CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI
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CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI Area di diritto comparato SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA a cura di Carmen Guerrero Picó Sarah Pasetto Maria Theresia Rörig Céline Torrisi con il coordinamento di Paolo Passaglia n. 22 (febbraio 2019)
Avvertenza La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento. La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0). Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO Francia PROCEDIMENTO PENALE – MISURE CAUTELARI Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-758/759/760 QPC del 31 gennaio 2019, M. Suat A. et autres, in tema di impugnazione delle decisioni di misure cautelari ..................................................................... 7 Spagna DIRITTO ALL’ONORE – COMMISSIONI DI INCHIESTA Il Tribunale costituzionale dichiara che le conclusioni della commissione d’inchiesta sull’incidente della metropolitana di Valencia del 2006 hanno violato il diritto all’onore di una delle persone dichiarate responsabili ........... 9 Franci 13 REATI E PENE – PROSTITUZIONE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-761 QPC del 1° febbraio 2019, Association Médecins du monde et autres, in tema di criminalizzazione dei clienti di persone dedite alla prostituzione ................................................ 13 Regno Unito ERRORE GIUDIZIARIO – GIURISPRUDENZA CEDU Corte suprema, sentenza R (on the application of Hallam) (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent); R (on the application of Nealon) (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent), [2019] UKSC 2, del 30 gennaio 2019, sul diritto al risarcimento per condanne annullate ........ 17 Regno Unito REATI E PENE – FEDINA PENALE Corte suprema, sentenza In the matter of an application by Lorraine Gallagher for Judicial Review (Northern Ireland); R (on the application of P, G and W) (Respondents) v Secretary of State for the Home Department and another (Appellants); R (on the application of P) (Appellant) v Secretary of State for the Home Department and others (Respondents), [2019] UKSC 3, del 30 gennaio 2019, sulla divulgazione dei trascorsi penali di gravità minore ........ 21
Spagna ANIMALI – CORRIDA Il Tribunale costituzionale dichiara parzialmente illegittima la disciplina della corrida nelle Isole Baleari ....................................................................... 23 Spagna MAGISTRATI – REINTEGRO NELLE FUNZIONI Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul reintegro dei magistrati sospesi dalle loro funzioni ............................................................................... 27 Spagna CATALOGNA – SECESSIONE Il Tribunale costituzionale annulla una parte della mozione n. 5/XII del Parlamento della Catalogna ....................................................................... 31 Stati Uniti ABORTO – PENA DI MORTE La Corte suprema emette ordinanze in tema di aborto e di pena di morte ...... 33 Francia PROCEDIMENTO PENALE – AUDIZIONE DI MINORI Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-762 QPC dell’8 febbraio 2019, M. Berket S., sulla disciplina delle audizioni libere dei minori ....................... 37 Francia DETENUTI – RIAVVICINAMENTO FAMILIARE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-763 QPC dell’8 febbraio 2019, Section française de l’Observatoire international des prisons, in tema di riavvicinamento familiare dei detenuti in attesa di giudizio ....................... 41 Germania AUTO-DETERMINAZIONE INFORMATIVA – CONTROLLI DI POLIZIA Tribunale costituzionale federale, ordinanze del 18 dicembre 2018 (1 BvR 142/15, 1 BvR 2795/09 e 1 BvR 3187/10), in merito al sistema di riconoscimento automatico delle targhe per scopi investigativi .................. 43
Germania AUTO-DETERMINAZIONE INFORMATIVA – CENSIMENTO Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 6 febbraio 2019 (1 BvQ 4/19), in merito ad un ricorso d’urgenza concernente il trasferimento di dati personali per il censimento 2021 .................................................................... 45 Spagna GIURISDIZIONE UNIVERSALE – CONTROLLO DI CONVENZIONALITÀ Il Tribunale costituzionale dichiara legittima la limitazione della giurisdizione universale e si pronuncia sui caratteri del controllo di convenzionalità ......... 47 Regno Unito UNIONE EUROPEA – RECESSO Brexit – Nuova sconfitta parlamentare subita dalla premier Theresa May in merito al piano per la rinegoziazione dell’accorso di recesso dall’Unione europea ........................................................................................ 53 Stati Uniti PRESIDENTE – DICHIARAZIONE DI EMERGENZA Il Presidente Trump dichiara lo stato di emergenza per poter costruire il muro lungo il confine col Messico .............................................................. 55 Francia PRIVACY – COMUNICAZIONE DI DATI DI CONNESSIONE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-764 QPC del 15 febbraio 2019, M. Paulo M., sulla comunicazione agli agenti delle dogane dei dati di connessione ................................................................................................. 59 Francia PROCESSO PENALE – ACCESSO ALLE PERIZIE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-765 QPC del 15 febbraio 2019, M. Charles-Henri M., sul diritto delle parti non assistite da un avvocato ad accedere alle perizie in ambito penale ........................................................ 61 Stati Uniti AMMENDE – DIVIETO DI AMMENDE ECCESSIVE Corte suprema – sentenza No. 17-5091, 586 U.S. ___ (2019), Timbs v. Indiana, del 20 febbraio 2019, sull’applicazione agli Stati del divieto di ammende eccessive .......................................................................................................... 63
Stati Uniti ABORTO – FINANZIAMENTI L’amministrazione Trump vieta il finanziamento di organizzazioni abortiste ........................................................................................................... 67 Regno Unito OMICIDIO – INDAGINI Corte suprema, In the matter of an application by Geraldine Finucane for Judicial Review (Northern Ireland), [2019] UKSC 7, del 27 febbraio 2019, in tema di indagini su un omicidio commesso prima dello Human Rights Act 1998 ........................................................................................................... 69 Regno Unito UNIONE EUROPEA – RECESSO Brexit – Votazione parlamentare sulle prossime iniziative da intraprendere ... 73
