L'AGENZIA DELLE DOGANE: COMPITI, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' - Perugia, 16 maggio 2012

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L'AGENZIA DELLE DOGANE: COMPITI, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' - Perugia, 16 maggio 2012
UFFICIO DELLE DOGANE DI
        PERUGIA

     L’AGENZIA DELLE DOGANE: COMPITI,
          ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA’

                          Pier Paola Ercolano
                      Perugia, 16 maggio 2012
L'AGENZIA DELLE DOGANE: COMPITI, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' - Perugia, 16 maggio 2012
Introduzione

L’Agenzia delle Dogane nasce per effetto della previsione
normativa contenuta nel Decreto Legislativo 30.07.1999 n.
300 (art. 57).
Con tale testo normativo, il legislatore ha inteso dotare il
Ministero dell’Economia e delle Finanze di strutture - quali
le agenzie – caratterizzate da un’organizzazione flessibile e da
elevata professionalità cui     sono      attribuiti    compiti
prevalentemente gestionali.
Nessuna disposizione, né di legge, né di regolamento,
definisce chiaramente la natura giuridica delle Agenzie.
L'AGENZIA DELLE DOGANE: COMPITI, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' - Perugia, 16 maggio 2012
L’AGENZIA DELLE DOGANE

L’Agenzia delle Dogane è competente a svolgere i servizi
relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso
dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi,
operando in stretto collegamento con gli organismi
dell’Unione Europea
L’Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori
doganali di analisi, può anche offrire sul mercato le relative
prestazioni.
L’AGENZIA DELLE DOGANE

Il Ministro delle Finanze con Decreto del 28/12/2000 ha reso
esecutiva dal 1° gennaio 2001 l’Agenzia delle Dogane.
Gli atti basilari per il funzionamento dell’Agenzia:
Regolamento di Amministrazione
Regolamento di Contabilità
Statuto
sono stati deliberati dal Comitato Direttivo nel Dicembre
2000
L’AGENZIA DELLE DOGANE

Sono organi dell’Agenzia: il Direttore, il Comitato di gestione
e il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ,
su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze.
L’incarico ha durata triennale, è rinnovabile ma incompatibile
con altri rapporti di lavoro subordinato e non.
Il Direttore rappresenta l’Agenzia e la dirige, emanando i
provvedimenti che non siano attribuiti dalle norme contenute
nel decreto (300/1999) o nello statuto, ad altri organi.
L’AGENZIA DELLE DOGANE

Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il
funzionamento dell’agenzia.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni previste dall’art.
2403 del codice civile e, in quanto tale:
Accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
 Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e del regolamento di
amministrazione
Esamina il budget e controlla il bilancio;
Svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni di legge
L’AGENZIA DELLE DOGANE

        RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL’ECONOMICA E DELLE FINANZE

L’art. 59 del D. 300/1999 dispone che il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, dopo l’approvazione da parte
del Parlamento del documento di programmazione economica
e finanziaria, determina, annualmente, con un proprio atto di
indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della
politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione
tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle
quali si sviluppa l’attività delle Agenzie fiscali. Sulla base del
documento di indirizzo, il ministro e l’Agenzia delle Dogane
stipulano una convenzione triennale vengono fissati i servizi
dovuti e gli obiettivi da raggiungere, le strategie per il
miglioramento, le risorse disponibili.
L’AGENZIA DELLE DOGANE

                   Gli Uffici delle Dogane
Le funzioni operative sono svolte da uffici locali di livello
dirigenziale e da sezioni istituiti dal Direttore dell’Agenzia
nell’ambito territoriale di ciascuna Direzione Interregionale,
su proposta del Direttore della stessa
Il numero, la dimensione e la competenza territoriale degli
Uffici sono determinati        tenendo conto della domanda
effettiva e potenziale, il numero e la tipologia degli utenti in
relazione anche alla maggiore o minore facilità di
comunicazioni nelle diverse aree territoriali.
L’AGENZIA DELLE DOGANE
                     Compiti degli Uffici delle Dogane
La Gestione dei servizi doganali,attraverso        l’applicazione     della
normativa tributaria ed extratributaria di competenza e di tutte le misure,
incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale
dell’Unione Europea
L’amministrazione dei tributi, attraverso l’accertamento, la riscossione
e la gestione del contenzioso per i diritti doganali, la fiscalità interna negli
scambi internazionali, le accise, la tassazione energetica ed ambientale la
certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale
soggetta ad accisa e dei consumi energetici
L’AGENZIA DELLE DOGANE

