RC VIAGGI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TOUR OPERATOR E DELL'AGENZIA DI VIAGGI
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Contratto di Assicurazione RC VIAGGI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TOUR OPERATOR E DELL’AGENZIA DI VIAGGI Mod. 2224 - Ed. 01/07/2018 Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione c) Informativa privacy deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della INDICE Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi NOTA INFORMATIVA Pagina A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 7 1 - Informazioni generali 2 di 7 2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 7 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 2 di 7 3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 2 di 7 4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 3 di 7 5 - Aggravamento e diminuzione del rischio 3 di 7 6 - Premi 4 di 7 7 - Rivalse 4 di 7 8 - Diritto di recesso 4 di 7 9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 4 di 7 10 - Legislazione applicabile 4 di 7 11 - Regime fiscale 4 di 7 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4 di 7 12 - Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 4 di 7 13 - Reclami 4 di 7 • Glossario 6 di 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina Norme che regolano l’assicurazione in generale 2 di 10 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 3 di 10 Condizioni che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile 4 di 10 - Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (RCP) 4 di 10 - Sezione B) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 5 di 10 - Sezione C) Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) 7 di 10 Norme sempre operanti 8 di 10 Norme di legge richiamate in polizza 8 di 10 INFORMATIVA PRIVACY Pagina Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 2
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi NOTA INFORMATIVA 1 di 7
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della NOTA INFORMATIVA Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi Nota Informativa relativa al contratto di assicurazione per 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Impre- la “Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’Agenzia se di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006. di Viaggi” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale Gentile Cliente, dell’Impresa siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Uni- In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, polSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00 concludere. con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle Per maggiore chiarezza, precisiamo che: riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni - la presente Nota informativa è redatta secondo lo sche- proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L’indice di solvi- ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è bilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della norma- soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS; tiva in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di - il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utiliz- Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, zo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 feb- sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le braio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016. informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampa- te su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO leggere con particolare attenzione. Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Im- rinnovo. presa di assicurazione contenute nella presente Nota in- “Avvertenza”: il contratto, di durata non inferiore ad un formativa, si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/ anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccoman- Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx. data o telefax, spediti almeno 60 giorni prima della sca- denza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al successivamente. Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e Se è pattuita la non rinnovabilità il contratto cessa alla sca- quelle derivanti da future innovazioni normative. denza senza obbligo di disdetta. Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicu- Si rinvia agli articoli. 1.10 “Proroga del contratto e periodo rativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte di assicurazione” e 1.12 “Pattuizione della non rinnovabilità necessarie. della polizza” delle Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 3. Coperture Assicurative Offerte - Limitazioni ed B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Esclusioni C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E Le coperture offerte dal contratto, con le modalità i limiti SUI RECLAMI e le esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione sono le seguenti: A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICU- Sez. A - RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE RAZIONE (RCP): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spe- 1. Informazioni generali se), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., di risarcimento per danni corporali, materiali e patrimoniali società soggetta all’attività di direzione e di coordina- involontariamente cagionati al Viaggiatore, nello svolgi- mento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Grup- mento dell’attività professionale descritta nella Polizza. po Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società ca- Si rinvia all’Art. 3.1.1 “Oggetto dell’Assicurazione RCP” delle pogruppo presso l’IVASS al n. 046. Condizioni che regolano l’Assicurazione di Responsabilità b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Ita- Civile. lia). c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, Sez. B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT): la siti internet: www.unipolsai.com - www.uni-polsai.it, in- Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quan- dirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it. to questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsa- d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemen- interessi e spese) di danni involontariamente cagionati to ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggia- D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del menti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in 2 di 7 NOTA INFORMATIVA
