LE NOVITA' FISCALI DELLE MANOVRE ESTIVE - Renzo Parisotto Rezzato, 8 Ottobre 2011 - Villa Fenaroli Palace

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LE NOVITA’ FISCALI
      DELLE
 MANOVRE ESTIVE

      Renzo Parisotto
Aggiornato al 30 settembre2011

 Rezzato, 8 Ottobre 2011
 – Villa Fenaroli Palace –
“La riforma delle tassazioni delle
        attività finanziarie”

• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

• FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

• ATTIVITA’ FINANZIARIE

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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
            COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

     • D.L. 29 dicembre 2010, n.255 conv. Legge 26.02.2011 n. 10

         Dal 1° luglio 2011 non è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul
         risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di
         investimento e la tassazione avviene, in via generale, in capo ai
         partecipanti al momento della percezione dei proventi.

         In pratica viene spostato il momento della tassazione alla percezione dei
         proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o
         azioni possedute, alla stregua di quanto già avviene all’estero.

         L’intervento del legislatore è stato dettato dalla necessità di eliminare la
         differenza di tassazione tra i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR
         esteri e OICR italiani.

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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

         • Definizione di fondo comune d’investimento:

             “il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più
             emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità
             di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica
             di investimento, suddiviso in quote di pertinenza di una
             pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell’interesse dei
             partecipanti e in autonomia dai medesimi”.

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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
    • I fondi comune d’investimento possono essere suddivisi in:

         9 Fondi comuni di investimento mobiliare quanto investono le somme
          conferite dai sottoscrittori sul mercato mobiliare (azioni, obbligazioni,
          contratti derivati, eccetera). A loro volta si distinguono in fondi aperti e
          fondi chiusi
         9 Fondi comuni di investimento immobiliare

    • I fondi comuni di investimento si distinguono in fondi di diritto italiano e fondi
      di diritto estero.
    • Le società d’investimento a capitale variabile (Sicav) si distinguono dai fondi
      comuni di investimento per la loro natura giuridica.
    • Dalla partecipazione agli OICR possono derivare redditi di capitale, redditi
      diversi di natura finanziaria nonché redditi di impresa qualora il partecipante
      sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale.
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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
           COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
  • Il regime fiscale dei fondi applicabile fino al 30 giugno 2011

   In conformità al D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, il regime fiscale degli
       organismi di investimento collettivo in valori mobiliari è stato caratterizzato
       fino al 30 giugno 2011, dall’applicazione in capo alla società di gestione di
       un’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato maturato della gestione, fatta
       eccezione per i fondi mobiliari con meno di cento partecipanti assoggettati
       all’aliquota del 27%.
   Fino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo
       sono esclusi da impostazione in quanto già tassati in capo al fondo stesso
       mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato
       maturato della gestione.
   Le partecipazioni ai fondi assunte nell’esercizio di imprese commerciali fino al 30
       giugno 2011, prevede che i relativi proventi concorrono a formare il reddito e
       hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 15% dei proventi stessi.
   Ai soggetti non residenti fino al 30 giugno 2011 è riconosciuto il diritto al
       pagamento
Aggiornato              di2011
           al 30 settembre una somma pari al 15% dei proventi.                       6
IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

  • Il regime fiscale dei fondi applicabile dal 1° luglio 2011
  Le modifiche recate dall’art. 2 del D.L. n.225/2010 riguardano il regime tributario applicabile
      agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OIRC) con sede in Italia, con
      esclusione dei fondi immobiliari.
  La riforma è applicabile nei confronti dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di
      diritto italiano, delle Sicav e dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi nonché
      degli OICR aperti con sede in Lussemburgo (c.d. fondi lussemburghesi storici).
  I fondi hanno la qualifica di soggetto “lordista”, cioè il diritto a percepire i redditi di capitale
      “al lordo” dell’imposta sostitutiva ovvero delle ritenute alla fonte applicabili. A decorrere
      dal 1° luglio 2011 la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della
      percezione dei proventi.
  Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo è applicata una ritenuta alla
      fonte del 12,50% su
      ƒ      proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento;
      ƒ      proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
            cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto
            delle stesse.
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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
           COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
 • Il regime fiscale dei fondi applicabile dal 1° luglio 2011 (segue)
Si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia,
amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti
di provenienza, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di società fiduciarie
o intermediarie che prestano i servizi di investimento in nome proprio e per conto
del cliente in tutti i casi in cui il fiduciante ed il cliente sia sempre il medesimo
soggetto e sempreché il trasferimento non implichi il cambiamento del regime di
tassazione delle quote o azioni.
Assumono rilevanza fiscale anche i trasferimenti effettuati da un comparto all’altro
del medesimo organismo di investimento, vale a dire le cosiddette operazione
”switch”.
La ritenuta non è applicabile sui proventi percepiti dai soggetti non residenti più
precisamente:
  ƒ dai soggetti residenti in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio
      di informazioni;
  ƒ dagli investitori istituzionali esteri;
  ƒ dagli enti od organismi internazionali.
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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
• Modalità di applicazione della ritenuta
Applicazione a titoli di acconto della ritenuta del 12,50% nei confronti di:
    ¾ Imprenditori individuali se le partecipazioni sono relative all’impresa
    ¾ Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti in
        Italia;
    ¾ Società ; ??????
    ¾ Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
La ritenuta è applicata, invece, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti,
   compresi quelli esenti o esclusi dall’Ires.
Il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta di cui all’art. 26 quinquies è la SGR che
   ha istituito il fondo o la Sicav, che sono gli emittenti dei titoli sottoscritti.
Per le quote o azioni dei fondi storici lussemburghesi di cui all’art. 11 bis del D.L. n.
   512/1983 collocate nel territorio della Stato, la ritenuta deve essere operata dai
   soggetti residenti incaricati del collocamento delle stesse.
Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito
   accentrato la ritenuta è applicata dall’intermediario residente presso il quale le quote o
   azioni siano state depositate.
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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
            Fattispecie                                   Sostituto d’imposta

o    Proventi periodici
                                  SGR che hanno istituito il fondo, le SICAV e, per i fondi lussemburghesi
o    Rimborso quote o azioni      storici, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni
o    Liquidazione delle quote
     o azioni
                                  Negoziazione quote o azioni: la ritenuta è applicata dai soggetti di
                                  cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/73 incaricati della negoziazione delle
o    Cessione delle quote
                                  quote o azioni medesime (che, a seconda dei casi, può coincidere con
                                  l’emittente delle quote o azioni) – v. sopra -

