Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ...

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Comune di Lonate Pozzolo
                           Provincia di Varese

           Regolamento per la disciplina
  del canone patrimoniale di occupazione del suolo
    pubblico e di esposizione pubblicitaria e del
                  canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 29/03/2021
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ........................................................... 4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.............................................................................................. 4
Articolo 2 – Presupposto del canone .......................................................................................... 4
Articolo 3 – Soggetto passivo .................................................................................................. 5
Articolo 4 - Funzionario Responsabile ........................................................................................ 5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ............................................................................ 6
Articolo 5 - Disposizioni generali .............................................................................................. 6
Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari ............................................................................ 6
Articolo 7 – Autorizzazioni ..................................................................................................... 6
Articolo 8 - Impianti abusivi e Anticipata rimozione ....................................................................... 7
Articolo 9 - Divieti e limitazioni ............................................................................................... 8
Articolo 10 – Dichiarazione ..................................................................................................... 9
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti ............................................................... 9
Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari .................................................................. 9
Articolo 13 - Criteri per la determinazione del canone .................................................................... 10
Articolo 14 - Classificazione delle strade, zone ed aree ................................................................... 10
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone ......................................................................... 10
Articolo 16 – Riduzioni ........................................................................................................ 12
Articolo 17 – Esenzioni ........................................................................................................ 12
Articolo 18 - Pagamento del canone ......................................................................................... 13
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ............................................................ 14
Articolo 19 - Servizio delle pubbliche affissioni ............................................................................ 14
Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni...................................................................... 14
Articolo 21 - Impianti privati per affissioni dirette......................................................................... 15
Articolo 22 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni ........................................................ 15
Articolo 23 – Criteri per la determinazione del canone ................................................................... 16
Articolo 24 – Materiale pubblicitario abusivo .............................................................................. 17
Articolo 25 – Riduzioni ........................................................................................................ 17
Articolo 26 – Esenzioni ........................................................................................................ 17
Articolo 27 - Pagamento del diritto .......................................................................................... 18
Articolo 28 - Norme di rinvio ................................................................................................. 18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.................................................. 18
Articolo 29 - Disposizioni generali ........................................................................................... 18
Articolo 30- Tipologie di occupazioni ....................................................................................... 18
Articolo 31 - Occupazioni abusive ........................................................................................... 19
Articolo 32 - Domanda di occupazione ..................................................................................... 20
Articolo 33 - Rilascio dell’atto di concessione .............................................................................. 21
Articolo 34 - Contenuto dell’atto di concessione .......................................................................... 21
Articolo 35 - Obblighi del concessionario................................................................................... 22
Articolo 36 - Durata dell’occupazione ....................................................................................... 22
Articolo 37 - Titolarità della concessione e subingresso .................................................................. 22
Articolo 38 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione............................................ 23
Articolo 39 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione ................................... 24
Articolo 40 - Rinnovo, rinuncia della concessione ......................................................................... 24

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Articolo 41 - Criteri per la determinazione del canone .................................................................... 24
Articolo 42 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .......................... 25
Articolo 43 - Classificazione delle strade .................................................................................... 25
Articolo 44 - Modalità di applicazione del canone ......................................................................... 25
Articolo 45 – Riduzioni ........................................................................................................ 26
Articolo 46 – Esenzioni ........................................................................................................ 27
Articolo 47 - Pagamento del canone ......................................................................................... 28
CAPO V – CANONE MERCATALE...................................................................................... 29
Articolo 48 - Disposizioni generali ........................................................................................... 29
Articolo 49 - Commercio su aree pubbliche ................................................................................ 29
Articolo 50 - Occupazioni abusive ........................................................................................... 29
Articolo 51 - Criteri per la determinazione del canone .................................................................... 30
Articolo 52 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .......................................................... 30
Articolo 53 – Determinazione del canone................................................................................... 31
Articolo 54 - Modalità e termini per il pagamento del canone ........................................................... 31
CAPO VI – RIMBORSI, ACCERTAMENTO, SANZIONI , INTERESSI, AUTOTUTELA, DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE .................................................................................................. 32
Articolo 55 – Rimborsi ......................................................................................................... 32
Articolo 56 – Accertamento ................................................................................................... 32
Articolo 57 - Sanzioni e indennità ............................................................................................ 33
Articolo 58 - Interessi .......................................................................................................... 34
Articolo 59 - Autotutela ........................................................................................................ 34
Articolo 60 - Riscossione coattiva ............................................................................................ 34
Articolo 61 - Disposizione finali e transitorie .............................................................................. 34
ALLEGATO A)................................................................................................................. 35
ALLEGATO B) ................................................................................................................. 36

