DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI - AVV. FABIO PACE - MYSOLUTION
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DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE SALDO E STRALCIO DEI DEBITI Avv. Fabio Pace Milano, 16 aprile 2019
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – comma 1 1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme: a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 3
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 2 e 3 2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato: a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2 e 3 La nuova disposizione ricalca molti aspetti delle precedenti rottamazioni (disciplinate dall’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, e dall’art. 1 del D.L. 16 ottobre 2017. n. 148) anche se introduce alcuni elementi di assoluta novità. Infatti, il debitore potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come già accaduto in precedenza, ma, ora, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché: • potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni); • potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A.; • se eseguirà il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo; • provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute potrà ottenere l’estinzione delle procedure avviate prima dell’adesione alla definizione. 5
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2 e 3 Con riferimento alla rottamazione ter, quali sono i carichi oggetto di definizione agevolata? Sono ammessi alla definizione agevolata: • i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata; • i carichi inclusi nella prima rottamazione non perfezionata; • i carichi inclusi nella rottamazione bis dichiarata improcedibile per mancato pagamento delle rate scadute a fine 2016; • i carichi inclusi nella rottamazione bis per i quali sono state versate le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 (versione ante D.L. n. 135/2018). I soggetti decaduti dalla rottamazione bis per mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, possono rottamare, purché abbiano effettuato il pagamento dell’intero ammontare delle somme dovute, o della prima rata entro il 31 luglio 2019 (versione post D.L. n. 135/2018) 6
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2 e3 L’effetto giuridico di affidamento all’agente della riscossione si produce con la consegna del ruolo stesso. Pertanto, in considerazione di quanto previsto dall’art. 4, D.M. n. 321/1999, non potranno formare oggetto di definizione agevolata i ruoli trasmessi all’agente della riscossione tra il 16 dicembre e l’ultimo giorno dell’anno, poiché questi ultimi si considerano consegnati al 10 gennaio 2017. Sulla base di tale considerazione, Equitalia, ricordando che l’art. 6 del D.L. n. 193/2016 ammette la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, ritiene che non possano formare oggetto di definizione agevolata i ruoli in corso di trasmissione nel periodo suddetto (dal 16 al 31 dicembre), in quanto la data di consegna in carico è da considerarsi comunque successiva al termine ultimo del 31 dicembre 2016. 7
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2 e3 A tal proposito, è opportuno rifarsi a quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E/2003 (punto 9.1) e con la risoluzione n. 150/E del 2005, riferite alla rottamazione prevista dalla Finanziaria 2003. L’art. 4, D.M. n. 321/1999 testualmente dispone: “Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo”. Di conseguenza, come peraltro precisato dalle succitate note dell’Agenzia delle Entrate, rientrano nella rottamazione i ruoli la cui consegna si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati trasmessi al CNC entro il 31 dicembre 2016 (essendo sabato si sposta a lunedì 2 gennaio 2017), contrariamente alle tesi di Equitalia del 20 dicembre 2016. 8
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2e3 Sono escluse dalla definizione: • le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi, contributi); • gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo); • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione da rideterminare tenendo conto del nuovo debito; • gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento. In caso di definizione parziale di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata attivata una procedura di recupero coattivo, Equitalia ha chiarito che le spese relative alle procedura cautelari ed esecutive relative a tale procedura saranno imputate ai singoli carichi in proporzione al relativo ammontare. 9
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2e3 Con riferimento all’aggio ed ai rimborsi spese, va evidenziato che l’art. 9 del D.Lgs. n. 159/2015, ha modificato la disciplina relativa alla remunerazione del Servizio nazionale di riscossione. Nello specifico, a partire dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, l’aggio è sostituito dagli “oneri di riscossione”, dovuti per il funzionamento del servizio. Pertanto, in caso di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella, gli oneri sono pari al 3 per cento delle somme riscosse mentre, in caso di superamento dei sessanta giorni, gli oneri sono pari al 6 per cento e interamente a carico del debitore. 10
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 2e3 I debitori sopportano anche gli oneri legati all’effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione. A questi oneri devono contribuire anche gli enti creditori. Si rammenta che il D.Lgs. n. 159/2015 ha tenuto fermo il precedente regime, per i carichi interessati dalla definizione agevolata. Di conseguenza, l’aggio dovuto è pari all’8 per cento dal 1° gennaio 2013 e 9 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, da ripartire tra ente creditore e debitore iscritto a ruolo. 11
