LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2019

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LA MANOVRA
          DI FINANZA PUBBLICA 2019
          di Rosa Maria Vinci Orlando

                                         La manovra di finanza pubblica per il triennio 2019-2021 è incardinata su
                                         due provvedimenti normativi:

                                                                                                                                                                                              1. Il decreto fiscale
                                                                                                                               Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019
                                         • il decreto fiscale (decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, Disposizioni
                                           urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito con la legge 17 dicem-
                                           bre 2018, n. 136);
                                         • la legge di bilancio (legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previ-
                                           sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
                                           triennio 2019-2021);
                                         • il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, ancora non convertito in legge,
                                           che reca Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

                                         Le innovazioni tributarie sono contenute nel Decreto fiscale e nella Legge
                                         di bilancio, mentre il Decreto legge sul reddito di cittadinanza e le pensioni
                                         riguarda la materia del welfare.

                                         L’approvazione della manovra ha avuto un iter piuttosto travagliato per
                                         la difficoltà di conciliare gli obiettivi di spesa e di entrata previsti in sede
                                         di programmazione con la necessità di contenere entro limiti sostenibili
                                         il deficit di bilancio e il volume del debito pubblico, nell’osservanza degli
                                         impegni assunti in sede europea con il Patto di stabilità e crescita e sanciti
                                         a livello costituzionale nel primo comma dell’art. 81 Cost.
                                         Per queste ragioni, nel mese di dicembre, il Governo ha apportato con-
                                         sistenti modifiche all’entità delle misure inizialmente contenute sia nel
                                         decreto legge fiscale sia nel disegno di legge di bilancio. Sulla base dei
                                         rispettivi emendamenti, il Parlamento ha approvato la legge di conver-
                                         sione del decreto fiscale e infine, in tempi estremamente brevi, la legge
                                         di bilancio.
                                         Il decreto legge in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni è stato
                                         emanato nel mese di gennaio.

                                            	1. IL DECRETO FISCALE
                                         Il decreto legge 119/2018, con le modifiche apportate dalla legge di con-
                                         versione, si articola in due Titoli.
                                         Il Titolo II reca Disposizioni finanziarie urgenti e in materia di sanità riguar-
                                         danti diverse misure di spesa pubblica, fra le quali possiamo ricordare
                                         quella che dispone anche per il 2019 l’erogazione dell’assegno di natalità
                                         (cosiddetto “bonus bebè”), che era stato previsto dalla legge 190/2014 fino
                                         al 2018 e che ora verrà corrisposto per ogni figlio nato o adottato dal 1°
                                         gennaio al 31 dicembre 2019; per ogni figlio successivo al primo l’importo
                                         dell’assegno è stato aumentato del 20%.
                                         Il Titolo I, di cui dobbiamo occuparci, contiene le Disposizioni in materia
                                         fiscale che sono a loro volta raggruppate in tre Capi.

                                         1.1 La “pacificazione fiscale”
                                         Il Capo I del Titolo I (Disposizioni in materia di pacificazione fiscale) reca
                                         un insieme di norme che consentono al contribuente di definire la propria

          © 2019 • Rivista •                                                                                                                                                                    7

0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 7                                                                                       07/02/19 10:53
situazione debitoria nei confronti del fisco avvalendosi di speciali proce-
                                                                                                              dure agevolate (articoli 1-9). Queste misure corrispondono all’obiettivo
                                                                                                              di alleggerire il carico fiscale gravante sui singoli contribuenti, favorire il
                                                                                                              reperimento di entrate in tempi brevi ed evitare o ridurre il contenzioso
                                                                                                              fra i contribuenti e l’Amministrazione fiscale.
                                                                                                              Di seguito le misure previste.

                                                                                            La definizione    Ricordiamo che il processo verbale di constatazione (PVC) è il verbale con
                                                                                                agevolata     il quale l’Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza concludono l’atti-
                                                                                       dei processi verbali   vità di verifica fiscale svolta presso la sede del contribuente, indicando le
                                                                                                              violazioni riscontrate e l’ammontare delle somme dovute. Possono essere
                                                                                         di constatazione     definiti con modalità agevolate i verbali di constatazione riguardanti le
                                                                                                              imposte sui redditi e relative addizionali, l’Iva, l’Irap, i contributi previ-
1. Il decreto fiscale
                        Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019

                                                                                                              denziali e le imposte sul valore degli immobili e delle attività finanziarie
                                                                                                              all’estero. La definizione agevolata è applicabile se alla data del 24 ottobre
                                                                                                              2018 (quando, cioè, il decreto legge fiscale è entrato in vigore) non era
                                                                                                              stato ancora notificato l’avviso di accertamento o non era stato ricevuto
                                                                                                              un invito al contraddittorio per l’accertamento con adesione.
                                                                                                              Il contribuente regolarizza la propria posizione presentando un’apposita
                                                                                                              dichiarazione con l’autoliquidazione dell’imposta dovuta ed effettuando
                                                                                                              il relativo versamento senza dover corrispondere le sanzioni collegate al
                                                                                                              tributo né gli interessi di mora. La dichiarazione deve essere presentata
                                                                                                              entro il 31 maggio 2019 e deve riferirsi a violazioni relative a periodi di
                                                                                                              imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’accertamento;
                                                                                                              chi produce redditi in forma associata può presentare la suddetta dichia-
                                                                                                              razione per regolarizzare il proprio reddito di partecipazione.
                                                                                                              Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 maggio 2019
                                                                                                              o in rate trimestrali fino a un massimo di venti; in questo secondo caso
                                                                                                              la prima rata va versata entro il 31 maggio 2019 e sulle successive vanno
                                                                                                              corrisposti gli interessi legali. Per le somme dovute non è applicabile la
                                                                                                              compensazione con eventuali crediti del contribuente verso la Pubblica
                                                                                                              amministrazione.

