CORTE COSTITUZIONALE SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ COSTITUZIONALE STRANIERA - SERVIZIO STUDI

Pagina creata da Giada Gagliardi
 
CONTINUA A LEGGERE
CORTE COSTITUZIONALE
        SERVIZIO STUDI

     Area di diritto comparato

SEGNALAZIONI SULL’ATTUALITÀ
 COSTITUZIONALE STRANIERA

                           a cura di
                     Carmen Guerrero Picó
                     Sarah Pasetto
                     Maria Theresia Rörig
                     Céline Torrisi
                           con il coordinamento di
                     Paolo Passaglia

       n. 22 (febbraio 2019)
Avvertenza

La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente
documento.
La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre,
estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il
riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel
contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).
Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente
indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.
SOMMARIO

Francia
  PROCEDIMENTO PENALE – MISURE CAUTELARI
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-758/759/760 QPC
  del 31 gennaio 2019, M. Suat A. et autres, in tema di impugnazione
  delle decisioni di misure cautelari ..................................................................... 7

Spagna
  DIRITTO ALL’ONORE – COMMISSIONI DI INCHIESTA
  Il Tribunale costituzionale dichiara che le conclusioni della commissione
  d’inchiesta sull’incidente della metropolitana di Valencia del 2006 hanno
  violato il diritto all’onore di una delle persone dichiarate responsabili ........... 9

Franci 13
  REATI E PENE – PROSTITUZIONE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-761 QPC del 1° febbraio 2019,
  Association Médecins du monde et autres, in tema di criminalizzazione
  dei clienti di persone dedite alla prostituzione ................................................ 13

Regno Unito
  ERRORE GIUDIZIARIO – GIURISPRUDENZA CEDU
  Corte suprema, sentenza R (on the application of Hallam) (Appellant) v
  Secretary of State for Justice (Respondent); R (on the application of Nealon)
  (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent), [2019] UKSC 2,
  del 30 gennaio 2019, sul diritto al risarcimento per condanne annullate ........ 17

Regno Unito
  REATI E PENE – FEDINA PENALE
  Corte suprema, sentenza In the matter of an application by Lorraine Gallagher
  for Judicial Review (Northern Ireland); R (on the application of P, G and W)
  (Respondents) v Secretary of State for the Home Department and another
  (Appellants); R (on the application of P) (Appellant) v Secretary of State
  for the Home Department and others (Respondents), [2019] UKSC 3, del 30
  gennaio 2019, sulla divulgazione dei trascorsi penali di gravità minore ........ 21
Spagna
  ANIMALI – CORRIDA
  Il Tribunale costituzionale dichiara parzialmente illegittima la disciplina
  della corrida nelle Isole Baleari ....................................................................... 23

Spagna
  MAGISTRATI – REINTEGRO NELLE FUNZIONI
  Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul reintegro dei magistrati
  sospesi dalle loro funzioni ............................................................................... 27

Spagna
  CATALOGNA – SECESSIONE
  Il Tribunale costituzionale annulla una parte della mozione n. 5/XII
  del Parlamento della Catalogna ....................................................................... 31

Stati Uniti
  ABORTO – PENA DI MORTE
  La Corte suprema emette ordinanze in tema di aborto e di pena di morte ...... 33

Francia
  PROCEDIMENTO PENALE – AUDIZIONE DI MINORI
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-762 QPC dell’8 febbraio 2019,
  M. Berket S., sulla disciplina delle audizioni libere dei minori ....................... 37

Francia
  DETENUTI – RIAVVICINAMENTO FAMILIARE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-763 QPC dell’8 febbraio 2019,
  Section française de l’Observatoire international des prisons, in tema
  di riavvicinamento familiare dei detenuti in attesa di giudizio ....................... 41

Germania
  AUTO-DETERMINAZIONE INFORMATIVA – CONTROLLI DI POLIZIA
  Tribunale costituzionale federale, ordinanze del 18 dicembre 2018
  (1 BvR 142/15, 1 BvR 2795/09 e 1 BvR 3187/10), in merito al sistema
  di riconoscimento automatico delle targhe per scopi investigativi .................. 43
Germania
  AUTO-DETERMINAZIONE INFORMATIVA – CENSIMENTO
  Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 6 febbraio 2019 (1 BvQ 4/19),
  in merito ad un ricorso d’urgenza concernente il trasferimento di dati
  personali per il censimento 2021 .................................................................... 45

Spagna
  GIURISDIZIONE UNIVERSALE – CONTROLLO DI CONVENZIONALITÀ
  Il Tribunale costituzionale dichiara legittima la limitazione della giurisdizione
  universale e si pronuncia sui caratteri del controllo di convenzionalità ......... 47

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – Nuova sconfitta parlamentare subita dalla premier Theresa May
  in merito al piano per la rinegoziazione dell’accorso di recesso
  dall’Unione europea ........................................................................................ 53

Stati Uniti
  PRESIDENTE – DICHIARAZIONE DI EMERGENZA
  Il Presidente Trump dichiara lo stato di emergenza per poter costruire
  il muro lungo il confine col Messico .............................................................. 55

Francia
  PRIVACY – COMUNICAZIONE DI DATI DI CONNESSIONE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-764 QPC del 15 febbraio 2019,
  M. Paulo M., sulla comunicazione agli agenti delle dogane dei dati
  di connessione ................................................................................................. 59

Francia
  PROCESSO PENALE – ACCESSO ALLE PERIZIE
  Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-765 QPC del 15 febbraio 2019,
  M. Charles-Henri M., sul diritto delle parti non assistite da un avvocato
  ad accedere alle perizie in ambito penale ........................................................ 61

Stati Uniti
  AMMENDE – DIVIETO DI AMMENDE ECCESSIVE
  Corte suprema – sentenza No. 17-5091, 586 U.S. ___ (2019), Timbs v. Indiana,
  del 20 febbraio 2019, sull’applicazione agli Stati del divieto di ammende
  eccessive .......................................................................................................... 63
Stati Uniti
  ABORTO – FINANZIAMENTI
  L’amministrazione Trump vieta il finanziamento di organizzazioni
  abortiste ........................................................................................................... 67

Regno Unito
  OMICIDIO – INDAGINI
  Corte suprema, In the matter of an application by Geraldine Finucane for
  Judicial Review (Northern Ireland), [2019] UKSC 7, del 27 febbraio 2019,
  in tema di indagini su un omicidio commesso prima dello Human Rights
  Act 1998 ........................................................................................................... 69

Regno Unito
  UNIONE EUROPEA – RECESSO
  Brexit – Votazione parlamentare sulle prossime iniziative da intraprendere ... 73
FRANCIA
                  PROCEDIMENTO PENALE – MISURE CAUTELARI

    Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-758/759/760 QPC
del 31 gennaio 2019, M. Suat A. et autres, in tema di impugnazione
                delle decisioni di misure cautelari

