Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 - CIRCOLARE N. 5 DEL 6 FEBBRAIO 2009 IMPOSIZIONE DIRETTA
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CIRCOLARE N. 5 DEL 6 FEBBRAIO 2009 IMPOSIZIONE DIRETTA GAetano Bonafede Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Confindustria Palermo www.assonime.it
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 ABSTRACT La circolare illustra le principali disposizioni fiscali, in materia di imposizione diretta ed indiretta, introdotte dalla legge finanziaria per il 2009 e, in particolare, la proroga delle agevolazioni, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, la proroga di alcune detrazioni IRPEF, talune misure di favore in materia di imposte sui redditi e IRAP, la proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, talune agevolazioni in materia di imposte indirette per gli atti finalizzati al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e, infine, talune riduzioni ed esenzioni ai fini delle accise in relazione a determinati impieghi di prodotti energetici. GAetano Bonafede E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009) Nota 7 gennaio 2009, n. 1017/V, dell’Agenzia delle dogane Confindustria Palermo 2
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 INDICE Introduzione p. 4 1. Proroga di agevolazioni IVA e IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo p. 6 2. Proroga di detrazioni IRPEF e altre misure di favore in materia di imposte sui redditi e IRAP p. 9 3. Proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina p.11 4. Agevolazioni per il riordino delle istituzioni pubbliche di GAetano Bonafede assistenza e beneficenza p.12 5. Agevolazioni nel settore delle accise p.12 E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Confindustria Palermo 3
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 Introduzione La legge finanziaria 20091 si inserisce nell’ambito della manovra di finanza pubblica che quest’anno presenta una sostanziale novità, rispetto a quelle adottate negli anni scorsi, per quanto concerne i tempi di emanazione dei singoli provvedimenti attuativi della manovra. L’adozione, infatti, delle misure volte al miglioramento dei conti pubblici e al raggiungimento degli obiettivi programmatici delineati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013 è stata anticipata nelle sue linee essenziali dal decreto-legge n. 112 del 2008 2, emanato il 25 giugno scorso. Questo decreto-legge ha introdotto numerose disposizioni che hanno inciso su una molteplicità di aree, perseguendo diversi obiettivi fra cui lo sviluppo delle imprese, la razionalizzazione e la riduzione delle spese della Pubblica Amministrazione, la semplificazione delle norme e degli adempimenti burocratici, l’introduzione di aiuti GAetano Bonafede economici alle fasce sociali più deboli (anche al fine di limitare gli oneri finanziari conseguenti all’incremento del costo dell’energia), il reperimento di maggiori entrate, ecc.. Con più specifico riferimento al settore tributario – e, in particolare, alle imposte sui redditi – il decreto-legge ha introdotto norme riguardanti l’addizionale IRES per le E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a imprese del settore petrolifero ed energetico, un nuovo criterio di valutazione delle rimanenze delle imprese petrolifere, ha operato interventi di allargamento della base imponibile nei confronti delle imprese bancarie ed assicurative nonché previsto misure di aggravio impositivo per le società cooperative, per i fondi immobiliari e per il regime delle stock option3. Per quanto riguarda le imposte indirette, il decreto-legge ha apportato alcune modifiche alla normativa IVA in materia di prestazioni ausiliarie rese nell’ambito dei gruppi bancari ed assicurativi, di detraibilità dell’IVA per prestazioni alberghiere e di ristorazione, dell’obbligo (soppresso) di trasmissione degli elenchi dei clienti e dei fornitori nonché alle norme in materia di imposta di registro (riguardo alle Confindustria Palermo 1 Legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008. 2 Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3 Le misure in materia di imposizione diretta previste dal d.l. n. 112/2008 sono state commentate con la nostra circolare n. 50 del 2008. 4
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 locazioni immobiliari stipulate nell’ambito dei suddetti gruppi bancari ed assicurativi)4, dell’imposta di bollo e dell’imposta sulle assicurazioni5. La crisi economica e finanziaria evidenziatasi sul finire del 2008 ha, peraltro, reso necessario ridisegnare il quadro strategico economico nazionale cui facevano riferimento le norme contenute nel decreto-legge n. 112. Con il decreto-legge 29 novembre 2008, n.1856, sono state, dunque, introdotte ulteriori misure urgenti per il sostegno delle famiglie, del lavoro, dell’occupazione e delle imprese. Le principali disposizioni fiscali di tale provvedimento formeranno oggetto di separato commento con una nostra circolare di imminente diramazione. La legge finanziaria per il 2009, tenendo conto di