LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2019
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LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2019 di Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica per il triennio 2019-2021 è incardinata su due provvedimenti normativi: 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 • il decreto fiscale (decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con la legge 17 dicem- bre 2018, n. 136); • la legge di bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previ- sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); • il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, ancora non convertito in legge, che reca Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Le innovazioni tributarie sono contenute nel Decreto fiscale e nella Legge di bilancio, mentre il Decreto legge sul reddito di cittadinanza e le pensioni riguarda la materia del welfare. L’approvazione della manovra ha avuto un iter piuttosto travagliato per la difficoltà di conciliare gli obiettivi di spesa e di entrata previsti in sede di programmazione con la necessità di contenere entro limiti sostenibili il deficit di bilancio e il volume del debito pubblico, nell’osservanza degli impegni assunti in sede europea con il Patto di stabilità e crescita e sanciti a livello costituzionale nel primo comma dell’art. 81 Cost. Per queste ragioni, nel mese di dicembre, il Governo ha apportato con- sistenti modifiche all’entità delle misure inizialmente contenute sia nel decreto legge fiscale sia nel disegno di legge di bilancio. Sulla base dei rispettivi emendamenti, il Parlamento ha approvato la legge di conver- sione del decreto fiscale e infine, in tempi estremamente brevi, la legge di bilancio. Il decreto legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni è stato emanato nel mese di gennaio. 1. IL DECRETO FISCALE Il decreto legge 119/2018, con le modifiche apportate dalla legge di con- versione, si articola in due Titoli. Il Titolo II reca Disposizioni finanziarie urgenti e in materia di sanità riguar- danti diverse misure di spesa pubblica, fra le quali possiamo ricordare quella che dispone anche per il 2019 l’erogazione dell’assegno di natalità (cosiddetto “bonus bebè”), che era stato previsto dalla legge 190/2014 fino al 2018 e che ora verrà corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019; per ogni figlio successivo al primo l’importo dell’assegno è stato aumentato del 20%. Il Titolo I, di cui dobbiamo occuparci, contiene le Disposizioni in materia fiscale che sono a loro volta raggruppate in tre Capi. 1.1 La “pacificazione fiscale” Il Capo I del Titolo I (Disposizioni in materia di pacificazione fiscale) reca un insieme di norme che consentono al contribuente di definire la propria © 2019 • Rivista • 7 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 7 07/02/19 10:53
situazione debitoria nei confronti del fisco avvalendosi di speciali proce- dure agevolate (articoli 1-9). Queste misure corrispondono all’obiettivo di alleggerire il carico fiscale gravante sui singoli contribuenti, favorire il reperimento di entrate in tempi brevi ed evitare o ridurre il contenzioso fra i contribuenti e l’Amministrazione fiscale. Di seguito le misure previste. La definizione Ricordiamo che il processo verbale di constatazione (PVC) è il verbale con agevolata il quale l’Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza concludono l’atti- dei processi verbali vità di verifica fiscale svolta presso la sede del contribuente, indicando le violazioni riscontrate e l’ammontare delle somme dovute. Possono essere di constatazione definiti con modalità agevolate i verbali di constatazione riguardanti le imposte sui redditi e relative addizionali, l’Iva, l’Irap, i contributi previ- 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 denziali e le imposte sul valore degli immobili e delle attività finanziarie all’estero. La definizione agevolata è applicabile se alla data del 24 ottobre 2018 (quando, cioè, il decreto legge fiscale è entrato in vigore) non era stato ancora notificato l’avviso di accertamento o non era stato ricevuto un invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione. Il contribuente regolarizza la propria posizione presentando un’apposita dichiarazione con l’autoliquidazione dell’imposta dovuta ed effettuando il relativo versamento senza dover corrispondere le sanzioni collegate al tributo né gli interessi di mora. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 e deve riferirsi a violazioni relative a periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento; chi produce redditi in forma associata può presentare la suddetta dichia- razione per regolarizzare il proprio reddito di partecipazione. Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 maggio 2019 o in rate trimestrali fino a un massimo di venti; in questo secondo caso la prima rata va versata entro il 31 maggio 2019 e sulle successive vanno corrisposti gli interessi legali. Per le somme dovute non è applicabile la compensazione con eventuali crediti del contribuente verso la Pubblica amministrazione. La definizione Possono essere definiti con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, agevolata degli atti gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al con- del procedimento traddittorio, gli accertamenti con adesione. La definizione agevolata ha quindi un ampio campo di applicazione perché riguarda sia gli atti imposi- di accertamento tivi con cui, a conclusione dell’attività di controllo, l’ufficio fiscale notifica al contribuente la pretesa tributaria (avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi, Iva, Irap; avviso di rettifica e di