LE NOVITA' FISCALI DELLE MANOVRE ESTIVE - Renzo Parisotto Rezzato, 8 Ottobre 2011 - Villa Fenaroli Palace
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LE NOVITA’ FISCALI DELLE MANOVRE ESTIVE Renzo Parisotto Aggiornato al 30 settembre2011 Rezzato, 8 Ottobre 2011 – Villa Fenaroli Palace –
“La riforma delle tassazioni delle attività finanziarie” • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE • ATTIVITA’ FINANZIARIE 2
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • D.L. 29 dicembre 2010, n.255 conv. Legge 26.02.2011 n. 10 Dal 1° luglio 2011 non è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di investimento e la tassazione avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. In pratica viene spostato il momento della tassazione alla percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene all’estero. L’intervento del legislatore è stato dettato dalla necessità di eliminare la differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR esteri e OICR italiani. Aggiornato al 30 settembre 2011 3
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • Definizione di fondo comune d’investimento: “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi”. Aggiornato al 30 settembre 2011 4
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • I fondi comune d’investimento possono essere suddivisi in: 9 Fondi comuni di investimento mobiliare quanto investono le somme conferite dai sottoscrittori sul mercato mobiliare (azioni, obbligazioni, contratti derivati, eccetera). A loro volta si distinguono in fondi aperti e fondi chiusi 9 Fondi comuni di investimento immobiliare • I fondi comuni di investimento si distinguono in fondi di diritto italiano e fondi di diritto estero. • Le società d’investimento a capitale variabile (Sicav) si distinguono dai fondi comuni di investimento per la loro natura giuridica. • Dalla partecipazione agli OICR possono derivare redditi di capitale, redditi diversi di natura finanziaria nonché redditi di impresa qualora il partecipante sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale. Aggiornato al 30 settembre 2011 5
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • Il regime fiscale dei fondi applicabile fino al 30 giugno 2011 In conformità al D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, il regime fiscale degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari è stato caratterizzato fino al 30 giugno 2011, dall’applicazione in capo alla società di gestione di un’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato della gestione, fatta eccezione per i fondi mobiliari con meno di cento partecipanti assoggettati all’aliquota del 27%. Fino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo sono esclusi da impostazione in quanto già tassati in capo al fondo stesso mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato della gestione. Le partecipazioni ai fondi assunte nell’esercizio di imprese commerciali fino al 30 giugno 2011, prevede che i relativi proventi concorrono a formare il reddito e hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% dei proventi stessi. Ai soggetti non residenti fino al 30 giugno 2011 è riconosciuto il diritto al pagamento Aggiornato di2011 al 30 settembre una somma pari al 15% dei proventi. 6
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • Il regime fiscale dei fondi applicabile dal 1° luglio 2011 Le modifiche recate dall’art. 2 del D.L. n.225/2010 riguardano il regime tributario applicabile agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OIRC) con sede in Italia, con esclusione dei fondi immobiliari. La riforma è applicabile nei confronti dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano, delle Sicav e dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi nonché degli OICR aperti con sede in Lussemburgo (c.d. fondi lussemburghesi storici). I fondi hanno la qualifica di soggetto “lordista”, cioè il diritto a percepire i redditi di capitale “al lordo” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. A decorrere dal 1° luglio 2011 la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta alla fonte del 12,50% su proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle stesse. Aggiornato al 30 settembre 2011 7
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • Il regime fiscale dei fondi applicabile dal 1° luglio 2011 (segue) Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie o intermediarie che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di tassazione delle quote o azioni. Assumono rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazione ”switch”. La ritenuta non è applicabile sui proventi percepiti dai soggetti non residenti più precisamente: dai soggetti residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; dagli investitori istituzionali esteri; dagli enti od organismi internazionali. Aggiornato al 30 settembre 2011 8
