DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI - AVV. FABIO PACE - MYSOLUTION

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI - AVV. FABIO PACE - MYSOLUTION
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI
        AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
               RISCOSSIONE

             SALDO E STRALCIO DEI DEBITI

                         Avv. Fabio Pace

Milano, 16 aprile 2019
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI - AVV. FABIO PACE - MYSOLUTION
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI - AVV. FABIO PACE - MYSOLUTION
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – comma 1
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in
tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31
luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari
importo, le somme:
      a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
      b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17
         del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
         somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure
         esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI - AVV. FABIO PACE - MYSOLUTION
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 2 e 3

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019.
Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
    a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
    b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la
      seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento
      delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione,
      scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le
      restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio,
      il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a
decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento
annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI - AVV. FABIO PACE - MYSOLUTION
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2 e
3

La nuova disposizione ricalca molti aspetti delle precedenti rottamazioni
(disciplinate dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, e dall’art. 1 del D.L. 16
ottobre 2017. n. 148) anche se introduce alcuni elementi di assoluta novità.
Infatti, il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese
nel carico e degli interessi di mora, come già accaduto in precedenza, ma, ora,
fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:
• potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo
   particolarmente ampio (cinque anni);
• potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a
   perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per
   somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei
   confronti della P.A.;
• se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di
   interesse ridotto, pari al 2% annuo;
• provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute
   potrà ottenere l’estinzione delle procedure avviate prima dell’adesione alla
   definizione.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2 e
3

Con riferimento alla rottamazione ter, quali sono i carichi oggetto di
definizione agevolata?
Sono ammessi alla definizione agevolata:
• i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non inclusi in precedenti istanze
    di definizione agevolata;
• i carichi inclusi nella prima rottamazione non perfezionata;
• i carichi inclusi nella rottamazione bis dichiarata improcedibile per
    mancato pagamento delle rate scadute a fine 2016;
• i carichi inclusi nella rottamazione bis per i quali sono state versate le rate
    di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 (versione ante
    D.L. n. 135/2018).
I soggetti decaduti dalla rottamazione bis per mancato, tardivo o insufficiente
pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
possono rottamare, purché abbiano effettuato il pagamento dell’intero
ammontare delle somme dovute, o della prima rata entro il 31 luglio 2019
(versione post D.L. n. 135/2018)

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2
e3

L’effetto giuridico di affidamento all’agente della riscossione si
produce con la consegna del ruolo stesso. Pertanto, in considerazione
di quanto previsto dall’art. 4, D.M. n. 321/1999, non potranno formare
oggetto di definizione agevolata i ruoli trasmessi all’agente della
riscossione tra il 16 dicembre e l’ultimo giorno dell’anno, poiché questi
ultimi si considerano consegnati al 10 gennaio 2017.

Sulla base di tale considerazione, Equitalia, ricordando che l’art. 6 del
D.L. n. 193/2016 ammette la definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ritiene che non possano
formare oggetto di definizione agevolata i ruoli in corso di
trasmissione nel periodo suddetto (dal 16 al 31 dicembre), in quanto
la data di consegna in carico è da considerarsi comunque successiva
al termine ultimo del 31 dicembre 2016.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2
e3

A tal proposito, è opportuno rifarsi a quanto già chiarito
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E/2003 (punto 9.1)
e con la risoluzione n. 150/E del 2005, riferite alla rottamazione
prevista dalla Finanziaria 2003.
L’art. 4, D.M. n. 321/1999 testualmente dispone:
“Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese,
la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello
stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo
giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il
giorno 10 del mese successivo”.
Di conseguenza, come peraltro precisato dalle succitate note
dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nella rottamazione i ruoli la
cui consegna si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel
presupposto che gli stessi sono stati trasmessi al CNC entro il 31
dicembre 2016 (essendo sabato si sposta a lunedì 2 gennaio
2017), contrariamente alle tesi di Equitalia del 20 dicembre 2016.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
2e3