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CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                                   Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
    n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico
    e di esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
    spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in
    strutture attrezzate (canone mercatale), di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria sostituisce:
    la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree
    pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per
    l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della
    strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei
    comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
    concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli
    connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone mercatale sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II
    del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree
    pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente
    articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
    2013, n. 147.
4. Ai fini del presente regolamento si definisce:
   a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l’occupazione di spazi
   appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private
   gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture
   e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rive e canali;
   b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto
   godimento dell’area o spazio occupato dal richiedente;
   c) canone: il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o
   l’autorizzazione di cui alla lettera b);
   d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il
    suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o
    autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È
    altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la
    preventiva autorizzazione comunale.
6. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l’occupazione di
    spazi ed aree pubbliche e l’imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a
    decorrere dal 1° gennaio 2021.

                                 Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria è
   dovuto per:
    a) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
    appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano

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visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli
   adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da
   chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi
   nell’imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e
   servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i
   mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
   Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee,
   beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso
   un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
   b) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile
   degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche
   per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade
   vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
 2. Il canone mercatale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al
    demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture
    attrezzate.
 3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di
    permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile
    1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si
    sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica
    disciplina.

                                      Articolo 3 – Soggetto passivo

1.   Il Canone è dovuto al Comune di Lonate Pozzolo dal titolare dell’autorizzazione o della
     concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei
     messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in
     solido con il titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la
     diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2.   Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento
     del Canone.
3.   Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di
     autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai
     principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292
     del codice civile.
4.   In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo
     del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

                                Articolo 4 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività
   organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone, o parte di esso a terzi, responsabile della gestione
   medesima è l’affidatario.

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CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

                                   Articolo 5 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi
   pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al
   patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto
   al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso
   privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1
   esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico di cui al Capo IV del
   presente regolamento.

                          Articolo 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal
   Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità
   visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. L'ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari,
   potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e
   degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per
   ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.
   Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e polizia
   urbana.
3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell’arredo urbano
   e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinato ogni cinque
   anni da un’apposita indagine effettuata dall’ufficio tecnico comunale.
4. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
    a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua
    razionalizzazione/armonizzazione;
    b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie
    esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
    c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste
    di carattere commerciale e socio-culturale
    d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada
    (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di
    attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia locale.

                                       Articolo 7 – Autorizzazioni

1.   L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre
     soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la
     pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2.   Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe,
     pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei
     locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare
     preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell’imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere

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la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore
    dell’amministrazione Comunale o sul sito internet dell’Ente o del soggetto affidatario.
3. La richiesta di autorizzazione deve contenere:
    a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica;
    della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché la generalità e
    l'indirizzo del rappresentante legale;
    b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto
    da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
    c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di
    mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del
    mezzo pubblicitario;
    d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione
    all’ambiente circostante.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione
    dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.
5. Entro il termine di 60 giorni. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione
    all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
6. L'ufficio competente vaglia le richieste in ordine cronologico di presentazione. Ove la domanda
    risulti in tutto o in parte incompleta l’ufficio formula all’interessato, entro 30 giorni dalla
    presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione. Il termine di cui al comma
    precedente è sospeso.
7. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di
    archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per
    l’inoltro della domanda
8. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica
    manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei
    lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti
    necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro
    cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende
    revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
9. Nel caso di mancata installazione nel termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà
    essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.
10. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento che
    deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento del pagamento del canone.
11. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei
    casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm. 40 x 40, di locandine, di
    pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante
    l'obbligo dell’assolvimento del pagamento del canone.

                        Articolo 8 - Impianti abusivi e Anticipata rimozione

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione
   all'installazione sono abusivi.
2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo
   spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati
   alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze
   estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la
   costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento
   entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

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4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il Concessionario del
    servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla rimozione o copertura delle
    affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso all’utente a pagare le spese sostenute
    per la copertura e/o rimozione.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell’utente all’ordinanza
    di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese
    di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito
    un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato
    previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di
    rimozione.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavato
    viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'ufficio preposto
    non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del
    materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede
    direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni.
8. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima
    della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto
    unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento,
    escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
9. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine
    di rimozione.
10. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino
    alla forma preesistente della sede del manufatto.
11. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti,
    l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti
    conseguenti, compreso l’addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato
    preesistente.

