RC VIAGGI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TOUR OPERATOR E DELL'AGENZIA DI VIAGGI

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Contratto di Assicurazione

            RC VIAGGI
POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
      DEL TOUR OPERATOR
    E DELL’AGENZIA DI VIAGGI
                       Mod. 2224 - Ed. 01/07/2018

    Il presente Fascicolo Informativo contenente
    a) Nota Informativa comprensiva del glossario
    b) Condizioni di assicurazione
    c) Informativa privacy
    deve essere consegnato al Contraente prima
    della sottoscrizione del contratto.

    Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della
INDICE                                                     Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi

     NOTA INFORMATIVA                                                                                 Pagina

     A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE                                                       2 di 7
         1 - Informazioni generali                                                                       2 di 7
         2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa                                     2 di 7

     B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO                                                                      2 di 7
         3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni                                         2 di 7
         4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio                       3 di 7
         5 - Aggravamento e diminuzione del rischio                                                     3 di 7
         6 - Premi		                                                                                    4 di 7
         7 - Rivalse                                                                                    4 di 7
         8 - Diritto di recesso                                                                         4 di 7
         9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto                               4 di 7
         10 - Legislazione applicabile                                                                  4 di 7
         11 - Regime fiscale                                                                            4 di 7

     C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI                                          4 di 7
         12 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo                                                   4 di 7
         13 - Reclami                                                                                   4 di 7

     •	Glossario		                                                                                      6 di 7

     CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE                                                                      Pagina

         Norme che regolano l’assicurazione in generale                                                2 di 10
         Norme che regolano la liquidazione dei sinistri                                               3 di 10
         Condizioni che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile                              4 di 10
         - Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (RCP)                                        4 di 10
         - Sezione B) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)                                          5 di 10
         - Sezione C) Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)                           7 di 10
         Norme sempre operanti                                                                         8 di 10
         Norme di legge richiamate in polizza                                                          8 di 10

     INFORMATIVA PRIVACY                                                                              Pagina

     Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti                                   2 di 2
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della
                   Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi

NOTA INFORMATIVA

                                                                        1 di 7
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della
    NOTA INFORMATIVA                                                Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi

Nota Informativa relativa al contratto di assicurazione per          24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Impre-
la “Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’Agenzia           se di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
di Viaggi” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
                                                                  2.	 Informazioni sulla situazione patrimoniale
Gentile Cliente,                                                       dell’Impresa
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Uni-       In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017,
polSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per       il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00
concludere.                                                       con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:                           riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo sche-        proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L’indice di solvi-
    ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è          bilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della norma-
    soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;             tiva in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di        assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal
   assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.        1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale
                                                                  di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del           calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utiliz-
Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni,     zo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 feb-
sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le      braio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.
informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampa-
te su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da        B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
leggere con particolare attenzione.
                                                                  Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Im-      rinnovo.
presa di assicurazione contenute nella presente Nota in-          “Avvertenza”: il contratto, di durata non inferiore ad un
formativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/     anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman-
Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.                         data o telefax, spediti almeno 60 giorni prima della sca-
                                                                  denza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al        successivamente.
Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e         Se è pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla sca-
quelle derivanti da future innovazioni normative.                 denza senza obbligo di disdetta.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicu-         Si rinvia agli articoli. 1.10 “Proroga del contratto e periodo
rativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte    di assicurazione” e 1.12 “Pattuizione della non rinnovabilità
necessarie.                                                       della polizza” delle Norme che regolano l’assicurazione in
                                                                  generale per gli aspetti di dettaglio.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE                     3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO                                     Esclusioni
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E                     Le coperture offerte dal contratto, con le modalità i limiti
SUI RECLAMI                                                       e le esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione
                                                                  sono le seguenti:

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU-                           Sez. A - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
RAZIONE                                                           (RCP): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di
                                                                  quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spe-
1. Informazioni generali                                          se), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo
a)	UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A.,    di risarcimento per danni corporali, materiali e patrimoniali
     società soggetta all’attività di direzione e di coordina-    involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgi-
     mento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Grup-      mento dell’attività professionale descritta nella Polizza.
     po Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società ca-   Si rinvia all’Art. 3.1.1 “Oggetto dell’Assicurazione RCP” delle
     pogruppo presso l’IVASS al n. 046.                           Condizioni che regolano l’Assicurazione di Responsabilità
b)	Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Ita-      Civile.
     lia).
c)	Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584,       Sez. B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT): la
     siti internet: www.unipolsai.com - www.uni-polsai.it, in-    Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quan-
     dirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.       to questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa-
d)	 È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa       bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
     con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemen-            interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
     to ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con     a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggia-
     D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del         menti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in

