RIORDINO DELLE CARRIERE - PREMESSA - Forze Armate
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RISORSE COMPLESSIVE RIORDINO
Legge di stabilità 2017 11/12/2016 n° 232
Nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (…) con una dotazione di 1.480 milioni di euro
per l anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall anno 2018, per le seguenti finalità:
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per
garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per
il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.RISORSE COMPLESSIVE RIORDINO
DETTAGLIO RISORSE DESTINATE ALLE FORZE ARMATE
€ 119 Mln/anno stanziati dalla Legge 350/2003 da spendere esclusivamente a favore di Sottufficiali,
Graduati e Truppa;
Per le F.A.: una quota parte non superiore al 50% dei risparmi di spesa determinati dalla revisione
dello strumento militare (Legge n. 244/2012).
€ 460 Mln/anno, ex “bonus-contributo straordinario” degli 80 Euro a favore del personale di F.A. e F.P.,
corrosposto per l’anno 2017 con le stesse modalità del 2016, strutturando poi tale cifra dal 2018 nei
parametri stipendiali;
Ulteriori € 230 Mln per il 2017 e € 300 Mln/anno dal 2018.RISORSE COMPLESSIVE RIORDINO
DETTAGLIO RISORSE DESTINATE ALLE FORZE ARMATE
dalITER RIORDINO
DETTAGLI ITER E TEMPI
Funzione Pubblica
MEF
Consiglio dei Ministri entro il 27/02/2017
Commissioni Parlamentari (90 giorni per pareri non vincolanti)
Consiglio di Stato
Pubblicazione in Gazzetta UfficialeNOVITA’ NEL RUOLO MARESCIALLI CARRIERA A SVILUPPO DIRETTIVO; NUOVE FORME DI IMMISSIONE AL RUOLO; RIDUZIONE DELLA PERMANENZA NEI GRADI; ISTITUZIONE DEL NUOVO GRADO DI LUOGOTENENTE; ISTITUZIONE DELLA NUOVA QUALIFICA APICALE DI 1° LUOGOTENENTE; NUOVE FUNZIONI; MODIFICA DEI PARAMETRI STIPENDIALI.
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI A REGIME)
All’articolo 627 il comma 5 è sostituito dal seguente:
La carriera del ruolo marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo
sulle unità poste alle loro dipendenze, è caratterizzata da uno sviluppo DIRETTIVO.
Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo marescialli può essere attribuita la qualifica
di cui all’art. 629, comma 2, lettera b), che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare
rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
1
CONCORSO PUBBLICO PER
SOLO PER IL 2018 CONCORSO
TITOLI ED ESAMI PER MAR. A
70% DEI POSTI ANNUALI 30% DEI POSTI ANNUALI STRAORDINARIO PER TITOLI
NOMINA DIRETTA (RISERVATO
RISERVATI AL CONCORSO RISERVATI AL CONCORSO ED ESAMI RISERVATO AL
A LAUREATI)
PUBBLICO PER TITOLI ED INTERNO PER TITOLI ED PERSONALE IN SERVIZIO
ESAMI ESAMI PERMANENTE ARRUOLATO AI
ES: OSTETRICI; IGENISTI
SENSI DELLA L. 958/1986
DENTALI (…)IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL PERSONALE DEL RUOLO SERGENTI E GRADUATI. RIPARTIZIONE DEI POSTI A CONCORSO: 30% RUOLO SERGENTI – 70% RUOLO GRADUATI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO REQUISITI RICHIESTI
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL
PERSONALE DEL RUOLO SERGENTI E GRADUATI.