tale complesso e variegato quadro normativo, presenta – rispetto a quelle adottate negli anni precedenti – un articolato più snello e privo di sostanziali innovazioni alle vigenti disposizioni, non contenendo in particolare misure finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia7. GAetano Bonafede Gli interventi in ambito fiscale sono contenuti nell’art. 2 della legge e attengono: - alle agevolazioni, ai fini dell’IVA e dell’IRPEF, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo (par. 1); E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a - alla proroga delle detrazioni IRPEF nonché ad altre misure di favore in materia di imposte sui redditi ed IRAP (par. 2); - alla proroga delle agevolazioni in materia di imposte indirette a favore della piccola proprietà contadina (par. 3); - alle agevolazioni in materia di imposte indirette per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (par. 4); Confindustria Palermo 4 Anche le misure in materia di imposizione indiretta previste dal d.l. n. 112/2008 sono state commentate con la nostra circolare n. 50 del 2008. 5 Sulle previsioni del d.l. n. 112/2008 in tema di acconti dell’imposta di bollo e dell’imposta sulle assicurazioni, si veda la nostra circolare n.43 del 2008. 6 Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009. 7 In estrema sintesi, la legge finanziaria 2009 contiene disposizioni: in materia di entrata (art. 1); riguardanti proroghe fiscali, misure a favore di determinati settori dell’economia (in particolare, agricoltura e autotrasporto), nonché interventi relativi alle gestioni previdenziali, alle risorse destinate ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, agli ammortizzatori sociali e al patto di stabilità interno (art. 2); in tema di tutela della finanza pubblica (art. 3); relative a fondi e tabelle, nonché all’entrata in vigore del provvedimento (art.4). 5
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 - alle agevolazioni in materia di accise per determinati impieghi di prodotti energetici (par. 5). 1. Proroga di agevolazioni IVA e IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo La legge finanziaria 2009 proroga sino al 2011 l’efficacia delle agevolazioni fiscali previste per talune tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo che consistono, sinteticamente, nell’assoggettamento dei corrispettivi pagati per tali prestazioni all’aliquota IVA ridotta del 10 per cento e, al contempo, nel riconoscimento per i soggetti che pagano tali corrispettivi di una detrazione dall’imposta lorda IRPEF relativa ai propri redditi pari al 36 per cento delle spese sostenute. GAetano Bonafede La proroga è stata disposta dall’art. 2, comma 15, della legge finanziaria 2009, mediante modifica dell’art. 1, commi 17 e 18, della legge finanziaria 2008 (in nostra circolare n. 14 del 2008) 8, il quale, è bene evidenziare, aveva già disposto la proroga delle agevolazioni in esame sino al 2010. La modifica in esame consiste in definitiva E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a nella mera estensione temporale di un anno della possibilità di fruire di dette agevolazioni, la cui disciplina sostanziale resta dunque immutata. Peraltro, per quanto concerne l’agevolazione ai fini IVA, l’art. 1, comma 18, della legge finanziaria 2008 aveva previsto l’applicabilità dell’aliquota ridotta per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo fino al 2010 in attuazione della direttiva 14 febbraio 2006, n. 2006/18/CE, che aveva, appunto, prorogato a tale data la possibilità per gli Stati membri di adottare il regime dell’IVA agevolata sui servizi ad alta intensità di lavoro. Poiché tale scadenza comunitaria non è stata a tutt’oggi Confindustria Palermo ulteriormente estesa, potrebbe dubitarsi della compatibilità con essa dell’ulteriore differimento di un anno contenuto nella finanziaria 2009; è da rilevare, tuttavia, che in sede comunitaria è attualmente in corso di discussione una proposta di direttiva volta a rendere permanente l’applicazione dell’aliquota ridotta ai servizi in questione9. 8 Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9 Il riferimento è alla proposta di direttiva COM(2008) 428, del 7 luglio 2008, che prevede la modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (v. nostra comunicazione del 16 luglio 2008). 6
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 Come accennato, l’ambito applicativo dell’agevolazione, stabilito in origine dall’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 10, risulta invariato rispetto a quanto già previsto dalle analoghe, previgenti norme in materia; rimangono validi, pertanto, i chiarimenti già impartiti al riguardo dall’amministrazione finanziaria11. Merita solo ricordare per completezza che, in ordine agli interventi che possono essere eseguiti con l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, la norma agevolativa originaria faceva riferimento alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia12 eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata 13. In realtà, l’agevolazione di carattere