 2 di 7   NOTA INFORMATIVA
relazione all’esercizio dell’attività descritta in Polizza, ivi      Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di
compreso il rischio della conduzione dei locali nei quali si         seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di fran-
svolge l’attività descritta in Polizza. Si rinvia all’Art. 3.2.1     chigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni nu-
“Oggetto dell’Assicurazione RCT” delle Condizioni che                meriche.
regolano l’Assicurazione di Responsabilità Civile.                   Meccanismo di funzionamento della franchigia:
                                                                     1° esempio
Sez. C - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI                      Massimale € 1.000.000,00
Dl LAVORO (RCO): la Società si obbliga a tenere indenne              Danno indennizzabile € 1.500,00
l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capita-           Franchigia € 250,00
le, interessi e spese) quale civilmente responsabile per             Indennizzo: 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00
gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti
dai prestatori di lavoro ai sensi del Codice Civile e del-           2° esempio
le disposizioni di legge previste in materia di assicura-            Massimale € 1.000.000,00
zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.p.R.           Danno indennizzabile € 200,00
1124/1965 e successive modifiche e integrazioni). Si rin-            Franchigia € 250,00
via all’Art. 3.3.1 “Oggetto dell’Assicurazione RCO” delle            Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla
Condizioni che regolano l’Assicurazione di Responsabi-               franchigia.
lità Civile.
                                                                     Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
“Avvertenza”: le coperture assicurative sono soggette a              1° esempio
limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che             Massimale € 50.000,00
possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento              Danno indennizzabile € 10.000,00
dell’indennizzo. Per gli aspetti generali si rinvia agli articoli    Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”,              Indennizzo: 10.000,00 - 10% del danno = € 9.000,00
1.4 “Regolazione del premio” delle “Norme che regolano
l’assicurazione in generale”, nonché agli articoli 3.4.1 “Inizio     2° esempio
e termine della garanzia”, e 3.4.3. “Validità territoriale” della    Massimale € 500.000,00 Danno € 3.000,00
sezione “Norme sempre operanti per le sezioni A) RCP, B)             Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00
RCT, C) RCO”.                                                        Indennizzo: 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo sco-
                                                                     perto del 10% del danno è inferiore al minimo non indenniz-
Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclu-         zabile).
sioni proprie, per le quali si rinvia ai singoli articoli delle
Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio e in        Meccanismo di funzionamento del massimale:
particolare:                                                         Massimale € 500.000,00
- Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (RCP):             Danno € 600.000,00
   Articoli 3.1 .2 “Esclusioni”; 3.1 .3;”Esclusione dal novero dei   Indennizzo € 500.000,00
   terzi”;
- Sezione B) Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT):               4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze
   Articoli 3.2.3 “Esclusione dal novero dei terzi” - 3.2.5          del rischio
   “Esclusioni”;                                                     “Avvertenza”: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti
- Sezione C) Responsabilità Civile Verso Prestatori di              del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del ri-
   Lavoro (RCO): Articolo - 3.3.4 “Esclusioni”.                      schio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero
                                                                     comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Articolo
“Avvertenza”: le suddette coperture sono prestate con                1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” del-
specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio         le Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli
dei quali si rinvia alla Polizza e agli articoli 3.4.2 “Pluralità    aspetti di dettaglio.
di Assicurati” e 3.4.4 “Franchigie o scoperti” della sezione
“Norme sempre operanti per le sezioni A) RCP, B) RCT, C)             5. Aggravamento e diminuzione del rischio
RCO” nonché:                                                         Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione
-	Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (RCP):             scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o ag-
   Articoli 3.1.4 “Massimali” - 3.1.5 “Organizzazione di viaggi      gravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 “Aggravamento
   studenteschi” - 3.1.6 “Responsabilità civile personale e          del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Norme che
   diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori”;           regolano l’assicurazione in generale per gli aspetti di det-
-	Sezione B) Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT):               taglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due
   Articoli 3.2.6 “Massimali”;                                       ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modifi-
-	Sezione C) Responsabilità Civile Verso Prestatori                 cazione del rischio.
   di Lavoro (RCO): Articoli 3.3.2 “Assicurazione
   Responsabilità civile verso dipendenti non sogget-                1° esempio (aggravamento del rischio)
   ti all’assicurazione di legge contro gli infortuni” - 3.3.5       Al momento della stipulazione del contratto il Contraente
   “Massimali”.                                                      ha dichiarato che la propria programmazione turistica pre-

