LE NOVITA' FISCALI DELLE MANOVRE ESTIVE - Renzo Parisotto Rezzato, 8 Ottobre 2011 - Villa Fenaroli Palace
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LE NOVITA’ FISCALI
DELLE
MANOVRE ESTIVE
Renzo Parisotto
Aggiornato al 30 settembre2011
Rezzato, 8 Ottobre 2011
– Villa Fenaroli Palace –“La riforma delle tassazioni delle
attività finanziarie”
• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
• ATTIVITA’ FINANZIARIE
2IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• D.L. 29 dicembre 2010, n.255 conv. Legge 26.02.2011 n. 10
Dal 1° luglio 2011 non è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul
risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di
investimento e la tassazione avviene, in via generale, in capo ai
partecipanti al momento della percezione dei proventi.
In pratica viene spostato il momento della tassazione alla percezione dei
proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o
azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene all’estero.
L’intervento del legislatore è stato dettato dalla necessità di eliminare la
differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR
esteri e OICR italiani.
Aggiornato al 30 settembre 2011 3IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• Definizione di fondo comune d’investimento:
“il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più
emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità
di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica
di investimento, suddiviso in quote di pertinenza di una
pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei
partecipanti e in autonomia dai medesimi”.
Aggiornato al 30 settembre 2011 4IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• I fondi comune d’investimento possono essere suddivisi in:
9 Fondi comuni di investimento mobiliare quanto investono le somme
conferite dai sottoscrittori sul mercato mobiliare (azioni, obbligazioni,
contratti derivati, eccetera). A loro volta si distinguono in fondi aperti e
fondi chiusi
9 Fondi comuni di investimento immobiliare
• I fondi comuni di investimento si distinguono in fondi di diritto italiano e fondi
di diritto estero.
• Le società d’investimento a capitale variabile (Sicav) si distinguono dai fondi
comuni di investimento per la loro natura giuridica.
• Dalla partecipazione agli OICR possono derivare redditi di capitale, redditi
diversi di natura finanziaria nonché redditi di impresa qualora il partecipante
sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale.
Aggiornato al 30 settembre 2011 5IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• Il regime fiscale dei fondi applicabile fino al 30 giugno 2011
In conformità al D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, il regime fiscale degli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari è stato caratterizzato
fino al 30 giugno 2011, dall’applicazione in capo alla società di gestione di
un’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato della gestione, fatta
eccezione per i fondi mobiliari con meno di cento partecipanti assoggettati
all’aliquota del 27%.
Fino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo
sono esclusi da impostazione in quanto già tassati in capo al fondo stesso
mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato
maturato della gestione.
Le partecipazioni ai fondi assunte nell’esercizio di imprese commerciali fino al 30
giugno 2011, prevede che i relativi proventi concorrono a formare il reddito e
hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% dei proventi stessi.
Ai soggetti non residenti fino al 30 giugno 2011 è riconosciuto il diritto al
pagamento
Aggiornato di2011
al 30 settembre una somma pari al 15% dei proventi. 6IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• Il regime fiscale dei fondi applicabile dal 1° luglio 2011
Le modifiche recate dall’art. 2 del D.L. n.225/2010 riguardano il regime tributario applicabile
agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OIRC) con sede in Italia, con
esclusione dei fondi immobiliari.
La riforma è applicabile nei confronti dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di
diritto italiano, delle Sicav e dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi nonché
degli OICR aperti con sede in Lussemburgo (c.d. fondi lussemburghesi storici).
I fondi hanno la qualifica di soggetto “lordista”, cioè il diritto a percepire i redditi di capitale
“al lordo” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. A decorrere
dal 1° luglio 2011 la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della
percezione dei proventi.
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta alla
fonte del 12,50% su
proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
delle stesse.
Aggiornato al 30 settembre 2011 7IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• Il regime fiscale dei fondi applicabile dal 1° luglio 2011 (segue)
Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia,
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti
di provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie
o intermediarie che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto
del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo
soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di
tassazione delle quote o azioni.
Assumono rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro
del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazione
”switch”.
La ritenuta non è applicabile sui proventi percepiti dai soggetti non residenti più
precisamente:
dai soggetti residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni;
dagli investitori istituzionali esteri;
dagli enti od organismi internazionali.
Aggiornato al 30 settembre 2011 8IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• Modalità di applicazione della ritenuta
Applicazione a titoli di acconto della ritenuta del 12,50% nei confronti di:
¾ Imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa
¾ Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in
Italia;
¾ Società ; ??????
¾ Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti,
compresi quelli esenti o esclusi dall’Ires.
Il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’art. 26 quinquies è la SGR che
ha istituito il fondo o la Sicav, che sono gli emittenti dei titoli sottoscritti.
Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi di cui all’art. 11 bis del D.L. n.
512/1983 collocate nel territorio della Stato, la ritenuta deve essere operata dai
soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.
Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito
accentrato la ritenuta è applicata dall’intermediario residente presso il quale le quote o
azioni siano state depositate.