FRANCIA PROCEDIMENTO PENALE – MISURE CAUTELARI Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-758/759/760 QPC del 31 gennaio 2019, M. Suat A. et autres, in tema di impugnazione delle decisioni di misure cautelari 01/02/2019 Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato tre questioni prioritarie di costituzionalità aventi ad oggetto l’art. 394 del Codice di procedura penale. Le disposizioni contestate disciplinano le modalità di citazione dell’imputato di fronte al tribunal correctionnel qualora abbia commesso un delitto (quindi non per contravvenzioni né per crimini). Nello specifico, stabiliscono che il procuratore della Repubblica può intimare all’imputato di presentarsi davanti al tribunal correctionnel munito di verbale (procès-verbal), entro un termine non inferiore ai dieci giorni e non superiore ai sei mesi. Inoltre, se il procuratore ritiene necessario sottoporre il soggetto ad una misura cautelare, lo convoca innanzi al giudice delle libertà e della detenzione. Dopo aver sentito l’imputato, il procuratore può disporre una delle misure richieste. Tale decisione viene notificata oralmente all’imputato ed è trascritta nel verbale la cui copia gli è contestualmente consegnata. Risulta da tali disposizioni, così come interpretate dalla Cour de cassation, che l’imputato non può sollevare appello avverso tale decisione. I ricorrenti nei giudizi a quibus sostenevano che tale impossibilità violasse il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Inoltre, dato che il pubblico ministero ha il potere di proporre appello contro il rifiuto, da parte del giudice, di sottoporre l’imputato ad una di queste misure, tali disposizioni venivano ritenute lesive del principio di uguaglianza davanti alla giustizia. Infine, in ragione dell’imprecisione delle disposizioni contestate, si riteneva sussistente una violazione del principio di chiarezza della legge. Il Conseil constitutionnel ha innanzitutto ricordato che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 140, 141-1 e 142-8 del Codice di procedura penale, l’imputato sottoposto ad una misura cautelare può, in qualunque momento, adire il tribunal correctionnel per chiederne l’annullamento o la modifica, invocando 7
l’irregolarità dell’ordonnance del giudice delle libertà e della detenzione 1. In virtù dell’art. 148.2 del codice di rito, il tribunal correctionnel è tenuto a decidere entro dieci giorni e la decisione può essere oggetto di appello. Il Conseil ha, quindi, stabilito che, anche se l’imputato non può sollevare appello avverso la decisione che lo sottopone a misure cautelari, dispone comunque di altri strumenti che gli consentono di contestarla. In secondo luogo, il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, se il procuratore della Repubblica può proporre appello contro la decisione negativa del giudice delle libertà e della detenzione, non dispone però della facoltà di adire il tribunal correctionnel, contrariamente all’imputato. Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha stabilito che la disparità di trattamento contestata non è fondata su discriminazioni che risultino ingiustificate e che vengono garantiti all’imputato gli stessi diritti dell’accusa, soprattutto in materia di rispetto dei principi dei diritti della difesa. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, concluso nel senso della mancata violazione del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo o di altre esigenze costituzionali. Ha dichiarato pertanto le disposizioni contestate conformi alla Costituzione. Céline Torrisi 1 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018758_759_760qpc/2018758_7 59_760qpc.pdf. 8
SPAGNA DIRITTO ALL’ONORE – COMMISSIONI DI INCHIESTA Il Tribunale costituzionale dichiara che le conclusioni della commissione d’inchiesta sull’incidente della metropolitana di Valencia del 2006 hanno violato il diritto all’onore di una delle persone dichiarate responsabili 03/02/2019 Nel 2006 un problema di natura tecnica provocò il deragliamento di un convoglio della metropolitana di Valencia: l’incidente causò 43 morti e 47 feriti. Parallelamente allo svolgimento delle indagini penali, le Cortes Valencianas istituirono una commissione speciale d’inchiesta al fine di stabilire eventuali possibili responsabilità dell’amministrazione autonomica e dell’impresa pubblica di trasporti FGV (Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana). Tra le persone sentite dalla commissione d’inchiesta figurava chi al momento dell’incidente era il direttore delle risorse umane di FGV. Nella relazione finale, approvata dalle Cortes Valencianas in seduta plenaria, all’interno delle conclusioni dedicate alle “responsabilità politiche”, si era incluso, tra gli altri, il suo nominativo. La motivazione di tale inclusione era stata “l’inadempimento degli obblighi previsti dalla legge sulla sicurezza sul lavoro”. L’ex direttore ha adito il Tribunale costituzionale in amparo ritenendo che le conclusioni della commissione d’inchiesta avessero violato i suoi diritti fondamentali alla tutela giurisdizionale effettiva ed alla presunzione di innocenza (art. 24 Cost.), poiché si trattava di una dichiarazione di responsabilità prodotta fuori dai procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge, senza rispettare il suo diritto di difesa. Inoltre, il ricorrente denunciava che la dichiarazione di responsabilità contenuta nelle conclusioni costituisse un attacco alla sua reputazione personale e professionale, lesivo del suo diritto fondamentale all’onore (art. 18, comma 1, Cost.). La STC 133/2018, del 13 dicembre, ha accolto il ricorso di amparo 1. Il plenum del Tribunale costituzionale ha ricondotto tutte le doglianze alla violazione del diritto all’onore 2. Nel sistema spagnolo, la presunzione di 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-458. 2 V. il FJ 4. 9