                                                                                                   NOTA INFORMATIVA       3 di 7
valente prevede l’organizzazione di viaggi con destinazione        “Proroga del contratto e periodo di assicurazione” del-
“mare Italia”. Successivamente decide di concentrare l’atti-       le Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli
vità nell’organizzazione di viaggi “avventura” in Amazzonia        aspetti di dettaglio.
ed omette di darne comunicazione alla Società. In caso di
sinistro la Società si avvarrà di quanto stabilito all’Art. 1.5    9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con-
“Aggravamento del rischio” delle Norme che regolano l’assi-        tratto
curazione in generale.                                             I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in
                                                                   due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il dirit-
2° esempio (diminuzione del rischio)                               to si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Per
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente          le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre
ha dichiarato che la propria programmazione turistica pre-         dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento
valente prevede l’organizzazione di Trekking estremo in            del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’a-
Nepal. Successivamente il Contraente informa la Società            zione (Articolo 2952, comma 3, del Codice Civile).
della cessazione di questa specifica destinazione, sostitu-
                                                                   10. Legislazione applicabile
ita dalla programmazione di viaggi di soggiorno per anziani
                                                                   Al contratto sarà applicata la legge italiana.
in località termali. Se il Contraente comunica alla Società
questa riduzione di rischio la Società procederà, a decorre-       11. Regime fiscale
re dalla scadenza del premio o della rata di premio succes-        Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a
siva alla comunicazione, ad una riduzione del premio come          carico del Contraente. Il premio è soggetto all’imposta sulle
previsto dall’Art. 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Norme       assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in
che regolano l’assicurazione in generale.                          vigore: 21,25% (oltre 1% quale addizionale anti racket).
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera        C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicura-         E SUI RECLAMI
tivo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione
                                                                   12.	Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel
                                                                   “Avvertenza”: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato
rispetto della normativa vigente.
                                                                   devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/
La Società può concedere il pagamento frazionato del pre-
                                                                   Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o
mio annuale che non comporterà oneri aggiuntivi. Si rinvia,
                                                                   alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento,
per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 1.3 “Pagamento del
                                                                   le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo
premio e decorrenza delle garanzie” delle Norme che rego-
                                                                   ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssi-
lano l’assicurazione in generale.
                                                                   mativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi
7. Rivalse                                                         utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la
“Avvertenza”: la Società è surrogata, fino alla concorren-         quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia de-
za della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che         vono essere anticipati con una comunicazione telegrafica,
l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei          fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è
danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti         assegnata la polizza, in caso di sinistro grave. Si rinvia all’ar-
e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto     ticolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o
di rivalsa. La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei      dell’Assicurato” delle Norme che regolano l’assicurazione in
dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collabora-            generale per gli aspetti di dettaglio delle procedure di ac-
tori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni. Si rinvia       certamento e liquidazione del danno.
all’articolo 3.4.5: “Diritto di Rivalsa” delle Norme sempre
                                                                   13. Reclami
operanti per le sezioni A) RCP, B) RCT, C) RCO, per gli
                                                                   Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rap-
aspetti di dettaglio.
                                                                   porto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attri-
8. Diritto di recesso                                              buzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione,
“Avvertenza”: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo            della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società         all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero
può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comu-           (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipen-
nicazione scritta al Contraente con preavviso di almeno 30         denti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
giorni. Si rinvia all’Articolo 1.8 “Recesso in caso di sinistro”                     UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
delle Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli                  Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
aspetti di dettaglio.                                                               Via della Unione Europea n. 3/B
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società                     20097 San Donato Milanese (MI)
e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere sen-                    Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it
za oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale,      Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei
mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno             reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it
60 giorni prima della scadenza. Si rinvia all’articolo 1.10        I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i re-

4 di 7    NOTA INFORMATIVA
lativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati       Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osser-
per iscritto anche all’Agenzia di riferimento.                    vanza della vigente normativa di settore vanno presentati
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno       direttamente all’IVASS.
essere necessariamente indicati nome, cognome e codice            Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte,
fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.                il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il
I reclami relativi al comportamento degli intermediari            reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com-
iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Fi-    petente, individuabile accedendo al sito internet http://
nanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisio-     ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm
ne servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari,       chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede       Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del
dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscon-        reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità
tro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.          Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del     alternativi per la risoluzione delle controversie:
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine mas-        • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo
simo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela         di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo
del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, tele-              2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in ta-
fono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento              lune materie, comprese quelle inerenti le controversie
dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il        insorte in materia di contratti assicurativi o di risarci-
termine massimo di riscontro è di 60 giorni.                           mento del danno da responsabilità medica e sanitaria,
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando        il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di
l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e           procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedu-
della Società , contengono:                                            ra si accede mediante un’istanza da presentare presso
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventua-             un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un
    le recapito telefonico;                                            avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predet-
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamen-        to Decreto;
    ta l’operato;                                                 • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;            Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 no-
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermedia-        vembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante
    rio e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;               la stipulazione fra le parti di una convenzione di negozia-
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente              zione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fidu-
    le relative circostanze.                                           cia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

