REGOLAMENTO DELLA FIERA DENOMINATA: "SAGRA DI SANT'ANTONIO ALLA MOTTA" - Comune di Varese
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REGOLAMENTO DELLA FIERA DENOMINATA: “SAGRA DI SANT’ANTONIO ALLA MOTTA” Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 marzo 2011, divenuto esecutivo per decorrenza di termini in data 24 aprile 2011 ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
INDICE CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Definizione della fiera Art. 3 Giorni e orario di svolgimento CAPO II - POSTEGGI Art. 4 Localizzazione ed articolazione della fiera Art. 5 Posteggi della fiera Art. 6 Modalità di assegnazione dei posteggi Art. 7 Modalità di accesso degli operatori e di sistemazione delle attrezzature di vendita Art. 8 Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori Art. 9 Dimostrazione del titolo ed informazioni Art. 10 Assegnazione di posteggi vacanti - Spunta Art. 11 Subingresso Art. 12 Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita Art. 13 Uso del posteggio Art. 14 Condotta dei venditori Art. 15 Circolazione all’interno dell’area della fiera Art. 16 Canone di occupazione e di concessione Art. 17 Indennizzo, rimborsi, responsabilità verso terzi CAPO III - DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO Art. 18 Revoca dell’autorizzazione commerciale Art. 19 Decadenza della concessione del posteggio Art. 20 Modifica, revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI Art. 21 Vigilanza Art. 22 Sanzioni Art. 23 Osservanza di altre disposizioni CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 Modifiche alla localizzazione ed articolazione della fiera Art. 25 Entrata in vigore
Nei giorni 16 e 17 gennaio ricorre la festa di S. Antonio, una delle più antiche tradizioni varesine, che si svolge nel rione della Motta sulla cui piazza si affaccia la chiesa dedicata al santo, anacoreta della Tebaide e vissuto (ultracentenario) in Egitto tra il 351 e il 457, fondatore del monachesimo cristiano. Le manifestazioni celebrative in onore di S. Antonio iniziano con l’accensione del tradizionale “Falò” la sera del 16 gennaio e proseguono il giorno seguente con la celebrazione liturgica, la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini. Sulla piazza stessa e nelle vie adiacenti le bancarelle di prodotti tipici locali e dell’artigianato e antiquariato rappresentano una particolare attrattiva per i visitatori provenienti anche da altre località. CAPO I – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Art. 1 – Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento della fiera, nell’ambito della manifestazione popolare, denominata “SAGRA DI SANT’ANTONIO ALLA MOTTA”. 2. All’Associazione “Monelli della Motta”, da anni attiva nel mantenimento della tradizione religiosa e popolare è demandata l’organizzazione di eventuali eventi collaterali di intrattenimento collettivo nell’ambito della zona di svolgimento della fiera, compresa la gestione dei 13 posteggi riservati agli imprenditori agricoli in via Carrobbio. Art. 2 – Definizione della fiera 1. La fiera è caratterizzata da settore merceologico misto (alimentare e non) con la prevalenza (superiore al 50%) di prodotti tipici locali, quali, ad esempio, miele, formaggi, salumi, pesitt, castagne, dolci della tradizione, prodotti dell’artigianato varesino ed altri. 2. L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la rispondenza della merce esposta dai singoli operatori alla tipologia di cui al comma 1, selezionati tramite bando come meglio specificato all’art. 6. Art. 3 - Giorni e orario di svolgimento 1. La fiera si svolge nei giorni 16 e 17 gennaio. Il giorno 16 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 24,00 e il giorno 17 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 22,00. E’ obbligatoria la presenza degli operatori commerciali per l’intera manifestazione. 2. I titolari dei posteggi non possono occupare l’area prima delle ore 8,00 del giorno 16 gennaio e non possono lasciare l’area fino alle ore 18,30 del giorno 17 gennaio.