                              Quote/azioni del fondo/sicav immesse in un sistema di
o    Proventi periodici       deposito accentrato (p.e. come Monte Titoli): la ritenuta verrà
                              applicata dagli intermediari finanziari aderenti, direttamente o
o    Rimborso quote o azioni indirettamente a tale sistema di deposito presso cui il cliente ha

o    Cessione delle quote     depositato le quote. Il ruolo di sostituto d’imposta è assunto, pertanto,
                              da un soggetto diverso dalla SGR, di norma da individuare
o    Liquidazione delle quote nell’intermediario più vicino al cliente (v. banca che ha nel
     o azioni                 deposito o nella “rubrica fondi” l’evidenza delle quote/azioni). Accade
                              sostanzialmente quanto già succede per gli ETF quotati o per i fondi
                              esteri privi di banca corrispondente in Italia.
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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
  I redditi diversi di natura finanziaria
  Il sostituto d’imposta tenuto ad applicare il regime del risparmio amministrato è
  l’intermediario presso il quale i titoli sono in custodia, amministrazione, deposito,
  gestione o in altro rapporto stabile.

                       Fattispecie                         Sostituto d’imposta

   o    Nel caso di collocamento diretto SGR che hanno istituito il fondo, le SICAV e, per i
                                         fondi lussemburghesi storici, i soggetti incaricati
        delle quote o azioni dell’OICR
                                         del collocamento delle quote o azioni

   o    Qualora il partecipante abbia
        sottoscritto un formale contratto di
        custodia,     amministrazione      o
                                                         Intermediario collocatore
        deposito, ovvero altro stabile
        rapporto (v. rubrica fondi; evidenza
        fondi)

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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
 Regime transitorio
 Fino al 30 giugno 2011 si continuerà ad applicare il regime di tassazione “per
 maturazione”,
 In caso di risultato positivo le SGR e le SICAV verseranno la relativa imposta
 sostitutiva del 12,50% a partire dal 16 febbraio 2012 in un numero massimo di
 undici rate.
 In caso di risultato negativo lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione
 del risultato positivo al 30/06/2011 di altri fondi conseguiti dagli investitori a
 decorrere dal 1° luglio 2011.
 Alle quote o azioni possedute al cambio di regime è attribuito quale valore di
 partenza il NAV del 30 giugno 2011.
 Ai fini del capital gain le norme transitorie prevedono che il costo di carico delle
 quote possedute sia rettificato in aumento (o in diminuzione) per un ammontare
 pari la differenza positiva (differenza negativa) tra NAV al 30/06/2011 e quello
 rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
              COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
 Regime transitorio
    Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi di capitale post 01/07/2011

      NAV       NAV al 30 Valore di rimborso
 sottoscrizione  giugno    o cessione delle        Redditi di capitale post 01/07/2011
   o acquisto     2011      quote o azioni

                                               Reddito di capitale da assoggettare a
        40               60       70           ritenuta del 12,50% è pari a 10=(70-60);
                                               20=(60-40) è stato già tassato in capo al
                                               fondo (v. maturato nel vecchio regime)

                                               Reddito di capitale da assoggettare a
                                               ritenuta del 12,50% è pari a 40=(70-30);
        40               30       70           la perdita maturata al 30/06/2011 nel
                                               vecchio regime di -10=(30-40) è già
                                               riconosciuta nel NAV al 30/06/2011, in
                                               quanto comprensivo del risparmio di
                                               imposta
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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
               COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE
Regime transitorio
                      Regime transitorio - esempi di calcolo dei redditi diversi

    Costo             NAV         NAV al 30      Costo fiscale quote     Valore
                   sottoscriz                                              di        Redditi diversi
sottoscrizione       ione o        giugno      possedute al 30 giugno   rimbors
  o acquisto                        2011                2011                          Plus/Minus
                    acquisto                                               o
                                                                                      R.Capitale
                                                                                      (25-30) = 0
      45               40            30       [45+(30-40)]=[45-10]=35     25
                                                                                  R.Diverso (Minus)
                                                                                  [(25-35) – (0)] = -10
                                                                                       R.Capitale
                                                                                      (70-30) = 40
      30               40            30       [30+(30-40)]=[30-10]=20     70
                                                                                   R.Diverso (Plus)
                                                                                  [(70-20) – (40)] = 10
                                                                                       R.Capitale
                                                     [30+(60-                         (70-60)= 10
      30               40            60                                   70
                                                 40)]=[30+20]=50                   R.Diverso (Plus)
                                                                                   [(70-50)-(10)] = 10
Aggiornato al 30 settembre 2011                                                                      14
“La riforma delle tassazioni delle
                        attività finanziarie”

            • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

            • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

            • ATTIVITA’ FINANZIARIE

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IL NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE DEI FONDI
          COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

     • D.L. 13 maggio 2011 n. 70, conv. nella L. 12 luglio 2011, n. 106

         Il 13 luglio 2011 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina fiscale
         dei fondi comuni di investimento immobiliare che fanno seguito a quelle
         introdotte dall’art. 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con
         modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 che ricordiamo hanno
         introdotto importanti modifiche alla disciplina fiscale dei fondi comuni di
         investimento immobiliare e, più in generale, alla disciplina civilistica dettata
         dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) per i fondi comuni di
         investimento.

Aggiornato al 30 settembre 2011                                                        16
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
                   INVESTIMENTO IMMOBILIARI

    • Soggettività fiscale del fondo

        I fondi non soggetti a IRES e IRAP e tutti i proventi percepiti dal fondo sono
        esenti da tassazione in capo al fondo stesso.