                                                                                                 NOTA INFORMATIVA         5 di 7
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della
    GLOSSARIO                                                      Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribui-        a tutela della collettività o comportamento che violi un
scono convenzionalmente questi significati:                      diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed
                                                                 obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia vio-
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in      lazione di norme contrattuali.
caso di anno bisestile.
                                                                 Fatturato:
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assi-      a)	Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per
curazione.                                                           la vendita/prenotazione/gestione/ di servizi turistici
                                                                     anche collegati di intermediazione ed accessori con
Assicurazione: contratto di assicurazione.                           l’esclusione dei servizi assicurativi e finanziari;
                                                                 b)	Introiti di organizzazione: gli importi complessivi in-
Atto di terrorismo: si intende un qualsivoglia atto che in-          cassati per la vendita di pacchetti turistici sia organiz-
cluda, ma non limitato, l’uso della forza o violenza e/o mi-         zati dall’Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri
naccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di perso-            organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio
ne che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con             nome quale organizzatore;
qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per          c)	Provvigioni di Intermediazione: le commissioni incas-
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa          sate dalla vendita di pacchetti organizzati da altri e
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procura-           per la vendita di servizi turistici (anche collegati) con la
re allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in         spendita del nome del fornitore di essi.
parti di essa.
                                                                 Fornitore di Servizi: qualunque persona di cui l’Assicurato
CCV: convenzione internazionale sul contratto di viaggio,        si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente.
ratificata in Italia con la legge 27.12.1977 n. 1084.
                                                                 Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a
Codice del Turismo: D. Lgs. 23-5-2011 n. 79 recante Codice       carico dell’Assicurato.
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, così come modificato dal D.Lgs 21-05-2018           Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in
n.62 che attua la direttiva UE 2015/2302 del 25-11-2015.         caso di sinistro.

Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.                IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, deno-
                                                                 minazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo
all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in        Limite di indennizzo: massimo importo, al lordo di even-
base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti   tuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un sin-
i servizi turistici inclusi nel pacchetto.                       golo sinistro o, quando precisato, per più sinistri verifica-
                                                                 tisi in un periodo di tempo.
Cose: oggetti materiali e animali.
                                                                 Organizzatore di Viaggio: un professionista che combina
Danni corporali: morte o lesioni personali.                      pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tra-
                                                                 mite o unitamente a un altro professionista, oppure il pro-
Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose.     fessionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un
                                                                 altro professionista conformemente a quanto previsto alla
Danni patrimoniali: pregiudizi economici non conseguen-          lettera c), numero 2.4 dell’Art. 33 del D. Lgs 21-05-2018 n.62.
ti a danni corporali o danni materiali, compreso il danno da
vacanza rovinata.                                                Pacchetto Turistico: la combinazione di almeno due tipi
                                                                 diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
Evento: il verificarsi del fatto dannoso che origina uno o       della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle se-
più sinistri.                                                    guenti condizioni:
                                                                 1) Tali servizi sono combinati da un unico professionista,
Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell’As-        anche su richiesta del viaggiatore o conformemente
sicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente,              a una sua selezione, prima che sia concluso un con-
nonché il convivente more uxorio sempreché identificato               tratto unico per tutti i servizi;
nel contratto.                                                   2) Tali servizi, anche conclusi con contratti distinti con
                                                                      singoli fornitori di servizi turistici, sono:
Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione            2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
informativa da consegnare al potenziale cliente, com-                  prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
posto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario,            2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o
Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.                      globale;
                                                                 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac-
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta               chetto” o denominazione analoga;

