CISG CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (VIENNA - 1980) - Avv. Riccardo Rizzo
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ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 CISG CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (VIENNA – 1980) Avv. Riccardo Rizzo Corso Libertà, 36 Tel. 0471.286267 e.mail info@mpravvocati.it 1
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 IL COMMERCIO INTERNAZIONALE – QUALI REGOLE? ISTITUZIONI INTERGOVERNATIVE – UNCITRAL ENTI INTERNAZIONALI – UNIDROIT LEX MERCATORIA INCOTERMS – ICC NORMATIVA EUROPEA – REGOLAMENTI e DIRETTIVE - ROMA 1 - regolamento (CE) n. 593/2008 - legge applicabile ALLE obbligazioni contrattuali civili e commerciali 2
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 - ROMA 2 - regolamento (CE) n. 864/2007 - legge applicabile in caso di conflitto di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale - BRUXXELLES CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NEW YORK 1958 - Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere CODICE DI DIRITTO PRIVATO INTERNAZIONALE - L. 31 maggio 1995, n. 218 Le fonti di regolamentazione del rapporto commerciale internazionale sono MOLTE e DIVERSE TRA LORO 3
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 UNCITRAL – istituzione intergovernativa fondata dall’ONU – redazione di convenzioni e model-law UNIDROIT e INCOTERMS – matrice privatistica, soft-law, esulano dall’applicazione di una norma nazionale ed hanno lo scopo di diffondere regole (e cultura commerciale) che siano super-partes e regolino in maniera “agevolata” le eventuali controversie. REGOLAMENTI EUROPEI – fonti normative direttamente e completamente applicabili negli Stati Membri, in posizione di superiorità rispetto alla norma successiva nazionale in contrasto con essi. UN PANORAMA VASTO E COMPLICATO, CHE COME TUTTE LE COSE COMPLICATE OFFRE SOLUZIONI ALLE NOSTRE ESIGENZE 4
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980 LA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI 5
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 La Convenzione di Vienna del 1980 è un “prodotto” UNCITRAL, entrato in vigore nel 1988 e adottato dai seguenti Stati sovrani: Albania – Argentina – Armenia – Australia – Austria – Azerbaijan – Bahrain – Belarus – Belgium – Benin – Bosnia and Herzegovina – Brazil – Bulgaria – Burundi – Cameroon – Canada – Chile – China – Colombia – Congo – Costa Rica – Croatia – Cuba – Cyprus – Czech Republic – Denmark – Dominican Republic – Ecuador – Egypt – El Salvador – Estonia – Fiji – Finland – France – Gabon – Georgia – Germany – Ghana – Greece – Guinea – Guyana – Honduras – Hungary – Iceland – Iraq – Israel – Italy – Japan – Kyrgyzstan – Latvia – Lebanon – Lesotho – Liberia – Lithuania – Luxembourg – Madagascar – Mauritania – Mexico – Mongolia – Montenegro – Netherlands – New Zealand – Norway – Paraguay – Peru – Poland – Republic of Korea - Republic of Moldova – Romania – Russian Federation – San Marino – Serbia – Singapore – Slovakia – Slovenia – Spain – St. Vincent and the Grenadines – State of Palestine – Sweden – Switzerland – Syrian Arab Republic – The former Yugoslav Republic of Macedonia – Turkey – Uganda – Ukraine – United States of America – Uruguay – Uzbekistan – Venezuela (Bolivarian Republic of) – Viet Nam – Zambia* *aggiornato al 29 dicembre 2017 – 89 Stati parte, 2 – Ghana e Venezuela – con firma ma senza ratifica – Fonte https://uncitral.un.org/ 6
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 !! APPLICAZIONE AUTOMATICA !! Se non vogliamo che trovi applicazione, dobbiamo espressamente indicarlo, ovvero dobbiamo stipulare un accordo le cui clausole siano in contrasto con (e quindi sostituiscano) quelle della Convenzione. Questo è quanto previsto dall’art. 6, e dà l’immediata misura della “invadenza” della Convenzione stessa. ART 39 Un immediato esempio pratico delle conseguenze commerciali dell’applicazione automatica della Convenzione. IL COMPRATORE HA DUE ANNI DI TEMPO PER DENUNCIARE EVENTUALI VIZI E DIFFORMITÀ DEL BENE ACQUISTATO 7
