LE NOVITA' IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA - DALLA LEGGE 120/2010 ALLA TERZA DIRETTIVA SULLA PATENTE
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LE NOVITA' IN MATERIA DI PATENTE DI GUIDA DALLA LEGGE 120/2010 ALLA TERZA DIRETTIVA SULLA PATENTE Giuseppe Carmagnini è Commissario della Polizia Municipale di Prato Responsabile dell’Ufficio Supporto Giuridico e Contenzioso Autore di numerose pubblicazioni e articoli Autore del servizio in abbonamento “Vigilare sulla strada” per Maggioli S.p.A. su WWW.vigilaresullastrada.it HTU UTH
IN ARRIVO LE NOVITA’ PER LA PATENTE DI GUIDA EUROPEA Ormai sono scaduti1 i termini per il recepimento della Direttiva 2006/126/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, come modificata dalla Direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009. La legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo al recepimento della Direttiva, recepimento che avverrà quindi con decreto legislativo e non con decreto ministeriale, come era avvenuto per la precedente Direttiva. Il decreto legislativo è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. Lo schema del decreto legislativo approvato l’11 gennaio 2011 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. La nuova Direttiva ha abrogato la precedente Direttiva 91/439/CEE, che l’Italia aveva recepito per la prima volta con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’8 agosto 1994. Entro il 19 gennaio 20112 l’Italia avrebbe dovuto pertanto operare il recepimento della nuova disposizione comunitaria (che, si ricorda, vale per tutti i 30 Paesi dello Spazio Economico Europeo), anche se per vederne gli effetti dovremo attendere ancora un paio di anni. Si aggiunge quindi un nuovo capitolo alla lunga storia della patente di guida. La vita di questo documento si dipana lungo più di 110 anni, da quando, nel 1894, il prefetto di Parigi, preoccupato dall’aumento degli incidenti stradali causati dai primi veicoli a motore già in circolazione dalla metà dell’ottocento, decise di rendere obbligatoria l’abilitazione per guidare “gli automobili”. Nel 1899 la richiesta di questo titolo fu estesa a tutta la Francia e nel 1922 l’abilitazione fu chiamata “Permis de Conduire”, come siamo stati abituati a vedere stampato nella prima pagina delle patenti cartacee. 1 Lo schema di decreto all’esame delle Commissioni della Camera recepisce la direttiva 2006/126/CE, con le modifiche agli allegati tecnici apportate dalla direttiva 2009/113/CE; in relazione al cui mancato recepimento era stata avviata un procedura di infrazione. Per quanto riguarda la direttiva 2009/112/CE, anch’essa oggetto di procedura di infrazione, è stata recepita in via amministrativa con D.M. del 30 novembre 2010, pubblicato nella G.U. del 27 dicembre 2010 Precisamente, la Commissione ha inviato all’Italia: una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/812) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/113/CE che modifica la direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010; una lettera di messa in mora (procedura n. 2010/811) per non avere comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/112/CE recante modifica della direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. Il termine di recepimento era il 26 agosto 2010. 2 Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell’art. 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge e stabilisce i termini e le modalità di adozione dei decreti legislativi attuativi. In particolare la direttiva 2006/126/CE, oggetto di recepimento, è contenuta nell’allegato B, ed è quindi prevista l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione alle Camere, senza che siano stati espressi i pareri, i decreti possono comunque essere emanati. Ai sensi del co. 1 il decreto legislativo deve essere adottato entro il termine previsto per il recepimento della direttiva, che, in questo caso, è fissato al 19 gennaio 2011. Il co. 3 prevede che, qualora, come in questo caso, il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare (27 febbraio 2011) venga a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente (20 dicembre 2010) la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di 90 giorni (19 aprile 2011).
La Convenzione Internazionale di Parigi del 1926 si occupò di dettare regole comuni per la circolazione e costituì il primo impianto per la redazione del codice della strada italiano nel 1933, il R.D. n. 1740, dove erano previsti tre tipi di patente, di primo, di secondo e di terzo grado. La patente di primo grado era valida “per la guida di automobili per uso proprio”; quella di secondo grado “per la guida degli automobili in servizio privato per uso proprio o di terzi”; quella di terzo grado abilitava “alla guida dei treni automobili con freno continuo ed alla guida degli automobili in servizio pubblico, da piazza o da noleggio da rimessa” nonché “automobili sulle linee in servizio pubblico, concesse od autorizzate”. I cittadini italiani residenti all’estero e gli stranieri di passaggio in Italia sprovvisti di patenti di abilitazione estera, potevano ottenere una patente di abilitazione della validità di sei mesi, trascorsi i quali potevano farvi iscrivere la validità definitiva. I conducenti di automobili muniti del permesso internazionale di cui alla convenzione internazionale di Parigi del 24 aprile 1926 erano autorizzati a guidare nel “Regno”, fino al termine di un anno dalla data del rilascio del permesso. Trascorso tale periodo dovevano munirsi della patente di abilitazione italiana. Chi era munito di patente di abilitazione conseguita all’estero poteva ottenere la patente italiana di primo grado senza esame. Il codice della strada del 1959 (d.P.R. 393/59) trattava della patente agli articoli da 80 a 92, nonché agli articoli 98, 99 e 100, risentendo ovviamente della Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Ginevra nel 1949. Intanto, a livello comunitario iniziò ad avvertirsi l’esigenza di regolamentare in maniera più uniforme la circolazione dei conducenti e dei veicoli nei Paesi dell’Unione, dettando disposizioni più cogenti e dettagliate rispetto a quelle della Convenzione di Ginevra. Fu così che venne emanata la Prima Direttiva del Consiglio delle Comunità europee sulla patente di guida, n. 80/1263/ CEE, del 4 dicembre 1980; la Direttiva in questione ha segnato una data importante nel diritto della circolazione stradale italiano, fissando quale termine ultimo per il suo recepimento il primo gennaio 1986. L’Italia, con colpevole ritardo, recepì la Direttiva europea solo con effetto dal 26 aprile 1988, con la Legge n. 1113. Intanto veniva approvata la Convenzione internazione sulla circolazione stradale firmata a Vienna nel 1968. Dopo la legge 111/88 è stata approvata la Direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 che, abrogando la normativa europea del 1980, rappresenta la Seconda Direttiva europea sulla patente di guida; poco dopo è stato emanato il nuovo codice della strada (d.lgs. 285/92), il quale si è occupato della patente di guida al titolo IV, con particolare riferimento all’articolo 116. Le norme contenute in tale Titolo sono entrate in vigore dal primo ottobre 1993, ai sensi dell’articolo 236. Subito dopo, la disciplina della patente ha subìto sostanziali variazioni con il d.m. 8 agosto 1994, recepimento della Direttiva 91/439/CEE, il quale, in accordo con l’art. 229 del d.lgs. n. 285/92, ha disapplicato le norme interne in contrasto con tale Direttiva ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/84, a decorrere in parte dal 3 settembre 1994 e per il resto dal primo luglio 1996. Dopo varie modifiche, la Direttiva del 1991 viene infine integrata dalla Direttiva 2000/56/CE che si occupa altresì di effettuare un riordino per ciò che concerne la patente di guida, adeguandosi alle più recenti disposizioni comunitarie; Questa ulteriore modifica viene recepita in Italia dal decreto ministeriale 30 settembre 2003 il quale, abrogando ben 7 precedenti decreti, costituisce un corpus unitario formato da 14 articoli e 4 allegati. Ed ecco, in estrema sintesi, come siamo giunti alla Direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, che rappresenta la Terza Direttiva europea in materia. 3 Pubblicata in G.U. 11 aprile 1988, n. 84. 162