                                                                          01/02/2019

   Il Conseil constitutionnel è stato adito dalla Cour de cassation, che ha sollevato
tre questioni prioritarie di costituzionalità aventi ad oggetto l’art. 394 del Codice
di procedura penale.
    Le disposizioni contestate disciplinano le modalità di citazione dell’imputato di
fronte al tribunal correctionnel qualora abbia commesso un delitto (quindi non
per contravvenzioni né per crimini). Nello specifico, stabiliscono che il
procuratore della Repubblica può intimare all’imputato di presentarsi davanti al
tribunal correctionnel munito di verbale (procès-verbal), entro un termine non
inferiore ai dieci giorni e non superiore ai sei mesi. Inoltre, se il procuratore
ritiene necessario sottoporre il soggetto ad una misura cautelare, lo convoca
innanzi al giudice delle libertà e della detenzione. Dopo aver sentito l’imputato, il
procuratore può disporre una delle misure richieste. Tale decisione viene
notificata oralmente all’imputato ed è trascritta nel verbale la cui copia gli è
contestualmente consegnata. Risulta da tali disposizioni, così come interpretate
dalla Cour de cassation, che l’imputato non può sollevare appello avverso tale
decisione.
    I ricorrenti nei giudizi a quibus sostenevano che tale impossibilità violasse il
diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Inoltre, dato che il pubblico
ministero ha il potere di proporre appello contro il rifiuto, da parte del giudice, di
sottoporre l’imputato ad una di queste misure, tali disposizioni venivano ritenute
lesive del principio di uguaglianza davanti alla giustizia. Infine, in ragione
dell’imprecisione delle disposizioni contestate, si riteneva sussistente una
violazione del principio di chiarezza della legge.
    Il Conseil constitutionnel ha innanzitutto ricordato che, in applicazione del
combinato disposto degli artt. 140, 141-1 e 142-8 del Codice di procedura penale,
l’imputato sottoposto ad una misura cautelare può, in qualunque momento, adire il
tribunal correctionnel per chiederne l’annullamento o la modifica, invocando

                                                                                    7
l’irregolarità dell’ordonnance del giudice delle libertà e della detenzione 1. In virtù
dell’art. 148.2 del codice di rito, il tribunal correctionnel è tenuto a decidere entro
dieci giorni e la decisione può essere oggetto di appello. Il Conseil ha, quindi,
stabilito che, anche se l’imputato non può sollevare appello avverso la decisione
che lo sottopone a misure cautelari, dispone comunque di altri strumenti che gli
consentono di contestarla.
    In secondo luogo, il Conseil constitutionnel ha sottolineato che, se il
procuratore della Repubblica può proporre appello contro la decisione negativa
del giudice delle libertà e della detenzione, non dispone però della facoltà di adire
il tribunal correctionnel, contrariamente all’imputato.
    Sulla scorta di queste considerazioni, il Conseil constitutionnel ha stabilito che
la disparità di trattamento contestata non è fondata su discriminazioni che risultino
ingiustificate e che vengono garantiti all’imputato gli stessi diritti dell’accusa,
soprattutto in materia di rispetto dei principi dei diritti della difesa. Il Conseil
constitutionnel ha, quindi, concluso nel senso della mancata violazione del diritto
ad un ricorso giurisdizionale effettivo o di altre esigenze costituzionali. Ha
dichiarato pertanto le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

                                                                             Céline Torrisi

    1
       Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018758_759_760qpc/2018758_7
59_760qpc.pdf.
8
SPAGNA
                     DIRITTO ALL’ONORE – COMMISSIONI DI INCHIESTA

       Il Tribunale costituzionale dichiara che le conclusioni
 della commissione d’inchiesta sull’incidente della metropolitana
       di Valencia del 2006 hanno violato il diritto all’onore
             di una delle persone dichiarate responsabili

                                                                            03/02/2019

    Nel 2006 un problema di natura tecnica provocò il deragliamento di un
convoglio della metropolitana di Valencia: l’incidente causò 43 morti e 47 feriti.
Parallelamente allo svolgimento delle indagini penali, le Cortes Valencianas
istituirono una commissione speciale d’inchiesta al fine di stabilire eventuali
possibili responsabilità dell’amministrazione autonomica e dell’impresa pubblica
di trasporti FGV (Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana).
    Tra le persone sentite dalla commissione d’inchiesta figurava chi al momento
dell’incidente era il direttore delle risorse umane di FGV. Nella relazione finale,
approvata dalle Cortes Valencianas in seduta plenaria, all’interno delle
conclusioni dedicate alle “responsabilità politiche”, si era incluso, tra gli altri, il
suo nominativo. La motivazione di tale inclusione era stata “l’inadempimento
degli obblighi previsti dalla legge sulla sicurezza sul lavoro”.
    L’ex direttore ha adito il Tribunale costituzionale in amparo ritenendo che le
conclusioni della commissione d’inchiesta avessero violato i suoi diritti
fondamentali alla tutela giurisdizionale effettiva ed alla presunzione di innocenza
(art. 24 Cost.), poiché si trattava di una dichiarazione di responsabilità prodotta
fuori dai procedimenti giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge, senza
rispettare il suo diritto di difesa. Inoltre, il ricorrente denunciava che la
dichiarazione di responsabilità contenuta nelle conclusioni costituisse un attacco
alla sua reputazione personale e professionale, lesivo del suo diritto fondamentale
all’onore (art. 18, comma 1, Cost.).
    La STC 133/2018, del 13 dicembre, ha accolto il ricorso di amparo 1.
    Il plenum del Tribunale costituzionale ha ricondotto tutte le doglianze alla
violazione del diritto all’onore 2. Nel sistema spagnolo, la presunzione di