    • Il regime fiscale dei redditi conseguiti dai partecipanti
      Tipologia di partecipanti :
         A. Investitori istituzionali;
         B. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%);
         C. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%);
         D. Investitori non residenti.

Aggiornato al 30 settembre 2011                                                   17
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
               INVESTIMENTO IMMOBILIARI
 A. Investitori istituzionali

  Sono considerati Investitori istituzionali :
  ▫ Stato;
  ▫ Enti pubblici;
  ▫ OICR;
  ▫ Forme di previdenza obbligatoria;
  ▫ Imprese di assicurazione per gli investimenti a coperture delle riserve tecniche;
  ▫ Banche e intermediari finanziari;
  ▫ Enti che perseguono le finalità previste dalla legge sulle Fondazioni bancarie;
  ▫ Enti privati con finalità mutualistiche e i corrispondenti soggetti costituiti
      all’estero in paesi o territori che consentano uno scambio di informazioni volto
      ad individuare i beneficiari effettivi del reddito inclusi nella c.d. White list;
  ▫ veicoli costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura
      superiore al 50% dai soggetti sopra menzionati.
Aggiornato al 30 settembre 2011                                                         18
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                   INVESTIMENTO IMMOBILIARI
   Redditi di capitale distribuiti dal fondo
   Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 20% applicata:

       9 a titolo di acconto nei confronti di:
           • Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa
              commerciale;
           • Società di persone;
           • Società di capitali;
           • Stabili organizzazioni in Italia di società estere.

       9 a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti dagli
        OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene effettuata.

Aggiornato al 30 settembre 2011                                                          19
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
                   INVESTIMENTO IMMOBILIARI
B. Investitori qualificati (v. possesso quote superiore al 5%)
I redditi conseguiti dal fondo sono attribuiti per trasparenza ai partecipanti in proporzione
     alle quote detenute al termine del periodo di gestione.
I partecipanti pagano le imposte non già sui redditi distribuiti dal fondo, ma sui redditi
     conseguiti dal fondo, iscritti nei rendiconti periodici redatti al termine di ciascun
     anno.
Su tali redditi non si applica la ritenuta alla fonte del 20% di cui all’art. 7, del D.L. n.
     351/2001 poiché gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo dei
     partecipanti, indipendentemente dall’effettiva percezione.
La soglia di partecipazione è calcolata prendendo a riferimento il patrimonio del fondo al
     termine del periodo di imposta.
B. 1) Cessione di quote “qualificate” – Redditi diversi
Tali partecipazioni sono assimilate alle quote di partecipazioni qualificate in società di
      persone.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del
      49,72% e quindi soggette ad aliquota marginale IRPEF.

Aggiornato al 30 settembre 2011                                                         20
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                   INVESTIMENTO IMMOBILIARI
   C. Investitori non qualificati (v. possesso quote inferiore al 5%)

   Applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%:
         ‰ a titolo di acconto nei confronti di:
             9Imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa
               commerciale;
             9Società di persone;
             9Società di capitali;
             9Stabili organizzazioni in Italia di società estere.
         ‰ a titolo di imposta in tutti gli altri casi, fatti salvi i proventi percepiti da
           OICR italiani e dai fondi pensione sui quali la ritenuta non viene
           effettuata.
   C. 1) Cessione di quote “non qualificate” – Redditi diversi
   Sono da ricondurre nell’ambito della tassazione ordinaria (aliquota 12,50% - 20%
        dal 1° gennaio 2012) – artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97
Aggiornato al 30 settembre 2011                                                       21
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                   INVESTIMENTO IMMOBILIARI

  D. Investitori non residenti – Redditi di capitale
  I redditi percepiti sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%.

  Sono invece esenti da tassazione i proventi distribuiti a favore di:
         x fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono lo
           scambio di informazioni;
         x enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi internazionali
           resi esecutivi in Italia e da banche centrali od organismi che gestiscono
           anche le riserve ufficiali dello Stato.

Aggiornato al 30 settembre 2011                                                     22
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                   INVESTIMENTO IMMOBILIARI

Regime transitorio

Investitori qualificati - I partecipanti diversi dagli investitori istituzionali di fondi
    immobiliari che al 31 dicembre 2010 detenevano una quota di
    partecipazione al fondo superiore al 5% sono tenuti a corrispondere una
    imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore
    medio delle quote possedute nel periodo di imposta risultante dai prospetti
    periodici redatti nel periodo d’imposta 2010.

Le minusvalenze realizzate non sono pertanto fiscalmente rilevanti.

Aggiornato al 30 settembre 2011                                                        23
REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
                   INVESTIMENTO IMMOBILIARI
 Regime di liquidazione agevolata del fondo

 Per i fondi che al 31/12/2010 non erano partecipati esclusivamente da investitori
       istituzionali e nei quali almeno un partecipante deteneva quote per un
       ammontare superiore al 5%, la società di gestione del fondo può deliberare entro
       il 31 dicembre 2011 la liquidazione del fondo.
 In tal caso, la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un
       ammontare pari al 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto
       al 31/12/2010.
 In caso di liquidazione del fondo, non si applicano:
   9 Il regime di imputazione dei redditi per trasparenza dei proventi percepiti dal
      fondo in capo ai partecipanti;
   9 Le disposizioni relative all’imposta sostitutiva del 5% prevista nel periodo
      transitorio per gli investitori qualificati;
   9 La ritenuta del 20% di cui all’art. 7 del D.L. n. 351/2001 sui proventi percepiti
      dagli investitori in costanza di partecipazione al fondo fino a concorrenza
      dell’ammontare degli stessi assoggettato all’imposta del 7%.
Aggiornato al 30 settembre 2011                                                         24
Tabelle di sintesi:

                      REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
                          INVESTIMENTO IMMOBILIARI
                              Investitori ISTITUZIONALI e altri
                                                                              Investitori QUALIFICATI
                            investitori NON QUALIFICATI (quote
      Redditi capitale                                                     (quote SUPERIORI al 5% del
                            INFERIORI al 5% del patrimonio del
                                                                               patrimonio del fondo)
                                               fondo
   Proventi   del   fondo Sono assoggettati a ritenuta alla fonte del Sono attribuiti per trasparenza ai
   percepiti da soggetti 20% in sede di distribuzione ai partecipanti     partecipanti,      diversi        dagli
   residenti              La ritenuta è applicata:                        investitori     istituzionali,       in
                                                                          proporzione alle quote detenute al
                          •a titolo di acconto nei confronti di:          termine del periodo di gestione.
                          9Imprenditori individuali, se le partecipazioni
                          sono relative all’impresa commerciale;          Concorrono alla formazione del
                          9Società di persone;                            reddito       complessivo           dei
                          9Società di capitali;                           partecipanti      (p.e.       aliquota
                          9Stabili organizzazioni in Italia di società marginale                         IRPEF),
                          estere.                                         indipendentemente        dall’effettiva
                          •a titolo di imposta in tutti gli altri casi;   percezione.

