Scheda: gestione di questioni di diritto del lavoro connesse al coronavirus

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Scheda: gestione di questioni di diritto del lavoro connesse al
coronavirus

1. Premessa

La crescente diffusione del coronavirus pone le aziende di fronte a diversi interrogativi. Lo scopo di que-
sta scheda informativa è quello di esaminarne alcuni. Va tuttavia fatto presente che il coronavirus fa sor-
gere nuove questioni anche di ordine legale, per le quali non sussiste una prassi giuridica consolidata. Ne
consegue che la situazione giuridica è talvolta poco chiara e che i pareri legali possono essere discordanti.
Inoltre, le autorità (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Segreteria di Stato dell’economia SECO)
adeguano continuamente le loro valutazioni. Sono comunque sempre le circostanze concrete del singolo
caso a essere determinanti,

come sempre valide restano anche le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità (UFSP) e del Con-
siglio federale. Le aziende dovrebbero restare costantemente aggiornate in merito alle ultime raccoman-
dazioni e richiamare regolarmente l’attenzione dei loro collaboratori sulle stesse.

Risposte esaurienti su questioni inerenti alla gestione della vita quotidiana aziendale sono disponibili
nella presente scheda informativa o all’indirizzo: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Ar-
beitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html

 2. Questioni in materia di diritto del lavoro
2.1 Obbligo di tutela del datore di lavoro
In linea di principio, i datori di lavoro sono tenuti per legge ad adottare tutte le misure necessarie e ap-
propriate al fine di tutelare la salute dei loro dipendenti. In ragione dell’obbligo di tutela, il datore di la-
voro dispone di un determinato diritto di impartire istruzioni. Il datore di lavoro deve prima di tutto
avere consapevolezza della situazione e della sua rapida evoluzione, deve monitorare la situazione attuale
e seguire attentamente le istruzioni ufficiali.

Attualmente la priorità viene attribuita alla massima riduzione del rischio di contagio sul posto di lavoro.
Per tutelare i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure idonee nell’ambiente di lavoro. A
tale proposito occorre tenere presente che il coronavirus viene presumibilmente trasmesso in modo ana-
logo alla comune influenza, tramite goccioline o contatto con superfici contaminate. Per evitare il conta-
gio, il datore di lavoro deve perciò soprattutto informare in merito alle misure igieniche di base, come la-
varsi regolarmente le mani, starnutire e tossire nella piega del gomito e, se possibile, tenere le distanze
dalle altre persone. Per ricordare ai collaboratori la necessità di osservare tali obblighi, si può affiggere
materiale informativo in azienda o inviare e-mail di promemoria.

Per adempiere al suo dovere di tutela, il datore di lavoro ha, a seconda della situazione, un ampio diritto
di impartire istruzioni. Nell’esercizio di tale diritto, i datori di lavoro devono prestare attenzione a non
disporre misure che possano ledere la personalità dei propri collaboratori. A titolo di esempio, non sono
da ritenersi proporzionate allo scopo le istruzioni che interferiscono con il diritto all’autodeterminazione
dei lavoratori riguardo alla loro salute o alla loro vita privata. Per i lavoratori sussistono l’obbligo di noti-
fica e d’informazione. Sono pertanto tenuti a comunicare al loro datore di lavoro, ad esempio, se hanno
trascorso o hanno intenzione di trascorrere un periodo di vacanza in uno dei Paesi a rischio, nonché ad
informarlo su eventuali contatti avvenuti con persone infette. Ai lavoratori devono essere fatti presenti
anche questi obblighi.

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La Segreteria di Stato dell'economia SECO ha pubblicato un foglio informativo intitolato "Protezione
della salute sul posto di lavoro - Coronavirus", in cui sono elencate le misure igieniche obbligatorie. L'o-
puscolo e la lista di controllo si trovano anche sul seguente sito web:

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_For-
mulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_co-
vid19.html

www.suva.ch/corona-bau

Il 20.03.2020 la Suva è stata incaricata dal Consiglio federale di verificare l’attuazione delle misure sui
cantieri in collaborazione con la SECO e i cantoni.