innocenza garantita dall’art. 24, comma 2, Cost. opera nell’ambito del processo, mentre la dimensione extraprocessuale della presunzione di innocenza è tutelata attraverso la protezione del diritto all’onore; non è, quindi, un diritto fondamentale autonomo. Il ricorrente riteneva che non avrebbe dovuto essere convocato da una commissione parlamentare d’inchiesta, che non avrebbe – a suo parere – alcun potere nei confronti di un privato cittadino o di un funzionario, ma questa sua prospettazione è stata rigettata 3. L’attività d’inchiesta delle Cortes Valencianas può avere ad oggetto il controllo dell’azione del governo autonomico (art. 22, paragrafo a, dello Statuto di autonomia valenciano) e, di conseguenza, dei titolari delle cariche pubbliche sottoposte a responsabilità politica, nonché il controllo dell’azione dell’amministrazione posta sotto l’autorità del governo autonomico (art. 22, paragrafo e, dello Statuto). L’ampiezza dei termini utilizzati dal legislatore consente senz’altro ad una commissione parlamentare d’inchiesta di sentire i dirigenti di un’impresa pubblica, di pronunciarsi sul loro operato e, se del caso, sulla loro responsabilità in un affare di pubblico interesse per la Comunità autonoma (art. 53, comma 1, del regolamento delle Cortes Valencianas). Cionondimeno, la natura dell’attività parlamentare d’inchiesta è meramente politica 4. L’esercizio della funzione giurisdizionale è affidato esclusivamente a giudici e tribunali (art. 117, comma 3, Cost.) e le assemblee legislative non sono titolari in quest’ambito di una manifestazione dello jus puniendi dello Stato qual è la potestà amministrativa sanzionatoria (art. 25 Cost.). Di conseguenza, non possono adottare sanzioni in relazione all’oggetto o ai soggetti sottoposti ad inchiesta. Emettono giudizi di opportunità politica che, nonostante possano essere solidi e fondati, difettano giuridicamente dell’idoneità necessaria a supplire la convinzione di certezza che solo il processo garantisce. Le loro decisioni rispondono ad una valutazione dei fatti realizzata conformemente a criteri politici e di opportunità, e non hanno effetti giuridici. Le conclusioni di una commissione d’inchiesta (come previsto dall’art. 76, comma 1, Cost. per la Camera ed il Senato, che si estende anche alle assemblee legislative autonomiche), non sono vincolanti per i tribunali né possono influenzare le decisioni giurisdizionali. Le camere, nell’esercizio della attività di inchiesta, non possono realizzare una qualificazione giuridica dei fatti indagati, né realizzare imputazioni individualizzate di responsabilità per condotte o azioni illecite. Naturalmente, in presenza di indizi o sospetti di condotte costitutive di reato, lo comunicheranno al 3 V. il FJ 7. 4 V. il FJ 8. 10
pubblico ministero affinché promuova le corrispondenti azioni o, in presenza di un illecito amministrativo, informeranno l’organo o l’autorità titolare della potestà sanzionatoria. Il Tribunale costituzionale, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla dimensione extraprocessuale del diritto alla presunzione di innocenza (art. 6, comma 2, CEDU), ha sottolineato quanto sia importante la scelta delle parole usate in documenti ufficiali prima che una persona sia stata giudicata e dichiarata colpevole di un’infrazione, distinguendo tra dichiarazioni che trasmettono la sensazione che la persona in questione sia colpevole (contrarie, quindi, all’art. 6, comma 2, CEDU) e quelle che si limitano a prendere atto di un sospetto. Nel caso di specie, nelle conclusioni della commissione d’inchiesta sull’incidente della metropolitana, l’assemblea autonomica aveva rimproverato al ricorrente l’inadempimento degli obblighi previsti da una certa normativa, attribuendogli, senza concretizzare la sua qualificazione giuridica, condotte punibili nell’ambito della sua attività professionale idonee ad integrare illeciti amministrativi, superando così l’ambito proprio dell’attività di inchiesta 5. Tuttavia, dal punto di vista costituzionale, la questione rilevante non era data dall’avere l’assemblea autonomica esorbitato rispetto ai limiti ad essa imposta, ma la violazione del diritto all’onore del ricorrente, perché, senza l’intervento degli organi costituzionalmente competenti né delle procedure legalmente previste, un potere pubblico aveva attribuito ad un cittadino condotte meritevoli del massimo rimprovero sociale. Il diritto all’onore protegge la buona reputazione della persona di fronte ad espressioni o messaggi che implichino un calo della sua considerazione nella società, come l’imputazione a cittadini identificati di condotte punibili, siano esse infrazioni amministrative, irregolarità o illeciti penali. Nel caso di specie, considerata la gravità dell’incidente su cui si indagava e la ripercussione sociale delle conclusioni impugnate, vi era una ragionevole certezza che venisse meno la considerazione sociale del ricorrente e che egli fosse perciò stigmatizzato. A conclusione della decisione, il plenum ha ribadito che l’attività di inchiesta parlamentare deve realizzarsi senza violare i diritti fondamentali dei cittadini 6, fondamento dell’ordine politico e della pace sociale, che vincolano tutti i pubblici poteri, ivi comprese le assemblee legislative. La sentenza reca due opinioni separate. 5 V. il FJ 9. 6 V. il FJ 10. 11
La vice Presidente, Encarnación Roca Trías, ha ritenuto che il diritto fondamentale violato fosse la presunzione di innocenza e che il Tribunale costituzionale avrebbe dovuto ripensare la sua applicazione esclusiva all’ambito dei processi e dei procedimenti sanzionatori amministrativi, in linea con la dottrina della Corte di Strasburgo sul contenuto extraprocessuale di questo diritto. Il giudice costituzionale Juan Antonio Xiol Ríos ha lamentato che la sentenza non abbia delimitato correttamente i fatti oggetto di denuncia, perché l’inadempimento attribuito al ricorrente non era altro che quello di non aver ordinato che l’impresa pubblica indagasse sulle cause dell’incidente. Anche a suo avviso, il diritto fondamentale interessato era la presunzione di innocenza; inoltre, il plenum avrebbe dovuto valutare il riconoscimento costituzionale delle commissioni d’inchiesta ed il loro essere una parte dello jus in officium dei parlamentari, il che avrebbe portato a dover rigettare il ricorso. Carmen Guerrero Picó 12
FRANCIA REATI E PENE – PROSTITUZIONE Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-761 QPC del 1° febbraio 2019, Association Médecins du monde et autres, in tema di criminalizzazione dei clienti di persone dedite alla prostituzione 04/02/2019 Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto alcune disposizioni della legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016 volta a rafforzare la lotta contro il sistema di prostituzione ed a sostenere le persone che si prostituiscono 1. Nello specifico, venivano contestati gli artt. 611-1 e 225-12-1 del Codice penale, nonché il 9° bis dell’art. 131-16 e il 9° del paragrafo I dell’art. 225-20 del medesimo Codice. L’art. 611-1 punisce con un’ammenda di 5° livello 2 il fatto di sollecitare, accettare o ottenere prestazioni di natura sessuale, anche in maniera occasionale, in cambio di una remunerazione, di una promessa di remunerazione, di altre utilità o della promessa delle stesse. Le persone ritenute responsabili di tali condotte (classificate come contravvenzioni) possono subire anche una delle pene complementari sancite dagli artt. 131-16 e 131-17 del medesimo codice. L’art. 225-12-1 stabilisce che, qualora il comportamento sia commesso in maniera reiterata con contestazione di una recidiva, il soggetto possa essere punito con un’ammenda di 3.750 euro e che, qualora la persona che si prostituisca sia minorenne o con particolare vulnerabilità, dovuta ad una malattia, ad una infermità, ad un handicap, o allo stato di gravidanza, apparente o conosciuta dall’autore del reato, quest’ultimo venga punito con tre anni di carcere e 45.000 euro di ammenda. 