Sono escluse dalla definizione:
• le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale
  (imposte, tributi, contributi);
• gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal
  giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla
  data in cui il ruolo è divenuto esecutivo);
• le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di
  aggio della riscossione da rideterminare tenendo conto del nuovo
  debito;
• gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le
  spese di notifica della cartella di pagamento.
In caso di definizione parziale di una pluralità di carichi compresi in
una stessa cartella per la quale è stata attivata una procedura di
recupero coattivo, Equitalia ha chiarito che le spese relative alle
procedura cautelari ed esecutive relative a tale procedura saranno
imputate ai singoli carichi in proporzione al relativo ammontare.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
2e3

Con riferimento all’aggio ed ai rimborsi spese, va evidenziato che
l’art. 9 del D.Lgs. n. 159/2015, ha modificato la disciplina relativa alla
remunerazione del Servizio nazionale di riscossione. Nello specifico,
a partire dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, dovuti
per il funzionamento del servizio. Pertanto, in caso di pagamento
effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, gli oneri
sono pari al 3 per cento delle somme riscosse mentre, in caso di
superamento dei sessanta giorni, gli oneri sono pari al 6 per cento e
interamente a carico del debitore.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
2e3

I debitori sopportano anche gli oneri legati all’effettuazione delle
procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella
di pagamento o degli altri atti di riscossione. A questi oneri devono
contribuire anche gli enti creditori.

Si rammenta che il D.Lgs. n. 159/2015 ha tenuto fermo il precedente
regime, per i carichi interessati dalla definizione agevolata. Di
conseguenza, l’aggio dovuto è pari all’8 per cento dal 1° gennaio
2013 e 9 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, da
ripartire tra ente creditore e debitore iscritto a ruolo.

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Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 4 e 5

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area
del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di
procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30
aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel
termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero
di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo
previsto dal comma 1.

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Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 6 e 7

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale
pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e
assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento
della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle
parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità
previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
4, 5, 6 e 7
Al momento della presentazione dell'istanza, poi, il contribuente deve
evidenziare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
potenzialmente definibili. L'accesso alla procedura, comunque,
prescinde dal grado in cui pende il giudizio e dalle sentenze
eventualmente già intervenute, ma impegna il contribuente a
rinunciare alla via giudiziale. Anche in questo caso, pertanto, sarà
necessario operare delle valutazioni.
Rispondendo ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
– in riferimento al processo tributario – si ritiene che l’impegno a
rinunciare al contenzioso non corrisponda strettamente alla
rinuncia al ricorso di cui all’art. 44, D.Lgs. n. 546/1992. Ciò che infatti
assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento
della definizione agevolata, mediante il tempestivo ed integrale
versamento del complessivo importo dovuto. La definizione rileva
negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l’agente della
riscossione o l’ente creditore o entrambi, facendo cessare
integralmente la materia del contendere qualora il carico definito
riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
4, 5 e 6
La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma
3 dell’art. 46, D.Lgs. n. 546/1992, comporta che, nei casi di definizione
delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio
estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In generale si
ritiene che gli effetti della definizione agevolata di norma prevalgano
sugli esiti degli eventuali giudizi (sul punto Cass., 8 marzo 2019, n.
6863; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; contra Cass., 31 marzo 2017, n.
8377).
In caso di giudizi pendenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• qualora l’esito definitivo del giudizio sia favorevole al
  contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né al
  contempo alcuna restituzione di quanto versato in sede di
  definizione agevolata;
• qualora l’esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente vi sarà
  la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e
  sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni
  compreso nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione
  agevolata.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
4, 5 e 6