                                   Articolo 9 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta
   in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche
   ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire, ed il limite di
   deciBel massimi consentiti. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli
   ospedali, alle case di cura e di riposo, agli edifici scolastici.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed
   unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere
   autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. In ogni caso il Comune, può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari
   per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze
   naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed
   artistico.

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Articolo 10 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto
   affidatario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione
   dal comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata
   della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati
   richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente dell’Ente, o al soggetto
   affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata.
   In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto
   affidatario prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del
   tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere
   presentata istanza di variazione dell’autorizzazione e l’ente procede al conguaglio tra l'importo
   dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si
   intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
   riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. In sede di prima applicazione il pagamento del canone è effettuato 30 aprile.

                     Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che
   la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di
   tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia
   la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in
   qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

                      Articolo 12 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione
   preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma,
   contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a
   ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 %, si considera permanente la diffusione di
   messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume
   temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la
   data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall’agente accertatore
   di cui all’articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine
   previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune o il soggetto
   affidatario con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle
   spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

                                                                                                            9
4. Il Comune o il soggetto affidatario, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di
   norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità
   abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta
   per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

                       Articolo 13 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui
    all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite
    nella delibera di approvazione delle tariffe. Per il comune di Lonate Pozzolo, in base alla sua
    popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad € 40,00 e la tariffa standard giornaliera è
    pari a € 0,70.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
   a) classificazione delle strade;
   b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra
   pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
   d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di
   impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la
   salvaguardia dell’area stessa;
   e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o
   autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

                       Articolo 14 - Classificazione delle strade, zone ed aree

1. La classificazione delle strade ai fini della determinazione della tariffa per le esposizioni
   pubblicitarie prevede una classificazione in:
   a) Categoria Normale, con applicazione della tariffa standard deliberata dall’Ente;
   b) Categoria Speciale (Cargo City - allegato A) maggiorata attraverso un Coefficiente
   moltiplicatore di valutazione economico, deliberato dalla Giunta contestualmente alle tariffe.
2. Nel caso in cui l’esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree non classificate in Categoria
   Speciale, ai fini dell’applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla
   categoria normale.

                         Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta
   Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in
   caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in
   anno.
2. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è
   circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. Per il calcolo dell’area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere i
   messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
4. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della
   minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da
                                                                                                        10
separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli
      componibili.
5.    Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni
      di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a
      trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
6.    Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le preinsegne, le frecce
      segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di
      supporto. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell’atto autorizzatorio
      che ne consente l’esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del
      calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
7.    Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita
      alla pubblicità.
8.    Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con
      arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
9.    Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva
      risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo
      stesso.
10.   Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o
      intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal
      numero dei messaggi emessi.
11.   Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è
      maggiorata attraverso un coefficiente moltiplicatore di valutazione economico, deliberato dalla
      Giunta contestualmente alle tariffe. Per pubblicità luminosa s’intende quella il cui mezzo è dotato di
      luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata s’intende quella
      resa visibile da sorgente luminosa esterna.
12.   I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo
      soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della
      superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
13.   La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine o altro materiale temporaneo da collocare a
      cura dell’utenza all'esterno o all’interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata
      dall’ufficio comunale o dal soggetto affidatario, previo pagamento del canone, calcolato a foglio,
      mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
14.   Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, è
      dovuto il canone per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o
      frazione.
15.   Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa
      quella eseguita su specchi d'acqua e fasce fluviali limitrofi al territorio comunale, è dovuto il canone
      per ogni giorno, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
16.   Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla
      metà di quella prevista dal comma 15.
17.   Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro
      materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è
      dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni
      giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di
      materiale distribuito.
18.   Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto il canone, per
      ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

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19. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni
    luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti è dovuto il canone per ogni
    giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
20. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per conto proprio
    o altrui, è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada ed è da considerarsi pubblicità
    annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste
    di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone è dovuto, rispettivamente al
    Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la
    residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo
    per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri
    quadrati.
21. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai
    precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità di tipologia.

                                         Articolo 16 – Riduzioni

1.    Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
     a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non
     abbia scopo di lucro;
     b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
     filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti
     pubblici territoriali;
     c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
     beneficenza.