temporaneo di cui la legge finanziaria ha disposto la proroga attiene agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui predetti fabbricati: gli interventi, infatti, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica su qualsiasi tipologia di fabbricati, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria GAetano Bonafede su fabbricati di edilizia residenziale pubblica sono già soggetti alla medesima aliquota ridotta in base alla disciplina ordinaria14. Ricordiamo, inoltre, che possono usufruire del beneficio anche le forniture di beni effettuate nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; peraltro, E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a per determinati beni di valore “significativo” rispetto al valore della prestazione, individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 199915, forniti nell’ambito dell’intervento, l’aliquota del 10 per cento si applica solo se il loro valore – che deve essere distintamente indicato in fattura – non superi la metà dell’intera prestazione, mentre per i beni di valore superiore l’agevolazione si applica entro tale limite16. 10 Si veda la nostra circolare n. 18 del 2000, di commento alle disposizioni in materia di IVA contenute nella legge finanziaria per il 2000. 11 Si vedano le circolari ministeriali 29 dicembre 1999, n. 247/E e 7 aprile 2000, n. 71/E, rispettivamente, Confindustria Palermo nelle nostre circolari n. 18 e n. 25 del 2000. 12 Si tratta degli interventi di recupero elencati nelle lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 13 Si intendono tali quelli adibiti per più del 50 per cento della superficie sopra terra a dimora di soggetti privati (v., in tal senso, la circolare ministeriale n. 71/E del 2000, cit.). 14 V., rispettivamente, il n. 127-quaterdecies) ed il n. 127-duodecies), della parte terza della Tabella A, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972. 15 Anche se i beni di valore “significativo” sono stati specificamente individuati con il decreto ministeriale del 29 dicembre 1999, la tassatività della loro elencazione non va intesa in senso strettamente letterale: vanno ricompresi fra tali beni anche quelli che hanno la stessa funzionalità dei beni indicati. 16 In altri termini, per individuare la parte del valore dei beni "significativi" cui è applicabile l'aliquota IVA ridotta, occorre sottrarre dal corrispettivo complessivo pattuito per l'intervento il valore della fornitura dei beni "significativi"; il risultato costituirà l'ammontare massimo fino al quale il valore della suddetta fornitura 7
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 La legge finanziaria 2009 nulla dispone in merito alla necessità o meno, per poter usufruire delle agevolazioni in esame, di indicare in fattura il costo della manodopera impiegata, con la conseguenza che rimane fermo quanto già disposto al riguardo dalla legge finanziaria 2008 in relazione al triennio 2008-2010. Anche per il 2011, dunque, per usufruire della riduzione di aliquota IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa non è necessario indicare sulle relative fatture il costo della manodopera impiegata. Già nella legge finanziaria 2008, infatti, tale adempimento, previsto in precedenza per le operazioni fatturate dal 1° gennaio al 31 dicembre 200717, era stato confermato solo per potersi avvalere delle speciali detrazioni ai fini IRPEF18. Passando proprio a questo profilo, e cioè alla proroga delle agevolazioni ai fini IRPEF, dal momento che anche in questo settore è rimasto immutato il regime sostanziale di tali agevolazioni, ci limitiamo a rilevare che esse consistono in una detrazione pari al GAetano Bonafede 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Si tratta delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, per la realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia di singole unità E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a immobiliari e di immobili condominiali. Per quanto concerne, invece, i lavori di manutenzione ordinaria, essi sono ammessi a fruire dell’agevolazione solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. In particolare, a seguito della proroga, ricadono nell’ambito applicativo di tale agevolazione gli oneri sostenuti per questi interventi sino al 31 dicembre 2011. Analoga detrazione è riconosciuta pure per gli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione degli Confindustria Palermo immobili. In questo caso, la detrazione IRPEF riconosciuta all’acquirente o all’assegnatario dell’immobile, spetta “in ragione di un’aliquota del 36 per cento del sarà agevolato, mentre la rimanente parte dello stesso valore sarà soggetta all'aliquota ordinaria (v., più diffusamente, al riguardo, le nostre circolari n. 18 e n. 25 del 2000). 17 V. art. 1, comma 388, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). 18 V. art. 1, comma 19, della legge n. 244 del 2007. Naturalmente, l’onere di indicare in fattura il costo della manodopera sussiste anche per le prestazioni fatturate fino al prossimo 31 dicembre 2011, qualora unitamente alla riduzione di aliquota IVA si intenda usufruire anche della detrazione del 36 per cento riconosciuta per gli interventi di recupero ai fini IRPEF. Sul punto si veda, più diffusamente, quanto abbiamo osservato nel paragrafo 2 della circolare n. 14 del 2008. 8