liquidazione in materia di imposta di registro, imposta di successione e altre imposte indirette; atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati), sia i casi in cui la pro- cedura di accertamento è fondata sul contraddittorio e sull’accordo con il contribuente (inviti al contraddittorio, accertamento con adesione). La definizione agevolata è applicabile se l’atto è stato notificato, o l’ac- certamento con adesione è stato sottoscritto, entro il 24 ottobre 2018. Condizione necessaria è che a tale data l’atto sia ancora impugnabile e non sia stato impugnato. Gli atti oggetto della procedura si definiscono mediante il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi di mora o accessori, in uni- ca soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali. Non è ammesso l’adempimento mediante compensazione con eventuali crediti verso la Pubblica amministrazione. La procedura di definizione si perfeziona con il pagamento dell’intera somma, o della prima rata, entro il 23 novembre 2018 (cioè entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge fiscale); in mancanza, cessano gli effetti della definizione agevolata e l’ufficio fiscale prosegue l’ordinaria attività di accertamento relativa a ciascun procedimento. 8 © 2019 • Rivista • 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 8 07/02/19 10:53
La definizione La procedura di definizione riguarda le somme affidate dall’ente impo- agevolata dei carichi sitore all’agente della riscossione per il recupero coattivo e consente al affidati all’agente contribuente di estinguere i debiti che ne derivano pagando soltanto le somme dovute a titolo di capitale, interessi e quelle maturate a favore della riscossione dell’agente per remunerazione e rimborso spese, senza corrispondere le somme previste a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Il pagamento può essere corrisposto in unica soluzione o dilazionato in un numero massimo di diciotto rate trimestrali. È questa la cosiddetta “rottamazione ter delle cartelle di pagamento”, che fa seguito agli analoghi interventi che erano stati disposti con il d.l. 193/2016 per i carichi affidati all’agente nel periodo dal 2000 al 2016 e con il d.l. 148/2017 per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017. La definizione agevolata ora prevista dal decreto fiscale 119/2018 ha per 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 oggetto tutti i carichi affidati all’agente nel periodo compreso fra il 1° gen- naio 2000 e il 31 dicembre 2017. Possono quindi avvalersene anche i contri- buenti che non avevano aderito alle rottamazioni precedenti o quelli che pur avendovi aderito ne erano decaduti per inadempimento o per altre ragioni. Per avvalersi dell’agevolazione il contribuente entro il 30 aprile 2019 deve presentare all’agente della riscossione una dichiarazione di adesione su apposito modello; i dati necessari a individuare i carichi definibili sono forniti dallo stesso agente nel proprio sito internet. Se il contribuente inten- de fruire della rateizzazione deve indicare nella dichiarazione il numero di rate prescelto (entro il massimo di diciotto). Nella stessa dichiarazione il contribuente deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi eventual- mente pendenti in relazione ai carichi che sono oggetto della definizione. Dalla presentazione della dichiarazione si verificano gli effetti della pro- cedura agevolata riguardo ai carichi che ne sono oggetto: • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; • sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni; • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche; • non possono essere avviate nuove procedure esecutive, né possono pro- seguire quelle preesistenti; • il debitore non può essere considerato inadempiente ai fini di eventuali procedure di rimborsi d’imposta; • è consentito il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’agente della riscossione comunica entro il 30 giugno 2019 l’ammontare delle somme dovute e, se il pagamento è dilazionato, l’ammontare e la scadenza delle singole rate. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019. Per il pagamento dilazionato la prima e la seconda rata sono ciascuna pari al 10% delle somme dovute, e scadono rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti rate, di uguale ammontare fra loro, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi del 2% annuo. Il pagamento può essere effettuato direttamente allo sportello dell’agente, o con i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’agente, oppure con domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella dichiarazione. Se il pagamento avviene presso gli sportelli dell’agente, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti certi, liquidi ed esi- gibili maturati per forniture, appalti o servizi nei confronti della Pubblica amministrazione. Nei casi di omesso o insufficiente pagamento della somma dovuta o di una delle rate in cui è stata dilazionata, o nel caso di ritardo superiore a cinque giorni, l’effetto della definizione agevolata viene a cessare e le somme ver- sate vengono considerate come acconti dell’importo dovuto, mentre per il debito residuo l’agente prosegue l’attività di riscossione coattiva senza che siano più consentite rateizzazioni. © 2019 • Rivista • 9 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 9 07/02/19 10:53