                                         Articolo 17 – Esenzioni

1.   Sono esenti dal canone:
      a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di
      servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad
      eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché
      siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
      complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
      b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza,
      nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti
      la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di
      mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui
      quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
      c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali
      di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
      d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta
      sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia
      effettuata la vendita;
      e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere
      inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle
      stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative
      alle modalità di effettuazione del servizio;

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f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
    g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
    fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
    h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di
    regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non
    superino il mezzo metro quadrato di superficie;
    i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1
    dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi
    utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
    j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle
    gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui
    superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine
    da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine
    da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine
    da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
    k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli
    utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per
    suo conto;
    l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
    contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
    a 5 metri quadrati. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte,
    comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente
    - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in
    prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome
    dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività,
    l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di
    detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di
    consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si
    riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta
    funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le
    pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

                                Articolo 18 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-
    legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
    come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019. In caso di affidamento a
    soggetti esterni, ai sensi dell’ art. 52 comma 5 lett. b) del DLgs 446/1997, deve avvenire nel rispetto
    dell’art. 1 comma 790 della L. 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno
    solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro
    rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Il contribuente è
    tenuto a comunicare al Comune, o al soggetto affidatario, l'intendimento di voler corrispondere il

                                                                                                            13
canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate; il ritardato o mancato pagamento di
     una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
 4. Il versamento del Canone è effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
     inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Se la data di scadenza del
     versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno
     feriale successivo.
 5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a € 5,00.
 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono
     essere differiti in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura
     straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative
     ai provvedimenti di rateazione.

                    CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

                           Articolo 19 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di
   esclusiva competenza del Comune medesimo.

                       Articolo 20 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati
   esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di
   affissione.
2. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi
   dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal
   comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n.495, concernenti il Regolamento di attuazione
   del nuovo Codice della Strada.
3. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
    -tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in
    aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o
    orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
    verticali: cm 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200
    orizzontali: cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140
    -tabelle bifacciali (stendardi), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da
    strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di
    sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.
    La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare
    l'altezza di cm. 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e
    precisamente:
    verticali: cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200
    orizzontali: cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140
    -impianti grandi formati (posters): vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle
    affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di
    sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica del manufatto.
    La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e
    deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.
                                                                                                       14
Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono,
    all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
4. La superficie complessiva degli impianti è pari a mq.600; essa è interamente posta nella disponibilità
   del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con
   indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva.
    -impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale
    Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato,
    dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un
    quantitativo pari al 25% della superficie complessiva di mq.600;
    -impianti destinati alle affissioni prive di rilevanza economica
    Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di
    necrologi ed ove del caso con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della
    superficie complessiva di mq.600;
    -impianti destinati alle affissioni commerciali
    Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei
    manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un
    quantitativo pari al 65% della superficie complessiva di mq.600.
5. Vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già
   installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Il piano ha validità triennale. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua
   vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza
   del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.
7. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può
   proporre un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base
   delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.

                         Articolo 21 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di
   collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il
   numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone
   annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a
   spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e
   revoca della concessione.

                  Articolo 22 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

 1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un
    modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall’ufficio affissioni.
 2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della
    richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche
    elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno
    lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga
    rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà
    essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non
    comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del

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materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone
    versato.
 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno,
    su richiesta del committente, l’ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni
    utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si
    considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla
    data richiesta, l’ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
 5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla
    richiesta di affissione.
 6. Nei casi di cui alle punti 4) e 5) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a
    suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate.
 7. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata
    venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro
    10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli
    spazi.
 8. L’ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque
    deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell’eventualità deve mantenere a
    disposizione del richiedente i relativi spazi.
 9. Per l’esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il
    materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone
    per diritto di urgenza pari al 20% del canone, che comunque non può essere inferiore ad € 35,00
    per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato.
 10.L’ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli
    spazi destinati alle affissioni.
 11.Le affissioni vengono eseguite con cadenza bisettimanale salvo l’affissione sia richiesta con
    pagamento dell’urgenza, e sarà cura dell’ufficio comunicare le relative date.
 12.Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente
    regolamento in quanto applicabili.

                       Articolo 23 – Criteri per la determinazione del canone

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui
   nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del
   concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a
   70 x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o per ogni periodo successivo di 5 giorni o
   frazioni è quella determinata annualmente da delibera di Giunta Comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 %.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al
   diritto sulle pubbliche affissioni.
5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla
   richiesta del servizio.

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