   1
          Il    testo    della     decisione è    reperibile   on   line   alla   pagina
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-458.
   2
       V. il FJ 4.
                                                                                      9
innocenza garantita dall’art. 24, comma 2, Cost. opera nell’ambito del processo,
mentre la dimensione extraprocessuale della presunzione di innocenza è tutelata
attraverso la protezione del diritto all’onore; non è, quindi, un diritto
fondamentale autonomo.
    Il ricorrente riteneva che non avrebbe dovuto essere convocato da una
commissione parlamentare d’inchiesta, che non avrebbe – a suo parere – alcun
potere nei confronti di un privato cittadino o di un funzionario, ma questa sua
prospettazione è stata rigettata 3. L’attività d’inchiesta delle Cortes Valencianas
può avere ad oggetto il controllo dell’azione del governo autonomico (art. 22,
paragrafo a, dello Statuto di autonomia valenciano) e, di conseguenza, dei titolari
delle cariche pubbliche sottoposte a responsabilità politica, nonché il controllo
dell’azione dell’amministrazione posta sotto l’autorità del governo autonomico
(art. 22, paragrafo e, dello Statuto). L’ampiezza dei termini utilizzati dal
legislatore consente senz’altro ad una commissione parlamentare d’inchiesta di
sentire i dirigenti di un’impresa pubblica, di pronunciarsi sul loro operato e, se del
caso, sulla loro responsabilità in un affare di pubblico interesse per la Comunità
autonoma (art. 53, comma 1, del regolamento delle Cortes Valencianas).
    Cionondimeno, la natura dell’attività parlamentare d’inchiesta è meramente
politica 4. L’esercizio della funzione giurisdizionale è affidato esclusivamente a
giudici e tribunali (art. 117, comma 3, Cost.) e le assemblee legislative non sono
titolari in quest’ambito di una manifestazione dello jus puniendi dello Stato qual è
la potestà amministrativa sanzionatoria (art. 25 Cost.). Di conseguenza, non
possono adottare sanzioni in relazione all’oggetto o ai soggetti sottoposti ad
inchiesta. Emettono giudizi di opportunità politica che, nonostante possano essere
solidi e fondati, difettano giuridicamente dell’idoneità necessaria a supplire la
convinzione di certezza che solo il processo garantisce. Le loro decisioni
rispondono ad una valutazione dei fatti realizzata conformemente a criteri politici
e di opportunità, e non hanno effetti giuridici. Le conclusioni di una commissione
d’inchiesta (come previsto dall’art. 76, comma 1, Cost. per la Camera ed il
Senato, che si estende anche alle assemblee legislative autonomiche), non sono
vincolanti per i tribunali né possono influenzare le decisioni giurisdizionali.
    Le camere, nell’esercizio della attività di inchiesta, non possono realizzare una
qualificazione giuridica dei fatti indagati, né realizzare imputazioni
individualizzate di responsabilità per condotte o azioni illecite. Naturalmente, in
presenza di indizi o sospetti di condotte costitutive di reato, lo comunicheranno al

     3
         V. il FJ 7.
     4
         V. il FJ 8.
10
pubblico ministero affinché promuova le corrispondenti azioni o, in presenza di
un illecito amministrativo, informeranno l’organo o l’autorità titolare della potestà
sanzionatoria.
    Il Tribunale costituzionale, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte
di Strasburgo sulla dimensione extraprocessuale del diritto alla presunzione di
innocenza (art. 6, comma 2, CEDU), ha sottolineato quanto sia importante la
scelta delle parole usate in documenti ufficiali prima che una persona sia stata
giudicata e dichiarata colpevole di un’infrazione, distinguendo tra dichiarazioni
che trasmettono la sensazione che la persona in questione sia colpevole (contrarie,
quindi, all’art. 6, comma 2, CEDU) e quelle che si limitano a prendere atto di un
sospetto.
    Nel caso di specie, nelle conclusioni della commissione d’inchiesta
sull’incidente della metropolitana, l’assemblea autonomica aveva rimproverato al
ricorrente l’inadempimento degli obblighi previsti da una certa normativa,
attribuendogli, senza concretizzare la sua qualificazione giuridica, condotte
punibili nell’ambito della sua attività professionale idonee ad integrare illeciti
amministrativi, superando così l’ambito proprio dell’attività di inchiesta 5.
    Tuttavia, dal punto di vista costituzionale, la questione rilevante non era data
dall’avere l’assemblea autonomica esorbitato rispetto ai limiti ad essa imposta, ma
la violazione del diritto all’onore del ricorrente, perché, senza l’intervento degli
organi costituzionalmente competenti né delle procedure legalmente previste, un
potere pubblico aveva attribuito ad un cittadino condotte meritevoli del massimo
rimprovero sociale. Il diritto all’onore protegge la buona reputazione della persona
di fronte ad espressioni o messaggi che implichino un calo della sua
considerazione nella società, come l’imputazione a cittadini identificati di
condotte punibili, siano esse infrazioni amministrative, irregolarità o illeciti
penali. Nel caso di specie, considerata la gravità dell’incidente su cui si indagava e
la ripercussione sociale delle conclusioni impugnate, vi era una ragionevole
certezza che venisse meno la considerazione sociale del ricorrente e che egli fosse
perciò stigmatizzato.
    A conclusione della decisione, il plenum ha ribadito che l’attività di inchiesta
parlamentare deve realizzarsi senza violare i diritti fondamentali dei cittadini 6,
fondamento dell’ordine politico e della pace sociale, che vincolano tutti i pubblici
poteri, ivi comprese le assemblee legislative.
    La sentenza reca due opinioni separate.

   5
       V. il FJ 9.
   6
       V. il FJ 10.
                                                                                   11
La vice Presidente, Encarnación Roca Trías, ha ritenuto che il diritto
fondamentale violato fosse la presunzione di innocenza e che il Tribunale
costituzionale avrebbe dovuto ripensare la sua applicazione esclusiva all’ambito
dei processi e dei procedimenti sanzionatori amministrativi, in linea con la
dottrina della Corte di Strasburgo sul contenuto extraprocessuale di questo diritto.
    Il giudice costituzionale Juan Antonio Xiol Ríos ha lamentato che la sentenza
non abbia delimitato correttamente i fatti oggetto di denuncia, perché
l’inadempimento attribuito al ricorrente non era altro che quello di non aver
ordinato che l’impresa pubblica indagasse sulle cause dell’incidente. Anche a suo
avviso, il diritto fondamentale interessato era la presunzione di innocenza; inoltre,
il plenum avrebbe dovuto valutare il riconoscimento costituzionale delle
commissioni d’inchiesta ed il loro essere una parte dello jus in officium dei
parlamentari, il che avrebbe portato a dover rigettare il ricorso.

                                                            Carmen Guerrero Picó

12
FRANCIA
                             REATI E PENE – PROSTITUZIONE

          Conseil constitutionnel, decisione n. 2018-761 QPC
   del 1° febbraio 2019, Association Médecins du monde et autres,
      in tema di criminalizzazione dei clienti di persone dedite
                           alla prostituzione

                                                                                       04/02/2019

   Il Conseil constitutionnel è stato adito dal Conseil d’État, che ha sollevato una
questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto alcune disposizioni della
legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016 volta a rafforzare la lotta contro il sistema di
prostituzione ed a sostenere le persone che si prostituiscono 1.
   Nello specifico, venivano contestati gli artt. 611-1 e 225-12-1 del Codice
penale, nonché il 9° bis dell’art. 131-16 e il 9° del paragrafo I dell’art. 225-20 del
medesimo Codice.
   L’art. 611-1 punisce con un’ammenda di 5° livello 2 il fatto di sollecitare,
accettare o ottenere prestazioni di natura sessuale, anche in maniera occasionale,
in cambio di una remunerazione, di una promessa di remunerazione, di altre utilità
o della promessa delle stesse. Le persone ritenute responsabili di tali condotte
(classificate come contravvenzioni) possono subire anche una delle pene
complementari sancite dagli artt. 131-16 e 131-17 del medesimo codice.
   L’art. 225-12-1 stabilisce che, qualora il comportamento sia commesso in
maniera reiterata con contestazione di una recidiva, il soggetto possa essere punito
con un’ammenda di 3.750 euro e che, qualora la persona che si prostituisca sia
minorenne o con particolare vulnerabilità, dovuta ad una malattia, ad una
infermità, ad un handicap, o allo stato di gravidanza, apparente o conosciuta
dall’autore del reato, quest’ultimo venga punito con tre anni di carcere e 45.000
euro di ammenda.

