RIORDINO DELLE CARRIERE - PREMESSA - Forze Armate

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RIORDINO DELLE CARRIERE - PREMESSA - Forze Armate
RIORDINO DELLE
   CARRIERE
     PREMESSA
RISORSE COMPLESSIVE RIORDINO
                     Legge di stabilità 2017 11/12/2016 n° 232
Nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (…) con una dotazione di 1.480 milioni di euro
per l anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall anno 2018, per le seguenti finalità:

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per
garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per
il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.
RISORSE COMPLESSIVE RIORDINO
                 DETTAGLIO RISORSE DESTINATE ALLE FORZE ARMATE

 € 119 Mln/anno stanziati dalla Legge 350/2003 da spendere esclusivamente a favore di Sottufficiali,
   Graduati e Truppa;
 Per le F.A.: una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa determinati dalla revisione
   dello strumento militare (Legge n. 244/2012).
 € 460 Mln/anno, ex “bonus-contributo straordinario” degli 80 Euro a favore del personale di F.A. e F.P.,
   corrosposto per l’anno 2017 con le stesse modalità del 2016, strutturando poi tale cifra dal 2018 nei
   parametri stipendiali;
 Ulteriori € 230 Mln per il 2017 e € 300 Mln/anno dal 2018.
RISORSE COMPLESSIVE RIORDINO
   DETTAGLIO RISORSE DESTINATE ALLE FORZE ARMATE

                                 dal
ITER RIORDINO
                                    DETTAGLI ITER E TEMPI

 Funzione Pubblica
 MEF
 Consiglio dei Ministri entro il 27/02/2017
 Commissioni Parlamentari (90 giorni per pareri non vincolanti)
 Consiglio di Stato
 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
NOVITA’ NEL RUOLO MARESCIALLI
CARRIERA A SVILUPPO DIRETTIVO;
NUOVE FORME DI IMMISSIONE AL RUOLO;
RIDUZIONE DELLA PERMANENZA NEI GRADI;
ISTITUZIONE DEL NUOVO GRADO DI LUOGOTENENTE;
ISTITUZIONE DELLA NUOVA QUALIFICA APICALE DI 1° LUOGOTENENTE;
NUOVE FUNZIONI;
MODIFICA DEI PARAMETRI STIPENDIALI.
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
               MODIFICHE AL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI A REGIME)

All’articolo 627 il comma 5 è sostituito dal seguente:

 La carriera del ruolo marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo
sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo DIRETTIVO.
 Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo marescialli può essere attribuita la qualifica
di cui all’art. 629, comma 2, lettera b), che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare
rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI

            1

 CONCORSO PUBBLICO PER
                                                                               SOLO PER IL 2018 CONCORSO
TITOLI ED ESAMI PER MAR. A
                             70% DEI POSTI ANNUALI    30% DEI POSTI ANNUALI     STRAORDINARIO PER TITOLI
NOMINA DIRETTA (RISERVATO
                             RISERVATI AL CONCORSO    RISERVATI AL CONCORSO      ED ESAMI RISERVATO AL
        A LAUREATI)
                             PUBBLICO PER TITOLI ED    INTERNO PER TITOLI ED     PERSONALE IN SERVIZIO
                                     ESAMI                    ESAMI            PERMANENTE ARRUOLATO AI
  ES: OSTETRICI; IGENISTI
                                                                                 SENSI DELLA L. 958/1986
        DENTALI (…)
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI

CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL
PERSONALE DEL RUOLO SERGENTI E GRADUATI.

 RIPARTIZIONE DEI POSTI A CONCORSO: 30% RUOLO SERGENTI – 70% RUOLO GRADUATI

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

 REQUISITI RICHIESTI
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI

        CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL
        PERSONALE DEL RUOLO SERGENTI E GRADUATI.

                RIPARTIZIONE DEI POSTI A CONCORSO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

50 % DE POST CONSCORSO PER
    SOL T TOL R SERVATO A
 SERGENT MAGG OR CAPO CHE
NON HANNO SUPERATO 48 ANN
                               30% DEI POSTI RISERVATO   70% DEI POSTI RISERVATO   CONSCORSO PER T TOL ED ESAM
                                 AL RUOLO SERGENTI         AL RUOLO GRADUATI
 50% DE POST CONSCORSO PER
  T TOL ED ESAM R SERVATO AL
PERSONALE DEL RUOLO SERGENT
CHE NON HA SUPERATO 40 ANN
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
            CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL PERSONALE DEL
            RUOLO SERGENTI E GRADUATI.
                                 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

 POSSESSO DEL D PLOMA QU NQUENNALE                                                  POSSESSO DEL D PLOMA QU NQUENNALE

 QUAL F CA ALMENO PAR A SUPER ORE                                                   QUAL F CA ALMENO PAR A SUPER ORE
  ALLA MED A NELL’ULT MO QUADR ENN O      AL RUOLO SERGENTI                           ALLA MED A NELL’ULT MO QUADR ENN O

 ASSENZA D SANZ ON D SC PL NAR                                                      ASSENZA D SANZ ON D SC PL NAR
  SUPER OR ALLA CONSEGNA NELL’ULT MO                                                  SUPER OR ALLA CONSEGNA
  B ENN O                                                                             NELL’ULT MO B ENN O

 ETA’ MASS MA 48 ANN PER SERG MAGG                            AL RUOLO GRADUATI     10 ANN D SERV Z O D CU ALMENO 7 N S
  CA E 40 ANN PER L RESTANTE                                                          PE
  PERSONALE DEL RUOLO
                                                                                     ETA’ MASS MA 45 ANN
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI (PER IL SOLO
ANNO 2018) RISERVATO AL PERSONALE IN S.P.E. ARRUOLATO AI
SENSI DELLA L.958/1986.

