto catalano e la sua giustificazione della violenza dei corpi di polizia del 1º ottobre 2017. d) Riafferma l’impegno nei confronti dei valori repubblicani e mira all’abolizione di un’istituzione caduca ed antidemocratica come la monarchia”. Il Parlamento catalano aveva sostenuto l’inammissibilità del ricorso perché le sue dichiarazioni difettavano di effetti giuridici, essendo un mero veicolo di espressione ai cittadini di una sua aspirazione. Il plenum del Tribunale costituzionale 2 ha invece ritenuto che le dichiarazioni contenute alla lettera c), “in difesa delle istituzioni catalane”, perseguivano una finalità che trascendeva quella della risoluzione, e quelle contenute alla lettera d), che in un contesto diverso avrebbero potuto non essere illegittime, in combinato disposto con le precedenti non potevano in alcun modo dirsi prive di effetti giuridici. 1 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE- A-2019-11910. Per un primo commento v., M.A. PRESNO LINERA, ¿La inviolabilidad del Rey le preserva de cualquier tipo de censura?, del 18/07/2019, https://presnolinera.wordpress.com/2019/07/18/la-inviolabilidad-del-rey-le-preserva-de- cualquier-tipo-de-censura/. 2 V. il FJ 2.
Prima di entrare nel merito del ricorso, il plenum ha svolto alcune considerazioni preliminari sul ruolo del Re 3, dichiarando che: i) il Re, quale titolare della Corona in una monarchia parlamentare (art. 1, comma 3, Cost.), è un simbolo dell’unità e permanenza dello Stato, gode di una speciale dignità, ovvero ostenta una posizione di auctoritas ma non di potestas (tranne che nei casi eccezionali previsti dalla Costituzione); ii) in quanto Capo di Stato, è un’istituzione genuinamente statale, per cui non interviene nell’attività delle Comunità autonome, tranne che in atti concreti in cui si rende visibile l’inserimento di queste istituzioni nello Stato, come è il caso della nomina dei presidenti autonomici; iii) l’inviolabilità e l’assenza di responsabilità che l’art. 56 Cost. riconosce al Re gli garantiscono una difesa efficace contro l’ingerenza di altri poteri dello Stato. Per il Tribunale costituzionale 4, le censure impugnate non potevano rientrare, come sostenuto dall’assemblea catalana, nell’ambito della libertà di espressione. Di regola, i pubblici poteri non possono invocare a loro favore i diritti fondamentali. Inoltre, la risoluzione, essendo espressione dell’esercizio di una pretesa funzione di censura di un atto concreto del capo dello Stato, costituiva una manifestazione di volontà di una istituzione dello Stato. Non presupponeva l’esercizio di una libertà o diritto fondamentale, ma l’esercizio di una competenza, attribuzione o funzione. Per quanto riguarda la condanna al Re contenuta del paragrafo c), il plenum ha dichiarato che la scelta dei termini utilizzati implicava un doppio giudizio di biasimo al Re e che questa presa di posizione istituzionale, contenuta in una dichiarazione formale, era in contrasto con la configurazione costituzionale della Corona (artt. 1, comma 3, e 56 Cost.). La Costituzione affida al Re il ruolo di arbitro e moderatore del funzionamento regolare delle istituzioni, assicurandogli una posizione di neutralità riguardo alla contesa politica; posizione che lo rende destinatario di un rispetto istituzionale qualitativamente diverso rispetto a quello delle altre istituzioni dello Stato. Inoltre, all’assemblea autonomica non spetta alcun potere di censura o di riprovazione degli atti regi. Infine, l’imputazione di una responsabilità politica e l’attribuzione di una sanzione politica sotto forma di rigetto e condanna a una persona a cui la Costituzione riconosce l’inviolabilità e l’esenzione di responsabilità ignora lo status costituzionale del Re, attribuendole una responsabilità che è incompatibile con la sua funzione costituzionale. 3 V. il FJ 3. 4 V. il FJ 4. 14