                                                                                             La definizione   Possono essere definiti con modalità agevolate gli avvisi di accertamento,
                                                                                       agevolata degli atti   gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al con-
                                                                                         del procedimento     traddittorio, gli accertamenti con adesione. La definizione agevolata ha
                                                                                                              quindi un ampio campo di applicazione perché riguarda sia gli atti imposi-
                                                                                          di accertamento     tivi con cui, a conclusione dell’attività di controllo, l’ufficio fiscale notifica
                                                                                                              al contribuente la pretesa tributaria (avviso di accertamento in materia di
                                                                                                              imposte sui redditi, Iva, Irap; avviso di rettifica e di liquidazione in materia
                                                                                                              di imposta di registro, imposta di successione e altre imposte indirette;
                                                                                                              atti di recupero di crediti indebitamente utilizzati), sia i casi in cui la pro-
                                                                                                              cedura di accertamento è fondata sul contraddittorio e sull’accordo con il
                                                                                                              contribuente (inviti al contraddittorio, accertamento con adesione).
                                                                                                              La definizione agevolata è applicabile se l’atto è stato notificato, o l’ac-
                                                                                                              certamento con adesione è stato sottoscritto, entro il 24 ottobre 2018.
                                                                                                              Condizione necessaria è che a tale data l’atto sia ancora impugnabile e
                                                                                                              non sia stato impugnato.
                                                                                                              Gli atti oggetto della procedura si definiscono mediante il pagamento
                                                                                                              delle sole imposte, senza sanzioni, interessi di mora o accessori, in uni-
                                                                                                              ca soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo;
                                                                                                              sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
                                                                                                              Non è ammesso l’adempimento mediante compensazione con eventuali
                                                                                                              crediti verso la Pubblica amministrazione. La procedura di definizione si
                                                                                                              perfeziona con il pagamento dell’intera somma, o della prima rata, entro
                                                                                                              il 23 novembre 2018 (cioè entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto
                                                                                                              legge fiscale); in mancanza, cessano gli effetti della definizione agevolata
                                                                                                              e l’ufficio fiscale prosegue l’ordinaria attività di accertamento relativa a
                                                                                                              ciascun procedimento.

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La definizione        La procedura di definizione riguarda le somme affidate dall’ente impo-
             agevolata dei carichi       sitore all’agente della riscossione per il recupero coattivo e consente al
               affidati all’agente       contribuente di estinguere i debiti che ne derivano pagando soltanto le
                                         somme dovute a titolo di capitale, interessi e quelle maturate a favore
                della riscossione        dell’agente per remunerazione e rimborso spese, senza corrispondere le
                                         somme previste a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.
                                         Il pagamento può essere corrisposto in unica soluzione o dilazionato in
                                         un numero massimo di diciotto rate trimestrali.
                                         È questa la cosiddetta “rottamazione ter delle cartelle di pagamento”, che fa
                                         seguito agli analoghi interventi che erano stati disposti con il d.l. 193/2016
                                         per i carichi affidati all’agente nel periodo dal 2000 al 2016 e con il d.l.
                                         148/2017 per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017.
                                         La definizione agevolata ora prevista dal decreto fiscale 119/2018 ha per

                                                                                                                                                                                             1. Il decreto fiscale
                                                                                                                              Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019
                                         oggetto tutti i carichi affidati all’agente nel periodo compreso fra il 1° gen-
                                         naio 2000 e il 31 dicembre 2017. Possono quindi avvalersene anche i contri-
                                         buenti che non avevano aderito alle rottamazioni precedenti o quelli che pur
                                         avendovi aderito ne erano decaduti per inadempimento o per altre ragioni.
                                         Per avvalersi dell’agevolazione il contribuente entro il 30 aprile 2019 deve
                                         presentare all’agente della riscossione una dichiarazione di adesione su
                                         apposito modello; i dati necessari a individuare i carichi definibili sono
                                         forniti dallo stesso agente nel proprio sito internet. Se il contribuente inten-
                                         de fruire della rateizzazione deve indicare nella dichiarazione il numero
                                         di rate prescelto (entro il massimo di diciotto). Nella stessa dichiarazione
                                         il contribuente deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi eventual-
                                         mente pendenti in relazione ai carichi che sono oggetto della definizione.
                                         Dalla presentazione della dichiarazione si verificano gli effetti della pro-
                                         cedura agevolata riguardo ai carichi che ne sono oggetto:
                                         • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
                                         • sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;
                                         • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
                                         • non possono essere avviate nuove procedure esecutive, né possono pro-
                                            seguire quelle preesistenti;
                                         • il debitore non può essere considerato inadempiente ai fini di eventuali
                                            procedure di rimborsi d’imposta;
                                         • è consentito il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva
                                            (Durc).
                                         Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’agente della
                                         riscossione comunica entro il 30 giugno 2019 l’ammontare delle somme
                                         dovute e, se il pagamento è dilazionato, l’ammontare e la scadenza delle
                                         singole rate. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro
                                         il 31 luglio 2019. Per il pagamento dilazionato la prima e la seconda rata
                                         sono ciascuna pari al 10% delle somme dovute, e scadono rispettivamente
                                         il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti rate, di uguale ammontare
                                         fra loro, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre
                                         di ciascun anno a decorrere dal 2020. Sulle rate successive alla prima, a
                                         decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi del 2% annuo. Il
                                         pagamento può essere effettuato direttamente allo sportello dell’agente,
                                         o con i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’agente,
                                         oppure con domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella
                                         dichiarazione. Se il pagamento avviene presso gli sportelli dell’agente, il
                                         contribuente può utilizzare in compensazione i crediti certi, liquidi ed esi-
                                         gibili maturati per forniture, appalti o servizi nei confronti della Pubblica
                                         amministrazione.
                                         Nei casi di omesso o insufficiente pagamento della somma dovuta o di una
                                         delle rate in cui è stata dilazionata, o nel caso di ritardo superiore a cinque
                                         giorni, l’effetto della definizione agevolata viene a cessare e le somme ver-
                                         sate vengono considerate come acconti dell’importo dovuto, mentre per il
                                         debito residuo l’agente prosegue l’attività di riscossione coattiva senza che
                                         siano più consentite rateizzazioni.

          © 2019 • Rivista •                                                                                                                                                                   9

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Modello di Rottamazione ter (estratto)

                                                                                                              Mod. DA-2018
                                                                                            Questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter) deve essere presentata:
                                                                                                    tramite posta elettronica certificata, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-
                                                                                                     Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC è pubblicato a pagina 4)
                                                                                                     oppure
                                                                                                    agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
                                                                                                Eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione dedicata alla
                                                                                                definizione agevolata.
                                                                                                La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 aprile 2019, esclusivamente con una delle suindicate modalità.

                                                                                                 ATTENZIONE: La presentazione di dichiarazioni aventi ad oggetto carichi non rientranti nell’ambito applicativo1 della definizione agevolata non produrrà
                                                                                                 alcun effetto e non determinerà la sospensione dell’attività di recupero coattivo.