 PERSONALE DESTINATARIO

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

 REQUISITI RICHIESTI
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI (PER IL SOLO
ANNO 2018) RISERVATO AL PERSONALE IN S.P.E. ARRUOLATO AI
SENSI DELLA L.958/1986.
 PERSONALE DESTINATARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO SERGENTI
E GRADUATI ARRUOLATI AI SENSI DELLA L.
958/1986
E TRANSITATO IN SERVIZIO PERMANENTE AI SENSI   CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI
DELL’ ART. 35, Co.2 E DELL’ART. 36 DEL D.LGS
196/1995
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI (PER IL SOLO ANNO 2018)
RISERVATO AL PERSONALE IN S.P.E. ARRUOLATO AI SENSI DELLA L.958/1986.

            REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL 31 DICEMBRE DEL 2016

  POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA          NON AVER RIPORTATO NELL’ULTIMO BIENNIO
         SUPERIORE DI 1° GRADO                   SANZIONI DISCIPLINARI PIU’ GRAVI DELLA
                                                              CONSEGNA

                         SENZA LIMITI DI ETA’
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
                      MODIFICHE AL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI A REGIME)
All’articolo 682 il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo
che alla data prevista nel bando di concorso:
1.1) non hanno superato il 48° anno di età;
1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio
corrispondente;
1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;
1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il
concorso;
2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al
ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;

b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante
concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci
anni di servi-zio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).”;
al comma 6, i numeri “4 e 5” sono sostituiti dai seguenti: “4, 5 e 5-bis”;
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
                MODIFICHE AL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI A REGIME)

     DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I VINCITORI DEL CONCORSO INTERNO
All’articolo 760, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 “1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui
all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può
essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a
sei mesi.
All’esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio
di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’amministrazione di cui alle direttive di impiego di
ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.”
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELATIVE AL CONCORSO STRAORDINARIO PER IL
                         SOLO ANNO 2018

dopo l’art.2197 bis è inserito il seguente:

art. 2197 ter- concorso straordinario per il ruolo marescialli.
1. in deroga a quanto previsto dall’art. 682, per il solo anno 2018 è bandito per titoli ed esami per il
     reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica
     militare.

2. il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenete ai ruoli sergenti e volontari in
   servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.958, e successive
   modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli art. 35, comma 2, e 36, del decreto
   legislativo 12 maggio 1995, n.196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31
   dicembre 2016 e in possesso sei seguenti requisiti(…)
SVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
        MARESCIALLI
SVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
              MARESCIALLI
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AL FINE DI ESSERE INSERITI NELLE ALIQUOTE
             DI AVANZAMENTO (PROVVEDIMENTI A REGIME)

                                                 NEL GRADO DI
             NEL GRADO DI
                                             MARESCIALLO ORDINARIO
             MARESCIALLO
                                                    ANNI 7.
               ANNI 2.
                                              La permanenza risulta
         La permanenza risulta
                                               invariata rispetto alla
          invariata rispetto alla
                                                 situazione attuale.
            situazione attuale.
SVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
                MARESCIALLI
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AL FINE DI ESSERE INSERITI NELLE ALIQUOTE
             DI AVANZAMENTO (PROVVEDIMENTI A REGIME)
                                                              PROMOSSI IN PRIMA VALUTAZIONE:    8
                               SI PASSA DA UN AVANZAMENTO     ANNI DA MAR.CA
                                   A SCELTA PER IL GRADO DI
       NEL GRADO DI            1° MAR. AD UN AVANZAMENTO A    PROMOSSI IN SECONDA VALUTAZIONE: 9
     MARESCIALLO CAPO                 SCELTA PER TERZI        ANNI DA MAR. CA.
       ANNI 8/9/10.

    La permanenza risulta                                     PROMOSSI IN TERZA VALUTAZIONE:   10
     invariata rispetto alla                                  ANNI DA MAR. CA.
       situazione attuale.
                                  CONCORSO FINO AL 2020.
SVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
              MARESCIALLI
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AL FINE DI ESSERE INSERITI NELLE ALIQUOTE
             DI AVANZAMENTO (PROVVEDIMENTI A REGIME)

              NEL GRADO DI
             1° MARESCIALLO                         NEL GRADO DI
                 ANNI 8                            LUOGOTENENTE
                                                       ANNI 4
           La permanenza risulta
            ridotta rispetto alla                      Novità
             situazione attuale.