RIPARTIZIONE DEI POSTI A CONCORSO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
50 % DE POST CONSCORSO PER
SOL T TOL R SERVATO A
SERGENT MAGG OR CAPO CHE
NON HANNO SUPERATO 48 ANN
30% DEI POSTI RISERVATO 70% DEI POSTI RISERVATO CONSCORSO PER T TOL ED ESAM
AL RUOLO SERGENTI AL RUOLO GRADUATI
50% DE POST CONSCORSO PER
T TOL ED ESAM R SERVATO AL
PERSONALE DEL RUOLO SERGENT
CHE NON HA SUPERATO 40 ANNIMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO AL PERSONALE DEL
RUOLO SERGENTI E GRADUATI.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
POSSESSO DEL D PLOMA QU NQUENNALE POSSESSO DEL D PLOMA QU NQUENNALE
QUAL F CA ALMENO PAR A SUPER ORE QUAL F CA ALMENO PAR A SUPER ORE
ALLA MED A NELL’ULT MO QUADR ENN O AL RUOLO SERGENTI ALLA MED A NELL’ULT MO QUADR ENN O
ASSENZA D SANZ ON D SC PL NAR ASSENZA D SANZ ON D SC PL NAR
SUPER OR ALLA CONSEGNA NELL’ULT MO SUPER OR ALLA CONSEGNA
B ENN O NELL’ULT MO B ENN O
ETA’ MASS MA 48 ANN PER SERG MAGG AL RUOLO GRADUATI 10 ANN D SERV Z O D CU ALMENO 7 N S
CA E 40 ANN PER L RESTANTE PE
PERSONALE DEL RUOLO
ETA’ MASS MA 45 ANNIMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI (PER IL SOLO ANNO 2018) RISERVATO AL PERSONALE IN S.P.E. ARRUOLATO AI SENSI DELLA L.958/1986. PERSONALE DESTINATARIO MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO REQUISITI RICHIESTI
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI (PER IL SOLO ANNO 2018) RISERVATO AL PERSONALE IN S.P.E. ARRUOLATO AI SENSI DELLA L.958/1986. PERSONALE DESTINATARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO SERGENTI E GRADUATI ARRUOLATI AI SENSI DELLA L. 958/1986 E TRANSITATO IN SERVIZIO PERMANENTE AI SENSI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DELL’ ART. 35, Co.2 E DELL’ART. 36 DEL D.LGS 196/1995
IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI (PER IL SOLO ANNO 2018)
RISERVATO AL PERSONALE IN S.P.E. ARRUOLATO AI SENSI DELLA L.958/1986.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL 31 DICEMBRE DEL 2016
POSSESSO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA NON AVER RIPORTATO NELL’ULTIMO BIENNIO
SUPERIORE DI 1° GRADO SANZIONI DISCIPLINARI PIU’ GRAVI DELLA
CONSEGNA
SENZA LIMITI DI ETA’IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI A REGIME)
All’articolo 682 il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo
che alla data prevista nel bando di concorso:
1.1) non hanno superato il 48° anno di età;
1.2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno “superiore alla media” o giudizio
corrispondente;
1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio;
1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno in cui è bandito il
concorso;
2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al
ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° anno di età;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante
concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di età, hanno compiuto dieci
anni di servi-zio di cui almeno sette in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4).”;
al comma 6, i numeri “4 e 5” sono sostituiti dai seguenti: “4, 5 e 5-bis”;IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI A REGIME)
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I VINCITORI DEL CONCORSO INTERNO
All’articolo 760, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. In relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, il personale vincitore del concorso di cui
all'articolo 679, comma 1, lettera b), in alternativa al corso di cui al comma 1 del presente articolo, può
essere avviato a frequentare un corso di formazione professionale di durata comunque non inferiore a
sei mesi.
All’esito dei corsi di formazione, il medesimo personale può essere impiegato anche nella sede di servizio
di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell’amministrazione di cui alle direttive di impiego di
ciascuna Forza armata e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.”IMMISSIONE NEL RUOLO MARESCIALLI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELATIVE AL CONCORSO STRAORDINARIO PER IL
SOLO ANNO 2018
dopo l’art.2197 bis è inserito il seguente:
art. 2197 ter- concorso straordinario per il ruolo marescialli.
1. in deroga a quanto previsto dall’art. 682, per il solo anno 2018 è bandito per titoli ed esami per il
reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica
militare.
2. il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenete ai ruoli sergenti e volontari in
servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.958, e successive
modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli art. 35, comma 2, e 36, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31
dicembre 2016 e in possesso sei seguenti requisiti(…)SVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
MARESCIALLISVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
MARESCIALLI
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AL FINE DI ESSERE INSERITI NELLE ALIQUOTE
DI AVANZAMENTO (PROVVEDIMENTI A REGIME)
NEL GRADO DI
NEL GRADO DI
MARESCIALLO ORDINARIO
MARESCIALLO
ANNI 7.
ANNI 2.
La permanenza risulta
La permanenza risulta
invariata rispetto alla
invariata rispetto alla
situazione attuale.
situazione attuale.SVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
MARESCIALLI
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AL FINE DI ESSERE INSERITI NELLE ALIQUOTE
DI AVANZAMENTO (PROVVEDIMENTI A REGIME)
PROMOSSI IN PRIMA VALUTAZIONE: 8
SI PASSA DA UN AVANZAMENTO ANNI DA MAR.CA
A SCELTA PER IL GRADO DI
NEL GRADO DI 1° MAR. AD UN AVANZAMENTO A PROMOSSI IN SECONDA VALUTAZIONE: 9
MARESCIALLO CAPO SCELTA PER TERZI ANNI DA MAR. CA.
ANNI 8/9/10.
La permanenza risulta PROMOSSI IN TERZA VALUTAZIONE: 10
invariata rispetto alla ANNI DA MAR. CA.
situazione attuale.
CONCORSO FINO AL 2020.SVILUPPO CARRIERA NEL RUOLO
MARESCIALLI
ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO AL FINE DI ESSERE INSERITI NELLE ALIQUOTE
DI AVANZAMENTO (PROVVEDIMENTI A REGIME)
NEL GRADO DI
1° MARESCIALLO NEL GRADO DI
ANNI 8 LUOGOTENENTE
ANNI 4
La permanenza risulta
ridotta rispetto alla Novità
situazione attuale.
