ESTRATTO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C." - COMUNE DI CASTELBALDO
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COMUNE DI CASTELBALDO 35040 - PROVINCIA DI PADOVA ESTRATTO “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALEI.U.C.” (Approvato con Deliberazione Consiliare n.20 del29/04/2014.)
PREMESSA Imposta Unica Comunale (IUC) L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, di seguito regolamentata, si compone di tre parti IMU; TARI, TASI. INDICE Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale) OMISSIS - PARTE 1^ Vedi Regolamento Regolamento“IMU” (Imposta Municipale Propria) OMISSIS- PARTE 2^ Vedi Regolamento “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) OMISSIS- PARTE 3^ Vedi Regolamento“TASI” (Tributo sui servizi indivisibili) Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale) ART. 1 - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” ART. 2 - NORME COMUNI ART.3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO ART. 4 - ACCERTAMENTI E SANZIONI ART. 5 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO ART. 6 - ENTRATA IN GIGORE
Art. 1 DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” 1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Castelbaldo dell’Imposta Unica Comunale, denominata “IUC”, istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 28 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 3. La IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 4. Nella PARTE PRIMA, SECONDA E TERZA del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC. ART.2 NORME COMUNI 1. RAVVEDIMENTO - Considerato quanto previsto dalle seguenti normative: - comma 700 L. 147 del 27/12/2013: Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti del rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale; - art. 13 D.L. 472/97c 5: Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione; - il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di ravvedimento: Ravvedimento sprint: Secondo tale forma di ravvedimento la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Pertanto la sanzione, nei primi quattordici giorni sarà pari allo 0,2% giornaliero (1/15 della sanzione principale per ogni giorno di ritardo); Ravvedimento breve: entro trenta giorni della violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del tributo, quindi risulta pari al 3%; Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo quindi risulta pari al 3,75%. Ravvedimento extralungo: entro due anni dall’omesso versamento, la sanzione viene ridotta a 1/6 quindi risulta pari al 5%.
2. . Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 5,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 3. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della IUC, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 4. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento. 1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciottorate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune. 2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo. 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 4. In caso di mancato pagamento di una rata: a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c. l'importo non può più essere rateizzato; d. le sanzioni sono applicate per intero. ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. ART. 4 ACCERTAMENTI E SANZIONI 1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC , risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione del 30%). 3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4.In caso di infedele dichiarazione , si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario,di cui al comma 2 dell’articolo 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 7. In caso di invio di questionari di cui al c. 2 del precedente art. 3, dai quali risulti un mancato/parziale versamento dell’imposta, l’ente applicherà la riduzione della sanzione da 1/3 pari al 10% qualora il contribuente provveda al versamento del dovuto entro 30 gg dal ricevimento del questionario/comunicazione. 8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. ART. 5 ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO Alla IUC si applica l’istituto dell’accertamento con adesione così come normato dal D. Lgs. N. 218/97. ART. 6
ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
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