       AVANZAMENTO A SCELTA PER IL            ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI
         GRADO DI LUOGOTENENTE                    1° LUOGOTENENTE
FUNZIONI PER I GRADI APICALI
L’ art. 839, co. 2, è stato sostituito con quanto segue:
Ai primi marescialli ed ai luogotenenti sono attribuite funzioni di maggiore responsabilità; i luogotenenti ed in particolare i 1°
luogotenenti:
  Sono diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire (…);
  Assolvono in via prioritaria funzioni di indirizzo o coordinamento con piena responsabilità per l’attività svolta;
  Possono assolvere in autonomia incarichi di comando (…);

  Possono svolgere attività di studio, di ricerca e sviluppo tecnico (…) e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria;
  Possono essere nominati membri di commissioni di forza armata nonché alla gestione amministrativa dell’ente di appartenenza;
  Possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale (….);
  Possono svolgere attività di insegnamento teorico pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento (…).
COMMISSIONI DI AVANZAMENTO
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (art. 1047 modificato)

  PRESIDENTE                 MEMBRI                           MEMBRI
    Ufficiale
    Generale
                             ORDINARI                        SUPPLENTI

                  Il più                Max 13 ufficiali
               anziano del              (4 in più rispetto
                  ruolo                  alla situazione
                                             attuale)
               marescialli
COMMISSIONI DI AVANZAMENTO
(Art. 1047) Per eventuali esigenze possono essere istituite delle SOTTOCOMMISSIONI
            dipendenti in via funzionale dalla principale e così composte:

                                      MEMBRI                  MEMBRI
       PRESIDENTE
                                      ORDINARI               SUPPLENTI

                          Un
                     componente
                    avente il grado              Massimo 7
                      apicale del                 ufficiali
                        ruolo
                      marescialli
COMMISSIONI DI AVANZAMENTO
                        MODIFICA AL REGOLAMENTO

all’art. 1059, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«art. 7- bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle
aliquote di avanzamento a scelta per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in
quanto compatibili le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia
di rinnovazione dei giudizi di avanzamento»
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

 MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)

                                                  MARESCIALLO
MARESCIALLO
                        AVANZAMENTO                ORDINARIO
  DOPO 2 ANNI           PER ANZIANITA’               DOPO 7 ANNI
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

  MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)

 A SCELTA PER            AVANZAMENTO               IN POSSESSO DI
    TERZI                  AL GRADO DI                 LAUREA
                         1° MARESCIALLO             Art.1274, co.1-bis.
  Art. 1273, co.2.
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

        MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)

   MARESCIALLO       PROMOSSI IN PRIMA VALUTAZIONE:    8       1/3 DELLALIQUOTA IN AVANZAMENTO
       CAPO          ANNI DA MAR.CA                        1
IN AVANZAMENTO A
  1° MARESCIALLO     PROMOSSI IN SECONDA VALUTAZIONE: 9        50% PROMOSSA IN ORDINE DI RUOLO
                     ANNI DA MAR. CA.                      2   LANNO SUCCESSIVO
 DOPO 8/9/10 ANNI
  Art. 1273, co.2.   PROMOSSI IN TERZA VALUTAZIONE:   10       50% PROMOSSA IN ORDINE DI RUOLO
                     ANNI DA MAR. CA.                      3   DUE ANNI DOPO
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

 MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)

                                               AVANZAMENTO A SCELTA AL GRADO DI
       1° MARESCIALLO                          LUOGOTENENTE
     IN AVANZAMENTO A
       LUOGOTENENTE                        PROMOZIONI DA CONFERIRE
                                           ANNUALMENTE: MAX 1/47 DEL RUOLO
        DOPO 8 ANNI
         Art. 1282

                                      VALUTAZIONE AI SENSI DELLART. 1059
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

        MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)

                           ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI
                           ALLART.1051

LUOGOTENENTE
                                                                  ATTRIBUZIONE
                           ULTIMO TRIENNIO AVER RIPORTATO UNA
 DOPO 4 ANNI
                           QUALIFICA PARI AD ECCELLENTE             QUALIFICA
  Art. 1323
                                                                1° LUOGOTENENTE
                           ASSENZA DI SANZIONI DISCILPINARI
                           SUPERIORI ALLA CONSEGNA NELLULTIMO
                           BIENNIO
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

    MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
              DESTINATARI DI NORME TRANSITORIE:

 MARESCIALLI CAPI
 1° MARESCIALLI
 1°MARESCIALLI LUOGOTENETI (ATTUALE DENOMINAZIONE)
 LUOGOTENENTI (NUOVO GRADO)
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
                                                                         4 anni nel grado di
                                                                             MAR. CA.
                                                    Concorso per
 Avanzamento
                                                   titoli di servizio
   a scelta
                       Fino alla promozione a 1°       ed esami
     70%                  Mar. dell’aliquota di
 Su 1/30 del ruolo                                        30%
                        avanzamento del 2016       Su 1/30 del ruolo      Diploma di scuola
                                                                          media superiore di
                                                                           secondo grado

 8 anni nel grado di
     MAR. CA.
                                                                        * Art.2251 co.1 – 7
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

            MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO

                                                     PRIMO TERZO: DECORRENZA 01.01.2017
       Mar. Ca.                   Aliquota
                               straordinaria
  inseriti nell’aliquota     1° gennaio 2017         SECONDO TERZO: DECORRENZA 01.04.2017
   di avanzamento al
  31 dicembre 2016 e       Promozione in ordine di
      non promossi            ruolo ai sensi del
                             art.1277, co.1, l. a.   ULTIMO TERZO: DECORRENZA 01.07.2017

* Art.2251 co.8
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

             MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
                                                                                                           5 anni nel grado di
                                                                                                          MAR. CA con anzianità
                                                                                                           da 1 gennaio al 31
                                                                          Concorso per                       dicembre 2013
              Avanzamento                                                titoli di servizio
                a scelta
                                    Fino alle promozioni a 1°                ed esami                     6 anni nel grado di MAR.
                                    Mar. relative all’anno 2021                                            CA con anzianità da 1
                                                                                                          gennaio al 31 dicembre
                                                                               Max 56                               2014

                                                                                                         Diploma di scuola media
                                                                                                           superiore di secondo
                                                                                                                  grado
              8 anni nel grado di
                  MAR. CA.
* Art.2251 bis.                     Nota: fino al 2026 non è richiesto per l’avanzamento al grado di 1° Mar. il possesso
della laurea
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

       MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO

                                                                    Mantengono
                                                                l’anzianità di servizio

                                                  ASSUMONO IL
    GLI ATTUALI 1°
      MAR. LGT             DAL 1° GENNAIO 2017      GRADO DI
                                                 LUOGOTENENTE        Mantengono
                                                                l’anzianità di grado
                                                                   corrispondente
                                                                  all’anzianità nella
                                                                       qualifica

** Art. 2251-ter., co.1.
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

            MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
          1° MAR.
           inseriti                            DAL 1° GENNAIO 2017
        nell’aliquota
              di                                  inseriti in un’aliquota      01.01.2017
        valutazione                          straordinaria valutata ai sensi
              al                                                                Anzianità
                                                dell’art. 1282 e se idonei     Giuridica e
        31.12.2016
                                             vengono promossi al grado di
                                1° MAR.                                         Amm.va
                               con 8 o più
                                anni nel
                                                  LUOGOTENENTE
                                 grado

** Art. 2251-ter., co.2, co.3 e co. 4
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

        MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO

                                                  Promozioni a
       1°MAR.                                    LUOGOTENENTE
     Con 8 anni nel        DAL 1° GENNAIO 2018
                                                     75%
        grado                                       Aliquota

** Art. 2251-ter., co.5.
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

        MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO

           LGT
                                                    Attribuzione
                                                     qualifica di
     Promossi ai sensi        DAL 1° OTTOBRE 2017
     dell’art. 2251-ter
            co.1                                     1° LGT

** Art. 2251-quater., co.1.
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

        MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
                                                   Personale che rivestiva il     +1
                                                  grado di 1° Mar. non oltre il
                                                             2006
         LGT                   Condizioni per
                               l’attribuzione
      Promossi ai             della qualifica di     Personale che rivestiva il    +2
     sensi dell’art.                                grado di 1° Mar. nel 2007
    2251-ter co.2 e              1° LGT
         co.3
                                                  Personale che rivestiva il      +3
                                                  grado di 1° Mar. nel 2008

** Art. 2251-quater., co.2.
AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE

        MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
                                         co.1: 1°MAR + 14 anni al
                                         2016
     Condizioni per
     l’attribuzione
    della qualifica di                     co. 1 bis: promozioni pari a 2/22
         1° LGT               ART.2253    organico del medesimo grado
            ai
        1° MAR.

                                         co. 1 ter: con anzianità di
                                                                              8/9/10/1
                                         grado tra 15 aprile 2001 e
                                                                               1 anni
                                         31 dicembre 2005

** Art. 2251-quater., co.2.
RISERVA CONCORSI PER IL RUOLO
                               UFFICIALI (RS)
                                          DISPOSIZIONI A REGIME
           possesso di
           laurea                           1                  2
                                                                          co.1 : possesso di laurea
 Non ha superato
 il 35° anno di età
                                      PREVALENTEM         MAX 30% DEI
                                       ENTE RUOLO           POSTI A
Anzianità 5 anni                      MARESCIALLI
per reclutati ai                                        CONCORSO PER       co. 2: senza limiti di età
sensi dell’art.                                          1° MAR. E LGT
                                      Art. 655, co.1,
679, co.1,                              lettera a)
lettera a)                                                Art. 655- bis
                                                                          co. 3: modalità concorso
                   Anzianità 3 anni                                       stabilite con decreto del
                   per reclutati ai                                       Ministro della difesa
                   sensi dell’art.
                   679, co.1,
                   lettera b)
RISERVA CONCORSI PER IL RUOLO
                       UFFICIALI (RS)
                           DISPOSIZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO
                                                        DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
                                                        SUPERIORE DI SECONDO GRADO

                               SOLO PER I
                                  LGT                   CONCORSO PER SOLI TITOLI

                               FINO AL 2022

                                                        NESSUN LIMITE DI ETA’