                                                                                                                DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
1. Il decreto fiscale
                        Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019

                                                                                                                                                              (“R OT T AM AZ I O NE - TE R ”)
                                                                                                                    DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSS IONE DAL                    1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2017
                                                                                                                               (Art. 3 D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018)

                                                                                            Il/La sottoscritto/a.………………………….……………………………. nato/a il.…………………………….....................
                                                                                            a…………………………………………..… (Prov……) codice fiscale………………………………..……….....................
                                                                                             in proprio (persone fisiche);
                                                                                             in qualità di………………………………………………………………………………………………………..……………
                                                                                                                     (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

                                                                                                   del/della……………………………….……..….……………………………………………………………………………..
                                                                                                   codice fiscale.…………………..…………………………………………………………………………………..……..….

                                                                                            ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

                                                                                            Comune…………..………………...……………………………(Prov….....), via/piazza…………………..………………………………………………..….…....

                                                                                            CAP……..……..telefono……………………...….presso (indicare eventuale domiciliatario)…………………………………………..……...………….…...
                                                                                                                                                                              OPPURE
                                                                                            alla casella di Posta elettronica certificata (PEC)…..……………………………………………….……………...………………………………….……….….
                                                                                            Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l’Agenzia delle entrate-Riscossione non
                                                                                            assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all’indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

                                                                                                                                                                          DICHIARA2
                                                                                            di volersi avvalere della DEFINIZIONE AGEVOLATA (c.d. “Rottamazione-Ter”) dei carichi rientranti nell’ambito
                                                                                            applicativo1 di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n.
                                                                                            136/2018 affidati all’Agente della riscossione3 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017:

                                                                                             contenuti nell’elenco delle cartelle/avvisi4 che allega come parte integrante di questa dichiarazione
                                                                                            oppure

                                                                                             contenuti nelle seguenti cartelle/avvisi4:

                                                                                                N. Progr.                     Numero cartella/avviso                                N. Progr.                     Numero cartella/avviso

                                                                                                     1                                                                                   4
                                                                                                     2                                                                                   5
                                                                                                     3                                                                                   6

                                                                                       1 Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata (c.d. “rottamazione-ter”) i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio
                                                                                          2000 al 31 dicembre 2017 ad eccezione di quelli non definibili ai sensi dell’art. 3, comma 16, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n.
                                                                                          136/2018. Non possono, comunque, essere oggetto di “rottamazione-ter” i debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n.
                                                                                          148/2017, per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
                                                                                       2 Relativamente ai carichi oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del DL n. 148/2017, per i quali, invece, entro il 7 dicembre 2018, sono state versate le rate

                                                                                          in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non occorre presentare questo modello. Infatti, il pagamento delle restanti somme dovute per tali carichi a
                                                                                          titolo di definizione agevolata è stato differito automaticamente per legge e dovrà essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31
                                                                                          luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine,
                                                                                          entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’Agente della riscossione invierà loro apposita comunicazione, unitamente ai
                                                                                          bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Resta ferma la facoltà di effettuare il vers amento delle rate differite in unica
                                                                                          soluzione entro il 31 luglio 2019.
                                                                                       3 Operante su tutto il territorio nazionale a esclusione della regione Sicilia.
                                                                                       4 Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli, avvisi di addebito dell’INPS. I carichi rientranti nell’ambito

                                                                                          applicativo dell’art. 5 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, eventualmente inseriti in questo modello, verranno trattati secondo
                                                                                          le specifiche modalità previste dal medesimo articolo e riportate nel modello DA-2018-D.
                                                                                           Mod. DA-2018 del 18/12/2018                                                                                                                               Pag. 1 di 5

        10                                                                                                                                                                                                                © 2019 • Rivista •

 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 10                                                                                                                                                                                                                                07/02/19 10:53
Con riferimento all’elenco delle cartelle/avvisi sopra indicati, dichiara di voler aderire alla definizione
                     agevolata soltanto per i seguenti carichi (da compilare solo nel caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad
                     alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati):

                            Rif.                                                                               Rif.
                                                         Identificativo carico                                                             Identificativo carico
                         N. Progr.                                                                          N. Progr.

                                                                                        DICHIARA ALTRESÌ
                     di voler adempiere al pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti
                     modalità:

                                                                                                                                                                                                                                                                 1. Il decreto fiscale
                                                                                                                                                                                                  Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019
                          UNICA SOLUZIONE - scadenza 31 luglio 2019
                     oppure

                      NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE DALLA NORMA5 - n. 18 rate (in cinque anni) scadenti, per l’anno 2019, il 31 luglio e il
                           30 novembre e, per gli anni successivi, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno

                     oppure

                     nel seguente NUMERO DI RATE             _   (indicare un numero di rate compreso tra 2 e 17)5.

                                                             n
                     ATTENZIONE:
                     Qualora non venga barrata alcuna delle soluzioni rateali, il pagamento si intende richiesto in 18 rate (cinque anni), ferma restando la
                     facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. Qualora invece venisse indicato un numero di rate superiore a
                     18, il pagamento si intende comunque richiesto per 18 rate.

                     In caso di pagamento rateizzato sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. In caso di mancato o
                     insufficiente versamento, ovvero in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una delle rate, la definizione
                     non produce effetti.

                                                                                       DICHIARA INOLTRE
                          che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione
                     oppure

                       che assume l’impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce
                     questa dichiarazione.

                               Riquadro da compilare solo in caso di dichiarazione effettuata dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro

                                                                                          DICHIARA INFINE
                       sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle
                       sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di
                       formazione o uso di atti falsi) di essere:
                       …………………………………………………………. del/della.…………………………...………………..…………..…
                       (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

                     Relativamente al trattamento consentito dei dati personali conferiti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3,
                     comma 5, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, il sottoscritto dichiara di
                     aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e di
                     accettarne i contenuti.

                     Luogo e data.……………………………………..……..………….. Firma.…………………..…………………….………..

                     N.B. Allegare copia del documento di identità del dichiarante solo nel caso in cui questa richiesta non venga presentata e sottoscritta allo sportello. Nell’ipotesi di
                     presentazione, allo sportello o tramite PEC, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.