Per quanto riguarda, invece, l’auspicio dell’abolizione della monarchia, conseguente a quanto dichiarato in precedenza, il Tribunale costituzionale ha ritenuto che questo non fosse espressione di un mero desideratum o di una dichiarazione di volontà politica; il contesto in cui si inquadrava escludeva siffatta prospettazione. Il paragrafo d) non faceva altro che estendere il giudizio di riprovazione rivolto precedentemente al Re anche alla Corona e al sistema costituzionale monarchico che egli rappresenta. Per questi motivi, entrambi i paragrafi sono stati dichiarati incostituzionali e nulli. La decisione del Tribunale costituzionale non ha peraltro evitato ulteriori dichiarazioni di contestazione nei confronti del Re in sede parlamentare 5. Carmen Guerrero Picó 5 Cfr. El Parlament se reafirma en su reprobación al Rey y en la autodeterminación, in El Mundo, del 25/07/2019, https://www.elmundo.es/cataluna/2019/07/25/5d39f54dfc6c8374678b45db.html. 15
SPAGNA TRANSESSUALISMO – MINORI Il Tribunale costituzionale riconosce ai minori transessuali con maturità sufficiente l’accesso alla rettificazione anagrafica del sesso 02/09/2019 La STC 99/2019, del 18 luglio, ha accolto una questione di legittimità in via incidentale sollevata dalla sala civile del Tribunale supremo riguardante l’art. 1 della legge n. 3/2007, del 15 marzo, che disciplina la rettificazione anagrafica del riferimento concernente il sesso delle persone 1. Nel 2007, il legislatore ha introdotto un procedimento amministrativo per la rettificazione anagrafica del sesso dei cittadini spagnoli transessuali. È richiesta la previa diagnosi medica di una disforia di genere, stabile e persistente, nonché l’assenza di disturbi della personalità che possano influire in modo significativo sull’anzidetta disforia. L’interessato deve aver ricevuto, durante almeno due anni, un trattamento medico volto ad avvicinarlo ai caratteri fisici del sesso da lui percepito, ma non è indispensabile che si sottoponga ad un intervento chirurgico di cambiamento di sesso. L’art. 1 della legge n. 3/2007 esigeva che il richiedente avesse raggiunto la maggiore età ed il Tribunale supremo riteneva che questa limitazione potesse risultare contraria ai diritti fondamentali all’integrità fisica e morale (art. 15 Cost.), all’intimità (art, 18, comma 1, Cost.) e alla tutela della salute (art. 43, comma 1, Cost.) dei minorenni, nonché al rispetto della dignità umana e del libero sviluppo della personalità (art. 10, comma 1, Cost.). Il giudizio del Tribunale costituzionale si è incentrato sulla proporzionalità della restrizione del diritto all’intimità e del libero sviluppo della personalità. L’esclusione dei minori dalla titolarità del diritto che riconosce ai soggetti la possibilità che l’anagrafe contenga una menzione del sesso e del nome coerenti con la loro identità di genere comportava che i minori transessuali non potessero avere documenti che consentissero loro di identificarsi nelle loro attività come avrebbero voluto, senza che potessero tenere riservata la dissociazione tra il sesso morfologico inizialmente trascritto e l’identità di genere percepita come propria. 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11911.
Questa pubblicità forzata poteva impedire la libera conformazione della personalità ed ostacolare loro i rapporti personali. Il plenum del Tribunale costituzionale ha ammesso che la protezione dell’interesse superiore del minore (art. 39, comma 4, Cost.) può essere in astratto un bene costituzionale sufficientemente rilevante per motivare l’ostacolo legislativamente frapposto 2, ed ha dichiarato che non può negarsi che una restrizione generale come quella denunciata potrebbe contribuire positivamente alla difesa dell’interesse del minore, in particolare nei casi in cui le manifestazioni a dimostrazione della transessualità non siano consolidate 3. Il giudice a quo aveva denunciato il carattere necessario della restrizione denunciata perché esisteva un’altra misura che sarebbe risultata meno gravosa per i diritti dei minorenni, ovvero permettere l’accesso alla rettificazione da parte dei minorenni con maturità sufficiente e la cui condizione di transessuale fosse stabile 4. In questo senso, il Tribunale costituzionale ha dichiarato che l’esigenza della maggiore