Art. 2196 – bis, co.1- bis : deroga all’art. 655- bis
PARAMETRI STIPENDIALI
PARAMETRI STIPENDIALI
ATTRIBUZIONE ASSEGNO UNA TANTUM

                                        DESTINATARI
                                                                                  8 anni di anzianità
                                                                                    nella qualifica

                       1° MAR. LGT.                                1° MAR. LGT.
                                         DA CORRISPONDERE
                         +4 ANNI      ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017
                                                                     +8 ANNI
                      1.300,00 EURO                               1.500,00 EURO

4 anni di anzianità
  nella qualifica
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I RUOLI
All’art. 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
 co.3-bis: detrazione di anzianità
 co. 3- ter: deroga per i destinatari del d.lgs. 151/2001

All’art. 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
 co.1 bis: sospensione transito nel pubblico impiego
 co.1- ter: annullamento transito nel pubblico impiego
 co.1-quater: tabelle di corrispondenza.
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I RUOLI
Il comma 2 dell’ art. 992 è stato sostituito come segue:
Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.

Art. 1084, co. 1 è stato sostituito come segue:
Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e
   corrispondenti (…)

Dopo l’art. 1084 è stato inserito l’art. 1084-bis: militari che cessano dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di età.
 A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai militari in servizio permanente che nell’ultimo quinquennio hanno
   prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere
   dal giorno successivo alla cessazione dal servizio (…)
                    PER ULTER OR APPROFOND MENT COMUN A TUTTE LE CATEGOR E S R MANDA AL TESTO DELLO SCHEMA D D Lgs
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
                   Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
                                    Categoria “B”

                                               Roma, 31 gennaio 2017

                                                RIORDINO DEI RUOLI
                              PROPOSTE COCER INTERFORZE CATEGORIA “B”

PREMESSA.

L’ordinamento delle carriere rappresenta senza ombra di dubbio uno dei principali, se non il principale, elemento per il
corretto ed efficacie funzionamento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

In un quadro, come quello del comparto sicurezza e difesa, connotato da diverse esigenze funzionali e da diverse
situazioni organiche di partenza è assolutamente necessario prestare estrema attenzione nella definizione del riordino
dei ruoli, al fine di evitare, da un lato, sperequazioni tra personale di diverse Amministrazioni o tra categorie di personale
e, dall’altro, garantire la necessaria funzionalità alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
                  Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
                                   Categoria “B”

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In questo contesto è essenziale trovare soluzioni condivise e ponderate, sulla base delle risorse realmente disponibili,
ora che con la prossima approvazione del DDL Bilancio 2017 si è in grado di stimarne l’effettiva portata.

Nelle bozze di riordino delle carriere illustrate dallo S.M.D. sono previsti interventi sui parametri stipendiali e sulle
modalità di avanzamento e progressione orizzontale e verticale. Dalla lettura delle stesse, emergono, con riferimento al
ruolo Marescialli/Ispettori, alcune criticità che possono a vanno risolte.

Con il presente documento, in un’ottica costruttiva, si descrivono le citate criticità e si propongono i correttivi a nostro
avviso necessari ed opportuni per risolvere tali criticità, rendere il nuovo modello di carriera a regime più armonico e
coerente, costruire un’eventuale regime transitorio idoneo a traghettare il cambiamento riducendo i rischi di
sperequazioni e far convivere le esigenze e le aspettative del personale con le esigenze operative e funzionali delle Forze
Armate e delle Forze di Polizia.
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Si tratta, più nel dettaglio, di riconoscere al ruolo Marescialli/Ispettori ed in particolare ai gradi/qualifiche apicali dello
stesso la giusta e corretta connotazione giuridica, economica e funzionale.

EQUIPARAZIONE AL RESTO DEL PUBBLICO IMPIEGO.

Il presupposto essenziale ed imprescindibile per il riconoscimento economico, giuridico e funzionale del ruolo
Marescialli/Ispettori è rappresentato dal corretto inquadramento dello stesso nella Tabella di equiparazione con il resto
del pubblico impiego.

Sul punto è necessario emanare in sede di decreto di riordino, una Tabella di equiparazione in cui il ruolo Marescialli/
Ispettori sia inquadrato nella c.d. Terza Area Funzionale, almeno dal grado di Maresciallo Capo.

Si tratta evidentemente di un riconoscimento ragionevole e “dovuto”, atteso che:
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già oggi, l’accesso al ruolo Marescialli/Ispettori delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare è
riservato a giovani diplomati ma prevede un corso di formazione di tre anni con il conseguimento della laurea triennale;
le funzioni demandate agli stessi Marescialli/Ispettori sono del tutto sovrapponibili a quelle previste dai C.C.N.L. del
comparto Ministeri per la III Area Funzionale;
nelle bozze di riordino in discussione si prevede l’innalzamento del ruolo Ufficiali e ruolo a vocazione dirigenziale, ovvero
l’attribuzione della qualifica di dirigente dopo 10/13 anni di passaggio nell’area direttiva (III Area Funzionale).