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 4 e 5 4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet. 5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1. 12
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 6 e 7 6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 13
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 4, 5, 6 e 7 Al momento della presentazione dell'istanza, poi, il contribuente deve evidenziare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi potenzialmente definibili. L'accesso alla procedura, comunque, prescinde dal grado in cui pende il giudizio e dalle sentenze eventualmente già intervenute, ma impegna il contribuente a rinunciare alla via giudiziale. Anche in questo caso, pertanto, sarà necessario operare delle valutazioni. Rispondendo ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che – in riferimento al processo tributario – si ritiene che l’impegno a rinunciare al contenzioso non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44, D.Lgs. n. 546/1992. Ciò che infatti assume rilevanza sostanziale ed oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata, mediante il tempestivo ed integrale versamento del complessivo importo dovuto. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l’agente della riscossione o l’ente creditore o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia. 14
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 4, 5 e 6 La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3 dell’art. 46, D.Lgs. n. 546/1992, comporta che, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In generale si ritiene che gli effetti della definizione agevolata di norma prevalgano sugli esiti degli eventuali giudizi (sul punto Cass., 8 marzo 2019, n. 6863; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; contra Cass., 31 marzo 2017, n. 8377). In caso di giudizi pendenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: • qualora l’esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né al contempo alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata; • qualora l’esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni compreso nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione agevolata. 15
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 4, 5 e 6 Comm. Trib. Reg. Sicilia, 5 febbraio 2019, n. 645 «In tema di contenzioso tributario, con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata, il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire, ma tale impegno non corrisponde alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere solo laddove la definizione agevolata riguardi l'intera pretesa oggetto della controversia. Pertanto, nell'ipotesi in cui la definizione agevolata riguardi soltanto una parte della pretesa tributaria, il giudizio tributario prosegue per le somme non definite, qualora vi sia l'interesse delle parti a proseguire la controversia limitatamente alla parte di pretesa non definita. La rottamazione non preclude la prosecuzione del giudizio tributario per le somme non definite in maniera agevolata, qualora vi sia l’interesse delle parti a proseguire la controversia limitatamente alla parte di pretesa non definita». 16
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 4, 5, 6 e 7 L’art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, dispone che, una volta notificato l’atto impositivo, l’ente creditore forma il ruolo a titolo provvisorio, per la riscossione di un terzo degli importi indicati nell’atto stesso a titolo di imposte, contributi, premi e relativi interessi. La norma, in realtà, tratta delle imposte sui redditi, ma, stante il rinvio operato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 446/1997 alle regole contenute nel D.P.R. n. 602/1973, l’iscrizione a titolo provvisorio riguarda anche l’IRAP. Inoltre, per effetto dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, la disciplina di cui al citato art. 15 si applica anche all’IVA. Occorre, infine, osservare che, a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 78/2010, gli accertamenti sono divenuti esecutivi, con la conseguenza che viene eliminata la fase dell’iscrizione a ruolo, ma il contribuente ha l’obbligo di versare gli importi nella percentuale, indicata nel menzionato art. 15, entro il termine di proposizione del ricorso. 17
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 4, 5, 6 e 7 Non bisogna, poi, tralasciare la circostanza che, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, se il contribuente è soccombente in primo grado, il tributo risultante dall’atto impugnato, con i relativi interessi, deve essere pagato per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso ovvero per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso. 18
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata - commi 4, 5, 6 e 7 Ancora, l’art. 68 del D. Lgs. n. 546 del 1992 prevede che il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale; • per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Con riguardo alle sanzioni, l’art. 19 del D.Lgs. n. 472/1997 dispone che la riscossione delle sanzioni, in presenza di ricorso, deve avvenire per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, per l’ammontare risultante dalla sentenza di primo grado e, comunque, non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso e, infine, per il residuo ammontare determinato nella sentenza di secondo grado. 19