              5   L’art. 3, comma 2, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede che le somme dovute a titolo di definizione agevolata possano
                   essere versate, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 oppure a partire dal 31 luglio 2019, nel numero massimo di 18 rate consecutive. Per l’anno 2019 le rate,
                   ciascuna pari al 10% del totale, scadono il 31 luglio ed il 30 novembre; per gli anni successivi le rate relative al restante 80%, tutte di pari importo, scadono il 28
                   febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno. Nel caso in cui venissero indicati nella dichiarazione di adesione carichi rientranti nelle
                   fattispecie di cui all’art. 3, commi 21 e 24, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, gli stessi verranno trattati ai fini dell’importo
                   dovuto e della ripartizione rateale in base a quanto espressamente previsto dai medesimi commi.
                  Mod. DA-2018 del 18/12/2018                                                                                                                             Pag. 2 di 5

          © 2019 • Rivista •                                                                                                                                                                                                                      11

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DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
                                                                                                       (da compilare esclusivamente nell’ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

                                                                                           Io sottoscritto/a……………………………..…………..…………………………………..………...............................
                                                                                           in proprio;
                                                                                           in qualità di………………………………………………………………………………………..…………………….
                                                                                                              (specificare se titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/altro)

                                                                                               del/della……………………………….………………………..……………………………………………………….
1. Il decreto fiscale
                        Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019

                                                                                          delego il/la Sig./Sig.ra..………………………..........................................................................................................
                                                                                            a consegnare questa dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;
                                                                                            a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) questa dichiarazione di adesione alla
                                                                                               definizione agevolata;
                                                                                            a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa a
                                                                                                questa dichiarazione di adesione.
                                                                                       Luogo e data………………………………….                                                  Firma del delegante.……………………….………………
                                                                                                                     N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

                                                                                                                                       SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE
                                                                                        Agenzia delle entrate-Riscossione, Agente della riscossione per l’ambito provinciale di..……….………………….

                                                                                               allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell’art.
                                                                                                45 del DPR n. 445/2000
                                                                                                                                                                OPPURE
                                                                                               attesto, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è
                                                                                                apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra……………………………..………………................................
                                                                                                identificato/a mediante documento di riconoscimento…………………………… n.….………….….…….
                                                                                                rilasciato da.…………………………………………………………..……… in data.…………..……...………........

                                                                                       Data.……….……… Nome, cognome e firma del dipendente addetto.……………………………………………...

                                                                                       Mod. DA-2018 del 18/12/2018                                                                                                         Pag. 3 di 5

        12                                                                                                                                                                                       © 2019 • Rivista •

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Lo stralcio dei debiti       Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille
                 fino a mille euro        euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo
               affidati agli agenti       1° gennaio 2000-31 dicembre 2010. L’annullamento è effettuato alla data
                                          del 31 dicembre 2018 e ha luogo anche se i debiti risultano da carichi per
                 della riscossione        i quali era stata già richiesta la definizione agevolata. Le somme versate
                 dal 2000 al 2010         dal contribuente prima dell’entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018)
                                          restano definitivamente acquisite al fisco mentre le somme versate succes-
                                          sivamente sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti inclusi
                                          nella definizione agevolata o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza
                                          oppure, se non vi sono altri debiti, sono rimborsate.

                                          La definizione ha per oggetto le controversie tributarie in cui è parte l’Agen-
                     La definizione       zia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento

                                                                                                                                                                                             1. Il decreto fiscale
                                                                                                                              Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019
                         agevolata        ecc.), e può essere chiesta in ogni stato e grado del giudizio, compreso
                                          quello in Cassazione. Condizione necessaria è che il ricorso in primo grado
                 delle controversie       sia stato notificato entro la data dell’entrata in vigore del decreto fiscale
                         tributarie       (24 ottobre 2018) e che alla data della presentazione della domanda di
                                          definizione il processo non si sia ancora concluso con sentenza passata
                                          in giudicato.
                                          La controversia è definita con il pagamento di una somma pari al valore
                                          della controversia, che è costituito dall’importo del tributo, senza sanzioni
                                          e senza interessi. La definizione ha luogo con il pagamento del 90% del
                                          valore della controversia se il ricorso pendente è iscritto nel primo grado.
                                          Se il giudizio è pendente nei gradi successivi, sono previste consistenti ridu-
                                          zioni della somma da pagare se alla data dell’entrata in vigore del decreto
                                          sono state depositate sentenze favorevoli al ricorrente. Più precisamente, la
                                          definizione ha luogo con il pagamento del 40% del valore della controversia
                                          se l’Agenzia delle entrate è soccombente nella pronuncia di primo grado;
                                          con il pagamento del 15% se l’Agenzia è soccombente nella pronuncia
                                          di secondo grado; con il pagamento del 5% se il giudizio è pendente in
                                          Cassazione e l’Agenzia risulta soccombente in tutti i precedenti gradi di
                                          giudizio. Se l’importo dovuto è superiore a mille euro il pagamento può
                                          essere dilazionato in un massimo di venti rate trimestrali, con pagamento
                                          degli interessi legali per le rate successive alla prima. La definizione agevo-
                                          lata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento
                                          dell’importo dovuto, o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. Non è
                                          ammesso l’adempimento mediante compensazione con eventuali crediti
                                          del contribuente verso l’Amministrazione pubblica. Se sono pendenti più
                                          controversie per atti impositivi diversi, devono essere presentate distinte
                                          domande ed effettuati versamenti distinti per ciascuna di esse.

              La regolarizzazione         Questa procedura riguarda le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze
           di irregolarità formali        di natura formale commesse fino al 24 ottobre 2018, che non abbiano
                                          rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte
                                          sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, né ai fini del pagamento dei tributi. Tali
                                          irregolarità possono essere sanate mediante la loro rimozione e il versa-
                                          mento di 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono. Il
                                          pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo che scadono
                                          rispettivamente il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazio-
                                          ne è esclusa se le violazioni sono state contestate con atti che erano già
                                          divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
                                          del decreto. È esclusa anche per le violazioni riguardanti attività e beni
                                          detenuti all’estero. Le modalità per l’attuazione della procedura di rego-
                                          larizzazione devono essere disposte con apposito decreto del direttore
                                          dell’Agenzia delle entrate.