                                Sono esclusi da ritenuta i proventi percepiti
                                da:
                                •OICR italiani;
                                •Fondi pensione residenti.

    Aggiornato al 30 settembre 2011                                                        Segue            25
Tabelle di sintesi:

                      REGIME FISCALE DEI FONDI COMUNI DI
                          INVESTIMENTO IMMOBILIARI
                                    Investitori ISTITUZIONALI e altri
                                                                          Investitori QUALIFICATI
                                  investitori NON QUALIFICATI (quote
        Redditi capitale                                                (quote SUPERIORI al 5% del
                                  INFERIORI al 5% del patrimonio del
                                                                           patrimonio del fondo)
                                                  fondo

    Proventi       del          Sono assoggettati in ogni caso ad una ritenuta a titolo di
    fondo     percepiti         imposta del 20% (v. art. 7, D.L. n. 351/2001), fatta salva
    da       soggetti           l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie
    NON residenti               imposizioni.
                                Sono esenti da ritenuta se percepiti da:
                                •fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati che ammettono
                                lo scambio di informazioni;
                                •enti e organismi istituzionali costituiti in base ad accordi
                                internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali od
                                organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

    Aggiornato al 30 settembre 2011                                                            26
“La riforma delle tassazioni delle
                        attività finanziarie”

              • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

              • FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

              • ATTIVITA’ FINANZIARIE

Aggiornato al 30 settembre 2011                            27
RIFORMA TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE

     • D.L. 13 agosto 2011 n. 138, conv. nella L. 14 settembre 2011, n.
       148
       L’art. 2, commi da 6 a 34, modifica il regime fiscale dei redditi di natura
       finanziaria.
       Il provvedimento non incide sul regime fiscale delle componenti reddituali
       afferenti le singole attività finanziarie, ma interessa trasversalmente la
       generalità degli strumenti finanziari variando l’aliquota di tassazione dei
       relativi proventi che finora si assestava essenzialmente sui tre noti valori
       del 12,50%, del 20% (fondi immobiliari e SIIQ) e del 27%.
       Dal 1° gennaio 2012, infatti, l’aliquota di riferimento diventa il 20% sia per
       l’applicazione delle ritenute (d’acconto e d’imposta), sia per l’applicazione
       delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi su tali tipologie reddituali.
       Sono previste talune eccezioni alle variazioni di aliquota (segue).

Aggiornato al 30 settembre 2011                                                       28
Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale)
            Tipologia reddito                            Aliquota sino al                 Aliquota dal
                                                           31.12.2011                   1°gennaio 2012
                                                       Persone         Persone       Persone          Persone
                                                        fisiche      fisiche non      fisiche       fisiche non
                                                       residenti    residenti (*)    residenti     residenti (*)
Conti correnti, depositi vincolati e certificati di                    non                        non soggetti
deposito                                               27,00%       soggetti(1)      20,00%           (1)
Titoli pubblici italiani ed equiparati                 12,50%       12,50% (2)       12,50%        12,50%(2)
Titoli di stato esteri                                 12,50%          non           12,50%       non soggetti
                                                                    soggetti(1)                       (1)
Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e
società quotate)                                       12,50%       12,50%(2)        20,00%        20,00%(2)
Obbligazioni private italiane a prescindere
dalla scadenza e dal tasso                            12,50%(°)     12,50%(°)        20,00%          20,00%

Partecipazioni non qualificate italiane                12,50%        27,00%          20,00%          20,00%
Partecipazioni qualificate italiane                   Unico marg.    27,00%           Unico          20,00%

(*) salvo convenzioni          (°) 27% se inferiori 18 mesi e tasso maggiorato all’emissione
(1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR (2) salvo esenzione per NR in paesi White List (v. D.Lgs. n. 239)

Riferimenti legislativi: DPR 600/1973, D.Lgs. 239/96, D.L. 138/2011 conv. Legge 148/2011

Aggiornato al 30 settembre 2011
                                                                                                                  29
Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale)
           Tipologia reddito                         Aliquota sino al                  Aliquota dal
                                                       31.12.2011                    1°gennaio 2012
                                                   Persone          Persone       Persone         Persone
                                                    fisiche       fisiche non      fisiche      fisiche non
                                                   residenti     residenti (*)    residenti    residenti (*)
Partecipazioni non qualificate in società black                     non                        non soggetti
list negoziate in mercati regolamentati.           12,50%        soggetti (1)     20,00%             (1)

Altre partecipazioni in società black list          Unico           non             Unico      non soggetti
                                                   marginale     soggetti (1)      marginale         (1)

Fondi     immobiliari     italiani (eccezione:
tassazione per trasparenza per investitori         20,00%          20,00%         20,00%          20,00%
qualificati non istituzionali)
Oicr italiani (la componente investita in titoli
di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal      12,50%         12,50%(2)       20,00%        20,00% (2)
2012)
Oicvm comunitari armonizzati e non
armonizzati (la componente investita in titoli     12,50%           non           20,00%       non soggetti
di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal                    soggetti (1)                        (1)
2012)
(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)
                                                                                                           30
 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie (redditi di capitale)
              Tipologia reddito                       Aliquota sino al                  Aliquota dal
                                                        31.12.2011                    1°gennaio 2012