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata - commi 4, 5, 6e7 L'istanza di rottamazione delle cartelle è irretrattabile e, necessariamente, il giudizio si estingue. Lo ha sancito la Suprema corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 8555 depositata il 27 marzo 2019, ha respinto il ricorso di un contribuente il quale, dopo aver presentato l'istanza e pagato le rate, voleva proseguire nel giudizio per ottenere l'annullamento della pretesa fiscale. L‘Avvocatura dello Stato ha presentato documentazione che provava l'intero versamento dell'importo da parte dell'azienda. Dal canto suo, invece, la difesa della società ha fatto presente ai Supremi giudici che dopo la presentazione della richiesta di rottamazione delle cartelle, prima che venisse accolta dall'amministrazione finanziaria, aveva già espresso la volontà di proseguire nel giudizio, depositando formale istanza di rinuncia al beneficio della definizione agevolata. 20
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata - commi 4, 5, 6 e 7 In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: «la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta e autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile» 21
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 8 e 9 8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5. 9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 22
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 8 e9 Possono accedere al beneficio anche i contribuenti che hanno in corso un piano di rateazione ordinario. Il vantaggio, rispetto al passato, riguarda coloro che hanno delle rate scadute riguardanti il periodo pregresso, cioè antecedente all’entrata in vigore (avvenuta il 24 ottobre 2018) del D.L. n. 119/2018. In questa occasione il legislatore, diversamente dal passato, non chiede più di procedere alla regolarizzazione della rate scadute e non versate quale condizione di accesso alla rottamazione ter. La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione. La definizione agevolata è stata estesa anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. 23
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – comma 10 10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28- ter e 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 24
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma 10 • f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 25
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 11 e 12 c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti. Le modalità previste dalla normativa per il pagamento degli importi dovuti a seguito di rottamazione delle cartelle escludono la possibilità di versare attraverso il modello F24 e l’eventualità di adoperare l’istituto della compensazione (ad eccezione delle somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A.). Si pensi al caso del contribuente che ha un credito IVA di rilevante importo, ma che non ha liquidità per versare la rata della rottamazione. 26
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 11 e 12 11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma; 27
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 11 e 12 La presentazione della dichiarazione di adesione determina: • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza; • la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; • l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data; • il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; • la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008); 28
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 11 e 12 • l’applicazione della disposizione di cui all'art. 54 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del DURC. L’estinzione con la rottamazione ter di un debito tributario che ha dato origine ad un’ipotesi di reato determina benefici effetti anche sul versante penale. A condizione, però, che dell’agevolazione ci si avvalga nel termine prestabilito dal D.Lgs. n. 74/2000, cioè prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 29
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – comma 13 13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. 30
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma 13 Non si applicano le norme sull’ordinaria rateizzazione dei debiti ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973 (irrilevanza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente). L'opzione per la rottamazione, che comporta la revoca automatica delle rateazioni già in corso, preclude la possibilità di ripristinare l'originaria dilazione, come anche la possibilità di avviarne una nuova. Può essere, dunque, in questi casi, più conveniente continuare a seguire il piano di rateazione piuttosto che rischiare, se non si dispone di risorse sufficienti, di perdere sia i vantaggi della dilazione che i benefici della rottamazione. 31
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma 13 La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo avviate. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già iscritte alla data di presentazione della dichiarazione. 32
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – comma 14 14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), comma 2 la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero; b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 14bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi. 33
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – comma 14 Cosa accade in caso di impugnazione del diniego parziale o totale di rottamazione ? L’ipotesi dell’omesso versamento è “parametrata” a quelle relative all’insufficiente o tardivo versamento. Questi due ultimi casi potrebbero essere oggetto di ravvedimento operoso. E’ vero che l’attuale disposizione riguardante la rottamazione non prevede il rimedio del ravvedimento; è altresì innegabile che la ratio della norma agevolativa è quella di mettere nelle condizioni il contribuente di estinguere il debito iscritto nei ruoli. E’ applicabile la disciplina relativa al lieve inadempimento, prevista dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 34