                         Disposizioni     Norme specifiche del decreto 119/2018 (articoli 5, 7 e 8) disciplinano la
                           specifiche     definizione agevolata dei debiti relativi alle risorse proprie dell’Unione
                                          europea (dazi, prelievi, contributi e altre voci previste dalle norme comuni-

          © 2019 • Rivista •                                                                                                                                                  13

0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 13                                                                                     07/02/19 10:53
tarie), la definizione agevolata degli atti di accertamento e delle controver-
                                                                                       sie fiscali riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche,
                                                                                       la definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei
                                                                                       del tabacco per le cosiddette “sigarette elettroniche”.
                                                                                       Infine, con l’art. 9-bis, è disposta la riduzione delle sanzioni per l’emissione
                                                                                       di assegni senza clausola di non trasferibilità. Tali sanzioni sono previste
                                                                                       dal decreto legislativo 231/2007 che, allo scopo di contrastare le azioni di
                                                                                       riciclaggio, impone la clausola di non trasferibilità negli assegni di importo
                                                                                       pari o superiore a 1.000 euro e ne punisce la violazione con la pena pecu-
                                                                                       niaria da 3.000 a 50.000 euro. La nuova norma, prevista dell’art. 9-bis del
                                                                                       decreto fiscale, dispone che per le violazioni relative a importi inferiori a
                                                                                       30.000 euro la sanzione minima si applica nella misura del 10 per cento
                                                                                       dell’importo trasferito, a condizione che ricorrano le circostanze di minore
1. Il decreto fiscale
                        Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019

                                                                                       gravità previste dalla normativa antiriciclaggio.

                                                                                       1.2 La proroga del “reverse charge”
                                                                                       Fra le disposizioni di pacificazione fiscale l’art. 2, comma 2-bis del decreto
                                                                                       119/2018 comprende anche la proroga, fino al 30 giugno 2022, dell’appli-
                                                                                       cazione dell’inversione contabile ai fini dell’Iva (“reverse charge”), che il
                                                                                       d.p.r. 633/1972, all’art. 17, comma 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater),
                                                                                       aveva precedentemente disposto fino al 31 dicembre 2018.
                                                                                       L’inversione contabile, prevista dalle direttive comunitarie 2006/69,
                                                                                       2006/112 e 2018/1695, è finalizzata a contrastare le frodi fiscali che possono
                                                                                       verificarsi se il cessionario porta in detrazione l’Iva senza che il cedente
                                                                                       l’abbia versata all’erario. Pertanto, in alcuni particolari settori, gli Stati
                                                                                       membri possono disporre che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e
                                                                                       alle prestazioni di servizi siano adempiuti dal cessionario o committente
                                                                                       anziché dal cedente o prestatore.
                                                                                       Le operazioni a cui si riferisce la proroga disposta dal decreto fiscale sono
                                                                                       le cessioni di telefoni cellulari, le cessioni di microprocessori e altri dispo-
                                                                                       sitivi a circuito integrato, le cessioni di tablet, console di gioco e laptop, i
                                                                                       trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e i trasferimenti
                                                                                       di altre unità previste dalla direttiva comunitaria 2003/87 in materia di
                                                                                       inquinamento, le cessioni di gas ed energia elettrica a rivenditori.

                                                                                       1.3 Le semplificazioni fiscali
                                                                                       Il Capo II del Titolo I del decreto fiscale contiene Disposizioni in materia
                                                                                       di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di
                                                                                       contrasto all’evasione fiscale.

                                                                                       Le Disposizioni in materia di semplificazione (articoli 10-15) riguardano
                                                                                       l’applicazione dell’Iva.
                                                                                       Gli articoli 10-10-ter hanno a oggetto la fatturazione elettronica (che,
                                                                                       come stabilito dalla normativa precedente, dal 1° gennaio 2019 è obbli-
                                                                                       gatoria per tutte le operazioni soggette a Iva), e dispongono le seguenti
                                                                                       semplificazioni:
                                                                                       • l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per le associazioni
                                                                                          sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfettario e nel
                                                                                          periodo di imposta precedente hanno esercitato attività commerciali
                                                                                          conseguendo proventi non superiori a 65.000 euro; se i proventi supera-
                                                                                          no tale importo, le associazioni stesse devono assicurare che la fattura
                                                                                          sia emessa per loro conto dal soggetto Iva cessionario o committente;
                                                                                       • l’inapplicabilità fino al 30 giugno 2019 delle sanzioni previste per il caso
                                                                                          in cui non sia stata emessa la fattura in forma elettronica, a condizione
                                                                                          che la fattura elettronica sia emessa entro il termine per la liquidazione
                                                                                          periodica dell’Iva; se l’emissione della fattura elettronica avviene più tardi,
                                                                                          ma entro il termine della liquidazione del periodo successivo, la sanzione
                                                                                          si applica con una riduzione dell’80%. Per i contribuenti che liquidano

        14                                                                                                                                © 2019 • Rivista •

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l’Iva con cadenze mensili, l’inapplicabilità della sanzione, o l’applicazione
                                              della sanzione ridotta, sono disposte fino al 30 settembre 2019;
                                          •   il divieto, per il periodo di imposta 2019, della fatturazione elettronica per
                                              gli operatori sanitari (ASL, aziende ospedaliere, medici, farmacie ecc.)
                                              con riferimento ai dati che essi sono tenuti a inviare in via telematica al
                                              Servizio tessera sanitaria ai fini del calcolo delle deduzioni e detrazioni
                                              Irpef nelle dichiarazioni dei redditi precompilate predisposte dall’Agen-
                                              zia delle entrate;
                                          •   l’introduzione di specifiche regole per la fatturazione elettronica delle ope-
                                              razioni relative a servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, gestione
                                              dei rifiuti urbani, fognatura e depurazione) nei confronti di consumatori
                                              finali privati con i quali siano stati stipulati contratti prima del 2005 e
                                              dei quali non sia stato possibile individuare il codice fiscale.