relazione all’esercizio dell’attività descritta in Polizza, ivi Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di compreso il rischio della conduzione dei locali nei quali si seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di fran- svolge l’attività descritta in Polizza. Si rinvia all’Art. 3.2.1 chigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni nu- “Oggetto dell’Assicurazione RCT” delle Condizioni che meriche. regolano l’Assicurazione di Responsabilità Civile. Meccanismo di funzionamento della franchigia: 1° esempio Sez. C - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI Massimale € 1.000.000,00 Dl LAVORO (RCO): la Società si obbliga a tenere indenne Danno indennizzabile € 1.500,00 l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capita- Franchigia € 250,00 le, interessi e spese) quale civilmente responsabile per Indennizzo: 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00 gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro ai sensi del Codice Civile e del- 2° esempio le disposizioni di legge previste in materia di assicura- Massimale € 1.000.000,00 zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (D.p.R. Danno indennizzabile € 200,00 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni). Si rin- Franchigia € 250,00 via all’Art. 3.3.1 “Oggetto dell’Assicurazione RCO” delle Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla Condizioni che regolano l’Assicurazione di Responsabi- franchigia. lità Civile. Meccanismo di funzionamento dello scoperto: “Avvertenza”: le coperture assicurative sono soggette a 1° esempio limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che Massimale € 50.000,00 possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento Danno indennizzabile € 10.000,00 dell’indennizzo. Per gli aspetti generali si rinvia agli articoli Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”, Indennizzo: 10.000,00 - 10% del danno = € 9.000,00 1.4 “Regolazione del premio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, nonché agli articoli 3.4.1 “Inizio 2° esempio e termine della garanzia”, e 3.4.3. “Validità territoriale” della Massimale € 500.000,00 Danno € 3.000,00 sezione “Norme sempre operanti per le sezioni A) RCP, B) Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 RCT, C) RCO”. Indennizzo: 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo sco- perto del 10% del danno è inferiore al minimo non indenniz- Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclu- zabile). sioni proprie, per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio e in Meccanismo di funzionamento del massimale: particolare: Massimale € 500.000,00 - Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (RCP): Danno € 600.000,00 Articoli 3.1 .2 “Esclusioni”; 3.1 .3;”Esclusione dal novero dei Indennizzo € 500.000,00 terzi”; - Sezione B) Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT): 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze Articoli 3.2.3 “Esclusione dal novero dei terzi” - 3.2.5 del rischio “Esclusioni”; “Avvertenza”: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti - Sezione C) Responsabilità Civile Verso Prestatori di del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del ri- Lavoro (RCO): Articolo - 3.3.4 “Esclusioni”. schio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Articolo “Avvertenza”: le suddette coperture sono prestate con 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” del- specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio le Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli dei quali si rinvia alla Polizza e agli articoli 3.4.2 “Pluralità aspetti di dettaglio. di Assicurati” e 3.4.4 “Franchigie o scoperti” della sezione “Norme sempre operanti per le sezioni A) RCP, B) RCT, C) 5. Aggravamento e diminuzione del rischio RCO” nonché: Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione - Sezione A) Responsabilità Civile Professionale (RCP): scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o ag- Articoli 3.1.4 “Massimali” - 3.1.5 “Organizzazione di viaggi gravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 “Aggravamento studenteschi” - 3.1.6 “Responsabilità civile personale e del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Norme che diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori”; regolano l’assicurazione in generale per gli aspetti di det- - Sezione B) Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT): taglio. Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due Articoli 3.2.6 “Massimali”; ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modifi- - Sezione C) Responsabilità Civile Verso Prestatori cazione del rischio. di Lavoro (RCO): Articoli 3.3.2 “Assicurazione Responsabilità civile verso dipendenti non sogget- 1° esempio (aggravamento del rischio) ti all’assicurazione di legge contro gli infortuni” - 3.3.5 Al momento della stipulazione del contratto il Contraente “Massimali”. ha dichiarato che la propria programmazione turistica pre- NOTA INFORMATIVA 3 di 7