AVANZAMENTO A SCELTA PER IL ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI
GRADO DI LUOGOTENENTE 1° LUOGOTENENTEFUNZIONI PER I GRADI APICALI L’ art. 839, co. 2, è stato sostituito con quanto segue: Ai primi marescialli ed ai luogotenenti sono attribuite funzioni di maggiore responsabilità; i luogotenenti ed in particolare i 1° luogotenenti: Sono diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire (…); Assolvono in via prioritaria funzioni di indirizzo o coordinamento con piena responsabilità per l’attività svolta; Possono assolvere in autonomia incarichi di comando (…); Possono svolgere attività di studio, di ricerca e sviluppo tecnico (…) e funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; Possono essere nominati membri di commissioni di forza armata nonché alla gestione amministrativa dell’ente di appartenenza; Possono assolvere funzioni di rappresentanza istituzionale (….); Possono svolgere attività di insegnamento teorico pratico presso istituti, scuole, enti di formazione e addestramento (…).
COMMISSIONI DI AVANZAMENTO
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (art. 1047 modificato)
PRESIDENTE MEMBRI MEMBRI
Ufficiale
Generale
ORDINARI SUPPLENTI
Il più Max 13 ufficiali
anziano del (4 in più rispetto
ruolo alla situazione
attuale)
marescialliCOMMISSIONI DI AVANZAMENTO
(Art. 1047) Per eventuali esigenze possono essere istituite delle SOTTOCOMMISSIONI
dipendenti in via funzionale dalla principale e così composte:
MEMBRI MEMBRI
PRESIDENTE
ORDINARI SUPPLENTI
Un
componente
avente il grado Massimo 7
apicale del ufficiali
ruolo
marescialliCOMMISSIONI DI AVANZAMENTO
MODIFICA AL REGOLAMENTO
all’art. 1059, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«art. 7- bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle
aliquote di avanzamento a scelta per i motivi di cui all’articolo 1051, si applicano, in
quanto compatibili le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia
di rinnovazione dei giudizi di avanzamento»AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)
MARESCIALLO
MARESCIALLO
AVANZAMENTO ORDINARIO
DOPO 2 ANNI PER ANZIANITA’ DOPO 7 ANNIAVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)
A SCELTA PER AVANZAMENTO IN POSSESSO DI
TERZI AL GRADO DI LAUREA
1° MARESCIALLO Art.1274, co.1-bis.
Art. 1273, co.2.AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)
MARESCIALLO PROMOSSI IN PRIMA VALUTAZIONE: 8 1/3 DELLALIQUOTA IN AVANZAMENTO
CAPO ANNI DA MAR.CA 1
IN AVANZAMENTO A
1° MARESCIALLO PROMOSSI IN SECONDA VALUTAZIONE: 9 50% PROMOSSA IN ORDINE DI RUOLO
ANNI DA MAR. CA. 2 LANNO SUCCESSIVO
DOPO 8/9/10 ANNI
Art. 1273, co.2. PROMOSSI IN TERZA VALUTAZIONE: 10 50% PROMOSSA IN ORDINE DI RUOLO
ANNI DA MAR. CA. 3 DUE ANNI DOPOAVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)
AVANZAMENTO A SCELTA AL GRADO DI
1° MARESCIALLO LUOGOTENENTE
IN AVANZAMENTO A
LUOGOTENENTE PROMOZIONI DA CONFERIRE
ANNUALMENTE: MAX 1/47 DEL RUOLO
DOPO 8 ANNI
Art. 1282
VALUTAZIONE AI SENSI DELLART. 1059AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO E REQUISITI (DISPOSIZIONI A REGIME)
ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI
ALLART.1051
LUOGOTENENTE
ATTRIBUZIONE
ULTIMO TRIENNIO AVER RIPORTATO UNA
DOPO 4 ANNI
QUALIFICA PARI AD ECCELLENTE QUALIFICA
Art. 1323
1° LUOGOTENENTE
ASSENZA DI SANZIONI DISCILPINARI
SUPERIORI ALLA CONSEGNA NELLULTIMO
BIENNIOAVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
DESTINATARI DI NORME TRANSITORIE:
MARESCIALLI CAPI
1° MARESCIALLI
1°MARESCIALLI LUOGOTENETI (ATTUALE DENOMINAZIONE)
LUOGOTENENTI (NUOVO GRADO)AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
4 anni nel grado di
MAR. CA.
Concorso per
Avanzamento
titoli di servizio
a scelta
Fino alla promozione a 1° ed esami
70% Mar. dell’aliquota di
Su 1/30 del ruolo 30%
avanzamento del 2016 Su 1/30 del ruolo Diploma di scuola
media superiore di
secondo grado
8 anni nel grado di
MAR. CA.
* Art.2251 co.1 – 7AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
PRIMO TERZO: DECORRENZA 01.01.2017
Mar. Ca. Aliquota
straordinaria
inseriti nell’aliquota 1° gennaio 2017 SECONDO TERZO: DECORRENZA 01.04.2017
di avanzamento al
31 dicembre 2016 e Promozione in ordine di
non promossi ruolo ai sensi del
art.1277, co.1, l. a. ULTIMO TERZO: DECORRENZA 01.07.2017
* Art.2251 co.8AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
5 anni nel grado di
MAR. CA con anzianità
da 1 gennaio al 31
Concorso per dicembre 2013
Avanzamento titoli di servizio
a scelta
Fino alle promozioni a 1° ed esami 6 anni nel grado di MAR.