6 di 7    NOTA INFORMATIVA
2.4) c ombinati dopo la conclusione di un contratto con cui                           Servizio turistico:
      il professionista consente al viaggiatore di sceglie-                            1) i l trasporto di passeggeri;
      re tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici,                       2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del tra-
      oppure acquistati presso professionisti distinti at-                                 sporto di passeggeri e non e’ destinato a fini residenzia-
      traverso processi collegati di prenotazione per via                                  li, o per corsi di lingua di lungo periodo;
      telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi                              3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del
      del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano                               decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
      trasmessi dal professionista con cui è concluso il pri-                              28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
      mo contratto a uno o più professionisti e il contratto                               Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motoci-
      con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia                                  cli che richiedono una patente di guida di categoria A, a
      concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della                                  norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
      prenotazione del primo servizio turistico.                                       4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce
                                                                                           parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai nume-
Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di                                  ri 1), 2) o 3),e non sia un servizio finanziario o assicurativo.
polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che
inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e ter-                          Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di ser-
mina alla scadenza della polizza stessa. In caso di poliz-                             vizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della
za di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia                           stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che
alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle                         comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli
ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi                            fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola,
successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bi-                            alternativamente:
sestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.                          1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con
                                                                                           il proprio punto vendita, la selezione distinta e il paga-
Polizza: documento, sottoscritto dalla Società e dal                                       mento distinto di ogni servizio turistico da parte dei
Contraente che prova l’esistenza del contratto assicurativo.                               viaggiatori;
                                                                                       2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiun-
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente quale                                     tivo presso un altro professionista quando tale acquisto
corrispettivo dell’assicurazione.                                                          e’ concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenota-
                                                                                           zione del primo servizio turistico.
Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubbli-
ca o privata che, nell’ambito della sua attivita’ commerciale,                         Sinistro: la richiesta di risarcimento di danni all’Assicurato
industriale, artigianale o professionale agisce anche trami-                           per i quali è stata prestata l’assicurazione.
te altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in
veste di organizzatore, venditore, professionista che age-                             Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni
vola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turisti-                    S.p.A.
ci, ai sensi della normativa vigente.
                                                                                       Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore che
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.                            vende o offre in vendita pacchetti combinati da organizza-
                                                                                       tori o singoli servizi turistici anche collegati.
Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
                                                                                       Viaggiatore: la persona fisica che usufruisce di un pacchet-
Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rima-                               to turistico, di un servizio turistico, di un servizio turistico
ne a carico dell’Assicurato.                                                           collegato, sia che abbia stipulato il contratto e pagato il
                                                                                       relativo prezzo, sia che ne usufruisca a titolo gratuito.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/07/2018
                                                                                                                                            UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
                                                                                                                                                 Direttore Generale
                                                                                                                                                  Matteo Laterza

                             UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

                             Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
                             Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
                             Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione
                             e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046
                             www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

                                                                                                                                   NOTA INFORMATIVA                    7 di 7
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della
                              Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

                                                                                   1 di 10
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della
    CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE                           Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi

1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN                          abbia effettuato:
GENERALE                                                          • la comunicazione dei dati, ovvero
Quando non risultino espressamente derogate, valgono le           • il pagamento della differenza dovuta,
seguenti condizioni di polizza:                                  	
                                                                  il premio, anticipato in via provvisoria per le rate suc-
                                                                  cessive, viene considerato in conto o a garanzia di quel-
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio    lo relativo al periodo assicurativo per il quale non ha
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o         avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sul-       della differenza attiva.
la valutazione del rischio possono comportare la perdita         	
                                                                  In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla
totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa     scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e
cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892,      riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicura-
1893 e 1894 del Codice Civile.                                    to/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il
                                                                  diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichia-
Art. 1.2 - Modifiche dell’assicurazione                           rare la risoluzione del contratto con lettera raccoman-
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere           data.
provate per iscritto.                                            	
                                                                  Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in
                                                                  cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle ga-            regolazione del premio, la Società non sarà obbligata
ranzie                                                            per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società           mancata regolazione. Resta fermo per la Società stes-
può concedere il pagamento frazionato del premio.                 sa il diritto di agire giudizialmente.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indica-
to nella Polizza, se il premio o la rata di premio sono stati    c)	Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del        	Se all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli
pagamento. Se il Contraente, ad ogni scadenza succes-               elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto
siva, non paga il premio o la relativa rata nell’ipotesi di         preso come base per la determinazione del premio
frazionamento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore              dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato,
24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza               a partire dalla prima scadenza annua successiva alla
e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,            comunicazione, sulla base di una rivalutazione del pre-
ferme le successive scadenze ed il diritto della Società            ventivo degli elementi variabili, comunque non inferio-
al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del         re al 75% dell’ultimo consuntivo.
Codice Civile. I premi devono essere pagati all’agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione          d)	Verifiche e controlli
della Società.                                                   	La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli
                                                                    per i quali l’Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i
Art. 1.4 - Regolazione del premio                                   chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, vie-
ne anticipato in via provvisoria come risulta nel conteg-        Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
gio indicato in polizza - che deve intendersi come premio        Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione
minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo        scritta alla Società dei mutamenti che aggravino il ri-
assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, se-      schio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accet-
condo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo,       tati dalla Società possono comportare la perdita tota-
negli elementi presi come base per il conteggio del pre-         le o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
mio, fermo il premio minimo stabilito.                           cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del
                                                                 Codice Civile.
A tale scopo:
a)	Comunicazione dei dati e pagamento della differenza          Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
    di premio                                                    Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a
	  Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo       ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comuni-
   di assicurazione o della minore durata del contratto, il      cazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art.
   Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati     1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di re-
   necessari e cioè a seconda del caso, l’indicazione:           cesso.
   • Fatturato;
   • Degli altri elementi variabili contemplati in polizza.      Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni
   Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono     Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente
    essere pagate entro quindici giorni dalla comunicazio-       e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera
    ne effettuata dalla Società.                                 raccomandata, telefax o posta elettronica certificata.