valente prevede l’organizzazione di viaggi con destinazione “Proroga del contratto e periodo di assicurazione” del- “mare Italia”. Successivamente decide di concentrare l’atti- le Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli vità nell’organizzazione di viaggi “avventura” in Amazzonia aspetti di dettaglio. ed omette di darne comunicazione alla Società. In caso di sinistro la Società si avvarrà di quanto stabilito all’Art. 1.5 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal con- “Aggravamento del rischio” delle Norme che regolano l’assi- tratto curazione in generale. I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il dirit- 2° esempio (diminuzione del rischio) to si fonda (Articolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Per Al momento della stipulazione del contratto il Contraente le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre ha dichiarato che la propria programmazione turistica pre- dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento valente prevede l’organizzazione di Trekking estremo in del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’a- Nepal. Successivamente il Contraente informa la Società zione (Articolo 2952, comma 3, del Codice Civile). della cessazione di questa specifica destinazione, sostitu- 10. Legislazione applicabile ita dalla programmazione di viaggi di soggiorno per anziani Al contratto sarà applicata la legge italiana. in località termali. Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio la Società procederà, a decorre- 11. Regime fiscale re dalla scadenza del premio o della rata di premio succes- Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a siva alla comunicazione, ad una riduzione del premio come carico del Contraente. Il premio è soggetto all’imposta sulle previsto dall’Art. 1.6 “Diminuzione del rischio” delle Norme assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in che regolano l’assicurazione in generale. vigore: 21,25% (oltre 1% quale addizionale anti racket). 6. Premi Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicura- E SUI RECLAMI tivo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione 12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel “Avvertenza”: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato rispetto della normativa vigente. devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/ La Società può concedere il pagamento frazionato del pre- Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o mio annuale che non comporterà oneri aggiuntivi. Si rinvia, alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 1.3 “Pagamento del le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo premio e decorrenza delle garanzie” delle Norme che rego- ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssi- lano l’assicurazione in generale. mativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi 7. Rivalse utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la “Avvertenza”: la Società è surrogata, fino alla concorren- quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia de- za della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che vono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è danni. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti assegnata la polizza, in caso di sinistro grave. Si rinvia all’ar- e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto ticolo 2.1 “Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o di rivalsa. La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dell’Assicurato” delle Norme che regolano l’assicurazione in dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collabora- generale per gli aspetti di dettaglio delle procedure di ac- tori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni. Si rinvia certamento e liquidazione del danno. all’articolo 3.4.5: “Diritto di Rivalsa” delle Norme sempre 13. Reclami operanti per le sezioni A) RCP, B) RCT, C) RCO, per gli Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rap- aspetti di dettaglio. porto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attri- 8. Diritto di recesso buzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, “Avvertenza”: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo della quantificazione ed erogazione delle somme dovute giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comu- (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipen- nicazione scritta al Contraente con preavviso di almeno 30 denti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a: giorni. Si rinvia all’Articolo 1.8 “Recesso in caso di sinistro” UnipolSai Assicurazioni S.p.A. delle Norme che regolano l’assicurazione in generale per gli Reclami e Assistenza Specialistica Clienti aspetti di dettaglio. Via della Unione Europea n. 3/B Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società 20097 San Donato Milanese (MI) e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere sen- Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it za oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it 60 giorni prima della scadenza. Si rinvia all’articolo 1.10 I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i re- 4 di 7 NOTA INFORMATIVA
lativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osser- per iscritto anche all’Agenzia di riferimento. vanza della vigente normativa di settore vanno presentati Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno direttamente all’IVASS. essere necessariamente indicati nome, cognome e codice Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il I reclami relativi al comportamento degli intermediari reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Fi- petente, individuabile accedendo al sito internet http:// nanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisio- ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm ne servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscon- reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità tro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del alternativi per la risoluzione delle controversie: reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine mas- • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo simo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, tele- 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in