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • Modalità di applicazione della ritenuta Applicazione a titoli di acconto della ritenuta del 12,50% nei confronti di: ¾ Imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa ¾ Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in Italia; ¾ Società ; ?????? ¾ Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’Ires. Il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’art. 26 quinquies è la SGR che ha istituito il fondo o la Sicav, che sono gli emittenti dei titoli sottoscritti. Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi di cui all’art. 11 bis del D.L. n. 512/1983 collocate nel territorio della Stato, la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato la ritenuta è applicata dall’intermediario residente presso il quale le quote o azioni siano state depositate. Aggiornato al 30 settembre 2011 9
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE Fattispecie Sostituto d’imposta o Proventi periodici SGR che hanno istituito il fondo, le SICAV e, per i fondi lussemburghesi o Rimborso quote o azioni storici, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni o Liquidazione delle quote o azioni Negoziazione quote o azioni: la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 incaricati della negoziazione delle o Cessione delle quote quote o azioni medesime (che, a seconda dei casi, può coincidere con l’emittente delle quote o azioni) – v. sopra - Quote/azioni del fondo/sicav immesse in un sistema di o Proventi periodici deposito accentrato (p.e. come Monte Titoli): la ritenuta verrà applicata dagli intermediari finanziari aderenti, direttamente o o Rimborso quote o azioni indirettamente a tale sistema di deposito presso cui il cliente ha o Cessione delle quote depositato le quote. Il ruolo di sostituto d’imposta è assunto, pertanto, da un soggetto diverso dalla SGR, di norma da individuare o Liquidazione delle quote nell’intermediario più vicino al cliente (v. banca che ha nel o azioni deposito o nella “rubrica fondi” l’evidenza delle quote/azioni). Accade sostanzialmente quanto già succede per gli ETF quotati o per i fondi esteri privi di banca corrispondente in Italia. Aggiornato al 30 settembre 2011 10
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE I redditi diversi di natura finanziaria Il sostituto d’imposta tenuto ad applicare il regime del risparmio amministrato è l’intermediario presso il quale i titoli sono in custodia, amministrazione, deposito, gestione o in altro rapporto stabile. Fattispecie Sostituto d’imposta o Nel caso di collocamento diretto SGR che hanno istituito il fondo, le SICAV e, per i fondi lussemburghesi storici, i soggetti incaricati delle quote o azioni dell’OICR del collocamento delle quote o azioni o Qualora il partecipante abbia sottoscritto un formale contratto di custodia, amministrazione o Intermediario collocatore deposito, ovvero altro stabile rapporto (v. rubrica fondi; evidenza fondi) Aggiornato al 30 settembre 2011 11
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE Regime transitorio Fino al 30 giugno 2011 si continuerà ad applicare il regime di tassazione “per maturazione”, In caso di risultato positivo le SGR e le SICAV verseranno la relativa imposta sostitutiva del 12,50% a partire dal 16 febbraio 2012 in un numero massimo di undici rate. In caso di risultato negativo lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione del risultato positivo al 30/06/2011 di altri fondi conseguiti dagli investitori a decorrere dal 1° luglio 2011. Alle quote o azioni possedute al cambio di regime è attribuito quale valore di partenza il NAV del 30 giugno 2011. Ai fini del capital gain le norme transitorie prevedono che il costo di carico delle quote possedute sia rettificato in aumento (o in diminuzione) per un ammontare pari la differenza positiva (differenza negativa) tra NAV al 30/06/2011 e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. Aggiornato al 30 settembre 2011 12
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE Regime transitorio Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi di capitale post 01/07/2011 NAV NAV al 30 Valore di rimborso sottoscrizione giugno o cessione delle Redditi di capitale post 01/07/2011 o acquisto 2011 quote o azioni Reddito di capitale da assoggettare a 40 60 70 ritenuta del 12,50% è pari a 10=(70-60); 20=(60-40) è stato già tassato in capo al fondo (v. maturato nel vecchio regime) Reddito di capitale da assoggettare a ritenuta del 12,50% è pari a 40=(70-30); 40 30 70 la perdita maturata al 30/06/2011 nel vecchio regime di -10=(30-40) è già riconosciuta nel NAV al 30/06/2011, in quanto comprensivo del risparmio di imposta Aggiornato al 30 settembre 2011 13
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE Regime transitorio Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi diversi Costo NAV NAV al 30 Costo fiscale quote Valore sottoscriz di Redditi diversi sottoscrizione ione o giugno possedute al 30 giugno rimbors o acquisto 2011 2011 Plus/Minus acquisto o R.Capitale (25-30) = 0 45 40 30 [45+(30-40)]=[45-10]=35 25 R.Diverso (Minus) [(25-35) – (0)] = -10 R.Capitale (70-30) = 40 30 40 30 [30+(30-40)]=[30-10]=20 70 R.Diverso (Plus) [(70-20) – (40)] = 10 R.Capitale [30+(60- (70-60)= 10 30 40 60 70 40)]=[30+20]=50 R.Diverso (Plus) [(70-50)-(10)] = 10 Aggiornato al 30 settembre 2011 14
“La riforma delle tassazioni delle attività finanziarie” • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE • ATTIVITA’ FINANZIARIE Aggiornato al 30 settembre 2011 15