Ogni altra soluzione al ribasso, compreso quella di mantenere l’attuale Tabella di equiparazione non è accettabile, in
quanto sostanzierebbe l’attribuzione di una formazione (3 anni) del tutto equipollente alla laurea triennale prevista per
la Terza Area del pubblico impiego, con un inquadramento giuridico irragionevolmente penalizzante!

All’uopo ci sembra assolutamente necessario che le Polizie ad ordinamento civile non istituiscano un nuovo ruolo
direttivo, o meglio che per l’alimentazione dello stesso non si preveda l’alimentazione esterna riservata a giovani
laureati triennali. Circostanza che,
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inevitabilmente, comporterebbe la retrocessione del ruolo Marescialli/Ispettori nella II Area Funzionale.

MODALITA’ DI AVANZAMENTO A REGIME E NEL TRANSITORIO.

A quanto si legge dalla Tabelle fornite dallo Stato Maggiore, per quanto di interesse per il ruolo Marescialli/Ispettori, si
prevede:

la trasformazione della qualifica di Luogotenente in grado, che presuppone l’allungamento dei tempi minimi per il
raggiungimento del grado apicale del ruolo, che oggi si può raggiungere dopo 17 anni dalla nomina a Maresciallo,
mentre domani potrà essere raggiunto almeno dopo almeno 25 anni dalla nomina a Maresciallo;

la cancellazione della procedura per concorso dopo 4 anni di anzianità nel grado di Maresciallo Capo per
l’avanzamento a Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante e l’adozione di una nuova procedura “a scelta per terzi” dopo
almeno 8 anni di anzianità, con un potenziale allungamento di almeno 4 anni per l’approdo al grado di Primo
Maresciallo/Maresciallo Aiutante (peraltro non più grado apicale) per gli attuali Marescialli Capo;
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l’abbattimento dell’anzianità minima da Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante (da 15 a 8 anni) per l’inserimento nelle
aliquote di valutazione per l’avanzamento al nuovo grado di Luogotenente, con una previsione di regime transitorio che
di fatto rischia di procurare evidenti ed irragionevoli sperequazioni con particolare riferimento agli attuali Primi
Marescialli/Marescialli Aiutanti;

la previsione di un parametro stipendiale maggiore al grado di Luogotenente con 4 anni di anzianità nel grado;

Tali novazioni comportano, da un lato lo stappo dell’avanzamento a Maresciallo Aiutante e dall’altro lo svilimento dello
stesso grado (che non sarà più il grado apicale) con un ulteriore tappo più avanti. Contemporaneamente si allunga la
carriera dei Marescialli Ordinari e Capi più giovani e non si prevede un’effettiva valorizzazione economica e funzionale
per gli attuali Luogotenenti.

Con riferimento a tali criticità, nella predisposizione del regime transitorio, si propone di mantenere la previsione di
procedure concorsuali straordinarie riservate ai Marescialli Capo per l’accesso al grado di Primo Maresciallo/
Maresciallo Aiutante e di prevedere le seguenti modifiche:
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adottare un sistema (compendiato e riassunto nella Tabella allegata al presente documento) che con riferimento ai
Primi Marescialli/Marescialli Aiutanti consenta di “valorizzare” per i Primi Marescialli/Marescialli Aiutanti con più di 8
anni nel grado gli anni di permanenza già maturati per l’accesso alla nuova qualifica di Primo Luogotenente, al fine di
evitare sperequazioni ed appiattimenti (con il sistema ipotizzato dallo SMD infatti alcuni corsi recupererebbero diversi
anni ed altri quasi niente), di compensare la perdita del grado apicale;

un sistema tale da consentire a tutti i Primi Marescialli/Marescialli Aiutanti di approdare o di riapprodare al grado/
qualifica apicale del ruolo e/o comunque di approdare al trattamento economico previsto attraverso una specifica
norma di salvaguardia ““al Primo Maresciallo, senza demerito, a 6 anni dal limite ordinamentale ovvero al 35 anno di
servizio, spetta il trattamento economico previsto per il grado e la qualifica apicale del Ruolo.

NUOVI PARAMETRI STIPENDIALI.
La Tabella relativa ai nuovi parametri fa emergere alcune particolari criticità che sostanziano un generale
appiattimento verso il basso del ruolo Marescialli/Ispettori.
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Nel dettaglio si ravvisa un evidente compattamento/appiattimento della carriera retributiva tra i ruoli di base, Sergenti/
Sovrintendenti/ e Marescialli/Ispettori, determinata dall’aumento stipendiale dei gradi apicali con una certa anzianità
(per effetto dell’inglobamento del c.d. assegno di responsabilità previsto nelle prime bozze di riordino) ed il
contemporaneo minore aumento del parametro stipendiale dei gradi iniziali. Compattamento/appiattimento che però
non si determina tra il ruolo Ispettori e quello Ufficiali, dove anzi, il gap parametrale già esistente verrebbe di fatto
aumentato, per effetto degli aumenti parametrali previsti per i primi gradi del ruolo Ufficiali (S.Ten, Ten. e Cap.).
Una situazione evidentemente strabica ed irragionevole, atteso che i primi gradi del ruolo Ufficiali non erano beneficiari
del c.d. assegno di responsabilità e che, da un lato si intende privilegiare l’anzianità e, dall’altro, (da S.Ten. in su) si
intende privilegiare il grado.
Sul punto appare necessario, anche nell’ottica di valorizzazione economica, giuridica e funzionale del ruolo Marescialli/
Ispettori e di allungamento della carriera del ruolo, attribuire al Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante lo stesso
identico parametro del grado S.Ten., al Lgt. lo stesso identico parametro del Tenente ed al Lgt. + 4 lo stesso identico
parametro del Capitano.