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 Art. 1495 c.c. termine di decadenza di otto giorni e una prescrizione annuale Un doppio termine per agire legittimamente a tutela degli interessi di chi acquista. SE NON PREVEDIAMO TERMINI DIVERSI, L’ART. 39 TROVERÀ APPLICAZIONE A PEGGIORARE LA SITUAZIONE….Art. 40 Il venditore non può prevalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il vizio di conformità concerne fatti che egli conosceva o non poteva ignorare e che non ha rivelato al compratore TRIBUNALE DI MODENA 2014 (causa instaurata nel 2006), tra un’azienda iraniana (attrice) ed una italiana (convenuta) nella quale il Giudice, applicando la convenzione (!!), statuiva la responsabilità della seconda per fornitura di prodotto non conforme pur essendo ormai passati anni dalla fornitura avvenuta nel 1996. ALLEGATO 1 - Trib Modena - Iran - art. 40 NO PRESCRIZIONE 8
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 IN EVIDENZA: Parte attrice IRANIANA. La Convenzione non è stata ratificata dall’IRAN. PERCHÉ LA CONVENZIONE TROVA APPLICAZIONE? Art. 1 La presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra parti che hanno stabile organizzazione in Stati diversi: a) se tali Stati sono Stati contraenti; o b) se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell’applicazione della legge di uno Stato contraente. 9
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 COSA NON DISCIPLINA LA CONVENZIONE Art. 2 - Uso personale - Vendita all’incanto - Da pignoramento o da altre procedure giudiziarie - valori mobiliari, effetti commerciali e monete; - navi, battelli, veicoli a cuscino d’aria o aeromobili; - Elettricità. Art. 3 – NO APPALTO – No compravendita se la parte preponderante è la manodopera, ovvero se il bene da costruire è assemblato con materiale prevalentemente fornito dall’acquirente Art. 4 – NO validità del contratto o singole clausole Art. 5 – NO responsabilità del fabbricante per danni causati dalla merce ad una persona NO garanzie per mancato pagamento (Convenzioni di New York del 1988 e 1995) 10
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 LA FORMA DEL CONTRATTO MISUNDERSTANDIONG COMUNE “Non c’è un vero e proprio contratto”…questo si sente spesso dire sul presupposto della mancanza di un contratto SCRITTO. ERRORE … IL CONTRATTO C’È …ma il contenuto lo decidono i regolamenti, le convenzioni, il diritto nazionale applicabile, il Giudice competente….NON NOI !! 11
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 Art. 11 – LIBERTÀ DI FORMA con le restrizioni di cui all’art. 12, che richiama la dichiarazione ex art. 96 Ogni Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di compravendita siano conclusi o constatati per scritto può in ogni momento dichiarare conformemente all’articolo 12 che le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 29 o della seconda parte della presente Convenzione che autorizzano una forma diversa dalla forma scritta per la conclusione, la modificazione o la risoluzione amichevole di un contratto di vendita o per un’offerta, un’accettazione o altra manifestazione d’intenzione, non si applicano se una parte ha stabile organizzazione in tale Stato. (ARGENTINA, ARMENIA, PARAGUAI, VIETNAM) 12
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO REGOLA AUREA Sempre, mettere per iscritto gli accordi commerciali, integrando, sostituendo, escludendo le regole della Convenzione, poiché questa non copre tutti gli ambiti di nostro interesse (incidente reporting, industrial property, after-sale assistance, warranties, ADR, Early termination, durata, penalty, …). TUTTAVIA, LA FORMA SCRITTA NON È UN REQUISITO OBBLIGATORIO Una proposta SUFFICIENTEMENTE CHIARA E DETERMINATA (che significa: merci, prezzo, quantità o indicazione degli elemini per giungere a tali dati), e una successiva mail/telefonata di accettazione, fanno ritenere concluso il contratto 13
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 Allegato 2 – Tribunale di Padova 2006 - Incompetenza giurisdizionale del Giudice Italiano Pur dichiarando la propria incompetenza giurisdizionale, il Giudice riconosce l’esistenza di un contratto di compravendita pur non avendo mai l’offerente ricevuto una conferma dal compratore, nemmeno orale. Qui il compratore non ha pagato il prezzo, e il venditore ha dovuto rivolgersi ai Tribunale inglesi per dar voce alle proprie ragioni. LAST_SHOT DOCTRINE VS KNOCK_OUT DOCTRINE Flusso tradizionale nel processo domanda offerta: 1- Offerta del compratore 2- Modulo di acquisto del venditore 3- FORSE, restituzione modulo firmato 14