età per la rettificazione non superava il test di proporzionalità stricto sensu 5. I benefici arrecati da un’opzione come quella del legislatore, in particolare dal punto di vista della tutela dell’interesse superiore del minore, si relativizzano con il passare degli anni, via via che il minore acquisisce un maggior grado di intendimento e che, quindi, diminuiscono le esigenze di una protezione specifica. Inoltre, il rischio di regresso delle manifestazioni della transessualità si riduce con l’avvicinarsi all’età adulta. Il legislatore non aveva previsto alcun regime giuridico intermedio che permettesse, ad esempio, il cambio di nome, ma non di sesso, per cui la restrizione si proiettava automaticamente perfino su minori con maturità sufficiente e con una disforia stabile, circostanze che non potevano essere valutate in alcun modo. In questi casi si constatava una minore soddisfazione dell’interesse superiore del minore e, al contempo, erano più intensi i pregiudizi per il diritto all’intimità e per il principio che garantisce ai minori uno spazio di libertà per la conformazione della loro identità. Sulla base di queste considerazioni, il plenum ha dichiarato che l’art. 1 della legge n. 3/2007 era incostituzionale, nella misura in cui escludeva i minori con 2 V. il FJ 7. 3 V. il FJ 8. 4 Ibidem. 5 V. il FJ 9. 18
maturità sufficiente e la cui disforia fosse stabile; il Tribunale non ha, tuttavia, dichiarato nulla la disposizione. Questa particolarità del dispositivo è stata criticata nell’opinione dissenziente della vicepresidente Encarnación Roca Trias, cui ha aderito il giudice costituzionale Alfredo Montoya Melgar. A loro avviso, non è semplice capire se si tratta di una sentenza additiva, di incostituzionalità parziale o di monito. Inoltre, si sono espressi a favore della legittimità della disposizione. Carmen Guerrero Picó 19
FRANCIA FUNZIONE PUBBLICA – RIFORMA Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-790 DC del 1° agosto 2019, sulla legge di trasformazione della funzione pubblica 02/09/2019 Il Conseil constitutionnel è stato adito da oltre sessanta deputati, in applicazione del secondo comma dell’art. 61 della Costituzione, in merito alla legge di trasformazione della funzione pubblica. Frutto di un anno di concertazione con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti degli enti locali e del personale ospedaliero 1, la legge è strutturata attorno a cinque obiettivi: promuovere un dialogo sociale più strategico e più efficace nel rispetto delle garanzie degli agenti pubblici, sviluppare strumenti manageriali per un’azione pubblica più reattiva e più efficace, semplificare e garantire la trasparenza e l’equità nella gestione degli agenti pubblici, favorire la mobilità e accompagnare i ricollocamenti professionali degli agenti pubblici all’interno del settore pubblico e verso quello privato e, infine, rafforzare l’uguaglianza professionale nella funzione pubblica 2. Con la decisione passata in rassegna, il Conseil constitutionnel ha dichiarato legittime, senza alcuna riserva e riaffermando i principi costituzionali applicabili alla funzione pubblica, tutte le disposizioni della legge che erano state impugnate 3. 1 In Francia la c.d. fonction publique, disciplinata dalla legge n. 83-634 del 13 luglio 1983, è composta dalla fonction publique d’État, dalla fonction publique territoriale e dalla fonction publique hospitalière. Nel 2015, si contavano 5,65 milioni di funzionari, pari ad un lavoratore su cinque. 2 Per maggiori informazioni, si rinvia alla pagina web del Ministero dell’economia dedicata alla legge: https://www.fonction-publique.gouv.fr/loi-de-transformation-de-la-fonction-publique. 3 La decisione è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019790dc/2019790dc.pdf. Il testo della legge, pubblicata nel Journal officiel in data 7 agosto 2019, è reperibile on line alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=104F14A2D6054DFF5FDEC6DA60C10 24C.tplgfr41s_1?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categori eLien=id&idJO=JORFCONT000038889179.