Comm. Trib. Reg. Sicilia, 5 febbraio 2019, n. 645
«In tema di contenzioso tributario, con la presentazione della
dichiarazione di adesione alla procedura agevolata, il contribuente si
impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire, ma
tale impegno non corrisponde alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che il giudizio si estingue per
cessazione della materia del contendere solo laddove la definizione
agevolata riguardi l'intera pretesa oggetto della controversia. Pertanto,
nell'ipotesi in cui la definizione agevolata riguardi soltanto una parte
della pretesa tributaria, il giudizio tributario prosegue per le somme non
definite, qualora vi sia l'interesse delle parti a proseguire la controversia
limitatamente alla parte di pretesa non definita. La rottamazione non
preclude la prosecuzione del giudizio tributario per le somme non definite
in maniera agevolata, qualora vi sia l’interesse delle parti a proseguire la
controversia limitatamente alla parte di pretesa non definita».

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 4,
5, 6 e 7

L’art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, dispone che, una volta
notificato l’atto impositivo, l’ente creditore forma il ruolo a titolo
provvisorio, per la riscossione di un terzo degli importi indicati nell’atto
stesso a titolo di imposte, contributi, premi e relativi interessi. La norma,
in realtà, tratta delle imposte sui redditi, ma, stante il rinvio operato
dall’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997 alle regole contenute nel D.P.R. n.
602/1973, l’iscrizione a titolo provvisorio riguarda anche l’IRAP.
Inoltre, per effetto dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, la
disciplina di cui al citato art. 15 si applica anche all’IVA.

Occorre, infine, osservare che, a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi
dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, gli accertamenti sono divenuti esecutivi,
con la conseguenza che viene eliminata la fase dell’iscrizione a ruolo,
ma il contribuente ha l’obbligo di versare gli importi nella percentuale,
indicata nel menzionato art. 15, entro il termine di proposizione del
ricorso.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 4,
5, 6 e 7

Non bisogna, poi, tralasciare la circostanza che, ai sensi dell’art. 68 del
D.Lgs. n. 546/1992, se il contribuente è soccombente in primo grado,
il tributo risultante dall’atto impugnato, con i relativi interessi, deve
essere pagato per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione
tributaria provinciale che respinge il ricorso ovvero per l’ammontare
risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, e
comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il
ricorso.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata - commi 4,
5, 6 e 7

Ancora, l’art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede che il tributo, con i
relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
• per il residuo ammontare determinato             nella   sentenza   della
  commissione tributaria regionale;
• per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado
  dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio
  e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata
  riassunzione.

Con riguardo alle sanzioni, l’art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che
la riscossione delle sanzioni, in presenza di ricorso, deve avvenire per i
due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che
respinge il ricorso, per l’ammontare risultante dalla sentenza di primo
grado e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie
parzialmente il ricorso e, infine, per il residuo ammontare determinato
nella sentenza di secondo grado.

                                                                              19
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata - commi 4, 5,
6e7

L'istanza di rottamazione delle cartelle è irretrattabile e,
necessariamente, il giudizio si estingue. Lo ha sancito la Suprema corte di
cassazione che, con l'ordinanza n. 8555 depositata il 27 marzo 2019, ha
respinto il ricorso di un contribuente il quale, dopo aver presentato
l'istanza e pagato le rate, voleva proseguire nel giudizio per ottenere
l'annullamento della pretesa fiscale.
L‘Avvocatura dello Stato ha presentato documentazione che provava
l'intero versamento dell'importo da parte dell'azienda. Dal canto suo,
invece, la difesa della società ha fatto presente ai Supremi giudici che
dopo la presentazione della richiesta di rottamazione delle cartelle, prima
che venisse accolta dall'amministrazione finanziaria, aveva già espresso
la volontà di proseguire nel giudizio, depositando formale istanza di
rinuncia al beneficio della definizione agevolata.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata - commi 4,
5, 6 e 7

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: «la dichiarazione di
volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di
mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma
integra un atto volontario, frutto di scelta e autodeterminazione da parte
del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta
presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né
contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per
errore materiale manifesto e riconoscibile»

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Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 8 e 9

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai
   sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli
   importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
   affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
   1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure
   esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per
   effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente
   corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli
   effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di
   aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche
   anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non
   sono rimborsabili.