   1
         Il     testo    della     legge     è   reperibile on    line               alla     pagina
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032396046.
   2
      L’importo delle ammende di 5° livello prevede un massimo di 1.500 euro. Esso può essere di
3.000 euro in caso di recidiva, eccezion fatto per i casi in cui la legge qualifichi la recidiva come
delitto (e non quindi come mera contravvenzione), nel qual caso la sanzione aumenta
ulteriormente.
                                                                                                  13
Il punto 9° bis dell’art. 131-16 del Codice penale stabilisce, inoltre, che il
responsabile possa essere sottoposto all’obbligo di svolgere, a proprie spese, uno
stage di sensibilizzazione alla lotta al mercimonio di atti sessuali. Il punto 9° del
paragrafo I dell’art. 225-20 prevede lo stesso obbligo per i soggetti colpevoli dei
reati previsti dalle sezioni 1 bis, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater del capitolo V del
medesimo codice, sulle violazioni della dignità della persona.
   I ricorrenti nel giudizio a quo contestavano tali disposizioni nella misura in cui
reprimevano il fatto di pagare un atto sessuale, anche quando questo avvenisse in
maniera libera, tra adulti consenzienti ed in uno spazio privato. Tale divieto
generale e assoluto si riteneva che fosse lesivo della libertà delle persone che si
prostituiscono e di quella dei loro clienti, tanto da non poter essere giustificata
dalla protezione dell’ordine pubblico, dalla lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione ed il traffico di essere umani né dalla generale protezione delle
persone che si prostituiscono. Ne risultava, asseritamente, una violazione del
diritto al rispetto della vita privata, del diritto all’autonomia personale e della
libertà sessuale, nonché una violazione della libertà di impresa e della libertà
contrattuale. Infine, a parere dei ricorrenti, la criminalizzazione della prostituzione
avrebbero violato i principi di necessità e di proporzionalità delle pene. Alcune
parti, intervenute nel processo costituzionale, affermavano, inoltre, che le
disposizioni contestate avrebbero aggravato l’isolamento e la clandestinità delle
persone che si prostituiscono, esponendole a maggiori rischi di violenza da parte
dei loro clienti e costringendole, per esercitare il loro mestiere, ad accettare
condizioni igieniche tali da violare il diritto alla protezione della salute.
   Fondandosi sui lavori preparatori della legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016,
volta a rafforzare la lotta contro il fenomeno della prostituzione, il Conseil
constitutionnel ha stabilito che, scegliendo di criminalizzare le persone che
richiedono servizi sessuali, il legislatore ha inteso lottare contro lo sfruttamento
della prostituzione e contro la tratta degli esseri umani finalizzata allo
sfruttamento sessuale, attività criminali fondate sulla costrizione e sulla messa in
schiavitù dell’essere umano 3. Lo scopo di tali disposizioni è, quindi, quello di
salvaguardare la dignità umana e di perseguire l’obiettivo di valore costituzionale
di protezione dell’ordine pubblico e della prevenzione dei reati.

     3
         Il testo della sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2018761qpc/2018761qpc.pdf e il
relativo         comunicato            stampa        alla        pagina       https://www.conseil-
constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2018-761-qpc-du-1er-fevrier-2019-
communique-de-presse.
14
Il Conseil constitutionnel ha poi sottolineato che la scelta del legislatore di
reprimere il ricorso alla prostituzione, qualunque ne siano le forme, anche quando
gli atti sessuali si presentano come compiuti liberamente tra adulti consenzienti in
uno spazio privato, si è fondata sul fatto che, nella maggior parte dei casi, le
persone che si prostituiscono sono vittime di sfruttamento e di tratta e sul fatto che
tali reati siano possibili a causa dell’esistenza della richiesta di relazioni sessuali a
pagamento. Al riguardo, i giudici hanno considerato che la repressione di tale
fenomeno si è fondata su un motivo non manifestamente inappropriato rispetto
all’obiettivo di politica pubblica perseguito. Il Conseil constitutionnel ha, quindi,
stabilito che il legislatore ha conciliato in una maniera non manifestamente
squilibrata l’obiettivo di valore costituzionale di tutela dell’ordine pubblico e di
prevenzione dei reati con la tutela della dignità della persona umana e della libertà
personale, concludendo, di conseguenza, nel senso dell’assenza di violazione della
libertà personale.
    Per quanto riguarda la violazione del diritto alla protezione della salute, il
Conseil constitutionnel ha ricordato di non poter sostituire il suo giudizio a quello
del legislatore, che comunque, allo stato di attuale delle conoscenze, non risulta
manifestamente inadeguato.
    Infine, pronunciandosi sulle limitazioni alla libertà di impresa ed alla libertà
contrattuale, i giudici hanno nuovamente sottolineato che, adottando tali
disposizioni, il legislatore ha avuto come obiettivo quello di salvaguardare il più
alto principio della dignità umana e l’obiettivo di rango costituzionale di
salvaguardia dell’ordine pubblico e di prevenzione dei reati. Hanno considerato
che tali limitazioni siano giustificate da esigenze costituzionali e dal rispetto
dell’interesse generale e che non violino in maniera sproporzionata l’obiettivo
perseguito dal legislatore. Il Conseil constitutionnel ha, quindi, concluso per
l’assenza di violazione della libertà di impresa e della libertà contrattuale.
    Sulla scorta di queste considerazioni, le disposizioni contestate sono state
dichiarate conformi alla Costituzione.

                                                                         Céline Torrisi

                                                                                      15
REGNO UNITO
                 ERRORE GIUDIZIARIO – GIURISPRUDENZA CEDU

     Corte suprema, sentenza R (on the application of Hallam)
 (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent); R (on the
  application of Nealon) (Appellant) v Secretary of State for Justice
   (Respondent), [2019] UKSC 2, del 30 gennaio 2019, sul diritto
              al risarcimento per condanne annullate