3. I posteggi non occupati dai titolari entro le ore 09.15 del 16 gennaio saranno assegnati ad eventuali spuntisti, presenti sul posto, a condizione che il loro nominativo risulti inserito nell’apposito “elenco di spunta” predisposto dall’Ufficio competente e costituito da soggetti non titolari di posteggio per mancanza di spazi disponibili. CAPO II - POSTEGGI Art. 4 - Localizzazione ed articolazione della fiera 1. Il numero complessivo dei posteggi da assegnare nell’ambito della fiera è n. 70, della misura standard di mt 7 x 4, dei quali n. 40 riservati a prodotti tipici locali, anche artigianali, (dei settori alimentare e non alimentare); n. 30 riservati a prodotti quali dolciumi, giocattoli, oggetti di artigianato anche artistico. In Via Carrobbio n. 13 posteggi sono riservati agli imprenditori agricoli. 2. La fiera si svolge nelle vie e piazze di seguito elencate: Via Bernascone Via Carrobbio Piazza Montegrappa Piazza Ragazzi del ‘99 Piazza Motta meglio individuate nella planimetria allegata al presente regolamento sotto la lettera “A” a farne parte integrante ed sostanziale. 3. Nelle suddette vie e piazze è fatto divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 00.00 del giorno 16 gennaio alle ore 24.00 del giorno 17 gennaio, nei giorni di svolgimento della fiera, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, i veicoli di soccorso e quelli delle forze dell’ordine. Art. 5 - Posteggi della fiera 1. Possono essere ammessi a frequentare la fiera: gli operatori titolari di autorizzazione di cui all’art.21 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 ; gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; gli artigiani iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane che si esibiscono mediante lavorazione dei loro prodotti sul posto. 2. Ciascun operatore commerciale può essere titolare di un solo posteggio.
Art. 6 - Modalità di assegnazione dei posteggi 1. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo, dalla data di pubblicazione dell’avviso di istituzione della fiera all’albo pretorio del comune e sul sito web comunale, per presentare l’istanza di partecipazione, redatta in carta legale (in carta semplice per gli imprenditori agricoli) da spedire con lettera raccomandata A.R. o da consegnare direttamente all’Ufficio competente, a mezzo del protocollo generale del Comune, utilizzando il modulo di domanda allegato al bando, che dovrà contenere, a pena di esclusione: le generalità complete, la ragione sociale ed il domicilio del richiedente; gli estremi dell’autorizzazione amministrativa; Codice Fiscale e Partita IVA; i dati relativi all’iscrizione al registro delle imprese e/o all’Albo degli Artigiani attestanti l’anzianità dell’attività; l’indicazione precisa della tipologia dei prodotti esitati; l’autocertificazione relativa all’assolvimento agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali; l’impegno al rispetto integrale del presente regolamento. Inoltre, per gli imprenditori agricoli: ubicazione dell’azienda agricola; l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; la dichiarazione di esercizio dell’attività di vendita diretta in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; anzianità di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; l’indicazione precisa della tipologia dei prodotti esitati. 2. Entro 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle domande, lo Sportello Autorizzazioni Commerciali predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità: maggior numero di presenze effettive e complessive maturate nell’ambito delle precedenti edizioni della fiera , come risultante dal registro firme, con prodotti tipici locali; anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese; ordine cronologico della data e ora di spedizione della raccomandata o della data di presentazione al protocollo generale del Comune; numero di protocollo. 3. Contro la graduatoria stilata dallo Sportello Autorizzazioni Commerciali è ammessa istanza di revisione, da inoltrare al Dirigente competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni, il Dirigente si pronuncia e la decisione è notificata agli interessati mediante raccomandata A.R. e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web comunale 4. L’autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e, comunque, decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione. 5. In caso di rinuncia si procederà mediante scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento della stessa. Per ulteriori ed eventuali assegnazioni si provvederà mediante apposita analoga procedura di gara fino ad esaurimento dei posti disponibili.