Aggiornato al 30 settembre 2011 9IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
Fattispecie Sostituto d’imposta
o Proventi periodici
SGR che hanno istituito il fondo, le SICAV e, per i fondi lussemburghesi
o Rimborso quote o azioni storici, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni
o Liquidazione delle quote
o azioni
Negoziazione quote o azioni: la ritenuta è applicata dai soggetti di
cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 incaricati della negoziazione delle
o Cessione delle quote
quote o azioni medesime (che, a seconda dei casi, può coincidere con
l’emittente delle quote o azioni) – v. sopra -
Quote/azioni del fondo/sicav immesse in un sistema di
o Proventi periodici deposito accentrato (p.e. come Monte Titoli): la ritenuta verrà
applicata dagli intermediari finanziari aderenti, direttamente o
o Rimborso quote o azioni indirettamente a tale sistema di deposito presso cui il cliente ha
o Cessione delle quote depositato le quote. Il ruolo di sostituto d’imposta è assunto, pertanto,
da un soggetto diverso dalla SGR, di norma da individuare
o Liquidazione delle quote nell’intermediario più vicino al cliente (v. banca che ha nel
o azioni deposito o nella “rubrica fondi” l’evidenza delle quote/azioni). Accade
sostanzialmente quanto già succede per gli ETF quotati o per i fondi
esteri privi di banca corrispondente in Italia.
Aggiornato al 30 settembre 2011 10IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
I redditi diversi di natura finanziaria
Il sostituto d’imposta tenuto ad applicare il regime del risparmio amministrato è
l’intermediario presso il quale i titoli sono in custodia, amministrazione, deposito,
gestione o in altro rapporto stabile.
Fattispecie Sostituto d’imposta
o Nel caso di collocamento diretto SGR che hanno istituito il fondo, le SICAV e, per i
fondi lussemburghesi storici, i soggetti incaricati
delle quote o azioni dell’OICR
del collocamento delle quote o azioni
o Qualora il partecipante abbia
sottoscritto un formale contratto di
custodia, amministrazione o
Intermediario collocatore
deposito, ovvero altro stabile
rapporto (v. rubrica fondi; evidenza
fondi)
Aggiornato al 30 settembre 2011 11IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
Regime transitorio
Fino al 30 giugno 2011 si continuerà ad applicare il regime di tassazione “per
maturazione”,
In caso di risultato positivo le SGR e le SICAV verseranno la relativa imposta
sostitutiva del 12,50% a partire dal 16 febbraio 2012 in un numero massimo di
undici rate.
In caso di risultato negativo lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione
del risultato positivo al 30/06/2011 di altri fondi conseguiti dagli investitori a
decorrere dal 1° luglio 2011.
Alle quote o azioni possedute al cambio di regime è attribuito quale valore di
partenza il NAV del 30 giugno 2011.
Ai fini del capital gain le norme transitorie prevedono che il costo di carico delle
quote possedute sia rettificato in aumento (o in diminuzione) per un ammontare
pari la differenza positiva (differenza negativa) tra NAV al 30/06/2011 e quello
rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
Aggiornato al 30 settembre 2011 12IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
Regime transitorio
Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi di capitale post 01/07/2011
NAV NAV al 30 Valore di rimborso
sottoscrizione giugno o cessione delle Redditi di capitale post 01/07/2011
o acquisto 2011 quote o azioni
Reddito di capitale da assoggettare a
40 60 70 ritenuta del 12,50% è pari a 10=(70-60);
20=(60-40) è stato già tassato in capo al
fondo (v. maturato nel vecchio regime)
Reddito di capitale da assoggettare a
ritenuta del 12,50% è pari a 40=(70-30);
40 30 70 la perdita maturata al 30/06/2011 nel
vecchio regime di -10=(30-40) è già
riconosciuta nel NAV al 30/06/2011, in
quanto comprensivo del risparmio di
imposta
Aggiornato al 30 settembre 2011 13IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
Regime transitorio
Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi diversi
Costo NAV NAV al 30 Costo fiscale quote Valore
sottoscriz di Redditi diversi
sottoscrizione ione o giugno possedute al 30 giugno rimbors
o acquisto 2011 2011 Plus/Minus
acquisto o
R.Capitale
(25-30) = 0
45 40 30 [45+(30-40)]=[45-10]=35 25
R.Diverso (Minus)
[(25-35) – (0)] = -10
R.Capitale
(70-30) = 40
30 40 30 [30+(30-40)]=[30-10]=20 70
R.Diverso (Plus)
[(70-20) – (40)] = 10
R.Capitale
[30+(60- (70-60)= 10
30 40 60 70
40)]=[30+20]=50 R.Diverso (Plus)
[(70-50)-(10)] = 10
Aggiornato al 30 settembre 2011 14“La riforma delle tassazioni delle
attività finanziarie”
• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
• ATTIVITA’ FINANZIARIE
Aggiornato al 30 settembre 2011 15IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
• D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. nella L. 12 luglio 2011, n. 106
Il 13 luglio 2011 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina fiscale
dei fondi comuni di investimento immobiliare che fanno seguito a quelle
introdotte dall’art. 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che ricordiamo hanno
introdotto importanti modifiche alla disciplina fiscale dei fondi comuni di
investimento immobiliare e, più in generale, alla disciplina civilistica dettata
dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per i fondi comuni di
investimento.