                                                                                                                                                                                                1. Il decreto fiscale
                                                                                                                                 Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019
                                          Gli articoli 11-15 riguardano la semplificazione di adempimenti in materia
                                          di documentazione delle operazioni ed esercizio delle detrazioni Iva:
                                          • termine per la fatturazione: la fattura deve essere emessa entro 10 giorni
                                            dall’effettuazione dell’operazione (e non più contestualmente o entro le
                                            24 ore come disponevano le norme precedenti);
                                          • contenuto della fattura: oltre agli altri elementi previsti dalla legge, deve
                                            essere indicata la data della cessione di beni o prestazione di servizi, o la
                                            data in cui è corrisposto il corrispettivo, se tale data è diversa da quella
                                            in cui è stata emessa la fattura;
                                          • termine per l’annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse
                                            devono essere annotate nell’apposito registro, nell’ordine della loro
                                            numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le
                                            operazioni sono state effettuate e con riferimento al mese in cui sono
                                            state effettuate;
                                          • abolizione dell’obbligo di numerare le fatture nella registrazione degli
                                            acquisti: questa disposizione si spiega considerando che le fatture e le
                                            bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati dai soggetti Iva
                                            sono emesse in forma elettronica e inviate tramite il Sistema di Inter-
                                            scambio dell’Agenzia delle entrate, sicché il loro numero progressivo
                                            risulta automaticamente;
                                          • detrazione Iva: entro il giorno 16 di ciascun mese il diritto alla detrazione
                                            può essere esercitato con riferimento ai documenti di acquisto ricevuti
                                            e registrati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
                                            dell’operazione. La nuova disposizione è stata introdotta in considera-
                                            zione della modifica del termine per l’emissione della fattura, e tenendo
                                            conto che il diritto alla detrazione sorge al momento in cui l’operazione
                                            è effettuata e può essere esercitato sulla base del possesso della fattura
                                            relativa ai beni o servizi acquistati;
                                          • servizio di assistenza on line: a partire dal 2020 dovranno essere messe
                                            a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze relative al registro delle
                                            fatture emesse, al registro degli acquisti, alla liquidazione periodica e
                                            alla dichiarazione annuale ai fini dell’Iva. Per i soggetti che convalidano
                                            o integrano i dati proposti nelle bozze verrà meno l’obbligo della tenuta
                                            dei registri Iva. L’attuazione di queste disposizioni dovrà avere luogo
                                            con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

                                          1.4 La digitalizzazione del processo tributario
                                          Le Disposizioni sull’innovazione del processo tributario, contenute negli arti-
                                          coli 16-16-septies del decreto fiscale, apportano alcune modifiche al decreto
                                          legislativo 546/1992 che contiene le norme sulla disciplina e l’organizzazio-
                                          ne del contenzioso tributario. Le nuove disposizioni sono dirette a poten-
                                          ziare la “giustizia tributaria digitale” (come indica la rubrica dell’art. 16).
                                          In particolare:
                                          • le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedi-

          © 2019 • Rivista •                                                                                                                                                     15

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menti giurisdizionali devono avere luogo esclusivamente con modalità
                                                                                           telematiche. Il deposito con modalità diverse è consentito solo in casi
                                                                                           eccezionali e con motivato provvedimento di autorizzazione;
                                                                                       •   le comunicazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata e
                                                                                           si intendono perfezionate se sono ricevute da almeno uno dei difensori
                                                                                           della parte;
                                                                                       •   se l’indirizzo del difensore o della parte non è stato comunicato e non
                                                                                           è reperibile attraverso pubblici elenchi, o se il messaggio di posta elet-
                                                                                           tronica non è stato ricevuto per cause imputabili al destinatario, le
                                                                                           comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante il deposito nella
                                                                                           segreteria della Commissione tributaria;
                                                                                       •   per evitare i dubbi insorti in passato sulla validità delle comunicazioni
                                                                                           telematiche effettuate nel corso dei processi, una norma interpretativa
1. Il decreto fiscale
                        Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019

                                                                                           chiarisce che le modalità telematiche possono essere utilizzate in ogni
                                                                                           grado di giudizio anche se il giudizio di primo grado si era svolto con
                                                                                           modalità analogiche;
                                                                                       •   ai fini del deposito e della notifica di copie informatiche degli atti,
                                                                                           dei documenti e dei provvedimenti formati su supporto analogico, la
                                                                                           conformità della copia all’atto originale è attestata con le modalità
                                                                                           previste dal decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
                                                                                           digitale);
                                                                                       •   la partecipazione all’udienza pubblica può avvenire a distanza mediante
                                                                                           collegamento audiovisivo fra l’aula di udienza e il luogo del domicilio
                                                                                           del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore o dell’agente della
                                                                                           riscossione; devono essere assicurate la contemporanea, effettiva e reci-
                                                                                           proca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità
                                                                                           di udire quanto viene detto.

                                                                                       1.5 Le misure di contrasto all’evasione
                                                                                       Le disposizioni dirette a contrastare l’evasione fiscale (articoli 16-qua-
                                                                                       ter-16-septies del decreto fiscale) rafforzano i controlli, lo scambio di
                                                                                       informazioni e le garanzie dei crediti erariali attribuendo alla Guardia di
                                                                                       finanza maggiori poteri di intervento e compiti di monitoraggio e coordi-
                                                                                       namento con l’Agenzia delle entrate:
                                                                                       • la Guardia di finanza può accedere direttamente alle informazioni
                                                                                          contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari, e utilizzarne i dati per
                                                                                          monitorare l’evasione fiscale e valutarne l’entità e l’impatto in coor-
                                                                                          dinamento con l’Agenzia delle entrate. Ricordiamo che all’Archivio
                                                                                          affluiscono i dati che gli operatori finanziari devono periodicamente
                                                                                          comunicare all’Anagrafe tributaria in relazione ai soggetti che con essi
                                                                                          intrattengono rapporti o compiano operazioni di natura finanziaria. I
                                                                                          risultati dell’attività svolta dalla Guardia di finanza mediante l’utilizzo
                                                                                          delle suddette informazioni sono inclusi nella relazione che annualmente
                                                                                          l’Agenzia delle entrate presenta al Parlamento;
                                                                                       • l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza devono realizzare annual-
                                                                                          mente piani di intervento coordinati sulla base di analisi del rischio di
                                                                                          evasione nei confronti dei contribuenti di medie dimensioni, i quali non
                                                                                          sono soggetti né agli indici di affidabilità (che hanno sostituito gli studi
                                                                                          di settore e si applicano agli operatori con volume di affari non superiore
                                                                                          a 7,5 milioni di euro) né al tutoraggio (strumento di controllo sostanziale
                                                                                          previsto per le imprese di più rilevanti dimensioni, con volume di affari
                                                                                          superiore a 100 milioni di euro);
                                                                                       • l’Agenzia delle entrate comunica alla Guardia di finanza elementi ed
                                                                                          elaborazioni ai fini dell’attività di controllo o dell’analisi del rischio di
                                                                                          evasione, con particolare riferimento alle informazioni ricevute nell’am-
                                                                                          bito dello scambio automatico previsto dalle direttive comunitarie e alle
                                                                                          informazioni sui conti consolidati delle imprese internazionali obbligate
                                                                                          alla rendicontazione paese per paese;

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• il comandante provinciale della Guardia di finanza può chiedere, con
                                            istanza motivata, l’iscrizione di ipoteca o l’autorizzazione al sequestro
                                            conservativo per rafforzare le misure poste a garanzia dei crediti erariali.