– Sulla violazione del c.d. “principio di partecipazione” I parlamentari ricorrenti contestavano, in primis, le disposizioni che riformavano le istituzioni di dialogo sociale nella funzione pubblica, in quanto contrarie al principio di partecipazione dei lavoratori alla determinazione delle condizioni di lavoro ed alla gestione delle imprese (d’ora in avanti, “principio di partecipazione”), sancito dall’ottavo comma del Preambolo della Costituzione del 1946. Nello specifico, gli artt. 1, 10, 25 e 30 della legge hanno riformato le commissioni amministrative paritetiche, stabilendo che esse non vengano più adite in merito a tutte le decisioni individuali riguardanti i funzionari, ma solo per quelle stabilite da leggi e regolamenti. Il Conseil constitutionnel ha respinto le doglianze dei ricorrenti ricordando che, mentre il principio di partecipazione riguarda la determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, le disposizioni contestate riguardano solo alcune decisioni individuali. Non si può, quindi, concludere nel senso di una violazione di tale principio. L’art. 4 ha sostituito i comitati tecnici ed i comitati di igiene, di sicurezza e delle condizioni di lavoro con una istituzione paritetica unica denominata comité social d’administration nella funzione pubblica statale, comité social territorial nella funzione pubblica territoriale e comité social d’établissement presso la funzione pubblica ospedaliera. Si prevede che tali comitati abbiano anche una formazione specializzata in materia di salute, di sicurezza e di condizioni di lavoro, qualora l’organico dell’amministrazione di riferimento sia superiore a una certa soglia. A parere dei parlamentari ricorrenti, tale situazione violerebbe il principio di partecipazione, in quanto la formazione specializzata non esisterebbe in tutti i comitati. Tuttavia, il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, qualunque sia l’organico dell’amministrazione di riferimento, i comitati in oggetto si occupano, comunque, delle questioni relative alla protezione della salute fisica e mentale, all’igiene, alla sicurezza sul lavoro, all’organizzazione del lavoro, al telelavoro, alla c.d. disconnessione ed ai dispositivi di regolazione dell’utilizzo degli strumenti numerici, al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alle prescrizioni legali ad esse relative. Di conseguenza, le disposizioni contestate non violano il diritto di partecipazione dei lavoratori alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro. – Sulla violazione del principio di uguaglianza e di continuità del servizio pubblico e di uguale accesso all’impiego pubblico Gli artt. 16, 18, 19 e 21 hanno esteso, in via di eccezione, il reclutamento di agenti contrattuali presso l’amministrazione pubblica e, in particolare, per i posti 22
direttivi. I ricorrenti lamentavano che tali disposizioni violassero, per un verso, il principio secondo il quale i posti di lavoro permanenti presso la funzione pubblica debbano essere occupati da funzionari disciplinati da uno statuto e, per l’altro verso, i principi di uguaglianza e di continuità del servizio pubblico, nella misura in cui gli agenti contrattuali non avrebbero le stesse garanzie dei funzionari né sarebbero sottoposti agli stessi doveri. Al riguardo, il Conseil constitutionnel ha ricordato, fondandosi sull’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che il principio di uguale accesso agli impieghi pubblici non impedisce al legislatore di prevedere che persone che non abbiano la qualità di funzionari possano essere nominati per posti di lavoro che, in linea di principio, erano riservati ai funzionari. Si asseriva, inoltre, una violazione del principio di uguale accesso all’impiego pubblico, giacché solo il reclutamento mediante concorso consentirebbe di garantire una selezione fondata sulle capacità dei candidati. Su questo punto, il Conseil ha rilevato che, nella stessa legge impugnata, il reclutamento di agenti contrattuali per occupare posti permanenti rispetta una procedura che garantisce l’uguale accesso all’impiego pubblico, eccezion fatta per i c.d. emplois supérieurs à la décision du gouvernement, quelli di direttore generale dei servizi di una collettività territoriale e quelli di direzione della funzione pubblica ospedaliera. Spetta all’autorità competente garantire la pubblicità della disponibilità e della creazione dei posti di lavoro e, al momento del reclutamento, fondare le decisioni di nomina sull’idoneità dei candidati a svolgere le missioni richieste, anche quando si tratta di posti di lavoro per i quali tale procedura non trova applicazione. Infine, il Conseil ha evidenziato che, in caso di reclutamento di un agente contrattuale per un posto di lavoro il cui livello gerarchico o la natura delle funzioni lo giustifichino, la legge prevede un controllo deontologico, fondato sul parere dell’Autorità superiore per la trasparenza della vita pubblica. Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil ha stabilito che le disposizioni contestate non violano il principio di uguale accesso all’impiego pubblico. – Sulla violazione del diritto di sciopero L’art. 56 della legge disciplina il diritto di sciopero in alcuni servizi pubblici locali. Prevede, in particolare, che gli enti locali possano concludere accordi specifici con le organizzazioni sindacali sulle modalità con le quali si possa garantire la continuità del servizio pubblico in caso di sciopero. Ad avviso dei ricorrenti tali disposizioni violerebbero il settimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946, nella misura in cui condurrebbero ad una variabilità delle 23