I delegati della Cat.B INTERFORZE                                                              31 gennaio 2017
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                    SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DEL RIORDINO DEI RUOLI
                       OSSERVAZIONI PROPOSTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
                                               Roma, 16 marzo 2017
La categoria B, ruolo marescialli, del Cocer Interforze, ha condiviso e votato all’unanimità delle Sezioni, in data 31
gennaio 2017, un proprio documento di proposte sul “Riordino dei Ruoli e delle Carriere” successivamente inviato alla
competente autorità affiancata. In data 8 Febbraio 2017 in occasione dell’incontro con il Sig. Ministro della Difesa ne ha
dato ampia illustrazione confermando all’Autorità Governativa e ribadendo la necessità di accoglimento delle richieste
contenute elaborate nel prefato documento.
Nella seduta odierna la Categoria B, ribadisce la validità dei contenuti del precitato documento e, in occasione del
ricevimento in data 3 marzo 2017 del documento (cd. Bollinato) sul riordino dei ruoli e delle carriere a seguito
dell’approvazione del conseguente decreto legislativo depositato presso le aule parlamentari intende, con il presente
documento, integrare il precedente. Altresì si vuole porre in evidenza una serie di emendamenti finalizzati alla tutela del
personale rappresentato al fine di evitare sperequazioni interne al ruolo.
E’ necessaria l’audizione presso le Commissioni Parlamentari competenti al fine di poter esporre le motivazioni che ci
inducono a reiterare delle richieste che non hanno trovato riscontro nella fase tecnica in quanto la richiesta audizione
completa il ruolo negoziale affidato alla rappresentanza militare dalla Legge 183/2011 art.19.
Per quanto in premessa la cat. B Interforze all’unanimità approva il presente documento.
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TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEI GRADI/QUALIFICHE TRA LE FORZE ARMATE E LE FORZE DI POLIZIA
CON LE POSIZIONI CORRISPONDENTI NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE.

      Bozza schema decreto riordino dei ruoli Forze Armate: Art. 930, comma 1- Quater;
      Bozza schema decreto revisione Forze Polizia: Art. 45, comma 17 (Tabella EE);

E’ necessario ribadire l’emanazione della Tabella di equiparazione in cui il ruolo di Marescialli/Ispettori sia inquadrato
nella cd. Terza Area Funzionale. La categoria ribadisce che ogni altra soluzione al ribasso, compreso quella di
mantenere l’attuale Tabella di equiparazione, non è accettabile.
Nelle more della definizione della precitata tabella di equiparazione bisognerà tener conto, oltre al profilo di impiego,
anche dei Titoli di studio necessari per l’appartenenza a un Ruolo a vocazione Direttiva, competente anche al vicariato
della funzione dirigenziale.
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PARAMETRO STIPENDIALE ATTRIBUITO ALLA FIGURA APICALE DEL RUOLO.
L’attribuzione del parametro 148 all’apicale del Ruolo Marescialli, non appare adeguata in considerazione che le
attribuzioni e le funzioni destinate al 1° Luogotenente sono evidentemente speculari a quelle attribuite al Capitano
(1°Luogotenente parametro Capitano – Luogotenente parametro Tenente). Ciò detto, la misura richiesta non andrà ad
intaccare quanto già previsto nel trattamento economico del grado di Capitano. Questo aspetto appare prioritario,
necessario e irrinunciabile, anche nell’ottica di una valorizzazione economica, giuridica e funzionale del ruolo
Marescialli/Ispettori.

MISURE PEREQUATIVE PER IL PERSONALE CHE NON RAGGIUNGERA’ IL GRADO APICALE.
Con lo Schema di Decreto Legislativo in discussione si sta riequilibrando un rapporto giuridico corretto rispetto ai
risultati del precedente “Riallineamento”. Il personale nella fase di avanzamento al vecchio grado apicale di Primo
Maresciallo e gradi corrispondenti, non ha avuto la possibilità di raggiungerlo con conseguente ripercussione sul
trattamento economico. Lo spirito della Legge 350/2006 era quello di sanare le sperequazioni intervenute in fase di
Riordino e successivo Riallineamento. Poichè la nuova norma a cui ci si riferisce prevede che:
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Ai sensi del Art. 2251 Disposizione transitorie per l’avanzamento al grado di primo Maresciallo (…)
Co.8 I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2016 e non pro mossi, sono inclusi in
un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell’articolo
1277, comma 1, lettera a), nell’ordine di ruolo con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data
secondo le previsioni del comma 5;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.”;

non trova soluzione la problematica precitata perché il personale promosso andrà a costituire un blocco eterogeneo.
La situazione anagrafica di ciascuno non consentirà la necessaria permanenza nel grado per la successiva valutazione
a Luogotenente e gradi corrispondenti.
Nella prima fase di attuazione del richiamato schema di Dlgs., circa il 14% del personale promosso e nato tra il 1958 e il
1965 non sarà mai valutato al nuovo grado apicale . Nasce l’esigenza di prevedere una MISURA PEREQUATIVA per
garantire agli stessi il trattamento economico dell’apicale del ruolo.
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Pertanto si necessita l’attribuzione al Primo Maresciallo e al Primo Maresciallo cd. 8 e gradi corrispondenti il parametro
apicale del ruolo a 5 anni data dal limite ordinamentale.