Modello di Rottamazione ter (estratto) Mod. DA-2018 Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata: tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate- Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4) oppure agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione dedicata alla definizione agevolata. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, esclusivamente con una delle suindicate modalità. ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell’ambito applicativo1 della definizione agevolata non produrrà alcun effetto e non determinerà la sospensione dell’attività di recupero coattivo. DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 (“R OT T AM AZ I O NE - TE R ”) DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSS IONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017 (Art. 3 D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018) Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. nato/a il.……………………………..................... a…………………………………………..… (Prov……) codice fiscale………………………………..………..................... in proprio (persone fisiche); in qualità di………………………………………………………………………………………………………..…………… (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro) del/della……………………………….……..….…………………………………………………………………………….. codice fiscale.…………………..…………………………………………………………………………………..……..…. ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo: Comune…………..………………...……………………………(Prov….....), via/piazza…………………..………………………………………………..….….... CAP……..……..telefono……………………...….presso (indicare eventuale domiciliatario)…………………………………………..……...………….…... OPPURE alla casella di Posta elettronica certificata (PEC)…..……………………………………………….……………...………………………………….……….…. Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato. DICHIARA2 di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA (c.d. “Rottamazione-Ter”) dei carichi rientranti nell’ambito applicativo1 di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all’Agente della riscossione3 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: contenuti nell’elenco delle cartelle/avvisi4 che allega come parte integrante di questa dichiarazione oppure contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi4: N. Progr. Numero cartella/avviso N. Progr. Numero cartella/avviso 1 4 2 5 3 6 1 Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata (c.d. “rottamazione-ter”) i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ad eccezione di quelli non definibili ai sensi dell’art. 3, comma 16, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018. Non possono, comunque, essere oggetto di “rottamazione-ter” i debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017, per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. 2 Relativamente ai carichi oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del DL n. 148/2017, per i quali, invece, entro il 7 dicembre 2018, sono state versate le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non occorre presentare questo modello. Infatti, il pagamento delle restanti somme dovute per tali carichi a titolo di definizione agevolata è stato differito automaticamente per legge e dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’Agente della riscossione invierà loro apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta ferma la facoltà di effettuare il vers amento delle rate differite in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. 3 Operante su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia. 4 Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’INPS. I carichi rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 5 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, eventualmente inseriti in questo modello, verranno trattati secondo le specifiche modalità previste dal medesimo articolo e riportate nel modello DA-2018-D. Mod. DA-2018 del 18/12/2018 Pag. 1 di 5 10 © 2019 • Rivista • 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 10 07/02/19 10:53
Con riferimento all’elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione agevolata soltanto per i seguenti carichi (da compilare solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati): Rif. Rif. Identificativo carico Identificativo carico N. Progr. N. Progr. DICHIARA ALTRESÌ di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità: 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 UNICA SOLUZIONE - scadenza 31 luglio 2019 oppure NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA5 - n. 18 rate (in cinque anni) scadenti, per l’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre e, per gli anni successivi, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno oppure nel seguente NUMERO DI RATE _ (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17)5. n ATTENZIONE: Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in 18 rate (cinque anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a 18, il pagamento si intende comunque richiesto per 18 rate. In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una delle rate, la definizione non produce effetti. DICHIARA INOLTRE che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione oppure che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione. Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro DICHIARA INFINE sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) di essere: …………………………………………………………. del/della.…………………………...………………..…………..… (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro) Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di accettarne i contenuti. Luogo e data.……………………………………..……..………….. Firma.…………………..…………………….……….. N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell’ipotesi di presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”. 5 L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possano essere versate, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure a partire dal 31 luglio 2019, nel numero massimo di 18 rate consecutive. Per l’anno 2019 le rate, ciascuna pari al 10% del totale, scadono il 31 luglio ed il 30 novembre; per gli anni successivi le rate relative al restante 80%, tutte di pari importo, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno. Nel caso in cui venissero indicati nella dichiarazione di adesione carichi rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 3, commi 21 e 24, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, gli stessi verranno trattati ai fini dell’importo dovuto e della ripartizione rateale in base a quanto espressamente previsto dai medesimi commi. Mod. DA-2018 del 18/12/2018 Pag. 2 di 5 © 2019 • Rivista • 11 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 11 07/02/19 10:53