6. I posteggi situati in Via Carrobbio saranno assegnati agli imprenditori agricoli che commercializzano prodotti della tradizione locale. 7. Nell’eventualità che le domande di assegnazione di posteggio da parte degli operatori commerciali che vendono i prodotti indicati all’art. 2, c. 1, siano inferiori rispetto al numero di posteggi disponibili (n. 40), questi ultimi dovranno rimanere vacanti e non potranno essere destinati, anche temporaneamente, ad altre tipologie merceologiche. Art. 7 - Modalità di accesso degli operatori e di sistemazione delle attrezzature di vendita 1. L'esercizio dell’attività deve svolgersi solo nelle aree appositamente individuate e la concessione del posteggio ha durata decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera. 2. Nell'atto di concessione sono indicate le prescrizioni, che l’operatore deve osservare, tra le quali in particolare: a. la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato; b. la sua ubicazione; c. i giorni e le ore nei quali può essere svolta l’attività commerciale; d. la tipologia merceologica, ovvero il tipo di attività per la quale viene concesso il posteggio; e. l’obbligo di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso. Tutti gli operatori hanno l’obbligo di utilizzare i contenitori portarifiuti collocati nell’area mercatale e, in particolare, debbono provvedere a conferire i rifiuti inserendoli correttamente e puntualmente nei relativi contenitori ivi predisposti per la raccolta differenziata nel rispetto del vigente Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana; f. l’obbligo di apporre apposito cartello recante: il nome, la ditta, la sede legale e le principali caratteristiche dei prodotti in vendita, specificando l’eventuale messa in vendita di merci usate (in conto proprio o in conto terzi); g. l’obbligo di effettuare il pagamento, prima dell’inizio della manifestazione, del Canone dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche; h. in relazione all’occupazione di suolo pubblico è dovuta la tariffa rifiuti. 3. Le eventuali coperture delle postazioni (gazebo, ombrelloni, etc.) devono essere saldamente ancorate al suolo, senza l’impiego di picchetti infissi nel piano stradale o tiranti ancorati a manufatti esistenti. 4. Gli eventuali impianti elettrici provvisori devono essere realizzati in conformità alla vigente normativa in materia. 5. E’ fatto tassativo divieto di utilizzare amplificatori sonori di qualsiasi tipo.
6. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con la titolarità dell’azienda commerciale. Art. 8 - Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori 1. Sono considerate presenze effettive nella fiera: a) le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività; b) le date in cui l’operatore si è presentato in corrispondenza dei giorni di svolgimento dello stesso, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività. 2. Non sono considerate assenze quelle dovute ad avverse condizioni atmosferiche, o ad impedimento materiale ad occupare il posteggio dato in concessione; tali circostanze devono risultare da annotazione scritta sul registro della spunta a cura del personale della Polizia Locale addetto al servizio di controllo e sorveglianza del mercato. 3. I titolari di posteggio dovranno firmare l’apposito registro tenuto dagli addetti alla vigilanza e controllo del mercato, dal quale si potrà evincere l’effettivo utilizzo del posteggio assegnato e, conseguentemente, accertare l’eventuale verificarsi di cause di decadenza dello stesso. 4. Gli spuntisti dovranno firmare l’apposito registro tenuto dagli addetti alla vigilanza e controllo del mercato, al quale si farà riferimento per stabilire il punteggio nell’eventualità di assegnazione dei posti resisi disponibili, come stabilito dal successivo art. 10. Art. 9 - Dimostrazione del titolo ed informazioni 1. L’assegnatario di posteggio deve essere in grado, in ogni momento, di dare dimostrazione, a richiesta degli addetti preposti al controllo, del proprio titolo ad esercitare l’attività commerciale. 2. Le persone diverse dal titolare dell’autorizzazione devono essere in grado di dimostrare, in ogni momento, il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l’attività commerciale deve essere subito sospesa e se, entro 10 giorni, non viene data dimostrazione del titolo di rappresentanza, si applicano le sanzioni previste al Capo IV. Art. 10 - Assegnazione dei posteggi vacanti – Spunta. 1. L'occupazione dei posteggi nell’area di mercato deve essere effettuata a partire dalle ore 8,00 del giorno 16 gennaio, come stabilito dal precedente art. 3. Alle ore 9,15 gli Agenti addetti al controllo effettueranno il giro di ricognizione per verificare i posteggi vacanti per assenza dei titolari, procedendo successivamente ad assegnare i posteggi disponibili agli operatori su aree pubbliche itineranti presenti per la spunta.