condizioni di esercizio del diritto di sciopero a seconda degli enti locali ed in funzione degli accordi conclusi con i sindacati. Inoltre, obbligando gli agenti pubblici a dichiarare in anticipo la loro intenzione di partecipare a uno sciopero, e permettendo all’autorità territoriale di imporre ai lavoratori di esercitare tale diritto durante tutte le ore di servizio, tali disposizioni limiterebbero in maniera eccessiva il diritto di sciopero. Il Conseil constitutionnel ha rilevato che il legislatore ha sufficientemente delimitato il campo dei servizi pubblici sottoposto al nuovo regime 4, in quanto applicabile solo nel caso in cui la loro interruzione violi il rispetto dell’ordine pubblico – in particolare la salubrità pubblica – o i bisogni essenziali degli utenti di tali servizi. Il Conseil ha poi sottolineato che l’obbligo di dichiarazione preventiva di partecipazione allo sciopero, che non può essere esteso a tutti gli agenti, è opponibile solo a coloro che partecipino direttamente all’esecuzione dei servizi pubblici c.d. “indispensabili” alla continuità del servizio pubblico, come definiti nell’accordo previsto dall’art. 56 della legge o nella delibera della collettività territoriale o dell’établissement public local. Tale obbligo non impedisce ad un agente di raggiungere un movimento di sciopero già iniziato e al quale non avesse inizialmente intenzione di partecipare, dal momento che ne informi l’autorità territoriale al massimo quarantotto ore prima. Infine, il Conseil ha specificato che le sanzioni disciplinari previste in caso di mancata dichiarazione dell’intenzione di partecipare allo sciopero sono destinate unicamente a reprimere l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione preventiva e di esercizio del diritto di sciopero sin dall’inizio del servizio. La violazione di tale obbligo non conferisce, in alcun caso, all’esercizio del diritto di sciopero una natura illecita. In base a queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha concluso che le modifiche operate alle condizioni di esercizio del diritto di sciopero non sono sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore e non violano il settimo comma del Preambolo della Costituzione del 1946. Céline Torrisi 4 Tale regime è applicabile ai servizi pubblici di raccolta e di trattamento dei rifiuti urbani, di trasporto pubblico di persone, di aiuto alle persone anziane e disabili, di accoglienza di bambini di meno di tre anni, di dopo-scuola e di ristorazione collettiva. 24
REGNO UNITO PARLAMENTO – SOSPENSIONE DELLA SESSIONE Brexit: il Primo ministro Johnson ottiene la prorogation del Parlamento 02/09/2019 Il 29 agosto 2019, il nuovo Primo ministro del Regno Unito Boris Johnson 1 ha disposto la formale conclusione dell’attuale sessione del Parlamento mediante la prorogation. Sebbene la prorogation avvenga abitualmente, e solitamente in questo periodo dell’anno, in questo caso la decisione assunta è stata molto divisiva: se, da una parte, alcuni hanno lodato la fermezza del premier di fronte all’incapacità parlamentare di giungere ad una posizione unitaria 2, dall’altra essa ha sollevato pesanti critiche, essendo definita addirittura un “oltraggio alla Costituzione” dal Presidente della Camera dei Comuni, John Bercow 3, in quanto di fatto riduce notevolmente il tempo a disposizione dei parlamentari britannici per intervenire sulla Brexit. La prorogation dura in genere circa una settimana; nella storia recente, non ha mai superato la durata di un mese. Stavolta, la prorogation è di due settimane, periodo che va a sommarsi alle tre settimane usualmente concesse per il 1 Johnson, eletto leader del Partito conservatore il 23 luglio 2019 e nominato Primo ministro del Regno Unito il giorno dopo, ha sostituito Theresa May, la quale si era dimessa a seguito delle forti critiche relative alla sua gestione della Brexit. Figura assai divisiva, anche nel suo stesso Partito, e fortemente euroscettico, l’ascesa al potere di Johnson è in linea con le tendenze anti-establishment registratesi di recente a livello politico nel mondo. V. H. STEWART, Boris Johnson elected new Tory leader, in The Guardian, 23 luglio 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/jul/23/boris-johnson-elected-new-tory-leader-prime- minister. 2 D. LAWSON, Johnson the proroguer is serving democracy, in The Times, 1° settembre 2019, https://www.thetimes.co.uk/article/johnson-the-proroguer-is-serving-democracy-5x9s5rg6m.; I. MARTIN, The EU now knows Johnson means business, in The Times, 29 agosto 2019, https://www.thetimes.co.uk/article/the-eu-now-knows-johnson-means-business-9kn88g5vc. 3 K. PROCTOR, Boris Johnson’s move to prorogue parliament ‘a constitutional outrage’, says Speaker, in The Guardian, 28 agosto 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/28/boris-johnsons-move-to-prorogue-parliament- a-constitutional-outrage-says-speaker. Per una critica della posizione di Bercow, v. I. DUNCAN SMITH, Impartiality of the Speaker is crucial to our constitution in this time of faux outrage, in The Telegraph, 29 agosto 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/08/29/impartiality-speaker- crucial-constitution-time-faux-outrage/.