Si tratta in realtà di un’ulteriore e più ampia modifica alla Direttiva 91/439/CEE, iniziata nel 2003 e che ha visto un ampio dibattito, sino agli ultimi emendamenti del 3 febbraio 2005. La Direttiva 91/439/CEE si basa su due principi fondamentali: 1. facilitare la libera circolazione dei cittadini comunitari 2. contribuire al miglioramento della sicurezza stradale. Proprio per le stesse finalità della Seconda Direttiva europea sulla patente di guida è stata operata la rifusione del testo, in linea con l’accordo interistituzionale sulla tecnica di rifusione degli atti normativi, integrando in un unico testo le modificazioni sostanziali alla Direttiva 91/439/CEE e le disposizioni immutate della stessa. La nuova Direttiva 2006/126/CE ha di fatto abrogato la Direttiva 91/439/CEE al fine di rendere la legislazione comunitaria più accessibile e trasparente. Gli obbiettivi di questa operazione possono essere sostanzialmente così elencati: 1. ridurre le possibilità di frode: eliminazione della possibilità di rilasciare un modello cartaceo di patente di guida a favore di una scheda in plastica; a. possibilità di introdurre un microchip nella patente di guida; b. introduzione della validità amministrativa limitata per tutte le nuove patenti emesse dalla data di entrata in vigore della proposta; 2. garantire la libera circolazione dei cittadini sempre attraverso l’introduzione della validità amministrativa limitata e armonizzando la periodicità dei controlli medici per i conducenti professionisti; 3. contribuire a una maggiore sicurezza stradale: a. introduzione di una patente di guida per i ciclomotori; b. estensione del principio dell’accesso graduale alle patenti di guida per i tipi di veicoli più potenti; c. introduzione dei requisiti minimi per la formazione iniziale e permanente degli esaminatori di guida; d. sostegno al principio dell’unicità della patente di guida (un titolare - una patente). I sistemi giuridici che regolano le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri del SEE continuano a differire in modo significativo e l’incertezza giudica per i cittadini che trasferiscono la propria residenza in un altro Stato membro è cresciuta anziché ridursi Al fine di rimuovere questa incertezza giuridica per i cittadini che ostacola la loro libertà di circolazione, la nuova Direttiva va nella direzione di prevedere scadenze omogenee nei Paesi dello SEE. Per quanto riguarda il pericolo della falsificazione o dell’alterazione della patente la Commissione ha rilevato che nella situazione attuale risulta praticamente impossibile controllare il rispetto delle disposizioni in materia di patenti di guida a causa della mancanza di armonizzazione negli Stati membri, dove sono validi e in circolazione oltre 110 modelli differenti e altrettanti diritti corrispondenti differenti. Le misure di protezione antifrode proposte sono le seguenti: □ sospensione del rilascio del modello cartaceo di patente di guida al fine di limitare ulteriormente il numero dei modelli di patente attualmente in circolazione. Il solo
modello comunitario della patente di guida ammesso sarà il modello in plastica tipo “carta di credito” che garantisce una migliore protezione antifrode; □ ulteriori miglioramenti nella protezione antifrode possono essere ottenuti con la possibilità di introdurre un microchip. Ciò consentirà agli Stati membri di scegliere di introdurre nella patente di guida un microchip che contenga le informazioni stampate sulla carta. Questa funzione limitata, pertanto, rende possibile aumentare la protezione antifrode (ad esempio, consente di proteggere le informazioni memorizzate utilizzando un’infrastruttura a chiave pubblica (ICP) e/o una firma digitale) e allo stesso tempo garantire la protezione dei dati e delle informazioni relative ai cittadini; □ introduzione del concetto di validità amministrativa limitata delle patenti di guida. Ciò comporta: o l’introduzione del rinnovo amministrativo periodico delle patenti di guida che consentirà il continuo aggiornamento della protezione antifrode di tutte le patenti; o la possibilità di aggiornare contestualmente la fotografia riportata sulla patente in modo da costituire un ulteriore elemento antifrode che agevola la gestione e il controllo del rispetto delle disposizioni in materia di patenti di guida. In pratica, tutte le nuove patenti di guida emesse avranno la stessa validità amministrativa, riportata sulla patente stessa e non sarà necessario applicare o calcolare la scadenza secondo le norme nazionali, come avviene invece oggi. Per quanto riguarda le patenti di guida già in circolazione, con l’introduzione del periodo di validità amministrativa sarebbe abolito il diritto degli Stati membri di applicare un proprio periodo di validità ai titolari di patenti emesse da altri Stati membri che trasferiscono la propria residenza sul loro territorio. Tali patenti rimarranno valide fino alla scadenza riportata sul documento. Prima della scadenza il titolare dovrà rinnovare la patente nello Stato membro in cui risiede. Queste disposizioni garantiranno, in ultima analisi, la sicurezza giuridica necessaria per il titolare di una patente di guida. Entro il 19 gennaio 2033 gli Stati Membri dovranno assicurare la conformità alla Direttiva delle patenti in circolazione e di nuovo rilascio. Attualmente le patenti rilasciate in Europa non hanno scadenze uniformi e ciò crea problemi nel caso in cui il titolare trasferisca la propria residenza in un altro Stato comunitario. Convenzionalmente le patenti sono state suddivise in due gruppi e in base a questi si riportano le diverse scadenze in alcuni Paesi comunitari: «Patenti del gruppo 1»: patenti appartenenti alle categorie o sottocategorie A,B,BE,A1 e B1,come definite nell'allegato III,punto 1.1 della Direttiva 91/439/CEE; «Patenti del gruppo 2»: patenti appartenenti alle categorie o sottocategorie: C,CE,D,DE,C1,C1E,D1 e D1E, come definite nell'allegato III, punto 1.2 della Direttiva 91/439/CEE; Austria (articoli 20 e 21 Führerscheingesetz, 30.10.1997) Gruppo 1: validità illimitata (ai sensi dell'articolo 27, comma 1, punto 4, dell'FSG la patente è valida per 100 anni).
