CISG CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (VIENNA - 1980) - Avv. Riccardo Rizzo

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ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019

                                   CISG
     CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE
       INTERNATIONAL SALE OF GOODS
              (VIENNA – 1980)
Avv. Riccardo Rizzo
Corso Libertà, 36
Tel. 0471.286267
e.mail info@mpravvocati.it

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    IL COMMERCIO INTERNAZIONALE – QUALI REGOLE?

ISTITUZIONI INTERGOVERNATIVE – UNCITRAL

ENTI INTERNAZIONALI – UNIDROIT

LEX MERCATORIA

INCOTERMS – ICC

NORMATIVA EUROPEA – REGOLAMENTI e DIRETTIVE
   - ROMA 1 - regolamento (CE) n. 593/2008 - legge applicabile ALLE obbligazioni
     contrattuali civili e commerciali

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   - ROMA 2 - regolamento (CE) n. 864/2007 - legge applicabile in caso di conflitto di leggi
     in materia di obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale
   - BRUXXELLES

CONVENZIONI INTERNAZIONALI
   - NEW YORK 1958 - Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
     arbitrali straniere

CODICE DI DIRITTO PRIVATO INTERNAZIONALE
   - L. 31 maggio 1995, n. 218

  Le fonti di regolamentazione del rapporto commerciale internazionale sono

                          MOLTE e DIVERSE TRA LORO

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UNCITRAL – istituzione intergovernativa fondata dall’ONU – redazione di convenzioni e
model-law

UNIDROIT e INCOTERMS – matrice privatistica, soft-law, esulano dall’applicazione di una
norma nazionale ed hanno lo scopo di diffondere regole (e cultura commerciale) che siano
super-partes e regolino in maniera “agevolata” le eventuali controversie.

REGOLAMENTI EUROPEI – fonti normative direttamente e completamente applicabili negli
Stati Membri, in posizione di superiorità rispetto alla norma successiva nazionale in
contrasto con essi.

UN PANORAMA VASTO E COMPLICATO, CHE COME TUTTE LE COSE COMPLICATE
              OFFRE SOLUZIONI ALLE NOSTRE ESIGENZE

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   LA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980
LA VENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI

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La Convenzione di Vienna del 1980 è un “prodotto” UNCITRAL, entrato in vigore nel 1988 e
adottato dai seguenti Stati sovrani:

Albania – Argentina – Armenia – Australia – Austria – Azerbaijan – Bahrain – Belarus – Belgium – Benin
– Bosnia and Herzegovina – Brazil – Bulgaria – Burundi – Cameroon – Canada – Chile – China – Colombia
– Congo – Costa Rica – Croatia – Cuba – Cyprus – Czech Republic – Denmark – Dominican Republic –
Ecuador – Egypt – El Salvador – Estonia – Fiji – Finland – France – Gabon – Georgia – Germany – Ghana
– Greece – Guinea – Guyana – Honduras – Hungary – Iceland – Iraq – Israel – Italy – Japan – Kyrgyzstan
– Latvia – Lebanon – Lesotho – Liberia – Lithuania – Luxembourg – Madagascar – Mauritania – Mexico
– Mongolia – Montenegro – Netherlands – New Zealand – Norway – Paraguay – Peru – Poland – Republic
of Korea - Republic of Moldova – Romania – Russian Federation – San Marino – Serbia – Singapore –
Slovakia – Slovenia – Spain – St. Vincent and the Grenadines – State of Palestine – Sweden – Switzerland
– Syrian Arab Republic – The former Yugoslav Republic of Macedonia – Turkey – Uganda – Ukraine –
United States of America – Uruguay – Uzbekistan – Venezuela (Bolivarian Republic of) – Viet Nam –
Zambia*

*aggiornato al 29 dicembre 2017 – 89 Stati parte, 2 – Ghana e Venezuela – con firma ma senza ratifica
– Fonte https://uncitral.un.org/

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                    !! APPLICAZIONE AUTOMATICA !!

Se non vogliamo che trovi applicazione, dobbiamo espressamente indicarlo, ovvero
dobbiamo stipulare un accordo le cui clausole siano in contrasto con (e quindi sostituiscano)
quelle della Convenzione.
Questo è quanto previsto dall’art. 6, e dà l’immediata misura della “invadenza” della
Convenzione stessa.

ART 39
Un immediato esempio pratico delle conseguenze commerciali dell’applicazione automatica
della Convenzione.