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE • D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. nella L. 12 luglio 2011, n. 106 Il 13 luglio 2011 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare che fanno seguito a quelle introdotte dall’art. 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che ricordiamo hanno introdotto importanti modifiche alla disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare e, più in generale, alla disciplina civilistica dettata dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per i fondi comuni di investimento. Aggiornato al 30 settembre 2011 16
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI • Soggettività fiscale del fondo I fondi non soggetti a IRES e IRAP e tutti i proventi percepiti dal fondo sono esenti da tassazione in capo al fondo stesso. • Il regime fiscale dei redditi conseguiti dai partecipanti Tipologia di partecipanti : A. Investitori istituzionali; B. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%); C. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%); D. Investitori non residenti. Aggiornato al 30 settembre 2011 17
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI A. Investitori istituzionali Sono considerati Investitori istituzionali : ▫ Stato; ▫ Enti pubblici; ▫ OICR; ▫ Forme di previdenza obbligatoria; ▫ Imprese di assicurazione per gli investimenti a coperture delle riserve tecniche; ▫ Banche e intermediari finanziari; ▫ Enti che perseguono le finalità previste dalla legge sulle Fondazioni bancarie; ▫ Enti privati con finalità mutualistiche e i corrispondenti soggetti costituiti all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto ad individuare i beneficiari effettivi del reddito inclusi nella c.d. White list; ▫ veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura superiore al 50% dai soggetti sopra menzionati. Aggiornato al 30 settembre 2011 18
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI Redditi di capitale distribuiti dal fondo Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 20% applicata: 9 a titolo di acconto nei confronti di: • Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; • Società di persone; • Società di capitali; • Stabili organizzazioni in Italia di società estere. 9 a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti dagli OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata. Aggiornato al 30 settembre 2011 19
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI B. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%) I redditi conseguiti dal fondo sono attribuiti per trasparenza ai partecipanti in proporzione alle quote detenute al termine del periodo di gestione. I partecipanti pagano le imposte non già sui redditi distribuiti dal fondo, ma sui redditi conseguiti dal fondo, iscritti nei rendiconti periodici redatti al termine di ciascun anno. Su tali redditi non si applica la ritenuta alla fonte del 20% di cui all’art. 7, del D.L. n. 351/2001 poiché gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo dei partecipanti, indipendentemente dall’effettiva percezione. La soglia di partecipazione è calcolata prendendo a riferimento il patrimonio del fondo al termine del periodo di imposta. B. 1) Cessione di quote “qualificate” – Redditi diversi Tali partecipazioni sono assimilate alle quote di partecipazioni qualificate in società di persone. Concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72% e quindi soggette ad aliquota marginale IRPEF. Aggiornato al 30 settembre 2011 20
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI C. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%) Applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%: a titolo di acconto nei confronti di: 9Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; 9Società di persone; 9Società di capitali; 9Stabili organizzazioni in Italia di società estere. a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti da OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata. C. 1) Cessione di quote “non qualificate” – Redditi diversi Sono da ricondurre nell’ambito della tassazione ordinaria (aliquota 12,50% - 20% dal 1° gennaio 2012) – artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97 Aggiornato al 30 settembre 2011 21
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI D. Investitori non residenti – Redditi di capitale I redditi percepiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Sono invece esenti da tassazione i proventi distribuiti a favore di: x fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo scambio di informazioni; x enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Aggiornato al 30 settembre 2011 22
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI Regime transitorio Investitori qualificati - I partecipanti diversi dagli investitori istituzionali di fondi immobiliari che al 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5% sono tenuti a corrispondere una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo di imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d’imposta 2010. Le minusvalenze realizzate non sono pertanto fiscalmente rilevanti. Aggiornato al 30 settembre 2011 23