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Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 8
e9
Possono accedere al beneficio anche i contribuenti che hanno in corso un
piano di rateazione ordinario. Il vantaggio, rispetto al passato, riguarda
coloro che hanno delle rate scadute riguardanti il periodo pregresso, cioè
antecedente all’entrata in vigore (avvenuta il 24 ottobre 2018) del D.L. n.
119/2018.
In questa occasione il legislatore, diversamente dal passato, non chiede più
di procedere alla regolarizzazione della rate scadute e non versate quale
condizione di accesso alla rottamazione ter.
La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a
titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché
dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per
procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia,
per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del
ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare
degli effetti della definizione.
La definizione agevolata è stata estesa anche ai carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di
istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi
da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

                                                                                23
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – comma 10
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da
precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti
salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente
avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo
ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia
stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-
ter e 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;

                                                                                 24
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma
10

• f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24
  aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
  2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità
  contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
  politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
  125 del 1° giugno 2015;

                                                                                  25
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 11 e 12

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si
   applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
   decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
   modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità
   previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
   settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
   ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
Le modalità previste dalla normativa per il pagamento degli importi
dovuti a seguito di rottamazione delle cartelle escludono la possibilità
di versare attraverso il modello F24 e l’eventualità di adoperare
l’istituto della compensazione (ad eccezione delle somministrazioni,
forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti
della P.A.).
Si pensi al caso del contribuente che ha un credito IVA di rilevante
importo, ma che non ha liquidità per versare la rata della
rottamazione.

                                                                            26
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
11 e 12

11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere
effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal
   debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto
   ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non
   ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla
   lettera a) del presente comma;

                                                                               27
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
11 e 12
La presentazione della dichiarazione di adesione determina:
• la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
• la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti
  dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
• l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti
  salvi quelli già iscritti alla predetta data;
• il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già
  avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto
  con esito positivo;
• la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del
  debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi
  d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della
  verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila
  euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società
  pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo
  (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008);

                                                                                28
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
11 e 12

• l’applicazione della disposizione di cui all'art. 54 del D.L. n.
  50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ai
  fini del rilascio del DURC.

L’estinzione con la rottamazione ter di un debito tributario che
ha dato origine ad un’ipotesi di reato determina benefici effetti
anche sul versante penale.
A condizione, però, che dell’agevolazione ci si avvalga nel termine
prestabilito dal D.Lgs. n. 74/2000, cioè prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado.

                                                                        29
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – comma 13

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la
dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del
  comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non
  possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a
  titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure
  esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
  primo incanto con esito positivo.

                                                                           30
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma
13

Non si applicano le norme sull’ordinaria rateizzazione dei debiti ex
art. 19, D.P.R. n. 602/1973 (irrilevanza della temporanea situazione di
obiettiva difficoltà del contribuente).
L'opzione per la rottamazione, che comporta la revoca automatica
delle rateazioni già in corso, preclude la possibilità di ripristinare
l'originaria dilazione, come anche la possibilità di avviarne una nuova.
Può essere, dunque, in questi casi, più conveniente continuare a
seguire il piano di rateazione piuttosto che rischiare, se non si
dispone di risorse sufficienti, di perdere sia i vantaggi della dilazione
che i benefici della rottamazione.

                                                                            31
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma
13

La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero delle somme dovute.
Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure
di recupero coattivo avviate.
Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già
iscritte alla data di presentazione della dichiarazione.

                                                                          32
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – comma 14
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), comma 2 la
definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di
dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione
non ha prodotto effetti:
    a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
    dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
    carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui
    l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
    b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
14bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a
cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma
14, non si produce e non sono dovuti interessi.