DELEGA ALLA PRESENTAZIONE (da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente) Io sottoscritto/a……………………………..…………..…………………………………..………............................... in proprio; in qualità di………………………………………………………………………………………..……………………. (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro) del/della……………………………….………………………..………………………………………………………. 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 delego il/la Sig./Sig.ra..……………………….......................................................................................................... a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a questa dichiarazione di adesione. Luogo e data…………………………………. Firma del delegante.……………………….……………… N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l’ambito provinciale di..……….…………………. allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 445/2000 OPPURE attesto, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra……………………………..………………................................ identificato/a mediante documento di riconoscimento…………………………… n.….………….….……. rilasciato da.…………………………………………………………..……… in data.…………..……...………........ Data.……….……… Nome, cognome e firma del dipendente addetto.……………………………………………... Mod. DA-2018 del 18/12/2018 Pag. 3 di 5 12 © 2019 • Rivista • 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 12 07/02/19 10:53
Lo stralcio dei debiti Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille fino a mille euro euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo affidati agli agenti 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 e ha luogo anche se i debiti risultano da carichi per della riscossione i quali era stata già richiesta la definizione agevolata. Le somme versate dal 2000 al 2010 dal contribuente prima dell’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) restano definitivamente acquisite al fisco mentre le somme versate succes- sivamente sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti inclusi nella definizione agevolata o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza oppure, se non vi sono altri debiti, sono rimborsate. La definizione ha per oggetto le controversie tributarie in cui è parte l’Agen- La definizione zia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 agevolata ecc.), e può essere chiesta in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione. Condizione necessaria è che il ricorso in primo grado delle controversie sia stato notificato entro la data dell’entrata in vigore del decreto fiscale tributarie (24 ottobre 2018) e che alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia ancora concluso con sentenza passata in giudicato. La controversia è definita con il pagamento di una somma pari al valore della controversia, che è costituito dall’importo del tributo, senza sanzioni e senza interessi. La definizione ha luogo con il pagamento del 90% del valore della controversia se il ricorso pendente è iscritto nel primo grado. Se il giudizio è pendente nei gradi successivi, sono previste consistenti ridu- zioni della somma da pagare se alla data dell’entrata in vigore del decreto sono state depositate sentenze favorevoli al ricorrente. Più precisamente, la definizione ha luogo con il pagamento del 40% del valore della controversia se l’Agenzia delle entrate è soccombente nella pronuncia di primo grado; con il pagamento del 15% se l’Agenzia è soccombente nella pronuncia di secondo grado; con il pagamento del 5% se il giudizio è pendente in Cassazione e l’Agenzia risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se l’importo dovuto è superiore a mille euro il pagamento può essere dilazionato in un massimo di venti rate trimestrali, con pagamento degli interessi legali per le rate successive alla prima. La definizione agevo- lata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo dovuto, o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. Non è ammesso l’adempimento mediante compensazione con eventuali crediti del contribuente verso l’Amministrazione pubblica. Se sono pendenti più controversie per atti impositivi diversi, devono essere presentate distinte domande ed effettuati versamenti distinti per ciascuna di esse. La regolarizzazione Questa procedura riguarda le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di irregolarità formali di natura formale commesse fino al 24 ottobre 2018, che non abbiano rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, né ai fini del pagamento dei tributi. Tali irregolarità possono essere sanate mediante la loro rimozione e il versa- mento di 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono. Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo che scadono rispettivamente il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazio- ne è esclusa se le violazioni sono state contestate con atti che erano già divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. È esclusa anche per le violazioni riguardanti attività e beni detenuti all’estero. Le modalità per l’attuazione della procedura di rego- larizzazione devono essere disposte con apposito decreto del direttore dell’Agenzia delle entrate. Disposizioni Norme specifiche del decreto 119/2018 (articoli 5, 7 e 8) disciplinano la specifiche definizione agevolata dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione europea (dazi, prelievi, contributi e altre voci previste dalle norme comuni- © 2019 • Rivista • 13 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 13 07/02/19 10:53