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI Regime di liquidazione agevolata del fondo Per i fondi che al 31/12/2010 non erano partecipati esclusivamente da investitori istituzionali e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un ammontare superiore al 5%, la società di gestione del fondo può deliberare entro il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo. In tal caso, la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31/12/2010. In caso di liquidazione del fondo, non si applicano: 9 Il regime di imputazione dei redditi per trasparenza dei proventi percepiti dal fondo in capo ai partecipanti; 9 Le disposizioni relative all’imposta sostitutiva del 5% prevista nel periodo transitorio per gli investitori qualificati; 9 La ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001 sui proventi percepiti dagli investitori in costanza di partecipazione al fondo fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi assoggettato all’imposta del 7%. Aggiornato al 30 settembre 2011 24
Tabelle di sintesi: REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI Investitori ISTITUZIONALI e altri Investitori QUALIFICATI investitori NON QUALIFICATI (quote Redditi capitale (quote SUPERIORI al 5% del INFERIORI al 5% del patrimonio del patrimonio del fondo) fondo Proventi del fondo Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del Sono attribuiti per trasparenza ai percepiti da soggetti 20% in sede di distribuzione ai partecipanti partecipanti, diversi dagli residenti La ritenuta è applicata: investitori istituzionali, in proporzione alle quote detenute al •a titolo di acconto nei confronti di: termine del periodo di gestione. 9Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; Concorrono alla formazione del 9Società di persone; reddito complessivo dei 9Società di capitali; partecipanti (p.e. aliquota 9Stabili organizzazioni in Italia di società marginale IRPEF), estere. indipendentemente dall’effettiva •a titolo di imposta in tutti gli altri casi; percezione. Sono esclusi da ritenuta i proventi percepiti da: •OICR italiani; •Fondi pensione residenti. Aggiornato al 30 settembre 2011 Segue 25
Tabelle di sintesi: REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI Investitori ISTITUZIONALI e altri Investitori QUALIFICATI investitori NON QUALIFICATI (quote Redditi capitale (quote SUPERIORI al 5% del INFERIORI al 5% del patrimonio del patrimonio del fondo) fondo Proventi del Sono assoggettati in ogni caso ad una ritenuta a titolo di fondo percepiti imposta del 20% (v. art. 7, D.L. n. 351/2001), fatta salva da soggetti l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie NON residenti imposizioni. Sono esenti da ritenuta se percepiti da: •fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo scambio di informazioni; •enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Aggiornato al 30 settembre 2011 26
“La riforma delle tassazioni delle attività finanziarie” • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE • ATTIVITA’ FINANZIARIE Aggiornato al 30 settembre 2011 27
RIFORMA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE • D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. nella L. 14 settembre 2011, n. 148 L’art. 2, commi da 6 a 34, modifica il regime fiscale dei redditi di natura finanziaria. Il provvedimento non incide sul regime fiscale delle componenti reddituali afferenti le singole attività finanziarie, ma interessa trasversalmente la generalità degli strumenti finanziari variando l’aliquota di tassazione dei relativi proventi che finora si assestava essenzialmente sui tre noti valori del 12,50%, del 20% (fondi immobiliari e SIIQ) e del 27%. Dal 1° gennaio 2012, infatti, l’aliquota di riferimento diventa il 20% sia per l’applicazione delle ritenute (d’acconto e d’imposta), sia per l’applicazione delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi su tali tipologie reddituali. Sono previste talune eccezioni alle variazioni di aliquota (segue). Aggiornato al 30 settembre 2011 28
Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale) Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal 31.12.2011 1°gennaio 2012 Persone Persone Persone Persone fisiche fisiche non fisiche fisiche non residenti residenti (*) residenti residenti (*) Conti correnti, depositi vincolati e certificati di non non soggetti deposito 27,00% soggetti(1) 20,00% (1) Titoli pubblici italiani ed equiparati 12,50% 12,50% (2) 12,50% 12,50%(2) Titoli di stato esteri 12,50% non 12,50% non soggetti soggetti(1) (1) Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e società quotate) 12,50% 12,50%(2) 20,00% 20,00%(2) Obbligazioni private italiane a prescindere dalla scadenza e dal tasso 12,50%(°) 12,50%(°) 20,00% 20,00% Partecipazioni non qualificate italiane 12,50% 27,00% 20,00% 20,00% Partecipazioni qualificate italiane Unico marg. 27,00% Unico 20,00% (*) salvo convenzioni (°) 27% se inferiori 18 mesi e tasso maggiorato all’emissione (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR (2) salvo esenzione per NR in paesi White List (v. D.Lgs. n. 239) Riferimenti legislativi: DPR 600/1973, D.Lgs. 239/96, D.L. 138/2011 conv. Legge 148/2011 Aggiornato al 30 settembre 2011 29
Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale) Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal 31.12.2011 1°gennaio 2012 Persone Persone Persone Persone fisiche fisiche non fisiche fisiche non residenti residenti (*) residenti residenti (*) Partecipazioni non qualificate in società black non non soggetti list negoziate in mercati regolamentati. 12,50% soggetti (1) 20,00% (1) Altre partecipazioni in società black list Unico non Unico non soggetti marginale soggetti (1) marginale (1) Fondi immobiliari italiani (eccezione: tassazione per trasparenza per investitori 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% qualificati non istituzionali) Oicr italiani (la componente investita in titoli di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50%(2) 20,00% 20,00% (2) 2012) Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati (la componente investita in titoli 12,50% non 20,00% non soggetti di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal soggetti (1) (1) 2012) (*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White List (v. D.Lgs. n. 239/96) 30 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale) Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal 31.12.2011 1°gennaio 2012 Persone Persone Persone Persone fisiche fisiche non fisiche fisiche non residenti residenti (*) residenti residenti (*) Altro Oicr esteri Unico non soggetti non soggetti marginale (1) Unico (1) Derivati NA NA NA NA Valute(se la giacenza ha superato 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui) NA NA NA NA Pronto contro termine e prestito titoli 12,50% 12,50% (2) 20,00% 20,00% (2) Finanziamenti Unico 12,50% Unico 20,00% Commissioni di garanzia Unico 12,50% (2) Unico 20,00% Polizze vita(la componente investita in titoli di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50% 20,00% 20,00% 2012) (*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White List (v. D.Lgs. n. 239/96) 31 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain) Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal 31.12.2011 1°gennaio 2012 Persone Persone Persone Persone fisiche fisiche non fisiche fisiche non residenti residenti residenti residenti (*) (*) Conti correnti, depositi vincolati e certificati di deposito NA NA NA NA Titoli pubblici italiani ed equiparati 12,50% 12,50% (1) 12,50% 12,50% (1) Titoli di stato esteri 12,50% 12,50%(1) 12,50% 12,50% (1) Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e società quotate) 12,50% 12,50%(1) 20,00% 20,00% (1) Obbligazioni private italiane a prescindere dalla scadenza e dal tasso 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00%(1) Partecipazioni non qualificate italiane 12,50% 12,50%(1) 20,00% 20,00%(1) Partecipazioni qualificate italiane Unico Unico Unico Unico marginale marginale marginale marginale (*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White List (v. D.Lgs. n. 239/96) Aggiornato al 30 settembre 2011 32
Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain) Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal 31.12.2011 1°gennaio 2012 Persone Persone Persone Persone fisiche fisiche non fisiche fisiche non residenti residenti residenti residenti (*) (*) Partecipazioni non qualificate in società black list negoziate in mercati regolamentati. 12,50% 12,50% 20,00% 20,00% Unico Unico Unico Unico Altre partecipazioni in società black list marginale marginale marginale marginale Fondi immobiliari italiani (eccezione: tassazione per trasparenza per investitori qualificati non 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00% istituzionali) (1) Oicr italiani (la componente investita in titoli di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00%(1) 2012) Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati equiparati (la componente investita in titoli di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00% 2012) (1) (*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White List (v. D.Lgs. n. 239/96) 33 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain) Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal 31.12.2011 1°gennaio 2012 Persone Persone Persone Persone fisiche fisiche non fisiche fisiche non residenti residenti (*) residenti residenti (*) Altro Oicr esteri 12,50% 12,50%(1) 20,00% 20,00% Derivati 12,50% 12,50% (2) 20,00% 20,00%(2) Valute(se la giacenza ha superato 51.645,69 Unico Non Non soggetti euro per almeno 7 giorni lavorativi continui) 12,50% soggetti (3) 20,00% (3) Pronto contro termine e prestito titoli NA NA NA NA Finanziamenti NA NA NA NA Commissioni di garanzia NA NA NA NA Polizze vita(la componente investita in titoli di stati ed equiparati concorre al 62,50%) 12,50% 12,50%(4) 20,00% 20,00%(4) (*) per attività finanziarie esistenti in Italia e salvo convenzioni (1) esclusi titoli negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri. Esenti soggetti residenti in Paesi White List. (2) esenti i contratti conclusi su mercati regolamentati italiani ed esteri (3) redditi extraterritoriali art. 23 TUIR (4) esenti soggetti residenti in Paesi White List 34 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie Aliquota 20% - D.L. 138/2011 - Transitorio Tipologia reddito D.L. 138 - art. 2 Applicazione nuove norme a) Redditi di capitale comma 9 e 11 esigibili dal 1° gennaio 2012 eccezione: dividendi comma 10 percepiti dal 1° gennaio 2012 eccezione: interessi obbligazionari comma 11 ex D.Lgs 239/96 maturati a partire dal 1°gennaio 2012 eccezione: gestioni individuali ex comma Risultati maturati dal 1° gennaio 2012 art. 7/D.Lgs 461/97 12 e 13 Risultati negativi al 31.12.2011 dedotti al 62,50% fermo il limite quinquennale b) Redditi diversi comma 9 Realizzati dal 1° gennaio 2012 comprensivi quote plus/minus in corso di maturazione al 31 dicembre 2011 Deduzioni minus realizzate sino al comma 28 Al 62,60% del loro ammontare, fermo il 31.12.2011 limite quinquennale. Opzione affrancamento ai fini comma 29 se art. 5/461 in sede di dichiarazione dei Redditi diversi redditi e relativo versamento imposta . Se art.6/461 pozione entro 31.3.2012 (!!) e versamento da parte intermediario entro il 16 maggio 2012. 