                                                                                 33
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma
14
Cosa accade in caso di impugnazione del diniego parziale o totale di
rottamazione ?
L’ipotesi dell’omesso versamento è “parametrata” a quelle relative
all’insufficiente o tardivo versamento. Questi due ultimi casi
potrebbero essere oggetto di ravvedimento operoso. E’ vero che
l’attuale disposizione riguardante la rottamazione non prevede il
rimedio del ravvedimento; è altresì innegabile che la ratio della
norma agevolativa è quella di mettere nelle condizioni il contribuente
di estinguere il debito iscritto nei ruoli.
E’ applicabile la disciplina relativa al lieve inadempimento, prevista
dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973

                                                                         34
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 15 e 16
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1
anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai
debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3,
con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le
modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione
dell'accordo o del piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione
degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

                                                                                       35
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 17 e 18

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del
presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1,
che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure
di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di
cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

                                                                               36
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – comma 19

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24,
l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo
residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie
scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo
stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a
ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori
che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici
tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

                                                                                  37
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 21 e 22

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale
pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle
residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera
b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza
nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i
debitori che vi provvedono, il differimento automatico del
versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate
consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono
dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento
annuo.

                                                                         38
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
21 e 22

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico
dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini
precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove
scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi
dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12,
lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima
delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b).
22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31
luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai
sensi del comma 21.

                                                                          39
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – comma 23

23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai
carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso
termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono
essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la
dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del
comma 5 è improcedibile.

                                                                        40
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione
agevolata – commi 24, 24 bis e 25

24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i
soggetti di cui all‘articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme
dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso
articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate
consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono
dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento
annuo.

                                                                           41
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
24, 24 bis e 25

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico
dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini
precompilati per il pagamento delle somme dovute          alle nuove
scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle
predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta
salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali
rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.

                                                                         42
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi
24, 24 bis e 25
24 bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso
di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate
differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31
luglio 2019
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente
articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti
dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con
l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo
pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera
b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del
2017.

                                                                          43
Rapporti con la prima rottamazione
Per ciò che attiene la prima edizione della rottamazione dei ruoli, ai sensi
dell’art. 3, comma 25, D.L. n. 119/2018, è stato disposto che i debitori che
hanno presentato la domanda in base al D.L. n. 193/2016, e che:
• per qualsiasi motivo non sono riusciti a onorare l’impegno a pagare gli
  importi dovuti; oppure
• non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini disposta con il
  D.L. n. 148/2017 (quest’ultima norma, infatti, li escludeva espressamente,
  con la sola eccezione di chi non aveva versato le rate scadute a fine 2016
  delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016),
    → potranno essere ammessi senza condizioni di sorta alla
      rottamazione ter, non rilevando, altresì, eventuali debiti scaduti di
      dilazioni pregresse.
Pertanto, tutti i soggetti che hanno aderito alla prima rottamazione e che
per qualsiasi motivo sono decaduti da essa, possono oggi chiedere di
aderire alla definizione agevolata dei ruoli 2000/2017 depositando la
relativa istanza entro il 30 aprile 2019 (e tanto senza alcuna condizione di
accesso).

                                                                               44
In buona sostanza, la disposizione normativa citata consente,
senza alcuna riserva, l’accesso alla rottamazione ter anche ai
carichi che avevano già formato oggetto di precedente richiesta
di definizione nella prima edizione dell’istituto.
Lo stesso trattamento è stato riservato dal legislatore ai contribuenti
“riammessi” dalla rottamazione bis, ovvero coloro che non erano stati
ammessi alla prima edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani
rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad
effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016

                                                                          45
Rapporti con la seconda rottamazione
Se, da un lato, il legislatore ha disciplinato un’ammissione
incondizionata alla rottamazione ter per i contribuenti decaduti dalla
prima sanatoria, dall’altro, in un primo momento, non è stato previsto
altrettanto per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis.
Per quest’ultimi, infatti, ai fini dell’ammissione alla rottamazione ter,
era stato disposto l’obbligo di allinearsi ai pagamenti mancanti entro
e non oltre il 7 dicembre 2018.
In buona sostanza, il legislatore aveva previsto (art. 3, comma 23, D.L.
n. 119/2018) che non potessero essere oggetto di rottamazione i
debiti relativi ai carichi per i quali non era stato effettuato l'integrale
pagamento entro il 7 dicembre 2018.