Gruppo 2: □ valida per 5 anni fino al compimento del 60° anno; □ valida per 2 anni, se il titolare ha più di 60 anni. Belgio (articolo 21, articolo 44, Arrêté Royal relatif au permis de conduire, 23.3.1998) Gruppo 1: □ validità illimitata. Gruppo 2: □ valida per 5 anni fino al compimento del 50° anno d'età; □ valida fino al 53° anno se il titolare ha 48-50 anni; □ valida per 3 anni,se il titolare ha più di 50 anni. Danimarca (articoli 45 e 46, Bekendtgorelse om korekort, 11.3.1997) Gruppo 1: □ valida fino al compimento del 70° anno; □ valida per 4 anni se il titolare ha 71 anni, per 3 se ne ha 72 e per 2 se ne ha fra 73 e 79; □ valida per 1 anno, se il titolare ha più di 80 anni. Gruppo 2: valida fino al compimento del 50° anno; □ valida per 5 anni,se il titolare ha fra 50 e 70 anni; □ valida per 4 anni se il titolare ha 71 anni, per 3 se ne ha 72 e per 2 se ne ha fra 73 e 79; □ valida per 1 anno,se il titolare ha più di 80 anni. Finlandia (articolo 33, Decree 5.1.1996): Gruppo 1: □ B: validità iniziale di 2 anni,dopo i quali è valida fino al compimento del 70° anno; □ valida per 5 anni, se il titolare ha più di 70 anni. □ A1,A,C1, C: valida fino al compimento del 70° anno; □ valida per 5 anni, se il titolare ha più di 70 anni. Gruppo 2: C1E,CE, D1, D1E,D,DE: □ valida fino al compimento del 70° anno; □ non rinnovabile se il titolare ha più di 70 anni. Visita medica periodica: □ Gruppo 1: al compimento del 45°,60°, 70° anno, in seguito ogni 5 anni. □ Gruppo 2: al compimento del 45° anno, in seguito ogni 5 anni. Francia:
Gruppo 1: □ validità illimitata. Gruppo 2: □ valida per 5 anni fino al compimento del 60° anno; □ valida per 2 anni,se il titolare ha fra 60 e 76 anni; □ valida per 1 anno,se il titolare ha più di 76 anni. Germania (paragrafo 23 Fahrerlaubnisverordnung, 26.8.1998) Gruppo 1: □ validità illimitata. Gruppo 2: C1,C1E: valida fino al compimento del 50° anno; in seguito per 5 anni. C,CE: valida per 5 anni. D1,D, D1E, DE: □ valida per 5 anni; se il titolare ha fra 46 e 49 anni: □ valida fino al compimento del 50° anno; □ valida per 5 anni,se il titolare ha più di 50 anni. Grecia (articolo 4, Decreto presidenziale 19/95, 31.1.1995) Gruppo 1: □ valida fino al compimento del 65° anno; □ in seguito per 3 anni. Gruppo 2, B+E e B ad uso professionale: □ valida per 5 anni fino al compimento del 65° anno; in seguito per 3 anni. Irlanda: Gruppo 1: □ valida per 3-10 anni (opzionale) fino al compimento del 60° anno; □ valida per 3 anni,se il titolare ha fra 60 e 69 anni; □ valida per 1-3 anni (in base al risultato della visita medica),se il titolare ha più di 70 anni. Gruppo 2: □ valida per 3-10 anni (in base al risultato della visita medica) fino al compimento del 60° anno; □ valida per 3 anni,se il titolare ha fra 60 e 69 anni;
□ valida per 1-3 anni (in base al risultato della visita medica),se il titolare ha più di 70 anni. Italia (articolo 126, Codice della Strada) Gruppo 1: □ valida per 10 anni fino al compimento del 50° anno; □ valida per 5 anni,se il titolare ha fra 51 e 70 anni; □ valida per 3 anni,se il titolare ha più di 70 anni. □ Da 80 anni in poi attestato CNL biennale Gruppo 2 C,CE: □ valida per 5 anni fino al compimento del 65° anno; □ valida per 2 anni,se il titolare ha più di 65 anni. □ (se intende guidare complessi con mcpc > 20t. necessita attestato annuale della CML D,DE: □ valida per 5 anni fino al compimento del 60° anno; □ valida per 1 anno, se il titolare ha fra 60 e 68 anni (con attestato cml); □ non rinnovabile dopo il compimento del 68° anno. Paesi Bassi (articolo 122 WVW, 1994) Gruppo 1: □ valida per 10 anni fino al compimento del 60° anno; □ valida fino al compimento del 70° anno se il titolare ha fra 60 e 65 anni: □ valida per 5 anni,se il titolare ha più di 64 anni. Gruppo 2: □ valida per 10 anni fino al compimento del 60° anno; □ valida fino al compimento del 70° anno se il titolare ha fra 60 e 65 anni: □ valida per 5 anni, se il titolare ha più di 64 anni. Visita medica periodica: □ Gruppo 1: al compimento del 70° anno; in seguito ogni cinque anni. □ Gruppo 2: al compimento del 70° anno; in seguito ogni cinque anni (in corso di riesame). Portogallo (articolo 7, Decreto Regulamentar 65/94, 18.11.1994) Gruppo 1: □ valida fino al compimento del 65° anno; □ valida per 5 anni, se il titolare ha più di 65 anni; □ valida per 2 anni, se il titolare ha più di 70 anni. Gruppo 2: C,CE:
□ valida fino al compimento del 40° anno; □ valida per 5 anni, se il titolare ha più di 40 anni; □ valida per 3 anni, se il titolare ha più di 65 anni; □ valida per 2 anni,se il titolare ha più di 68 anni. D,DE: □ valida fino al compimento del 40° anno; □ valida per 5 anni,se il titolare ha più di 40 anni; □ non rinnovabile se il titolare ha più di 65 anni. Regno Unito: Gruppo 1: □ patente cartacea: fino al compimento del 70° anno; □ tesserino plastificato: per 10 anni; □ per 3 anni, se il titolare ha più di 70 anni. Gruppo 2: valida fino al compimento del 45° anno; □ valida per 5 anni,se il titolare ha più di 45 anni; □ valida per 1 anno,se il titolare ha più di 65 anni. Visita medica periodica: Gruppo 1: □ al compimento del 70o anno; □ in seguito ogni tre anni. Gruppo 2: □ valida fino al compimento del 45° anno; □ valida per 5 anni,se il titolare ha più di 45 anni; □ valida per 1 anno,se il titolare ha più di 65 anni. Spagna (articoli 16e 17, RD 772/97 — Reglamento General de Conductores, 30.5.1997) Gruppo 1: □ valida per 10 anni fino al compimento del 45° anno; □ valida per 5 anni,se il titolare ha fra 45 e 70 anni; □ valida per 2 anni,se il titolare ha più di 70 anni. Gruppo 2: □ valida per 5 anni fino al compimento del 45° anno; □ valida per 3 anni,se il titolare ha fra 45 e 60 anni; □ valida per 2 anni,se il titolare ha più di 60 anni. Svezia: Gruppo 1: □ valida per 10 anni. Gruppo 2: □ valida per 10 anni.