Mar. relative all’anno 2021 CA con anzianità da 1
gennaio al 31 dicembre
Max 56 2014
Diploma di scuola media
superiore di secondo
grado
8 anni nel grado di
MAR. CA.
* Art.2251 bis. Nota: fino al 2026 non è richiesto per l’avanzamento al grado di 1° Mar. il possesso
della laureaAVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
Mantengono
l’anzianità di servizio
ASSUMONO IL
GLI ATTUALI 1°
MAR. LGT DAL 1° GENNAIO 2017 GRADO DI
LUOGOTENENTE Mantengono
l’anzianità di grado
corrispondente
all’anzianità nella
qualifica
** Art. 2251-ter., co.1.AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
1° MAR.
inseriti DAL 1° GENNAIO 2017
nell’aliquota
di inseriti in un’aliquota 01.01.2017
valutazione straordinaria valutata ai sensi
al Anzianità
dell’art. 1282 e se idonei Giuridica e
31.12.2016
vengono promossi al grado di
1° MAR. Amm.va
con 8 o più
anni nel
LUOGOTENENTE
grado
** Art. 2251-ter., co.2, co.3 e co. 4AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
Promozioni a
1°MAR. LUOGOTENENTE
Con 8 anni nel DAL 1° GENNAIO 2018
75%
grado Aliquota
** Art. 2251-ter., co.5.AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
LGT
Attribuzione
qualifica di
Promossi ai sensi DAL 1° OTTOBRE 2017
dell’art. 2251-ter
co.1 1° LGT
** Art. 2251-quater., co.1.AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
Personale che rivestiva il +1
grado di 1° Mar. non oltre il
2006
LGT Condizioni per
l’attribuzione
Promossi ai della qualifica di Personale che rivestiva il +2
sensi dell’art. grado di 1° Mar. nel 2007
2251-ter co.2 e 1° LGT
co.3
Personale che rivestiva il +3
grado di 1° Mar. nel 2008
** Art. 2251-quater., co.2.AVANZAMENTO AL GRADO SUPERIORE
MODALITA’ DI AVANZAMENTO NEL PERIODO TRANSITORIO
co.1: 1°MAR + 14 anni al
2016
Condizioni per
l’attribuzione
della qualifica di co. 1 bis: promozioni pari a 2/22
1° LGT ART.2253 organico del medesimo grado
ai
1° MAR.
co. 1 ter: con anzianità di
8/9/10/1
grado tra 15 aprile 2001 e
1 anni
31 dicembre 2005
** Art. 2251-quater., co.2.RISERVA CONCORSI PER IL RUOLO
UFFICIALI (RS)
DISPOSIZIONI A REGIME
possesso di
laurea 1 2
co.1 : possesso di laurea
Non ha superato
il 35° anno di età
PREVALENTEM MAX 30% DEI
ENTE RUOLO POSTI A
Anzianità 5 anni MARESCIALLI
per reclutati ai CONCORSO PER co. 2: senza limiti di età
sensi dell’art. 1° MAR. E LGT
Art. 655, co.1,
679, co.1, lettera a)
lettera a) Art. 655- bis
co. 3: modalità concorso
Anzianità 3 anni stabilite con decreto del
per reclutati ai Ministro della difesa
sensi dell’art.
679, co.1,
lettera b)RISERVA CONCORSI PER IL RUOLO
UFFICIALI (RS)
DISPOSIZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE DI SECONDO GRADO
SOLO PER I
LGT CONCORSO PER SOLI TITOLI
FINO AL 2022
NESSUN LIMITE DI ETA’
Art. 2196 – bis, co.1- bis : deroga all’art. 655- bisPARAMETRI STIPENDIALI
PARAMETRI STIPENDIALI
ATTRIBUZIONE ASSEGNO UNA TANTUM
DESTINATARI
8 anni di anzianità
nella qualifica
1° MAR. LGT. 1° MAR. LGT.
DA CORRISPONDERE
+4 ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017
+8 ANNI
1.300,00 EURO 1.500,00 EURO
4 anni di anzianità
nella qualificaDISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I RUOLI All’art. 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: co.3-bis: detrazione di anzianità co. 3- ter: deroga per i destinatari del d.lgs. 151/2001 All’art. 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: co.1 bis: sospensione transito nel pubblico impiego co.1- ter: annullamento transito nel pubblico impiego co.1-quater: tabelle di corrispondenza.
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I RUOLI
Il comma 2 dell’ art. 992 è stato sostituito come segue:
Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni.