Dopo il decreto Semplificazioni
Quanto detto è stato completamente messo in discussione e
ribaltato dal decreto Semplificazioni 2019. La legge di conversione ha
riscritto le scadenze della sanatoria e riaperto le porte della
rottamazione ter a chi non ha saldato entro il 7 dicembre 2018 le rate
dovute per la precedente rottamazione.

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In buona sostanza, il decreto Semplificazioni 2019 (oltre a modificare
anche le rate per la rottamazione delle risorse comunitarie di cui
all'art. 5, D.L. n. 119/2018, portandole a 18) ha incluso nella
rottamazione ter anche i debitori che non sono riusciti a rispettare la
scadenza del 7 dicembre 2018, a prezzo però di una riduzione di due
anni del periodo di dilazione.
Infatti, mentre la generalità dei debitori della rottamazione ter potrà
saldare il proprio debito pagando in 18 rate (a partire dal 2019 e fino
al 2023), i “ripescati della rottamazione bis” dovranno, invece, far
fronte al pagamento del carico in 10 rate consecutive ciascuna di
pari importo, da saldare in tre anni tra il 2019 e il 2021. Si tratta di
rate in scadenza a luglio e novembre 2019 e a febbraio, maggio, luglio
e novembre del 2020 e del 2021. L’alternativa è quella di pagare in
un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
In definitiva, stando al tenore letterale della nuova norma, questi
contribuenti si vedranno ricalcolati gli importi non ancora saldati con
una nuova e diversa rateazione.

                                                                           47
RICORSO

• DINIEGO TOTALE ROTTAMAZIONE
• DINIEGO PARZIALE ROTTAMAZIONE
• AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE CON QUANTIFICAZIONE DI SOMME
  MAGGIORI RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE DAL CONTRIBUENTE
• AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE SENZA INDICAZIONE DI TUTTE LE
  CARTELLE E/O AVVISI INDICATI NELL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE
• PRESENZA NELLA AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E/O
  AVVISI NON INDICATI NELL’ISTANZA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI
  DEFINIZIONE

                                                                   48
Comm. trib. prov. Piemonte Torino Sez. XXII
Sent., 23 aprile 2009

«L'avvenuta "rottamazione delle cartelle" richiede, in caso di assenza delle
condizioni di accesso, la formazione di un provvedimento di rigetto
espresso, la cui omissione comporta l'illegittimità dei successivi atti
formati dal Concessionario della Riscossione, cartella esattoriale e
derivato fermo amministrativo»

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RICORSO

• TERMINE PER IMPUGNARE
• INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE AVENTE GIURISDIZIONE SULLA
  CONTROVERSIA
• MOTIVI RICORSO
• IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A STARE IN
  GIUDIZIO
• DOMANDE DA INSERIRE NEL RICORSO
• SOSPENSIONE CAUTELARE
• ISTANZA DI AUTOTUTELA

                                                          50
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 184

184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della
riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti
dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali
e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e
relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano
in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando
una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o
dal comma 188.

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Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 184
I due istituti di definizione che permettono di sanare i carichi affidati
all’Agente della Riscossione, la “rottamazione ter” e il “saldo e stralcio” per i
soggetti in difficoltà economica, hanno le medesime regole procedurali,
ma si differenziano quanto a condizioni di accesso e possibili sconti che il
contribuente può ottenere.

