REGOLAMENTO DELLA FIERA DENOMINATA: "SAGRA DI SANT'ANTONIO ALLA MOTTA" - Comune di Varese

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REGOLAMENTO DELLA FIERA DENOMINATA: "SAGRA DI SANT'ANTONIO ALLA MOTTA" - Comune di Varese
REGOLAMENTO DELLA FIERA DENOMINATA:
            “SAGRA DI SANT’ANTONIO ALLA MOTTA”

  Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 marzo 2011, divenuto
esecutivo per decorrenza di termini in data 24 aprile 2011 ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
                              comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
INDICE

                     CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Definizione della fiera
Art. 3 Giorni e orario di svolgimento

                                        CAPO II - POSTEGGI

Art.  4 Localizzazione ed articolazione della fiera
Art.  5 Posteggi della fiera
Art.  6 Modalità di assegnazione dei posteggi
Art.  7 Modalità di accesso degli operatori e di sistemazione delle attrezzature di
        vendita
Art. 8 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori
Art. 9 Dimostrazione del titolo ed informazioni
Art. 10 Assegnazione di posteggi vacanti - Spunta
Art. 11 Subingresso
Art. 12 Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita
Art. 13 Uso del posteggio
Art. 14 Condotta dei venditori
Art. 15 Circolazione all’interno dell’area della fiera
Art. 16 Canone di occupazione e di concessione
Art. 17 Indennizzo, rimborsi, responsabilità verso terzi

       CAPO III - DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Art. 18 Revoca dell’autorizzazione commerciale
Art. 19 Decadenza della concessione del posteggio
Art. 20 Modifica, revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico
        interesse

                               CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21 Vigilanza
Art. 22 Sanzioni
Art. 23 Osservanza di altre disposizioni

                                 CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Modifiche alla localizzazione ed articolazione della fiera
Art. 25 Entrata in vigore
Nei giorni 16 e 17 gennaio ricorre la festa di S. Antonio, una delle più antiche
tradizioni varesine, che si svolge nel rione della Motta sulla cui piazza si affaccia la
chiesa dedicata al santo, anacoreta della Tebaide e vissuto (ultracentenario) in
Egitto tra il 351 e il 457, fondatore del monachesimo cristiano.
Le manifestazioni celebrative in onore di S. Antonio iniziano con l’accensione del
tradizionale “Falò” la sera del 16 gennaio e proseguono il giorno seguente con la
celebrazione liturgica, la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini. Sulla
piazza stessa e nelle vie adiacenti          le bancarelle di prodotti tipici locali e
dell’artigianato e antiquariato rappresentano una particolare attrattiva per i visitatori
provenienti anche da altre località.

                    CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1.   Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento della fiera,
     nell’ambito della manifestazione popolare, denominata “SAGRA DI SANT’ANTONIO
     ALLA MOTTA”.

2.   All’Associazione “Monelli della Motta”, da anni attiva nel mantenimento della tradizione
     religiosa e popolare è demandata l’organizzazione di eventuali eventi collaterali di
     intrattenimento collettivo nell’ambito della zona di svolgimento della fiera, compresa la
     gestione dei 13 posteggi riservati agli imprenditori agricoli in via Carrobbio.

Art. 2 – Definizione della fiera

1. La fiera è caratterizzata da settore merceologico misto (alimentare e non) con la
   prevalenza (superiore al 50%) di prodotti tipici locali, quali, ad esempio, miele, formaggi,
   salumi, pesitt, castagne, dolci della tradizione, prodotti dell’artigianato varesino ed altri.

2. L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la rispondenza della merce esposta
   dai singoli operatori alla tipologia di cui al comma 1, selezionati tramite bando come
   meglio specificato all’art. 6.

Art. 3 - Giorni e orario di svolgimento

1. La fiera si svolge nei giorni 16 e 17 gennaio. Il giorno 16 gennaio dalle ore 10,00 alle
   ore 24,00 e il giorno 17 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 22,00. E’ obbligatoria la presenza
   degli operatori commerciali per l’intera manifestazione.