Aggiornato al 30 settembre 2011 16REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
• Soggettività fiscale del fondo
I fondi non soggetti a IRES e IRAP e tutti i proventi percepiti dal fondo sono
esenti da tassazione in capo al fondo stesso.
• Il regime fiscale dei redditi conseguiti dai partecipanti
Tipologia di partecipanti :
A. Investitori istituzionali;
B. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%);
C. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%);
D. Investitori non residenti.
Aggiornato al 30 settembre 2011 17REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
A. Investitori istituzionali
Sono considerati Investitori istituzionali :
▫ Stato;
▫ Enti pubblici;
▫ OICR;
▫ Forme di previdenza obbligatoria;
▫ Imprese di assicurazione per gli investimenti a coperture delle riserve tecniche;
▫ Banche e intermediari finanziari;
▫ Enti che perseguono le finalità previste dalla legge sulle Fondazioni bancarie;
▫ Enti privati con finalità mutualistiche e i corrispondenti soggetti costituiti
all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto
ad individuare i beneficiari effettivi del reddito inclusi nella c.d. White list;
▫ veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura
superiore al 50% dai soggetti sopra menzionati.
Aggiornato al 30 settembre 2011 18REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
Redditi di capitale distribuiti dal fondo
Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 20% applicata:
9 a titolo di acconto nei confronti di:
• Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa
commerciale;
• Società di persone;
• Società di capitali;
• Stabili organizzazioni in Italia di società estere.
9 a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti dagli
OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata.
Aggiornato al 30 settembre 2011 19REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
B. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%)
I redditi conseguiti dal fondo sono attribuiti per trasparenza ai partecipanti in proporzione
alle quote detenute al termine del periodo di gestione.
I partecipanti pagano le imposte non già sui redditi distribuiti dal fondo, ma sui redditi
conseguiti dal fondo, iscritti nei rendiconti periodici redatti al termine di ciascun
anno.
Su tali redditi non si applica la ritenuta alla fonte del 20% di cui all’art. 7, del D.L. n.
351/2001 poiché gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo dei
partecipanti, indipendentemente dall’effettiva percezione.
La soglia di partecipazione è calcolata prendendo a riferimento il patrimonio del fondo al
termine del periodo di imposta.
B. 1) Cessione di quote “qualificate” – Redditi diversi
Tali partecipazioni sono assimilate alle quote di partecipazioni qualificate in società di
persone.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del
49,72% e quindi soggette ad aliquota marginale IRPEF.
Aggiornato al 30 settembre 2011 20REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
C. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%)
Applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%:
a titolo di acconto nei confronti di:
9Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa
commerciale;
9Società di persone;
9Società di capitali;
9Stabili organizzazioni in Italia di società estere.
a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti da
OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene
effettuata.
C. 1) Cessione di quote “non qualificate” – Redditi diversi
Sono da ricondurre nell’ambito della tassazione ordinaria (aliquota 12,50% - 20%
dal 1° gennaio 2012) – artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97
Aggiornato al 30 settembre 2011 21REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
D. Investitori non residenti – Redditi di capitale
I redditi percepiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%.
Sono invece esenti da tassazione i proventi distribuiti a favore di:
x fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo
scambio di informazioni;
x enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato.
Aggiornato al 30 settembre 2011 22REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
Regime transitorio
Investitori qualificati - I partecipanti diversi dagli investitori istituzionali di fondi
immobiliari che al 31 dicembre 2010 detenevano una quota di
partecipazione al fondo superiore al 5% sono tenuti a corrispondere una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore
medio delle quote possedute nel periodo di imposta risultante dai prospetti
periodici redatti nel periodo d’imposta 2010.
Le minusvalenze realizzate non sono pertanto fiscalmente rilevanti.
Aggiornato al 30 settembre 2011 23REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
Regime di liquidazione agevolata del fondo
Per i fondi che al 31/12/2010 non erano partecipati esclusivamente da investitori
istituzionali e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un
ammontare superiore al 5%, la società di gestione del fondo può deliberare entro
il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo.
In tal caso, la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un
ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto
al 31/12/2010.
In caso di liquidazione del fondo, non si applicano:
9 Il regime di imputazione dei redditi per trasparenza dei proventi percepiti dal
fondo in capo ai partecipanti;
9 Le disposizioni relative all’imposta sostitutiva del 5% prevista nel periodo
transitorio per gli investitori qualificati;
9 La ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001 sui proventi percepiti
dagli investitori in costanza di partecipazione al fondo fino a concorrenza
dell’ammontare degli stessi assoggettato all’imposta del 7%.
Aggiornato al 30 settembre 2011 24Tabelle di sintesi:
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
Investitori ISTITUZIONALI e altri
Investitori QUALIFICATI
investitori NON QUALIFICATI (quote
Redditi capitale (quote SUPERIORI al 5% del
INFERIORI al 5% del patrimonio del
patrimonio del fondo)
fondo
Proventi del fondo Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del Sono attribuiti per trasparenza ai
percepiti da soggetti 20% in sede di distribuzione ai partecipanti partecipanti, diversi dagli
residenti La ritenuta è applicata: investitori istituzionali, in
proporzione alle quote detenute al
•a titolo di acconto nei confronti di: termine del periodo di gestione.
9Imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all’impresa commerciale; Concorrono alla formazione del
9Società di persone; reddito complessivo dei
9Società di capitali; partecipanti (p.e. aliquota
9Stabili organizzazioni in Italia di società marginale IRPEF),
estere. indipendentemente dall’effettiva
•a titolo di imposta in tutti gli altri casi; percezione.
Sono esclusi da ritenuta i proventi percepiti
da:
•OICR italiani;
•Fondi pensione residenti.
Aggiornato al 30 settembre 2011 Segue 25Tabelle di sintesi:
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO IMMOBILIARI
Investitori ISTITUZIONALI e altri
Investitori QUALIFICATI
investitori NON QUALIFICATI (quote
Redditi capitale (quote SUPERIORI al 5% del
INFERIORI al 5% del patrimonio del
patrimonio del fondo)
fondo
Proventi del Sono assoggettati in ogni caso ad una ritenuta a titolo di
fondo percepiti imposta del 20% (v. art. 7, D.L. n. 351/2001), fatta salva
da soggetti l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie
NON residenti imposizioni.
Sono esenti da ritenuta se percepiti da:
•fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono
lo scambio di informazioni;
•enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali od
organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Aggiornato al 30 settembre 2011 26“La riforma delle tassazioni delle
attività finanziarie”
• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
• ATTIVITA’ FINANZIARIE
Aggiornato al 30 settembre 2011 27RIFORMA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE
• D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. nella L. 14 settembre 2011, n.
148
L’art. 2, commi da 6 a 34, modifica il regime fiscale dei redditi di natura
finanziaria.
Il provvedimento non incide sul regime fiscale delle componenti reddituali
afferenti le singole attività finanziarie, ma interessa trasversalmente la
generalità degli strumenti finanziari variando l’aliquota di tassazione dei
relativi proventi che finora si assestava essenzialmente sui tre noti valori
del 12,50%, del 20% (fondi immobiliari e SIIQ) e del 27%.
Dal 1° gennaio 2012, infatti, l’aliquota di riferimento diventa il 20% sia per
l’applicazione delle ritenute (d’acconto e d’imposta), sia per l’applicazione
delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi su tali tipologie reddituali.
Sono previste talune eccezioni alle variazioni di aliquota (segue).
Aggiornato al 30 settembre 2011 28Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale)
Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal
31.12.2011 1°gennaio 2012
Persone Persone Persone Persone
fisiche fisiche non fisiche fisiche non
residenti residenti (*) residenti residenti (*)
Conti correnti, depositi vincolati e certificati di non non soggetti
deposito 27,00% soggetti(1) 20,00% (1)
Titoli pubblici italiani ed equiparati 12,50% 12,50% (2) 12,50% 12,50%(2)
Titoli di stato esteri 12,50% non 12,50% non soggetti
soggetti(1) (1)
Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e
società quotate) 12,50% 12,50%(2) 20,00% 20,00%(2)
Obbligazioni private italiane a prescindere
dalla scadenza e dal tasso 12,50%(°) 12,50%(°) 20,00% 20,00%
Partecipazioni non qualificate italiane 12,50% 27,00% 20,00% 20,00%
Partecipazioni qualificate italiane Unico marg. 27,00% Unico 20,00%
(*) salvo convenzioni (°) 27% se inferiori 18 mesi e tasso maggiorato all’emissione
(1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR (2) salvo esenzione per NR in paesi White List (v. D.Lgs. n. 239)
Riferimenti legislativi: DPR 600/1973, D.Lgs. 239/96, D.L. 138/2011 conv. Legge 148/2011
Aggiornato al 30 settembre 2011
29Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale)
Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal
31.12.2011 1°gennaio 2012
Persone Persone Persone Persone
fisiche fisiche non fisiche fisiche non
residenti residenti (*) residenti residenti (*)
Partecipazioni non qualificate in società black non non soggetti
list negoziate in mercati regolamentati. 12,50% soggetti (1) 20,00% (1)
Altre partecipazioni in società black list Unico non Unico non soggetti
marginale soggetti (1) marginale (1)
Fondi immobiliari italiani (eccezione:
tassazione per trasparenza per investitori 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
qualificati non istituzionali)
Oicr italiani (la componente investita in titoli
di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50%(2) 20,00% 20,00% (2)
2012)
Oicvm comunitari armonizzati e non
armonizzati (la componente investita in titoli 12,50% non 20,00% non soggetti
di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal soggetti (1) (1)
2012)
(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)
30
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale)
Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal
31.12.2011 1°gennaio 2012
Persone Persone Persone Persone
fisiche fisiche non fisiche fisiche non
residenti residenti (*) residenti residenti (*)
Altro Oicr esteri Unico non soggetti non soggetti
marginale (1) Unico (1)
Derivati NA NA NA NA