2. Possono partecipare all’assegnazione di tali posteggi solo gli operatori che risultino inseriti nell’apposito “elenco di spunta” predisposto dagli uffici mediante graduatoria delle domande non accolte per mancanza di posteggi. 3. L’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche deve essere mostrata in originale agli addetti della vigilanza e l’eventuale rifiuto o mancanza costituisce motivo di esclusione dal mercato. 4. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti, in ordine di rilevanza: a) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il titolare del posteggio; b) a parità di tipologia merceologica, il più alto numero di presenze effettive alla spunta del mercato; c) in caso di ulteriore parità, il più alto numero di presenze complessive. 5. Costituiscono criteri residuali la maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese e, in subordine, la maggiore anzianità di attività commerciale risultante dal medesimo registro. 6. Gli addetti alla vigilanza terranno una registrazione delle partecipazioni alla spunta indicando distintamente: a) le presenze effettive: degli operatori che ad esito delle operazioni di spunta hanno effettivamente avuto l’assegnazione di un posteggio ed hanno esercitato l’attività; b) le presenze: degli operatori presenti che non abbiano potuto svolgere l’attività. L’assegnazione dei posti liberi è effettuata dagli addetti alla vigilanza del mercato secondo i criteri sopra stabiliti e quelli indicati dall’art. 6. L’eventuale rinuncia ingiustificata dell’operatore commerciale sarà considerata come assenza dalla spunta. Ogni assegnazione di posteggio vacante verrà conteggiata con 1 punto. In caso di eventuale parità di punteggio, sarà data priorità nell’assegnazione del posteggio al richiedente che avrà effettuato un maggior numero di presenze in mercati analoghi, attestati dai Comuni interessati. 7. Le modalità di assegnazione dei posteggi liberi, indicate ai commi precedenti, si applicano anche a quelli riservati agli imprenditori agricoli. Art. 11 – Subingresso 1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell’azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell’attività aziendale in capo ad un soggetto diverso; pertanto l’interessato dovrà provare l’effettivo trasferimento dell’azienda presentando la comunicazione dell’avvenuto subingresso, corredata dalla copia dell’atto attestante l’acquisizione dell’azienda o di un ramo di essa, utilizzando il relativo modello comunale.
2. La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall’avvenuta cessione dell’azienda e, nel frattempo, il subentrante può continuare ad operare con l’autorizzazione già rilasciata a nome del cedente, purché accompagnata da certificazione notarile dalla quale risulti l’effettiva acquisizione. 3. Decorsi i quattro mesi utili, l’interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni, per comprovata necessità. Decorso ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta comunicazione, lo Sportello Autorizzazioni Commerciali, sentiti gli addetti alla vigilanza del mercato, procederà alla comunicazione dell’avvenuta decadenza dell’autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio. 4. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività, tenendo allegato all’autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di eredi. Entro quattro mesi devono comunicare la loro qualità di eredi in continuazione aziendale, con possibilità di chiedere una eventuale proroga di 30 giorni per tale adempimento. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l’attività, che deve quindi essere sospesa. 5. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell’autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, lo Sportello Autorizzazioni Commerciali procederà alla revoca dell’autorizzazione e della relativa concessione di posteggio. 6. Il subingresso nella titolarità o gestione dell’azienda trasferisce anche i titoli di priorità acquisiti dal dante causa al momento della cessione dell’azienda. 7. Nei casi di affitto d’azienda, l’autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d’affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell’affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l’attività decade. 8. Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l’attività non venga esercitata per un anno, l’autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 17. Art. 12 - Modalità e divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita 1. L’attività di vendita viene svolta mediante utilizzo di veicoli, ivi compresi i furgoni ed autonegozi. Eventuali banchi, tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree della sagra, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità. Le merci in ogni caso non possono essere collocate al suolo.