 2.2 Questioni inerenti all’obbligo di pagamento continuato del salario
2.2.1. Il lavoratore si ammala
In linea di principio, il datore di lavoro resta soggetto all’obbligo di versare ai dipendenti la dovuta retri-
buzione. L’obbligo di pagamento continuato del salario nei confronti dei lavoratori in stato di malattia è
disciplinato dall’art. 37a e segg. del CCL Costruzione in legno nonché dall’art. 324a del CO. I casi di ma-
lattia devono essere notificati all’assicurazione d’indennità giornaliera.

Va però constatato che, nel quadro del loro obbligo legale di fedeltà (art. 321a CO), i lavoratori hanno an-
che una responsabilità personale. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, se il lavoratore dovesse
esporsi a un rischio di contagio elevato per propria colpa e il datore di lavoro fosse in grado di dimo-
strarlo, ciò si ripercuoterebbe sull’obbligo di pagamento continuato del salario a carico del datore di la-
voro.

2.2.2. I lavoratori restano a casa per timore di contagio
La situazione cambia quando i lavoratori, benché sani, non si recano al lavoro per puro timore di esporsi
al contagio. Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro stipulato per contratto, ovvero deve fornire perso-
nalmente la prestazione lavorativa pattuita (art. 321 CO). L’obbligo decade eccezionalmente qualora, per
motivi oggettivi o personali, non si possa pretendere dal lavoratore la prestazione del lavoro. Si pone
quindi la questione se il timore di venire contagiati sia motivo sufficiente per non presentarsi sul posto di
lavoro. Se non sussiste un rischio reale di contagio e un lavoratore rimane comunque assente dal lavoro,
lo stesso è costituito in mora per inadempimento del contratto (art. 102 e segg. CO). In tal caso il datore
di lavoro ha la facoltà di avanzare pretese nei confronti del lavoratore affinché quest’ultimo adempia ai
propri obblighi lavorativi. Pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi di principio sollevato dall’obbligo di
pagamento continuato del salario.

Il rischio di contagio deve quindi essere tangibile, come nel caso in cui venga dimostrato che dei colleghi
di lavoro della stessa azienda abbiano effettivamente contratto una malattia contagiosa. A questo propo-
sito occorre tenere conto delle raccomandazioni emesse dall’UFSP in considerazione della situazione at-
tuale (anche con riferimento ai gruppi a rischio). La sussistenza del pericolo di contagio viene determi-
nata dal datore di lavoro previa consultazione del medico cantonale. In caso di astensione dal lavoro giu-
stificata il salario va corrisposto.

2.2.3. Prestare lavoro in azienda è impossibile a causa di una disposizione statale
Ci si chiede a quale sfera di rischio vada ascritto il caso in cui non sia possibile lavorare. Tenendo conto di
vari pareri legali, il Servizio giuridico è attualmente giunto alla valutazione espressa di seguito, anche se
si registrano opinioni divergenti tra gli esperti.

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a) Il luogo di lavoro/l’azienda è stato/a chiuso/a a causa di una disposizione statale/quarantena
Se la chiusura del luogo di lavoro o dell’azienda è stata predisposta dalle autorità – caso in cui la restri-
zione cui sottostanno i lavoratori stessi non sarebbe da ricondursi ad una quarantena o ad un isolamento
presso il proprio domicilio – si può sostenere che in un simile caso di forza maggiore è in primo luogo il
datore di lavoro a risponderne, ma va anche considerato che, in ragione dell’obbligo di fedeltà cui sono
soggetti, i lavoratori possono in via eccezionale essere obbligati a recuperare determinate ore di lavoro
perse senza percepire un compenso aggiuntivo.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia costretto a chiudere la propria attività a causa di una particolare si-
tuazione di pericolo di elevata entità, sullo stesso incombe l’obbligo di pagamento continuato del salario
senza che il dipendente debba recuperare le ore perse.