La Legge n. 145/2018 ha introdotto una sanatoria dei ruoli derivanti da
omesso versamento di imposte e contributi, circoscritta ai carichi
trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2017, e derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla
liquidazione automatica della dichiarazione, ex artt. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

                                                                                    52
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 184
Sono escluse dalla definizione:
• le somme contestate a seguito di atti impositivi come possono essere gli avvisi
  di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta;
• gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le
  spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non
  adeguatamente documentati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
• gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione.
Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a
20.000 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con lo stralcio intero
di sanzioni e interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, pagando una
percentuale che varia in funzione della situazione economica del contribuente:
• 16% (di capitale e interessi) se l’ISEE non è superiore a 8.500 euro;
• 20% (di capitale e interessi) se l’ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
• 35% (di capitale e interessi) se l’ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

                                                                                      53
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 185

185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati
all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre
2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle
casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica,
versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma
187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che
regolano la gestione previdenziale interessata.

                                                                                       54
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 185

La definizione a saldo e stralcio riguarda anche i debiti derivanti dall’omesso
versamento dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle
gestioni autonomi INPS, artigiani o commercianti.
Si possono definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei
contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli chiesti a
seguito di accertamento.
Circolare 10 aprile 2019, n. 8: «Considerato che il citato comma 184 si riferisce
precipuamente ai debiti risultanti da carichi affidati all'agente della riscossione, non
rientrano nella definizione agevolata le somme non ancora affidate all'agente della
riscossione».

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Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 186

186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata
situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000.

                                                                              56
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 187

187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al
comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni
comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
versando:
a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
   1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
   2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non
   superiore a euro 12.500;
   3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;
b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e
di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 188

188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma
184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di
difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui
all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma
184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme
di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di
cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al
comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della
liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27
gennaio 2012, n. 3.

                                                                                       58
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 188

Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di
liquidazione prevista dalla legge sul “sovraindebitamento”, la
percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di
capitale e interessi.
Saranno, infine, dovute le somme maturate a favore dell’Agente della
Riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure
esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Verrà, poi, ricalcolato l’aggio di riscossione parametrato alle somme da
corrispondere al netto dello stralcio effettuato.

                                                                            59
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 189

189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di
procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo,
entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità
alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel
termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17
dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al
comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero
di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo
previsto dal comma 190.

                                                                                     60
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – commi 190 e 191

190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere
effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35
per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31
marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con
scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio
2021.
191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a
decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e
non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

                                                                                     61
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 192

192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori
che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle
singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa
data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei
requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta
dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e
la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi
184 e 185.

                                                                                     62
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e
stralcio – comma 193
193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della
riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella
dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente
inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica
l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette
rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari
al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante
70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti
il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma
192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-
legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito
in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30
novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio,
il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano,
a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

                                                                                     63
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 193

Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica la
liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego (totale o parziale)
dell’istanza qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non
rientrino nella definizione oppure qualora non vi siano i requisiti previsti
per definire (si pensi a carichi affidati in un momento successivo al 31
dicembre 2017 o al valore ISEE superiore a 20.000 euro).
In questi casi la norma stabilisce che l’Agente della Riscossione avverta il
contribuente che i debiti, ove definibili ai sensi della definizione agevolata
di cui all’art. 3 del Decreto Pace Fiscale, sono automaticamente inclusi
nella “rottamazione ter”.

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Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 193
In caso di inammissibilità dell’istanza di saldo e stralcio, con la
conseguente impossibilità di definire la procedura, in presenza di debiti
che integrino i requisiti per l’accesso automatico alla “rottamazione ter”, i
relativi pagamenti potranno essere dilazionati in quattro anni, per un
numero complessivo di 17 rate che scendono a 9 qualora l’istanza
dichiarata inammissibile contenga carichi precedentemente inclusi nella
“rottamazione bis”, con riferimento ai quali il debitore non abbia rispettato
la scadenza del 7 dicembre 2018 prevista per l’ammissione alla
“rottamazione ter”.

                                                                                65
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