parliamentary recess, il periodo di non attività delle camere durante il quale si svolgono le conferenze dei partiti politici, di talché la sospensione del Parlamento è di ben cinque settimane. In totale, dunque, la pausa durerebbe dal 9 settembre al 14 ottobre. Essa comprimerebbe le possibilità per i parlamentari di esprimersi prima del vertice UE del 17 ottobre prossimo. Inoltre, la notizia della prorogation giunge poco dopo l’annuncio, da parte di alcuni esponenti politici, di voler introdurre leggi atte ad impedire il recesso del Regno Unito dall’Unione europea senza un accordo 4. La c.d. no-deal Brexit è, invece, un’opzione da non escludere, secondo Johnson, il quale ha disposto l’accelerazione dei piani di emergenza per fare fronte all’eventuale uscita senza accordo 5. Il Parlamento non può opporsi alla prorogation, in quanto non è prevista alcuna modalità di voto parlamentare sull’iniziativa. Formalmente, il premier deve chiedere alla Regina di operare la prorogation; se, per un verso, la Regina poteva teoricamente rifiutare la richiesta ai sensi della prerogativa regia, per l’altro, la Corona dovrebbe essere considerata politicamente imparziale, donde la sua decisione di accettare l’invito di Johnson. Corbyn ha chiesto di poter incontrare la Regina, in quanto a suo avviso sarebbe stata da Johnson obbligata ad agire in senso contrario alla volontà della maggior parte dei deputati della House of Commons. Alle critiche secondo cui il motivo della decisione era di impedire ai parlamentari di ostacolare i piani del Primo ministro per l’uscita dall’UE, Johnson ha risposto che essi avranno “molto tempo” per discutere della Brexit sia prima sia dopo il vertice UE del 17 ottobre; il premier ha ribadito che la pausa è necessaria per permettergli di lavorare su un nuovo programma legislativo ambizioso da sottoporre al legislatore. In ogni caso, esisterebbero prove secondo cui il vero motivo della prorogation è proprio quello di non permettere ai parlamentari contrari alla Brexit (ed alla no-deal Brexit) di potersi pronunciare 6. 4 L’Esecutivo non esclude, però, di poter eludere i provvedimenti eventualmente approvati dal legislatore: v. J. ELGOT, Brexit: Gove refuses to rule out ignoring any law passed to stop no deal, in The Guardian, 1° settembre 2019, https://www.theguardian.com/politics/2019/sep/01/brexit- gove-refuses-rule-out-ignoring-law-passed-stop-no-deal-, ma anche H. ZEFFMAN, Can government ignore law on blocking no-deal Brexit?, in The Times, 2 settembre 2019, https://www.thetimes.co.uk/edition/news/can-government-ignore-law-on-blocking-no-deal-brexit- sl7r2khpt. 5 G. DAVIES – E. MALNICK, Get Ready for Brexit campaign launches as Government rolls out billboards, posters and website, in The Telegraph, 2 settembre 2019, https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/09/02/get-ready-brexit-campaign-launches- government-rolls-billboards/. 6 V. S. SWINFORD – H. ZEFFMAN – M. CHORLEY, Boris Johnson suspends parliament to thwart no-deal Brexit rebels, in The Times, 29 agosto 2019, https://www.thetimes.co.uk/article/boris- 26
A questo punto, aumentano le possibilità che i parlamentari dell’opposizione propongano un voto di sfiducia nei confronti di Johnson. Il leader del Partito laburista, Jeremy Corbyn, si è detto pronto a guidare un governo tecnico per negoziare una posticipazione della data della Brexit e per convocare le elezioni legislative. Contro la prorogation si erano pronunciati anche diversi esponenti del Partito conservatore, segnatamente quelli opposti alla Brexit senza accordo. Alcuni di essi sarebbero impegnati nella redazione di un c.d. humble address (appello umile) alla Regina, una richiesta diretta dalla Camera dei Comuni al sovrano al fine di esprimere i propri sentimenti o chiedere la divulgazione di determinati documenti. Corbyn ha anche dichiarato che, una volta che il Parlamento rientrerà dalla pausa estiva il 3 settembre prossimo, agirà celermente per cercare di far approvare una misura legislativa che possa bloccare la prorogation 7. Sono state avviate tre azioni giudiziarie nelle tre giurisdizioni