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 15 e 16 15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. 16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. 35
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 17 e 18 17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 36
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – comma 19 19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. 37
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 21 e 22 21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. 38
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 21 e 22 A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). 22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21. 39
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – comma 23 23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile. 40
Art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – Definizione agevolata – commi 24, 24 bis e 25 24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all‘articolo 3, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. 41
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 24, 24 bis e 25 A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. 42
Segue: Art. 3 – Definizione agevolata – commi 24, 24 bis e 25 24 bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019 25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017. 43
Rapporti con la prima rottamazione Per ciò che attiene la prima edizione della rottamazione dei ruoli, ai sensi dell’art. 3, comma 25, D.L. n. 119/2018, è stato disposto che i debitori che hanno presentato la domanda in base al D.L. n. 193/2016, e che: • per qualsiasi motivo non sono riusciti a onorare l’impegno a pagare gli importi dovuti; oppure • non hanno potuto beneficiare della riapertura dei termini disposta con il D.L. n. 148/2017 (quest’ultima norma, infatti, li escludeva espressamente, con la sola eccezione di chi non aveva versato le rate scadute a fine 2016 delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016), → potranno essere ammessi senza condizioni di sorta alla rottamazione ter, non rilevando, altresì, eventuali debiti scaduti di dilazioni pregresse. Pertanto, tutti i soggetti che hanno aderito alla prima rottamazione e che per qualsiasi motivo sono decaduti da essa, possono oggi chiedere di aderire alla definizione agevolata dei ruoli 2000/2017 depositando la relativa istanza entro il 30 aprile 2019 (e tanto senza alcuna condizione di accesso). 44
In buona sostanza, la disposizione normativa citata consente, senza alcuna riserva, l’accesso alla rottamazione ter anche ai carichi che avevano già formato oggetto di precedente richiesta di definizione nella prima edizione dell’istituto. Lo stesso trattamento è stato riservato dal legislatore ai contribuenti “riammessi” dalla rottamazione bis, ovvero coloro che non erano stati ammessi alla prima edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 45
Rapporti con la seconda rottamazione Se, da un lato, il legislatore ha disciplinato un’ammissione incondizionata alla rottamazione ter per i contribuenti decaduti dalla prima sanatoria, dall’altro, in un primo momento, non è stato previsto altrettanto per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis. Per quest’ultimi, infatti, ai fini dell’ammissione alla rottamazione ter, era stato disposto l’obbligo di allinearsi ai pagamenti mancanti entro e non oltre il 7 dicembre 2018. In buona sostanza, il legislatore aveva previsto (art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018) che non potessero essere oggetto di rottamazione i debiti relativi ai carichi per i quali non era stato effettuato l'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018. Dopo il decreto Semplificazioni Quanto detto è stato completamente messo in discussione e ribaltato dal decreto Semplificazioni 2019. La legge di conversione ha riscritto le scadenze della sanatoria e riaperto le porte della rottamazione ter a chi non ha saldato entro il 7 dicembre 2018 le rate dovute per la precedente rottamazione. 46
In buona sostanza, il decreto Semplificazioni 2019 (oltre a modificare anche le rate per la rottamazione delle risorse comunitarie di cui all'art. 5, D.L. n. 119/2018, portandole a 18) ha incluso nella rottamazione ter anche i debitori che non sono riusciti a rispettare la scadenza del 7 dicembre 2018, a prezzo però di una riduzione di due anni del periodo di dilazione. Infatti, mentre la generalità dei debitori della rottamazione ter potrà saldare il proprio debito pagando in 18 rate (a partire dal 2019 e fino al 2023), i “ripescati della rottamazione bis” dovranno, invece, far fronte al pagamento del carico in 10 rate consecutive ciascuna di pari importo, da saldare in tre anni tra il 2019 e il 2021. Si tratta di rate in scadenza a luglio e novembre 2019 e a febbraio, maggio, luglio e novembre del 2020 e del 2021. L’alternativa è quella di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019. In definitiva, stando al tenore letterale della nuova norma, questi contribuenti si vedranno ricalcolati gli importi non ancora saldati con una nuova e diversa rateazione. 47
RICORSO • DINIEGO TOTALE ROTTAMAZIONE • DINIEGO PARZIALE ROTTAMAZIONE • AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE CON QUANTIFICAZIONE DI SOMME MAGGIORI RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE DAL CONTRIBUENTE • AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE SENZA INDICAZIONE DI TUTTE LE CARTELLE E/O AVVISI INDICATI NELL’ISTANZA DEL CONTRIBUENTE • PRESENZA NELLA AMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E/O AVVISI NON INDICATI NELL’ISTANZA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE 48