ta- fono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento lune materie, comprese quelle inerenti le controversie dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il insorte in materia di contratti assicurativi o di risarci- termine massimo di riscontro è di 60 giorni. mento del danno da responsabilità medica e sanitaria, I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedu- della Società , contengono: ra si accede mediante un’istanza da presentare presso a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventua- un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un le recapito telefonico; avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predet- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamen- to Decreto; ta l’operato; • procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 no- d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermedia- vembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante rio e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; la stipulazione fra le parti di una convenzione di negozia- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente zione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fidu- le relative circostanze. cia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. NOTA INFORMATIVA 5 di 7
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della GLOSSARIO Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribui- a tutela della collettività o comportamento che violi un scono convenzionalmente questi significati: diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia vio- Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in lazione di norme contrattuali. caso di anno bisestile. Fatturato: Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assi- a) Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per curazione. la vendita/prenotazione/gestione/ di servizi turistici anche collegati di intermediazione ed accessori con Assicurazione: contratto di assicurazione. l’esclusione dei servizi assicurativi e finanziari; b) Introiti di organizzazione: gli importi complessivi in- Atto di terrorismo: si intende un qualsivoglia atto che in- cassati per la vendita di pacchetti turistici sia organiz- cluda, ma non limitato, l’uso della forza o violenza e/o mi- zati dall’Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri naccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di perso- organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio ne che agiscano da sola/e o dietro o in collegamento con nome quale organizzatore; qualsiasi organizzazione o governo e viene commesso per c) Provvigioni di Intermediazione: le commissioni incas- propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa sate dalla vendita di pacchetti organizzati da altri e l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procura- per la vendita di servizi turistici (anche collegati) con la re allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in spendita del nome del fornitore di essi. parti di essa. Fornitore di Servizi: qualunque persona di cui l’Assicurato CCV: convenzione internazionale sul contratto di viaggio, si avvalga per fornire una prestazione di servizi al cliente. ratificata in Italia con la legge 27.12.1977 n. 1084. Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a Codice del Turismo: D. Lgs. 23-5-2011 n. 79 recante Codice carico dell’Assicurato. della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, così come modificato dal D.Lgs 21-05-2018 Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in n.62 che attua la direttiva UE 2015/2302 del 25-11-2015. caso di sinistro. Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, deno- minazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013. Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in Limite di indennizzo: massimo importo, al lordo di even- base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti tuali franchigie/scoperti, dovuto dalla Società per un sin- i servizi turistici inclusi nel pacchetto. golo sinistro o, quando precisato, per più sinistri verifica- tisi in un periodo di tempo. Cose: oggetti materiali e animali. Organizzatore di Viaggio: un professionista che combina Danni corporali: morte o lesioni personali. pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tra- mite o unitamente a un altro professionista, oppure il pro- Danni materiali: la distruzione o il deterioramento di cose. fessionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente a quanto previsto alla Danni patrimoniali: pregiudizi economici non conseguen- lettera c), numero 2.4 dell’Art. 33 del D. Lgs 21-05-2018 n.62. ti a danni corporali o danni materiali, compreso il danno da vacanza rovinata. Pacchetto Turistico: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o Evento: il verificarsi del fatto dannoso che origina uno o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle se- più sinistri. guenti condizioni: 1) Tali servizi sono combinati da un unico professionista, Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell’As- anche su richiesta del viaggiatore o conformemente sicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, a una sua selezione, prima che sia concluso un con- nonché il convivente more uxorio sempreché identificato tratto unico per tutti i servizi; nel contratto. 2) Tali servizi, anche conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: Fascicolo Informativo: l’insieme della documentazione 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati informativa da consegnare al potenziale cliente, com- prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; posto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy. globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pac- Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta chetto” o denominazione analoga; 6 di 7 NOTA INFORMATIVA