                                                 Persone          Persone        Persone          Persone
                                                  fisiche       fisiche non       fisiche       fisiche non
                                                 residenti     residenti (*)     residenti     residenti (*)
Altro Oicr esteri                                 Unico        non soggetti                    non soggetti
                                                 marginale         (1)             Unico           (1)
Derivati                                             NA              NA              NA              NA
Valute(se la giacenza ha superato 51.645,69
euro per almeno 7 giorni lavorativi continui)        NA              NA              NA              NA
Pronto contro termine e prestito titoli           12,50%       12,50% (2)         20,00%        20,00% (2)
Finanziamenti                                      Unico          12,50%           Unico          20,00%
Commissioni di garanzia                            Unico       12,50% (2)          Unico          20,00%
Polizze vita(la componente investita in titoli
di stati ed equiparati concorre al 62,50% dal     12,50%          12,50%          20,00%          20,00%
2012)

(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)

                                                                                                          31
  Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain)
             Tipologia reddito                         Aliquota sino al                 Aliquota dal
                                                         31.12.2011                   1°gennaio 2012
                                                   Persone         Persone        Persone          Persone
                                                    fisiche      fisiche non       fisiche       fisiche non
                                                   residenti      residenti       residenti       residenti
                                                                      (*)                             (*)
Conti correnti, depositi vincolati e certificati
di deposito                                           NA             NA              NA               NA
Titoli pubblici italiani ed equiparati             12,50%       12,50% (1)        12,50%        12,50% (1)
Titoli di stato esteri                             12,50%        12,50%(1)        12,50%        12,50% (1)
Obbligazioni dei grandi emittenti (banche e
società quotate)                                   12,50%        12,50%(1)        20,00%        20,00% (1)
Obbligazioni private italiane a prescindere
dalla scadenza e dal tasso                         12,50%       12,50% (1)        20,00%         20,00%(1)

Partecipazioni non qualificate italiane
                                                   12,50%        12,50%(1)        20,00%         20,00%(1)
Partecipazioni qualificate italiane                 Unico         Unico           Unico           Unico
                                                   marginale     marginale       marginale       marginale

(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)
 Aggiornato al 30 settembre 2011                                                                            32
Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain)
                Tipologia reddito                         Aliquota sino al               Aliquota dal
                                                            31.12.2011                 1°gennaio 2012
                                                      Persone       Persone        Persone          Persone
                                                       fisiche    fisiche non       fisiche       fisiche non
                                                      residenti    residenti       residenti       residenti
                                                                       (*)                             (*)
Partecipazioni non qualificate in società black
list negoziate in mercati regolamentati.              12,50%        12,50%          20,00%         20,00%
                                                       Unico        Unico           Unico          Unico
Altre partecipazioni in società black list            marginale    marginale       marginale      marginale
Fondi immobiliari italiani (eccezione: tassazione
per trasparenza per investitori qualificati non       12,50%      12,50% (1)        20,00%         20,00%
istituzionali)                                                                                       (1)
Oicr italiani (la componente investita in titoli di
stati ed equiparati concorre al 62,50% dal            12,50%      12,50% (1)        20,00%       20,00%(1)
2012)
Oicvm comunitari armonizzati e non armonizzati
equiparati (la componente investita in titoli di
stati ed equiparati concorre al 62,50% dal             12,50%     12,50% (1)        20,00%         20,00%
2012)                                                                                                (1)
(*) salvo convenzioni (1) redditi extraterritoriali ex art. 23 TUIR ; (2) salvo esenzione per NR in paesi White
List (v. D.Lgs. n. 239/96)
                                                                                                         33
    Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie (capital gain)
                Tipologia reddito                        Aliquota sino al                 Aliquota dal
                                                           31.12.2011                   1°gennaio 2012

                                                    Persone          Persone       Persone          Persone
                                                     fisiche       fisiche non      fisiche       fisiche non
                                                    residenti     residenti (*)    residenti     residenti (*)

Altro Oicr esteri                                    12,50%        12,50%(1)        20,00%          20,00%
Derivati                                             12,50%       12,50% (2)        20,00%        20,00%(2)
Valute(se la giacenza ha superato 51.645,69           Unico          Non                         Non soggetti
euro per almeno 7 giorni lavorativi continui)        12,50%       soggetti (3)      20,00%           (3)

Pronto contro termine e prestito titoli                 NA              NA             NA              NA

Finanziamenti                                           NA              NA             NA              NA
Commissioni di garanzia                                 NA              NA             NA              NA
Polizze vita(la componente investita in titoli di
stati ed equiparati concorre al 62,50%)              12,50%        12,50%(4)        20,00%        20,00%(4)

(*) per attività finanziarie esistenti in Italia e salvo convenzioni (1) esclusi titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri. Esenti soggetti residenti in Paesi White List.
(2) esenti i contratti conclusi su mercati regolamentati italiani ed esteri (3) redditi extraterritoriali art. 23
TUIR (4) esenti soggetti residenti in Paesi White List
                                                                                                            34
   Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie
                     Aliquota 20% - D.L. 138/2011 - Transitorio
         Tipologia reddito            D.L. 138 - art. 2         Applicazione nuove norme

a) Redditi di capitale                comma 9 e 11        esigibili dal 1° gennaio 2012
eccezione: dividendi                    comma 10          percepiti dal 1° gennaio 2012
eccezione: interessi obbligazionari     comma 11
ex D.Lgs 239/96                                           maturati a partire dal 1°gennaio 2012
eccezione: gestioni individuali ex        comma           Risultati maturati dal 1° gennaio 2012
art. 7/D.Lgs 461/97                       12 e 13         Risultati negativi al 31.12.2011 dedotti al
                                                          62,50% fermo il limite quinquennale
b) Redditi diversi                       comma 9          Realizzati  dal    1°   gennaio    2012
                                                          comprensivi quote plus/minus in corso di
                                                          maturazione al 31 dicembre 2011
Deduzioni minus realizzate sino al      comma 28          Al 62,60% del loro ammontare, fermo il
31.12.2011                                                limite quinquennale.
Opzione affrancamento ai fini           comma 29          se art. 5/461 in sede di dichiarazione dei
Redditi diversi                                           redditi e relativo versamento imposta .
                                                          Se art.6/461 pozione entro 31.3.2012 (!!)
                                                          e versamento da parte intermediario
                                                          entro il 16 maggio 2012.
                                                                                                35
  Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie
                       Aliquota 20% - D.L. 138/2011 - Transitorio
                    Tipologia reddito                             D.L. 138        Applicazione nuove norme
                                                                   art. 2
oggetto:                                                                     effetti:
Tutti gli strumenti finanziari (escluse partecipazioni                       le plus/minus realizzate dal 1.1.2012 sono
qualificate) posseduti al 31.12.2011 es. azioni, obbligazioni,               conteggiate con riguardo ai valori affrancati
valute, derivati, etc. – vedi art. 67 lett. c-bis/quinquies.                 anziché ai valori storici (c.29).