tarie), la definizione agevolata degli atti di accertamento e delle controver- sie fiscali riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, la definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco per le cosiddette “sigarette elettroniche”. Infine, con l’art. 9-bis, è disposta la riduzione delle sanzioni per l’emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità. Tali sanzioni sono previste dal decreto legislativo 231/2007 che, allo scopo di contrastare le azioni di riciclaggio, impone la clausola di non trasferibilità negli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro e ne punisce la violazione con la pena pecu- niaria da 3.000 a 50.000 euro. La nuova norma, prevista dell’art. 9-bis del decreto fiscale, dispone che per le violazioni relative a importi inferiori a 30.000 euro la sanzione minima si applica nella misura del 10 per cento dell’importo trasferito, a condizione che ricorrano le circostanze di minore 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 gravità previste dalla normativa antiriciclaggio. 1.2 La proroga del “reverse charge” Fra le disposizioni di pacificazione fiscale l’art. 2, comma 2-bis del decreto 119/2018 comprende anche la proroga, fino al 30 giugno 2022, dell’appli- cazione dell’inversione contabile ai fini dell’Iva (“reverse charge”), che il d.p.r. 633/1972, all’art. 17, comma 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), aveva precedentemente disposto fino al 31 dicembre 2018. L’inversione contabile, prevista dalle direttive comunitarie 2006/69, 2006/112 e 2018/1695, è finalizzata a contrastare le frodi fiscali che possono verificarsi se il cessionario porta in detrazione l’Iva senza che il cedente l’abbia versata all’erario. Pertanto, in alcuni particolari settori, gli Stati membri possono disporre che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi siano adempiuti dal cessionario o committente anziché dal cedente o prestatore. Le operazioni a cui si riferisce la proroga disposta dal decreto fiscale sono le cessioni di telefoni cellulari, le cessioni di microprocessori e altri dispo- sitivi a circuito integrato, le cessioni di tablet, console di gioco e laptop, i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e i trasferimenti di altre unità previste dalla direttiva comunitaria 2003/87 in materia di inquinamento, le cessioni di gas ed energia elettrica a rivenditori. 1.3 Le semplificazioni fiscali Il Capo II del Titolo I del decreto fiscale contiene Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all’evasione fiscale. Le Disposizioni in materia di semplificazione (articoli 10-15) riguardano l’applicazione dell’Iva. Gli articoli 10-10-ter hanno a oggetto la fatturazione elettronica (che, come stabilito dalla normativa precedente, dal 1° gennaio 2019 è obbli- gatoria per tutte le operazioni soggette a Iva), e dispongono le seguenti semplificazioni: • l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfettario e nel periodo di imposta precedente hanno esercitato attività commerciali conseguendo proventi non superiori a 65.000 euro; se i proventi supera- no tale importo, le associazioni stesse devono assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal soggetto Iva cessionario o committente; • l’inapplicabilità fino al 30 giugno 2019 delle sanzioni previste per il caso in cui non sia stata emessa la fattura in forma elettronica, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine per la liquidazione periodica dell’Iva; se l’emissione della fattura elettronica avviene più tardi, ma entro il termine della liquidazione del periodo successivo, la sanzione si applica con una riduzione dell’80%. Per i contribuenti che liquidano 14 © 2019 • Rivista • 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 14 07/02/19 10:53
l’Iva con cadenze mensili, l’inapplicabilità della sanzione, o l’applicazione della sanzione ridotta, sono disposte fino al 30 settembre 2019; • il divieto, per il periodo di imposta 2019, della fatturazione elettronica per gli operatori sanitari (ASL, aziende ospedaliere, medici, farmacie ecc.) con riferimento ai dati che essi sono tenuti a inviare in via telematica al Servizio tessera sanitaria ai fini del calcolo delle deduzioni e detrazioni Irpef nelle dichiarazioni dei redditi precompilate predisposte dall’Agen- zia delle entrate; • l’introduzione di specifiche regole per la fatturazione elettronica delle ope- razioni relative a servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, gestione dei rifiuti urbani, fognatura e depurazione) nei confronti di consumatori finali privati con i quali siano stati stipulati contratti prima del 2005 e dei quali non sia stato possibile individuare il codice fiscale. 