Valute(se la giacenza ha superato 51.645,69
euro per almeno 7 giorni lavorativi continui) NA NA NA NA
Pronto contro termine e prestito titoli 12,50% 12,50% (2) 20,00% 20,00% (2)
Finanziamenti Unico 12,50% Unico 20,00%
Commissioni di garanzia Unico 12,50% (2) Unico 20,00%
Polizze vita(la componente investita in titoli
di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50% 20,00% 20,00%
2012)
(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)
31
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain)
Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal
31.12.2011 1°gennaio 2012
Persone Persone Persone Persone
fisiche fisiche non fisiche fisiche non
residenti residenti residenti residenti
(*) (*)
Conti correnti, depositi vincolati e certificati
di deposito NA NA NA NA
Titoli pubblici italiani ed equiparati 12,50% 12,50% (1) 12,50% 12,50% (1)
Titoli di stato esteri 12,50% 12,50%(1) 12,50% 12,50% (1)
Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e
società quotate) 12,50% 12,50%(1) 20,00% 20,00% (1)
Obbligazioni private italiane a prescindere
dalla scadenza e dal tasso 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00%(1)
Partecipazioni non qualificate italiane
12,50% 12,50%(1) 20,00% 20,00%(1)
Partecipazioni qualificate italiane Unico Unico Unico Unico
marginale marginale marginale marginale
(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)
Aggiornato al 30 settembre 2011 32Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain)
Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal
31.12.2011 1°gennaio 2012
Persone Persone Persone Persone
fisiche fisiche non fisiche fisiche non
residenti residenti residenti residenti
(*) (*)
Partecipazioni non qualificate in società black
list negoziate in mercati regolamentati. 12,50% 12,50% 20,00% 20,00%
Unico Unico Unico Unico
Altre partecipazioni in società black list marginale marginale marginale marginale
Fondi immobiliari italiani (eccezione: tassazione
per trasparenza per investitori qualificati non 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00%
istituzionali) (1)
Oicr italiani (la componente investita in titoli di
stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00%(1)
2012)
Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati
equiparati (la componente investita in titoli di
stati ed equiparati concorre al 62,50% dal 12,50% 12,50% (1) 20,00% 20,00%
2012) (1)
(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)
33
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain)
Tipologia reddito Aliquota sino al Aliquota dal
31.12.2011 1°gennaio 2012
Persone Persone Persone Persone
fisiche fisiche non fisiche fisiche non
residenti residenti (*) residenti residenti (*)
Altro Oicr esteri 12,50% 12,50%(1) 20,00% 20,00%
Derivati 12,50% 12,50% (2) 20,00% 20,00%(2)
Valute(se la giacenza ha superato 51.645,69 Unico Non Non soggetti
euro per almeno 7 giorni lavorativi continui) 12,50% soggetti (3) 20,00% (3)
Pronto contro termine e prestito titoli NA NA NA NA
Finanziamenti NA NA NA NA
Commissioni di garanzia NA NA NA NA
Polizze vita(la componente investita in titoli di
stati ed equiparati concorre al 62,50%) 12,50% 12,50%(4) 20,00% 20,00%(4)
(*) per attività finanziarie esistenti in Italia e salvo convenzioni (1) esclusi titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri. Esenti soggetti residenti in Paesi White List.
(2) esenti i contratti conclusi su mercati regolamentati italiani ed esteri (3) redditi extraterritoriali art. 23
TUIR (4) esenti soggetti residenti in Paesi White List
34
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie
Aliquota 20% - D.L. 138/2011 - Transitorio
Tipologia reddito D.L. 138 - art. 2 Applicazione nuove norme
a) Redditi di capitale comma 9 e 11 esigibili dal 1° gennaio 2012
eccezione: dividendi comma 10 percepiti dal 1° gennaio 2012
eccezione: interessi obbligazionari comma 11
ex D.Lgs 239/96 maturati a partire dal 1°gennaio 2012
eccezione: gestioni individuali ex comma Risultati maturati dal 1° gennaio 2012
art. 7/D.Lgs 461/97 12 e 13 Risultati negativi al 31.12.2011 dedotti al
62,50% fermo il limite quinquennale
b) Redditi diversi comma 9 Realizzati dal 1° gennaio 2012
comprensivi quote plus/minus in corso di
maturazione al 31 dicembre 2011
Deduzioni minus realizzate sino al comma 28 Al 62,60% del loro ammontare, fermo il
31.12.2011 limite quinquennale.
Opzione affrancamento ai fini comma 29 se art. 5/461 in sede di dichiarazione dei
Redditi diversi redditi e relativo versamento imposta .
Se art.6/461 pozione entro 31.3.2012 (!!)
e versamento da parte intermediario
entro il 16 maggio 2012.
35
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie
Aliquota 20% - D.L. 138/2011 - Transitorio
Tipologia reddito D.L. 138 Applicazione nuove norme
art. 2
oggetto: effetti:
Tutti gli strumenti finanziari (escluse partecipazioni le plus/minus realizzate dal 1.1.2012 sono
qualificate) posseduti al 31.12.2011 es. azioni, obbligazioni, conteggiate con riguardo ai valori affrancati
valute, derivati, etc. – vedi art. 67 lett. c-bis/quinquies. anziché ai valori storici (c.29).