   IL COMPRATORE HA DUE ANNI DI TEMPO PER DENUNCIARE EVENTUALI VIZI E
                    DIFFORMITÀ DEL BENE ACQUISTATO

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Art. 1495 c.c.  termine di decadenza di otto giorni e una prescrizione annuale
Un doppio termine per agire legittimamente a tutela degli interessi di chi acquista.

     SE NON PREVEDIAMO TERMINI DIVERSI, L’ART. 39 TROVERÀ APPLICAZIONE

A PEGGIORARE LA SITUAZIONE….Art. 40
Il venditore non può prevalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il vizio di conformità
concerne fatti che egli conosceva o non poteva ignorare e che non ha rivelato al compratore

TRIBUNALE DI MODENA 2014 (causa instaurata nel 2006), tra un’azienda iraniana (attrice)
ed una italiana (convenuta) nella quale il Giudice, applicando la convenzione (!!), statuiva la
responsabilità della seconda per fornitura di prodotto non conforme pur essendo ormai
passati anni dalla fornitura avvenuta nel 1996.
                ALLEGATO 1 - Trib Modena - Iran - art. 40 NO PRESCRIZIONE

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IN EVIDENZA: Parte attrice IRANIANA. La Convenzione non è stata ratificata dall’IRAN.

              PERCHÉ LA CONVENZIONE TROVA APPLICAZIONE?

Art. 1
La presente Convenzione è applicabile ai contratti di compravendita di merci tra parti che
hanno stabile organizzazione in Stati diversi:

a) se tali Stati sono Stati contraenti; o

b) se le norme di diritto internazionale privato sfociano nell’applicazione della legge di uno
Stato contraente.

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               COSA NON DISCIPLINA LA CONVENZIONE
Art. 2
    - Uso personale
    - Vendita all’incanto
    - Da pignoramento o da altre procedure giudiziarie
    - valori mobiliari, effetti commerciali e monete;
    - navi, battelli, veicoli a cuscino d’aria o aeromobili;
    - Elettricità.

Art. 3 – NO APPALTO – No compravendita se la parte preponderante è la manodopera,
ovvero se il bene da costruire è assemblato con materiale prevalentemente fornito
dall’acquirente
Art. 4 – NO validità del contratto o singole clausole
Art. 5 – NO responsabilità del fabbricante per danni causati dalla merce ad una persona
NO garanzie per mancato pagamento (Convenzioni di New York del 1988 e 1995)

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                         LA FORMA DEL CONTRATTO

MISUNDERSTANDIONG COMUNE
“Non c’è un vero e proprio contratto”…questo si sente spesso dire sul presupposto della
mancanza di un contratto SCRITTO.

                           ERRORE … IL CONTRATTO C’È

…ma il contenuto lo decidono i regolamenti, le convenzioni, il diritto nazionale applicabile, il
Giudice competente….NON NOI !!

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Art. 11 – LIBERTÀ DI FORMA
con le restrizioni di cui all’art. 12, che richiama la dichiarazione ex art. 96

Ogni Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di compravendita siano conclusi
o constatati per scritto può in ogni momento dichiarare conformemente all’articolo 12 che
le disposizioni dell’articolo 11, dell’articolo 29 o della seconda parte della presente
Convenzione che autorizzano una forma diversa dalla forma scritta per la conclusione, la
modificazione o la risoluzione amichevole di un contratto di vendita o per un’offerta,
un’accettazione o altra manifestazione d’intenzione, non si applicano se una parte ha stabile
organizzazione in tale Stato.

(ARGENTINA, ARMENIA, PARAGUAI, VIETNAM)

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                    LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

REGOLA AUREA
Sempre, mettere per iscritto gli accordi commerciali, integrando, sostituendo, escludendo
le regole della Convenzione, poiché questa non copre tutti gli ambiti di nostro interesse
(incidente reporting, industrial property, after-sale assistance, warranties, ADR, Early
termination, durata, penalty, …).

            TUTTAVIA, LA FORMA SCRITTA NON È UN REQUISITO OBBLIGATORIO

Una proposta SUFFICIENTEMENTE CHIARA E DETERMINATA (che significa: merci, prezzo,
quantità o indicazione degli elemini per giungere a tali dati), e una successiva mail/telefonata
di accettazione, fanno ritenere concluso il contratto

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 Allegato 2 – Tribunale di Padova 2006 - Incompetenza giurisdizionale del Giudice Italiano

Pur dichiarando la propria incompetenza giurisdizionale, il Giudice riconosce l’esistenza di
un contratto di compravendita pur non avendo mai l’offerente ricevuto una conferma dal
compratore, nemmeno orale. Qui il compratore non ha pagato il prezzo, e il venditore ha
dovuto rivolgersi ai Tribunale inglesi per dar voce alle proprie ragioni.

