MEDICI E INVIO DATI AL SISTEMA TS: OBBLIGO ANCHE PER LE PRESTAZIONI OCCASIONALI - MYSOLUTION

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ADEMPIMENTI

Medici e invio dati al Sistema TS: obbligo
anche per le prestazioni occasionali
di Andrea Amantea | 13 GENNAIO 2020

 Anche per le prestazioni occasionali, i medici interessati dall’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria
 (STS) dei dati di spesa sanitaria detraibili sostenuti dai proprio assistiti, possono trasmettere le relative
 informazioni. Informazioni di spesa che, dunque, salvo opposizione da parte del contribuente, troveran-
 no spazio nella dichiarazione precompilata.

Premessa
Ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate e
dell’inserimento dei relativi oneri detraibili, gli operatori sanitari, se obbligati, inviano al Sistema
Tessera Sanitaria, i dati di spesa sanitaria sostenuti dai propri assistiti e rilevanti per la relativa
detrazione IRPEF.
Dubbi operativi sono legati all’eventuale invio dei dati per le prestazioni occasionali effettuate dai
medici senza partita IVA.

L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
L’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati di spese sanitarie sostenute dai contri-
buenti e documentate da fattura (non elettronica), scontrino, ricevuta, è stato previsto dall’art. 3,
comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014; l’invio dei dati di spesa è finalizzato alla predisposizione della di-
chiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate nella quale sono riportate le spese de-
traibili.

       Ricorda
       Inizialmente come da previsioni dello stesso comma 3, dal 1° gennaio 2015, per i dati di spe-
       sa a partire dello stesso anno, erano interessati dall’obbligo le aziende sanitarie locali, le
       aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,
       le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per
       l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi
       e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chi-
       rurghi e degli odontoiatri.

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     MySolution | COMMENTO | 13 gennaio 2020
Medici e invio dati al Sistema TS: obbligo anche per le prestazioni occasionali

         Cosa                           Invio al STS dei dati di spese sanitarie sostenute dai contribuenti
                                        per le prestazioni effettuate da determinati operatori sanitari.
         Soggetti interessati               aziende sanitarie locali,
                                            aziende ospedaliere,
                                            gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
                                            i policlinici universitari,
                                            le farmacie, pubbliche e private,
                                            i presidi di specialistica ambulatoriale,
                                            le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza
                                              protesica e di assistenza integrativa,
                                            gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei
                                              servizi sanitari e
                                            gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
         Come effettuare l’invio        Tramite l’applicazione disponibile sul portale sistemats.it, diret-
         (indicazione generale)         tamente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
         Termine di invio               Entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quel-
                                        lo della spesa effettuata dal contribuente.

Oltre ai soggetti sopra individuati, nel corso del tempo sono stati individuati ulteriori soggetti obbli-
gati all’invio dei dati al STS:
         Decorrenza       Soggetti interessati                                                         Normativa di
         obbligo                                                                                       riferimento
         Dal 1° gen-      Strutture autorizzate e non accreditate ai sensi dell’art. 8-                Legge     n.
         naio 2016        ter, D.Lgs. n. 502/1992 e strutture autorizzate alla vendita                 208/2015,
                          al dettaglio dei medicinali veterinari ai sensi dell’art. 70,                comma 949
                          comma 2, D.Lgs. n. 193/2006
         Dal 1° gen-      Parafarmacie, ottici, iscritti agli Albi professionali degli psi-            D.M. Mef 1 set-
         naio 2016        cologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanita-            tembre 2016
                          ri di radiologia medica
         Dal 1° gen-      Strutture sanitarie militari                                                 D.M. Mef 22
         naio 2019                                                                                     marzo 2019
                          Farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del               D.M. Mef          14
                          lavoro (ANMIG)                                                               novembre
                                                                                                       2019
                          Iscritti all’Albo dei biologi                                                D.M. Mef          22
                                                                                                       novembre
                                                                                                       2019
                          Iscritti ai nuovi Albi delle professioni sanitarie istituiti dal             D.M. Mef          22
                          Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 (tec-                   novembre
                          nico sanitario di laboratorio biomedico, dietista, igienista                 2019
                          dentale, fisioterapisti, ecc.)

Fatta tale doverosa ricostruzione soffermiamoci ad analizzare l’eventuale obbligo di invio per le pre-
stazioni effettuate dai medici in maniera occasionale.

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     MySolution | COMMENTO| 13 gennaio 2020
Medici e invio dati al Sistema TS: obbligo anche per le prestazioni occasionali

Le prestazioni occasionali e l’obbligo di invio dei dati al Sistema TS
Come visto nel paragrafo precedente, per i medici, l’obbligo di invio al STS dei dati di spesa sanita-
ria sostenuta dai propri assistiti, ai fini della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle
Entrate, è previsto dal D.Lgs. n. 175/2014; con il Decreto 31 luglio 2015 del Mef sono state individuate
le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica.