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione” 19; in ogni caso, la spesa su cui calcolare la detrazione non può eccedere i 48.000 euro. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che prima della proroga risultavano agevolabili i lavori eseguiti entro il 2010, a condizione che l’immobile fosse alienato o assegnato entro il 30 giugno 2011. Questo intervento normativo modifica unicamente il termine entro il quale l’immobile deve essere alienato o assegnato, prorogandolo al 30 giugno 2012, fermo rimanendo, dunque, che i lavori devono essere eseguiti entro il 201020. 2. Proroga di detrazioni IRPEF e altre misure di favore in materia di imposte sui redditi e IRAP GAetano Bonafede Ancora, in materia di IRPEF, la legge finanziaria 2009 proroga: a. “per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d’imposta successivi”, la detrazione spettante nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (per un E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a importo non superiore a 632 euro annui per ciascun figlio) (art. 2, comma 6); b. per il 2009 (per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2009), la detrazione spettante nella misura del 19 per cento delle spese di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale (nei limiti di 250 euro annui) (art. 2, comma 7). In materia di IRAP, viene confermata (art. 2, comma 1) l’applicazione dell’aliquota dell’1,9 per cento per le imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca. Tale aliquota, già prevista in via transitoria 21 e prorogata di anno in anno22, viene ora Confindustria Palermo stabilita come misura “a regime”. 19 Art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 20 In particolare, l’art. 1, comma 17, lett. b), della legge finanziaria 2008, così come modificato dalla legge finanziaria 2009, accorda l’agevolazione agli interventi “eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti […] che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2012”. 21 Vedi, art. 9, comma 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448, e art. 19, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 22 Vedi, da ultimo, l'art. 1, comma 171, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 9
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 A sostegno delle imprese di autotrasporto merci, è prevista una serie di misure di favore: a. la proroga, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, della deduzione forfetaria per spese non documentate di cui all’art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che consiste nell’estensione parziale della deduzione forfetaria di cui all’art. 66, comma 5, del TUIR (imprese minori) – prevista per i “trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa” – anche ai trasporti “personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa” (art. 2, comma 4); b. l’innalzamento, per le indennità di trasferta percepite nell’anno 2009, della quota non imponibile e l’incremento della deduzione forfettaria per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d’imposta in corso al 31 GAetano Bonafede dicembre 2009, nei limiti complessivi di 30 milioni di euro (art. 2, comma 17, lett. a) e b); c. l’individuazione, nei limiti di spesa di 30 milioni, della percentuale delle somme percepite nell’anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario (di cui al E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66) da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008 (art. 2, comma 18); d. la previsione, “per l’anno 2009”, di un credito di imposta commisurato all’importo pagato per la tassa automobilistica di ciascun veicolo posseduto ed utilizzato nell’attività, nei limiti complessivi di 40 milioni di euro (art. 2, comma 19). La misura delle agevolazioni di cui citati commi da 17 a 19 – cioè quelle indicate alle Confindustria Palermo lettere b), c), e d) – nei limiti di spesa assegnati, sarà stabilita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 20). Per connessione d’argomento, rileviamo altresì che la legge finanziaria 2009 proroga la possibilità di utilizzare in compensazione le somme versate a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile relativi ai veicoli a motore adibiti a trasporto merci 23; le somme versate nel 2008 a tale 23 Tale agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed è stata da ultimo prorogata – per le “somme versate nel periodo d’imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008” – dall’art. 1, comma 169, della legge 24 10