Visita medica periodica: □ Gruppo 1: al compimento del 70° anno. □ Gruppo 2: al compimento del 45° anno, in seguito ogni 5 anni. Norme uniformi per la durata delle validità delle patenti 1. Le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, rilasciate dagli Stati membri dovranno avere una validità amministrativa massima di 10 anni, con possibilità per gli Stati membri portare tale periodo di validità a 15 anni. Anche tale nuova disposizione entrerà in vigore a partire dal 19 gennaio 2013. E’ fatta salva la facoltà di ridurre la validità della patente all’atto del rinnovo, ai titolari che risiedano nel territorio dello Stato membro che hanno compiuto il 50° anno di età. Per migliorare la sicurezza stradale, è data facoltà agli Stati membri di ridurre il periodo di validità per i conducenti inesperti, nel caso sia necessario per intensificare i controlli medici o nei confronti degli autori di infrazioni stradali. 2. A partire dal 13 gennaio 2013 le patenti di categoria C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E rilasciate dagli Stati membri dovranno avere una validità amministrativa massima di 5 anni. Per migliorare la sicurezza stradale, è data facoltà agli Stati membri di ridurre il periodo di validità delle patenti in parola portandolo a 3 anni, nel caso sia necessario. Per migliorare la sicurezza stradale, è data facoltà agli Stati membri di ridurre il periodo di validità per i conducenti inesperti, nel caso sia necessario per intensificare i controlli medici o nei confronti degli autori di infrazioni stradali. Il ritiro della patente Confermando il principio dell’unicità della patente di guida (un titolare – una patente), si esamina poi l’aspetto del ritiro della patente e del così detto fenomeno del “turismo delle patenti di guida” per il quale i cittadini comunitari stabiliscono la residenza in uno Stato membro differente al fine di richiedere una nuova patente di guida nel caso in cui lo Stato membro di residenza normale abbia ritirato la patente stessa a causa di una grave infrazione al codice stradale, in violazione della Direttiva 91/439/CEE. La Direttiva prevede esplicitamente che gli Stati membri non possano rilasciare una nuova patente ad una persona alla quale sia stata ritirata l’abilitazione e che quindi sia ancora titolare di un’altra patente di guida. Formazione degli esaminatori Infine, si è rilevata la necessità di proporre un nuovo allegato IV che fissi i requisiti minimi per la formazione iniziale e permanente degli esaminatori di guida; coloro che esercitano la funzione di esaminatore prima del 19 gennaio 2013 saranno soggetti solo alle disposizioni relative alla garanzia delle qualità e alla formazione continua a carattere periodico di cui al punto 4 dell’allegato V. In ultima analisi ciò dovrebbe assicurare un innalzamento del livello di armonizzazione delle prove di guida nell’UE e nel SEE. Le sottocategorie come metodo di accesso graduale
Un’altra importante novità riguarda le sottocategorie delle patenti, prima facoltative (l’Italia ha mantenuto solo la sottocategoria A1), per rafforzare il principio dell’accesso graduale variando le prescrizioni in materia di limiti minimi di età tra 16 e 24 anni, a seconda delle caratteristiche dei veicoli e/o delle responsabilità dei conducenti di veicoli specifici, allineandosi, inoltre alla Direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, garantendo così l’applicazione del principio dell’accesso graduale anche per i conducenti di autocarri e autobus che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2003/59/CE (CQC). Le nuove definizioni dei veicoli e delle categorie di patente necessarie per guidarli Ciclomotori (categoria AM) Attualmente i ciclomotori non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 91/439/CEE. Le cifre relative agli incidenti hanno suggerito, tuttavia, la necessità di introdurre una nuova categoria di veicoli per i ciclomotori. Le statistiche mostrano che, a livello europeo, il rischio di incidente è molto elevato per i più giovani utenti della strada. L’adozione di una categoria AM armonizzata e l’imposizione di un esame teorico obbligatorio possono contribuire a garantire un migliore controllo di questo gruppo di utenti della strada particolarmente vulnerabili e accrescerne la conoscenza dei comportamenti richiesti nel traffico. Tale categoria armonizzata chiarirà inoltre la situazione circa i conducenti di ciclomotori che attraversano le frontiere. La modifica intende inoltre risolvere i problemi attualmente esistenti per i cittadini che intendono noleggiare un ciclomotore durante i propri soggiorni all’estero. L’abilitazione alla guida dei ciclomotori deve essere riconosciuta in tutto lo SEE qualora il titolare trasferisca la propria residenza. Fino ad adesso, secondo la normativa internazionale, non poteva essere richiesta l’abilitazione di guida per il ciclomotore (Convenzione di Vienna) e per questo la disciplina dell’articolo 116 del d.lgs. n. 285/92 (certificato di abilitazione di guida per il ciclomotore – c.d. patentino) per il momento si applica solo per la circolazione nazionale. La patente AM verrà rilasciata a seguito di una prova teorica a coloro che hanno superato i 16 anni di età, con possibilità a livello nazionale di abbassare o innalzare tale limite rispettivamente a 14 o 18 anni. L’Italia ha ritenuto opportuno mantenere il limite minimo di età per la guida dei ciclomotori a 14 anni. È fatta salva la facoltà per gli Stati Membri di richiedere il superamento di una prova pratica e di uno specifico esame medico (l’Italia già dal 2005 ha previsto il possesso dei requisiti psicofisici necessari per il possesso della patente di categoria A). Inoltre, gli Stati Membri potranno prevedere una specifica prova pratica per il rilascio della patente AM riferita ai tricicli ed ai quadricili, differenziando la categoria con un codice nazionale. Qualsiasi altra categoria di patente consente la guida dei ciclomotori, fatta salva la facoltà a livello nazionale di limitare tale equivalenza alle sole patenti di categoria A, A1 o A2 se è disposta la prova pratica per il conseguimento della patente AM. Motocicli leggeri (categoria A1) Attualmente sono motocicli leggeri i motocicli fino a 125 cc di cilindrata di potenza fino a 11 kW. La Direttiva 91/439/CEE non impone un rapporto potenza/peso. Ciò avrebbe potuto portare alla produzione di veicoli sempre più leggeri in grado, quindi, di ottenere accelerazioni e velocità di punta sempre maggiori a parità di potenza. L’adozione di un criterio che tenga conto del rapporto potenza/peso impedirà che siano proposti ai titolari di