b)	Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati          Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
	Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non     Dopo ogni sinistro, come definito a termini di po-

2 di 10   norme CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE in generale
lizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamen-                 2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI
to o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere             SINISTRI
dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione
scritta al Contraente. Il recesso deve essere comunica-           Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente
to al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni             o dell’Assicurato
rispetto alla data di efficacia del recesso. La Società,          Il Contraente o l’Assicurato devono:
entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del re-       • comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è asse-
cesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa            gnata la polizza o alla direzione della Società la data,
al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fisca-         ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domici-
li. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo             lio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro,
la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato               entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal mo-
come rinuncia alla facoltà di recesso.                               mento in cui ne sono venuti a conoscenza;
                                                                  • anticipare i contenuti della comunicazione scritta
Art. 1.9 - Altre assicurazioni                                       con una comunicazione telegrafica, fax o comunica-
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla         zione e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata
Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazio-            la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
ne, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti          Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comuni-
lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con              care tempestivamente le notizie, richieste od azioni
la presente polizza. In caso di sinistro, il Contraente e/o          avanzate, relativamente al sinistro, dall’infortunato,
l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori in-        dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi
dicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910       per l’acquisizione di ogni elemento utile. Agli effetti
del Codice Civile.                                                   dell’assicurazione di Responsabilità civile verso
                                                                     prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare sol-
Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicura-             tanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma
zione                                                                della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la
In mancanza di disdetta inviata mediante lettera racco-              comunicazione di eventuali richieste di risarcimento
mandata o telefax, almeno 60 giorni prima della scadenza             avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto
dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore a           o dall’istituto assicurativo mediante una comuni-
un anno è prorogato per un anno e così successivamente.              cazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al      diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella          L’inadempimento ditali obblighi può comportare la
durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata           perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata           (Art. 1915 del Codice Civile).
del contratto.
Nel caso in cui il contratto sia di durata poliennale, la         Art. 2.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa
Società e il Contraente avranno comunque facoltà di               La Società può assumere a nome dell’Assicurato la ge-
recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’an-            stione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
nualità in corso, mediante invio di lettera raccomanda-           spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare
ta o telefax spediti almeno 60 giorni prima della sca-            legali, periti, consulenti o tecnici:
denza annuale.                                                    -	in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino
                                                                     alla definizione del danno;
Art. 1.11 - Oneri fiscali                                         -	in sede giudiziale penale fino alla conclusione del gra-
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione       do del procedimento in corso al momento della defini-
sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia               zione del danno.
stato anticipato dalla Società.
                                                                  Sono a carico della Società le spese sostenute per re-
Art. 1.12 - Pattuizione della non rinnovabilità della             sistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il
polizza                                                           limiti di un importo pari al quarto del massimale assicu-
Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa          rato indicato nella Polizza. Qualora la somma dovuta al
alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.             danneggiato superi detto massimale, le spese vengono
                                                                  ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in
Art. 1.13 - Foro competente                                       proporzione del rispettivo interesse.
Per ogni controversia il foro competente è quello del
luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o          La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicu-
dell’Assicurato.                                                  rato per legali o tecnici che non siano da essa designati e
                                                                  non risponde di multe od ammende né delle spese di giu-
Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge                            stizia penale.
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presen-          L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giu-
te contratto, valgono le norme legislative e regolamentari        dizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo
vigenti.                                                          richieda.