                     Compiti degli Uffici delle Dogane
Il contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari attraverso
controlli, verifiche ed indagini , anche con la Guardia di Finanza, con i
poteri attribuiti al personale doganale dalle vigenti normative , con
riferimento, in particolare, alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali
strategici, di merci contraffatte e alla tutela della salute pubblica;
La verifica, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate,
dell’applicazione dell’IVA sulle merci circolanti in ambito comunitario.
L’AGENZIA DELLE DOGANE

Complessivamente, l’Agenzia delle Dogane dispone di circa 10.000
dipendenti, assunti tramite concorso pubblico con rapporto di lavoro di
pubblico impiego.
La natura del rapporto di pubblico impiego è stata riconsiderata a seguito
della emanazione del D. L.vo n. 29/93 e del D. L.vo n. 165/2001 che ha
dato inizio a quello che è stato etichettato come “processo di
privatizzazione del pubblico impiego”. Il rapporto di pubblico impiego è
stato ricondotto, infatti, alla disciplina del diritto privato, stante il rinvio
con tenuto nella normativa sopra indicata,, alla disciplina contenuta al
Capo I, titolo II del Libro V del Codice Civile e dalle Leggi sul rapporto
di lavoro subordinato nell’impresa.
Tuttavia, pur considerando la natura contrattualizzata del pubblico
impiego, va tenuta presente la connotazione peculiare dell’attività della
pubblica amministrazione che, essendo tenuta al rispetto di principi
costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, risulta estranea
ad ogni logica speculativa.
L’AGENZIA DELLE DOGANE
E’ importante evidenziare che i funzionari doganali, nell’esercizio delle
proprie funzioni d’ufficio, sono ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria,
ai sensi dell’art. 57 c.p.p., nei casi in cui la legge attribuisce tale
riconoscimento.
I funzionari doganali operano con la qualifica di polizia giudiziaria solo
quando una norma attribuisce agli stessi tale qualifica.
Cosa significa “avere la qualifica di polizia giudiziaria”.
L’art. 55 del c.p.p. recita: “la polizia giudiziaria deve, anche di propria
iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per
l’applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta
o delegata dall’autorità giudiziaria”.
La qualifica attribuita dalla norma è necessaria al fine di comprendere la
complessa e variegata attività svolta dall’Agenzia delle Dogane.
IL DIRITTO DOGANALE

Il diritto doganale è costituito da una struttura complessa di
norme, comunitarie e nazionali, soggette a continue
modifiche e adattamenti determinati dall’evoluzione delle
politiche comunitarie e dal processo di integrazione europeo.
Nella pratica, esso può essere considerato come la più riuscita
rappresentazione di diritto tributario armonizzato nel contesto
internazionale
IL DIRITTO DOGANALE

La disciplina sostanziale dei presupposti e delle modalità di
applicazione dei dazi doganali e agricoli è di competenza
esclusiva dell’Unione europea.
A tale proposito l’art. 9 (ora art. 23) del Trattato istitutivo
affermava che “la Comunità è fondata su un’unione doganale
che si estende al complesso degli scambi di merci ed importa
il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali
all’esportazione ed all’importazione e di qualsiasi tassa di
effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa
doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi”
IL DIRITTO DOGANALE

L’unione doganale è un accordo in base al quale alcuni
Stati si impegnano a sopprimere reciprocamente qualsiasi
barriera doganale e ad adottare, nei confronti dei paesi
terzi, una tariffa doganale comune che garantisca a tutti i
prodotti un livello di trattamento uniforme,
indipendentemente dal punto di ingresso delle merci nel
territorio dell’unione.
IL DIRITTO DOGANALE

   L’unione doganale comporta:
1)l’istituzione di una tariffa doganale comune, da applicarsi
    alla frontiera del comune territorio doganale, che non può
    essere mutata unilateralmente da un singolo stato, ma
    dall’organo dell’istituzione preposto;
2)una legislazione doganale comune;
3)l’abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative
    all’interno degli stati membri;
4) la messa in comune dell’importo globale dei dazi doganali.
IL DIRITTO DOGANALE