Art. 1084, co. 1 è stato sostituito come segue:
Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e
corrispondenti (…)
Dopo l’art. 1084 è stato inserito l’art. 1084-bis: militari che cessano dal servizio per il
raggiungimento dei limiti di età.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai militari in servizio permanente che nell’ultimo quinquennio hanno
prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere
dal giorno successivo alla cessazione dal servizio (…)
PER ULTER OR APPROFOND MENT COMUN A TUTTE LE CATEGOR E S R MANDA AL TESTO DELLO SCHEMA D D LgsSTATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
Categoria “B”
Roma, 31 gennaio 2017
RIORDINO DEI RUOLI
PROPOSTE COCER INTERFORZE CATEGORIA “B”
PREMESSA.
L’ordinamento delle carriere rappresenta senza ombra di dubbio uno dei principali, se non il principale, elemento per il
corretto ed efficacie funzionamento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
In un quadro, come quello del comparto sicurezza e difesa, connotato da diverse esigenze funzionali e da diverse
situazioni organiche di partenza è assolutamente necessario prestare estrema attenzione nella definizione del riordino
dei ruoli, al fine di evitare, da un lato, sperequazioni tra personale di diverse Amministrazioni o tra categorie di personale
e, dall’altro, garantire la necessaria funzionalità alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
Categoria “B”
Segue …
In questo contesto è essenziale trovare soluzioni condivise e ponderate, sulla base delle risorse realmente disponibili,
ora che con la prossima approvazione del DDL Bilancio 2017 si è in grado di stimarne l’effettiva portata.
Nelle bozze di riordino delle carriere illustrate dallo S.M.D. sono previsti interventi sui parametri stipendiali e sulle
modalità di avanzamento e progressione orizzontale e verticale. Dalla lettura delle stesse, emergono, con riferimento al
ruolo Marescialli/Ispettori, alcune criticità che possono a vanno risolte.
Con il presente documento, in un’ottica costruttiva, si descrivono le citate criticità e si propongono i correttivi a nostro
avviso necessari ed opportuni per risolvere tali criticità, rendere il nuovo modello di carriera a regime più armonico e
coerente, costruire un’eventuale regime transitorio idoneo a traghettare il cambiamento riducendo i rischi di
sperequazioni e far convivere le esigenze e le aspettative del personale con le esigenze operative e funzionali delle Forze
Armate e delle Forze di Polizia.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
Categoria “B”
Segue …
Si tratta, più nel dettaglio, di riconoscere al ruolo Marescialli/Ispettori ed in particolare ai gradi/qualifiche apicali dello
stesso la giusta e corretta connotazione giuridica, economica e funzionale.
EQUIPARAZIONE AL RESTO DEL PUBBLICO IMPIEGO.
Il presupposto essenziale ed imprescindibile per il riconoscimento economico, giuridico e funzionale del ruolo
Marescialli/Ispettori è rappresentato dal corretto inquadramento dello stesso nella Tabella di equiparazione con il resto
del pubblico impiego.
Sul punto è necessario emanare in sede di decreto di riordino, una Tabella di equiparazione in cui il ruolo Marescialli/
Ispettori sia inquadrato nella c.d. Terza Area Funzionale, almeno dal grado di Maresciallo Capo.
Si tratta evidentemente di un riconoscimento ragionevole e “dovuto”, atteso che:STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
Categoria “B”
Segue …
già oggi, l’accesso al ruolo Marescialli/Ispettori delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare è
riservato a giovani diplomati ma prevede un corso di formazione di tre anni con il conseguimento della laurea triennale;
le funzioni demandate agli stessi Marescialli/Ispettori sono del tutto sovrapponibili a quelle previste dai C.C.N.L. del
comparto Ministeri per la III Area Funzionale;
nelle bozze di riordino in discussione si prevede l’innalzamento del ruolo Ufficiali e ruolo a vocazione dirigenziale, ovvero
l’attribuzione della qualifica di dirigente dopo 10/13 anni di passaggio nell’area direttiva (III Area Funzionale).
Ogni altra soluzione al ribasso, compreso quella di mantenere l’attuale Tabella di equiparazione non è accettabile, in
quanto sostanzierebbe l’attribuzione di una formazione (3 anni) del tutto equipollente alla laurea triennale prevista per
la Terza Area del pubblico impiego, con un inquadramento giuridico irragionevolmente penalizzante!
All’uopo ci sembra assolutamente necessario che le Polizie ad ordinamento civile non istituiscano un nuovo ruolo
direttivo, o meglio che per l’alimentazione dello stesso non si preveda l’alimentazione esterna riservata a giovani
laureati triennali. Circostanza che,STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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inevitabilmente, comporterebbe la retrocessione del ruolo Marescialli/Ispettori nella II Area Funzionale.
MODALITA’ DI AVANZAMENTO A REGIME E NEL TRANSITORIO.