        Attenzione
        Nell’allegato A del Decreto da ultimo citato “Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione
        dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS da parte dei soggetti previ-
        sti dall’art. 3 comma 3 del decreto-legge 175/2014”, la partita IVA dell’erogatore della pre-
        stazione sanitaria (il medico) viene individuata quale elemento necessario per identificare il
        documento di spesa ai fini della trasmissione dei dati.

Si poneva dunque il problema di rendere possibile l’invio dei dati anche per i medici che svolgono
prestazioni occasionali o che siano domiciliati nei comuni considerati ”extraterritoriali” ai fini
dell’applicazione dell’IVA (Livigno e Campione d’Italia): soggetti non tenuti a dotarsi di partita IVA.

        Attenzione
        Per gli anni fiscali 2016 e 2017, i medici senza partita IVA sono stati esentati all’invio dei
        dati al Sistema TS.

Tuttavia, in seguito alle implementazioni apportate al portale ”Sistema Tessera Sanitaria”, a partire
dal gennaio 2019 (dati di spesa dal 2018 in poi), il medico non titolare di partita IVA può comunque
provvedere all’invio dei dati di spesa sanitaria, utilizzando l’applicazione del sito www.sistemats.it
nell’area riservata e richiedendo un identificativo numerico da utilizzare come sostitutivo della
partita IVA.
Indicazioni procedurali rinvenibili in una specifica nota operativa rilasciata sul portale più volte citato
solo pochi giorni prima dalla scadenza di invio per i dati 2018.
La procedura operativa
· Il medico non titolare di partita IVA accede all’area riservata del sito www.sistemats.it / operatori, at-
traverso le proprie credenziali o la TS-CNS.

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     MySolution | COMMENTO| 13 gennaio 2020
Medici e invio dati al Sistema TS: obbligo anche per le prestazioni occasionali

· Selezionando “Gestione dati spesa 730” si raggiunge la pagina con i vari servizi riguardanti l’invio dei
dati di spesa sanitaria.

· Cliccando “Gestione partita IVA”, si potrà richiedere il codice numerico sostitutivo della partita IVA ai
fini dell’invio dei dati al STS.

· Scegliendo l’opzione “Non in possesso di partita IVA” e selezionando il tasto “Richiedi codice sostitu-
tivo”, il medico ottiene il codice fittizio da utilizzare in luogo della partita IVA.

Nell’invio del documento di spesa sanitaria, ed in particolare nella sezione IdSpesa (vedi disciplina-
re tecnico D.M. Mef 31 luglio 2015), il medico non titolare di partita IVA indica nel campo partita
IVA il codice sostitutivo ottenuto secondo la suddetta procedura.
Oltre a quanto detto finora, in una specifica Faq disponibile sullo stesso portale viene messo in evi-
denza come, a partire dalle spese relative al 2018, i soggetti individuati dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs.
n. 175/2014 (medici, strutture autorizzate cc) e dal Decreto Mef 1° settembre 2016 (ottici, psicologi,
ecc.), che non sono titolari di partita IVA, inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria con le modalità di
seguito descritte:
   le strutture autorizzate non titolari di partita IVA in quanto Onlus oppure in quanto domici-
     liate nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) indicano, in luogo della partita IVA, il
     codice fiscale numerico, che il sistema accoglierà tenendo conto del domicilio fiscale del sogget-
     to;
   gli iscritti all’Albo dei medici non titolari di partita IVA perché svolgono prestazioni occasio-
     nalioppure in quanto domiciliati nei comuni di Livigno (SO) o Campione d’Italia (CO) accedo-
     no al Sistema TS con le proprie credenziali e, nella funzione on line di Gestione spese sanita-
     rie/Gestione partita IVA, si configurano come soggetti senza partita IVA. Il Sistema TS genera un
     codice di undici caratteri numerici che il medico può utilizzare in luogo della partita IVA nel trac-
     ciato d’invio ove previsto.

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Medici e invio dati al Sistema TS: obbligo anche per le prestazioni occasionali

Sulla base di quanto riportato, le indicazioni circa la generazione sul portale di un codice identifi-
cativo sostitutivo della partita IVA per i soggetti non titolari di partita IVA e che svolgono pre-
stazioni occasionali, dovrebbero riguardare non solo i medici come direttamente si rileva dalla nota
operativa sopra citata ma anche gli psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica ecc.
per le prestazioni sempre di carattere occasionale.
Su tale ultimo punto si attendono però conferme ufficiali.

        Riferimenti normativi
   D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
   Mef, D.M. 31 luglio 2015;
   Mef, D.M. 1 settembre 2016.

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