                                          1.6 Altre disposizioni fiscali
                                          Il Capo III del Titolo I del decreto (articoli 17-20-ter) reca Altre disposizioni
                                          fiscali fra le quali ricordiamo quella riguardante l’obbligo di memorizzazione
                                          e trasmissione telematica dei corrispettivi.
                                          In base a questa disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti
                                          che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate sono obbligati a
                                          memorizzare in forma elettronica i dati relativi ai corrispettivi giornalieri e
                                          trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate. La memorizzazione

                                                                                                                                                                                               2. La legge di bilancio
                                                                                                                                Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019
                                          elettronica e la trasmissione telematica sostituiranno l’attuale obbligo di
                                          annotazione nel registro dei corrispettivi. Per i soggetti con volume di affari
                                          superiore a 400.000 euro l’obbligo decorre dal 1° luglio 2019.
                                          Con decreto ministeriale possono essere previsti casi di esonero in rela-
                                          zione alla tipologia di attività esercitata.
                                          Gli operatori sanitari possono adempiere all’obbligo suddetto mediante la
                                          memorizzazione elettronica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri
                                          e la loro trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria ai fini della
                                          elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
                                          Per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari alla memorizza-
                                          zione e trasmissione dei dati, è prevista negli anni 2019 e 2020 l’erogazione
                                          di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di
                                          250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni
                                          strumento.

                                             	2. LA LEGGE DI BILANCIO
                                          Al di là delle disposizioni urgenti del decreto legge fiscale 119/2018, le inno-
                                          vazioni tributarie e legislative necessarie ad attuare la manovra di finanza
                                          pubblica per il 2019 e per il triennio 2019-2021 sono contenute nella legge
                                          di approvazione del bilancio.

                                          2.1 La struttura della legge di bilancio
                                          In passato la legge di bilancio aveva carattere soltanto “formale” nel senso
                                          che non poteva introdurre nuove norme o modificare il contenuto di quelle
                                          vigenti, ma aveva soltanto la funzione di esporre in termini finanziari le
                                          entrate e le spese previste da leggi già in vigore; perciò le norme necessarie
                                          a realizzare la manovra economico-finanziaria dovevano essere disposte
                                          con un’apposita legge (la “legge di stabilità”) che veniva approvata prima
                                          dell’approvazione della legge di bilancio. Successivamente, con la riforma
                                          dell’art. 81 della Costituzione, è stato rimosso il divieto di introdurre inno-
                                          vazioni con la legge di bilancio. Di conseguenza, la legge di stabilità è stata
                                          soppressa perché non più necessaria e la legge di bilancio ha assunto carat-
                                          tere “sostanziale” perché in essa confluiscono sia le innovazioni legislative
                                          richieste dalla manovra di finanza pubblica sia i corrispondenti stanziamenti
                                          di entrata e di spesa.
                                          La legge di approvazione del bilancio si configura pertanto come un docu-
                                          mento unico articolato in due sezioni. La prima sezione dispone il quadro
                                          di riferimento finanziario per ciascuno dei tre anni considerati nel bilancio
                                          e contiene le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti
                                          finanziari nel triennio; tali norme possono riguardare sia i parametri quan-
                                          titativi delle leggi vigenti (aliquote, deduzioni, detrazioni ecc.), sia nuovi
                                          interventi. La seconda sezione contiene lo stato di previsione delle entrate
                                          e gli stati di previsione delle spese dei singoli ministeri, in termini di com-
                                          petenza e di cassa, per ciascuno dei tre anni considerati nel bilancio.

          © 2019 • Rivista •                                                                                                                                                    17

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Nella legge di bilancio 2019 la prima sezione è costituita da un unico articolo,
                                                                                         comprendente ben 1143 commi. Questa struttura, pur se anomala, non è
                                                                                         infrequente nelle manovre di finanza pubblica (ha caratterizzato anche la
                                                                                         legge di bilancio 2018 e molte delle leggi di stabilità degli anni precedenti).
                                                                                         Il Governo può porre la questione di fiducia sull’intera manovra in blocco;
                                                                                         e le disposizioni della legge, essendo contenute in un solo articolo, sono
                                                                                         approvate dal Parlamento con un unico voto senza che vengano discussi e
                                                                                         sottoposti a votazione specifica i numerosissimi, minuziosi e poco coordinati
                                                                                         interventi. E così anche per la legge di bilancio 2019 l’approvazione delle
                                                                                         Camere ha avuto luogo sulla base di un maxiemendamento e con voto di
                                                                                         fiducia.
                                                                                         Nella molteplicità delle norme della legge di bilancio 2019, numerose sono
                                                                                         quelle che interessano la materia tributaria, e che passiamo ora a esaminare.
2. La legge di bilancio
                          Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019