A quanto si legge dalla Tabelle fornite dallo Stato Maggiore, per quanto di interesse per il ruolo Marescialli/Ispettori, si
prevede:
la trasformazione della qualifica di Luogotenente in grado, che presuppone l’allungamento dei tempi minimi per il
raggiungimento del grado apicale del ruolo, che oggi si può raggiungere dopo 17 anni dalla nomina a Maresciallo,
mentre domani potrà essere raggiunto almeno dopo almeno 25 anni dalla nomina a Maresciallo;
la cancellazione della procedura per concorso dopo 4 anni di anzianità nel grado di Maresciallo Capo per
l’avanzamento a Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante e l’adozione di una nuova procedura “a scelta per terzi” dopo
almeno 8 anni di anzianità, con un potenziale allungamento di almeno 4 anni per l’approdo al grado di Primo
Maresciallo/Maresciallo Aiutante (peraltro non più grado apicale) per gli attuali Marescialli Capo;STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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l’abbattimento dell’anzianità minima da Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante (da 15 a 8 anni) per l’inserimento nelle
aliquote di valutazione per l’avanzamento al nuovo grado di Luogotenente, con una previsione di regime transitorio che
di fatto rischia di procurare evidenti ed irragionevoli sperequazioni con particolare riferimento agli attuali Primi
Marescialli/Marescialli Aiutanti;
la previsione di un parametro stipendiale maggiore al grado di Luogotenente con 4 anni di anzianità nel grado;
Tali novazioni comportano, da un lato lo stappo dell’avanzamento a Maresciallo Aiutante e dall’altro lo svilimento dello
stesso grado (che non sarà più il grado apicale) con un ulteriore tappo più avanti. Contemporaneamente si allunga la
carriera dei Marescialli Ordinari e Capi più giovani e non si prevede un’effettiva valorizzazione economica e funzionale
per gli attuali Luogotenenti.
Con riferimento a tali criticità, nella predisposizione del regime transitorio, si propone di mantenere la previsione di
procedure concorsuali straordinarie riservate ai Marescialli Capo per l’accesso al grado di Primo Maresciallo/
Maresciallo Aiutante e di prevedere le seguenti modifiche:STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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adottare un sistema (compendiato e riassunto nella Tabella allegata al presente documento) che con riferimento ai
Primi Marescialli/Marescialli Aiutanti consenta di “valorizzare” per i Primi Marescialli/Marescialli Aiutanti con più di 8
anni nel grado gli anni di permanenza già maturati per l’accesso alla nuova qualifica di Primo Luogotenente, al fine di
evitare sperequazioni ed appiattimenti (con il sistema ipotizzato dallo SMD infatti alcuni corsi recupererebbero diversi
anni ed altri quasi niente), di compensare la perdita del grado apicale;
un sistema tale da consentire a tutti i Primi Marescialli/Marescialli Aiutanti di approdare o di riapprodare al grado/
qualifica apicale del ruolo e/o comunque di approdare al trattamento economico previsto attraverso una specifica
norma di salvaguardia ““al Primo Maresciallo, senza demerito, a 6 anni dal limite ordinamentale ovvero al 35 anno di
servizio, spetta il trattamento economico previsto per il grado e la qualifica apicale del Ruolo.
NUOVI PARAMETRI STIPENDIALI.
La Tabella relativa ai nuovi parametri fa emergere alcune particolari criticità che sostanziano un generale
appiattimento verso il basso del ruolo Marescialli/Ispettori.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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Nel dettaglio si ravvisa un evidente compattamento/appiattimento della carriera retributiva tra i ruoli di base, Sergenti/
Sovrintendenti/ e Marescialli/Ispettori, determinata dall’aumento stipendiale dei gradi apicali con una certa anzianità
(per effetto dell’inglobamento del c.d. assegno di responsabilità previsto nelle prime bozze di riordino) ed il
contemporaneo minore aumento del parametro stipendiale dei gradi iniziali. Compattamento/appiattimento che però
non si determina tra il ruolo Ispettori e quello Ufficiali, dove anzi, il gap parametrale già esistente verrebbe di fatto
aumentato, per effetto degli aumenti parametrali previsti per i primi gradi del ruolo Ufficiali (S.Ten, Ten. e Cap.).
Una situazione evidentemente strabica ed irragionevole, atteso che i primi gradi del ruolo Ufficiali non erano beneficiari
del c.d. assegno di responsabilità e che, da un lato si intende privilegiare l’anzianità e, dall’altro, (da S.Ten. in su) si
intende privilegiare il grado.
Sul punto appare necessario, anche nell’ottica di valorizzazione economica, giuridica e funzionale del ruolo Marescialli/
Ispettori e di allungamento della carriera del ruolo, attribuire al Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante lo stesso
identico parametro del grado S.Ten., al Lgt. lo stesso identico parametro del Tenente ed al Lgt. + 4 lo stesso identico
parametro del Capitano.
I delegati della Cat.B INTERFORZE 31 gennaio 2017STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DEL RIORDINO DEI RUOLI
OSSERVAZIONI PROPOSTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Roma, 16 marzo 2017
La categoria B, ruolo marescialli, del Cocer Interforze, ha condiviso e votato all’unanimità delle Sezioni, in data 31
gennaio 2017, un proprio documento di proposte sul “Riordino dei Ruoli e delle Carriere” successivamente inviato alla
competente autorità affiancata. In data 8 Febbraio 2017 in occasione dell’incontro con il Sig. Ministro della Difesa ne ha
dato ampia illustrazione confermando all’Autorità Governativa e ribadendo la necessità di accoglimento delle richieste
contenute elaborate nel prefato documento.