1 Il testo della legge è reperibile on line alla pagina https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032396046. 2 L’importo delle ammende di 5° livello prevede un massimo di 1.500 euro. Esso può essere di 3.000 euro in caso di recidiva, eccezion fatto per i casi in cui la legge qualifichi la recidiva come delitto (e non quindi come mera contravvenzione), nel qual caso la sanzione aumenta ulteriormente. 13
Il punto 9° bis dell’art. 131-16 del Codice penale stabilisce, inoltre, che il responsabile possa essere sottoposto all’obbligo di svolgere, a proprie spese, uno stage di sensibilizzazione alla lotta al mercimonio di atti sessuali. Il punto 9° del paragrafo I dell’art. 225-20 prevede lo stesso obbligo per i soggetti colpevoli dei reati previsti dalle sezioni 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater del capitolo V del medesimo codice, sulle violazioni della dignità della persona. I ricorrenti nel giudizio a quo contestavano tali disposizioni nella misura in cui reprimevano il fatto di pagare un atto sessuale, anche quando questo avvenisse in maniera libera, tra adulti consenzienti ed in uno spazio privato. Tale divieto generale e assoluto si riteneva che fosse lesivo della libertà delle persone che si prostituiscono e di quella dei loro clienti, tanto da non poter essere giustificata dalla protezione dell’ordine pubblico, dalla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione ed il traffico di essere umani né dalla generale protezione delle persone che si prostituiscono. Ne risultava, asseritamente, una violazione del diritto al rispetto della vita privata, del diritto all’autonomia personale e della libertà sessuale, nonché una violazione della libertà di impresa e della libertà contrattuale. Infine, a parere dei ricorrenti, la criminalizzazione della prostituzione avrebbero violato i principi di necessità e di proporzionalità delle pene. Alcune parti, intervenute nel processo costituzionale, affermavano, inoltre, che le disposizioni contestate avrebbero aggravato l’isolamento e la clandestinità delle persone che si prostituiscono, esponendole a maggiori rischi di violenza da parte dei loro clienti e costringendole, per esercitare il loro mestiere, ad accettare condizioni igieniche tali da violare il diritto alla protezione della salute. Fondandosi sui lavori preparatori della legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016, volta a rafforzare la lotta contro il fenomeno della prostituzione, il Conseil constitutionnel ha stabilito che, scegliendo di criminalizzare le persone che richiedono servizi sessuali, il legislatore ha inteso lottare contro lo sfruttamento della prostituzione e contro la tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, attività criminali fondate sulla costrizione e sulla messa in schiavitù dell’essere umano 3. Lo scopo di tali disposizioni è, quindi, quello di salvaguardare la dignità umana e di perseguire l’obiettivo di valore costituzionale di protezione dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati. 3 Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018761qpc/2018761qpc.pdf e il relativo comunicato stampa alla pagina https://www.conseil- constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-761-qpc-du-1er-fevrier-2019- communique-de-presse. 14
Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che la scelta del legislatore di reprimere il ricorso alla prostituzione, qualunque ne siano le forme, anche quando gli atti sessuali si presentano come compiuti liberamente tra adulti consenzienti in uno spazio privato, si è fondata sul fatto che, nella maggior parte dei casi, le persone che si prostituiscono sono vittime di sfruttamento e di tratta e sul fatto che tali reati siano possibili a causa dell’esistenza della richiesta di relazioni sessuali a pagamento. Al riguardo, i giudici hanno considerato che la repressione di tale fenomeno si è fondata su un motivo non manifestamente inappropriato rispetto all’obiettivo di politica pubblica perseguito. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, stabilito che il legislatore ha conciliato in una maniera non manifestamente squilibrata l’obiettivo di valore costituzionale di tutela dell’ordine pubblico e di prevenzione dei reati con la tutela della dignità della persona umana e della libertà personale, concludendo, di conseguenza, nel senso dell’assenza di violazione della libertà personale. Per quanto riguarda la violazione del diritto alla protezione della salute, il Conseil constitutionnel ha ricordato di non poter sostituire il suo giudizio a quello del legislatore, che comunque, allo stato di attuale delle conoscenze, non risulta manifestamente inadeguato. Infine, pronunciandosi sulle limitazioni alla libertà di impresa ed alla libertà contrattuale, i giudici hanno nuovamente sottolineato che, adottando tali disposizioni, il legislatore ha avuto come obiettivo quello di salvaguardare il più alto principio della dignità umana e l’obiettivo di rango costituzionale di salvaguardia dell’ordine pubblico e di prevenzione dei reati. Hanno considerato che tali limitazioni siano giustificate da esigenze costituzionali e dal rispetto dell’interesse generale e che non violino in maniera sproporzionata l’obiettivo perseguito dal legislatore. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, concluso per l’assenza di violazione della libertà di impresa e della libertà contrattuale. Sulla scorta di queste considerazioni, le disposizioni contestate sono state dichiarate conformi alla Costituzione. Céline Torrisi 15