                                                                                         2.2 Le clausole di salvaguardia Iva e accise
                                                                                         La prima disposizione in materia tributaria, contenuta nel secondo comma
                                                                                         della legge di bilancio 2019, ha per oggetto la neutralizzazione dell’au-
                                                                                         mento dell’Iva previsto per il 2019 dalla clausola di salvaguardia. Questa
                                                                                         clausola, introdotta nelle manovre di bilancio fin dal 2011, dispone, per
                                                                                         ciascun anno del triennio considerato, l’aumento automatico delle aliquote
                                                                                         Iva qualora le risorse previste in bilancio non siano tali da salvaguardare
                                                                                         l’equilibrio dei conti pubblici. In base a quanto era stato disposto con
                                                                                         la legge di bilancio per il triennio 2018-2020, in assenza di correzioni
                                                                                         (aumenti di entrate o riduzioni di spese) l’Iva nel 2019 dovrebbe applicarsi
                                                                                         con aliquota ordinaria del 24,2% e con aliquota ridotta dell’11,5%, e nel
                                                                                         2020 con aliquota ordinaria del 24,9% e con aliquota ridotta del 13%. Ora,
                                                                                         come già era avvenuto con le manovre di finanza pubblica degli anni pre-
                                                                                         cedenti, la legge di bilancio per il triennio 2019-2021 prevede misure che
                                                                                         neutralizzano l’aumento Iva per il primo anno mentre mantiene la clausola
                                                                                         di salvaguardia per i due anni successivi. Quindi, per il 2019, l’aliquota
                                                                                         ordinaria è diminuita di 2,2 punti percentuali tornando così al livello del
                                                                                         22% e l’aliquota ridotta è diminuita di 3 punti percentuali tornando così
                                                                                         al 10%. Per gli anni successivi è disposta la rimodulazione dell’aliquota
                                                                                         Iva ordinaria che, in assenza di correzioni, nel 2020 dovrà aumentare di
                                                                                         ulteriori 0,3 punti, passando quindi al 25%, e nel 2021 dovrà aumentare di
                                                                                         ulteriori 1,5 punti passando al 26,5%. Non sono disposti ulteriori aumenti
                                                                                         per l’aliquota ridotta che per il 2020 e per il 2021, in assenza di correzioni,
                                                                                         rimarrà fissata al 13%.
                                                                                         Con riferimento a un’altra clausola di salvaguardia, prevista a decorrere
                                                                                         dal 2015 (l. 190/2014), il comma 5 della legge di bilancio 2019 dispone che
                                                                                         per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi le aliquote delle accise
                                                                                         sulla benzina e sul gasolio usato come carburante debbano essere aumen-
                                                                                         tate in misura tale da assicurare maggiori entrate nette non inferiori a 400
                                                                                         milioni di euro, sempre che non siano adottati provvedimenti normativi
                                                                                         (riduzioni di spese o aumenti di entrate) che assicurino gli stessi effetti
                                                                                         positivi sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                         2.3 L’estinzione agevolata dei debiti tributari
                                                                                         Facendo seguito alle misure adottate con il decreto legge collegato 119/2018,
                                                                                         la legge di bilancio prevede un ulteriore, e molto più incisivo, intervento
                                                                                         di “pacificazione fiscale”. È disposta infatti (commi 184-197) l’estinzione
                                                                                         agevolata dei debiti tributari e contributivi per le persone fisiche che, pur
                                                                                         avendo presentato la dichiarazione, non hanno effettuato i dovuti versa-
                                                                                         menti perché si trovano in una grave e comprovata difficoltà economica.
                                                                                         La situazione di difficoltà economica si considera sussistente quando al
                                                                                         nucleo familiare del debitore sia stato attribuito un valore dell’ISEE (Indi-
                                                                                         catore della situazione economica equivalente) non superiore a 20.000
                                                                                         euro.

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 0050.vinci_orlando_1_Tramontana.indd 18                                                                                                                               07/02/19 10:53
La sanatoria ha per oggetto i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente
                                          della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti:
                                          • dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni pre-
                                            sentate dal contribuente o liquidate con procedura di verifica automatiz-
                                            zata dal Sistema informativo dell’Agenzia delle entrate (restano esclusi,
                                            quindi, i debiti risultanti da procedimenti di accertamento);
                                          • dall’omesso versamento dei contributi dovuti dalle persone iscritte alle
                                            casse di previdenza professionale o alle gestioni previdenziali INPS
                                            per i lavoratori autonomi (restano esclusi, quindi, i debiti per omessi
                                            versamenti dei contributi dovuti dagli esercenti arti o professioni per i
                                            dipendenti o altri collaboratori).

                                          I suddetti debiti sono estinti senza che debbano essere corrisposte le

                                                                                                                                                                                               2. La legge di bilancio
                                                                                                                                Rosa Maria Vinci Orlando La manovra di finanza pubblica 2019
                                          somme dovute per sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Per le
                                          somme dovute a titolo di capitale e interessi, l’estinzione si ottiene median-
                                          te il versamento di un importo che varia a seconda del valore dell’ISEE e
                                          precisamente:
                                          • il 16% se l’ISEE non è superiore a 8.500 euro;
                                          • il 20% se l’ISEE è compreso fra 8.500 e 12.500 euro;
                                          • il 35% se l’ISEE è compreso fra 12.500 e 20.000 euro.
                                          Devono essere invece versate per intero le somme maturate a favore dell’a-
                                          gente a titolo di remunerazione e per il rimborso delle spese di notifica e
                                          per eventuali procedure esecutive.
                                          Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre
                                          2019 o in un massimo di sei rate: la prima, pari al 35% delle somme dovute,
                                          scade entro il 30 novembre 2019; la seconda, pari al 20%, scade entro il 31
                                          marzo 2020; le altre tre, pari al 15% ciascuna, scadono rispettivamente il
                                          31 luglio 2020, il 31 marzo 2021 e il 31 luglio 2021.
                                          Per avvalersi della procedura di definizione il debitore deve presentare
                                          all’agente della riscossione, su apposito modello, una dichiarazione nella
                                          quale attesta il valore ISEE del proprio nucleo familiare e indica i debiti
                                          da definire e il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, entro
                                          il numero massimo previsto dalla legge.
                                          L’agente delle riscossioni, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate
                                          e con la Guardia di Finanza, può effettuare controlli a campione nei
                                          confronti dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, ma
                                          soltanto nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei dati
                                          dichiarati. Se risultano omissioni o irregolarità non costituenti falsità,
                                          il contribuente è tenuto a fornire la documentazione che comprovi la
                                          veridicità dei dati; se la documentazione non è presentata, o se risultano
                                          falsità, la definizione agevolata non si attua e si procede alla riscossione
                                          delle somme dovute.

                                          2.4 L’imposta sui servizi digitali (web tax)
                                          Un’interessante innovazione prevista dalla legge di bilancio è l’istituzione
                                          dell’Imposta sui servizi digitali, disposta dai commi 35-49 con la contem-
                                          poranea abrogazione della precedente Imposta sulle transazioni digitali
                                          che era stata istituita dalla legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017).
                                          Soggetti passivi della nuova imposta sui servizi digitali sono le imprese
                                          e i gruppi di imprese di grandi dimensioni, cioè quelle che nel corso di
                                          un anno solare abbiano conseguito un ammontare complessivo di ricavi
                                          (ovunque realizzati) non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare
                                          di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non
                                          inferiore a 5,5 milioni di euro.
                                          Oggetto dell’imposta sono i ricavi derivanti dai servizi digitali, così indi-
                                          viduati dalla legge:
                                          • la veicolazione di pubblicità su un’interfaccia digitale, mirata agli utenti
                                            della stessa interfaccia;

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