35 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie Aliquota 20% - D.L. 138/2011 - Transitorio Tipologia reddito D.L. 138 Applicazione nuove norme art. 2 oggetto: effetti: Tutti gli strumenti finanziari (escluse partecipazioni le plus/minus realizzate dal 1.1.2012 sono qualificate) posseduti al 31.12.2011 es. azioni, obbligazioni, conteggiate con riguardo ai valori affrancati valute, derivati, etc. – vedi art. 67 lett. c-bis/quinquies. anziché ai valori storici (c.29). tutti gli OICR italiani ed esteri armonizzati e non armonizzati Le minus/plus affrancate sono deducibili al vigilati posseduti al 31.12.2011 (N.B. affrancamento vale 62,50% dalle plusvalenze post 31.12.2011 e anche ai fini redditi capitale). comunque entro il 31.12.2012 (c.32) soggetti: in regime dichiarativo art. 5/461 con riguardo a tutti i titoli comma detenuti 30 in regime amministrato art.6/461 con riguardo a tutti i titoli comma detenuti nel rapporto di custodia e amministrazione. 30 c) Esclusione aliquota 20% comma 7 L’aumento di aliquota non si applica a: •titoli di Stato ed equiparati • titoli Stati esteri White list • titoli per economia meridionale • piani di risparmio a lungo termine 36 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie D.L. 138/2011 – Modifiche normative Sino al 31 dicembre 2011 D.L.138 Dal 1° gennaio 2012 art. 2 Art. 26 DPR 600/73 comma (ritenute su interessi e redditi capitale) 13 • Ritenute 27% su obbligazioni aventi tasso emissione superiore a parametri mercato Abrogato vige solo aliquota 20% ovvero durata inferiore 18 mesi • Ritenuta (somma) 20% in caso di rimborso anticipato ante 18 mesi (emittenti residenti e ABROGATO non residenti) • Pronti termine l’aliquota del provento è pari a Pronti termine aliquota 20% a quella del titolo sottostante (12,50%, 27%) prescindere dall’aliquota del sottostante Art. 26 quinquies DPR 600/73 comma (ritenute su OICR italiani e lussemburghesi 13 storici) La ritenuta 20% viene applicata sul delta La ritenuta 12,50% viene applicata sul delta NAV NAV: quest’ultimo è assunto al netto (parziale) della quota attribuibile a titoli di stato, equiparati o emessi da Stati non black list (N.B. decreto da emanare). 37 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie D.L. 138/2011 – Modifiche normative Sino al 31 dicembre 2011 D.L.138 Dal 1° gennaio 2012 art. 2 Art. 27 DPR 600/73 comma (ritenute su dividendi) 13 - Azioni di risparmio ritenuta 12,50% ABROGATO - Rimborso a non residenti: 4/9 ritenute Rimorso a non residenti : 1/4 ritenute - Ritenute 27% su dividendi a non residenti Abrogato vige 20% - Ritenuta 1,375% su dividendi a società UE confermati Art. 10 ter Legge 77/83 comma 14 (ritenute su OICR esteri) Vedi art. 26 quinquies Vedi art. 26 quinquies Art. 73 TUIR – tassazione OICR comma (ritenute su dividendi) 15 Non soggetti ad IRES/IRAP Non soggetti ad IRES/IRAP Ritenuta su redditi di capitale sono a Ritenuta su interessi C/C bancari non applicabili titolo d’imposta. Non applicazione se giacenza media < 5% ritenuta 20% su depositi e C/C bancari a prescindere da giacenza 38 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie D.L. 138/2011 – Modifiche normative Sino al 31 dicembre 2011 D.L.138 Dal 1° gennaio 2012 art. 2 TUIR – Interessi passivi Legge n. 549/95 Comma 17 Interessi passivi emittenti obbligazioni – escluso banche – non quotato: sono deducibili se al momento emissione tasso di rendimento non superiore al: •doppio tasso ufficiale riferimento laddove obbligazioni confermato quotate •tasso riferimento maggiorato di due terzi Se superiore è indeducibile la parte eccedente (N.B. decreto da emanare) D. Lgs 239/96 Comma 18 e 26 Applicazione imposta sostitutiva 27% per obbligazioni abrogato estere durata > 18 mesi Movimentazione conto unico (nettisti) al momento - titoli con ritenuta/imposta sostitutiva inalterata al pagamento cedole / proventi o 12,50%: nessuna movimentazione negoziazione/trasferimento. - titoli con ritenuta/imposta sostitutiva da 12,50% al 20%: a) Addebito/accredito al 31.12.2011 per titoli senza cedola o con cedola scadente post 31.12.2012. b) Addebito/accredito al momento della scadenza cedola es.01.04.2012 ovvero cessione o rimborso 39 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie D.L. 138/2011 – Modifiche normative D.L.138 Sino al 31 dicembre 2011 Dal 1° gennaio 2012 art. 2 D.Lgs 461/97 (tassazione redditi diversi – comma persone fisiche) 19 Art. 5 tassazione 20% sul saldo netto Art. 5 (Regime dichiarativo) tassazione plus/minus realizzate. Plus/minus realizzate 12,50% sul saldo netto plus/minus su titoli Stato ed equiparati concorrono al realizzate 62,50% Vedi art.5 (N.B. vedi transitorio e Art.6(Regime amministrato) vedi art.5 affrancamento opzionale) • Tassazione sul maturato ad aliquota Art. 7 (Regime gestito) tassazione sul 20% maturato ad aliquota 12,50% ritenuta • Abrogato vincolo c/c > 5% 12,50% interessi c/c bancari applicabile se Risultato gestione per parte attribuibile a giacenza media > 5% attivo gestito titoli stato ed equiparati computato al 62,50% (N.B. vedi transitorio) comma Fondi immobiliari 20 Lordisti per ritenuta 12,50%: su redditi Idem ora 20% capitale degli OICR italiani. 