2.4) c ombinati dopo la conclusione di un contratto con cui Servizio turistico: il professionista consente al viaggiatore di sceglie- 1) i l trasporto di passeggeri; re tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, 2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del tra- oppure acquistati presso professionisti distinti at- sporto di passeggeri e non e’ destinato a fini residenzia- traverso processi collegati di prenotazione per via li, o per corsi di lingua di lungo periodo; telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmessi dal professionista con cui è concluso il pri- 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della mo contratto a uno o più professionisti e il contratto Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motoci- con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia cli che richiedono una patente di guida di categoria A, a concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; prenotazione del primo servizio turistico. 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai nume- Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di ri 1), 2) o 3),e non sia un servizio finanziario o assicurativo. polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e ter- Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di ser- mina alla scadenza della polizza stessa. In caso di poliz- vizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della za di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bi- alternativamente: sestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede. 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il paga- Polizza: documento, sottoscritto dalla Società e dal mento distinto di ogni servizio turistico da parte dei Contraente che prova l’esistenza del contratto assicurativo. viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiun- Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente quale tivo presso un altro professionista quando tale acquisto corrispettivo dell’assicurazione. e’ concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenota- zione del primo servizio turistico. Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubbli- ca o privata che, nell’ambito della sua attivita’ commerciale, Sinistro: la richiesta di risarcimento di danni all’Assicurato industriale, artigianale o professionale agisce anche trami- per i quali è stata prestata l’assicurazione. te altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che age- Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni vola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turisti- S.p.A. ci, ai sensi della normativa vigente. Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore che Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale. vende o offre in vendita pacchetti combinati da organizza- tori o singoli servizi turistici anche collegati. Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro. Viaggiatore: la persona fisica che usufruisce di un pacchet- Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rima- to turistico, di un servizio turistico, di un servizio turistico ne a carico dell’Assicurato. collegato, sia che abbia stipulato il contratto e pagato il relativo prezzo, sia che ne usufruisca a titolo gratuito. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Ed. 01/07/2018 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale Matteo Laterza UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046 www.unipolsai.com - www.unipolsai.it NOTA INFORMATIVA 7 di 7
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1 di 10
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi 1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN abbia effettuato: GENERALE • la comunicazione dei dati, ovvero Quando non risultino espressamente derogate, valgono le • il pagamento della differenza dovuta, seguenti condizioni di polizza: il premio, anticipato in via provvisoria per le rate suc- cessive, viene considerato in conto o a garanzia di quel- Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio lo relativo al periodo assicurativo per il quale non ha Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sul- della differenza attiva. la valutazione del rischio possono comportare la perdita In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicura- 1893 e 1894 del Codice Civile. to/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichia- Art. 1.2 - Modifiche dell’assicurazione rare la risoluzione del contratto con lettera raccoman- Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere data. provate per iscritto. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle ga- regolazione del premio, la Società non sarà obbligata ranzie per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società mancata regolazione. Resta fermo per la Società stes- può concedere il pagamento frazionato del premio. sa il diritto di agire giudizialmente. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indica- to nella Polizza, se il premio o la rata di premio sono stati c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del Se all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli pagamento. Se il Contraente, ad ogni scadenza succes- elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto siva, non paga il premio o la relativa rata nell’ipotesi di preso come base per la determinazione del premio frazionamento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza a partire dalla prima scadenza annua successiva alla e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, comunicazione, sulla base di una rivalutazione del pre- ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ventivo degli elementi variabili, comunque non inferio- al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del re al 75% dell’ultimo consuntivo. Codice Civile. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione d) Verifiche e controlli della Società. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i Art. 1.4 - Regolazione del premio chiarimenti e le documentazioni necessarie. Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, vie- ne anticipato in via provvisoria come risulta nel conteg- Art. 1.5 - Aggravamento del rischio gio indicato in polizza - che deve intendersi come premio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo scritta alla Società dei mutamenti che aggravino il ri- assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, se- schio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accet- condo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, tati dalla Società possono comportare la perdita tota- negli elementi presi come base per il conteggio del pre- le o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa mio, fermo il premio minimo stabilito. cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. A tale scopo: a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza Art. 1.6 - Diminuzione del rischio di premio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comuni- di assicurazione o della minore durata del contratto, il cazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art. Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di re- necessari e cioè a seconda del caso, l’indicazione: cesso. • Fatturato; • Degli altri elementi variabili contemplati in polizza. Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente essere pagate entro quindici giorni dalla comunicazio- e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera ne effettuata dalla Società. raccomandata, telefax o posta elettronica certificata. b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non Dopo ogni sinistro, come definito a termini di po- 2 di 10 norme CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE in generale
lizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamen- 2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI to o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere SINISTRI dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Il recesso deve essere comunica- Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente to al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni o dell’Assicurato rispetto alla data di efficacia del recesso. La Società, Il Contraente o l’Assicurato devono: entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del re- • comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è asse- cesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa gnata la polizza o alla direzione della Società la data, al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fisca- ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domici- li. L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo lio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal mo- come rinuncia alla facoltà di recesso. mento in cui ne sono venuti a conoscenza; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta Art. 1.9 - Altre assicurazioni con una comunicazione telegrafica, fax o comunica- Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla zione e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazio- la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi. ne, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comuni- lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con care tempestivamente le notizie, richieste od azioni la presente polizza. In caso di sinistro, il Contraente e/o avanzate, relativamente al sinistro, dall’infortunato, l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori in- dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi dicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 per l’acquisizione di ogni elemento utile. Agli effetti del Codice Civile. dell’assicurazione di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare sol- Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicura- tanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma zione della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la In mancanza di disdetta inviata mediante lettera racco- comunicazione di eventuali richieste di risarcimento mandata o telefax, almeno 60 giorni prima della scadenza avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore a o dall’istituto assicurativo mediante una comuni- un anno è prorogato per un anno e così successivamente. cazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella L’inadempimento ditali obblighi può comportare la durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata (Art. 1915 del Codice Civile). del contratto. Nel caso in cui il contratto sia di durata poliennale, la Art. 2.2 - Gestione delle vertenze e spese di difesa Società e il Contraente avranno comunque facoltà di La Società può assumere a nome dell’Assicurato la ge- recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’an- stione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni nualità in corso, mediante invio di lettera raccomanda- spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare ta o telefax spediti almeno 60 giorni prima della sca- legali, periti, consulenti o tecnici: denza annuale. - in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno; Art. 1.11 - Oneri fiscali - in sede giudiziale penale fino alla conclusione del gra- Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione do del procedimento in corso al momento della defini- sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia zione del danno. stato anticipato dalla Società. Sono a carico della Società le spese sostenute per re- Art. 1.12 - Pattuizione della non rinnovabilità della sistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il polizza limiti di un importo pari al quarto del massimale assicu- Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa rato indicato nella Polizza. Qualora la somma dovuta al alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta. danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in Art. 1.13 - Foro competente proporzione del rispettivo interesse. Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicu- dell’Assicurato. rato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giu- Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge stizia penale. Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presen- L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giu- te contratto, valgono le norme legislative e regolamentari dizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo vigenti. richieda. norme CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE in generale 3 di 10