2. I titolari dei posteggi non possono occupare l’area prima delle ore 8,00 del giorno 16
   gennaio e non possono lasciare l’area fino alle ore 18,30 del giorno 17 gennaio.
3. I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 09.15 del 16 gennaio saranno assegnati
   ad eventuali spuntisti, presenti sul posto, a condizione che il loro nominativo risulti
   inserito nell’apposito “elenco di spunta” predisposto dall’Ufficio competente e costituito
   da soggetti non titolari di posteggio per mancanza di spazi disponibili.

                                      CAPO II - POSTEGGI

Art. 4 - Localizzazione ed articolazione della fiera

1. Il numero complessivo dei posteggi da assegnare nell’ambito della fiera è n. 70, della
   misura standard di mt 7 x 4, dei quali n. 40 riservati a prodotti tipici locali, anche
   artigianali, (dei settori alimentare e non alimentare); n. 30 riservati a prodotti quali
   dolciumi, giocattoli, oggetti di artigianato anche artistico.
   In Via Carrobbio n. 13 posteggi sono riservati agli imprenditori agricoli.

2. La fiera si svolge nelle vie e piazze di seguito elencate:
   Via Bernascone
   Via Carrobbio
   Piazza Montegrappa
   Piazza Ragazzi del ‘99
   Piazza Motta
   meglio individuate nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera “A”
   a farne parte integrante ed sostanziale.

3. Nelle suddette vie e piazze è fatto divieto di circolazione e di sosta, con rimozione
   forzata, dalle ore 00.00 del giorno 16 gennaio alle ore 24.00 del giorno 17 gennaio, nei
   giorni di svolgimento della fiera, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, i veicoli di
   soccorso e quelli delle forze dell’ordine.

Art. 5 - Posteggi della fiera

1. Possono essere ammessi a frequentare la fiera:
   gli operatori titolari di autorizzazione di cui all’art.21 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 ;
   gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs.
   18 maggio 2001, n. 228;
   gli artigiani iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane che si esibiscono mediante
   lavorazione dei loro prodotti sul posto.

2. Ciascun operatore commerciale può essere titolare di un solo posteggio.
Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo, dalla data di pubblicazione dell’avviso di
   istituzione della fiera all’albo pretorio del comune e sul sito web comunale, per
   presentare l’istanza di partecipazione, redatta in carta legale (in carta semplice per gli
   imprenditori agricoli) da spedire con lettera raccomandata A.R. o da consegnare
   direttamente all’Ufficio competente, a mezzo del protocollo generale del Comune,
   utilizzando il modulo di domanda allegato al bando, che dovrà contenere, a pena di
   esclusione: le generalità complete, la ragione sociale ed il domicilio del richiedente; gli
   estremi dell’autorizzazione amministrativa; Codice Fiscale e Partita IVA; i dati relativi
   all’iscrizione al registro delle imprese e/o all’Albo degli Artigiani attestanti l’anzianità
   dell’attività; l’indicazione precisa della tipologia dei prodotti esitati; l’autocertificazione
   relativa all’assolvimento agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e
   assistenziali; l’impegno al rispetto integrale del presente regolamento. Inoltre, per gli
   imprenditori agricoli: ubicazione dell’azienda agricola; l’autocertificazione relativa al
   possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.
   228; la dichiarazione di esercizio dell’attività di vendita diretta in ottemperanza alle
   prescrizioni dell’art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; anzianità di iscrizione nella
   sezione speciale del registro delle imprese; l’indicazione precisa della tipologia dei
   prodotti esitati.