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 Gli articoli 11-15 riguardano la semplificazione di adempimenti in materia di documentazione delle operazioni ed esercizio delle detrazioni Iva: • termine per la fatturazione: la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (e non più contestualmente o entro le 24 ore come disponevano le norme precedenti); • contenuto della fattura: oltre agli altri elementi previsti dalla legge, deve essere indicata la data della cessione di beni o prestazione di servizi, o la data in cui è corrisposto il corrispettivo, se tale data è diversa da quella in cui è stata emessa la fattura; • termine per l’annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate nell’apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate e con riferimento al mese in cui sono state effettuate; • abolizione dell’obbligo di numerare le fatture nella registrazione degli acquisti: questa disposizione si spiega considerando che le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati dai soggetti Iva sono emesse in forma elettronica e inviate tramite il Sistema di Inter- scambio dell’Agenzia delle entrate, sicché il loro numero progressivo risulta automaticamente; • detrazione Iva: entro il giorno 16 di ciascun mese il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti e registrati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La nuova disposizione è stata introdotta in considera- zione della modifica del termine per l’emissione della fattura, e tenendo conto che il diritto alla detrazione sorge al momento in cui l’operazione è effettuata e può essere esercitato sulla base del possesso della fattura relativa ai beni o servizi acquistati; • servizio di assistenza on line: a partire dal 2020 dovranno essere messe a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze relative al registro delle fatture emesse, al registro degli acquisti, alla liquidazione periodica e alla dichiarazione annuale ai fini dell’Iva. Per i soggetti che convalidano o integrano i dati proposti nelle bozze verrà meno l’obbligo della tenuta dei registri Iva. L’attuazione di queste disposizioni dovrà avere luogo con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 1.4 La digitalizzazione del processo tributario Le Disposizioni sull’innovazione del processo tributario, contenute negli arti- coli 16-16-septies del decreto fiscale, apportano alcune modifiche al decreto legislativo 546/1992 che contiene le norme sulla disciplina e l’organizzazio- ne del contenzioso tributario. Le nuove disposizioni sono dirette a poten- ziare la “giustizia tributaria digitale” (come indica la rubrica dell’art. 16). In particolare: • le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedi- © 2019 • Rivista • 15 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 15 07/02/19 10:53
menti giurisdizionali devono avere luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse è consentito solo in casi eccezionali e con motivato provvedimento di autorizzazione; • le comunicazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata e si intendono perfezionate se sono ricevute da almeno uno dei difensori della parte; • se l’indirizzo del difensore o della parte non è stato comunicato e non è reperibile attraverso pubblici elenchi, o se il messaggio di posta elet- tronica non è stato ricevuto per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante il deposito nella segreteria della Commissione tributaria; • per evitare i dubbi insorti in passato sulla validità delle comunicazioni telematiche effettuate nel corso dei processi, una norma interpretativa 1. Il decreto fiscale Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 chiarisce che le modalità telematiche possono essere utilizzate in ogni grado di giudizio anche se il giudizio di primo grado si era svolto con modalità analogiche; • ai fini del deposito e della notifica di copie informatiche degli atti, dei documenti e dei provvedimenti formati su supporto analogico, la conformità della copia all’atto originale è attestata con le modalità previste dal decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale); • la partecipazione all’udienza pubblica può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo fra l’aula di udienza e il luogo del domicilio del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore o dell’agente della riscossione; devono essere assicurate la contemporanea, effettiva e reci- proca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. 1.5 Le misure di contrasto all’evasione Le disposizioni dirette a contrastare l’evasione fiscale (articoli 16-qua- ter-16-septies del decreto fiscale) rafforzano i controlli, lo scambio di informazioni e le garanzie dei crediti erariali attribuendo alla Guardia di finanza maggiori poteri di intervento e compiti di monitoraggio e coordi- namento con l’Agenzia delle entrate: • la Guardia di finanza può accedere direttamente alle informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari, e utilizzarne i dati per monitorare l’evasione fiscale e valutarne l’entità e l’impatto in coor- dinamento con l’Agenzia delle entrate. Ricordiamo che all’Archivio affluiscono i dati che gli operatori finanziari devono periodicamente comunicare all’Anagrafe tributaria in relazione ai soggetti che con essi intrattengono rapporti o compiano operazioni di natura finanziaria. I risultati dell’attività svolta dalla Guardia di finanza mediante l’utilizzo delle suddette informazioni sono inclusi nella relazione che annualmente l’Agenzia delle entrate presenta al Parlamento; • l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza devono realizzare annual- mente piani di intervento coordinati sulla base di analisi del rischio di evasione nei confronti dei contribuenti di medie dimensioni, i quali non sono soggetti né agli indici di affidabilità (che hanno sostituito gli studi di settore e si applicano agli operatori con volume di affari non superiore a 7,5 milioni di euro) né al tutoraggio (strumento di controllo sostanziale previsto per le imprese di più rilevanti dimensioni, con volume di affari superiore a 100 milioni di euro); • l’Agenzia delle entrate comunica alla Guardia di finanza elementi ed elaborazioni ai fini dell’attività di controllo o dell’analisi del rischio di evasione, con particolare riferimento alle informazioni ricevute nell’am- bito dello scambio automatico previsto dalle direttive comunitarie e alle informazioni sui conti consolidati delle imprese internazionali obbligate alla rendicontazione paese per paese; 16 © 2019 • Rivista • 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 16 07/02/19 10:53