b. Ai sensi dell’ Art. 1282. Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. All’avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all’articolo 1278, comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore nel
limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell’organico dei
rispettivi ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 798
bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all’articolo 2207.
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4. La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti
dall’articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza
previsto all’articolo 1278, comma 1, lettera b).”

L’avanzamento a scelta al grado apicale di Luogotenente previsto dal richiamato Schema di Decreto, non è in grado di
garantire pari opportunità a tutti i colleghi del Ruolo nella considerazione che lo stesso è alimentato da personale di altri
Ruoli provenienti da Concorso Pubblico e interno (Sergenti e Graduati) , che non riusciranno a raggiungere il vertice
gerarchico e di conseguenza il parametro riservato all’apicale.
Al fine di non arrecare sperequazione all’interno dello stesso ruolo, risulta necessario prevedere ai 1°Mar. con più 8 anni
nel grado il parametro previsto per il Lgt.
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AVANZAMENTI AL GRADO SUPERIORE
a. Si legge all’ Art. 2251-ter. Disposizioni transitorie per l’assunzione del grado di luogotenente dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare(…)
Comma 5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da
destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall’articolo 1278, comma 1,
lettera b), è pari al 75% della rispettiva aliquota.

La previsione di questa modalità di avanzamento non è equiordinata a quella delle Forze di Polizia che garantiscono un
volume di promozioni pari al 100%. La soluzione valutata è che attraverso la previsione normativa per l’avanzamento al
grado di LGt deve avvenire ai sensi dell’articolo 1277, comma 1, lettera a), ovvero determinare una aliquota rapportata
all’organica del ruolo che garantisca la promozione, per tutti coloro che hanno già raggiunto il grado apicale della
normativa previgente, al nuovo grado apicale.
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b. Si legge all’ Art. 1273:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promo zioni da conferire sono
così determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente:
1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo
con decorrenza dal 1° luglio dell’anno di inserimento in aliquota;
2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del pe riodo di permanenza previsto dall’articolo 1285;
b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle
corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ri tardo rispetto al personale di
cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello
stesso anno ai sensi della medesima lettera a);
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2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale
di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno.”;
Si ritiene opportuno al fine di non creare scavalcamenti e ulteriori stratificazioni che l’iscrizione a ruolo in caso di
promozione in seconda o terza valutazione debba essere effettuata sempre anteponendo l’aliquota interessata a
quella dell’anno successivo al fine di garantire e riconoscere in maniera preminente l’anzianità di servizio e del grado
quale maggiore esperienza acquisita a parità di requisiti richiesti.

CONCORSI
Si legge all’Art. 655–bis. Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all’articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel
limite massimo del 30% dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso
per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servi zio
permanente.
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2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall’articolo 655.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro
valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa.”;

In considerazione dell’innalzamento dei limiti di età previsti dal presente riordino per l’immissione al ruolo marescialli ed
alla contestuale presunta acquisizione del grado di primo maresciallo mediamente all’età di 57 anni per i marescialli
provenienti dal concorso interno e che hanno frequentato il corso di formazione biennale con conseguimento della
laurea triennale, si propone di prevedere quanto disposto dall’Art. 655 bis co.1 e co.2 dal grado di maresciallo capo e
gradi corrispondenti.
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RUOLO MUSICISTI

Per quanto concerne il ruolo musicisti, nella considerazione delle modifiche apportate con il presente riordino e su
istanza dell’intero ruolo si propone di valutare l’inquadramento dello stesso personale in possesso di titolo di studio
equipollente alla laurea magistrale in altro ruolo di rango superiore; tenuto conto che il titolo richiesto agli stessi per
partecipare al concorso è equivalente alla laurea magistrale. Diversamente occorre valutare la possibilità di istituire ex
novo un concorso per ufficiali del ruolo speciale musicisti riservato ai primi marescialli e luogotenenti appartenenti al
ruolo musicisti al pari dei colleghi del ruolo marescialli delle tre forze armate.

I Delegati della categoria “B” del Co.Ce.R. Interforze Ruolo Marescialli                                    16 marzo
2017
Tutte le osservazioni sono gradite
                        DELEGATI CAT.B. SEZ. ESERCITO:

                                                        1° Mar. Lgt. Rossano
     1° Mar. Lgt. Roberto CONGEDI
                                                            MORACCI

Mar. Ca. Alessandro MOSTI                                     Mar. Ord. Giusy LIBRIZZI

                  P.d.c.: e-mail: rcon60@hotmail.com cell.:
                  333.26.75.283
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