2.    Entro 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle domande, lo
     Sportello Autorizzazioni Commerciali predisporrà una graduatoria sulla base dei
     seguenti criteri di priorità: maggior numero di presenze effettive e complessive maturate
     nell’ambito delle precedenti edizioni della fiera , come risultante dal registro firme, con
     prodotti tipici locali;
      anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle
     imprese;
      ordine cronologico della data e ora di spedizione della raccomandata o della data di
     presentazione al protocollo generale del Comune; numero di protocollo.

3. Contro la graduatoria stilata dallo Sportello Autorizzazioni Commerciali è ammessa
   istanza di revisione, da inoltrare al Dirigente competente entro 15 giorni dalla data di
   pubblicazione. Nei successivi 15 giorni, il Dirigente si pronuncia e la decisione è
   notificata agli interessati mediante raccomandata A.R. e pubblicata all’Albo Pretorio del
   Comune e sul sito web comunale

4. L’autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione
   della graduatoria e, comunque, decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

5. In caso di rinuncia si procederà mediante scorrimento della graduatoria fino ad
   esaurimento della stessa. Per ulteriori ed eventuali assegnazioni si provvederà
   mediante apposita analoga procedura di gara fino ad esaurimento dei posti disponibili.
6. I posteggi situati in Via Carrobbio saranno assegnati agli imprenditori agricoli che
   commercializzano prodotti della tradizione locale.

7. Nell’eventualità che le domande di assegnazione di posteggio da parte degli operatori
   commerciali che vendono i prodotti indicati all’art. 2, c. 1, siano inferiori rispetto al
   numero di posteggi disponibili (n. 40), questi ultimi dovranno rimanere vacanti e non
   potranno essere destinati, anche temporaneamente, ad altre tipologie merceologiche.

Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e di sistemazione delle attrezzature di vendita

1. L'esercizio dell’attività deve svolgersi solo nelle aree appositamente individuate e la
   concessione del posteggio ha durata decennale con utilizzo limitato ai giorni di
   svolgimento della fiera.

2. Nell'atto di concessione sono indicate le prescrizioni, che l’operatore deve osservare, tra
   le quali in particolare:
           a. la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
           b. la sua ubicazione;
           c. i giorni e le ore nei quali può essere svolta l’attività commerciale;
           d. la tipologia merceologica, ovvero il tipo di attività per la quale viene concesso
              il posteggio;
           e. l’obbligo di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso. Tutti gli operatori hanno
              l’obbligo di utilizzare i contenitori portarifiuti collocati nell’area mercatale e, in
              particolare, debbono provvedere a conferire i rifiuti inserendoli correttamente
              e puntualmente nei relativi contenitori ivi predisposti per la raccolta
              differenziata nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del servizio di
              nettezza urbana;
           f. l’obbligo di apporre apposito cartello recante: il nome, la ditta, la sede legale e
              le principali caratteristiche dei prodotti in vendita, specificando l’eventuale
              messa in vendita di merci usate (in conto proprio o in conto terzi);
           g. l’obbligo di effettuare il pagamento, prima dell’inizio della manifestazione, del
              Canone dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
           h. in relazione all’occupazione di suolo pubblico è dovuta la tariffa rifiuti.

3. Le eventuali coperture delle postazioni (gazebo, ombrelloni, etc.) devono essere
   saldamente ancorate al suolo, senza l’impiego di picchetti infissi nel piano stradale o
   tiranti ancorati a manufatti esistenti.

4. Gli eventuali impianti elettrici provvisori devono essere realizzati in conformità alla
   vigente normativa in materia.

5. E’ fatto tassativo divieto di utilizzare amplificatori sonori di qualsiasi tipo.
6. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con la
   titolarità dell’azienda commerciale.

Art. 8 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

1. Sono considerate presenze effettive nella fiera:
   a) le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività;
   b) le date in cui l’operatore si è presentato in corrispondenza dei giorni di svolgimento
      dello stesso, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività.

2. Non sono considerate assenze quelle dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o ad
   impedimento materiale ad occupare il posteggio dato in concessione; tali circostanze
   devono risultare da annotazione scritta sul registro della spunta a cura del personale
   della Polizia Locale addetto al servizio di controllo e sorveglianza del mercato.