tutti gli OICR italiani ed esteri armonizzati e non armonizzati              Le minus/plus affrancate sono deducibili al
vigilati posseduti al 31.12.2011 (N.B. affrancamento vale                    62,50% dalle plusvalenze post 31.12.2011 e
anche ai fini redditi capitale).                                             comunque entro il 31.12.2012 (c.32)
soggetti:
in regime dichiarativo art. 5/461 con riguardo a tutti i titoli   comma
detenuti                                                            30
in regime amministrato art.6/461 con riguardo a tutti i titoli    comma
detenuti nel rapporto di custodia e amministrazione.                30

c) Esclusione aliquota 20%                                        comma 7
L’aumento di aliquota non si applica a:
•titoli di Stato ed equiparati
• titoli Stati esteri White list
• titoli per economia meridionale
• piani di risparmio a lungo termine

                                                                                                                       36
   Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie
                             D.L. 138/2011 – Modifiche normative
       Sino al 31 dicembre 2011                     D.L.138         Dal 1° gennaio 2012
                                                     art. 2
Art. 26 DPR 600/73                                  comma
(ritenute su interessi e redditi capitale)            13
• Ritenute 27% su obbligazioni aventi tasso
  emissione superiore a parametri mercato                     Abrogato vige solo aliquota 20%
  ovvero durata inferiore 18 mesi
• Ritenuta (somma) 20% in caso di rimborso
  anticipato ante 18 mesi (emittenti residenti e              ABROGATO
  non residenti)
• Pronti termine l’aliquota del provento è pari a             Pronti   termine      aliquota    20%     a
  quella del titolo sottostante (12,50%, 27%)                 prescindere dall’aliquota del sottostante
Art. 26 quinquies DPR 600/73                        comma
(ritenute    su OICR italiani e lussemburghesi        13
storici)
                                                              La ritenuta 20% viene applicata sul delta
La ritenuta 12,50% viene applicata sul delta NAV              NAV: quest’ultimo è assunto al netto
                                                              (parziale) della quota attribuibile a titoli di
                                                              stato, equiparati o emessi da Stati non
                                                              black list (N.B. decreto da emanare).
                                                                                                       37
   Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie
                            D.L. 138/2011 – Modifiche normative
          Sino al 31 dicembre 2011                   D.L.138           Dal 1° gennaio 2012
                                                      art. 2
Art. 27 DPR 600/73                                   comma
(ritenute su dividendi)                                13
- Azioni di risparmio ritenuta 12,50%                                       ABROGATO
- Rimborso a non residenti: 4/9 ritenute                       Rimorso a non residenti : 1/4 ritenute
- Ritenute 27% su dividendi a non residenti                    Abrogato vige 20%
- Ritenuta 1,375% su dividendi a società UE                    confermati
Art. 10 ter Legge 77/83                             comma 14
(ritenute su OICR esteri)
Vedi art. 26 quinquies                                         Vedi art. 26 quinquies
Art. 73 TUIR – tassazione OICR                       comma
(ritenute su dividendi)                                15
Non soggetti ad IRES/IRAP                                      Non soggetti ad IRES/IRAP
                                                               Ritenuta su redditi di capitale sono a
Ritenuta su interessi C/C bancari non applicabili              titolo d’imposta. Non applicazione
se giacenza media < 5%                                         ritenuta 20% su depositi e C/C bancari
                                                               a prescindere da giacenza

                                                                                                  38
 Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie
                              D.L. 138/2011 – Modifiche normative
        Sino al 31 dicembre 2011                           D.L.138               Dal 1° gennaio 2012
                                                            art. 2
    TUIR – Interessi passivi Legge n. 549/95               Comma 17
Interessi passivi emittenti obbligazioni – escluso
banche – non quotato:
sono deducibili se al momento emissione tasso di
rendimento non superiore al:
•doppio tasso ufficiale riferimento laddove obbligazioni                                  confermato
quotate
•tasso riferimento maggiorato di due terzi
Se superiore è indeducibile la parte eccedente
(N.B. decreto da emanare)
D. Lgs 239/96                                               Comma
                                                            18 e 26
Applicazione imposta sostitutiva 27% per obbligazioni                                       abrogato
estere durata > 18 mesi
Movimentazione conto unico (nettisti) al momento                      - titoli con ritenuta/imposta sostitutiva inalterata al
pagamento         cedole    /      proventi    o                         12,50%: nessuna movimentazione
negoziazione/trasferimento.                                           - titoli con ritenuta/imposta sostitutiva da 12,50%
                                                                         al 20%:
                                                                      a) Addebito/accredito al 31.12.2011 per titoli senza
                                                                         cedola o con cedola scadente post 31.12.2012.
                                                                      b) Addebito/accredito al momento della scadenza
                                                                         cedola es.01.04.2012 ovvero cessione o rimborso

                                                                                                                      39
   Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie
                          D.L. 138/2011 – Modifiche normative