             LAST_SHOT DOCTRINE VS KNOCK_OUT DOCTRINE

Flusso tradizionale nel processo domanda offerta:
1- Offerta del compratore
2- Modulo di acquisto del venditore
3- FORSE, restituzione modulo firmato

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…alle volte in questi moduli venditore sono riportate condizioni generali di vendita (in che
lingua?), con clausole evidentemente vessatorie, come per esempio Foro Competente e
Legge Applicabile…

                                   COSA SUCCEDE?

1- Accettazione conforme all’offerta  Contratto concluso

2- Riscontro con difformità in elementi non sostanziali  Contratto concluso…
   …a meno che il venditore non eccepisca in tempi stretti tale modifiche rifiutandole

3- Riscontro del compratore con difformità in elementi sostanziali  Controproposta

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                     CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Artt. 1341 e 1342 c.c.  Obbligo della doppia sottoscrizione

 Principio prevalentemente italiano, senza corrispondenza all’estero e nella Convenzione

Se però le condizioni prevedono la giurisdizione del Giudice Italiano avremo che lo stesso
Giudice potrebbe eccepire la mancanza di doppia sottoscrizione – OBBLIGATORIA IN ITALIA
– e, dunque, l’inefficacia della previsione con la conseguente applicazione dei criteri europei
Roma 1 e Regolamento di Bruxelles per l’individuazione del foro competente e della legge
applicabile, con alto rischio di incompetenza giurisdizionale.

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ADATTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
Per l’efficacia delle clausole onerose contenute nelle condizioni generali di un contratto
internazionale, pur non necessitando la specifica approvazione richiesta dall'art. 1341
Codice Civile, sono necessarie “serie garanzie di consapevole adesione da parte del
contraente che non le ha predisposte”.

   Meglio farle sottoscrivere o munirsi di prova di seria e consapevole adesione, ovvero
                                stipulare un contratto scritto

Esempio di clausola:
L’Acquirente dichiara di avere letto e compreso il contenuto delle Condizioni Generali di
Vendita del Venditore riportate sul retro del presente documento. L'Acquirente approva
specificamente ai sensi dell’articolo 1341 Codice Civile il contenuto delle seguenti clausole:
(elenco delle clausole vessatorie, indicate articolo per articolo col rispettivo contenuto)
______________________
L’Acquirente

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                             DOVERI DEL VENDITORE

Artt. da 30 a 44
1- Consegnare la merce (INCOTERMS)

2- Consegnarla alla data pattuita o determinabile o, in ogni caso, entro un termine
   ragionevole

3- Consegnarla nelle modalità concordate, anche in termini di imballaggio

4- Consegnare merce conforme per quantità, qualità, caratteristiche, tipo a quanto previsto
   contrattualmente, priva di vizi e idonea all’uso

5- Consegnare la merce libera da pretese o diritti di terzi, anche relativi a proprietà
   intellettuale e/o industriale (Il compratore perde il diritto di valersi di tale disposizione se

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  non denuncia al venditore il diritto o la pretesa del terzo, precisando la natura di tale
  diritto o di tale pretesa, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale ne
  ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza)

6- Gestire la documentazione relativa e necessaria al trasferimento dei beni

7- Trasferire la proprietà della merce e, se del caso, a consegnare i documenti relativi

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                          DOVERI DEL COMPRATORE

Artt. da 53 a 60
1- Pagare il prezzo concordato nei tempi e modi concordati

2- Accettare la spedizione così come definito dagli accordi

Sono poi previste ulteriori norme, a seconda che le parti non abbiano regolato tali aspetti:

Art. 55
Se la vendita è validamente conclusa senza che il prezzo delle merci vendute sia stato fissato
nel contratto esplicitamente o implicitamente o da una disposizione che permetta di
determinarlo, le parti, salvo indicazioni contrarie, sono ritenute essersi tacitamente riferite al
prezzo abitualmente praticato al momento della conclusione del contratto, nel ramo
commerciale considerato, per le stesse merci vendute in circostanze comparabili

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Art. 56
Se il prezzo è fissato secondo il peso delle merci, in caso di dubbio è il peso netto a determinare
tale prezzo.