                                                                          04/02/2019

   Il caso deciso dalla Corte suprema riguardava il diritto al risarcimento delle
persone nei cui confronti si sia emessa una dichiarazione di colpevolezza penale
successivamente annullata poiché revocata in dubbio.
    La section 133 del Criminal Justice Act 1988 ha istituito il diritto al
risarcimento nei casi di errore giudiziario là dove venga ritenuto opportuno dal
Ministro di giustizia. Al momento dell’entrata in vigore della norma, la locuzione
“errore giudiziario” non aveva una definizione univoca nell’ordinamento. La
locuzione era stata poi introdotta con la sentenza R (Adams) v Secretary of State
for Justice, emessa dalla Corte suprema nel 2011 1. In quella sentenza, la massima
corte britannica aveva dapprima delineato quattro categorie di situazioni: (1) le
prove nuove dimostrano chiaramente che l’imputato che è stato condannato è in
realtà innocente; (2) le prove nuove mettono in dubbio le prove contro l’imputato
in misura tale che non è possibile fondare alcuna dichiarazione di colpevolezza su
di esse; (3) le prove nuove mettono in dubbio la dichiarazione di colpevolezza,
poiché, se fossero state presentate al momento del processo, nessuna giuria
ragionevole avrebbe dichiarato colpevole l’imputato; e (4) vi sono state delle
irregolarità gravi nelle indagini relative al reato o nello svolgimento del processo,
di talché è stata emessa una dichiarazione di colpevolezza nei confronti di una
persona che non sarebbe dovuta essere dichiarata colpevole. La Corte aveva poi
affermato che l’errore giudiziario si ha nelle fattispecie contemplate dalle prime
due categorie.
    In reazione alla sentenza, il legislatore aveva modificato il Criminal Justice Act
1988 (per mezzo dell’Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014), onde
limitare la sussistenza dell’errore giudiziario alla prima categoria di cui sopra;
inoltre, aveva introdotto una definizione legislativa dell’“errore giudiziario”

   1
       [2011] UKSC 18.
                                                                                   17
secondo cui il fatto nuovo, o nuovamente scoperto, doveva obbligatoriamente
dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’individuo in questione non aveva
commesso il reato.
   Inoltre, nel 2013, la Corte EDU aveva emesso la pronuncia Allen c. Regno
Unito 2, in cui aveva stabilito che i casi rientranti nella categoria sub (3) non
davano luogo ad alcuna violazione del diritto alla presunzione di innocenza
sancito dall’art. 6, comma 2. Si ricordi che la section 2(1) dello Human Rights Act
1998, la legge che traspone la CEDU nell’ordinamento britannico, obbliga le corti
nazionali, tra cui anche la Corte suprema, a “prendere in considerazione” la
giurisprudenza della Corte EDU pertinente al caso.
   Nella specie, i ricorrenti davanti alla Corte suprema, Hallam e Nealon, avevano
trascorso, rispettivamente, circa sette e diciassette anni in carcere prima
dell’annullamento delle loro condanne, in quanto queste erano state messe in
dubbio alla luce di nuove prove. I due uomini avevano chiesto un risarcimento ai
sensi della precitata section 133 del Criminal Justice Act 1988. Nella specie, il
Ministro della giustizia aveva respinto le richieste in quanto le nuove prove non
integravano la condizione di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli
uomini non avevano commesso i reati in questione.
   I ricorrenti argomentavano che l’obbligo che le nuove prove dimostrassero,
oltre ogni ragionevole dubbio, che l’individuo non aveva commesso il reato, pena
l’impossibilità di chiedere un risarcimento, era incompatibile con l’art. 6, comma
2, della CEDU. Le ragioni dei ricorrenti erano state respinte in primo ed in
secondo grado.
   La Corte suprema, riunitasi eccezionalmente in un collegio di sette giudici, ha
confermato l’esito raggiunto dalle corti inferiori con una maggioranza di cinque
giudici contro due 3. Il judgment principale è stato redatto da Lord Mance. Lady
Hale ed i Lords Wilson, Hughes e Lloyd Jones hanno depositato opinioni
concorrenti. I Lords Reed e Kerr hanno redatto opinioni dissenzienti.
   In sintesi, la Corte suprema ha dovuto decidere se seguire quanto disposto nella
propria giurisprudenza, e segnatamente nella sentenza Adams, oppure in quella
della Corte di Strasburgo (sentenza Allen), tenendo conto peraltro
dell’introduzione della definizione legislativa dell’errore giudiziario nel 2014.
   Ad avviso della maggioranza, il quesito circa la sussistenza di un nesso tra
l’imputazione penale e, ad esempio, procedimenti di diritto civile insorgenti sulla
base degli stessi fatti distoglieva l’attenzione dalla vera questione, ovvero se la

     2
         Ric. n. n. 25424/09, del 12 luglio 2013.
     3
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile   on     line   alla   pagina
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0227-judgment.pdf.
18
corte, nel trattare la questione civile, avesse suggerito che il procedimento penale
si sarebbe dovuto decidere in altro modo. In caso affermativo, la corte avrebbe
esorbitato dal proprio ruolo. Non vi era alcun motivo per discostarsi dalla
sentenza Adams, né di seguire in questo caso la giurisprudenza della Corte EDU,
se e nella misura in cui quest’ultima corte potesse essersi pronunciata in senso più
espansivo.
    In ogni caso, secondo la maggioranza, l’art. 6, comma 2 CEDU era pertinente,
ma non ne conseguiva automaticamente che la Corte EDU avrebbe riscontrato una
violazione. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla questione è tuttora in
corso di evoluzione; inoltre, sarebbe stato inopportuno emettere una dichiarazione
di incompatibilità in un procedimento intentato da un individuo al quale la Corte
EDU, probabilmente, non avrebbe riconosciuto la fondatezza della violazione
denunciata (ricordando che la fattispecie era analoga a quella del caso Allen, in cui
la Corte di Strasburgo non aveva, appunto, riscontrato alcuna violazione). Per la
maggioranza, la Corte EDU non aveva ancora trattato la questione dei motivi per
cui non era ammissibile richiedere prove a dimostrazione dell’innocenza di un
individuo, ma era, invece, ammissibile richiedere prove che stabilissero che il
richiedente non poteva essere stato ragionevolmente condannato. Infine, era
auspicabile l’interpretazione uniforme dell’art. 6, comma 2, questione per cui era
necessario l’intervento da parte della Corte EDU.
    Può essere interessante sottolineare che ciascuno dei giudici ha addotto proprie
motivazioni circa le situazioni in cui è possibile discostarsi dalla giurisprudenza
della corte di Strasburgo: ora per rifiutare la pertinenza delle stesse pronunce; ora
rilevando che la giurisprudenza CEDU non è coerente – tesi sostenuta dalla
maggioranza, nonostante la sentenza Allen sia stata emessa dalla Grande Camera
del giudice europeo –; ora sottolineando che la pronuncia della Corte di
Strasburgo non aveva ben compreso od aveva omesso un aspetto fondamentale
del diritto britannico rilevante; ora facendo valere che la posizione della Corte
EDU non era per niente in linea con quella delle corti nazionali; ora per precisare
che la giurisprudenza europea non influiva sull’esito finale del caso; ora per
denunciare il fatto che la pronuncia della Corte di Strasburgo poggiava su
motivazioni poco solide; ora per censurare la pronuncia come del tutto errata. Si
tratterebbe pertanto del primo caso in cui la Corte suprema, o almeno alcuni
giudici della stessa, sembra giustificare un discostarsi dalle pronunce Corte EDU
per il semplice motivo che non se ne condivida il disposto.