• il comandante provinciale della Guardia di finanza può chiedere, con istanza motivata, l’iscrizione di ipoteca o l’autorizzazione al sequestro conservativo per rafforzare le misure poste a garanzia dei crediti erariali. 1.6 Altre disposizioni fiscali Il Capo III del Titolo I del decreto (articoli 17-20-ter) reca Altre disposizioni fiscali fra le quali ricordiamo quella riguardante l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In base a questa disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate sono obbligati a memorizzare in forma elettronica i dati relativi ai corrispettivi giornalieri e trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate. La memorizzazione 2. La legge di bilancio Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 elettronica e la trasmissione telematica sostituiranno l’attuale obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi. Per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro l’obbligo decorre dal 1° luglio 2019. Con decreto ministeriale possono essere previsti casi di esonero in rela- zione alla tipologia di attività esercitata. Gli operatori sanitari possono adempiere all’obbligo suddetto mediante la memorizzazione elettronica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri e la loro trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari alla memorizza- zione e trasmissione dei dati, è prevista negli anni 2019 e 2020 l’erogazione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento. 2. LA LEGGE DI BILANCIO Al di là delle disposizioni urgenti del decreto legge fiscale 119/2018, le inno- vazioni tributarie e legislative necessarie ad attuare la manovra di finanza pubblica per il 2019 e per il triennio 2019-2021 sono contenute nella legge di approvazione del bilancio. 2.1 La struttura della legge di bilancio In passato la legge di bilancio aveva carattere soltanto “formale” nel senso che non poteva introdurre nuove norme o modificare il contenuto di quelle vigenti, ma aveva soltanto la funzione di esporre in termini finanziari le entrate e le spese previste da leggi già in vigore; perciò le norme necessarie a realizzare la manovra economico-finanziaria dovevano essere disposte con un’apposita legge (la “legge di stabilità”) che veniva approvata prima dell’approvazione della legge di bilancio. Successivamente, con la riforma dell’art. 81 della Costituzione, è stato rimosso il divieto di introdurre inno- vazioni con la legge di bilancio. Di conseguenza, la legge di stabilità è stata soppressa perché non più necessaria e la legge di bilancio ha assunto carat- tere “sostanziale” perché in essa confluiscono sia le innovazioni legislative richieste dalla manovra di finanza pubblica sia i corrispondenti stanziamenti di entrata e di spesa. La legge di approvazione del bilancio si configura pertanto come un docu- mento unico articolato in due sezioni. La prima sezione dispone il quadro di riferimento finanziario per ciascuno dei tre anni considerati nel bilancio e contiene le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari nel triennio; tali norme possono riguardare sia i parametri quan- titativi delle leggi vigenti (aliquote, deduzioni, detrazioni ecc.), sia nuovi interventi. La seconda sezione contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese dei singoli ministeri, in termini di com- petenza e di cassa, per ciascuno dei tre anni considerati nel bilancio. © 2019 • Rivista • 17 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 17 07/02/19 10:53
Nella legge di bilancio 2019 la prima sezione è costituita da un unico articolo, comprendente ben 1143 commi. Questa struttura, pur se anomala, non è infrequente nelle manovre di finanza pubblica (ha caratterizzato anche la legge di bilancio 2018 e molte delle leggi di stabilità degli anni precedenti). Il Governo può porre la questione di fiducia sull’intera manovra in blocco; e le disposizioni della legge, essendo contenute in un solo articolo, sono approvate dal Parlamento con un unico voto senza che vengano discussi e sottoposti a votazione specifica i numerosissimi, minuziosi e poco coordinati interventi. E così anche per la legge di bilancio 2019 l’approvazione delle Camere ha avuto luogo sulla base di un maxiemendamento e con voto di fiducia. Nella molteplicità delle norme della legge di bilancio 2019, numerose sono quelle che interessano la materia tributaria, e che passiamo ora a esaminare. 2. La legge di bilancio Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 2.2 Le clausole di salvaguardia Iva e accise La prima disposizione in materia tributaria, contenuta nel secondo comma della legge di bilancio 2019, ha per oggetto la neutralizzazione dell’au- mento dell’Iva previsto per il 2019 dalla clausola di salvaguardia. Questa clausola, introdotta nelle manovre di bilancio fin dal 2011, dispone, per ciascun anno del triennio considerato, l’aumento automatico delle aliquote Iva qualora le risorse previste in bilancio non siano tali da salvaguardare l’equilibrio dei conti pubblici. In base a quanto era stato disposto con la legge di bilancio per il triennio 2018-2020, in assenza di correzioni (aumenti di entrate o riduzioni di spese) l’Iva nel 2019 dovrebbe applicarsi con aliquota ordinaria del 24,2% e con aliquota ridotta dell’11,5%, e nel 2020 con aliquota ordinaria del 24,9% e con aliquota ridotta del 13%. Ora, come già era avvenuto con le manovre di finanza pubblica degli anni pre- cedenti, la legge di bilancio per il triennio 2019-2021 prevede