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 …alle volte in questi moduli venditore sono riportate condizioni generali di vendita (in che lingua?), con clausole evidentemente vessatorie, come per esempio Foro Competente e Legge Applicabile… COSA SUCCEDE? 1- Accettazione conforme all’offerta Contratto concluso 2- Riscontro con difformità in elementi non sostanziali Contratto concluso… …a meno che il venditore non eccepisca in tempi stretti tale modifiche rifiutandole 3- Riscontro del compratore con difformità in elementi sostanziali Controproposta 15
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Artt. 1341 e 1342 c.c. Obbligo della doppia sottoscrizione Principio prevalentemente italiano, senza corrispondenza all’estero e nella Convenzione Se però le condizioni prevedono la giurisdizione del Giudice Italiano avremo che lo stesso Giudice potrebbe eccepire la mancanza di doppia sottoscrizione – OBBLIGATORIA IN ITALIA – e, dunque, l’inefficacia della previsione con la conseguente applicazione dei criteri europei Roma 1 e Regolamento di Bruxelles per l’individuazione del foro competente e della legge applicabile, con alto rischio di incompetenza giurisdizionale. 16
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 ADATTAMENTO GIURISPRUDENZIALE Per l’efficacia delle clausole onerose contenute nelle condizioni generali di un contratto internazionale, pur non necessitando la specifica approvazione richiesta dall'art. 1341 Codice Civile, sono necessarie “serie garanzie di consapevole adesione da parte del contraente che non le ha predisposte”. Meglio farle sottoscrivere o munirsi di prova di seria e consapevole adesione, ovvero stipulare un contratto scritto Esempio di clausola: L’Acquirente dichiara di avere letto e compreso il contenuto delle Condizioni Generali di Vendita del Venditore riportate sul retro del presente documento. L'Acquirente approva specificamente ai sensi dell’articolo 1341 Codice Civile il contenuto delle seguenti clausole: (elenco delle clausole vessatorie, indicate articolo per articolo col rispettivo contenuto) ______________________ L’Acquirente 17
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 DOVERI DEL VENDITORE Artt. da 30 a 44 1- Consegnare la merce (INCOTERMS) 2- Consegnarla alla data pattuita o determinabile o, in ogni caso, entro un termine ragionevole 3- Consegnarla nelle modalità concordate, anche in termini di imballaggio 4- Consegnare merce conforme per quantità, qualità, caratteristiche, tipo a quanto previsto contrattualmente, priva di vizi e idonea all’uso 5- Consegnare la merce libera da pretese o diritti di terzi, anche relativi a proprietà intellettuale e/o industriale (Il compratore perde il diritto di valersi di tale disposizione se 18
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 non denuncia al venditore il diritto o la pretesa del terzo, precisando la natura di tale diritto o di tale pretesa, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ne ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza) 6- Gestire la documentazione relativa e necessaria al trasferimento dei beni 7- Trasferire la proprietà della merce e, se del caso, a consegnare i documenti relativi 19
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 DOVERI DEL COMPRATORE Artt. da 53 a 60 1- Pagare il prezzo concordato nei tempi e modi concordati 2- Accettare la spedizione così come definito dagli accordi Sono poi previste ulteriori norme, a seconda che le parti non abbiano regolato tali aspetti: Art. 55 Se la vendita è validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato fissato nel contratto esplicitamente o implicitamente o da una disposizione che permetta di determinarlo, le parti, salvo indicazioni contrarie, sono ritenute essersi tacitamente riferite al prezzo abitualmente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circostanze comparabili 20
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 Art. 56 Se il prezzo è fissato secondo il peso delle merci, in caso di dubbio è il peso netto a determinare tale prezzo. Art. 57 Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore: a) alla stabile organizzazione del venditore; o b) se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel quale avviene la consegna. (La consegna dei documenti e/o della merce può essere condizionata al pagamento) Art. 58 Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità. Down payment all’ordine, saldo a merce disponibile alla consegna al vettore, oppure saldo a verifica a campione effettuata dal compratore 21