                                                                      Sarah Pasetto

                                                                                  19
REGNO UNITO
                             REATI E PENE – FEDINA PENALE

    Corte suprema, sentenza In the matter of an application by
    Lorraine Gallagher for Judicial Review (Northern Ireland);
 R (on the application of P, G and W) (Respondents) v Secretary of
State for the Home Department and another (Appellants); R (on the
   application of P) (Appellant) v Secretary of State for the Home
       Department and others (Respondents), [2019] UKSC 3,
    del 30 gennaio 2019, sulla divulgazione dei trascorsi penali
                         di gravità minore

                                                                                      04/02/2019

    I resistenti davanti alla Corte suprema erano stati dichiarati colpevoli, oppure
avevano ricevuto moniti, per illeciti penali relativamente minori 1. La divulgazione
delle loro fedine penali ai potenziali datori di lavoro avrebbe ostacolato la loro
ricerca di lavoro. In tutti i casi, le dichiarazioni di colpevolezza ed i moniti erano
già stati scontati ai sensi della normativa predisposta a disciplina della
riabilitazione degli ex-criminali. Ciononostante, essi avevano comunque l’obbligo
di divulgare le proprie fedine penali se avessero richiesto un lavoro che li mettesse
a contatto con minori o con adulti vulnerabili.
    In tutti e quattro i casi, i resistenti asserivano che i sistemi di divulgazione dei
trascorsi penali applicati nei loro confronti fossero incompatibili con l’art. 8
CEDU, a tutela del diritto al rispetto per la vita privata e familiare; a tal riguardo, i
sistemi avrebbero violato i requisiti di legalità e di proporzionalità.
    In particolare, si contestavano le condizioni stabilite per legge relative
all’Enhanced Disclosure Certificate e l’obbligo concorrente di auto-divulgazione,
secondo cui la sussistenza di più di una dichiarazione di colpevolezza, a
prescindere dalla data o dal reato, rendeva le dichiarazioni divulgabili. Si
censurava altresì la conservazione e la divulgazione di dichiarazioni di

   1
      La sig.ra Gallagher era stata dichiarata colpevole di guida senza la cintura di sicurezza e di
aver guidato in automobile con un minore di età inferiore ai quattordici anni senza la cintura di
sicurezza; l’individuo indicato con l’iniziale P, una donna senza fissa dimora e che soffriva di
schizofrenia, aveva ricevuto un monito per il furto di un panino e di un libro; l’individuo W era
stato dichiarato colpevole di percosse (nel 1982) per il suo ruolo in una rissa con i suoi compagni
di scuola; l’individuo G, che all’epoca dei fatti aveva tredici anni, era stato arrestato per aver
molestato sessualmente due bambini di età inferiore, ma la stessa polizia aveva appurato che si
trattava di un’attività consenziente avvenuta in un clima di curiosità e sperimentazione.
                                                                                                 21
colpevolezza fondate sul Police Act 1997 (Criminal Records Certificates:
Relevant Matters) (Amendment) (England and Wales) Order 2013, secondo cui il
Disclosure and Barring Service, un’agenzia governativa, può fornire a datori di
lavoro ed organi di selezione informazioni sulle dichiarazioni di colpevolezza che
possano essere pertinenti, al fine di salvaguardare quelle attività che richiedano un
particolare livello di fiducia da parte del pubblico.
    La Corte suprema ha respinto i ricorsi in tre dei quattro casi, confermando le
decisioni delle istanze inferiori 2. Tutti e cinque i giudici hanno confermato che
l’art. 8 CEDU veniva in rilievo. La maggioranza dei giudici ha raggiunto la
propria conclusione in base ad una violazione parziale del criterio della
proporzionalità.
    Il judgment principale è stato redatto da Lord Sumption. A suo avviso, le
norme a disciplina della divulgazione impugnate nel caso di specie erano
altamente prescrittive, obbligatorie e non lasciavano alcun margine di discrezione,
di talché il criterio della legalità era soddisfatto. Tuttavia, per quanto riguardava il
criterio della proporzionalità, Lord Sumption ha riscontrato che, sebbene fosse
giustificata l’introduzione di leggi che richiedessero la divulgazione facendo
riferimento ad alcune categorie preesistenti, le categorie predisposte dalla
normativa erano sproporzionate in due sensi: nei casi in cui vi era più di una
dichiarazione di colpevolezza, omettendo così di dimostrare la propensione a
commettere reati, dato che si applicava a prescindere dalla natura, dalla
somiglianza e dal numero o dalla frequenza dei reati; e quelli in cui i moniti erano
stati emessi nei confronti di soggetti minorenni, poiché questi avevano lo scopo
precipuo di essere “educativi” e di impedire ripercussioni negative in età più
avanzata. Pertanto, nel caso di P e della sig.ra Gallagher, si doveva giungere ad
una dichiarazione di incompatibilità, poiché le divulgazioni erano state fondate
sulla regola delle dichiarazioni di colpevolezza multiple; allo stesso modo, si
doveva giungere ad una dichiarazione di incompatibilità anche nel caso di G,
poiché la divulgazione riguardava un monito ricevuto da un minorenne. Tuttavia,
il ricorso poteva essere accolto nel caso di W, poiché era opportuno includere le
percosse nella categoria di reati che richiedevano la divulgazione.

                                                                             Sarah Pasetto

     2
         Il   testo   della     decisione    è    reperibile   on     line    alla   pagina
https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0195-judgment.pdf.
22
SPAGNA
                                  ANIMALI – CORRIDA

       Il Tribunale costituzionale dichiara parzialmente illegittima
               la disciplina della corrida nelle Isole Baleari

                                                                                  05/02/2019

   La STC 134/2018, del 13 dicembre, ha accolto il ricorso in via principale
presentato dal Presidente del Governo nei confronti di talune disposizioni della
legge n. 9/2017, del 3 agosto, che disciplina la corrida dei tori e la tutela degli
animali nelle Isole Baleari. La decisione, che comporta l’abolizione della corrida
c.d. al modo balear, reca un’opinione concorrente e tre opinioni dissenzienti 1.
   Poco tempo fa, la STC 177/2016 2, del 20 ottobre, aveva dichiarato illegittimo
l’art. 1 della legge del Parlamento della Catalogna n. 28/2010, del 3 agosto, che
aveva novellato la legge catalana sulla tutela degli animali, introducendo il divieto
di celebrare la corrida ed altri spettacoli di tauromachia in Catalogna. La legge
delle Isole Baleari, senza arrivare a vietare la corrida, portava di fatto allo stesso
risultato poiché introduceva divieti e requisiti alquanto singolari rispetto al modo
in cui questa si intende.
   La legge balear, che ometteva qualsivoglia riferimento alla normativa statale,
disponeva, tra l’altro, che gli spettacoli di tauromachia si dovevano celebrare in
arene permanenti, già esistenti al momento della sua entrata in vigore, e che erano
vietati a minori di diciotto anni. I tori dovevano provenire dall’allevamento più
vicino all’arena (per non prolungare eccessivamente la loro sofferenza durante gli