3. I titolari di posteggio dovranno firmare l’apposito registro tenuto dagli addetti alla
   vigilanza e controllo del mercato, dal quale si potrà evincere l’effettivo utilizzo del
   posteggio assegnato e, conseguentemente, accertare l’eventuale verificarsi di cause di
   decadenza dello stesso.

4. Gli spuntisti dovranno firmare l’apposito registro tenuto dagli addetti alla vigilanza e
   controllo del mercato, al quale si farà riferimento per stabilire il punteggio nell’eventualità
   di assegnazione dei posti resisi disponibili, come stabilito dal successivo art. 10.

Art. 9 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L’assegnatario di posteggio deve essere in grado, in ogni momento, di dare
   dimostrazione, a richiesta degli addetti preposti al controllo, del proprio titolo ad
   esercitare l’attività commerciale.

2. Le persone diverse dal titolare dell’autorizzazione devono essere in grado di dimostrare,
   in ogni momento, il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare
   o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile,
   l’attività commerciale deve essere subito sospesa e se, entro 10 giorni, non viene data
   dimostrazione del titolo di rappresentanza, si applicano le sanzioni previste al Capo IV.

Art. 10 - Assegnazione dei posteggi vacanti – Spunta.

1. L'occupazione dei posteggi nell’area di mercato deve essere effettuata a partire dalle
   ore 8,00 del giorno 16 gennaio, come stabilito dal precedente art. 3. Alle ore 9,15 gli
   Agenti addetti al controllo effettueranno il giro di ricognizione per verificare i posteggi
   vacanti per assenza dei titolari, procedendo successivamente ad assegnare i posteggi
   disponibili agli operatori su aree pubbliche itineranti presenti per la spunta.
2. Possono partecipare all’assegnazione di tali posteggi solo gli operatori che risultino
   inseriti nell’apposito “elenco di spunta” predisposto dagli uffici mediante graduatoria
   delle domande non accolte per mancanza di posteggi.

3. L’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche deve
   essere mostrata in originale agli addetti della vigilanza e l’eventuale rifiuto o mancanza
   costituisce motivo di esclusione dal mercato.

4. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti, in ordine di rilevanza:
   a) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il titolare del posteggio;
   b) a parità di tipologia merceologica, il più alto numero di presenze effettive alla spunta
        del mercato;
   c) in caso di ulteriore parità, il più alto numero di presenze complessive.

5. Costituiscono criteri residuali la maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree
   pubbliche attestata dal registro delle imprese e, in subordine, la maggiore anzianità di
   attività commerciale risultante dal medesimo registro.

6. Gli addetti alla vigilanza terranno una registrazione delle partecipazioni alla spunta
   indicando distintamente:
   a) le presenze effettive: degli operatori che ad esito delle operazioni di spunta hanno
       effettivamente avuto l’assegnazione di un posteggio ed hanno esercitato l’attività;
   b) le presenze: degli operatori presenti che non abbiano potuto svolgere l’attività.

   L’assegnazione dei posti liberi è effettuata dagli addetti alla vigilanza del mercato
   secondo i criteri sopra stabiliti e quelli indicati dall’art. 6. L’eventuale rinuncia
   ingiustificata dell’operatore commerciale sarà considerata come assenza dalla spunta.
   Ogni assegnazione di posteggio vacante verrà conteggiata con 1 punto. In caso di
   eventuale parità di punteggio, sarà data priorità nell’assegnazione del posteggio al
   richiedente che avrà effettuato un maggior numero di presenze in mercati analoghi,
   attestati dai Comuni interessati.

7. Le modalità di assegnazione dei posteggi liberi, indicate ai commi precedenti, si
   applicano anche a quelli riservati agli imprenditori agricoli.

