REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE - Ai sensi dell'art. 18 Ter, comma 1 dalla L.R. n.6/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di ...
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AREA AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE Ai sensi dell’art. 18 Ter, comma 1 dalla L.R. n.6/2010 ”Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” Approvato con Delibera C.C. n. 44 del 18/10/2016
AREA AMMINISTRATIVA ART. 1 – PREMESSA 1. Il presente Regolamento, disciplina lo svolgimento delle SAGRE. 2. Per “sagra”, ai sensi dall’art. 16, comma 1, lettera g, della legge Regionale n. 6/2010, si intende ”Ogni manifestazione temporanea comunque denominata finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre”. 3. L’approvazione del presente regolamento, da parte del Consiglio Comunale, deve essere preceduto dalla consultazione, obbligatoria, ma non vincolante, delle rappresentanze delle associazioni dei consumatori e delle imprese maggiormente rappresentative per il settore del commercio su area pubblica e della somministrazione. 4. Il presente Regolamento si applica anche alle fiere di cui all’art.16, comma 2, lettera f) della L.R. n.6/21010, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. 5. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall’art.72 della L.R. n.6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione. ART. 2 - CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE 1. Al fine di consentire all’Amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nel Comune di Rivolta d’Adda, nonché il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, entro il 30 novembre di ogni anno, è redatto un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno seguente. 2. Per la predisposizione dell’elenco, i soggetti interessati all’organizzazione delle sagre e delle fiere devono presentare al protocollo comunale l’istanza per lo svolgimento delle stesse, entro il 31 ottobre di ogni anno. 3. Il Comune redatto l’elenco nei termini di cui al comma 1, procede, entro il 15 dicembre, a inserire il suddetto elenco delle sagre e delle fiere sull’apposita piattaforma informatica della Regione Lombardia.
AREA AMMINISTRATIVA 4. L’istanza di cui al punto 2, a pena di inammissibilità e salvo integrazione della stessa entro cinque giorni dalla presentazione al protocollo comunale, deve contenere i seguenti dati: a) dati anagrafici degli organizzatori o , nel caso di impresa, dell’impresa stessa; b)indicazione dei contatti (telefono,e-mail,PEC) e dell’eventuale sito web della manifestazione; c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; d) denominazione, data, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; f) indicazione della presenza di servizi igienici, compresi quelli riservati ai diversamente abili, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) programma di massima della manifestazione; h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale; i) dichiarazione di impegno da parte degli organizzatori del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo la raccolta differenziata dei rifiuti ed il loro smaltimento. 5. Qualora nell’ambito della sagra siano previsti eventi e/o manifestazioni per loro natura soggetti a licenza, autorizzazione o SCIA, le istanze devono essere presentate entro 30 giorni dalla data programmata per l’evento e, i relativi atti di assenso devono essere redatti prima dell’inizio della manifestazione. 6. L’istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali. 7. Nell’elenco di cui al comma 3, sono inserite anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal comune di Rivolta d’Adda. ART. 3 - MODIFICHE AL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE 1. L’elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato, a discrezione della Giunta comunale, con atto motivato, sentite le associazioni dei consumatori e delle imprese maggiormente rappresentative per il settore del commercio su area pubblica e della somministrazione.
AREA AMMINISTRATIVA 2. Gli organizzatori che, per sopraggiunti motivi non prevedibili nei termini di cui all’art. 2, comma2, abbiano la necessità di modificare rettificare dati già inseriti oppure, in via del tutto eccezionale, di presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare istanza al Comune almeno 30 giorni prima dell’ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche necessarie e di darne sufficiente visibilità al pubblico. 3. Eventuali modifiche agli eventi già calendarizzati sono ammesse solo in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari, e nel limite strettamente necessario a superare tali difficoltà; in tal caso l’accettazione della deroga del termine di presentazione dell’istanza è disposta con provvedimento motivato da parte della Giunta Comunale. ART. 4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELLE SAGRE 1. Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare istanza al comune entro il termine di cui all’art. 2, comma 5. 2. Nel caso la sagra si svolga sul territorio di più Comuni, l’organizzatore dovrà presentare l’istanza al Comune capofila per l’espletamento delle pratiche. 3. In caso si sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell’ordine, ai seguenti criteri: a) Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP,IGP,DOC,DOCG e IGT della Regione Lombardia; b) forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità ecc.); c) anni di svolgimento della sagra; d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
AREA AMMINISTRATIVA 4. Al fine di tutelare l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica, nelle zone interessate alle varie manifestazioni, ogni sagra deve concludersi entro le ore 24.00 e l’eventuale intrattenimento musicale dovrà cessare alle 23,00. 5. L’area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di : a) Servizi igienici, di cui almeno un riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori; b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; c) Parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree interessate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere segnalata; ART. 5 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI 1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, è concesso agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o su quella adiacente alla sagra, ricompresa nell’area interessata dall’isola pedonale. 2. E’ consentito che parte della superfici utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l’attività sul territorio comunale. Qualora tale superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L’utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra, potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori ed il Comune. ART. 6 - VIGILANZA E CONTROLLO 1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al Comune, che applica le sanzioni previste dall’art.18, commi 3 e 4, della L.R. n.6/2010 e ne introita i proventi.
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