Art. 57
Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il
venditore:
a) alla stabile organizzazione del venditore; o
b) se il pagamento deve avvenire contro consegna della merce o dei documenti, nel luogo nel
quale avviene la consegna.
(La consegna dei documenti e/o della merce può essere condizionata al pagamento)

Art. 58
Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare
le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli
lascino tale possibilità.  Down payment all’ordine, saldo a merce disponibile alla consegna
al vettore, oppure saldo a verifica a campione effettuata dal compratore

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         RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

Art. 39 (Denuncia dei vizi e difetti di conformità)
1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo
denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal
momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo.
2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo
denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu effettivamente
consegnata….

  Tale disciplina, per la sua genericità ed il contrasto evidente con quanto prescritto dalla
                normativa domestica, risulta poco vantaggiosa per il venditore

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Art. 40
“Il venditore non può prevalersi delle disposizioni degli articoli 38 e 39 se il vizio di conformità
concerne fatti che egli conosceva o non poteva ignorare e che non ha rivelato al compratore.”

                 ALLEGATO 1 - Trib Modena - Iran - art. 40 NO PRESCRIZIONE

CLAUSOLA TIPO
“Il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un periodo di … mesi dalla consegna,
esclusi quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di
una inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti. Qualsiasi reclamo attinente a
vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandata
a.r., tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel caso di vizi palesi ed entro otto giorni
dalla scoperta nel caso di vizi occulti, comunque entro … mesi dalla consegna, a pena di
decadenza. I resi non saranno accettati se non preventivamente autorizzati per iscritto dal
Venditore; quest’ultimo esaminerà i resi per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile
alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà i Prodotti riconosciuti come

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difettosi. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle
presenti Condizioni. In particolare si intende escluso il diritto di rivalsa verso il Venditore per
l’eventuale garanzia prestata dall’Acquirente nei confronti dei consumatori”.

Se il venditore non adempie uno qualsiasi degli obblighi risultanti per lui dal contratto di
compravendita o dalla presente Convenzione, il compratore può impartire al venditore un
termine ulteriore per adempiere – Art 47.
In ogni caso, il compratore può:
1- chiedere la sostituzione della merce non conforme, ovvero la riparazione purché
   quest’ultima non sia economicamente irragionevole (in entrambi i casi, se le merci non
   sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore la fornitura in
   sostituzione o la riparazione soltanto se il vizio di conformità costituisce una violazione
   essenziale del contratto e se tale fornitura è chiesta nel momento della denuncia del vizio
   di conformità, conformemente all’articolo 39) – Art. 46

2- chiedere la riduzione del prezzo in caso di minor valore della merce – Art. 50

3- Chiedere la risoluzione del contratto ex Art. 49:

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  a) se l’inadempimento da parte del venditore di uno degli obblighi risultanti dal contratto
  o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o
  b) in caso di mancata fornitura, se il venditore non fornisce le merci entro il termine
  suppletivo impartito dal compratore o se dichiara che non le fornirà entro il termine
  impartito.
  Tuttavia se il venditore ha fornito le merci, il compratore perde il diritto di dichiarare
  sciolto il contratto se non l’ha fatto valere:
  a) in caso di fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a partire dal momento nel
  quale ha saputo che la fornitura è avvenuta;
  b) in caso di violazione diversa dalla fornitura tardiva, entro un termine ragionevole a
  partire dal momento nel quale ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale
  violazione, ovvero spirato il termine suppletivo impartito dal compratore conformemente
  all’articolo 47 o dopo che il venditore abbia dichiarato che non adempirà gli obblighi entro
  tale termine suppletivo

4- Tutto quanto sopra oltre al risarcimento del danno subito, che dunque è voce parallela e
   non alternativa ai rimedi appena visti.

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      RIMEDI PER L’INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE
Rimedi simili a quelli previsti per l’inadempimento del venditore

1- Mettere in mora il compratore, con termine di proroga del pagamento o di accettazione
   della fornitura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito – Art. 64

2- Art. 64, il venditore può dichiarare sciolto il contratto:

a) se l’inadempimento da parte del compratore di uno degli obblighi risultanti dal contratto
   o dalla presente Convenzione costituisce una violazione essenziale del contratto; o

b) se il compratore non adempie l’obbligo di pagare il prezzo o di accettare la fornitura entro
il termine suppletivo impartito dal venditore conformemente all’articolo 63 o se dichiara che
non lo farà entro il termine così impartito.