Art. 11 – Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell’azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi
   o a causa di morte, è inteso come continuazione dell’attività aziendale in capo ad un
   soggetto diverso; pertanto l’interessato dovrà provare l’effettivo trasferimento
   dell’azienda presentando la comunicazione dell’avvenuto subingresso, corredata dalla
   copia dell’atto attestante l’acquisizione dell’azienda o di un ramo di essa, utilizzando il
   relativo modello comunale.
2. La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall’avvenuta cessione
   dell’azienda e, nel frattempo, il subentrante può continuare ad operare con
   l’autorizzazione già rilasciata a nome del cedente, purché accompagnata da
   certificazione notarile dalla quale risulti l’effettiva acquisizione.

3. Decorsi i quattro mesi utili, l’interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori
   30 giorni, per comprovata necessità. Decorso ulteriormente questo periodo senza che
   venga presentata la prescritta comunicazione, lo Sportello Autorizzazioni Commerciali,
   sentiti gli addetti alla vigilanza del mercato, procederà alla comunicazione dell’avvenuta
   decadenza dell’autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare
   provvisoriamente ad esercitare l’attività, tenendo allegato all’autorizzazione un atto di
   notorietà dal quale risulti il loro titolo di eredi. Entro quattro mesi devono comunicare la
   loro qualità di eredi in continuazione aziendale, con possibilità di chiedere una eventuale
   proroga di 30 giorni per tale adempimento. Dopo tale termine decade il diritto di
   esercitare provvisoriamente l’attività, che deve quindi essere sospesa.

5. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell’autorizzazione, non venga
   presentata la comunicazione, lo Sportello Autorizzazioni Commerciali procederà alla
   revoca dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell’azienda trasferisce anche i titoli di priorità
   acquisiti dal dante causa al momento della cessione dell’azienda.

7. Nei casi di affitto d’azienda, l’autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto
   d’affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto senza che
   venga data comunicazione di continuità da parte dell’affittuario o del titolare originario, il
   diritto ad esercitare l’attività decade.

8. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l’attività non
   venga esercitata per un anno, l’autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite
   dal successivo articolo 17.

Art. 12 - Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita

1. L’attività di vendita viene svolta mediante utilizzo di veicoli, ivi compresi i furgoni ed
   autonegozi. Eventuali banchi, tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle
   aree della sagra, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed
   igienicità. Le merci in ogni caso non possono essere collocate al suolo.
2. E’ consentita la disposizione della merce al suolo esclusivamente ai venditori di fiori,
   piante, terraglie e mobili, sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del
   posteggio concesso.

3. Tutte le merci devono essere esposte con l'indicazione chiara e ben leggibile dei
   rispettivi prezzi di vendita e non devono indurre l’acquirente ad errore alcuno.

Art. 13 - Uso del posteggio

1. L'uso del posteggio è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni di obbligo e
   divieto:

  1.1. E’ obbligatorio:
       a) assicurare, tra un posteggio e l'altro, uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale
           tendone o copertura delle attrezzature deve essere collocata ad una altezza
           minima dal suolo di m. 2.15, misurata nella parte più bassa;
       b) sistemare le attrezzature entro l'orario di apertura del mercato, come previsto
           all’art. 3 , e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
       c) disporre i banchi di vendita in allineamento, con gli altri banchi posti sull’area, sul
           limite degli spazi assegnati, provvedendo allo sgombero delle strutture non
           direttamente collegate con la vendita;
       d) raccogliere i rifiuti in appositi sacchetti, differenziando il materiale secondo la
           normativa vigente sul territorio comunale e conferirli al servizio raccolta al termine
           dell’attività mercatale; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
       e) detenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio, e
           di mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e di altro personale addetto al
           controllo.

  1.2. E’ vietato:
       a) porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione di posteggio;
       b) occupare uno spazio superiore a quello concesso;
       c) abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
       d) infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
       e) accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
       f) danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.