                                                            norme CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE in generale              3 di 10
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE                            Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della
DI RESPONSABILITà CIVILE                                           Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi

SEZIONE A) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ                  e) i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o
CIVILE PROFESSIONALE (RCP)                                           modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pa-
                                                                     gamento dei relativi premi nonché ogni controversia
Art. 3.1.1 - Oggetto dell’Assicurazione RCP                          relativa a detti contratti d’assicurazione;
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di           f) i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, dete-
quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e             rioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documen-
spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge,             ti o titoli al portatore;
a titolo di risarcimento per danni corporali, materiali e        g) i danni derivanti dalla responsabilità, di qualunque
patrimoniali involontariamente cagionati al Viaggiatore,             natura e comunque occasionata, direttamente o indi-
nello svolgimento dell’attività professionale indicata               rettamente derivante, seppur in parte, dall’asbesto o
nella Polizza, quale impresa legalmente costituita ed au-            da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque
torizzata alla:                                                      forma o misura asbesto;
-	vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche colle-     h) i danni connessi ad emissione o generazione di onde e
   gati);                                                            campi elettromagnetici;
-	combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione          i) i danni avvenuti in occasione di epidemie;
   in proprio di servizi di cucina, medico-infermieristici       j) i danni derivanti direttamente o indirettamente da re-
   sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico;          azione nucleare, radiazione nucleare o contaminazio-
-	vendita di pacchetti e servizi turistici (anche collega-          ne radioattiva indipendentemente dal fatto che altre
   ti) ad altri organizzatori di viaggi.                             cause abbiano concorso all’evento;
L’assicurazione comprende la responsabilità civile de-           k)	i danni direttamente o indirettamente causati da o
rivante dalla vendita e/o organizzazione di servizi non              derivati da atti di terrorismo;
propriamente turistici, ma che sono comunque ogget-              l) i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o
to di attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente            contaminazione dell’acqua o del suolo;
legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo:          m)	i danni, di qualsiasi natura e comunque occasiona-
corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni,            ti, direttamente od indirettamente derivanti, sep-
congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni             pur in parte, dalla SARS (Severe Acute Respiratory
sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi            Syndrome);
turistici forniti al Viaggiatore.                                n)	i danni o le richieste di danno derivanti direttamente o
È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle             indirettamente da muffa, funghi o spore;
persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche per          o) la responsabilità civile conseguente a iniziative tu-
fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori           ristiche volte allo sfruttamento della prostituzione
ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni.            minorile ai sensi dell’art. 600 quinquies del Codice
Nel caso in cui a viaggio iniziato, a seguito dell’inadem-           Penale.
pimento totale o parziale dei servizi turistici, l’Assicura-
to si trovasse nella necessità di portare a termine detti        Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dal
servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la      Viaggiatore dell’Assicurato, restano esclusi dall’assicu-
Società autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi,      razione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o
sempre che l’evento dannoso sia imputabile a responsa-           parziale del costo del pacchetto o servizio turistico ac-
bilità dell’Assicurato coperta dalle condizioni di polizza.      quistato o dell’eventuale minor valore della prestazione
La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a             eseguita rispetto alla prestazione dovuta.
tale scopo, sempre che le stesse siano ragionevolmente
necessarie ad evitare o contenere i danni.                       Art. 3.1.3 - Esclusioni dal novero dei terzi
                                                                 Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCP:
Art. 3.1.2 - Esclusioni                                          a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qual-
L’assicurazione non comprende:                                       siasi altro parente od affine con lui convivente;
a)	i danni conseguenti a insolvenza, morosità o manca-          b)	quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il lega-
    to adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte               le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata
    dell‘Assicurato;                                                 e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui
b)	la responsabilità derivante all’Assicurato dalla presta-         alla lettera a);
    zione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio      c)	le persone che essendo in rapporto di dipendenza con
    o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività        l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro
    sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o        o di servizio.
    prestazioni di cucina e medico-infermieristiche;
c)	i danni di cui l’intermediario, il professionista che age-   Art. 3.1.4 - Massimali
    vola servizi turistici collegati e/o il venditore debbano    La garanzia di cui alla presente Sezione A), RCP, è pre-
    eventualmente rispondere in qualità di organizzatori         stata fino alla concorrenza del massimale previsto in
    ai sensi dell’art.19 della CCV, degli artt. 49 comma 4 e     Polizza per ciascun evento.
    51 bis del D.Lgs 21-05-2018 n.62;
d) i danni avvenuti in occasione di guerra, sia essa dichia-    Art. 3.1.5 - Organizzazione di Viaggi Studenteschi
    rata o meno, e di guerra civile;                             Laddove l’Assicurato organizzi gite scolastiche, vacan-