40 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie D.L. 138/2011 – Modifiche normative D.L.138 Sino al 31 dicembre 2011 Dal 1° gennaio 2012 art. 2 comma Forme pensionistiche 21 Lordisti per ritenuta 12,50%: su redditi capitale di Idem ora 20% PCT, riporto, prestito titoli e OICR italiani Proventi assunti al netto di quota Polizze assicurazione vita e comma riconducibile a titoli di Stato capitalizzazione 23 (N.B. Decreto da emanare) comma contratti stipulati fino al 31 dicembre 27 2011 Ritenuta 12,50% sulla parte riferibile Ritenuta 12,50% sui proventi sino al 31 dicembre 2011 . (N.B. Decreto da emanare) Legge 323/96 “Prodi” comma 25 Ritenuta 20% garanzia ABROGATA 41 Aggiornato al 30 settembre 2011
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI Normativa di riferimento (art. 7, comma 2, lett. dd) D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011) La rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni qualificate e non qualificate, non quotate in mercati regolamentati, è possibile a condizione che: •le partecipazioni siano possedute alla data del 1° luglio 2011; •si provveda a far asseverare la perizia di stima, con la quale si attribuisce il valore all’intera società partecipata, entro la data del 30 giugno 2012; •si provveda a versare l’imposta sostitutiva dovuta, quanto meno in relazione alla prima rata, entro la stessa data del 30 giugno 2012. Imposta sostitutiva: •2% partecipazioni non qualificate •4% partecipazioni qualificate 42
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI Esempio Partecipazioni non qualificate, (ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R.) In caso di cessione nel corso del 2011: • la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%; • in caso di rivalutazione, è dovuta una sostitutiva del 2% sull’intero valore della partecipazione alla data del 1° luglio 2011, così come periziato. La convenienza dipende dal rapporto esistente tra la plusvalenza ed il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione 43
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI Esempio Partecipazioni non qualificate, (ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R.) In caso di cessione nel 2012: • la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura del 20%; • in caso di rivalutazione, è dovuta una sostitutiva del 2% sull’intero valore della partecipazione alla data del 1° luglio 2011, così come periziato. La convenienza dipende dal rapporto esistente tra la plusvalenza ed il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione In caso di partecipazioni qualificate ai fini del calcolo di convenienza occorre tenere conto del carico fiscale ordinario del soggetto che effettua la rivalutazione (v. aliquota marginale IRPEF) 44
Anagrafe tributaria Art. 7, commi 6 e 11, DPR n. 605/1973 Le banche e agli operatori finanziari (imprese di investimento, OICR, SGR, etc.) sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui – per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi - qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di c/c postale di importo unitario inferiore a euro 1.500,00) L’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’Anagrafe Tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui sopra sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’art. 32, comma 1, n. 7) del DPR n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 7), del DPR n. 633/1972 45
Anagrafe tributaria (segue) Art. 32, comma 1, n. 7), del DPR n. 600/1973 e art. 51, comma 2, n. 7), del DPR n. 633/1972 Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale, alle banche e agli altri operatori finanziari ((imprese di investimento, OICR, SGR, etc.) dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria – v. l’art. 23, comma 24, lettera a), del DL n. 98/2011, convertito con la Legge n. 111/2011 - 46 46
Anagrafe tributaria (segue) Art. 2, comma 36-undevicies, DL n. 138/2011, convertito con la Legge n. 148/2011 – Liste selettive In deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 11, del DPR n. 605/1973, l’Agenzia delle Entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti ed operazioni di cui all’art. 7, comma 6, del medesimo Decreto, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire In base a tale nuova previsione le indagini finanziarie divengono uno strumento attivabile non solo a seguito di un’attività di controllo e di riscossione già avviata da parte degli Uffici nei confronti di uno specifico contribuente ma anche per l’espletamento di attività di ricerca e di selezione generalizzate 47
Anagrafe tributaria (segue) Art. 2, comma 36-undevicies, DL n. 138/2011, convertito con la Legge n. 148/2011 – Liste selettive Riunione Gruppo di lavoro ABI “accertamenti bancari” del 22/09/2011 Secondo l’Agenzia delle Entrate le banche e gli altri operatori finanziari saranno presumibilmente tenuti a fornire le seguenti informazioni: • saldo ad inizio anno e a fine anno del rapporto • ammontare complessivo dei movimenti dare e avere effettuati nel corso dell’anno relativamente al rapporto • numero totale delle operazioni extra conto effettuate nel corso dell’anno I dati potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini degli accertamenti parziali di cui all’art. 41 bis del DPR n. 600/1973 48