Art. 14 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono scrupolosamente osservare tutte le
   vigenti normative commerciali, fiscali, previdenziali e quelle in materia di ordine
   pubblico. Devono altresì tenere un comportamento corretto con il pubblico, specificando
chiaramente le qualità dei prodotti posti in vendita e fornendo al riguardo tutte le
     informazioni richieste.

2. Devono avere un abbigliamento decoroso e comportarsi in modo corretto verso i
   funzionari pubblici incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono
   in nessun modo diffondere notizie che possano turbare l’andamento delle operazioni
   mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3.   Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il
     richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi.

Art. 15 - Circolazione all'interno dell’area della fiera

1. Gli operatori sono autorizzati ad accedere con veicoli all’area della fiera per le
   operazioni di insediamento e sgombero del posteggio loro assegnato.

2. Durante lo svolgimento della sagra, nei viali interni, è vietato:

     a) il transito di veicoli di qualsiasi genere, anche se accompagnati a mano, fatta
        eccezione per le carrozzine di invalidi e bambini;
     b) circolare con tavole di legno, biciclette, skate - board, monopattini, pattini a rotelle e
        simili, involucri voluminosi o in altro modo che possa intralciare o creare pericolo per
        la libera circolazione dei frequentatori;
     c) lo svolgimento di altre manifestazioni, nonché l’attività di propaganda religiosa,
        politica o sindacale, realizzata mediante occupazione di suolo pubblico, che, previa
        autorizzazione dell’ufficio competente, può invece aver luogo nelle aree adiacenti al
        mercato;
     d) la presenza di giocolieri o saltimbanchi, di mendicanti e di soggetti che svolgono
        attività di promozione pubblicitaria in qualsiasi forma all’interno dell’area della sagra
        ed in prossimità della stessa;
     e) usare animali come premio o regalo per giochi, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

Art. 16 - Canone di occupazione e di concessione

1. L’assegnazione e l’uso dei posteggi del mercato, per lo svolgimento del commercio su
   aree pubbliche, sono subordinati al pagamento del COSAP, secondo le previsioni
   recate dal vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 17 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità verso terzi

1. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in
   dipendenza dell’eventuale allontanamento disposto per ragioni di ordine pubblico, di
   decoro, di moralità o per mancata osservanza alle disposizioni impartite
   dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
2. Nessun indennizzo o rimborso può, altresì, essere richiesto per l'abbandono volontario
   del posteggio.

3. L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore; pertanto, nei casi di
   forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, pubblica necessità, ecc.),
   nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi,
   indennizzi di sorta, ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

4. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che
   dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori del mercato.

     CAPO III – DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

Art. 18 –Revoca dell’autorizzazione commerciale

1. L’autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:
   a) qualora non venga iniziata l’attività entro la prima data utile di svolgimento della
      sagra dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga, disposta dall’Ufficio
      Sportello Autorizzazioni Commerciali ad istanza, in caso di comprovata necessità;
   b) per perdita dei requisiti soggettivi;
   c) in caso di subingresso per causa di morte, qualora, entro un anno dal decesso del
      titolare dell’autorizzazione, non venga presentata la comunicazione di subingresso
      da parte degli eredi.

2. L’atto di revoca è disposto dal Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali e
   deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati.
   Qualora ciò fosse impossibile, per          irreperibilità degli  stessi, l’obbligo della
   comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento
   per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.

3. La revoca dell’autorizzazione implica di diritto la decadenza della concessione del
   posteggio su aree pubbliche sul quale viene svolta l’attività commerciale. Il
   Responsabile dello Sportello Autorizzazioni Commerciali, entro 30 giorni dalla data di
   adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di revoca o decadenza
   dell’autorizzazione.
Art. 19 - Decadenza della concessione del posteggio

1. L’operatore commerciale decade dalla concessione del posteggio o dagli eventuali diritti
   maturati sullo stesso in caso di:
   a) mancato utilizzo dello stesso. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le
       assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purché documentate;
   b) per le fattispecie previste al successivo art. 20, con le modalità previste dal capo IV.
   La decadenza è automatica ed è comunicata senza indugio all'interessato. Essa
   implica di diritto la revoca dell’autorizzazione commerciale e deve essere preceduta
   dalla comunicazione di avvio del procedimento, con le stesse modalità previste dall’art.
   19.