tutti gli OICR italiani ed esteri armonizzati e non armonizzati Le minus/plus affrancate sono deducibili al
vigilati posseduti al 31.12.2011 (N.B. affrancamento vale 62,50% dalle plusvalenze post 31.12.2011 e
anche ai fini redditi capitale). comunque entro il 31.12.2012 (c.32)
soggetti:
in regime dichiarativo art. 5/461 con riguardo a tutti i titoli comma
detenuti 30
in regime amministrato art.6/461 con riguardo a tutti i titoli comma
detenuti nel rapporto di custodia e amministrazione. 30
c) Esclusione aliquota 20% comma 7
L’aumento di aliquota non si applica a:
•titoli di Stato ed equiparati
• titoli Stati esteri White list
• titoli per economia meridionale
• piani di risparmio a lungo termine
36
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie
D.L. 138/2011 – Modifiche normative
Sino al 31 dicembre 2011 D.L.138 Dal 1° gennaio 2012
art. 2
Art. 26 DPR 600/73 comma
(ritenute su interessi e redditi capitale) 13
• Ritenute 27% su obbligazioni aventi tasso
emissione superiore a parametri mercato Abrogato vige solo aliquota 20%
ovvero durata inferiore 18 mesi
• Ritenuta (somma) 20% in caso di rimborso
anticipato ante 18 mesi (emittenti residenti e ABROGATO
non residenti)
• Pronti termine l’aliquota del provento è pari a Pronti termine aliquota 20% a
quella del titolo sottostante (12,50%, 27%) prescindere dall’aliquota del sottostante
Art. 26 quinquies DPR 600/73 comma
(ritenute su OICR italiani e lussemburghesi 13
storici)
La ritenuta 20% viene applicata sul delta
La ritenuta 12,50% viene applicata sul delta NAV NAV: quest’ultimo è assunto al netto
(parziale) della quota attribuibile a titoli di
stato, equiparati o emessi da Stati non
black list (N.B. decreto da emanare).
37
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie
D.L. 138/2011 – Modifiche normative
Sino al 31 dicembre 2011 D.L.138 Dal 1° gennaio 2012
art. 2
Art. 27 DPR 600/73 comma
(ritenute su dividendi) 13
- Azioni di risparmio ritenuta 12,50% ABROGATO
- Rimborso a non residenti: 4/9 ritenute Rimorso a non residenti : 1/4 ritenute
- Ritenute 27% su dividendi a non residenti Abrogato vige 20%
- Ritenuta 1,375% su dividendi a società UE confermati
Art. 10 ter Legge 77/83 comma 14
(ritenute su OICR esteri)
Vedi art. 26 quinquies Vedi art. 26 quinquies
Art. 73 TUIR – tassazione OICR comma
(ritenute su dividendi) 15
Non soggetti ad IRES/IRAP Non soggetti ad IRES/IRAP
Ritenuta su redditi di capitale sono a
Ritenuta su interessi C/C bancari non applicabili titolo d’imposta. Non applicazione
se giacenza media < 5% ritenuta 20% su depositi e C/C bancari
a prescindere da giacenza
38
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie
D.L. 138/2011 – Modifiche normative
Sino al 31 dicembre 2011 D.L.138 Dal 1° gennaio 2012
art. 2
TUIR – Interessi passivi Legge n. 549/95 Comma 17
Interessi passivi emittenti obbligazioni – escluso
banche – non quotato:
sono deducibili se al momento emissione tasso di
rendimento non superiore al:
•doppio tasso ufficiale riferimento laddove obbligazioni confermato
quotate
•tasso riferimento maggiorato di due terzi
Se superiore è indeducibile la parte eccedente
(N.B. decreto da emanare)
D. Lgs 239/96 Comma
18 e 26
Applicazione imposta sostitutiva 27% per obbligazioni abrogato
estere durata > 18 mesi
Movimentazione conto unico (nettisti) al momento - titoli con ritenuta/imposta sostitutiva inalterata al
pagamento cedole / proventi o 12,50%: nessuna movimentazione
negoziazione/trasferimento. - titoli con ritenuta/imposta sostitutiva da 12,50%
al 20%:
a) Addebito/accredito al 31.12.2011 per titoli senza
cedola o con cedola scadente post 31.12.2012.
b) Addebito/accredito al momento della scadenza
cedola es.01.04.2012 ovvero cessione o rimborso
39
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie
D.L. 138/2011 – Modifiche normative
D.L.138
Sino al 31 dicembre 2011 Dal 1° gennaio 2012
art. 2
D.Lgs 461/97 (tassazione redditi diversi – comma
persone fisiche) 19
Art. 5 tassazione 20% sul saldo netto
Art. 5 (Regime dichiarativo) tassazione plus/minus realizzate. Plus/minus realizzate
12,50% sul saldo netto plus/minus su titoli Stato ed equiparati concorrono al
realizzate 62,50%
Vedi art.5 (N.B. vedi transitorio e
Art.6(Regime amministrato) vedi art.5
affrancamento opzionale)
• Tassazione sul maturato ad aliquota
Art. 7 (Regime gestito) tassazione sul 20%
maturato ad aliquota 12,50% ritenuta • Abrogato vincolo c/c > 5%
12,50% interessi c/c bancari applicabile se Risultato gestione per parte attribuibile a
giacenza media > 5% attivo gestito titoli stato ed equiparati computato al
62,50% (N.B. vedi transitorio)
comma
Fondi immobiliari
20
Lordisti per ritenuta 12,50%: su redditi
Idem ora 20%
capitale degli OICR italiani.