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 titolo, infatti, possono essere utilizzate “ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1°gennaio 2009 al 31 dicembre 2009” (art. 2, comma 3). 3. Proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina La legge finanziaria (art. 2, comma 8) proroga anche per quest’anno, e quindi fino al 31 dicembre 2009, le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, la cui applicabilità era stata precedentemente fissata al 31 dicembre 2008 in base alla proroga stabilita con la legge finanziaria per lo scorso anno24. Le agevolazioni in questione sono quelle stabilite dall’art. 28 della legge 2 giugno 1961, GAetano Bonafede n. 454, e consistono nell’applicazione, agli atti inerenti alla formazione e arrotondamento della proprietà contadina, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria nella misura fissa (attualmente di euro 168) invece che proporzionale e nell’esenzione dall’imposta di bollo. Resta invece applicabile a tali atti l’imposta catastale nella misura proporzionale dell’uno per cento prevista dall’art. 10 del decreto E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a legislativo n. 347 del 199025. Le agevolazioni si applicano agli atti di compravendita che hanno per oggetto fondi rustici idonei a formare una proprietà diretto-coltivatrice la cui superficie coltivabile sia rapportata alla capacità lavorativa del nucleo familiare dell’acquirente, se questi abbia la qualifica di coltivatore diretto e non sia già proprietario di terreni 26. Se è già proprietario di terreni, l’acquirente può fruire delle agevolazioni quando l’acquisto incrementa le dimensioni della proprietà da lui posseduta (è il cosiddetto arrotondamento). Confindustria Palermo dicembre 2007, n. 244. 24 Art. 1, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 25 Si richiama l’attenzione sul fatto che l’analoga disposizione agevolativa prevista dall’art. 9, secondo comma, del d.p.r. n. 601 del 1973, per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento o di proprietà diretto-coltivatrici in territori montani prevede, oltre all’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, anche l’esenzione dall’imposta catastale. 26 Sui requisiti soggettivi per fruire dei benefici, si veda la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 350/E del 29 novembre 2007. 11
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 Il possesso dei requisiti necessari per fruire dei benefici è attestato dall’Ispettorato agrario che rilascia a tal fine un apposito certificato, che può essere prodotto dal contribuente anche entro tre anni dalla data di stipula dell’atto di compravendita; in tal caso, quando l’acquirente stipula l’atto, deve produrre un’attestazione dell’Ispettorato da cui risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato27. 4. Agevolazioni per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Sempre in tema di imposte d’atto, è stata disposta (art. 2, comma 10) l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti, posti in essere nel corso del 2009, concernenti il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (le GAetano Bonafede cosiddette IPAB). I benefici si applicano, in particolare, agli atti di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche ovvero in persone giuridiche di diritto privato, nonché agli atti di fusione o di estinzione delle istituzioni stesse28. E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a 5. Agevolazioni nel settore delle accise La legge finanziaria 2009 interviene sulle accise, da un lato, per rendere strutturali alcune misure agevolative, finora prorogate da provvedimenti a carattere temporaneo e, dall’altro, per confermare per l’anno in corso taluni benefici scaduti nel 2008 29. Gli interventi della finanziaria 2009 in materia di accise sono stati illustrati dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 1017/V del 7 gennaio 2009. Confindustria Palermo Con le disposizioni dei commi 11 e 12 dell’art. 2 della legge finanziaria vengono rese strutturali – dal 1° gennaio 2009 – le seguenti agevolazioni: 27 Art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604. 28 Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 29 Per il 2008, v. le disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in nostra circolare n.19 del 2008 (par.2), di commento alle misure in materia di accise e di diritti doganali previste nell’ambito della Manovra di finanza pubblica per il 2008. 12
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 - riduzione dell’accisa sul gas naturale impiegato, per combustione, negli usi industriali dai “grandi consumatori”, vale a dire dagli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che effettuano consumi del menzionato combustibile superiori a 1.200.000 metri cubi annui. Il beneficio consiste nella riduzione, del 40 per cento, dell’aliquota prevista per il gas naturale destinato alla combustione per usi industriali. L’aliquota agevolata risulta, quindi, pari a € 7,4988 per 1000 metri cubi, cioè al 60 per cento dell’aliquota (€ 12,498 per 1000 metri cubi) prevista per il gas naturale impiegato per usi industriali; - riduzione di € 0,0258 del costo di ogni litro di gasolio e di ogni chilogrammo di GPL utilizzati come combustibili da riscaldamento nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali. La riduzione – prevista