Nella seduta odierna la Categoria B, ribadisce la validità dei contenuti del precitato documento e, in occasione del
ricevimento in data 3 marzo 2017 del documento (cd. Bollinato) sul riordino dei ruoli e delle carriere a seguito
dell’approvazione del conseguente decreto legislativo depositato presso le aule parlamentari intende, con il presente
documento, integrare il precedente. Altresì si vuole porre in evidenza una serie di emendamenti finalizzati alla tutela del
personale rappresentato al fine di evitare sperequazioni interne al ruolo.
E’ necessaria l’audizione presso le Commissioni Parlamentari competenti al fine di poter esporre le motivazioni che ci
inducono a reiterare delle richieste che non hanno trovato riscontro nella fase tecnica in quanto la richiesta audizione
completa il ruolo negoziale affidato alla rappresentanza militare dalla Legge 183/2011 art.19.
Per quanto in premessa la cat. B Interforze all’unanimità approva il presente documento.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEI GRADI/QUALIFICHE TRA LE FORZE ARMATE E LE FORZE DI POLIZIA
CON LE POSIZIONI CORRISPONDENTI NEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE.
Bozza schema decreto riordino dei ruoli Forze Armate: Art. 930, comma 1- Quater;
Bozza schema decreto revisione Forze Polizia: Art. 45, comma 17 (Tabella EE);
E’ necessario ribadire l’emanazione della Tabella di equiparazione in cui il ruolo di Marescialli/Ispettori sia inquadrato
nella cd. Terza Area Funzionale. La categoria ribadisce che ogni altra soluzione al ribasso, compreso quella di
mantenere l’attuale Tabella di equiparazione, non è accettabile.
Nelle more della definizione della precitata tabella di equiparazione bisognerà tener conto, oltre al profilo di impiego,
anche dei Titoli di studio necessari per l’appartenenza a un Ruolo a vocazione Direttiva, competente anche al vicariato
della funzione dirigenziale.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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PARAMETRO STIPENDIALE ATTRIBUITO ALLA FIGURA APICALE DEL RUOLO.
L’attribuzione del parametro 148 all’apicale del Ruolo Marescialli, non appare adeguata in considerazione che le
attribuzioni e le funzioni destinate al 1° Luogotenente sono evidentemente speculari a quelle attribuite al Capitano
(1°Luogotenente parametro Capitano – Luogotenente parametro Tenente). Ciò detto, la misura richiesta non andrà ad
intaccare quanto già previsto nel trattamento economico del grado di Capitano. Questo aspetto appare prioritario,
necessario e irrinunciabile, anche nell’ottica di una valorizzazione economica, giuridica e funzionale del ruolo
Marescialli/Ispettori.
MISURE PEREQUATIVE PER IL PERSONALE CHE NON RAGGIUNGERA’ IL GRADO APICALE.
Con lo Schema di Decreto Legislativo in discussione si sta riequilibrando un rapporto giuridico corretto rispetto ai
risultati del precedente “Riallineamento”. Il personale nella fase di avanzamento al vecchio grado apicale di Primo
Maresciallo e gradi corrispondenti, non ha avuto la possibilità di raggiungerlo con conseguente ripercussione sul
trattamento economico. Lo spirito della Legge 350/2006 era quello di sanare le sperequazioni intervenute in fase di
Riordino e successivo Riallineamento. Poichè la nuova norma a cui ci si riferisce prevede che:STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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Ai sensi del Art. 2251 Disposizione transitorie per l’avanzamento al grado di primo Maresciallo (…)
Co.8 I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti nell’aliquota al 31 dicembre 2016 e non pro mossi, sono inclusi in
un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e sono promossi al grado di primo marescialli ai sensi dell’articolo
1277, comma 1, lettera a), nell’ordine di ruolo con le seguenti modalità:
a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017. Essi seguono in ruolo i primi marescialli promossi in pari data
secondo le previsioni del comma 5;
b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.”;
non trova soluzione la problematica precitata perché il personale promosso andrà a costituire un blocco eterogeneo.
La situazione anagrafica di ciascuno non consentirà la necessaria permanenza nel grado per la successiva valutazione
a Luogotenente e gradi corrispondenti.
Nella prima fase di attuazione del richiamato schema di Dlgs., circa il 14% del personale promosso e nato tra il 1958 e il
1965 non sarà mai valutato al nuovo grado apicale . Nasce l’esigenza di prevedere una MISURA PEREQUATIVA per
garantire agli stessi il trattamento economico dell’apicale del ruolo.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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Pertanto si necessita l’attribuzione al Primo Maresciallo e al Primo Maresciallo cd. 8 e gradi corrispondenti il parametro
apicale del ruolo a 5 anni data dal limite ordinamentale.
b. Ai sensi dell’ Art. 1282. Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare
1. All’avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all’articolo 1278, comma 1, lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore nel
limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell’organico dei
rispettivi ruoli dei marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 798
bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all’articolo 2207.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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4. La commissione di cui all’articolo 1047 valuta i primi marescialli di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti
dall’articolo 1059.