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione della DI RESPONSABILITà CIVILE Responsabilità Civile del Tour Operator e dell’ Agenzia di Viaggi SEZIONE A) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ e) i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o CIVILE PROFESSIONALE (RCP) modifica di polizze di assicurazione o ritardi nel pa- gamento dei relativi premi nonché ogni controversia Art. 3.1.1 - Oggetto dell’Assicurazione RCP relativa a detti contratti d’assicurazione; La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di f) i danni conseguenti a smarrimento, distruzione, dete- quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e rioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documen- spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, ti o titoli al portatore; a titolo di risarcimento per danni corporali, materiali e g) i danni derivanti dalla responsabilità, di qualunque patrimoniali involontariamente cagionati al Viaggiatore, natura e comunque occasionata, direttamente o indi- nello svolgimento dell’attività professionale indicata rettamente derivante, seppur in parte, dall’asbesto o nella Polizza, quale impresa legalmente costituita ed au- da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque torizzata alla: forma o misura asbesto; - vendita di pacchetti e di servizi turistici (anche colle- h) i danni connessi ad emissione o generazione di onde e gati); campi elettromagnetici; - combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione i) i danni avvenuti in occasione di epidemie; in proprio di servizi di cucina, medico-infermieristici j) i danni derivanti direttamente o indirettamente da re- sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; azione nucleare, radiazione nucleare o contaminazio- - vendita di pacchetti e servizi turistici (anche collega- ne radioattiva indipendentemente dal fatto che altre ti) ad altri organizzatori di viaggi. cause abbiano concorso all’evento; L’assicurazione comprende la responsabilità civile de- k) i danni direttamente o indirettamente causati da o rivante dalla vendita e/o organizzazione di servizi non derivati da atti di terrorismo; propriamente turistici, ma che sono comunque ogget- l) i danni conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o to di attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente contaminazione dell’acqua o del suolo; legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: m) i danni, di qualsiasi natura e comunque occasiona- corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, ti, direttamente od indirettamente derivanti, sep- congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni pur in parte, dalla SARS (Severe Acute Respiratory sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi Syndrome); turistici forniti al Viaggiatore. n) i danni o le richieste di danno derivanti direttamente o È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle indirettamente da muffa, funghi o spore; persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche per o) la responsabilità civile conseguente a iniziative tu- fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ristiche volte allo sfruttamento della prostituzione ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. minorile ai sensi dell’art. 600 quinquies del Codice Nel caso in cui a viaggio iniziato, a seguito dell’inadem- Penale. pimento totale o parziale dei servizi turistici, l’Assicura- to si trovasse nella necessità di portare a termine detti Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dal servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Viaggiatore dell’Assicurato, restano esclusi dall’assicu- Società autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, razione gli importi dovuti a titolo di restituzione totale o sempre che l’evento dannoso sia imputabile a responsa- parziale del costo del pacchetto o servizio turistico ac- bilità dell’Assicurato coperta dalle condizioni di polizza. quistato o dell’eventuale minor valore della prestazione La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a eseguita rispetto alla prestazione dovuta. tale scopo, sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni. Art. 3.1.3 - Esclusioni dal novero dei terzi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCP: Art. 3.1.2 - Esclusioni a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qual- L’assicurazione non comprende: siasi altro parente od affine con lui convivente; a) i danni conseguenti a insolvenza, morosità o manca- b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il lega- to adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata dell‘Assicurato; e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui b) la responsabilità derivante all’Assicurato dalla presta- alla lettera a); zione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con o di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o o di servizio. prestazioni di cucina e medico-infermieristiche; c) i danni di cui l’intermediario, il professionista che age- Art. 3.1.4 - Massimali vola servizi turistici collegati e/o il venditore debbano La garanzia di cui alla presente Sezione A), RCP, è pre- eventualmente rispondere in qualità di organizzatori stata fino alla concorrenza del massimale previsto in ai sensi dell’art.19 della CCV, degli artt. 49 comma 4 e Polizza per ciascun evento. 51 bis del D.Lgs 21-05-2018 n.62; d) i danni avvenuti in occasione di guerra, sia essa dichia- Art. 3.1.5 - Organizzazione di Viaggi Studenteschi rata o meno, e di guerra civile; Laddove l’Assicurato organizzi gite scolastiche, vacan- 4 di 10 CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITà CIVILE
