Misure urgenti connesse all'emergenza COVID - Morri ...
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Misure urgenti connesse all’emergenza COVID - 19 Con la pubblicazione del Decreto Legge del 2 marzo 2020 n. 9 recante una serie di misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta la sospensione dei termini di versamento di entrate tributarie e non. Nella seconda parte dell’Alert si propone una breve sintesi delle novità introdotte in relazione al lavoro agile c.d. “smart working” anche alla luce del DPCM del 4 marzo 2020. Sospensione di adempimenti e versamenti Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione Per le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020 (Comuni della c.d. “zona rossa”) e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che alla stessa data avevano la sede legale o la sede operativa nei medesimi Comuni sono sospesi i termini di pagamento relativi a: • entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020; • la rata della "Rottamazione-ter" in scadenza il 28 febbraio 2020 e rata del "Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020. Viene disposto lo slittamento al 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno 2020) dei suddetti pagamenti; non è prevista la possibilità di procedere con il rimborso di quanto già versato. Segue una tabella con l’indicazione dei comuni ubicati nella cosiddetta zona rossa. Regione Lombardia: • Bertonico; • Casalpusterlengo; • Castelgerundo; • Castiglione D'Adda; • Codogno; • Fombio; • Maleo; • San Fiorano; • Somaglia; • Terranova dei Passerini Regione Veneto: • Vo' Sospensione dei pagamenti delle utenze L’autorità di regolazione per l’energia prevede la sospensione fino al 30 aprile 2020 del pagamento delle bollette di elettricità, acqua e gas e della gestione dei rifiuti urbani nei Comuni individuati nel suddetto allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 9/2020 l’autorità disciplinerà le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento. Sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria Nei Comuni della c.d. “zona rossa” vengono sospesi anche i termini relativi: • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; • ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Detti adempimenti e versamenti sono eseguiti a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi.
Sospensione dei pagamenti assicurativi e alle Camere di Commercio Nei Comuni della c.d. “zona rossa” sono sospesi fino al 30 aprile 2020: • i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale alle Camere di Commercio; • i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo: • le domande di iscrizione alle Camere di Commercio; • le denunce al REA; • il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla Legge n. 70/1994. I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno 2020). Inoltre, nei confronti dei contraenti di polizze di assicurazione private, residenti o aventi la sede legale nei Comuni in questione è disposta la temporanea sospensione del termine per corrispondere i premi in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. I versamenti dei premi oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (differito al 1° giugno 2020) ovvero mediante rateizzazione, ma comunque entro l’anno 2020. Detta sospensione non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione (21 febbraio 2020 - 30 aprile 2020). Si ricorda, infine, che dette previsioni si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l’attività svolta nel territorio italiano e alle imprese di altri Stati della UE che operano nel territorio italiano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. Sospensione dei versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero Per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, vengono sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020: • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Detti versamenti sono effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020). Novità in materia di lavoro agile (c.d. “smart working”) Con il DPCM del 1° marzo 2020 è stato previsto che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possa essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti: • per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di 6 mesi; • dai datori di lavoro (imprese e professionisti); • a ogni rapporto di lavoro subordinato; • sull'intero territorio nazionale. Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Con il successivo DPCM del 4 marzo 2020 è stato stabilito che dal 4 marzo 2020 i datori di lavoro possono comunicare con modalità semplificata e in modo massivo i nominativi dei dipendenti che svolgono le mansioni in smart working. È infatti online sul sito Cliclavoro la nuova procedura da utilizzare per assolvere all’obbligo di comunicazione prevista dall’articolo 23 della legge 81/2017. La comunicazione è a livello aziendale in quanto effettuata dall’impresa con modalità massiva, e non per singolo dipendente. Occorre indicare soltanto i dati anagrafici dell’azienda.
Alla comunicazione devono essere allegati sia l’autocertificazione aziendale in formato Pdf/A, che l’elenco dei lavoratori in formato excel ai quali è richiesto lo svolgimento della prestazione in smart working. La nuova procedura semplificata consente inoltre alle aziende di comunicare al ministero prestazioni svolte in lavoro agile anche da quei dipendenti che già utilizzavano questa modalità lavorativa per alcuni giorni alla settimana, ai quali l’azienda ha però chiesto un’estensione in ragione dell’emergenza sanitaria. Attualmente, però, a conclusione dell’operazione si ottiene il numero di protocollo della comunicazione trasmessa, ma non è visualizzabile la relativa ricevuta. Secondo quanto spiegato nell’apposito manuale pubblicato sul sito, non è consentito utilizzare la procedura per annullare o modificare precedenti comunicazioni. Rimane l’obbligo di trasmettere al lavoratore l’informativa ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro indicata all’articolo 22 della legge 81/2017, obbligo che potrà essere assolto utilizzando l’apposito fac simile predisposto dall’Inail e reso disponibile sul proprio sito. ****** Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner, o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi.
Per maggiori informazioni, potete contattare: Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner, o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi Morri Rossetti | Piazza Duse, 2 – 20122 Milano | MorriRossetti.it
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