Anagrafe tributaria (segue) ANAGRAFE RAPPORTI INDAGINE FINANZIARIA Intermediario Norma Amministrazione Norma riferimento finanziaria riferimento Invia dati Art. 7, comma 6, Richiede saldi e Art. 32, n. 7, D.P.R. identificativi D.P.R. n. 605/1973 movimenti con n. 600/1973 (compreso codice riguardo a specifica fiscale) dei clienti posizione Art. 51, n. 7, D.P.R. e tipologia n. 633/1972 rapporto (anche non continuativo) intercorso o in essere Procedura telematica Garanzie (autorizzazioni della DRE competente o del comando regionale GdF) 49
Anagrafe tributaria (segue) ANAGRAFE RAPPORTI - IPOTESI DI LAVORO Intermediario Norma Amministrazion Norma riferimento e finanziaria riferimento Invia annualmente dati Art. 2, Utilizza i dati per Art. 41 bis D.P.R: n. identificativi (compreso codice comma 36- la formazione di 600/1973 (v. fiscale) dei clienti e tipologia undevicies liste selettive per accertamento rapporto (anche non del D.L. 13 controlli parziale) continuativo) intercorso o in agosto 2011 essere nonché: n. 138 (c.d 1. Saldo iniziale e finale dei Manovra di rapporti; Ferragosto) 2.Ammontare complessivo dei movimenti dare e avere effettuati nel corso dell’anno; 3.Numero totale delle operazioni extra-conto effettuate nel corso dell’anno 50
Tassazione redditi di fonte USA 1. il qualified intermediary (QI) agreement Caratteristiche essenziali del regime “QI” : • Applicazione di una generale ritenuta del 30% sui proventi di fonte USA (nella pratica limitata a interessi e dividendi e taluni capital gains, se US Person) corrisposti a non US Person (28% se a US Person, includendo il corrispettivo lordo di vendita del titolo) che può essere evitata dall’intermediario non USA identificando la clientela secondo modalità predeterminate e trasmettendo al Fisco USA (IRS) apposite dichiarazioni annuali nonché l’indicazione nominativa delle US Person • In vigore dal 2001, contratto con l’IRS di durata 6 anni con rinnovo per pari periodo e audit periodico sull’operato del QI (2 audit ogni 6 anni, con possibili esenzioni) • Limiti: ▫ Ambito oggettivo: solo proventi da titoli di fonte USA (v. interessi e dividendi); ▫ Ambito soggettivo: i fondi comuni sono considerati beneficiari effettivi e non entità trasparenti ▫ Obblighi per intermediario: identificare la sola clientela titolare di depositi titoli; dichiarare annualmente al Fisco USA (i) i proventi corrisposti alle non US Person; (ii) i proventi corrisposti alle US Person solo se non forniscono idonea documentazione e viene applicata la ritenuta del 28% ▫ Obblighi per clienti: fornire documentazione identificativa per i soli rapporti di deposito titoli; per clienti US Person se non forniscono W-9 non apertura rapporti di deposito titoli ovvero apertura, ma inibizione ad operatività in titoli USA (scelta discrezionale dell’intermediario); clienti società di capitali sono considerati in ogni caso beneficiari effettivi 51
Tassazione redditi di fonte USA 2. il Foreign Financial Institution (FFI) agreement Caratteristiche essenziali del regime “FFI” : ¾ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): legge del Senato USA del 18 marzo 2010, emesse Notice esplicative dall’IRS nel 2010 e nel 2011; attese regulation di dettaglio entro l’estate 2012; entrata in vigore prevista dal 1° luglio 2013; applicazione di una ritenuta del 30% che può essere evitata dall’intermediario non USA identificando la clientela secondo modalità predeterminate e trasmettendo al Fisco USA (IRS) apposite dichiarazioni annuali enominativi per le US Person, identificate con criteri e presunzioni più strigenti rispetto alla normativa QI ¾ Ambito oggettivo: la ritenuta si applica su qualsiasi provento di fonte USA (interessi, dividendi, capital gains, retribuzioni, premi, rendite vitalizie, pensioni, ecc.) ¾ Ambito soggettivo: i fondi comuni sono considerati intermediari, non beneficiari effettivi; rileva come substantial US owner anche l’azionista /quotista US Person che ha più del 10% di società di capitali cliente del FFI (viene superato lo schermo della persona giuridica!) ¾ Obblighi per intermediario: identificare tutta la clientela (non solo titolari di deposito titoli); dichiarare annualmente al Fisco USA per ciascun rapporto/conto in essere con US Person: (i) nome indirizzo e codice fiscale USA; (ii) numero del conto; (iii) valore del conto o saldo da determinare secondo future indicazioni dell’IRS; (iv) conferimenti e prelievi dal conto da determinare secondo future indicazioni dell’IRS; applicare la ritenuta del 30% alla clientela non correttamente documentata (presunta US Person) ¾ Obblighi per clienti: fornire documentazione identificativa per tutti i rapporti, non solo per deposito titoli (es. conti correnti); per clienti US Person, fornire in ogni caso W-9 altrimenti chiusura dei rapporti; per clienti società di capitali indicare presenza o meno di azionisti/quotisti US Person 2 52
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