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DEL VENDITORE Art. 39 (Denuncia dei vizi e difetti di conformità) 1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo. 2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu effettivamente consegnata…. Tale disciplina, per la sua genericità ed il contrasto evidente con quanto prescritto dalla normativa domestica, risulta poco vantaggiosa per il venditore 22
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 Art. 40 “Il venditore non può prevalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il vizio di conformità concerne fatti che egli conosceva o non poteva ignorare e che non ha rivelato al compratore.” ALLEGATO 1 - Trib Modena - Iran - art. 40 NO PRESCRIZIONE CLAUSOLA TIPO “Il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un periodo di … mesi dalla consegna, esclusi quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di una inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti. Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandata a.r., tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel caso di vizi palesi ed entro otto giorni dalla scoperta nel caso di vizi occulti, comunque entro … mesi dalla consegna, a pena di decadenza. I resi non saranno accettati se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore; quest’ultimo esaminerà i resi per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà i Prodotti riconosciuti come 23
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 difettosi. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti Condizioni. In particolare si intende escluso il diritto di rivalsa verso il Venditore per l’eventuale garanzia prestata dall’Acquirente nei confronti dei consumatori”. Se il venditore non adempie uno qualsiasi degli obblighi risultanti per lui dal contratto di compravendita o dalla presente Convenzione, il compratore può impartire al venditore un termine ulteriore per adempiere – Art 47. In ogni caso, il compratore può: 1- chiedere la sostituzione della merce non conforme, ovvero la riparazione purché quest’ultima non sia economicamente irragionevole (in entrambi i casi, se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore la fornitura in sostituzione o la riparazione soltanto se il vizio di conformità costituisce una violazione essenziale del contratto e se tale fornitura è chiesta nel momento della denuncia del vizio di conformità, conformemente all’articolo 39) – Art. 46 2- chiedere la riduzione del prezzo in caso di minor valore della merce – Art. 50 3- Chiedere la risoluzione del contratto ex Art. 49: 24
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 a) se l’inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o b) in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine suppletivo impartito dal compratore o se dichiara che non le fornirà entro il termine impartito. Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto se non l’ha fatto valere: a) in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha saputo che la fornitura è avvenuta; b) in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale violazione, ovvero spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente all’articolo 47 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro tale termine suppletivo 4- Tutto quanto sopra oltre al risarcimento del danno subito, che dunque è voce parallela e non alternativa ai rimedi appena visti. 25
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE Rimedi simili a quelli previsti per l’inadempimento del venditore 1- Mettere in mora il compratore, con termine di proroga del pagamento o di accettazione della fornitura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito – Art. 64 2- Art. 64, il venditore può dichiarare sciolto il contratto: a) se l’inadempimento da parte del compratore di uno degli obblighi risultanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o b) se il compratore non adempie l’obbligo di pagare il prezzo o di accettare la fornitura entro il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all’articolo 63 o se dichiara che non lo farà entro il termine così impartito. 26