4 di 10   CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITà CIVILE
ze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l’assicura-        pitale, interessi e spese), per danni involontariamente
zione viene estesa alla responsabilità personale degli            cagionati a terzi per:
insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità             - morte e lesioni personali;
per danni involontariamente arrecati dagli studenti.              - distruzione o deterioramento di cose;
Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza              in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’e-
di € 1.550.000,00 per evento. In caso di sinistro gli inse-       sercizio dell’attività indicata in Polizza. L’assicurazione
gnanti accompagnatori e/o gli studenti devono comuni-             vale anche per la responsabilità civile che possa deriva-
care per iscritto alla Società l’esistenza di altre assicura-     re all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali
zioni per il medesimo rischio, nonché dare avviso a tutti         debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed
gli Assicuratori dell’accadimento del sinistro indicando          accompagnatori.
ad ognuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
                                                                  Art. 3.2.2 - Estensioni diverse
Art. 3.1.6 - Responsabilità civile personale e diretta di         Sono compresi nell’assicurazione RCT:
dipendenti, accompagnatori o collaboratori                        a)	il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preli-
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile               minari, complementari, accessorie e sussidiarie all’at-
personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o col-              tività descritta in polizza;
laboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni           b)	il rischio derivante dalla proprietà e conduzione degli
per conto dell’Assicurato. La garanzia vale entro il mas-             uffici nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e
simale della presente Sezione A), come indicato nella                 dei relativi impianti fissi e attrezzature ivi esistenti;
Polizza, ed opera “a secondo rischio” rispetto ad even-           c)	la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per
tuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e          danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o
operanti. Nel caso di corresponsabilità di più assicurati             rotture accidentali degli impianti idrici o di riscalda-
per lo stesso danno cui si riferisce la richiesta di risarci-         mento; in questo caso il risarcimento viene corrispo-
mento, detto massimale resterà per ogni effetto, unico,               sto con una franchigia di € 250,00 per ciascun sini-
indipendentemente dal numero degli assicurati.                        stro;
                                                                  d)	il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere,
                                                                      mostre e mercati, congressi compreso il rischio deri-
Condizioni aggiuntive della presente Sezione A), RCP,                 vante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stan-
valide solo se richiamate nella Polizza e se corrisposto              ds;
il relativo premio:                                               e)	il rischio della proprietà e della manutenzione di inse-
                                                                      gne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;
A - Denaro e preziosi                                             f)	il rischio della proprietà e della gestione, nell’ambito
In deroga all’Art. 3.1.2 “Esclusioni”, punto f), l’assicurazio-       dell’azienda di distributori automatici di bevande e si-
ne comprende i danni subiti dal Viaggiatore conseguenti               mili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà
a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazio-                di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa
ne di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore.              aziendale, compreso il rischio conseguente alla som-
                                                                      ministrazione di cibi e bevande, restando inteso che,
B - Escursioni facoltative                                            in caso di gestione affidata a terzi, l’assicurazione
Premesso che l’Assicurato pubblicizza la possibilità di               opera per la sola responsabilità imputabile all’Assicu-
prenotare ed usufruire in loco di escursioni facoltati-               rato nella sua qualità di committente, con l’intesa che
ve organizzate e realizzate da terzi, si conviene che la              la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai
garanzia è operante anche per quanto l’Assicurato sia                 dipendenti;
tenuto a pagare ai sensi di legge per danni subiti dal            g)	il rischio derivante dal servizio di vigilanza effettuato
Viaggiatore in relazione alle suindicate escursioni locali,           con guardiani anche armati e con cani;
sia che il prezzo dell’escursione venga pagato all’Assicu-        h)	il rischio della committenza di cui all’art. 2049 del
rato che all’organizzatore locale.                                    Codice Civile, di dipendenti muniti di regolare patente
Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa             di abilitazione che, per conto dell’Assicurato si trovino
ai sensi delle normative vigenti nei confronti del forni-             alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell’As-
tore locale o di altri soggetti eventualmente responsa-               sicurato stesso né da lui presi o dati in locazione;
bili, con l’esclusione dei dipendenti ed accompagnatori           i)	il rischio derivante dalla circolazione ed uso di veloci-
dell’Assicurato salvo il caso di comportamento doloso                 pedi e ciclofurgoncini senza motore;
degli stessi.                                                     j)	i rischi in genere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice
                                                                      Civile;
SEZIONE B) - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI                    k)	la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per
(RCT)                                                                 danni cagionati a terzi nella sua veste di committen-
                                                                      te di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività
Art. 3.2.1 - Oggetto dell’Assicurazione RCT                           descritta in polizza ed affidati ad altre ditte, enti o
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di                persone in genere;
quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente re-            l)	l’eventuale rivalsa esercitata ex art. 1916 CC. da istitu-
sponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (ca-           ti assicurativi, previdenziali o da altri enti.

                                        CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITà CIVILE                 5 di 10
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