REGNO UNITO ERRORE GIUDIZIARIO – GIURISPRUDENZA CEDU Corte suprema, sentenza R (on the application of Hallam) (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent); R (on the application of Nealon) (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent), [2019] UKSC 2, del 30 gennaio 2019, sul diritto al risarcimento per condanne annullate 04/02/2019 Il caso deciso dalla Corte suprema riguardava il diritto al risarcimento delle persone nei cui confronti si sia emessa una dichiarazione di colpevolezza penale successivamente annullata poiché revocata in dubbio. La section 133 del Criminal Justice Act 1988 ha istituito il diritto al risarcimento nei casi di errore giudiziario là dove venga ritenuto opportuno dal Ministro di giustizia. Al momento dell’entrata in vigore della norma, la locuzione “errore giudiziario” non aveva una definizione univoca nell’ordinamento. La locuzione era stata poi introdotta con la sentenza R (Adams) v Secretary of State for Justice, emessa dalla Corte suprema nel 2011 1. In quella sentenza, la massima corte britannica aveva dapprima delineato quattro categorie di situazioni: (1) le prove nuove dimostrano chiaramente che l’imputato che è stato condannato è in realtà innocente; (2) le prove nuove mettono in dubbio le prove contro l’imputato in misura tale che non è possibile fondare alcuna dichiarazione di colpevolezza su di esse; (3) le prove nuove mettono in dubbio la dichiarazione di colpevolezza, poiché, se fossero state presentate al momento del processo, nessuna giuria ragionevole avrebbe dichiarato colpevole l’imputato; e (4) vi sono state delle irregolarità gravi nelle indagini relative al reato o nello svolgimento del processo, di talché è stata emessa una dichiarazione di colpevolezza nei confronti di una persona che non sarebbe dovuta essere dichiarata colpevole. La Corte aveva poi affermato che l’errore giudiziario si ha nelle fattispecie contemplate dalle prime due categorie. In reazione alla sentenza, il legislatore aveva modificato il Criminal Justice Act 1988 (per mezzo dell’Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014), onde limitare la sussistenza dell’errore giudiziario alla prima categoria di cui sopra; inoltre, aveva introdotto una definizione legislativa dell’“errore giudiziario” 1 [2011] UKSC 18. 17
secondo cui il fatto nuovo, o nuovamente scoperto, doveva obbligatoriamente dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’individuo in questione non aveva commesso il reato. Inoltre, nel 2013, la Corte EDU aveva emesso la pronuncia Allen c. Regno Unito 2, in cui aveva stabilito che i casi rientranti nella categoria sub (3) non davano luogo ad alcuna violazione del diritto alla presunzione di innocenza sancito dall’art. 6, comma 2. Si ricordi che la section 2(1) dello Human Rights Act 1998, la legge che traspone la CEDU nell’ordinamento britannico, obbliga le corti nazionali, tra cui anche la Corte suprema, a “prendere in considerazione” la giurisprudenza della Corte EDU pertinente al caso. Nella specie, i ricorrenti davanti alla Corte suprema, Hallam e Nealon, avevano trascorso, rispettivamente, circa sette e diciassette anni in carcere prima dell’annullamento delle loro condanne, in quanto queste erano state messe in dubbio alla luce di nuove prove. I due uomini avevano chiesto un risarcimento ai sensi della precitata section 133 del Criminal Justice Act 1988. Nella specie, il Ministro della giustizia aveva respinto le richieste in quanto le nuove prove non integravano la condizione di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli uomini non avevano commesso i reati in questione. I ricorrenti argomentavano che l’obbligo che le nuove prove dimostrassero, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’individuo non aveva commesso il reato, pena l’impossibilità di chiedere un risarcimento, era incompatibile con l’art. 6, comma 2, della CEDU. Le ragioni dei ricorrenti erano state respinte in primo ed in secondo grado. La Corte suprema, riunitasi eccezionalmente in un collegio di sette giudici, ha confermato l’esito raggiunto dalle corti inferiori con una maggioranza di cinque giudici contro due 3. Il judgment principale è stato redatto da Lord Mance. Lady Hale ed i Lords Wilson, Hughes e Lloyd Jones hanno depositato opinioni concorrenti. I Lords Reed e Kerr hanno redatto opinioni dissenzienti. In sintesi, la Corte suprema ha dovuto decidere se seguire quanto disposto nella propria giurisprudenza, e segnatamente nella sentenza Adams, oppure in quella della Corte di Strasburgo (sentenza Allen), tenendo conto peraltro dell’introduzione della definizione legislativa dell’errore giudiziario nel 2014. Ad avviso della maggioranza, il quesito circa la sussistenza di un nesso tra l’imputazione penale e, ad esempio, procedimenti di diritto civile insorgenti sulla base degli stessi fatti distoglieva l’attenzione dalla vera questione, ovvero se la 2 Ric. n. n. 25424/09, del 12 luglio 2013. 3 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0227-judgment.pdf. 18
corte, nel trattare la questione civile, avesse suggerito che il procedimento penale si sarebbe dovuto decidere in altro modo. In caso affermativo, la corte avrebbe esorbitato dal proprio ruolo. Non vi era alcun motivo per discostarsi dalla sentenza Adams, né di seguire in questo caso la giurisprudenza della Corte EDU, se e nella misura in cui quest’ultima corte potesse essersi pronunciata in senso più espansivo. In ogni caso, secondo la maggioranza, l’art. 6, comma 2 CEDU era pertinente, ma non ne conseguiva automaticamente che la Corte EDU avrebbe riscontrato una violazione. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla questione è tuttora in corso di evoluzione; inoltre, sarebbe stato inopportuno emettere una dichiarazione di incompatibilità in un procedimento intentato da un individuo al quale la Corte EDU, probabilmente, non avrebbe riconosciuto la fondatezza della violazione denunciata (ricordando che la fattispecie era analoga a quella del caso Allen, in cui la Corte di Strasburgo non aveva, appunto, riscontrato alcuna violazione). Per la maggioranza, la Corte EDU non aveva ancora trattato la questione dei motivi per cui non era ammissibile richiedere prove a dimostrazione dell’innocenza di un individuo, ma era, invece, ammissibile richiedere prove che stabilissero che il richiedente non poteva essere stato ragionevolmente condannato. Infine, era auspicabile l’interpretazione uniforme dell’art. 6, comma 2, questione per cui era necessario l’intervento da parte della Corte EDU. Può essere interessante sottolineare che ciascuno dei giudici ha addotto proprie motivazioni circa le situazioni in cui è possibile discostarsi dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo: ora per rifiutare la pertinenza delle stesse pronunce; ora rilevando che la giurisprudenza CEDU non è coerente – tesi sostenuta dalla maggioranza, nonostante la sentenza Allen sia stata emessa dalla Grande Camera del giudice europeo –; ora sottolineando che la pronuncia della Corte di Strasburgo non aveva ben compreso od aveva omesso un aspetto fondamentale del diritto britannico rilevante; ora facendo valere che la posizione della Corte EDU non era per niente in linea con quella delle corti nazionali; ora per precisare che la giurisprudenza europea non influiva sull’esito finale del caso; ora per denunciare il fatto che la pronuncia della Corte di Strasburgo poggiava su motivazioni poco solide; ora per censurare la pronuncia come del tutto errata. Si tratterebbe pertanto del primo caso in cui la Corte suprema, o almeno alcuni giudici della stessa, sembra giustificare un discostarsi dalle pronunce Corte EDU per il semplice motivo che non se ne condivida il disposto. Sarah Pasetto 19