                                              D.L.138
       Sino al 31 dicembre 2011                                   Dal 1° gennaio 2012
                                               art. 2
D.Lgs 461/97 (tassazione redditi diversi –    comma
persone fisiche)                                19
                                                        Art. 5 tassazione 20% sul saldo netto
Art. 5 (Regime dichiarativo) tassazione                 plus/minus realizzate. Plus/minus realizzate
12,50% sul saldo netto plus/minus                       su titoli Stato ed equiparati concorrono al
realizzate                                              62,50%
                                                        Vedi art.5 (N.B. vedi transitorio e
Art.6(Regime amministrato) vedi art.5
                                                        affrancamento opzionale)
                                                        • Tassazione sul maturato ad aliquota
Art. 7 (Regime gestito) tassazione sul                    20%
maturato ad aliquota 12,50% ritenuta                    • Abrogato vincolo c/c > 5%
12,50% interessi c/c bancari applicabile se             Risultato gestione per parte attribuibile a
giacenza media > 5% attivo gestito                        titoli stato ed equiparati computato al
                                                          62,50% (N.B. vedi transitorio)
                                              comma
Fondi immobiliari
                                                20
Lordisti per ritenuta 12,50%: su redditi
                                                        Idem ora 20%
capitale degli OICR italiani.
                                                                                               40
Aggiornato al 30 settembre 2011
Riforma della tassazione attività finanziarie
                           D.L. 138/2011 – Modifiche normative

                                                       D.L.138
        Sino al 31 dicembre 2011                                       Dal 1° gennaio 2012
                                                        art. 2
                                                       comma
Forme pensionistiche
                                                         21
Lordisti per ritenuta 12,50%: su redditi capitale di
                                                                 Idem ora 20%
PCT, riporto, prestito titoli e OICR italiani
                                                                 Proventi assunti al netto di quota
Polizze assicurazione vita e                           comma
                                                                 riconducibile a titoli di Stato
capitalizzazione                                         23
                                                                 (N.B. Decreto da emanare)
                                                       comma     contratti stipulati fino al 31 dicembre
                                                         27      2011
                                                                 Ritenuta 12,50% sulla parte riferibile
Ritenuta 12,50% sui proventi                                     sino al 31 dicembre 2011 .
                                                                 (N.B. Decreto da emanare)
Legge 323/96 “Prodi”                                   comma
                                                         25
Ritenuta 20% garanzia                                                         ABROGATA

                                                                                                    41
 Aggiornato al 30 settembre 2011
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
Normativa di riferimento (art. 7, comma 2, lett. dd) D.L. n.
70/2011, conv. L. n. 106/2011)

          La rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni     qualificate e non qualificate, non quotate in mercati
regolamentati, è possibile a condizione che:
•le partecipazioni siano possedute alla data del 1° luglio 2011;
•si provveda a far asseverare la perizia di stima, con la quale si attribuisce il
valore all’intera società partecipata, entro la data del 30 giugno 2012;
•si provveda a versare l’imposta sostitutiva dovuta, quanto meno in
relazione alla prima rata, entro la stessa data del 30 giugno 2012.

Imposta sostitutiva:
•2% partecipazioni non qualificate
•4% partecipazioni qualificate

                                                                               42
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
Esempio

Partecipazioni non qualificate, (ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R.)

In caso di cessione nel corso del 2011:
•    la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura del
     12,50%;
•    in caso di rivalutazione, è dovuta una sostitutiva del 2% sull’intero
     valore della partecipazione alla data del 1° luglio 2011, così come
     periziato.

La convenienza dipende dal rapporto esistente tra la plusvalenza ed il
    valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione

                                                                         43
RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
Esempio
Partecipazioni non qualificate, (ai sensi dell’art. 67 del T.U.I.R.)

In caso di cessione nel 2012:
•    la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva nella misura del
     20%;
•    in caso di rivalutazione, è dovuta una sostitutiva del 2%
     sull’intero valore della partecipazione alla data del 1° luglio
     2011, così come periziato.
La convenienza dipende dal rapporto esistente tra la plusvalenza
     ed il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione

In caso di partecipazioni qualificate ai fini del calcolo di
    convenienza occorre tenere conto del carico fiscale ordinario
    del soggetto che effettua la rivalutazione (v. aliquota marginale
    IRPEF)
                                                                        44
Anagrafe tributaria
Art. 7, commi 6 e 11, DPR n. 605/1973
Le banche e agli operatori finanziari (imprese di investimento, OICR, SGR, etc.) sono
tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice
fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui –
per conto proprio, ovvero per conto o a nome di terzi - qualsiasi operazione di
natura finanziaria (ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di c/c
postale di importo unitario inferiore a euro 1.500,00)
L’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un
rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all’Anagrafe
Tributaria ed archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici
dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi
rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto
proprio, ovvero per conto o a nome di terzi
Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui sopra sono
utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all’art. 32,
comma 1, n. 7) del DPR n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 7), del DPR n.
633/1972                                                                                45
Anagrafe tributaria (segue)

     Art. 32, comma 1, n. 7), del DPR n. 600/1973 e art. 51, comma 2,
     n. 7), del DPR n. 633/1972
     Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono
     richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento
     dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
     il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale, alle banche e
     agli altri operatori finanziari ((imprese di investimento, OICR, SGR, etc.)
     dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
     od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro
     clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari
     sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori
     finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali
     abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria – v. l’art. 23, comma 24,
     lettera a), del DL n. 98/2011, convertito con la Legge n. 111/2011 -

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Anagrafe tributaria (segue)

Art. 2, comma 36-undevicies, DL n. 138/2011, convertito con la
Legge n. 148/2011 – Liste selettive

In deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 11, del DPR n. 605/1973,
l’Agenzia delle Entrate può procedere alla elaborazione di specifiche liste
selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su
informazioni relative ai rapporti ed operazioni di cui all’art. 7,
comma 6, del medesimo Decreto, sentite le associazioni di categoria
degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire

In base a tale nuova previsione le indagini finanziarie divengono uno
strumento attivabile non solo a seguito di un’attività di controllo e di
riscossione già avviata da parte degli Uffici nei confronti di uno specifico
contribuente ma anche per l’espletamento di attività di ricerca e di
selezione generalizzate

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Anagrafe tributaria (segue)

  Art. 2, comma 36-undevicies, DL n. 138/2011, convertito con la
  Legge n. 148/2011 – Liste selettive

