RISCHIO DI CREDITO WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS
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27 Maggio 2019 23 Febbraio – 1° Marzo 2019 Weekly Newsalert Rischio di credito Agenzie di rating del credito (ECAI) Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 on the mapping of ECAIs’ credit assessments under Article 136(1) and (3) of Regulation (EU) No 575/2013 EBA ha pubblicato, il 21 maggio 2019, sul proprio hanno evidenziato (i) cambiamenti nelle sito internet, la bozza finale di norme tecniche di corrispondenze delle classi di merito creditizio per regolamentazione (cd. “RTS - Regulatory due ECAIs e (ii) l’introduzione di nuove scale di Technical Standard”) dal titolo “Final report. rating del credito per dieci ECAIs. Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 on the mapping of ECAIs’ credit assessments under Final report. Draft implementing technical standards Article 136(1) and (3) of Regulation (EU) N. amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 575/2013”. on the mapping of ECAIs’ credit assessments under Nello specifico, si tratta di un documento con il quale Article 136(1) and (3) of Regulation (EU) No il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza 575/2013 Europee (EBA, ESMA ed EIOPA, le cd. “ESAs”) propone di modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 sull'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (cd. “ECAI - External Credit Assessment Institution”) e le classi di merito di credito per il rischio di credito, in conformità all'articolo 136 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. “CRR – Capital Requirement Regulation”). In particolare, si propone di modificare l’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 sulla corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI e le classi di merito di credito per il rischio di credito. Tale modifica si è resa necessaria a seguito dei risultati dell’esercizio di monitoraggio sull’adeguatezza della corrispondenza, i quali
Financial Regulatory Outlook – Risparmio gestito Risparmio gestito Fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione del 1o febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 dei suoi investitori evitando conflitti di interesse, il maggio 2019 è stato pubblicato il “Regolamento Regolamento richiede ai gestori di fondi EuSEF di delegato (UE) 2019/819 della Commissione, del elaborare strategie adeguate ed efficaci per 1o febbraio 2019, che integra il Regolamento (UE) n. l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio di interesse. per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le Con riferimento ai conflitti di interesse, il informazioni agli investitori in materia di Regolamento prevede infine che i gestori forniscano fondi europei per l'imprenditoria sociale”. agli investitori - su supporto durevole o tramite sito web - tutte le informazioni riguardanti la natura Tale Regolamento delegato integra il Regolamento generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per intraprendere attività per loro conto. l’imprenditoria sociale (cd. Fondi “EuSEF”) per quanto riguarda la gestione dei conflitti di Nell’ambito delle procedure che i gestori di fondi interesse, la misurazione dell’impatto sociale devono implementare per misurare l’impatto e le informazioni che il gestore di fondi EuSEF sociale dei fondi gestiti, il Regolamento definisce deve rendere agli investitori. gli elementi che i gestori di fondi EuSEF debbano includere in tali procedure. Al fine di garantire un controllo e una gestione efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi Infine, per assicurare il massimo livello di EuSEF, il Regolamento specifica innanzitutto le comparabilità dei dati forniti agli investitori, il situazioni in cui è probabile che si verifichino Regolamento specifica il contenuto delle conflitti di interesse; inoltre, esso prevede che i informazioni che i gestori di fondi EuSEF devono gestori di fondi EuSEF stabiliscano, applichino e trasmettere ai propri investitori prima della loro mantengano una politica sui conflitti di decisione di investimento, con riferimento a: interesse adeguata alle dimensioni e alla struttura - la strategia e gli obiettivi di investimento del fondo organizzativa del gestore stesso. EuSEF; In particolare, la politica sui conflitti di - l’impatto sociale positivo previsto dalla politica di interesse deve specificare le procedure da seguire investimento del fondo EuSEF, nonché le su base continuativa e le misure da adottare per metodologie da utilizzare per misurare gli effetti prevenire, gestire e monitorare i conflitti di sociali; interesse; nei casi in cui dette procedure e misure non siano in grado di tutelare gli interessi del fondo - le attività diverse dalle imprese di portafoglio EuSEF o dei suoi investitori, il Regolamento prevede ammissibili nonché i processi e i criteri adottati per che i gestori di fondi ne facciano comunicazione selezionare tali attività, a meno che non si tratti di all’alta dirigenza e adottino le decisioni o azioni cassa o altre disponibilità liquide; necessarie. - i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di Inoltre, poiché i gestori di fondi EuSEF possono sostegno fornite o disposte dal gestore di un fondo occuparsi della gestione delle società in cui investono qualificato per l’imprenditoria sociale tramite terzi. e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo EuSEF che