patente A1 veicoli molto leggeri e potenti. Infatti è previsto un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, oltre ai già noti limiti di potenza e cilindrata. Inoltre, la patente di categoria A1 consentirà la guida dei soli tricicli con potenza sino a 15 kW e non anche dei quadricicli non leggeri (motoveicoli a 4 ruote), la i quali è necessario aver conseguito la patente di categoria B1, ovvero la patente di categoria B. I motocicli leggeri si continueranno a guidare con la patente di categoria A1, per la quale è prevista un’età minima di 16 anni che gli Stati Membri potranno innalzare a livello nazionale sino a 17 o 18 anni, ma solo se verrà innalzata in maniera corrispondente l’età per conseguire la patente di categoria A2 in modo che il divario rimanga sempre 2 anni (così da portare l’età minima per la patente A2 a 19 o 20 anni), ovvero se è prevista una esperienza di almeno 2 anni per il passaggio dalla categoria A2 alla categoria A senza limitazioni. L’Italia ha scelto di mantenere il limite di età a 16 anni. Motocicli non leggeri – categoria intermedia. (categoria A2) La norma prevista attualmente dalla Direttiva 91/439/CEE per l’accesso progressivo ai motocicli pesanti è la seguente: per poter guidare motocicli aventi un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg o una potenza superiore a 25 kW, il conducente deve possedere 2 anni di esperienza alla guida di un motociclo di potenza inferiore. Diversamente è ammesso l’accesso diretto a chi ha compiuto 21 anni ed effettua la prova pratica con un motociclo con una potenza di almeno 35 kW. Pertanto, nell’ambito dell’attuale categoria A per i motocicli, la Direttiva 91/439/CEE ha istituito una categoria limitata e una categoria illimitata. Ciascuno dei due tipi di motociclo è indicato da un pittogramma differente sul modello di patente di guida, ma non è effettuata alcuna distinzione nella designazione in quanto entrambi sono denominati categoria A. La categoria A limitata è composta da numerosi motocicli con riduttori di potenza (downtuned). In molti casi, i produttori producono motocicli per la categoria A illimitata entro la gamma da 300 cm³ a 1 000 cm³ che in seguito elaborano con riduttori di potenza per farli rientrare nella categoria A limitata. Questo cosiddetto downtuning comporta talvolta la produzione di motocicli con caratteristiche in contrasto con la potenza limitata. Inoltre, i limitatori di potenza potrebbero essere rimossi prima dell’utilizzo di tali veicoli. I conducenti possono inoltre evitare facilmente il requisito che prevede due anni di esperienza pratica di guida semplicemente attendendo due anni dopo aver acquisito una patente “A limitata”. Taluni conducenti, ad esempio, superano l’esame all’età di 18 anni, non guidano affatto e quindi acquistano un motociclo pesante quando raggiungono l’età di 20 anni. In modo analogo, gli Stati membri potevano non richiedere il periodo di esperienza di guida precedente e permettere l’accesso diretto ai motocicli per i quali è richiesta la patente A illimitata all’età di 21 anni. Tale opzione è stata privilegiata praticamente da tutti gli Stati membri. Di conseguenza, molti giovani conducenti senza alcuna esperienza pratica guidano motocicli di grande potenza e le attuali disposizioni non rendono possibile controllare se abbiano acquisito in precedenza esperienza su un motociclo per il quale è richiesta la patente A limitata di classe limitata. Tale pratica contrasta con la sicurezza stradale e deve pertanto doveva essere eliminata con l’introduzione di nuovi criteri per i veicoli, l’età minima e l’accesso. I nuovi criteri sono studiati per limitare la possibilità di effettuare il downtuning dei motocicli più potenti, ponendo così fine alla pratica dell’accesso progressivo senza verifica pratica e innalzando l’età minima per l’accesso diretto. Di conseguenza, le attuali patenti limitata e illimitata nelle quali è suddivisa la categoria A saranno ridenominate, rispettivamente, categoria “A2” e “A”. Per la categoria A2 è stato introdotto un requisito tecnico aggiuntivo per evitare che i motocicli siano elaborati con riduttori di potenza (downtuning). Quindi, la patente A2 consentirà la guida di motocicli di potenza sino a 35 kW con un rapporto potenza
peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da un depotenziamento di una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. La patente A2 si consegue a partire da 18 anni di età e consentirà la guida anche dei veicoli di categoria A1, in particolare per quel che concerne i tricicli di potenza non superiore a 15 kW e dei ciclomotori. Motocicli diversi dai precedenti (categoria A) Con la categoria A non limitata consente di guidare qualsiasi tipo di motociclo; viene, tuttavia, aumentata l’età minima che permette l’abilitazione alla guida di tali veicoli. Si tratta della patente di categoria A che può essere conseguita a 20 anni, ma non prima di aver maturato un’esperienza di almeno 2 anni nella categoria A2; tale requisito può non essere richiesto se il candidato ha almeno 24 anni (accesso diretto). La patente di categoria A consentirà anche la guida dei veicoli di categoria A1, A2 e dei ciclomotori, oltre che dei tricicli di potenza superiore a 15 kW, ma per la guida di questi sarà necessario aver compiuto 21 anni. Quadricicli non leggeri (diversi dai ciclomotori a 4 ruote) (categoria B1) Per guidare i quadricicli come definiti nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE, vale a dire i motoveicoli a 4 ruote, può essere richiesta la patente di categoria B1, altrimenti è necessaria la patente di categoria B. Infatti, siccome si tratta di una categoria facoltativa, dove non viene adottata è necessaria la patente di categoria B, ma a differenza di quello che accade oggi, la patente di categoria A o di sottocategoria A1, non consentirà la guida di questi motoveicoli a 4 ruote, molto simili agli autoveicoli. L’italia ha scelto di introdurre anche questa categoria che si consegue a 16 anni, anche se gli Stati membri possono innalzare tale limite a 18 anni, anche se limitatamente alle patenti rilasciate dalle autorità nazionali. Autoveicoli (categorie B, B+E) La definizione di “autoveicolo” contenuta nella direttiva, comprende ogni veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose e comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali4. Nulla cambia per gli autoveicoli isolati che possono essere guidata dal titolare di patente di categoria B, a patto che si tratti di autoveicoli con non più di 9 posti totali e che la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 3,5 tonnellate. Cambia invece la questione relativo al traino dei rimorchi. Attualmente è sufficiente la categoria B e non necessita l’estensione E, se il rimorchio trainato ha una massa complessiva a pieno carico non superiore a 750 kg, anche se il complesso risultante supera 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico. Ovvero, se il rimorchio supera 750 kg di massa complessiva a pieno carico, non è necessaria 4 Per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria;