dall’art. 5 del decreto- legge n. 356 del 2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418) 30 – si aggiunge a quella prevista dall’art.8, comma 10, lett.c), della legge n.448 del 1998, nell’ambito delle misure compensative dei maggiori GAetano Bonafede oneri derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica31; sconto, pari ad € 0,0155, per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, previsto dall’art. 6 del citato decreto-legge n.35632. Tale sconto si aggiunge a quello originariamente stabilito, nella misura di € 0,0103 per Kwh di calore fornito, dall’art.8, comma 10, lett.f), E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a della legge n.448 del 1998, anch’esso nell’ambito delle misure compensative dei maggiori oneri derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica33. Con le disposizioni dei commi 13 e 14 dell’art. 2 della legge finanziaria 2009 è, invece, disposta la proroga – per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009 – delle seguenti agevolazioni: - riduzione di prezzo – introdotta con l’art.13, comma 2, della legge n.448 del 200134 – per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile da riscaldamento Confindustria Palermo nelle parti di territorio, individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al d.P.R. n.412 del 1993; 30 V. nostra circolare n. 47 del 2001, riguardante le disposizioni del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, rilevanti per il settore delle imposte sui prodotti petroliferi. 31 Sulle disposizioni dell'art.8 della legge 23 dicembre 1998, n.448, relative alla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e altre misure compensative, si veda la nostra circolare n. 12 del 1999. 32 V. nostra citata circolare n. 47 del 2001. 33 V. nostra citata circolare n. 12 del 1999. 34 V. nostra circolare n. 5 del 2002, di commento alla legge di conversione del citato d.l. n. 356/2001. 13
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 - esenzione dall’accisa per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra per tutte le tipologie di colture35. È, inoltre, prevista l’estensione del beneficio anche agli oli di origine vegetale impiegati in quelle coltivazioni. A quest’ultimo riguardo, si osserva che gli oli vegetali utilizzati per fini energetici nella generalità dei lavori agricoli sarebbero strutturalmente esenti dall’accisa, ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle accise 36. Tuttavia, tale esenzione risulta subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea che, ad oggi, non risulta essere ancora intervenuta. In attesa dell’autorizzazione comunitaria, la legge finanziaria equipara espressamente – sia pure limitatamente al 2009 – il trattamento degli oli di origine vegetale impiegati nelle coltivazioni sotto serra a quello del gasolio avviato a tale impiego. Al riguardo, l’Agenzia delle dogane precisa 37 che i consumi degli oli vegetali, ai fini dell’applicazione dell’esenzione in esame, sono determinati in base a quanto previsto dall’art.1, comma 4, del decreto GAetano Bonafede ministeriale 26 febbraio 200238, “nelle more dell’eventuale aggiornamento della Tabella allegata al predetto decreto, da parte del competente Dicastero” 39. Infine, per quanto concerne i presupposti, le modalità e gli adempimenti necessari alla fruizione del beneficio fiscale in questione, l’Agenzia fa rinvio a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 454 del 2001 40, “in quanto E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a 35 La finanziaria 2009 dispone, in particolare, la proroga per il 2009 dell’esenzione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in nostra circolare n. 2 del 2004, par. 2). 36 Il punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle accise (TUA), emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, stabilisce l’esenzione dall’imposta per gli “oli vegetali non modificati chimicamente” impiegati in “lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”. Confindustria Palermo 37 V. nota n. 1017/V del 7 gennaio 2009. 38 Il riferimento è al decreto ministeriale 26 febbraio 2002, in tema di “determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa”. 39 Tale precisazione ribadisce quanto già affermato dall’Agenzia delle dogane nel par. 12.1 della circolare n. 17/D del 2007. Sul punto, si veda la nostra circolare n. 68 del 2007 (par. 17), di commento alla riforma della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 40 Il riferimento è al regolamento emanato con decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, sulle “modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”. 14
Imposte dirette e indirette: novità della legge finanziaria 2009 Circolare N. 5 / 2009 applicabile, tenuto conto che per detti prodotti vegetali non è, al momento, espressamente prevista la denaturazione”41. Il Direttore Generale Micossi GAetano Bonafede E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Confindustria Palermo 41 V. nota n. 1017/V del 7 gennaio 2009. 15
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