REGNO UNITO REATI E PENE – FEDINA PENALE Corte suprema, sentenza In the matter of an application by Lorraine Gallagher for Judicial Review (Northern Ireland); R (on the application of P, G and W) (Respondents) v Secretary of State for the Home Department and another (Appellants); R (on the application of P) (Appellant) v Secretary of State for the Home Department and others (Respondents), [2019] UKSC 3, del 30 gennaio 2019, sulla divulgazione dei trascorsi penali di gravità minore 04/02/2019 I resistenti davanti alla Corte suprema erano stati dichiarati colpevoli, oppure avevano ricevuto moniti, per illeciti penali relativamente minori 1. La divulgazione delle loro fedine penali ai potenziali datori di lavoro avrebbe ostacolato la loro ricerca di lavoro. In tutti i casi, le dichiarazioni di colpevolezza ed i moniti erano già stati scontati ai sensi della normativa predisposta a disciplina della riabilitazione degli ex-criminali. Ciononostante, essi avevano comunque l’obbligo di divulgare le proprie fedine penali se avessero richiesto un lavoro che li mettesse a contatto con minori o con adulti vulnerabili. In tutti e quattro i casi, i resistenti asserivano che i sistemi di divulgazione dei trascorsi penali applicati nei loro confronti fossero incompatibili con l’art. 8 CEDU, a tutela del diritto al rispetto per la vita privata e familiare; a tal riguardo, i sistemi avrebbero violato i requisiti di legalità e di proporzionalità. In particolare, si contestavano le condizioni stabilite per legge relative all’Enhanced Disclosure Certificate e l’obbligo concorrente di auto-divulgazione, secondo cui la sussistenza di più di una dichiarazione di colpevolezza, a prescindere dalla data o dal reato, rendeva le dichiarazioni divulgabili. Si censurava altresì la conservazione e la divulgazione di dichiarazioni di 1 La sig.ra Gallagher era stata dichiarata colpevole di guida senza la cintura di sicurezza e di aver guidato in automobile con un minore di età inferiore ai quattordici anni senza la cintura di sicurezza; l’individuo indicato con l’iniziale P, una donna senza fissa dimora e che soffriva di schizofrenia, aveva ricevuto un monito per il furto di un panino e di un libro; l’individuo W era stato dichiarato colpevole di percosse (nel 1982) per il suo ruolo in una rissa con i suoi compagni di scuola; l’individuo G, che all’epoca dei fatti aveva tredici anni, era stato arrestato per aver molestato sessualmente due bambini di età inferiore, ma la stessa polizia aveva appurato che si trattava di un’attività consenziente avvenuta in un clima di curiosità e sperimentazione. 21
colpevolezza fondate sul Police Act 1997 (Criminal Records Certificates: Relevant Matters) (Amendment) (England and Wales) Order 2013, secondo cui il Disclosure and Barring Service, un’agenzia governativa, può fornire a datori di lavoro ed organi di selezione informazioni sulle dichiarazioni di colpevolezza che possano essere pertinenti, al fine di salvaguardare quelle attività che richiedano un particolare livello di fiducia da parte del pubblico. La Corte suprema ha respinto i ricorsi in tre dei quattro casi, confermando le decisioni delle istanze inferiori 2. Tutti e cinque i giudici hanno confermato che l’art. 8 CEDU veniva in rilievo. La maggioranza dei giudici ha raggiunto la propria conclusione in base ad una violazione parziale del criterio della proporzionalità. Il judgment principale è stato redatto da Lord Sumption. A suo avviso, le norme a disciplina della divulgazione impugnate nel caso di specie erano altamente prescrittive, obbligatorie e non lasciavano alcun margine di discrezione, di talché il criterio della legalità era soddisfatto. Tuttavia, per quanto riguardava il criterio della proporzionalità, Lord Sumption ha riscontrato che, sebbene fosse giustificata l’introduzione di leggi che richiedessero la divulgazione facendo riferimento ad alcune categorie preesistenti, le categorie predisposte dalla normativa erano sproporzionate in due sensi: nei casi in cui vi era più di una dichiarazione di colpevolezza, omettendo così di dimostrare la propensione a commettere reati, dato che si applicava a prescindere dalla natura, dalla somiglianza e dal numero o dalla frequenza dei reati; e quelli in cui i moniti erano stati emessi nei confronti di soggetti minorenni, poiché questi avevano lo scopo precipuo di essere “educativi” e di impedire ripercussioni negative in età più avanzata. Pertanto, nel caso di P e della sig.ra Gallagher, si doveva giungere ad una dichiarazione di incompatibilità, poiché le divulgazioni erano state fondate sulla regola delle dichiarazioni di colpevolezza multiple; allo stesso modo, si doveva giungere ad una dichiarazione di incompatibilità anche nel caso di G, poiché la divulgazione riguardava un monito ricevuto da un minorenne. Tuttavia, il ricorso poteva essere accolto nel caso di W, poiché era opportuno includere le percosse nella categoria di reati che richiedevano la divulgazione. Sarah Pasetto 2 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0195-judgment.pdf. 22
