Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell'IVA
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COMMENTO VERIFICHE Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA di Andrea Amantea | 28 LUGLIO 2020 L’Agenzia delle Entrate, in data 17 luglio, ha approvato il provvedimento che fissa i termini e le modalità della verifica delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 Elide dell’IVA dovuta, ai fini dell’immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intraco- munitario. La verifica riguarda sia i consumatori finali sia gli esercenti impresa arti o professioni. Premessa Con il D.L. n. 262/2006 e ss.mm.ii, è stato previsto l’obbligo di preventivo versamento dell’IVA con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per la successiva immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria. Adempimenti acquisto auto intracomunitario da mercati paralleli Cosa Versamento IVA anticipato rispetto all’immatricolazione legata alla prima cessione interna Soggetti interes- Soggetto passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore com- sati merciale della vendita di veicoli e motoveicoli Cessioni interes- Acquisto intracomunitario di auto e motoveicoli e loro rimorchi sate Cessioni escluse Acquisti veicoli usati (regime del margine) e veicoli strumentali Mercati interes- Mercati paralleli rispetto alla casa madre sati dalle disposi- zioni Principali mercati Acquisti intracomunitari e importazioni di autoveicoli motoveicoli e lo- esclusi ro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e de- stinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione Sono esclusi da tale previsione ossia dal versamento preventivo (rispetto all’immatricolaizone) dell’IVA con F24 Elide: 1 MySolution | Commento | 28 luglio 2020
Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli usati provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e che presentano i requisiti per essere in- clusi nel regime IVA dei beni usati di cui all’art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (regime IVA del margine); gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli pro- venienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa; gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea, fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni. Le verifiche poste in essere dall’Agenzia delle Entrate: le previsioni del Decreto Fiscale 2019 Il Decreto Fiscale, D.L. 124/2019, con l’art. 9, ha attribuito, a livello normativo, all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. Si veda il nuovo comma (9-bis) dell’art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria. A tal proposito si rimanda anche al commento Acquisto auto UE: verifica preventiva anche per i con- sumatori finali. Ricorda La norma citata dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE) deve essere verificata dall’Agenzia delle Entrate. È stabilito pertanto l’obbligo di una preventiva verifica dell’Agenzia delle En- trate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA, equiparando conseguen- temente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali (fonte dossier ufficiale D.L. n. 124/2019). Era demandato ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’individuazione dei termini e della modalità delle verifiche in parola. Attenzione In data 17 luglio è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto “definizione di termini e modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento me- diante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in attuazione dell’art. 9 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 9-bis all’art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modifica- zioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286“. Fatta tale doverosa ricostruzione analizziamo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. 2 MySolution | Commento| 28 luglio 2020
Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA Modalità e termini di effettuazione delle verifiche: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate Il provvedimento del 17 luglio fissa procedure di verifiche molto simili per le varie ipotesi di esen- zione del versamento anticipato dell’IVA con F24 ELIDE. Come già anticipato sopra e qui in breve richiamate, ipotesi, riconducibili a: acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati di provenienza comunitaria rientranti nel regime IVA del margine; acquisti di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria destinati ad essere utilizzati co- me beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa; acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea, fuo- ri dall’esercizio di imprese, arti e professioni. Ricorda Tutte le procedure di verifica legate alle diverse ipotesi appena esposte prevedono simili fasi, anche sulla base delle previsioni di cui al provvedimento, Prot. n. 2018/84332, del 19 aprile 2018. Con il provvedimento citato, l’Amministrazione finanziaria ha disposto che le istanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli oggetto di acquisto in altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere presentate esclusivamente alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del con- tribuente, rilevato alla data di presentazione dell’istanza stessa. Il tutto è finalizzato alla succes- siva comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi sia di autoveicoli e motoveicoli rientranti legittimamente nel regime del margine sia quel- li c.d. strumentali al fine di consentire l’immatricolazione in esclusione dall’adempimento di cui all’art. 1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (versamento anticipato IVA con F24 ELIDE). LE VERIFICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Acquisti rientranti nel regime del margine 1° Presentazione istanza alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorial- fase mente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime IVA dei beni usati e al- legando copia del documento di identità del cedente, se persona fisica. 2° L’Agenzia delle Entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, prov- fase vede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro ela- borazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti. 3° L’Agenzia verifica che vi siano i seguenti presupposti: fase che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427; la presenza, fra i precedenti proprietari del veicolo, di un soggetto rimasto inciso a titolo definitivo dall’Imposta sul valore aggiunto. 3 MySolution | Commento| 28 luglio 2020
Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell’autoveicolo e del motoveicolo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentirne l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Se per l’acquisto di veicoli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali la proce- dura non si discosta in maniera sostanziale da quella fin qui analizzata merita una specifica trattazio- ne la verifica disposta in capo ai consumatori finali. Soprattutto in riferimento alla documentazione oggetto di controllo. LE VERIFICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Acquisti da parte di consumatori finali 1° Il soggetto non operante nell’esercizio di imprese, arti o professioni presenta istanza fase alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione dell’istanza stessa, esiben- do in originale la documentazione che attesti l’acquisto del veicolo in altro Stato Membro dell’Unione Europea e che detto veicolo possa considerarsi bene usato ai sensi dell’art. 38 comma 4 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. All’istanza deve essere allegata: a. documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di paga- mento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, art. 3; b. pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipar- timento per i trasporti, compilato in tutti i suoi campi, come previsto dall’art. 2 del Decreto 26 marzo 2018 ”Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria”; c. copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica non soggetto passivo IVA. 2° L’Agenzia delle Entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, prov- fase vede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro ela- borazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti. 3° L’Agenzia delle Entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e prov- fase vede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti. 4° L’Agenzia delle Entrate verifica: fase a. l’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente, non soggetto passivo d’imposta, in altro Stato membro dell’Unione Europea; b. che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427. In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo senza che sia necessario il versa- mento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. 4 MySolution | Commento| 28 luglio 2020
Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA Attenzione La verifica posta in essere dall’Agenzia delle Entrate, si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Qualora dalla verifica dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode IVA, al fine di consentire l’esecuzione di riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strut- ture competenti per il controllo, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni. Riferimenti normativi D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 1; D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 9; Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 luglio 2020, n. 265336. 5 MySolution | Commento| 28 luglio 2020
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