   1
         Il    testo    della     decisione   è    reperibile    on     line     alla    pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-459. Per un primo commento v. D.
FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, La STC de 13 de diciembre de 2018 sobre la ley de
las mal llamadas corridas de toros a la balear, de 2017: un paso más en la consolidación
constitucional    de    la    tauromaquia,   in    Diario     La    Ley,     del    04/02/2019,
https://www.taurologia.com/imagenes/fotosdeldia/7891_informe_del_prof__fernandez_de_gatta_s
obre_la_sentencia_del_tc.pdf.
   2
       V., per tutti, F.E. GRISOSTOLO, La tauromachia come arena di scontro sulle
competenze nell’Estado autonómico. A prima lettura della sentenza del Tribunal Constitucional
n.       177/2016,        in      DPCE        on      line,       vol.     2017/1,     155-161,
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/download/379/371/; e A. MULÀ, Análisis
jurídico, antecedentes y consecuencias de la Sentencia 177/2016, del Tribunal Constitucional,
sobre prohibición de las corridas de toros en Cataluña, in Revista de Derecho UNED, n. 22, 2018,
407-436, http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/22285/18215.
                                                                                             23
spostamenti), e dovevano avere obbligatoriamente una certa età ed un certo peso 3.
Gli animali presenti nello spettacolo dovevano essere tre (anziché sei) e dovevano
entrare nell’arena direttamente dalla bassacorte (dove stanno tutti insieme) e non
dai chiqueros (dove il toro aspetta il suo turno separato dagli altri). Dopo 10
minuti, dovevano tornare alla bassacorte, poiché non era permesso dargli morte.
Inoltre, la legge vietava la presenza di cavalli (protagonisti nella parte della
corrida chiamata tercio de varas). Le uniche persone che potevano partecipare
attivamente agli spettacoli erano quelle iscritte all’albo dei professionisti della
tauromachia (toreros e toreras, nonché il personale ausiliario), che avrebbero
potuto servirsi di capote e muleta 4, ma non di strumenti di taglio o che potessero
ferire l’animale.
    La legge balear si è basata sull’esercizio delle competenze autonomiche in
materia di agricoltura, allevamenti ed ambiente (art. 30, commi 10 e 46, dello
Statuto di autonomia delle Isole Baleari), di spettacoli pubblici (art. 30, comma
31, dello Statuto) e di cultura (art. 30, commi 25 e 26, dello Statuto).
    Ad avviso del plenum, le disposizioni autonomiche hanno snaturato la
riconoscibilità di questa tradizione, che forma parte del patrimonio culturale
immateriale spagnolo e la cui difesa spetta allo Stato ex art. 149, comma 2, Cost.
La legge n. 18/2013 5, del 12 novembre, para la regulación de la Tauromaquia
como patrimonio cultural, reca un obbligo per tutti i pubblici poteri a che
garantiscano su tutto il territorio nazionale la conservazione della tauromachia e
promuovano l’arricchimento di questa tradizione, mentre la disciplina posta in
essere ha innovato lo sviluppo della corrida in un modo assai lontano da quello
fissato nella normativa statale ed autonomica in materia, tanto divergente dalla
tradizione da rendere impossibile riconoscere le caratteristiche essenziali della
corrida 6.
    L’esigenza che i tori provengano da allevamenti vicini alle arene è stata
ritenuta in contradizione con le competenze statali in materia di unità del mercato
e di libera circolazione 7 (art. 149, comma 1, paragrafo 13, e art. 139, comma 2,

     3
      Tali caratteristiche, proprie di un animale destinato alla corrida, applicandosi ad ogni
spettacolo di tauromachia, rendevano impossibile la celebrazione di altre manifestazioni popolari.
     4
     Trattasi, rispettivamente, dell’ampio mantello per aggirare l’assalto del toro e del drappo più
piccolo, sorretto da un’asta di legno, che lo mantiene disteso in modo da poterlo impugnare con
una sola mano.
     5
         Cfr. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11837.
     6
         V. i FFJJ 6-7.
     7
         V. il FJ 8.
24
Cost.), mentre l’esigenza che l’allevamento debba essere inserito nel libro
genealogico dei tori de lidia si è conservata.
   La decisione reca l’opinione concorrente del giudice costituzionale Andrés
Ollero Tassara, molto critico con la disciplina denunciata, al punto che sarebbe
stato favorevole all’accoglimento integrale del ricorso.
   Inoltre, vi sono tre opinioni separate dei giudici costituzionali Fernando Valdés
Dal-Ré e María Luisa Balaguer Callejón, Juan Antonio Xiol Ríos e Cándido
Conde-Pumpido Tourón, che coincidono nel segnalare che la decisione presa dalla
maggioranza non rispetta quanto era stato stabilito dalla STC 177/2016, che
permetteva alle Comunità autonome di disciplinare lo svolgimento delle
rappresentazioni taurine o di stabilire speciali requisiti per la cura dei tori,
nell’esercizio delle loro competenze in materia di spettacoli pubblici e di tutela
degli animali, con il solo limite del divieto della corrida.

                                                            Carmen Guerrero Picó

                                                                                 25
SPAGNA
                    MAGISTRATI – REINTEGRO NELLE FUNZIONI

         Il Tribunale costituzionale si pronuncia sul reintegro
                dei magistrati sospesi dalle loro funzioni

                                                                                      08/02/2019

   Con la STC 135/2018 1, del 13 dicembre, si è accolto il ricorso in via
incidentale presentato dalla sala contenzioso-amministrativa del Tribunale
supremo nei confronti dell’art. 367, comma 1, della legge organica n. 6/1985, del
1º luglio, sul Potere giudiziario (d’ora in avanti, LOPG) 2, novellato nel 2003 e
riguardante il reintegro in servizio dei magistrati sospesi dalle loro funzioni.
   La “sospensione dalle funzioni”, prevista dall’art. 348, paragrafo d), LOPG,
presuppone che il giudice o il magistrato sia stato dichiarato sospeso nei casi e con
la forma previsti nella LOPG (art. 361, comma 1, LOPG). La sospensione
provvisoria può accordarsi durante l’istruzione di un processo penale o di un
procedimento disciplinare nei suoi confronti (art. 362, comma 1, LOPG), mentre
la sospensione definitiva può essere decretata con sentenza o come sanzione
disciplinare (art. 365, comma 1, LOPG), per illeciti molto gravi. Entrambe le
sospensioni hanno una durata determinata: la sospensione provvisoria, di norma,
non può superare i sei mesi (art. 362, comma 2, LOPG), mentre la sospensione
definitiva durerà finché non scada il termine stabilito dalla sentenza o dalla
sanzione disciplinare (art. 365, comma 4, LOPG).
   In caso di sospensione definitiva, se il magistrato interessato non fa richiesta di
reintegro in servizio un mese prima della fine del periodo di sospensione, da quel
momento sarà collocato fuori ruolo, in situazione di aspettativa volontaria (art.
366 LOPG). La norma denunciata – l’art. 367, comma 1, LOPG – così recitava:
“la riammissione in servizio attivo [del giudice o del magistrato] richiede una
previa dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio generale del Potere
giudiziario, che solleciterà i pareri e praticherà gli accertamenti necessari a una
tale comprovazione”.