Comm. trib. prov. Piemonte Torino Sez. XXII Sent., 23 aprile 2009 «L'avvenuta "rottamazione delle cartelle" richiede, in caso di assenza delle condizioni di accesso, la formazione di un provvedimento di rigetto espresso, la cui omissione comporta l'illegittimità dei successivi atti formati dal Concessionario della Riscossione, cartella esattoriale e derivato fermo amministrativo» 49
RICORSO • TERMINE PER IMPUGNARE • INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE AVENTE GIURISDIZIONE SULLA CONTROVERSIA • MOTIVI RICORSO • IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO LEGITTIMATO A STARE IN GIUDIZIO • DOMANDE DA INSERIRE NEL RICORSO • SOSPENSIONE CAUTELARE • ISTANZA DI AUTOTUTELA 50
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 184 184. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188. 51
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 184 I due istituti di definizione che permettono di sanare i carichi affidati all’Agente della Riscossione, la “rottamazione ter” e il “saldo e stralcio” per i soggetti in difficoltà economica, hanno le medesime regole procedurali, ma si differenziano quanto a condizioni di accesso e possibili sconti che il contribuente può ottenere. La Legge n. 145/2018 ha introdotto una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi, circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, e derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. 52
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 184 Sono escluse dalla definizione: • le somme contestate a seguito di atti impositivi come possono essere gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta; • gli importi che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973; • gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione. Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con lo stralcio intero di sanzioni e interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, pagando una percentuale che varia in funzione della situazione economica del contribuente: • 16% (di capitale e interessi) se l’ISEE non è superiore a 8.500 euro; • 20% (di capitale e interessi) se l’ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro; • 35% (di capitale e interessi) se l’ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro. 53
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 185 185. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata. 54
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 185 La definizione a saldo e stralcio riguarda anche i debiti derivanti dall’omesso versamento dei contributi INPS dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni autonomi INPS, artigiani o commercianti. Si possono definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento. Circolare 10 aprile 2019, n. 8: «Considerato che il citato comma 184 si riferisce precipuamente ai debiti risultanti da carichi affidati all'agente della riscossione, non rientrano nella definizione agevolata le somme non ancora affidate all'agente della riscossione». 55
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 186 186. Ai fini del comma 184 e del comma 185, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000. 56
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 187 187. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 186, i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500; 2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500; 3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500; b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 57
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 188 188. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3. 58
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 188 Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul “sovraindebitamento”, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno, infine, dovute le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Verrà, poi, ricalcolato l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio effettuato. 59
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 189 189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190. 60
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – commi 190 e 191 190. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. 191. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 61
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 192 192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e 185. 62
Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Saldo e stralcio – comma 193 193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato decreto- legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. 63
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 193 Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego (totale o parziale) dell’istanza qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione oppure qualora non vi siano i requisiti previsti per definire (si pensi a carichi affidati in un momento successivo al 31 dicembre 2017 o al valore ISEE superiore a 20.000 euro). In questi casi la norma stabilisce che l’Agente della Riscossione avverta il contribuente che i debiti, ove definibili ai sensi della definizione agevolata di cui all’art. 3 del Decreto Pace Fiscale, sono automaticamente inclusi nella “rottamazione ter”. 64
Segue: Art. 1 – Saldo e stralcio – comma 193 In caso di inammissibilità dell’istanza di saldo e stralcio, con la conseguente impossibilità di definire la procedura, in presenza di debiti che integrino i requisiti per l’accesso automatico alla “rottamazione ter”, i relativi pagamenti potranno essere dilazionati in quattro anni, per un numero complessivo di 17 rate che scendono a 9 qualora l’istanza dichiarata inammissibile contenga carichi precedentemente inclusi nella “rottamazione bis”, con riferimento ai quali il debitore non abbia rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018 prevista per l’ammissione alla “rottamazione ter”. 65
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