2. E’ consentita la disposizione della merce al suolo esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie e mobili, sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio concesso. 3. Tutte le merci devono essere esposte con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita e non devono indurre l’acquirente ad errore alcuno. Art. 13 - Uso del posteggio 1. L'uso del posteggio è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni di obbligo e divieto: 1.1. E’ obbligatorio: a) assicurare, tra un posteggio e l'altro, uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura delle attrezzature deve essere collocata ad una altezza minima dal suolo di m. 2.15, misurata nella parte più bassa; b) sistemare le attrezzature entro l'orario di apertura del mercato, come previsto all’art. 3 , e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura; c) disporre i banchi di vendita in allineamento, con gli altri banchi posti sull’area, sul limite degli spazi assegnati, provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita; d) raccogliere i rifiuti in appositi sacchetti, differenziando il materiale secondo la normativa vigente sul territorio comunale e conferirli al servizio raccolta al termine dell’attività mercatale; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto; e) detenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio, e di mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e di altro personale addetto al controllo. 1.2. E’ vietato: a) porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione di posteggio; b) occupare uno spazio superiore a quello concesso; c) abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita; d) infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo; e) accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati; f) danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo. Art. 14 - Condotta dei venditori 1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche devono scrupolosamente osservare tutte le vigenti normative commerciali, fiscali, previdenziali e quelle in materia di ordine pubblico. Devono altresì tenere un comportamento corretto con il pubblico, specificando
chiaramente le qualità dei prodotti posti in vendita e fornendo al riguardo tutte le informazioni richieste. 2. Devono avere un abbigliamento decoroso e comportarsi in modo corretto verso i funzionari pubblici incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare l’andamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali. 3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi. Art. 15 - Circolazione all'interno dell’area della fiera 1. Gli operatori sono autorizzati ad accedere con veicoli all’area della fiera per le operazioni di insediamento e sgombero del posteggio loro assegnato. 2. Durante lo svolgimento della sagra, nei viali interni, è vietato: a) il transito di veicoli di qualsiasi genere, anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine di invalidi e bambini; b) circolare con tavole di legno, biciclette, skate - board, monopattini, pattini a rotelle e simili, involucri voluminosi o in altro modo che possa intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori; c) lo svolgimento di altre manifestazioni, nonché l’attività di propaganda religiosa, politica o sindacale, realizzata mediante occupazione di suolo pubblico, che, previa autorizzazione dell’ufficio competente, può invece aver luogo nelle aree adiacenti al mercato; d) la presenza di giocolieri o saltimbanchi, di mendicanti e di soggetti che svolgono attività di promozione pubblicitaria in qualsiasi forma all’interno dell’area della sagra ed in prossimità della stessa; e) usare animali come premio o regalo per giochi, lotterie, sottoscrizioni o altre attività. Art. 16 - Canone di occupazione e di concessione 1. L’assegnazione e l’uso dei posteggi del mercato, per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, sono subordinati al pagamento del COSAP, secondo le previsioni recate dal vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 17 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità verso terzi 1. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dell’eventuale allontanamento disposto per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza alle disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
2. Nessun indennizzo o rimborso può, altresì, essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio. 3. L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore; pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, pubblica necessità, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi di sorta, ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. 4. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori del mercato. CAPO III – DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO Art. 18 –Revoca dell’autorizzazione commerciale 1. L’autorizzazione è revocata per i seguenti motivi: a) qualora non venga iniziata l’attività entro la prima data utile di svolgimento della sagra dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga, disposta dall’Ufficio Sportello Autorizzazioni Commerciali ad istanza, in caso di comprovata necessità; b) per perdita dei requisiti soggettivi; c) in caso di subingresso per causa di morte, qualora, entro un anno dal decesso del titolare dell’autorizzazione, non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi. 2. L’atto di revoca è disposto dal Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l’obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell’avvio del procedimento per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 3. La revoca dell’autorizzazione implica di diritto la decadenza della concessione del posteggio su aree pubbliche sul quale viene svolta l’attività commerciale. Il Responsabile dello Sportello Autorizzazioni Commerciali, entro 30 giorni dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di revoca o decadenza dell’autorizzazione.