   1
         Il   testo     della     decisione  è   reperibile     on     line          alla     pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-460.
   2
        Il testo consolidato della legge organica     è   reperibile   on     line     alla   pagina
https://www.boe.es/eli/es/lo/1985/07/01/6/con.
                                                                                                 27
Il giudice a quo riteneva che la mancata previsione dei requisiti per la
dichiarazione di idoneità e delle conseguenze di una eventuale dichiarazione di
inidoneità fosse in contrasto con il principio di certezza del diritto (art. 9, comma
3, Cost.), in combinato disposto con la riserva di legge organica (artt. 117, comma
2, e 122, comma 2, Cost.), nonché con la garanzia dell’inamovibilità dei
magistrati (art. 117, commi 1 e 2, Cost.).
   Dopo aver ripercorso la giurisprudenza costituzionale pregressa in materia 3, il
plenum del Tribunale costituzionale è giunto ad una decisione di illegittimità.
   Dalla lettera dell’art. 367, comma 1, LOPG non era possibile ricavare i
parametri idonei a prevedere quali fossero i presupposti in base ai quali giungere
ad una dichiarazione di idoneità per il reintegro nel servizio attivo e perché
cessasse la situazione di sospensione 4. Né era possibile ottenerli dalle relazioni
richieste e dall’attività posta in essere dal Consiglio generale del Potere
giudiziario, perché nulla si diceva sul loro contenuto e sulla loro natura; inoltre, la
mancanza di prevedibilità della norma non poteva essere ovviata da una
ricostruzione della norma ad opera del Tribunale costituzionale, perché i criteri tra
cui optare erano molteplici ed il massimo interprete della costituzionalità non si
può sostituire al legislatore positivo. Si era quindi generata un’incertezza
insuperabile, sia in relazione alla condotta richiesta per produrre una dichiarazione
di idoneità, sia in merito alla prevedibilità degli effetti di una dichiarazione di non
idoneità.
   Il difetto di una definizione non interessava solo chi dovesse applicare la
norma, ma anche e soprattutto il giudice o il magistrato che ne fosse destinatario,
che non era nelle condizioni di valutare e prevedere le conseguenze giuridiche
della propria condotta e che veniva quindi collocato in una sorta di “limbo
giuridico”.
   Alla luce di queste considerazioni, il plenum del Tribunale costituzionale ha
dichiarato illegittimo l’art. 367, comma 1, LOPG e ha ritenuto che la
dichiarazione di illegittimità dovesse essere estesa ad alcuni passi del comma 2 5, il
cui testo è risultato inciso nel modo seguente: “[Dopo la dichiarazione di idoneità:
abrogato], il giudice o magistrato sarà obbligato a partecipare a tutti i concorsi
indetti per coprire i posti vacanti della sua categoria finché non ottenga
destinazione. In caso contrario, sarà dichiarato [fuori ruolo] in situazione di

     3
         V. i FFJJ 5-6.
     4
         V. il FJ 7.
     5
         V. il FJ 8.
28
aspettativa volontaria per motivi personali [restando senza effetto la dichiarazione
di idoneità: abrogato]”.

                                                            Carmen Guerrero Picó

                                                                                 29
SPAGNA
                                 CATALOGNA – SECESSIONE

       Il Tribunale costituzionale annulla una parte della mozione
                n. 5/XII del Parlamento della Catalogna

                                                                                      08/02/2019

   La STC 136/2018 1, del 13 dicembre, ha accolto il ricorso del Governo ex art.
161, comma 2, Cost., avente ad oggetto i paragrafi 1-5 della mozione n. 5/XII del
Parlamento della Catalogna, del 5 luglio 2018, riguardante la normativa del
Parlamento catalano annullata e sospesa dal Tribunale costituzionale 2.
   Nei paragrafi 1-3, il Parlamento catalano dichiarava che: 1) nonostante i
tentativi di sottoposizione a processo e di persecuzione dello Stato spagnolo (che
si sarebbe avvalso a questi fini, tra gli altri, dal Tribunale costituzionale),
ratificava la volontà di realizzare quanto fosse necessario per giungere
all’indipendenza della Catalogna; 2) faceva propri gli obiettivi della risoluzione n.
1/XI, del 9 novembre, sull’inizio del processo politico catalano come conseguenza
dei risultati elettorali del 27 settembre 2015, legittimati dai risultati del
referendum del 1º ottobre 2017 e delle elezioni del 21 dicembre 2017; 3)
difendeva il diritto di decidere e di autodeterminazione e, in qualità di depositario
della sovranità del popolo della Catalogna, ribadiva il suo impegno a raggiungere
questi obiettivi politici per vie democratiche e non violente.
    Nei paragrafi 4-5, il Parlamento invitava il Governo catalano a rendere
effettivo il contenuto di quattordici tra leggi e decreti dichiarati sospesi dal
Tribunale costituzione, nonché a produrre ed a sottoporre al Parlamento, entro
novanta giorni, un apposito piano di attuazione.
    Il plenum del Tribunale costituzionale ha dichiarato nulli i paragrafi 1-3; ciò
non per il mancato rispetto della STC 259/2015, del 2 dicembre, come preteso
dall’avvocato dello Stato 3, ma perché le dichiarazioni incluse in questi paragrafi

   1
         Il   testo     della     decisione  è   reperibile          on     line    alla     pagina
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-461.
   2
         Il  testo   in    lingua   catalana   è     reperibile     on     line      alla    pagina
https://www.parlament.cat/document/bopc/266651.pdf (v., in particolare, pp. 16 ss.).
   3
      Il Tribunale costituzionale ha rilevato, a questo fine, l’inidoneità del ricorso per
l’impugnazione di disposizioni autonomiche; tale richiesta ha infatti la sua sede in un incidente de
ejecución. V. il FJ 4.
                                                                                                 31
incorrevano negli stessi vizi di legittimità della risoluzione n. 1/XI, dichiarata
nulla dalla STC 259/2015, in quanto in contrasto con il primato incondizionato
della Costituzione, con le norme costituzionali che ripongono nel popolo spagnolo
la sovranità nazionale e che affermano l’unità della nazione spagnola, titolare di
quella sovranità, nonché per il mancato rispetto dei procedimenti di riforma
previsti nella Costituzione 4.
   I paragrafi 4-5 non sono stati dichiarati nulli perché ritenuti un mero
incitamento ad andare contro le sospensioni decise dal Tribunale costituzionale; il
massimo interprete costituzionale si è tuttavia riservato il potere di intervenire
qualora il Governo catalano decidesse di agire nel senso prospettato dal
Parlamento autonomico 5.

                                                           Carmen Guerrero Picó

     4
         V. il FFJJ 6-7.
     5
         V. il FJ 4, in fine.
32
Puoi anche leggere