Financial Regulatory Outlook – Risparmio gestito Per consentire ai gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale di adeguarsi alle nuove prescrizioni, il Regolamento delegato (UE) 2019/819 si applica dall’11 dicembre 2019. Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione del 1o febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale
Financial Regulatory Outlook – Risparmio gestito Risparmio gestito Fondi europei per il venture capital (EuVECA) Regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 Il Regolamento prevede infine che i gestori maggio 2019 è stato pubblicato il “Regolamento forniscano agli investitori - su supporto durevole o delegato (UE) 2019/820 della Commissione, del tramite sito web - tutte le informazioni 4 febbraio 2019, che integra il Regolamento (UE) n. riguardanti la natura generale o le fonti dei conflitti 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per di interesse prima di intraprendere attività per loro quanto riguarda i conflitti di interesse in conto. materia di fondi europei per il venture capital”. Per consentire ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di adeguarsi alle nuove Tale Regolamento delegato integra il Regolamento prescrizioni, il Regolamento delegato (UE) 2019/820 (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per si applica dall’11 dicembre 2019. il venture capital (cd. Fondi “EuVECA”) per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di fondi EuVECA. Regolamento delegato (UE) 2019/820 della Al fine di garantire un controllo e una gestione Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento EuVECA, il Regolamento specifica innanzitutto le europeo e del Consiglio per quanto riguarda i situazioni in cui è probabile che si verifichino conflitti di interesse in materia di fondi europei per il conflitti di interesse; inoltre, esso prevede che i venture capital gestori di fondi EuVECA stabiliscano, applichino e mantengano una politica sui conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e alla struttura organizzativa del gestore stesso. In particolare, la politica sui conflitti di interesse deve specificare le procedure da seguire su base continuativa e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse; nei casi in cui dette procedure e misure non siano in grado di tutelare gli interessi del fondo EuVECA o dei suoi investitori, il Regolamento prevede che i gestori di fondi ne facciano comunicazione all’alta dirigenza e adottino le decisioni o azioni necessarie. Inoltre, poiché gestori di fondi EuVECA possono occuparsi della gestione di società in cui investono e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano esercitati a beneficio sia del fondo EuVECA che dei suoi investitori, il Regolamento richiede ai gestori di fondi EuVECA di elaborare strategie adeguate ed efficaci per l'esercizio dei diritti di voto.
Financial Regulatory Outlook – Conglomerati finanziari Conglomerati finanziari Obblighi segnaletici Consultation paper. Draft implementing technical standards on the reporting of intragroup transactions and risk concentration under Article 21a(2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Consultation paper. Draft implementing technical Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha standards on the reporting of intragroup pubblicato, il 22 maggio 2019, sul proprio sito transactions and risk concentration under Article internet il documento “Consultation paper. Draft 21a(2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC implementing technical standards on the reporting of intragroup transactions and risk concentration under Article 21a (2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC”. Nello specifico, si tratta di un documento di consultazione emanato ai sensi dell’art. 21-bis (2) della Direttiva 2002/87/CE sui conglomerati finanziari, che rappresenta il progetto di norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing technical standards) volto a fornire un quadro uniforme di requisiti relativi alla trasmissione delle informazioni sulle operazioni intragruppo e sulle concentrazioni di rischio nell’ambito della vigilanza supplementare prevista per i conglomerati finanziari. Nel dettaglio, la consultazione specifica il formato delle segnalazioni che le imprese regolamentate (enti creditizi, imprese di assicurazione e di riassicurazione, imprese di investimento, società di gestione patrimoniale, gestori di FIA) o le società di partecipazione finanziaria mista (impresa madre, diversa dall’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario) devono utilizzare per riferire al coordinatore del conglomerato finanziario (ossia l’Autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza supplementare) le informazioni in merito a tutte le operazioni intragruppo e le concentrazioni dei rischi significative. La consultazione terminerà il giorno 15 agosto 2019.
Let’s Talk Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare: Avv. Fabrizio Cascinelli Avv. Giovanni Stefanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti PwC TLS Avvocati e Commercialisti Associate Partner | Legal Partner | Legal fabrizio.cascinelli@pwc.com giovanni.stefanin@pwc.com Avv. Mario Zanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti Senior Manager | Legal mario.m.zanin@pwc.com Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link: http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html © 2019 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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