Art. 19 - Decadenza della concessione del posteggio 1. L’operatore commerciale decade dalla concessione del posteggio o dagli eventuali diritti maturati sullo stesso in caso di: a) mancato utilizzo dello stesso. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purché documentate; b) per le fattispecie previste al successivo art. 20, con le modalità previste dal capo IV. La decadenza è automatica ed è comunicata senza indugio all'interessato. Essa implica di diritto la revoca dell’autorizzazione commerciale e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, con le stesse modalità previste dall’art. 19. Art. 20 – Modifica, revoca o sospensione della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse 1. Qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, il Comune mediante motivato provvedimento dirigenziale, può disporre la modifica, la revoca o la sospensione della concessione del posteggio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati. In tal caso, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio, ove possibile, all’interno del mercato, per il tempo restante di validità della concessione originariamente assentita. Il nuovo posteggio concesso dovrà, di regola, avere le caratteristiche dimensionali del precedente ed essere localizzato secondo le previsioni del precedente art. 4. 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposta dal Comune non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento dei danni, ma solo al rimborso delle somme pagate in eccedenza rispetto all’effettiva durata dell’utilizzo del posteggio. CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI Art. 21 - Vigilanza 1. La vigilanza sul corretto svolgimento del mercato e sull’osservanza del presente regolamento, ivi compresa la composizione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli operatori, è affidata alla Polizia Locale.
Art. 22 – Sanzioni 1. L’operatore commerciale che violi gli obblighi, le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, in cui si svolge la sagra, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00, ai sensi dell’art. 27 della l.r. 6/2010. 2. In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 4 giornate di svolgimento del mercato. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in due edizioni consecutive, anche se l’autore della violazione ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3. Competente all’emanazione dei provvedimenti sanzionatori è il Comandante della Polizia Locale. 4. Compete al Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali comminare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività commerciale nelle seguenti ipotesi: a) violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree di mercato; b) abusiva estensione della superficie concessa; c) danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell’area di mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo. 5. Costituiscono causa di revoca della concessione del posteggio, oltre alle fattispecie indicate nel precedente art. 20, le seguenti: a) la violazione delle norme che regolamentano l’esercizio dell’attività commessa dopo che sia già stata comminata per due volte la sospensione dell’attività per i motivi indicati al precedente comma; b) la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione del posteggio di cui all’art. 7; c) l’inosservanza del provvedimento di sospensione. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente comma sono adottati dal Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali. 6. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, non riconducibile alle fattispecie di cui sopra o , comunque, non configurante violazione di specifica norma di settore, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
Art. 23 - Osservanza di altre disposizioni 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’attività commerciale che si svolge su suolo pubblico. CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 – Modifiche alla localizzazione ed articolazione della sagra 1. Il provvedimento di trasferimento temporaneo della sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Dirigente dello Sportello Autorizzazioni Commerciali acquisiti i pareri dei competenti uffici comunali e sentito l’Assessore delegato. 2. Compete al Consiglio Comunale disporre: a) il trasferimento della sagra in altra idonea sede, sentita la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche; b) la soppressione della sagra; c) la variazione del giorno di effettuazione della sagra; d) le modifiche dell’organico della sagra. 3. L’Ufficio competente comunica alla Regione Lombardia le eventuali deliberazioni adottate dal Comune. Art. 25 – Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
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