ze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l’assicura- pitale, interessi e spese), per danni involontariamente zione viene estesa alla responsabilità personale degli cagionati a terzi per: insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità - morte e lesioni personali; per danni involontariamente arrecati dagli studenti. - distruzione o deterioramento di cose; Questa garanzia viene prestata fino alla concorrenza in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’e- di € 1.550.000,00 per evento. In caso di sinistro gli inse- sercizio dell’attività indicata in Polizza. L’assicurazione gnanti accompagnatori e/o gli studenti devono comuni- vale anche per la responsabilità civile che possa deriva- care per iscritto alla Società l’esistenza di altre assicura- re all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali zioni per il medesimo rischio, nonché dare avviso a tutti debba rispondere compresi collaboratori, dipendenti ed gli Assicuratori dell’accadimento del sinistro indicando accompagnatori. ad ognuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile). Art. 3.2.2 - Estensioni diverse Art. 3.1.6 - Responsabilità civile personale e diretta di Sono compresi nell’assicurazione RCT: dipendenti, accompagnatori o collaboratori a) il rischio derivante dalle attività (anche esterne) preli- L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile minari, complementari, accessorie e sussidiarie all’at- personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o col- tività descritta in polizza; laboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni b) il rischio derivante dalla proprietà e conduzione degli per conto dell’Assicurato. La garanzia vale entro il mas- uffici nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e simale della presente Sezione A), come indicato nella dei relativi impianti fissi e attrezzature ivi esistenti; Polizza, ed opera “a secondo rischio” rispetto ad even- c) la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per tuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e danni da spargimento d’acqua conseguenti a guasti o operanti. Nel caso di corresponsabilità di più assicurati rotture accidentali degli impianti idrici o di riscalda- per lo stesso danno cui si riferisce la richiesta di risarci- mento; in questo caso il risarcimento viene corrispo- mento, detto massimale resterà per ogni effetto, unico, sto con una franchigia di € 250,00 per ciascun sini- indipendentemente dal numero degli assicurati. stro; d) il rischio della partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio deri- Condizioni aggiuntive della presente Sezione A), RCP, vante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stan- valide solo se richiamate nella Polizza e se corrisposto ds; il relativo premio: e) il rischio della proprietà e della manutenzione di inse- gne, di cartelli pubblicitari e di striscioni; A - Denaro e preziosi f) il rischio della proprietà e della gestione, nell’ambito In deroga all’Art. 3.1.2 “Esclusioni”, punto f), l’assicurazio- dell’azienda di distributori automatici di bevande e si- ne comprende i danni subiti dal Viaggiatore conseguenti mili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazio- di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa ne di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore. aziendale, compreso il rischio conseguente alla som- ministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, B - Escursioni facoltative in caso di gestione affidata a terzi, l’assicurazione Premesso che l’Assicurato pubblicizza la possibilità di opera per la sola responsabilità imputabile all’Assicu- prenotare ed usufruire in loco di escursioni facoltati- rato nella sua qualità di committente, con l’intesa che ve organizzate e realizzate da terzi, si conviene che la la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai garanzia è operante anche per quanto l’Assicurato sia dipendenti; tenuto a pagare ai sensi di legge per danni subiti dal g) il rischio derivante dal servizio di vigilanza effettuato Viaggiatore in relazione alle suindicate escursioni locali, con guardiani anche armati e con cani; sia che il prezzo dell’escursione venga pagato all’Assicu- h) il rischio della committenza di cui all’art. 2049 del rato che all’organizzatore locale. Codice Civile, di dipendenti muniti di regolare patente Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa di abilitazione che, per conto dell’Assicurato si trovino ai sensi delle normative vigenti nei confronti del forni- alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell’As- tore locale o di altri soggetti eventualmente responsa- sicurato stesso né da lui presi o dati in locazione; bili, con l’esclusione dei dipendenti ed accompagnatori i) il rischio derivante dalla circolazione ed uso di veloci- dell’Assicurato salvo il caso di comportamento doloso pedi e ciclofurgoncini senza motore; degli stessi. j) i rischi in genere ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile; SEZIONE B) - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI k) la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per (RCT) danni cagionati a terzi nella sua veste di committen- te di operazioni, lavori e/o servizi connessi all’attività Art. 3.2.1 - Oggetto dell’Assicurazione RCT descritta in polizza ed affidati ad altre ditte, enti o La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di persone in genere; quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente re- l) l’eventuale rivalsa esercitata ex art. 1916 CC. da istitu- sponsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (ca- ti assicurativi, previdenziali o da altri enti. CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITà CIVILE 5 di 10
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