l’estensione E se tale massa non è superiore alla massa a vuoto della motrice e se il complesso risultante non supera 3,5 tonnellate. Con la nuova formulazione dell’articolo 116, in ossequio alle disposizioni comunitarie, ferma restando la possibilità di trainare un rimorchio leggero senza necessità dell’estensione E, rimane sufficiente la titolarità della patente di categoria B anche se il rimorchio supera 750 kg, ma a patto che il complesso risultante non superi 4,25 tonnellate. Quindi, nei limiti della massa trainabile, al conducente titolare della sola patente di categoria B, è consentito il traino di rimorchi non leggeri in qualunque combinazione, con il solo limite della massa complessiva di 4,25 tonnellate; tuttavia, se il complesso risultante supera 3,5 tonnellate, gli Stati Membri possono richiedere il completamento di un percorso formativo, ovvero il superamento di una prova pratica di capacità e comportamento5, ovvero scegliere entrambe le opzioni. La patente di categoria B che abilita alla guida di un complesso di massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ma non superiore a 4,25 tonnellate, formato da un autoveicolo di categoria B e di un rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 750 kg, è contraddistinta dal codice armonizzato 966, iscritto nella colonna 12 nel retro della patente formato card, in corrispondenza della categoria B. L’età minima per il conseguimento delle patenti di categoria B e BE è fissata in via generale a 18 anni, ma la direttiva ammette la possibilità di abbassare questo limite a 17, ma solo a livello nazionale. Pertanto la patente di categoria B del diciassettenne vale solo a livello nazionale e potrà essere riconosciuta valida all’estero solo al compimento del diciottesimo anno di età. Va poi ricordato che la patente rilasciata per qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere la categoria AM, ma al momento non risulta che l’Italia abbia scelto tale soluzione, per cui la patente di categoria B abilita anche la guida dei ciclomotori. Inoltre, la patente B comprende anche la patente B1. 5 ALLEGATO V REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEL CONDUCENTE E LE PROVE RELATIVE ALLE COMBINAZIONI DEFINITE NELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA B), SECONDO COMMA 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per: — approvare e sorvegliare la formazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) oppure — organizzare la prova di capacità e di comportamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d). 2.1 Durata della formazione del conducente — almeno 7 ore. 3. Programma di formazione del conducente La formazione del conducente verte sulle conoscenze, la capacità e il comportamento descritti ai punti 2 e 7 dell'allegato II. Si presta particolare attenzione agli elementi seguenti: — dinamica di guida e criteri di sicurezza, motrice e rimorchio (meccanismo di aggancio), corretto caricamento, nonché accessori di sicurezza; Parte pratica comprendente i seguenti esercizi: accelerazione, decelerazione, retromarcia, frenata, spazio di frenata, cambio di corsia, frenata/schivata, oscillazione di un rimorchio, sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso, parcheggio; — Ogni partecipante alla formazione deve svolgere la parte pratica e dimostrare la sua capacità e il suo comportamento su strade pubbliche; — Le combinazioni del veicolo utilizzate per la formazione rientrano nella categoria della patente di guida per la quale i partecipanti hanno presentato domanda. 4. Durata e contenuto della prova di capacità e di comportamento. La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per valutare la capacità e il comportamento di cui al punto 3. 6 96. Conducente che ha completato la formazione o che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V della direttiva 2006/126/CE
Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze: a) i tricicli di potenza superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente della categoria B per i tricicli, purché il titolare abbia almeno 21 anni; b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente della categoria B. Le deroghe nazionali, in quanto tali, non necessitano di essere indicate con i codici armonizzati. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida: a) di autoveicoli della categoria D1 (aventi una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri disabili) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, semprechè tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti; b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato. Autoveicoli di mcpc > a 3,5 t. ma
di un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg, altrimenti è necessaria l’estensione E. La categoria C può essere rilasciate solo a chi è già titolare di patente di categoria B e la categoria CE solo a chi è già titolare di cateogoria C. La categoria C comprende la categoria C1 (e ovviamente anche le cateogorie AM, B1 e B, salvo eccezioni nazionali; può comprendere, come in Italia, la categoria A1).. La categoria CE comprende sia la BE che la C1E; se si tratta di titolari di patente D, la CE vale anche come DE. L'età minima per le categorie C e CE è fissata a 21 anni, fatte salve le disposizioni relative alla carta di qualificazione del conducente. Gli Stati membri possono abbassare l'età minima a 18 anni per quanto riguarda: a) i veicoli utilizzati dai vigili del fuoco e per il mantenimento dell'ordine pubblico; b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione. Autoveicoli per trasporto di persone > 9 ma