SPAGNA ANIMALI – CORRIDA Il Tribunale costituzionale dichiara parzialmente illegittima la disciplina della corrida nelle Isole Baleari 05/02/2019 La STC 134/2018, del 13 dicembre, ha accolto il ricorso in via principale presentato dal Presidente del Governo nei confronti di talune disposizioni della legge n. 9/2017, del 3 agosto, che disciplina la corrida dei tori e la tutela degli animali nelle Isole Baleari. La decisione, che comporta l’abolizione della corrida c.d. al modo balear, reca un’opinione concorrente e tre opinioni dissenzienti 1. Poco tempo fa, la STC 177/2016 2, del 20 ottobre, aveva dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge del Parlamento della Catalogna n. 28/2010, del 3 agosto, che aveva novellato la legge catalana sulla tutela degli animali, introducendo il divieto di celebrare la corrida ed altri spettacoli di tauromachia in Catalogna. La legge delle Isole Baleari, senza arrivare a vietare la corrida, portava di fatto allo stesso risultato poiché introduceva divieti e requisiti alquanto singolari rispetto al modo in cui questa si intende. La legge balear, che ometteva qualsivoglia riferimento alla normativa statale, disponeva, tra l’altro, che gli spettacoli di tauromachia si dovevano celebrare in arene permanenti, già esistenti al momento della sua entrata in vigore, e che erano vietati a minori di diciotto anni. I tori dovevano provenire dall’allevamento più vicino all’arena (per non prolungare eccessivamente la loro sofferenza durante gli 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-459. Per un primo commento v. D. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, La STC de 13 de diciembre de 2018 sobre la ley de las mal llamadas corridas de toros a la balear, de 2017: un paso más en la consolidación constitucional de la tauromaquia, in Diario La Ley, del 04/02/2019, https://www.taurologia.com/imagenes/fotosdeldia/7891_informe_del_prof__fernandez_de_gatta_s obre_la_sentencia_del_tc.pdf. 2 V., per tutti, F.E. GRISOSTOLO, La tauromachia come arena di scontro sulle competenze nell’Estado autonómico. A prima lettura della sentenza del Tribunal Constitucional n. 177/2016, in DPCE on line, vol. 2017/1, 155-161, http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/379/371/; e A. MULÀ, Análisis jurídico, antecedentes y consecuencias de la Sentencia 177/2016, del Tribunal Constitucional, sobre prohibición de las corridas de toros en Cataluña, in Revista de Derecho UNED, n. 22, 2018, 407-436, http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/22285/18215. 23
spostamenti), e dovevano avere obbligatoriamente una certa età ed un certo peso 3. Gli animali presenti nello spettacolo dovevano essere tre (anziché sei) e dovevano entrare nell’arena direttamente dalla bassacorte (dove stanno tutti insieme) e non dai chiqueros (dove il toro aspetta il suo turno separato dagli altri). Dopo 10 minuti, dovevano tornare alla bassacorte, poiché non era permesso dargli morte. Inoltre, la legge vietava la presenza di cavalli (protagonisti nella parte della corrida chiamata tercio de varas). Le uniche persone che potevano partecipare attivamente agli spettacoli erano quelle iscritte all’albo dei professionisti della tauromachia (toreros e toreras, nonché il personale ausiliario), che avrebbero potuto servirsi di capote e muleta 4, ma non di strumenti di taglio o che potessero ferire l’animale. La legge balear si è basata sull’esercizio delle competenze autonomiche in materia di agricoltura, allevamenti ed ambiente (art. 30, commi 10 e 46, dello Statuto di autonomia delle Isole Baleari), di spettacoli pubblici (art. 30, comma 31, dello Statuto) e di cultura (art. 30, commi 25 e 26, dello Statuto). Ad avviso del plenum, le disposizioni autonomiche hanno snaturato la riconoscibilità di questa tradizione, che forma parte del patrimonio culturale immateriale spagnolo e la cui difesa spetta allo Stato ex art. 149, comma 2, Cost. La legge n. 18/2013 5, del 12 novembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, reca un obbligo per tutti i pubblici poteri a che garantiscano su tutto il territorio nazionale la conservazione della tauromachia e promuovano l’arricchimento di questa tradizione, mentre la disciplina posta in essere ha innovato lo sviluppo della corrida in un modo assai lontano da quello fissato nella normativa statale ed autonomica in materia, tanto divergente dalla tradizione da rendere impossibile riconoscere le caratteristiche essenziali della corrida 6. L’esigenza che i tori provengano da allevamenti vicini alle arene è stata ritenuta in contradizione con le competenze statali in materia di unità del mercato e di libera circolazione 7 (art. 149, comma 1, paragrafo 13, e art. 139, comma 2, 3 Tali caratteristiche, proprie di un animale destinato alla corrida, applicandosi ad ogni spettacolo di tauromachia, rendevano impossibile la celebrazione di altre manifestazioni popolari. 4 Trattasi, rispettivamente, dell’ampio mantello per aggirare l’assalto del toro e del drappo più piccolo, sorretto da un’asta di legno, che lo mantiene disteso in modo da poterlo impugnare con una sola mano. 5 Cfr. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11837. 6 V. i FFJJ 6-7. 7 V. il FJ 8. 24
Cost.), mentre l’esigenza che l’allevamento debba essere inserito nel libro genealogico dei tori de lidia si è conservata. La decisione reca l’opinione concorrente del giudice costituzionale Andrés Ollero Tassara, molto critico con la disciplina denunciata, al punto che sarebbe stato favorevole all’accoglimento integrale del ricorso. Inoltre, vi sono tre opinioni separate dei giudici costituzionali Fernando Valdés Dal-Ré e María Luisa Balaguer Callejón, Juan Antonio Xiol Ríos e Cándido Conde-Pumpido Tourón, che coincidono nel segnalare che la decisione presa dalla maggioranza non rispetta quanto era stato stabilito dalla STC 177/2016, che permetteva alle Comunità autonome di disciplinare lo svolgimento delle rappresentazioni taurine o di stabilire speciali requisiti per la cura dei tori, nell’esercizio delle loro competenze in materia di spettacoli pubblici e di tutela degli animali, con il solo limite del divieto della corrida. Carmen Guerrero Picó 25
SPAGNA MAGISTRATI – REINTEGRO NELLE FUNZIONI Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul reintegro dei magistrati sospesi dalle loro funzioni 08/02/2019 Con la STC 135/2018 1, del 13 dicembre, si è accolto il ricorso in via incidentale presentato dalla sala contenzioso-amministrativa del Tribunale supremo nei confronti dell’art. 367, comma 1, della legge organica n. 6/1985, del 1º luglio, sul Potere giudiziario (d’ora in avanti, LOPG) 2, novellato nel 2003 e riguardante il reintegro in servizio dei magistrati sospesi dalle loro funzioni. La “sospensione dalle funzioni”, prevista dall’art. 348, paragrafo d), LOPG, presuppone che il giudice o il magistrato sia stato dichiarato sospeso nei casi e con la forma previsti nella LOPG (art. 361, comma 1, LOPG). La sospensione provvisoria può accordarsi durante l’istruzione di un processo penale o di un procedimento disciplinare nei suoi confronti (art. 362, comma 1, LOPG), mentre la sospensione definitiva può essere decretata con sentenza o come sanzione disciplinare (art. 365, comma 1, LOPG), per illeciti molto gravi. Entrambe le sospensioni hanno una durata determinata: la sospensione provvisoria, di norma, non può superare i sei mesi (art. 362, comma 2, LOPG), mentre la sospensione definitiva durerà finché non scada il termine stabilito dalla sentenza o dalla sanzione disciplinare (art. 365, comma 4, LOPG). In caso di sospensione definitiva, se il magistrato interessato non fa richiesta di reintegro in servizio un mese prima della fine del periodo di sospensione, da quel momento sarà collocato fuori ruolo, in situazione di aspettativa volontaria (art. 366 LOPG). La norma denunciata – l’art. 367, comma 1, LOPG – così recitava: “la riammissione in servizio attivo [del giudice o del magistrato] richiede una previa dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio generale del Potere giudiziario, che solleciterà i pareri e praticherà gli accertamenti necessari a una tale comprovazione”. 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-460. 2 Il testo consolidato della legge organica è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con. 27
