RISCHIO DI CREDITO WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS

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RISCHIO DI CREDITO WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS
27 Maggio 2019

23 Febbraio – 1° Marzo 2019

Weekly Newsalert

Rischio di credito
Agenzie di rating del credito (ECAI)

Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation
(EU) 2016/1799 on the mapping of ECAIs’ credit assessments under Article
136(1) and (3) of Regulation (EU) No 575/2013
EBA ha pubblicato, il 21 maggio 2019, sul proprio           hanno evidenziato (i) cambiamenti nelle
sito internet, la bozza finale di norme tecniche di         corrispondenze delle classi di merito creditizio per
regolamentazione (cd. “RTS - Regulatory                     due ECAIs e (ii) l’introduzione di nuove scale di
Technical Standard”) dal titolo “Final report.              rating del credito per dieci ECAIs.
Draft implementing technical standards amending
Implementing Regulation (EU) 2016/1799 on the
mapping of ECAIs’ credit assessments under                  Final report. Draft implementing technical standards
Article 136(1) and (3) of Regulation (EU) N.                amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799
575/2013”.                                                  on the mapping of ECAIs’ credit assessments under
Nello specifico, si tratta di un documento con il quale     Article 136(1) and (3) of Regulation (EU) No
il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza           575/2013
Europee (EBA, ESMA ed EIOPA, le cd. “ESAs”)
propone di modificare il Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/1799 sull'associazione tra
le valutazioni del merito di credito delle agenzie
esterne di valutazione del merito di credito (cd.
“ECAI - External Credit Assessment Institution”) e le
classi di merito di credito per il rischio di credito, in
conformità all'articolo 136 del Regolamento (UE) n.
575/2013 (cd. “CRR – Capital Requirement
Regulation”).

In particolare, si propone di modificare l’Allegato
III del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799
sulla corrispondenza tra le categorie di rating di
ciascuna ECAI e le classi di merito di credito per il
rischio di credito.

Tale modifica si è resa necessaria a seguito dei
risultati dell’esercizio di monitoraggio
sull’adeguatezza della corrispondenza, i quali
Financial Regulatory Outlook – Risparmio gestito

Risparmio gestito
Fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)

Regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione del 1o febbraio 2019
che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione
dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi
europei per l'imprenditoria sociale
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22         dei suoi investitori evitando conflitti di interesse, il
maggio 2019 è stato pubblicato il “Regolamento              Regolamento richiede ai gestori di fondi EuSEF di
delegato (UE) 2019/819 della Commissione, del               elaborare strategie adeguate ed efficaci per
1o febbraio 2019, che integra il Regolamento (UE) n.        l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti
346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio             di interesse.
per quanto riguarda i conflitti di interesse, la
misurazione dell'impatto sociale e le                       Con riferimento ai conflitti di interesse, il
informazioni agli investitori in materia di                 Regolamento prevede infine che i gestori forniscano
fondi europei per l'imprenditoria sociale”.                 agli investitori - su supporto durevole o tramite sito
                                                            web - tutte le informazioni riguardanti la natura
Tale Regolamento delegato integra il Regolamento            generale o le fonti dei conflitti di interesse prima di
(UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per              intraprendere attività per loro conto.
l’imprenditoria sociale (cd. Fondi “EuSEF”) per
quanto riguarda la gestione dei conflitti di                Nell’ambito delle procedure che i gestori di fondi
interesse, la misurazione dell’impatto sociale              devono implementare per misurare l’impatto
e le informazioni che il gestore di fondi EuSEF             sociale dei fondi gestiti, il Regolamento definisce
deve rendere agli investitori.                              gli elementi che i gestori di fondi EuSEF debbano
                                                            includere in tali procedure.
Al fine di garantire un controllo e una gestione
efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi   Infine, per assicurare il massimo livello di
EuSEF, il Regolamento specifica innanzitutto le             comparabilità dei dati forniti agli investitori, il
situazioni in cui è probabile che si verifichino            Regolamento specifica il contenuto delle
conflitti di interesse; inoltre, esso prevede che i         informazioni che i gestori di fondi EuSEF devono
gestori di fondi EuSEF stabiliscano, applichino e           trasmettere ai propri investitori prima della loro
mantengano una politica sui conflitti di                    decisione di investimento, con riferimento a:
interesse adeguata alle dimensioni e alla struttura         - la strategia e gli obiettivi di investimento del fondo
organizzativa del gestore stesso.                           EuSEF;
In particolare, la politica sui conflitti di                - l’impatto sociale positivo previsto dalla politica di
interesse deve specificare le procedure da seguire          investimento del fondo EuSEF, nonché le
su base continuativa e le misure da adottare per            metodologie da utilizzare per misurare gli effetti
prevenire, gestire e monitorare i conflitti di              sociali;
interesse; nei casi in cui dette procedure e misure
non siano in grado di tutelare gli interessi del fondo      - le attività diverse dalle imprese di portafoglio
EuSEF o dei suoi investitori, il Regolamento prevede        ammissibili nonché i processi e i criteri adottati per
che i gestori di fondi ne facciano comunicazione            selezionare tali attività, a meno che non si tratti di
all’alta dirigenza e adottino le decisioni o azioni         cassa o altre disponibilità liquide;
necessarie.                                                 - i servizi di sostegno alle imprese e le altre attività di
Inoltre, poiché i gestori di fondi EuSEF possono            sostegno fornite o disposte dal gestore di un fondo
occuparsi della gestione delle società in cui investono     qualificato per l’imprenditoria sociale tramite terzi.
e per assicurare che i diritti di voto di tali gestori
siano esercitati a beneficio sia del fondo EuSEF che
Financial Regulatory Outlook – Risparmio gestito

Per consentire ai gestori di fondi qualificati per
l'imprenditoria sociale di adeguarsi alle nuove
prescrizioni, il Regolamento delegato (UE) 2019/819
si applica dall’11 dicembre 2019.