misure che neutralizzano l’aumento Iva per il primo anno mentre mantiene la clausola di salvaguardia per i due anni successivi. Quindi, per il 2019, l’aliquota ordinaria è diminuita di 2,2 punti percentuali tornando così al livello del 22% e l’aliquota ridotta è diminuita di 3 punti percentuali tornando così al 10%. Per gli anni successivi è disposta la rimodulazione dell’aliquota Iva ordinaria che, in assenza di correzioni, nel 2020 dovrà aumentare di ulteriori 0,3 punti, passando quindi al 25%, e nel 2021 dovrà aumentare di ulteriori 1,5 punti passando al 26,5%. Non sono disposti ulteriori aumenti per l’aliquota ridotta che per il 2020 e per il 2021, in assenza di correzioni, rimarrà fissata al 13%. Con riferimento a un’altra clausola di salvaguardia, prevista a decorrere dal 2015 (l. 190/2014), il comma 5 della legge di bilancio 2019 dispone che per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi le aliquote delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante debbano essere aumen- tate in misura tale da assicurare maggiori entrate nette non inferiori a 400 milioni di euro, sempre che non siano adottati provvedimenti normativi (riduzioni di spese o aumenti di entrate) che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. 2.3 L’estinzione agevolata dei debiti tributari Facendo seguito alle misure adottate con il decreto legge collegato 119/2018, la legge di bilancio prevede un ulteriore, e molto più incisivo, intervento di “pacificazione fiscale”. È disposta infatti (commi 184-197) l’estinzione agevolata dei debiti tributari e contributivi per le persone fisiche che, pur avendo presentato la dichiarazione, non hanno effettuato i dovuti versa- menti perché si trovano in una grave e comprovata difficoltà economica. La situazione di difficoltà economica si considera sussistente quando al nucleo familiare del debitore sia stato attribuito un valore dell’ISEE (Indi- catore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000 euro. 18 © 2019 • Rivista • 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 18 07/02/19 10:53
La sanatoria ha per oggetto i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti: • dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni pre- sentate dal contribuente o liquidate con procedura di verifica automatiz- zata dal Sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (restano esclusi, quindi, i debiti risultanti da procedimenti di accertamento); • dall’omesso versamento dei contributi dovuti dalle persone iscritte alle casse di previdenza professionale o alle gestioni previdenziali INPS per i lavoratori autonomi (restano esclusi, quindi, i debiti per omessi versamenti dei contributi dovuti dagli esercenti arti o professioni per i dipendenti o altri collaboratori). I suddetti debiti sono estinti senza che debbano essere corrisposte le 2. La legge di bilancio Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019 somme dovute per sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Per le somme dovute a titolo di capitale e interessi, l’estinzione si ottiene median- te il versamento di un importo che varia a seconda del valore dell’ISEE e precisamente: • il 16% se l’ISEE non è superiore a 8.500 euro; • il 20% se l’ISEE è compreso fra 8.500 e 12.500 euro; • il 35% se l’ISEE è compreso fra 12.500 e 20.000 euro. Devono essere invece versate per intero le somme maturate a favore dell’a- gente a titolo di remunerazione e per il rimborso delle spese di notifica e per eventuali procedure esecutive. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in un massimo di sei rate: la prima, pari al 35% delle somme dovute, scade entro il 30 novembre 2019; la seconda, pari al 20%, scade entro il 31 marzo 2020; le altre tre, pari al 15% ciascuna, scadono rispettivamente il 31 luglio 2020, il 31 marzo 2021 e il 31 luglio 2021. Per avvalersi della procedura di definizione il debitore deve presentare all’agente della riscossione, su apposito modello, una dichiarazione nella quale attesta il valore ISEE del proprio nucleo familiare e indica i debiti da definire e il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo previsto dalla legge. L’agente delle riscossioni, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di Finanza, può effettuare controlli a campione nei confronti dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, ma soltanto nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati. Se risultano omissioni o irregolarità non costituenti falsità, il contribuente è tenuto a fornire la documentazione che comprovi la veridicità dei dati; se la documentazione non è presentata, o se risultano falsità, la definizione agevolata non si attua e si procede alla riscossione delle somme dovute. 2.4 L’imposta sui servizi digitali (web tax) Un’interessante innovazione prevista dalla legge di bilancio è l’istituzione dell’Imposta sui servizi digitali, disposta dai commi 35-49 con la contem- poranea abrogazione della precedente Imposta sulle transazioni digitali che era stata istituita dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017). Soggetti passivi della nuova imposta sui servizi digitali sono le imprese e i gruppi di imprese di grandi dimensioni, cioè quelle che nel corso di un anno solare abbiano conseguito un ammontare complessivo di ricavi (ovunque realizzati) non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro. Oggetto dell’imposta sono i ricavi derivanti dai servizi digitali, così indi- viduati dalla legge: • la veicolazione di pubblicità su un’interfaccia digitale, mirata agli utenti della stessa interfaccia; © 2019 • Rivista • 19 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 19 07/02/19 10:53
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