Le norme di base sono contenute nel codice doganale comunitario
adottato con Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12.10.1992
(ancora vigente fino all’applicazione del Nuovo Codice Doganale
Comunitario (Reg. CE 450/08) che contiene la disciplina sostanziale ai
fini dell’applicazione dei tributi e delle misure previste nel quadro degli
scambi commerciali con i Paesi terzi.
Le Disposizioni di Applicazione del Codice (DAC) emanate con Reg.
CEE n. 2454/93 della Commissione del 2/7/1993 definiscono i dettagli di
funzionamento di tutti gli istituti.
Le principali norme nazionali riguardanti l’organizzazione dei servizi, le
misure di vigilanza e i poteri di controllo, le sanzioni amministrative e
penali sono contenute nel T.U.L.D. approvato con D.P.R. 23.01.1973 n.
43 , nel D. L.vo 8.11.1990 n. 374 e da molte norme che disciplinano gli
interventi di competenza.
IL DIRITTO DOGANALE

Il territorio dei 27 Stati appartenenti all’Unione.
L’imposizione doganale
L’obbligazione doganale e gli elementi dell’accertamento
La dichiarazione doganale
Destinazioni e regimi doganali
Controllo delle dichiarazioni doganali
L’analisi dei rischi
L’attività extratributaria
L’attività dell’Agenzia delle Dogane ha subito, nel corso degli ultimi
anni e, segnatamente dal 1993, un cambiamento fortemente accelerato
dopo i fatti dell’11 settembre 2001. Anzitutto l’attività fiscale ha
subito una riduzione per il progressivo ampliamento del territorio
comunitario attraverso l’adesione di nuovi paesi; ma il vero
cambiamento è successivo ai fatti dell’11 settembre 2001 quando si è
compresa l’importanza derivante dal presidio dei confini, soprattutto
se a difesa del cittadino.
L’interesse tutelato diventa non solo quello di natura fiscale ma la
sicurezza e salute dei cittadini, la tutela delle imprese, dell’ambiente,
del patrimonio culturale
Le accise

         ACCISA
dal latino medievale “accisia” con il significato di “taglia”
Per "accisa" si intende
 l'imposta indiretta che si applica sulla produzione o sui consumi di
determinati beni.
Le accise gravano sulla quantità di beni prodotti, a differenza di altre
imposte indirette che incidono sul valore del bene.
E’ un’imposta armonizzata a livello comunitario ma con aliquote diverse
per ciascun paese.
Le accise
         Normativa nazionale: testo unico accise
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
TESTO   UNICO    DELLE    DISPOSIZIONI   LEGISLATIVE
CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI
CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE
Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
Decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48
Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle
accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
Le accise

Il T.U.A. disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi
Definizioni:
accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti
energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia
elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette
previste dal Titolo III del TUA (O.L. e bitumi)
prodotto "sottoposto" ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime
fiscale delle accise
prodotto "soggetto" ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta
non è stato assolto
prodotto "assoggettato" ad accisa: il prodotto per il quale il debito
d'imposta è stato assolto
Le accise

         Definizioni:
deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate,
detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di
sospensione dei diritti di accisa
depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione
del deposito fiscale
regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla
trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti
ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un
regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o
del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta
Le accise

       Definizioni:
destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa
dal titolare di deposito fiscale, autorizzata a ricevere,
nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti
ad accisa in regime sospensivo provenienti da un altro Stato
membro o dal territorio dello Stato
speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata
unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività
economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo
a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità
dell'articolo 79 del Reg. n. 2913/92
Le accise

L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione,
compresa l'estrazione da sottosuolo, qualora l'accisa sia applicabile, o
all’atto dell'importazione.
L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel
territorio dello Stato.
E' obbligato al pagamento dell'accisa:
il titolare del deposito fiscale
il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa
(per le importazioni) il debitore dell'obbligazione doganale; in caso di
importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha
partecipato all'importazione
Le accise

Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e
qualità.
La classificazione è quella stabilita dalla tariffa doganale UE con
riferimento alla nomenclatura combinata delle merci (NC).
Liquidazione dell'accisa = quantità di prodotto x aliquota vigente alla data
dell'immissione in consumo.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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