40
Aggiornato al 30 settembre 2011Riforma della tassazione attività finanziarie
D.L. 138/2011 – Modifiche normative
D.L.138
Sino al 31 dicembre 2011 Dal 1° gennaio 2012
art. 2
comma
Forme pensionistiche
21
Lordisti per ritenuta 12,50%: su redditi capitale di
Idem ora 20%
PCT, riporto, prestito titoli e OICR italiani
Proventi assunti al netto di quota
Polizze assicurazione vita e comma
riconducibile a titoli di Stato
capitalizzazione 23
(N.B. Decreto da emanare)
comma contratti stipulati fino al 31 dicembre
27 2011
Ritenuta 12,50% sulla parte riferibile
Ritenuta 12,50% sui proventi sino al 31 dicembre 2011 .
(N.B. Decreto da emanare)
Legge 323/96 “Prodi” comma
25
Ritenuta 20% garanzia ABROGATA
41
Aggiornato al 30 settembre 2011RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
Normativa di riferimento (art. 7, comma 2, lett. dd) D.L. n.
70/2011, conv. L. n. 106/2011)
La rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni qualificate e non qualificate, non quotate in mercati
regolamentati, è possibile a condizione che:
•le partecipazioni siano possedute alla data del 1° luglio 2011;
•si provveda a far asseverare la perizia di stima, con la quale si attribuisce il
valore all’intera società partecipata, entro la data del 30 giugno 2012;
•si provveda a versare l’imposta sostitutiva dovuta, quanto meno in
relazione alla prima rata, entro la stessa data del 30 giugno 2012.
Imposta sostitutiva:
•2% partecipazioni non qualificate
•4% partecipazioni qualificate
42RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
Esempio
Partecipazioni non qualificate, (ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R.)
In caso di cessione nel corso del 2011:
• la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura del
12,50%;
• in caso di rivalutazione, è dovuta una sostitutiva del 2% sull’intero
valore della partecipazione alla data del 1° luglio 2011, così come
periziato.
La convenienza dipende dal rapporto esistente tra la plusvalenza ed il
valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione
43RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
Esempio
Partecipazioni non qualificate, (ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R.)
In caso di cessione nel 2012:
• la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura del
20%;
• in caso di rivalutazione, è dovuta una sostitutiva del 2%
sull’intero valore della partecipazione alla data del 1° luglio
2011, così come periziato.
La convenienza dipende dal rapporto esistente tra la plusvalenza
ed il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione
In caso di partecipazioni qualificate ai fini del calcolo di
convenienza occorre tenere conto del carico fiscale ordinario
del soggetto che effettua la rivalutazione (v. aliquota marginale
IRPEF)
44Anagrafe tributaria Art. 7, commi 6 e 11, DPR n. 605/1973 Le banche e agli operatori finanziari (imprese di investimento, OICR, SGR, etc.) sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui – per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi - qualsiasi operazione di natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di c/c postale di importo unitario inferiore a euro 1.500,00) L’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’Anagrafe Tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui sopra sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’art. 32, comma 1, n. 7) del DPR n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 7), del DPR n. 633/1972 45
Anagrafe tributaria (segue)
Art. 32, comma 1, n. 7), del DPR n. 600/1973 e art. 51, comma 2,
n. 7), del DPR n. 633/1972
Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono
richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento
dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale, alle banche e
agli altri operatori finanziari ((imprese di investimento, OICR, SGR, etc.)
dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro
clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari
sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori
finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali
abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria – v. l’art. 23, comma 24,
lettera a), del DL n. 98/2011, convertito con la Legge n. 111/2011 -
46
46Anagrafe tributaria (segue)
Art. 2, comma 36-undevicies, DL n. 138/2011, convertito con la
Legge n. 148/2011 – Liste selettive
In deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 11, del DPR n. 605/1973,
l’Agenzia delle Entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste
selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su
informazioni relative ai rapporti ed operazioni di cui all’art. 7,
comma 6, del medesimo Decreto, sentite le associazioni di categoria
degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire
In base a tale nuova previsione le indagini finanziarie divengono uno
strumento attivabile non solo a seguito di un’attività di controllo e di
riscossione già avviata da parte degli Uffici nei confronti di uno specifico
contribuente ma anche per l’espletamento di attività di ricerca e di
selezione generalizzate
47Anagrafe tributaria (segue)
Art. 2, comma 36-undevicies, DL n. 138/2011, convertito con la
Legge n. 148/2011 – Liste selettive
Riunione Gruppo di lavoro ABI “accertamenti bancari” del 22/09/2011
Secondo l’Agenzia delle Entrate le banche e gli altri operatori finanziari
saranno presumibilmente tenuti a fornire le seguenti informazioni:
• saldo ad inizio anno e a fine anno del rapporto
• ammontare complessivo dei movimenti dare e avere effettuati nel
corso dell’anno relativamente al rapporto
• numero totale delle operazioni extra conto effettuate nel corso
dell’anno
I dati potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini degli
accertamenti parziali di cui all’art. 41 bis del DPR n. 600/1973
48Anagrafe tributaria (segue)
ANAGRAFE RAPPORTI INDAGINE FINANZIARIA
Intermediario Norma Amministrazione Norma
riferimento finanziaria riferimento
Invia dati Art. 7, comma 6, Richiede saldi e Art. 32, n. 7, D.P.R.