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Tuttavia, ove il compratore abbia pagato il prezzo, il venditore perde il diritto di dichiarare
sciolto il contratto, se non l’ha fatto valere prima di aver avuto notizia dell’adempimento, o
in ogni caso entro un termine ragionevole a partire dal momento nel quale il venditore ha
avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza della violazione; o dallo spirare del
termine suppletivo impartito dal venditore dopo che il compratore abbia dichiarato che non
adempirà i suoi obblighi entro tale termine suppletivo.

3- Tutto quanto sopra oltre al risarcimento del danno subito, che dunque è voce parallela e
   non alternativa ai rimedi appena visti, ed alla richiesta di pagamento degli interessi di
   mora.

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   CONSEGUENZE DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

1- Liberazione delle parti dai loro obblighi, ad eccezione del risarcimento che può essere
   dovuto
   Non ha effetti sulle stipulazioni del contratto relative al regolamento delle controversie o
   ai diritti e obblighi delle parti in caso di scioglimento – Art. 81

2- Il compratore perde il diritto di dichiarare sciolto il contratto o di esigere dal venditore la
   fornitura di merci di sostituzione ove gli sia impossibile restituire le merci in stato
   essenzialmente identico a quello nel quale le ha ricevute, salvo casi specifici come per
   esempio il perimento a seguito dei test a campione, o per fatto/omissione non
   addebitabile al compratore – Art. 82

3- Il compratore deve al venditore l’equivalente di tutti i profitti che ha tratto dalle merci o
   da parte delle stesse se le deve restituire del tutto o in parte, o se gli è impossibile

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restituire del tutto o in parte le merci in uno stato essenzialmente identico a quello nel
quale le ha ricevute pur avendo dichiarato sciolto il contratto o preteso dal venditore la
fornitura di merci in sostituzione – Art. 84

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                        TRASFERIMENTO DEI RISCHI

REGOLA GENERALE – Art. 66
La perdita o il deterioramento delle merci sopraggiunti dopo il trasferimento dei rischi al
compratore non libera quest’ultimo dall’obbligo di pagare il prezzo, a meno che tali eventi
non siano dovuti a fatti del venditore.

REGOLA UREA
Definire contrattualmente il passaggio del rischio – INCOTERMS

REGOLA SUPPLETTIVA – Artt. 67 e 68
In caso di mancata indicazione, la Convenzione fa due principali differenziazioni:
 1- vendita che comporta trasporto/spedizione
     rischi trasferiti al compratore a partire dalla consegna delle merci al primo
       trasportatore per trasmissione al compratore conformemente al contratto di vendita.

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ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019

   Se il venditore è tenuto a consegnare le merci a un trasportatore in un luogo
   determinato, i rischi non sono trasferiti al compratore fintanto che le merci non sono
   state consegnate al trasportatore in questo luogo.

 2- vendita mentre i beni sono in viaggio
     Rischi trasferiti al compratore a partire dal momento della conclusione del contratto.

REGOLA DI CHIUSURA – Art. 69
In tutti gli altri casi i rischi sono trasferiti al compratore non appena questi ritira la merce o,
se non lo fa in tempo debito, a partire dal momento in cui le merci sono poste a sua
disposizione ed egli commette una violazione del contratto non accettando la fornitura.
Se la vendita concerne merci non ancora individualizzate, le merci sono considerate essere
state poste a disposizione del compratore soltanto dopo essere state chiaramente
identificate ai fini del contratto.

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ASSOIMPRENDITORI – 30 GENNAIO 2019

                          CONSERVAZIONE DEI BENI

La Convenzione impone ad entrambe le parti il dovere di conservare qualsiasi bene in loro
possesso appartenente all’altra parte (Art. 85 – Mancata accettazione, Art. 86 – Rifiuto)

Questo dovere nasce dal fatto che le distanze e, spesso, l’assenza di un agente sul territorio
in cui tali beni si trovano, pone il proprietario in condizione di svantaggio e di pericolo
relativamente alla perdita dei beni stessi.

In talune circostanze tale dovere di conservazione, si spinge fino al dovere di vendere i beni
(magari per scongiurare un rischio di perimento/deterioramento), con conseguente diritto
in capo alla parte venditrice di trattenere e/o pretendere sull’ammontare della vendita (o
comunque dal proprietario della merce stessa) una somma equivalente alle spese ragionevoli
di conservazione e di vendita delle merci – Art. 88

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