Una chiusura del cantiere disposta dalle autorità statali ricade nella sfera di rischio del datore di lavoro.
In questo caso vige un obbligo totale di pagamento continuato del salario. In tali casi si dovrebbe provare
a fare domanda di lavoro ridotto.

b) Il domicilio del lavoratore è stato isolato a causa di una disposizione statale/quarantena
Se il lavoratore non è di per sé infetto, ma non può recarsi al lavoro in ragione di una disposizione statale
(divieto di viaggio, quarantena, divieto di uscita ecc.) e l’azienda, invece, non è sottoposta a isolamento, il
pagamento continuato dello stipendio non è applicabile. Questo perché il lavoratore in sé non è responsa-
bile in prima persona della propria assenza. In una precedente decisione, il Tribunale del lavoro di Zurigo
(AGer ZH 2002 p.15 e seg.) ha stabilito che i divieti di viaggio dovuti al rischio di epidemia non trovano
fondamento nella persona del lavoratore, ma, al contrario, coinvolgono un vasto numero di persone; per-
tanto, il pagamento continuato del salario non va applicato, così come previsto dall’art. 324a del CO. In
questo caso si applica quindi il principio «senza lavoro, nessuna retribuzione».

c) Al lavoratore stesso viene imposto di restare a casa in osservanza di una disposizione statale/quaran-
tena
Secondo il comunicato stampa del Consiglio federale del 20 marzo 2020, in caso di quarantena ordinata
dal medico sussiste un diritto di indennità. L’indennità è corrisposta su base giornaliera e in analogia
all’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG, indennità di perdita di guadagno per chi pre-
sta servizio e in caso di maternità). L’importo corrisposto è pari all’80% del reddito e non può superare i
196 franchi al giorno. I lavoratori in quarantena possono percepire al massimo 10 indennità giornaliere.

d) A causa di una disposizione statale/quarantena non è consentito recarsi in posti frequentati da altre
persone
In tal caso, si potrebbe osservare che l’impedimento, dipendendo da ragioni oggettive dettate da fattori di
forza maggiore, non rientra né nella sfera di rischio del datore di lavoro né in quella del lavoratore. Si po-
trebbe inoltre sostenere che, come diretta conseguenza, il lavoratore sarebbe in linea di principio esone-
rato dalla prestazione del lavoro e, per contro, per il datore di lavoro decadrebbe l’obbligo di continuare a
pagare il salario.

Le misure speciali riguardanti le persone particolarmente vulnerabili sono state abrogate dal Consiglio
federale il 22 giugno 2020.

e) È impossibile raggiungere il luogo di lavoro a causa di un collasso dei mezzi di trasporto pubblici
I lavoratori che non riescono a recarsi sul posto di lavoro o non riescono a raggiungerlo in orario a causa
di perturbazioni del traffico sono giustificati in caso di ritardo o di assenza. Tuttavia, in tal caso, per il da-
tore di lavoro non sussiste l’obbligo di pagamento continuato del salario per le ore non lavorate.

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f) A causa del coronavirus si dispone la chiusura di asili nido, scuole dell’infanzia o scuole di altro ordine
e grado e i lavoratori devono occuparsi direttamente della custodia dei propri figli
Ai lavoratori spetta il diritto di badare ai propri figli ove non abbiano la possibilità di organizzarne diver-
samente la custodia. È probabile che tale eventualità si verifichi nei primi giorni. Dopo il terzo giorno, al
contrario, ci si deve aspettare che la questione della custodia sia stata diversamente risolta.

Secondo il comunicato stampa del Consiglio federale del 20 marzo 2020, i genitori che devono interrom-
pere la loro attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole hanno diritto a
un’indennità. L’indennità è corrisposta su base giornaliera e in analogia all’ordinanza sulle indennità di
perdita di guadagno (OIPG, indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di mater-
nità). Il Consiglio federale provvederà a fornire maggiori informazioni.
L’indennità è corrisposta su base giornaliera (80% del salario lordo, per un massimo di 196 franchi al
giorno) e in conformità alla legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (IPG e indennità in caso di
servizio o di maternità). L’organo competente a tal fine è la relativa cassa di compensazione.