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 Tuttavia, ove il compratore abbia pagato il prezzo, il venditore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto, se non l’ha fatto valere prima di aver avuto notizia dell’adempimento, o in ogni caso entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale il venditore ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza della violazione; o dallo spirare del termine suppletivo impartito dal venditore dopo che il compratore abbia dichiarato che non adempirà i suoi obblighi entro tale termine suppletivo. 3- Tutto quanto sopra oltre al risarcimento del danno subito, che dunque è voce parallela e non alternativa ai rimedi appena visti, ed alla richiesta di pagamento degli interessi di mora. 27
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 CONSEGUENZE DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 1- Liberazione delle parti dai loro obblighi, ad eccezione del risarcimento che può essere dovuto Non ha effetti sulle stipulazioni del contratto relative al regolamento delle controversie o ai diritti e obblighi delle parti in caso di scioglimento – Art. 81 2- Il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto o di esigere dal venditore la fornitura di merci di sostituzione ove gli sia impossibile restituire le merci in stato essenzialmente identico a quello nel quale le ha ricevute, salvo casi specifici come per esempio il perimento a seguito dei test a campione, o per fatto/omissione non addebitabile al compratore – Art. 82 3- Il compratore deve al venditore l’equivalente di tutti i profitti che ha tratto dalle merci o da parte delle stesse se le deve restituire del tutto o in parte, o se gli è impossibile 28
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 restituire del tutto o in parte le merci in uno stato essenzialmente identico a quello nel quale le ha ricevute pur avendo dichiarato sciolto il contratto o preteso dal venditore la fornitura di merci in sostituzione – Art. 84 29
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 TRASFERIMENTO DEI RISCHI REGOLA GENERALE – Art. 66 La perdita o il deterioramento delle merci sopraggiunti dopo il trasferimento dei rischi al compratore non libera quest’ultimo dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali eventi non siano dovuti a fatti del venditore. REGOLA UREA Definire contrattualmente il passaggio del rischio – INCOTERMS REGOLA SUPPLETTIVA – Artt. 67 e 68 In caso di mancata indicazione, la Convenzione fa due principali differenziazioni: 1- vendita che comporta trasporto/spedizione rischi trasferiti al compratore a partire dalla consegna delle merci al primo trasportatore per trasmissione al compratore conformemente al contratto di vendita. 30
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 Se il venditore è tenuto a consegnare le merci a un trasportatore in un luogo determinato, i rischi non sono trasferiti al compratore fintanto che le merci non sono state consegnate al trasportatore in questo luogo. 2- vendita mentre i beni sono in viaggio Rischi trasferiti al compratore a partire dal momento della conclusione del contratto. REGOLA DI CHIUSURA – Art. 69 In tutti gli altri casi i rischi sono trasferiti al compratore non appena questi ritira la merce o, se non lo fa in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono poste a sua disposizione ed egli commette una violazione del contratto non accettando la fornitura. Se la vendita concerne merci non ancora individualizzate, le merci sono considerate essere state poste a disposizione del compratore soltanto dopo essere state chiaramente identificate ai fini del contratto. 31
ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019 CONSERVAZIONE DEI BENI La Convenzione impone ad entrambe le parti il dovere di conservare qualsiasi bene in loro possesso appartenente all’altra parte (Art. 85 – Mancata accettazione, Art. 86 – Rifiuto) Questo dovere nasce dal fatto che le distanze e, spesso, l’assenza di un agente sul territorio in cui tali beni si trovano, pone il proprietario in condizione di svantaggio e di pericolo relativamente alla perdita dei beni stessi. In talune circostanze tale dovere di conservazione, si spinge fino al dovere di vendere i beni (magari per scongiurare un rischio di perimento/deterioramento), con conseguente diritto in capo alla parte venditrice di trattenere e/o pretendere sull’ammontare della vendita (o comunque dal proprietario della merce stessa) una somma equivalente alle spese ragionevoli di conservazione e di vendita delle merci – Art. 88 32
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