Il giudice a quo riteneva che la mancata previsione dei requisiti per la dichiarazione di idoneità e delle conseguenze di una eventuale dichiarazione di inidoneità fosse in contrasto con il principio di certezza del diritto (art. 9, comma 3, Cost.), in combinato disposto con la riserva di legge organica (artt. 117, comma 2, e 122, comma 2, Cost.), nonché con la garanzia dell’inamovibilità dei magistrati (art. 117, commi 1 e 2, Cost.). Dopo aver ripercorso la giurisprudenza costituzionale pregressa in materia 3, il plenum del Tribunale costituzionale è giunto ad una decisione di illegittimità. Dalla lettera dell’art. 367, comma 1, LOPG non era possibile ricavare i parametri idonei a prevedere quali fossero i presupposti in base ai quali giungere ad una dichiarazione di idoneità per il reintegro nel servizio attivo e perché cessasse la situazione di sospensione 4. Né era possibile ottenerli dalle relazioni richieste e dall’attività posta in essere dal Consiglio generale del Potere giudiziario, perché nulla si diceva sul loro contenuto e sulla loro natura; inoltre, la mancanza di prevedibilità della norma non poteva essere ovviata da una ricostruzione della norma ad opera del Tribunale costituzionale, perché i criteri tra cui optare erano molteplici ed il massimo interprete della costituzionalità non si può sostituire al legislatore positivo. Si era quindi generata un’incertezza insuperabile, sia in relazione alla condotta richiesta per produrre una dichiarazione di idoneità, sia in merito alla prevedibilità degli effetti di una dichiarazione di non idoneità. Il difetto di una definizione non interessava solo chi dovesse applicare la norma, ma anche e soprattutto il giudice o il magistrato che ne fosse destinatario, che non era nelle condizioni di valutare e prevedere le conseguenze giuridiche della propria condotta e che veniva quindi collocato in una sorta di “limbo giuridico”. Alla luce di queste considerazioni, il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 367, comma 1, LOPG e ha ritenuto che la dichiarazione di illegittimità dovesse essere estesa ad alcuni passi del comma 2 5, il cui testo è risultato inciso nel modo seguente: “[Dopo la dichiarazione di idoneità: abrogato], il giudice o magistrato sarà obbligato a partecipare a tutti i concorsi indetti per coprire i posti vacanti della sua categoria finché non ottenga destinazione. In caso contrario, sarà dichiarato [fuori ruolo] in situazione di 3 V. i FFJJ 5-6. 4 V. il FJ 7. 5 V. il FJ 8. 28
aspettativa volontaria per motivi personali [restando senza effetto la dichiarazione di idoneità: abrogato]”. Carmen Guerrero Picó 29
SPAGNA CATALOGNA – SECESSIONE Il Tribunale costituzionale annulla una parte della mozione n. 5/XII del Parlamento della Catalogna 08/02/2019 La STC 136/2018 1, del 13 dicembre, ha accolto il ricorso del Governo ex art. 161, comma 2, Cost., avente ad oggetto i paragrafi 1-5 della mozione n. 5/XII del Parlamento della Catalogna, del 5 luglio 2018, riguardante la normativa del Parlamento catalano annullata e sospesa dal Tribunale costituzionale 2. Nei paragrafi 1-3, il Parlamento catalano dichiarava che: 1) nonostante i tentativi di sottoposizione a processo e di persecuzione dello Stato spagnolo (che si sarebbe avvalso a questi fini, tra gli altri, dal Tribunale costituzionale), ratificava la volontà di realizzare quanto fosse necessario per giungere all’indipendenza della Catalogna; 2) faceva propri gli obiettivi della risoluzione n. 1/XI, del 9 novembre, sull’inizio del processo politico catalano come conseguenza dei risultati elettorali del 27 settembre 2015, legittimati dai risultati del referendum del 1º ottobre 2017 e delle elezioni del 21 dicembre 2017; 3) difendeva il diritto di decidere e di autodeterminazione e, in qualità di depositario della sovranità del popolo della Catalogna, ribadiva il suo impegno a raggiungere questi obiettivi politici per vie democratiche e non violente. Nei paragrafi 4-5, il Parlamento invitava il Governo catalano a rendere effettivo il contenuto di quattordici tra leggi e decreti dichiarati sospesi dal Tribunale costituzione, nonché a produrre ed a sottoporre al Parlamento, entro novanta giorni, un apposito piano di attuazione. Il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato nulli i paragrafi 1-3; ciò non per il mancato rispetto della STC 259/2015, del 2 dicembre, come preteso dall’avvocato dello Stato 3, ma perché le dichiarazioni incluse in questi paragrafi 1 Il testo della decisione è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-461. 2 Il testo in lingua catalana è reperibile on line alla pagina https://www.parlament.cat/document/bopc/266651.pdf (v., in particolare, pp. 16 ss.). 3 Il Tribunale costituzionale ha rilevato, a questo fine, l’inidoneità del ricorso per l’impugnazione di disposizioni autonomiche; tale richiesta ha infatti la sua sede in un incidente de ejecución. V. il FJ 4. 31
incorrevano negli stessi vizi di legittimità della risoluzione n. 1/XI, dichiarata nulla dalla STC 259/2015, in quanto in contrasto con il primato incondizionato della Costituzione, con le norme costituzionali che ripongono nel popolo spagnolo la sovranità nazionale e che affermano l’unità della nazione spagnola, titolare di quella sovranità, nonché per il mancato rispetto dei procedimenti di riforma previsti nella Costituzione 4. I paragrafi 4-5 non sono stati dichiarati nulli perché ritenuti un mero incitamento ad andare contro le sospensioni decise dal Tribunale costituzionale; il massimo interprete costituzionale si è tuttavia riservato il potere di intervenire qualora il Governo catalano decidesse di agire nel senso prospettato dal Parlamento autonomico 5. Carmen Guerrero Picó 4 V. il FFJJ 6-7. 5 V. il FJ 4, in fine. 32
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