2.2.4 Flusso internazionale delle informazioni relative ai frontalieri
Nelle regioni di confine si pone il problema relativo alla necessità e alla modalità di informazione del me-
dico cantonale e del datore di lavoro se a contrarre il coronavirus sono lavoratori frontalieri. Ciò, al fine di
consentire alle aziende di adottare i provvedimenti necessari per evitare l’ulteriore trasmissione del con-
tagio.

Il regolamento sanitario internazionale (RSI 2005, 0.818.103) dispone che, in caso di malattie infettive, i
paesi interessati siano notificati in merito alle persone contagiate. Quando un frontaliere è risultato posi-
tivo al coronavirus nel luogo di domicilio, l’ufficio di sanità competente del suo luogo di domicilio ne
viene informato. Secondo l’RSI 2005, questo ufficio deve informare immediatamente l’UFSP perché il
frontaliere è stato anche in Svizzera. L’UFSP informa a sua volta il medico cantonale competente che
deve decidere in merito all’adozione delle misure necessarie, per esempio la quarantena di singoli lavora-
tori.

Di norma il datore di lavoro viene anche informato direttamente dal lavoratore. In questo caso, il datore
di lavoro ne informa opportunamente anche il medico cantonale, in modo che questi, a seconda delle cir-
costanze, ne sia al corrente con sufficiente anticipo. In caso di incapacità lavorativa, il lavoratore non è
tuttavia obbligato a informare il datore di lavoro in merito alla natura della sua malattia.

2.2.5. L’attività deve essere interrotta per mancanza di personale chiave
Se il personale che ricopre ruoli chiave si ammala, sono previste possibili interruzioni dell’esercizio. Si
deve partire dal principio secondo il quale il datore di lavoro ha il dovere di organizzare la propria
azienda e di adottare le dovute misure preventive in modo tale da consentire ai lavoratori di espletare il
proprio lavoro, fornendo loro le macchine e le risorse umane necessarie. Tale principio può comportare
per il datore di lavoro l’obbligo di adoperarsi per la sostituzione del personale specializzato o dirigente
assente, ma indispensabile a garantire la continuità di esercizio.

Se il lavoratore non può più svolgere il proprio lavoro per motivi legati all’azienda, derivanti in partico-
lare dall’assenza di personale chiave, il datore di lavoro cade in mora e in linea di principio rimane per-
tanto tenuto al pagamento del salario. Si può eventualmente tentare di assegnare al lavoratore un’attività
alternativa adeguata, anziché rinunciare alla prestazione lavorativa durante la mora, o verificare la possi-
bilità di compensare le ore di straordinario. Non è consentito prescrivere a breve termine (meno di 3
mesi) una riduzione del saldo attivo delle vacanze.

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Un promemoria sul lavoro ridotto in relazione al coronavirus è reperibile sul sito web di Holzbau Sviz-
zera. Nell’area riservata ai soci, si trova inoltre un promemoria generale sul lavoro ridotto.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità
Questa scheda è a puro scopo informativo, non costituisce una lista di controllo esaustiva né può sosti-
tuirsi ad una consulenza legale. Holzbau Svizzera declina ogni responsabilità connessa all’applicazione o
all’omissione di atti che possa derivare da questa scheda informativa. Si raccomanda, inoltre, di consul-
tare le informazioni disponibili agli indirizzi dei siti federali di competenza:
www.bag.admin.ch
www.seco.admin.ch
in particolare:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheits-schutz-am-ar-
beitsplatz/Pandemie.html

Fonti:
- Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC)
- AM Suisse
- Unione svizzera delle arti e mestieri
- Unione svizzera degli imprenditori
- MME Legal
- Vischer SA
- Walder Wyss & Partner
- SECO (vedere FAQ «Pandemia e Aziende»)

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