  Riunione Gruppo di lavoro ABI “accertamenti bancari” del 22/09/2011

  Secondo l’Agenzia delle Entrate le banche e gli altri operatori finanziari
  saranno presumibilmente tenuti a fornire le seguenti informazioni:
• saldo ad inizio anno e a fine anno del rapporto
• ammontare complessivo dei movimenti dare e avere effettuati nel
  corso dell’anno relativamente al rapporto
• numero totale delle operazioni extra conto effettuate nel corso
  dell’anno
  I dati potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini degli
  accertamenti parziali di cui all’art. 41 bis del DPR n. 600/1973

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Anagrafe tributaria (segue)
       ANAGRAFE RAPPORTI                             INDAGINE FINANZIARIA
 Intermediario             Norma              Amministrazione              Norma
                        riferimento             finanziaria             riferimento
Invia             dati Art. 7, comma 6,     Richiede  saldi    e Art. 32, n. 7, D.P.R.
identificativi         D.P.R. n. 605/1973   movimenti       con n. 600/1973
(compreso codice                            riguardo a specifica
fiscale) dei clienti                        posizione            Art. 51, n. 7, D.P.R.
e           tipologia                                            n. 633/1972
rapporto       (anche
non continuativo)
intercorso o in
essere

                                            Procedura telematica
                                            Garanzie
                                            (autorizzazioni     della
                                            DRE competente o del
                                            comando        regionale
                                            GdF)
                                                                                      49
Anagrafe tributaria (segue)
                      ANAGRAFE RAPPORTI - IPOTESI DI LAVORO
        Intermediario                    Norma       Amministrazion              Norma
                                      riferimento     e finanziaria           riferimento

Invia      annualmente         dati   Art.       2, Utilizza i dati per   Art. 41 bis D.P.R: n.
identificativi (compreso codice       comma     36- la formazione di      600/1973          (v.
fiscale) dei clienti e tipologia      undevicies    liste selettive per   accertamento
rapporto         (anche        non    del D.L. 13 controlli               parziale)
continuativo) intercorso o in         agosto 2011
essere nonché:                        n. 138 (c.d
1. Saldo iniziale e finale dei        Manovra di
rapporti;                             Ferragosto)
2.Ammontare complessivo dei
movimenti dare e avere
effettuati nel corso dell’anno;
3.Numero          totale      delle
operazioni             extra-conto
effettuate nel corso dell’anno

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Tassazione redditi di fonte USA
               1. il qualified intermediary (QI) agreement
                              Caratteristiche essenziali del regime “QI” :
• Applicazione di una generale ritenuta del 30% sui proventi di fonte USA (nella pratica limitata a interessi
  e dividendi e taluni capital gains, se US Person) corrisposti a non US Person (28% se a US Person,
  includendo il corrispettivo lordo di vendita del titolo) che può essere evitata dall’intermediario non USA
  identificando la clientela secondo modalità predeterminate e trasmettendo al Fisco USA (IRS) apposite
  dichiarazioni annuali nonché l’indicazione nominativa delle US Person
• In vigore dal 2001, contratto con l’IRS di durata 6 anni con rinnovo per pari periodo e audit periodico
  sull’operato del QI (2 audit ogni 6 anni, con possibili esenzioni)
• Limiti:
     ▫ Ambito oggettivo: solo proventi da titoli di fonte USA (v. interessi e dividendi);
     ▫ Ambito soggettivo: i fondi comuni sono considerati beneficiari effettivi e non entità trasparenti
     ▫ Obblighi per intermediario: identificare la sola clientela titolare di depositi titoli; dichiarare
         annualmente al Fisco USA (i) i proventi corrisposti alle non US Person; (ii) i proventi corrisposti
         alle US Person solo se non forniscono idonea documentazione e viene applicata la ritenuta del
         28%
     ▫ Obblighi per clienti: fornire documentazione identificativa per i soli rapporti di deposito titoli; per
         clienti US Person se non forniscono W-9 non apertura rapporti di deposito titoli ovvero apertura,
         ma inibizione ad operatività in titoli USA (scelta discrezionale dell’intermediario); clienti società di
         capitali sono considerati in ogni caso beneficiari effettivi

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Tassazione redditi di fonte USA
             2. il Foreign Financial Institution (FFI) agreement
                                Caratteristiche essenziali del regime “FFI” :
¾ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA): legge del Senato USA del 18 marzo 2010, emesse Notice
  esplicative dall’IRS nel 2010 e nel 2011; attese regulation di dettaglio entro l’estate 2012; entrata in
  vigore prevista dal 1° luglio 2013; applicazione di una ritenuta del 30% che può essere evitata
  dall’intermediario non USA identificando la clientela secondo modalità predeterminate e
  trasmettendo al Fisco USA (IRS) apposite dichiarazioni annuali enominativi per le US Person, identificate
  con criteri e presunzioni più strigenti rispetto alla normativa QI
     ¾ Ambito oggettivo: la ritenuta si applica su qualsiasi provento di fonte USA (interessi, dividendi,
         capital gains, retribuzioni, premi, rendite vitalizie, pensioni, ecc.)
     ¾ Ambito soggettivo: i fondi comuni sono considerati intermediari, non beneficiari effettivi; rileva
         come substantial US owner anche l’azionista /quotista US Person che ha più del 10% di società di
         capitali cliente del FFI (viene superato lo schermo della persona giuridica!)
     ¾ Obblighi per intermediario: identificare tutta la clientela (non solo titolari di deposito titoli);
         dichiarare annualmente al Fisco USA per ciascun rapporto/conto in essere con US Person: (i)
         nome indirizzo e codice fiscale USA; (ii) numero del conto; (iii) valore del conto o saldo da
         determinare secondo future indicazioni dell’IRS; (iv) conferimenti e prelievi dal conto da
         determinare secondo future indicazioni dell’IRS; applicare la ritenuta del 30% alla clientela non
         correttamente documentata (presunta US Person)
     ¾ Obblighi per clienti: fornire documentazione identificativa per tutti i rapporti, non solo per deposito
         titoli (es. conti correnti); per clienti US Person, fornire in ogni caso W-9 altrimenti chiusura dei
         rapporti; per clienti società di capitali indicare presenza o meno di azionisti/quotisti US Person

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