Legge 24/2017 La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Medici e Professionisti Sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ...

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Legge 24/2017 La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Medici e Professionisti Sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ...
Legge 24/2017
La soluzione assicurativa per la responsabilità
dei Medici e Professionisti Sanitari dipendenti
del Servizio Sanitario Nazionale
Legge 24/2017 La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Medici e Professionisti Sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ...
Aon ha ottenuto in esclusiva, da
alcuni assicuratori dei Lloyd’s,
un’innovativa copertura di RC
Colpa Grave in ottemperanza a
quanto disposto dalla Legge Gelli
24/2017
Legge 24/2017 La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Medici e Professionisti Sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ...
Le novità principali della Legge Gelli 24/2017

                 1                             2                             3
 Obbligo di                     Retroattività               Ultrattività obbligo
 assicurarsi                    obbligo di                  di copertura per 10
                                copertura per 10            anni in caso di
                                anni                        cessazione
                                                            dell’attività

                  4                                       5
   Obbligo di comunicazione                   Limitazione della
   formale della struttura di                 responsabilità (3 volte la
   ogni evento di danno                       retribuzione)
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A chi si rivolge?

       Professionisti sanitari nell’ambito del SSN
                        compresa
       l’attività intramoenia/intramoenia allargata
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Cosa copre la polizza

      La responsabilità per colpa grave dell’esercente la
  1   professione sanitaria che opera presso strutture
      pubbliche

      La responsabilità amministrativa connessa all’esercizio
  2
      delle funzioni di carattere manageriale e organizzativo

      La responsabilità civile professionale derivante da
  3   interventi di primo soccorso per solidarietà umana
      (indipendentemente dal giudizio di colpa grave)
Legge 24/2017 La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Medici e Professionisti Sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ...
Delimitazioni temporali della copertura
sempre operanti

                                   31/12/2008

                                                              31/12/2018

                                                                                           31/12/2019

                                                                                                                         10/11/2029
                                           Retroattività 10                                             Ultrattività
       Retroattività                                                                                    10 anni
                                           anni o
       illimitata (solo su                                                                              (operante in
       richiesta + 40%                     superiore se                    Periodo di
                                           presente nelle                                               caso di
       del premio                                                          assicurazione
                                           precedenti                                                   cessazione
       annuo)
                                           polizze                                                      dell’attività)

  Delimitazione temporale della copertura
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Quando può essere
attivata la polizza ?
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Che cos’è il sinistro?

      Fatti e Circostanze                      Richiesta di Risarcimento

Comunicazione Formale da parte della
Struttura (inclusa comunicazione ex art. 13   Corte dei Conti
Legge 24/2017)

                                              Invito a dedurre   Citazione in   Sentenza di
Comunicazione scritta da parte del terzo                           giudizio      condanna
danneggiato
                                              Surrogazione dell’assicuratore della
                                              struttura sanitaria (art. 1916 CC e ex art. 9,
                                              Legge 24/2017)
Inchiesta o azione giudiziaria ( incluse
procedure ex artt 696 e 696 bis c.p.c)

Istanza di mediazione

Messa in mora da parte della Struttura di
Appartenenza o della sua Impresa di
Assicurazione
Deeming Clause
  sempre operante
  (Clausola di parificazione
  Richiesta di risarcimento-Fatti e Circostanze)

  La circostanza denunciata in corso di copertura è
  considerata sinistro qualora, anche a distanza di
  anni e con polizza non più in corso, ne derivi una
  richiesta di risarcimento

                                  Richiesta di
    Fatti e Circostanze
                                 Risarcimento

              Data di denuncia            Data di denuncia   La polizza operante è
2017 2018 2019 2020 2021           2025                      quella sulla quale è stato
    durata della polizza
                                                             denunciato il
                                                             fatto/circostanza,
                                                             garantendo la continuità
                                                             della copertura nel tempo
Come scegliere il massimale
       adeguato?

Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Proprietary & Confidential – Novembre 2015   10
L’art.9 della Legge
24/2017 stabilisce che

«…l’importo della condanna     Retribuzione             Professione
…..in caso di colpa grave,
non può superare una
somma pari al valore
maggiore della retribuzione
lorda o del corrispettivo
convenzionale conseguiti
dell’anno di inizio della
condotta causa dell’evento                    Retribuzione
o nell’anno immediatamente
precedente o successivo                   Determinazione
moltiplicato per il triplo.»                massimale
COLPA GRAVE + RC                                                           MASSIMALI E PREMI
PATRIMONIALE/AMMINISTRATIVA

Categoria                                                    500 K               1.000 K              2.500 K              5.000 K

Dirigente Medico del Servizio Sanitario Nazionale       €            290,00 €              315,00 €             359,00 €        420,00

Direttore Medico di struttura semplice o complessa e
Medico Primario                                         €            315,00 €              360,00 €             380,00 €        450,00

Medico Contrattista e Convenzionato del Servizio
Sanitario Nazionale                                     €            240,00 €              275,00 €             310,00 €        365,00

Dirigente Sanitario non Medico, Specializzando e
Personale Universitario Convenzionato                   €            170,00 €              195,00 €             210,00 €        245,00

Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario                                                €           405,00 €              460,00 €             515,00 €        610,00
Un riferimento
sinistri
dedicato

E’ previsto Il servizio di
un team di persone
dedicate e specializzate
nella gestione di sinistri
attinenti le professioni
sanitarie
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile
       Patrimoniale verso Terzi e della Responsabilità
        Amministrativa ed Amministrativa - Contabile
                      n. CRB999999999

                         POLIZZA TUTELA LEGALE GRATUITA

                           per la copertura delle spese legali nel
                                      procedimento:
                                          penale

Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Ed. 10.2015
PREMESSA
Responsabilità Penale dell’esercente la professione sanitaria secondo la legge Gelli-Bianco
Indubbiamente una delle novità più importanti della L. n. 24/2017 è data dall'art. 6 che riforma la responsabilità penale dell’esercente
la professione sanitaria.

 Cinque anni prima la legge Balduzzi aveva previsto, per la prima volta, la non punibilità del fatto colposo del medico in presenza del
rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e della colpa lieve (art. 3).

La riforma Gelli-Bianco interviene ad abrogare l’art. 3, legge Balduzzi per inserire l'art. 590-sexies (Responsabilità colposa per
morte o lesioni personali in ambito sanitario) con cui è eliminato il riferimento alla colpa lieve in precedenza richiamato, limitando la
scriminante ai casi di colpa per imperizia.

Negligenza e imprudenza determinano in ogni caso la punibilità del sanitario anche se la sua condotta era in linea con le indicazioni
guida, lasciando il tema della colpa dell’esercente la professione sanitaria privo di certezze interpretative.

 CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 22 febbraio 2018, n.8770

 L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio
 dell’attività : a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è
 verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle
 linee–guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da
 imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate
 alla specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di
 raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio
 da gestire e delle speciali difficoltà.

                                                                                                                             15
• Negligenza: sussiste nei casi di non curanza, di difetto di attenzione

• L’imprudenza: si realizza nei casi di precipitazione, di avvertenza, di
  insufficiente ponderazione del rischio.

• L’imperizia: si sofferma su quello che l’esercente sanitario è in grado
  oppure non in grado di fare ossia sulla sua esperienza o inesperienza,
  ossia per aver il sanitario violato una regola specifica e/o tecnica, vuoi
  per un sua ignoranza, inabilità o inettitudine ad applicarle oppure per
  la sua concreta non applicazione nonostante avesse dovuto farlo.

                                                                            16
Oggetto dell’Assicurazione

              L’Assicurazione è prestata per le spese sostenute dall’Assicurato per
              l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessarie per la tutela dei propri
              diritti in conseguenza di Sinistri connessi allo svolgimento dei propri
              incarichi e mansioni alle dipendenze di Enti pubblici sanitari

Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Ed. 10.2015                                                17
Copertura per Danno Penale
       L’assicurazione è prestata per le spese:

                                Di difesa nei procedimenti penali per:

                               •Delitti colposi o contravvenzioni

                               •Delitti dolosi, nei casi di proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato, derubricazione
                                del reato colposo.

        Oltre alle spese previste dalla Copertura, sono coperte le spese:
        Negoziazione assistita
        Mediazione obbligatoria
        Oneri peritali

Prepared by Aon
Aon SpA | Segmento Affinity | Ed. 10.2015                                                                                             18
Principali caratteristiche della Polizza

      Forma dell’Assicurazione

• Loss Occorence

      Durata della Polizza

• Annuale

      Massimale

• € 10.000 per singola vertenza
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