Il recepimento della direttiva Mentre sto terminando questa relazione, lo schema di disegno di legge per il recepimento della direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni è all’esame delle Commissioni della Camera (Atto 323) che hanno già iniziato i lavori, ponendo in luce alcuni aspetti critici della proposta legislativa che non contiene solamente l’attuazione della delega comunitaria, molto stringente nelle sue indicazioni, ma anche modifiche agli articoli del codice della strada che meritano una accurata riflessione, dato che non essendo vincolati ai criteri della direttiva, sono espressione esclusiva della volontà del legislatore nazionale, soprattutto per quello che concerne l’impianto sanzionatorio. Inutile tornare sul recepimento della direttiva, in quanto gli aspetti più importanti sono stati evidenziati nella prima parte di questa relazione, indicando anche le scelte operate in fase di recepimento riguardo quei pochissimi aspetti dove il legislatore comunitario ha consentito agli Stati Membri di scegliere tra le diverse opzioni proposte, soprattutto in tema di età dei conducenti e di contenimento delle diverse categorie di patente. In sostanza, il decreto opera in parte il recepimento della direttiva, adeguando ad esso le disposizioni del codice della strada, anche coordinando il codice stesso con i principi della Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 (ratificata in Italia con legge 5 luglio 1995, n. 308), ma interviene anche su altre disposizioni, per tentare un assetto più armonico delle disposizioni che disciplinano le abilitazioni alla guida. Si propone di seguito il riassunto in estrema sintesi del contenuto degli articoli dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva. L’articolo 1 introduce modificazioni all’art. 47 del codice della strada riguardanti la classificazione dei veicoli. Tali modifiche sono finalizzate all’allineamento della nomenclatura italiana con quella europea. Si segnala, inoltre, l’introduzione di due categorie di veicoli non previste dall’originaria formulazione dell’articolo 47 del codice della strada. Il Legislatore nazionale, richiamandosi alla direttiva 2002/24/CE ha aggiunto alla classificazione dei veicoli le categorie L6e e L7e, vale a dire i quadricicli leggeri e i quadricicli non leggeri. Inoltre è stato corretto il limite di velocità indicato nell’articolo 47 per i ciclomotori, portandolo dall’attuale limite di 50 km/h, non più in linea con le disposizioni nazionali e comunitarie, al limite corretto di 45 km/h. L’articolo 2 modifica l’articolo 115 del codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali, in linea con quanto previsto dall’articolo 4 della Direttiva. In particolare, l’articolo in esame stabilisce l’età minima necessaria per la guida di ogni categoria di veicoli, nonché le sanzioni previste per i trasgressori, in linea con le disposizioni della direttiva 2006/126/CE esaminate nella parte iniziale della relazione. In particolare, dando seguito alla facoltà di deroga prevista dall’articolo 4, comma 6, lettera s) della direttiva, in Italia la patente di categoria AM per la guida dei ciclomotori potrà essere conseguita a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, come già avviene, mentre il limite minimo di età nel territorio dello Spazio Economico Europeo rimane fissato a 16 anni, per cui gli Stati Membri si possono rifiutare di riconoscere la validità delle patenti rilasciate a chi non ha l’età prevista dalla direttiva fino al raggiungimento dell’età fissata dalla direttiva. Oltre alle età fissate dalla direttiva, viene confermato il limite minimo di età per il conseguimento del CAP KA o KB a ventuno anni, che rimane anche il limite di età per la guida dei veicoli in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177 del codice della strada. Inoltre, viene abrogata la discussa disposizione del comma 2-bis, aggiunto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che attualmente non consente ai titolari di patente o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, superato l’ottantesimo anno di età se non previo rilascio di un certificato a validità biennale da parte della commissione medica locale. Nell’attuale formulazione, il comma 2-bis
dell’articolo 115 vieterebbe la guida da parte di tali soggetti, se non in possesso della certificazione, a prescindere dalla validità della patente o del CIGC, anche se pare farsi strada una diversa interpretazione non in linea con il dettato normativo, secondo la quale il rinnovo dell’abilitazione precedente al 13 agosto 2010 consentirebbe comunque la guida senza il rilascio del certificato, sino alla scadenza naturale dell’abilitazione, disponendo l’obbligo della certificazione collegiale solo al momento del rinnovo. A dimostrazione della non felice formulazione di tale prescrizione, che letteralmente lascia pochi dubbi, il legislatore l’ha espunta dall’articolo 115, per calarla, con le opportune modificazioni, nella sua sede più naturale, vale a dire all’interno dell’articolo 126, dove è andato a prevedere la scadenza biennale delle patenti e dei CIGC degli ultraottantenni e il rinnovo previo rilascio del certificato della commissione medica locale. Infine, è stato coordinato l’impianto sanzionatorio dell’articolo 115 alle nuove disposizioni. In particolare è prevista la sanzione più alta (da 155,00 a 624,00 euro, secondo lo schema del decreto che non ha presente l’aggiornamento biennale delle sanzioni appena maturato all’inizio del 2011) per coloro che non rispettano le prescrizioni dell’articolo 115 e che guidano veicoli per i quali sono necessarie le abilitazioni professionali o i veicoli in servizio di emergenza. La sanzione del comma 4 è a carico del minore di anni diciotto che, titolare di patente AM, A1 o B1 trasporta altre persone sui veicoli per i quali necessita uno delle predette patenti, senza alcun riferimento alla cilindrata