identificativi D.P.R. n. 605/1973 movimenti con n. 600/1973
(compreso codice riguardo a specifica
fiscale) dei clienti posizione Art. 51, n. 7, D.P.R.
e tipologia n. 633/1972
rapporto (anche
non continuativo)
intercorso o in
essere
Procedura telematica
Garanzie
(autorizzazioni della
DRE competente o del
comando regionale
GdF)
49Anagrafe tributaria (segue)
ANAGRAFE RAPPORTI - IPOTESI DI LAVORO
Intermediario Norma Amministrazion Norma
riferimento e finanziaria riferimento
Invia annualmente dati Art. 2, Utilizza i dati per Art. 41 bis D.P.R: n.
identificativi (compreso codice comma 36- la formazione di 600/1973 (v.
fiscale) dei clienti e tipologia undevicies liste selettive per accertamento
rapporto (anche non del D.L. 13 controlli parziale)
continuativo) intercorso o in agosto 2011
essere nonché: n. 138 (c.d
1. Saldo iniziale e finale dei Manovra di
rapporti; Ferragosto)
2.Ammontare complessivo dei
movimenti dare e avere
effettuati nel corso dell’anno;
3.Numero totale delle
operazioni extra-conto
effettuate nel corso dell’anno
50Tassazione redditi di fonte USA
1. il qualified intermediary (QI) agreement
Caratteristiche essenziali del regime “QI” :
• Applicazione di una generale ritenuta del 30% sui proventi di fonte USA (nella pratica limitata a interessi
e dividendi e taluni capital gains, se US Person) corrisposti a non US Person (28% se a US Person,
includendo il corrispettivo lordo di vendita del titolo) che può essere evitata dall’intermediario non USA
identificando la clientela secondo modalità predeterminate e trasmettendo al Fisco USA (IRS) apposite
dichiarazioni annuali nonché l’indicazione nominativa delle US Person
• In vigore dal 2001, contratto con l’IRS di durata 6 anni con rinnovo per pari periodo e audit periodico
sull’operato del QI (2 audit ogni 6 anni, con possibili esenzioni)
• Limiti:
▫ Ambito oggettivo: solo proventi da titoli di fonte USA (v. interessi e dividendi);
▫ Ambito soggettivo: i fondi comuni sono considerati beneficiari effettivi e non entità trasparenti
▫ Obblighi per intermediario: identificare la sola clientela titolare di depositi titoli; dichiarare
annualmente al Fisco USA (i) i proventi corrisposti alle non US Person; (ii) i proventi corrisposti
alle US Person solo se non forniscono idonea documentazione e viene applicata la ritenuta del
28%
▫ Obblighi per clienti: fornire documentazione identificativa per i soli rapporti di deposito titoli; per
clienti US Person se non forniscono W-9 non apertura rapporti di deposito titoli ovvero apertura,
ma inibizione ad operatività in titoli USA (scelta discrezionale dell’intermediario); clienti società di
capitali sono considerati in ogni caso beneficiari effettivi
51Tassazione redditi di fonte USA
2. il Foreign Financial Institution (FFI) agreement
Caratteristiche essenziali del regime “FFI” :
¾ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): legge del Senato USA del 18 marzo 2010, emesse Notice
esplicative dall’IRS nel 2010 e nel 2011; attese regulation di dettaglio entro l’estate 2012; entrata in
vigore prevista dal 1° luglio 2013; applicazione di una ritenuta del 30% che può essere evitata
dall’intermediario non USA identificando la clientela secondo modalità predeterminate e
trasmettendo al Fisco USA (IRS) apposite dichiarazioni annuali enominativi per le US Person, identificate
con criteri e presunzioni più strigenti rispetto alla normativa QI
¾ Ambito oggettivo: la ritenuta si applica su qualsiasi provento di fonte USA (interessi, dividendi,
capital gains, retribuzioni, premi, rendite vitalizie, pensioni, ecc.)
¾ Ambito soggettivo: i fondi comuni sono considerati intermediari, non beneficiari effettivi; rileva
come substantial US owner anche l’azionista /quotista US Person che ha più del 10% di società di
capitali cliente del FFI (viene superato lo schermo della persona giuridica!)
¾ Obblighi per intermediario: identificare tutta la clientela (non solo titolari di deposito titoli);
dichiarare annualmente al Fisco USA per ciascun rapporto/conto in essere con US Person: (i)
nome indirizzo e codice fiscale USA; (ii) numero del conto; (iii) valore del conto o saldo da
determinare secondo future indicazioni dell’IRS; (iv) conferimenti e prelievi dal conto da
determinare secondo future indicazioni dell’IRS; applicare la ritenuta del 30% alla clientela non
correttamente documentata (presunta US Person)
¾ Obblighi per clienti: fornire documentazione identificativa per tutti i rapporti, non solo per deposito
titoli (es. conti correnti); per clienti US Person, fornire in ogni caso W-9 altrimenti chiusura dei
rapporti; per clienti società di capitali indicare presenza o meno di azionisti/quotisti US Person
2
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