del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia ed Irlanda del Nord) volte ad impedire la prorogation. Il primo caso, quello scozzese, verte sui poteri costituzionali del Primo ministro di chiedere alla Regina di operare la prorogation del Parlamento per il solo motivo di ottenere un indebito vantaggio politico. In risposta, l’avvocatura dello stato britannico ha argomentato che la prorogation era chiaramente una decisione di policy che rientrava nelle competenze del premier e che la Regina aveva il potere di sospendere il Parlamento su richiesta dell’Esecutivo, ai sensi della prerogativa regia, un atto sul quale le corti non potevano intervenire. La corte scozzese ha negato la richiesta di emettere una ingiunzione di emergenza avanzata dai ricorrenti, nelle more del giudizio nel merito, ed ha stabilito che avrebbe svolto l’udienza di merito martedì 3 settembre. La decisione dovrebbe essere pronunciata venerdì 6 settembre. Il caso intentato nell’Irlanda del Nord è stato promosso da Raymond McCord, un sostenitore dei diritti delle vittime degli scontri tra unionisti e repubblicani irlandesi, il quale argomenta che la no-deal Brexit costituirebbe una violazione dell’Accordo del Venerdì Santo. L’udienza, in questo caso, si svolgerà venerdì 6 settembre. johnson-suspends-parliament-to-thwart-no-deal-brexit-rebels-9sscnc2dl e M. WEAVER – A. WALKER – K. LYONS – K. RAWLINSON, Jeremy Corbyn says he will try to ‘politically stop’ prorogation with legislation – as it happened, in The Guardian, 29 agosto 2019, https://www.theguardian.com/politics/live/2019/aug/29/backlash-after-boris-johnson-prorogues- parliament-ahead-of-brexit-live-news. 7 M. WEAVER – A. WALKER – K. LYONS – K. RAWLINSON, op. cit. 27
Nel caso inglese, invece, è stato chiesto il controllo giurisdizionale della decisione di Johnson: il Primo ministro avrebbe cercato di operare una prorogation del Parlamento per aggirare la sovranità parlamentare su una questione di rilevanza costituzionale; egli avrebbe impedito al Parlamento di riunirsi in prossimità della data prevista per la Brexit; ed avrebbe cercato di aggirare il volere del legislatore perché quest’ultimo aveva già espresso la propria contrarietà all’uscita dall’UE senza un accordo. L’azione è stata promossa da Gina Miller, che aveva promosso (e vinto) l’azione del 2016 volta a contrastare l’utilizzo della prerogativa regia da parte dell’ex-premier Theresa May per avviare la procedura di recesso prevista dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, e non di un’iniziativa del legislatore. È probabile che i tre casi giungeranno dinanzi alla Corte suprema del Regno Unito. Si tratta della prima volta nella storia britannica che la decisione del Sovrano di operare la prorogation del Parlamento viene contestata davanti alle corti. Sarah Pasetto 28
GERMANIA INTEGRAZIONE EUROPEA – UNIONE BANCARIA Tribunale costituzionale federale, sentenza del 30 luglio 2019 (2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14), in merito alla Unione bancaria comprensiva del regolamento Ue del 2013 istitutivo del Meccanismo di Vigilanza unico e di quello del 2014 riguardante il Meccanismo di Risoluzione unico 06/09/2019 Il secondo senato del Tribunale costituzionale federale ha respinto 1 due ricorsi diretti in materia di diritto euro-unitario, aventi ad oggetto, da un lato, l’Unione bancaria (Ub) 2, comprensiva del regolamento Ue del 2013 istitutivo del Meccanismo di Vigilanza unico (MVU o SSM) e di quello del 2014 riguardante il Meccanismo di Risoluzione unico (MRU o SRM), e, dall’altro, la relativa legge federale tedesca di ratifica. Detta normativa è stata scrutinata alla luce delle tradizionali condizioni suscettibili di inibire la loro applicabilità in Germania, ossia: il controllo ultra- vires e la contrarietà a principi costituzionali inderogabili (controllo dell’identità costituzionale). I giudici di Karlsruhe hanno concluso nel senso di avallare l’Unione bancaria, ma con riserva, richiedendo in particolare che le sue norme siano interpretate in modo restrittivo. La sentenza ripropone infatti lo schema del “Ja-aber” (“sì-però”) già noto dalle precedenti decisioni