Art. 20 – Modifica, revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di
pubblico interesse

1. Qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, il Comune mediante motivato
   provvedimento dirigenziale, può disporre la modifica, la revoca o la sospensione della
   concessione del posteggio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti
   interessati. In tal caso, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio, ove possibile,
   all’interno del mercato,          per il tempo restante di validità della concessione
   originariamente assentita. Il nuovo posteggio concesso dovrà, di regola, avere le
   caratteristiche dimensionali del precedente ed essere localizzato secondo le previsioni
   del precedente art. 4.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposta dal
   Comune non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento dei danni,
   ma solo al rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto all’effettiva durata
   dell’utilizzo del posteggio.

                             CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21 - Vigilanza

1. La vigilanza sul corretto svolgimento del mercato e sull’osservanza del presente
   regolamento, ivi compresa la composizione di eventuali controversie che dovessero
   insorgere tra gli operatori, è affidata alla Polizia Locale.
Art. 22 – Sanzioni

1. L’operatore commerciale che violi gli obblighi, le limitazioni e i divieti stabiliti dal
   presente regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, in cui si
   svolge la sagra, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
   da € 500,00 a € 3.000,00, ai sensi dell’art. 27 della l.r. 6/2010.

2. In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività
   di vendita per un periodo non superiore a 4 giornate di svolgimento del mercato. La
   recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in due
   edizioni consecutive, anche se l’autore della violazione ha proceduto al pagamento della
   sanzione mediante oblazione.

3. Competente all’emanazione dei provvedimenti sanzionatori è il Comandante della
   Polizia Locale.

4. Compete al Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali comminare la sanzione
   accessoria della sospensione dell’attività commerciale nelle seguenti ipotesi:
   a) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del
      posteggio e delle aree di mercato;
   b) abusiva estensione della superficie concessa;
   c) danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell’area di mercato,
      delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio
      arboreo.

5. Costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio, oltre alle fattispecie
   indicate nel precedente art. 20, le seguenti:
     a) la violazione delle norme che regolamentano l’esercizio dell’attività commessa
        dopo che sia già stata comminata per due volte la sospensione dell’attività per i
        motivi indicati al precedente comma;
     b) la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione del
        posteggio di cui all’art. 7;
     c) l’inosservanza del provvedimento di sospensione.
   I provvedimenti sanzionatori di cui al presente comma sono adottati dal Dirigente dello
   Sportello Autorizzazioni Commerciali.

6. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, non
   riconducibile alle fattispecie di cui sopra o , comunque, non configurante violazione di
   specifica norma di settore, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00
   ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Art. 23 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto obbligo di
   osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’attività
   commerciale che si svolge su suolo pubblico.

                               CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Modifiche alla localizzazione ed articolazione della sagra

1. Il provvedimento di trasferimento temporaneo della sagra disposto per motivi di pubblico
   interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è
   adottato dal Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali acquisiti i pareri dei
   competenti uffici comunali e sentito l’Assessore delegato.

2. Compete al Consiglio Comunale disporre:
   a) il trasferimento della sagra in altra idonea sede, sentita la commissione consultiva
      per il commercio su aree pubbliche;
   b) la soppressione della sagra;
   c) la variazione del giorno di effettuazione della sagra;
   d) le modifiche dell’organico della sagra.

3. L’Ufficio competente comunica alla Regione Lombardia le eventuali deliberazioni
   adottate dal Comune.

Art. 25 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di
pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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