del veicolo. L’articolo 3 riscrive integralmente l’articolo 116 del codice della strada. La novità più importante è rappresentata dalla classificazione completamente nuova relativa alle categorie delle patenti di guida, ripresa pedissequamente dall’art. 4 della Direttiva7. (co. 3). Altre previsioni riguardano: le patenti speciali (co. 4), le abilitazioni professionali (co. 9-12), nonché le sanzioni (co. 14-18). Da ricordare che la patente di categoria A consente anche la guida dei tricicli di potenza superiore a 15kW, ma è sufficiente aver compiuto 21 anni, mentre per la guida dei motocicli senza limitazione, occorre aver compiuto 24 anni (articolo 115). Inoltre, il legislatore ha adottato la scelta di utilizzare anche la categoria B1, che consente ai sedicenni di guidare i quadricicli diversi da quelli leggeri, che non pare possano più essere guidati con la sola categoria A (A1, A2 o A), salvo una diversa interpretazione che potrebbe risultare dall’inciso contenuto nel comma 3, lettera e) dell’articolo 116 riformulato, dove si legge che i quadricicli non leggeri sono considerati tricicli e quindi, siccome i tricicli possono essere guidati con le patenti A1, A2 o A, la questione pare aperta. Rimane invece confermata l’impossibilità per i titolari di patenti speciali di ottenere l’estensione E, mentre continuano a poter trainare rimorchi leggeri. È ancora vietata la guida delle autoambulanze, mentre non pare vi sia uno specifico divieto di guidare altri veicoli in servizio di emergenza e può essere conseguito il CAP KA (A1, A2, A3) o KB (B1 B). Si specifica poi che la CQC, al di là dei casi espressamente previsti dalla direttiva 2003/59/CE, è sempre richiesta per il trasporto di scolari a mezzo scuolabus. Per maggiori dettagli riguardo le categorie delle patenti, si rinvia alla prima parte dell’approfondimento. Sotto il profilo delle sanzioni, rimane pressoché invariata quella prevista per la guida senza patente o casi ad essa equiparati, ma viene innalzata la sanzione per la guida senza aver conseguito le abilitazioni professionali, quando necessarie, prevista oggi nella misura minima di 159 euro, passerà a 400 euro. 7 Sono individuate 15 categorie di patente di guida[2] derivanti in parte da una nuova articolazione delle attuali patenti e in parte dall’introduzione di due categorie nuove (C1 e D1); in luogo del precedente certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è inoltre introdotta la patente AM; infine è più che raddoppiata la sanzione amministrativa per chi guida veicoli senza il titolo di abilitazione richiesto per il servizio di noleggio con conducente o per il trasporto di cose o persone.
Da segnalare, infine, come aspetto di maggiore rilievo, che esula dai principi della direttiva, che in base alla contestuale modifica dell’articolo 125, la guida di un veicolo di categoria diversa rispetto a quelle che l’abilitazione posseduta consente di guidare, è nuovamente parificato alla guida senza patente. Tale conclusione, che si evince dal raffronto delle due norme nella forma risultante dalla proposta di modifica, appare evidente ed è già stata oggetto di segnalazione8. È stato, inoltre, aggiunto il richiamo al concetto di residenza normale, già noto per effetto della direttiva 91/439/CE, adesso integrato nel codice della strada con l’aggiunta dell’articolo 118-bis. Gli articoli 4 e 5 introducono esclusivamente modifiche formali finalizzate al coordinamento della normativa nazionale con quella comunitaria. In particolare l’articolo 117, comma 1 del codice della strada verrebbe abrogato, per quel che concerne la guida dei motocicli con patente di categoria A in relazione alla potenza. La conseguenza non è di poco conto se si considera che si tratterebbe di guida con patente di categoria diversa e che l’articolo 125 non è più applicabile a tale ipotesi, come puntualizzato al paragrafo precedente, con il risultato che se così fosse confermato l’impianto del Titolo IV, ricorrerebbe anche per questo caso il reato di guida senza patente. Inoltre, con la modifica del comma 2, i limiti di velocità in autostrada (100 km/h) e nelle Strade extraurbane principali, sono stati estesi anche alle patenti di categoria A2, A e B1, ferma restando la limitazione già prevista per la categoria B. L’articolo 5 coordina l’articolo 118 per quel che concerne la guida dei filobus con le nuove disposizioni in materia di CQC. L’articolo 6 introduce nel CdS l’art. 118-bis, il quale fornisce la definizione di residenza normale rilevante ai fini del rilascio di una patente di guida, rifacendosi in maniera pedissequa alla direttiva. Pertanto, per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. L’articolo 7, che modifica l’art. 119 CdS, prevede che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente nei confronti dei soggetti che abbiano superato gli ottanta anni di età sia effettuato dalle commissioni mediche locali, come già in parte oggi prevede l’articolo 115, comma 2-bis, del codice della strada che però non lega l’esigenza del certificato del collegio medico necessariamente al rinnovo della patente, ma ne dispone il possesso quale requisito per continuare a consentire la guida da parte degli ultraottantenni. L’articolo 8 sopprime dall’art. 120 CdS, relativo ai requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, il riferimento ai requisiti per il conseguimento del CIGC che non sarà più 8 Con riferimento all’art. 3, si rileva che il nuovo testo dell’art. 116 del codice prevede una stessa sanzione per la guida senza patente e per la guida con patente non corrispondente al veicolo guidato, fattispecie che nel testo vigente del codice sono invece regolate in modo autonomo. In particolare, si prevede per entrambe le ipotesi l’applicazione di una sanzione penale – l’ammenda - laddove il vigente art. 125 reca per la guida con patente non corrispondente una sanzione amministrativa pecuniaria. Si dovrebbe quindi valutare se l’introduzione di una sanzione penale per tale fattispecie possa rientrare nell’ambito della delega in esame, considerando che la legge 88/2009 non indica specifici principi e criteri direttivi per la direttiva 2007/126.
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