in materia di diritto comunitario ed euro-unitario (Solange II - 1986, Maastricht - 1993, Lisbona - 2009, MES - 2014 e Omt - 2016). Secondo il Tribunale costituzionale federale, l’Unione europea non ha oltrepassato le competenze conferitele dai trattati tramite le norme che 1 Un comunicato stampa della decisione è disponibile in lingua inglese alla pagina web: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19- 052.html. 2 Il termine “Unione bancaria europea” comprende il trasferimento di competenze nazionali alle istituzioni europee e la creazione di norme uniformi per la vigilanza sui mercati finanziari e la risoluzione degli enti creditizi. Il loro nucleo centrale è costituito dal meccanismo unico di vigilanza bancaria, in base al quale i poteri di vigilanza sulle banche di rilevanza negli Stati membri dell’area dell’euro sono stati trasferiti alla Banca centrale europea, e dal meccanismo di risoluzione unico, con il quale sono stati istituiti il Comitato e il Fondo di risoluzione unico per le grandi banche in crisi. Il fondo è ancora in costruzione.
disciplinano l’Unione bancaria europea, vale a dire i meccanismi SSM e SRM, se le disposizioni vengono interpretate in modo restrittivo. Il regolamento SSM non supera in maniera palese la base autorizzativa del diritto primario di cui all’articolo 127, comma 6, del TFUE, in quanto non delega integralmente alla Banca centrale europea (BCE) la vigilanza sugli enti creditizi dell’area dell’euro. Sebbene l’istituzione e i poteri del Comitato di risoluzione unico (SRB) tramite il regolamento SRM generino alcune preoccupazioni relativamente al principio di attribuzione limitata delle competenze, non è tuttavia riscontrabile un evidente superamento dei poteri, sempre a condizione che i limiti dei compiti e dei poteri assegnati al Comitato siano rigorosamente rispettati. Il Tribunale non nasconde quindi di nutrire alcuni dubbi sulle ampie prerogative attribuite alla Bce in tema di vigilanza bancaria, ma ritiene di poterli superare tramite una lettura restrittiva dell’art. 127, comma 6, TFUE, che parla del conferimento di “compiti specifici” alla Bce. Ciò escludere che alla Bce possa essere riconosciuta una supervisione piena ed esclusiva del settore bancario, a detrimento delle autorità nazionali ovvero su tutte le banche, siano esse da qualificarsi come significative o non significative. Una tale competenza esclusiva in capo alla Bce non viene, a suo avviso, sostenuta nemmeno dalla Corte di giustizia nella sentenza dell’8 maggio 2019, con cui l’interpretazione del giudice tedesco non si porrebbe quindi in contrasto. I compiti assegnati alle autorità nazionali rispetto alle banche non significative non dovrebbe considerarsi come frutto di un decentramento operato dalla Bce. Ad avviso dei giudici di Karlsruhe le autorità nazionali sono titolari di una competenza propria, e non delegata dalla Bce. In altri termini, la competenza in materia di supervisione bancaria dovrebbe intendersi come suddivisa tra la Bce (per le banche significative) e le autorità nazionali (per le banche non significative). Diversamente, la normativa europea sarebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà. Il ruolo della Bce si giustifica solo nei confronti delle banche significative, in ragione delle loro attività solitamente transfrontaliere, e non invece nei confronti delle banche non significative, che possono essere adeguatamente vigilate a livello nazionale. Un analogo ragionamento è prospettato circa le competenze attribuite al Comitato per la risoluzione delle crisi bancarie, istituito in base all’art. 114, comma 1, TFUE. Anche le competenze di questo Comitato devono essere interpretate restrittivamente, per non ledere il principio di attribuzione. In merito al controllo “ultra vires”, il Tribunale costituzionale ribadisce, in conformità con la sentenza Honeywell (2010), che un atto dell’Unione può essere censurato solo nel caso di una lesione palese e sufficientemente qualificata del principio di attribuzione, tale da incidere in modo strutturalmente significativo 30
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