Regolamento delegato (UE) 2019/819 della
Commissione del 1o febbraio 2019 che integra il
regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto
sociale e le informazioni agli investitori in materia di
fondi europei per l'imprenditoria sociale
Financial Regulatory Outlook – Risparmio gestito

Risparmio gestito
Fondi europei per il venture capital (EuVECA)

Regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019
che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi
europei per il venture capital

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22          Il Regolamento prevede infine che i gestori
maggio 2019 è stato pubblicato il “Regolamento               forniscano agli investitori - su supporto durevole o
delegato (UE) 2019/820 della Commissione, del                tramite sito web - tutte le informazioni
4 febbraio 2019, che integra il Regolamento (UE) n.          riguardanti la natura generale o le fonti dei conflitti
345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per          di interesse prima di intraprendere attività per loro
quanto riguarda i conflitti di interesse in                  conto.
materia di fondi europei per il venture
capital”.                                                    Per consentire ai gestori di fondi per il venture
                                                             capital qualificati di adeguarsi alle nuove
Tale Regolamento delegato integra il Regolamento             prescrizioni, il Regolamento delegato (UE) 2019/820
(UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per               si applica dall’11 dicembre 2019.
il venture capital (cd. Fondi “EuVECA”) per
quanto riguarda la gestione dei conflitti di
interesse da parte dei gestori di fondi EuVECA.              Regolamento delegato (UE) 2019/820 della
Al fine di garantire un controllo e una gestione             Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il
efficaci dei conflitti di interesse nel settore dei fondi    regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento
EuVECA, il Regolamento specifica innanzitutto le             europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
situazioni in cui è probabile che si verifichino             conflitti di interesse in materia di fondi europei per il
conflitti di interesse; inoltre, esso prevede che i          venture capital
gestori di fondi EuVECA stabiliscano, applichino e
mantengano una politica sui conflitti di
interesse adeguata alle dimensioni e alla struttura
organizzativa del gestore stesso.
In particolare, la politica sui conflitti di
interesse deve specificare le procedure da seguire
su base continuativa e le misure da adottare per
prevenire, gestire e monitorare i conflitti di
interesse; nei casi in cui dette procedure e misure
non siano in grado di tutelare gli interessi del fondo
EuVECA o dei suoi investitori, il Regolamento
prevede che i gestori di fondi ne facciano
comunicazione all’alta dirigenza e adottino le
decisioni o azioni necessarie.
Inoltre, poiché gestori di fondi EuVECA possono
occuparsi della gestione di società in cui investono e
per assicurare che i diritti di voto di tali gestori siano
esercitati a beneficio sia del fondo EuVECA che dei
suoi investitori, il Regolamento richiede ai gestori di
fondi EuVECA di elaborare strategie adeguate ed
efficaci per l'esercizio dei diritti di voto.
Financial Regulatory Outlook – Conglomerati finanziari

Conglomerati finanziari
Obblighi segnaletici

Consultation paper. Draft implementing technical standards on the
reporting of intragroup transactions and risk concentration under Article
21a(2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC

Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza        Consultation paper. Draft implementing technical
Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha             standards on the reporting of intragroup
pubblicato, il 22 maggio 2019, sul proprio sito          transactions and risk concentration under Article
internet il documento “Consultation paper. Draft         21a(2b) and (2c) of Directive 2002/87/EC
implementing technical standards on the
reporting of intragroup transactions and
risk concentration under Article 21a (2b) and
(2c) of Directive 2002/87/EC”.
Nello specifico, si tratta di un documento di
consultazione emanato ai sensi dell’art. 21-bis (2)
della Direttiva 2002/87/CE sui conglomerati
finanziari, che rappresenta il progetto di norme
tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing
technical standards) volto a fornire un quadro
uniforme di requisiti relativi alla trasmissione delle
informazioni sulle operazioni intragruppo e sulle
concentrazioni di rischio nell’ambito della
vigilanza supplementare prevista per i conglomerati
finanziari.
Nel dettaglio, la consultazione specifica il formato
delle segnalazioni che le imprese
regolamentate (enti creditizi, imprese di
assicurazione e di riassicurazione, imprese di
investimento, società di gestione patrimoniale,
gestori di FIA) o le società di partecipazione
finanziaria mista (impresa madre, diversa
dall’impresa regolamentata, che insieme con le sue
imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa
regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con
altre imprese costituisca un conglomerato
finanziario) devono utilizzare per riferire al
coordinatore del conglomerato finanziario
(ossia l’Autorità competente preposta all'esercizio
della vigilanza supplementare) le informazioni in
merito a tutte le operazioni intragruppo e le
concentrazioni dei rischi significative.
La consultazione terminerà il giorno 15 agosto
2019.
Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Avv. Fabrizio Cascinelli                                                 Avv. Giovanni Stefanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti                                        PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Associate Partner | Legal                                                Partner | Legal
fabrizio.cascinelli@pwc.com                                              giovanni.stefanin@pwc.com

Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager | Legal
mario.m.zanin@pwc.com

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

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