5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza
previsto all’articolo 1278, comma 1, lettera b).”
L’avanzamento a scelta al grado apicale di Luogotenente previsto dal richiamato Schema di Decreto, non è in grado di
garantire pari opportunità a tutti i colleghi del Ruolo nella considerazione che lo stesso è alimentato da personale di altri
Ruoli provenienti da Concorso Pubblico e interno (Sergenti e Graduati) , che non riusciranno a raggiungere il vertice
gerarchico e di conseguenza il parametro riservato all’apicale.
Al fine di non arrecare sperequazione all’interno dello stesso ruolo, risulta necessario prevedere ai 1°Mar. con più 8 anni
nel grado il parametro previsto per il Lgt.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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AVANZAMENTI AL GRADO SUPERIORE
a. Si legge all’ Art. 2251-ter. Disposizioni transitorie per l’assunzione del grado di luogotenente dell’Esercito italiano,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare(…)
Comma 5. Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2026, il numero di promozioni al grado di luogotenente da
destinare ai primi marescialli che maturano la permanenza minima nel grado stabilita dall’articolo 1278, comma 1,
lettera b), è pari al 75% della rispettiva aliquota.
La previsione di questa modalità di avanzamento non è equiordinata a quella delle Forze di Polizia che garantiscono un
volume di promozioni pari al 100%. La soluzione valutata è che attraverso la previsione normativa per l’avanzamento al
grado di LGt deve avvenire ai sensi dell’articolo 1277, comma 1, lettera a), ovvero determinare una aliquota rapportata
all’organica del ruolo che garantisca la promozione, per tutti coloro che hanno già raggiunto il grado apicale della
normativa previgente, al nuovo grado apicale.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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b. Si legge all’ Art. 1273:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Fatta eccezione per quanto previsto all’articolo 1282, nell'avanzamento a scelta, le promo zioni da conferire sono
così determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente:
1) ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo
con decorrenza dal 1° luglio dell’anno di inserimento in aliquota;
2) ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del pe riodo di permanenza previsto dall’articolo 1285;
b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle
corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ri tardo rispetto al personale di
cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello
stesso anno ai sensi della medesima lettera a);STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale
di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
anno.”;
Si ritiene opportuno al fine di non creare scavalcamenti e ulteriori stratificazioni che l’iscrizione a ruolo in caso di
promozione in seconda o terza valutazione debba essere effettuata sempre anteponendo l’aliquota interessata a
quella dell’anno successivo al fine di garantire e riconoscere in maniera preminente l’anzianità di servizio e del grado
quale maggiore esperienza acquisita a parità di requisiti richiesti.
CONCORSI
Si legge all’Art. 655–bis. Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all’articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel
limite massimo del 30% dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata, anche tramite concorso
per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servi zio
permanente.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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2. Ai fini della partecipazione al concorso di cui al comma 1, non vigono i limiti di età previsti dall’articolo 655.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso di cui al comma 1, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro
valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della
difesa.”;
In considerazione dell’innalzamento dei limiti di età previsti dal presente riordino per l’immissione al ruolo marescialli ed
alla contestuale presunta acquisizione del grado di primo maresciallo mediamente all’età di 57 anni per i marescialli
provenienti dal concorso interno e che hanno frequentato il corso di formazione biennale con conseguimento della
laurea triennale, si propone di prevedere quanto disposto dall’Art. 655 bis co.1 e co.2 dal grado di maresciallo capo e
gradi corrispondenti.STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
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RUOLO MUSICISTI
Per quanto concerne il ruolo musicisti, nella considerazione delle modifiche apportate con il presente riordino e su
istanza dell’intero ruolo si propone di valutare l’inquadramento dello stesso personale in possesso di titolo di studio
equipollente alla laurea magistrale in altro ruolo di rango superiore; tenuto conto che il titolo richiesto agli stessi per
partecipare al concorso è equivalente alla laurea magistrale. Diversamente occorre valutare la possibilità di istituire ex
novo un concorso per ufficiali del ruolo speciale musicisti riservato ai primi marescialli e luogotenenti appartenenti al
ruolo musicisti al pari dei colleghi del ruolo marescialli delle tre forze armate.
I Delegati della categoria “B” del Co.Ce.R. Interforze Ruolo Marescialli 16 marzo
2017Tutte le osservazioni sono gradite
DELEGATI CAT.B. SEZ. ESERCITO:
1° Mar. Lgt. Rossano
1° Mar. Lgt. Roberto CONGEDI
MORACCI
Mar. Ca. Alessandro MOSTI Mar. Ord. Giusy LIBRIZZI
P.d.c.: e-mail: rcon60@hotmail.com cell.:
333.26.75.283Puoi anche leggere